FIGURE ISTITUZIONALI CALIFFO (da Khalifa – luogotenente) E' il vicario di Maometto, non è un profeta. Designato per libera scelta e consenso della Comunità, ha potere solo esecutivo e non legislativo; deve applicare e difendere la Legge, non formularla o cambiarla, preservando i valori dell'ortodossia dell'Islam. Nello Sciismo invece l'Imam è designato per chiari riferimenti testuali di origine divina o profetica. Essendo considerato uomo perfetto, infallibile, illuminato da sostanza divina, ha l'autorità di interpretare la Legge, cogliendone il nucleo più autentico e segreto, di cambiarla e in alcuni casi addirittura di abrogarla. IMAM ( colui che sta davanti, che guida ) E' il funzionario incaricato di guidare la preghiera. Può anche essere un attributo onorifico riferito a un personaggio particolarmente importante e influente dal punto di vista religioso e morale. 'ALIM (plur. 'ULAMA) Dotto, esperto nelle scienze religiose ( recitazione e commento del Corano, tradizione profetica, fiqh, teologia ) Gli 'ulama sono definiti gli eredi dei Profeti a cui questi hanno trasmesso la scienza. Essi la raccolgono, la custodiscono e la trasmettono a loro volta. Nel linguaggio attuale il termine 'alim è usato genericamente per indicare un esperto es. giudice, predicatore, anche senza connotazione religiosa. FAQIH (plur. FUQAHA ) Giurista, esperto di fiqh, colui che ha ricevuto dal proprio maestro l'autorizzazione ad insegnare ( mudarris – professore di diritto ) o a rilasciare pareri giuridici ( mufti ). La conoscenza del diritto lo rende personaggio religiosamente connotato, autorità religiosa. MUFTI Giurista che dà un parere ( fatwa ) su un punto di diritto e ha la qualificazione per farlo. Deve possedere requisiti di onorabilità, competenza nelle scienze giuridiche, capacità di sviluppare con un ragionamento autonomo la soluzione di un problema difficile. Il parere, la fatwa, è normalmente scritta e non ha da essere motivata. I pareri dei mufti più prestigiosi sono conservati in raccolte che costituiscono un importante genere della letteratura giuridica islamica. QADI Giudice islamico, delegato dalla autorità politica a risolvere vari contrasti. Ha competenza generale in materia civile e penale, ma spesso questa è stata ristretta a certe materie ( interessi degli incapaci – esecuzione di atti di ultima volontà – matrimonio di donne senza tutore ecc.) E' giudice monocratico e la sua giustizia è di unico grado. La sua sentenza non è motivata, ma può essere revocata in caso di errore. Con il sec.XIX inizia un progressivo restringimento della giurisdizione islamica a vantaggio delle moderne corti dello Stato nazionale. MULLAH Teologo, studioso di teologia FUNZIONARI DI MOSCHEA Questi addetti al culto non sono sempre fissi, sono per lo più a servizio gratutito. Imam Khatib – colui che pronuncia la predica del venerdì. Può essere l'imam stesso Mu'adhdhin – colui che fa l'adhan, la chiamata alla preghiera EMIRO ( arabo amir – comandante ) Persona che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito. Il termine acquista un significato diverso nell'espressione "Amir al-mu'minim ", cioè Comandante dei Credenti che è un sinonimo di Califfo. Serve anche ad indicare regnanti di grandi entità statali, ma teoricamente posti su un gradino inferiore al Califfo. SULTANO (da sultan- forza, potenza, autorità) Titolo di potere scelto dalle dinastie musulmane di origine indoeuropea che regnarono in Siria. Egitto. Arabia, Yemen. SCEICCO (da shaykh – uomo anziano) Non è titolo ereditario, ma onorifico. In genere viene assegnato dal consiglio tribale all'uomo più anziano, il saggio del villaggio. Con il tempo il termine ha assunto l'accezione di capo tribù, di maestro religioso (es. Osama bin Laden) VIZIR La carica con cui tuttora si indicano i ministri e il primo ministro RAIS (da ra's – capo, testa) Nell'impero ottomano era un alto dignitario, paragonato a un odierno ministro. Il termine è stato poi utilizzato dagli autori dei colpi di stato in Libia, Egitto e in generale nel Nord Africa, proclamatisi capi dei Paesi conquistati