Scelta del farmaco in patologia equina: DPA e non DPA hanno le stesse possibilità terapeutiche? Massimo Magri dvm Libero professionista Clinica Veterinaria Spirano CODICE DEONTOLOGICO I primi due punti della mission del medico veterinario sono: 1) 2) Tutela della salute umana nei confronti delle derrate alimentari di origine animale Prevenzione diagnosi e cura delle malattie degli animali e loro benessere CODICE DEONTOLOGICO: libera professione Richiesta di prestazione da parte del proprietario Intervento del veterinario libero professionista Rispetto delle Leggi vigenti Risultato finale: guarigione Tutela della Salute umana DPA: farmaci utilizzabili Farmaci per DPA Sostanze essenziali comprese nel Regolamento CEE 1950/2006 Uso in deroga (sostanze farmacologiche comprese nell’ allegato I Reg. UE 37/2010) SOSTANZE ESSENZIALI Si tratta di 72 molecole utilizzate in patologia equina per trattamenti specifici; tra queste: Acepromazina Diazepam Propofol Dobutamina Dopamina Guaifenesina Metoclopramide Azitromicina Rifampicina Amikacina Insulina Griseofulvina Miconazolo Solfato di bario Iopamidolo USO IN DEROGA L’allegato I Reg. UE 37/2010 comprende centinaia di sostanze farmacologiche (69 pagine), per le quali è stabilito un LMR in qualsiasi specie. USO IN DEROGA D.L. 193/2006 art. 10(non dpa) e 11 (dpa) “ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animale”. Autorizzazione Immissione in Commercio (AIC) AIC È il documento che racchiude tutte le indicazioni per un corretto utilizzo del farmaco. Indicazioni terapeutiche Posologia Modalità di conservazione Tutto ciò che esula da quanto riportato nell’ AIC è uso in improprio/in deroga. DPA: farmaci utilizzabili Farmaci per DPA Sostanze essenziali comprese nel Regolamento CEE 1950/2006 Uso in deroga (sostanze farmacologiche comprese nell’ allegato I Reg. UE 37/2010) Se analizziamo la situazione sulla carta, data l’ampia gamma di farmaci disponibili, dovremmo essere in grado di affrontare qualsiasi sfida clinica nel nostro paziente DPA. DPA: patologie non curabili / terapie non realizzabili Neonati Sindrome neonatale da immunodeficienza Ulcere gastriche Nutrizione parenterale Convulsioni Adulti Sindrome di Cushing Stimolare la motilità del grosso colon Trasfusione di plasma Endotossiemia e CID Ulcere gastriche nelle fattrici gravide Rilassante del retto DPA: molecole non disponibili Neonati Plasma Omeprazolo Sucralfato Ranitidina Sol. Aminoacidi 7% per nutrizione parenterale Sol. Lipidi per nutrizione parenterale Fenobarbitale Adulti Pergolide Ciproeptadine Prostigmina Plasma Eparina a basso peso molecolare Omeprazolo Ranitidina Scopolamina butilbromuro DPA: patologie / trattamenti non curabili in maniera efficace Patologie o trattamenti per i quali esistono farmaci che le comprendono nella loro AIC, ma si tratta di molecole datate, considerate poco efficaci/sicure dai più recenti studi scientifici. Anestesia intrarticolare Trattamenti intrarticolari Anestesia generale Colica addominale … CODICE DEONTOLOGICO doveri del medico veterinario Art. 9 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità. Art. 11 - Dovere di aggiornamento professionale. DOVERE DEL VETERINARIO CODICE DEONTOLOGICO + PROFESSIONALITA’ INFORMARE IL PROPRIETARIO DELLE ALTERNATIVE TERAPEUTICHE / DIAGNOSTICHE DISPONIBILI EVIDENZIANDO LE MIGLIORI, ANCHE NEL CASO COMPORTINO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO ASPETTO PRATICO La responsabilità della decisione è ESCLUSIVAMENTE del proprietario, come all’atto dell’ iscrizione all’anagrafe. La successiva trascrizione del cambio di destinazione d’uso sul passaporto da parte del veterinario è un atto di tipo notarile. PRATICA QUOTIDIANA Ulteriori casi di impossibilità pratica di curare efficacemente un soggetto. Esempio: L’unico antibiotico per uso orale approvato per dpa è liquido. La stessa associazione farmacologica, per non dpa, esiste in pasta. La diversa formulazione rende, in certi casi, impossible l’utilizzo del farmaco per dpa, rendendo “obbligato” il cambio di destinazione d’uso. COMPLIANCE Condivisione da parte del paziente delle indicazioni del medico (Wikipedia). La prescrizione di terapie di difficile/scomoda somministrazione porta ad una loro non corretta effettuazione, che determina la mancata guarigione del paziente. FALLIAMO la nostra mission!! ASPETTO BUROCRATICO I liberi professionisti vengono, a volte, “accusati” di “spingere” per la scelta non dpa, al solo scopo di evitarsi il fastidio di adempiere la burocrazia annessa al dpa. ASPETTO BUROCRATICO Farmaci per DPA: La prescrizione/somministrazione deve essere registrata sul Registro dei trattamenti della scuderia e sul Registro delle scorte del vet.(se farmaco della scorta). Sostanze essenziali Regolamento CEE 1950/2006 Quanto sopra. Registrato anche nella apposita sezione del passaporto. ASPETTO BUROCRATICO Uso in deroga di farmaci: Registro dei trattamenti della scuderia e sul Registro delle scorte del vet.(se farmaco della scorta). Registro dei trattamenti in deroga ASPETTO BUROCRATICO PROPRIETARIO Il proprietario di cavalli dpa è obbligato ad avere il registro dei trattamenti e, in quanto Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve conoscere ed attuare tutte le relative norme. Scuderia professionistica (trotto, galoppo…). Maneggio: un responsabile ma molti proprietari. Cavalli mantenuti a casa o presso amici. …. ASPETTO BUROCRATICO PROPRIETARIO La presenza di anche un solo dpa nella scuderia comporta tutti i precedenti obblighi e limita l’utilizzo di sostanze beta-agoniste, sostanze ad azione estrogena diverse dall’estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze ad azione androgena, sostanze ad azione gestagena, che, in questo caso, devono essere somministrati SOLO dal medico veterinario. ASPETTO BUROCRATICO PROPRIETARIO È criticabile la decisione di un gestore di scuderia che voglia avere solo cavalli non dpa, per evitare la burocrazia? O quella del proprietario di un singolo cavallo, detenuto a casa o presso amici? Forse, MA NON E’ UNA NOSTRA SCELTA! ASPETTO IMPORTANTE Uso in deroga per DPA: È possibile accedere all’uso in deroga “ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animale destinata alla produzione di alimenti, il veterinario può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza trattare l’animale interessato in uno specifico allevamento…”. (D.L. 193/2006 art. 11) ASPETTO IMPORTANTE Per poter accedere correttamente all’uso in deroga è necessario che sussistano quindi tre condizioni: 1. 2. 3. Non devono esistere medicinali autorizzati per trattare l’affezione di cui soffre il nostro cavallo. In via eccezionale. Evidenti stati di sofferenza. Sotto la nostra responsabilità. ASPETTO IMPORTANTE CONOSCENZA APPROFONDITA Indicazioni terapeutiche di tutti i medicinali per dpa. Tutte le possibili interpretazioni di una normativa obbiettivamente complessa. INDICAZIONI TERAPEUTICHE Per il trattamento di una vasta gamma di infezioni sostenute da batteri Gram-positivi e Gram-negativi e precisamente: Infezioni delle vie respiratorie: riniti, faringiti, tonsilliti, sinusiti, bronchiti e broncopolmoniti batteriche, sia primarie che secondarie ad infezioni virali. Adenite equina. Infezioni dell’apparato urogenitale: nefriti, cistiti, cisto-pieliti, uretriti, vaginiti, metriti, balaniti. Infezioni gastrointestinali: enteriti, enterocoliti. Infezioni della cute e dei tessuti molli: dermatiti in genere, piodermiti, eczema umido, ascessi, flemmoni, ferite. Copertura antibatterica post-operatoria. Copertura antibatterica in caso di infezioni virali. USO IN DEROGA: conclusioni COME ESPLICITAMENTE PREVISTO DAL LEGISLATORE, il ricorso all’uso in deroga di medicinali, deve avvenire SOLAMENTE IN CASI ECCEZIONALI. Non può quindi essere considerato un modo di utilizzo dei farmaci per situazioni mediche di routine. CODICE DEONTOLOGICO doveri del medico veterinario Riteniamo censurabile il comportamento di un collega che, non essendo certo, decida di non ricorrere all’uso in deroga di medicinali, conscio che un suo errore potrebbe portare a rischi per la salute umana, trattandosi di animali DPA? Per ovviare a questa impasse espone la situazione al proprietario, dandogli le possibili alternative. ALTERNATIVA Mantenendo l’attuale destinazione d’uso (dpa) del suo cavallo, posso curarlo solo utilizzando il farmaco XXX. Cambiando la destinazione d’uso da dpa a non dpa, posso curare il suo cavallo in maniera molto più efficace, utilizzando il farmaco ZZZ o YYY o VVV. DECIDA COME RITIENE GIUSTO CONCLUSIONI 1 Scelta del farmaco in patologia equina: DPA e non DPA hanno le stesse possibilità terapeutiche? NO, dal punto di vista medico esistono molti casi nei quali, per vari motivi, il cavallo dpa non può essere curato allo stesso modo e con gli stessi risultati del cavallo non dpa. CONCLUSIONI 2 Noi non optiamo a favore di una scelta precisa, ma siamo OBBLIGATI dal Codice Deontologico a fornire tutte le informazioni mediche al proprietario perchè possa fare la sua scelta. È la stessa situazione che si verifica in caso di gravi patologie, per le quali esista una possibile terapia, che comporta però un grosso investimento economico (colica chirurgica). CONCLUSIONI 3 Analizzando questa realtà nella sua globalità, considerando anche il punto di vista del proprietario, appare molto evidente come l’attuale normativa risulti del tutto inadeguata a gestire la complessità della situazione reale. In particolare risultano incompatibili l’evoluzione del cavallo come animale sportivo, con la distinzione dpa/non dpa, alla luce della irreversibilità della scelta non dpa. POSSIBILI SOLUZIONI È INDISPENSABILE una revisione completa della legislazione in materia, che tenga conto di come è evoluto l’utilizzo del cavallo negli ultimi anni e della realtà della pratica quotidiana. L’aggiunta di alcuni farmaci alla lista di quelli disponibili per dpa, o altri piccoli ritocchi della legislazione esistente, non servirebbero, purtroppo, a risolvere i gravi problemi che affrontiamo tutti i giorni nell’esercizio della nostra professione. GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE