CITTA’ DI ERBA Prov. di Como REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibera C.C. n. 143 del 19.11.1997 Modificato con delibera C.C. n. 9 del 19.01.1998 CAPO I CAMPO APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’attuazione dei principi della legge 8/6/1990 n. 142, delle disposizioni della legge 7/8/1990 n. 241, del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, e successive modificazioni, del D.P.R. 27/6/1992 n. 352 e dello statuto comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’amministrazione. 2. Il presente regolamento è valido anche per gli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune fino a che gli stessi non provvedano all’adozione di un proprio regolamento concernente l’accesso ai propri atti. ART. 2 – SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone l’Amministrazione comunale relative all’attività svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. 2. Il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale è assicurato: a) ai cittadini singoli o associati residenti nel comune e dotati di capacità di agire; b) a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti adeguatamente documentate; c) ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione ai sensi dello Statuto comunale; d) ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario; e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. ART. 3 - MODALITÀ’ GENERALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 2 1. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di informazioni verbali, visione di atti e documenti , rilascio di copie, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento. 2. La procedura di accesso prevede l’utilizzo di apposita e uniforme modulistica predisposta dall’Ufficio Relazioni per il Pubblico il quale cura anche la tenuta unificata del protocollo-scadenziario delle richieste di accesso. 3. Il rilascio di copie di atti dell’Amministrazione comunale e dei documenti amministrativi è effettuata dal responsabile del procedimento di accesso presso l’unità competente o presso l’URP. 4. La copia può essere autenticata, nel rispetto della vigente normativa fiscale, o non autenticata con l’obbligo di utilizzarla esclusivamente per uso personale, sotto la propria responsabilità. 5. Gli impiegati comunali devono mantenere il segreto d’ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti attività amministrative, in corso o concluse , ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d’accesso. 6. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni gli impiegati preposti rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento. ART. 4 - COSTI 1. L’esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente. 2. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. 3. Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali nell’esercizio del loro mandato. 4. Il rilascio di copie di atti al Difensore Civico e ai Revisori dei Conti nell’esercizio del loro mandato è gratuito. 5. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. 6. Quando l’invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro. 7. Il rimborso delle spese è effettuato al momento del rilascio del documento, con le modalità di incasso, di contabilizzazione e di versamento, stabilito dal regolamento di contabilità. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 3 8. Sono fatte salve le norme stabilite dal D.P.R. 647/72 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo. ART. 5 - AUTENTICAZIONE COPIE 1. Il responsabile del procedimento di accesso è autorizzato, anche ai sensi dell’art. 14 della Legge 4.1.1968, ad autenticare le copie degli atti oggetto della richiesta. 2. La autenticazione consiste nell’attestare la conformità della copia con l’originale. 3. E’ esclusa la possibilità di rilasciare copie conformi di copie autentiche o di copie semplici in mancanza dell’originale. 4. La autenticazione avviene mediante scritturazione alla fine della copia; essa deve contenere la indicazione della data, del luogo, del numero di fogli impiegati, del nome, cognome, e qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione , la sottoscrizione per esteso da parte del pubblico ufficiale medesimo nonché il timbro dell’Ente. 5. Se la copia dell’atto o documento autenticato consta di più fogli, il pubblico ufficiale che ha autenticato l’atto appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio annullando con il timbro le eventuali marche apposte. 6. Al momento del rilascio della copia autenticata dell’atto o documento, l’utente è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria come previsti dalla tabella “D”, allegata alla legge 8.6.62 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni. CAPO II DIRITTO DI INFORMAZIONE ART. 6 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE 1. Il diritto di informazione dei cittadini, degli utenti e di ogni altro soggetto civico ed il suo effettivo esercizio costituiscono il presupposto di una partecipazione effettiva e consapevole all’attività dell’Amministrazione. 2. Il diritto all’informazione tende a soddisfare le seguenti esigenze: a) informazione generale e orientamento: si tratta di una informazione di interesse per la generalità degli utenti o di particolari categorie o gruppi di essi. Consente di Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 4 conoscere quale ufficio è responsabile di un servizio o del rilascio di un atto amministrativo e le relative modalità al fine del rilascio; b) informazione tecnica specifica: si tratta di una informazione dettagliata di più elevato contenuto specialistico. ART. 7 - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 1. Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni, registrazioni e dati in possesso del Comune. 2. La legge disciplina e regola espressamente l’accesso alle informazioni: a) ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste (art. 51 DPR 20/3/1967 n. 223); b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia data notizia al pubblico mediante affissione all’albo (art. 10 legge 6/8/1967 n. 765); c) allo stato dell’ambiente (art. 14, legge 8/7/1986, n. 349); d) allo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, atti progetti e provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art. 7 legge 8/6/1990 n. 142); e) agli atti del procedimento amministrativo con le modalità stabilite dagli art. 7,9,10 legge 7/8/1990 n. 241; f) ai requisiti per l’espletamento di attività economiche varie (art. 3, D.Lgs. 23/11/1991 n.. 391); g) agli iscritti nell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art. 22 legge 30/12/1991 n. 412); h) alle dichiarazioni e documentazioni annuali relative alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive comunali (legge 5/7/1982 n. 441, modificata dall’art. 26 legge 27/12/1985 n. 816); i) agli atti ed ai registri di stato civile (art. 450 C.C.); l) alle informazioni e all’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni (legge 109/94 art. 22 e successive modificazioni. 3. Sono accolte le istanze prodotte da candidati, partiti e gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali intese ad acquisire copia delle liste elettorali, eventualmente anche su supporto magnetico, dietro rimborso dei costi di produzione. 4. Sono in ogni caso salvi i casi di accesso agli atti previsti da particolari disposizioni di legge. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 5 ART. 8 - INFORMAZIONI CONTENUTE IN STRUMENTI INFORMATICI 1. L’accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni previste dall’art. 19 e 20. 2. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte in modo da assicurare la loro protezione dalla distribuzione e dalla perdita accidentale, nonché dall’accesso, dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati. 3. L’accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici viene attuato attraverso idonei sistemi stabiliti dal Responsabile del Servizio dell’unità competente. Al richiedente autorizzato sono fornite le istruzioni sull’uso degli strumenti e delle procedure necessarie per l’acquisizione delle informazioni. 4. Le copie dei dati e dei documenti raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, qualora consentite, possono essere rilasciate sia sugli appositi supporti forniti dal richiedente, sia mediante estrazione e copia, da rilasciarsi all’interessato. Possono altresì essere trasmesse via rete. ART. 9 – MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 1. Il Comune assicura attraverso l’Ufficio relazioni con il Pubblico e i responsabili di procedimento, nelle forme previste dal presente regolamento, le informazioni in suo possesso, con esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o limitative di cui agli articoli 19 e 20. 2. Per consentire l’esercizio del diritto di informazione, i servizi competenti possono predisporre documenti di sintesi per la pubblicazione e la fotocopiatura ai fini della successiva distribuzione. 3. L’elenco dei documenti o elaborati con i relativi costi da addebitare al richiedente, è esposto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 4. L’esercizio del diritto di accesso si esercita anche con la visione di atti e documenti di cui al Capo III. ART. 10 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 1. E’ istituito ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 29/93 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 6 2. L’U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento con i diversi settori dell’Amministrazione, con le relative banche dati e con l’archivio. 3. L’ufficio relazioni con il pubblico ai fini dell’esercizio del diritto di accesso alle informazioni, ha il compito di - - fornire ai cittadini le informazioni relative alle modalità ed ai termini per le azioni a tutela dei diritti d’accesso previste dalla legge e dal presente regolamento; fornire ai cittadini informazioni sulle modalità di accesso, ubicazione, le competenze e i responsabili degli uffici comunali, oltreché sui servizi offerti dall’Amministrazione; ricevere le richieste d’accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi e rilasciarne copia, quando ne è già stata acquisita la disponibilità; fornire apposita modulistica necessaria all’esercizio del diritto. 4. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico riguardo all’eccesso ai documenti ha il compito di: - curare la registrazione del protocollo-scadenziario speciale istituito presso l’U.R.P. di tutte le richieste di accesso pervenute; - inviare, con l’indicazione del termine entro il quale fornire la risposta , l’istanza di accesso, al responsabile del procedimento dell’unità organizzativa competente per materia, se l’atto o il documento non è in possesso dell’U.R.P. stesso; - provvedere a inviare ai responsabili dei procedimenti non conclusi la segnalazione dell’avvicinarsi della scadenza del termine, entro i quattro giorni lavorativi precedenti quello ultimo per la risposta; - decidere sull’ammissibilità delle richieste, tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento, per atti e/o documenti già acquisiti dall’ufficio stesso; - consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l’U.R.P. o presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento ovvero in caso di complessità della visura, o quando l’interessato ne faccia richiesta, presso appositi locali predisposti per tale attività; - predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in copia autenticata; 5. Il referente interno dell’U.R.P. quando ritiene che per l’esercizio del diritto d’accesso sia necessario il rapporto diretto fra il richiedente e il responsabile del procedimento presso l’unità competente, concorda al più presto con gli interessati il giorno e l’ora dell’incontro e fornisce al richiedente le informazioni relative alla sede dell’unità operativa (U.O.) e al nominativo del responsabile del procedimento. ART. 11 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI 1. Il Comune promuove e realizza come proprio peculiare compito istituzionale, attività e interventi volti all’informazione e alla comunicazione con i cittadini. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 7 2. Il programma generale, gli obiettivi particolari, la pluralità degli strumenti sui quali orientarsi, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di tale programma, sono definiti dal Consiglio Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico amministrativo e sono attuati dalla Giunta. 3. Può essere predisposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente l’organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei Responsabili di Servizio e dei Responsabili dei procedimenti di accesso, l’indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini. CAPO III ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART. 12 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentante grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, sia in forma estesa che in forma sintetica, del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni, o comunque di documenti stabilmente detenuti dall’ente e dallo stesso utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 2. Oggetto dell’accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L’accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l’interessato sia avvertito della inefficacia dell’atto. 3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controllo generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo. 4. Non è considerato atto amministrativo la elaborazione o rielaborazione di dati e notizie riscontrabili in atti esistenti, salvo richieste ufficiali dovute per attività istituzionale. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 8 ART. 13 – ACCESSO INFORMALE 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’U.R.P.. 2. Viene considerata istanza di accesso informale la richiesta di prendere visione di licenze/concessioni edilizie avanzata ai sensi dell’art. 31 L. n. 1150 del 17/8/421 e successive modificazioni. 3. Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall’ente ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 oppure in mancanza: a) far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi; b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l’individuazione; c) specificare (per non residenti) l’interesse connesso alla richiesta; d) specificare il tipo di accesso: informazione – visione – estrazione di copia. 4. La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l’esibizione del documento al fine di permetterne la visione e con l’estrazione di copie a seconda dell’oggetto della relativa richiesta. 5. Ove la richiesta non sia immediatamente accoglibile, perché il fascicolo contenente i documenti richiesti è depositato presso altri uffici, il richiedente può essere invitato a recarsi presso l’ufficio in cui il documento è depositato, che provvederà ad assolvere la richiesta. 6. Se l’istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dell’accesso deve tenere conto della normativa di cui alle leggi 241/90 – 142/90. D.P.R. 352/92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 7. Se l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente con l’indicazione delle parti mancati per l’operatività delle esclusioni o limitazioni. 8. Il responsabile del procedimento provvederà a compilare apposita scheda controfirmata dal richiedente, attestante l’esercizio del diritto di accesso. Copia della scheda dovrà essere allegata al fascicolo contenente il documento esibito. 9. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell’art. 25 della L. n. 241/90. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 9 ART. 14 – ACCESSO PER PUBBLICAZIONI LE INFORMAZIONI SUILLE 1. L’informazione circa le pubblicazioni ufficiali (B.U.R.L. – Gazzetta Ufficiale ecc…) e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l’ufficio proceda alla identificazione del richiedente. ART. 15 – PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 1. In tutti i casi in cui l’accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente, verificare la sua identità, i poteri rappresentativi, la sussistenza dell’interesse all’accesso o l’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a formalizzare la richiesta di accesso. 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso. 3. Il procedimento formale di accesso ha inizio con la compilazione da parte dell’interessato di un modulo formato da originale e copia, predisposto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e messo a disposizione degli utenti presso l’URP, presso le unità organizzative competenti, o presso appositi sportelli di informazione al cittadino. 4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l’invio all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o unità competente, a mezzo raccomandata, per via telematica, elettronica o informatica della richiesta contenente i dati previsti dall’istanza di accesso. 5. Nella richiesta di accesso sono indicati: a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell’ufficio; c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l’indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni; d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione; e) l’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento; f) l’indicazione delle informazioni da ottenere; g) l’indicazione del procedimento amministrativo già in atto se esistente; h) la sottoscrizione del richiedente. 6. La richiesta deve altresì evidenziare se l’accesso si intende esperire mediante la sola visione del documento o con l’estrazione di copie. 7. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è responsabile della registrazione di tutte le richieste pervenute nel protocollo-scadenziario speciale, e ne verifica la completezza. Copia del Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 10 modulo di richiesta, completata della data di presentazione, del timbro del Comune e della sottoscrizione del responsabile è restituita all’interessato per ricevuta. 8. Quando, dall’esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio U.R.P. rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuare l’oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia del modulo ricevuta. 9. Le istanze trasmesse da altre Amministrazioni pubbliche sono evase, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo al protocollo-scadenziario speciale dell’U.R.P.. 10. Quando il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l’istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente. 11. Le richieste preventivamente esaminate dall’URP sono assegnate ai responsabili del procedimento presso l’URP, quando hanno per oggetto informazioni, copie di atti e di documenti amministrativi di cui gli stessi hanno già acquisito disponibilità e trasmesse immediatamente al responsabile del procedimento del settore competente, quando l’URP non dispone delle informazioni o dei documenti richiesti. ART. 16 – TERMINI 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta. 2. Tale termine è richiamato nella trasmissione della richiesta al responsabile competente e indicata nel protocollo-scadenziario. 3. Se tale termine trascorre inutilmente la richiesta si intende rifiutata. 4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’unità competente entro dieci (*) giorni, è tenuta a darne comunicazione direttamente al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, e contemporaneamente avvisa l’URP per lo scarico dal protocollo-scadenziario. (*) modificato con delibera C.C. n. 9 del 19.01.1998 ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile del servizio o altro funzionario designato da quest’ultimo, dell’unità organizzativa competente a formare l’atto, o a detenerlo stabilmente. 2. Nel caso di atti infraprocedimentali responsabile del procedimento è parimenti il Responsabile del servizio o il funzionario da lui designato competente all’adozione dell’atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 11 3. Il responsabile dell’archivio è responsabile del procedimento di accesso quando gli atti ed i documenti sono depositati nell’archivio storico. 4. Per gli atti e documenti depositati nell’archivio corrente il cui procedimento è concluso, responsabile della verifica dell’interesse legittimo è il Responsabile del servizio dell’unità competente che ha formato l’atto. 5. Il responsabile del procedimento di accesso mantiene la sua attribuzione di responsabilità all’interno dell’unità organizzativa alla quale è addetto ed opera in diretto collegamento con l’URP, tramite il quale cura l’espletamento del diritto di accesso. ART. 18 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale, l’unità organizzativa competente ne dà comunicazione al richiedente, ove possibile ed in relazione alla tipologia degli atti, immediatamente. 2. la comunicazione contiene: a) l’indicazione dell’Ufficio al quale rivolgersi; b) l’indicazione di un congruo periodo di tempo, non superiore a 30 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. 3. L’accoglimento della richiesta di accesso da un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamato e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e del presente regolamento. 4. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza di personale addetto. 5. Fatta salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, alterarli o deteriorarli in qualsiasi modo. 6. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altre persone di cui devono essere specificate le generalità in calce alla richiesta. 7. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto del documento, nonché ottenere copia dell’atto con il pagamento dei costi di riproduzione. ART. 19 – NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 12 normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti di cui all’art. 20, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. La comunicazione agli interessati è disposta mediante lettera raccomandata o con notifica anche alla richiesta, spedita o effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso. 3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 4. Nel caso in cui l’esclusione dell’accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le pagine omesse devono essere indicate. 5. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso può essere presentato un reclamo scritto dal Difensore Civico che, sentito il Direttore Generale o in mancanza il Segretario Generale e previa comunicazione al Sindaco si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. 6. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, attivabile secondo il comma 5 dell’art. 25 della legge 7/8/90 n. 241. ART. 20 – ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO 1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all’accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessati indicati nell’art. 24 della L. n. 241/90 e nell’art. 8 del D.P.R. n. 352/92. 2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. 3. I documenti non possono essere sottratti all’accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell’amministrazione locale e dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate dall’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992. In particolare: a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall’art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801; Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 13 b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini; d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti dell’ordinamento, sulla sfera giuridica patrimoniale e non. 5. L’istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti dell’amministrazione, da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non può essere accolta. 6. E’ comunque, garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. 7. Sia per vincoli di legge, sia per il rispetto della riservatezza altrui, non è consentito l’accesso in particolare ai documenti individuati nell’Allegato A. Tale elenco può essere oggetto di integrazioni e cancellazioni, con delibera del consiglio Comunale, per effetto di variazioni intervenute negli interessi da salvaguardare, ed è da intendere a titolo esemplificativo. ART. 21 – DIFFEERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell’accesso agli atti nei seguenti casi: a) quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui all’art. 20; b) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell’Amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti anche non definitivi, la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa o impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa; c) quando si verificano riscontrabili e concrete difficoltà per l’acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative, od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti. 2. Nel provvedimento deve essere indicato il motivo, la durata del differimento e la data dalla quale potrà essere esercitato l’accesso. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 14 3. Il differimento non può essere superiore a venti giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento nel caso di cui al punto – c) del comma 1. 4. L’accesso agli elaborati scritti svolti da candidati a pubblici concorsi, ai giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici, ai verbali, è differito sino alla conclusione del procedimento concorsuale. ART. 22 – LIMITI ALLA CONSULTAZIONE 1. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che regola la consultazione degli archivi degli Enti Pubblici, il principio generale della libertà di consultazione resta subordinato alle seguenti limitazioni: a) i documenti di carattere privato relativi a situazioni puramente private di persone divengono consultabili dopo 70 anni; b) eventuali documenti relativi a processi penali conservati nell’archivio sono consultabili solo dopo 70 anni dalla conclusione del relativo procedimento. ART. 23 – ARCHIVIO DELLE SCHEDE DI ACCESSO 1. Presso l’ufficio per le relazioni con il Pubblico viene istituito l’archivio automatizzato delle schede di accesso o in attesa della sua dotazione con schede cartacee. L’archivio contiene i dati delle schede di accesso comprese le comunicazioni relative all’esito che le stesse hanno avuto. 2. Ai fini di quanto sopra i responsabili del procedimento sono tenuti a trasmettere all’URP le schede di accesso e le comunicazioni relative alle domande di accesso. CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY ART. 24 – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE RESPONSABILE DI TRATTAMENTO E DEL 1. Ai fini dell’applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 15 Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell’ente o da persona da questi delegata. 2. Ai fini dell’attuazione della L. 675/96, nell’ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune. 3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della L. 675/96. 4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all’Ufficio. ART. 25 – CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL’INTERNO DEL COMUNE 1. Nell’ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento. 2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev’essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali. ART. 26 – RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI EFFETTUATI DAI PRIVATI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI 1. Ogni richiesta rivolta dai privati al comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev’essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata. 2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. 3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 16 quando, siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest’ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune. ART. 27 – RICHIESTE DI ACCESSO AMMINISTRATIVI AI DOCUMENTI 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l’esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della L. 675/96. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso. ART. 28 – RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI 1. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l’espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l’articolo precedente. CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI ART. 29 – INIZIATIVE VOLTE AD AGEVOLARE IL RAPPORTO FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI 1. Gli uffici pubblici accessibili ai cittadini saranno dotati di moduli sui quali gli interessati potranno formulare eventuali rilievi critici circa i tempi, le procedure e le modalità di erogazione dei servizi richiesti. 2. I moduli debitamente firmati, saranno successivamente inoltrati ai responsabili degli uffici competenti, che provvederanno ad effettuare gli adeguati accertamenti, le cui risultanze saranno comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dei moduli. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 17 ART. 30 – SILENZIO – RIFIUTO 1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata. Il richiedente può presentare reclamo al Difensore Civico. 2. Il Difensore Civico, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, se accerta che non sussistono motivi di esclusione o differimento dell’accesso ne dà comunicazione al Sindaco o al Direttore Generale o in mancanza al Segretario Generale. Il Direttore Generale (in sua mancanza il Segretario Generale), fatto salvo l’accertamento di eventuali responsabilità, dispone l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso all’interessato con telegramma o telefax. Qualora il richiedente abbia presentato ricorso al TAR, copia del provvedimento adottato dal Direttore Generale o in sua mancanza il Segretario Generale viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 1034 del 1971. 3. Il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal 4° e 5° comma art. 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241, può avvenire entro gg. 30 dal silenzio rifiuto o dal provvedimento di non accoglimento del reclamo inoltrato dal Difensore Civico. ART. 31 – CONSIGLIERI COMUNALI – DIFENSORE CIVICO E REVISORI DEI CONTI 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. 2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio del mandato elettivo. 4. I consiglieri comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo: a) per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata anche verbalmente al Segretario Generale od al Responsabile del servizio che dispone delle informazioni e/o notizie; b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta presentata per scritto al Segretario Generale od al Responsabile del servizio competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia; Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 18 c) la visione e la copia di atti compresi in registri di verbali delle adunanze di organi dell’ente e di registrazioni, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il consigliere ha necessità per l’esercizio delle sue funzioni. 5. L’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, fatti salvi gli adempimenti del D.P.R. 647/72 in tema di imposta di bollo. 6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte da documenti e atti conosciuti per lo svolgimento del mandato. 7. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali, nonché al Difensore Civico o ai Revisori dei Conti. 8. Il Difensore Civico può istituire con il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico specifiche modalità operative che facilitino l’assolvimento delle rispettive funzioni. CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ART. 32 – PROCEDIMENTI PENDENTI 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti che prendono avvio dopo la sua entrata in vigore. 2. I Responsabili dei Servizi possono tuttavia applicarle, nella parte più favorevole agli utenti e ai cittadini, anche ai procedimenti pendenti a quella data. 3. Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune sono tenuti ad uniformare i propri regolamenti alle presenti norme entro sei mesi. ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE 1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo Regionale di Controllo e la ripubblicazione prevista dallo Statuto Comunale. 3. L’avvio del protocollo-scadenziario speciale previsto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è subordinato al reperimento di idonei strumenti e della dotazione organica necessaria per il funzionamento dello stesso. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 19 4. Fino alla nomina del Difensore Civico il reclamo previsto dall’art. 30 potrà essere inoltrato direttamente al Direttore Generale (o in mancanza al Segretario Generale) e per conoscenza al Sindaco. ALLEGATO A 1. Documentazione relativa ad accertamenti medici o medico-legali e relativi allegati; 2. Documentazione in possesso dell’amministrazione concernente situazioni private e personali del dipendente; 3. Documenti in possesso, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione attinenti a procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabili ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari; 4. Documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; 5. Dati contenuti nei registri anagrafici ad eccezione di quelli relativi alla carta d’identità fatto salvo il disposto dell’art. 34 del D.P.R. 30/5/89 N. 233; 6. Cartelle socio – assistenziali, ivi comprese le relazioni sociali, i documenti di natura sanitaria e tutto quanto concorra a formare le cartelle; 7. Relazioni, proposte di intervento redatte da operatori socio-assistenziali, che siano preliminari all’adozione di qualsiasi provvedimento di natura assistenziale; 8. Domande di iscrizione per nidi e scuole dell’infanzia comunali e le domande di determinazione delle tariffe dei servizi prescolari comunali e scuole materne statali nonchè i documenti allegati riguardanti la vita privata di persone fisiche e giuridiche; 9. Relazioni nei progetti educativi-riabilitativi (compresi i video) riguardanti persone portatrici di handicap; 10. Immagini di bambini o anziani nell’ambito delle attività educative e assistenziali dell’Ente; 11. Atti formati nell’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, se non a seguito di autorizzazione della competente Autorità; 12. Documentazione relativa all’accertamento di violazioni a norme amministrative ed aventi comunque riferimento alla vita privata altrui salvo preventiva autorizzazione degli stessi interessati; 13. Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 14. Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata; 15. Fascicoli inerenti situazioni personali, patrimoniali o reddituali del soggetto utilizzati dal settore tributi nell’attività di verifica e accertamento di imposte, tasse, contributi, di competenza dell’Ente; 16. Atti interni relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione del contratto; 17. Pareri legali non richiamati negli atti; 18. Progetti di privati non risultanti allegati a deliberazioni. E’ comunque possibile la consultazione completa del progetto e rilascio di copia relativa a eventuali planimetrie agli atti, e indicanti la superficie asservita al fabbricato e/o volumetria e l’estetica del Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 20 fabbricato stesso. Resta precluso il rilascio di copie di documenti o elaborati grafici relativi a planimetrie concernenti la distribuzione e/o organizzazione degli spazi interni; 19. Atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; come disposto l’art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 20. Registri di Stato Civile. - Il rilascio di atti ed estratti dei registri di Stato Civile con l’indicazione dei dati relativi alla paternità e maternità del cittadino è consentito esclusivamente per l’esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (art. 3 DPR 2 maggio 1957 n. 432), a richiesta dell’interessato o dell’Amministrazione; - Il rilascio di copie integrali di atti di Stato Civile; è consentito esclusivamente all’interessato e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica; - La consegna di copia integrale dell’atto di nascita in busta sigillata ed esclusivamente ad un Ufficio di Stato Civile, è consentita quando è necessario per la pubblicazione di matrimonio; - Gli atti, provvedimenti e i documenti riguardanti l’istituto dell’adozione, di cittadini, sono esclusi dal diritto di accesso anche se richiesti dagli stessi soggetti interessati; 21. Gli elenchi relativi ai cittadini iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati alle Amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta e ad esclusivo uso di pubblica utilità. Possono altresì essere rilasciati a privati ad esclusivo scopo statistico o di ricerca elenchi resi anonimi ed aggregati (art. 34 DPR 30.5.89, N. 223); Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 21 INDICE CAPO I CAMPI DI APPLICAIZONE PRINCIPI GENERALI Art. Art. 1 2 Art. Art. Art. 3 4 5 Campo di applicazione. Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’Amministrazione Comunale. Modalità generali di esercizio del diritto. Costi. Autenticazione copie. CAPO II DIRITTO DI INFORMAZIONE Art. Art. Art. Art. Art. Art. Contenuto del diritto di informazione. Oggetto del diritto di accesso alle informazioni. Informazioni contenute in strumenti informatici. Modalità di esercizio del diritto. Ufficio relazioni con il Pubblico. Informazione e comunicazione con i cittadini. 6 7 8 9 10 11 CAPO III ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art Art. Art. Art. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Contenuto del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Accesso informale. Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni. Procedimento di accesso formale. Termini. Responsabile del procedimento. Accoglimento della richiesta di accesso. Non accoglimento della richiesta di accesso. Esclusione dal diritto di accesso. Differimento del diritto di accesso. Limiti alla consultazione. Archivio delle schede di accesso. CAPO IV DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY Art. Art. Art. 24 25 26 Art. Art. 27 28 Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento. Circolazione dei dati all’interno del Comune. Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri Enti pubblici. Richieste di accesso ai documenti amministrativi. Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali. Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 22 CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 29 Art. Art. 30 31 Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e Cittadini. Silenzio – Rifiuto. Consiglieri comunali – Difensore Civico e Revisori dei Conti. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. Art. Procedimenti pendenti. Entrata in vigore. 32 33 Città di ERBA Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi 23