OLI INDENNIZZI AUTOMATICI PER I DISSERVIZI DI ELETTRICITÀ

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OLI INDENNIZZI AUTOMATICI PER I DISSERVIZI DI ELETTRICITÀ' E GAS
Una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas aveva previsto indennizzi automatici per gli
utenti che avevano subito disservizi. Ora la stessa Autorità informa che nel 2005 vi sono stati
indennizzi automatici per un ammontare complessivo di oltre 4,3 milioni di euro per il settore
elettrico e di oltre 2,4 milioni di euro per quello del gas. I clienti che hanno ricevuto un
indennizzo automatico sono passati: nel settore elettrico da 48.305 nel 2004 a 62.725 nel 2005;
nel settore del gas da 19.249 a 31.189.
Il maggior numero di indennizzi pagati ai clienti finali dipende, in prevalenza, dal
miglioramento del controllo della qualità erogata da parte degli esercenti, soprattutto di
dimensioni minori e da una più puntuale attribuzione delle cause di mancato rispetto degli
standard; ciò anche per effetto dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità sull'attuazione
delle proprie direttive da parte degli esercenti. Sono aumentati in modo significativo gli
indennizzi per mancato rispetto dello standard di 24 ore per la riattivazione di clienti a cui era stata
interrotta l'erogazione di energia elettrica (o ridotta la potenza disponibile) a causa del mancato
pagamento delle bollette.
La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude, eventualmente, la possibilità
per il cliente di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore
subito.
Importi e modalità di corresponsione:
• Elettricità. L'indennizzo ammonta a 30 euro per i clienti domestici, a 60 euro per i clienti non
domestici serviti in bassa tensione, a 120 euro per i clienti serviti in media tensione.
 Gas. L'indennizzo ammonta a 30 euro per impianti con contatori fino alla classe G6 (piccoli
consumatori di gas); a 60 euro per impianti con contatori dalla classe G10 alla G25 (clienti
con consumi intermedi); a 120 euro impianti con contatori dalla classe G40 (grandi clienti).
L'indennizzo deve essere corrisposto, in genere, portandolo in detrazione della prima bolletta
utile ed entro 90 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo previsto per l'esecuzione della
prestazione. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato e l'indennizzo sia corrisposto entro il
doppio del tempo concesso, l'importo dovuto è raddoppiato; qualora sia corrisposto oltre tale
ulteriore termine, l'importo è corrisposto in misura pari al quintuplo.
Fonte: Scelte del Consumatore – giug. 2006
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