REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’ E DELLE INFORMAZIONI NON COMMERCIALI EFFETTUATE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA DEGLI ANGELI” CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina la promozione di attività di terzi effettuata presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, d’ora innanzi denominata più brevemente “Azienda Ospedaliera”. Art. 2 Attività promozionali consentite Presso l’Azienda Ospedaliera sono consentite le seguenti attività promozionali: Pubblicità: è la promozione diretta di un bene/servizio o dell’immagine di un imprenditore; essa: - è effettuata esclusivamente tramite gli appositi spazi aziendali; - è a titolo oneroso. La promozione di corsi di aggiornamento per il personale ospedaliero, anche se organizzati da imprenditori, è in ogni caso parificata alle informazioni non commerciali. Sponsorizzazione: è la promozione indiretta dell’immagine di un imprenditore effettuata associando l’immagine dell’imprenditore a quella dell’Azienda Ospedaliera (ad es., logo dell’imprenditore sugli avvisi di un corso organizzato dall’Azienda Ospedaliera). E’ a titolo oneroso. Sponsorizzazione interna: è la promozione indiretta dell’immagine di un imprenditore che abbia effettuato una donazione all’Azienda Ospedaliera; la promozione è effettuata associando l’immagine dell’imprenditore a quella dell’Azienda Ospedaliera limitatamente ai beni/attività donati/finanziati. E’ a titolo gratuito (onere che accede ad una donazione). Va espressamente richiesta dall’imprenditore. Patrocinio: è la promozione indiretta dell’immagine di un soggetto non imprenditore (ad es., ente pubblico, associazione) che abbia effettuato una donazione all’Azienda Ospedaliera o che abbia collaborato con essa allo svolgimento di un’attività; vale quanto detto sopra a proposito della sponsorizzazione interna. Informazione non commerciale: è la comunicazione ai dipendenti e/o agli utenti non avente ad oggetto pubblicità; essa è connessa all’attività ospedaliera (v. art. 8) ed è di regola effettuata tramite gli appositi spazi aziendali (bacheche); è a titolo gratuito. CAPO II PUBBLICITA’, SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI Art. 3 Strutture competenti 1. Le pubblicità, le sponsorizzazioni e i patrocini sono di competenza della S.C. Servizio Affari Generali e Legali. 2. Le informazioni non commerciali sono di competenza della Direzione Sanitaria. Art. 4 Pubblicità e sponsorizzazioni interne escluse L’Azienda Ospedaliera non effettua pubblicità/sponsorizzazioni dei seguenti settori: risarcimento danni attività sanitaria; armi; vino e liquori; tabacchi; sex shop; editoria vietata ai minori; spettacoli vietati ai minori; soggetti sanitari privati; onoranze funebri; cartomanzia, magia ed occultismo; relazioni personali. Art. 5 Procedimento 1. Per quanto riguarda la pubblicità, la S.C. Servizio Affari Generali e Legali dà in concessione gli spazi pubblicitari aziendali ad imprenditore del settore individuato tramite gara. I rapporti giuridici relativi alla pubblicità sono instaurati dal concessionario. Alla concessione si applica in quanto compatibile il regolamento aziendale delle concessioni di beni immobili. 2. Per quanto riguarda la sponsorizzazione, la S.C. Servizio Affari Generali e Legali dà in concessione spazi sui beni relativi all’attività finanziata (ad es., logo dell’imprenditore sugli avvisi di un corso aziendale). 3. Alle sponsorizzazioni interne e ai patrocini (oneri di donazioni), si applica il regolamento aziendale delle donazioni. CAPO III INFORMAZIONI NON COMMERCIALI Art. 6 Modalità delle informazioni non commerciali Le informazioni non commerciali: a) sono connesse all’attività istituzionale; b) sono di regola effettuate tramite avvisi affissi alle bacheche. Art. 7 Affissione alle bacheche 1. E’ consentita l’affissione alle bacheche: a) delle comunicazioni/avvisi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali, del CREO; in tal caso, non è necessaria la previa autorizzazione della Direzione Sanitaria di cui alla lettera b. b) previa autorizzazione della Direzione Sanitaria: - di locandine di corsi/convegni/congressi relativi all’attività lavorativa dei dipendenti dell’AOSMA, anche se organizzati da imprenditori; - di avvisi di altra natura di soggetti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni, fondazioni..) diretti ai dipendenti e/o agli utenti purchè connessi all’attività istituzionale. 2. Non è consentita l’affissione di avvisi aventi ad oggetto offerte di beni/servizi (cd. piccoli annunci). Art. 8 Durata delle affissioni 1. Fatta eccezione per gli avvisi relativi a campagne di prevenzione sanitaria (v. c. 2), gli avvisi sono affissi per 15 giorni, salvo che il richiedente abbia indicato un termine inferiore. In caso di corsi/convegni/congressi, gli avvisi sono affissi 15 giorni prima della scadenza del termine di iscrizione o, in mancanza di esso, 15 giorni prima dell’inizio del corso/convegno/congresso. 2. Gli avvisi relativi a campagne di prevenzione sanitaria restano affissi per il periodo autorizzato dalla Direzione Sanitaria. Tale periodo non può di regola superare i 3 mesi. 3. Il periodo di affissione degli avvisi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali e del CREO decorrono dalla data dell’avviso. In mancanza, dalla data in cui l’addetto della Vigilanza riscontra l’affissione, apponendo la propria sigla. 4. La scadenza degli avvisi degli altri soggetti è indicata nell’autorizzazione apposta dalla Direzione Sanitaria con timbro. Art. 9 Procedimento relativo alle affissioni 1. L’affissione di avvisi di soggetti diversi dall’Azienda Ospedaliera, dalle Organizzazioni Sindacali aziendali e dal CREO (art. 7, c. 1, lett. b) è autorizzata dalla Direzione Sanitaria tramite timbro in cui è indicata la data di scadenza. 2. La Vigilanza provvede all’affissione degli avvisi con cadenza almeno settimanale stabilita dal Responsabile della S.C. Servizio Logistica e Approvvigionamenti, salvo il caso di avvisi aziendali urgenti. Qualora l’avviso riguardi soggetti diversi dall’Azienda Ospedaliera ed essi intendano affiggerlo prima del giorno stabilito, vi provvedono direttamente. 3. Non possono essere affissi più avvisi uguali presso la stessa bacheca o settore di bacheche. Gli avvisi in soprannumero vengono rimossi dalla Vigilanza. 4. In caso di insufficienza di spazi, è assicurata l’affissione, in ordine di priorità, degli avvisi dell’Azienda Ospedaliera e delle Organizzazioni Sindacali. 5. La Vigilanza effettua la rimozione degli avvisi non autorizzati o scaduti di regola in occasione dell’affissione. Art. 9 bis Scritte sulle bacheche 1. Chiunque apponga scritte sulle bacheche è tenuto a rimuoverle. Ove ciò non sia possibile, deve tempestivamente sostituire la bacheca a proprie spese. Tale norma è riportata in avviso affisso a cura della Vigilanza presso ogni bacheca. 2. La Vigilanza può effettuare indagini al fine dell’individuazione dell’autore delle scritte. 3. Qualora l’autore delle scritte sia un dipendente, la Vigilanza segnala il fatto alla S.C. Politiche del Personale per il seguito di competenza. 4. Qualora la scritta abbia contenuto di carattere diffamatorio, la Vigilanza, ove ne sia individuato il Responsabile, ne dà comunicazione alla persona offesa per le iniziative che eventualmente intenda assumere. Se oggetto della scritta è l’AOSMA, né dà comunicazione alla Direzione e alla S.C. Affari Generali e Legali. Art. 10 Altre modalità di informazioni non commerciali 1. L’Azienda Ospedaliera, le Organizzazioni Sindacali aziendali e il CREO possono fornire le informazioni in modalità diversa dall’affissione di avvisi alle bacheche (ad es., distribuzione volantini/stampati al pubblico o presso le Sale d’attesa). Non è necessaria l’autorizzazione della Direzione Sanitaria. 2. I soggetti diversi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali aziendali e del CREO possono essere autorizzati dalla Direzione Sanitaria, con nota inviata al richiedente e per conoscenza alla Vigilanza, a fornire le informazioni in modalità diversa dall’affissione di avvisi alle bacheche (ad es., distribuzione volantini/stampati al pubblico o presso le Sale d’attesa). Ulteriori modalità di informazioni (es., punto di informazioni) vanno autorizzate dalla Direzione Generale. 3. Alla distribuzione e alla rimozione degli avvisi/stampati provvede il richiedente, salvo il caso di cui all’art. 11, c. 1, lett. b. 4. Per quanto riguarda la durata, si applica in quanto compatibile l’art. 8. CAPO IV Art. 11 Sanzioni 1. Salve eventuali sanzioni di legge: a) la pubblicità abusiva è punita con la rimozione del mezzo pubblicitario e, in caso di recidiva, anche con la penale di € 250,00; all’ingresso di ogni padiglione è affisso relativo avviso; b) l’informazione non commerciale abusiva è punita con la rimozione del mezzo pubblicitario e, in caso di recidiva, anche con la penale di € 25,00; all’ingresso di ogni padiglione e presso ogni bacheca è affisso relativo avviso. 2. La violazione è accertata dalla Vigilanza. La Vigilanza segnala per iscritto la violazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Legali per la diffida o l’applicazione della penale, allegando il mezzo pubblicitario/informativo abusivo. Gli altri mezzi pubblicitari abusivi sono conservati dalla Vigilanza per 1 anno.