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Le società di capitali
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18. Cosa si intende per aumento reale del capitale sociale? M
Tra le modificazioni statutarie un ruolo assolutamente preminente deve essere riconosciuto all’aumento di capitale.
L’aumento può essere di due diverse specie:
1) quello che si attua attraverso un corrispondente aumento del patrimonio
sociale, mediante il conferimento di nuove attività da parte dei vecchi azionisti o di terzi (cd. aumento reale o a pagamento del capitale sociale);
2) quello che si realizza senza un corrispondente aumento del patrimonio
sociale, mediante il trasferimento in conto capitale delle riserve e degli altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (cd. aumento nominale o gratuito del capitale sociale).
Domande collegate
18.1 Qual è la disciplina prevista per l’aumento del capitale a pagamento? D
A seguito dell’aumento, l’ente dovrà procedere all’emissione di nuovi titoli. Al fine
di evitare la formazione di capitali sociali formalmente ingenti, ma sostanzialmente inconsistenti (in quanto formati da titoli azionari per i quali è stato effettuato
solo il parziale conferimento iniziale), ai sensi dell’art. 2438 c.c. «l’aumento di capitale non può essere eseguito fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate», cioè fino a quando i soci non abbiano effettivamente eseguito i
conferimenti promessi all’atto della sottoscrizione delle azioni.
Lo statuto può attribuire anche agli amministratori la facoltà di aumentare (in una o più volte) il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2443, 1° comma, c.c.).
Il verbale della deliberazione degli amministratori, redatto da un notaio, deve essere depositato e iscritto a norma dell’art. 2436 c.c.
L’aumento di capitale reale determina, oltre all’aumento del capitale sociale nominale, anche un aumento del patrimonio netto della società. Esso si attua mediante l’emissione di nuove azioni a pagamento, che sono sottoscritte dai soci attuali, ai quali, per legge, è riconosciuto il diritto di opzione, ovvero da terzi che così
diventano soci.
Nel caso di aumento reale del capitale sociale la delibera di aumento deve indicare il termine entro il quale le operazioni di sottoscrizione devono esaurirsi. Qualora, alla scadenza stabilita, le azioni di nuova emissione non siano state integralmente sottoscritte è possibile l’aumento parziale del capitale solo se, nella deliberazione di aumento, sia stata espressamente prevista tale ipotesi (cd. aumento di capitale scindibile); in mancanza di una specifica previsione, infatti, l’aumento del capitale è configurato come un’operazione unitaria ed indivisibile e pertanto, qualora
l’aumento non sia stato sottoscritto in modo integrale, i sottoscrittori stessi sono
liberati dall’impegno assunto ed hanno altresì diritto alla restituzione della percentuale iniziale versata (cd. aumento di capitale inscindibile).
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Parte Quarta
18.2 Quali sono le caratteristiche dell’aumento gratuito di capitale? D
Molto più lineare è, invece, il procedimento che conduce al cd. aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale: in pratica, si tratta di una semplice operazione di
carattere contabile, realizzata mediante l’imputazione (o passaggio) a capitale di riserve e fondi disponibili iscritti in bilancio, cioè di valori già esistenti nel patrimonio sociale. Si ha, pertanto, un aumento del capitale sociale nominale che non
è accompagnato da un aumento del patrimonio della società. L’aumento gratuito è, pertanto, un’operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina alcun incremento del patrimonio sociale, il quale resta invariato. L’operazione non
è, però, senza conseguenze giuridiche: il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può più disporre a favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto. Essi restano assoggettati al vincolo di indisponibilità proprio del capitale sociale.
A differenza dell’aumento oneroso, l’aumento gratuito ha efficacia immediata e comporta un’immediata modifica dell’atto costitutivo, fin da subito iscrivibile nel registro delle imprese. Si tratta, quindi, di
un aumento che è eseguito in un’unica fase e che non pone tutti quei problemi (quali la scindibilità, la
modifica della clausola dello statuto relativa al capitale, l’allegazione dello statuto aggiornato, ecc.) che
si pongono nell’aumento oneroso (GENGHINI).
Le azioni di nuova emissione — che devono avere le caratteristiche di quelle in circolazione — «devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute».
Tuttavia tale aumento del capitale può essere realizzato anche mediante (il semplice) aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, senza procedere a nuove emissioni di titoli.
A seguito dell’aumento gratuito di capitale ciascun socio conserva la stessa posizione
che aveva rispetto al capitale precedente, con riferimento sia ai diritti patrimoniali, sia
ai poteri sociali.
19. Qual è la ratio che sta alla base del diritto di opzione? M
In caso di aumento del capitale a pagamento (e di emissione di obbligazioni convertibili in azioni) spetta ai vecchi azionisti il diritto di opzione, cioè
il diritto di essere preferito ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento reale
del capitale sociale. In questo modo viene tutelato l’interesse dei soci a mantenere inalterato il peso della propria partecipazione sociale.
Il diritto di opzione consiste nel diritto spettante a ciascun socio di sottoscrivere le azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni da lui
già possedute, a preferenza di altri soggetti (art. 2441 c.c., modificato da ultimo dal D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014).
Due sono gli scopi di tale previsione:
—evitare un’alterazione delle partecipazioni sociali esistenti, assicurando, così,
al socio la possibilità di conservare la sua posizione nella società, mantenendo la sua percentuale di voti e di azioni;
—offrire ai soci già esistenti la possibilità di ulteriori investimenti dei loro capitali.
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Il diritto di opzione spetta agli azionisti, anche privilegiati e senza voto, ed agli eventuali
possessori di obbligazioni convertibili: ha ad oggetto sia le azioni di qualsiasi categoria che le
obbligazioni convertibili di nuova emissione.
Il diritto di opzione, tenuto conto della sua funzione patrimoniale, ha un proprio valore economico e può essere alienato a terzi dall’azionista che non desideri partecipare all’aumento
del capitale sociale.
Sulla disciplina del diritto di opzione è intervenuto, da ultimo, il D.L. 91/2014 (cd. decreto
competitività), conv. in L. 116/2014 prevedendo che l’offerta di opzione possa essere pubblicizzata con apposito avviso anche nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) ovvero, in alternativa, presso
la sede sociale. È stata ridotta, inoltre, la durata minima del termine previsto per l’esercizio
del diritto di opzione da trenta a quindici giorni. In questo modo è stata equiparata la disciplina prevista per le società non quotate a quella già vigente per le società quotate.
I soci che esercitano il diritto di opzione inoltre, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno altresì un diritto di prelazione sui titoli che restino eventualmente inoptati: essi, cioè, a parità di prezzo, sono preferiti ai terzi acquirenti.
Domande collegate
19.1 Qual è la natura giuridica del diritto di prelazione contenuto nell’art.
2441 c.c.? D
Si discute, in dottrina, in ordine alla natura giuridica del diritto di prelazione in parola. Alcuni Autori ritengono che si tratti di un vero e proprio diritto di prelazione che, pertanto, assicura agli azionisti la
preferenza, a parità di condizioni, rispetto ad altri soggetti. Ciò importerebbe la possibilità che gli amministratori stabiliscano condizioni economiche diverse e più vantaggiose per la società, rispetto a quelle contemplate per l’opzione nella delibera di aumento del capitale (in questo senso CAMPOBASSO).
Altri Autori, invece, sottolineano come il diritto di prelazione contemplato dall’art. 2441 c.c. non rappresenti altro che una proiezione dell’originario diritto di opzione, per cui non potrebbe operare se non
alle medesime condizioni previste per l’esercizio di quest’ultimo.
19.2 In quali casi il diritto di ozpione può essere escluso? D
Il diritto di opzione si riconnette normalmente all’aumento di capitale, anche se la
relativa deliberazione non ne fa menzione. Tuttavia, la società potrebbe decidere,
nei casi previsti dall’art. 2441 c.c., di deliberare l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.
L’esclusione del diritto di opzione avviene:
— per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, debbono essere liberate mediante conferimenti in natura;
— per deliberazione dell’assemblea, quando l’interesse della società lo esige, cioè
quando sussista un concreto interesse sociale che giustifichi tale sacrificio;
— per deliberazione dell’assemblea, quando le azioni di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società, o di società che la controllano o che sono da essa controllate.
Il D.Lgs. 184/2012 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del diritto di opzione in occasione di un aumento di capitale. È stato, infatti, modificato l’art. 2441 c.c. allo scopo di semplificare il
processo di aumento di capitale per stimolare gli investimenti esteri in Italia.
È stato, innanzitutto, abrogato l’inciso (comma 5 dell’art. 2441 c.c.) che prevedeva che la deliberazione di
aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dovesse essere approvata, in qual-
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siasi convocazione, con la convocazione di oltre la metà del capitale sociale. Ora, invece, basta raggiungere il quorum deliberativo normalmente previsto dalla legge o dallo statuto per l’adozione delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria che delibera con voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i
due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Anche il comma 8 dell’art. 2441 c.c. è stato modificato,
eliminando il limite quantitativo dell’esclusione del diritto di opzione, pari a un quarto delle azioni di nuova
emissione, nei casi di aumento di capitale riservato ai dipendenti ed eliminando l’ultimo periodo nel quale si richiedeva per l’approvazione la stessa maggioranza prevista dal quinto comma. Quindi potrà essere deliberato un aumento di capitale riservato ai dipendenti con esclusione del diritto di opzione per l’intero numero di azioni di nuova emissione e con le stesse maggioranze, oggi semplificate, sopra descritte.
Per quanto riguarda le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, lo statuto può escludere il diritto di opzione nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposta relazione del revisore legale o della società di revisione legale. Il D.Lgs. 184/2012 ha introdotto la possibilità che il parere di congruità sia rilasciato, oltre che dal revisore incaricato della revisione periodica, anche da altri revisori. Trattasi di condizioni volte a tutelare la compagine sociale preesistente sotto il profilo gestionale e patrimoniale.
20. Cosa si intende per riduzione del capitale sociale per
perdite? M
Nello svolgimento dell’attività, può accadere che la società subisca delle
perdite. Qualora la misura delle perdite sia tale che il valore del patrimonio netto sia inferiore a quello del capitale sociale e superi una soglia stabilita dal legislatore, il capitale sociale deve essere ridotto.
Si tratta di una riduzione nominale del capitale sociale perché consiste nell’adeguare il capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale
(patrimonio netto), quindi non comporta alcuna riduzione del patrimonio
sociale che si è già verificata per effetto delle perdite subite dalla società.
In questi casi, la riduzione, in sé e per sé, non arreca alcun danno ai creditori sociali, in quanto la stessa non fa altro che manifestare una diminuzione
dell’entità del patrimonio sociale che si è già prodotta per effetto di perdite.
La norma, quindi, vuole ricostruire la corrispondenza tra capitale sociale e
patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di
potersi rendere conto, immediatamente, della reale situazione economica.
Domande collegate
20.1 Quali sono le diverse ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite? D
La riduzione del capitale è facoltativa qualora si verificano perdite che sono inferiori ad 1/3 del capitale sociale. Il limite fissato dal legislatore per la riduzione obbligatoria, quindi, è di 1/3, per cui, se le perdite non superano questo limite, la
società non è tenuta a ridurre il capitale.
Se si verificano perdite che sono superiori ad 1/3 del capitale ma che non intaccano il
minimo legale, gli amministratori, o, nelle s.p.a., il consiglio di gestione e, nel caso
di loro inerzia, il collegato sindacale o il consiglio di sorveglianza, devono convo-
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care l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e sottoporre al suo esame una relazione sulla situazione patrimoniale della società. In questa fase, la riduzione del
capitale non è ancora obbligatoria, per cui l’assemblea può deliberare di attendere il risultato dell’esercizio successivo. Se però, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea che approva il bilancio di
questo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
Può accadere che le perdite siano, non solo di importo superiore ad 1/3 del capitale sociale, ma anche tali da portare il valore del capitale al di sotto del minimo
legale (riduzione sotto il minimo legale).
In questo caso non è previsto l’ampio termine concesso alla società per decidere se
ridurre o meno il capitale; infatti, la società, non può attendere i risultati dell’esercizio successivo ma deve provvedere subito deliberando: la riduzione del capitale e il
contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione
della società. In mancanza, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.
21. Quali sono le principali caratteristiche della società
in accomandita per azioni? M
La società in accomandita per azioni è una società di capitali, dotata di
personalità giuridica.
Essa è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due distinte categorie di soci:
—i soci accomandatari che, ai sensi dell’art. 2452 c.c., rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
—i soci accomandanti, che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Accomandanti e accomandatari non esprimono posizioni azionarie differenti, cioè non formano categorie distinte di azioni. Infatti, dall’acquisto
dell’azione deriva l’acquisto della qualità di socio non amministratore a
responsabilità limitata.
Solo per il socio cui viene attribuito il potere di amministrazione scatta la responsabilità illimitata e l’acquisizione della qualità di socio accoman­datario.
Domande collegate
21.1 Cosa distingue la s.a.p.a. dalla s.a.s. con riguardo alla posizione dei soci
accomandatari? M
Nella s.a.p.a., l’azionista diventa accomandatario quando viene nominato amministratore e degrada ad accomandante in caso di cessazione dalla carica. Per
cui, in caso di trasferimento della partecipazione dell’accoman­datario, colui che
subentra nella titolarità delle azioni non diventa accomandatario, ma accomandante a responsabilità limitata.
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Parte Quarta
L’acquisto della veste di socio, infatti, è condizione necessaria ma non sufficiente per la nomina ad accomandatario, per la quale occorre comunque una designazione ex novo ad amministratore.
Da ciò si desume che l’investitura del socio alla carica di amministratore determina automaticamente l’acquisto della veste di accomandatario, quindi, tutti gli accomandatari fanno necessariamente parte dell’organo amministrativo.
Questo non avviene nella s.a.s., in cui possono esserci anche accomandatari non
amministratori.
Inoltre, vi è un nesso indissolubile tra lo status di socio accomandatario, la titolarità della carica di amministratore e la responsabilità per le obbligazioni sociali.
Di conseguenza, nelle ipotesi (revoca, dimissioni) di cessazione dalla carica, gli
amministratori perdono la qualità di accomandatari e restano quali semplici azionisti nella società: in pratica, essi vengono ad assumere lo status di accomandante. Quest’ultimo dato consente di operare una netta distinzione tra la società in accomandita
semplice e la società in accomandita per azioni. Nella società in accomandita semplice, infatti, può ben accadere che vi siano accomandatari non amministratori,
ciò nonostante, responsabili delle obbligazioni sociali (CAMPOBASSO).
21.2 Quali sono le principali differenze tra s.a.p.a. e s.p.a.? M
Ai sensi dell’art. 2454 c.c., alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, salvo la loro compatibilità con le poche disposizioni dettate specificamente per tale tipo societario. Pertanto, la disciplina relativa al
procedimento di costituzione dell’ente, ai conferimenti da parte dei soci ed alle
stesse partecipazioni azionarie è, sostanzialmente, mutuata da quella predisposta
in materia di s.p.a., salvo le seguenti differenze:
— l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) e non può
limitarsi ad indicare il numero massimo e minimo di essi, come avviene per gli
amministratori nelle s.p.a.;
— la denominazione sociale della s.a.p.a. deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni (art. 2453 c.c.).
La dottrina prevalente, in assenza di un esplicito richiamo all’art. 2314, comma 2, c.c. ritiene inapplicabile la norma, propria della società in accomandita semplice (art. 2314 c.c. cpv.), che assoggetta a responsabilità limitata l’accomandante che abbia consentito all’inserimento del suo nome nella denominazione sociale, e ciò sul rilievo che la responsabilità illimitata nasce dalla funzione amministrativa, non da altro.
In virtù del generico rinvio operato dall’art. 2454 c.c. alle norme della s.p.a., il limite minimo di capitale sociale è fissato in 50.000 euro (a seguito dell’intervento del
D.L. 91/2014, conv. in L. 116/2014).
Per quanto riguarda l’assemblea, questa svolge la sua attività secondo le modalità di funzionamento
stabilite per la s.p.a. ma vi sono delle differenze:
— i soci accomandatari non hanno diritto di voto nelle delibere riguardanti la nomina e la revoca
dei sindaci e del consiglio di sorveglianza per garantirne l’autonomia e l’indipendenza;
— le modificazioni dell’atto costitutivo devono riportare il consenso unanime dei soci accomandatari;
— in materia di sostituzione degli amministratori, la delibera dell’assemblea, riunita in sede straordinaria, che provvede alla nomina dei nuovi membri dell’organo gestorio, deve essere altresì approvata dagli amministratori rimasti in carica.
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22. Quali sono le cause di scioglimento della s.a.p.a.? M
La società in accomandita per azioni si scioglie, oltre che per le cause previste per le altre società di capitali, anche nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori.
L’art. 2458 c.c., infatti, stabilisce che qualora vengano a mancare tutti gli accomandatari, la società si scioglie se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla
loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio, che non assume la qualità di accomandatario e può essere anche
un terzo estraneo alla società, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Domande collegate
22.1 Quali sono gli elementi di differenziazione dallo scioglimento della s.a.s.? M
Diversamente da quanto disposto per la società in accomandita semplice (art. 2323
c.c.), non costituisce causa di scioglimento della s.a.p.a. il venir meno di tutti i
soci accomandanti, in quanto la società può continuare a funzionare anche con i
soli soci accomandatari, almeno fino a quando non sia necessario adottare una
delibera assembleare riservata in via esclusiva ai soci accomandanti (come quella
di nomina dei sindaci, così CAMPOBASSO e GALGANO che parla, in tale ipotesi, di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea).
23. Qual è la nozione giuridica della società a responsabilità limitata? M
Società a responsabilità limitata è «la persona giuridica che esercita una attività col
patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote
di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni» (GRAZIANI).
Nell’originario disegno del codice civile la società a responsabilità limitata doveva configurarsi, dunque, come una sorta di società per azioni in piccolo, da essa distinta per «la struttura più intima». Da ciò la previsione di una disciplina giuridica composta in parte da norme
«proprie» dello specifico tipo di società ed in parte da norme mutuate dalla disciplina delle
s.p.a., attraverso un articolato sistema di richiami puntuali che si è rivelato, tuttavia, fonte
di non poche incertezze interpretative.
La riforma societaria (D.Lgs. 6/2003) ha completamente riscritto le norme in materia di
società a responsabilità limitata, delineandone un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente.
A seguito della riforma, pertanto, la società a responsabilità limitata è stata dotata di una
disciplina propria e non più mutuata dalle società per azioni, la cui caratteristica principale risiede nel principio di «elasticità», realizzato attraverso il riconoscimento di ampi spazi
all’autonomia privata dei soci.
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Questi ultimi, infatti, potranno decidere, in sede di costituzione o durante la vita della società, di «costruire» una struttura organizzativa simile a quella della s.p.a., dotata di un organo amministrativo collegiale, di un consenso assembleare e di un organo di controllo, oppure, pur mantenendo la responsabilità limitata tipica della s.p.a., potranno attenuare i profili tipici di quest’ultima, fino a giungere ad un azzeramento dell’organizzazione corporativa, avvicinandosi allo schema della società di persone.
Domande collegate
23.1 Qual è la funzione economica della società a responsabilità limiatata? M
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una società di capitali preordinata al
fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che
permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata.
La s.r.l. risponde in grandi linee alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla
s.p.a., e più precisamente realizza:
— la ripartizione del rischio fra più persone, che è funzione comune ad ogni tipo sociale;
— la limitazione del rischio, in quanto il socio restringe il proprio rischio all’ammontare del conferimento. La s.r.l. estende questo beneficio anche ad aggruppamenti minori di capitali: infatti il capitale minimo richiesto dalla legge per la
costituzione di essa è fissato in un ammontare minimo non inferiore a 10.000
euro.
Tuttavia, la L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013 ha introdotto la possibilità, per tutte le
s.r.l., di determinare l’ammontare del capitale in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno ad 1
euro, con conferimenti esclusivamente in denaro.
In tale ipotesi sorge l’obbligo per la società di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti
risultanti dal bilancio pari ad un quinto degli stessi, obbligo che permane fino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di 10.000 euro. La riserva può essere utilizzata solo per
imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita;
— la mobilizzazione del capitale, in quanto le quote di partecipazione dei soci, pur
non essendo rappresentate da titoli di credito, sono, tuttavia, normalmente trasferibili e divisibili.
24. Quali sono i requisiti per la costituzione della s.r.l.? M
L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata deve rogarsi per atto
pubblico e deve indicare (art. 2463 c.c.):
—le generalità complete ed il domicilio di ciascun socio;
—la «denominazione sociale», in cui possono anche non comparire i nomi
dei soci, ma che deve sempre contenere — a tutela dei terzi — l’indicazione di «società a responsabilità limitata»;
—il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
Le società di capitali
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—l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
—l’ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e versato;
—i conferimenti di ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti ed ai beni
conferiti in natura;
—la quota di partecipazione di ciascun socio;
—le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle conconcernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
—le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
—l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Non è ammessa la stipulazione successiva dell’atto costitutivo.
Si applicano le stesse regole della società per azioni, per quanto riguarda:
—la sottoscrizione integrale del capitale sociale;
—i conferimenti dei soci in danaro e in natura;
—il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in danaro;
—la stima dei conferimenti in natura;
—il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese ai fini della conseguente iscrizione della società.
La s.r.l. acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Domande collegate
24.1 Perché si usa definire la s.r.l. con l’espressione «società di persone a responsabilità limitata»? M
Nel sistema del codice, non c’è dubbio che la s.r.l. appartenga al novero delle società di capitali; questo si comprende, ad esempio, dalla disciplina dello «scioglimento e liquidazione della società», disciplina che si riferisce alle s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.
Tuttavia, la s.r.l. è un modello di società disciplinato in modo tale da far emergere maggiormente la rilevanza delle persone dei soci, sia sul piano di alcune disposizioni di legge inderogabili (es.: quella relativa al regime di finanziamento dei
soci), sia sul piano dei principi generali (es.: per la presenza di un più forte obbligo fiduciario di buona fede e correttezza tra i soci), sia sul piano delle potenzialità riconosciute all’autonomia statuaria.
La s.r.l., quindi, si caratterizza come una società personale che, pur godendo del
beneficio della responsabilità limitata, non è soggetta alla rigida disciplina dettata per la s.p.a.
24.2 La disciplina dei conferimenti nella s.r.l. si avvicina a quella delle società
di persone o delle società di capitali? M
Il carattere personale delle s.r.l. emerge anche dalla disciplina dei conferimenti,
in quanto è riconosciuta all’autonomia negoziale la possibilità di svincolare, da un
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Parte Quarta
rapporto di diretta proporzionalità, la misura del conferimento e la misura della
partecipazione sociale.
Infatti, solo se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento.
In questo modo si dà rilevanza, sul piano della partecipazione alla società, ad apporti dei soci di carattere strettamente personale, che sfuggono ad una valutazione economica obiettiva (es.: fama legata ad un certo nome).
Inoltre è possibile conferire nelle s.r.l., come nelle società di persone, tutto ciò che
sia suscettibile di valutazione economica, quindi, non solo denaro, crediti e beni in natura, ma anche prestazioni di carattere personale (diritti sui marchi, diritti di brevetto, diritti patrimoniali d’autore).
Il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi è ammesso a condizione che
il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a
garanzia degli obblighi assunti e per l’intero valore ad essi assegnato.
Il comma 2 dell’art. 2464 c.c. ha recepito nel corpo del codice la possibilità che,
nella società a responsabilità limitata, il versamento del 25% dei conferimenti in
danaro, o del loro intero ammontare (in caso di costituzione unilaterale della società), sia sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.
La prestazione della garanzia, pertanto, necessaria in caso di conferimenti di opera o di servizi, è invece prevista come ipotesi alternativa al versamento dei conferimenti in danaro.
In considerazione della natura meramente accessoria ed eventuale di queste garanzie, la norma prevede che in qualsiasi momento il socio potrà sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
È opportuno tener presente la novità introdotta dalla L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013 (decreto Lavoro) che, nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti a carico della società, ha modificato l’art. 2464 c.c.,
prevedendo che il versamento del 25% dei conferimenti in denaro avvenga direttamente all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo, in luogo
della banca.
24.3 Come si caratterizza la partecipazione sociale nella s.r.l.? M
Anche dalla partecipazione sociale in s.r.l. emerge il carattere personale di questo
modello societario.
Le partecipazioni sociali, infatti, non possono essere rappresentate da azioni: il numero delle quote è pari al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e, ciascuno di loro, diventa titolare di un’unica partecipazione. La misura di ciascuna partecipazione, quindi, non è costante come nel
caso delle azioni, ma si caratterizza in virtù delle diverse misure dei conferimenti iniziali dei singoli soci e in virtù delle successive vicende di circolazione delle quote.
Le partecipazioni sociali, inoltre, non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari: ciò significa rimarcare la rilevanza delle persone dei
soci che non ammette tecniche indiscriminate di raccolta di adesioni alla società.
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24.4 Qual è la differenza tra azioni della s.p.a. e quote della s.r.l.? M
La partecipazione azionaria non si distingue dagli altri tipi di partecipazioni sociali per il solo fatto di poter essere incorporata in titoli documentali, ma vi sono
anche differenze di carattere sostanziale.
La prima differenza consiste nell’autonomia delle singole partecipazioni e nella
spersonalizzazione della partecipazione rispetto al suo titolare. Il capitale sociale,
infatti, viene suddiviso in un determinato numero di azioni, ciascuna delle quali
ne rappresenta una frazione identica rispetto a tutte le altre. Questo non significa
che tutti i soci si trovino nella stessa situazione, infatti, è un fenomeno naturale
della s.p.a. che uno stesso socio divenga titolare di più azioni.
In tutti gli altri tipi di società, la quota è misurata per la sua dimensione globale di
investimento nel capitale, mentre, nella società per azioni, si procede all’inverso,
suddividendo il capitale sociale, nominalmente indicato nello statuto, in frazioni
uguali, ciascuna delle quali rappresenta un’azione.
La differenza concettuale rispetto alle quote di s.r.l., quindi, sta nel fatto che il socio di una s.p.a. non detiene un’unica partecipazione sociale ma un determinato
numero di azioni, ciascuna delle quali autonoma nei confronti delle altre. Il socio
di una s.r.l., invece, è titolare di un’unica quota che rappresenta una frazione del
capitale sociale in misura che può essere diversa da socio a socio.
25. Come avviene il trasferimento delle quote? D
Caratteri naturali della quota sociale (salvo limitazioni introdotte dalla volontà delle parti) sono la trasferibilità e la divisibilità. In particolare, circa la
trasferibilità delle quote:
—le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Il
trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento
del deposito.
Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il
trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza stabilirne limiti e
condizioni, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso.
Tale diritto, tuttavia, può essere subordinato ad un limite: l’atto costitutivo può fissare
un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato;
—l’atto di trasferimento delle quote deve essere redatto per iscritto con firma autenticata dal notaio, il quale provvederà, entro 30 giorni, a depositare lo stesso nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede
la società alle cui quote ci si riferisce ai fini dell’iscrizione.
L’art. 2469 c.c., quindi, pur riconoscendo la trasferibilità della quota, prevede che la società possa limitare, o addirittura escludere, il trasferimento
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Parte Quarta
della partecipazione. La ratio della norma è quella di attribuire rilevanza
alla persona del socio e di limitare l’ingresso di nuovi soci per consolidare
la compagine sociale.
Il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, ha introdotto la possibilità, per i soci di società a
responsabilità limitata di rivolgersi, in alternativa agli studi notarili, anche agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ai fini del trasferimento di quote.
Le nuove norme prevedono che l’atto di trasferimento delle partecipazioni potrà essere sottoscritto, d’ora in poi, con firma digitale (in luogo di quella autenticata) dal cedente e dal
cessionario e il deposito presso il registro delle imprese dovrà essere effettuato dagli iscritti
all’albo dei dottori commercialisti e ragionieri.
L’introduzione di questa novità da parte del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, aveva
suscitato un acceso dibattito con particolare riferimento alla portata derogatoria o meno
della stessa rispetto al comma 2 dell’art. 2470 c.c. che prevede il deposito dell’atto di trasferimento della proprietà delle quote presso il registro delle imprese a cura del notaio. Secondo alcuni, infatti, sussisterebbe la competenza concorrente del notaio e dei detti intermediari al deposito presso il registro delle imprese; secondo la dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza sarebbe, invece, comunque necessario che l’atto di trasferimento rivesta la forma notarile ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e della relativa opponibilità alla società della cessione di quota sociale.
La L. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) ha dato un’interpretazione autentica, chiarendo una volta e per tutte che nel caso di trasferimento di quote di s.r.l. con atto sottoscritto digitalmente non è necessario l’intervento del notaio.
Domande collegate
25.1 Quali sono, nella pratica, i modi in cui è possibile trasferire le partecipazioni di una s.r.l.? D
La partecipazione di una srl può essere trasferita fra diversi soggetti a fronte di diverse cause e con molte tipologie di contratto.
1) Cessioni inter vivos: si tratta della più frequente tipologia di trasferimento della partecipazione; uno dei soci decide di alienare la stessa ad altro soggetto a
fronte di un corrispettivo in denaro o in natura.
2) Donazione: la partecipazione societaria può essere oggetto di donazione, contratto a titolo gratuito con cui una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto. La donazione deve essere
fatta per atto pubblico, a pena di nullità; è lecito che nel contratto sociale sia
vietato il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito.
3) Patti di famiglia: in dottrina si ritiene che possano trasferirsi quote societarie
attraverso il patto di famiglia solo qualora si tratti di pacchetti che consentano
al titolare di dirigere le scelte della società.
4) Recesso: nel recesso, il rimborso può essere effettuato, oltre che attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili o riduzione del capitale sociale:
— mediante acquisto da parte di altri soci delle partecipazioni;
— mediante l’acquisto in parte da soci ed in parte da terzi delle partecipazioni;
— mediante l’acquisto delle partecipazioni da parte di terzi individuati dai
soci.
Le società di capitali
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5) Trasferimenti mortis causa: in tal caso la quota potrà essere trasmessa o per
successione naturale o per volontà testamentaria. L’atto costitutivo potrà negare la trasferibilità della quota in caso di decesso del socio, allo scopo di evitare che i soci superstiti debbano subire l’ingresso in società di soggetti non graditi.
26. Quali sono i caratteri peculiari della società semplificata a responsabilità limitata? M
Il D.L. 1/2012 (Decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha introdotto
nel codice civile l’art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità limitata», che
si aggiunge alle norme del codice che disciplinano la costituzione delle s.r.l.
La società semplificata a responsabilità limitata è una società di capitali
con personalità giuridica autonoma: come nella s.r.l., per le obbligazioni
sociali risponde solo il patrimonio della società. A seguito dell’intervento
del D.L. 76/2013 (decreto Lavoro), conv. in L. 99/2013 è stato eliminato
il precedente limite dei 35 anni di età per la creazione di s.r.l. semplificate
le quali, dunque, potranno essere costituite con contratto o atto unilaterale da persone fisiche senza più limiti di età.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico (D.M. 138/2012). Le clausole del modello standard
sono inderogabili.
Anche la s.r.l. semplificata deve avere un atto costitutivo il quale deve indicare:
— il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
— la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità
limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
— l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000
euro. È previsto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno al momento
della costituzione sono escluse altre forme di conferimento e deve essere versato all’organo amministrativo. Il capitale sociale, inoltre, deve essere interamente versato al momento della costituzione;
— l’oggetto sociale ex art. 2463, n. 3, c.c.; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme
relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione,
la rappresentanza ex art. 2463, n. 7, c.c.; le persone cui è affidata l’amministrazione e
l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
— luogo e data di sottoscrizione;
— gli amministratori. Mentre in precedenza era previsto che gli amministratori dovessero
essere scelti tra i soci, il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 ha introdotto la possibilità
di nominare amministratori che non siano necessariamente soci.
La denominazione di s.r.l. semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese pres-
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Parte Quarta
so cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Domande collegate
26.1 Quali sono le differenze tra s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto? D
Tra le novità introdotte dal D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 vi è la soppressione delle s.r.l. a capitale ridotto, introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 83/2012,
conv. in L. 134/2012 in affianco alle s.r.l. semplificate ma che, a differenza di queste ultime, nel precedente regime potevano essere costituite anche da persone fisiche che avevano compiuto i 35 anni alla data della costituzione. Con le modifiche
introdotte, invece, che non prevedono più il limite dei 35 anni per la costituzione
né per la cessione di quote di una s.r.l. semplificata, né l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, non vi sono più differenze sostanziali tra s.r.l. semplificata e
s.r.l. a capitale ridotto: da qui l’abrogazione di quest’ultima fattispecie. Le s.r.l. a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi del D.L. 83/2012, a decorrere dal 23 giugno 2013, sono qualificate come s.r.l. semplificate.
27. Quali sono le cause di recesso del socio della s.r.l.? D
Il testo dell’art. 2473 c.c., abbandonando il criterio della tassatività previsto dalla precedente normativa, ha previsto un ampliamento delle ipotesi
in cui è consentito recedere dalla società.
Le ipotesi che giustificano il recesso del socio sono:
—il cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
—la fusione o scissione della società;
—la revoca dello stato di liquidazione;
—il trasferimento all’estero della sede sociale;
—l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
—il compimento di operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 c.c.
Occorre tener conto che, nella società a responsabilità limitata, la partecipazione del socio è difficilmente negoziabile sul mercato; la possibilità offerta dalla legge di uscire dalla società in caso di oppressione da parte della maggioranza, da un lato consente al socio di sottrarsi a scelte che contraddicono i suoi interessi, dall’altro, gli offre in sostanza uno strumento
di contrattazione con gli altri soci e la maggioranza, in quanto il suo recesso comporterebbe per la società e, dunque, per i soci che rimangono, un
impegno economico.
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