IL DIRITTO SOVRANAZIONALE TRA GLOBALIZZAZIONE E

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dell’Università Kore di Enna
IL DIRITTO SOVRANAZIONALE TRA
GLOBALIZZAZIONE E “GLOBAL GOVERNANCE”
Antonella Galletti
Dottoranda di ricerca presso l’Università Kore di Enna
ABSTRACT:
Il diritto statale del XXI secolo ha abbandonato i caratteri tipici nazionali per acquisire
una dimensione sovranazionale, all’interno di un processo di globalizzazione nel quale va assumendo
una proiezione universale. È un diritto che aspira a proiettarsi oltre gli specifici ambiti territoriali,
influenzato dal processo di integrazione sovranazionale, alla ricerca di una propria identità. La
globalizzazione, però, pur mettendo in crisi la base stessa dell’ordinamento interno, non intacca il
diritto; non intacca neppure lo Stato nazionale, sia pure ne relativizzi la sovranità. Lo Stato resta non
solo il protagonista ancora insuperato dell’esercizio dei poteri pubblici, ma anche lo strumento su cui
poggia la stessa globalizzazione. Il diritto sovranazionale, tuttavia,“crea” nuovi soggetti e attori
politici e giuridici, nuove fonti e nuove gerarchie. Esso pone vari cambiamenti nella sfera della
sovranità internazionale, quali la legittimazione delle sue forme di produzione, la definizione di una
sfera pubblica globale e l’individuazione e la definizione dei termini di un’eventuale “global
governance”.
PAROLE CHIAVE: diritto globale, diritto sovranazionale, globalizzazione, global governance
1. Il diritto sovranazionale
Il diritto nazionale del XXI secolo ha abbandonato la sua dimensione puramente interna
per acquisire una dimensione sovranazionale, nel contesto di un processo di globalizzazione
nel quale va assumendo una crescente proiezione universale.
Siamo dinanzi al superamento dell’idea del diritto come fenomeno inestricabilmente
connesso alla dimensione statale. 1
La globalizzazione, pur mettendo in crisi la base stessa dell’ordinamento giuridico, non
intacca il diritto, semmai lo complica, moltiplicandone le fonti. Non intacca neppure lo Stato
nazionale, sia pure ne relativizzi la sovranità. Lo Stato resta non solo il paradigma di
riferimento ancora insuperato dell’esercizio dei poteri pubblici, ma anche lo strumento su cui
poggia la stessa globalizzazione.
1
VECCHIO, ANDÒ ( a cura di), Prefazione, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea, Padova,
2011.
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Oggi siamo di fronte a svariati fenomeni di co-titolarità del diritto, che implicano forme
più o meno esplicite di concorrenza. Non sono più, infatti, gli Stati l’unica “fonte” del
diritto.2
La dimensione sovranazionale del diritto ha acquistato un rilievo sempre più
preponderante alla fine della seconda guerra mondiale e, con una ulteriore e più radicale
accentuazione, alla conclusione della guerra fredda.
Alla fine della seconda guerra mondiale, il fattore che più ha contribuito al crescente
rilievo della dimensione sovranazionale o transnazionale del diritto, è stato la
positivizzazione, nel diritto internazionale e nel diritto interno di molti Paesi, di un catalogo di
diritti fondamentali e di garanzie per la loro tutela e attuazione giuridica.
Dopo la guerra fredda, ciò che ha accresciuto la dimensione sovranazionale del diritto, è
stato, invece, l’affermarsi di un nuovo (dis)ordine mondiale nel quale l’economia e la finanza
(ma anche la politica) hanno progressivamente acquistato una dimensione sempre più
“globale”.
Il diritto sovranazionale non è sempre identificabile in base a determinati requisiti
formali, non è un prodotto finito, ma appare piuttosto come un work in progress,
tendenzialmente incompiuto, soggetto a nuove sfide. 3
Tale diritto, che potremmo definire “globale”, si struttura rivedendo profondamente i
tradizionali rapporti con il territorio che erano alla base dello Stato-nazione. 4
Eravamo abituati a pensare il diritto come intimamente “terraneo”, ossia soggetto a
quegli stessi segni e confini che contraddistinguono ogni terra e che le danno la misura. A dar
vita a questa connotazione terranea del diritto è stata soprattutto l’Europa, con la sua
invenzione degli Stati intesi come entità territoriali e la sua idea “proprietaria” della sovranità.
Oggi, invece, assistiamo per più versi alla fuoriuscita del diritto da questa sua necessaria
coincidenza con il territorio statale.
2
FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società trasnazionale, Bologna, 2000, p.
133.
3
FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma, 2006, p.20.
4
FERRARESE, Società e Diritto, Bologna, 2010, p. 143.
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Il diritto travalica i confini tradizionali statali e si apre a nuove estensioni, sia in senso
territoriale che di legami (il diritto sovranazionale e diritto transnazionale); si tratta di un
diritto che tende ad essere territorialmente absolutus e a presentarsi come diritto “universale”
che risponde a bisogni, motivazioni, aspirazioni o interessi che appartengono ad ogni essere
umano.
Siamo di fronte ad un diritto che aspira a proiettarsi oltre gli specifici ambiti territoriali;
esso si manifesta attraverso la costante interazione tra l’effettiva dimensione nazionale (che è
il “luogo” dove si sviluppano prassi legislative e interpretative informate ai principi
costituzionali racchiusi nel comune nucleo essenziale) e una “ideale” proiezione
sovranazionale, (che è il “luogo” che accoglie le prassi legislative e interpretative degli
ordinamenti interni). 5
2. Globalizzazione e nuove fonti normative
Se il diritto prodotto dagli Stati poteva essere un tempo rappresentato essenzialmente
come “norma” o “legge”, il processo di globalizzazione sembra determinare un
allontanamento da quel modello.
Le nuove modalità giuridiche, rappresentate soprattutto dal diritto sovranazionale, sono
sempre meno riconducibili ad una rappresentazione in termini di “norme”e “leggi” e
disegnano uno scenario in cui la fattualità mostra una rinnovata capacità normativa.
L’esempio dell’Unione europea è particolarmente efficace perché rende evidente un
cambiamento di “scala”: guardato dalla prospettiva “europea”, il diritto dei vati Stati sembra
perdere valore assoluto e collocarsi di valenze territoriali e non a caso, l’UE viene spesso
caratterizzata come una forma di integrazione “regionale”. 6
Mentre il diritto statale trovava il suo protagonista assoluto nella “legge”, emanata da
un unico soggetto politico istituzionale, il legislatore, il diritto sovranazionale si avvale di
5
CAMARLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico, Milano, 2007.
VOGLIOTTI (a cura di), Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo. Estratti da Il tramonto
della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Torino, 2013.
6
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altre fonti, di natura spesso contrattuale (i trattati) o non vincolante (si pensi, ad esempio, alle
Raccomandazioni, ai libri bianchi, ai pareri …), emanati da una pluralità di soggetti politici.
Nata per soddisfare una logica della sicurezza, diretta a pianificare il futuro sottraendolo
all’arbitrarietà delle scelte e all’incertezza, la legge non riesce più a conciliarsi con una logica
delle opportunità che rinuncia a questa pianificazione del futuro, e questo in nome di una
continua libertà di fare scelte e di un orizzonte temporale monodimensionale incentrato sul
presente7.
Ne deriva così una concezione più “pragmatica” delle istituzioni, valutate tanto più
favorevolmente quanto più sono in grado di procedere by trial end error. Ma ne deriva anche
un continuo attentato alla supremazia della legge, il cui indesiderato effetto collaterale può
essere il sacrificio del principio di certezza del diritto.
La legge, un tempo prima donna incontrastata del panorama giuridico, soprattutto di
quello “continentale”, perde sempre più spazio sulla ribalta.
A farsi spazio sono invece, anzitutto, i diritti, e soprattutto i “diritti umani”, che ormai
hanno rubato alla legge il centro della scena, e che sono difficilmente collocabili all’interno
del tradizionale panorama giuspositivistico.
Come spesso accade, poi, quando perde credito la legge come fonte privilegiata, ne
acquista, ovviamente, la giurisprudenza. Le stagioni di crisi delle istituzioni legislative sono
sovente, infatti, stagioni in cui si afferma il protagonismo delle corti.
L’era della globalizzazione sembra configurarsi come una di queste stagioni: da una
parte la produzione giurisprudenziale di diritto sembra adattarsi meglio alla logica
dell’opportunità, opposta alla logica della sicurezza (cui risponde la legge), dall’altra parte le
corti a carattere sovranazionale e internazionale si pongono adesso “come produttrici di un
diritto sostanziale e procedurale in gran parte autonomo e indipendente dagli Stati” 8.
3. La “global governance”
7
8
FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni Bologna, il Mulino, 2002, pp 70 ss.
Ivi, pp. 52 ss.
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La proliferazione di nuovi soggetti del “diritto globale”, così come la tendenza alla
privatizzazione e al decentramento della sua produzione, sollevano una pluralità di nuovi
problemi.
Un primo ordine di problemi è quello relativo ai cambiamenti nella sfera della sovranità
nazionale e del concetto di Stato.
Un secondo ordine di problemi riguarda la legittimazione della produzione delle nuove
forme di diritto globale; legittimazione che «diventa invisibile, via via che la stessa figura del
legislatore, tradizionalmente solenne, si rifrange in una molteplicità di soggetti legislatori
sempre più privati, anonimi o invisibili. 9
Un quarto
ordine di problemi, infine,
connesso ma non coincidente con i due
precedenti, è quello della cosiddetta global governance.
La global governance (non: goverment) è quel tipo di governance che potremmo
definire come condivisione della “gestione” dei poteri e dei problemi internazionali nel quale
sia il diritto interno degli Stati, sia il diritto internazionale, sono stati radicalmente modificati
(tanto nei loro tratti caratterizzanti quanto nella specificità dei loro rapporti) dalla pluralità di
forme della globalizzazione del diritto.
Se il diritto era stato “antidoto all’incertezza”, oggi la governance è l’antidoto o la
reazione a quella certezza che, con la sua fissità, impedisce al diritto di seguire
tempestivamente l’evoluzione dei tempi.
Il
diritto fuoriesce dai confini dello Stato, e tende a togliere alle istituzioni quel
monopolio politico e giuridico che lo Stato moderno si era attribuito. Un compito ben arduo,
questo del superamento del monopolio, perché richiede anche il superamento della logica
statocentrica, che invece, nella nostra cultura occidentale, stenta a farsi da parte. 10
La governance modifica, da un lato, aspetti significativi del bagaglio teorico e pratico
della democrazia e, dall’altro, opera uno scarto significativo delle forme e delle istituzioni
giuridiche tipiche della democrazia rappresentativa (il primato della legislazione, la
9
Ivi, pp, 52 ss.
FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Bologna, 2010.
10
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distinzione tra pubblico e privato e la divisione dei poteri) che sono irriconoscibili nei
processi di governance che appartengono ad attori diversi da quelli istituzionalizzati.
La governance, però, non è anarchia, ma una specifica modalità di esercizio del potere e
di produzione di regole che richiede una rifondazione del potere politico e giuridico.
4. Il diritto costituzionale sovranazionale
Si potrebbe oggi parlare anche di un “diritto costituzionale sovranazionale” come una
“generalizzazione” di valori democratici e umani in norme internazionali e regionali.
Una sorta di nuovo costituzionalismo sin fronteras11, che rompe con il binomio classico
di Costituzione-Stato, che prende vita da una interpretazione comparata dei testi e delle norme
costituzionali, degli strumenti internazionali a garanzia e a tutela dei diritti umani, e dalle
varie tradizioni giuridiche e politiche.
Sicuramente a tale diritto mancherebbe il senso politico costitutivo proprio delle
Costituzioni del XX secolo. Ciò non significa, tuttavia, che il diritto costituzionale “comune”
non avrebbe carattere politico e democratico, significa soltanto che sarebbe privo di quella
capacità di “ordine”, protezione ed efficacia normativa che, sebbene con i suoi limiti, si
continua a riconoscere ancora alla Costituzione nella conformazione politica, giuridica e
sociale all’interno di uno Stato12.
Ma dove sta racchiuso il diritto costituzionale nel mondo globale?
La somma di tutte le Costituzioni, scritte e non scritte, che esistono al mondo, non basta
a compendiarlo completamente: oggi quei testi che nel passato costituivano i punti di
riferimento esclusivi e finali per la vita costituzionale degli Stati, non riescono a rappresentare
in maniera esauriente il diritto costituzionale sovranazionale.
11
SÁNCHEZ BARRILAO, Europa entre crisis econòmica y crisis constitucional. Constituciòn, Derecho
constitucional y Globalizaciòn, in VECCHIO, ANDÒ ( a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica europea, Padova, 2011, p. 378.
12
Ivi, p. 373.
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Al di sopra dei testi costituzionali statali vi sono una serie di altri “fili” di natura
costituzionale13 che si intrecciano, si mescolano ed interagiscono senza, però, sostituirsi ad
essi: proprio come continuano ad esistere gli Stati, anche le Costituzioni nazionali continuano
ad esistere ed avere una fondamentale importanza.
Conclusioni
La globalizzazione non si caratterizza soltanto come una evoluzione estrema del
capitalismo, ma come un processo più rivoluzionario, le cui caratteristiche vengono alla luce
chiaramente se si analizzano i mutamenti che esso induce nella sfera istituzionale, identificati
nel processo di “frantumazione” della sovranità statale e nei cambiamenti che investono
l’ambito del diritto.
Gli attori stessi del processo giuridico, le modalità di produzione e di funzionamento
delle norme, si trasformano profondamente, sotto l’influenza della logica della negoziazione
propria della ratio oeconomica, che si impone su quella dell'argomentazione in ogni settore
del diritto, compreso quello costituzionale.
Il risultato di queste trasformazioni è lo spontaneo formarsi di una nuova civiltà
giuridica, attraverso una riorganizzazione sia temporale che territoriale della sfera del diritto.
Non soltanto, infatti, il diritto globale sostituisce il presente al futuro come dimensione
temporale di riferimento, ma si svincola anche dal proprio territorio, da un lato per assumere
una dimensione sovranazionale, dall’altro per dividersi in una miriade di “rivoli” costituti
dalle singole realtà giuridiche.
La “globalizzazione giuridica”14 non è un “problema” di diritto internazionale (come si
può pensare che siano le questioni giuridiche “globali”), non è, vale a dire, soltanto una
questione di limitazione della sovranità esterna degli Stati, ma è un problema che investe la
13
14
FERRARESE, Diritto sconfinato … cit., p. 125
Ferrarese, Il diritto al presente … cit.
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stessa sovranità nazionale, trasformando lo Stato in un attore tra i tanti sulla scena, senza
alcun ruolo privilegiato e costretto a “subire” le scelte degli altri attori, statali e non statali.
Il diritto sovranazionale “crea”, quindi, nuovi soggetti e attori politici e giuridici, nuove
fonti e nuove gerarchie. Esso pone vari cambiamenti nella sfera della sovranità internazionale,
quali la legittimazione delle sue forme di produzione, la definizione di una sfera pubblica
globale e l’individuazione e la definizione dei termini di un’eventuale global governance.
Il diritto globale è disseminato in un “puzzle giuridico” scritto da più mani da vari Paesi
e da vari soggetti, ancora incompleto e con tante aree ancora da riempire.
È un diritto che tende sempre più ad interagire con altre fonti e a porsi come diritto
“sconfinato”, ossia come diritto che, pur avendo propri confini e proprie istituzioni, non
rinuncia ad interloquire con altri Stati e a rimettere in discussione quei confini.
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