1 la societa` feudale - Digilander

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LA SOCIETA’ FEUDALE
AMMINISTRAZIONE
1 BALIVO. Termine di origine francese (bailli), indica in maniera generica il funzionario dei re o di
un signore. A partire dal sec XII in Francia è un funzionario regio, incaricato di applicare la
giustizia e di controllare altri funzionari locali minori. Il territorio su cui il balivo esercita la potestà
viene detto baliaggio; con lo stesso termine si indica anche il potere del balivo. Le attribuzioni dei
balivi persero importanza dal quattordicesimo secolo, mentre i baliaggi la conservarono come
circoscrizioni per l'elezione degli Stati generali. Dal termine balivo deriva la locuzione "essere in
balia di qc." ovvero essere sottoposto al potere del balivo.
I balivi furono precursori dei moderni amministratori (o della burocrazia moderna)..
2 BUROCRAZIA (dal francese "bureau", ufficio). Il termine ha il significato di "governo attraverso gli
uffici".. Cfr.: UFFICIO.
3 GASTALDO. Nel mondo longobardo, è un rappresentante del re, incaricato di amministrare una
proprietà fondiaria appartenente al re stesso e di esercitare la giustizia sui dipendenti. E' un
precursore dei moderni amministratori (o della burocrazia moderna)..
4 MISSI DOMINICI (Inviati del sovrano). Funzionari del sovrano presso i Carolingi. Erano incaricati
di controllare l'operato dei conti e di mantenere i collegamenti tra la corte e i funzionari locali.
Avevano in teoria carattere itinerante ma, reclutati localmente e operanti stabilmente in una
determinata zona, non di rado con durata vitalizio, il loro incarico ebbe spesso carattere regionale..
5 PREVOSTO. In ambito laico, in Francia (dal XII secolo), il prevosto è un agente del signore, in
particolare l'amministratore di un dominio regio, con compiti di gestione economica, ma anche
fiscali e giudiziari. Il prevosto non era stipendiato; la sua funzione era concessa in appalto..
6 SCERIFFO. Nell'Inghilterra normanna è un ufficiale regio incaricato di amministrare le proprietà
fiscali, riscuotere le imposte e rendere giustizia nell'ambito di una contea, sovrapponendosi alle
giurisdizioni dei feudatari locali. Lo sceriffo permette l'accentramento amministrativo e la
sottomissione dei feudatari al potere centrale, fatto sconosciuto nel feudalesimo francese..
7 UFFICIO. Funzione (compito, incarico) data da svolgere a un "ufficiale". La distribuzione di uffici
agli ufficiali è alle origini delle organizzazioni amministrative burocratiche.
Termine generale che designa l'agente del potere regio o signorile che svolge l'officium relativo
all'incarico ricevuto. A partire dal XIII secolo, con la stabilizzazione dei quadri istituzionali delle
monarchie e degli stati, il termine officialis entra nell'uso per designare coloro che svolgono
funzioni pubbliche definite nel campo dell'amministrazione e del governo, al centro o in periferia, e
corrispondente officium il complesso dei compiti da svolgersi da parte dell'ufficiale, considerato
indipendente della persona che li svolgeva.
Fra gli u. centrali, è possibile distinguere - senza rigidità - fra u. domestici, addetti alla persona del
sovrano e alla cura della sua casa e dei suoi beni (domus regia), e u. della monarchia, incaricati di
svolgere compiti di carattere pubblico. Prestigio dell'incarico e prossimità alla fonte dell'autorità
fecero sì che l'ufficio divenisse potente mezzo di ascesa sociale, fino alla nobilitazione dei titolari.
Quanto agli u. periferici, considerati sostituti e rappresentanti dell'autorità del sovrano, i loro
incarichi potevano essere genericamente di governo del territorio o specificatamente relativi
all'amministrazione della giustizia e della fiscalità.
La selezione degli u., inizialmente dipende della fedeltà e dalla fiducia personale del sovrano, venne
sempre più a dipendere dalla capacità di svolgimento delle complesse funzioni tecniche e politiche
connesse con i compiti di governo, e le cariche vennero sempre più di frequente destinate a
personaggi dotati di adeguate esperienze pratiche (ad esempio tecniche contabili) o di formazione
professionale (cultura notarile o studi di diritto). (Manuale Donzelli).
COMUNI
8 ARENGO (dal germanico "hring", cerchio). Assemblea popolare di tutti coloro che costitutivano il
Comune..
CULTURA
9 UNIVERSITÀ. L'origine delle università è legata alla rinascita urbana e alla ripresa culturale dei
secolo XII. La presenza rilevante nelle città di ceti interessati al sapere e la nuova circolazione di
testi arabi e greci in traduzione latina, crearono le condizioni perché il lavoro intellettuale
prendesse coscienza della sua specificità e si desse una precisa forma organizzata, ottenendo un
riconoscimento ufficiale delle prerogative di maestri e discepoli. In sintonia con l'evoluzione della
società cittadina, dalla fine del secolo il modello di organizzazione adottato fu corporativo: con il
termine universitas si designava infatti l'associazione di docenti (universitas magistrorum, come a
Parigi) o di discenti (universitas scholarium, come a Bologna), mentre dal punto di vista didattico
l'istituzione si definiva studium. A università che si formarono in modo spontaneo come sviluppo di
scuole precedenti (Parigi, Oxford, Bologna) o per secessione di gruppi di maestri e studenti da un
centro preesistente (Cambridge da Oxford, Padova da Bologna) si affiancarono poi università «di
fondazione», sorte per iniziativa papale o imperiale (è il caso di Napoli, studium istituito nel 1224 da
Federico II). L'organizzazione didattica prevedeva di solito un ciclo di base, la Facoltà delle Arti, a
cui si accedeva in giovane età, e il livello superiore delle Facoltà di Medicina, Diritto e Teologia,
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non tutte sempre presenti. Identiche ovunque le modalità d'insegnamento, basate sul metodo
scolastico: la lettura di un'opera (lectio) metteva a fuoco un problema (quaestio), indagato poi
attraverso una discussione (disputatio). (Manuale Donzelli).
DIRITTO
10 CONCEZIONE PATRIMONIALE DELLO STATO. Concezione giuridica per cui lo Stato altro non è
se non il patrimonio personale del sovrano (diffusa soprattutto presso i franchi). Provoca estrema
instabilità istituzionale poiché alla morte del sovrano lo Stato viene diviso tra i figli (provocando
spesso lotte per la successione). Presso i normanni era in uso una versione diversa della stessa
concezione: il regno veniva trasmesso solo al primogenito (mantenendo così l'integrità dello
stesso)..
11 IMPERIUM. Nel diritto romano, l'imperium è il potere sovrano che spettava nell'età repubblicana ai
magistrati maggiori (consoli, pretori, dittatore) e nell'età imperiale al principe, denominato perciò
imperator. Comportava il supremo potere di comando militare, che ne costituiva l'essenza
principale; la facoltà di convocare le assemblee popolari (comitia) e di consultare il senato; il potere
coercitivo di polizia (coercitio); la facoltà di emanare proclami (edicta) a contenuto amministrativo
o giurisdizionale. Segni esteriori dell'imperium erano i fasci di verghe portati dai littori, che fuori
della città includevano le scuri, a significare il potere di vita e di morte inerente all'imperium militiae.
(Garzantina)
Nei secoli III e IV dc l'imperium viene caratterizzandosi sempre più come titolo universalistico di
natura politica e religiosa insieme. Dopo Costantino il cristianesimo divenne la fonte di legittimità
del potere imperiale. Come è noto l'imperium venne ripreso sempre in questi termini nel Sacro
Romano Impero..
12 MUNDIO. Il termine è di origine longobarda. Indica il rapporto di protezione del più forte nel
confronto del più debole. In latino "mandeburdis". Valeva per il servo e il signore, ma anche e
soprattutto nei rapporti parentali (il figlio, ad es.: era sotto il mundio del padre) segno del fatto che
non venissero operate chiare distinzioni tra ciò che è pubblico e ciò che è privato..
13 POPOLAZIONE (IN RAPPORTO ALLO STATO). Uno degli elementi che compongono lo Stato
moderno.
14 SERVITÙ. Condizione giuridica del servo (diversa da quella di schiavo). Il servo non è proprietà del
suo signore come lo schiavo; il servo ha volontariamente sottoscritto con il suo signore un vincolo
reciproco di natura personale che impegna entrambi a osservare determinati obblighi; ovviamente
la condizione del servo è subordinata a quella del signore..
15 STATO DI DIRITTO. È un sistema politico organizzato in base a principi legali (leggi) e non in base
al potere personale o ai rapporti personali di fedeltà. Lo Stato di diritto si afferma in opposizione
alla società feudale. Il moderno Stato di diritto è costituito fondamentalmente da tre elementi: una
popolazione ben definita, un territorio altrettanto ben definito e una sovranità (potere sovrano) che
opera legalmente..
16 TERRITORIO (IN RAPPORTO ALLO STATO). Uno degli elementi che compongono lo Stato
moderno.
DIRITTO GIUSTIZIA
17 DUELLO. Combattimento tra due persone con armi e le modalità stabilite, in presenza di testimoni.
Presso i popoli germanici fu dapprima una ritualizzazione della faida e poi una forma di giudizio di
Dio. La legislazione basso medievale lo eliminò, ma sopravvisse nel costume (soprattutto nobiliare)
per risolvere questioni d'onore fino al principio del ventesimo secolo.. Cfr.: ORDALIA, FAIDA.
18 FAIDA. Sinonimo di vendetta. Dal germanico "fehida", inimicizia. È lo stato di ostilità che si
stabilisce tra tutta la parentela di chi ha ricevuto offesa nei confronti di tutta la parentela di chi ha
procurato l'offesa. Sopravvive ancora oggi in taluni ambienti tradizionali come "delitto d'onore". La
faida è tipica di quelle situazioni ove non esiste uno stato di diritto in grado di amministrare la
giustizia e di tutelare gli offesi.. Cfr.: GUIDRIGILDO, WERGELD.
19 ORDALIA. Dal tedesco "Urteil" che significa giudizio, detta anche "giudizio di Dio". Forma
primitiva di accertamento della verità o della ragione in una contesa giudiziaria. In genere era
costituita da una prova difficoltosa in cui si riteneva che Dio avrebbe concesso la vittoria al giusto.
Una forma simile è il duello giudiziario. Era ammessa come prova nel procedimento penale
medievale. Nel basso medioevo scomparve per l'opposizione della Chiesa e per la rinascita del
diritto romano.. Cfr.: DUELLO.
20 PERSONALITÀ DEL DIRITTO. Concezione giuridica secondo cui ciascun individuo, ovunque si
trovi, viene giudicato secondo le leggi del suo paese o della sua tribù. Poteva accadere che - nello
stesso territorio - persone diverse, appartenenti a diverse tradizioni giuridiche venissero giudicate
ciascuna secondo la propria tradizione. Lo stato imponendo una sovranità su una popolazione e
confini territoriali precisi imporrà la "territorialità del diritto", che è il principio diffuso ai giorni
nostri..
21 TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO. Vedi "personalità del diritto"..
22 WERGELD. In lingua germanica, significa più o meno "risarcimento". Il risarcimento sostituì la
vendetta. In lingua latinizzata il termine viene reso con "guidrigildo"..
DIRITTO PROPRIETA'
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23 ALLODIO. Proprietà terriera individuale, libera da gravami feudali (fino circa all' XI secolo).
In età franca e carolingia è scarsa la visibilità documentaria dell'a. Il significato originario del
termine, di matrice germanica (al lod, latinizzato in alodium), resta controverso, ma designa poi la
libera e piena disponibilità di un bene fondiario, che incontra limitazioni solo nei diritti che la
famiglia del proprietario rivendica. Detentori di a. possono essere esponenti di tutti i gruppi sociali.
La nozione di a. - anche se il termine non è esplicitamente menzionato - è ben presente nel modo
di concepire l'attribuzione o il riconoscimento di determinati poteri, che non subiscono interferenze
da parte regia. In questo senso se ne ha riscontro soprattutto negli ultimi anni della dominazione
carolingia, quando nella fascia settentrionale dell'impero sorgono per iniziativa spontanea dei
potenti locali - laici ed ecclesiastici - numerosi castelli a difesa dalle incursioni normanne. I castelli
e soprattutto i completi diritti di natura pubblica che vi sono connessi sono detenuti in forma
allodiale, e non - come si potrebbe credere - in forma «feudale». Successivamente a. definì
esplicitamente la piena proprietà libera da diritti signorili e in tale significato si mantenne negli
ordinamenti di antico regime (specie in Francia). (Manuale Donzelli).
24 PRECARIA (da "preghiera"). Istituto giuridico medievale con cui beni immobili (benefici) erano
concessi in usufrutto temporaneo. Derivato da analogo istituto romano, utilizzato per concessioni a
titolo revocabile e gratuito, fu ripreso da re germanici e da enti ecclesiastici: perse però il suo
carattere di piena revocabilità e fu arricchito dal pagamento di censi, più a scopo di
riconoscimento dei diritti del proprietario che di vantaggio economico. (De Bernardi).
25 PROPRIETÀ NOBILIARE. La proprietà nobiliare della terra derivante da antichi benefici concessi
da un signore a un feudatario e poi trasmessi di padre in figlio secondo le regole della successione
ereditaria. La proprietà nobiliare non poteva essere divisa o venduta, poichè ciò avrebbe intaccato
il titolo nobiliare stesso (strettamente legato al territorio). L'intangibilità della proprietà nobiliare e il
fatto che i nobili si considerassero uomini d'arme, piuttosto che agricoltori o imprenditori, ha
ritardato enormemente lo sviluppo dell'agricoltura moderna. L'eliminazione della proprietà nobiliare
(spesso nota come "riforma agraria") avvenne su vasta scala in Francia nel corso della Rivoluzione
francese.. Cfr.: BENEFICIO, FEUDO.
26 TENUTA (TENURE). È una proprietà data in concessione (in cambio di qualcosa, a volte un
affitto)..
ECONOMIA
27 ANNONA. Nella Roma repubblicana l'a. indicava la scorta di grano importata dalla Sicilia, dall'Egitto
e dall'Africa, sotto il controllo di magistrati che ne amministravano la distribuzione a prezzi
calmierati in tempo di carestia. In generale per a. si intende il complesso di istituti che in un
sistema statale regola la distribuzione e la trasformazione di generi alimentari, intervenendo a volte
anche sulla loro produzione. Lo scopo è in sostanza quello di vigilare sulla commercializzazione dei
prodotti alimentari e di evitare che in momenti di particolare
bisogno si verifichino ingiustificati aumenti del prezzo dei generi di prima necessità. (Manuale
Donzelli). Cfr.: CARESTIA.
28 ARTI E CORPORAZIONI. Il termine indica, generalmente, associazioni di artigiani, professionisti,
mercanti, professori e studenti universitari, lavoratori, volte alla difesa degli interessi comuni. In
epoca medievale, soprattutto con la fioritura della vita urbana, le c. «di mestiere» si sviluppano in
tutta Europa, con una grande varietà di nomi: in Italia, fra gli altri, arti, cappelle, collegi,
compagnie, corpi, fraglie, matricole, scuole, universitates (in Germania, Inghilterra, Fiandra e
Francia prevale il termine gilde). Nate come libere associazioni, le a. ben presto assumono il
monopolio del proprio settore di attività, stabilendo le regole commerciali, i prezzi delle merci
prodotte, i salari, gli orari di lavoro degli operai. In età comunale le a. svolgono un decisivo ruolo
politico, distinguendosi - soprattutto in Italia centrale e settentrionale, nei Paesi Bassi e nelle città
anseatiche - in a. maggiori (che raccoglievano le attività economiche di maggior prestigio) e a.
minori (che raccoglievano lavori artigianali di minor peso). A Firenze, il caso più studiato, le a.
maggiori erano sette (giudici e notai, mercanti di Calimala, cambiatori, medici e speziali, pellicciai,
della lana e della seta) e le minori quattordici (albergatori, beccai, calzolai, chiavaiuoli, corazzai,
correggiai, fabbri, fornai, galigai, linaiuoli, legnaiuoli, maestri di pietre e legname, oliandoli,
vinattieri). È importante sottolineare il ruolo politico svolto dalle a. nella vita cittadina italiana,
soprattutto fra Due e Trecento, quando le a. vengono integrate nell'amministrazione comunale,
giungendo spesso a dominare la scena politica attraverso il comune di popolo: l'appartenenza alle
a. era infatti un prerequisito per partecipare ai consigli di governo, laddove la costituzione era
basata sulle a. medesime. Il peso politico delle a. diminuisce con la perdita delle libertà urbane, ma
esse continueranno, fino alla Rivoluzione francese, a costituire lo strumento regolatore della vita
economica cittadina in Europa, pur divenendo col tempo, e sicuramente nel Settecento francese,
più un elemento conservatore e di ostacolo alla trasformazione capitalistica che un soggetto
propulsore..
29 BANCO (dal latino "bancus"). La parola b. deriva dal latino bancus, a sua volta una traduzione del
greco (antico, conservato nel moderno) trapeza, col significato di tavolo, un semplice mobile dietro
il quale un «banchiere» o «tavoliere» cambiava monete. Nel medioevo le tipologie del b. erano
cinque: il b. da cambiavalute, il b. locale, il b. internazionale, il b. pubblico, il b. di pegno; ad
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eccezione del primo tipo, al cuore del b. era il credito, che «ungeva le ruote» del mondo degli
affari. Il banchiere locale nacque dal semplice cambiavalute, il quale accettò depositi di denaro in
conti risparmio e specialmente in conto corrente. Era sui conti correnti che il banchiere facilitava il
sistema dei pagamenti, addebitando una parte di una transazione e accreditando l'altra, senza che
ci fosse un passaggio di monete «sonanti» tra le due; con il denaro in esubero ai bisogni quotidiani
lasciato dai clienti egli poteva fare prestiti (anche attraverso lo scoperto) e investire. Quando il
sistema dei banchi privati non effettuava più adeguatamente il servizio di facilitare i pagamenti,
cruciale per il funzionamento del mercato, le autorità a volte (era il caso innanzitutto di Barcellona
nel 1401 e di Genova nel 1408) istituirono un b. pubblico che aveva quella funzione primaria. Dal
cambio internazionale attraverso il traffico in lettere di cambio - che facilitavano i pagamenti a
distanza, in altre valute, senza necessità di trasportare monete - nacque il b. internazionale, gestito
da un mercante banchiere, una figura che, come dice il nome, era allo stesso tempo un mercante
all'ingrosso, su lunghe distanze, e un operatore in lettere di cambio; esempi noti sono i Bardi e i
Peruzzi nel Trecento, i Medici nel Quattrocento. Le lettere di cambio, chiamate anche cambiali,
erano allo stesso tempo strumenti di credito - i cui interessi venivano calcolati sui tassi di cambio a favore di altri mercanti operanti sulle stesse piazze da Londra a Costantinopoli, da Barcellona a
Lubecca, oltreché in Italia; i mercanti banchieri erano per lo più italiani, organizzati all'estero in
nationes o colonie di originari delle principali città italiane; il linguaggio tecnico della contabilità e
del b. - ancora oggi nelle altre lingue europee - è di origine italiana. Se gli italiani operanti oltralpe
venivano spesso sussunti sotto il termine spregevole di «lombardi», qualunque fosse la loro origine,
il termine fu utilizzato specialmente per i prestatori su pegno. Questi erano in larga parte cristiani
originari del Piemonte; davano credito di consumo ai poveri, su pegni poveri, e grossi crediti a
mercanti e regnanti su pegni di gran pregio. Il loro mestiere, necessario ma odiato, abbisognava di
una licenza da parte delle autorità locali, le quali fissavano anche il tetto legale degli interessi; la
licenza dava diritti monopolistici. La fama di «quei lombardi cani», visti come sanguisughe, era
pessima, come risulta bene dalla prima novella del Decameron del Boccaccio. I «lombardi» erano
spesso concorrenti sul territorio, ma non nello stesso luogo, di prestatori ebrei. Nell'Italia del
Quattrocento il tentativo, guidato dai francescani osservanti, di cacciare gli ebrei prestatori dalle
città e dai villaggi, culminò nell'istituzione del Monte di Pietà, un b. di prestito su pegno a bassi tassi
d'interesse che dovevano solo coprire le spese d'amministrazione. Nei fatti, i Monti, costretti da
molte limitazioni e da giochi di potere, non riuscirono a soppiantare i prestatori ebrei e divennero
nel Cinquecento dei banchi pubblici..
30 BUCCELLARII ((da "buccella", boccone, la razione di cibo quotidiana)). Milizie private nel periodo
della decadenza (in conseguenza della sparizione dello Stato in occidente); difendevano le ville
fortificate.. Cfr.: VILLA.
31 CARESTIA. Crisi economica di scarsità che interessa un'area più o meno vasta. La mancanza di
sistemi di immagazzinamento, trasporto e distribuzione rendeva disastrose le crisi di scarsità.. Cfr.:
ANNONA.
32 ECONOMIA CURTENSE (ECONOMIA CHIUSA). È l'economia di sussistenza della villa medievale
(o anche del monastero in quanto unità economica). Si oppone a economia di mercato..
33 ECONOMIA SCHIAVILE. Sistema economico basato sul lavoro degli schiavi (diverso da economia
servile)..
34 ECONOMIA SERVILE. Sistema economico basato sul lavoro dei servi (diverso da economia
schiavile)..
35 LA TERRA (COME BENE DI SCAMBIO). Il bene per eccellenza che viene utilizzato nel mondo
feudale come moneta di scambio per assicurare al signore la fedeltà dei vassalli. Per lungo tempo il
possesso della terra non sarà garantito da una autorità legale, bensì dal possesso delle armi e
dalla capacità del signore di difendere il proprio territorio. Cfr.: FEUDO.
36 LATIFONDO. Grande proprietà terriera. Dal latifondo romano (villa) si passò al feudo e dal feudo
alla grande proprieta nobiliare dell'età moderna. Di solito il latifondo è coltivato in maniera poco
produttiva. Il latifondo verrà eliminato nell'età contemporanea attraverso le varie riforme agrarie che
si sono succedute..
37 MERCATO LOCALE. Il mercato è, in generale, il luogo dove si incontra la domanda e l'offerta
locale di beni economici. Nel periodo feudale, i mercati tendono a restare delimitati in ambiti locali
o a sparire ..
38 MONASTERO. È l'unità religiosa, economica e sociale chiusa del periodo della decadenza. Assai
simile alla villa dal punto di vista economico e sociale..
39 MONETA (IN RELAZIONE AL FEUDALESIMO). La moneta perde il ruolo che aveva nell'ambito
dell'economia di mercato (poiché questa tende a ridursi al minimo) e, nel mondo feudale, diventa
un bene puramente simbolico, capace di denotare la potenza dei sovrani. Nell'alto medioevo la
pratica del baratto era la più diffusa. la terra il bene per eccellenza..
40 SURPLUS (IN RELAZIONE AL FEUDALESIMO). Parte del prodotto rimanente (in un sistema
economico) una volta soddisfatte le esigenze della sussistenza. Il surplus può essere accapparrato
da alcuni gruppi sociali e utilizzato per scopi e finalità varie. Nel feudo il surplus, secondo la teoria
di White, serviva fondamentalmente a mantenere il cavaliere (il feudo quindi sarebbe stato
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funzionale alle esigenze di contrapposizione militare tra il mondo dei franchi e il mondo degli arabi
di Spagna.).
41 VILLA. in origine è il latifondo romano condotto grazie al lavoro degli schiavi. Nel periodo della
decadenza - a causa della sparizione dello stato e del mercato - si trasforma in una unità
economica e sociale chiusa. Gli schiavi non più utili alla produzione vengono liberati (affrancati);
questi tuttavia non hanno altra soluzione se non quella di mettersi al servizio dell'antico padrone in
cambio delle modeste risorse per il loro mantenimento (in genere un piccolo appezzamento di terra
da coltivare dato in concessione). Al villa risulterà così composta da una "pars dominica" (le terre
del padrone) e da una "pars massaricia" (le terre dei servi). La villa doveva assicurare tutte le
principali funzioni di sopravvivenza (produzione, ricovero, difesa, amministrazione della
giustizia...). Ben presto le ville furono fortificate in vario modo e difese da milizie private
(buccellarii)..
FEUDALESIMO
42 BENEFICIO. La ricompensa del vassallo. In germanico il beneficio è detto feudo (da "feod",
mandria, bestiame, ma con il significato più generico di patrimonio privato)..
43 CAPITOLARE DI KIERSY (877). Il dispositivo giuridico attraverso, cui in Francia, i grandi feudatari
ebbero dal sovrano il diritto di tramettere ai propri discendenti il beneficio ricevuto. È il
provvedimento che si trova all'origine della nobiltà feudale.. Cfr.: CONSTITUTIO DE FEUDIS.
44 CAVALLERIA. Indica il gruppo sociale dei cavalieri (risalente - nella tradizione germanica - al
"comitatus" o trustis). La cavalleria rappresentava l'apparato militare del mondo feudale. Secondo lo
storico White, la cavalleria in termini militari fu creata nel mondo feudale per contrapporsi
all'avanzata degli arabi di spagna. Il termine "cavalleria" indica anche la cultura tipica del gruppo
sociale dei cavalieri. Dalla cavalleria feudale emergerà il ceto dei nobili, i signori della guerra..
45 CLIENTELA, RAPPORTO DI. Vedi "commendatio"..
46 COMMENDATIO. È l'equivalente latino della "raccomandazione" o clientela. Chi è in stato di
bisogno può diventare "cliente" o raccomandato di un potente (il patrono, il signore), il quale lo
pone sotto la sua protezione. il cliente deve ricambiare la protezione ricevuta attraverso svariati
servigi resi al suo patrocinatore..
47 CONSTITUTIO DE FEUDIS (1037). Provvedimento con cui i feudatari minori dell'impero ottengono
il privilegio di trasmettere ai propri figli il titolo nobiliare. Rappresenta un momento di ulteriore
frantumazione politica e di indebolimento del potere centrale.. Cfr.: CAPITOLARE DI KIERSY.
48 EREDITARIETÀ (DEL FEUDO). Immunità per cui il feudatario - invece di restituire il feudo al
signore alla propria morte - lo poteva trasmettere alla sua discendenza. Questa istituzione è alle
origini della nobiltà feudale..
49 FEDELTÀ, RAPPORTO DI. È il rapporto tipico, tra individui (un servo e un signore), che cementa
la società feudale e la caratterizza. Il rapporto - che durava a vita - veniva solitamente instaurato
attraverso una cerimonia (omaggio). Ha una duplice origine, nella istituzione del patronato romano
(v. commendatio) e nella "trustis" germanica, o "comitatus"..
50 FEUDALESIMO. Modello di società basato sul rapporto di fedeltà tra servo e signore. Elementi
tipici del feudalesimo sono il vassallaggio, il beneficio e l'immunità..
51 FEUDO (da "feod", con il significato originario di "bestiame" e, in senso esteso, di un bene di
proprietà). Termine germanico per indicare il beneficio..
52 IMMUNITÀ. Sgravamenti vari (o esenzioni) dai doveri dovuti da un servo a un signore. Le immunità
venivano concesse come ricompensa e rappresentano l'altra faccia del beneficio. Le immunità
furono alle origini dell'anarchia feudale, della nascita della nobiltà e della nascita delle autonomie
cittadine..
53 INCASTELLAMENTO. Manifestazione tipica della anarchia feudale e conseguenza della diffusione
del meccanismo delle immunità. I vassalli si rendono autonomi dal potere dei loro signori,
dispongono di uomini armati e si difendono attraverso le fortificazioni militari dei castelli. Il castello
è il segno tangibile dell'anarchia feudale. E' significativo il fatto che Federico II, nel tentativo di
ricostituire uno stato accentrato abbia imposto alle sue città di abbattere le loro mura..
54 INDIVISIBILITÀ DEL PATRIMONIO (RIFERITO AL FEUDO). Poiché il beneficio ereditato era la
prova tangibile della "nobiltà" di origini, il nobile non poteva disfarsi del feudo, venderlo, frazionarlo,
ecc. La indivisibilità del patrimonio feudale costituirà per molti secoli un serio ostacolo allo sviluppo
di forme imprenditoriali moderne nell'agricoltura e alla "riforma agraria".. Cfr.: PROPRIETÀ
NOBILIARE.
55 INSTABILITÀ POLITICA (IN RELAZIONE AL FEUDALESIMO). Condizione di perdita di potere
dell'autorità centrale e di autonomizzazione dei poteri periferici. Culmina nell'anarchia feudale..
56 NOBILTÀ FEUDALE. Gruppo sociale (ceto) che tende a distinguersi dal resto della società in base
a criteri di onore (eredità in base al sangue). La nobiltà tardofeudale e moderna ha di solito origine
nell'istituzione del vassallaggio feudale, unita al beneficio (col diritto di trasmettere il beneficio ai
propri discendenti) e talvolta al godimento di immunità varie. Strattamente connessa alla nobiltà
feudale è la proprietà nobiliare. Nell'età moderna, in alcuni casi (ad esempio in Francia), le cariche
nobiliari vennero istituite e cedute per denaro dai sovrani.. Cfr.: PROPRIETÀ NOBILIARE.
57 OMAGGIO (da "homo", uomo). È il dono che l'uomo (il servo) fa di se stesso al suo signore. E'
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l'atto costitutivo del rapporto vassallatico; il rito cioè, o l'insieme dei gesti, con cui un uomo accetta
di diventare vassallo (servo) di un altro uomo, riconoscendo in costui il proprio signore. L'omaggio
era un vero e proprio atto con valore giuridico che tuttavia aveva bisogno (non esistendo istituzioni
capaci di provvedere alla registrazione degli atti) di testimoni e di spettacolarizzazione..
58 SERVO. Colui che volontariamente si sottopone a un signore (a vita) in un rapporto di fedeltà. Il
termine ha lo stesso significato di vassallo (dal germanico "gwas", ragazzo).. Cfr.: SERVITÙ.
59 SICUREZZA / INSICUREZZA. L'insicurezza è la condizione sociale tipica del periodo della
decadenza, quando con il venir meno dello Stato l'individuo non ha più alcuna garanzia (giuridica,
economica, sociale...). Per risolvere i problemi di sicurezza nascono le "ville" e molti cercano la
protezione di un potente (dominus, ovvero "padrone") cedendogli in cambio i propri modesti
possessi terrieri o i propri servizi. Anche il monastero offriva all'incirca lo stesso tipo di protezione..
Cfr.: COMMENDATIO, OMAGGIO.
60 SIGNORE. Colui che riceve l'omaggio del servo o vassallo. La figura del signore feudale si evolverà
nella figura della signoria territoriale. Non di rado il signore poteva essere a sua volta vassallo
(servo) di un signore più potente..
61 TRADIMENTO. Detto anche "fellonia". Nella società feudale era il reato più grave, perché
infrangeva il rapporto di fedeltà..
62 VASSALLO. Deriva dal germanico "gwas", con il significato di "ragazzo"; il ragazzo così inteso era
colui che prestava servizio a un guerriero adulto. Ha in generale lo stesso significato di servo. Nel
mondo feudale si costituirono complesse strutture di vassallaggio. I vassalli si distinguevano in
grandi feudatari, (capitanei, conti, marchesi) e in piccoli feudatari (valvassori, valvassini e "milites
secundi").
FISCO
63 ALBERGARIA. In età carolingia, è il diritto per il signore di essere alloggiato, con uomini e cavalli,
nelle abitazioni civili. Si trattava in un certo senso di una forma di tassazione..
64 ALBINAGGIO. Norma che rendeva il signore padrone dei beni degli stranieri morti senza eredi
legittimi. Questa norma anche se scarsamente applicata, perdurò in Francia fino alla rivoluzione..
65 BANALITÀ (O BANNALITÀ). Prestazioni a pagamento imposte dal signore del luogo (signore di
banno). Banno del mulino, del forno, del torchio, del frantoio… Sono attrezzature che solo il
signore può procurare e tutti sono tenuti a servirsene a pagamento. Il termine deriva da "ban" che
significa "tutti"; erano prestazioni imposte a tutti (da "ban" derivano anche i termini "bando" e
"bandito").. Cfr.: BANNO.
66 RIPATICO. Imposta da pagare nei porti..
67 TELONEO. Imposta indiretta in denaro o in natura che colpiva le merci in transito o destinate al
consumo..
PERIODIZZAZIONE
68 DECADENZA. Periodo del tardo impero romano... Meglio di "caduta"..
69 MEDIOEVO. Termine con cui si indica una periodizzazione convenzionale. Tradizionalmente il
medioevo si fa decorrere dalla deposizione di Romolo augustolo da parte del barbaro Odoacre
(476) fino alla scoperta dell'America (1492). Questa periodizzazione è stata spesso discussa e
contestata..
70 PERIODIZZAZIONE (MEDIOEVO). Termine che indica l'attività che permette allo storiografo di
definire un ambito temporale (e spaziale)... Il termine "medioevo" (età intermedia) era sconosciuto
agli stessi medievali. Il termine è stato inventato dagli umanisti e dai rinascimentali, i quali,
richiamandosi all'età classica, individuavano alle loro spalle una "età intermedia" di decadenza e di
barbarie..
POLITICA
71 ANARCHIA FEUDALE. Periodo di disgregazione del potere centrale e di prevalenza del
particolarismo feudale.. Cfr.: PARTICOLARISMO.
72 BANNO. Originariamente, nell'alto Medioevo, potere sovrano di emanare ordini e divieti ("ban" =
tutti), ai quali era obbligatorio conformarsi, pena il pagamento di sanzioni pecuniarie più o meno
elevate. Nel corso del IX secolo passò ai conti e poi ai signori che su un determinato territorio
avevano assunto il diritto di amministrare l'alta giustizia. Si vennero così a costituire dall'XI secolo le
banalità, diritti prelevati, per lo più in natura, su alcune installazioni di pubblica necessità, al cui
uso erano vincolati tutti i sottoposti alla districtio del signore di banno (signoria bannale): mulini,
macine e torchi, macello, forno, forge, gualchiere. Questi si riservava spesso anche il monopolio
sulla vendita di particolari prodotti agricoli e manifatturieri. Nel corso del tardo Medioevo questo
potere venne gradualmente riassorbito dalle monarchie nazionali e dai principi territoriali (in Italia
dagli stati regionali). Il termine tuttavia rimase a indicare il potere pubblico di comandare, gli ordini
e i divieti, il decreto che li emanava, e la stessa sanzione. Da qui l'uso più tardo di identificare il
banno (nell'italiano volgare bando) con la proscrizione o l'esilio, cui normalmente andavano
incontro coloro che si sottraevano all'esecuzione di una condanna ponendosi per ciò stesso fuori
legge (banditi).
(De Bernardi...)
In Francia la "banlieue" era il luogo, l'area su cui si estendeva il potere del signore..
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73 CAPITANEO. Nell'Italia settentrionale, erano i maggiori vassalli di un Vescovo - conte (tipici ad
esempio a Milano)..
74 CAPITOLARE. Disposizioni legislative emanate dai Carolingi (da "capitularia", disposizioni divise in
capitoli). più tardi entrò nell'uso il termine "bolla"..
75 CONTE (da comes, compagno). È l'equivalente del concetto germanico di antrustione. È il
compagno fedele (comes) di battaglia del "dux". Presso i Carolingi è l'uomo di fiducia del sovrano e
suo vassallo. I "comites palatini" erano i conti di palazzo (da noi oggi conosciuti come "paladini".).
76 DUCA. Il termine proviene dal latino (dux) ma il concetto è germanico: si tratta del capo militare.
Anticamente presso le tribù germaniche c'erano due autorità: un rex (capo politico e un dux
(condottiero militare). Il termine venne usato anche nell'Italia longobarda. Alla fine del Medioevo e
all'inizio dell'età moderna continuarono a chiamarsi "duchi" sovrani territoriali dotati di una certa
autonomia e indipendenza..
77 ERIBANNO. Vedi "banno".
78 ESPANSIONE TERRITORIALE. Meccanismo interno al sistema fedudale per cui il costume di
compensare i vassalli con benefici territoriali spinge ulteriormente all'espansione territoriale. Uno
dei casi più tipici di espansionismo territoriale indotto dal feudalesimo è il Sacro Romano Impero di
Carlo Magno..
79 HOSPITALITAS. Diritto dei soldati del Basso Impero ad essere acquartierati a spese della
popolazione locale. Fu esercitato dai barbari, una volta installati come federati entro i confini
dell'impero.
Successivamente, nel periodo dei regni romano - barbarici si sviluppò come costume giuridico atto
a regolare i rapporti tra gli abitanti locali (di solito latini, italici) e i popoli invasori. Secondo questa
regola i popoli invasori potevano ottenere dalle popolazioni locali da un terzo ai due terzi delle terre
e dei relativi beni immobili. I longobardi pretesero la hospitalitas dagli italici; talvolta tuttavia tolsero
loro tutte le terre..
80 MAGGIORDOMO (PERIODO MEROVINGIO) (Maestro di palazzo). Funzionario incaricato di
governare il palazzo (corte) del re (presso i franchi, nel VI e VII secolo). La carica permetteva di
sviluppare un grande potere. I maggiordomi presero poco a poco sempre più potere, tanto da
soppiantare i re (che furono poi detti "re fannulloni"), e tanto da diventare essi stessi re (Pipino,
capostipite dei Carolingi era un maggiordomo)..
81 MARCA. Il territorio dato in gestione a un "marchese" o margravio. Presso i franchi era una specie
di sovrintendente militare in una regione di frontiera..
82 MILITE. Piccolo feudatario. Cavaliere..
83 PARLAMENTO. Il termine designa un'assemblea di persone riunite per trattare temi di interesse
pubblico. Tali istituzioni sono caratteristiche soprattutto delle realtà monarchiche, nella forma di
assemblee rappresentative, attive sia a livello provinciale che centrale. L'origine di tali assemblee è
stata oggetto di controversie, facendole alcuni discendere dalle assemblee delle tribù germaniche e
poi franche, mentre per altri esse deriverebbero dalle riunioni degli ottimati, convocate dai principi.
Tra XI e XIII secolo ad esse si affiancano però dei p. generali, che vengono assumendo un ruolo
di rappresentanza del regno, presentandosi divisi in varie sezioni dette bracci, stati o stamenti, che
possono richiamare la divisione canonica in oratores, bellatores e laboratores. In Inghilterra, dove
però il p. presenta solo due camere, quella dei nobili e quella delle città, esso è convocato per la
prima volta nel 1264, in Francia gli Stati generali (che sono l'assemblea parlamentare mentre
parlamet designa una corte giudiziaria con estesi poteri di verifica degli editti regi) sono convocati
da Filippo il Bello per la prima volta nel 1302. In Italia, Spagna e Germania tra XIII e XIV secolo si
affermano varie esperienze parlamentari, (chiamate curie, corts, cortes, diete) in cui non di rado le
città svolgono un'importante ruolo di rappresentanza. Per questa via l'esperienza del p. ritrova
contatto con la sua base locale, cittadina. Le funzioni delle assemblee rappresentative nelle
monarchie sono essenzialmente quelle di votare i contributi, i donativi (cioè «dono» del regno alla
corona); proclamare il nuovo sovrano; rappresentare al principe le lamentele dei sudditi;
collaborare in varie forme e modi all'esercizio del potere giudiziario e legislativo. (Manuale
Donzelli).
84 PARTICOLARISMO (FRAMMENTAZIONE POLITICA). È la frammentazione del potere politico,
tipica della società feudale. Le cause del particolarismo feudale risiedono principalmente nella
labilità dei vincoli di fedeltà, nella concezione patrimoniale dello stato e nella pratica delle immunità..
85 REGALIE. Si chiamano regalie (in latino iura regàlia o semplicemente regalia) quelle prerogative
del potere pubblico che per definizione spettano, in linea di principio, al re; anche se di fatto già in
età ottoniana esse sono frequentemente alienate a vantaggio dei vescovi, mentre nei secoli XI e XII
il moltiplicarsi delle signorie locali ne determina il sistematico frazionamento. L'entità di tale
frazionamento è misurata dal fatto che si chiamarono regalie, nei secoli successivi, varie
prestazioni dovute dai contadini al signore locale, e addirittura dall'affittuario o mezzadro al
padrone. Più importante è però l'interpretazione politica delle regalie, che dopo il Mille assumono
un significato assai elastico, la cui esatta definizione è oggetto di un serrato gioco politico. Nel
quadro della lotta per le investiture, la delega delle regalie ai vescovi diviene un argomento per
sostenere che in qualche misura questi ultimi debbono dipendere dall'autorità politica, anziché
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rispondere unicamente al papa; col tempo i giuristi giungeranno a definire un vero e proprio diritto
di regalia, che consentirà al principe territoriale di controllare l'amministrazione del patrimonio
ecclesiastico nei periodi di vacanza della sede episcopale. In un diverso ambito, lo scontro fra
Federico Barbarossa e i comuni italiani si giocherà in larga misura intorno alla definizione delle
regalie, e dunque delle prerogative che l'imperatore può, di volta in volta, rivendicare per sé o
delegare alle autorità comunali; la pace di Costanza, nel 1183, si fonderà per l'appunto sulla
finzione giuridica di un'investitura dei regalia, concessa dall'imperatore ai consoli delle città. Per
altro verso ancora, la ripresa dei poteri regi e principeschi negli ultimi secoli del Medioevo e il loro
sforzo di erosione dei poteri signorili locali si fonderanno fra l'altro proprio sulla rivendicazione
dell'esclusiva pertinenza pubblica di determinati ambiti di governo, come ad esempio il controllo
delle strade e dei corsi d'acqua, e sulla pretesa che tali competenze non possano essere delegate,
se non in via del tutto provvisoria, ai signori locali. (Barbero, Frugoni).
86 SOVRANITÀ (POTERE SOVRANO). La nozione di s. fu coniata dal filosofo e giurista francese
Jean Bodin (De la Republique, 1576): venne definito sovrano il potere politico supremo nell'ambito
di un ordinamento, legittimato dunque a essere esercitato nei confronti di tutti coloro che fanno
parte di quello stesso ordinamento e abitano il suo territorio. Non solo: il potere sovrano è tale se
non è subordinato ad altri poteri superiori, e può confrontarsi su un piano di parità con altri poteri
sovrani. Questa dimensione di s., più o meno quella che connota la natura dei cosiddetti stati
moderni, trova nei secoli medievali numerosi riscontri, all'interno tuttavia di una cornice
complessiva che prevedeva la presenza di autorità universali. Il medioevo eredita infatti dal mondo
romano tardoantico l'idea del necessario dominio mondiale (o universale) di un'autorità suprema,
sia essa un'autorità squisitamente politica, l'impero (in ideale continuità con la grande istituzione
romana, una continuità effettiva nell'Oriente bizantino), o un'autorità religiosa e morale, il papato,
come vertice della Chiesa cattolica. All'idea e al mito dell'autorità universale non corrispondevano
entità politiche capaci effettivamente di esercitare un governo mondiale (sia pure solo nell'ambito
dell'Occidente cattolico); il governo effettivo era esercitato da poteri territoriali (di consistenza
variabile a seconda dei tempi), che accettavano tuttavia la preminenza teorica dei poteri universali.
È a partire dal tardo XIII secolo che nel pensiero giuridico e filosofico e nel vivo della competizione
politica emerge l'idea dell'autonomia di alcuni poteri politici, rispetto all'autorità universale. Per
esempio, per la corona siciliana e per quella francese nel tardo Duecento, e per le città-stato
italiane nella prima metà del Trecento, fu elaborata una dottrina che, prevedendo sempre la
presenza dell'imperatore e l'inalterato prestigio del pontefice, riconosceva tuttavia in quei poteri,
una corona o una civitas, una pienezza di prerogative tale da fame poteri analoghi a quello
imperiale, all'interno dei confini degli ordinamenti loro soggetti. La moderna dimensione della
sovranità nasce appunto allorché, rifiutata, anche dal punto di vista ideale, l'idea del governo
universale, fu possibile concepire l'assenza di derivazione, il carattere originario, di poteri fin lì
immaginati come particolari. (Manuale .
87 TRUSTIS (il termine germanico ha a che fare con la fiducia; cfr. l'inglese odierno "trust"). Il gruppo
dei guerrieri fedelissimi del dux germanico. Detto anche "comitatus". Gli antrustiones si
consideravano vassalli, servi, del loro dux. L'appartenenza al gruppo durava a vita e non poteva
essere sciolta..
88 VASSALLAGGIO. La creazione di clientele armate è vista come soluzione all'instabilità che
caratterizza la prima fase dello stanziamento franco in Gallia: per indicare chi entra in una clientela
ha fortuna il termine latino vassus, di origine celtica, che inizialmente significa ragazzo, servitore.
In queste clientele convergono la tradizione romana dei guerrieri privati (buccellarii; buccella è la
galletta) al servizio di personaggi importanti e quella germanica del comitatus, vale a dire dei
guerrieri liberi - ricordati da Tacito - che volontariamente combattono per un capo.
L'accomandazione è l'atto con cui si entra nella clientela di altro uomo ed è in sostanza un contratto
di carattere generale. Sono pronunciate formule che definiscono gli impegni reciproci: da una
parte fedeltà e dall'altra mantenimento, presso il potente o con beni da questo assegnati, di solito
terre. Spesso sono uomini liberi che chiedono protezione ad altri liberi, mantenendo la loro libertà
nella dipendenza: sono gli ingenui in obsequio, i gasindi del mondo longobardo. Tra gli ingenui in
obsequio in età merovingia sono importanti gli antrustioni, al diretto servizio del solo re e, in quanto
guerrieri d'élite, protetti da una speciale normativa e aiutati a innalzarsi socialmente. I primi
carolingi e soprattutto Carlomagno sanno accrescere il numero dei loro vassalli (che possono
avere propri vassalli, cioè retrovassalli). Questo tipo di legame si diffonde in tutto il ceto dei potenti,
favorendo l'ascesa sociale dei vassalli. Proprio Carlomagno rende una pratica normale l'unione del
vassallaggio con il beneficio. (Manuale Donzelli).
89 VINCOLO PERSONALE. Nel mondo feudale la coesione sociale non si basava su una struttura
definita di ruoli, regolata da norme impersonali, bensì su una miriade di vincoli o legami personali
di fedeltà unici e irripetibili che dovevano essere costantemente confermati e/o rinnovati. Per
questo motivo la violazione più grave era la fellonia (il tradimento della parola data), che era capace
di mettere a repentaglio il legame sociale fondamentale..
RELIGIONE
90 ABATE (dall'aramaico "abba", padre). E' generalmente il capo di un monastero. Il titolo nacque
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nell'ambito dell'ordine dei benedettini..
91 CESAROPAPISMO. Concerne le relazioni tra Stato e chiesa. E' il regime in cui la chiesa è
sottomessa allo Stato (spesso si tratta dell'imperatore) e in cui lo stato legifera anche in campo
religioso (come nel caso di Costantino, oppure nel caso dell'Impero di oriente). E' l'opposto del
sistema teocratico.. Cfr.: TEOCRAZIA.
92 CHIESA PRIVATA. Complesso di edifici e strutture religiose di proprietà del signore del luogo.
Essendo il signore del luogo proprietario della chiesa, si arrogava il diritto di nomina del personale
ecclesiastico, limitando fortemente l'autonomia dell'ambito religoso..
93 DECIMA. Parte di raccolto pagata da proprietari e coltivatori alla Chiesa locale per il suo
mantenimento. in molti territori le decime contyinuarono a essere in vigore fino alla Rivoluzione
francese..
94 PAPA. Titolo del pontefice della Chiesa cattolica. All'origine il nome di papa, che significa «padre»,
era comune ai vescovi e ai patriarchi; colui che poi sarà il papa per antonomasia era indicato
come il vescovo di Roma; fu un decreto di Gregorio VII del 1073 a riservare a quest'ultimo tale
denominazione. In caso di scisma e di elezione di un nuovo pontefice da parte degli scismatici,
l'eletto è antipapa. L'elezione del pontefice ha subito profonde modificazioni col tempo: nei primi
secoli la scelta del papa, come quella degli altri vescovi, spettava al clero e al popolo della diocesi e
tale rimase almeno formalmente, allorché gli imperatori del sacro romano Impero intervennero in
essa con i loro diritti di patrizio; il privilegium Othonis del 963 pose strettamente l'elezione del
pontefice in mano all'imperatore; il decreto di Nicola II del 1059 escluse i laici e il comune clero
dall'elezione del papa, facendo di essa prerogativa esclusiva dei cardinali. Da allora la dottrina della
Chiesa al riguardo non ha avuto variazioni, anche se il modo di elezione abbia ricevuto varie
regolamentazioni. Unico requisito richiesto alla persona che si vuol eleggere papa è quello di
essere battezzato; anche un non prete può dunque essere eletto; ma questa possibilità è divenuta
ormai del tutto teorica, giacché dal 1389 è invalsa la prassi costante di eleggere soltanto dei
cardinali (e dal 1523 -per lungo tempo - solo cardinali italiani). (Saitta).
95 SIMONIA. Per s. si intende la compravendita di beni sacri spirituali. II termine e il concetto di s.
derivano da Simon Mago, il samaritano che offrì denaro a san Pietro per acquisire il suo potere di
impartire lo Spirito Santo. Dei simoniaci, intesi come un'eresia, parla già Isidoro di Siviglia, e fin
dall'età merovingia la pratica di comprare le dignità ecclesiastiche (dunque la carica spirituale ad
esse connessa) fu contemporaneamente condannata e denunciata ripetutamente. Oggetto di
particolare riflessione nell'XI secolo, anche perché fu collegata (non senza arbitrio) con la lotta per
le investiture, unanimemente esecrata dalla canonistica e dal pensiero giuridico, la pratica della s.
ciò nondimeno sopravvisse fiorente. (Manuale Donzelli).
96 STATO DELLA CHIESA. Lo Stato della Chiesa, detto anche comunemente "stato pontificio", così
come venne riconosciuto dal congresso di Vienna (1815) era formato dai territori del Lazio,
dell'Umbria, delle Marche e delle Romagne; venne ad esso inoltre riconfermato il possesso di
Benevento e Pontecorvo; perse invece Avignone e il Contado Venassino, che rimasero alla
Francia. Lo Stato della Chiesa era andato lentamente formandosi, fin dal tempo delle invasioni
barbariche, attorno alla città di Roma, estendendosi nel ducato romano bizantino (corrispondente
all'incirca all'attuale Lazio), in cui il papato aveva acquisito una indiscutibile supremazia grazie alle
numerosissime proprietà, ai diritti e ai privilegi di cui usufruiva almeno dal secolo VI, dopo la
decadenza del potere bizantino in Italia. A permettere il progressivo dilatarsi del territorio
appartenente al cosiddetto "Patrimonio di San Pietro" furono le successive elargizioni territoriali dei
sovrani longobardi (in particolare nel 728 la donazione di Sutri a Gregorio Il da parte del re
Liutprando, che può essere considerata l'atto costitutivo del potere temporale della chiesa) e poi dei
re franchi (specie il riconoscimento nel 756 del Patrimonio di San Pietro da parte di Pipino Il
Breve, riconoscimento che probabilmente diede origine alla redazione della falsa "donazione di
Costantino"). Successivamente il Patrimonio di San Pietro andò estendendosi soprattutto verso il
nord, approfittando delle lotte intestine e delle deboli difese esterne di cui potevano usufruire le città
delle Marche, dell'Umbria e delle Romagne, finché il papato giunse a impossessarsi anche di
Parma e Piacenza, le quali tuttavia furono immediatamente concesse da Paolo III Farnese (1545)
al figlio Pierluigi ed erette in ducato. Pochi decenni dopo il papato poté riannettersi anche Ferrara,
che era stata temporaneamente conquistata da Venezia, e il ducato di Urbino, in seguito alla morte
del duca Francesco Maria Della Rovere. II possesso di così vasti territori da parte della massima
autorità religiosa del mondo cattolico veniva giustificato con due argomenti: 1) la necessità di
possedere terre che dessero adeguate rendite per il mantenimento della corte pontificia, senza
bisogno del ricorso ai contributi di altri paesi; 2) la necessità per il papato di avere (grazie alla sua
indipendenza territoriale) anche una indipendenza, la più completa possibile, nello svolgimento
delle mansioni di guida della chiesa rispetto ai sovrani dei grandi stati che andarono formandosi in
Europa già sul finire del medioevo e che poi si consolidarono nell'età moderna. (Salvadori).
97 TEOCRAZIA. Il regime politico in cui l'imperatore è sottomesso al papa..
98 UNZIONE. L'unzione, che consiste nel cospargere o segnare con olio sacro, è un'antica pratica
ebraica ripresa in età cristiana. Spetta al vescovo una volta l'anno consacrare quest'olio, che serve
ad esempio per il battesimo e la consacrazione dei vescovi e degli altari. Nei regni romano-
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barbarici dei secoli VII e VIII l'u. è un gesto che conferisce all'autorità regia un nuovo vincolo di
sacralità. La prima u. di Pipino, cosparso di olio consacrato nel 751 ad opera di un vescovo franco
se non di san Bonifacio - su approvazione o direttiva del papa - altera in modo sostanziale la
natura della regalità, per quanto graduale si voglia vedere l'esplicitazione di differenze tra quella
merovingia e quella carolingia. È data una maggiore accentuazione all'elemento cristiano nella
regalità, che è così legata a una tradizione religiosa e istituzionale diversa da quelle dei mondi
gallo-romano e franco. Si altera così la natura stessa del carisma di impronta germanica e si
introduce stabilmente un elemento che il re deve cercare in un
depositario esterno, il papa o un suo vicario: in un primo tempo la cerimonia dell'u. prevale su
quella dell'incoronazione. La piena legittimità del re d'Italia Pipino, designato dal padre Carlomagno,
si deve infatti al rito compiuto dal papa Adriano i nel 781: porre in dubbio la nuova posizione
dell'erede di Carlo avrebbe significato da allora in poi porre in dubbio la sua semisacralità e la
scelta di Dio attuata attraverso il suo rappresentante sulla terra. In piena crisi carolingia, quando è
fortemente avvertita la necessità di riallacciarsi alle origini della dominazione franca, per l'u. di
Carlo il Calvo a Metz nell'869 il vescovo Incmaro di Reims parla dell'olio inviato dal cielo e già usato
da san Remigio in occasione del battesimo di Clodoveo. (Manuale Donzelli).
99 VESCOVO CONTE. Vescovo che ottiene dall'imperatore (specialmente in Germania) benefici,
privilegi di immunità e poteri giurisdizionali sulle citta a lui affidate. Il vescovo conte è a tutti gli efetti
un vassallo dell'imperatore. I vescovi conti dunque si trovavano in una situazione di doppia
obbedienza (al papa e all'imperatore: questa situazione fu alla base della cosiddetta "lotta per le
investiture") L'imperatore preferiva delegare poteri ai vescovi poichè per loro non valeva la
ereditarietà (e poteva quindi tornare facilmente in possesso del beneficio)..
SOCIETA
100 ADALINGO (dal tedesco adel, nobiltà). Nobile, presso i popoli germanici. L'Adalingo è solitamente
un arimanno che discende da famiglia rivestita di dignità sacerdotale o che si è distinto in imprese
guerresche tanto da meritare l'inclusione nel seguito immediato del re; successivamente, nei regni
romano barbarici, è il grande proprietario terriero..
101 ALDIO. Nella società longobarda, chi si colloca in una condizione sociale intermedia tra gli uomini
lliberi e gli schiavi (una specie di stato di semilibertà). Si trattava a quanto sembra, di uomini
personalmente liberi, ma che, non possedendo terra da lavorare e armi per combattere, erano
comunque costretti a mettersi sotto la protezione di un padrone e a lavorare per lui..
102 ARIMANNO. Termine utilizzato nella società germanica (e specificatamente longobarda), che era
rigidamente stratificata. Si riferisce agli uomini liberi, capaci di portare le armi, obbligati a far parte
dell'esercito convocato dal re. Gli arimanni ricevevano la terra in beneficio, in cambio delle loro
prestazioni. Alcuni arimanni erano adalingi.. Cfr.: ADALINGO.
103 CASTELLO. Dal latino "castrum" che indicava l'accampamento militare. Nel periodo feudale il
termine indica una fortificazione permanente atta a difendere il signore, i suoi armati e - nei periodi
di conflitto - parte della popolazione (vedi "incastellamento")..
104 CITTADINO. L'abitante della città. Cives, ma anche borghese (dal tedesco "burg"). Il cittadino grazie alle immunità di cui si godeva entro le mura della città - solitamente non era sottoposto ai
rapporti di servitù feudali, era in un certo senso un uomo libero. È rimasto famoso il detto "l'aria
delle città rende liberi". Dunque, nell'alto medioevo, "servo" e "cittadino" sono termini in
opposizione..
105 FAMIGLIA ESTESA (GENS, CLAN). Vedi "sippe"..
106 FARA. Termine tipicamente longobardo con il significato generico di "famiglia". In generale si
trattava di una famiglia, con un nucleo di guerrieri, stanziata in un dato territorio conquistato, per
lo più intorno a una fortificazione esistente. Corrisponde grossomodo alla gens latina o alla sippe
germanica. Passò anche a significare il dominio terriero corrispondente. Da questo termine
derivano molti etimi di località italiane (es.: Fara San Martino..).. Cfr.: SIPPE.
107 GASINDO (O GASINDIO). È il compagno d'armi del re (secondo il costume di origine germanica)
presso i longobardi. Assai simile all'antrustione (appartenente alla trustis). Entrambe le figure
preludono al vassallo..
108 GAU. Anticamente, in germania, il villaggio. Poi il territorio locale sottoposto a un potere locale..
109 ORDINI. L'ordine è una forma di stratificazione sociale basata sull'onore, tipico della società
feudale. I tre ordini tipici della società feudale erano i laboratores, gli oratores e i bellatores. La
società feudale è detta spesso "società degli ordini". Gli ordini sopravvissero quasi dappertutto per
tutta l'epoca moderna e furono spazzati via dalla Rivoluzione francese. Altre forme di stratificazione
sono quelle basate sulle classi (ovvero in base alla collocazione di ciascuno nell'ambito
economico) o sulle caste (in base sia a criteri di onore che a criteri di classe)..
110 PESTILENZE. Epidemie di vario genere e di varia origine che si diffondono in tutto il periodo
medievale e oltre. Le pestilenze tendono a diventare più pericolose con l'aumento della popolazione
e dei traffici. Famosa e caratteristica la pestilenza diffusasi in Europa intorno alla metà del
Trecento e che ridusse la popolazione europea di un terzo, o anche fino a due terzi..
111 SCHIAVO. Uomo in stato di proprietà da parte di un padrone. Il servo non è uno schiavo poichè
egli decide autonomamente di darsi in un rapporto di fedeltà al signore. Nella società feudale la
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schiavitù venne progressivamente eliminata poichè ormai divenuta antieconomica (e contraria ai
principi del cristianesimo). Gli schiavi furono rimpiazzati dai servi..
112 SIPPE (dal gotico "sibja", col significato di appartenenza). Gruppo parentale germanico (famiglia
allargata), corrispondente pressapoco alla "gens" romana. All'interno del gruppo parentale si
stabilivano i legami di sangue che costituivano un riferimento per la protezione degli individui e per
l'amministrazione della giustizia. Un raggruppamento di sippen costituiva un popolo..
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