Guida per la certificazione dei dati dell`impianto e della produzione

Guida per la certificazione dei dati dell’impianto e della produzione
Sistema svizzero delle garanzie di origine
Edizione: 1 aprile 2017
Pagina: 1 di 22
Swissgrid SA | Dammstrasse 3 | Casella postale 22 | CH-5070 Frick | Telefono +41 848 014 014 | [email protected] | www.swissgrid.ch
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Indice
1. Introduzione
3
2. Novità rispetto alla versione precedente
3
3. Certificazione dei dati dell’impianto
4
3.1. Principi generali
4
3.2. Misurazione
6
3.3. Particolarità di impianti GO
11
3.4. Particolarità di impianti RIC e RU
12
3.5. Impianti FCS
13
3.6. Re-audit
13
3.7. Utilizzo di dispositivi di accumulo
14
4. Certificazione dei dati di produzione
15
4.1. Principi generali
15
4.2. Trasmissione dei dati
16
4.3. Impianti FCS
18
5. Regolamenti speciali
18
6. Glossario
21
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1. Introduzione
Dal 2007 Swissgrid è l'«ente certificatore accreditato per la registrazione, il monitoraggio della
trasmissione, il rilascio e l'annullamento delle garanzie di origine (GO)» e mette a disposizione la
piattaforma per il mercato libero della GO.
Inoltre Swissgrid gestisce la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC), la
rimunerazione unica (RU) e il finanziamento dei costi supplementari (FCS).
Swissgrid gestisce il sistema svizzero delle garanzie di origine. Tutti i dati di produzione e le quantità di
energia devono soddisfare i requisiti minimi vigenti che si basano sulle leggi, le disposizioni, le linee guida e
altre norme esistenti.
Nel sistema delle garanzie di origine vengono elaborati unicamente i dati sulla produzione e sull’impianto
certificati da un organismo indipendente. Con la certificazione di questi dati si garantisce che la produzione
di un determinato impianto sia stata registrata in modo corretto e che quindi il rilascio delle garanzie di
origine (GO) e/o il pagamento di fondi pubblici siano autorizzati. Le GO vengono utilizzate per l’etichettatura
dell’elettricità nei confronti delle consumatrici e dei consumatori finali al fine di aumentare la trasparenza
relativamente all’energia elettrica acquistata.
In questo modo si conferisce agli enti certificanti (gestore della rete o auditor) una grande responsabilità che
devono assumersi rilevando con accuratezza e certificando i dati degli impianti in questione.
La presente guida serve agli enti certificanti da istruzione per la certificazione dei dati di impianti e di
produzione. Essa comprende da un lato gli impianti incentivati dalla Confederazione (RIC, RU e FCS)
nonché gli impianti del mercato libero (impianti GO). All'occorrenza sono inseriti riferimenti a testi contenenti
ulteriori direttive nei quali vengono approfonditi determinati settori parziali e dei quali bisogna tenere conto.
2. Novità rispetto alla versione precedente
Nella presente versione vengono integrate e/o precisate le seguenti tematiche:
−
−
−
gli impianti vengono registrati nel sistema GO solo in presenza di una potenza dell’impianto a partire
da 2 kW
principi di base sull'utilizzo di dispositivi di accumulo dal punto di vista di Swissgrid
sono tenuti a eseguire il re-audit solo gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 300
kVA e le centrali ad accumulazione con pompaggio
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3. Certificazione dei dati dell’impianto
3.1. Principi generali
In linea di principio la certificazione degli impianti deve essere effettuata da un auditor autorizzato per il
rispettivo settore specialistico dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). La certificazione deve avvenire
nell'ambito di un'ispezione in loco e tramite la verifica dei documenti presentati. Gli impianti con una potenza
di allacciamento alla rete fino a 30 kVA possono essere eseguiti dal gestore della rete competente (gestore
della stazione di misurazione, seguito dal gestore della rete), a condizione che sia stato giuridicamente
disgiunto dal gestore dell'impianto. 1 Per la certificazione dell'impianto è responsabile il gestore dell'impianto,
che incarica a tale scopo un auditor o il gestore della rete. Con la sua firma e il timbro dell'azienda, l'auditor o
il gestore della rete conferma tutti i dati indicati relativi all'impianto ed è responsabile per la loro correttezza e
completezza.
Nel sistema delle garanzie di origine vengono registrati solo gli impianti che presentano una potenza elettrica
installata di almeno 2 kW.
Autorizzazione per il rilascio del formulario «Certificazione dell'impianto»
Le certificazioni dei dati dell'impianto possono essere effettuate, in conformità alla seguente tabella, da un
auditor o dal gestore della rete.
Certificazione
da parte di:
Impianto:
con una potenza di allacciamento
fino a 30 kVA
E
giuridicamente disgiunto dal gestore
della rete 2
Impianto:
A) con una potenza di allacciamento superiore
a 30 kVA OPPURE
B) non giuridicamente disgiunto dal gestore
della rete OPPURE
C) centrale ad accumulazione con pompaggio
(tutte le dimensioni)
X Non consentito
Gestore della rete
 Consentito
Auditor 3
 Consentito
Le autorizzazioni valgono indipendentemente dal fatto se l'impianto in questione partecipi alla RIC, alla RU o
al mercato libero o se durante il tempo di attesa della RIC debbano essere rilasciate GO trattabili.
Compilare il formulario «Certificazione dell'impianto»
Per la certificazione di un impianto il gestore della rete o l'auditor deve tenere conto dei seguenti principi:
1
In conformità all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (OGO, RS 730.010.1)
2
Il concetto della disgiunzione giuridica prevede che il settore di rete divenga giuridicamente indipendente. La disgiunzione giuridica consiste nel dividere i
settori di attività meramente sotto il profilo del diritto societario. Lo scopo è quello di creare società indipendenti dal punto di vista della forma giuridica. Ciò
significa che le reti possono essere p.es. in una società affiliata la cui società capogruppo si occupa anche di altre attività, in particolare di generazione di
energia elettrica.
3
Qui è disponibile un elenco aggiornato degli auditor accreditati tramite dal SAS www.swissgrid.ch
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Si possono certificare solo impianti collegati alla rete, la cui installazione è terminata e che sono stati
collaudati dal loro gestore
Tutti i dati necessari devono essere raccolti e certificati per Swissgrid con l'ausilio del formulario
«Certificazione dell'impianto» per la rispettiva tecnologia.
Il gestore della rete o l'auditor verifica di persona e in loco l'esistenza e il buon funzionamento
dell'impianto, nonché la corretta impostazione dell'iter di misurazione.
Se al momento della messa in funzione l'allacciamento alla rete non ha tutta la capacità necessaria,
è possibile certificare comunque la potenza complessiva dell'impianto. Dopo il potenziamento
dell'allacciamento alla rete non sono necessarie altre certificazioni.
Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA la decisione d'approvazione
dei piani ESTI deve essere disponibile e in vigore.
La produzione misurata dall'entrata in servizio deve essere plausibile.
Qualora l'impianto non sia conforme a uno di questi criteri, la certificazione deve essere sospesa e
ripetuta dopo l'eliminazione dei vizi.
Una volta effettuata la certificazione, l'auditor allega alla sua corrispondenza con il gestore della rete
la certificazione per la richiesta della/e designazione/i del punto di misurazione.
Apponendo la propria firma giuridicamente valida (su ogni pagina) e il timbro sul formulario
«Certificazione dell'impianto», l'auditor o il gestore della rete responsabile conferma la correttezza e
la completezza di tutti i dati dell'impianto indicati.
Il formulario «Certificazione dell'impianto» deve essere inviato per posta a Swissgrid in originale.
I formulari di certificazione compilati in modo incompleto non vengono elaborati e vengono restituiti
alla persona che li ha firmati (auditor/gestore della rete). Come data di ricezione vale la
presentazione del formulario compilato correttamente e in ogni sua parte.
Gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sono soggetti all'obbligo giuridico (OEn e
OGO) della registrazione dei dati dell’impianto e della produzione nel sistema delle garanzie di origine (fanno
eccezione gli impianti con 50 o meno ore d'esercizio all'anno, vedi OGO art. 3a), indipendentemente dal fatto
che l'impianto si trovi sul mercato libero o sulla lista d'attesa RIC. Affinché un impianto possa beneficiare di
un'incentivazione RIC, RU o FCS sono obbligatorie la registrazione nel sistema delle garanzie di origine
nonché la rispettiva certificazione anche per impianti di dimensioni minori.
Ai sensi della OGO e della OEn Swissgrid come organo accreditato per il rilascio delle GO e come gestore
del sistema delle garanzie di origine, può eseguire controlli a campione in loco e richiedere il rinnovo
periodico della certificazione.
Definizione di impianto per impianti RIC, RU e GO
In generale vanno applicate le definizioni di impianto degli allegati della OEn (allegato 1.1: Energia idrica,
allegato 1.2: Fotovoltaico, allegato 1.3: Energia eolica, allegato 1.4: Geotermia, allegato 1.5: Impianti a
biomassa).
Fanno eccezione:
• i grandi impianti idroelettrici riassunti in un impianto come sistema idraulico e
• gli impianti di energia nucleare per i quali i punti di immissione ridondanti vengono considerati
e certificati come un punto di immissione.
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Presentazione del formulario «Certificazione dell'impianto»
Il formulario «Certificazione dell'impianto» deve essere presentato entro il mese successivo dell'entrata in
servizio presso Swissgrid. Il gestore dell'impianto è responsabile della fissazione tempestiva di un incontro
per la certificazione in loco con un auditor o con il gestore della rete. Fino alla presentazione della
certificazione completa di un impianto RIC può essere pagato soltanto il prezzo di mercato.
Il gestore dell'impianto è tenuto a segnalare a Swissgrid eventuali modifiche o ampliamenti almeno un mese
prima della loro messa in servizio. Entro il mese successivo all'entrata in servizio questi devono essere
presentati, certificati, presso Swissgrid. Sono da notificare tutti i cambiamenti apportati all'impianto. Se si
verificano modifiche nella disposizione delle misure di un impianto già certificato, è sufficiente il formulario
semplificato «Certificazione della disposizione delle misure».
I formulari di certificazione compilati in modo incompleto non vengono elaborati e vengono restituiti alla
persona responsabile (gestore dell'impianto / gestore della rete / auditor). Si distinguono i tre seguenti casi:
Caso 1: il formulario «Certificazione di un impianto» è completo, ma sono necessarie informazioni da parte
del gestore dell'impianto (per es. «Modifica del beneficiario della RIC»).
 Il formulario viene restituito al gestore dell'impianto.
Caso 2: il formulario «Certificazione di un impianto» non è completo e non è stato firmato dal gestore della
rete.
 Il formulario viene restituito al gestore della rete.
Caso 3: il formulario «Certificazione di un impianto» non è completo e non è stato firmato dall'auditor.
 Il formulario viene restituito all'auditor.
3.2. Misurazione
In linea generale, per tutti gli impianti i volumi di produzione da notificare a Swissgrid vengono registrati
secondo il principio della produzione netta, ovvero produzione lorda meno il fabbisogno proprio dell'impianto.
Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA occorre necessariamente effettuare le
misurazioni secondo il principio della produzione netta. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 OAEl, per gli impianti
con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA è prevista una misurazione della curva di carico con
trasmissione automatica dei dati. L'unica eccezione prevista dall'art. 29 OAEl riguarda i produttori FCS, che
sono esonerati dall'obbligo di installazione di una misurazione della curva di carico indipendentemente dalla
potenza di allacciamento. La misurazione della curva di carico può tuttavia essere installata anche per
impianti di dimensioni minori. Nella prassi, in caso di utilizzo di una misurazione della curva di carico, è
consigliabile che i dati vengano inviati rispettivamente via GDE 4. Il gestore della rete o l'auditor verifica se gli
strumenti di misurazione rispettano le disposizioni di legge valide 5 e plausibilizza la produzione elettrica
dall'entrata in servizio.
4
In conformità con la raccomandazione settoriale «Scambio standardizzato dei dati nel mercato svizzero dell'elettricità» dell'Associazione delle aziende
elettriche svizzere
5
Vedere la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (SR 941.20) e l'Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 (SR 941.210).
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Tipi di misurazione
Sono possibili le seguenti varianti come tipi di misurazione. È possibile applicare una sola variante per ogni
impianto (in conformità alla definizione di impianto OEn).
a) Misurazione di produzione netta dell'impianto (nessuna regolazione sul consumo proprio)
Variante 1 - misurazione di produzione netta con misurazione del fabbisogno proprio e della
produzione:
Fig. 1: Misurazione di produzione netta dell'impianto (nessuna regolazione sul consumo proprio)
La figura illustra una misurazione di produzione netta dell'impianto con le designazioni del punto di
misurazione assegnate per la produzione e il fabbisogno proprio. Le abbreviazioni nel disegno indicano:
 MP1p => CH123450123450000000000PRODUZIONE
 MP1v => CH12345012345000FABBISOGNOPROPRIO
Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere utilizzate sempre due
designazioni (virtuali) del punto di misurazione (per produzione e fabbisogno proprio), che possono anche
essere identiche. Le designazioni del punto di misurazione rappresentano rispettivamente una direzione
dell'energia ciascuna.
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Variante 2 - misurazione netta con misurazione del fabbisogno proprio e della produzione rilevata
metrologicamente:
Fig. 2: Misurazione di produzione netta con misurazione del fabbisogno proprio e della produzione rilevato
metrologicamente (nessuna regolamentazione sul consumo proprio)
La figura illustra una misurazione di produzione netta dell'impianto con una designazione del punto di
misurazione assegnata per un valore netto. L' abbreviazione nel disegno indica:
 MP1n => CH12345012345000000000000000NETTO
L'impiego di una sola designazione del punto di misurazione netta è consentito soltanto per gli impianti con
una potenza di allacciamento fino a 30 kVA.
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b) Regolamentazione sul consumo proprio con misurazione della quantità eccedente (potenza di
allacciamento fino a 30 kVA)
Fig. 3: Regolamentazione sul consumo proprio con misurazione della quantità eccedente (potenza di
allacciamento fino a 30 kVA)
La figura mostra una misurazione della quantità eccedente per una sede con impianto di produzione e
consumo finale del gestore dell'impianto e/o di un terzo. L'abbreviazione nel disegno indica la produzione in
eccesso e il riferimento alla rete. Per l'emissione di una GO (base anche per il pagamento RIC) in questo
caso è rilevante solo la produzione in eccesso:
 MP3p => CH123450123450000000000000ECCESSO
In questo caso viene impiegata solo la designazione del punto di misurazione dell'eccedenza.
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c) Regolamentazione sul consumo proprio con misurazione della quantità eccedente per un impianto
con potenza di allacciamento superiore a 30 kVA:
Fig. 4: Regolamentazione consumo proprio con misurazione della quantità eccedente per un impianto oltre
30kVA:
La figura mostra una misurazione di produzione netta dell'impianto con rilevamento separato di produzione e
fabbisogno proprio come anche una misurazione della quantità eccedente per la sede con l'impianto e il
consumo finale del gestore dell'impianto e/o di un terzo. Le abbreviazioni nel disegno indicano:
 MP1p => CH123450123450000000000PRODUZIONE
 MP1v => CH12345012345000FABBISOGNOPROPRIO
 MP3p => CH123450123450000000000000ECCESSO
Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere utilizzate sempre due
designazioni (virtuali) del punto di misurazione (per produzione e fabbisogno proprio), che possono anche
essere identiche. Le designazioni del punto di misurazione rappresentano rispettivamente una direzione
dell'energia ciascuna.
In breve:
Impianti con potenza di allacciamento fino a 30 kVA
Per gli impianti con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA può essere misurata o la produzione netta
(produzione lorda meno il fabbisogno proprio dell'impianto, fig. 1 e fig. 2) o la quantità di energia immessa in
rete (misurazione della quantità eccedente, fig. 3).
Durante la misurazione della quantità eccedente il gestore dell'impianto consuma direttamente in loco la
quantità di elettricità prodotta in modo autonomo e in quello stesso momento (consumo proprio).
Impianti con potenza di allacciamento superiore a 30 kVA
Gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA (fig. 4) sono soggetti all'obbligo di
registrazione e devono essere muniti di una misurazione della curva di carico con trasmissione automatica
dei dati (art. 8 cpv. 5 OAEl). Inoltre è necessario notificare la produzione netta (produzione lorda e
fabbisogno proprio separatamente) mensilmente (art. 2 cpv. 2 OGO).
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Se il gestore dell'impianto applica la regolamentazione sul consumo proprio, l'eccedenza dell'impianto deve
essere notificata separatamente a Swissgrid in aggiunta alla produzione netta. Swissgrid annulla infine le
GO destinate al consumo proprio per il gestore dell'impianto poiché esso utilizza la quantità di elettricità
direttamente in loco.
Modifica della disposizione delle misure
Nel caso in cui si verifichi una modifica della disposizione delle misure (per es. nell'ambito di un passaggio al
consumo proprio), Swissgrid mette a disposizione il formulario di certificazione semplificato «Certificazione
modifica della disposizione delle misure». Una tale certificazione è necessaria se lo schema elettrico
dell'impianto viene modificato fino all'allacciamento alla rete per quanto riguarda la disposizione dei
contatori.
Il requisito per l'utilizzo del formulario di certificazione semplificato è che Swissgrid disponga già di una
certificazione ordinaria e che non sussistano modifiche di altri dati dell'impianto.
È inoltre necessario tenere presente che, in caso di passaggio di un impianto RIC da sMCC a MCC,
l'impianto deve essere assegnato al gruppo di bilancio energie rinnovabile (GBER). Il GBER stabilisce la
data di riferimento del bilancio per il cambio del gruppo di bilancio.
Regolamentazione sul consumo proprio
Se un gestore dell'impianto, indipendentemente dalla dimensione o dal vettore energetico del suo impianto,
desidera applicare la regolamentazione sul consumo proprio, è necessario presentare nuovamente a
Swissgrid una certificazione della disposizione delle misure soltanto se nell'ambito del passaggio si verifica
una modifica della disposizione delle misure. A tal fine Swissgrid mette a disposizione il formulario
semplificato «Certificazione della modifica della disposizione delle misure». Il requisito per l'utilizzo del
formulario di certificazione semplificato è che Swissgrid disponga già di una certificazione ordinaria e che
non sussistano modifiche di altri dati dell'impianto. Lo stesso vale per il passaggio dalla regolamentazione
sul consumo proprio alla misurazione della produzione netta.
Per quanto riguarda il passaggio e i dati energetici da inviare a Swissgrid si rimanda al «Manuale sulla
regolamentazione sul consumo proprio» (MRC) dell'AES in conformità al capitolo 8 e all'Aiuto all'esecuzione
della realizzazione del consumo proprio dell'UFE.
3.3. Particolarità di impianti GO
Dal 1° gennaio 2013 è in vigore l'obbligo giuridico della registrazione per gli impianti con una potenza di
allacciamento superiore a 30 kVA (art. 1d, cpv. 2 OEn), ciò significa che questi impianti devono essere
registrati nel sistema delle garanzie di origine. Di principio però ogni impianto che immette corrente nella rete
pubblica può essere registrato nel sistema delle garanzie di origine.
Gli impianti con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA possono essere registrati sul sistema delle
garanzie di origine su base volontaria p.es. ai fini della commercializzazione delle GO e/o della GO con
qualità supplementare (etichetta). Fanno eccezione all'obbligo di registrazione gli impianti che funzionano al
massimo per 50 ore all'anno (p.e. gruppi di soccorso).
Vengono considerati impianti puramente GO quelli che non sono registrati né per il modello di
remunerazione della RIC né per la RU.
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Registrazione
Nell'ambito della certificazione di un impianto GO è sempre necessario che il gestore della rete o l'auditor
registri l'impianto nel sistema delle garanzie di origine tramite l'accesso online. Senza la registrazione online
l'impianto non può essere inserito nel sistema delle garanzie di origine. Le certificazioni degli impianti che
non vengono registrate preliminarmente vengono restituite da Swissgrid ai gestori delle reti o agli auditor.
Panorama della procedura fino all'emissione di GO:
Registr azio ne online ne l
sistema delle gar anzie d i
orig ine
Pre sen tazione de lla
certificazione completa
Attivazione da pa rte di
Swissg rid, spedizione email di notifica
Notifica dei dati d i
prod uzione da parte del
gestore della rete /
dell'aud itor
La registrazione di un impianto soggetto all'obbligo di registrazione e la registrazione su base volontaria di
un impianto non soggetto all'obbligo di registrazione avviene nelle sei seguenti fasi:



L'auditor o il gestore della rete rileva i dati significativi dell'impianto durante un'ispezione
dell'impianto e li certifica. L'auditor o il gestore della rete registra i dati certificati dell'impianto
attraverso il suo accesso online al sistema delle garanzie di origine. Pertanto per gli auditor e i
gestori della rete è assolutamente necessario disporre di un accesso online al sistema delle
garanzie di origine. Esso deve essere richiesto presso Swissgrid.
Dopo aver completato la registrazione online, l'auditor o il gestore della rete stampa i dati registrati e
invia i dati generati certificati dell'impianto a Swissgrid in conformità alle istruzioni contenute in
questo documento.
Swissgrid verifica i dati registrati e autorizza l'impianto nel sistema delle garanzie di origine. Non
appena l'impianto è stato autorizzato da Swissgrid ed è stata inviata un'e-mail di notifica al gestore
della rete è possibile notificare i dati di produzione per l'impianto e possono essere rilasciate GO
(vedere cap. «Certificazione dei dati di produzione»).
3.4. Particolarità di impianti RIC e RU
Entrambi i programmi di incentivazione «rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi»
(RIC) e «rimunerazione unica» (RU) hanno come obiettivo quello di promuovere la costruzione di nuovi
impianti che producono corrente da energie rinnovabili.
Swissgrid gestisce la RIC e la RU su incarico della Confederazione ed è l'interlocutore principale per le
domande riguardanti la RIC / RU. Per essere ammessi alla RIC o poter ricevere la RU è assolutamente
necessario rispettare le fasi parziali «Registrazione online», «Presentazione della documentazione di
registrazione» e «Certificazione completa».
Registrazione
Prima che una certificazione possa essere elaborata, il gestore dell'impianto o il suo procuratore deve
registrare il progetto presso Swissgrid e presentare le copie originali della documentazione della
registrazione completa firmata. Poiché con questa registrazione l'impianto viene già registrato nel sistema
delle garanzie di origine, non è necessaria la registrazione online da parte del gestore della rete o
dell'auditor. Tuttavia in mancanza della registrazione la certificazione viene restituita alla persona
responsabile.
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È possibile determinare in modo conclusivo se un impianto può beneficiare della RIC o della RU o
eventualmente avere il diritto di scegliere tra i due programmi di incentivazione soltanto dopo che è stato
consegnato a Swissgrid il formulario «Certificazione dell'impianto» compilato in modo completo.
Gli impianti che si trovano sulla lista d'attesa per la RIC e sono già realizzati devono essere certificati se:
 sussiste una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e l'impianto è quindi soggetto all'obbligo di
registrazione;
 durante il tempo di attesa della RIC viene utilizzata la possibilità di emettere GO per il mercato
libero;
 l'impianto deve ricevere una RU.
3.5. Impianti FCS
Il FCS è un programma di incentivazione per gli impianti entrati in servizio prima del 1° gennaio 2006. Tutti
gli impianti incentivati attraverso il FCS sono già registrati nel sistema delle garanzie di origine (in conformità
con le disposizioni di legge). Essi verranno incentivati fino al 2025 (l'energia idrica fino al 2035). Non è più
possibile di fare una nuova registrazione rispettivamente un'ammissione dei nuovi impianti nell'FCS.
Se un impianto avente diritto all'FCS viene ampliato considerevolmente, perde il diritto all'FCS e viene
scartato da questo. Gli impianti scartati dall'FCS possono registrarsi per la RIC/RU a condizione che
vengano rispettati i requisiti per gli impianti che subiscono un ampliamento o cambiamenti significativi. In
caso di registrazione dell'ampliamento per la RIC, la quota dell'impianto originaria può rimanere nell'FCS fino
all'effettivo accesso alla RIC.
3.6. Re-audit
Tutti gli impianti registrati nel sistema delle garanzie di origine con una potenza di allacciamento superiore a
300 kVA nonché tutte le centrali ad accumulazione con pompaggio devono essere nuovamente certificate
ogni cinque anni nell’ambito di un re-audit da parte di un auditor mediante gli appositi formulari
(«Certificazione dell’impianto»). Questo vale sia per gli impianti GO sia per gli impianti RIC. Senza questi
passaggi non è possibile emettere altre GO e la RIC non può continuare a essere pagata.
Re-audit
da parte di:
Auditor
Impianto:
con una potenza di allacciamento fino a
300 kVA
Impianto:
A) con una potenza di allacciamento
superiore a 300 kVA OPPURE
B) centrali ad accumulazione con pompaggio
(tutte le dimensioni)
X Non sono necessari re-audit
 È necessario un re-audit ogni 5 anni
Se nell'ambito del re-audit un auditor necessita dell'accesso ai dati degli impianti registrate e della
produzione registrati nel sistema delle garanzie di origine, il gestore dell'impianto deve richiedere a Swissgrid
per iscritto (via e-mail) lo sblocco dei dati.
Per il re-audit valgono le medesime direttive valide anche per la prima certificazione. In più, nel corso del reaudit è necessario procedere a una plausibilizzazione dei dati di produzione dei precedenti 5 anni.
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Nell'ambito della plausibilizzazione l'auditor può basarsi
 sulla contabilità energetica del gestore della rete/gestore dell'impianto;
 sulla verifica dell'impianto;
 eventualmente sulle condizioni quadro climatiche.
L'impianto non deve essere registrato nuovamente nel sistema delle garanzie di origine online nell'ambito di
un re-audit
3.7. Utilizzo di dispositivi di accumulo
Se nello stesso punto di raccordo dell’impianto viene effettuata una procedura di accumulazione
dell’elettricità (p.es. accumulatore), è necessario annotarlo sul modulo di certificazione o, in caso di
installazione successiva, è necessario segnalarlo a Swissgrid e al gestore di rete locale.
Dal punto di vista tecnico è necessario garantire che venga utilizzata solo l’energia di un impianto
effettivamente prodotta per il rilascio di GO e per la RIC (esclusione di abusi).
Se il dispositivo di accumulo influenza i dati da segnalare a Swissgrid, la disposizione deve essere
certificata.
Questo succede nelle seguenti manovre.
Caso a)
Utilizzo di una misurazione della quantità eccedente nell’ambito della regolamentazione sul consumo proprio
per la notifica a Swissgrid: carico/scarico del dispositivo di accumulo mediante il controllo con un sensore di
direzione del flusso di energia (EnFluRi).
Fig. 5: Utilizzo di un dispositivo di accumulo che influenza la misurazione della quantità eccedente
Nell’immagine il funzionamento del dispositivo di accumulo è controllato da un sensore di direzione del
flusso di energia. Questo è necessario per registrare, in caso di misurazione della quantità eccedente
(Mp3p), unicamente la quantità di energia eccedente immessa nella rete. Non è rilevante che in caso di
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consumo proprio si tratti di una mera misurazione della quantità eccedente dell’impianto oppure, come
nell’immagine, di un utilizzo di misurazione netta o eccedente.
Caso b)
Misurazione netta per l’impianto e per il dispositivo di accumulo:
Fig. 6: Utilizzo di un dispositivo di accumulo che influenza la misurazione netta dell’impianto
Se in questo caso la carica del dispositivo di accumulo avviene dalla rete, questa quota di carica del
dispositivo di accumulo viene registrata come fabbisogno proprio (MP1v) e viene detratta dalla quantità di
energia lorda immessa (MP1p).
Per altri dettagli sull’utilizzo di un dispositivo di accumulo è possibile consultare il «Manuale del dispositivo di
accumulo» (disponibile in tedesco e francese) dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere.
4. Certificazione dei dati di produzione
4.1. Principi generali
Per tutti gli impianti RIC e gli impianti aventi diritto all'FCS e gli impianti GO soggetti all'obbligo di
registrazione (incl. gli impianti soggetti all'obbligo di registrazione sulla lista d'attesa RIC) i dati di produzione
devono essere registrati nel sistema delle garanzie di origine. Le basi giuridiche sono costituite dalle
disposizioni della OEn e della OGO. I dati di produzione degli impianti RU non devono essere
obbligatoriamente registrati o notificati, a meno che il gestore dell'impianto RU desideri l'emissione di GO.
Ai sensi della OGO e in qualità di organo accreditato preposto all'emissione e gestore del sistema delle
garanzie di origine, Swissgrid può eseguire controlli a campione in loco.
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Registrazione dei dati
di produzione
Impianto:
A) con una potenza di
allacciamento fino a 30 kVA
E
B) giuridicamente disgiunto
dal gestore della rete
Automatica
via GDE in conformità a
SDAT
Impianto:
A) con una potenza di allacciamento superiore a 30
kVA OPPURE
B) non giuridicamente disgiunto dal gestore della
rete OPPURE
C) centrali ad accumulazione con pompaggio (tutte
le dimensioni)
 OK
 OK
Deve essere certificato da parte di un auditor ogni 5 anni nell'ambito di un
re-audit per gli impianti >300 kVA, in caso di mancata disgiunzione
giuridica nonché per le centrali ad accumulazione con pompaggio.
 OK
X No
 OK
 OK.
Gestore della rete:
Manualmente tramite il sistema
delle garanzie di origine
Auditor:
Manualmente tramite il sistema
delle garanzie di origine
Gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA devono essere muniti di una misurazione
della curva di carico con trasmissione automatica dei dati (art. 8 cpv. 5 OAEl). 6
Per gli impianti senza misurazione della curva di carico i dati di produzione devono essere notificati dal
gestore della rete o da un auditor in base ai cicli stabiliti su base mensile, trimestrale o annuale (per gli
impianti RIC soltanto su base mensile o trimestrale) attraverso il portale del sistema delle garanzie di origine.
La rispettiva variante di notifica deve rispettare le direttive OGO e OEn ed essere nota a Swissgrid prima
dell'inizio nella notifica dei dati.
I dati energetici notificati devono inoltre essere plausibilizzati in conformità al Metering Code Svizzera (AES).
Se dalla successiva plausibilizzazione risultano eventuali incongruenze in merito ai valori dell'energia
precedentemente rilevati e notificati a Swissgrid, queste vanno immediatamente segnalate a Swissgrid ([email protected]). Swissgrid correggerà poi di conseguenza i dati di produzione.
4.2. Trasmissione dei dati
I gestori di rete si assumono la responsabilità per la correttezza e la tracciabilità dei dati di produzione
(sull'intero iter di notifica) nonché per la loro notifica puntuale. 7
Per la notifica dei dati energetici di impianti RIC o impianti RIC/RU, che desiderano negoziare GO sul
mercato libero, nonché in generale per gli impianti sul mercato libero, valgono i seguenti cicli e le seguenti
scadenze.
6
In conformità con la raccomandazione settoriale «Scambio standardizzato dei dati nel mercato svizzero dell'elettricità» dell'Associazione delle aziende
elettriche svizzere
7
I dati non notificati correttamente possono comportare l’avvio di un procedimento penale.
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Periodo di produzione
Mensile*
Registrazione della quantità di produzione da parte del gestore della
rete/del fornitore di servizi del gestore della rete/dell'auditor
Entro la fine del mese successivo (perla misurazione della curva di carico
entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo)
1° trimestre**
Entro e non oltre fine aprile
2° trimestre**
Entro e non oltre fine luglio
3° trimestre**
Entro e non oltre fine ottobre
4° trimestre**
Entro e non oltre fine gennaio
Anno intero***
Entro e non oltre la fine di marzo dell'anno successivo
* Per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e per tutti gli impianti con misurazione del profilo di carico
nell'incentivazione RIC la notifica è obbligatoria, per tutti gli altri impianti è facoltativa.
**Questa possibilità sussiste soltanto per gli impianti con una potenza di allacciamento fino a 30 kVA e per tutti gli impianti non soggetti
alla misurazione del profilo di carico nell'incentivazione RIC.
***Questa possibilità sussiste soltanto per gli impianti RIC in lista d'attesa e per gli impianti RU/GO con una potenza di allacciamento
fino a 30 kVA.
Direttive per gli impianti con misurazione del profilo di carico e per gli impianti non soggetti alla
misurazione del profilo di carico
Per gli impianti con misurazione del profilo di carico la notifica dei dati di produzione avviene
automaticamente via GDE. È necessario osservare i seguenti punti:
 Dopo l'attivazione di un impianto per l'emissione di GO i rispettivi gestori della rete ricevono un'e-mail di
notifica automatica da Swissgrid. Quest'ultima viene controllata dal rispettivo gestore della rete; gli errori
e le modifiche devono essere segnalati a Swissgrid ([email protected]).
 Il sistema delle garanzie di origine non può elaborare spedizioni di dati incomplete di impianti soggetti alla
misurazione della curva di carico. Se un impianto è stato messo in funzione il 15 agosto, è necessario
che nel file dell'invio automatico dei dati sia registrato il valore 0 (zero) il periodo compreso tra il 1° agosto
e il 14 agosto compreso, in modo da poter elaborare l'intero mese di agosto nel sistema delle garanzie di
origine. Questo è necessario al fine di poter registrare mesi completi e poter rilasciare per essi GO.
 Secondo SDAT i dati plausibilizzati devono essere inviati a Swissgrid.
Per gli impianti non soggetti alla misurazione della curva di carico i gestori della rete o i loro prestatori di
servizi, alla fine di un trimestre hanno la possibilità per un mese di registrare i dati energetici direttamente nel
sistema delle garanzie di origine e/o elettronicamente via GDE.



All'inizio del periodo di notifica:
Con l'invio automatico di un'e-mail Swissgrid informa i gestori della rete che è attiva la possibilità di
registrazione nel sistema delle garanzie di origine.
Alla metà del periodo di notifica:
Via e-mail Swissgrid invia il primo promemoria automatico con un elenco degli impianti per i quali
non sono ancora stati notificati i dati energetici.
Al termine del periodo di notifica:
Swissgrid invia il secondo promemoria automatico nel quale si comunica che non è più possibile
registrare i dati nel sistema delle garanzie di origine.
Viene concessa un'ultima scadenza di qualche giorno per inviare via e-mail le quantità di energia
mancanti. Se anche questo termine viene ignorato, non è più possibile garantire che il GO sia
generato in tempo o che gli incentivi possano essere versati con il ciclo di pagamento ordinario. I
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dati energetici notificati troppo tardi saranno considerati solo con il ciclo di pagamento del trimestre
successivo. I gestori dell'impianto vengono informati da Swissgrid.
Rifiuto dei dati di produzione
I dati energetici corretti devono essere comunicati immediatamente a Swissgrid. Allo stesso tempo va inviata
una motivazione adeguata al seguente indirizzo [email protected].
I dati energetici notificati in modo elettronico, le cui designazioni del punto di misurazione nel sistema delle
garanzie di origine non sono note per il periodo di produzione da notificare o per i quali l'impianto non è
ancora stato sbloccato per l'emissione di GO vengono rifiutati automaticamente. In merito a ciò il fornitore
dei dati riceve una mail automatica. In questi casi l'invio dei dati deve essere interrotto temporaneamente e
bisogna contattare Swissgrid. Non ha luogo nemmeno un'elaborazione parziale dei dati energetici di un
impianto. Prima di inviare i dati il gestore della rete o il fornitore di servizi del gestore della rete deve
controllare se le designazioni del punto di misurazione per le quali intende consegnare i dati energetici sono
registrate nel sistema delle garanzie di origine e se gli impianti in questione sono stati sbloccati per
l'emissione di GO.
Uscita dalla RIC o cancellazione dalla RU
Se un impianto già in servizio e certificato esce o viene cancellato dalla RIC o dalla RU, l'impianto rimane
sbloccato nel sistema delle garanzie di origine per l'ulteriore emissione di GO a condizione che la sua
potenza di allacciamento superi i 30 kVA. È necessario continuare a notificare i dati di produzione per
l'impianto poiché esso rimane soggetto all'obbligo di registrazione.
Nel caso di impianti di dimensioni minori (potenza di allacciamento fino a 30 kVA), su richiesta del gestore
dell'impianto, le GO possono continuare a essere emesse da Swissgrid. Tuttavia il gestore dell'impianto
deve comunicarlo per iscritto via e-mail a Swissgrid.
4.3. Impianti FCS
Per quanto riguarda gli impianti FCS si continuerà a far riferimento alla quantità di energia eccedente per la
determinazione e la dichiarazione dei costi supplementari. Pertanto, si dovrà continuare a notificare questa
quantità eccedente a Swissgrid. In più, si potrà notificare a Swissgrid il valore energetico netto in questione.
In caso di fornitura supplementare della quantità di energia netta, la garanzia di origine verrà emessa non
per la quantità eccedente, ma per la quantità di energia netta. In questo caso la base per il rimborso dei costi
supplementari rimane tuttavia la quantità di energia eccedente. Inoltre, per il conteggio dei costi
supplementari dichiarati, è requisito necessario indicare la tariffa del precedente fornitore per il rispettivo
periodo di tempo.
La notifica dei dati di produzione può avvenire automaticamente tramite la gestione dei dati energetici
(GDE), manualmente tramite il gestore della rete e/o il loro prestatore di servizi (a condizione che esso sia
giuridicamente disgiunto dal gestore della rete) o manualmente da parte di un auditor tramite il portale del
sistema delle garanzie di origine.
5. Regolamenti speciali
Trattamento risp. obbligo di registrazione degli impianti di produzione collegati a reti locali
In linea di principio, gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA collegati a reti locali
sono soggetti all'obbligo di registrazione. Per la misurazione in base al principio della produzione netta o
delle eccedenze valgono le disposizioni della OGO.
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Trattamento di centrali ubicate vicino alle frontiere svizzere
Attenzione
 In presenza di un contratto (concessioni o trattati internazionali) che disciplina i rapporti di proprietà
specifici per Paese, ovvero la ripartizione della forza idrica utilizzabile, fa fede quest'ultimo. Le
garanzie di origine vengono emesse e registrate nei Paesi in questione in base alla quota di
ciascuno di essi (centrali transfrontaliere). Al sistema svizzero delle garanzie di origine può essere
notificata soltanto la quota svizzera della produzione di elettricità.
Produzione = (produzione lorda – fabbisogno proprio – energia elettrica di pompaggio) * quota [%]


In assenza di qualsiasi contratto e se la centrale è assegnabile inequivocabilmente al territorio di un
Paese, le garanzie di origine sono emesse e registrate nel Paese in questione (impianti non
transfrontalieri che immettono energia all'estero).
Quando non sono presenti concessioni o trattati internazionali è necessario mettersi in contatto con
Swissgrid al fine di trovare una soluzione individuale.
In caso di coinvolgimento di un impianto transfrontaliero o estero, le garanzie di origine per l'energia restituita
conformemente al contratto di concessione/trattato internazionale saranno registrate presso il destinatario
dell'energia restituita. Sono considerati impianti esteri gli impianti ubicati al di fuori dell'area di applicazione
della OGO e che pertanto non figurano nel sistema delle garanzie di origine.
Trattamento risp. obbligo di registrazione degli impianti mobili
Attenzione




In linea di principio, gli impianti mobili con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA sono
soggetti all'obbligo di registrazione.
Durante la registrazione dell'impianto nel sistema delle garanzie di origine, questo viene contrassegnato
con l'aggiunta tra parentesi di (impianto mobile) nella denominazione dell'impianto di produzione.
Indipendentemente dal luogo dell'intervento, occorre utilizzare l'identificazione del gestore originario,
anche qualora l'impianto si trovi temporaneamente in un altro comprensorio.
I contatori tarati vengono letti mensilmente. Per le letture dei valori si calcola una curva di immissione
sintetica che viene registrata manualmente nel sistema GDE del gestore della rete originario e viene
inviata mensilmente a Swissgrid nel rispetto dei termini di notifica.
Assegnazione di impianti a due gruppi di bilancio (impianti ibridi)
Nel caso degli impianti RIC con un vettore energetico rinnovabile (ER) e uno non rinnovabile (ENR) (impianti
di incenerimento dei rifiuti) è necessario notificare a Swissgrid l'intera quantità netta. Il sistema delle garanzie
di origine provvede poi automaticamente all'assegnazione e all'emissione di GO a seconda del vettore
energetico.
Il gestore della rete deve tenere in considerazione che la quantità di produzione da fonte energetica
rinnovabile viene assegnata al GBER e la quantità di produzione della quota non rinnovabile viene
assegnata al GB locale (GB del fornitore del servizio pubblico).
In linea di principio una designazione del punto di misurazione può essere assegnata a un solo gruppo di
bilancio. Pertanto, in collegamento con la rimunerazione RIC tramite il sistema delle garanzie di origine, per
quanto riguarda la notifica dei dati di produzione per il sistema delle garanzie di origine vale quanto segue:
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Notifica a / Assegnazione al GB
Designazione del punto di
misurazione
Sistema delle garanzie di origine
Punto di misurazione GO (virtuale) 100% (quota ER E ENR)
GBER
Punto di misurazione GO (virtuale) 50% quota ER
GB locale
Punto di misurazione virtuale
aggiuntivo
Percentuale
50% quota ENR
Sulla base dei punti di misurazione (virtuali) indicati nella tabella, il gestore della rete o il fornitore di servizi
del gestore della rete effettua la notifica delle quantità di energia nelle rispettive quote per il luogo di
disposizione indicato nella colonna 1.
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6. Glossario
AES
ESTI
FCS
FO
GB
GBER
GO
LAEl
LEne
OAEl
OEn
OGO
OPIE
RIC
RU
SAS
SDAT
UFE
Associazione delle aziende elettriche svizzere
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Finanziamento dei costi supplementari
Formulario
Gruppo di bilancio
Gruppo di bilancio energie rinnovabili
Garanzia di origini
Legge sull'approvvigionamento elettrico (legge federale RS 734.7)
Legge sull'energia (legge federale RS 730.0)
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (legge federale RS 734.71)
Ordinanza sull'energia (legge federale RS 730.01)
Ordinanza sulla garanzia di origine (legge federale RS 730.010.1)
Ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani di impianti elettrici (legge
federale RS 734.25)
Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi
Rimunerazione unica
Servizio di accreditamento svizzero
Documento settoriale AES "Scambio dati standardizzato"
Ufficio federale dell'energia
Certificazione
La certificazione è un'attestazione di veridicità. Ciò significa che i dati certificati con
una firma giuridicamente valida corrispondono alla realtà.
Plausibilizzazione
La plausibilizzazione è un metodo che consente di verificare se un valore è
realistico e tracciabile.
Punto di misurazione
Attraverso questo punto di misurazione viene notificata l'energia lorda prodotta
dall'impianto.
Punto di misurazione
del fabbisogno proprio
Punto di
misurazione netta
Punto di misurazione
dell'eccedenza
Energia restituita
Attraverso questo punto di misurazione viene notificata l'energia consumata
internamente per il funzionamento dell'impianto. (Questa viene spesso definita
anche alimentazione ausiliaria.)
Attraverso questo punto di misurazione viene notificata l'energia a saldo
(produzione lorda meno il fabbisogno proprio). Il punto di misurazione netta può
essere anche un valore fisico.
Attraverso questo punto di misurazione viene notificata solo l'energia che viene
immessa nella rete pubblica (produzione netta dell'impianto meno il consumo finale
del gestore dell'impianto).
Se per esempio una centrale ad acqua fluente è così vicina, in senso opposto al
corso del flusso, alla successiva sovrastante che la centrale elettrica sovrastante
subisce perdite di produzione a causa del ristagno del flusso tramite la centrale
elettrica sottostante, alla centrale sovrastante può essere concesso un cosiddetto
risarcimento per il ristagno. Questo risarcimento può avvenire in forma energetica
o finanziaria. Il risarcimento per il ristagno in forma energetica viene definito
energia restituita.
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