VERBALE DI ACCORDO TRA la EMARC S.p.A., rappresentata dal Dott. Ferruccio SCAVINO, assistiti dalla Dott.ssa Anna ZCRGNIOTTI dell'A.M.M.A. E Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona dei Signori Lino LAMENDOLA e Claudio SUPPO e dalla UILM-UIL nella persona del Signor Angelo FRECCIA In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite le Organizzazioni Sindacali sopra indicate sulle regolamentazione delle trasferte Si concorda quanto contenuto nel verbale allegato. Letto, confermato e sottoscritto. Torino , lì 4 Aprile 2001 Per E.M.A.R.C. S.p.A. Per R.S.U Per A.M.M.A ` Per OO.SS TRASFERTE RELATIVE AL PERSONALE TECNICO-PRODUTTIVO ED AMMINISTRATIVO Spostamento di personale tra gli stabilimenti del Gruppo EMARC (Caselette, Chivasso,Vinovo) Con utilizzo vettura propria: rimborso Km., cori chilometraggi definiti (**) (vedi allegato), secondo i valori delle tabelle ACI e con riconoscimento massimo delle seguenti potenze fiscali: auto benzina: 17 cavalli fiscali auto gasolio : 20 cavalli fiscali Rimborso pedaggi autostradali dietro presentazione di specifici giustificativi (**) in caso di attività della durata di più giorni, che comunque preveda il ritorno a casa la sera, presso un cliente (es. assistenza c/o stabilimenti FIAT), eccezionalmente e comunque dietro specifica autorizzazione verranno rimborsati i Km. dall'abitazione al cliente. Con utilizzo vettura aziendale: riconoscimento pedaggi autostradali dietro presentazione di specifici giustificativi. Mancata mensa: buono mensa a carico dello stabilimento di Chivasso Caselette: a Vinoso, dove, al momento, non esiste il servizio mensa, verrà erogata la quota giornaliera di indennità per il pasto meridiano come da C.C.N.L. vigente. Ore viaggio: in caso di utilizzo di vettura aziendale, riconoscimento di n° 1 ora per l'andata ed n° 1 ora per il ritorno a titolo di ore viaggio, se effettuati al di fuori del normale orario di lavoro. Le ore di viaggio verranno retribuite secondo C.C.N.L. vigente (85% della retribuzione ordinaria eccetto l'autista che percepirà il 100% a fronte dell'autorizzazione del proprio responsabile presentata all'ufficio personale). Per trasferte superiori ad un giorno: Viaggio: scelta mezzo di trasporto (treno, aereo, altri) a carico azienda. Eventuale prenotazione vetture a noleggio a carico azienda (*) Per raggiungimento del luogo di partenza (aeroporto o stazione) previsto in alternativa: in caso di breve permanenza fuori sede (max 2 giorni = 1 notte) rimborso Km + rimborso parcheggio dietro presentazione di regolare giustificativo; in caso permanenza più lunga rimborso spese taxi a fronte preventiva autorizzazione e dietro presentazione di specifici giustificativi. Pernottamento: presso hotel con prenotazione a carico aziendale compresa prima colazione in hotel. Solo in caso di colazione non compresa nel costo del pernottamento, l'Azienda autorizzerà il dipendente l'eventuale costo extra. Vitto: dove possibile l'Azienda stipulerà convenzione con l'albergo per almeno la mezza pensione (pernottamento, colazione, cena). In caso contrario le spese verranno riconosciute dietro presentazione giustificativi. (in fase di definizione massimali)(*) Restano a carico del dipendente i costi extra quali, ad es., spuntini vari, quotidiani, caramelle, frigo bar, telefonate personali, pay Tv, e tutto ciò che non rientra nelle normali spese di trasferta. Anticipo: al dipendente. in caso di trasferte di durata superiore ad un giorno. verrà consegnata una somma di denaro come anticipo viaggio (*). Il dipendente, al rientro della trasferta, dovrà presentare con apposito modulo i giustificativi di spese e ritornare alla contabilità il resto dei soldi anticipati. (*) in fase di definizione specifiche fasce di servizi riferite all'inquadramento aziendale Vinovo, lì 4.04.01 OGGETTO: DISTANZE STABILIMENTI E.M.A.R.C. Qui di seguito i Km di percorrenza fra gli stabilimenti E.M.A.R.C.: Da: A: KM CHIVASSO CASELETTE 39 CASELETTE VINOVO (sede) 28 CASELETTE VINOVO (Via Sotti 42) VINOVO (sede) CHIVASSO 54 VINOVO (Via Sotti 42) CHIVASSO 30 56 VERBALE DI ACCORDO Tra la EMARC S.p.A., Stabilimento di Caselette rappresentata dal Dott. Ferruccio SCAVINO, assistiti dalla Dott.ssa Anna ZORGNIOTTI dell'A.M.M.A. e Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona del Signor Lino LAMENDOLA, in rappresentanza di tutti i lavoratori dell'Azienda In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite l'Organizzazione Sindacale sopra indicata su: 1) incidenza delle maggiorazioni lavoro notturno sugli Istituti contrattuali indiretti: ferie, festività, P.A.R., 13A mensilità e T.F.R.. Premesso - che l'Azienda contesta l'esistenza dei diritti vantati ma che al fine di prevenire le controversie che potrebbero insorgere in merito, ha concordato con l' O.S. la conciliazione della controversia e la definizione in sede sindacale. Si conviene quanto segue. Circa il computo delle maggiorazioni per lavoro notturno sugli istituti di cui al punto 1) del presente accordo, viene concordato di incrementare la maggiorazione contrattuale dal 15% al 25% per il II turno e al 40% per il III turno, in funzione della onnicomprensività su tutti gli istituti di cui ai precitati punti con decorrenza 1° Aprile 2001. I lavoratori interessati nell'accettare l'incremento di tale maggiorazione dichiarano di non aver null'altro a pretendere per tali titoli pregressi. Pertanto nella ipotesi, che attraverso future regolamentazioni contrattuali e/o di legge vengano introdotte altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni. Letto, confermato e sottoscritto Torino, 4aprile 2001 VERBALE DI ACCORDO Tra la EMARC S.p.a., rappresentata dal dott. Ferruccio SCAVINO, assistiti dalla Dott.ssa Anna ZORGNIOTTI dell' A.M.M.A. E Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona dei signori Lino LAMENDOLA e Claudio SUPPO e dalla UILM-UIL nella persona del Signor Angelo FRECCIA premesso - che le parti hanno effettuato congiuntamente un esame sulle condizioni produttive ed occupazionali nonché sulle prospettive e sulla competitività aziendale. si conviene quanto segue Il "premio di risultato" come previsto dagli articoli 9 e 38 Disciplina Generale Sezione terza del C.C.N.L. 8 giugno 1999 avrà validità per gli anni 2001-2003, sarà articolato con le modalità di seguito descritte, sarà inoltre comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge escluso il T.F.R. I parametri che concorreranno alla formazione complessiva del Premio di risultato saranno Redditività e Qualità calcolati con le modalità sotto riportate. Gli importi relativi al raggiungimento degli obiettivi risultano dalle tabelle allegate. 1) REDDTTIVITA' = (ALL. 1 e 3) _ _ _ _ _ _ _ Risultato operativo lordo ------------------------------- X 100 Fatturato 2) QUALITA' = indice di resi da stabilimenti cliente P.P.M. parti per milione, (ALL. 2 e 3) Il conguaglio dell'importo determinato dalla somma dei risultati raggiunti nei due obiettivi verrà erogato con la retribuzione del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce; fatta salva l'erogazione dei risultati presunti che verranno anticipati mensilmente, come previsto dall'accordo del 28-12-1999 annullato e sostituito dal presente, e conguagliati con quelli effettivamente raggiunti. L'andamento degli indici e i relativi importi correlati , di cui all'allegato 3), verranno monitorati con cadenza semestrale e le risultanze saranno illustrate alle R.S.U. in apposito incontro. Lo stesso importo, nonché le medesime modalità di erogazione, verranno estese ai lavoratori dello Stabilimento di Chivasso, ai quali verranno corrisposti con la retribuzione del mese di aprile 2001 gli arretrati dei mesi precedenti. A seguito dell'acquisizione di AMSEA S.r.l. da parte di E.M.A.R.C S. p. A. come da verbale del 28-6-2000, con la sottoscrizione del presente accordo si conviene che il Premio di produzione degli Stabilimenti di Chivasso e Caselette sia ragguagliato a Lire 1.500.000 annue. L' eventuale maggior cifra percepita dai lavoratori dello Stabilimento di Caselette verrà agli stessi corrisposta a titolo di "Indennità vecchio Premio di produzione" a personale non assorbibile. Per tutti i nuovi assunti degli Stabilimenti del Gruppo E.M.A.R.C. il Premio di produzione sarà di Lire 1.500.000 annue. Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazione turno verrà effettuato un apposito accordo di adeguamento per lo Stabilimento di Caselette; mentre il tema generale delle maggiorazioni turno verrà affrontato nel secondo semestre dell'anno in corso. Letto, confermato e sottoscritto. Torino, lì Per E.M.A.R.C. S.p.A. per A.M.M.A. Per R.S.U. Per OO.SS. % 2001 2002 2003 R Q xxx xxx L.1.400.000 xxx xxx ------L.1.400.000 xxx xxx -------L.1.400.000 R xxx xxx xxx xxx xxx xxx ---------L.1.600.000 ---------L.1.750.000 --------L.1.900.000 xxx xxx ------------------L.1.800.000 xxx xxx ------------------L.2.000.000 xxx xxx -----------------L.2.200.000 Q R Q R xxx xxx xxx Q xxx ---------L.2.000.000 xxx ---------L.2.250.000 xxx --------L.2.500.000