VERBALE DI ACCORDO TRA la EMARC S.p.A., rappresentata dal

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VERBALE DI ACCORDO
TRA la EMARC S.p.A., rappresentata dal Dott. Ferruccio SCAVINO, assistiti dalla Dott.ssa
Anna ZCRGNIOTTI dell'A.M.M.A.
E
Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona dei Signori Lino LAMENDOLA e Claudio
SUPPO e dalla UILM-UIL nella persona del Signor Angelo FRECCIA
In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite le Organizzazioni Sindacali sopra
indicate sulle regolamentazione delle trasferte
Si concorda quanto contenuto nel verbale allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino , lì 4 Aprile 2001
Per
E.M.A.R.C. S.p.A.
Per R.S.U
Per A.M.M.A
`
Per OO.SS
TRASFERTE RELATIVE AL PERSONALE TECNICO-PRODUTTIVO ED AMMINISTRATIVO
Spostamento di personale tra gli stabilimenti del Gruppo EMARC (Caselette,
Chivasso,Vinovo)
Con utilizzo vettura propria:
rimborso Km., cori chilometraggi definiti (**) (vedi allegato), secondo i valori delle tabelle ACI e
con riconoscimento massimo delle seguenti potenze fiscali:
auto benzina: 17 cavalli fiscali
auto gasolio : 20 cavalli fiscali
Rimborso pedaggi autostradali dietro presentazione di specifici giustificativi
(**) in caso di attività della durata di più giorni, che comunque preveda il ritorno a casa la sera,
presso un cliente (es. assistenza c/o stabilimenti FIAT), eccezionalmente e comunque dietro
specifica autorizzazione verranno rimborsati i Km. dall'abitazione al cliente.
Con utilizzo vettura aziendale:
riconoscimento pedaggi autostradali dietro presentazione di specifici giustificativi.
Mancata mensa:
buono mensa a carico dello stabilimento di Chivasso Caselette:
a Vinoso, dove, al momento, non esiste il servizio mensa, verrà erogata la quota giornaliera di
indennità per il pasto meridiano come da C.C.N.L. vigente.
Ore viaggio:
in caso di utilizzo di vettura aziendale, riconoscimento di n° 1 ora per l'andata ed n° 1 ora per il
ritorno a titolo di ore viaggio, se effettuati al di fuori del normale orario di lavoro. Le ore di
viaggio verranno retribuite secondo C.C.N.L. vigente (85% della retribuzione ordinaria eccetto
l'autista che percepirà il 100% a fronte dell'autorizzazione del proprio responsabile presentata
all'ufficio personale).
Per trasferte superiori ad un giorno:
Viaggio: scelta mezzo di trasporto (treno, aereo, altri) a carico azienda. Eventuale prenotazione
vetture a noleggio a carico azienda (*)
Per raggiungimento del luogo di partenza (aeroporto o stazione) previsto in alternativa: in caso
di breve permanenza fuori sede (max 2 giorni = 1 notte) rimborso Km + rimborso parcheggio
dietro presentazione di regolare giustificativo; in caso permanenza più lunga rimborso spese
taxi a fronte preventiva autorizzazione e dietro presentazione di specifici giustificativi.
Pernottamento: presso hotel con prenotazione a carico aziendale compresa prima colazione in
hotel.
Solo in caso di colazione non compresa nel costo del pernottamento, l'Azienda autorizzerà il
dipendente l'eventuale costo extra.
Vitto: dove possibile l'Azienda stipulerà convenzione con l'albergo per almeno la mezza
pensione (pernottamento, colazione, cena).
In caso contrario le spese verranno riconosciute dietro presentazione giustificativi. (in fase di
definizione massimali)(*)
Restano a carico del dipendente i costi extra quali, ad es., spuntini vari, quotidiani,
caramelle, frigo bar, telefonate personali, pay Tv, e tutto ciò che non rientra nelle normali
spese di trasferta.
Anticipo: al dipendente. in caso di trasferte di durata superiore ad un giorno. verrà consegnata
una somma di denaro come anticipo viaggio (*). Il dipendente, al rientro della trasferta, dovrà
presentare con apposito modulo i giustificativi di spese e ritornare alla contabilità il resto dei
soldi anticipati.
(*) in fase di definizione specifiche fasce di servizi riferite all'inquadramento aziendale
Vinovo, lì 4.04.01
OGGETTO: DISTANZE STABILIMENTI E.M.A.R.C.
Qui di seguito i Km di percorrenza fra gli stabilimenti E.M.A.R.C.:
Da:
A:
KM
CHIVASSO CASELETTE 39
CASELETTE VINOVO (sede)
28
CASELETTE VINOVO (Via Sotti 42)
VINOVO (sede)
CHIVASSO 54
VINOVO (Via Sotti 42)
CHIVASSO
30
56
VERBALE DI ACCORDO
Tra la EMARC S.p.A., Stabilimento di Caselette rappresentata dal Dott. Ferruccio SCAVINO,
assistiti dalla Dott.ssa Anna ZORGNIOTTI dell'A.M.M.A.
e
Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona del Signor Lino LAMENDOLA, in
rappresentanza di tutti i lavoratori dell'Azienda
In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite l'Organizzazione Sindacale sopra
indicata su:
1)
incidenza delle maggiorazioni lavoro notturno sugli Istituti contrattuali indiretti: ferie,
festività, P.A.R., 13A mensilità e T.F.R..
Premesso
- che l'Azienda contesta l'esistenza dei diritti vantati ma che al fine di prevenire le controversie
che potrebbero insorgere in merito, ha concordato con l' O.S. la conciliazione della
controversia e la definizione in sede sindacale.
Si conviene quanto segue.
Circa il computo delle maggiorazioni per lavoro notturno sugli istituti di cui al punto 1) del
presente accordo, viene concordato di incrementare la maggiorazione contrattuale dal 15% al
25% per il II turno e al 40% per il III turno, in funzione della onnicomprensività su tutti gli istituti
di cui ai precitati punti con decorrenza 1° Aprile 2001.
I lavoratori interessati nell'accettare l'incremento di tale maggiorazione dichiarano di non aver
null'altro a pretendere per tali titoli pregressi.
Pertanto nella ipotesi, che attraverso future regolamentazioni contrattuali e/o di legge vengano
introdotte altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito
fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, 4aprile 2001
VERBALE DI ACCORDO
Tra la EMARC S.p.a., rappresentata dal dott. Ferruccio SCAVINO, assistiti dalla Dott.ssa Anna
ZORGNIOTTI dell' A.M.M.A.
E
Gli R.S.U., assistiti dalla FIOM-CGIL nella persona dei signori Lino LAMENDOLA e Claudio
SUPPO e dalla UILM-UIL nella persona del Signor Angelo FRECCIA
premesso
- che le parti hanno effettuato congiuntamente un esame sulle condizioni produttive ed
occupazionali nonché sulle prospettive e sulla competitività aziendale.
si conviene quanto segue
Il "premio di risultato" come previsto dagli articoli 9 e 38 Disciplina Generale Sezione terza del
C.C.N.L. 8 giugno 1999 avrà validità per gli anni 2001-2003, sarà articolato con le modalità di
seguito descritte, sarà inoltre comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di
legge escluso il T.F.R.
I parametri che concorreranno alla formazione complessiva del Premio di risultato saranno
Redditività e Qualità calcolati con le modalità sotto riportate.
Gli importi relativi al raggiungimento degli obiettivi risultano dalle tabelle allegate.
1) REDDTTIVITA' = (ALL. 1 e 3)
_ _ _ _ _ _ _ Risultato operativo lordo
------------------------------- X 100
Fatturato
2) QUALITA' =
indice di resi da stabilimenti cliente P.P.M.
parti per milione, (ALL. 2 e 3)
Il conguaglio dell'importo determinato dalla somma dei risultati raggiunti nei due obiettivi verrà
erogato con la retribuzione del mese di maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si
riferisce; fatta salva l'erogazione dei risultati presunti che verranno anticipati mensilmente, come
previsto dall'accordo del 28-12-1999 annullato e sostituito dal presente, e conguagliati con quelli
effettivamente raggiunti.
L'andamento degli indici e i relativi importi correlati , di cui all'allegato 3), verranno monitorati
con cadenza semestrale e le risultanze saranno illustrate alle R.S.U. in apposito incontro.
Lo stesso importo, nonché le medesime modalità di erogazione, verranno estese ai lavoratori
dello Stabilimento di Chivasso, ai quali verranno corrisposti con la retribuzione del mese di
aprile 2001 gli arretrati dei mesi precedenti.
A seguito dell'acquisizione di AMSEA S.r.l. da parte di E.M.A.R.C S. p. A. come da verbale del
28-6-2000, con la sottoscrizione del presente accordo si conviene che il Premio di produzione
degli Stabilimenti di Chivasso e Caselette sia ragguagliato a Lire 1.500.000 annue. L' eventuale
maggior cifra percepita dai lavoratori dello Stabilimento di Caselette verrà agli stessi corrisposta
a titolo di "Indennità vecchio Premio di produzione" a personale non assorbibile.
Per tutti i nuovi assunti degli Stabilimenti del Gruppo E.M.A.R.C. il Premio di produzione sarà di
Lire 1.500.000 annue.
Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazione turno verrà effettuato un apposito accordo
di adeguamento per lo Stabilimento di Caselette; mentre il tema generale delle maggiorazioni
turno verrà affrontato nel secondo semestre dell'anno in corso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì
Per
E.M.A.R.C. S.p.A.
per A.M.M.A.
Per R.S.U.
Per OO.SS.
%
2001
2002
2003
R
Q
xxx
xxx
L.1.400.000
xxx
xxx
------L.1.400.000
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xxx
-------L.1.400.000
R
xxx
xxx
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xxx
xxx
xxx
---------L.1.600.000
---------L.1.750.000
--------L.1.900.000
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------------------L.1.800.000
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xxx
------------------L.2.000.000
xxx
xxx
-----------------L.2.200.000
Q
R
Q
R
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xxx
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---------L.2.000.000
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---------L.2.250.000
xxx
--------L.2.500.000
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