regolamento della pubblicita` e delle informazioni non commerciali

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA’ E DELLE INFORMAZIONI NON
COMMERCIALI EFFETTUATE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA
“SANTA MARIA DEGLI ANGELI”
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la promozione di attività di terzi effettuata presso l’Azienda
Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, d’ora innanzi denominata più brevemente “Azienda
Ospedaliera”.
Art. 2
Attività promozionali consentite
Presso l’Azienda Ospedaliera sono consentite le seguenti attività promozionali:
Pubblicità: è la promozione diretta di un bene/servizio o dell’immagine di un imprenditore; essa:
- è effettuata esclusivamente tramite gli appositi spazi aziendali;
- è a titolo oneroso.
La promozione di corsi di aggiornamento per il personale ospedaliero, anche se organizzati da
imprenditori, è in ogni caso parificata alle informazioni non commerciali.
Sponsorizzazione: è la promozione indiretta dell’immagine di un imprenditore effettuata associando
l’immagine dell’imprenditore a quella dell’Azienda Ospedaliera (ad es., logo dell’imprenditore
sugli avvisi di un corso organizzato dall’Azienda Ospedaliera). E’ a titolo oneroso.
Sponsorizzazione interna: è la promozione indiretta dell’immagine di un imprenditore che abbia
effettuato una donazione all’Azienda Ospedaliera; la promozione è effettuata associando
l’immagine dell’imprenditore a quella dell’Azienda Ospedaliera limitatamente ai beni/attività
donati/finanziati. E’ a titolo gratuito (onere che accede ad una donazione). Va espressamente
richiesta dall’imprenditore.
Patrocinio: è la promozione indiretta dell’immagine di un soggetto non imprenditore (ad es., ente
pubblico, associazione) che abbia effettuato una donazione all’Azienda Ospedaliera o che abbia
collaborato con essa allo svolgimento di un’attività; vale quanto detto sopra a proposito della
sponsorizzazione interna.
Informazione non commerciale: è la comunicazione ai dipendenti e/o agli utenti non avente ad
oggetto pubblicità; essa è connessa all’attività ospedaliera (v. art. 8) ed è di regola effettuata tramite
gli appositi spazi aziendali (bacheche); è a titolo gratuito.
CAPO II
PUBBLICITA’, SPONSORIZZAZIONI, PATROCINI
Art. 3
Strutture competenti
1. Le pubblicità, le sponsorizzazioni e i patrocini sono di competenza della S.C. Servizio Affari
Generali e Legali.
2. Le informazioni non commerciali sono di competenza della Direzione Sanitaria.
Art. 4
Pubblicità e sponsorizzazioni interne escluse
L’Azienda Ospedaliera non effettua pubblicità/sponsorizzazioni dei seguenti settori:
risarcimento danni attività sanitaria;
armi;
vino e liquori;
tabacchi;
sex shop;
editoria vietata ai minori;
spettacoli vietati ai minori;
soggetti sanitari privati;
onoranze funebri;
cartomanzia, magia ed occultismo;
relazioni personali.
Art. 5
Procedimento
1. Per quanto riguarda la pubblicità, la S.C. Servizio Affari Generali e Legali dà in concessione gli
spazi pubblicitari aziendali ad imprenditore del settore individuato tramite gara. I rapporti giuridici
relativi alla pubblicità sono instaurati dal concessionario. Alla concessione si applica in quanto
compatibile il regolamento aziendale delle concessioni di beni immobili.
2. Per quanto riguarda la sponsorizzazione, la S.C. Servizio Affari Generali e Legali dà in
concessione spazi sui beni relativi all’attività finanziata (ad es., logo dell’imprenditore sugli avvisi
di un corso aziendale).
3. Alle sponsorizzazioni interne e ai patrocini (oneri di donazioni), si applica il regolamento
aziendale delle donazioni.
CAPO III
INFORMAZIONI NON COMMERCIALI
Art. 6
Modalità delle informazioni non commerciali
Le informazioni non commerciali:
a) sono connesse all’attività istituzionale;
b) sono di regola effettuate tramite avvisi affissi alle bacheche.
Art. 7
Affissione alle bacheche
1. E’ consentita l’affissione alle bacheche:
a) delle comunicazioni/avvisi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali, del
CREO; in tal caso, non è necessaria la previa autorizzazione della Direzione Sanitaria di cui
alla lettera b.
b) previa autorizzazione della Direzione Sanitaria:
- di locandine di corsi/convegni/congressi relativi all’attività lavorativa dei dipendenti
dell’AOSMA, anche se organizzati da imprenditori;
- di avvisi di altra natura di soggetti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni,
fondazioni..) diretti ai dipendenti e/o agli utenti purchè connessi all’attività istituzionale.
2. Non è consentita l’affissione di avvisi aventi ad oggetto offerte di beni/servizi (cd. piccoli
annunci).
Art. 8
Durata delle affissioni
1. Fatta eccezione per gli avvisi relativi a campagne di prevenzione sanitaria (v. c. 2), gli avvisi
sono affissi per 15 giorni, salvo che il richiedente abbia indicato un termine inferiore. In caso di
corsi/convegni/congressi, gli avvisi sono affissi 15 giorni prima della scadenza del termine di
iscrizione o, in mancanza di esso, 15 giorni prima dell’inizio del corso/convegno/congresso.
2. Gli avvisi relativi a campagne di prevenzione sanitaria restano affissi per il periodo autorizzato
dalla Direzione Sanitaria. Tale periodo non può di regola superare i 3 mesi.
3. Il periodo di affissione degli avvisi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali e
del CREO decorrono dalla data dell’avviso. In mancanza, dalla data in cui l’addetto della Vigilanza
riscontra l’affissione, apponendo la propria sigla.
4. La scadenza degli avvisi degli altri soggetti è indicata nell’autorizzazione apposta dalla Direzione
Sanitaria con timbro.
Art. 9
Procedimento relativo alle affissioni
1. L’affissione di avvisi di soggetti diversi dall’Azienda Ospedaliera, dalle Organizzazioni Sindacali
aziendali e dal CREO (art. 7, c. 1, lett. b) è autorizzata dalla Direzione Sanitaria tramite timbro in
cui è indicata la data di scadenza.
2. La Vigilanza provvede all’affissione degli avvisi con cadenza almeno settimanale stabilita dal
Responsabile della S.C. Servizio Logistica e Approvvigionamenti, salvo il caso di avvisi aziendali
urgenti. Qualora l’avviso riguardi soggetti diversi dall’Azienda Ospedaliera ed essi intendano
affiggerlo prima del giorno stabilito, vi provvedono direttamente.
3. Non possono essere affissi più avvisi uguali presso la stessa bacheca o settore di bacheche. Gli
avvisi in soprannumero vengono rimossi dalla Vigilanza.
4. In caso di insufficienza di spazi, è assicurata l’affissione, in ordine di priorità, degli avvisi
dell’Azienda Ospedaliera e delle Organizzazioni Sindacali.
5. La Vigilanza effettua la rimozione degli avvisi non autorizzati o scaduti di regola in occasione
dell’affissione.
Art. 9 bis
Scritte sulle bacheche
1. Chiunque apponga scritte sulle bacheche è tenuto a rimuoverle. Ove ciò non sia possibile, deve
tempestivamente sostituire la bacheca a proprie spese. Tale norma è riportata in avviso affisso a
cura della Vigilanza presso ogni bacheca.
2. La Vigilanza può effettuare indagini al fine dell’individuazione dell’autore delle scritte.
3. Qualora l’autore delle scritte sia un dipendente, la Vigilanza segnala il fatto alla S.C. Politiche del
Personale per il seguito di competenza.
4. Qualora la scritta abbia contenuto di carattere diffamatorio, la Vigilanza, ove ne sia individuato il
Responsabile, ne dà comunicazione alla persona offesa per le iniziative che eventualmente intenda
assumere. Se oggetto della scritta è l’AOSMA, né dà comunicazione alla Direzione e alla S.C.
Affari Generali e Legali.
Art. 10
Altre modalità di informazioni non commerciali
1. L’Azienda Ospedaliera, le Organizzazioni Sindacali aziendali e il CREO possono fornire le
informazioni in modalità diversa dall’affissione di avvisi alle bacheche (ad es., distribuzione
volantini/stampati al pubblico o presso le Sale d’attesa). Non è necessaria l’autorizzazione della
Direzione Sanitaria.
2. I soggetti diversi dell’Azienda Ospedaliera, delle Organizzazioni Sindacali aziendali e del CREO
possono essere autorizzati dalla Direzione Sanitaria, con nota inviata al richiedente e per
conoscenza alla Vigilanza, a fornire le informazioni in modalità diversa dall’affissione di avvisi alle
bacheche (ad es., distribuzione volantini/stampati al pubblico o presso le Sale d’attesa). Ulteriori
modalità di informazioni (es., punto di informazioni) vanno autorizzate dalla Direzione Generale.
3. Alla distribuzione e alla rimozione degli avvisi/stampati provvede il richiedente, salvo il caso di
cui all’art. 11, c. 1, lett. b.
4. Per quanto riguarda la durata, si applica in quanto compatibile l’art. 8.
CAPO IV
Art. 11
Sanzioni
1. Salve eventuali sanzioni di legge:
a) la pubblicità abusiva è punita con la rimozione del mezzo pubblicitario e, in caso di
recidiva, anche con la penale di € 250,00; all’ingresso di ogni padiglione è affisso relativo
avviso;
b) l’informazione non commerciale abusiva è punita con la rimozione del mezzo pubblicitario
e, in caso di recidiva, anche con la penale di € 25,00; all’ingresso di ogni padiglione e presso
ogni bacheca è affisso relativo avviso.
2. La violazione è accertata dalla Vigilanza. La Vigilanza segnala per iscritto la violazione alla S.C.
Servizio Affari Generali e Legali per la diffida o l’applicazione della penale, allegando il mezzo
pubblicitario/informativo abusivo. Gli altri mezzi pubblicitari abusivi sono conservati dalla
Vigilanza per 1 anno.