Modalità particolari di conferimento: con disciplina degli effetti, con

Tecniche contrattuali
Società
Conferimenti obbligatori
Modalità particolari
di conferimento: con disciplina
degli effetti, con conguaglio
e in conto capitale in natura
a cura di Marco Avagliano (*)
1. Modalità “anomale” di conferimento e apporto: le “deviazioni” in tema di immediata
e integrale liberazione e di imputazione a capitale
Il fine primario dei conferimenti è quello di dotare la società dei mezzi necessari per svolgere la propria attività
(1): una funzione essenzialmente “produttiva” dunque (2), dalla quale discende come possa definirsi conferimento, in linea generale, ogni contributo o apporto effettuato nei confronti della società, o comunque destinato, anche indirettamente, allo svolgimento della sua attività, di valore economicamente apprezzabile, il quale si
riveli idoneo alla formazione o all’accrescimento del patrimonio dell’ente e al perseguimento dell’oggetto sociale (3). E sebbene i conferimenti siano stati presi in considerazione da molteplici visuali, ivi incluse quelle dell’atto di destinazione a un’iniziativa economica (4), ovvero dell’investimento (5), non può sottacersi tuttavia come,
secondo la concezione tradizionale, oltre che per il legislatore (soprattutto fiscale), gli stessi vengano trattati o
comunque assimilati, in un rapporto di genus a speciem, ad atti di alienazione, o comunque di trasferimento (6).
Il che costituisce diretta conseguenza del fatto che, in linea di principio, la società acquisisce il bene o il diritto
conferito in virtù del consenso (traslativo) espresso nel contratto (7). Sotto altro profilo non si può mancare poi
di sottolineare come, fra le diverse attribuzioni compiute a vario titolo dai soci nei riguardi della società, la nozione di conferimento si accompagni più idealmente a quanto vi venga imputato a titolo di capitale di rischio (8).
Note:
(*) Il presente lavoro costituisce estratto dalla relazione Il trasferimento di immobili all’interno di operazioni societarie, svolta al Convegno Paradigma “Il trasferimento degli immobili”, tenutosi a Milano il 14 e 15 giugno 2012, e pubblicata nei relativi atti, nonché del
più ampio studio, Il capitale sociale e i conferimenti, destinato al volume Aa.Vv., Le società in generale e di persone, a cura di M.
Avagliano, per la collana di Formulari notarili commentati, diretta da G. Petrelli, di prossima pubblicazione per i tipi Giuffrè, Milano.
(1) Su tali e ulteriori questioni, nonché per una panoramica sufficientemente ampia della letteratura in materia, si rinvia a M. Avagliano, Art. 2464. Conferimenti, in Società a responsabilità limitata, a cura di L. A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2008, 45 ss.
(2) M. Avagliano, Art. 2464. Conferimenti, cit., 75.
(3) Si confronti per tutti, M. Avagliano, Art. 2464. Conferimenti, cit., 71 ss.
(4) P. Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971, passim, ma in particolare 316; vedi anche G. Marasà, Le società *. Società in
generale, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2000, 155.
(5) M. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 114; G. Ferri jr, Investimento e conferimento, Milano, 2001, 25 ss.
(6) Vedi tra gli altri: G. Marasà, Le società, cit. 155; in giurisprudenza: Cass. 28 febbraio 1998, n. 2252, in Società, 1998, 1163, con nota di L. Ponti, Forma del negozio di cessione delle quote di s.n.c. con patrimonio immobiliare; Cass., 27 febbraio 1976, n. 639, in Giur.
civ., I, 895 ss., con nota di A. Di Amato, Rescissione per lesione e norme e contratto di società.
(7) Sulla ricorrenza del principio desumentesi dall’art. 1376 c.c. anche nella subietta materia, si richiama l’ottimo studio di G. B. Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, in Riv. soc., 1970, 913 ss., nonché, sulla possibilità di derogarvi
(ma non per le società di capitali), 932 ss. e 949 s.; sull’efficacia reale del contratto di società, quale suo carattere naturale, ma non
essenziale, potendo i soci disporre diversamente, si confrontino: V. Buonocore, Le società. Disposizioni generali, in Il codice civile.
Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2000, 60; G. Cottino - R. Weigmann, Le società di persone, in G. Cottino - R. Weigmann - M. Sarale, Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, III, Padova, 2004, 104; F. Di
Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011, 99; G. F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Torino, 2012, 74; e si veda in giurisprudenza già Cass., 20 giugno 1968, n. 246, in Dir. fall., 1968, II, 994; nonché, ma in senso
inverso, Cass. 24 maggio 1965, n. 999, in Foro it., 1965, I, 1925 ss.
(8) Si rinvia, tra gli altri, a C. Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2006, 74, secondo il
quale “rileva tecnicamente come conferimento non ogni generico apporto patrimoniale, neppure quando la sua remunerazione e il
(segue)
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Se questo appare, seppur per sommi capi, il quadro cui rapportarsi in materia di conferimenti, può tuttavia del pari risultare vantaggioso tentare di volgere lo sguardo a contesti che, in qualche misura, si pongono in contraddizione con
il medesimo impianto; o, quantomeno con alcune delle modalità che maggiormente sembrano connotare gli stessi.
Ci si intende riferire, per la precisione, a quelle che presuppongono, se non addirittura impongono, che l’acquisizione
dei beni e diritti utili al conseguimento dell’oggetto sociale si realizzi “in via immediata e integrale” e “a titolo di capitale”. In tale prospettiva si procederanno ad esaminare quelle situazioni, non poi così infrequenti nella pratica societaria e notarile, accomunate dal loro non realizzare una contestuale o compiuta liberazione; e dunque volte a ritardare, o
comunque a diversamente regolare, il prodursi dei relativi effetti. È il caso di quei conferimenti che possono definirsi
come “obbligatori” o “con effetti differiti”, meglio ancora, sebbene sempre per fini puramente descrittivi, “con disciplina degli effetti”, in quanto caratterizzati per lo più da una non immediata ovvero non definitiva efficacia. Vi rientrano
tra gli altri, pur nella consapevolezza delle anche notevoli differenze di presupposti e struttura, i conferimenti soggetti
a termine o a condizione, di beni o utilità future, altrui o individuate solo nel genere, alternativi o con facoltà alternativa; e infine, per la loro singolarità, derivante dal porre un (insolito) gravame a favore della società, i conferimenti con
conguaglio. Appaiono invece connotati da quella qualità che si è detta “produttiva”, di dotazione alla società dei mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività, sebbene privi della correlativa imputazione a capitale, quegli apporti compiuti da uno o più soci e, di regola, conosciuti come versamenti in conto capitale (e similari), che in detta sede verranno esaminati anche dal versante della loro idoneità ad avere ad oggetto beni in natura, quali quelli di natura
immobiliare o aziendale. Il tutto con l’avvertenza che, data la rarità dei riferimenti dottrinari e l’assoluta inconsistenza
di enunciati giurisprudenziali sul punto, potrà fornirsi nella presente sede, e senza alcuna pretesa di completezza, solo qualche spunto di riflessione, quasi una piccola bussola utile ad orientarsi in tematiche così insidiose.
1.1. I conferimenti sottoposti a termine o condizione, di cosa futura, altrui o generica,
alternativi o con facoltà alternativa, nelle società di persone
Non di rado accade che le parti richiedano al Notaio di regolare, soprattutto di differire, l’esecuzione degli obblighi discendenti dal conferimento assunto. Si pensi, in caso di conferimento d’azienda, alla volontà di posticiparne, in tutto o in parte, l’efficacia, anche per motivi contabili, fiscali o di altro genere, a una data successiva rispetto a quella di
sottoscrizione del contratto, o del deliberato aumento; ovvero di condizionare l’effettiva acquisizione per la società di
un terreno o di un fabbricato all’ottenimento di determinati permessi edificatori, o alla definizione di particolari procedure, quali ad esempio, quelle in materia artistico-culturale; e via dicendo (9). La risposta agli interrogativi sollevati, tuttavia, lungi dall’essere unitaria, si presenta differenziata a seconda dei tipi di società coi quali ci si rapporti (10).
Le perplessità si diradano ove ci si riferisca alla classe delle società di persone, contraddistinta, in assenza di particolari prescrizioni di legge, da un’amplissima autonomia dei soci. Nei riguardi delle stesse, infatti, non è dato rinvenire alcun obbligo di liberazione contestuale, nemmeno parziale, dei conferimenti da parte dei singoli soci, né limitazioni particolari a quella che viene comunemente intesa come “area del conferibile” (11). Detta circostanza,
unitamente alle altre caratteristiche proprie di questi enti - quali, segnatamente, la generica funzione di garanzia per
i creditori sociali offerta dal patrimonio dei singoli soci (illimitatamente responsabili), nonché più in generale la minore incidenza, rispetto alle società di capitali, del principio di effettività - induce a ritenere pienamente consentiti
quei conferimenti che si sono denominati “obbligatori” o con effetti “differiti” o “disciplinati” (12). Di tale conclusione si ritrova del resto agevole conferma negli stessi disposti dell’art. 2247, nonché dell’art. 2253, secondo comma, c.c., dalla lettura dei quali si evince come i conferimenti non debbano essere accompagnati da un’efficacia necessariamente reale (13), potendo rimanere anche soltanto “promessi”. In mancanza di un’immediata liberazione,
Note:
(continua nota 8)
suo valore per chi lo effettua sono esposti ai rischi dell’andamento dell’attività sociale, ma quello che per le sue forme, e in definitiva
a seguito di una scelta di rilievo organizzativo, contribuisce alla formazione del capitale sociale (e quindi viene esposto ai rischi di esso tipici)”; e vedi pure M. Avagliano, Art. 2464. Conferimenti, cit., 74.
(9) M. Avagliano, Conferimenti, cit., 165; è bene precisare poi come, in linea generale, la presente indagine concerna non tanto l’apposizione di termini, condizioni e simili all’atto costituivo in sé per sé considerato, quanto bensì a specifiche clausole dello stesso, e
dunque a suoi anche singoli, per quanto importanti, contenuti: vedi sul punto, benché rivolto per lo più all’intero atto costitutivo e alle delibere modificative dello stesso, M. Stella Richter jr, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, Studio n. 50-2009/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 marzo 2009, in C.N.N., Studi e
materiali, n. 3/2009, Milanofiori Assago (MI), 2009, 1053 ss.
(10) Rimangono escluse dalla presente trattazione le società cooperative, benché poi, di fondo, solo in apparenza, applicandosi alle
stesse le considerazioni raggiunte, rispettivamente, in tema di società per azioni e a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.).
(11) Sul punto, tra i molti, O. Cagnasso, I singoli contratti. 6. La società semplice, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 98.
(12) Si confrontino più ampiamente sulla tematica: F. Di Sabato, Manuale delle società, cit., 100; F. Ferrara jr. - F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 238; G. B. Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, cit., 949; A. Pisani
Massamormile, Conferimenti in s.p.a. e formazione del capitale, Napoli, 1992, 111 ss.; M. Miola, I conferimenti in natura, in Trattato
delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo - G. B. Portale, vol. 1 ***, 2004, 196 ss.
(13) Può infatti ricordarsi come quella del consenso traslativo non costituisca in dette società regola inalterabile, ma una delle possibili modalità attuative del conferimento, legata per lo più, nei casi in cui è imposta per legge - e il riferimento è ovviamente alle società di capitali
- ad esigenze di effettività del capitale sociale: G. B. Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, cit., 932 ss.
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sia essa “fisiologica” ovvero convenuta dai soci, gli apporti in queste società si caratterizzano dunque per l’assunzione e la permanenza, in capo al socio che agli stessi si impegna, di obbligazioni di esecuzione anche non meramente accessorie o di dettaglio. Ne discende dunque come sia possibile, nelle società di persone, sottoporre a termine, iniziale e finale, ovvero a condizione, sospensiva e risolutiva, i conferimenti assunti dai soci (14).
Saranno d’altro canto riferibili a detti contesti sia le regole societarie che quelle desumibili dal diritto civile. Ne discende dunque che una particolare cautela dovrà osservarsi nella loro applicazione, combinando le stesse, ove
compatibili, in un delicato amalgama. È il caso, ad esempio, dell’apposizione di termini finali e condizioni risolutive, in particolare qualora abbiano ad oggetto uno o più beni conferiti in proprietà (15): un’attenzione specifica dovrà essere rivolta infatti a tutte quelle situazioni in cui decorsi o comunque risoltisi gli effetti (reali) convenuti, la titolarità del bene o del diritto debba tornare in capo al socio conferente (16). Altrettanto opportuna potrà risultare
una disciplina degli effetti eventualmente già prodotti, con particolare riferimento alla salvezza di quelli dei terzi;
nonché, più in generale, alla disciplina dei relativi rischi.
Identicamente plausibili risultano essere i conferimenti di beni non ancora venuti ad esistenza, o altrui, ovvero solo genericamente individuati. Anche a dette situazioni saranno d’altra parte applicabili, nei limiti di compatibilità, le
norme dettate più in generale dal codice civile: e dunque quanto previsto dagli artt. 1472, 1478 e 1378 c.c.
Alcune perplessità possono poi sorgere laddove dette obbligazioni rivestano carattere aleatorio, ad esempio perché
la cosa, per le evidenti difficoltà fisiologicamente connesse alla sua realizzazione, non possa venire ad esistenza. È
d’altra parte pur vero che è in facoltà dei soci di accettare detto rischio, che costituirà comunque un dato del quale
difficilmente non potrà non tenersi conto in sede di valutazione dell’apporto medesimo. A ben vedere poi, i rilievi finora svolti si attagliano a tutte quelle situazioni in cui, per la raggiunta consapevolezza della mancata produzione degli effetti - si pensi ad esempio ad una condizione sospensiva di cui si è definitivamente accertato l’omesso verificarsi - non sia, in sostanza, rinvenibile un conferimento. Assenza cui consegue, come la dottrina tradizionale insegna
(17), l’impossibilità di attribuire o far permanere la qualità di socio e financo, nel caso in cui detto contributo rivesta
carattere essenziale, di mantenere in vita la medesima società (18). Sebbene ci sia chi sostenga che in realtà il socio
possa conservare la propria partecipazione, ancorché la situazione sperata, e dunque il conferimento, non si realizzi,
qualora l’alea sia stata, inequivocabilmente, posta a carico della società (19); in caso contrario, la mancata (definitiva)
esecuzione del conferimento condurrebbe inevitabilmente all’esclusione del socio ai sensi dell’art. 2286 c.c. Negandosi oltretutto che il socio possa provvedere a sostituire, unilateralmente, l’oggetto del conferimento, versando
un importo equivalente in denaro, o promettendo o effettuando una diversa prestazione di egual valore (20); e ciò
salvo, in maniera analoga all’operatività di una datio in solutum (art. 1197 cc.), il consenso degli altri soci (21).
Nulla esclude comunque che i soci, anche per ovviare a tali rischi, si accordino già in sede di stipula del contratto
per un conferimento alternativo o con facoltà alternativa (o facoltativo). Intendendosi per tale quello in virtù del
quale il socio, in sede di sottoscrizione del contratto sociale o di aumento di capitale, si impegna ad eseguire, ad
un dato termine, due o più attribuzioni in alternativa tra loro, ovvero una o più in sostituzione di quella principale e
originariamente fissata (art. 1285 c.c. ss. (22)). Rappresenta d’altra parte, questa, una modalità senz’altro utile a
Note:
(14) Dette asserzioni trovano riscontro nelle riflessioni sviluppate da quella parte della dottrina che ha circoscritto la soluzione negativa agli atti la cui pubblicità nel Registro delle Imprese rivesta carattere costitutivo: si confronti sul punto F. Tassinari, L’iscrizione nel
registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita, in Riv. not., 1996, I, 90 ss.
(15) Qualche perplessità, di natura concettuale ancor prima che operativa, potrebbe in effetti sorgere con riferimento all’apposizione
di un termine “finale” o di una condizione “risolutiva” all’atto di conferimento tout court, e questo anche per contesti all’apparenza
“agili”, come quelli relativi alle società di persone. Il rischio che si potrebbe paventare è che, una volta decorso il termine o verificatosi l’evento, il conferimento potrebbe apparire come non più sussistente, con le conseguenti inferenze sulla partecipazione, come si
vedrà a breve. Il che non ne dovrebbe escludere tuttavia la plausibilità, in considerazione, oltre che del fatto che di essi si terrà debito conto nella correlata valutazione, soprattutto che in tali casi ci si ritrova di fronte per lo più ad un problema di (disciplina dell’)efficacia. Non sarà il conferimento a scomparire, quanto bensì, più semplicemente, ne cesseranno gli effetti: il negozio resta in piedi e, sebbene non più operante, un valido conferimento c’è stato e permane.
(16) Prevedendo eventualmente, laddove necessario, anche la possibilità di addivenire ad uno specifico atto di retrocessione.
(17) G. Ferri, Delle società, cit., 41 e 123 s.; M. Ghidini, Società personali, cit., 110 e 125; V. Buonocore, Le società. Disposizioni generali, cit., 58; F. Di Sabato, Diritto delle società, cit., 16 ss. e 96; G. Marasà, Le società, cit., 158; G. F. Campobasso, Diritto delle società, cit., 7; M. Avagliano, Art. 2464. Conferimenti, cit., 82 ss.
(18) Si confrontino gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.; e M. Ghidini, Società personali, cit., 895.
(19) G. Ferri, Delle società, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna - Roma, 1981, 128.
(20) G. Ferri, Delle società, cit., 128 ss.; e vedi anche A. De Gregorio, Corso di diritto commerciale. Imprenditori - società, Milano - Roma - Napoli - Città di Castello, 1969, 161; lo ammette invece, per l’apporto del socio illimitatamente responsabile, non essenziale, G.
Auletta, Il contratto di società commerciale. Requisiti, conclusione, vizi, in Scritti giuridici, vol. I, Milano, 2001, 143.
(21) G. Ferri, Delle società, cit., 128 ss. e 139.
(22) Vedi per tutti A. Di Majo - B. Inzitari, Obbligazioni alternative, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIX, Milano, 1979, 212 ss.; C. M.
Bianca, Diritto civile. 4. L’obbligazione, Milano, 1993, 123 ss.; U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, 221 ss.; C. M. Mazzoni, Le obbligazioni alternative, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno,
vol. 9, Torino, 2005, 717 ss.
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dirimere questioni ove particolari meccanismi di natura condizionale siano addirittura imposti dalla legge: è il caso
in cui oggetto di conferimento sia un bene sottoposto a vincolo culturale, e dunque alle particolari procedure di
notifica, prelazione ed eventuale riscatto prescritte dalla corrispondente normativa (23).
Queste e le ulteriori situazioni prospettabili richiederanno in ogni caso l’osservanza, oltre che delle norme codicistiche in concreto (e nei limiti di compatibilità) applicabili, anche di ben specifiche accortezze redazionali, quali, in particolare, per rimanere agli esempi testé compiuti, quelle concernenti l’individuazione del soggetto cui è attribuita la facoltà di scelta, sia quest’ultimo il socio o la società, e dei termini entro i quali la stessa deve essere operata (24).
Delle stesse alternative, nonché della corrispondenza dei rispettivi valori, dovranno poi tener conto le perizie di stima o le valutazioni comunque compiute; come pure, su un piano più generale, della qualità in qualche modo “disuguale”, se non addirittura “aleatoria”, di conferimenti non immediatamente o pienamente liberati.
Infine, va osservato come le soluzioni sopra richiamate possano anche tra loro combinarsi: sicché, ad esempio,
un conferimento potrà essere sottoposto sia a termine iniziale che a condizione risolutiva; ovvero i conferimenti
alternativi potrebbero essere sin dall’origine soggetti l’uno a condizione sospensiva e l’altro a quella risolutiva dell’avveramento della prima, o viceversa; e via dicendo.
1.2. Le perplessità in relazione alle società di capitali: la distinzione tra fase costitutiva
e di aumento
Le peculiari modalità di disciplina degli effetti appena esaminate vengono di regola negate nei riguardi delle società di capitali, in forza dei ben più pregnanti obblighi, di corretta valutazione degli apporti e pubblicitari, alle stesse imposti (25). Proprio sulla base del rigoroso dettato legislativo si è tradizionalmente ritenuto che la liberazione
dei beni in natura e dei crediti non possa che verificarsi, compiutamente, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo o
comunque, in caso di aumento del capitale, del conferimento deliberato (26). L’applicazione di tali principi trova
d’altra parte, corollario e insieme conferma nel divieto, imposto a tali società a differenza di quelle di persone, di
conferire opere e servizi; quindi prestazioni di per sé pericolose perché, fisiologicamente o quantomeno tendenzialmente, non nell’immediato o uno actu eseguibili.
È bene premettere come le questioni oggetto della presente indagine non abbiano mai formato oggetto di attenzione realmente specifica. Che la rigidità delle posizioni genericamente assunte dagli studiosi poi mal si concili
con la realtà fenomenica concreta, è dato che trova riscontro anche nelle richieste continuamente avanzate dalla
prassi. Proprio il convincimento della sostanziale fondatezza di tali istanze induce a ricercare un ammorbidimento dei rigorosi confini sino ad ora tratteggiati, ovviamente nel rispetto degli interessi che le medesime norme
intendono tutelare (27). E se la non limpida dizione dell’obbligo di liberazione ha dato adito a opinioni anche difformi sul significato da correttamente assegnargli (28), nondimeno si predilige quella concezione che reputa ad
Note:
(23) Si ricorda che l’art. 60, primo comma, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall’articolo 2, primo comma, lettera a),
del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, prevede espressamente l’insorgenza del diritto di prelazione all’acquisto in favore dello Stato (e degli altri enti indicati dall’articolo 62 del citato decreto), nel caso di conferimento in società di beni immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto: si confronti sul tema, G. Casu, Codice dei beni culturali - Prime riflessioni, Studio n.
5019, approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 20 aprile 2004, in C.N.N., Studi e materiali, 2/2004,
Milano, 2004, 686 ss. Più specificatamente, per le delicate problematiche insorgenti in detti ambiti, si leggano: M. Caccavale, Conferimento in società di beni culturali e diritto di prelazione artistica, in Notariato, 2007, 685 ss.; G. Margiotta, Conferimento in società e
prelazione artistica, in Società, 2007, 1089 ss.; F. Magliulo, Conferimento di beni culturali in società, in Riv. not., 2010, I, 371 ss.; e già
M. Stella Richter jr, Appunto preliminare in tema di conferimento in società di beni in natura e prelazione, in C.N.N., Studi e materiali, V2, 1995-1997, Milano, 1998, 957 ss.
(24) M. Avagliano, Conferimenti, cit., 166 s.; più in generale su dette tipologie di obbligazioni, si vedano C. M. Bianca, L’obbligazione,
cit., 123 ss.; U. Breccia, Le obbligazioni, cit., 210 ss.
(25) M. Stella Richter jr, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, cit.,
1053 ss.; D. Boggiali, Atto costitutivo di società di capitali sottoposto a termine iniziale di efficacia, Quesito n. 17-2008/I, in C.N.N.,
Studi e materiali, n. 2/2008, Milanofiori Assago (MI), 885 ss.; A. Ruotolo - D. Boggiali, S.p.a. e aumento di capitale con conferimento
in natura sottoposto a termine iniziale, Quesito n. 156-2012/I, nonché Id., S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, Quesito n. 186-2012/I, entrambi in C.N.N. Notizie del 20 marzo 2013.
(26) Nega recisamente i conferimenti in esame M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 73.
(27) Operazione, questa, che può trovare un qualche conforto già nella lettera delle disposizioni comunitarie, che, come è noto, proprio in materia di liberazione, risultano ben meno stringenti di quelle adottate nel nostro ordinamento, Ai sensi dell’art. 9, secondo
comma, della cosiddetta II direttiva CEE, 13 dicembre 1976, n. 77/91/CEE in materia di società (da noi recepita con d.p.r. 10 febbraio
1986, n. 30), era infatti consentito ai singoli Stati membri di posticipare la liberazione dei conferimenti in natura fino ad un massimo di
cinque anni; risultando pertanto le scelte compiute da noi, sia in materia di s.p.a., e ancor più in tema di s.r.l., frutto di un’evidente ma
non ineluttabile politica legislativa. Per un primo commento sui contenuti della riforma del 1986, si rinvia a: C. Angelici, Diritto delle
società e attuazione della II Direttiva CEE. Inquadramento della direttiva negli ordinamenti dei paesi CEE, in Riv. dir. civ., 1986, I, 549
ss.; M.S. Spolidoro, Commento agli artt. 5 e 6 del d.P.R. n. 30/86, in Nuove leggi civili comm., 1988, 13 ss.; P. Marchetti, Commento
al d.P.R. n. 30/86, ibidem, 173 ss.; e già, antecedentemente alla richiamata novella, G. B. Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in proprietà, 932 ss.; più di recente M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 63 ss.
(28) Per la conferibilità di tutti quegli apporti acquisibili uno actu, si pone F. Di Sabato, Diritto delle società, cit., 219, che ritiene che il
principio consensualistico (nelle società per azioni) non tolleri eccezioni: ne discende un criterio di selezione delle entità conferibili che
(segue)
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esso sottesa l’esigenza che alla società venga attribuita, in maniera effettiva e irrevocabile, comunque certa, la
situazione giuridica che forma oggetto del conferimento. Non un mero diritto di credito alla stessa, pertanto, o
comunque non solo, bensì un’acquisizione ormai scevra dalla necessità di un intervento in via principale da parte
del socio conferente, ancorché le utilità in linea astratta derivanti dal conferimento non siano (ancora) tutte compiutamente a disposizione della società (29). Il che ci porta ulteriormente a distinguere - e ad ammettere, quantomeno in linea di principio, in presenza dei citati requisiti di certezza e irrevocabilità - quelle situazioni in cui le
limitazioni di efficacia riguardino direttamente il diritto oggetto del conferimento (30), da quelle, più propriamente oggetto della presente indagine, in cui dette “accidentalità” si intendano apporre al conferimento tout court.
Con riferimento a queste ultime ipotesi, può rammentarsi come il risultato cui si giunge di regola in tema di
società di capitali si mostri di particolare rigore in rapporto alla fase costitutiva, dove giocoforza i momenti della sottoscrizione del contratto di società, del conferimento e della sua liberazione risultano per lo più coincidenti. La medesima conclusione è tuttavia suscettibile di acquisire margini di migliore operatività laddove il
conferimento debba realizzarsi in occasione di una delibera di aumento del capitale (artt. 2440 ss. e 2481 ss.
c.c.): momento in relazione al quale si sono prospettate da più autori soluzioni di maggiore apertura (31). Assume infatti rilevanza l’eventualità - insita nella disciplina della legge (art. 2439, secondo comma, c.c.) e consueta nella prassi corrente, e non solo dell’aumento scindibile - di distinguere tra la fase della decisione stricto sensu intesa e quella della sottoscrizione del deliberato aumento, e dunque della sua consequenziale esecuzione (32). Ne discende come si ritenga consentito ricollegare già alla delibera (33), piuttosto che al conferimento vero e proprio, il desiderato intento di differimento (o comunque di disciplina) degli effetti (34). Ma
ancor di più, si è ritenuto che pure la sottoscrizione dell’aumento, nel suo rappresentare atto perfezionativo
del programmato conferimento (35), possa venire, oltre che collocata in un momento successivo alla delibera assunta, essa stessa soggetta a termine ovvero a condizione (36); ovvero, si crede, anche ad altra evenNote:
(continua nota 28)
dunque conduce ad escludere quelle incapaci di attribuire alla società la disponibilità integrale e concreta di quanto oggetto di conferimento; e vedi anche sul punto A. Pisani Massamormile, Conferimenti in s.p.a., 87 ss.
(29) Risulta allora necessario e sufficiente che la società acquisisca immediatamente e in maniera definitiva e irrevocabile la titolarità
del bene in natura o del credito, unitamente alla sua disponibilità, ancorché residuino in capo al socio obblighi di natura puramente accessoria o strumentale, come anche di collaborazione: vedi sul punto C. Angelici, Diritto delle società e attuazione della II Direttiva
CEE, cit., 559; M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 78; M. Avagliano, Conferimenti, cit., 112.
(30) Si pensi ad esempio al conferimento di un immobile in diritto di usufrutto o di proprietà superficiaria soggetta a termine, finale,
ma anche iniziale; nonché a quelli di beni culturali, cui si applica, come si vedrà di seguito, il peculiare regime di legge.
(31) P. Marchetti, Spunti in tema di conferimento di azienda a fronte di aumento di capitale di società per azioni, in Comitato Regionale Notarile Lombardo, Cessione ed affitto d’azienda alla luce della più recente normativa, Milano, 1995, 95; L. A. Bianchi, Bilanci,
operazioni straordinarie e governo dell’impresa. Casi e questioni di diritto societario, Milano, 2013, 294 ss.
(32) L. A. Bianchi, Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa, cit., 294.
(33) Si vedano M. Stella Richter jr, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, cit., 1062; A. Ruotolo - D. Boggiali, S.p.a. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, cit.;
Id., S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, cit.; nonché G. A. M. Trimarchi, L’aumento
del capitale sociale, Milano, 2007, 279.
(34) Consente la scomposizione, in più tranches, di sottoscrizione e liberazione, L. A. Bianchi, Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa, cit., 294, a condizione che la liberazione avvenga entro il termine finale previsto dalla delibera per la sua esecuzione. Vedi anche, in relazione all’aumento per tranches, P. Marchetti, Commento al d.P.R. n. 30/86, cit., 175; B. Quatraro - R. Israel S. D’Amora - G. Quatraro, Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale, I, Milano, 2001, 639.
(35) Il rinvio, per un’ampia analisi del contratto di sottoscrizione in ambito societario, è a E. Ginevra, Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 2001.
(36) Per P. Marchetti, Spunti in tema di conferimento di azienda, cit., 95, “l’obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale in natura non esclude peraltro che la sottoscrizione abbia una decorrenza posticipata rispetto alla data nella quale l’esecuzione dell’aumento è avvenuta (rectius: stipulato)”; cui consegue che sia possibile che gli effetti del conferimento decorrano in un momento successivo alla stipula dell’atto; vedi, sul medesimo punto, anche L. A. Bianchi, Bilanci, operazioni
straordinarie e governo dell’impresa, cit., 295; A. Ruotolo - D. Boggiali, S.p.a. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, cit., e Id., S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, cit., che
escludono di conseguenza che il termine e l’avveramento della condizione possano venire a cadere dopo lo scadere del termine ultimo previsto in delibera per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. Si confronti anche la Massima H.G.12, del Comitato Notarile del Triveneto, del 9/06 (modificata 9/10 - motivata 9/11), in Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari, s.l., 2011, 77 ss., consultabile anche in www.notaitriveneto.it, secondo la quale: “È legittimo apporre all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, anche nel caso che sia previsto un sovrapprezzo o il conferimento non avvenga in denaro, un termine iniziale o una condizione sospensiva, purché detti termine o condizione
esauriscano il loro effetto anteriormente al termine concesso dalla delibera per l’esercizio del diritto di sottoscrizione. Non risulta invece legittimo apporre un termine iniziale od una condizione sospensiva al solo atto di conferimento a fronte di una sottoscrizione immediata, in quanto i due momenti devono coincidere. […]”. Vedi in argomento anche i rilievi critici compiuti da G. A. M. Trimarchi,
L’aumento del capitale sociale, cit., 276 ss.
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tualità (37). Con la precisazione, appunto, che non si incide in tal modo sugli effetti dell’atto di conferimento, il
quale sorgerebbe, soprattutto nel suo pieno significato sociale, organizzativo, proprio in virtù della (piena operatività della avvenuta) sottoscrizione, ma ci si limita a disciplinare l’efficacia di quest’ultima in vista del suddetto
perfezionamento (38). Il tutto, peraltro, in un attento coordinamento con i termini (soprattutto finali) convenuti
tra i soci per aderire e la data di effettuazione dell’inerente pubblicità presso il registro delle imprese (39).
D’altra parte sono questi meccanismi che hanno ricevuto una più attenta considerazione, ai fini che qui interessano, in relazione ad ipotesi di singolare delicatezza, come quelle relative a beni (di regola immobili) con valenza
culturale e artistica. Le quali - detto per inciso, non essendo questa la sede per approfondirne tutti i complessi
aspetti (40) - si crede rientrino a pieno titolo in quelle circostanze in cui il diritto oggetto del conferimento, di per
sé dotato, e oltretutto ex lege, di elementi di accidentalità, possa comunque costituire valido oggetto di conferimento in società di capitali. Sì da potersi anzi ritenere come proprio la fonte legale della condizione ad esse inerente, lungi dal precluderne l’ammissibilità, consenta e costringa a “flettere”, in una certa misura, la rigidità delle
regole societarie, imponendo alle stesse una delicata armonizzazione con quelle promananti dalla legge loro peculiare; opera di conciliazione di più e diverse istanze, questa, che conduce a doversi confrontare con una o più
ipotesi ricostruttive. Tra queste, o quantomeno tra le ideazioni che appaiono, seppur non scevre da perplessità e
dubbi, comunque più persuasive (41), vanno allora apprezzate quelle che, anche al fine di schivare le conseguenze già esaminate in tema di soci altrimenti di fatto “non” conferenti, congegnano dette operazioni predisponendo sin dall’origine, ove ciò risulti aderente agli interessi delle parti, più conferimenti alternativi (42). E precisamente, il primo, in natura, concernente proprio il bene culturale interessato, assoggettato alla ben nota condizione dell’esercizio della prelazione da parte dello Stato o dell’ente competente; e il secondo avente ad oggetto il
controvalore in denaro del precedente apporto, ovvero il credito di conseguenza vantato nei riguardi della correlata autorità, a sua volta sottoposto alla duplice condizione, sospensiva e risolutiva, dell’avveramento o non del richiamato vincolo iuris (43). È evidente poi che, proprio perché si verte in materia di società di capitali, i conferimenti in alternativa risulteranno a loro volta assoggettati, anche per il loro innestarsi nell’ambito delle più ampie
problematiche in tema di sostituibilità del conferimento in natura (44), alle regole, proprie di tali enti, di versamento, stima e quant’altro ad essi riferibile a seconda del concreto oggetto (45).
1.3. Ulteriori considerazioni in materia di società a responsabilità limitata: dall’espansione
dell’area del conferibile al ruolo delle prescritte garanzie
Giunti a questo punto, si può provare, prendendo le mosse proprio dal prima citato divieto di conferimento di opere e
servizi, ad azzardare un’attenuazione delle perplessità sinora evidenziate, oltretutto anche con riguardo alla fase costiNote:
(continua nota 36)
(37) Va precisato che quanto finora osservato sembra più agevolmente adattarsi alla previsione di termini, siano essi iniziali o finali: ciò
in quanto detti elementi, non incidono sulla certezza dell’acquisizione in oggetto da parte della società e, di per sé, non si richiedono
collaborazioni essenziali da parte del disponente. Ma a ben vedere, nella prospettiva che si sta qui indagando, non confliggono con
l’effettiva valenza del principio di liberazione neanche circostanze non pienamente dotate di tali caratteri, quali l’apposizione di condizioni, sospensive o risolutive, e financo la futurità, l’altruità e la genericità dei diritti da conferire: il tutto sempre purché si rispettino i
presupposti e si rientri nelle scansioni (temporali, ma non solo) che si stanno riportando.
(38) Sempre secondo P. Marchetti, Spunti in tema di conferimento di azienda, cit., 95, “non si tratta, in questo caso, di una dissociazione (inammissibile) tra il momento della sottoscrizione e quello del versamento (cioè dell’attuazione del conferimento), quanto, più
semplicemente, di un differimento degli effetti della sottoscrizione e del conferimento rispetto alla data di stipulazione del relativo negozio”; vedi ancora L. A. Bianchi, Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa, cit., 295.
(39) Vedi sul punto, P. Divizia, I termini per la sottoscrizione dell’aumento oneroso di capitale nelle società per azioni, in Notariato, 2010,
548 s., cui si rinvia più in generale per una panoramica di clausole in materia di termini per la sottoscrizione dell’aumento di capitale.
(40) E per i quali si rinvia agli autori già richiamati e, in particolare, all’ampia trattazione di F. Magliulo, Conferimento di beni culturali in
società, cit., 394.
(41) Risultando, le stesse, modalità idonee ad acquisire con certezza il valore economico del conferimento, senza che risulti necessaria la collaborazione del conferente: F. Magliulo, Conferimento di beni culturali in società, cit., 394.
(42) M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 81, nt. 185, che tuttavia, 207, nt. 499, non li ammette in fase costitutiva della società, qualora la scelta concerna due conferimenti in natura; vedi anche sul punto G. B. Portale, La scissione nel diritto societario italiano: casi
e questioni, in Riv. soc., 2000, 499; M. S. Spolidoro, I conferimenti in denaro, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo - G. B. Portale, vol. 1 **, 2004, 260, nt. 32.
(43) Si veda, diffusamente sul punto, F. Magliulo, Conferimento di beni culturali in società, cit., 392 ss.; e anche M. Caccavale, Conferimento in società di beni culturali e diritto di prelazione artistica, cit., 690 ss., contrario tuttavia alla conferibilità del credito (futuro)
verso l’ente prelazionante; si confrontino anche i dubbi di G. Margiotta, Conferimento in società e prelazione artistica, cit., 1092 s.,
nonché i rilievi degli autori di cui alla nota che precede.
(44) M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 110 s. e 205 ss.
(45) Ne consegue che, richiamandoci alle ipotesi appena compiute, ove le stesse riguardino denaro, ne sia versato almeno il 25% (o
l’intero, in caso di unico socio); e se riguardino beni in natura o crediti, siano appositamente valutati; qualora poi, in una s.r.l., concernano opere e servizi, siano accompagnati dalle prescritte garanzie.
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tuiva, oltre che a quella deliberativa. E questo quantomeno in materia di società a responsabilità limitata, nei riguardi
delle quali è infatti oggigiorno dato di ravvisare un considerevole mutamento di prospettiva. La riforma del diritto societario, di cui ricorre proprio quest’anno il decennale, ha infatti accordato, sulla falsariga di quanto già consentito alle
società di persone, anche a quelle a responsabilità limitata di acquisire conferimenti di opere e servizi, subordinandoli
tuttavia, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell’art. 2464 c.c., alla prestazione di specifiche garanzie (46).
La disposizione richiamata, in sé per sé considerata, parrebbe non foriera di particolari innovazioni sulla tematica in
questione. Il coordinamento della stessa con quella condotta dal precedente secondo comma induce nondimeno
a considerare tali previsioni in una prospettiva di più ampio respiro, volta a ritenere nella società a responsabilità limitata valido e plausibile qualsiasi tipo di conferimento, ancorché, per suo intrinseco carattere o per volontà dei soci, non immediatamente liberato (47). A detto risultato, concettuale e operativo insieme, può pervenirsi purché il
conferimento, al contempo, configuri elemento utile economicamente valutabile (di cui dovrà dare atto l’apposita
perizia di stima), e sia accompagnato da idonea garanzia (48). In tale linea, e consapevoli che la questione necessita di ulteriori verifiche (49), si può allora tentare di ragionare sul se ritenere ammissibili, in tali società, le modalità in
questione (50). Con le accortezze appena riferite, in particolare quella della (onerosa) consegna di una fideiussione
bancaria o di una polizza assicurativa, che terrebbe luogo della liberazione (51), e previo coordinamento con le osservazioni rilevate in tema di pubblicità, potranno dunque superarsi buona parte dei blocchi imposti in tema di società per azioni e richiamarsi anche per le società a responsabilità limitata, compatibilmente, le considerazioni in
precedenza svolte in materia di società di persone. Esulano dalle presenti considerazioni, in relazione perlomeno alla fase costitutiva, le “nuove” s.r.l. ordinarie o semplificate con capitale inferiore a 10.000 euro (52).
Discorso analogo invece non può effettuarsi per le società per azioni (e in accomandita per azioni), nei confronti
delle quali il legislatore del 2003 non ha proceduto - volutamente, anche in virtù del fatto che i dettami comunitari erano alla stessa direttamente rivolti - a rimuovere il divieto di conferimenti di opera e servizi, o comunque ad
ammorbidire la netta regola dell’immediata e integrale liberazione del conferimento (non in denaro) condotta dall’art. 2342, terzo comma, c.c. Sul punto dunque, in mancanza di particolari mutazioni del quadro normativo di riferimento, non sembra assistersi a reali innovazioni, e dunque ad effettive possibilità di maggior apertura. Anche
le mitigazioni concesse alla durezza di detto divieto, per il tramite di meccanismi quale l’assegnazione non proporzionale di azioni (art. 2346, quarto comma, c.c.), l’emissione di strumenti finanziari dotati di particolari diritti anche a fronte di apporti di opera e servizi (art. 2346, sesto comma, c.c.), e via dicendo, non sembrano palesare infatti ai presenti fini, e dunque del convenzionale differimento di effetti, significativa rilevanza; salvo ovviamente
l’adozione di modalità tuttavia, in qualche misura, meno dirette.
1.4. I singoli modelli redazionali
Nel passare alla ricognizione delle specifiche clausole - delle quali si rappresenta solo un campione significativo e
che potranno a vario titolo essere combinate tra loro - può rammentarsi come quelle che vanno dalla 1.I sino alla
1.V inclusa possono impiegarsi nelle società di persone con una certa ampiezza, e dunque sia in relazione alla fase costitutiva che a quella di aumento del capitale, e anche con riferimento all’atto di conferimento stricto sensu
inteso; mentre nelle società di capitali sono da assumere, secondo l’opinione che si predilige, limitatamente alla
sola fase di aumento del capitale, e per la precisione con riferimento alla delibera, ovvero all’inerente atto di sottoscrizione, ma non al conferimento (vedi paragrafo 1.2: si rinvia dunque, per le società di capitali, alle clausole
1.IX e 1.X, cui riferire, con gli adattamenti del caso, pure le ulteriori situazioni - beni futuri, altrui, generici, conferimenti alternativi - di cui alle precedenti clausole): ovvero anche alla fase costitutiva per le s.r.l. (ordinarie, con caNote:
(46) Oltre alla valutazione compiuta da apposita perizia giurata di stima: vedi su detto punto, nonché più in generale sul conferimento
di opera e servizi, M. Avagliano, Conferimenti, cit., 128 ss.
(47) In argomento si rinvia a M. Avagliano, Conferimenti, cit., 157 ss.; e vedi da ultimo l’accurato richiamo compiuto da A. Barenghi,
Conferimenti in natura e immediata liberazione delle quote, in Aa. Vv., S.r.l. - Commentario, dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano,
2011, 181 s.
(48) M. Avagliano, Conferimenti, cit., 158 ss.
(49) In argomento si rinvia a M. Avagliano, Conferimenti, cit., 157 ss.
(50) Sempre per la risposta positiva, ancora M. Avagliano, Conferimenti, cit., 162; si pongono per la soluzione nettamente contraria,
in aderenza alla dottrina tradizionale, A. Ruotolo - D. Boggiali, S.r.l. e aumento di capitale con conferimento in natura sottoposto a termine iniziale, cit.
(51) Si aderisce dunque all’idea per cui, nella società a responsabilità limitata, la prestazione oggetto del conferimento va “realizzata”
o quantomeno “garantita”: C. Angelici, La riforma delle società di capitali, 54; M. Avagliano, Conferimenti, cit., 162. Ciò rende accettabile quella dissociazione, altrimenti ritenuta illegittima, tra sottoscrizione e versamento (vedi con riferimento alla s.p.a., P. Marchetti, Spunti in tema di conferimento di azienda, cit., 95, e L. A. Bianchi, Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell’impresa, cit., 295,
già richiamati); che poi a ben vedere, nel caso della s.r.l., vera dissociazione non sarebbe, risultando più precisamente attenuato o inoperante, in tali specifici casi, il principio del consenso traslativo.
(52) Ciò in quanto l’attuale disciplina condotta dagli artt. 2463, secondo comma, e 2463 bis, primo comma, n. 3 (come di recente modificati dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99), consente loro solo conferimenti di denaro, oltretutto da
versare subito integralmente.
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pitale pari o superiore a 10.000 euro), e anche per quanto concerne l’operazione di conferimento vera e propria,
qualora si aderisca all’opinione in tema di conferimenti “obbligatori” di cui al precedente paragrafo 1.3.
1.I. Clausola di conferimento sottoposto a termine di efficacia
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … conferisce nella società …, che acquista, il seguente bene / diritto: …
Gli effetti del presente conferimento, fermo restando quanto previsto in materia di iscrizione presso il competente Registro delle imprese, decorreranno dalla data del …
[Ovvero:].
Gli effetti del presente conferimento, fermo restando quanto previsto in materia di iscrizione presso il competente Registro delle imprese, dureranno sino alla data del …
[Eventuali clausole in tema di garanzie per i rischi, di retrocessione del bene conferito e di disciplina degli effetti
prodotti]
[In caso di società di persone:]
I soci concordemente attribuiscono al presente conferimento il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), dichiarando di aver utilizzato il seguente metodo di valutazione: ...
[Ovvero, in caso di società di capitali:]
I soci dichiarano che il presente conferimento ha il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), come si
evince anche dalla relazione giurata di stima redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343 / 2465 del codice
civile, dal signor …, nella sua qualità di perito, nominato dal Presidente del Tribunale di … / concordemente
scelto dai soci, nominato ... in data …, con decreto …, iscritto presso l’Albo di …, in data …, al n. … [eventualmente:, e presso il registro dei revisori contabili in data …, al n. …].
[Eventualmente ancora, in caso di società a responsabilità limitata (53):]
A garanzia della migliore e integrale esecuzione di quanto promesso, il socio conferente presta nei confronti della
società conferitaria, fino alla concorrenza del valore attribuito alla prestazione oggetto del presente conferimento, la seguente polizza di assicurazione / fideiussione bancaria, stipulata con …, in data …, al n. …, con scadenza alla data … [eventualmente:, che si allega al presente atto alla lettera “…”].
1.II. Clausola di conferimento sottoposto a condizione
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … conferisce nella società …, che acquista, il seguente bene / diritto …
Gli effetti del presente conferimento sono sottoposti alla condizione sospensiva / risolutiva del …
[descrizione dell’evento o degli eventi dedotti in condizione] [eventualmente: a favore di …] [ancora eventualmente: con decorrenza dalla / sino alla data del …].
[Eventuali clausole in tema di garanzie per i rischi, di retrocessione del bene conferito e di disciplina degli effetti
prodotti]
… [si vedano le corrispondenti formule in tema di valutazione ed eventuali garanzie del conferimento di cui alla
precedente clausola 1.I]
1.III. Clausola di conferimento della proprietà di bene futuro
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … si obbliga nei confronti della società …, che acquista, a conferire la proprietà del seguente bene … [descrizione del bene conferito], da qualificarsi come bene futuro, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1348 e 1472 del codice civile, in quanto non ancora venuto ad esistenza.
… [si vedano le corrispondenti formule in tema di valutazione e garanzie del conferimento di cui alla precedente
clausola 1.I]
Il presente conferimento viene fatto sotto l’osservanza dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
i) Effetti.
La società conferitaria acquisterà il bene conferito al momento della venuta ad esistenza dello stesso.
Le parti convengono che il presente conferimento abbia / non abbia carattere aleatorio.
1.IV. Clausola di conferimento della proprietà di bene altrui
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … si obbliga nei confronti
della società …, a conferire la proprietà del seguente bene … [descrizione del bene conferito], da qualificarsi coNota:
(53) Nel caso si aderisca all’opinione in tema di conferimenti “obbligatori” in tali società di cui al precedente paragrafo 1.3.
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me bene altrui, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1478 e seguenti del codice civile, in quanto non di proprietà del socio conferente, bensì di … [eventualmente: per acquisto fattone in data … [eventualmente ancora:
per atto a rogito del / con sottoscrizioni autenticate dal Notaio …, di …, repertorio n. ... e raccolta n. …,] registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di …, in data … al n. …, serie …, vol. … [eventualmente ancora:, e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di … in data …, n. … di registro generale e n. … di registro particolare].
… [si vedano le corrispondenti formule in tema di valutazione e garanzie del conferimento di cui alla precedente
clausola 1.I]
Il presente conferimento viene fatto sotto l’osservanza dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
i) Effetti.
Il socio conferente si obbliga a procurare alla società conferitaria il bene oggetto del presente conferimento: la società conferitaria acquisterà tale bene nel momento dell’acquisto della proprietà ad opera del socio conferente dal
proprietario.
[ovvero:]
Il socio conferente si obbliga a far acquisire detto bene alla società conferitaria direttamente dal proprietario.
Le parti convengono che il presente conferimento abbia / non abbia carattere aleatorio.
1.V. Clausola di conferimento della proprietà di bene individuato solo nel genere
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … si obbliga nei confronti della società …, a conferire la proprietà del seguente bene … [descrizione delle caratteristiche del bene
conferito], da qualificarsi come bene individuato solo nel genere, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1378 del codice civile.
… [si vedano le corrispondenti formule in tema di valutazione e garanzie del conferimento di cui alla precedente
clausola 1.I]
Il presente conferimento viene fatto sotto l’osservanza dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
i) Effetti.
La società conferitaria acquisterà il bene conferito al momento della individuazione dello stesso.
Le parti convengono che il presente conferimento abbia / non abbia carattere aleatorio.
1.VI. Clausola di conferimento alternativo (54)
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … si obbliga nei confronti della società …, che acquista, a conferire la proprietà / titolarità del seguente bene / diritto …
ovvero, in alternativa, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1285 e seguenti del codice civile, a conferire la
somma di euro … (… [anche in lettere e per disteso] ) / la proprietà / titolarità del seguente bene / diritto / credito / … / ad effettuare la seguente prestazione …
[In caso di società di persone]
I soci concordemente attribuiscono ai presenti conferimenti alternativi il valore di euro … (… [anche in lettere e
per disteso]) ciascuno, che riconoscono dunque pari tra loro, dichiarando di aver utilizzato il seguente metodo
di valutazione: ... [indicazione del metodo di valutazione ed eventuale allegazione di perizia giurata di stima].
[Ovvero, in caso di società di capitali:]
I soci dichiarano che i presenti conferimenti alternativi hanno il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]) ciascuno, come si evince anche dalla relazione giurata di stima redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo
2343 / 2465 del codice civile, dal signor …, nella sua qualità di perito, nominato dal Presidente del Tribunale di
… / concordemente scelto dai soci, nominato ... in data …, con decreto …, iscritto presso l’Albo di …, in data
…, al n. … [eventualmente:, e presso il Registro dei Revisori contabili in data …, al n. …].
[Eventualmente ancora, in caso di società a responsabilità limitata (55):]
A garanzia della migliore e integrale esecuzione di quanto promesso, il socio conferente presta nei confronti
della società conferitaria, fino alla concorrenza del valore attribuito a ciascuna prestazione oggetto del presente conferimento alternativo, la seguente polizza di assicurazione / fideiussione bancaria, stipulata con
…, in data …, al n. …, con scadenza alla data … [eventualmente:, che si allega al presente atto alla lettera
“…”].
Il presente conferimento viene fatto sotto l’osservanza dei seguenti
Note:
(54) Si rammenta come la presente clausola e quella che segue siano adottabili, nelle società di persone, sia in relazione alla fase costitutiva che a quella di aumento; mentre sono preferibilmente da assumere in relazione alla sola fase di aumento in ipotesi di società di capitali, ove concerna più conferimenti in natura (vedi paragrafo 1.2, nota 42); ovvero anche alla fase costitutiva per le s.r.l. (ordinarie, con capitale pari o superiore a 10.000 euro), qualora si aderisca all’opinione in tema di conferimenti “obbligatori” di cui al precedente paragrafo 1.3.
(55) Nel caso si aderisca all’opinione in tema di conferimenti “obbligatori” in tali società di cui al precedente paragrafo 1.3.
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PATTI E CONDIZIONI
i) Effetti.
Gli effetti del presente conferimento decorrono [in caso di società di persone:, nei confronti dei terzi,] dalla data
dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese.
Le parti convengono che la scelta in ordine alla prestazione da effettuarsi spetti a … [indicazione del soggetto cui
è demandata la scelta]. Detta scelta dovrà essere esercitata entro e non oltre la data del … [eventualmente: e sarà regolata dai termini, modalità e condizioni di seguito indicati: … / meglio indicati nel documento / capitolato che
si allega / già allegato al presente atto alla lettera “…”].
Le parti danno atto che, qualora una delle due prestazioni divenga impossibile per causa non imputabile al socio
conferente né alla società conferitaria, il socio conferente sarà liberato dall’obbligazione a titolo di conferimento
mediante l’esecuzione della prestazione residua.
1.VII. Clausola di conferimento con facoltà alternativa
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … si obbliga nei confronti della società …, che acquista, a conferire la proprietà / titolarità del seguente bene / diritto / credito / …
con facoltà di adempiere l’obbligazione a titolo di conferimento eseguendo, in luogo della predetta prestazione,
con scelta da effettuarsi dallo stesso socio entro e non oltre la data del …, la seguente prestazione …
[In caso di società di persone:]
I soci concordemente attribuiscono ai presenti conferimenti, principale e con facoltà alternativa, il valore di euro
… (… [anche in lettere e per disteso]) ciascuno, che riconoscono dunque pari tra loro, dichiarando di aver utilizzato il seguente metodo di valutazione: ... [indicazione del metodo di valutazione ed eventuale allegazione di perizia
giurata di stima].
[Ovvero, in caso di società di capitali:]
I soci dichiarano che i presenti conferimenti, principale e con facoltà alternativa, hanno il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]) ciascuno, come si evince anche dalla relazione giurata di stima redatta ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2465 del codice civile, dal signor …, nella sua qualità di perito, concordemente scelto dai soci, nominato ... in data …, con decreto …, iscritto presso l’Albo di …, in data …, al n. … [eventualmente:, e presso il Registro dei Revisori contabili in data …, al n. …].
[Eventualmente ancora, in caso di società a responsabilità limitata (56):]
A garanzia della migliore e integrale esecuzione di quanto promesso, il socio conferente presta nei confronti della
società conferitaria, fino alla concorrenza del valore attribuito alla prestazione oggetto del presente conferimento,
nonché di quella prevista in sua alternativa, la seguente polizza di assicurazione / fideiussione bancaria, stipulata
con …, in data …, al n. …, con scadenza alla data … [eventualmente:, polizza / fideiussione che si allega al
presente atto alla lettera “…”].
Il presente conferimento viene fatto sotto l’osservanza dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
i) Effetti.
Gli effetti del presente conferimento decorrono [in caso di società di persone:, nei confronti dei terzi,] dalla data
dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese.
I soci danno atto che, qualora la prestazione principale divenga impossibile per causa non imputabile al socio conferente né alla società conferitaria, il socio conferente sarà liberato dall’obbligazione a titolo di conferimento.
1.IX. Clausola di delibera di aumento del capitale sottoposto a termine di sottoscrizione
o a condizione
I soci convengono che l’aumento deliberato in data odierna, fermo restando quanto previsto in materia di iscrizione presso il competente Registro delle imprese, venga sottoscritto dai soci dalla data del … / sino alla data
del … / entro e non oltre la data del …
[ovvero:]
sia sottoposto alla condizione sospensiva / risolutiva del …
[descrizione dell’evento o degli eventi dedotti in condizione] [eventualmente: a favore di …] [ancora eventualmente: con decorrenza dalla data del … / sino alla data del … / entro e non oltre la data del …].
1.X. Clausola di delibera di aumento del capitale con atto di sottoscrizione sottoposto
a termine di sottoscrizione o a condizione
I soci convengono che il presente atto di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto in materia di iscrizione
presso il competente Registro delle imprese, venga sottoscritto dai soci dalla data del … / alla data del ….
Nota:
(56) Nel caso si aderisca all’opinione in tema di conferimenti “obbligatori” in tali società di cui al precedente paragrafo 1.3.
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Notariato 5/2013
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[ovvero:]
sia sottoposto alla condizione sospensiva / risolutiva del …
[descrizione dell’evento o degli eventi dedotti in condizione] [eventualmente: a favore di …] [ancora eventualmente: con decorrenza dalla / sino alla data del …].
[Eventualmente: Gli effetti del presente atto di sottoscrizione e conferimento dovranno prodursi contestualmente, a decorrere dalla data del …, previa iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale della società … nel
Registro delle Imprese competente ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Ove, tuttavia, entro tale data la delibera di aumento di capitale sociale non risultasse ancora iscritta nel Registro delle Imprese, la sottoscrizione si
intenderà effettuata con decorrenza dalla data di iscrizione della delibera stessa nel Registro delle Imprese e il
conferimento si intenderà effettuato, con decorrenza dalla sopra indicata data del …, in conto aumento capitale.
Il conferimento sarà successivamente imputato di diritto a capitale quando la delibera di aumento del capitale sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese e, pertanto, sempre contestualmente alla sua sottoscrizione (57)].
1.4. Il conferimento di bene o diritto dietro pagamento da parte della società
di un conguaglio
Risulta in qualche misura collegata alle precedenti questioni la circostanza, invero non così peregrina nella pratica
degli affari, che il conferimento abbia ad oggetto un bene o un diritto di valore superiore a quello (convenuto o comunque stimato) del conferimento cui ci si vorrebbe obbligare. E se da un lato, ove possibile, detta problematica
può essere banalmente risolta attribuendo alla società solo una quota o una porzione degli stessi, riservandosi il
socio conferente quanto risultante in esubero, la situazione tende sicuramente a complicarsi laddove il bene o il
diritto in parola non sia, quantomeno a livello economico, divisibile, o comunque si dimostri interesse delle parti
in causa che la società lo acquisisca nella sua interezza.
È utile poi anticipare come le risposte a tali istanze possono divergere a seconda della natura, potremmo in maniera impropria dire, “sociale” o “extrasociale” dei congegni utilizzabili per ovviare agli squilibri che inevitabilmente ne deriverebbero.
Sotto il primo profilo, la problematica potrebbe trovare idonea soluzione operando una perequazione a livello interno, e dunque nei rapporti tra soci. Un intento siffatto scaturirebbe dall’esigenza di evitare, ad esempio, che chi abbia conferito in maniera più “sproporzionata”, da un lato assuma, in virtù di una rigorosa applicazione del principio
plutocratico, un peso eccessivo nella società; dall’altro, di converso, che in assenza di siffatto bilanciamento, venga a subire una incongruente deminutio rispetto all’effettivo valore del suo apporto. Al fine di evitare rischi del genere si potranno adottare le modalità oggi pienamente consentite dalla legge anche nelle società di capitali, in precedenza già accennate, quali quelle della non proporzionalità tra quanto conferito e quanto in effetti assegnato a titolo di azioni o partecipazioni (artt. 2346, quarto comma, e 2468, secondo comma, c.c.); unitamente, in dette circostanze, all’impiego, anche combinato con il precedente strumento, di attribuzioni di particolari diritti e/o doveri,
in caso di società a responsabilità limitata (art. 2468, terzo comma, c.c.) e di persone, ovvero, dell’emanazione di
apposite categorie di azioni o strumenti finanziari (art. 2346, sesto comma, c.c.), in ipotesi di società per azioni.
Ove tuttavia non si potesse o volesse raggiungere un risultato del genere, si potrà allora ipotizzare di operare una
vera e propria restituzione dell’eventuale surplus: detta eccedenza potrebbe dunque venire rimborsata dalla società sotto forma di “conguaglio” (58), sia esso in denaro o mediante altra utilità o modalità (59).
Un meccanismo siffatto, sicuramente ammissibile con riferimento alle società di persone, risulta concepibile anche per le società di capitali. È evidente come la contraddizione con il principio di integrale liberazione si dimostri
più apparente che reale, laddove le parti abbiano delineato con precisione l’oggetto del conferimento e, in conseguenza di ciò, provveduto alla sua, per quanto peculiare, compiuta esecuzione. Nessun precetto o norma, né
espressi, né intrinseci al sistema, vengono poi, in linea di principio, aggirati, dovendosi ravvisare sul punto, quale
unico vero limite operante per tutte le società, che il valore di detto indennizzo non sia pari né superi quello del
conferimento effettuato e che la società lo acquisisca realmente. Si verrebbe infatti, in caso contrario, a contraddire la funzione stessa dei conferimenti, ossia quella di apportare nella società un’ (effettiva) utilità, economicamente valutabile, per il perseguimento del suo oggetto, id est lo svolgimento della correlata attività. Di tale aspetto i soci dovranno tenere pertanto conto nelle rispettive valutazioni, sia in quella “convenzionale” propria delle società di persone, sia anche e a maggior ragione in quella “imposta“, tipica delle società di capitali, e dunque nelle relative perizie giurate di stima o negli eventuali procedimenti alternativi.
Nota:
(57) Si veda P. Divizia, I termini per la sottoscrizione dell’aumento oneroso di capitale nelle società per azioni, cit., 549.
(58) Il momento in cui operare detto conguaglio potrà essere contemporaneo al conferimento, ovvero differito nel tempo, per volontà delle parti o per la struttura stessa dell’operazione in essere (si pensi ad esempio ad un conferimento operato nella fase costitutiva di una società di capitali, in pendenza dell’iscrizione presso il registro delle imprese).
(59) Esso potrà anche consistere in una compensazione con ulteriori situazioni obbligatorie del socio o di terzi; modalità questa non
esclusa, ma che, data anche la natura di accenno della presente esposizione, si rinvia, per le delicate problematiche insite, a sedi più
idonee. E vedi, tra gli altri, F. Martorano, Compensazione del debito per conferimento, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum
Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, 519 ss.
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1.XI. Clausola di conferimento con conguaglio
A liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), corrispondente al … % (… [anche in lettere e per disteso] per cento) del capitale sociale, il socio … conferisce nella società …, che acquista, il diritto di … sui beni di seguito meglio descritti …
[In caso di società di persone]
I soci concordemente attribuiscono al presente conferimento il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), dichiarando di aver utilizzato il seguente metodo di valutazione: ... [indicazione del metodo di valutazione
ed eventuale allegazione di perizia giurata di stima].
[Ovvero, in caso di società di capitali]
I soci dichiarano che il presente conferimento ha il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), come si
evince anche dalla relazione giurata di stima redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343 / 2465 del codice
civile, dal signor …, nella sua qualità di perito, nominato dal presidente del Tribunale di … in data … con decreto n. … / concordemente scelto dai soci, iscritto presso l’Albo di ..., in data …, n. … [eventualmente:, e presso
il Registro dei Revisori contabili in data …, al n. … ] [eventuali procedimenti alternativi in caso di società per
azioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343 ter e seguente del codice civile)].
Detto importo risulta essere superiore per euro … (… [anche in lettere e per disteso]) rispetto alla partecipazione sottoscritta dal socio conferente, ragion per cui spetta a carico della società conferitaria e a favore del socio conferente
un conguaglio di euro … (… [anche in lettere e per disteso]), che la società… si obbliga a corrispondere / ad eseguire mediante la prestazione di …, nei confronti del socio conferente entro la data del … / con decorrenza dalla data
odierna / del … sino alla data del … [eventualmente:, e che la stessa venga regolata dai termini, modalità e condizioni
di seguito indicati: … / meglio indicati nel documento / capitolato che si allega al presente atto alla lettera “…”].
2. Gli “apporti” dei soci in natura non imputati a capitale
È risaputo che i soci possano provvedere ai fabbisogni finanziari e produttivi della società anche per il tramite di
apporti che, posti a latere di quelli promessi o eseguiti a titolo di conferimenti, non vanno qualificati a stretto rigore come tali. Ciò in virtù, pur nella eterogeneità delle situazioni agli stessi ascrivibili, del difetto di loro imputazione a capitale: requisito che, si è visto, connota il conferimento tout court. La legittimità di tali contribuzioni risulta ormai indubitabile (60), sia in relazione alle ben più studiate dinamiche delle società di capitali, ma nondimeno anche nei riguardi delle società di persone. Esse si presentano variamente configurate - e usualmente definite come finanziamenti, versamenti in conto capitale, aumento e futuro aumento di capitale o a fondo perduto, e
via dicendo - e hanno formato oggetto da parte della dottrina e della giurisprudenza di prolifiche indagini (61).Può
rilevarsi d’altra parte come, nonostante l’evidente espansione dell’area del conferibile anche nei riguardi delle società di capitali, in particolare delle società a responsabilità limitata (62), detti apporti “a patrimonio” invero continuino e continueranno ad essere utilizzati quale meccanismo alternativo o integrativo di attribuzioni che potrebbero sì essere addotte a capitale, ma che, magari per i costi connessi o per altre motivazioni (63), non si intende
arrecare alla società (direttamente) in tale forma, destinandoli dunque ad apposita riserva (64).
Note:
(60) La mole di contributi e di decisioni in argomento trova d’altronde agevole giustificazione nel perdurante silenzio del legislatore,
quantomeno di quello civilistico, potendosi già rinvenire, a fini fiscali, una esplicita considerazione nell’art. 46 (già 43) del T.U.I.R., d.p.r.
22 dicembre 1986, n. 917. Sebbene poi più di recente, con la riforma del 2003, si sia (timidamente) provveduto ad introdurre, almeno per le s.r.l., un’apposita norma in materia di finanziamenti dei soci, e per la precisione l’art. 2467 c.c.; disposizione cui si aggiunge,
in un quadro di riferimento più ampio, anche quanto (più tiepidamente) dettato, in ambito di s.p.a., dagli artt. 2346, sesto comma,
2349, secondo comma, e 2351, sesto comma, c.c., nonché dagli artt. 2447 ter, primo comma, lett. e), 2497 quinquies c.c. e 182 quater l.f., rispettivamente in materia di strumenti finanziari, di patrimoni destinati, gruppi e di fallimento.
(61) La letteratura in argomento è indubbiamente vasta, potendosi ricordare, tra i numerosi contributi: F. Chiomenti, I versamenti a fondo perduto, in Riv. dir. comm., 1974, II, 111 ss. (in nota a Trib. Frosinone, 8 marzo 1974); P. Spada, Reintegrazione del capitale reale senza operare sul nominale, in Giur. comm., 1978, I, 36 ss.; P. Ferro-Luzzi, I «versamenti in conto capitale», in Giur. comm., 1981, II, 895
ss. (in nota a Cass., 3 dicembre 1980, n. 6315); C. Angelici, Società per azioni e in accomandita per azioni, in Enciclopedia del diritto,
vol. XLII, Milano, 1990, 1020 ss.; G. B. Portale, Appunti in tema di «versamenti in conto futuri aumenti di capitale» eseguiti da un solo
socio, in Banca e borsa, 1995, I, 93 ss.; M. Avagliano, Sui versamenti in conto capitale tra conferimenti e prestiti, in Riv. dir. comm.,
1996, II, 58 ss. (in nota ad Appello l’Aquila, 7 marzo 1995); M. Rubino De Ritis, Gli apporti «spontanei» in società di capitali, Torino, 2001;
U. Tombari, «Apporti spontanei» e «prestiti» dei soci nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 1, Torino, 2006, 551 ss.; M. Campobasso, Finanziamento del socio, in Banca, borsa, tit. cred., 2008, I, 41 ss.; e vedi, in tema di art. 2467 c.c., tra gli altri, C. Angelici, La riforma delle società di capitali, cit., 56 ss.
In giurisprudenza, possono richiamarsi da ultime: Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in De Jure, Redazione Giuffrè 2012; e Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in Riv. not., 2009, II, 1058 ss., con nota di A. Ferrucci - C. Ferrentino, Sull’analiticità o sinteticità del verbale, sugli
effetti del mancato deposito dei titoli azionari, sulla natura dei versamenti in conto capitale e sull’art. 2467 c.c.
(62) Ciò, in particolare, alla luce di quanto disposto dall’art. 2464, secondo comma e ss., c.c.: vedi sul punto M. Avagliano, Art. 2464,
Conferimenti, cit., 78 ss. e 91 s.
(63) Si pensi a istanze di natura previdenziale, in relazione all’opportunità di far rilevare chi apporti l’opera come socio di industria, come socio spurio, oppure come dipendente; ovvero anche a valutazioni di natura fiscale.
(64) Come sovrapprezzo o secondo altra modalità: si veda sul punto, tra gli altri: G. B. Portale, Appunti in tema di «versamenti in conto futuri aumenti di capitale» eseguiti da un solo socio, cit., 594;
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Dunque, se non par dubbio che un socio - ma, perché no, anche un terzo, come l’ultimo comma dell’art. 2346 c.c.
testualmente suggerisce (65) - possa volontariamente apportare in società denaro, ma anche beni in natura, crediti, opere, servizi o altre prestazioni, non imputandoli a capitale, o riconoscendo loro solo in parte tale veste (66),
sorge tuttavia il problema delle modalità e dei limiti ai quali dette dazioni debbono soggiacere, e della corrispondente disciplina applicabile, oltre che dei diritti dalle stesse scaturenti: questioni in relazione alle quali risulta arduo
fornire una risposta unitaria, data la molteplicità dei contesti ad esse ascrivibili.
È evidente che il regime di volta in volta riferibile a detti apporti non potrà discendere che da un corretto inquadramento dell’operazione in essere. Da un punto di vista più prettamente redazionale apparirà dunque quanto
mai opportuno, da un lato che i patti della società prevedano espressamente la possibilità di effettuare detti versamenti o finanziamenti anche in natura. Ma soprattutto, che si delinei con chiarezza l’operazione che si è intenzionati a realizzare, e dunque se gli stessi vengano prodotti, ovviamente ricorrendone i presupposti sostanziali, a titolo di mutuo o causa societatis, onde evitare le incertezze, e i conseguentemente gravosi procedimenti
interpretativi e di riqualificazione, che tanto hanno occupato la dottrina e la giurisprudenza negli anni trascorsi.
Quanto convenuto tra i soci e la società potrà d’altra parte presentarsi come contestuale ad un’operazione sul
capitale, anche in fase di sua formazione, ovvero risultare oggetto di separati momento e atto. Nel primo caso
si dimostrerà fortemente opportuno distinguere, pur nell’ambito dell’unico documento, cosa venga trasferito a
titolo di conferimento e cosa no, opportunamente specificando in quest’ultimo caso poi a che titolo si compia
l’attribuzione. Con l’eccezione che le parti o la legge dispongano diversamente, l’oggetto di questi negozi, che
potremmo sempre in maniera atecnica definire di “versamento” (se pecuniari) o, più latamente e genericamente, di “attribuzione” o, ancor meglio, di “apporto (67)” a società non imputati a capitale o in conto dello stesso,
potrà essere di qualunque tipo: gli stessi ben potranno concernere dunque, oltre che il denaro - ed è l’ipotesi più
frequente per prassi - anche crediti, beni o diritti in natura, quali un bene immobile, ma anche un’azienda, o altro (68).
Ne consegue, di necessità, in presenza di detti “versamenti in conto capitale”, meglio “apporti a società” in natura, l’applicazione di tutta la disciplina riferibile al particolare oggetto, oltre che, naturalmente, al titolo dell’attribuzione concretamente compiuta, compatibilmente con il rispetto delle regole e principi in materia societaria. Con
l’avvertenza tuttavia che agli stessi non saranno ascrivibili, ove coinvolgenti quali conferitaria una società di capitali, le stringenti regole di determinazione del corrispondente valore: non saranno dunque necessarie, in linea di
principio, l’effettuazione di perizie di stima o la prestazione di particolari garanzie. Sebbene poi non se ne sconsigli, quantomeno per ragioni di opportunità, l’adozione, onde ammantare di maggior sicurezza l’operazione compiuta, ed evitare l’insorgere di delicate se non addirittura (d)annose diatribe fra soci e con la società (e financo terzi); valutazioni e garanzie che potrebbero poi ritenersi addirittura doverose, qualora il particolare tipo di operazione o comunque l’intento dei soci lo richiedano - si pensi ad un apporto, in conto futuro aumento capitale o meno,
ma comunque finalizzato alla imputazione dei corrispondenti valori a capitale - onde evitare il rischio di conferimenti in natura “mascherati” (69).
A chiusura della presente esposizione, si tratteggiano infine due clausole: la prima di rango “statutario”, da inserire nei relativi patti sociali; la seconda riguardante, a titolo di esempio, un apporto in società da socio di beni immobili.
2.I. Clausola societaria sui versamenti o sui finanziamenti dei soci
I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti o finanziamenti fatti sotto
qualsiasi forma, in denaro o mediante altra utilità, con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, quali, in via esemplificativa, i versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura delle perdite, fondi ad altro titolo, e simili, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia,
con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
Note:
(65) M. Avagliano, Art. 2464, Conferimenti, cit., 94.
(66) G. B. Portale, I conferimenti in natura «atipici». Profili critici, Milano, 1974, 54 ss.; M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 213 ss.;
F. Tassinari, I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale sociale, in C. Caccavale - F. Magliulo - M. Maltoni - F. Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, s.l., 2007, 157; M. Avagliano, Art. 2464, Conferimenti, cit., 95.
(67) Mutuando la terminologia, più un indizio che altro, di legge: art. 2346, sesto comma, c.c.
(68) Si veda più ampiamente sulla tematica, M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 208 ss.; M. Avagliano, Art. 2464, Conferimenti,
cit., 92 ss. È evidente che la peculiare causa che li assiste, societaria, mutuandi o di altro genere, da opportunamente enunciare, impedirà nei riguardi di tali atti, nonostante l’apparente assenza di corrispettivo, una effettiva qualificazione in termini di liberalità, e l’applicazione di specifici requisiti formali, in primis l’intervento di testimoni, dunque non necessari.
(69) Si confronti per un‘attenta esposizione della questione, M. Miola, I conferimenti in natura, cit., 217 ss. E vedi già, in tema di conferimenti cosiddetti “mascherati”, l’accurata indagine di V. De Stasio, Formazione del capitale sociale in collegamento con operazioni di scambio tra società e socio, in Riv. soc., 1999, 398 ss.
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2.II. Atto di apporto di beni immobili da socio a società
Repertorio n. …
Raccolta n. …
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno …, il giorno … del mese di … [tutto in lettere per disteso].
…
In Comune di …, alla via …, n. ...
Avanti a me, dottor … [cognome e nome], Notaio residente in …, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto
di …, sono comparsi i signori:
– … [cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale];
di seguito denominato anche “socio apportante”
– … [cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio],
nella sua qualità di Amministratore unico / Presidente del consiglio di amministrazione / … e legale rappresentante della società ..., sotto la ragione sociale / denominazione …, con sede in …, via …, n. …, [eventualmente:
capitale sociale euro …, … sottoscritto e versato], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di …,
Repertorio economico amministrativo n. …, munito degli occorrenti poteri in virtù della legge e del vigente statuto / delle vigenti Norme di funzionamento / dei vigenti Patti sociali, giusta deliberazione dei soci / del consiglio di
amministrazione in data …
di seguito denominata anche “società acquirente”,
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. Consenso e oggetto
Il socio … [eventualmente:, in adempimento dell’art. … dello Statuto / delle Norme di funzionamento / dei Patti
sociali / della delibera assunta all’unanimità da tutti i soci in data … / …,] apporta e trasferisce a titolo di … [indicazione del titolo o della causa dell’attribuzione: versamento in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, di mutuo, o altro], alla società …, che acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili, siti in Comune di …, via …, n. …, e precisamente:
– appartamento a uso civile abitazione / ufficio / negozio / …, posto al piano …, contraddistinto dall’interno numero
..., composto da … locali, oltre servizi, con annessa cantina;
Il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
– … [foglio, particella, subalterno, via e numero civico, piano, categoria, classe, vani, rendita catastale].
[Indicazione di almeno tre confini e dichiarazioni e allegazioni di natura catastale]
Art. 2) Valore.
Le parti dichiarano che l’apporto compiuto con il presente atto è privo di corrispettivo, e pertanto che lo stesso ha
il valore di euro … (… [anche in lettere e per disteso]) [eventualmente:, il tutto come si evince anche da … allegazione di situazione patrimoniale o relazione anche giurata di stima o di altra valutazione: si vedano le corrispondenti formule in tema di valutazione e garanzie del conferimento di cui alla precedente clausola 1.I]
[Eventuali indicazioni in materia di mediatori]
Art. 3) Effetti.
Gli effetti del presente apporto decorrono dalla data odierna / del …
Il diritto di proprietà apportato ha ad oggetto i predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, unitamente ad ogni diritto, azione e ragione, servitù, uso, accessione e pertinenza degli stessi.
La proprietà, nonché il possesso e il godimento dei beni che ne costituiscono oggetto vengono trasmessi dalla
data odierna / del …; pertanto, sempre dalla medesima data, i corrispondenti vantaggi e oneri sono imputati rispettivamente a profitto e carico della società acquirente, compresi in particolare gli oneri relativi alle parti comuni.
Il presente apporto di beni immobili viene fatto senza obbligo da parte della società acquirente di loro restituzione o retrocessione.
[Ovvero:]
La società acquirente si obbliga a restituire e retrocedere i beni oggetto del presente apporto ai termini, alle modalità e alle condizioni [eventualmente: nonché agli interessi] convenuti [eventualmente:, come di seguito descritti: … / meglio indicati nel documento / capitolato che si allega / già allegato al presente atto alla lettera “…”].
[Ulteriori dichiarazioni in tema di garanzie, provenienze e formalità, edilizia e urbanistica, prestazione energetica,
regime patrimoniale, imposte, agevolazioni, e spese].
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, parte a macchina e parte
di pugno, su pagine … di … fogli e da me Notaio letto, unitamente a / previa dispensa dalla lettura di quanto allegato, ai comparenti, che dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore …
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