CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ----PARCHEGGI PERTINENZIALI E MODIFICA DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 122/1989 (C.D. VINCOLO TOGNOLI). Sommario: 1. Nozione e tipologie di parcheggi - 2. I parcheggi pertinenziali - 3. I parcheggi "ponte" - 4. I parcheggi "Tognoli" - 4.1 I diversi tipi - 4.2 Il regime giuridico dei parcheggi Tognoli "privati" - 4.3 Casistica particolare sui parcheggi Tognoli "privati" - 4.4 Il regime giuridico dei parcheggi Tognoli "pubblici" – 5. La trascrizione del vincolo "Tognoli" - 6. Nota finale --------------- 1. NOZIONE E TIPOLOGIE DI PARCHEGGI Per introdurre l'argomento, prima di parlare della normativa portata dalla modifica del comma 5 dell'art. 9 della legge Tognoli da parte dell'art. 10 comma 5 del D.L. 5/2005, convertito dalla L. 35/2012, è opportuno fermarci qualche attimo a riflettere sui parcheggi in genere e vedere dunque di cosa stiamo parlando. Volendo quindi dare una nozione di parcheggio (e precisare pertanto cosa si intenderà ogni volta che faremo riferimento a questo termine), possiamo dire che parcheggio sia quello spazio fisico destinato al ricovero e stazionamento (includendo dunque gli spazi di sosta, di manovra e di accesso: cfr. Circ. Min. Lavori Pubblici 3210/1967) di vetture, motocicli e qualsiasi altro mezzo meccanico destinato al trasporto di cose o persone. Spazio fisico che potrà essere, dal punto di vista della localizzazione: - a raso, al piano terra o piano campagna, e quindi dentro o fuori di un edificio, - ovvero essere sotterraneo (non necessariamente sotto un edificio), - o ancora ai piani superiori di un maggior edificio; Considerandolo invece dal punto di vista strutturale, questo "spazio di parcheggio" potrà: - essere aperto o chiuso, 1 - essere delimitato da entità fisiche (muri, saracinesche, recinti, paletti e catenelle) o meno (posto auto aperto, scoperto o al chiuso), - a sviluppo orizzontale (aree di parcheggio a livello) o verticale (autosilos); Dal punto di vista terminologico potremo avere: - vani garage (chiusi su quattro lati) singoli, - autorimesse condominiali, - posti auto (aperti) singoli o condominiali, - box auto (chiusi su tre lati), - ecc. Dal punto di vista della regolamentazione giuridica, che è poi quello che maggiormente ci interessa, le definizioni che utilizzeremo per qualificare i parcheggi saranno: - parcheggi obbligatori (cioè la cui costruzione è obbligatoriamente prevista dalla legge al fine dell'ottenimento del permesso di costruire) e non obbligatori (o facoltativi); - parcheggi liberi (di cui cioè si può disporre senza alcun limite alla libertà negoziale) e non liberi (questi ultimi potremmo pure qualificarli "pertinenziali", quanto meno nel momento del loro venire in essere). Pertanto avremo sostanzialmente quattro grandi tipologie di parcheggi: 1) parcheggi obbligatori e non liberi (detti anche "parcheggi ponte"): v. art. 41-sexies (introdotto dall'art. 18 L. 765/1967); - sono quelli rientranti negli standard previsti dall'art. 41-sexies e costruiti prima del 16-12-2005 (introduzione del secondo comma dell'art. 41-sexies l. 1150/1942); essi subiscono il vincolo di destinazione e il vincolo pertinenziale; nullità parziale (relativa al solo diritto d'uso da attribuirsi obbligatoriamente al condomino) e virtuale del trasferimento separato (la norma è imperativa e inderogabile); 2) parcheggi obbligatori ma liberi: - quelli rientranti negli standard previsti dall'art. 41-sexies ma costruiti dopo il 16-12-2005 (introduzione del secondo comma dell'art. 41-sexies l. 1150/1942); 3) parcheggi non obbligatori (o facoltativi: cioè la cui costruzione non è obbligatoriamente prevista dalla legge: come detto quelli "obbligatori" devono essere previsti in progetto per ottenere il permesso di costruire) e liberi (di cui si può disporre senza alcun limite alla libertà negoziale) : - sono quelli costruiti prima della legge ponte (ante 1-9-67) (i quali non subiscono nemmeno il vincolo di destinazione), - ovvero quelli costruiti in eccedenza rispetto agli standard previsti dall'art. 41sexies; - ovvero ancora i c.d. parcheggi "già Tognoli" che negli anni novanta, in virtù di alcuni decreti legge non convertiti ma i cui effetti vennero sanati per legge (n. 204/1995), vennero alienati separatamente dall'immobile principale a favore di 2 soggetti residenti o dimoranti nello stesso Comune; fermo il vincolo di destinazione, oggi si ritiene siano liberamente commerciabili 1; 4) parcheggi non obbligatori (cioè facoltativi) ma non liberi (quanto meno nel momento della loro realizzazione, dovendo essi costituire pertinenze di fabbricati già costruiti): - sono da un lato i parcheggi "Tognoli"; con vincolo di destinazione e vincolo pertinenziale (oggi attenuato) - dall'altro i parcheggi di cui all'art. 3, lett. e), punto e.6 del testo unico sull'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), che qualifica come "interventi di nuova costruzione": e.6: "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici ... qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale"; essi sono soggetti a permesso di costruire ovvero denuncia di inizio attività a seconda che superino o meno il 20% del volume dell'edificio principale; - e ancora i parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 2, comma 60, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nel sottosuolo di un edificio: infatti detta norma stabilisce che: “i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività... h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato”. La norma è in vigore dato che l’art. 136 del testo unico sull'edilizia (D.P.R. n. 380/2001) abrogò l’art. 2, comma 60, della legge 662, nonché l’art. 4 del decreto legge 398/1993. Tuttavia l’art. 1, comma 6 lettera b) della legge 443/2001 (detta legge Lunardi) ha previsto invece l’assoggettamento alla d.i.a. degli interventi edilizi minori di cui all’art. 4 del citato decreto 398/1993, e dunque anche per “i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto sui cui insiste il fabbricato”. Identico ai "Tognoli" è il regime urbanistico (DIA), ed il regime IVA (visto l'orientamento Ministeriale di cui infra), ma per i parcheggi realizzati ai sensi della legge 662 è necessario che la denuncia di inizio attività sia accompagnata da una dettagliata relazione, a firma del progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati o adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie. E poi il vincolo di destinazione e il vincolo pertinenziale non appaiono così rigidi come nei parcheggi "Tognoli" (almeno nella precedente stesura di questa legge). D. Minussi, Posti auto e regime delle pertinenze: nullità dell'atto di alienazione separata, in E-glossa, WikiJus, alla pagina internet http://www.eglossa.it/wiki/posti_auto_e_regime_delle_pertinenze%c2%a3_nullit%c3%a0_dell %27atto_di_alienazione_separata.aspx 1 3 Insomma, con "parcheggi" si intenderanno tutta questa serie di beni immobili, funzionalmente destinati come sopra detto, delle più varie tipologie e dimensioni, ma tutti pur sempre riconducibili al raggiungimento di uno scopo, quello di togliere macchine dalle strade. Raggiungimento di uno scopo che, come ogni giorno constatiamo, assolutamente non è riuscito! 2. I PARCHEGGI PERTINENZIALI Ciò premesso, per quanto riguarda i "parcheggi pertinenziali", a parte la legge 23 dicembre 1996, n. 662, cui si è appena accennato, le leggi fondamentali in materia, e di cui ci occuperemo, sono: - la legge urbanistica del 1942, n. 1150 con. l'art. 41-sexies (introdotto dalla legge 765/1967, chiamata legge "Ponte" perchè doveva costituire un punto, un "ponte" di passaggio fra la vecchia legge urbanistica del 1942 e una nuova legge di riordino complessivo del territorio ancora di là da venire, quella che poi sarà la legge "Bucalossi", 28-01-1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli) , e in parte modificato dall'art. 2 della legge "Tognoli" (quanto alla prescrizione di costruire 1 mq. di parcheggio ogni 10 e non più ogni 20 mc. di fabbricato); - la legge "Tognoli" (24-03-1989 n. 122), in particolare l'art. 9 (modificato più volte fino all'ultimo recentissimo intervento legislativo di cui sui dirà). Queste due leggi individuano sostanzialmente due diverse (ancora!) tipologie di parcheggi: - i parcheggi costruiti contemporaneamente alla costruzione del fabbricato (art. 41-sexies), - e i parcheggi costruiti successivamente (di cui all'art. 9 l. Tognoli, ma non necessariamente). Alla prima tipologia appartengono: - i parcheggi obbligatori (ovvero standard), e cioè quelli che rientrano nel parametro minimo stabilito dal legislatore (1 mq ogni 10 mc di costruito) e - i parcheggi facoltativi (ovvero oltre lo standard) che sono evidentemente tutti quegli altri costruiti in più del minimo di legge, ma in contemporanea alla costruzione dell'edificio. Alla seconda tipologia appartengono solo: - i parcheggi facoltativi (ovvero oltre lo standard) che sono evidentemente tutti quegli altri costruiti in più del minimo di legge, successivamente alla costruzione dell'edificio ("Tognoli" o meno che essi siano). Fra i parcheggi obbligatori o standard bisogna ancora distinguere quelli costruiti prima del 16-12-2005, data di entrata in vigore della L. 28 novembre 2005, n. 246, che introdusse il secondo comma dell'art. 41-sexies, e quelli costruiti dopo tale data. 4 3. I PARCHEGGI "PONTE" Senza entrare troppo nel merito delle disquisizioni dottrinali e giurisprudenziali che nel tempo si sono affannate per ricostruire in maniera convincente il rapporto che legava i parcheggi de quo all'immobile principale (pertinenza obbligatoria, pertinenza ex lege, rapporto di carattere pubblicistico che si riverberava nella contrattazione privata, ecc.), basti qui affermare che la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’art. 41-sexies non opera solo come norma di azione nei rapporti fra il costruttore dell’edificio e la Pubblica Amministrazione, ma ha rilievo anche nei rapporti fra i privati come norma di relazione la cui portata, di conseguenza, si riflette in qualche modo anche nella negoziazione dei posti auto (Cass. Cass. S.U. 17 dicembre 1984, nn. 6600, 6601 e 6602/1984). In altre parole, l’esigenza che sta alla base dei parcheggi “ponte” va tutelata sia nella fase realizzativa del posto auto che nella fase successiva alla sua creazione, collegando allo scopo cui il posto auto era preordinato anche la sua circolazione giuridica 2. Pertanto, le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza prima della modifica del 2005 possono così condensarsi: - l'alienazione di essi parcheggi standard è consentita a favore di chiunque, salvo il diritto reale d’uso a favore della proprietà (complessiva e quindi direi condominiale) del relativo edificio; - la destinazione di essi a parcheggio non è modificabile; - trattasi di un vincolo di destinazione inderogabile che si traduce in un diritto reale di uso, a favore delle unità abitative dei condomini; - l’uso è riservato ai proprietari dell’edificio; - nel silenzio del titolo d’acquisto i parcheggi sono destinati all’uso condominiale; - se la proprietà viene riservata dal costruttore o ceduta a terzi, i parcheggi sono comunque gravati da diritto d’uso reale a favore dei proprietari dell’edificio; - tutti i condòmini devono poter usufruire del parcheggio; se i parcheggi non sono sufficienti, il condominio ne regolamenta l’uso E' da tenere presente che tutte queste indicazioni, queste "massime", derivano da interpretazioni e decisioni giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo e, giudicando sui casi concreti portati a conoscenza delle corti, hanno contribuito a formare un quadro complessivo non sempre e non necessariamente coerente. Nè, detto per inciso, a far cambiare opinione sulla valutazione di "pertinenze obbligatorie" e quindi col particolare regime giuridico testé tratteggiato, valse l'introduzione dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, secondo il quale "gli spazi di cui all'art. 18 l. 765/1967 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c.". Questa norma, peraltro poi abrogata dall’art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia) avrebbe dovuto avere, nelle intenzioni del legislatore, la finalità non tanto di qualificare la natura giuridica del rapporto fra posto auto e fabbricato, quanto soprattutto la funzione di rendere applicabile, attraverso il Commissione Studi Civilistici del CNN, Studio n. 19-2006/C, Il regime di circolazione dei parcheggi “ponte” dopo la legge di semplificazione del 2005 (l’art. 12, comma 9 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 2 5 richiamo delle disposizioni codicistiche sulle pertinenze, l’art. 818, comma 2, il quale prevede che “le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici”, dal che anche la giurisprudenza avrebbe dovuto mutare l’orientamento che escludeva la cessione del posto auto a terzi (o comunque la fruibilità da parte di terzi). Invece la Suprema Corte a sezioni unite, seguita poi costantemente dalla giurisprudenza, ha sì preso atto della definizione del rapporto posto auto– fabbricato data dall’art. 26, ma, in considerazione del fatto che in questa disposizione la norma della legge “ponte”, lungi dall’esser stata abrogata, vi è anzi richiamata, ha qualificato tale pertinenza come inscindibile (Cass. Sez. Unite 18 luglio 1989, n. 3363, e molte altre successive). In sostanza, secondo la Cassazione, la legge sul condono si è limitata a prendere posizione sul problema dell’assetto civilistico del rapporto senza peraltro modificare la portata dell’art. 18 della legge 765/1967 (portata già interpretata nel senso anzidetto dalla Cassazione). Nel 2005, nell'ottica di rendere maggiormente appetibili, oltre che liberamente trasferibili i parcheggi in oggetto, la legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione del 2005), entrata in vigore il 16 dicembre successivo, con l'art. 12 ("Disposizioni in materia di atti notarili"), comma 9 introdusse un secondo comma all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150: «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse». Sembrava essere stata messa una pietra sopra tutte le dispute del passato, che, ad una prima lettura della normativa ormai complessivamente portata dall'art. 41-sexies, non avrebbero più avuto ragion d'essere, stante la denegata, dal legislatore, presenza di vincoli pertinenziali o diritti d'uso fra i parcheggi e le altre unità immobiliari, e la riaffermata autonoma libera trasferibilità. La Cassazione (sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264), negò invece la natura interpretativa dell’art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005, ed ha affermato che “la nuova disposizione è destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate e per quelle realizzate, ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari” (quindi: norma "innovativa"). Non scendiamo nei particolari delle motivazioni giuridiche di questa decisione e delle altre che vi si sono accodate, dato avrebbe poco interesse e ormai l'indirizzo è consolidato. Pertanto per i precedenti parcheggi standard costruiti prima del 16-12-2005, a tutt'oggi la disciplina è quella delineata dalla Cassazione (disciplina di cui poco sopra abbiamo tratteggiato sinteticamente i contenuti). Quel che conta è che invece, come detto prima, nell'ambito dei parcheggi standard, vanno enucleati quelli costruiti dopo il 16-12-2005, data di entrata in vigore della L. 28 novembre 2005, n. 246. Detti parcheggi potranno - essere alienati liberamente a chiunque - e quindi saranno utilizzabili da chiunque anche non proprietario o estraneo all'edificio, 6 Per quanto invece riguarda i parcheggi facoltativi (ovvero oltre lo standard), la regola, mai messa in dubbio, ne consente la libera alienabilità e fruibilità, senza alcun vincolo, da parte di chiunque. 4. I PARCHEGGI "TOGNOLI" 4.1 I diversi tipi Veniamo ora ai parcheggi "Tognoli". Come detto, essi hanno la caratteristica di essere costruiti dopo la costruzione del fabbricato cui si legano pertinenzialmente. Infatti il comma 1 dell'art. 9 così inizia: "I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari...", Inoltre i parcheggi Tognoli possono essere di due tipi: - i c.d. parcheggi Tognoli "privati" di cui al comma 1, - i c.d. parcheggi Tognoli "pubblici" di cui al comma 4. I parcheggi Tognoli "privati" sono: - realizzati nel sottosuolo degli immobili (=fabbricati) ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati (non ai piani superiori, e si capisce perché, trattandosi di fabbricati già costruiti); - realizzati dai proprietari (naturalmente anche a mezzo di ditte appaltatrici, come di regola avverrà, almeno per i fabbricati condominiali) 3; Tuttavia, cfr. CNN, Studio Civilistico n. 210-2012/C, La nuova disciplina dei parcheggi Tognoli, est. F. Magliulo, paragrafo 2.4, ove leggesi: "Deve tuttavia segnalarsi che recentemente la giurisprudenza amministrativa ha espresso un orientamento opposto a quello testé esposto, affermando che “il comma 1 dell’art. 9 non circoscrive esclusivamente ai proprietari degli immobili interessati la legittimazione a realizzare i parcheggi agli stessi pertinenziali. Infatti, la disposizione innanzi citata, dopo aver statuito che: “… I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” aggiunge che: “…Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato (…)”. Orbene, la forma impersonale utilizzata nella seconda proposizione richiamata comporta che i parcheggi collocati in aree esterne ai fabbricati, a differenza di quelli posti nel sottosuolo o al piano terreno degli stessi, non devono essere realizzati necessariamente dai proprietari dell’immobile, ma possono esserlo anche da terzi: evidentemente il legislatore, non potendo escludersi che le “aree pertinenziali esterne” potessero appartenere a soggetti diversi dai proprietari dell’immobile, ha ritenuto di non dover limitare solo a questi ultimi la legittimazione a chiedere il permesso per realizzarvi i parcheggi de quibus. Inoltre, la locuzione “…Tali parcheggi” indica chiaramente che la seconda proposizione del comma 1 è riferita alla medesima ipotesi disciplinata dalla prima, ossia alla realizzazione di parcheggi “da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”; di conseguenza, anche la possibilità di derogare ai predetti strumenti deve intendersi estesa agli interventi posti in essere da terzi, oltre che dai proprietari ... quasi che anche 3 7 - sono parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari del fabbricato: in teoria dovrebbe essere previsto (e vincolato) un parcheggio (o un numero uguale di parcheggi) per ogni unità immobiliare; ma ciò è dubbio, in presenza di prassi difformi (per cui un parcheggio viene talvolta vincolato a più unità immobiliari ovvero possono essere costruiti parcheggi in numero inferiore rispetto al complesso delle unità immobiliari comprese nell'edificio); - si afferma il vincolo pertinenziale sorga al momento dell'intervenuta realizzazione (=completamento) del parcheggio, ex lege (tuttavia, specie in caso di edifici condominiali, sarà necessario un atto latamente divisorio-attributivo della proprietà del singolo parcheggio al singolo condomino); - possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, e sono soggetti a denuncia di inizio attività (in precedenza a semplice autorizzazione edilizia gratuita); - godono di quorum deliberativi ridotti in caso di delibere condominiali necessarie per l'approvazione degli interventi in oggetto (art. 9, comma 3: nonostante trattisi di "innovazioni", basterà la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, per approvare la delibera, e non la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio); - avrebbero dovuto godere di un'aliquota IVA agevolata (v. art. 11, comma 2) 4; in questo caso il vincolo di pertinenzialità possa anche non preesistere alla realizzazione del parcheggio, ma sorgere successivamente in virtù di uno specifico atto di destinazione” (così Cons. di Stato 31 marzo 2010 n. 1842; Cons. di Stato 18 ottobre 2010 n. 7549." Art. 11 Legge "Tognoli": "1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie. 3. L'atto di cessione del diritto di superficie e' soggetto all'imposta di registro in misura fissa." Tuttavia la Circolare del 02/03/1994 n. 1 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV, così dispone: "La disciplina in materia di aliquota IVA applicabile alle opere di urbanizzazione e agli impianti assimilati e' desumibile dall' articolo 36 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare l'articolo 36, comma 3, lettera c), del citato decreto legge ha stabilito, mediante l'introduzione del punto 127-quinquies nella tabella A, parte in allegata al DPR n. 633 del 1972, l'assoggettamento all'aliquota del 9% (oggi: 10% - n.d.r.) per le cessioni di: opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; ... E' opportuno precisare che la medesima aliquota e' applicabile alle cessioni di altre opere e impianti che risultano assimilati, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies. Tra questi si rammentano, innanzitutto i parcheggi realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 22 (legge Tognoli), per i quali l'assimilazione alle opere di urbanizzazione, espressamente disposta dall'articolo 11, comma 1, della stessa legge, deve ritenersi decisiva ai fini della applicazione dell'aliquota del 9% (oggi: 10% - n.d.r.) alla originaria previsione, a nulla influendo, infatti, circostanza che il comma 2 dello stesso articolo abbia previsto l'applicabilita' dell'aliquota ridotta del 4 8 - sono destinati ad uso esclusivo dei residenti (locuzione con cui si intendono i residenti nell'edificio cui afferiscono, non residenti nel comune); - possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. I parcheggi Tognoli "pubblici" invece: - sono costruiti su aree comunali (e quindi anche ai piani superiori di dette aree, ad esempio come "autosilos") o nel sottosuolo delle stesse, previa costituzione del diritto di superficie a favore dei soggetti previsti dalla legge; - devono essere previsti nell'ambito del programma urbano dei parcheggi (P.U.P.); - sono costruiti su richiesta dei privati interessati, o da imprese di costruzione o da società anche cooperative; - devono essere destinati a pertinenza di immobili privati. Nella convenzione per la costituzione del diritto di superficie devono essere previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 4.2 Il regime giuridico dei parcheggi Tognoli "privati" Entrambe le tipologie dei parcheggi Tognoli avevano sino al 9 febbraio scorso il medesimo regime giuridico relativamente al loro trasferimento. Infatti il comma 5 dell'art. 9 così recitava: "5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli." Il nuovo testo del comma 5 invece distingue fra le due ipotesi (Tognoli "privati" e "pubblici"), e dando per presupposti: - la vigenza di quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (confermando dunque che per i parcheggi realizzati in forza di quella disposizione nulla cambia in ordine alla libera o meno trasferibilità nonché alla loro destinazione), - nonché l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio (riferendosi questa volta ai parcheggi Tognoli, di entrambi i tipi: cosicché dunque 2% (successivamente elevata al 4%), per le opere stesse." 9 nessun provvedimento, convenzione o accordo col Comune interessato potrà distogliere dal vincolo di destinazione da cui sono gravati); la norma afferma che: - la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. Pertanto, oggi, questo tipo di parcheggi può essere alienato a chiunque, senza alcuna autorizzazione comunale, a condizione che nell’atto sia costituito un vincolo pertinenziale con una unità immobiliare posta nello stesso Comune. L'alienazione del parcheggio può avvenire a qualsiasi titolo (la legge parla genericamente di "trasferimento della proprietà"), e quindi a titolo oneroso o gratuito, in virtù di atti "inter vivos" ma anche "mortis causa" (ad esempio in virtù di attribuzione a titolo ereditario o di legato: in tal caso al negozio giuridico di accettazione dell'eredità - o a un negozio innominato e specifico che potremmo qualificare come "di conferma dell'acquisto del legato" - dovrà necessariamente accompagnarsi l'atto di asservimento a pertinenza di altra unità immobiliare - di proprietà dell'erede o legatario - sita nello stesso comune, a pena di nullità dell'attribuzione stessa). In ogni caso l'avente causa, non necessariamente residente (nell'edificio o nel Comune) deve essere proprietario (o titolare di un diritto reale che lo legittimi a tal fine: art. 817 comma 2, c.c.) di un'altra unità immobiliare (non necessariamente abitativa) nello stesso Comune ove trovasi il parcheggio, altra unità immobiliare che assumerà la qualifica di bene principale nei confronti dell'asservito parcheggio. Come di regola, l’instaurarsi del regime pertinenziale richiede la destinazione del parcheggio a servizio dell’unità principale, la quale a sua volta presuppone ovviamente la possibilità che il parcheggio sia utilizzato per l’utilità del bene principale e non semplicemente per il proprietario dello stesso. Se ne deve dedurre che ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale in esame l’ubicazione nello stesso comune è condizione necessaria ma non sufficiente. Sarà infatti anche necessario che il parcheggio sia ubicato in prossimità dell’unità principale e cioè ad una distanza tale da consentire l’instaurarsi di un rapporto di servizio fra il parcheggio ed il bene principale 5. Altresì, l’atto di destinazione così compiuto dall’acquirente del parcheggio instaura il regime vincolistico di cui all’art. 9 comma 5 della legge Tognoli, donde la possibilità di alienare nuovamente e separatamente la pertinenza solo con una ulteriore “contestuale destinazione”. La sanzione per il mancato rispetto della norma è la nullità (virtuale ex art. 1418 comma 1 c.c, in quanto violazione di norma imperativa). 5 Così CNN, Studio Civilistico n. 210-2012/C, cit., paragrafo 3.7.5. 10 D’altra parte è del tutto logico pensare che sia sempre possibile trasferire congiuntamente l’unità immobiliare principale e il parcheggio di pertinenza. 4.3 Casistica particolare sui parcheggi Tognoli "privati" 1. Quesito: A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di parcheggi Tognoli, il venditore può liberamente vendere l’appartamento a cui è asservito il box Tognoli, trattenendo invece la proprietà del box stesso senza asservirlo ad altro appartamento? Ovvero, il proprietario del box può asservirlo ad altra unità immobiliare di sua proprietà (senza dunque trasferirlo)? Risposta: A mio avviso, ovviamente no in entrambe le ipotesi. Il trasferimento autonomo della proprietà del parcheggio (e quindi la rottura del rapporto pertinenziale che lo legava all'appartamento) è consentito solo quando il box stesso venga contestualmente destinato a pertinenza di altra unità immobiliare. Conseguentemente, il rapporto pertinenziale originario può essere sciolto solo da un "trasferimento di proprietà" del box. Infatti i presupposti dell'operare della norma sono:. a) il trasferimento del box; b) la creazione di un nuovo rapporto pertinenziale. Quindi, in sede di prima interpretazione, non c'è spazio nè per un "trasferimento del vincolo di pertinenzialità" a favore di un altro immobile del proprietario (mancherebbe l'elemento del trasferimento del bene a terzi) 6, nè per la vendita del solo appartamento senza il box (visto che il rapporto pertinenziale potrebbe risolversi solo in virtù di un negozio traslativo del box cui seguisse quanto indicato sub b). 2. Quesito: Si deve stipulare un atto di divisione con il quale a Tizio devono essere assegnati un appartamento ed un'autorimessa costruita ai sensi della legge 122/89; in sede di costituzione del vincolo detta autorimessa è stata vincolata all'intero fabbricato, oggi costituito da due appartamenti; alla luce delle recenti novità in materia di parcheggi Tognoli, è possibile procedere alla stipula dell'atto di divisione senza l'autorizzazione del Comune, semplicemente precisando in atto che il parcheggio resterà asservito all'unità Contra CNN, Studio Civilistico n. 210-2012/C, cit., paragrafo 3.7.7, sulla base della considerazione che il risultato in questione potrebbe essere raggiunto alienando l’immobile a favore del quale si intende effettuare lo spostamento del vincolo ad un terzo, indi trasferendo separatamente a favore di quest’ultimo il parcheggio, con contestuale destinazione dello stesso a pertinenza dell’immobile precedentemente alienato, ed infine ritrasferendo sia l’immobile principale sia il parcheggio all’originario proprietario! 6 11 abitativa assegnata a Tizio, ovvero sia comunque necessaria l'autorizzazione comunale per modificare il vincolo? Risposta: A mio avviso, e secondo la lettera della legge, nel caso proposto non pare possibile procedere senza autorizzazione comunale. Infatti mancherebbero quelli che abbiamo visto essere i presupposti necessari per l'operare della nuova norma, e cioè il - TRASFERIMENTO A TERZI DELLA PROPRIETA' del garage, nonché - il contestuale asservimento a favore di ALTRA unità immobiliare. Le ragioni liberalizzatrici che stanno alla base della recente modifica normativa non possano tuttavia indurci, almeno in questa prima fase in cui mancano prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali in materia, a rischiare la nullità di un atto. 3. Quesito: La società Alfa intende acquistare un posto auto (vincolato ai sensi della legge Tognoli) al fine di destinarlo a pertinenza di un ufficio dalla medesima utilizzato in forza di contratto di leasing. Il posto auto, al fine di rispettare il rapporto di pertinenzialità, deve essere acquistato dalla società di leasing già proprietaria dell'unità principale, o si può procedere direttamente all'acquisto in capo alla società utilizzatrice, in virtù del rapporto di locazione finanziaria? Risposta: Non avendo l'utilizzatore un diritto reale sul bene principale, direi che la disposizione del secondo comma dell'art. 817 c.c., pur in presenza di autorevoli prese di posizioni dottrinali in senso contrario 7, faccia ritenere più tranquillizzante (e quindi propendere per) la prima soluzione (acquisto da parte della società di leasing), posto che l'orientamento giurisprudenziale dominante presuppone la proprietà (o un diritto reale di godimento) sia sul bene principale che sul bene accessorio da parte del soggetto che pone in essere il rapporto pertinenziale 8. 4.4 Il regime giuridico dei parcheggi Tognoli "pubblici" Relativamente invece ai parcheggi Tognoli "pubblici", la nuova norma afferma che essi non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. Gardani Contursi Lisi, voce Pertinenze, in Novissimo Digesto, XII, pagg. 1149 e segg.; Biondi, I Beni, in Trattato di Dir. Civ., III, t. 1, pag. 116. 8 Per una esaustiva disamina dei vari casi di costituzione del rapporto di pertinenzialità quando bene principale e parcheggio spettino al medesimo soggetto per diritti reali disomogenei, v. CNN, Studio Civilistico n. 210-2012/C, cit., paragrafo 3.7.4 7 12 Pertanto il loro regime circolatorio ormai si discosta da quello dei parcheggi Tognoli "privati", non essendo possibile il trasferimento con contestuale asservimento a favore di altra unità immobiliare dell'acquirente. La sanzione della nullità è espressa. Le eccezioni al principio di alienabilità separata dal bene principale sono due: - ESPRESSA PREVISIONE il consenso del comune all’alienazione separata può essere espresso già in sede di stipulazione della concessione del diritto di superficie su area comunale per la realizzazione dei parcheggi in esame. In tal caso si tratta di uno strumento di natura preventiva (rispetto alla realizzazione del parcheggio) e programmatica, in quanto il consenso alla cessione separata non è espresso con riferimento ad una determinata cessione, bensì in relazione a qualsiasi cessione che dovesse intervenire dopo la costruzione del parcheggio e l’originaria costituzione del vincolo pertinenziale. - AUTORIZZAZIONE il consenso del comune all’alienazione separata potrà essere espresso mediante apposita autorizzazione all’atto di cessione. In tal caso si tratta di uno strumento di natura successiva rispetto alla realizzazione del parcheggio (ma pur sempre preventiva rispetto all’alienazione separata) e di regola specifico, in quanto il consenso alla cessione separata è espresso normalmente con riferimento ad una determinata cessione che venga proposta dopo la costruzione del parcheggio e l’originaria costituzione del vincolo pertinenziale. Nel caso in cui la convenzione o l’autorizzazione si limitino a consentire la cessione separata del parcheggio senza prevedere particolari condizioni, una volta scioltosi per effetto dell’alienazione separata del parcheggio il vincolo pertinenziale già esistente con il bene principale, il parcheggio può essere successivamente e ripetutamente ceduto, libero da vincoli pertinenziali di sorta. Laddove invece il comune, nel consentire la cessione separata, subordini tale cessione alla destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare e colui che abbia acquistato il parcheggio oggetto di alienazione separata autorizzata dal comune intenda successivamente procedere a sua volta all’alienazione separata del parcheggio, ragioni di prudenza suggeriscono di munirsi di una nuova autorizzazione comunale ovvero, laddove la convenzione o l’autorizzazione prevedano in via generale che l’alienazione separata è consentita solo con destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare, di adempiere a siffatto obbligo di destinazione. 5. LA TRASCRIZIONE DEL VINCOLO "TOGNOLI" In linea di principio si può affermare che: - il vincolo "Tognoli" nasce ex lege, come detto, al momento della venuta ad esistenza del parcheggio; 13 - il legislatore, ribadendo una lacuna già propria della legge "ponte", non ha previsto alcuna pubblicità per il vincolo di cui all’art. 9 della legge 122, eccezion fatta per i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali, ai sensi del comma 4, per i quali vale la trascrizione della convenzione fra il Comune ed i privati interessati. Per cui il riscontro sulla effettiva sussistenza del vincolo potrà avvenire sulla base di alcuni indici peraltro non sempre decisivi: da un lato, infatti, si procederà alla individuazione del bene principale, che sarà identificato sulla base di quanto risultante dalla domanda del privato e dalla susseguente autorizzazione; quanto al posto auto vincolato si dovrà far riferimento ai dati catastali nel frattempo assegnati oppure ai disegni tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione, o ancora a convenzioni con il comune o ad un apposito atto d'obbligo allegato alla domanda di autorizzazione. Atto d’obbligo che non è richiesto dalla legge ai fini della costituzione del vincolo, ma che, entrato ormai nella prassi, è spesso decisivo ai fini della sua individuazione. Tuttavia, a parte che ormai il provvedimento urbanistico privilegiato sarà la D.I.A. e non più l'autorizzazione, questa soluzione pratica incontra un limite nella creazione, che nella prassi si verifica di frequente, di vincoli “Tognoli” che prescindono dal rapporto quantitativo un appartamento=un parcheggio 9. Quindi, nel caso di trasferimento di abitazione e box asservito, una specifica trascrizione del vincolo non è richiesta dalla legge e sarà sufficiente l'indicazione del rapporto nel Quadro D . Quando, invece, il trasferimento ha ad oggetto solo ed esclusivamente il box (come nella nuova ipotesi introdotta dalla legge, e cioè di spostamento del vincolo, ovvero nel caso di vendita "ai proprietari degli immobili" di parcheggio "Tognoli privato" costruito da terzi nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne, e così pure nel caso di vendita di parcheggio "Tognoli pubblico" da parte dell'impresa costruttrice a favore del soggetto residente e titolare di immobile nel fabbricato, ovvero ancora in caso di attribuzione divisoria dei parcheggi, in caso di costruzione in siti condominiali), in tali ipotesi la doppia trascrizione appare invece opportuna se non necessaria. A maggior ragione adesso che il nostro ordinamento conosce l'art. 2645quater c.c 10. In tal senso v. CNN, Commissione Studi Civilistici, Studio n. 3659/B-2002, Il regime dei posti auto realizzati successivamente alla edificazione del fabbricato dopo il testo unico dell’edilizia e la legge Lunardi, paragrafo 1.3. 10 L'art. 2645-quater c.c., introdotto dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla L. n. 44/2012, con l'art. 6, comma 5-quaterdecies, entrato in vigore il 29/04/2012, così recita: "Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di 9 14 Esemplificando, in tali ultimi casi, avremo un nota per la compravendita (o la divisione), ove nel Quadro B saranno indicati i dati catastali del solo box (oggetto del trasferimento). Anche se indicassimo nel Quadro D il trasferimento del (o il riferimento al) vincolo di pertinenzialità a favore di altra unità immobiliare del compratore, questa indicazione non sarebbe efficace per l'unità già di proprietà dell'acquirente (estranea al Quadro B), posto che è opinione comune secondo la quale nel Quadro D non si possono indicare fatti, stati o patti relativi ad immobili non indicati nel Quadro B. In ogni caso, anche motivi pratici depongono per la necessità della autonoma trascrizione del vincolo: quando infatti il Notaio sarà richiesto di vendere solo l'immobile (principale) a cui favore sarà trasferito (o costituito) il vincolo pertinenziale col parcheggio, egli dovrà controllare tutti i Quadri D di tutte le note a favore del venditore (per vedere se a quest'immobile è stato "abbinato" un parcheggio Tognoli)? Pare dunque necessario che alla nota di compravendita (o divisione) si aggiunga una seconda nota di trascrizione del vincolo (codice 126: costituzione di vincolo; ovvero codice 127: costituzione di vincolo di destinazione) che: - nel Quadro B indichi entrambi gli immobili (appartamento già posseduto e box acquistato), - nel Quadro C indichi il soggetto proprietario (sia a favore che contro), e - nel Quadro D menzioni il costituito rapporto di pertinenzialità. 6. NOTA FINALE Infine, un’ultima notazione: appare plausibile pensare che le deroghe introdotte dalla nuova norma al divieto di alienazione separata del parcheggio debbano ritenersi applicabili anche ai parcheggi realizzati prima dell’entrata in vigore della novella 11. Sperando naturalmente che non intervenga anche qui una Cassazione a dirci che la nuova norma si applica solamente per il futuro, ingarbugliando nuovamente le carte in tavola. GIUSEPPE PAPPALARDO uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative". 11 Così, CNN, Studio Civilistico n. 210-2012/C, cit., paragrafo 5.2 15 Addenda 1: Normativa di riferimento Legge del 1942 numero 1150 art. 41-sexies 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. (Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 24 marzo 1989, n. 122). 2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. (Comma aggiunto dal comma 9 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246) TESTO dell'art. 9 L. Tognoli, prima delle modifiche introdotte dall'art. 10 co. 1 DL 5/2012 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'. [IN PRECEDENZA ERA PREVISTA: Autorizzazione gratuita, con silenzio-assenso nei 60 gg., se non in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti] 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprieta' non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia' avviati. La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. 16 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Legge 24 marzo 1989 n. 122 (legge Tognoli), art. 9 (testo vigente) 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'. 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprieta' non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia' avviati. La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilita' dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 17