2 dicembre 2011 Giurisprudenza in tema di assegnazione

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Centro Studi Giuridici
De Iure Condendo
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Sezione di Genova
Genova - 2 dicembre 2011
Giurisprudenza in tema di assegnazione della casa familiare
avv. Francesca Maberino - avv. Cesare Fossati
raccolta sintetica
1) l'interesse tutelato
Cass. civ. Sez. I, 15-09-2011, n. 18863 – l'ambito di estensione dell'interesse dei figli
caso: genitori naturali - il padre aveva avuto 3 figli da precedente matrimonio - 1 figlio dalla relazione
conclusa oggetto di causa - 1 figlia da una più recente e nuova relazione.
I
la compagna della 2° relazione adiva il TM Mi, il quale assegnava la casa di proprietà del padre (170
mq) alla madre per le esigenze del figlio;
II
C.d.A. MI confermava la pronuncia di prime cure;
III Il ricorrente avversa l'assegnazione della sua casa alla ex compagna, sostenendo che i giudici di merito
non hanno tenuto in alcun conto nè gli interessi dei suoi primi tre figli legittimi, così privati anche della
possibilità di essere ospitati periodicamente dal padre nell'ampia sua casa, in cui sono nati e cresciuti, e ciò
con pregiudizio oltre che del loro rapporto affettivo con il genitore, pure del loro diritto ex art. 155 cod. civ.,
di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti, nè ancora il connesso detrimento di rapporti e
frequentazioni tra fratelli e sorelle e la compromissione dei valori tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost., dato che egli
non è in condizione di ospitare in altra adeguata abitazione la sua numerosa prole. Il motivo non è fondato.
In tema di assegnazione della casa, l'art. 155-quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di
genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico di cui ha
fruito insieme ai genitori e postula, oltre all'esistenza ed alla permanenza di tale legame ambientale, la
ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, con
entrambe le persone che in tale ambiente hanno convissuto e per il cui distacco affettivo, prima che
spaziale, è sorta la controversia inerente alla loro prole (in tema, cfr Cass. n. 20668 del 2007). Non si pone,
invece, a presidio anche dei rapporti affettivi ed economici che pur derivando da filiazione legittima o
naturale, non involgano in veste di genitori entrambi i componenti del nucleo che ha coabitato nella casa
familiare oppure non involgano i figli della coppia che, nella persistenza degli obblighi di cui agli artt. 147 e
261 cod. civ., abbiano cessato di convivere nell'abitazione già comune, allontanandosene. Era emerso,
infatti, che da tempo risalente i tre figli legittimi del ricorrente non avevano nemmeno più alloggiato
stabilmente nella casa, mentre l'ultima nata da diversa donna non vi aveva mai vissuto, ragione per cui con
specifico riferimento all'avversata assegnazione non potevano legittimamente porsi, per quanto detto,
questioni atte ad influire per i profili in argomento, sul prioritario interesse del loro fratello di seconda unione
a mantenere la pregressa situazione alloggiativa e a non subire presumibili pregiudizi correlati a tale tipo di
distacco.
Corte d'Appello Genova ord. 27 4 2011 - la situazione di stabile convivenza del figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente con la madre presso la casa familiare costituisce ragione sufficiente per
l’assegnazione di tale casa alla madre, essendo evidente che diversa soluzione priverebbe forzatamente
detto figlio, non economicamente autosufficiente, dell’habitat domestico stabilmente goduto da tempo e lo
costringerebbe al reperimento di una nuova abitazione nonostante fosse stato il padre con il fratello minore a
lasciare la casa familiare (riforma ord. Pres. Trib. Chiavari 4/2/2011 con il quale veniva disposto l’affido
condiviso del figlio secondogenito minorenne, collocato presso il padre cui veniva assegnata la casa familiare
in sua esclusiva proprietà ed assegnato termite per il rilascio dell’abitazione alla madre, convivente con il
primogenito maggiorenne non economicamente autosufficiente).
Corte d'Appello Genova ord. 14 1 2008 - Non può considerarsi economicamente autosufficiente il figlio
maggiorenne che sia titolare di un rimborso forfettario da parte della società dilettantistica presso cui è
giocatore tesserato e che svolga lavoro stagionale; per cui è legittimo porre a carico del padre un contributo
al di lui mantenimento ed è giustificato il provvedimento di assegnazione della casa familiare in comproprietà
tra i coniugi alla madre convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Trib. Chiavari sentenza n. 196 2011 - la domanda formulata da entrambi i coniugi di assegnazione della
casa familiare va respinta in quanto in mancanza di figli, minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti conviventi, il Tribunale non ha potere di disporre l’assegnazione del domicilio matrimoniale.
2) gli interessi contrapposti: la proprietà, la lettera della norma, la tutela della prole .
Cass. 17 12 2007 n.26574 - nuova convivenza - revoca assegnazione della casa
La presenza di una
persona diversa dai figli e dai loro genitori fa sì che quel determinato immobile non possa essere più
1
considerato casa familiare e non sia più il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini del nucleo
familiare. L'assegnazione va quindi revocata ai sensi dell'art. 155-quater c.c.
Corte Costituzionale - Sent. 30 luglio 2008 n. 308 - rigetta questione di legittimità
nuova convivenza o nuovo matrimonio: i criteri per la revoca dell'assegnazione.
- La C.d.A. Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma,
del codice civile, introdotto dalla L. 54/2006, nella parte in cui prevede la revoca, con carattere di
automatismo, dell'assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo
matrimonio dell'assegnatario, precludendo qualunque valutazione dell'interesse del minore.
La giurisprudenza costituzionale – secondo il rimettente - avrebbe costantemente sottolineato come la
predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, realizzabile mediante l'assegnazione della casa,
sia funzionale allo sviluppo armonico della personalità dei figli (sentenze Corte Cost. n. 454 del 1989, n. 166
del 1998, n. 125 del 1999, n. 394 del 2005).
- Il Trib. Firenze in un caso di nuovo matrimonio con figli, poiché esso comporta la revoca del diritto di
godimento della casa familiare, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione.
La Corte Cost. ritiene possibile un'interpretaz. conforme a Cost.: occorre tenere conto delle finalità che
governano l'assegnazione, la quale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, con la
precisazione che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore,
trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale.
Cass. civ. I Sez., sent. 22-11-2010 n. 23591 L'assegnazione della casa familiare e' uno strumento di protezione della prole e non puo' conseguire altre e
diverse finalità.
L'assegnazione della casa familiare non puo' prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza
con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione, e
per l'effetto non puo' essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo se tutti i figli sono stati
affidati all'altro coniuge.
Cass. civ. Sez. I, Sent. 15-09-2011 n. 18862 - prevale l'interesse dei figli
Divorzio – figli maggiorenni ma non autosufficienti - contemperamento interessi dei figli e nuova convivenza
dell'assegnatario.
III Il marito si duole dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonostante che ella ivi conviva con
un nuovo compagno di vita, e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto: "in caso di convivenza
more uxorio dell'assegnatario della casa familiare in comproprietà, la revoca dell'assegnazione se non può
essere disposta automaticamente, richiede, per la sua conferma, l'individuazione specifica
dell'interesse dei figli, con riferimento alla loro età ed alla durata della separazione, e la considerazione
che la revoca non costituisce condanna al rilascio, ma la rimozione di un ostacolo alla comune gestione
dell'immobile da parte di entrambi i proprietari".
La Corte d'appello, in aderenza al dettato normativo, rettamente inteso (v. Corte Cost., n. 308 del 2008) ha
attendibilmente ed irreprensibilmente presunto in base ai dati emersi, la persistenza dell'interesse dei
due figli maggiorenni delle parti a continuare a fruire dell'habitat domestico, privilegiandolo rispetto
all'accertata situazione materna di convivenza affettiva con diversa persona nel medesimo alloggio.
Trib. Genova, Pres. Haupt, ordinanza 17 01 2011.
casa di proprietà esclusiva (del padre).
L’interesse del figlio a continuare ad abitare la casa familiare implica la valutazione del suo interesse a
convivere stabilmente con l’uno piuttosto che con l’altro genitore, e da quella valutazione discende il diritto
dell’uno piuttosto che dell’altro coniuge ad avere riconosciuto il godimento della casa familiare;
- L’apprezzamento di quell’interesse non può essere compiuto prescindendo dall’ascolto del figlio sebbene
maggiorenne. ↓
Corte d'Appello di Genova, Pres. Sangiuolo, rel. Maistrello, 9 04 2011 (conferma l'ordinanza Trib. Ge del
17/01/11).
rispetto alle esigenze personali del reclamante (padre), devono farsi prevalere quelle del figlio della coppia,
tenuto conto della preferenza manifestata in ordine al genitore e della qualità della relazione tra il figlio e
ciascuno dei genitori, attesa la necessità di tutelare in primis le esigenze di continuità ambientale del
ragazzo che, pur maggiorenne, potrebbe subire effetti traumatici derivanti dalla brusca interruzione del
rapporto con l'ambiente domestico, cosicché nella specie è giustificata la compressione temporanea del
diritto di proprietà.
3) Le eccezioni: la mancata assegnazione al coniuge convivente con i figli
Cass. Civile, sentenza 30 agosto 1995 n. 9163.
divorzio – casa coniugale – assegnazione in presenza di figli – criterio preferenziale ma eccezionale se
disgiunto dalla proprietà.
I
Trib. Bari assegna; II
CdA Bari revoca.
III Cass.: Sia l'art. 155, comma 4, c.c., sia l'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970, nel testo sostituito
dall'art. 11 l. n. 74 del 1987, nel prevedere l'assegnazione della casa familiare in tema di separazione e di
2
divorzio, non impongono l'assegnazione al coniuge che non sia titolare di un diritto reale o di godimento
sulla casa stessa, per il solo fatto di essere affidatario dei figli minori o convivente con i figli maggiorenni,
non ancora autosufficienti economicamente, ma si limitano ad enunciare un criterio preferenziale, con la
conseguenza che non e' censurabile la decisione del giudice del merito che, pur in presenza di tale
affidamento o convivenza, ritenga di non provvedere all'assegnazione per le particolari condizioni del
coniuge titolare dell'immobile.
Nella specie la corte d'appello, sulla base dell'eta' del padre (sessantacinquenne al momento della
decisione), del fatto che lo stesso era titolare di quell'unico immobile ed era costretto a chiedere ospitalita'
alla sorella, ha ritenuto di revocare l'assegnazione.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19588
donazione ai figli della nuda proprietà e diritto di abitazione riservato per sé (padre)
I
Il giudice di prime cure (Trib. Avezzano) aveva assegnato la casa alla moglie convivente con i
figli.
II
La C.d.A. de L'Aquila ha invece respinto la domanda di assegnazione, osservando: “nel caso di
specie è pacificamente acquisita al processo la circostanza che (quantomeno) l'ultimo dei figli convive con la
madre e non è ancora autosufficiente; ed è documentalmente provata la circostanza che il padre, nel donare
ai figli L. e C. la casa coniugale, s'è riservato il diritto di abitazione.
I figli, peraltro, hanno oggi 30, 28 e 23 anni rispettivamente, per cui pare a questa Corte che siano ormai
abbastanza maturi per riannodare i rapporti col padre, accogliendolo in casa e consentendogli, così di
esercitare il diritto di abitazione. E che allo stesso tempo, qualora detta convivenza risultasse difficile, la
raggiunta maturità consentirà (ad uno o più di) loro (ed eventualmente anche alla madre) di lasciare senza
traumi la casa in cui sono vissuti fin ad ora, se del caso chiedendo, con le forme della L. n. 898 del 1970,
art. 9 la revisione dell'assegno”;
III
Il ricorrente (padre) formula il seguente quesito di diritto: Dica l'Ecc.ma Corte se il padre,
titolare del diritto reale assoluto di abitazione, deve esercitare il diritto restituito subordinatamente al
consenso dei figli o se invece può pretendere che nessuno turbi o molesti tale esercizio e se i figli
maggiorenni, poichè vivono nella casa del padre, economicamente dipendenti da quest'ultimo, possano
imporgli la loro volontà”.
Motivo inammissibile: “Il giudice del divorzio deve provvedere, ove ne sussistano i presupposti,
esclusivamente sull'assegnazione della casa familiare, non già sulle questioni concernenti eventuali
diritti reali sull'immobile reclamati dai coniugi o da terzi”.
Trib. Chiavari Davini ordinanza 24 12 2007 - Laddove non sia raggiunta la prova in ordine alla stabilità
della convivenza del nucleo familiare, idonea a creare uno stato di codetenzione dell’abitazione legata al
sorgere di una casa familiare di fatto e debba invece ritenersi che la presenza di madre e prole presso la
casa di proprietà del padre naturale sia riconducibile ad una semplice ospitalità transitoria o ad un
esperimento interlocutorio, il rifiuto della madre di allontanarsi dalla casa integra uno spoglio tutelabile in
via possessoria.
4) la natura giuridica dell'assegnazione
Cass. 16 03 2007 n. 6192. diritto personale, non reale.
L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori disposta dal giudice della separazione
non attribuisce un diritto reale di abitazione. L'assegnatario non è soggetto passivo di imposta (ICI).
L'assegnazione rappresenta solo un diritto personale di credito o di godimento (assimilabile al
comodato), e cioè un semplice diritto di servirsi dell'immobile per effetto della sentenza giudiziale» e non
può assolutamente rientrare, né direttamente né per assimilazione, tra i diritti reali di godimento in quanto
«né il giudice della separazione può costituire diritti reali, al di fuori delle situazioni espressamente previste
dalla legge; né è pertinente al caso di specie l'art. 5401 c.c., riferendosi esso al solo diritto successorio».
Per «giurisprudenza ormai consolidata» "il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei
coniugi all'esito dei procedimento di separazione personale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o
di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale
5) altri interessi: la tutela del coniuge debole?
Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18992 – assegnazione al coniuge in assenza di figli
I
Trib. Nola - divorzio: casa di proprietà esclusiva del marito, già assegnata in sede di separazione in
presenza di figlio minore, medio tempore deceduto: assegnazione non confermata.
II
C.d.A. Napoli respinge la richiesta di assegnazione.
III La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio
spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli.
Cass. respinge: in materia di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha
sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del comma 6 di quest'ultima norma, in tema
1 Art. 540, II comma: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione
[1022] sulla casa adibita a residenza familiare [144] e di uso [1021] sui mobili che la corredano, se di proprieta' del
defunto o comuni
3
di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore
del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole
minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi
propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente
dell'assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Cass. 23 02 2000 n. 2070.
venuta meno la situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà dell'un
coniuge in favore dell'altro, il primo non può per ciò solo vantare alcun diritto al godimento esclusivo
dell'abitazione della quale è mero comproprietario, ma avrebbe dovuto, in mancanza di accordo con l'ex
coniuge assegnatario, proporre una domanda di divisione per lo scioglimento della comunione.
6) il rilievo del valore economico dell'assegnazione
Corte d'Appello Genova decreto 8 10 2011 - Va revocata l’assegnazione alla moglie della casa familiare in
comproprietà tra i coniugi in mancanza di prole convivente minore di età e non economicamente
autosufficiente. Conseguentemente, revocata la disposizione in ordine alla casa, a fronte dell’evidente
disparità economica dei coniugi, va elevato l’assegno di mantenimento in favore della moglie a far data dal
rilascio della casa (nella specie la Corte ha disposto eseguirsi il rilascio entro 5 mesi).
Corte d'Appello Napoli 14 06 2011 - il coniuge che non consegue l’assegnazione della casa familiare o che
viene estromesso dalla stessa, ne subisce i riflessi economici negativi per cui nei suoi confronti si configura il
diritto alla corresponsione di un assegno più elevato rispetto a quello di cui avrebbe beneficiato ove
l’assegnazione fosse stata disposta ovvero ne avesse mantenuto la disponibilità.
7) assegnazione parziale; utilizzo parziale dell'abitazione familiare
- assegnazione parziale
Trib. Bologna 23 11 2005 n. 3000 – individuazione delle porzioni immobiliari suscettibili di autonomo e
separato godimento – stabile distinto dall'abitazione ed adibito a ricovero degli attrezzi – occupazione da
parte del coniuge non affidatario – ammissibilità
nel concetto di casa familiare vanno ricompresi quei beni che risultino necessari per i bisogni della famiglia,
accertando quale sia stato il centro di aggregazione della stessa durante la convivenza.
- utilizzo temporale limitato dell'abitazione familiare
Tribunale di Genova, Decreto 22 05 2008 – Presidente Martinelli
figlio che trascorre molto tempo presso altra abitazione, diversa dalla casa familiare assegnata – richiesta di
revoca da parte del padre proprietario esclusivo – non accoglie
Se la resistente ha continuato ad abitare nell’appartamento a lei assegnato e il bambino trascorre periodi di
tempo anche cospicui presso l’abitazione della nonna solo perché la madre è impossibilitata a prendersi cura
di lui durante l’orario di lavoro, la vita familiare della resistente continua a svolgersi nella casa coniugale,
pur pacificamente in proprietà esclusiva del marito: in tale luogo, in particolare, il figlio ha costituito il
proprio ambiente
Trib. Alessandria Pres. Fabris rel. Elefante decreto 16 12 2006
Laddove il figlio maggiorenne - titolare di capacità lavorativa e non avente diritto a contribuzione da parte del
padre - faccia nei fine settimana ritorno presso la casa della madre, già casa familiare ed oggetto di
assegnazione alla madre sul presupposto della convivenza con la figlia, non può affermarsi che detto luogo
abbia perso il carattere di centro degli affetti e delle consuetudini della vita familiare e pertanto va
confermato il provvedimento di assegnazione della casa alla madre.
8) il comodato
Cassazione, 10 12 1996 n. 10977 - prevale l'esigenza di conservazione della casa a tutela degli interessi
della prole - assegnazione opponibile per conoscenza effettiva della destinazione del bene da parte della
proprietà.
caso: abitazione pervenuta in eredità a 3 fratelli, destinata a residenza familiare di uno di questi e
assegnata, in sede di separazione, alla moglie ed ai figli. Le coeredi, in sede di divisione, ne ottengono la
proprietà piena e agiscono per la liberazione.
I)
il Trib. Roma, ritenendo estinto il comodato dell'appartamento, a seguito dell'allontanamento del marito
e dell'acquisto della proprieta' esclusiva da parte delle coeredi, accoglie la domanda di rilascio e di condanna
al pagamento dell'indennita' di occupazione per il passato.
4
II) C.d.A. ribalta la decisione, in quanto al momento della divisione le coeredi erano a conoscenza del
provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare;
III) Cass.: erronea affermazione che l'interesse della minore non verrebbe leso dall'eventuale mutamento
di abitazione, mentre e' noto che tale interesse consiste proprio nel vedere assicurata la stabilita'
dell'ambiente domestico.
L'assegnazione della casa familiare era opponibile alle ricorrenti anche se non trascritta, perchè queste
ultime erano a conoscenza del provv. presidenziale di assegnazione e non potevano essere considerate terzi.
Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2004 n. 13603
casa familiare in comodato a figlio – separazione del figlio – nipoti collocati presso la nuora e assegnazione a
lei della casa – diritto alla restituzione dell'unità abitativa
I)
Pretore di Pesaro: il nonno si costituisce per ottenere la restituzione della casa familiare, in comodato a
favore del figlio, assegnata alla nuora e ai figli minori in sede di separazione. Rigetto ricorso e condanna in
solido al pagamento delle spese.
II) Tribunale: il nonno è tenuto a subire provvedimento presidenziale finchè i nipoti non siano
autosufficienti.
III)
Ricorso in Cassazione: due motivi, uno dei quali fondato su violazione ed erronea applicazione degli
artt. 155, 1803, 1810 c.c. e 11 della legge n. 74 del 1987: l'assegnazione della casa familiare in sede di
separazione personale o di divorzio non incide sul titolo in base al quale i coniugi godono dell'immobile
durante la convivenza, la cui natura rimane immutata, con la conseguenza che ove il godimento si fondi,
come nella specie, in un contratto di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario è
tenuto a restituirlo al comodante non appena questi lo richieda.
La Cassazione rigetta il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di concessione in
comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il
successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o
convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di
divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina
una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla
disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del
godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile
bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.".
Tribunale di Genova, G.I. Parentini, 1 09 2008 - comodato modale
a modifica del provv. presidenziale, considerato che l’art. 155-quater c.c. nell’intento di garantire alla prole il
mantenimento dell’habitat domestico , consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali
o personali sull’immobile adibito a casa coniugale; è assegnabile anche la casa coniugale goduta in forza di
contratto di locazione o di comodato gratuito concesso da terzi prima della separazione; nell’ipotesi di
concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile perché sia destinato a casa familiare, il
successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge assegnatario, non modifica la natura ed il
contenuto del rapporto, ma determina una concentrazione, in capo all’assegnatario, di detto titolo di
godimento che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a
consentirne il godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e
imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c.; che, nel caso in questione il contratto di comodato prevede
l’obbligazione modale a carico del comodatario, di compiere opere manutentive sul complesso immobiliare;
che la prestazione richiesta al comodatario è un facere fungibile trattandosi di attività edilizie che possono
essere prestate anche da persone diverse dall’attuale comodatario; ritenuta, quindi, la possibilità di
procedere all’assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ....... con la quale vivono i figli, con la
conseguenza che i relativi obblighi a carico del sig. ...... si trasferiranno in capo alla moglie.
Tribunale per i Minorenni di Genova, decreto 11 11 2011, Giudice est. Atzeni
per quanto attiene all'assegnazione della casa familiare alla madre, risulta pendente una causa presso il
Tribunale di ... avente ad oggetto il rilascio dell’immobile alla luce della assunta risoluzione del contratto di
comodato, come affermato in atti da entrambe le parti;
l’abitazione risulta proprietà di terzi, concessa in comodato precario, e non si ritiene possa esser disposta la
sua assegnazione alla luce della più recente giurisprudenza secondo cui in caso di c omodato precario, privo
di temine, “la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via
potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice
richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad
uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli” (Sentenza 17
marzo-7 luglio 2010 n.15986 Corte di Cassazione Sez.III Civile);
9) trascrizione del provvedimento di assegnazione
Cass. 20 10 1997 n. 10258 - comodato - provv. assegn. trascritto anter. all'acquisto
I Trib. Roma rigetta la domanda di restituzione in quanto l'acquisto era successivo alla trascrizione del provv.
di assegnazione
5
II C.d.A. riforma e condanna al rilascio
III Cass. il titolo personale di godimento di cui gode il coniuge assegnatario della casa coniugale, ove trascritto,
puo' essere opposto al terzo acquirente.
Naturalmente, si tratta di opponibilita' corrispondente al contenuto del titolo preesistente, come e'
proprio degli effetti meramente dichiarativi della trascrizione degli atti di disposizione di beni immobili: art.
2644 cod. civ. Il rapporto con il quale fu instaurato il diritto di godimento di detti coniugi sull'immobile in
contestazione derivava da contratto di comodato senza determinazione di tempo.
In base a detto contratto, pertanto, i coniugi, ed ora la ricorrente, erano tenuti a restituire l'immobile non
appena la proprietaria l'avesse richiesta.
Cassazione - 18 09 2009 n. 20144 - assegnazione parziale – alienazione dell'immobile a terzo – nuda
proprietà ai figli dell'acquirente – provvedimento di assegnazione non trascritto prima dell'alienazione.
I) Tribunale di Salerno: condanna la convenuta al rilascio della porzione d'immobile assegnatale con il
provvedimento presidenziale non trascritto prima della trascrizione dell'acquisto da parte di Tizio, nonche' al
risarcimento dei danni, oltre a interessi, per occupazione senza titolo;
II) Corte d'Appello di Salerno: rigetto per quattro motivi: 1.ai fini dell'opponibilita' oltre il termine novennale del
provvedimento di assegnazione dell'immobile quale casa coniugale, era necessaria la trascrizione del
provvedimento medesimo;2.Tizio, quale usufruttuario, era titolare di un diritto personale di godimento e di
conseguenza era pienamente legittimato a richiedere il rilascio dell'immobile, anche senza l'intervento del
nudo proprietario;3. il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole,
avendo per definizione data certa, doveva ritenersi opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente
dell'immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrente dalla data del
provvedimento di assegnazione, mentre per il periodo eccedente i nove anni, il provvedimento di
assegnazione era opponibile al terzo acquirente solo se trascritto prima dell'acquisto; intempestivi motivi di
appello ed eccezioni tardive in ordine ad eventuale illiceità dell'acquisto e simulazione delle donazioni.
III) Ricorso della moglie. Cassazione rigetta il ricorso: per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o
una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto
della nota di trascrizione; del tutto irrilevante, ai fini dell'opponibilita' all'acquirente dell'immobile del
provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale, e' la circostanza, richiamata dalla
ricorrente, che il titolo di acquisto di Tizio contenesse l'indicazione specifica dell'esistenza del diritto della
ricorente e della sua fonte.
L'unica disciplina dell'opponibilita' a terzi di un atto e' quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilita'
legale dell'atto medesimo da parte del terzo.
Il giudice dell'impugnazione non puo' dichiarare d'ufficio la nullita' di un atto negoziale per un motivo basato
su fatti diversi e nuovi, rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e quindi estranei alla
materia del contendere.
10) il problema della tutela cautelare - la trascrivibilità della domanda
Corte Cost. 11/02/2011 n. 47 - trascrivibilità della domanda.
Il procedimento originato dal "reclamo" proposto al Tribunale a seguito della trascrizione con riserva per
conservare gli effetti della formalità (articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.) ha natura
amministrativa, quindi il provvedimento che lo conclude non è suscettibile di passare in giudicato. La
questione è inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.
11) ripartizione delle competenze
Corte Cost., sent. 05-03-2010 n. 82 - ripartizione di competenza Trib. Minorenni-Trib. Ordinario - domande
riconvenzionali di affidamento in giudizi avviati per questioni meramente economiche
Ripartizione operata da Corte di cassazione con ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi.
il giudice rimettente (Tribunale di Roma) ritiene tale giurisprudenza «in contrasto con le regole di razionalità
e di uguaglianza tra figli minori e naturali (che possono avere differenti tutele da parte di organismi
differenti) e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande siano contestuali o
meno)».
La Corte giudica non manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di
prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa
all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di
mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo
l'attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell'autorità
giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi.
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