ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 94 DEL 04.05.2007 PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI LARINO COMUNE DI LARINO – ENTE CAPOFILA (PROVINCIA DI CAMPOBASSO) CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI (A.D.A.) PARTE PRIMA NORME GENERALI Art.1. Oggetto dell’appalto Oggetto del presente capitolato è la messa in opera del servizio di assistenza domiciliare in favore di una utenza di soggetti anziani per il periodo dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, con facoltà di proroga del servizio da parte dell’Ente agli stessi patti e condizioni, fino all’attivazione della programmazione d’ambito relativa al triennio 2008/2010. Il valore complessivo presuntivo dell’appalto è di € 156.600,00 (euro centocinquanseimilaseicento/00) IVA inclusa se dovuta. L’impresa dovrà presentare una offerta economica che non potrà indicare un valore superiore al prezzo a base d’asta determinato in € 13,00 (euro tredici) Iva esclusa se dovuta. Si procede all’aggiudicazione dell’appalto con la procedura prevista dall’art. 83 e dall’art. 84 del “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con decreto legislativo n°163, del 12 aprile 2006 - offerta economicamente più vantaggiosa -. Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi, si dovranno, pena l’esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio svolte dalle singole imprese sociali. La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Il soggetto di gestione si impegna a garantire per il periodo di svolgimento del servizio, tutte le prestazioni ed i servizi tecnici inerenti il servizio affidato. Il computo delle ore si riferisce esclusivamente alle prestazioni in favore dell’assistito. Si intendono escluse, pertanto, le ore occorrenti agli operatori per l’attività di segreteria, di coordinamento, di partecipazione ai gruppi di lavoro, come pure il tempo necessario per recarsi al domicilio dell’utente. Art. 2. Luogo di esecuzione dei servizi Il servizio dovrà essere svolto presso i Comuni associati dell’Ambito, ossia i Comuni di Larino, Bonefro, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, tutti in provincia di Campobasso, con esclusione dei comuni di Casacalenda, Colletorto, Ururi e San Martino in Pensilis. Sopraggiunte esigenze, tuttavia, potranno comportare una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni richieste nel servizio, anche a favore o meno dei diversi comuni. Al verificarsi di tale ipotesi l’Ambito non dovrà corrispondere nessun compenso o indennizzo alla ditta aggiudicataria per la riduzione o superamento del servizio appaltato, che dovrà eseguire il servizio alle stesse condizioni economiche. Gli utenti/clienti saranno individuati sulla base di apposite graduatorie di ambito. Trattandosi, inoltre, di servizi a domanda individuale, sarà l’Ufficio di Piano, che in base a progetti individualizzati indicherà alla ditta aggiudicataria la tipologia di servizio e gli utenti/clienti ai quali erogare le prestazioni. Art. 3 - Determinazione dell’importo di appalto L'importo presunto dell’appalto del servizio in oggetto è pari a €. 156.600,00 (euro centocinquanteseimilaseicento/00) IVA inclusa se dovuta.. L’UdP liquiderà all’affidatario solo le prestazioni effettivamente erogate essendo il servizio di cui al presente capitolato “a domanda individuale”. Pertanto, l’affidatario, a scadenza mensile, consegnerà all’Ufficio di Piano la fattura per il servizio attuato, che sarà liquidata entro sessanta giorni. Art. 4 - Modalità di aggiudicazione L’attribuzione dei punteggi è effettuata da un’apposita Commissione composta dal Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano e da due componenti nominato dallo stesso. Detta Commissione ha a disposizione un massimo di 52 punti suddivisi ed attribuiti con i seguenti criteri: A) esperienza nel servizio oggetto di gara: max punti 15; B) qualità tecnica organizzativa: max punti 6; C) affidabilità dell’impresa: max punti 6; D) ribasso sul prezzo: max punti 25. La Commissione terrà conto, nell’attribuzione del punteggio in oggetto, dei seguenti elementi: A) Esperienza nel servizio oggetto della gara massimo 15 punti Per ogni mesi di servizio oggetto di gara o frazione di mese superiore a 15 giorni punti 0,25 max 15 punti B) Qualità tecnica organizzativa massimo 6 punti Per la valutazione della capacità organizzativa saranno presi in considerazione i seguenti elementi: 1) possesso della certificazione di qualità ISO 9000 o superiori 2) disponibilità di un mezzo proprio: per ogni mezzo punti 0,50 punti 3; max di punti 3. C) Affidabilità dell’impresa (fatturato dal 1.1.04 al 31.12.06) massimo 6 punti; Per la valutazione della capacità economica sarà preso in considerazione il fatturato relativo ai servizi socio assistenziali: fatturato fino a € 200.000,00 punti 2 fatturato da € 200.000,01 a € 400.000,00 punti 4 fatturato oltre € 400.000,00 punti 6 Il punteggio sarà attribuito una sola volta, sommando il fatturato relativo al triennio di riferimento. D) Al fine di attribuire il punteggio relativo all’elemento prezzo la Commissione procederà nel seguente modo: all’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso verranno assegnati 25 punti, alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti in base alla differenza calcolata sul prezzo più basso secondo la seguente formula: Prezzo offerto : Prezzo più basso = 25 : x Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 a condizione che siano Cooperative Sociali di tipo A, anche nella forma dei Consorzi ivi previsti, di cui alla L. 381/91. Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2004-2005-2006) un fatturato complessivo pari almeno ad € 200.000,00 (euro duecentonmila/00) in attività socio-assistenziali di tipo domiciliare. In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, il requisito del volume di affari nei servizi analoghi di cui sopra dovrà essere posseduto minimo per il 60% dal mandatario e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere minimo il 20%. RIUNIONI DI IMPRESE: E’ consentita la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, comma 1, lett. d), e), f) e dei consorzi (art. 34 del D. Lgs. n. 163/06 comma 1, lett. b), c) semprechè si tratti di Cooperative Sociali di tipo A. In tal caso operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione: - la domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti, deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/ dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita iva) partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo del consorzio/ contratto di GEIE; - la domanda di partecipazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente la riunione di imprese costituenda; - la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e deve indicare, qualora i lavori non fossero eseguiti direttamente dal consorzio/società, tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita IVA). La domanda deve inoltre indicare gli estremi dell’atto costitutivo. - l’autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti, deve essere resa e sottoscritta,rispettivamente dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi,oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell’impresa mandataria/del consorzio/del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti; - l’autocertificazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere resa e sottoscritta da ciascun componente il costituendo raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla costituenda riunione; - l’autocertificazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve essere resa e sottoscritta dal consorzio/società. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno posseduti, da parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi rappresentanti; - l’offerta economica dei raggruppamenti già costituiti, deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/ dal gruppo. L’offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall’impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. L’offerta economica deve, inoltre, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nella medesima offerta devono essere indicate le parti dei servizi che verranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese/consorzio di concorrenti/ gruppo di interesse economico ovvero di partecipare alla gara anche informa individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento di imprese/ consorzio di concorrenti/ gruppo di interesse economico; - è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c),del D.Lgs. n. 163/06 partecipano alla gara, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara medesima. Il soggetto aggiudicatario della presente gara può subappaltare e/o farsi affiancare e supportare da altri soggetti non profit nella realizzazione del servizio di cui al presente bando di gara nella misura massima del 15 % dell’importo aggiudicato. I documenti di gara, inoltre, dovranno essere sottoscritti, pena la nullità, da tutte le cooperative facenti parte del RTI. Art. 6 – Esperienza nel servizio, qualità tecnico organizzativa e affidabilità dell’impresa. Ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente l’esperienza nel servizio oggetto di gara, la qualità tecnica organizzativa e l’affidabilità dell’impresa, di cui all’art. 4 del presente capitolato, il soggetto partecipante alla gara deve produrre, esclusivamente secondo il “modello” allegato al bando, pena l’esclusione, apposita dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto candidato e/o del soggetto capofila in caso di RTI, finalizzata a comunicare tutte le informazioni richieste. Art. 7 - Offerta economica L’offerta economica deve essere redatta, pena l’esclusione, su carta semplice debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto candidato e/o del soggetto capofila in caso di RTI, esclusivamente secondo il “modello” allegato al bando. L’offerta deve intendersi IVA esclusa se dovuta. Nel plico delle offerte economiche non devono essere inseriti altri documenti. In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, si tiene conto di quella espressa in lettere Art. 8. Personale impegnato Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, l’impresa aggiudicatrice assicurerà, di norma, la stabilità del personale impiegato salvo gravi e comprovati casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all’Ufficio di Piano dell’Ambito in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità ecc.. L’Impresa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. L’impresa garantisce l’idoneità fisica, morale e professionale degli operatori impiegati, è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale ed ha l’obbligo di trasmettere all’Ufficio di Piano dell’Ambito, prima dell’inizio del servizio oggetto del presente appalto, l’elenco degli operatori che vi saranno impiegati e di quelli che saranno utilizzati per le sostituzioni. Gli operatori dell’impresa, fermo restando gli obblighi di collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con lo stesso. L’Ufficio di Piano conserva in ogni momento la facoltà di richiedere all’impresa aggiudicataria la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo o inadatto allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato: in tal caso l’impresa attiva la sostituzione con la massima urgenza, e comunque non oltre i 15 gg. dalla contestazione della condotta professionalmente non idonea da parte all’Ufficio di Piano dell’Ambito. L’impresa , nella gestione del servizio oggetto del presente capitolato, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci, integralmente, tutte le norme vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. L’appaltatrice dovrà ottemperare, altresì, ad ogni obbligo prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, informare adeguatamente tutti i soggetti impegnati nel servizio delle cautele da adottare, dotare gli stessi di ogni mezzo idoneo per la salvaguardia della salute e sicurezza personale e degli altri. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Tutti i soggetti impegnati nel servizio sono tenuti eventualmente a partecipare ai gruppi di lavoro indetti dal Servizio Sociale Professionale dell’Ambito, purché la partecipazione non avvenga in orario di servizio. Art. 9 - Responsabile del servizio designato dall’impresa aggiudicatrice L’impresa è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio: a tal proposito l’impresa ha l’obbligo di indicare, prima dell’inizio del servizio oggetto del presente appalto, il nome del responsabile tecnico e organizzativo del predetto. Il responsabile è titolare, quale referente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito, della funzione di coordinamento del servizio ed è incaricato di tenere i rapporti con i rispettivi servizi di Segretariato Sociale presenti nei Comuni associati e di garantire l’indispensabile collaborazione. L’Ufficio di Piano dell’Ambito esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo e di verifica sull’andamento dei servizi e dei relativi risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’impresa, che a sua volta è tenuta a relazionare trimestralmente sui servizi erogati. L’Ufficio di Piano dell’Ambito si riserva di chiedere all’impresa aggiudicatrice anche relazioni su singoli casi. Art. 10. Cauzioni Le Ditte partecipanti alla gara hanno l’obbligo di costituire, nelle forme previste dalla legge, art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’intero importo presunto del contratto. L’aggiudicatario ha l’obbligo inoltre di costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo presunto del contratto complessivo, secondo le modalità previste dalla legge. Art. 11. Oneri a carico L’affidatario dovrà assicurare ai propri operatori con oneri a proprio carico la fornitura di materiale di segreteria, igienico – sanitario (guanti in lattice monouso, guanti per le pulizie ecc.) nonché il materiale necessario alla tutela del lavoratore. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune. Tali oneri sono: carte bollate per la stipula del contratto, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta o tassa secondo le norme vigenti. Art. 12. Effetto obbligatorio del contratto L’appalto aggiudicato in base al presente capitolato non s’intende obbligatorio per l’Amministrazione Comunale fino a che non siano intervenuti l’esecutività degli atti amministrativi e l’accertamento dei requisiti previsti dalle leggi vigenti; l’offerta vincola, invece, immediatamente l’Impresa aggiudicataria, che potrà, su richiesta dell’Amministrazione, iniziare i servizi oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto. Art. 13. Condizioni di pagamento L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare la fatturazione con le modalità e suddivisioni richieste dall’Ufficio di Piano dell’Ambito committente. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Art. 14. Divieto di cessione di contratto e di credito, subappalto E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere o subappaltare tutto o in parte il servizio, salvo quanto disposto all’articolo 5 del bando di gara, pena l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla avvenuta esecuzione del servizio prevista dal contratto, senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione del Comune Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Larino. Art. 15. Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e dovrà essere reso secondo le prescrizioni tecniche nelle parti seguenti del presente capitolato. L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'Aggiudicatario si obbliga: a comunicare all’Ufficio di Piano le generalità complete degli operatori; a dotare gli operatori di tessera di riconoscimento con fotografia che, in attività di servizio, essi dovranno applicare sugli abiti in modo visibile; a sostituire immediatamente il personale in malattia, infortunio o in ferie, comunicando le generalità dei sostituti all’Ufficio di Piano. L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonchè rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Inoltre l’Impresa sarà tenuta a: garantire la continuità del servizio e, alla scadenza del contratto, a proseguire, su richiesta dell’Ambito Sociale Territoriale alle medesime condizioni del presente capitolato, il rapporto per l'erogazione delle prestazioni fintantoché l’Ambito stesso non avrà provveduto ad una nuova assegnazione; presentare annualmente il proprio bilancio all'’Ambito Sociale Territoriale corredato della documentazione giustificativa dei compensi percepiti da ciascun operatore per le prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri e degli oneri riflessi. L’impresa sarà considerata responsabile dei danni che potranno conseguire dall’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, sia per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi agli utenti, alle persone ed alle cose, di terzi e delle Amministrazioni dei Comunali Associati dell’Ambito, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione del Comune Ente Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale di Larino da ogni responsabilità ed onere. Art. 16. Polizza di Responsabilità civile L’Impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, con i seguenti massimali minimi: verso terzi o cose - € 2.500.000 milioni unico per sinistro e per anno. verso i dipendenti -€ 3.000.000 milioni per sinistro col limite di € 500.000 mila per ogni persona infortunata. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno avere validità per tutta la durata del presente contratto ed essere trasmesse all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio. L’operatività o meno di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Art. 17. Responsabilità e Penali L'Amministrazione dell’Ambito Territoriale di Larino non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente dell'Aggiudicatario, o da esso arrecati ai terzi, anche derivanti da infortunio in dipendenza della esecuzione del servizio in argomento. Di tali danni si intende esplicitamente responsabile l'Aggiudicatario che dovrà, per ciascun operatore, stipulare appropriata polizza assicurativa nominativa anche cumulativa. Qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Ambito committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si procederà nei seguenti casi all’applicazione delle sotto elencate penalità: 1. mancato rispetto del principio della continuità tramite l’impiego di personale diverso da quello assegnato; 2. mancato rispetto degli orari prefissati; La penalità per le sopra elencate fattispecie saranno variabili da €. 500,00 a € 1.000,00 in rapporto alla loro gravità. Costituiscono inoltre motivo di risoluzione dell’appalto: 1. la ripetuta inosservanza di alcuna delle disposizioni contenute nel presente capitolato; 2. la mancata sostituzione, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, di un operatore con un altro compreso nell’elenco quando vi sia stata una segnalazione motivata da parte degli uffici competenti dell’Ambito, circa una perdurante inadeguatezza a corrispondere ai compiti richiesti; 3. gravi e ripetute violazioni da parte degli operatori dei propri impegni professionali. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Ambito Territoriale si riserva, altresì, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del servizio. In caso di rischio di interruzione del servizio, l’Ambito Territoriale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati agli utenti e alle loro famiglie. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’Ambito Territoriale si riserva il diritto al risarcimento danni. Art. 18. Fallimento Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria. Art. 19. Foro competente Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Larino. PARTE SECONDA Articolazione e contenuti del servizio di assistenza domiciliare anziani Art. 20. Descrizione del servizio d’appalto Il servizio in questione è volto a sopperire alle necessità delle prestazioni domiciliari ad anziani, con problematiche tali da essere ammessi alla fruizione del servizio. Il servizio medesimo dovrà risultare finalizzato sia alla diretta assistenza da prestare all’utente, sia alla collaborazione con il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito. Il servizio di Assistenza Domiciliare si pone come obiettivo principale quello di contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone anziane, inoltre attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale Professionale dell’Ambito, anche nell’ottica della integrazione tra Sociale e Sanitario. Il servizio di Assistenza Domiciliare deve integrarsi con gli altri Servizi del territorio quali il Servizio Sanitario, l’Associazionismo, il volontariato. Art. 21. Contenuto delle prestazioni a) Aiuto domestico: aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno); cambio e lavaggio della biancheria, preparazione dei pasti; indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie; ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno; b) Prestazioni di aiuto alla persona: aiuto ad alzarsi dal letto; pulizia e cura personale; vestizione; assunzione dei pasti; aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc...); corretta deambulazione, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, mobilizzazione della persona costretta a letto; aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali; rilevamento della temperatura e del polso, e assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie; segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anormalità evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni. aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso; ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno; Tale tipologia di prestazione si estende al periodo di degenza dell’utente in carico in ospedale. c) Prestazioni di segretariato sociale: acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari; stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione; coinvolgimento di parenti, amici, vicini; rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio; svolgimento di piccole commissioni; disbrigo pratiche varie; aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell' utente (Segretariato sociale). Art. 22. Modalità di svolgimento del servizio Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l’impresa aggiudicataria dovrà attenersi ai seguenti criteri e disposizioni: alla data di effettivo inizio del servizio, l’aggiudicataria prenderà in carico e fornirà l’assistenza domiciliare agli anziani inseriti in appositi elenchi che saranno consegnati ad essa per il tramite dell’Ufficio di piano dell’Ambito. In tali elenchi – forniti da ciascuna delle Amministrazioni comunali interessate – saranno indicati i nominativi degli anziani che beneficeranno del servizio, con i relativi indirizzi e con l’indicazione del numero di ore di prestazioni settimanali di cui gli stessi fruiranno nella fase iniziale; ulteriori ammissioni degli utenti al servizio e la riconferma delle prestazioni a favore di quelli inizialmente beneficiari di esso, avverranno, successivamente, secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento unico del Servizio di assistenza domiciliare del Piano sociale di zona. Art. 23. Prestazioni aggiuntive L'Ufficio di piano, d’intesa e su proposta dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, si riserva la facoltà di richiedere, in corso di espletamento del servizio, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell'ambito dei servizi domiciliari rivolti agli anziani, per le quali verrà di volta in volta concordato tra le parti il relativo prezzo, con riferimento analogico a quelli delle prestazioni che già formano oggetto dell'appalto. Pertanto, oltre agli interventi di cui al presente capitolato, il servizio potrà prevedere lo svolgimento, da parte dell’incaricata, del servizio di accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, per visite mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari dell'ASL. L’aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento dei servizio suddetto, idoneo autoveicolo, con adeguata copertura assicurativa. Art. 24. Numero delle ore Il servizio di assistenza domiciliare deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alla condizione personale del soggetto bisognoso di assistenza e, di norma, potrà variare da un minimo di 1 (una) ore settimanali ad un massimo di 8 (otto) ore, salvo situazioni di eccezionalità, urgenza e temporaneità. Pertanto, erogazioni superiori alle otto ore settimanali possono essere attivate in casi eccezionali sulla base di una documentata relazione dei referenti del servizio. L'elenco nominativo degli anziani da assistere, inizialmente fornito all’affidatario, potrà, in corso di esecuzione del servizio, essere in ogni momento modificato, a seconda della necessità stabilite dall’Ufficio di piano, senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le maggiori ore da effettuare, preventivamente concordate. Il numero di ore preventivato per l’ espletamento del servizio di cui al presente capitolato viene determinato in rapporto al numero e alle necessità degli utenti del servizio, nonché in relazione alle disponibilità economiche nell’ambito della gestione del Piano di Zona Sociale. Art. 25. Orario dei servizi Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria 8:00 – 20:00. Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco di 6 giorni settimanali, compresi i prefestivi. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, l'Ufficio di piano si riserva di richiedere all’affidataria l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi. Può essere richiesta, inoltre, la copertura di interventi di emergenza durante la notte. L'eventuale richiesta di servizio di pronto intervento sarà rivolto ad anziani che vengono a trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione, assistenza, mantenimento. Per le prestazioni eventualmente richieste in giorni festivi e/o in orari notturni, il corrispettivo orario stabilito sarà aumentato del 30%. Art. 26. Rapporti con il soggetto aggiudicatario del servizio Il soggetto aggiudicatario del presente servizio dovrà: 1. in riferimento all’utenza: • predisporre una scheda individuale, con l’indicazione dell’assistente, degli orari, del tipo di prestazioni erogate e di ogni successiva variazione; • impegnarsi ad assicurare di norma sempre l’intervento dello stesso operatore e/o degli stessi operatori presso l’utente assistito, promuovendo, pertanto, i rapporti umani tra l’operatore e l’utente; • garantire la più accurata riservatezza verso l’esterno sugli utenti; • vigilare sul personale addetto affinché non introducano al domicilio dell’assistito personale estraneo e che non prendano iniziative personali. 2. in riferimento all’organizzazione del servizio: • gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l’erogazione delle prestazioni; • eseguire i programmi di lavoro individuali; • segnalare al referente del Comune di residenza dell’assistito l’insorgere di nuovi bisogni tali che necessitano di una variazione del programma individuale di assistenza; • garantire, per lo svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato, mezzi, strumenti necessari; • garantire tramite n.1 responsabile nominato all’uopo la reperibilità della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il personale addetto è tenuto a collaborare con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso; • predisporre per ogni operatore un scheda individuale che indichi le presenze, le ore di servizio effettuate controfirmata dall’utente e dal responsabile del soggetto aggiudicatario; • garantire che il profilo degli operatori sia coerente con le attività da espletare. La documentazione relativa al personale e agli utenti deve essere trasmessa mensilmente all’Ufficio di Piano, che fatte le dovute verifiche, provvede a liquidare quanto dovuto. Art. 27. Modalità di organizzazione e gestione del servizio Gli interventi di assistenza domiciliare vengono programmati dal Segretariato Sociale e/o Servizio Sociale Territoriale di concerto con l’Ufficio di piano ed in collaborazione con l’affidataria. Le situazioni da prendere in carico vengono segnalate al responsabile individuato dall’affidataria da parte del Segretariato Sociale e/o Servizio Sociale Territoriale che provvedono, d'intesa con il suddetto responsabile, a stilare un progetto di assistenza individualizzata. La pianificazione comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, l'indicazione della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso. Le prestazioni vengono, quindi, erogate dall'assistente domiciliare secondo il piano di lavoro specifico concordato, il piano viene sottoposto a verifica mensile con il Responsabile dell’Ufficio di piano. Il responsabile della Cooperativa deve, in ogni caso, segnalare ai referenti del servizio ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale. La sospensione/chiusura dell'intervento è disposta dal Responsabile dell’Ufficio di piano, previa valutazione, da parte dei Servizi sociali territoriali della situazione complessiva del caso con il responsabile della affidataria. L’ufficio di piano provvede a comunicare, in forma scritta, alle persone interessate le decisioni assunte. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dall' Ufficio di piano che farà le opportune verifiche sia direttamente sia con il responsabile dell’affidataria. Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di: • richiesta dell'utente; • decesso dello stesso; • ricovero definitivo presso strutture residenziali; • qualora vengano meno i requisiti di ammissione. Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese in caso di: • assenza temporanea dell'utente dal territorio; • ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.