i sistemi di corporate governance - "E. Mattei"

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APPROFONDIMENTI
I
SISTEMI
DI CORPORATE GOVERNANCE
di Valerio LAZZERINI
I casi Enron in America e Parmalat in Italia hanno
portato alla ribalta il problema del buon governo
delle società di capitali. L’articolo prende in esame
i sistemi di corporate governance previsti in Italia,
DIRITTO • ECONOMIA AZIENDALE
Germania e Stati Uniti.
BUON GOVERNO
E CATTIVO GOVERNO
Un buon governo societario, la
corporate governance (letteralmente, governo d’impresa o governo societario), richiama alla
memoria i famosi affreschi allegorici di Ambrogio Lorenzetti nel
Palazzo Pubblico di Siena: Gli effetti del buon governo. Il pittore
toscano, nel cuore del Trecento,
ha raffigurato sulle pareti gli
aspetti positivi del “buon governo” all’interno della vita cittadina
e nella campagna: le attività economiche e sociali si svolgono
con ordine, all’insegna dell’operosità e dell’armonia.
Viceversa, altrettanto evidenti e
nocivi sono gli effetti del “cattivo
governo”, rappresentati con finezza psicologica in un analogo
dipinto, a fianco dei precedenti,
per opera dello stesso artista:
ogni azione si svolge nel segno
della discordia e del disordine
collettivo, con danno di tutti.
Effetti rispettivamente simili, lodevoli o devastanti per i risparmiatori e per gli altri soggetti
coinvolti (stakeholders), si possono oggi riprodurre nell’ambito
societario e nella vita collettiva,
quando si osservano oppure si
perdono di vista le regole, i valori
etici e i codici di comportamento
(codes) in relazione alla vita economica e, più in generale, a quella sociale.
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Di fatto, eventi finanziari negativi
si sono ripetuti sotto altre forme
e circostanze nel mondo contemporaneo all’interno delle società di capitali, specialmente di
quelle quotate in mercati internazionali, a opera di molti soggetti,
nel più assoluto disprezzo delle
regole comuni.
In più parti del globo, nei Paesi a
economia capitalistica – dagli
Stati Uniti d’America all’Italia – si
sono verificati gravi fenomeni di
malcostume finanziario, a causa
del mancato rispetto delle norme
giuridiche ed etiche di correttezza e trasparenza nella vita economico-finanziaria, all’interno dei
gruppi di imprese organizzate
per lo più in società per azioni.
Particolarmente colpiti sono stati
i risparmiatori e gli azionisti delle
società quotate in mercati regolamentati.
Il caso del colosso statunitense
Enron, nel 2001, ha fatto scuola: i
suoi amministratori, i manager,
sono stati riconosciuti dai giudici
corrotti e colpevoli di vari reati; i
capi di imputazione sono stati:
frode, associazione a delinquere
e insider trading. Per il crack Enron anche le banche sono state
coinvolte: per esempio, il giudice
del Tribunale federale di Houston
ha approvato un accordo di compromesso in base al quale tre
banche statunitensi si impegnano
a risarcire agli ex azionisti e obbligazionisti 6,6 miliardi di dollari.
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Soprattutto a seguito degli scandali Enron e Worldcom (2002),
che hanno coinvolto anche altre
società, la legislazione americana sulla corporate governance
nelle companies è stata aggiornata e migliorata: ne è testimonianza l’emanazione della normativa contenuta nel SarbanesOxley Act (Sox) del 2002, che
prevede – tra l’altro – nuovi compiti per il comitato di controllo
(audit committee).
Anche in Italia, centinaia di migliaia di risparmiatori sono stati
travolti direttamente dal tracollo
delle società Cirio (2002) e Parmalat (2003), nonché dalle vicende dei bond argentini, per non
parlare di altri casi non così eclatanti, ma ugualmente negativi e
dolorosi, nei quali il sistema bancario nel suo insieme è stato direttamente o indirettamente coinvolto. Di conseguenza è crollata la
fiducia dei risparmiatori e dei cittadini verso le banche e il sistema
finanziario nel suo complesso.
L’articolo intende offrire un quadro d’insieme, un “affresco”
comparato, del buon governo
societario in due Paesi che riteniamo significativi in ordine all’applicazione del sistema di gestione incentrato, rispettivamente, sul modello dualistico e sul
modello monistico: la Germania
e gli Stati Uniti d’America.
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APPROFONDIMENTI
Si è tenuto conto anche della situazione normativa e operativa
presente in Italia, oggi, dopo le
ultime riforme che riguardano anche la corporate governance.
PRINCIPI DELL’OCSE
Di fronte all’internazionalizzazione e globalizzazione dell’economia e dei conseguenti rapporti
giuridici che sorgono, le società
di capitali – in modo specifico –
si sono trovate a operare sempre
più al di fuori del territorio dello
Stato, con evidenti riflessi nel
settore della corporate governance.
Inoltre, per effetto degli scandali
finanziari degli anni recenti, l’OCSE, l’organizzazione che raggruppa i 30 Paesi più industrializzati del mondo, compresa l’Italia,
ha aggiornato i Principi generali,
emanati nel 1999, che devono
governare le società di capitali in
tutti gli Stati del mondo (Principles of corporate governance,
2004).
I Principi sono stati riaffermati
perché gli Stati membri ne tengano conto nei loro ordinamenti
giuridici, per uniformarsi ad essi;
sono ritenuti, in linea di massima,
vincolanti.
I Principi di governo societario
dell’OCSE sono stati approvati
dai Ministri nel 1999 e da allora
«essi rappresentano uno strumento di analisi comparativa internazionale per i responsabili dell’elaborazione delle politiche economiche, per gli investitori, per le
società stesse e per le altre parti
interessate a livello mondiale».
✔ Nella prima parte del documento, assai articolato, si precisa che i Principi servono ad assicurare le basi per un efficace governo societario; si elencano i diritti degli azionisti e le funzioni
fondamentali associate alla proprietà delle azioni, accanto a un
equo trattamento degli azionisti.
Si delineano inoltre il ruolo degli
stakeholders nel governo societario, il problema dell’informazione e della trasparenza e le responsabilità del consiglio di amministrazione.
✔ Nella seconda parte vengono illustrate in maniera ampia le
annotazioni ai Principi stessi.
È utile inoltre ricordare le Linee
guida dell’OCSE destinate alle
imprese multinazionali (Guidelines for Multinational Enterprises,
2000): esse sono raccomandazioni (recommendations) indirizzate dai Governi alle imprese
multinazionali ed enunciano principi e norme volontari per il comportamento di tali imprese, in
particolare riguardo alla responsabilità sociale delle imprese (etica comportamentale nel business internazionale).
PROPRIETÀ
E AMMINISTRAZIONE
AZIENDALE
Punto di partenza per comprendere il problema della corporate
governance è la distinzione tra la
proprietà dell’azienda (per esempio, la figura dell’imprenditore
capitalista) e la sua amministrazione (gestione, management aziendale).
Esiste inoltre, di fatto e di diritto,
la separazione tra proprietà e
controllo. Questa distinzione è
alla base della moderna organizzazione delle imprese, almeno di
quelle di media e grande dimensione organizzate sotto forma di
società di capitali, in cui sono
molti i soggetti detentori di legittimi interessi.
I portatori di interessi, denominati con il termine tecnico di
stakeholders, sono tutti coloro
che oggettivamente sono interessati al buon andamento e all’attività di un’impresa. Sono co-
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stituiti sia da individui, risparmiatori, azionisti (shareholders), sia
da enti, gruppi o organizzazioni,
che a vario titolo mantengono
delle relazioni con la società.
Si possono avere stakeholders
primari o secondari, a seconda
del maggiore o minore grado di
interesse verso la società. Dall’armonia e dai rapporti di organizzazione ottimale tra proprietari e amministratori/controllori di
una società dipendono la consistenza e la forza intrinseca della
corporate governance.
CORPORATE
GOVERNANCE
IN GERMANIA
Il sistema di corporate governance in vigore in Germania nelle società per azioni (aktiengesellschaft ) e nelle altre società di capitali si ispira al modello dualistico.
La legge prevede per le società
di capitali due organi principali,
con funzioni nettamente distinte:
il consiglio di gestione (vorstand )
e il consiglio di sorveglianza (aufsichtsrat ).
✔ Il consiglio di gestione gestisce la società in piena autonomia; è titolare delle competenze
generali e ha il potere di rappresentanza dell’impresa. I membri
del consiglio di gestione (manager) sono solidalmente responsabili della gestione dell’impresa;
essi non possono essere membri
del consiglio di sorveglianza, anche se possono partecipare alle
sue riunioni. Il presidente coordina il lavoro dei membri del consiglio.
✔ Il consiglio di sorveglianza
nomina e vigila sull’operato del
consiglio di gestione e sullo sviluppo dell’impresa. Esso, inoltre,
svolge una funzione consultiva e
viene coinvolto direttamente dal
consiglio di gestione nelle deci-
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sioni che sono di fondamentale
importanza per l’impresa. Il suo
presidente coordina il lavoro degli altri membri.
I membri del consiglio di sorveglianza sono eletti dall’assemblea degli azionisti. Le norme tedesche prevedono che anche i
lavoratori siano rappresentati nel
consiglio di sorveglianza, per la
cogestione (mitbestimmung ) della società, come avviene anche
nelle società austriache e olandesi.
La legge prevede un numero minimo di 3 membri del consiglio di
sorveglianza, fino a un massimo
di 21, a seconda delle dimensioni
dell’impresa e delle modalità di
cogestione prescelte.
A volte possono sorgere dei conflitti di interesse tra i due consigli:
il consiglio di sorveglianza finisce
col rappresentare gli interessi degli azionisti di controllo e delle
banche. Di recente sono state
approvate alcune norme che mi-
rano a garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i due organismi.
CORPORATE
GOVERNANCE IN
USA
A differenza della Germania, negli Stati Uniti prevale nelle società di capitali il modello monistico.
La gestione delle società quotate
è affidata agli amministratori e ai
dirigenti, che sono considerati fiduciari della società e, pertanto,
titolari dei doveri di protezione e
diligenza (duty to care) e di fedeltà (duty of loyalty ) nei confronti della società stessa.
I maggiori poteri restano in mano
all’assemblea degli azionisti, che
affida la gestione al consiglio di
amministrazione. All’interno del
consiglio di amministrazione troviamo dei comitati, tra cui assume particolare rilevanza l’audit
committee, con poteri di controllo interno e con la funzione di
coordinare i rapporti con il revisore esterno.
CORPORATE
GOVERNANCE IN ITALIA
In Italia, accanto al sistema tradizionale di governance (consiglio
di amministrazione e collegio sindacale), la riforma societaria del
2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6) ha previsto la possibilità di
adottare il modello dualistico e il
modello monistico di gestione
delle società per azioni.
A maggiore tutela dei risparmiatori italiani è stata recentemente
approvata la legge 28 dicembre
2005, n. 262 “Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari”, che apporta modificazioni e innovazioni
sia rispetto alla disciplina delle
società per azioni (anche a ulteriore tutela dei soci di minoran-
Il modello dualistico
Il modello dualistico prevede l’affidamento del governo della società a due organi: il consiglio di gestione
e il consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa. Esso detiene il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni di controllo affidate nel modello tradizionale al collegio
sindacale: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Inoltre, al consiglio di sorveglianza spettano alcune importanti funzioni che nel modello tradizionale sono assegnate all’assemblea degli azionisti: nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione,
fissazione del relativo compenso, approvazione del bilancio. In tal modo si realizza una netta separazione tra proprietà e gestione dell’azienda.
Il modello monistico
Il modello monistico prevede l’affidamento del governo della società a un unico organo. Le funzioni di
amministrazione e controllo sono esercitate dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, il comitato per il controllo sulla gestione. Viene quindi a mancare il collegio sindacale a cui affidare il controllo sulla gestione.
A differenza del modello tradizionale, essendo previsto un comitato interno al consiglio di amministrazione, l’organo amministrativo non può essere monocratico.
Il comitato per il controllo sulla gestione è un organo con funzioni consultive e di supporto al consiglio di
amministrazione, avente lo scopo di monitorare alcune aree di particolare interesse per la società: la
struttura organizzativa dell’impresa, il sistema di controllo interno, il sistema amministrativo e contabile.
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za), sia in relazione a quella delle
società estere.
Numerose, poi, sono le norme
che riguardano la materia dei
conflitti d’interessi, come pure le
disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari e
dei servizi bancari (intermediazione finanziaria), nonché le regole
concernenti le Autorità di vigilanza e le loro competenze.
In relazione alla disciplina delle
società per azioni, la legge n.
262/2005 prende in considerazione gli organi di amministrazione e di controllo e, a modifica del
Testo unico delle disposizioni in
materia finanziaria, introduce la
nuova Sezione IV-bis dedicata
alla elezione e alla composizione
del consiglio di amministrazione,
nonché alla composizione del
consiglio di gestione.
Altre norme riguardano il collegio
sindacale e gli organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico. Così, ad esempio, gli statuti delle società per azioni devono
prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti
sulla base di liste di candidati e
devono indicare la quota minima
di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste stesse, in
misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
Per le elezioni alle cariche sociali,
le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. Le liste di minoranza devono poter
esprimere almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione.
Stando alle «Considerazioni finali » lette dal Governatore della
Banca d’Italia, Mario Draghi, il 31
maggio 2006, nell’ambito economico-finanziario «molto resta da
fare sul versante generale dell’applicazione del diritto»; egli
auspica «una finanza per lo sviluppo» e, per quanto riguarda i
mercati finanziari, ritiene che se
diventeranno «più ampi, efficienti, ben regolati, consentiranno di
favorire l’evoluzione in corso, a
beneficio delle famiglie, delle imprese, degli stessi intermediari».
Proprio in ordine allo sviluppo dei
mercati, il Governatore è convinto che sia necessaria «una tutela
rapida ed efficace degli azionisti
di minoranza nei confronti di
comportamenti opportunistici o
non trasparenti».
GLOSSARIO
Aktiengesellschaft
Società per azioni tedesca (AG).
Auditing
Revisione contabile.
Aufsichtsrat
Nel modello tedesco, consiglio di sorveglianza.
Codes
Codici etici di comportamento, da applicare al mondo societario e finanziario.
Corporate
governance
Governo d’impresa, governo societario, sistema di governo relativo alla gestione
amministrativa di una società di capitali; «un insieme di strumenti (istituzioni, regole, meccanismi) preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale di un’impresa, o delle imprese all’interno di un determinato Paese, nell’interesse delle diverse categorie di stakeholders» (F. Querci).
Mitbestimmung
Cogestione, codeterminazione; particolare forma di gestione delle società di
capitali tedesche (sistema dualistico), in cui i lavoratori dipendenti si trovano a
governare le società, accanto agli amministratori, essendo rappresentati nel
consiglio di sorveglianza (aufsichtsrat ).
OCSE
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con sede a Parigi. In lingua inglese l’acronimo è OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Al suo interno operano vari comitati: Comitato mercati
finanziari, Comitato di politica economica, Comitato public governance e gruppo derivati, Comitato ambiente ecc. L’Italia ha una rappresentanza permanente
presso l’OCSE, a Parigi.
Vorstand
Consiglio di gestione; è l’organo di gestione nelle società tedesche.
Shareholders
Gli azionisti di una società per azioni.
Stakeholders
Portatori di interesse; sono gli azionisti, i risparmiatori, gli altri soggetti interessati alla vita della società (individui, gruppi, enti). Letteralmente il termine
“stake” significa posta, puntata, scommessa.
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