CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti

CAAM SGR è una società appartenente al Gruppo Crédit Agricole
CAAM Formula Garantita
Mercati Emergenti
Offerta pubblica di quote del Fondo comune di investimento mobiliare
di diritto italiano armonizzato conforme alla Direttiva 85/611/CE
Le presenti Parte I (Caratteristiche del Fondo e modalità di
partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici
di rischio/rendimento, costi del Fondo e Turnover di portafoglio)
costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere
consegnate all’investitore prima della sottoscrizione delle quote
del Fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni
più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre
informazioni sull’investimento), messa gratuitamente a disposizione
dell’investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente
alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo.
Il Regolamento di gestione del Fondo forma parte integrante del
Prospetto Informativo completo, al quale è allegato.
Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob
in data 16 febbraio 2007
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio
della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
CAAM Formula Garantita
Mercati Emergenti
Offerta pubblica di quote del Fondo comune di investimento mobiliare
di diritto italiano armonizzato conforme alla Direttiva 85/611/CE
“Parte I”
Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione
La presente Parte I è valida a decorrere dal 19 febbraio 2007
La partecipazione al Fondo comune di investimento è disciplinata dal
Regolamento di Gestione del Fondo
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd1
15/02/2007, 17.12
INDICE
A) INFORMAZIONI GENERALI
pag.
3
1.
La SGR e il Gruppo di appartenenza
pag.
3
2.
La Banca Depositaria
pag.
3
3.
La Società di revisione
pag.
3
4.
Il soggetto garante
pag.
3
5.
Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo
pag.
3
6.
Situazioni di conflitto di interesse
pag.
4
pag.
4
Tipologie, finalità, obiettivi, politica d’investimento
e rischi specifici del Fondo
pag.
4
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
pag.
7
pag.
7
pag.
7
10. Agevolazioni finanziarie per la partecipazione al Fondo
pag.
9
11. Regime fiscale
pag.
9
pag.
9
12. Modalità di sottoscrizione delle quote
pag.
9
13. Modalità di rimborso delle quote
pag. 10
14. Modalità di effettuazione delle operazioni successive
alla prima sottoscrizione
pag. 10
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
7.
8.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
(COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
9.
Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del Fondo
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
pag. 10
15. Valorizzazione dell’investimento
pag. 10
16. Informativa ai partecipanti
pag. 10
17. Ulteriore informativa disponibile
pag. 11
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
pag. 12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd2
15/02/2007, 17.12
A) INFORMAZIONI GENERALI
1.
La SGR e il Gruppo di appartenenza
CAAM SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole con sede legale in Milano, P.le Cadorna 3,
recapito telefonico 02.88101, sito web www.caamsgr.com, sezione “contattaci”, è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito: SGR) cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo.
2.
La Banca Depositaria
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano, via
Monte di Pietà 8 è la banca depositaria del Fondo.
3.
La Società di revisione
Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Milano, Via della Chiusa 2 è la società di revisione della SGR
e del Fondo.
4.
Il soggetto garante
Segespar Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90, Boulevard Pasteur
75015 Parigi (Francia) è il soggetto garante.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo.
5.
Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo
La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle
quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono
investite le risorse del Fondo.
La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la
restituzione del capitale, ad eccezione dei casi in cui il rimborso si riferisca ai valori quota garantiti (cfr.
art. 7 Parte I del Prospetto Informativo).
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende
dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di
investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la
variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere
tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto
emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato
in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e,
quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati.
L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del
titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari
denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la
variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono
denominati gli investimenti;
3/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd3
15/02/2007, 17.12
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente
di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per
aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente
piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al
caso in cui non si faccia uso della leva;
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti
livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione
politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti;
f) rischio di credito e di controparte: il fallimento di una controparte o di un emittente
potrebbe avere un effetto negativo sul valore del Fondo, se tale evento dovesse verificarsi prima
della scadenza della Formula. Tale evento non avrà invece effetti sul Valore della Quota Garantito
relativo al giorno di scadenza della Formula, in considerazione della garanzia di cui all’art. 3 Parte B)
del Regolamento di gestione.
È prevista una Garanzia a favore del Fondo che consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, in
assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e
qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di
denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti
previsti nel Regolamento di gestione.
Il Valore della Quota Garantito è pari al più alto tra i seguenti valori:
–
il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a
Euro 5;
–
il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità
dello stesso di onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di
rendimento o di restituzione del capitale investito.
La Garanzia opera a favore del Fondo alla scadenza della Formula (27 marzo 2012).
Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari delle richieste di
rimborso relative a date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite
dal Regolamento all’art. 6.3 della Parte B.
I rimborsi richiesti relativamente a date diverse da quella di scadenza della Formula sono regolati sulla
base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui
all’art. 9.1 lettera b).
Per una più dettagliata descrizione delle modalità, delle condizioni e dei limiti secondo cui opera la
garanzia si rimanda all’art. 3 del Regolamento di gestione del Fondo.
6.
Situazioni di conflitto di interesse
Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 11) del Prospetto
Informativo.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
7.
Tipologie, finalità, obiettivi, politica d’investimento e rischi specifici del Fondo
La politica di investimento del Fondo di seguito descritta è da intendersi come indicativa delle strategie
gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento.
Alcuni termini tecnici utilizzati nella descrizione delle politiche di investimento sono definiti nella legenda
posizionata al termine della presente Parte I ed alla quale si rimanda.
4/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd4
15/02/2007, 17.12
Fondo
Qualifica
Valuta di denominazione
Isin portatore
Isin nominativo
CAAM FORMULA GARANTITA MERCATI EMERGENTI
Fondo a Formula Garantito
Euro
IT0004180110
IT0004180128
Finalità del Fondo
Finalità
Orizzonte temporale
Grado di rischio
Graduale incremento del valore del capitale investito
5 anni (corrispondenti al periodo di validità della Formula).
Basso, tenuto conto della garanzia sull’orizzonte temporale di 5 anni, le
cui condizioni sono indicate all’art. 3 Parte B) del Regolamento di gestione.
Tendenzialmente medio in caso di rimborso anticipato rispetto al termine del periodo di validità della Garanzia (cfr. paragrafo 8).
Obiettivi, politica d’investimento e rischi specifici
Tipologie degli strumenti finanziari
e valuta di denominazione
Aree geografiche
Categoria di emittenti
Specifici fattori di rischio
Operazioni in strumenti derivati
Stile di gestione
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Investimento in depositi bancari in via residuale.
Il Fondo investe inoltre in strumenti finanziari derivati OTC.
Al termine del periodo di validità della Garanzia il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura
monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
Area Euro
Titoli emessi da governi, enti governativi e sopranazionali, nonché da
emittenti societari.
Duration: La duration del portafoglio è decrescente con l’avvicinarsi
della scadenza della Formula.
Rating: Investimento principale in obbligazioni con rating almeno pari
all’investment grade.
Paesi Emergenti: È escluso l’investimento in strumenti finanziari di
emittenti di Paesi Emergenti.
L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:
– alla copertura dei rischi;
– ad una più efficiente gestione del portafoglio.
Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì,
in strumenti finanziari derivati OTC, stipulati con una o più controparti
di elevato standing, che prevedono lo scambio del rendimento derivante dalla componente obbligazionaria, al netto dei costi addebitabili
al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari
come di seguito descritta.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la Formula determina il
valore finale della quota alla data del 27 marzo 2012, in assenza di
variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota
Garantito). Tale valore è dato dalla somma tra:
– il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene
la sottoscrizione, pari a Euro 5, e
– una partecipazione pari al 95% del rendimento, calcolato sulla base
di una formula prestabilita, di un paniere di indici rappresentativi di
cinque mercati azionari emergenti.
Gli indici oggetto della formula sono i seguenti:
– CECE Traded Index Eur (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia);
– FTSE Xinhua China 25 Index (Cina);
– Russian Depositary Index (Russia);
– KOSPI 200 Index (Corea);
– FTSE LATIBEX All Share Index (titoli dell’America Latina quotati alla
Borsa di Madrid).
I predetti indici si intendono nella versione “price”, che non considera
la ricapitalizzazione dei dividendi, ed espressi in valuta locale.
La Formula è più analiticamente illustrata nella Parte III (paragrafo 2) del
Prospetto Informativo e nel Regolamento di gestione (art. 2 Parte B)
5/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd5
15/02/2007, 17.12
Garanzia
Destinazione dei proventi
Il portafoglio del Fondo si compone di due parti: una componente
monetaria/obbligazionaria ed una componente che consiste in uno o
più strumenti derivati OTC.
Con riferimento alla prima componente, sono selezionati quegli strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria che consentono di generare un rendimento che, diminuito dei costi addebitabili al
Fondo, verrà ceduto mediante uno o più contratti derivati OTC. La
componente derivativa prevede che, a fronte di tale pagamento, il
Fondo riceva un flusso corrispondente alla partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari derivanti dall’applicazione della Formula.
Completata la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, la gestione diviene passiva.
Relazione con il benchmark: in relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo. In luogo del benchmark, nel paragrafo 8 viene indicata una misura di rischio alternativa.
Il valore della quota garantita è pari al più alto tra i seguenti valori:
– il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene
la sottoscrizione, pari a Euro 5;
– il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
La garanzia opera esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla scadenza della Formula, nella prospettiva di un investimento
di durata corrispondente all’orizzonte temporale sopra indicato. I rimborsi richiesti prima della scadenza della Formula sono regolati sulla
base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto
delle commissioni di rimborso di cui all’art. 9.1 lettera b).
Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi. Pertanto i proventi che
derivano dalla gestione del Fondo sono reinvestiti nello stesso.
Scenari di rendimento atteso dell’investimento del Fondo
Si riporta di seguito la tabella rappresentativa dei tre scenari di mercati finanziari – positivo, prudente
e negativo – elaborata sulla base di numerose simulazioni:
Scenario di rendimento atteso
dell’investimento nelle quote del Fondo
Scenario positivo
(premio al rischio
pari a 5.47%)
Scenario prudente Scenario negativo
(premio al rischio (premio al rischio
nullo)
pari a –9.71%)
Probabilità dell’evento
Il rendimento atteso è negativo:
la garanzia a favore del Fondo copre le perdite
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore
a quello di titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quello dell’orizzonte
temporale di investimento
Il rendimento atteso è positivo ed in linea
a quello di titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quello dell’orizzonte
temporale di investimento
Il rendimento atteso è positivo e superiore
a quello di titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quello dell’orizzonte
temporale di investimento
0.0%
0.0%
0.0%
56.1%
76.7%
90.7%
21.4%
14.6%
7.0%
22.6%
8.8%
2.3%
Si rinvia alla parte III per l’illustrazione di simulazioni elaborate su ipotesi di volatilità estreme.
6/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd6
15/02/2007, 17.12
8.
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento
(benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è possibile individuare una
misura di rischio alternativa, in caso di rimborso tra il periodo iniziale di Offerta e la scadenza della
Garanzia.
A tal fine, si indica il VaR di portafoglio, ossia la massima perdita del portafoglio con un livello di
probabilità del 99%, per ciascun anno.
Tale dato, riportato nella tabella che segue, è rappresentato sulla base di tre ipotesi differenti sulla
struttura a termine dei tassi di interesse, in quanto la predetta variabile influenza maggiormente l’andamento del Fondo.
Scenario in caso di
ribasso della struttura
dei tassi di interesse
(caso positivo)
Scenario in caso di
struttura invariata
dei tassi di interesse
(caso neutrale)
Scenario in caso di
rialzo della struttura
dei tassi di interesse
(caso negativo)
Anno 1
–4.230%
–6.809%
–9.287%
Anno 2
–3.147%
–5.154%
–7.102%
Anno 3
–2.373%
–4.005%
–5.605%
Anno 4
–1.191%
–1.986%
–2.360%
Anno 5
0.00%
0.00%
0.00%
Ciò significa che, ad esempio, sulla base delle simulazioni effettuate, in caso di scenario con variazione
negativa dei tassi di interesse, la perdita massima potenziale del portafoglio al terzo anno sarà pari a
2.373%; oppure, in caso di variazione positiva dei tassi di interesse, la perdita massima potenziale del
portafoglio al quarto anno sarà 2.36%.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
9.
Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del Fondo
Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.
9.1. Oneri direttamente a carico del sottoscrittore
Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore del Fondo oggetto della presente offerta sono indicati
nelle seguenti tabelle:
a)
Diritti fissi
Diritti fissi a carico del sottoscrittore
Per ogni versamento in unica soluzione
Per l’emissione del certificato al portatore o nominativo
(prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote),
per la conversione dei certificati da nominativi al portatore
e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento
Per il rimborso di spese di spedizione dei certificati, emissione
degli stessi e delle spese postali e amministrative connesse
Importo in Euro
Quota parte percepita
in media dai collocatori
5,00
0%
25,00 a favore
della Banca Depositaria
0%
Esborsi effettivamente sostenuti
0%
7/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd7
15/02/2007, 17.12
b) una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo
le seguenti modalità:
Anno*
Commissione di rimborso
Quota riaccreditata al Fondo
Anno 1
3,50%
0.50%
Anno 2
2,90%
0.50%
Anno 3
2,30%
0.50%
Anno 4
1,70%
0.50%
Anno 5
1,10%
0.50%
0
0
Alla scadenza della Formula
*
Ciascun anno decorre dalla data di calcolo del primo valore unitario della quota del Fondo.
Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti collocatori.
9.2. Oneri a carico del Fondo
9.2.1. Oneri di gestione
È prevista una provvigione unica in misura pari a 1,30% su base annuale comprensiva di tutti i costi a
carico del Fondo sottoindicati ad eccezione di quelli di cui al par. 9.2.2. Tale commissione è calcolata
settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al
momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno
lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo ed è comprensiva dei seguenti oneri:
–
la commissione di garanzia da corrispondersi mensilmente a favore del Soggetto garante;
–
gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, compresivi delle spese legate alle attività generali di regolamento delle operazioni;
–
i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
–
le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi
della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione
alla generalità dei partecipanti (es. gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo) purché tali oneri non
attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
–
le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o
delle disposizioni di vigilanza;
–
le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di
liquidazione;
–
gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
–
le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
–
il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.
Provvigione unica
Quota parte percepita in media dai collocatori
1,30% su base annua
61,5%
9.2.2. Altri oneri
Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 9.2.1, sono a carico del Fondo gli oneri fiscali di
pertinenza del Fondo.
Le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo triennio sono indicati nella Parte II del
Prospetto informativo.
8/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd8
15/02/2007, 17.12
10. Agevolazioni finanziarie per la partecipazione al Fondo
È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di esenzione totale dei diritti fissi.
11. Regime fiscale
Il risultato della gestione maturato in ciascun anno solare è soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,50%.
L’imposta viene prelevata dal Fondo e versata dalla SGR.
Ulteriori informazioni circa il regime fiscale vigente, sia con riguardo alle partecipazioni al Fondo sia
con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al Fondo in caso di donazione e
successione, sono disponibili nella Parte III del Prospetto Informativo.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
12. Modalità di sottoscrizione delle quote
La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo di Raccolta”
al pubblico. Il “Periodo di Raccolta” iniziale avrà una durata di un mese decorrente dal giorno di validità del Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione
massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del
collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio
di operatività del Fondo, con valore della quota pari a Euro 5.
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita pubblicazione
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Con analoga modalità la SGR può comunicare il prolungamento o la
riapertura del Periodi di Raccolta.
L’acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo e il
versamento del relativo importo.
La sottoscrizione delle quote può avvenire versando subito per intero il controvalore delle quote che si
è deciso di acquistare (versamento in unica soluzione o PIC). L’importo minimo previsto per ciascuna
sottoscrizione è di 250,00 Euro.
Il numero delle quote di partecipazione, e delle eventuali frazioni millesimali di esse arrotondate per
difetto, da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto
degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il
giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le
ore 15.30.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale
termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate
presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto
incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi.
A fronte di ogni versamento la SGR, entro sette giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi,
invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, il contenuto della quale è
specificato nella Parte III del Prospetto Informativo.
9/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd9
15/02/2007, 17.12
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui ai successivi paragrafi 14, 15 e 17, vengono effettuate
al sottoscrittore o al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei
confronti di tutti gli eventuali cointestatari.
Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di gestione
del Fondo.
13. Modalità di rimborso delle quote
È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun
preavviso.
Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – secondo le modalità
indicate all’art. 5.5 del regolamento di gestione.
A fronte di ogni richiesta di rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro 7 giorni lavorativi dalla data
di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuto rimborso, il contenuto della quale è specificato
nella Parte III del Prospetto Informativo.
Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso delle quote nonché dei termini di valorizzazione
e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.
Gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso sono indicati al paragrafo 9.1.
14. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione
Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo illustrato nel presente prospetto e disciplinato
nel medesimo regolamento di gestione può effettuare versamenti successivi. Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore.
Per la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento
di gestione dei fondi.
A fronte di ogni operazione viene applicato il diritto fisso previsti al paragrafo 9.1.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
15. Valorizzazione dell’investimento
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito
Internet della SGR indicato al paragrafo 1 della Parte I del Prospetto Informativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A e all’art. V Parte C del Regolamento di gestione.
16. Informativa ai partecipanti
La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati
storici di rischio/rendimento del Fondo, al Total Expense Ratio e al Turnover di portafoglio riportate
nella Parte II del Prospetto Informativo. In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al
Fondo, la SGR provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa. Con
periodicità semestrale, nel caso in cui il partecipante non abbia ritirato i certificati, la SGR invia, su
richiesta del partecipante, al domicilio dello stesso un prospetto riassuntivo indicante il numero delle
quote e il loro valore all’inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le eventuali sottoscrizioni e/o gli eventuali rimborsi effettuati nel medesimo periodo.
10/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd10
15/02/2007, 17.12
17. Ulteriore informativa disponibile
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio anche a domicilio dei seguenti ulteriori documenti:
a) la Parte III del prospetto Informativo – Altre informazioni sull’investimento;
b) il Regolamento di gestione del Fondo;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva) del Fondo.
La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a CAAM SGR S.p.A., P.le Cadorna
3, 20123 Milano, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente.
L’invio ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito.
La documentazione indicata ai paragrafi 16 e 17, potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore,
anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza.
I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca depositaria.
Le Parti I, II e III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione e i documenti contabili del Fondo
sono altresì pubblicati sul sito Internet della SGR www.caamsgr.com.
Legenda
Aree geografiche:
– area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, Slovenia;
– Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e che presentano un debito pubblico con rating basso (di norma inferiore all’investment grade) e sono, quindi contraddistinti
da un significativo rischio di insolvenza. Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org.
Duration: È espressa in anni ed indica la variabilità del prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano
di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita residua, una duration
più elevata esprime una variabilità maggiore del prezzo in relazione inversa all’andamento dei tassi di interesse.
Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle variazioni
dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di
strumenti derivati.
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco previsto
dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98. Oltre a
questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo
della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.
OICR: fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile (SICAV).
OICR collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da Società di gestione del gruppo di appartenenza della SGR.
Strumenti derivati OTC (Over The Counter): strumenti finanziari derivati non quotati.
Rating o merito creditizio: In relazione al rating dell’emittente (Issuer Rating), è un indicatore sintetico del
grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed
esprime una valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi relativamente a rimborsi del capitale e
del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti delle obbligazioni emesse.
In relazione al singolo strumento finanziario, il rating è un indicatore della qualità e del rischio dello strumento ed
esprime la capacità dell’emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso titolo (garanzie, grado di
subordinazione ecc.), di assolvere agli obblighi relativi.
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s.
Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente o dell’emissione considerati:
Rating alto: da Aaa a Aa3 Moody / da AAA a AA– S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni che
offrono altissime garanzie di solvibilità.
Rating medio: da A1 a Baa3 Moody / da A+ a BBB– S&P. Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni che
offrono una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari.
Rating basso: C per entrambe le agenzie (al di sotto del cosiddetto “investment grade” pari a Baa3 Moody’s o
BBB– S&P). Valutazione attribuita agli emittenti o alle emissioni caratterizzate da scarse capacità di fronteggiare
i propri impegni finanziari.
11/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd11
15/02/2007, 17.12
Il livello base di rating affinché l’emittente o l’emissione sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai
propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade (pari a Baa3 di Moody’s o BBB– di
Standard & Poor’s).
Rilevanza degli investimenti:
Definizione:
Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo:
Principale:
> 70%
Prevalente:
Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo:
Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto:
Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale:
< 10%
I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti
definiti nel relativo regolamento.
Total Expense Ratio (TER): è il rapporto tra il totale degli oneri posti a carico del Fondo e il patrimonio medio
dello stesso.
Turnover di portafoglio: è il rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti
finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio su base
giornaliera del Fondo. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta circa il grado di incidenza dei costi di
negoziazione sui fondi.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel
presente Prospetto Informativo semplificato.
Il legale rappresentante
12/12
ParteI_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd12
15/02/2007, 17.12
Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A.
è una società appartenente al Gruppo Crédit Agricole
CAAM Formula Garantita
Mercati Emergenti
Offerta pubblica di quote del Fondo comune di investimento mobiliare
di diritto italiano armonizzato conforme alla Direttiva 85/611/CE
Parte II del Prospetto Informativo
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento,
costi e Turnover di portafoglio del Fondo
La presente Parte II del Prospetto Informativo
è stata depositata presso la Consob in data 27 febbraio 2009
ed è valida dal 1 marzo 2009
La partecipazione al Fondo comune di investimento è disciplinata dal
Regolamento di Gestione del Fondo
DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL FONDO
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
Qualifica:
Fondo a formula garantito
Valuta di denominazione: Euro
Misura di rischio:
Scenario in caso
di ribasso della struttura
dei tassi di interesse
(caso positivo)
Scenario in caso
di struttura invariata
dei tassi di interesse
(caso neutrale)
Scenario in caso
di rialzo della struttura
dei tassi di interesse
(caso negativo)
Anno 1
-3,92%
-6,97%
-9,89%
Anno 2
-3,17%
-5,54%
-7,83%
Anno 3
-2,05%
-3,69%
-5,29%
Anno 4
-1,01%
-1,86%
-2,70%
Anno 5
0,00%
0,00%
0,00%
Ex ante (Var 99%)
Ex post: -4,92%
Rendimento Annuo del Fondo
9.00%
6.00%
3.00%
0.00%
-3.00%
-6.00%
-9.00%
2008
Andamento del Fondo nel 2008
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
Dec-07
2/4
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Rendimento medio annuo composto
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Fondo
n.d.
n.d.
Inizio collocamento
Durata Fondo
Patrimonio netto al 30/12/08
(milioni di euro)
Valore della quota al 30/12/08
(euro)
19 febbraio 2007
31 dicembre 2050
17,24
5,395
Annotazioni:
• La SGR ha affidato a CREDIT AGRICOLE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT S.A., appartenente al Gruppo
Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti
di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
I Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
Provvigione unica
Totale
2008
1,161%
1,161%
2007
0,928%
0,928%
2006
n.d.
n.d.
Annotazioni:
• La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo.
• Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore,
da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13).
• Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del
rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.
TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
TASSO DI MOVIMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO (TURNOVER)
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
2008
2007
2006
-47,657%
-195,309%
n.d.
Il Turnover di portafoglio è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle
vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del Fondo, e il patrimonio
netto medio su base giornaliera del Fondo. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta dell’incidenza dei
costi di negoziazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio.
PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE
INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SGR
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
2008
2007
2006
0,000%
0,000%
n.d.
3/4
PARTE
III
DEL
PROSPETTO
SULL’INVESTIMENTO
INFORMATIVO
–
ALTRE
INFORMAZIONI
La presente Parte III unitamente alle Parti I e II costituisce il Prospetto Informativo completo relativo
all’offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano
armonizzato alla Direttiva 85/611/CE
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
Il Regolamento di gestione del Fondo forma parte integrante del Prospetto Informativo completo, al quale è
allegato.
La Società di Gestione del Risparmio si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Parte III, depositata presso la CONSOB in data 27 febbraio e valida a
decorrere dal 1° marzo 2009.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. La società di gestione del risparmio
Crédit Agricole Asset Management Società di Gestione del Risparmio per Azioni, in forma abbreviata Crédit
Agricole Asset Management SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”) è una società appartenente al Gruppo
Crédit Agricole costituita in data 5 luglio 2007 con atto del Notaio Mario Notari di Milano ed iscritta al n.
251 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia, giusto provvedimento n.
1061 del 24 ottobre 2007 della Banca d’Italia.
La durata della società è stabilita sino al al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita
al 31 dicembre di ogni anno.
Il Capitale sociale è di Euro 15.000.000, sottoscritto e interamente versato. Azionista unico della Società è
Crédit Agricole Asset Management SA.
Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti:
-
-
-
la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la
promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e
l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di
propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega, mediante l’investimento avente
ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi
pensione aperti di altrui istituzione o di fondi pensione chiusi, italiani ed esteri;
la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione di
portafogli di investimento; da parte di organismi di investimento collettivo esteri (ivi incluse
funzioni di natura amministrativa); da parte di Investitori Istituzionali italiani ed esteri nei limiti
previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad essi rispettivamente relativi;
la prestazione del servizio di collocamento di quote o azioni di OICR;
lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Organo Amministrativo
Il Consiglio di Amministrazione della SGR si compone di 9 membri che durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. L’attuale consiglio, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31
dicembre 2009., è così composto:
Pagina 1 di 13
Presidente:
• Paul – Henry de LA PORTE DU THEIL, nato a Parigi (Francia) il 09.08.1947
Vice Presidente:
• Ariberto FASSATI, nato a Milano il 4.08.1946
Amministratore Delegato:
• Michel PELOSOFF, nato a Parigi (Francia) il 6.02.1959
Amministratori:
• Giovanni CARENINI, nato a Milano il 05.07.1961
• Xavier BARROIS, nato a Lille (Francia) il 16.04.1959
• Pascal BLANQUÉ, nato a Béziers (Francia) il 24.09.1964
• Patricia BOUCHARD, nata a Parigi (Francia) il 23.09.1963
• Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostoso (RE) il 01.11.1956.
• Jean Paul MAZOYER, nato a Dijon (Francia) il 09.05.1965
Paul Henri de La Porte du Theil
Diplomato presso l'Ecole Nationale de l'Aéronautique in Francia, dal 1975
presso la Caisse Nationale de Crédit Agricole, all'interno della quale ha
ricoperto, dal 1991, la carica di Responsabile della Divisione di Asset
Management.
Attualmente ricopre la carica di Direttore Generale di Crédit Agricole Asset
Management S.A. e di Credit Agricole Asset Management Group, Società
del Gruppo Crédit Agricole Indosuez.
Michel Pelosoff
Dal giugno 2005 ricopre la carica di Presidente – Direttore generale di
Crédit Agricole Asset Management Immobilier, nonchè membro del
Comitato Esecutivo di Crédit Agricole Asset Management dal luglio 2004.
Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza, Presidente di CAAM RE ITALIA SGR S.p.A. e VicePresidente di CAAM AI SGR S.p.A.. è altresì membro del Consiglio
direttivo di Assogestioni. Lavora presso il Crédit Lyonnais nella direzione
finanziaria e nel controllo di gestione fino al 1991; in seguito ricopre la
carica di direttore degli investimenti presso la “Union des assurances
Fédérales (UAF)”. Dal 2001 rientra in Crédit Lyonnais A.M. partecipando
attivamente nel processo di unione delle due società di gestione divenute
Crédit Agricole Asset Management il 1° luglio 2004.
Giovanni Carenini
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano, attualmente è responsabile dell’Area Corporate
Governance di Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A. e Consigliere
di Amministrazione di CAAM RE ITALIA SGR S.p.A. e di CAAM AI SGR
S.p.A... Dal 1987 ricopre ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del
Gruppo Crédit Lyonnais (poi Gruppo Crédit Agricole) in Italia e all’ estero.
In particolare dal 2000 al 2004 è stato Amministratore Delegato di Crédit
Lyonnais Asset Management SIM S.p.A. e dal 2005 è stato responsabile
della funzione di controllo interno di Crédit Agricole Asset Management
SGR S.p.A..
Pagina 2 di 13
Ariberto Fassati
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano, dal 1977 è Delegato Generale per l’Italia del
Gruppo Crédit Agricole; è, inoltre, membro del Comitato di Direzione della
Caisse Nationale de Crédit Agricole e del Comitato esecutivo di Credit
Agricole S.A.. Presidente di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
Pascal Blanqué
Direttore della gestione e membro del Comitato Esecutivo di Crédit Agricole
Asset Management dal febbraio 2005. Inizia la sua carriera presso la banca
Paribas nel 1991 nella gestione istituzionale e privata. Di seguito svolge la
funzione di strategista nell’allocazione degli attivi di Paribas Asset
Management a Londra e ricopre la carica di direttore della ricerca economica
di Paribas. Nel maggio del 2000 entra nel Crédit Agricole dove è nominato
direttore degli studi economici.
Patricia Bouchard
Dal 2004 all'interno del Gruppo Crédit Agricole dove ricopre la carica di
Direttore Finanziario di Credit Agricole Asset Management SA. In
precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Finanziario presso Crédit
Lionnays Asset Management S.A., e di Responsabile della Segreteria
Generale e della gestione di 25 filiali presso il Gruppo HSBC CCF AM dal
febbraio 1998 al febbraio 2002.
Xavier Barrois
Laureato in Ingegneria. Dal 1999 ricopre la carica di Direttore IT in Crédit
Agricole Asset Management. Dal 2005 è Membro del Comitato Esecutivo
di Crédit Agricole Asset Management e ricopre la carica di Direttore dei
Sistemi Informatici e dell’Organizzazione. Dal 1995 al 1998 è Direttore
dell’Information Technology di Winterthur Assicurazioni; dal 1990 al 1995
ricopre la carica di Direttore del Servizio Studi presso Abeille
Assicurazionie dal 1987 al 1990 è Responsabile di ingegneria presso AGF.
Giampiero Maioli
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, è Direttore
Generale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. In precedenza, dal
1996, è stato Direttore Area Lombardia del Credito Commerciale e, dal
2002, Responsabile Marketing e poi Direttore Commerciale di Cariparma. È
inoltre consigliere di Crédit Agricole Vita Assicurazioni S.p.A., Fiere di
Parma S.p.A. e Artoni Trasporti S.p.A..
Jean Paul Mazoyer
Laureato alla Ecole de Management de Lyon, è Responsabile Marketing di
Crédit Agricole Asset Management SA dal 2007. In precedenza dal 2002 al
2004 ha svolto il ruolo di Responsabile Crediti e Risk presso Crédit Agricole
d’Ile de France. Dal 2004 al 2007 ha ricoperto la carica di International
Chief Operating Officer di CALYON.
Organo di controllo
L’organo di controllo della SGR è il collegio sindacale, composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili; l’attuale collegio, i cui membri rimangono in carica fino all’assemblea di
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, è così composto:
Presidente:
• Giuseppe DEIURE, nato a Sammichele di Bari (BA) il 20.09.1937
Sindaci effettivi:
• Luigi Carlo SPADACINI, nato a Milano il 07.07.1953
• Bruno RINALDI, nato a Iseo (BS) il 26.02.1945
Pagina 3 di 13
Sindaci supplenti:
• Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.04.1966
• Davide BONA, nato ad Augusta (SR) il 1.09.1976
Giuseppe Deiure
Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, ed iscritto nel Registro
dei Revisori contabili con D.M. 12.04.1995, pubblicato nella G.U., Supplemento 31
bis, quarta serie speciale del 21.04.1995. Ha lavorato presso due delle maggiori
società di revisione internazionali fino a divenire socio di una di esse quale
responsabile di problemi fiscali e di diritto societario. Fondatore dello Studio
Tributario Deiure con uffici a Milano ed a Roma, annovera fra i suoi clienti gruppi
italiani ed internazionali. Contribuisce con articoli ed interviste ai maggiori
quotidiani finanziari italiani come “Il Sole 24 Ore” ed internazionali come il
“Financial Times”.
Luigi Spadacini
Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Ha ricoperto l’incarico di membro
effettivo del collegio sindacale di A.E.M. S.p.A. (ora A2A S.p.A.); ha ricoperto dal
1976 al 2006 la carica di Sindaco Effettivo presso Castiglioni Cartotecnica S.p.A..
Bruno Rinaldi
Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Contabile.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo presso I2 Capital S.p.A. e di
ENPAP. In passato ha svolto la medesima funzione presso Intesa BCI Sistemi e
Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Ossimo; ha ricoperto l’incarico di
Consigliere di Amministrazione presso Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa
di Risparmio di Fermo, CARIVITA Sp.A. e Fondo Pensione PREVICLAV.
Davide Bona
Laureato in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi di Milano nel
2000 con tesi in Diritto Societario.Nel 2003 ha conseguito l’abilitazione alla
professione di commercialista e, nel 2004 ha conseguito un master di diritto
tributario. È iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. in data 2
novembre 2005 pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2005 – IV
Serie Speciale.
Patrizia Ferrari
Laureata in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi di Milano. A far data
dal 1991 svolge la sua attività presso lo Studio Tributario Deiure, Ha maturato
esperienze in campo tributario, societario, nel settore delle fusioni e acquisizioni
societarie e nel settore bancario/finanziario. Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e nel 1995 quella di
Revisore Contabile.
Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing
Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali:
- gestione delle attività di valorizzazione della quota;
- elaborazione grafica dei rendiconti periodici;
- stampa e postalizzazione corrispondenza ordinaria con la clientela;
- elaborazione (delle segnalazioni di vigilanza prisma e trasmissione alle scadenze stabilite;
- gestione operativa e/o manutenzione di sistemi informativi (hardware e software) e servizi di facility
management;
- gestione dell’archivio documenti cartaceo e ottico.
Funzioni direttive
Le funzioni direttive sono esercitate dall’Amministratore Delegato.
Pagina 4 di 13
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
La gestione del Fondo è effettuata da Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A.. Il Consiglio di
Amministrazione definisce gli orientamenti generali di investimento tenendo conto del Regolamento di
gestione e della politica di gestione di ciascun Fondo, disponendo i piani operativi di gestione dei portafogli
cui l’Amministratore Delegato conferisce esecutività avvalendosi dell’Area Strategia e Investimenti.
Il soggetto preposto all’Area Strategia e Investimenti della SGR, responsabile delle scelte finali di
investimento relative al patrimonio gestito è il Dottor Roberto Dopudi, nato a Milano il 6 maggio 1966. Il
Dottor Dopudi - laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano - opera nel Gruppo
Crédit Agricole dal 2001, prima come responsabile delle gestioni patrimoniali per la clientela istituzionale e
dal giugno 2006 come Responsabile dell’Area Strategia e Investimenti. Nel 1991 lavora come operatore di
front office presso Eptasim S.p.A. Nel 1996 assume la responsabilità del desk Capital Markets e Tesoreria di
B.P.Vi SIM S.p.A. Nel 1997 entra in Banco di Sardegna S.p.A. come responsabile dei prodotti derivati e
strutturati. Nel 1998 ricopre la carica di responsabile dell’attività di gestione obbligazionaria presso
Compage SGR S.p.A. del Gruppo Bancario Mediobanca.
Altri fondi istituiti dalla SGR
Oltre al Fondo disciplinato dal presente Prospetto Informativo, CRÉDIT AGRICOLE ASSET
MANAGEMENT SGR S.p.A. ricopre il ruolo di:
- SGR GESTORE e PROMOTRICE dei fondi mobiliari: CAAM ABSOLUTE; CAAM FORMULA
GARANTITA 2012; CAAM FORMULA GARANTITA 2013; CAAM Formula Garantita Mercati
Emergenti; CAAM Formula Private Dividend Opportunity; CAAM Formula Garantita Equity Recall 2013;
CAAM Formula Garantita DUE 2013; CAAM Formula Garantita Equity Recall DUE 2013; CAAM Formula
Garantita Emerging Market Equity Recall 2013; CAAM PRIVATE ALFA; UNIBANCA PLUS; CAAM
PREMIUM POWER; CAAM PIU’; CAAM Liquidità CAAM Equipe 1; CAAM Equipe 2; CAAM Equipe 3;
CAAM Equipe 4; CAAM REAL ABSOLUTE; CAAM Europe Equity; CAAM Usa Equity; CAAM Pacific
Equity; CAAM Global Equity; CAAM Global Emerging Equity; CAAM Formula Euro Equity Option 2013;
CAAM Formula Garantita High Diversification 201;. CAAM Eureka Double Call; CAAM Eureka Dragon;
CAAM Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014; CAAM Formula Euro Equity Option Due
2013; CAAM Formula Garantita Equity Recall 2014; CAAM Breve Termine; CAAM Obbligazionario
Euro.
- SGR GESTORE dei fondi mobiliari: (i) Banco Posta CentoPiù e BancoPosta CentoPiù 2007; (ii)
EURIZON FOCUS- I SEMESTRE 2006; EURIZON FOCUS - II SEMESTRE 2006; EURIZON FOCUS – I
TRIMESTRE 2007; EURIZON FOCUS – II TRIMESTRE 2007; EURIZON FOCUS – III TRIMESTRE
2007; EURIZON FOCUS – IV TRIMESTRE 2007; (iii) Arca Capitale Garantito Giugno 2013; Arca
Capitale Garantito Dicembre 2013.
- SGR PROMOTRICE dei fondi mobiliari CAAM QBalanced; CAAM Qreturn; CAAM Azioni Qeuro.
2. Il fondo
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di
partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di
uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il
patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei
singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.
Il fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’
“aperto” in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota richiedere il rimborso
parziale o totale di quelle già sottoscritte.
Caratteristiche dei fondi
Il fondo è stato istituito in data 27 settembre 2006, autorizzato con provvedimento della Banca d’Italia del 29
dicembre 2006.
Pagina 5 di 13
La SGR ha affidato a CREDIT AGRICOLE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT S.A., appartenente
al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio
definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2.1 Formula
La Formula determina il valore finale della quota alla data del 27 marzo 2012 in assenza di
variazioni del regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota Garantito). Tale valore è dato
dalla somma tra:
- il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a
euro 5 e
- una partecipazione pari al 95%, al rendimento, calcolato sulla base di una formula prestabilita,
di un paniere di indici rappresentativi di cinque mercati azionari emergenti.
Gli indici oggetto della formula sono i seguenti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
CECE Traded Index Eur Indice rappresentativo delle performance dei titoli azionari di
maggiore capitalizzazione della Repubblica Ceca (inclusi nell'indice Czec Traded Index),
dell'Ungheria (inclusi nell'indice Hungarian Traded Index) e della Polonia (inclusi
nell'indice Polish Traded Index). Index ticker: CECEEUR Index);
FTSE Xinhua China 25 Index (Indice rappresentativo delle performance dei titoli azionari
delle 25 società cinesi di maggiore capitalizzazione Index ticker: XIN0I Index);
Russian Depositary Index (Indice costituito dai più liquidi "depository receipts" su titoli
azionari Russi, trattati al London Stock Exchange. Index ticker: RDXUSD Index);
KOSPI 200 Index (Indice rappresentativo delle performance dei titoli azionari delle 200
maggiori società Coreane, per capitalizzazione. Tali titoli rappresentano circa il 93% del
valore di mercato totale del Korea Stock Exchange. Index ticker: KOSPI2 Index);
FTSE LATIBEX All Share Index (Indice rappresentativo delle performance dei titoli
azionari più liquidi quotati sul mercato Latibex ('area Latino Americana). Index ticker:
LATIBEX index).
Le informazioni relative agli indici sono reperibili sull’information sistem provider Bloomberg
attraverso il quale è possibile reperire la relativa quotazione (utilizzando l’index ticker riportato per
ciascun indice), qualora non disponibile sui principali quotidiani economici.
La formula prevede che, al termine di ogni esercizio annuale decorrente dalla data di avvio del
fondo, venga calcolata – per ogni indice – la media aritmetica delle performance cumulate rilevate
trimestralmente. La performance cumulata è data dalla differenza percentuale tra il Prezzo di
riferimento Trimestrale e il Prezzo di riferimento iniziale.
Al termine di ogni esercizio annuale decorrente dalla data di avvio del fondo, viene selezionato
l’indice con il miglior risultato (Best Of) in termini di media aritmetica delle performance cumulate
trimestrali. Qualora il miglior risultato sia negativo, viene considerato pari a zero. L’indice che ha
registrato il miglior risultato non verrà più considerato nei calcoli degli anni successivi fino alla
scadenza della formula (metodo Himalaya).
Al termine dell’orizzonte di cinque anni, si procede al calcolo della media aritmetica dei cinque
risultati selezionati. Tale valore rappresenta il rendimento al quale viene applicata la partecipazione.
Pagina 6 di 13
Definizioni
Prezzo di Riferimento Iniziale - per ciascun indice, la media dei prezzi di chiusura alle date del 27
marzo 2007, 28 marzo 2007, 29 marzo 2007, 30 marzo 2007 e 2 aprile 2007.
Prezzo di Riferimento Trimestrale - per ciascun indice, prezzo di chiusura rilevato alle date del
27 giugno 2007, 27 settembre 2007, 27 dicembre 2007, 27 marzo 2008, 27 giugno 2008, 26
settembre 2008, 24 dicembre 2008, 25 marzo 2009, 24 giugno 2009, 23 settembre 2009, 23
dicembre 2009, 24 marzo 2010, 23 giugno 2010, 22 settembre 2010, 22 dicembre 2010, 23 marzo
2011, 22 giugno 2011, 21 settembre 2011, 21 dicembre 2011, 19 marzo 2012.
Qualora tali date corrispondano a giorni di borsa chiusa secondo il calendario Target, il prezzo di
chiusura sarà rilevato il primo giorno successivo di borsa aperta secondo il calendario Target.
La Formula può altresì essere rappresentata mediante la seguente equazione:
Durata: 5 anni
Paniere sottostante: 5 indici rappresentativi di mercati di paesi emergenti:
1 5
Pagamento alla scadenza = 100% della quota iniziale + max(0 ; P % * × ∑ BestOf i )
5 1=1
Dove
P%= livello di partecipazione (in percentuale)
BestOfi (Migliore) = è il massimo tra 0 e la più elevata Performance Media fra gli indici inclusi nel
paniere alla “i-esima” data annuale di rilevazione ( Panierei );
Dove
Indice n = sono gli n indici inclusi nel Panierei ;
Indice kn = è il prezzo di chiusura per l’indice n-esimo alla “k-esima data di quotazione trimestrale;
Indice0n = è il prezzo di chiusura dell’indice n-esimo alla data di partenza;
Panierei = Panierei −1 − (BestOfi −1 ) ogni anno viene eliminato dal paniere l’indice che presenta la
miglior Performance Media.
Caratteristica del Floor:
Se uno dei 5 BestOfi è negativo viene sostituito da zero nel calcolo della media finale.
La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:
Pagina 7 di 13
Date
di
riferimento
Media annua delle performance degli indici
T*
Ceceeur
T+1
24,99%
24,69%
FTSE
Xinhua
11,07%
15,03%
39,19%
39,83%
Russ.
Depos. Ind.
50,68%
71,46%
Best of
Indice
escluso
Kospi 200
Russ.
Depos. Ind
FTSE
Xinhua
Ceceeur
Kospi 200
Latibex
58,66%
-9,23%
-10,91%
58,66%
71,46%
2.49%
39,83%
26,11%
57,71%
70,95%
57,71%
T+2
T+3
T+4
T+5
70,95%
Media aritmetica dei cinque indici
74% (percentuale di partecipazione)* la media dei cinque indici
59,72%
44,19%
(* ove T coincide con la data di calcolo del primo valore unitario della quota del Fondo).
2.2 Simulazioni sul profilo rischio/rendimento del Prodotto
Scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di riferimento
Considerando diversi scenari dei mercati finanziari (positivo, neutrale, negativo), sono state effettuate
numerose simulazioni. Le simulazioni condotte evidenziano sull’orizzonte della garanzia una struttura di
risultati attesi, al netto delle commissioni gravanti sul fondo, come di seguito riportato:
Scenario di rendimento atteso
dell'investimento nelle quote del Fondo
Scenario positivo
(premio al
rischio pari a
5.47%)
Scenario prudente
(premio al rischio
nullo)
Scenario negativo
(premio al rischio
pari a -9.71% )
Probabilità dell'evento
Il rendimento atteso è negativo: la garanzia
a favore del Fondo copre le perdite
Il rendimento atteso è positivo, ma
inferiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga a quello
dell'orizzonte temporale di investimento
Il rendimento atteso è positivo ed in linea a
quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quello
dell'orizzonte temporale di investimento
Il rendimento atteso è positivo e superiore
a quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quello
dell'orizzonte temporale di investimento
0.0%
0.0%
0.0%
56.1%
76.7%
90.7%
21.4%
14.6%
7.0%
22.6%
8.8%
2.3%
Pagina 8 di 13
Si riportano di seguito simulazione dei casi limite (Stress Test) che illustrano gli scenari di rendimento
estremi:
Ipotesi dove si è ipotizzata un’alta volatilità degli indici azionari oggetto della Formula:
Scenario
positivo
Scenario
negativo
Il rendimento atteso è negativo, ma le perdite sono coperte dalla garanzia a
favore del fondo
0.0%
0.0%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
46.9%
84.3%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
18.3%
9.7%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
34.8%
6.0%
Ipotesi di alta volatilità dei mercati azionari
Ipotesi dove si è ipotizzata una bassa volatilità degli indici azionari oggetto della Formula:
Scenario
positivo
Scenario
negativo
Il rendimento atteso è negativo, ma le perdite sono coperte dalla garanzia a
favore del fondo
0.0%
0.0%
Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
78.2%
98.0%
Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
18.3%
1.9%
Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari
privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento
3.6%
0.1%
Ipotesi di bassa volatilità dei mercati azionari
3. I soggetti che procedono al collocamento
Il collocamento delle quote dei fondi avviene, oltre che da parte della SGR che opera presso la propria sede
sociale, anche da parte di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli S.p.A., Banca di Trento e Bolzano S.p.A., Banca Popolare Friuladria S.p.A., Intesa Casse del Centro
(C.R. Viterbo S.p.A., C.R. Foligno S.p.A., C.R. Rieti S.p.A., C.R. Spoleto S.p.A., C.R. Città di Castello
S.p.A., C.R. Terni e Narni S.p.A., C.R. Ascoli S.p.A.), Cassa di Risparmio di Fano S.p.A., Cassa di
Risparmio di Rimini S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca di Romangna S.p.A., Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A., Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di
Risparmio di Fermo S.p.A., Cassa di Risparmio di Volterra s.p.A., EmilBanca S.p.A..
4. I soggetti che prestano garanzia e contenuto della garanzia
Il soggetto garante è Segespar Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90,
Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B
421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli Istituti di Credito e
delle Imprese di Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e
qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro
al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito
previsti.
Pagina 9 di 13
Il valore della quota garantita, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla scadenza della
Formula, é pari al più alto tra i seguenti valori:
- il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5;
- il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno essere
presentate nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento all’art. 6.3 della Parte B.
La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello
stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5. La SGR non
assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale investito.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di
svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi
dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Provvedimento
Banca d’Italia del 14 aprile 2005. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero
verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità
per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad
escludere l’applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee
telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali
mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai
sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno
un’apposita modifica del presente Regolamento.
5. La banca depositaria
La Banca Depositaria è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo 156 e sede
secondaria in Milano, via Monte di Pietà 8.
6. Gli intermediari negoziatori
La SGR, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto
meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue direttamente le decisioni di
negoziare (gli Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.
La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli
ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori a cui presta il servizio di gestione
collettiva del risparmio.
La SGR mette a disposizione sul proprio sito internet il documento informativo sulle strategie di esecuzione
e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.
La SGR sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle strategie di
trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le strategia
adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da
influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.
7. La società di revisione
La revisione della contabilità e il giudizio sul rendiconto del fondo nonché la revisione della contabilità
nonchè il giudizio sul bilancio di esercizio della SGR sono effettuati dalla società di revisione Reconta Ernst
& Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2, Milano.
L’incarico alla società di revisione è stato conferito per il periodo 2007-2015 con delibera dell’assemblea dei
soci della SGR in data 9 novembre 2007.
Per l’attività di revisione della contabilità e di giudizio del rendiconto vengono riconosciuti i seguenti onorari
annui, aggiornabili in base all'indice ISTAT sul costo della vita e per fatti eccezionali ed imprevedibili, oltre
alle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 7.200.
Pagina 10 di 13
B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
8. Tecnica gestionale per il conseguimento dell’obiettivo di rendimento della Formula
Il patrimonio del Fondo è investito in un portafoglio di strumenti finanziari di natura monetaria e
obbligazionaria, il cui rendimento, al netto dei costi addebitabili al Fondo, viene ceduto mediante un
contratto derivato OTC, al fine di ottenere a maturità la partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari
derivante dall’applicazione della Formula.
Il contratto derivato (tecnicamente uno swap) è stipulato con uno o più controparti in fase di lancio del fondo
per un ammontare pari al numero delle quote sottoscritto moltiplicato per il valore iniziale della quota. La
dimensione dello swap è modificata qualora ci siano rimborsi di quote.
Per il controllo del rischio di controparte dello swap e il rispetto della normativa sugli OICR armonizzati, è
previsto un meccanismo di acconti, in base al quale, quando il valore “mark to market” dello swap raggiunge
la soglia del 9% del valore nominale, la controparte paga in cash un acconto del 10% del predetto valore.
Detto acconto potrà essere restituito alla controparte se il valore “mark to market” dello swap diminuisce fino
a raggiungere la soglia dell’11% del valore nominale.
Modalità di funzionamento della Garanzia
La modalità gestionale adottata ha come obiettivo il contenimento del rischio che il valore della quota, alla
scadenza della Garanzia, sia inferiore al valore garantito.
La Garanzia opera al Favore a del Fondo alla data del … 2012.
Pertanto, per i rimborsi di quote richiesti alla data di scadenza della Formula, il valore della quota é pari al
più alto tra i seguenti valori:
- il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a euro 5;
- il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno essere
presentate nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento all’art. 6.3 della Parte B.
La rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento
dell’investimento nelle quote del Fondo
La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo di Raccolta” al
pubblico. Il “Periodo di Raccolta” iniziale avrà una durata di un mese decorrente dal giorno di validità del
Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del
Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento
raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del
fondo, con valore della quota pari a euro 5.
Condizioni contrattuali di efficacia dell’immunizzazione
Il verificarsi di eventi di carattere eccezionale (situazioni anomale determinate da eventi estremi nei singoli
titoli, mancanza di una controparte per la stipula dello swap, ecc.) può far sì che l’obiettivo di protezione non
venga realizzato. Il perseguimento dell’obiettivo di protezione è comunque garantito dalla società Segespar
Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di
svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi
dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Provvedimento
Banca d’Italia del 14 aprile 2005. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero
verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità
per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad
escludere l’applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee
telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali
mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai
sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
Pagina 11 di 13
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE
9.1 Sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
Durante il Periodo di offerta la sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore
anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che,
previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di
impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle
specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line”
per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati all’art. 3
al presente documento.
Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni per un eventuale
ripensamento da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei
corrispettivi avverranno una volta decorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti
collocatori.
Gli investimenti successivi durante il Periodo di offerta, le operazioni di passaggio tra fondi e le richieste di
rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica. A
tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte
dell’investitore. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di
comunicazione a distanza è il bonifico bancario.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri indicati al
paragrafo 7.
Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di switch per assicurare la
tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.
La lettera di conferma dell'avvenuto investimento (paragrafo 13 della Parte I del prospetto informativo)
contiene il numero delle quote attribuite e tutti gli altri estremi dell’operazione effettuata (ad esempio: data
di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di
pagamento, ecc). Analoghe informazioni sono contenute nella lettera di conferma dell’avvenuto rimborso
(paragrafo 14 della Parte I del prospetto informativo).
D) REGIME FISCALE
10. Il regime fiscale
Il risultato della gestione maturato in ciascun anno solare è soggetto ad un’imposta sostitutiva del 12,50%.
L’imposta viene prelevata dal fondo e versata dalla SGR. I sottoscrittori diversi dalle imprese commerciali
non devono assolvere alcun obbligo di dichiarazione, calcolo o versamento di imposta. Per le imprese
commerciali i proventi percepiti concorrono al reddito imponibile con diritto al credito d’imposta. Per i
soggetti esteri che risiedano, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni è
previsto, su richiesta, il rimborso di una somma pari al 15% dei proventi netti percepiti.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o altra liberalità tra vivi,
l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle
donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria,
concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio la differenza tra il
valore delle quote del fondo e l’importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti
maturati e non riscossi, emessi o garantiti dalla Stato o ad essi assimilati, detenuti dal fondo alla data di
apertura della successione. A tal fine la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio
del fondo.
Pagina 12 di 13
E) CONFLITTI DI INTERESSE
11. Le situazioni di conflitto di interesse
La SGR è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo.
Essa può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione
che sia comunque assicurato un equo trattamento dei fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle
operazioni da eseguire. La SGR assicura che il patrimonio dei fondi gestiti non sia gravato da alcun onere
altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti.
La SGR formula per iscritto, applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interessi che tiene
conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio Gruppo. La
SGR si dota, dal punto di vista operativo, di apposite procedure volte a:
1. individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere
gravemente gli interessi di uno o più investitori;
2. adottare le misure necessarie per gestire tali conflitti al fine di assicurare un grado di indipendenza
commisurato all’entità del rischio che gli interessi dei portafogli gestiti (e quindi degli investitori) possano
essere danneggiati.
In particolare, le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 si articolano come segue:
™ Mappatura delle possibili situazioni di conflitto di interessi al fine di identificare le fattispecie di
potenziali situazioni di conflitto di interesse riconducibili alle seguenti categorie:
– Conflitto tra gli interessi della società (o del Gruppo o di Esponenti Aziendali o di Soggetti con cui la
società intrattiene significativi rapporti d’affari) e gli interessi degli investitori;
– Conflitto tra gli interessi degli investitori, qualora esista il rischio potenziale che un investitore o un gruppo
di investitori possano essere favoriti a danno di altri investitori o gruppo di investitori.
™ Valutazione e adeguamento dei presidi di controllo
A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto di interesse, la SGR istituisce presidi di controllo o di
gestione dei conflitti la cui efficacia viene periodicamente valutata. A titolo meramente esemplificativo e
pertanto non esaustivo e con particolare riferimento all’investimento dei fondi comuni di investimento gestiti
in strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo, si segnala che detti strumenti finanziari sono
considerati in conflitto di interesse:
– sino a rimborso se trattasi di titoli obbligazionari emessi da una tra le società considerate in conflitto di
interessi;
– sino a chiusura del periodo di collocamento se trattasi di strumenti finanziari collocati da una tra le Società
considerate in conflitto di interessi.
Da ultimo, indipendentemente da tali fattispecie, la società considera in potenziale conflitto di interessi ogni
altro strumento finanziario qualora, in base ad informazioni fondate e pubblicamente disponibili, accerti
l’esistenza di significativi rapporti d’affari tra l’Emittente e società del Gruppo.
Non sono in essere accordi di soft commission.
Pagina 13 di 13
CAAM Formula Garantita
Mercati Emergenti
Offerta pubblica di quote del Fondo comune di investimento mobiliare
di diritto italiano armonizzato conforme alla Direttiva 85/611/CE
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda Identificativa;
b) Caratteristiche del Prodotto;
c) Modalità di Funzionamento.
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
1
15/02/2007, 17.11
CAAM FORMULA GARANTITA MERCATI EMERGENTI
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO
pag.
3
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
pag.
4
Politica d’investimento del Fondo
pag.
4
1.1. Limiti alle operazioni con parti correlate
pag.
5
2.
Formula
pag.
6
3.
Garanzia
pag.
7
4.
Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
pag.
8
5.
Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo
pag.
8
5.1. Spese a carico dei singoli partecipanti
pag.
8
5.2. Spese a carico del Fondo
pag.
9
Sottoscrizione, operazioni di passaggio tra fondi e rimborso
pag.
9
6.1. Periodo di Raccolta e Ammontare del Fondo
pag.
9
6.2. Sottoscrizione delle quote
pag.
9
6.3. Rimborso delle quote
pag. 10
6.4. Valore unitario della quota
pag. 11
Disposizioni transitorie
pag. 11
1.
6.
7.
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
pag. 12
I.
Partecipazione al Fondo
pag. 12
II.
Quote e certificati di partecipazione
pag. 13
III.
Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
pag. 13
IV.
Spese a carico della SGR
pag. 13
V.
Valore unitario della quota e sua pubblicazione
pag. 13
VI.
Rimborso delle quote
pag. 14
VII.
Modifiche del regolamento
pag. 15
VIII. Liquidazione del Fondo
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
2
pag. 15
15/02/2007, 17.11
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
Denominazione,
tipologia, durata e
dimensione del Fondo
Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato a formula
(di seguito “Fondo”):
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi
con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.
La dimensione del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di quote
ed un massimo di 100 milioni di quote (orientativamente compreso tra 15
milioni di Euro e 500 milioni di Euro).
Società di gestione
del risparmio
CAAM Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito “SGR”) o, per
brevità, CAAM SGR S.p.A. - iscritta al n. 5 dell’albo delle SGR, con sede in
Milano, P.le Cadorna, n. 3.
Il sito Internet della SGR è: www.caamsgr.com
Banca Depositaria
Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “Banca Depositaria”), con sede legale in
Torino, P.zza San Carlo 156 e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà
8; iscritta al n. 5361 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all'albo dei
Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote
del Fondo sono espletate dalla Banca Depositaria presso la “Filiale Financial
Institutions” di Parma, via Langhirano 1/A.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso le dipendenze della
Banca Depositaria situate nei capoluoghi di regione.
Il sito Internet della Banca Depositaria è: www.intesasanpaolo.com
Periodicità di calcolo
del valore della quota e
quotidiano di riferimento
per la pubblicazione del
suo valore nonché delle
modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza settimanale, con riferimento a ciascun martedì. Qualora tale giorno sia di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di festività nazionali
italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.
Soggetto Garante
Segespar Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90,
Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di
Istituto di credito dal Comitato degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
3/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
3
15/02/2007, 17.11
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
1.
Politica d’investimento del Fondo
1. È un Fondo cosiddetto “a formula” il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime
fiscale applicabile al Fondo, è permettere ai partecipanti di beneficiare alla data del 27 marzo 2012:
–
della garanzia del 100% del capitale (il Valore della Quota Garantito è il valore della quota iniziale
a cui avvengono le sottoscrizioni, pari a Euro 5, secondo le modalità descritte al paragrafo 2 del presente Regolamento);
–
di una partecipazione pari al 95% del rendimento, sulla base dell’applicazione della Formula, di
un paniere composto da 5 indici azionari: CECEEUR, FTSE Xinhua, Russian Depositary Index, KOSPI
200, LATIBEX.
In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso verranno
rideterminati e comunicati ai partecipanti.
Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l’art. 2 del presente Regolamento.
2. Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi, soprannazionali e societari appartenenti all’area Euro, con
rating almeno pari all’investment grade nonché in depositi bancari.
Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti finanziari derivati, OTC,
stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio del rendimento derivante
dalla componente obbligazionaria di cui al precedente paragrafo, al netto dei costi addebitabili al Fondo,
con la partecipazione ai rendimenti dei mercati azionari come descritta al precedente comma 1, lett. b).
3.
Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di gestione espresso dalla Formula.
4. Al termine del periodo di validità della Formula il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via
esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
5. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti:
–
strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a), b), b – bis) ed e) del TUF quotati in mercati
regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico nei Paesi aderenti al Fondo
Monetario Internazionale nonché Taiwan;
–
strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non
superiore a sei mesi;
–
strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire,
indici finanziari azionari o obbligazionari, tassi d’interesse, tassi di cambio o valute;
–
strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”);
–
strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a), b), b – bis) ed e) del TUF non quotati;
–
parti di OICR armonizzati;
–
parti di OICR non armonizzati aperti;
–
depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell’UE o appartenente al “Gruppo dei dieci” (G–10).
6. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei
divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento adottato dalla Banca d’Italia
con provvedimento del Governatore del 14 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in
misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da
uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’O.C.S.E o da organismi internazionali
4/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
4
15/02/2007, 17.11
di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo
detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione
non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
8. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall’Euro viene tenuto conto del
criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
9. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali
aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
10. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del
Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la
tutela degli interessi dei partecipanti.
11. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni
stabilite dall’Organo di vigilanza – con finalità di:
–
copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
–
buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti
derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione,
rapidità di esecuzione), gestione del credito di imposta;
–
investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, in misura residuale.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate,
non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
12. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
13. La SGR si impegna a rendere note all’investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d’investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
14. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo
dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo
Monetario Internazionale nonché Taiwan.
15. Ai sensi del presente Regolamento per orizzonte temporale si intende la durata dell’investimento
proposto, coerente con la politica di investimento adottata dal Fondo.
1.1. Limiti alle operazioni con parti correlate
Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l’investimento in:
–
azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione – emessi o
collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR;
–
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR per un valore superiore al 60% dell’ammontare nominale della singola emissione.
Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione di
negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento
dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per
tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d “best execution”. Tali operazioni
sono oggetto di specifiche attività di controllo.
Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della
medesima SGR.
5/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
5
15/02/2007, 17.11
Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati) o da altre società
agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
2.
Formula
La Formula determina il valore finale della quota alla data del 27 marzo 2012 in assenza di variazioni del
regime fiscale applicabile al Fondo (Valore della Quota Garantito). Tale valore è dato dalla somma tra:
–
il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a Euro 5 e
–
una partecipazione pari al 95% del rendimento, calcolato sulla base di una formula prestabilita, di
un paniere di indici rappresentativi di cinque mercati azionari emergenti.
Gli indici oggetto della Formula sono i seguenti:
–
–
–
–
–
CECEEUR (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia);
FTSE Xinhua (Cina);
Russian Depositary Index (Russia);
KOSPI 200 (Corea);
LATIBEX (titoli dell’America Latina quotati alla Borsa di Madrid).
La Formula prevede che, al termine di ogni esercizio annuale decorrente dalla data di avvio del Fondo,
venga calcolata – per ogni indice – la media aritmetica delle performance cumulate rilevate
trimestralmente. La performance cumulata è data dalla differenza percentuale tra il Prezzo di riferimento Trimestrale e il Prezzo di riferimento iniziale.
Al termine di ogni esercizio annuale decorrente dalla data di avvio del Fondo, viene selezionato l’indice con il miglior risultato (Best Of) in termini di media aritmetica delle performance cumulate trimestrali.
Qualora il miglior risultato sia negativo, viene considerato pari a zero. L’indice che ha registrato il
miglior risultato non verrà più considerato nei calcoli degli anni successivi fino alla scadenza della
Formula (metodo Himalaya).
Al termine dell’orizzonte di cinque anni, si procede al calcolo della media aritmetica dei cinque risultati
selezionati. Tale valore rappresenta il rendimento al quale viene applicata la partecipazione.
Definizioni
Prezzo di Riferimento Iniziale – per ciascun indice, la media dei prezzi di chiusura alle date del 27
marzo 2007, 28 marzo 2007, 29 marzo 2007, 30 marzo 2007 e 2 aprile 2007.
Prezzo di Riferimento Trimestrale – per ciascun indice, prezzo di chiusura rilevato alle date del
27 giugno 2007, 27 settembre 2007, 27 dicembre 2007, 27 marzo 2008, 27 giugno 2008, 26 settembre 2008, 24 dicembre 2008, 25 marzo 2009, 24 giugno 2009, 23 settembre 2009, 23 dicembre
2009, 24 marzo 2010, 23 giugno 2010, 22 settembre 2010, 22 dicembre 2010, 23 marzo 2011, 22
giugno 2011, 21 settembre 2011, 21 dicembre 2011, 19 marzo 2012.
Qualora tali date corrispondano a giorni di borsa chiusa secondo il calendario Target, il prezzo di
chiusura sarà rilevato il primo giorno successivo di borsa aperta secondo il calendario Target.
La Formula può altresì essere rappresentata mediante la seguente equazione:
Durata: 5 anni
Paniere sottostante: 5 indici rappresentativi di mercati di paesi emergenti:
CECEEUR Index
XIN0I Index
RDXUSD Index
KOSPI2 Index
LATIBEX Index
6/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
6
15/02/2007, 17.11
Pagamento alla scadenza = 100% della quota iniziale +
Dove
P%= livello di partecipazione (in percentuale)
(Migliore) = è il massimo tra 0 e la più elevata Performance Media fra gli indici inclusi nel
paniere alla “i-esima” data annuale di rilevazione
;
Dove
= sono gli n indici inclusi nel
;
= è il prezzo di chiusura per l’indice n-esimo alla k-esima data di quotazione trimestrale;
= è il prezzo di chiusura dell’indice n-esimo alla data di partenza;
= ogni anno viene eliminato dal paniere l’indice che presenta la miglior Performance Media.
Caratteristica del Floor:
Se uno dei 5
è negativo viene sostituito da zero nel calcolo della media finale.
La tabella di seguito riportata descrive un esempio di calcolo della Formula:
Date di
riferimento
Media annua delle performance degli indici
T*
Ceceeur
FTSE
Xinhua
T+1
24,99%
24,69%
11,07%
15,03%
T+2
39,19%
39,83%
T+3
T+4
T+5
70,95%
Russ.
Kospi 200
Depos. Ind.
50,68%
71,46%
58,66%
Best of
Indice
escluso
–9,23%
–10,91%
58,66%
71,46%
Kospi 200
Russ. Depos. Ind.
2.49%
39,83%
FTSE Xinhua
26,11%
57,71%
70,95%
57,71%
Latibex
Ceceeur
Media aritmetica dei cinque indici
59,72%
74% (percentuale di partecipazione)* la media dei cinque indici
44,19%
(* ove T coincide con la data di calcolo del primo valore unitario della quota del Fondo).
3.
Garanzia
1. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della
SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata
somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni
ed i limiti di seguito previsti.
2. Il valore della quota garantita, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto alla scadenza
della formula, è pari al più alto tra i seguenti valori:
–
–
il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a Euro 5;
il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
7/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
7
15/02/2007, 17.11
3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, dovranno
essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento all’art. 6.3 della
Parte B.
4. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5. La
SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale
investito.
5. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR
di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai
sensi dell’art. 15–bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 2005. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare
l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono
fattispecie idonee ad escludere l’applicazione della garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella garanzia. Nel caso in cui tali
mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai
sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
6. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che comporteranno un’apposita modifica del presente Regolamento.
4.
Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
5.
Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del Fondo
5.1. Spese a carico dei singoli partecipanti
1.
La SGR ha il diritto di prelevare:
–
un diritto fisso pari a 5 Euro su ogni versamento in unica soluzione;
–
una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le
seguenti modalità:
Anno*
Commissione di rimborso
Quota riaccreditata al Fondo
Anno 1
3,50%
0,50%
Anno 2
2,90%
0,50%
Anno 3
2,30%
0,50%
Anno 4
1,70%
0,50%
Anno 5
1,10%
0,50%
Alla scadenza della Formula
0
0
*
Ciascun anno decorre dalla data di calcolo del primo valore unitario della quota del
Fondo
–
le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione,
alle comunicazioni di conferma dell’investimento e del disinvestimento.
8/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
8
15/02/2007, 17.11
2. È previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per l’emissione del
certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento. È inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le
spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio dei certificati di partecipazione al
domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo. È altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di
spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio degli assegni emessi a fronte della richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.
5.2. Spese a carico del Fondo
1.
Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una provvigione unica in misura pari a 1.30% su base annuale comprensiva di tutti i costi a carico
del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è calcolata settimanalmente sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione al momento del calcolo e
prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.
b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del
Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla
sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla
SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.
6.
Sottoscrizione, operazioni di passaggio tra fondi e rimborso
6.1. Periodo di Raccolta e Ammontare del Fondo
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo di Raccolta” al pubblico. Il “Periodo di Raccolta” iniziale avrà una durata di un mese decorrente dal giorno di
validità del Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati
del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di
avvio di operatività del Fondo, con valore della quota pari a Euro 5.
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita pubblicazione
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Con analoga modalità la SGR può comunicare il prolungamento o la
riapertura del Periodi di Raccolta.
La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A) Scheda
Identificativa del Prodotto.
6.2. Sottoscrizione delle quote
1. Salvo quanto previsto all’articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento,
alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel
presente articolo.
L’importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.
3.
La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
–
compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sotto9/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
9
15/02/2007, 17.11
scrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali
altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di
altri prodotti finanziari (di cui al modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di
denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata
per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito dell’offerta
agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98.
Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.
Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute alla SGR entro
le ore 15.30.
Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del periodo di Raccolta, l’ammontare massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di accettare le ulteriori sottoscrizioni
eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli stessi siano informati del raggiungimento del
predetto limite.
–
versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
a) bonifico bancario a favore di “CAAM SGR S.p.A. – Fondo CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla
copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico
bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
I bonifici saranno accettati salvo buon fine.
4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o
comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Qualora allo scadere del termine del periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 6.1, il
Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda Identificativa,
la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ai Partecipanti
l’abbandono del progetto.
6.3. Rimborso delle quote
1. Salvo quanto previsto all’articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento
al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non
siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R, oppure presentata dal
sottoscrittore presso la sede della SGR.
3. Il rimborso, al netto delle commissioni applicabili ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1, può
avvenire:
–
per contanti;
–
a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
–
a mezzo accredito a favore di società terze – pur non appartenenti al gruppo – per prodotti/servizi
collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o dalla capogruppo della SGR, o da
società con le quali la SGR o la capogruppo della SGR intrattengano rapporti di natura commerciale,
limitatamente alle quote collocate direttamente per il tramite di queste;
–
a mezzo assegno circolare o bancario emesso all’ordine del richiedente.
Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.
10/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
10
15/02/2007, 17.11
4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si considerano convenzionalmente ricevute:
–
in giornata, se relative a:
– quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente alla SGR
medesima;
– quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l’inoltro alla SGR, al
collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell’art. I, comma 3, parte C del presente
regolamento;
–
il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore
e presentate o spedite direttamente alla SGR.
Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di scadenza della formula, è
possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito riferimento al giorno
in cui il valore della quota è garantito.
Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del
riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è sospesa,
sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per
la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall’art. II, comma 5 delle
Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate
presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6.4. Valore unitario della quota
Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non
superiore allo 0.1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il valore
corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di
funzionamento, art. V, comma 4.
7.
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente al primo giorno di borsa aperta a decorrere dalla data di inizio di operatività del
Fondo il valore giornaliero della quota sarà pari a 5,00 Euro.
11/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
11
15/02/2007, 17.11
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
I.
Partecipazione al Fondo
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo
acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente
al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le
domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno
lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di
esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al
netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di
riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono
assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella “parte B)
Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se
successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati
nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca
ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo
la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire
secondo le modalità indicate nella “parte B) Caratteristiche del prodotto”.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il
relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza
e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle
quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore
danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma
dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di
sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta
riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi
natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
12/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
12
15/02/2007, 17.11
II.
Quote e certificati di partecipazione
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o
al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati
nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno
di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere –
sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o
parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto
in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della
Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di
pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il
partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore
e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere
prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque
non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione
di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua
attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione
può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene
con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. Spese a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o
dei partecipanti.
V.
Valore unitario della quota e sua pubblicazione
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la
periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il
numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia
gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza
maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore
unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina
il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la
pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia
stata sospesa la sola pubblicazione.
13/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
13
15/02/2007, 17.11
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle
quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto,
ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di
sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto
anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati
di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia
di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque
giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del
Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
VI. Rimborso delle quote
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o
parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se
emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla
SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
–
la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
–
le generalità del richiedente;
–
il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
–
il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
–
in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
–
gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – ad inviarle le
domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le
stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione
della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR
entro l’orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore
del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a
tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito
dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato
quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite
modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo
possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di
sospensione del diritto di rimborso.
14/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
14
15/02/2007, 17.11
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso
delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento
dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste
presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del
periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di
pagamento da parte dell’avente diritto.
VII. Modifiche del regolamento
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le
modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90
giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri
a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravi nei confronti dei partecipanti e avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia prestata, pertanto l’efficacia della revoca
o della rinuncia dell’incarico è sospesa sino a che:
–
un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l’incarico in sostituzione del soggetto
garante precedente;
–
la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d’Italia.
4. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
5. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche
sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR,
tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
6.
Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII.Liquidazione del Fondo
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa
o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
–
in caso di scioglimento della SGR;
–
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di
gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa
preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le
seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
15/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
15
15/02/2007, 17.11
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo
spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità
delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di
liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e
affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne
sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista
dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla
data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato
alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto
indicato al precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di
legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché
dell’ammontare delle somme non riscosse.
16/16
Regolamento_CFG_Mercati_Emergenti_STAMPA.pmd
16
15/02/2007, 17.11
Regolamento di gestione del Fondo
CAAM Formula Garantita Mercati Emergenti
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (Titolo V, Sezione II, par. 4.6, lett. a),
ha determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro
ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.
Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa
nota ai partecipanti.
Milano, 19 febbraio 2007
www.caamsgr.com