CITTA’ DI ERBA
Prov. di Como
REGOLAMENTO
SULL’ACCESSO
AGLI ATTI E AI
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Approvato con delibera C.C. n. 143 del 19.11.1997
Modificato con delibera C.C. n. 9 del 19.01.1998
CAPO I
CAMPO APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’attuazione dei
principi della legge 8/6/1990 n. 142, delle disposizioni della legge 7/8/1990 n. 241, del
D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, e successive modificazioni, del D.P.R. 27/6/1992 n. 352 e dello
statuto comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa
ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai
documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’amministrazione.
2. Il presente regolamento è valido anche per gli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal
Comune fino a che gli stessi non provvedano all’adozione di un proprio regolamento
concernente l’accesso ai propri atti.
ART. 2 –
SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone
l’Amministrazione comunale relative all’attività svolta o posta in essere da istituzioni,
aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
2. Il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale è assicurato:
a) ai cittadini singoli o associati residenti nel comune e dotati di capacità di agire;
b) a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti adeguatamente documentate;
c) ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione ai sensi dello
Statuto comunale;
d) ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e
diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario;
e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed
agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
ART. 3 -
MODALITÀ’ GENERALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
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1. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di informazioni verbali, visione di atti
e documenti , rilascio di copie, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal
presente regolamento.
2. La procedura di accesso prevede l’utilizzo di apposita e uniforme modulistica predisposta
dall’Ufficio Relazioni per il Pubblico il quale cura anche la tenuta unificata del
protocollo-scadenziario delle richieste di accesso.
3. Il rilascio di copie di atti dell’Amministrazione comunale e dei documenti amministrativi
è effettuata dal responsabile del procedimento di accesso presso l’unità competente o
presso l’URP.
4. La copia può essere autenticata, nel rispetto della vigente normativa fiscale, o non
autenticata con l’obbligo di utilizzarla esclusivamente per uso personale, sotto la propria
responsabilità.
5. Gli impiegati comunali devono mantenere il segreto d’ufficio.
Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti
provvedimenti attività amministrative, in corso o concluse , ovvero notizie al di fuori
delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d’accesso.
6. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni gli impiegati preposti rilasciano copie ed estratti
di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.
ART. 4 -
COSTI
1. L’esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e
di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente.
2. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e
di ricerca.
3. Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali
nell’esercizio del loro mandato.
4. Il rilascio di copie di atti al Difensore Civico e ai Revisori dei Conti nell’esercizio del
loro mandato è gratuito.
5. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca è stabilita con
deliberazione della Giunta Comunale.
6. Quando l’invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta,
telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione
o l’inoltro.
7. Il rimborso delle spese è effettuato al momento del rilascio del documento, con le
modalità di incasso, di contabilizzazione e di versamento, stabilito dal regolamento di
contabilità.
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
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8. Sono fatte salve le norme stabilite dal D.P.R. 647/72 e successive modificazioni in
materia di imposta di bollo.
ART. 5 -
AUTENTICAZIONE COPIE
1. Il responsabile del procedimento di accesso è autorizzato, anche ai sensi dell’art. 14
della Legge 4.1.1968, ad autenticare le copie degli atti oggetto della richiesta.
2. La autenticazione consiste nell’attestare la conformità della copia con l’originale.
3. E’ esclusa la possibilità di rilasciare copie conformi di copie autentiche o di copie
semplici in mancanza dell’originale.
4. La autenticazione avviene mediante scritturazione alla fine della copia; essa deve
contenere la indicazione della data, del luogo, del numero di fogli impiegati, del nome,
cognome, e qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione , la
sottoscrizione per esteso da parte del pubblico ufficiale medesimo nonché il timbro
dell’Ente.
5. Se la copia dell’atto o documento autenticato consta di più fogli, il pubblico ufficiale che
ha autenticato l’atto appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio
annullando con il timbro le eventuali marche apposte.
6. Al momento del rilascio della copia autenticata dell’atto o documento, l’utente è tenuto
al pagamento dei diritti di segreteria come previsti dalla tabella “D”, allegata alla legge
8.6.62 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
CAPO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 6 -
CONTENUTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Il diritto di informazione dei cittadini, degli utenti e di ogni altro soggetto civico ed il suo
effettivo esercizio costituiscono il presupposto di una partecipazione effettiva e
consapevole all’attività dell’Amministrazione.
2. Il diritto all’informazione tende a soddisfare le seguenti esigenze:
a) informazione generale e orientamento: si tratta di una informazione di interesse
per la generalità degli utenti o di particolari categorie o gruppi di essi. Consente di
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conoscere quale ufficio è responsabile di un servizio o del rilascio di un atto
amministrativo e le relative modalità al fine del rilascio;
b) informazione tecnica specifica: si tratta di una informazione dettagliata di più
elevato contenuto specialistico.
ART. 7 -
OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
1. Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni,
registrazioni e dati in possesso del Comune.
2. La legge disciplina e regola espressamente l’accesso alle informazioni:
a) ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli atti della
revisione semestrale di dette liste (art. 51 DPR 20/3/1967 n. 223);
b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia
data notizia al pubblico mediante affissione all’albo (art. 10 legge 6/8/1967 n.
765);
c) allo stato dell’ambiente (art. 14, legge 8/7/1986, n. 349);
d) allo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, atti
progetti e provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art. 7
legge 8/6/1990 n. 142);
e) agli atti del procedimento amministrativo con le modalità stabilite dagli art. 7,9,10
legge 7/8/1990 n. 241;
f) ai requisiti per l’espletamento di attività economiche varie (art. 3, D.Lgs.
23/11/1991 n.. 391);
g) agli iscritti nell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art. 22
legge 30/12/1991 n. 412);
h) alle dichiarazioni e documentazioni annuali relative alla situazione patrimoniale
dei titolari di cariche elettive e direttive comunali (legge 5/7/1982 n. 441,
modificata dall’art. 26 legge 27/12/1985 n. 816);
i) agli atti ed ai registri di stato civile (art. 450 C.C.);
l) alle informazioni e all’accesso nell’ambito delle procedure di affidamento degli
appalti o delle concessioni (legge 109/94 art. 22 e successive modificazioni.
3. Sono accolte le istanze prodotte da candidati, partiti e gruppi politici partecipanti alle
competizioni elettorali intese ad acquisire copia delle liste elettorali, eventualmente
anche su supporto magnetico, dietro rimborso dei costi di produzione.
4. Sono in ogni caso salvi i casi di accesso agli atti previsti da particolari disposizioni di
legge.
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ART. 8 -
INFORMAZIONI CONTENUTE IN STRUMENTI
INFORMATICI
1. L’accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene con le
modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni
previste dall’art. 19 e 20.
2. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte in modo da assicurare
la loro protezione dalla distribuzione e dalla perdita accidentale, nonché dall’accesso,
dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati.
3. L’accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici viene attuato
attraverso idonei sistemi stabiliti dal Responsabile del Servizio dell’unità competente. Al
richiedente autorizzato sono fornite le istruzioni sull’uso degli strumenti e delle
procedure necessarie per l’acquisizione delle informazioni.
4. Le copie dei dati e dei documenti raccolti e custoditi mediante strumenti informatici,
qualora consentite, possono essere rilasciate sia sugli appositi supporti forniti dal
richiedente, sia mediante estrazione e copia, da rilasciarsi all’interessato. Possono altresì
essere trasmesse via rete.
ART. 9 – MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
1. Il Comune assicura attraverso l’Ufficio relazioni con il Pubblico e i responsabili di
procedimento, nelle forme previste dal presente regolamento, le informazioni in suo
possesso, con esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o
limitative di cui agli articoli 19 e 20.
2. Per consentire l’esercizio del diritto di informazione, i servizi competenti possono
predisporre documenti di sintesi per la pubblicazione e la fotocopiatura ai fini della
successiva distribuzione.
3. L’elenco dei documenti o elaborati con i relativi costi da addebitare al richiedente, è
esposto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. L’esercizio del diritto di accesso si esercita anche con la visione di atti e documenti di cui
al Capo III.
ART. 10 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. E’ istituito ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 29/93 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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2. L’U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di
collegamento con i diversi settori dell’Amministrazione, con le relative banche dati e con
l’archivio.
3. L’ufficio relazioni con il pubblico ai fini dell’esercizio del diritto di accesso alle
informazioni, ha il compito di
-
-
fornire ai cittadini le informazioni relative alle modalità ed ai termini per le azioni
a tutela dei diritti d’accesso previste dalla legge e dal presente regolamento;
fornire ai cittadini informazioni sulle modalità di accesso, ubicazione, le
competenze e i responsabili degli uffici comunali, oltreché sui servizi offerti
dall’Amministrazione;
ricevere le richieste d’accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti
amministrativi e rilasciarne copia, quando ne è già stata acquisita la disponibilità;
fornire apposita modulistica necessaria all’esercizio del diritto.
4. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico riguardo all’eccesso ai documenti ha il compito di:
- curare la registrazione del protocollo-scadenziario speciale istituito presso
l’U.R.P. di tutte le richieste di accesso pervenute;
- inviare, con l’indicazione del termine entro il quale fornire la risposta , l’istanza
di accesso, al responsabile del procedimento dell’unità organizzativa competente
per materia, se l’atto o il documento non è in possesso dell’U.R.P. stesso;
- provvedere a inviare ai responsabili dei procedimenti non conclusi la
segnalazione dell’avvicinarsi della scadenza del termine, entro i quattro giorni
lavorativi precedenti quello ultimo per la risposta;
- decidere sull’ammissibilità delle richieste, tenuto conto delle esclusioni e
limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento, per atti e/o documenti già
acquisiti dall’ufficio stesso;
- consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l’U.R.P. o presso
l’Ufficio del Responsabile del procedimento ovvero in caso di complessità della
visura, o quando l’interessato ne faccia richiesta, presso appositi locali predisposti
per tale attività;
- predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in
originale od in copia autenticata;
5. Il referente interno dell’U.R.P. quando ritiene che per l’esercizio del diritto d’accesso sia
necessario il rapporto diretto fra il richiedente e il responsabile del procedimento presso
l’unità competente, concorda al più presto con gli interessati il giorno e l’ora
dell’incontro e fornisce al richiedente le informazioni relative alla sede dell’unità
operativa (U.O.) e al nominativo del responsabile del procedimento.
ART. 11 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI
1. Il Comune promuove e realizza come proprio peculiare compito istituzionale, attività e
interventi volti all’informazione e alla comunicazione con i cittadini.
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2. Il programma generale, gli obiettivi particolari, la pluralità degli strumenti sui quali
orientarsi, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di tale programma, sono
definiti dal Consiglio Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico amministrativo e sono attuati dalla Giunta.
3. Può essere predisposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa
del comune contenente l’organigramma delle unità organizzative comunali, la loro
ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei Responsabili di Servizio e dei
Responsabili dei procedimenti di accesso, l’indicazione delle competenze di ciascuna
struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le
librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.
CAPO III
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 12 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. E’
considerato
documento
amministrativo
ogni
rappresentante
grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, sia in forma estesa che
in forma sintetica, del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o
di atti di altre pubbliche amministrazioni, o comunque di documenti stabilmente detenuti
dall’ente e dallo stesso utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
2. Oggetto dell’accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento
amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti
amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della
privacy degli interessati. L’accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da
sottoporre a controllo, purché l’interessato sia avvertito della inefficacia dell’atto.
3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non
può dar luogo a controllo generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.
4. Non è considerato atto amministrativo la elaborazione o rielaborazione di dati e notizie
riscontrabili in atti esistenti, salvo richieste ufficiali dovute per attività istituzionale.
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ART. 13 – ACCESSO INFORMALE
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all’U.R.P..
2. Viene considerata istanza di accesso informale la richiesta di prendere visione di
licenze/concessioni edilizie avanzata ai sensi dell’art. 31 L. n. 1150 del 17/8/421 e
successive modificazioni.
3. Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall’ente ai sensi
dell’art. 7 L. 241/90 oppure in mancanza:
a) far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi;
b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne
consentono l’individuazione;
c) specificare (per non residenti) l’interesse connesso alla richiesta;
d) specificare il tipo di accesso: informazione – visione – estrazione di copia.
4. La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento
si traduce con l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la
comunicazione delle informazioni, con l’esibizione del documento al fine di permetterne
la visione e con l’estrazione di copie a seconda dell’oggetto della relativa richiesta.
5. Ove la richiesta non sia immediatamente accoglibile, perché il fascicolo contenente i
documenti richiesti è depositato presso altri uffici, il richiedente può essere invitato a
recarsi presso l’ufficio in cui il documento è depositato, che provvederà ad assolvere la
richiesta.
6. Se l’istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed
adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e
differimento dell’accesso deve tenere conto della normativa di cui alle leggi 241/90 –
142/90. D.P.R. 352/92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per
cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
7. Se l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono
essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente con l’indicazione delle parti
mancati per l’operatività delle esclusioni o limitazioni.
8. Il responsabile del procedimento provvederà a compilare apposita scheda controfirmata
dal richiedente, attestante l’esercizio del diritto di accesso. Copia della scheda dovrà
essere allegata al fascicolo contenente il documento esibito.
9. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela
giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell’art. 25 della L. n.
241/90.
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ART.
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–
ACCESSO PER
PUBBLICAZIONI
LE
INFORMAZIONI
SUILLE
1. L’informazione circa le pubblicazioni ufficiali (B.U.R.L. – Gazzetta Ufficiale ecc…) e la
loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa
verbalmente, senza necessità che l’ufficio proceda alla identificazione del richiedente.
ART. 15 – PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE
1. In tutti i casi in cui l’accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile per la
necessità di accertare la legittimazione del richiedente, verificare la sua identità, i poteri
rappresentativi, la sussistenza dell’interesse all’accesso o l’accessibilità del documento, il
richiedente è invitato a formalizzare la richiesta di accesso.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il richiedente può sempre
formalizzare la richiesta di accesso.
3. Il procedimento formale di accesso ha inizio con la compilazione da parte dell’interessato
di un modulo formato da originale e copia, predisposto dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, e messo a disposizione degli utenti presso l’URP, presso le unità organizzative
competenti, o presso appositi sportelli di informazione al cittadino.
4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l’invio all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico o unità competente, a mezzo raccomandata, per via telematica, elettronica o
informatica della richiesta contenente i dati previsti dall’istanza di accesso.
5. Nella richiesta di accesso sono indicati:
a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del
richiedente;
b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte
di un membro dell’ufficio;
c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l’indicazione del
titolo dal quale derivano tali funzioni;
d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentono l’individuazione;
e) l’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento;
f) l’indicazione delle informazioni da ottenere;
g) l’indicazione del procedimento amministrativo già in atto se esistente;
h) la sottoscrizione del richiedente.
6. La richiesta deve altresì evidenziare se l’accesso si intende esperire mediante la sola
visione del documento o con l’estrazione di copie.
7. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è responsabile della registrazione di tutte le richieste
pervenute nel protocollo-scadenziario speciale, e ne verifica la completezza. Copia del
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modulo di richiesta, completata della data di presentazione, del timbro del Comune e
della sottoscrizione del responsabile è restituita all’interessato per ricevuta.
8. Quando, dall’esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio
U.R.P. rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuare l’oggetto
specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con
annotazione sulla copia del modulo ricevuta.
9. Le istanze trasmesse da altre Amministrazioni pubbliche sono evase, con termine iniziale
decorrente dalla data di arrivo al protocollo-scadenziario speciale dell’U.R.P..
10. Quando il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica
amministrazione, l’istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone
notizia al richiedente.
11. Le richieste preventivamente esaminate dall’URP sono assegnate ai responsabili del
procedimento presso l’URP, quando hanno per oggetto informazioni, copie di atti e di
documenti amministrativi di cui gli stessi hanno già acquisito disponibilità e trasmesse
immediatamente al responsabile del procedimento del settore competente, quando l’URP
non dispone delle informazioni o dei documenti richiesti.
ART. 16 – TERMINI
1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla
presentazione della richiesta.
2. Tale termine è richiamato nella trasmissione della richiesta al responsabile competente e
indicata nel protocollo-scadenziario.
3. Se tale termine trascorre inutilmente la richiesta si intende rifiutata.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’unità competente entro dieci (*) giorni, è
tenuta a darne comunicazione direttamente al richiedente, con raccomandata con avviso
di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, e contemporaneamente
avvisa l’URP per lo scarico dal protocollo-scadenziario.
(*) modificato con delibera C.C. n. 9 del 19.01.1998
ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile del servizio o altro
funzionario designato da quest’ultimo, dell’unità organizzativa competente a formare
l’atto, o a detenerlo stabilmente.
2. Nel caso di atti infraprocedimentali responsabile del procedimento è parimenti il
Responsabile del servizio o il funzionario da lui designato competente all’adozione
dell’atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente.
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3. Il responsabile dell’archivio è responsabile del procedimento di accesso quando gli atti
ed i documenti sono depositati nell’archivio storico.
4. Per gli atti e documenti depositati nell’archivio corrente il cui procedimento è concluso,
responsabile della verifica dell’interesse legittimo è il Responsabile del servizio
dell’unità competente che ha formato l’atto.
5. Il responsabile del procedimento di accesso mantiene la sua attribuzione di responsabilità
all’interno dell’unità organizzativa alla quale è addetto ed opera in diretto collegamento
con l’URP, tramite il quale cura l’espletamento del diritto di accesso.
ART. 18 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale, l’unità organizzativa
competente ne dà comunicazione al richiedente, ove possibile ed in relazione alla
tipologia degli atti, immediatamente.
2. la comunicazione contiene:
a) l’indicazione dell’Ufficio al quale rivolgersi;
b) l’indicazione di un congruo periodo di tempo, non superiore a 30 giorni, per prendere
visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. L’accoglimento della richiesta di accesso da un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamato e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e del presente regolamento.
4. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della
richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza di personale addetto.
5. Fatta salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti
dal luogo in cui sono dati in visione, alterarli o deteriorarli in qualsiasi modo.
6. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con
l’eventuale accompagnamento di altre persone di cui devono essere specificate le
generalità in calce alla richiesta.
7. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto del
documento, nonché ottenere copia dell’atto con il pagamento dei costi di riproduzione.
ART. 19 – NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono
motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla
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normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti di cui all’art. 20, alle circostanze
di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. La comunicazione agli interessati è disposta mediante lettera raccomandata o con notifica
anche alla richiesta, spedita o effettuata entro il termine ordinario stabilito per l’accesso.
3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
4. Nel caso in cui l’esclusione dell’accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un
documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le
pagine omesse devono essere indicate.
5. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso può essere presentato un
reclamo scritto dal Difensore Civico che, sentito il Direttore Generale o in mancanza il
Segretario Generale e previa comunicazione al Sindaco si pronuncia entro 30 giorni dal
ricevimento del reclamo.
6. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve
essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, attivabile secondo il comma 5
dell’art. 25 della legge 7/8/90 n. 241.
ART. 20 – ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO
1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all’accesso se non quando siano
suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessati indicati nell’art. 24 della L. n.
241/90 e nell’art. 8 del D.P.R. n. 352/92.
2. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al primo comma sono
considerati non accessibili solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione.
3. I documenti non possono essere sottratti all’accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far
ricorso al potere di differimento.
4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell’amministrazione
locale e dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nelle
fattispecie espressamente disciplinate dall’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992. In particolare:
a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata,
alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale, alla
continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo
alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal
proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall’art. 12 della Legge
24 ottobre 1977 n. 801;
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b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di
attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative,
alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolti, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;
d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di
natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui
conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera
manifestazione della personalità dei soggetti dell’ordinamento, sulla sfera giuridica
patrimoniale e non.
5. L’istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti
ed atti dell’amministrazione, da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento
di fini commerciali non può essere accolta.
6. E’ comunque, garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici.
7. Sia per vincoli di legge, sia per il rispetto della riservatezza altrui, non è consentito
l’accesso in particolare ai documenti individuati nell’Allegato A. Tale elenco può essere
oggetto di integrazioni e cancellazioni, con delibera del consiglio Comunale, per effetto
di variazioni intervenute negli interessi da salvaguardare, ed è da intendere a titolo
esemplificativo.
ART. 21 – DIFFEERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell’accesso agli
atti nei seguenti casi:
a) quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli
interessi di cui all’art. 20;
b) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell’Amministrazione nella
fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti anche non definitivi, la
cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa o
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa;
c) quando si verificano riscontrabili e concrete difficoltà per l’acquisizione di
documentazioni da altre unità organizzative, od in presenza di esigenze eccezionali
che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i
termini prescritti.
2. Nel provvedimento deve essere indicato il motivo, la durata del differimento e la data
dalla quale potrà essere esercitato l’accesso.
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
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3. Il differimento non può essere superiore a venti giorni utili dal termine ordinario stabilito
dal regolamento nel caso di cui al punto – c) del comma 1.
4. L’accesso agli elaborati scritti svolti da candidati a pubblici concorsi, ai giudizi espressi
dalle commissioni esaminatrici, ai verbali, è differito sino alla conclusione del
procedimento concorsuale.
ART. 22 – LIMITI ALLA CONSULTAZIONE
1. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
che regola la consultazione degli archivi degli Enti Pubblici, il principio generale della
libertà di consultazione resta subordinato alle seguenti limitazioni:
a) i documenti di carattere privato relativi a situazioni puramente private di persone
divengono consultabili dopo 70 anni;
b) eventuali documenti relativi a processi penali conservati nell’archivio sono
consultabili solo dopo 70 anni dalla conclusione del relativo procedimento.
ART. 23 – ARCHIVIO DELLE SCHEDE DI ACCESSO
1. Presso l’ufficio per le relazioni con il Pubblico viene istituito l’archivio automatizzato
delle schede di accesso o in attesa della sua dotazione con schede cartacee. L’archivio
contiene i dati delle schede di accesso comprese le comunicazioni relative all’esito che le
stesse hanno avuto.
2. Ai fini di quanto sopra i responsabili del procedimento sono tenuti a trasmettere all’URP
le schede di accesso e le comunicazioni relative alle domande di accesso.
CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
ART.
24
–
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE
RESPONSABILE DI TRATTAMENTO
E
DEL
1. Ai fini dell’applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del
trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
15
Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in
quanto rappresentante dell’ente o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell’attuazione della L. 675/96, nell’ambito del Comune, con riferimento agli
uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili
degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque
designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso
dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della L. 675/96.
4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un
censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio e a
comunicarne i risultati all’Ufficio.
ART. 25 – CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL’INTERNO DEL COMUNE
1. Nell’ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa
gli incaricati del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli
incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev’essere soddisfatta nella misura
necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.
ART. 26 – RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI EFFETTUATI DAI PRIVATI E DA ALTRI ENTI
PUBBLICI
1. Ogni richiesta rivolta dai privati al comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la
diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati
dev’essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente
e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono
richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base
alle quali è avanzata.
2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei
dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati
dalla L. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità
personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi
nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono
soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento,
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
16
quando, siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che
quest’ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.
ART.
27
–
RICHIESTE DI ACCESSO
AMMINISTRATIVI
AI
DOCUMENTI
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni
individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente
necessaria a garantire l’esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni
della L. 675/96. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti
terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
ART.
28
–
RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI
1. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per
l’espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni
diverse si applicherà l’articolo precedente.
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 29 – INIZIATIVE VOLTE AD AGEVOLARE IL RAPPORTO FRA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
1. Gli uffici pubblici accessibili ai cittadini saranno dotati di moduli sui quali gli interessati
potranno formulare eventuali rilievi critici circa i tempi, le procedure e le modalità di
erogazione dei servizi richiesti.
2. I moduli debitamente firmati, saranno successivamente inoltrati ai responsabili degli
uffici competenti, che provvederanno ad effettuare gli adeguati accertamenti, le cui
risultanze saranno comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dei
moduli.
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ART. 30 – SILENZIO – RIFIUTO
1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata. Il richiedente
può presentare reclamo al Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, se accerta che non
sussistono motivi di esclusione o differimento dell’accesso ne dà comunicazione al
Sindaco o al Direttore Generale o in mancanza al Segretario Generale. Il Direttore
Generale (in sua mancanza il Segretario Generale), fatto salvo l’accertamento di
eventuali responsabilità, dispone l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso
all’interessato con telegramma o telefax. Qualora il richiedente abbia presentato ricorso
al TAR, copia del provvedimento adottato dal Direttore Generale o in sua mancanza il
Segretario Generale viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 1034 del 1971.
3. Il ricorso al tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal 4° e 5°
comma art. 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241, può avvenire entro gg. 30 dal silenzio rifiuto
o dal provvedimento di non accoglimento del reclamo inoltrato dal Difensore Civico.
ART. 31 – CONSIGLIERI COMUNALI – DIFENSORE CIVICO E
REVISORI DEI CONTI
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle
aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale
ed ai documenti amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente
detenuti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari
per l’esercizio del mandato elettivo.
4. I consiglieri comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo:
a) per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata
anche verbalmente al Segretario Generale od al Responsabile del servizio che dispone
delle informazioni e/o notizie;
b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale
richiesta presentata per scritto al Segretario Generale od al Responsabile del servizio
competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il
consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia;
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18
c) la visione e la copia di atti compresi in registri di verbali delle adunanze di organi
dell’ente e di registrazioni, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione
di cui il consigliere ha necessità per l’esercizio delle sue funzioni.
5. L’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, fatti salvi gli
adempimenti del D.P.R. 647/72 in tema di imposta di bollo.
6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge
e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le
informazioni desunte da documenti e atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.
7. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali,
nonché al Difensore Civico o ai Revisori dei Conti.
8. Il Difensore Civico può istituire con il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico
specifiche modalità operative che facilitino l’assolvimento delle rispettive funzioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
ART. 32 – PROCEDIMENTI PENDENTI
1. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti che prendono avvio
dopo la sua entrata in vigore.
2. I Responsabili dei Servizi possono tuttavia applicarle, nella parte più favorevole agli
utenti e ai cittadini, anche ai procedimenti pendenti a quella data.
3. Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune sono tenuti ad uniformare i propri
regolamenti alle presenti norme entro sei mesi.
ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e gli atti aventi natura regolamentare
che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo
Regionale di Controllo e la ripubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.
3. L’avvio del protocollo-scadenziario speciale previsto presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico è subordinato al reperimento di idonei strumenti e della dotazione organica
necessaria per il funzionamento dello stesso.
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
19
4. Fino alla nomina del Difensore Civico il reclamo previsto dall’art. 30 potrà essere
inoltrato direttamente al Direttore Generale (o in mancanza al Segretario Generale) e per
conoscenza al Sindaco.
ALLEGATO A
1. Documentazione relativa ad accertamenti medici o medico-legali e relativi allegati;
2. Documentazione in possesso dell’amministrazione concernente situazioni private e
personali del dipendente;
3. Documenti in possesso, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione attinenti a procedimenti
penali e disciplinari, ovvero utilizzabili ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari;
4. Documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la
parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
5. Dati contenuti nei registri anagrafici ad eccezione di quelli relativi alla carta d’identità
fatto salvo il disposto dell’art. 34 del D.P.R. 30/5/89 N. 233;
6. Cartelle socio – assistenziali, ivi comprese le relazioni sociali, i documenti di natura
sanitaria e tutto quanto concorra a formare le cartelle;
7. Relazioni, proposte di intervento redatte da operatori socio-assistenziali, che siano
preliminari all’adozione di qualsiasi provvedimento di natura assistenziale;
8. Domande di iscrizione per nidi e scuole dell’infanzia comunali e le domande di
determinazione delle tariffe dei servizi prescolari comunali e scuole materne statali
nonchè i documenti allegati riguardanti la vita privata di persone fisiche e giuridiche;
9. Relazioni nei progetti educativi-riabilitativi (compresi i video) riguardanti persone
portatrici di handicap;
10. Immagini di bambini o anziani nell’ambito delle attività educative e assistenziali
dell’Ente;
11. Atti formati nell’espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, se non a seguito di
autorizzazione della competente Autorità;
12. Documentazione relativa all’accertamento di violazioni a norme amministrative ed aventi
comunque riferimento alla vita privata altrui salvo preventiva autorizzazione degli stessi
interessati;
13. Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
14. Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che
precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l’affidamento a trattativa privata;
15. Fascicoli inerenti situazioni personali, patrimoniali o reddituali del soggetto utilizzati dal
settore tributi nell’attività di verifica e accertamento di imposte, tasse, contributi, di
competenza dell’Ente;
16. Atti interni relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione del contratto;
17. Pareri legali non richiamati negli atti;
18. Progetti di privati non risultanti allegati a deliberazioni. E’ comunque possibile la
consultazione completa del progetto e rilascio di copia relativa a eventuali planimetrie
agli atti, e indicanti la superficie asservita al fabbricato e/o volumetria e l’estetica del
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Regolamento sull’accesso agli atti e ai documenti amministrativi
20
fabbricato stesso. Resta precluso il rilascio di copie di documenti o elaborati grafici
relativi a planimetrie concernenti la distribuzione e/o organizzazione degli spazi interni;
19. Atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione; come disposto l’art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
20. Registri di Stato Civile.
- Il rilascio di atti ed estratti dei registri di Stato Civile con l’indicazione dei dati
relativi alla paternità e maternità del cittadino è consentito esclusivamente per
l’esercizio dei diritti e dei doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione
(art. 3 DPR 2 maggio 1957 n. 432), a richiesta dell’interessato o
dell’Amministrazione;
- Il rilascio di copie integrali di atti di Stato Civile; è consentito esclusivamente
all’interessato e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- La consegna di copia integrale dell’atto di nascita in busta sigillata ed esclusivamente
ad un Ufficio di Stato Civile, è consentita quando è necessario per la pubblicazione di
matrimonio;
- Gli atti, provvedimenti e i documenti riguardanti l’istituto dell’adozione, di cittadini,
sono esclusi dal diritto di accesso anche se richiesti dagli stessi soggetti interessati;
21. Gli elenchi relativi ai cittadini iscritti all’anagrafe possono essere rilasciati alle
Amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta e ad esclusivo uso di
pubblica utilità. Possono altresì essere rilasciati a privati ad esclusivo scopo statistico o di
ricerca elenchi resi anonimi ed aggregati (art. 34 DPR 30.5.89, N. 223);
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21
INDICE
CAPO I
CAMPI DI APPLICAIZONE PRINCIPI GENERALI
Art.
Art.
1
2
Art.
Art.
Art.
3
4
5
Campo di applicazione.
Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli
atti dell’Amministrazione Comunale.
Modalità generali di esercizio del diritto.
Costi.
Autenticazione copie.
CAPO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Contenuto del diritto di informazione.
Oggetto del diritto di accesso alle informazioni.
Informazioni contenute in strumenti informatici.
Modalità di esercizio del diritto.
Ufficio relazioni con il Pubblico.
Informazione e comunicazione con i cittadini.
6
7
8
9
10
11
CAPO III
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art
Art.
Art.
Art.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Contenuto del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Accesso informale.
Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni.
Procedimento di accesso formale.
Termini.
Responsabile del procedimento.
Accoglimento della richiesta di accesso.
Non accoglimento della richiesta di accesso.
Esclusione dal diritto di accesso.
Differimento del diritto di accesso.
Limiti alla consultazione.
Archivio delle schede di accesso.
CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
Art.
Art.
Art.
24
25
26
Art.
Art.
27
28
Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento.
Circolazione dei dati all’interno del Comune.
Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri
Enti pubblici.
Richieste di accesso ai documenti amministrativi.
Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri
Comunali.
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CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.
29
Art.
Art.
30
31
Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e
Cittadini.
Silenzio – Rifiuto.
Consiglieri comunali – Difensore Civico e Revisori dei Conti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
Art.
Procedimenti pendenti.
Entrata in vigore.
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33
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