Allegato 1c - Pubblicità, conflitto d`interessi, sponsorizzazioni

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PUBBLICITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, SPONSORIZZAZIONI
DEFINIZIONE VIOLAZIONI E SANZIONI
Rev. 0 del 20.03.2012
ALLEGATO 1c
PUBBLICITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI,
SPONSORIZZAZIONI - DEFINIZIONE VIOLAZIONI E
SANZIONI
All. 1c Pubblicità, Conflitto di interessi, Sponsorizzazioni – Definizione violazioni e e sanzioni
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PUBBLICITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, SPONSORIZZAZIONI
DEFINIZIONE VIOLAZIONI E SANZIONI
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INDICE
1. PREMESSA.................................................................................................................................................................3
2. SPONSORIZZAZIONI .....................................................................................................................................................3
3. PATROCINI ...............................................................................................................................................................5
4. CONFLITTO DI INTERESSI ..............................................................................................................................................5
5. PUBBLICITÀ...............................................................................................................................................................7
6. VIOLAZIONI...............................................................................................................................................................8
6. 1 VIOLAZIONI MOLTO GRAVI .......................................................................................................................................8
6. 1.1 Pubblicità.......................................................................................................................................................8
6. 1.2 Sponsorizzazioni...............................................................................................................................................9
6. 1.3 Conflitto di interesse.......................................................................................................................................10
6. 1.4 Violazione criteri del manuale di accreditamento regionale.........................................................................................11
6. 2
VIOLAZIONI GRAVI .............................................................................................................................................12
i. A)Requisiti del soggetto richiedente...........................................................................................................................12
ii. B) Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità.......................................................................................................13
iii. C) Requisiti della offerta formativa .........................................................................................................................13
6. 3 VIOLAZIONE LIEVE.................................................................................................................................................14
7. SANZIONI.................................................................................................................................................................15
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1. PREMESSA
Il presente documento definisce i requisiti in materia di sponsorizzazioni, patrocini, conflitto di interesse, pubblicità quali livello soglia per
l’assegnazione dell’accreditamento provvisorio dei Provider di formazione, nonché le violazioni e le relative sanzioni applicate dall’Ente
Accreditante. Tale documento è in coerenza con il Regolamento applicativo dei criteri di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009
approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2012.
2. SPONSORIZZAZIONI
Per sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di un’iniziativa formativa si intende il caso in cui un soggetto, a fronte della possibilità di
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari (nome, marchi o i simboli dell’impresa) , si impegni a:
a) contribuire in tutto o in parte al finanziamento di un’iniziativa formativa: corso, convegno, congresso, giornata di studio, seminario, etc.,
b) fornire beni che costituiscono elementi specialistici strettamente inerenti lo svolgimento dell’iniziativa (es.: materiale sanitario,
attrezzature, materiale didattico,etc.);
c) fornire beni o prestazioni di servizi più generici, utilizzati in occasione dell’iniziativa (es.:locali, grafica, manifesti, brochure, catering,
etc).
• Finanziamento indistinto di Piani di Formazione
I Provider possono costituire un fondo indistinto di risorse provenienti da erogazioni liberali da parte di soggetti privati per sostenere il
finanziamento dell’intero Piano di Formazione con la possibilità di evidenziare i marchi delle aziende sponsorizzatrici in maniera indistinta nelle
diverse iniziative formative e in misura proporzionale alle diverse quote di finanziamento.
• Finanziamento di specifici progetti formativi
I Provider possono usufruire di finanziamenti specifici da parte di privati per la realizzazione di particolari iniziative ricomprese nel piano di
formazione aziendale con il vincolo che complessivamente nel corso dell’anno la quota di risorse messe a disposizione dai soggetti privati per tali
iniziative, non superi il 5% del budget assegnato dall’azienda alla formazione del proprio personale.
• Finanziamento di attrezzature e beni utili all’organizzazione di eventi formativi
I Provider possono acquistare beni utili all’organizzazione di eventi formativi (strumentazioni, arredi, etc.) con la partecipazione di contributi
provenienti da soggetti privati e gli stessi potranno comparire con i propri marchi sui beni acquistati.
Le iniziative sponsorizzate devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti a bilancio dall’Azienda/Ente
Sussiste l’interesse pubblico quando l’iniziativa formativa risponda ad uno dei seguenti criteri:
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a) sia rivolto a personale dipendente dell’Azienda/Ente e sia coerente con i bisogni formativi individuati nel piano di formazione aziendale, nel
rispetto degli obiettivi sanitari nazionali e regionali nonché strategici aziendali o, comunque, sia ritenuto “prioritario” dalla Direzione a fronte di
esigenze sopravvenute di innovazione scientifica o legislativa;
b) sia rivolto a soggetti esterni paganti una quota di iscrizione, purché gli introiti realizzati, oltre a coprire tutti i costi dell’iniziativa, determinino,
per l’Azienda/Ente, un congruo utile;
c) sia rivolto contemporaneamente a soggetti esterni non paganti e a personale dipendente purché determini un utile per l’Azienda/Ente, o sia
considerato di particolare rilevanza in relazione al numero o alla specificità professionale dei partecipanti dipendenti o di elevato valore per la
promozione dell’immagine dell’azienda/ente.
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3. PATROCINI
Il patrocinio è un sostegno non finanziario, senza concessione di contributo o vantaggio economico, rappresenta un riconoscimento etico, morale e
una forma di apprezzamento dell’Ente Patrocinante nei confronti di iniziative formative e di prodotti editoriali cartacei e/o multimediali di
particolare significato o di rilievo.
• Il patrocinio va richiesto sempre ed esclusivamente con riferimento all’evento specifico e solo per il periodo di riferimento e al prodotto
editoriale cartaceo e/o multimediale oggetto della richiesta.
• Il Provider non può richiedere patrocinio a partiti politici e/o OOSS, a enti/società portatori di interessi commerciali.
• Il Provider può richiedere il patrocinio a Enti/Istituzioni/Società scientifiche non Provider ECM regionali.
Responsabilità dei soggetti:
La richiesta di patrocinio e il relativo utilizzo del Logo, in termini di tempi e procedure, sarà soggetta alla regolamentazione dell’Ente
Patrocinante.
Eventuali richieste/concessioni di patrocini devono essere dichiarati nel piano formativo ed in ogni caso devono essere incluse nella
documentazione relativa al corso/evento ECM prima dell’inserimento in piattaforma www.ecmpiemonte.it
4. CONFLITTO DI INTERESSI
Il Provider deve garantire che nell’attività ECM non intervengano situazioni di conflitto di interesse
(Il conflitto di interesse è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell’uno
sull’altro. Perché sussista il conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all’interferenza).
Il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l’informazione e l’attività educazionale sia obiettiva e non
influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti basata quindi
sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti
autorevoli e terze.
Le condizioni di conflitto possono essere individuate quando:
 il ruolo di accreditatore /valutatore di Provider ECM siano attribuiti al medesimo soggetto;
 chiunque possa influenzare i contenuti di un evento formativo non dichiari, rendendo palese, eventuali conflitti di interessi;
 coloro che attivamente sostengono un’attività formativa e siano portatori di interessi commerciali possono orientare la formazione per le
proprie finalità;
 la partecipazione all’evento educazionale sia condizionata da interessi estranei alla formazione ed all’aggiornamento;
 l’iniziativa formativa venga utilizzata per veicolare un messaggio pubblicitario esplicitamente dichiarato al solo fine di valorizzare ed
accrescere la conoscenza di un prodotto o dell’impresa sponsor;
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
l’impresa sponsor detti condizioni all’Azienda/Ente nella:
o scelta dei contenuti
o individuazione docenti
o selezione partecipanti.
Non sussiste conflitto d’interesse quando:
 l’evento formativo non contrasti con i fini istituzionali dell’Azienda/Ente;
 l’impresa sponsor si astenga da qualunque comportamento concretamente idoneo ad ingenerare od accrescere la propensione all’acquisto o
al consumo di prodotti dalla stessa fabbricati o commercializzati. L’impresa sponsor si astenga altresì da comportamenti, comunque, tali da
poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Qualunque soggetto coinvolto in qualità di proponente, organizzatore, responsabile scientifico o docente dovrà attestare di non avere con lo sponsor
rapporti finanziari (quali consulenza, possesso di azioni, onorari, perizie retribuite, licenze, ecc.), tali da generare un potenziale conflitto di interesse
e quindi tali da minare la credibilità scientifica e il valore culturale dell’evento. (Allegare dichiarazione formale sottoscritta da parte di tutti coloro
che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell’organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM delle fonti di finanziamento acquisite personalmente
negli ultimi due anni dagli sponsor).
Qualora la sponsorizzazione avvenga da parte di impresa farmaceutica e l’iniziativa verta su tematiche comunque attinenti all’impiego di
medicinali, l’impresa dovrà attestare la prevista autorizzazione dell’AIEA.
In ogni caso, in seno all’evento, o collateralmente allo stesso, l’impresa farmaceutica non può effettuare alcuna forma di distribuzione o esposizione
di campioni medicinali o di materiale illustrativo dei prodotti commerciali.
Nelle attività formative ECM devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome
commerciale, neanche se correlati con l’argomento trattato.
Le imprese la cui attività principale consista nella produzione o commercializzazione di attrezzature, materiale sanitario, presidi medico - chirurgici,
possono illustrare il proprio prodotto esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento del corso
(addestramento/esercitazione), a condizione che:
1. il prodotto/presidio sia già in uso o aggiudicato presso l’Azienda/Ente;
2. l’impresa sia unico produttore/distributore del prodotto;
3. non rientrando nelle tipologie di cui sopra, sia garantita la facoltà di partecipazione di più imprese sponsorizzatrici.
Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 l’eventuale esposizione commerciale di prodotti sarà effettuata in sede adiacente alla sala ove si svolge l’attività
formativa.
Lo sponsor può essere indicato, in modo discreto, nell’ultima pagina di depliant e programmi di attività ECM residenziali e FAD ed anche all’inizio
e/o fine del materiale durevole Fad. Non può essere indicato nelle diapositive né all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione.
Il Provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati,
comunque, a fini commerciali.
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Eventuali sponsor devono essere dichiarati nel piano formativo ed in ogni caso devono essere inclusi nella documentazione relativa al corso/evento
ECM prima dell’inserimento in piattaforma www.ecmpiemonte.it.
L’impresa che intende proporre la propria offerta di sponsorizzazione di un evento formativo, deve presentare la proposta unicamente attraverso
l’utilizzo di un apposito modulo accuratamente compilato in ogni sua parte, pena il rifiuto della medesima.
L’Azienda/Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare offerte di sponsorizzazione qualora le reputi inaccettabili per motivi di
opportunità generale.
I termini della proposta di sponsorizzazione dovranno essere formalizzati con la stipula di apposito contratto.
La collaborazione tra Provider è auspicabile qualora sussistano bisogni e obiettivi formativi comuni in relazione al target e alle tipologie di
formazione.
A titolo di esempio:
 formazione di professionisti presenti in un’azienda a piccoli numeri,
 formazione di professionisti presenti in un’azienda con bisogni specifici,
 condivisione di risorse strutturali e strumentali,
 condivisione di obiettivi dei piani sanitari regionale e/o aziendale.
I soggetti devono formalizzare la collaborazione sulla base di specifici accordi tra le parti.
Eventuali collaborazioni tra Provider devono essere dichiarati nel piano formativo ed in ogni caso devono essere incluse nella documentazione
relativa al corso/evento depositata presso il Provider.
PER L’ECM SI INTENDE EVITARE, IN PARTICOLARE CHE :
• Il ruolo di accreditatore/valutatore di attività di Provider ECM siano in capo al medesimo soggetto;
• Chiunque possa influenzare i contenuti di un evento formativo non dichiari, rendendo palesi, eventuali conflitti di interesse;
• Coloro che attivamente sostengono un’attività formativa e siano portatori di interessi commerciali possano orientare la formazione per le proprie
finalità;
• la partecipazione all’evento educazionale sia condizionata da interessi estranei alla formazione ed all’aggiornamento.
5. PUBBLICITÀ
Le attività pubblicitarie sono ammesse alle seguenti condizioni:
• La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere (inclusi quindi pasti, attività sociali, altro) non devono interferire né disturbare sotto
qualsiasi forma l’attività ECM.
• È vietata la pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivo medico-chirurgici, ecc) nelle
sedi di attività ECM e nei materiali durevoli (FAD);
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È consentito che attività di pubblicità di farmaci, strumenti e dispositivi prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in
sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM ma non nel materiale durevole FAD e nei depliant e programmi di attività ECM ;
Per il materiale cartaceo (giornali, pubblicazioni, ecc) nessuna pubblicità può essere presente nelle pagine dedicate all’attività ECM e neanche
nelle pagine adiacenti al programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad esempio pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale
informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, ecc) durante lo
svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi le pubblicità possono essere inserite solo all’inizio e alla fine;
Nelle attività formative ECM devono essere indicati i nomi generici (di farmaci, strumenti, presidi) e non può essere riportato alcun nome
commerciale, neanche se non correlato con l’argomento trattato;
È consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM, inclusa la presentazione e descrizione di corsi, congressi, materiali durevoli, ma
sempre senza interferenze con l’attività didattica.
6. VIOLAZIONI
Vengono di seguito individuate le violazioni a criteri oggettivi di cui all’accordo stato regioni del 5 novembre 2009 e al successivo Regolamento
applicativo del 13 gennaio 2010, in relazione a principi e criteri di massima stabiliti in merito a: pubblicità, sponsorizzazioni, conflitto di interesse,
e regole da manuale/guida, che costituiscono VIOLAZIONI MOLTO GRAVI, GRAVI E LIEVI, come espressamente indicato dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua con apposita determina in materia.
6. 1 VIOLAZIONI MOLTO GRAVI
Violazioni molto gravi in merito a:
6. 1.1Pubblicità
• La pubblicità e le attività promozionali diverse da quelle consentite dal Regolamento Nazionale, che interferiscano e disturbino sotto
qualsiasi forma l’attività ECM (inclusi i pasti, le attività sociali, altro);
• La pubblicità di qualsiasi genere in favore di specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medicali, ecc) nelle sedi
di attività ECM e nei materiali durevoli (FAD);
• La pubblicità di prodotti di interesse sanitario, quali farmaci, strumenti e dispositivi medicali, prodotti da Aziende pubbliche e private,
presentate in sedi dedicate all’ECM, nel materiale durevole FAD, nei depliant e nei programmi di attività ECM . È invece consentita, per la
formazione residenziale, in sedi adiacenti a quelle dedicate all’ECM;
• La pubblicità su materiale cartaceo (giornali, syllabus, pubblicazioni, ecc) nelle pagine dedicate all’attività ECM e nelle pagine adiacenti al
programma e/o agli strumenti didattici correlati (ad esempio: pagine dedicate alla valutazione). Per il materiale informatico ed audiovisivo la
presenza di pubblicità (sotto forma di “finestre”, videate, spot promozionali, ecc) non è consentita durante lo svolgimento del programma
educativo (in entrambi i casi l’attività di pubblicità può essere inserita solo prima dell’inizio e/o dopo il termine degli eventi formativi);
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La pubblicità nelle attività formative ECM attraverso l’indicazione del nome commerciale (di farmaci, strumenti, dispositivi), anche se non
correlato con l’argomento trattato. (Possono essere indicati solo i nomi generici di farmaci, strumenti e dispositivi.);
La pubblicità che interferisce con l’attività didattica residenziale e a distanza (è consentita la pubblicità per altre attività o programmi ECM,
inclusa la presentazione e la descrizione di corsi, congressi e materiali durevoli, comunque prima dell’inizio e dopo il termine del corso).
6. 1.2Sponsorizzazioni
Non dichiarare il supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale;
Il condizionamento da parte dell’industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici dell’organizzazione, dei contenuti e/o della
gestione delle attività ECM (“unrestricted grant”);
Indicare lo sponsor al di fuori degli spazi consentiti (è consentito indicare lo sponsor prima dell’inizio e dopo il termine del corso, oppure
all’ultima pagina di depliant e programmi di attività ECM residenziali/FSC ed anche all’inizio e/o alla fine del materiale durevole FAD);
Riportare l’indicazione dello sponsor nelle diapositive e all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione;
Non rendere disponibile, a fronte della richiesta dell’Ente Accreditante, tutte le convenzioni ed i contratti di sponsorizzazione che indicano
in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti (Provider e sponsor);
Non somministrare lo specifico questionario sulla qualità percepita ai discenti;
Non rispettare le regole di trasparenza, di seguito indicate, di cui è responsabile il Provider:
1. contratti formali tra Provider e sponsor;
2. contratti formali e/o incarichi tra Provider e docenti/tutor;
3. pagamenti/rimborsi ai docenti/tutor effettuati dal Provider sulla base di un regolamento interno, formalmente approvato dagli
organi responsabili del Provider, ai sensi della normativa vigente;
4. dichiarazione formale sottoscritta da tutti coloro che a qualsiasi titolo siano coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di
eventi ECM relativamente a tutte le fonti di finanziamento acquisite personalmente negli ultimi 2 anni dagli sponsor;
5. reclutamento dei partecipanti/discenti su indicazione dello sponsor;
6. non garantire la riservatezza degli elenchi degli indirizzi dei partecipanti, trasmetterli allo sponsor o utilizzarli, comunque, a fini
commerciali.
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6. 1.3 Conflitto di interesse
accreditare eventi e programmi ECM i cui contenuti non garantiscano l’assenza di conflitto di interesse diretto e indiretto nell’ambito
dell’informazione e dell’attività educazionale o che possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti
della sanità e non evitare l’influenza di interessi commerciali nel campo della sanità;
non presentare in modo equilibrato il contenuto di un programma ECM che deve basarsi sull’evidenza scientifica comunemente accettata,
evitando che i relatori in conflitto di interesse e le tematiche trattate prevalgano rispetto ai contenuti formativi;
non osservare le regole previste dal presente documento per evitare di incorrere nel conflitto di interesse per i soggetti che sono coinvolti
nell’attività ECM:
a) in riferimento agli organizzatori/Provider costituiscono violazioni molto gravi:
– l’organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, di eventi e programmi ECM da parte di soggetti che producono,
distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e
strumenti medici;
– l’organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, di eventi e programmi ECM da parte dei partner – legati da contratto ai
Provider – che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici,
dietetici, dispositivi e strumenti medici;
– avere interessi o cariche in aziende aventi finalità commerciali nel settore della sanità da parte dei componenti degli organi
direttivi e dei responsabili dei Provider (scientifico, amministrativo, informatico);
– la presenza di sponsor (industria farmaceutica e di dispositivi medicali) per un evento/programma ECM secondo regole e
contratti non trasparenti;
– la presenza di interessi commerciali nelle seguenti attività:
1. rilievo dei fabbisogni formativi
2. individuazione degli obiettivi formativi
3. individuazione dei contenuti formativi
4. definizioni delle tecniche didattiche
5. nomina/selezione dei docenti/tutor
6. reclutamento dei partecipanti
7. valutazione degli effetti della formazione
b) In riferimento ai docenti/relatori/moderatori/formatori, costituiscono violazioni molto gravi:
– non garantire la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in
campo sanitario (dichiarazione esplicita dell’interessato relativa agli ultimi due anni)
– ricevere rimborsi spese e compensi da parte di soggetti diversi dal Provider in violazione del formale regolamento interno;
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la mancata conservazione da parte del Provider per almeno 5 anni di tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed
al conflitto di interessi;
non consentire all’Ente Accreditante di effettuare le verifiche di eventuali interferenze sulla scientificità ed equilibrio delle
informazioni/formazioni ECM tramite:
1. le verifiche dell’Ente Accreditante in situ;
2. le verifiche del materiale durevole ex post;
3. le schede di valutazione della qualità percepita compilate dai partecipanti.
6. 1.4Violazione criteri del manuale di accreditamento regionale
In riferimento ai requisiti:
 non adempiere all’obbligo delle dichiarazioni formali o dichiarare il falso (attestati, autocertificazioni, documenti ufficiali) in riferimento a
ciascuno dei requisiti indicati nel Manuale, nonché il venir meno di uno dei requisiti di seguito indicati:
 valutazione: documentazione relativa alla modalità di rilevazione delle presenze dei partecipanti e di registrazione nel sistema informatico,
falsificazione degli atti e dei documenti relativi all’attestazione delle presenze, mancata somministrazione della valutazione della qualità
percepita secondo le indicazioni del Manuale e mancata rilevazione dell’apprendimento;
 attribuzione crediti ECM/distribuzione attestati: mancata presentazione della documentazione firmata dal legale rappresentante o suo
delegato relativa alle procedure per l’attribuzione dei crediti ECM e per l’erogazione degli attestati degli utenti da parte del Provider;
mancata trasmissione per via informatica all’Ente Accreditante degli elenchi dei partecipanti;
 sponsorizzazione e patrocini: assenza della documentazione relativa a contratti/convenzioni di sponsorizzazioni, firmate dal legale
rappresentante con l’esplicitazione degli obblighi di entrambi i contraenti;
 relazione attività annuale: mancata presentazione della relazione sottoscritta dal legale rappresentante nei termini previsti e/o presentazione
della relazione non conforme a quanto previsto nel format;
 mancata conservazione per 5 anni da parte del Provider dei dati relativi alla valutazione e attribuzione dei crediti;
 non consentire all’Ente Accreditante lo svolgimento degli audit.
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6. 2 VIOLAZIONI GRAVI
Costituisce violazione grave non adempiere all’obbligo delle dichiarazioni formali e produrre documenti irregolari o non attuali (attestati,
autocertificazioni, certificazioni, altro) in riferimento a ciascuno dei requisiti di cui al presente Manuale:
A)Requisiti del soggetto richiedente.
• Ragione sociale:
Atto Costitutivo, Statuto, Atto aziendale.
Dichiarazione formale che quanti direttamente interessati alla attività ECM del Provider (e loro parenti di primo grado) non abbiano interessi
commerciali nell’ambito della sanità e che non violino la normativa in merito al conflitto di interesse
• Sede legale:
Attestazione del legale rappresentante
• Sede Operativa:
Attestazione del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti necessari alla gestione delle attività ECM e attestazione della sede nel
territorio di competenza dell'Ente a cui si richiede l'Accreditamento.
• Legale Rappresentante:
Atto e data di nomina con l’indicazione delle generalità complete del rappresentate legale.
• Impegno statutario nel campo della formazione continua in sanità :
Atto costitutivo- Statuto- Atto aziendale.
• Pregressa esperienza in attività didattico/formativa in campo sanitario:
Documentazione in cui si evidenzia che il Provider ha progettato, pianificato, realizzato, monitorato attività formative in campo sanitario negli
ultimi tre anni.
• Affidabilità economico-finanziaria:
Bilanci economici per centri di costo e centri di spesa (contabilità analitica) e documenti contabili che attestino le capacità economiche in
rapporto all’entità dell’impegno programmato.
• Atto di nomina e curriculum del referente amministrativo, nel caso in cui il requisito sia obbligatorio.
Nel caso di enti pubblici (Aziende Sanitarie, Università, etc.) il documento deve riguardare solamente i bilanci del settore formazione.
• Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza, previdenza e fiscalità:
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della documentazione antimafia (per soggetti privati), al rispetto degli obblighi in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, al rispetto degli obblighi fiscali e al rispetto degli obblighi relativi alla prevenzione infortuni
(strutture e attrezzature).
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Documentazione formalmente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesta che il Provider ha verificato e si fa garante delle strutture e delle
attrezzature, anche nel caso in cui le stesse siano utilizzate in base a contratti e convenzioni.
• Mancata indicazione nominativa del personale dipendente attestata da documentazione.
B) Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità
• Sede, strutture e attrezzature (disponibili proprie o per contratto):
Titoli di proprietà o contratti di locazione o altro titolo di utilizzo in cui sia indicata la durata temporale e la destinazione d'uso. Altra
documentazione utile relativa alle procedure e impegno spesa di massima per l'acquisizione di strutture didattiche idonee nelle sedi previste nel
piano formativo di massima. Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie mediatiche necessarie e/o con soggetti che gestiscono
strutture sanitarie idonee per FSC (se non possedute in proprio).
• Struttura organizzativa:
Documentazione descrittiva con organigramma, funzionigramma e altra documentazione sottoscritta. Atto di nomina del Responsabile di
Struttura Formativa e curriculum vitae che attesti un'esperienza dimostrata di almeno 3 anni (salvo casi di accreditamento temporaneo di
Provider di nuova istituzione) nel campo della formazione. Per le Aziende Sanitarie ed Enti pubblici: caratteristiche dell’ufficio formazione.
• Competenze scientifiche
Atto di nomina del Comitato scientifico e del suo coordinatore con curriculum vitae dei componenti. Mancata indicazione nel programma
definitivo del/i responsabili scientifici, docenti, tutor, etc, con i relativi curriculum. Procedura che definisca criteri e metodi adottati per le scelte
dei diversi ruoli coinvolti (docente, istruttore, tutor, ecc.). Mancata indicazione degli accordi formali stipulati con i soggetti che posseggono le
competenze scientifiche ed andragogiche, in rapporto agli obiettivi, al target di riferimento e ai contenuti della formazione. Mancata
presentazione dei curriculum dei soggetti coinvolti attestanti l'esperienza e competenza.
• Sistema informatico e gestione e archiviazione dati informatizzata:
Documentazione descrittiva firmata dal Legale Rappresentante relativa al funzionamento del sistema informatico, per la gestione e archiviazione
dati e la nomina del referente delle procedure.
C) Requisiti della offerta formativa
• Pianificazione
Documentazione relativa alla pianificazione annuale, secondo quanto previsto nel requisito. Trasmissione della pianificazione annuale oltre il 28
febbraio (il piano formativo avrà decorrenza annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre). Mancata comunicazione del programma definitivo di ogni
evento inclusi i docenti/tutor e i crediti assegnati almeno 20 giorni prima della data di inizio (eventi residenziali e FSC) o della data di
attivazione (eventi FAD). Mancata realizzazione di almeno il 50% dell’attività programmata annualmente.
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PUBBLICITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, SPONSORIZZAZIONI
DEFINIZIONE VIOLAZIONI E SANZIONI
Rev. 0 del 20.03.2012
• Progettazione:
Assenza della documentazione relativa alla macroprogettazione e microprogettazione di ogni singolo evento. Le procedure attivate devono
essere coerenti con le tipologie formative utilizzate. Mancanza di procedure strutturate che garantiscano la qualità del progetto .
• Erogazione e Valutazione
Documentazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Responsabile della Struttura formativa relativa a ricognizione competenze in ingresso
(se richieste), rilevazione presenze, raggiungimento obiettivi di apprendimento, verifica sulla qualità/finalità del progetto formativo e
valutazione della qualità percepita.
Costituisce, inoltre, VIOLAZIONE GRAVE: il mancato versamento del contributo alle spese per la registrazione della richiesta di
accreditamento o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini indicati negli atti regionali sul contributo alle spese,
comportano la revoca dell’accreditamento provvisorio dei soggetti pubblici e privati, previa diffida dell’ Ente Accreditante.
6. 3VIOLAZIONE LIEVE
Costituisce VIOLAZIONI LIEVE non adempiere agli obblighi previsti in riferimento a ciascuno dei seguenti requisiti del Manualedi
Accreditamento Provider pubblici e privati
Target formativo cui il Provider intende rivolgersi:
la dichiarazione del Legale Rappresentante relativa alla tipologia di professionisti della sanità cui intende rivolgersi (target utenza) non
corrispondente alle attività effettivamente realizzate.
Tipologie ECM che il Provider intende applicare:
dichiarazione del Legale Rappresentante relativa all’indicazione delle tipologie ECM che il Provider intende utilizzare (RES, FAD, FSC)
non corrispondente a quelle effettivamente realizzate, in riferimento alla relazione finale che, in tal caso, non è debitamente motivata.
Implementazione e miglioramento della qualità:
mancanza della documentazione relativa alle procedure inerenti la rilevazione delle esigenze formative, di valutazione dei risultati e di
implementazione della qualità della formazione.
Atto di nomina del Responsabile/Referente della qualità (anche esterno) e curriculum vitae che evidenzi competenze nel settore e esperienza
nella formazione.
Rilevazione e analisi bisogni formativi
mancanza della documentazione sulle modalità di rilevazione e analisi degli stessi.
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PUBBLICITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, SPONSORIZZAZIONI
DEFINIZIONE VIOLAZIONI E SANZIONI
Rev. 0 del 20.03.2012
7. SANZIONI
Determinano la revoca definitiva dell’accreditamento: i comportamenti che danno luogo a violazione molto grave e comportamenti che danno
luogo ad una seconda violazione grave;
Determinano la revoca temporanea dell’accreditamento: i comportamenti che danno luogo a violazione grave e i comportamenti che danno luogo ad
una seconda violazione lieve (la revoca temporanea dell’accreditamento dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene rilevato il
superamento della violazione, l’accreditamento decade automaticamente);
Determinano l’invio di un’ammonizione da parte dell’Ente Accreditante con richiesta delle correzioni da attuare e i limiti di tempo entro cui
provvedere: i comportamenti che danno luogo a violazione lieve.
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