Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze

Legge 210/92 Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di
Vaccinazioni obbligatorie
La legge 210/92, così come modificata dalla Legge 238/97 prevede un indennizzo a
favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
Vaccinazioni obbligatorie
Trasfusioni
Somministrazioni di emoderivati
Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale
sanitario).
*** CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE? ***
A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di :
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
(oggi alcune vaccinazioni non sono più obbligatorie ma consigliate).
- vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del
proprio ufficio, o per poter accedere ad
uno stato estero;
- vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti
nelle strutture sanitarie ospedaliere;
- vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta nel periodo di vigenza della
legge 30 luglio 1959, n. 695 (quando la vaccinazione non era obbligatoria).
B) Persone che risultino contagiate da virus dell’AIDS (HIV) o da virus dell’Epatite
a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, oppure da vaccinazioni. Le
trasfusioni o le somministrazioni di emoderivati possono avere avuto carattere periodico
(come nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale (come nel caso di un
intervento chirurgico).
C) Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da
soggetti affetti da infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra patologia).
D) Il coniuge e/o convivente contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la
gestazione, purché la persona infettante rientri nei parametri della Legge 210/92 e
successive modifiche.
E) Gli eredi
Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversíbili previste dalla L. 210192,
derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica
domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.
Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire
l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle
rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della
morte (compreso) del danneggiato.
*** PER CHI E' IN VITA ***
La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale,
reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato
annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L'importo dell'assegno è
variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria.
La persona colpita da doppia patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo
aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla Legge 210/92 e
successive modifiche.Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla
quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e
la cura della patologia stessa, codice di esenzione 90.L’indennizzo decorre dal 1° giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I soli danneggati da
vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno
"una tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno, per il periodo
intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l'ottenimento
dell'indennizzo. Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri contagiati, sia dalla
legge che dalla Corte Costituzionale.
Gli importi originari dell’indennizzo sono:
CATEGORIA ANNUALE BIMESTRALE MENSILE GIORNALIERO ANNUALE
1°
€ 7.428,76
€ 1.238,12
€ 619,06
€ 20,35
€ 1.114,00
2°
€ 7.302,90
€ 1.217,15
€ 608,58
€ 20,01
€ 1.002,44
3°
€ 7.117,92
€ 1.196,32
€ 598,16
€ 19,67
€ 891,66
4°
€ 7.052,37
€ 1.175,39
€ 587,70
€ 19,32
€ 780,37
5°
€ 6.926,51
€ 1.154,42
€ 577,21
€ 18,97
€ 668,81
6°
€ 6.800,66
€ 1.133,44
€ 566,72
€ 18,63
€ 557,26
7°
€ 6.675,09
€ 1.112,51
€ 556,26
€ 18,29
€ 445,96
8°
€ 6.549,23
€ 1.091,53
€ 545,77
€ 17,94
€ 334,41
*** PER CHI E' DECEDUTO ***
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 210/92 sia
derivato o derivi la morte, gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se la persona è
deceduta in età minore - gli esercenti la patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni)
possono fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella misura di 150
milioni, oppure per un assegno mensile per la durata di 15 anni. Se la persona danneggiata
dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o mentre già lo
percepisce), agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte
(compreso) del danneggiato.
*** LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZO ***
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Sanità attraverso la propria
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice,
firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata.
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti: :::[ vedi i moduli ]:::
Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o
emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione. Copia della cartella clinica che attesta
l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite
cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS.
Certificato di nascita.
Stato di famiglia (se il contagiato è minorenne).
Se il contagiato è deceduto sono necessari anche:
Stato di famiglia
Certificato di morte
Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di morte ISTAT in originale o in copia
conforme
In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati si dovranno seguire i seguenti accorgimenti:
a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici) dovranno inoltrare la scheda
informativa, (Gazz. Uff. - Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata,
firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria pubblica presso la quale
l'interessato è in cura. Nella parte relativa ai prodotti somministrati deve essere riportato,
se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto (sangue od emocomponente od emoderivato),
la data di inizio e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le strutture presso le
quali sono avvenute le somministrazioni. Nella parte riguardante la diagnosi di malattia
dovrà essere precisata la data (rilevante ai fini della verifica della tempestività della
domanda) del primo accertamento di positività per HIV o epatite. I trasfusi occasionali
dovranno allegare la cartella clinica relativa alle trasfusioni documentate con le diciture
"emotrasfusioni, plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella scheda
anestesiologica, o ancora più efficacemente con i bollini adesivi delle sacche utilizzate.
Per i soli danni da vaccino sono necessari anche:
Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di quello del Comune;
Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme dell'ordinanza che ne ha
previsto l’obbligatorietà;
Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata necessaria, idonea documentazione
che dimostri la necessità della stessa;
Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali, sarà opportuno, corredare
l’istanza con una dichiarazione del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni;
Copia conforme della cartella clinica del ricovero determinante la patologia contratta.
Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro vanno aggiunti:
Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante
l'avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo.
Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l'evento
attestante che l'interessato era in servizio durante lo svolgersi dei fatti.
Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza vanno aggiunti i
seguenti documenti:
Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi del primo accertamento di
positività per HIV o di epatite del contagiato e del contagiante.
Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello stato di famiglia vanno aggiunte
la cartella clinica del parto e la documentazione attestante la prima positività virale
materna e del bambino.
*** TERMINI DI LEGGE ***
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o
di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV. Tali termini
decorrono dal momento in cui la persona è venuta a conoscenza del danno avuto, ma ci
sono alcuni casi particolari che vediamo di seguito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomelitica
non obbligatoria, il termine per la presentazione della domanda è di quattro anni, e
decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge 362/1999)
Per le persone contagiate da virus dell'HIV in seguito a trasfusione prima del dal 21
marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine di 10 anni inizia a
decorrere da tale data.
Per le persone danneggiate da vaccinazioni o da epatiti postrasfusionali prima del 21
marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine dovrebbe iniziare a
decorrere da tale data. In seguito però alle ultime positive sentenze in materia, ci sono
buone possibilità di ottenere l'indennizzo anche per coloro che hanno presentato la
domanda prima del 28 luglio 2000, cioè entro tre anni dall'entrata in vigore della legge
238/97. Per approfondimenti riguardo questo particolare caso, si veda la sentenza del
Tribunale di Livorno ed il relativo commento. :::[ vedi la sentenza ]:::
Se la domanda è già stata inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere la
revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il peggioramento. La richiesta va inoltrata al
Ministero della Sanità tramite l’A.S.L. di appartenenza.
*** L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA ***
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale sugli accertamenti
eseguiti e formula un giudizio diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate, nonchè
sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati oppure la
vaccinazione, assegnando una percentuale di gravità a seconda della patologia.
Il verbale viene inviato all’A.S.L. che provvederà ad inoltrare la documentazione al
Ministero della Sanità affinché venga data poi risposta al cittadino infettato. E' possibile
fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. :::[ Clicca qui per vedere il modulo per il
ricorso ]:::
ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sulla validità del ricorso.
La comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla decisione, anche se in realtà tale
termine non viene solitamente rispettato.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario
competente, entro 1 anno. >>
2] RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO "OLTRE" LA LEGGE 210/92
Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e
successive modifiche, che non va confuso con il risarcimento del danno.
L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale) intende realizzare
una forma di solidarietà sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto di
promuovere nei confronti della pubblica amministrazione un'azione risarcitoria volta ad
ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio.
Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della responsabilità civile di chi ha
causato il contagio. Le recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i
contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto trasfusioni infette dagli anni ’70 a
tutt'oggi di verificare con maggiori possibilità di successo la possibilità di affrontare un
contenzioso nei confronti del Ministero della Sanità, responsabile di gravi omissioni e
controlli.
La sentenza 21060 del 27.11.’98, emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha
riconosciuto la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati
dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati.
La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente
ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate
l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e che queste erano evitabili col trattamento a
caldo antivirucidico - il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei
farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C.
E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità del Ministero della Sanità per i
danni da contagio: per la quantificazione di tali danni per le singole persone si dovrà
procedere con cause individuali.
A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è stata anche impugnata davanti
alla Corte d'Appello), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato
italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni infettato che aveva intentato la causa,
come risarcimento per il danno subito a causa della lungaggine del procedimento
(30/11/2000).
Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi a favore di altri
351 infettati che avevano intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine di
vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito. La sentenza dà ampiamente
ragione ai contagiati, andando anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi
ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del Ministero viene riconosciuta anche
per i contagi avvenuti prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i singoli virus.
A questo proposito si veda la sentenza ed il relativo commento
Promuovere un autonomo giudizio civile non è l’unica strada per arrivare al risarcimento
del danno, essendo possibile anche costituirsi parte civile nell’ambito del processo penale
già in corso a Trento contro i responsabili della diffusione di sangue infetto.
Con il fine di tutelare maggiormente i politrasfusi, l’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI
ITALIANI (A.P.I.) si sta avvalendo della consulenza e dell'assistenza di uno Studio
Legale di Torino.Tale scelta si è resa opportuna vista anche l'offensiva cui è sottoposta
l'Associazione da parte di coloro che, per scarsa informazione (peraltro inaccettabile in
coloro che istituzionalmente dovrebbero monitorare il rischio nel settore trasfusioni e
"sangue" in genere) o per evidenti interessi personali, tentano di impedirne una corretta
informazione e promozione di tutte quelle iniziative (prima tra tutte la corretta e definitiva
adozione del "piano sangue") che potrebbero portare ad una maggiore sicurezza per gli
ammalati e per i cittadini in genere.L’Associazione Politrasfusi Italiani ha richiesto allo
Studio Legale un parere sul contenuto e l'applicazione della Legge 210/92 (vedi
commento sulla Legge) I legali, comprendendo solidaristicamente la difficile situazione
economica in cui si trovano molti di coloro che hanno diritto ad un giusto risarcimento, si
sono dichiarati disposti ad intraprendere le cause su mandato di chi è in condizione di
proporre la relativa domanda risarcitoria con l'anticipazione delle sole spese vive e per
l'eventuale domiciliazione (cioè la nomina di un legale nella città ove viene proposta la
domanda giudiziaria, se diversa da Torino.
*** COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OLTRE ED IN
AGGIUNTA ALL’INDENNIZZO ***
Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il risarcimento dei danni subiti, oltre ed in
aggiunta all'indennizzo, dovrà fare pervenire all’Associazione Politrasfusi Italiani la
seguente documentazione:
moduli della richiesta di indennizzo,
relazione Commissione Medico Ospedaliera attestante il nesso di causalità, :::[ modulo
per la richiesta copia del verbale ]:::riconoscimento nesso di causa Ministero ex L.
210/92, ai sensi della responsabilità civile relazione medico legale di parte che certifichi
nesso di causa e quantifichi il danno biologico, · documentazione medica su terapia
emotrasfusionale eseguita,documentazione attestante danni patrimoniali patiti (perdita
occupazione, diminuzione stipendio, spese mediche sostenute, spese per assistenza,
ecc…),
Previa verifica di tale documentazione, che dovrà essere ordinata in modo da consentire la
Sua agevole lettura, ed incontro con gli interessati, i nostri legali procederanno, ove ne
ricorrano i presupposti, a redigere gli atti di citazione. La presente richiesta riveste
carattere d’urgenza, al fine di continuare una battaglia già iniziata sin dagli anni 1986.
*** ESAMI MINIMI NECESSARI PER RELAZIONE MEDICO LEGALE ***
PCR HCV semiquantitativa;
Genotipo HCV; (se in precedenza non eseguito: anti HCV)
AST;
ALT;
GGT;
ALP;
Protidogramma elettroforetico;
dosaggio Ig;
bilirubina;
sali biliari;
ecografia addome superiore.
*** COMMENTO LEGALE SULLA LEGGE 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992 ***
Al momento dell'elaborazione delle proposte di legge n. 2733 e n. 2935 (successivamente
unificate nel testo adottato), il danno permanente, provocato da somministrazione di
sangue e suoi derivati, neppure veniva menzionato.All'epoca, siamo nel 1988, i promotori
della norma avevano presente esclusivamente l'esigenza di concedere aiuto a coloro che
subivano danni in seguito a vaccinazioni obbligatorie. In seguito, ma non a causa delle
stesse. Il danno quindi si verificava per una particolare predisposizione del soggetto
vaccinato e non per un difetto del vaccino o per un errore nella sua somministrazione.Nel
tentativo di equiparare il nostro Paese agli altri europei, l’indennizzo doveva essere
riconosciuto a quei soggetti che, sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria, avessero
subito un danno permanente.Qui si riporta un passo significativo, estrapolato dalla
relazione del deputato Saretto, in cui si precisa che "…è importante sottolineare come la
quasi totalità delle complicazioni post-vaccinali risultano indipendenti da qualsiasi errore
di tipo professionale o da difetti derivanti dalla natura del vaccino impiegato. Il rischio in
parola è cioè connesso in genere a delle predisposizioni del vaccinato che sono
indeterminabili in via preventiva; quindi, il rischio si presenta imprevedibile."La
situazione descritta è completamente diversa da quella dei politrasfusi che hanno contratto
AIDS o Epatite C in seguito a trasfusioni od assunzione di emoderivati. In nessun caso il
danno subito è provocato da una particolare predisposizione del paziente, anzi la causa va
sempre individuata nelle condizioni del sangue oppure dell'emoderivato.Una conferma si
può trarre dalla Sentenza n. 307/90 della Corte Costituzionale che, dichiarando
l'incostituzionalità della Legge 4 Febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non prevedeva a
carico della Stato un'equa indennità per il danno derivante da contagio o da altra
apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione antipolio, precisa "…al
di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 C.C.".L'articolo 2043 del C.C. sancisce:
"…qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". E’ chiaro che la Corte Costituzionale
ha inteso prevedere, così come la Legge 210/92 la cui emanazione è stata senza dubbio
sollecitata dalla declaratoria di incostituzionalità per coprire il vuoto legislativo che ne
derivava, l'indennizzo nel solo caso di mancanza di colpa nella causazione del danno.Al
contrario, nella somministrazione di sangue od emoderivati che abbia provocato contagio
da AIDS o da Epatite C (ovvero leucemie ecc.), la colpa è quasi sempre imputabile al
responsabile del servizio trasfusionale (Stato o privati) e di chi è responsabile della
produzione, distribuzione e prescrizione dell'emoderivato (case farmaceutiche e Servizi
Sanitari).La colpa si può individuare sotto diversi profili ma nella maggioranza dei casi
può definirsi di natura omissiva (non essendosi adottate le misure di sicurezza che le
notizie giunte sin dal 1983 consigliavano) ovvero per non aver correttamente rispettato o
fatto rispettare le norme e i regolamenti che nel frattempo sono stati adottati.Va pertanto
affermato con chiarezza il diritto di tutti coloro che malauguratamente hanno subito il
contagio da AIDS o Epatite C, in seguito a trasfusioni o assunzione di emoderivati, di
vedersi risarcire il danno secondo i criteri di liquidazione ordinaria adottati dalla
Magistratura.La previsione da parte della Legge 210/92 di un indennizzo per chi ha subito
un danno permanente alla propria integrità psicofisica in seguito a somministrazione di
sangue od emoderivati, è quindi frutto del lodevole lavoro di sensibilizzazione operato da
associazioni come l'A.P.I. Ma tale indennizzo si aggiunge, senza certo escluderlo, al
diritto di richiedere il risarcimento del danno nella sua interezza, rispettando il termine
prescrizionale di cinque anni dal fatto.Tale possibilità potrà in alcuni casi estendersi verso
chi ha subito il contagio tramite contatti con persone già contagiate, con le modalità
previste nella Legge 210/92.