Legge 210/92 Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di Vaccinazioni obbligatorie La legge 210/92, così come modificata dalla Legge 238/97 prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di: Vaccinazioni obbligatorie Trasfusioni Somministrazioni di emoderivati Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario). *** CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE? *** A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di : - vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non sono più obbligatorie ma consigliate). - vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero; - vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; - vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (quando la vaccinazione non era obbligatoria). B) Persone che risultino contagiate da virus dell’AIDS (HIV) o da virus dell’Epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, oppure da vaccinazioni. Le trasfusioni o le somministrazioni di emoderivati possono avere avuto carattere periodico (come nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale (come nel caso di un intervento chirurgico). C) Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra patologia). D) Il coniuge e/o convivente contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la gestazione, purché la persona infettante rientri nei parametri della Legge 210/92 e successive modifiche. E) Gli eredi Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversíbili previste dalla L. 210192, derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato. *** PER CHI E' IN VITA *** La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria. La persona colpita da doppia patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla Legge 210/92 e successive modifiche.Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa, codice di esenzione 90.L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I soli danneggati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno "una tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno, per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo. Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri contagiati, sia dalla legge che dalla Corte Costituzionale. Gli importi originari dell’indennizzo sono: CATEGORIA ANNUALE BIMESTRALE MENSILE GIORNALIERO ANNUALE 1° € 7.428,76 € 1.238,12 € 619,06 € 20,35 € 1.114,00 2° € 7.302,90 € 1.217,15 € 608,58 € 20,01 € 1.002,44 3° € 7.117,92 € 1.196,32 € 598,16 € 19,67 € 891,66 4° € 7.052,37 € 1.175,39 € 587,70 € 19,32 € 780,37 5° € 6.926,51 € 1.154,42 € 577,21 € 18,97 € 668,81 6° € 6.800,66 € 1.133,44 € 566,72 € 18,63 € 557,26 7° € 6.675,09 € 1.112,51 € 556,26 € 18,29 € 445,96 8° € 6.549,23 € 1.091,53 € 545,77 € 17,94 € 334,41 *** PER CHI E' DECEDUTO *** Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 210/92 sia derivato o derivi la morte, gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni) possono fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella misura di 150 milioni, oppure per un assegno mensile per la durata di 15 anni. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o mentre già lo percepisce), agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato. *** LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZO *** La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata. Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti: :::[ vedi i moduli ]::: Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione. Copia della cartella clinica che attesta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione. Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS. Certificato di nascita. Stato di famiglia (se il contagiato è minorenne). Se il contagiato è deceduto sono necessari anche: Stato di famiglia Certificato di morte Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di morte ISTAT in originale o in copia conforme In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati si dovranno seguire i seguenti accorgimenti: a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici) dovranno inoltrare la scheda informativa, (Gazz. Uff. - Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata, firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria pubblica presso la quale l'interessato è in cura. Nella parte relativa ai prodotti somministrati deve essere riportato, se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto (sangue od emocomponente od emoderivato), la data di inizio e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le strutture presso le quali sono avvenute le somministrazioni. Nella parte riguardante la diagnosi di malattia dovrà essere precisata la data (rilevante ai fini della verifica della tempestività della domanda) del primo accertamento di positività per HIV o epatite. I trasfusi occasionali dovranno allegare la cartella clinica relativa alle trasfusioni documentate con le diciture "emotrasfusioni, plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella scheda anestesiologica, o ancora più efficacemente con i bollini adesivi delle sacche utilizzate. Per i soli danni da vaccino sono necessari anche: Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di quello del Comune; Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme dell'ordinanza che ne ha previsto l’obbligatorietà; Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata necessaria, idonea documentazione che dimostri la necessità della stessa; Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali, sarà opportuno, corredare l’istanza con una dichiarazione del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni; Copia conforme della cartella clinica del ricovero determinante la patologia contratta. Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro vanno aggiunti: Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo. Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in servizio durante lo svolgersi dei fatti. Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza vanno aggiunti i seguenti documenti: Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi del primo accertamento di positività per HIV o di epatite del contagiato e del contagiante. Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello stato di famiglia vanno aggiunte la cartella clinica del parto e la documentazione attestante la prima positività virale materna e del bambino. *** TERMINI DI LEGGE *** I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV. Tali termini decorrono dal momento in cui la persona è venuta a conoscenza del danno avuto, ma ci sono alcuni casi particolari che vediamo di seguito. Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, il termine per la presentazione della domanda è di quattro anni, e decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge 362/1999) Per le persone contagiate da virus dell'HIV in seguito a trasfusione prima del dal 21 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine di 10 anni inizia a decorrere da tale data. Per le persone danneggiate da vaccinazioni o da epatiti postrasfusionali prima del 21 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine dovrebbe iniziare a decorrere da tale data. In seguito però alle ultime positive sentenze in materia, ci sono buone possibilità di ottenere l'indennizzo anche per coloro che hanno presentato la domanda prima del 28 luglio 2000, cioè entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 238/97. Per approfondimenti riguardo questo particolare caso, si veda la sentenza del Tribunale di Livorno ed il relativo commento. :::[ vedi la sentenza ]::: Se la domanda è già stata inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere la revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il peggioramento. La richiesta va inoltrata al Ministero della Sanità tramite l’A.S.L. di appartenenza. *** L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA *** La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate, nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati oppure la vaccinazione, assegnando una percentuale di gravità a seconda della patologia. Il verbale viene inviato all’A.S.L. che provvederà ad inoltrare la documentazione al Ministero della Sanità affinché venga data poi risposta al cittadino infettato. E' possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. :::[ Clicca qui per vedere il modulo per il ricorso ]::: ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sulla validità del ricorso. La comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla decisione, anche se in realtà tale termine non viene solitamente rispettato. Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno. >> 2] RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO "OLTRE" LA LEGGE 210/92 Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e successive modifiche, che non va confuso con il risarcimento del danno. L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto di promuovere nei confronti della pubblica amministrazione un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio. Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della responsabilità civile di chi ha causato il contagio. Le recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto trasfusioni infette dagli anni ’70 a tutt'oggi di verificare con maggiori possibilità di successo la possibilità di affrontare un contenzioso nei confronti del Ministero della Sanità, responsabile di gravi omissioni e controlli. La sentenza 21060 del 27.11.’98, emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati. La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico. Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e che queste erano evitabili col trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C. E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni da contagio: per la quantificazione di tali danni per le singole persone si dovrà procedere con cause individuali. A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è stata anche impugnata davanti alla Corte d'Appello), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento per il danno subito a causa della lungaggine del procedimento (30/11/2000). Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito. La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i singoli virus. A questo proposito si veda la sentenza ed il relativo commento Promuovere un autonomo giudizio civile non è l’unica strada per arrivare al risarcimento del danno, essendo possibile anche costituirsi parte civile nell’ambito del processo penale già in corso a Trento contro i responsabili della diffusione di sangue infetto. Con il fine di tutelare maggiormente i politrasfusi, l’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI (A.P.I.) si sta avvalendo della consulenza e dell'assistenza di uno Studio Legale di Torino.Tale scelta si è resa opportuna vista anche l'offensiva cui è sottoposta l'Associazione da parte di coloro che, per scarsa informazione (peraltro inaccettabile in coloro che istituzionalmente dovrebbero monitorare il rischio nel settore trasfusioni e "sangue" in genere) o per evidenti interessi personali, tentano di impedirne una corretta informazione e promozione di tutte quelle iniziative (prima tra tutte la corretta e definitiva adozione del "piano sangue") che potrebbero portare ad una maggiore sicurezza per gli ammalati e per i cittadini in genere.L’Associazione Politrasfusi Italiani ha richiesto allo Studio Legale un parere sul contenuto e l'applicazione della Legge 210/92 (vedi commento sulla Legge) I legali, comprendendo solidaristicamente la difficile situazione economica in cui si trovano molti di coloro che hanno diritto ad un giusto risarcimento, si sono dichiarati disposti ad intraprendere le cause su mandato di chi è in condizione di proporre la relativa domanda risarcitoria con l'anticipazione delle sole spese vive e per l'eventuale domiciliazione (cioè la nomina di un legale nella città ove viene proposta la domanda giudiziaria, se diversa da Torino. *** COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OLTRE ED IN AGGIUNTA ALL’INDENNIZZO *** Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il risarcimento dei danni subiti, oltre ed in aggiunta all'indennizzo, dovrà fare pervenire all’Associazione Politrasfusi Italiani la seguente documentazione: moduli della richiesta di indennizzo, relazione Commissione Medico Ospedaliera attestante il nesso di causalità, :::[ modulo per la richiesta copia del verbale ]:::riconoscimento nesso di causa Ministero ex L. 210/92, ai sensi della responsabilità civile relazione medico legale di parte che certifichi nesso di causa e quantifichi il danno biologico, · documentazione medica su terapia emotrasfusionale eseguita,documentazione attestante danni patrimoniali patiti (perdita occupazione, diminuzione stipendio, spese mediche sostenute, spese per assistenza, ecc…), Previa verifica di tale documentazione, che dovrà essere ordinata in modo da consentire la Sua agevole lettura, ed incontro con gli interessati, i nostri legali procederanno, ove ne ricorrano i presupposti, a redigere gli atti di citazione. La presente richiesta riveste carattere d’urgenza, al fine di continuare una battaglia già iniziata sin dagli anni 1986. *** ESAMI MINIMI NECESSARI PER RELAZIONE MEDICO LEGALE *** PCR HCV semiquantitativa; Genotipo HCV; (se in precedenza non eseguito: anti HCV) AST; ALT; GGT; ALP; Protidogramma elettroforetico; dosaggio Ig; bilirubina; sali biliari; ecografia addome superiore. *** COMMENTO LEGALE SULLA LEGGE 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992 *** Al momento dell'elaborazione delle proposte di legge n. 2733 e n. 2935 (successivamente unificate nel testo adottato), il danno permanente, provocato da somministrazione di sangue e suoi derivati, neppure veniva menzionato.All'epoca, siamo nel 1988, i promotori della norma avevano presente esclusivamente l'esigenza di concedere aiuto a coloro che subivano danni in seguito a vaccinazioni obbligatorie. In seguito, ma non a causa delle stesse. Il danno quindi si verificava per una particolare predisposizione del soggetto vaccinato e non per un difetto del vaccino o per un errore nella sua somministrazione.Nel tentativo di equiparare il nostro Paese agli altri europei, l’indennizzo doveva essere riconosciuto a quei soggetti che, sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria, avessero subito un danno permanente.Qui si riporta un passo significativo, estrapolato dalla relazione del deputato Saretto, in cui si precisa che "…è importante sottolineare come la quasi totalità delle complicazioni post-vaccinali risultano indipendenti da qualsiasi errore di tipo professionale o da difetti derivanti dalla natura del vaccino impiegato. Il rischio in parola è cioè connesso in genere a delle predisposizioni del vaccinato che sono indeterminabili in via preventiva; quindi, il rischio si presenta imprevedibile."La situazione descritta è completamente diversa da quella dei politrasfusi che hanno contratto AIDS o Epatite C in seguito a trasfusioni od assunzione di emoderivati. In nessun caso il danno subito è provocato da una particolare predisposizione del paziente, anzi la causa va sempre individuata nelle condizioni del sangue oppure dell'emoderivato.Una conferma si può trarre dalla Sentenza n. 307/90 della Corte Costituzionale che, dichiarando l'incostituzionalità della Legge 4 Febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non prevedeva a carico della Stato un'equa indennità per il danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione antipolio, precisa "…al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 C.C.".L'articolo 2043 del C.C. sancisce: "…qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". E’ chiaro che la Corte Costituzionale ha inteso prevedere, così come la Legge 210/92 la cui emanazione è stata senza dubbio sollecitata dalla declaratoria di incostituzionalità per coprire il vuoto legislativo che ne derivava, l'indennizzo nel solo caso di mancanza di colpa nella causazione del danno.Al contrario, nella somministrazione di sangue od emoderivati che abbia provocato contagio da AIDS o da Epatite C (ovvero leucemie ecc.), la colpa è quasi sempre imputabile al responsabile del servizio trasfusionale (Stato o privati) e di chi è responsabile della produzione, distribuzione e prescrizione dell'emoderivato (case farmaceutiche e Servizi Sanitari).La colpa si può individuare sotto diversi profili ma nella maggioranza dei casi può definirsi di natura omissiva (non essendosi adottate le misure di sicurezza che le notizie giunte sin dal 1983 consigliavano) ovvero per non aver correttamente rispettato o fatto rispettare le norme e i regolamenti che nel frattempo sono stati adottati.Va pertanto affermato con chiarezza il diritto di tutti coloro che malauguratamente hanno subito il contagio da AIDS o Epatite C, in seguito a trasfusioni o assunzione di emoderivati, di vedersi risarcire il danno secondo i criteri di liquidazione ordinaria adottati dalla Magistratura.La previsione da parte della Legge 210/92 di un indennizzo per chi ha subito un danno permanente alla propria integrità psicofisica in seguito a somministrazione di sangue od emoderivati, è quindi frutto del lodevole lavoro di sensibilizzazione operato da associazioni come l'A.P.I. Ma tale indennizzo si aggiunge, senza certo escluderlo, al diritto di richiedere il risarcimento del danno nella sua interezza, rispettando il termine prescrizionale di cinque anni dal fatto.Tale possibilità potrà in alcuni casi estendersi verso chi ha subito il contagio tramite contatti con persone già contagiate, con le modalità previste nella Legge 210/92.