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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ADEGUAMENTI ALLA DGR N. 1086 DEL 25.11.2016
INDICE
1.
VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS ............................................................................................... 2
a1) Elettrodotti
a2) Stazioni radio base
b) Efficienza energetica
2.
VERIFICA RISPETTO ART. 7 L.R. 24/2001, COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2014 ....................... 6
Comune di Celle Ligure
Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Geom. Sonia Mitra
Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE (SV)
VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ A VAS
1.
L’art. 13 della L.R. 10 agosto 2012 n. 32 recante “disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS) e modifiche alla L.R. 30 dicembre 1998 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale), prevede
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, che si conclude con
l’espressione di un provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il
piano o programma dalla valutazione, e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri delle autorità
competenti in materia ambientale all’uopo consultate.
Nel caso in esame, con provvedimento n. 4522 del 4 ottobre 2016, il Dirigente del Dipartimento Territorio
della Regione Liguria – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, ha decretato di non assoggettare alla
procedura di VAS, la variante al PUC del Comune di Celle Ligure per la disciplina del recupero abitativo dei
sottotetti esistenti e dei locali di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 e smi.
La non assoggettabilità a VAS è stata condizionata dal rispetto di due prescrizioni:
a) che al comma 1 dell’art. 42 quater, vengano inclusi anche gli immobili ricadenti all’interno della
DPA/fasce di rispetto (a seconda di cosa si arriva a cartografare, sulla base dei dati reperibili) degli
elettrodotti presenti sul territorio comunale e interessati dalla presenza di stazioni radio base SRB.
b) Che al comma 12 dell’art. 42 bis venga esplicitato l’obiettivo di efficienza energetica (raggiungimento
almeno della classe energetica B).
Per l’attuazione della prescrizione legata all’elettromagnetismo, sono state inserite nella cartografia sintetica
dei rischi/opportunità, le tre linee elettriche a MT che attraversano il territorio comunale, oltre alle SRB per
telefonia cellulare presenti.
a1)
Elettrodotti.
Il territorio del Comune di Celle Ligure è attraversato da tre linee aeree come risulta anche dal geoportale
della Regione Liguria:
-
Savona-Acquasanta
Tensione 66KV
-
Albisola-Varazze
Tensione 132KV
-
2268A1
Tensione 220KV
Quest’ultimo lambisce solo marginalmente la punta nord del territorio comunale, in corrispondenza del
confine con il Comune di Stella, ed interessa un territorio quasi completamente privo di abitazioni, quindi non
interferisce con l’oggetto della presente variante.
La normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico, distingue tra luoghi adibiti a permanenza
prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere.
Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) è necessario che i nuovi edifici siano al di fuori della fascia di
rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici
possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto.
2
La DPA (Distanza di Prima Approssimazione) individua un corridoio bidimensionale di larghezza = 2 x DPA,
con al centro il tracciato della linea; tale corridoio rappresenta la fascia di rispetto di 1° livello dell’elettrodotto,
che non deve interferire con gli eventuali edifici in progetto, destinati alla permanenza prolungata delle
persone superiore alle 4 ore giornaliere, e nel caso specifico con l’edificio per cui si intende avviare la
procedura di recupero a fini abitativi del sottotetto o degli altri locali di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 e smi.
Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione all’induzione magnetica a 50 Hz, generata dagli
elettrodotti, è sempre auspicabile che le nuove opere siano progettate a distanze maggiori rispetto a quelle
minime, indicate con le DPA. Il corridoio bidimensionale individuato dalla DPA, inoltre, non tiene conto
dell’altezza da terra dei conduttori dell’elettrodotto. Se tale altezza è maggiore, o molto maggiore della DPA,
l’estensione a terra della fascia di rispetto si riduce ed è, quindi, possibile edificare a distanze dal tracciato,
sul piano orizzontale, inferiori alla DPA, avvicinandosi alla linea elettrica.
La Fascia di rispetto comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da
un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 μT per il valore dell'induzione
magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore, nelle normali condizioni di
esercizio).
Tale obiettivo di qualità, viene individuato nella progettazione dei nuovi insediamenti in prossimità di linee ed
installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai
campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz.
Come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle
fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad
uso che comporti una permanenza di persone superiore a quattro ore.
Si è pertanto preso atto delle rilevazioni dei livelli di campo elettrico e magnetico a frequenza industriale (50
Hz), comunicati da ARPAL in data 25.11.2016 e relativi alla linea RFI GE030 N°28 TA30-6.
Le misurazioni sono state effettuate presso le abitazioni di Via degli Artigiani più prossime alla linea elettrica,
e si è ritenuto che tali valori possano prudenzialmente essere assunti come riferimento anche per le altre
linee che attraversano il territorio di Celle Ligure, in quanto di gran lunga più lontane dagli insediamenti
residenziali esistenti.
I valori misurati nell’arco delle 24 ore dei giorni 02/11/2016 e 03/11/2016 presso Via Artigiani 47 e 53
(Località “Terenin”) sono di gran lunga inferiori ai limiti di esposizione ed ai limiti di qualità di 3 μT , come si
evince dallo schema di seguito riportato:
3
b1) a2)
Stazioni Radio Base per telefonia cellulare (SRB).
Sul territorio comunale sono presenti diverse stazioni radio base installate e realizzate a seguito di regolare
autorizzazione, in parte anche posizionate sul aree di proprietà comunale, in attuazione del vigente Piano di
organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni e Regolamento per la tutela dall’inquinamento
elettromagnetico ed in particolare dell’articolo 3 “Criteri di localizzazione” in relazione alle “aree
maggiormente idonee”.
L’ARPAL fornisce regolarmente i dati relativi alle emissioni radioelettriche misurate in corrispondenza di
abitazioni, luoghi di pubblica frequentazione e ogni tipo di recettore sensibile, posizionati nelle vicinanze
dell’impianto, in direzione del cono di emissione.
Si è provveduto pertanto a raccogliere i dati nella seguente tabella che riporta anche la data di effettuazione
delle misurazioni.
IDENTIFICATIVO
LOCALIZZAZIONE
DATA MISURAZIONE
PUNTO DI
MISURA
VALORI
1
0,4-0,1
2
< 0,3
3
0,4-0,1
4
< 0,3
1
1,5-0,4
2
1,3-0,3
1
< 0,3
2
0,6-0,2
3
0,5-0,1
4
0,4-0,1
5
< 0,3
1
0,6-0,1
2
0,5-0,1
VODAFONE SV601
3
0,5-0,1
Ponte radio comune
4
1,7-0,4
Impianti radiotelevisivi
5
2,6-0,6
6
1,5-0,4
7
1,3-0,3
8
1,9-0,5
9
0,6-0,2
10
1,3-0,3
11
0,5-0,1
12
1,1-0,3
13
0,6-0,1
14
0,4-0,1
15
0,5-0,1
16
0,7-0,2
17
0,5-0,1
18
0,5-0,1
19
1
0,9-0,2
1,3-0,3
2
1,5-0,4
3
0,7-0,2
4
1-0,2
5
1,3-0,3
6
1,1-0,3
7
1,2-0,3
8
0,4-0,1
9
1,5-0,4
10
1,7-0,4
11
0,9-0,2
12
0,5-0,1
13
1,6-0,4
14
0,7-0,2
15
1,3-0,3
16
1,3-0,3
VODAFONE SV5723
TELECOM SV85
VODAFONE
BRASI - VIA VESPA
CIAMBRINI - HOTEL IMPERO
24/08/2016
18/04/2016
SV-U0272-L16143
VODAFONE
VIA LAGORIO
28/06/2015
SV2632-U0187
TELECOM SV42
VIA MULINO A VENTO
H3G SV13629
VIA BOSCHI
19/01/2016
TELECOM SV14
VODAFONE SV6104
WIND SV17
NATTA
H3G SV10587
VODAFONE SV3013
02/08/2016
1
8,7-2,1
H3G SV4248
18/10/2016
1
6,4-1,5
2
3,7-0,9
3
2,1-0,5
1
0,5-0,12
2
1,3-0,31
3
2,5-0,6
4
4,9-1,18
5
0,9-0,22
TELECOM SW24
PECORILE
VODAFONE SV3513 VIA BOTTINI 27
10/05/2016
4
Verificati i valori comunicati da ARPAL per le SRB presenti sul territorio Comunale, si sono accertati valori di
emissione (misurati in V/m) sempre abbondantemente inferiori ai limiti di legge (nei documenti presentati da
ARPAL sono presenti stime di campo elettromagnetico relative al solo valore efficace di campo elettrico).
Considerato, come dichiarato da ARPAL, che ai punti di valutazione è applicabile la condizione di
“campolontano”, consegue che i relativi valori efficaci di campo magnetico e di densità di potenza dell’onda
piana equivalente, sono per analogia proporzionali ovvero abbondantemente inferiori ai rispettivi limiti.
Nel caso della SRB denominata “Pecorile” in cui sono stati rilevati valori di campo elettromagnetico superiori
al limite di 6 V/m (valori evidenziati in giallo), (limite di molto inferiore a quello attribuito per legge al tipo di
impianto in esame, ma considerato quale soglia di qualità assunta per la determinazione della fascia di
rispetto), si deve considerare che la localizzazione dell’impianto non desta particolari preoccupazioni, in
quanto lontana da abitazioni, posizionata nelle immediate vicinanze della linea autostradale e quindi già
inserita nella fascia di esclusione dall’applicazione della presente variante al PUC, per motivi acustici.
Alla luce delle considerazioni suddette non è stato ritenuto necessario fissare le fasce di rispetto dagli
elettrodotti e dalle stazioni radio base SRB, che sono comunque state inserite nella cartografia sintetica dei
rischi / opportunità al fine di indicarne la localizzazione .
b) l’obiettivo di efficienza energetica per gli interventi di recupero a fini abitativi è stato inserito
modificando l’art. 42bis ed aggiungendo l’obbligo del raggiungimento della classe energetica B negli
interventi di recupero.
5
2.
VERIFICA RISPETTO ART. 7 L.R. 24/2001, COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2014
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 25.11.2016 è stata approvata la variante al PUC ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2001 come modificata dalla L.R. 30/2014.
L’istruttoria del settore Urbanistica Pianificazione Territoriale, ha ritenuto che la variante adottata dal
Comune in data 07.07.2016, sia meritevole di approvazione con alcune prescrizioni ed adeguamenti
normativi dettagliatamente indicati nella relazione tecnica prot. NP/2016/24602 del 23.11.2016.
Le prescrizioni sono state interamente recepite nell’allegato testo della NORMATIVA PER IL RECUPERO
ABITATIVO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 24/2001 IN VARIANTE AL
PUC VIGENTE (VARIANTE 2008) E ALLA VARIANTE IN ITINERE (VARIANTE 2014)
(adeguamento alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 25.11.2016).
Per chiarezza si è provveduto alla redazione di un testo in cui sono state riportate in colore rosso le parti
modificate a seguito dell’accettazione delle prescrizioni regionali e con testo barrato in colore nero, le parti
eliminate.
Si allega ovviamente anche il testo definitivo della normativa suddetta.
Come suggerito nella relazione istruttoria si è inoltre provveduto alla correzione del colore della campitura
per l’ambito 2AC.
6
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