INTERESSI PASSIVI: BREVE EXCURSUS SULLA DETRAIBILITÀ La detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale spetta esclusivamente a coloro che sono contestualmente proprietari dell’immobile e contraenti del mutuo ipotecario, pertanto chi contrae il mutuo senza essere proprietario del bene perde il beneficio. La detrazione degli interessi passivi spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà. Non possono essere beneficiari dell’agevolazione gli usufruttuari in quanto non acquistano la proprietà ma solo il godimento dell’abitazione. Se ci sono più comproprietari e cointestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta in proporzione alla quota cointestata del mutuo di ciascuno. Andiamo ad analizzare alcune casistiche più ricorrenti che si presentano tra i coniugi: il mutuo ipotecario è intestato ad entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile, ognuno detrae la parte spettante; il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi soltanto se il coniuge a carico è comproprietario dell’abitazione principale, altrimenti si detrae solo la sua parte; i coniugi sono comproprietari dell’immobile, ma il mutuo ipotecario è sottoscritto soltanto da uno di essi, la detrazione degli interessi passivi spetta per intero al coniuge che sopporta l’onere degli interessi; l’acquisto dell’abitazione principale è fatta al 100% da parte di un solo coniuge, mentre il mutuo è intestato ad entrambi, il che comporta che gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sono detraibili al 50% soltanto da parte del coniuge proprietario dell’abitazione ed intestatario del mutuo. L’altro coniuge, benché intestatario del mutuo, non può detrarre nulla; i coniugi hanno acquistato un’abitazione e stipulato un contratto di mutuo al 50% e successivamente, uno dei due coniugi dona all’altro la sua quota e acquista nello stesso anno una nuova abitazione al 100%. Il coniuge donatario che, in corso d’anno, ha acquistato e sottoscritto un mutuo di un’altra abitazione al 100% potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico ovvero 50%, nonché, ricorrendone i presupposti di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo. L'importo complessivo annuo della detrazione non può superare i 4mila euro da suddividere tra gli eventuali cointestatari del mutuo. In caso di morte dell’acquirente mutuatario, o di compravendita, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o al legatario, oppure all’acquirente che si sia accollato il mutuo. Le parti contraenti si considerano invariate nel caso in cui la rinegoziazione avviene tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. In caso di successione apertasi in data successiva al 1° gennaio 1993, l’erede può detrarre gli interessi passivi solo se destina l’immobile ereditato ad abitazione principale. In merito alle spese che è possibile portare in detrazione e quelle che sono invece escluse, si elencano le seguenti: SI POSSONO DETRARRE: NON SI POSSONO DETRARRE gli interessi passivi (esclusi gli interessi coperti da le spese di assicurazione dell’immobile contributi erogati da enti pubblici) i seguenti oneri accessori: l’onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, spese di perizia, spese di istruttoria, imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo; quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera. gli interessi di prefinanziamento in quanto il prefinanziamento è cosa diversa dal mutuo; l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita. Rag. Vincenzo Dimasi Responsabile Assistenza Fiscale