RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ADEGUAMENTI ALLA DGR N. 1086 DEL 25.11.2016 INDICE 1. VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS ............................................................................................... 2 a1) Elettrodotti a2) Stazioni radio base b) Efficienza energetica 2. VERIFICA RISPETTO ART. 7 L.R. 24/2001, COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2014 ....................... 6 Comune di Celle Ligure Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale Geom. Sonia Mitra Via S. Boagno 11 17015 - CELLE LIGURE (SV) VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS 1. L’art. 13 della L.R. 10 agosto 2012 n. 32 recante “disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla L.R. 30 dicembre 1998 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale), prevede la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, che si conclude con l’espressione di un provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o programma dalla valutazione, e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale all’uopo consultate. Nel caso in esame, con provvedimento n. 4522 del 4 ottobre 2016, il Dirigente del Dipartimento Territorio della Regione Liguria – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, ha decretato di non assoggettare alla procedura di VAS, la variante al PUC del Comune di Celle Ligure per la disciplina del recupero abitativo dei sottotetti esistenti e dei locali di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 e smi. La non assoggettabilità a VAS è stata condizionata dal rispetto di due prescrizioni: a) che al comma 1 dell’art. 42 quater, vengano inclusi anche gli immobili ricadenti all’interno della DPA/fasce di rispetto (a seconda di cosa si arriva a cartografare, sulla base dei dati reperibili) degli elettrodotti presenti sul territorio comunale e interessati dalla presenza di stazioni radio base SRB. b) Che al comma 12 dell’art. 42 bis venga esplicitato l’obiettivo di efficienza energetica (raggiungimento almeno della classe energetica B). Per l’attuazione della prescrizione legata all’elettromagnetismo, sono state inserite nella cartografia sintetica dei rischi/opportunità, le tre linee elettriche a MT che attraversano il territorio comunale, oltre alle SRB per telefonia cellulare presenti. a1) Elettrodotti. Il territorio del Comune di Celle Ligure è attraversato da tre linee aeree come risulta anche dal geoportale della Regione Liguria: - Savona-Acquasanta Tensione 66KV - Albisola-Varazze Tensione 132KV - 2268A1 Tensione 220KV Quest’ultimo lambisce solo marginalmente la punta nord del territorio comunale, in corrispondenza del confine con il Comune di Stella, ed interessa un territorio quasi completamente privo di abitazioni, quindi non interferisce con l’oggetto della presente variante. La normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico, distingue tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) è necessario che i nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto. 2 La DPA (Distanza di Prima Approssimazione) individua un corridoio bidimensionale di larghezza = 2 x DPA, con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto, che non deve interferire con gli eventuali edifici in progetto, destinati alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere, e nel caso specifico con l’edificio per cui si intende avviare la procedura di recupero a fini abitativi del sottotetto o degli altri locali di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 e smi. Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione all’induzione magnetica a 50 Hz, generata dagli elettrodotti, è sempre auspicabile che le nuove opere siano progettate a distanze maggiori rispetto a quelle minime, indicate con le DPA. Il corridoio bidimensionale individuato dalla DPA, inoltre, non tiene conto dell’altezza da terra dei conduttori dell’elettrodotto. Se tale altezza è maggiore, o molto maggiore della DPA, l’estensione a terra della fascia di rispetto si riduce ed è, quindi, possibile edificare a distanze dal tracciato, sul piano orizzontale, inferiori alla DPA, avvicinandosi alla linea elettrica. La Fascia di rispetto comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore, nelle normali condizioni di esercizio). Tale obiettivo di qualità, viene individuato nella progettazione dei nuovi insediamenti in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz. Come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza di persone superiore a quattro ore. Si è pertanto preso atto delle rilevazioni dei livelli di campo elettrico e magnetico a frequenza industriale (50 Hz), comunicati da ARPAL in data 25.11.2016 e relativi alla linea RFI GE030 N°28 TA30-6. Le misurazioni sono state effettuate presso le abitazioni di Via degli Artigiani più prossime alla linea elettrica, e si è ritenuto che tali valori possano prudenzialmente essere assunti come riferimento anche per le altre linee che attraversano il territorio di Celle Ligure, in quanto di gran lunga più lontane dagli insediamenti residenziali esistenti. I valori misurati nell’arco delle 24 ore dei giorni 02/11/2016 e 03/11/2016 presso Via Artigiani 47 e 53 (Località “Terenin”) sono di gran lunga inferiori ai limiti di esposizione ed ai limiti di qualità di 3 μT , come si evince dallo schema di seguito riportato: 3 b1) a2) Stazioni Radio Base per telefonia cellulare (SRB). Sul territorio comunale sono presenti diverse stazioni radio base installate e realizzate a seguito di regolare autorizzazione, in parte anche posizionate sul aree di proprietà comunale, in attuazione del vigente Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni e Regolamento per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed in particolare dell’articolo 3 “Criteri di localizzazione” in relazione alle “aree maggiormente idonee”. L’ARPAL fornisce regolarmente i dati relativi alle emissioni radioelettriche misurate in corrispondenza di abitazioni, luoghi di pubblica frequentazione e ogni tipo di recettore sensibile, posizionati nelle vicinanze dell’impianto, in direzione del cono di emissione. Si è provveduto pertanto a raccogliere i dati nella seguente tabella che riporta anche la data di effettuazione delle misurazioni. IDENTIFICATIVO LOCALIZZAZIONE DATA MISURAZIONE PUNTO DI MISURA VALORI 1 0,4-0,1 2 < 0,3 3 0,4-0,1 4 < 0,3 1 1,5-0,4 2 1,3-0,3 1 < 0,3 2 0,6-0,2 3 0,5-0,1 4 0,4-0,1 5 < 0,3 1 0,6-0,1 2 0,5-0,1 VODAFONE SV601 3 0,5-0,1 Ponte radio comune 4 1,7-0,4 Impianti radiotelevisivi 5 2,6-0,6 6 1,5-0,4 7 1,3-0,3 8 1,9-0,5 9 0,6-0,2 10 1,3-0,3 11 0,5-0,1 12 1,1-0,3 13 0,6-0,1 14 0,4-0,1 15 0,5-0,1 16 0,7-0,2 17 0,5-0,1 18 0,5-0,1 19 1 0,9-0,2 1,3-0,3 2 1,5-0,4 3 0,7-0,2 4 1-0,2 5 1,3-0,3 6 1,1-0,3 7 1,2-0,3 8 0,4-0,1 9 1,5-0,4 10 1,7-0,4 11 0,9-0,2 12 0,5-0,1 13 1,6-0,4 14 0,7-0,2 15 1,3-0,3 16 1,3-0,3 VODAFONE SV5723 TELECOM SV85 VODAFONE BRASI - VIA VESPA CIAMBRINI - HOTEL IMPERO 24/08/2016 18/04/2016 SV-U0272-L16143 VODAFONE VIA LAGORIO 28/06/2015 SV2632-U0187 TELECOM SV42 VIA MULINO A VENTO H3G SV13629 VIA BOSCHI 19/01/2016 TELECOM SV14 VODAFONE SV6104 WIND SV17 NATTA H3G SV10587 VODAFONE SV3013 02/08/2016 1 8,7-2,1 H3G SV4248 18/10/2016 1 6,4-1,5 2 3,7-0,9 3 2,1-0,5 1 0,5-0,12 2 1,3-0,31 3 2,5-0,6 4 4,9-1,18 5 0,9-0,22 TELECOM SW24 PECORILE VODAFONE SV3513 VIA BOTTINI 27 10/05/2016 4 Verificati i valori comunicati da ARPAL per le SRB presenti sul territorio Comunale, si sono accertati valori di emissione (misurati in V/m) sempre abbondantemente inferiori ai limiti di legge (nei documenti presentati da ARPAL sono presenti stime di campo elettromagnetico relative al solo valore efficace di campo elettrico). Considerato, come dichiarato da ARPAL, che ai punti di valutazione è applicabile la condizione di “campolontano”, consegue che i relativi valori efficaci di campo magnetico e di densità di potenza dell’onda piana equivalente, sono per analogia proporzionali ovvero abbondantemente inferiori ai rispettivi limiti. Nel caso della SRB denominata “Pecorile” in cui sono stati rilevati valori di campo elettromagnetico superiori al limite di 6 V/m (valori evidenziati in giallo), (limite di molto inferiore a quello attribuito per legge al tipo di impianto in esame, ma considerato quale soglia di qualità assunta per la determinazione della fascia di rispetto), si deve considerare che la localizzazione dell’impianto non desta particolari preoccupazioni, in quanto lontana da abitazioni, posizionata nelle immediate vicinanze della linea autostradale e quindi già inserita nella fascia di esclusione dall’applicazione della presente variante al PUC, per motivi acustici. Alla luce delle considerazioni suddette non è stato ritenuto necessario fissare le fasce di rispetto dagli elettrodotti e dalle stazioni radio base SRB, che sono comunque state inserite nella cartografia sintetica dei rischi / opportunità al fine di indicarne la localizzazione . b) l’obiettivo di efficienza energetica per gli interventi di recupero a fini abitativi è stato inserito modificando l’art. 42bis ed aggiungendo l’obbligo del raggiungimento della classe energetica B negli interventi di recupero. 5 2. VERIFICA RISPETTO ART. 7 L.R. 24/2001, COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2014 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 25.11.2016 è stata approvata la variante al PUC ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2001 come modificata dalla L.R. 30/2014. L’istruttoria del settore Urbanistica Pianificazione Territoriale, ha ritenuto che la variante adottata dal Comune in data 07.07.2016, sia meritevole di approvazione con alcune prescrizioni ed adeguamenti normativi dettagliatamente indicati nella relazione tecnica prot. NP/2016/24602 del 23.11.2016. Le prescrizioni sono state interamente recepite nell’allegato testo della NORMATIVA PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 24/2001 IN VARIANTE AL PUC VIGENTE (VARIANTE 2008) E ALLA VARIANTE IN ITINERE (VARIANTE 2014) (adeguamento alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 25.11.2016). Per chiarezza si è provveduto alla redazione di un testo in cui sono state riportate in colore rosso le parti modificate a seguito dell’accettazione delle prescrizioni regionali e con testo barrato in colore nero, le parti eliminate. Si allega ovviamente anche il testo definitivo della normativa suddetta. Come suggerito nella relazione istruttoria si è inoltre provveduto alla correzione del colore della campitura per l’ambito 2AC. 6