atto aziendale

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ATTO AZIENDALE
U.L.S.S. n° 2
Feltre
in attuazione dell’art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs.502/92,
così come modificato dal D. Lgs. 229/99,
della D.G.R.V. N° 3415/2002, della D.G.R.V. n. 2122/2013,
della D.G.R.V. n° 2271/2013
Indice
Premessa
Le finalità dell'atto aziendale
Note
I - Elementi identificativi e caratterizzanti l’azienda
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
La sede legale e il logo aziendale
Il patrimonio
Missione, valori e visione
Filosofia dell’assistenza
Principi di assistenza
Obiettivi dell’azienda
II - Organi aziendali
ART. 7
ART. 8
ART. 9
Gli organi aziendali
Il direttore generale
Il collegio sindacale
III - La direzione generale e gli organismi collegiali
ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
La direzione generale
Il direttore amministrativo
Il direttore sanitario
Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
Il collegio di direzione
Il consiglio dei sanitari
IV - Organizzazione dell’azienda
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
Le strutture tecnico-funzionali complesse
Il distretto socio sanitario
L’ospedale
Il dipartimento di prevenzione
L’organizzazione dipartimentale
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ART. 21
ART. 22
ART. 23
ART. 24
ART. 25
I servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto
Strutture complesse e semplici
Autonomia gestionale delle unità organizzative
Conferimento degli incarichi dirigenziali
La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche,
ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione)
V - Funzionamento dell’azienda
ART. 26
ART. 27
ART. 28
ART. 29
ART. 30
ART. 31
ART. 32
ART. 33
ART. 34
ART. 35
ART. 36
ART. 37
ART. 38
ART. 39
Atti di programmazione: procedure di consultazione
Miglioramento continuo dell’assistenza
Governo delle liste di attesa
Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini
Rapporti col volontariato e l'associazionismo
Comitati aziendali
Risorse umane
Risorse materiali e tecnologiche
Risorse economico finanziarie
Risorse informative ed informatiche
Gestione del rischio
Sistema di valutazione e controllo
Trasparenza
La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
VI - Norma finale e di rinvio
ART. 40
ART. 41
Norma finale e di rinvio
Allegati
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Indice degli allegati
 Allegato A
Direzione generale
 Allegato B
Direzione generale – Servizi e uffici di staff
 Allegato C
Struttura organizzativa
 Allegato D
Distretto socio-sanitario
 Allegato E
Ospedale – dipartimenti strutturali
 Allegato F
Dipartimenti funzionali transmurali
 Allegato G
Dipartimento di prevenzione
 Allegato H
Servizi amministrativi, tecnici, professionali e di
supporto
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PREMESSA
Le finalità dell’atto aziendale
L’atto aziendale riguarda le norme di organizzazione e di funzionamento dell’azienda
ULSS, in particolare:
costituisce e definisce il modello organizzativo e le relative linee strategiche
generali;
definisce il modello funzionale, cioè gli aspetti dinamici della gestione aziendale.
L’atto aziendale disciplina, inoltre, i livelli di competenza e di responsabilità, le funzioni
di produzione e di supporto, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa.
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TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI L’AZIENDA
ART. 1
La sede legale e il logo aziendale
L’azienda U.L.S.S. n. 2 di Feltre, di seguito denominata U.L.S.S. n. 2, è stata
costituita con legge regionale del Veneto n. 56, del 14 settembre 1994, con decorrenza dal
1 gennaio 1995.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1-bis del D. Lgs. n. 229/99, essa è dotata
di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
La sede legale è situata a Feltre (BL), con indirizzo in via Bagnols sur Cèze n. 3,
codice fiscale e partita IVA 00300620259.
Il logo aziendale è il seguente:
Esso si compone della dicitura “ULSS 2 FELTRE” e di una rappresentazione grafica,
costituita da una lettera “O”, di colore arancione, indicante l’ospedale e da una lettera “t”,
di colore bianco, indicante il territorio. Esse si incrociano su uno sfondo blu, a
rappresentare l’integrazione tra l’ospedale e il territorio, principio che sta alla base
dell’attività dell’azienda.
È raffigurato anche, in forma stilizzata, in bianco su fondo blu, il castello di Feltre, simbolo
del territorio in cui opera l’azienda.
La palette cromatica che compone il logo aziendale è la seguente:
Blu
Scala CMYK:
C=100
Scala RGB:
R=0
Scala esadecimale: #002FA7
M=90
G=47
Y=0
B=167
K=1
Arancione
Scala CMYK:
C=0
Scala RGB:
R=254
Scala esadecimale: #FEBE10
M=27
G=190
Y=100
B=16
K=0
L’ambito territoriale di riferimento dell’U.L.S.S. n. 2 comprende 17 comuni:
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Alano di Piave
Arsiè
Cesiomaggiore
Feltre
Fonzaso
Lamon
Lentiai
Mel
Pedavena
Quero Vas
San Gregorio nelle Alpi
Santa Giustina
Sedico
Seren del Grappa
Sospirolo
Sovramonte
Trichiana
La superficie totale del suo territorio è di Km2 934,47.
L’U.L.S.S. n. 2 è punto di riferimento extraregionale a seguito di uno specifico
accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, in particolare per
l'area di confine rappresentata dalla Comunità di Primiero.
ART. 2
Il patrimonio
Il patrimonio dell’U.L.S.S. n. 2 è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa
appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività
o a seguito di atti di liberalità.
L’U.L.S.S. n. 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 229/99,
dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando
che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei propri fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge. Il limite dell'indisponibilità opera anche
per i beni oggetto di tutela ex D. Lgs. n. 42/2004.
L’azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio, quale strumento di
potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in tale
prospettiva, si riserva di ricorrere a tutte le forme possibili di finanziamento, incluse quelle
innovative e compresi i processi di alienazione del patrimonio da reddito e di trasferimento
di diritti reali, previa autorizzazione regionale, se ed in quanto necessaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività l'U.L.S.S. n. 2 può utilizzare anche beni
mobili e immobili di proprietà di terzi, il cui godimento ha luogo a vario titolo contrattuale.
ART. 3
Missione, valori e visione
L’U.L.S.S. n. 2, quale ente strumentale della Regione Veneto, ha la missione di
realizzare le finalità del Servizio Socio Sanitario Regionale, impiegando nel processo di
assistenza le risorse ad essa assegnate in modo efficiente, efficace ed economico,
ponendo al centro del sistema la persona, nell'ambito della specificità della Provincia di
Belluno così come previsto dall'articolo 15 dello Statuto della Regione del Veneto.
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L’U.L.S.S. n. 2 persegue il soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli interventi di promozione, prevenzione,
cura e riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di assistenza previsti dalla
programmazione nazionale e regionale. L’assistenza viene erogata nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana.
I valori che ispirano l’azione dell’U.L.S.S. n.2 sono la promozione e la tutela della
salute, quale bene collettivo ed individuale, l’equità di accesso dei cittadini ai servizi sociosanitari e la sostenibilità economica, sociale e professionale del sistema socio sanitario.
La visione dell’azienda consiste nel realizzare un sistema orientato al miglioramento
continuo della qualità dell’assistenza, per soddisfare bisogni sempre più complessi dei
cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze, valorizzando le
competenze professionali, l’innovazione tecnologica e gestionale e le migliori pratiche
cliniche e assistenziali.
L'U.L.S.S. n. 2 si impegna nelle iniziative di promozione della salute e nei piani di
prevenzione delle malattie.
L’U.L.S.S. n. 2 riconosce l’importanza del modello socio sanitario integrato nelle due
componenti assistenziali fondamentali per la tutela della salute nella sua globalità e
intende potenziare la rete assistenziale territoriale consolidando il ruolo del distretto sociosanitario, mettendo in rete il sistema sotto il profilo tecnologico, potenziando le
strumentazioni informatiche e telematiche.
L’U.L.S.S. n. 2 ritiene strategico incrementare i rapporti con gli attori della società
civile al fine di favorire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini.
ART. 4
Filosofia dell’assistenza
È compito dell’U.L.S.S. n. 2: mantenere elevati livelli di efficacia e di qualità,
compatibilmente con le risorse disponibili; perseguire obiettivi di efficienza e
appropriatezza per soddisfare i bisogni delle comunità e dei singoli, nell'equilibrio
economico finanziario, e creare un ambiente che favorisca l’espressione del potenziale
professionale ed umano dei propri operatori.
ART. 5
Principi di assistenza
L’assistenza è la competenza fondamentale dell’U.L.S.S. n. 2. Essa deve essere
prestata con continuità e con criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare.
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I principi che orientano l’erogazione dell’assistenza all’interno dell’U.L.S.S. n. 2
sono:
la centralità della persona, intesa come condizione necessaria per assicurare
una costante attenzione ai suoi diritti della persona in modo da valutarne tutti i
bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali;
l’umanizzazione dell’assistenza, intesa come impegno socio-assistenziale di
attenzione civile e di regole morali in grado di rendere i luoghi di cura e gli
interventi sanitari aperti, sicuri e senza dolore, conciliando politiche di accoglienza,
informazione e comfort con percorsi di cure e di accompagnamento condivisi e
partecipati dal cittadino;
l'appropriatezza clinica e organizzativa, intesa come la capacità di erogare
prestazioni di provata efficacia e sicurezza, nei tempi, nei modi e nel setting più
adeguati ai bisogni del paziente, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi;
la formazione continua, come strumento di miglioramento dell’assistenza
finalizzato all’accrescimento del capitale umano dell’U.L.S.S. n. 2 e
all’incremento/aggiornamento delle conoscenze e delle competenze. La pratica
professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e
procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard
più elevati;
la continuità dell'assistenza, come presa in carico globale del paziente garantita
dall'integrazione tra ospedale e territorio e dal potenziamento dell'assistenza
territoriale.
Tutte le attività dell'U.L.S.S. n. 2 sono guidate da:
sostenibilità economica, sociale, professionale e ambientale, come uso
appropriato delle risorse finanziarie, umane e ambientali che assume valenza etica;
cortesia, come modalità di accompagnamento del cittadino nel trovare una
risposta adeguata ai suoi bisogni;
rispetto, come fondamento e condizione reciproca del rapporto tra operatori, tra
operatori e utenti/pazienti e operatori nei confronti dell'organizzazione aziendale,
garantendo al contempo la riservatezza dei dati concernenti il cittadino, il suo stato
di salute, e l'organizzazione aziendale per quanto non sottoposti alle regole di
trasparenza ex art. 38;
informazione e comunicazione, intese sia verso il paziente e i suoi familiari che
devono essere costantemente aggiornati sullo stato di salute per la condivisione dei
percorsi terapeutici, sia verso la comunità locale per migliorare le conoscenze in
ambito socio sanitario utili a tutelare consapevolmente la salute e a facilitare
l'accesso alle prestazioni;
trasparenza, intesa come volontà di rendere pubblici in modo chiaro e visibile i
processi gestionali delle politiche aziendali;
partecipazione, intesa come coinvolgimento attivo dei cittadini e di tutti gli attori
della società civile in una logica di sistema volta ad incrementare la coesione sociale
e la responsabilizzazione diffusa;
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equità e accessibilità, come parità e facilità di accesso alle prestazioni;
qualità e sicurezza, intesa come possibilità di usufruire delle migliori prestazioni
in condizioni di tutela del rischio legato a possibili fattori ambientali, con riferimento
agli aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi;
clinical governance, come capacità di monitoraggio dei fenomeni sanitari, loro
indirizzo e gestione in tutte e quattro le dimensioni fondamentali: competenza
professionale, capacità di soddisfare le aspettative ed i valori delle persone assistite,
dei loro familiari e dei professionisti, uso razionale e ragionevole delle risorse
disponibili, gestione del rischio.
ART. 6
Obiettivi dell’azienda
Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che l’U.L.S.S. n. 2 deve
raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti
dalla programmazione socio-sanitaria regionale ed assegnati al direttore generale all’atto
del conferimento del suo incarico.
Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l’autonomia
imprenditoriale, di cui il presente atto aziendale è strumento.
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TITOLO II
ORGANI AZIENDALI
ART. 7
Gli organi aziendali
Sono organi dell’U.L.S.S. n. 2 il direttore generale ed il collegio sindacale.
ART. 8
Il direttore generale
Il direttore generale rappresenta legalmente l’azienda ed esercita i poteri di
gestione complessiva, coadiuvato dai direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali
e della funzione territoriale.
Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli
obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione, in condizioni di massima efficienza ed efficacia e
perseguendo costantemente la sostenibilità economica nell'offerta dei servizi, nell'ottica
della garanzia dei LEA.
Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati
dalla Giunta Regionale, secondo la legislazione vigente, con riferimento alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio, al rispetto della
programmazione regionale e alla qualità ed efficacia dei servizi socio sanitari sul territorio.
Egli è soggetto a valutazione annuale.
Al direttore generale compete, secondo la legislazione vigente:
nominare e, con provvedimento motivato, sospendere o dichiarare decaduto il
direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale;
affidare e, con provvedimento motivato, revocare la direzione delle seguenti
strutture:
◦ del distretto, su proposta del direttore amministrativo, del direttore sanitario
e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;
◦ del dipartimento di prevenzione, su proposta del direttore sanitario;
◦ dell’ospedale, su proposta del direttore sanitario;
◦ delle unità operative, su proposta dei direttori competenti;
adottare gli atti fondamentali, quali i piani programmatici, il bilancio di previsione
pluriennale, il bilancio economico preventivo, il bilancio di esercizio, il documento di
budget, il documento di direttive;
proporre alla Regione, che lo approva, il Piano Attuativo Locale, previo parere della
Conferenza dei sindaci;
recepire con propria deliberazione il Piano di Zona, promosso dall’Esecutivo della
Conferenza dei Sindaci e approvato dalla Conferenza stessa;
approvare il Programma delle attività territoriali, proposto dal direttore del distretto,
previo parere della Conferenza dei sindaci;
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nominare e revocare i dirigenti di struttura semplice e complessa, secondo quanto
disposto dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
conferire gli incarichi di natura professionale, di consulenza, studio e ricerca, di
funzioni ispettive, di verifica e controllo;
conferire gli incarichi ex art. 15-septies, commi 1 e 2, del decreto legislativo sopra
citato (contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico) ed ex art. 15-octies (contratti per l’attuazione di progetti
finalizzati);
conferire e revocare gli incarichi di responsabilità direzionale o dirigenziale;
valorizzare ed assicurare l’efficace gestione delle risorse umane;
assicurare i rapporti tra l’azienda U.L.S.S. e la Conferenza dei sindaci, partecipando
alle sedute dell’esecutivo e della Conferenza, su invito del presidente;
convocare, almeno una volta l’anno, apposita Conferenza dei servizi per verificare
l’andamento degli stessi ed individuare ulteriori interventi, tesi al miglioramento
delle prestazioni;
assicurare l’attuazione del Piano aziendale per il governo dei tempi di attesa, al fine
di garantire l’erogazione delle prestazioni nei tempi corretti.
Al direttore generale spetta, inoltre, l’adozione di ogni altro atto che la normativa
attribuisce alla sua diretta competenza, quale titolare della funzione di governo
dell’azienda.
Le funzioni di governo del direttore generale si esplicano mediante l’adozione di atti
e provvedimenti emanati nella forma della deliberazione e mediante l’emanazione di ordini,
direttive e raccomandazioni.
Al direttore generale compete l’esercizio delle funzioni di programmazione e
controllo, mentre la funzione di produzione è affidata alle strutture tecnico-funzionali.Si
differenzia così, all’interno dell’azienda, la funzione di programmazione, allocazione e
committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle
strutture tecnico-funzionali.
Il direttore generale può, mediante delega, trasferire le funzioni di gestione e
l'esercizio dei relativi poteri ai direttori amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della
funzione territoriale e ai dirigenti responsabili di struttura complessa incaricati. I criteri e le
modalità di conferimento e di revoca della delega sono disciplinati in apposito
regolamento.
ART. 9
Il collegio sindacale
Il collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile,
verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
contabile, con riferimento non solo alla legittimità degli atti, ma anche alla ragionevolezza
dei processi.
In particolare, secondo quanto espresso dall’art. 3-ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il
collegio sindacale:
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verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
vigila sull’osservanza della legge;
accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato
sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza
almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività alla
Conferenza dei sindaci.
I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente.
Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili
alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli
ordini e collegi professionali operanti nel settore.
I componenti del collegio sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi
dell’azienda, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità ad essi
assegnato dalla normativa, ispirano l’esercizio delle rispettive funzioni al principio della
massima collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme
di coinvolgimento e di consultazione, con particolare riferimento alla fase istruttoria dei
provvedimenti più incisivamente incidenti sul processo di programmazione e di gestione
dell’azienda.
Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute all'art. 40 e
seguenti della L.R. n. 55/1994 e s.m.i.
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TITOLO III
LA DIREZIONE GENERALE E GLI ORGANISMI COLLEGIALI
ART. 10
La direzione generale
Costituiscono la direzione generale dell’azienda, unitamente al direttore generale, il
direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali e della
funzione territoriale.
Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità
complessiva, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formulazione delle
decisioni della direzione generale. Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al direttore
generale, di quella funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della
direzione generale.
Essi esercitano le loro funzioni attraverso il processo di budget, che li vede
direttamente coinvolti e responsabili dal momento delle scelte aziendali di
programmazione, alla negoziazione dei budget con i responsabili delle tre strutture
tecnico-funzionali aziendali (ospedale, distretto socio sanitario e dipartimento di
prevenzione) e con i direttori dei dipartimenti amministrativi ed i responsabili delle unità
operative di staff, al monitoraggio ed all’eventuale revisione dei predetti budget e del
budget generale.
La direzione generale presenta l’articolazione illustrata nell’allegato A al presente
atto aziendale. Gli uffici di staff, illustrati nell’allegato B, sono a supporto dell’intera
direzione strategica. Ad ogni servizio/ufficio, tuttavia, è assegnata una referenza specifica
in relazione al direttore cui compete l’organizzazione e la gestione delle risorse, afferenti ai
servizi/uffici stessi.
La direzione generale è posta al vertice della struttura organizzativa dell’azienda,
rappresentata nell’allegato C.
ART. 11
Il direttore amministrativo
Il direttore amministrativo è nominato ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle
risorse assegnati.
Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla
sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo
aziendale. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati
annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai
quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati.
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Egli dirige i servizi amministrativi dell’ U.L.S.S..
In particolare, il direttore amministrativo:
coadiuva il direttore generale nella gestione dell’U.L.S.S., fornendogli pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di sua competenza;
svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle
strutture dell’azienda U.L.S.S., con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi,
avvalendosi, in particolare, dei dirigenti di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/94;
fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione
dell’azienda, per il sistema di controllo interno e per il controllo di qualità dei servizi
e delle prestazioni erogate;
formula proposte al direttore generale per la nomina dei responsabili delle strutture
organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa e del distretto;
esercita nei confronti dei dirigenti il potere di impartire direttive sugli atti di loro
competenza, compresi quelli da attuare nell’ambito dell’esercizio del potere
eventualmente delegato;
coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni, comprese quelle attuate
nell’ambito dell’esercizio del potere eventualmente delegato, siano coerenti con le
disposizioni e gli indirizzi impartiti dalla direzione generale;
coadiuva il direttore generale nell’esercizio del potere di sostituzione in caso di
assenza, impedimento o inerzia del dirigente nei confronti dell’esercizio del potere
delegato.
Il direttore amministrativo, attraverso lo strumento della concertazione delle
decisioni, armonizza la sua azione con quella del direttore sanitario e del direttore dei
servizi sociali e della funzione territoriale.
ART. 12
Il direttore sanitario
Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e risponde al
direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse
assegnati. Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite
alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo
aziendale.
Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati
annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai
quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati.
Egli è responsabile del governo clinico dell’azienda, con riferimento sia alla qualità e
all’efficienza tecnica ed operativa della produzione delle prestazioni, sia alla distribuzione
dei servizi, attraverso l’integrazione dei singoli prodotti in servizi o in programmi di
assistenza, orientati al singolo o alla collettività.
In particolare, il direttore sanitario:
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coadiuva il direttore generale nella gestione dell’azienda, fornendogli pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, avvalendosi, in particolare,
dei dirigenti medici e sanitari;
cura i rapporti con i soggetti erogatori privati presenti sul territorio aziendale, per
quanto concerne i volumi di attività e la tipologia delle prestazioni erogate;
svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle
strutture dell'U.L.S.S. n. 2, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienicosanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute;
fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione
dell’azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali;
coordina le strutture dell’U.L.S.S. n.2 e garantisce l’integrazione tra le stesse, anche
attraverso la predisposizione di appositi protocolli, avvalendosi dei referenti di cui
all’art. 17 della L.R. n. 56/1994. Si avvale, inoltre, delle direzioni aziendali delle
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, nonché dei responsabili per la gestione
unitaria dell’attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica;
presiede il consiglio dei sanitari;
formula proposte, assieme al direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale,
per la nomina dei referenti dei programmi di intervento a tutela della salute nelle
aree materno-infantile, anziani, dipendenze, salute mentale e disabilità.
Il direttore sanitario, nell’ambito del governo delle liste di attesa dell’U.L.S.S. n.
2, ha la responsabilità:
del coordinamento della redazione dei percorsi assistenziali aziendale e della loro
implementazione;
della verifica dell’appropriatezza prescrittiva e della corretta erogazione dei percorsi
assistenziali presenti;
della promozione delle iniziative di formazione volte a diffondere un’adeguata
cultura in tema di percorsi assistenziali;
della diffusione e condivisione dei criteri di attribuzione delle classi di priorità;
dell’attivazione e del mantenimento delle forme di teleconsulto.
Per queste attività, il direttore sanitario si avvale del Tavolo di Monitoraggio Aziendale.
Al direttore sanitario nell’esercizio del governo clinico aziendale compete:
partecipare alla funzione di committenza, attribuendo obiettivi e risorse
economiche, umane e strumentali al distretto, all’ospedale e al dipartimento di
prevenzione;
assumere la responsabilità di individuare ed attuare percorsi clinico-assistenziali per
l’intervento mirato su specifiche patologie e specifici gruppi di popolazione;
precisare ambiti ed intensità dell’eventuale delega conferita ai direttori di
dipartimento, per quanto attiene agli aspetti legati all’organizzazione, gestione e
produzione.
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Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento
continuo dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei
professionisti e dell’organizzazione ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di
garanzia di qualità, la realizzazione di attività di miglioramento e il controllo della qualità
dei servizi sanitari.
La funzione, posta in capo al direttore sanitario, si avvale della struttura
organizzativa articolata per dipartimenti, di cui sono definiti gli ambiti di autonomia e
responsabilità; si esercita attraverso l’uso corrente e sistematico di idonei strumenti
operativo-gestionali, tesi ad evitare i rischi, ad individuare tempestivamente gli eventi
indesiderati, a garantire che siano in opera adeguati sistemi per il miglioramento continuo
della qualità.
Il governo clinico ha come principale obiettivo l’affidabilità del servizio sanitario,
pertanto ogni azione che vi si ispira deve essere coerente e funzionale al raggiungimento
degli obiettivi del sistema curante ed il metodo deve privilegiare l’approccio
multidisciplinare ai problemi, il lavoro in team e chiare modalità di progettazione e verifica
dei risultati.
ART. 13
Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale
Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale è nominato dal direttore
generale con provvedimento motivato, sentita la rappresentanza della conferenza dei
sindaci, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1994, e risponde al direttore generale del
raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Egli partecipa al
processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale.
Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati
annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai
quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati.
In particolare, il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale:
coadiuva il direttore generale nella gestione dell’U.L.S.S. n.2, fornendogli pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza;
svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle
strutture dell’U.L.S.S. n. 2, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali
e socio-sanitari territoriali e dei programmi di intervento di area specifica,
avvalendosi dei referenti di cui all’art. 17 della L.R. n. 56/1994;
formula proposte, assieme al direttore sanitario, per la nomina dei referenti dei
programmi di intervento a tutela della salute nelle aree materno-infantile, anziani,
dipendenze, salute mentale e disabilità;
fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione
dell’azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni;
assume la diretta responsabilità di iniziative e progetti specifici nelle aree di
competenza;
17
fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona, ne segue l’attuazione
ponendosi come snodo fondamentale tra l’ U.L.S.S. n. 2 e la Conferenza dei sindaci.
ART. 14
Il collegio di direzione
Il collegio di direzione coadiuva e supporta la direzione generale nell’esercizio della
funzione di governo dell’azienda.
Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta
integrazione sanitaria.
Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione,
delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria e
alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per l’elaborazione del
programma di attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane.
Il collegio di direzione è costituito e nominato dal direttore generale, in attuazione
dell’art. 17 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
Il collegio di direzione, inoltre, svolge le attività previste dalla L.R. n. 23 del 29
giugno 2012 nell’ambito della clinical governance, ivi compreso la gestione del rischio
clinico.
In particolare per quanto attiene il modello organizzativo per la gestione della
sicurezza del paziente, adottato con DGR n. 1831 del 1 luglio 2008, il collegio di direzione
quale organo di cui si avvale il direttore generale, che è il responsabile delle politiche
aziendali per la sicurezza del paziente, deve:
approvare il piano annuale aziendale per la sicurezza del paziente;
approvare il piano per la formazione specifica;
approvare le linee guida per la sicurezza del paziente in azienda.
Esso è presieduto dal direttore generale e, poiché è il luogo privilegiato per la
formazione di scelte condivise e per la crescita dello spirito di appartenenza all’azienda, i
suoi componenti sono:
il direttore generale;
il direttore amministrativo;
il direttore sanitario;
il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;
il direttore del distretto socio sanitario unico;
il direttore della funzione ospedaliera;
il direttore del dipartimento di prevenzione;
i direttori di ciascun dipartimento strutturale cosi come esplicitati nel presente atto
aziendale;
il direttore del dipartimento di salute mentale
il direttore del dipartimento delle dipendenze;
18
il direttore del dipartimento funzionale di riabilitazione ospedale – territorio;
i direttori di ciascun dipartimento funzionale così come esplicitati nel presente atto
aziendale;
il direttore del dipartimento strutturale unico dell’area dei servizi professionali,
tecnici ed amministrativi;
il direttore del servizio farmaceutico;
il direttore della direzione delle professioni sanitarie.
È altresì invitato a partecipare un rappresentante dei medici convenzionati con il
S.S.N., membro dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, indicato
congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la medicina
generale, la pediatria di libera scelta e la specialistica ambulatoriale interna, dei comitati
aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN.
Al collegio di direzione possono, inoltre, essere invitati a partecipare altri
collaboratori dell’azienda, sempre in relazione alla specificità degli argomenti da trattare.
Il collegio si riunisce su convocazione del direttore generale; le riunioni hanno
cadenza, di norma trimestrale.
ART. 15
Il consiglio dei sanitari
Il consiglio dei sanitari è organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal direttore sanitario.
Esso è organismo elettivo e rappresentativo delle varie componenti professionali
dell’U.L.S.S. n.2.
La composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio sono
disciplinate dalle disposizioni regionali emanate in materia, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., in particolare dalla D.G.R. n. 6652/1994
e n. 136/1995, e da apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 499
del 3/05/1995 e modificato con deliberazione n. 161 del 18/02/1999.
Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le
attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse
attinenti.
Esso si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.
È composto da:
4 medici ospedalieri responsabili di struttura complessa
4 medici ospedalieri di ex primo livello
1 medico operante nel dipartimento di prevenzione
1 medico operante nei distretti
1 veterinario
2 medici di medicina generale
1 pediatra di libera scelta
1 medico specialista convenzionato interno
19
2
1
1
4
2
dirigenti non medici scelti tra chimici, fisici, biologi
farmacista
psicologo
infermieri
tecnici sanitari
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TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA
ART. 16
Le strutture tecnico-funzionali complesse
Sono strutture tecnico-funzionali complesse dell’U.L.S.S. n. 2:
il distretto;
l’ospedale;
il dipartimento di prevenzione.
Ad esse spetta la gestione caratteristica dell’azienda; sono dotate di autonomia
gestionale e soggette a rendicontazione analitica.
ART. 17
Il distretto socio sanitario
Il distretto socio sanitario è l’articolazione organizzativo-funzionale dell’U.L.S.S. n. 2
finalizzata a realizzare, nel proprio territorio, un elevato livello di l'integrazione tra i diversi
servizi sanitari, socio sanitari e socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta
coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione.
L'integrazione si intende riferita agli ambiti istituzionali (es. Comuni), agli ambiti
professionali (es. Team multiprofessionali) e tra la dimensione sociale e quella sanitaria
con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali: anziani, disabili, salute
mentale, dipendenze, materno-infantile.
In particolare, il distretto è:
centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi dell’U.L.S.S. n.2;
polo unificante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali,
nel perseguimento dei progetti obiettivo, garantendo una risposta coordinata e
continuativa ai bisogni di salute della popolazione;
sede di gestione e coordinamento operativo e organizzativo della filiera
dell'assistenza territoriale.
Nel dettaglio, afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:
assistenza primaria (MMG, PLS, continuità assistenziale);
assistenza infermieristica;
assistenza sociale;
assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
cure palliative;
assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dell'infanzia e della famiglia,
compresi la mediazione, l'affido e l'adozione;
assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed adolescenziale;
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assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili, con dipendenza
patologica e con sofferenza mentale;
assistenza residenziale, semiresidenziale nelle aree delle disabilità, delle dipendenze,
della salute mentale e dell'età evolutiva,
assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non
autosufficienti;
assistenza farmaceutica e assistenza integrativa;
assistenza specialistica extraospedaliera territoriale;
riabilitazione;
assistenza protesica;
azioni di supporto nell'ambito della prevenzione delle malattie e della promozione
della salute.
Vengono affidati al distretto i seguenti obiettivi:
analizzare e misurare i bisogni, stratificando la popolazione assistita sulla base delle
criticità effettive, decodificando i bisogni e trasformandoli in domande, definendo i
livelli di complessità assistenziale e modelli organizzativi più efficaci/efficienti,
nonché identificando i luoghi di cura più appropriati;
consolidare l'integrazione socio sanitaria a garanzia della tutela della salute e del
benessere della persona nella sua globalità, assicurando una presa in carico
organizzata e coordinata, attraverso l'adozione di un approccio per percorsi
assistenziali integrati, la partecipazione della persona, la multiprofessionalità e la
valorizzazione della rete;
garantire l’assistenza h24, 7gg/7, prevedendo uno specifico modello di integrazione
operativa tra le componenti della Medicina Convenzionata ed i servizi distrettuali, ivi
compreso un modello di assistenza domiciliare h24;
implementare in modo diffuso le Medicine di Gruppo Integrate, quali team
multiprofessionali finalizzati a gestire efficacemente i bisogni della Comunità di
riferimento, perseguendo criteri di qualità relativi a: globalità, accessibilità e
continuità, equità ed attenzione alla persona, sostenibilità economica;
definire ed implementare i percorsi assistenziali per le principali patologie croniche e
per l’assistenza alle persone fragili, affrontando la comorbosità in maniera integrata
non solo a livello distrettuale ma anche con il livello ospedaliero, e prevedendo un
sistema di misurazione degli esiti;
attivare un’offerta adeguata di strutture di ricovero intermedie in grado di
accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza
domiciliare o risulti improprio il ricorso all’ospedalizzazione o all’istituzionalizzazione,
offrendo una risposta polifunzionale a carattere temporaneo di stabilizzazione,
riabilitazione estensiva, palliazione. Per i requisiti specifici di queste strutture, nella
fattispecie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, si rinvia a quanto
disposto dalla DGR n.2718/2012;
attivare idonei strumenti organizzativo-gestionali per garantire le transizioni del
paziente da un luogo di cura ad un altro o da un livello assistenziale ad un altro, per
assicurare la presa in carico dei pazienti complessi nell’arco delle 24h, per
22
provvedere al monitoraggio in tempo reale dei percorsi assistenziale e connettere i
professionisti (Centrale Operativa Territoriale);
sviluppare l’integrazione funzionale e gestionale delle strutture residenziali e
semiresidenziali con i servizi distrettuali, estendendo l’attività sanitaria specialistica
a supporto del Medico Convenzionato, rimodulando le unità di offerta per
adeguarle alle esigenze assistenziali, sviluppando l’integrazione informativa
attraverso l’implementazione di cartelle integrate con l’U.L.S.S. n. 2;
consolidare il rapporto con i Comuni non soltanto relativamente alle funzioni sociosanitarie, ma anche per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e la partecipazione al
benessere della comunità; in particolare, rappresentano obiettivi strategici la
promozione dell’esercizio della delega da parte dei Comuni alle Aziende ULSS nella
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché la diffusione della gestione
associata dei servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
utilizzare il budget come strumento gestionale sistematico, che presuppone un
processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di
responsabilità, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema.
Per poter assolvere compiutamente a questi obiettivi il distretto socio sanitario unico
deve potenziare adeguatamente la competenza sul governo clinico inteso come lo sviluppo
e l'applicazione dei percorsi assistenziali per patologie a più elevata prevalenza, secondo i
principi della clinical governance.
La realizzazione delle attività del governo clinico presuppone un approccio di
sistema e, dunque, un contesto ben organizzato. Ciò impone lo sviluppo di una forte
competenza organizzativa che per il distretto socio sanitario si declina :
nello sviluppo dei servizi distrettuali, implementando connessioni funzionali con le
altre macro strutture aziendali (ospedale e dipartimento di prevenzione), nonché
con le strutture del privato accreditato e con la rete degli attori locali;
nella responsabilità di mettere a disposizione tutte le risorse affinché il
medico/pediatra di famiglia possa esercitare il proprio ruolo di referente principale
per l'assistito, garantendo una risposta appropriata;
nella responsabilità di organizzare e presidiare il coinvolgimento funzionale di tutte
le componenti della medicina convenzionata nel percorso assistenziale e di
coordinare i servizi e i professionisti afferenti agli altri ambiti (ospedale, strutture
residenziali e semiresidenziali, servizi sociali, etc) al fine di garantire una presa in
carico coordinata e continuativa,
nella capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il
coinvolgimento responsabile delle amministrazioni locali nello sviluppo
dell'assistenza territoriale, valorizzando le risorse della comunità locale.
Il distretto, come sistema integrato, si integra con l'ospedale, il dipartimento di
prevenzione e con le risorse della comunità.
Il distretto si coordina con il Dipartimento di Prevenzione per la prevenzione e
la promozione della salute.
23
Per l'integrazione tra ospedale e Territorio si individuano alcune strategie
imprescindibili come:
il consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati dalla
implementazione di percorsi per la presa in carico globale e coordinata del paziente;
l’implementazione di soluzioni organizzative, quali le Centrali Operative Territoriali;
il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, nella fattispecie dei sistemi
informativi integrati.
Inoltre, per dare formalizzazione al ruolo dell’integrazione con l’ospedale, l'U.L.S.S.
n. 2 istituisce un coordinamento per la pianificazione e l’organizzazione delle attività
relative alla gestione del paziente tra l’ambito ospedaliero e territoriale, finalizzato alla
condivisione dei percorsi assistenziali, alla loro corretta applicazione ed alla
responsabilizzazione sulla valutazione degli esiti.
Sono membri del Coordinamento:
il direttore sanitario,
il direttore dei servizi sociali e della Funzione territoriale,
il direttore della funzione ospedaliera,
il direttore del distretto,
i responsabili delle UO distrettuali,
un farmacista,
un assistente sociale,
un medico di medicina generale (nominato dal comitato aziendale)
un pediatra di libera scelta (nominato dal comitato aziendale)
uno specialista ambulatoriale interno, (nominati dal comitato zonale)
il responsabile dell'unità operativa semplice professioni sanitarie territoriali o suo
delegato.
Il distretto promuove l'integrazione con le risorse della comunità ( pazienti e
loro familiari, amministrazioni locali, volontariato e altre organizzazioni) per
responsabilizzare tutti i soggetti alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il direttore del distretto garantisce la funzione direzionale di tutte le attività del
distretto mediante i Responsabili delle UU.OO.
Al direttore di distretto competono le funzioni di:
conseguimento degli obiettivi di risultato, di attività e di risorse concordati e
assegnati al distretto, in sede di contrattazione di budget con la Direzione Generale;
organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali propri del distretto;
coordinamento delle necessarie collaborazioni ed organizzazione delle risorse
affinché il medico/pediatra di famiglia svolga il proprio ruolo di referente unico per
l'assistito;
utilizzo dello strumento del budget per definire gli obiettivi e monitorare i relativi
indicatori di risultato attribuiti alle UO distrettuali e alle Medicine di gruppo
Integrate, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi
e le risorse, nonché monitorandone l'implementazione.
Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali (UCAD). Sono membri di diritto:
24
il direttore del distretto;
il direttore dell’U.O.C. cure primarie;
il direttore dell’U.O.C. infanzia, adolescenza e famiglia;
tre medici coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali previste;
un rappresentante dei PLS;
un rappresentante degli SAI;
un rappresentante della continuità assistenziale.
I membri dell’ufficio di coordinamento sono nominati, su proposta del direttore di distretto,
dalla direzione generale.
Il distretto presenta un’articolazione rappresentata nell’organigramma di cui
all’allegato D.
ART. 18
L’ospedale
È la struttura tecnico-funzionale mediante la quale l’azienda assicura l’erogazione
dell’assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato, sulla base degli indirizzi di
programmazione e di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la
ricerca.
L’ospedale assicura le risposte:
alle situazioni di urgenza ed emergenza (pronto soccorso);
assistenziali alle acuzie, in regime ordinario e diurno (degenza ordinaria, day
hospital e day surgery);
assistenziali alle post-acuzie lungodegenziali e riabilitative;
assistenziali specialistiche ambulatoriali;
all’attività di raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e
servizi trasfusionali;
all’attività di prelievo, conservazione e distribuzione dei tessuti.
L’attività della funzione ospedaliera è contabilmente evidenziata in modo separato
L’ospedale si articola in:
Presidio ospedaliero di Feltre, classificato come presidio ospedaliero di rete punto di riferimento extraregionale ai sensi della L.R. 23 del 29/06/2012 e sede
della struttura regionale di chirurgia oncologica gastrointestinale ai sensi dalla
DGRV n. 2122 del 19/11/2013, dislocato nelle sedi di via Bagnols sur Cèze, 3 e di
via Marconi, 7;
Presidio ospedaliero di Lamon, classificato come ospedale nodo di rete
monospecialistico riabilitativo per le Aziende Ulss 1 e 2, ai sensi della DGRV n. 2122
del 19/11/2013.
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L’ospedale è struttura dotata di autonomia tecnico gestionale ed economico
finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale ed è organizzato in
centri di costo e di responsabilità. Esso presenta un’articolazione strutturata secondo il
modello dipartimentale, tenendo conto dell'intensità di assistenza e di cura, e
rappresentata negli organigrammi di cui agli allegati E (dipartimenti strutturali) e F
(dipartimenti funzionali transmurali).
L'ospedale è diretto dal direttore della funzione ospedaliera, unico responsabile
organizzativo funzionale dell'intera funzione ospedaliera, nominato dal direttore generale
con proprio provvedimento per ricoprire un incarico equiparato a quello di direttore di
dipartimento. Il direttore della funzione ospedaliera risponde alla direzione strategica nella
figura del direttore sanitario.
Il direttore della funzione ospedaliera:
garantisce la funzione direzionale di tutte le attività dei presidi ospedalieri;
persegue gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di
budget con la direzione aziendale mediante le risorse assegnate. Con la medesima
metodologia definisce attività, risultati e risorse con le strutture dipartimentali
afferenti;
garantisce la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, favorisce un'adeguata
assistenza ospedaliera alle persone nonché la continuità dell'assistenza, operando in
stretta interrelazione con il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale e
con il direttore del dipartimento di prevenzione nell'ambito degli indirizzi strategici
stabiliti dalla direzione aziendale e del budget attribuito alla struttura ospedaliera;
è responsabile, all’interno del presidio ospedaliero, della corretta organizzazione ed
esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, frutto dell’integrazione delle linee
verticali responsabili della produzione delle singole prestazioni;
è garante, dal punto di vista gestionale ed organizzativo, dell’erogazione integrata
delle prestazioni ospedaliere;
è responsabile dei requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture organizzative
e dei professionisti che operano nel presidio;
assicura la direzione delle funzioni trasversali di supporto tecnico, amministrativo e
logistico;
collabora alla valutazione delle attività dipartimentali, con particolare riferimento
alla presa in carico globale dell’utente e all’integrazione delle prestazioni;
mantiene, fino al pieno ed efficiente sviluppo della funzione dipartimentale, la
responsabilità diretta delle risorse comuni di Presidio non dedicate alle linee di
produzione ed è garante della migliore allocazione delle risorse umane e strumentali
e dell’uso integrato delle stesse all’interno dei dipartimenti ospedalieri.
Il direttore di dipartimento ospedaliero rappresenta il dipartimento nei rapporti
con le altre articolazioni aziendali, assicurando la copertura della missione affidata dal
vertice strategico.
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Dirige e coordina, coerentemente con gli indirizzi aziendali e gli orientamenti
espressi in comitato di dipartimento, le unità operative ed i settori/moduli dipartimentali,
assicurando l’ottimizzazione della gestione e l’uniforme applicazione delle procedure
comuni.
Assicura la gestione integrata delle risorse assegnate per garantire la produzione e
l’erogazione delle prestazioni e dei servizi organizzati in forma dipartimentale, nell’ambito
di percorsi terapeutici e di linee guida condivise.
Integra operativamente le professionalità e le articolazioni operative, che
concorrono allo sviluppo dei processi erogativi.
È responsabile del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi
collegialmente definiti e negoziati col vertice strategico aziendale, in sede di processo di
budgeting.
Assicura lo sviluppo del processo di valutazione della qualità dell’assistenza.
Promuove la formazione continua e le altre iniziative finalizzate ad assicurare
l’aggiornamento tecnico-scientifico e culturale delle risorse professionali assegnate al
dipartimento.
ART. 19
Il dipartimento di prevenzione
Il dipartimento di prevenzione dell’U.L.S.S. n. 2 è organizzato secondo quanto
previsto dalle “Linee guida per l’organizzazione del dipartimento di prevenzione delle
aziende U.L.S.S. del Veneto”, approvate con D.G.R.V. n. 975 del 18 giugno 2013 e alle
quali si rimanda per quanto non previsto espressamente nel presente atto aziendale.
Il dipartimento di prevenzione è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale
l’U.L.S.S. n. 2 tutela e promuove la salute della popolazione. È un dipartimento strutturale
con responsabilità gestionale diretta delle risorse assegnate.
Sua missione è garantire la tutela della salute collettiva, fornendo una risposta
unitaria ed efficace alla domanda, anche inespressa, di salute della popolazione e
perseguendo le strategie di:
promozione della salute;
prevenzione degli stati morbosi;
miglioramento della qualità della vita;
il benessere animale e la sicurezza alimentare.
Il perseguimento di tali strategie prevede:
la conoscenza e la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza;
la definizione degli obiettivi e la programmazione delle azioni;
la verifica dei risultati in termini di efficacia ed efficienza.
Su tali temi strategici il dipartimento di prevenzione, oltre ad impostare azioni secondo i
criteri dell’intervento diretto, può promuovere e coordinare iniziative preventive, che
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coinvolgono altre strutture aziendali o istituzioni esterne, in particolare i Comuni del
territorio dell’U.L.S.S. n. 2.
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7 quarter del D.lgs n. 229/1999, che ha modificato il D.Lgs.
502/1992 e il successivo D.Lgs n. 517/1993, hanno individuato l'organizzazione e stabilito
le funzioni del Dipartimento di Prevenzione articolando le funzioni del Dipartimento in:
funzioni garantite direttamente:
profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con
riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi
agli ambienti di lavoro;
sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle
popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela
igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
tutela della salute nelle attività sportive.
funzioni che il Dipartimento contribuisce ad assicurare con gli altri Servizi
e Dipartimenti aziendali:
attività di promozione della salute;
attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.
Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2 del D.lgs. n. 229/1999, il dipartimento di
prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e
malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con il
distretto, con i dipartimenti dell'Azienda ULSS e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il
coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa, inoltre, alla formulazione del
programma di attività della ULSS, formulando proposte d'intervento nelle materie di
competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria. L'azione del dipartimento
di prevenzione sui temi strategici descritti potrà essere impostata secondo i criteri
dell'intervento diretto oppure della promozione e del coordinamento di iniziative preventive
che coinvolgono altre strutture aziendali. Infatti, ai fini preventivi, è strategica una visione
integrata non solo fra i servizi del dipartimento di prevenzione ma anche in coordinamento
con il distretto, i medici e i pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate
nella tutela della salute pubblica.
Il dipartimento, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute dei
territori di competenza, svolge funzioni specifiche nell'attuazione di indirizzi nazionali, in
rete con altre strutture e/o enti, di emergenze sanitarie territoriali.
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L’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione, che risulta impostato
sull’articolazione in servizi, realizza un’integrazione delle attività degli stessi secondo i
principi dei processi per obiettivi, della multidisciplinarietà delle azioni e
dell’unireferenzialità per l’utenza, intesa come certezza per il cittadino di avere riferimenti
immediatamente identificabili, dai quali ottenere qualificate risposte per specifici problemi.
Per tali motivi, al dipartimento afferisce tutto il complesso delle attività di
prevenzione collettiva da espletarsi a livello sia centrale sia distrettuale, in modo da
affrontare unitariamente le problematiche dei rischi per la salute e, conseguentemente,
fornire una risposta uniforme ai bisogni della popolazione.
Il dipartimento di prevenzione, ai sensi dell'articolo 7-quarter del D.lgs n. 229/1999,
della L. n. 189/2012, della L.R. 23/2012 e della DGRV 975/2013, come evidenziato
dall’organigramma illustrato nell’allegato G, è articolato nei seguenti servizi:
Servizio igiene, sanità pubblica ed epidemiologia (SISP)
Servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)
e, all’interno del Dipartimento di sanità animale e sicurezza alimentare, dai servizi:
Servizio igiene produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale
(SIAOA);
Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ);
Servizio sanità animale (SA);
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN).
Gli organi del dipartimento di prevenzione sono:
il direttore del dipartimento di prevenzione;
il comitato del dipartimento di prevenzione.
Il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto dal direttore generale tra
i dirigenti con incarico di direzione di una delle strutture complesse raggruppate nel
dipartimento.
L'articolo 6, comma 2 della LR 23/2012 prevede che il direttore del Dipartimento di
prevenzione abbia un incarico di durata triennale e non possa effettuare più di due
mandati consecutivi nella stessa azienda. Il direttore del dipartimento di prevenzione
individua il proprio vicario tra i responsabili di Servizio con incarico di struttura complessa.
Il direttore del dipartimento di prevenzione risponde alla direzione aziendale del
perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo complessivo del
dipartimento di prevenzione e della gestione del budget affidatogli. In particolare, egli
esercita i seguenti compiti e funzioni:
negozia, secondo le intese intercorse con i responsabili dei servizi, il budget con la
direzione generale e assegna le risorse finanziarie ed umane a ciascun servizio, sulla
base degli obiettivi e dei piani di attività concordati;
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verifica il perseguimento degli obiettivi, i risultati delle attività e la qualità delle
prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;
mantiene i rapporti con la direzione generale, cura le attività di comunicazione
esterna e promuove la formazione di tutto il personale;
promuove e coordina l’attività programmatoria generale e di promozione ed
educazione alla salute in ambito aziendale;
garantisce il coordinamento, diretto o indiretto, dei programmi complessi di sanità
pubblica, non riconducibili all’operatività dei singoli servizi, con particolare
riferimento ai programmi coinvolgenti più servizi;
promuove livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale ed
interistituzionale
in accordo con i responsabili di servizio, detta indicazioni e disposizioni in relazione
all’organizzazione interna e alle procedure per il rilascio degli atti aventi rilevanza
esterna;
esercita le funzioni valutative, previste dalla normativa vigente, nei confronti dei
responsabili dei servizi afferenti al dipartimento di prevenzione;
assume funzioni di coordinamento in ordine a situazioni di emergenza che investono
più servizi del dipartimento di prevenzione.
Il direttore del dipartimento di prevenzione è affiancato da un comitato di
dipartimento, organo collegiale composto dai responsabili dei servizi, al fine di adottare
criteri di uniformazione di comportamenti e procedure, particolarmente per quanto
riguarda gli atti aventi rilevanza esterna
Il comitato di dipartimento deve dotarsi di un regolamento di funzionamento. Il
direttore di dipartimento ha facoltà di integrare la composizione del comitato di
dipartimento occasionalmente o stabilmente con figure professionali preposte a funzioni di
responsabilità in ordine a specifiche soluzioni organizzative e di integrazione tra i servizi.
Le funzioni che devono essere implementate su scala multizonale provinciale sono
le seguenti:
osservazione epidemiologica;
attività di educazione e di promozione della salute;
definizione del rapporto ambiente-salute e promozione della salute associabile a
fattori ambientali;
raccordo con le reti regionali di controllo delle emergenze territoriali;
prevenzione dai traumi da incidenti stradali e domestici;
pianificazione provinciale delle attività di controllo e promozione negli ambienti di
lavoro tra pubbliche amministrazioni
screening cardiovascolare e oncologico,
lotta ai vettori
area sicurezza alimentare e veterinaria.
Per le suddette funzioni deve essere individuata una U.O. di coordinamento su base
provinciale.
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Il dipartimento di prevenzione individua forme di collaborazione istituzionali permanenti su
temi di interesse comuni e a valenza sovraziendale quali:
sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con l’INAIL, la
Direzione provinciale del lavoro, le associazioni degli imprenditori, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti;
igiene ambientale, con particolare riferimento ai rapporti con l’amministrazione
provinciale ed il dipartimento ARPAV provinciale.
Ai fini preventivi è strategica una visione integrata, non solo fra i servizi dei
dipartimenti di prevenzione ma anche in coordinamento con il distretto ed in particolare
con i medici e pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela
della Salute pubblica.
Rappresentano in particolare ambiti ed azioni rilevanti:
prevenire le malattie suscettibili di vaccinazione individuando strategie per
mantenere o migliorare le coperture raggiunte, perseguendo un coinvolgimento
attivo dei medici/pediatri di famiglia anche nell'azione di sensibilizzazione ed
informazione della popolazione;
ridurre la mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del
carcinoma del colonretto, attraverso i programmi di screening di massa per una
diagnosi precoce delle malattie oncologiche. L'integrazione funzionale tra distretto e
dipartimento di prevenzione è volta ad incrementare la partecipazione e l'accesso
agli screening nella popolazione generale e nei sottogruppi specifici;
promuovere la prevenzione primaria e la promozione di stili di vita sani per
prevenire le patologie cronico-degenerative e le loro complicanze, individuando
come obiettivi da realizzare in integrazione con le strutture distrettuali:
◦
la riduzione della percentuale di fumatori abituali, con particolare riguardo
alle fumatrici e a soggetti in età giovane-adulta, anche attraverso azioni di
educazione, sostegno ed incentivo alla cessazione del fumo;
◦
l'incremento dell'attività motoria, con riguardo alla popolazione giovaneadulta e adulta-anziana;
◦
la prevenzione dell'obesità, con particolare riguardo a quella infantile, anche
attraverso la realizzazione di adeguate campagne informative;
◦
la riduzione del numero di consumatori di alcol a rischio attraverso azioni di
prevenzione ed interventi di counselling breve;
ridurre l'incidenza e la mortalità per malattie ischemiche del cuore e
cerebrovascolari,
Il dipartimento di prevenzione elabora ed attiva, con il concorso attivo di tutte le
strutture tecnicofunzionali, un proprio "Piano strategico della prevenzione", approvato
dalla direzione strategica, come un documento che organizza e descrive in modo esplicito
e trasparente obiettivi, azioni e risorse ritenuti necessari per affrontare problemi di salute e
fattori di rischio prioritario.
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ART. 20
L’organizzazione dipartimentale
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell’U.L.S.S. n. 2,
secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3574, del 21 dicembre 2001 “Modifiche alla
D.G.R. n. 1742 del 25/5/99 ad oggetto “Disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento
dei dipartimenti e delle aree omogenee per le aziende UU.LL.SS.SS. ed ospedaliere””.
Tale modello organizzativo persegue le finalità di tutela del cittadino-utente e di efficienza
organizzativa:
favorendo l’efficacia e l’appropriatezza dell’intervento sanitario, l’accessibilità
dell’utente ai servizi sanitari offerti, il livello di umanizzazione ed una sempre
maggiore attenzione ai bisogni globali del malato;
sviluppando il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di formazione;
perseguendo l’efficienza dell’organizzazione;
favorendo l’efficienza e l’integrazione delle attività delle unità operative;
perseguendo l’integrazione con gli altri livelli assistenziali ed un più razionale ed
agevole processo decisionale e di controllo;
promuovendo i processi di responsabilizzazione della dirigenza.
I dipartimenti devono raggiungere tali finalità attraverso:
la valorizzazione e la responsabilizzazione degli operatori, in rapporto alla
professionalità e competenza;
un efficace ed integrato impiego delle risorse;
la predisposizione di linee-guida e/o protocolli e/o percorsi assistenziali basati sulle
evidenze cliniche, con la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle
prestazioni;
l’adozione del metodo di lavoro interdisciplinare, della ricerca e del confronto
professionale;
l’adozione di tutte le modalità organizzative che, a parità di qualità nei risultati
ottenuti rispetto alla salute e agli altri diritti dell’utente, consentano una minor
permanenza in ospedale del paziente.
A seconda del modello organizzativo, i dipartimenti possono essere:
strutturali: sono costituiti da unità operative omogenee sotto il profilo dell’attività
o delle risorse umane e tecnologiche impiegate, hanno la responsabilità gestionale
delle risorse loro assegnate;
funzionali per obiettivi: sono costituiti da unità operative che concorrono ad
obiettivi comuni e hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica
clinico-assistenziale, la presa in carico del paziente e l'integrazione multi
professionale e multidisciplinare.
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Possono essere istituiti inoltre:
Dipartimenti “transmurali” (dipartimenti tra le strutture tecnico-funzionali
complesse dell’azienda sanitaria e tra queste e strutture universitarie, tramite
l’azienda ospedaliera di riferimento) al fine di perseguire obiettivi di rilevanza
strategica;
Dipartimenti interaziendali, costituiti tra differenti aziende sanitarie con specifici
accordi e formali provvedimenti, allo scopo di perseguire specifici obiettivi comuni.
Il numero e la tipologia dei dipartimenti amministrativi, ospedalieri e territoriali
dell’U.L.S.S. n. 2 sono rappresentati negli allegati organigrammi del distretto,
dell’ospedale, del dipartimento di prevenzione e dei servizi amministrativi (rispettivamente
allegati D, E, F, G e H).
Il direttore del dipartimento ha un incarico di due anni, sottoposto a verifica,
rinnovabile.
Per quanto attiene invece alla definizione degli organi, delle modalità organizzative
e delle regole di funzionamento, si rimanda alla sopracitata D.G.R.V. n. 3574/2001,
nonché ai regolamenti aziendali di attuazione.
ART. 21
I servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto
La direzione amministrativa, per garantire le proprie funzioni, si avvale di servizi
amministrativi, tecnici, professionali e di supporto.
L'area amministrativa svolge le funzioni e le attività finalizzate a supportare la
direzione generale nei processi di pianificazione aziendale, programmazione, garanzia e
miglioramento continuo della qualità, budgeting, controllo di gestione, valutazione delle
performance, sistema di controllo interno e quelle necessarie a garantire l'operatività delle
strutture tecnico funzionali dell'azienda, mediante l'acquisizione, l'organizzazione e la
gestione delle risorse umane, informative, finanziare, patrimoniali, tecniche e materiali.
L'organizzazione dell'area amministrativa è improntata a principi di efficacia,
efficienza ed economicità, nonché a quello di flessibilità. Questo per renderla funzionale al
raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale al direttore amministrativo
e da questo affidati ai vari servizi, tramite il sistema di budget.
In conformità all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 229/99, i servizi professionali, tecnici ed
amministrativi dell’U.L.S.S. n. 2 sono organizzati in un dipartimento, individuato
dall’azienda in modo da accorpare tra loro funzioni omogenee o collegate, razionalizzando
le risorse attribuite e facilitando l’esercizio della funzione di controllo dell’attività delegata.
L’organigramma dei servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto, con
l’indicazione delle strutture complesse individuate come tali dall'allegato A1 della D.G.R.V.
n. 975 del 18 giugno 2013, dalle strutture semplici a valenza dipartimentale nonché dalle
strutture semplici e uffici in staff alla direzione amministrativa risulta dall’allegato H.
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ART. 22
Strutture complesse e semplici
Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali, in cui si concentrano
competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo
svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di
produzione di prestazioni e di servizi sanitari.
La valenza strategica e la complessità organizzativa sono gli elementi che rendono
opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di
gestione delle risorse assegnate.
La valenza strategica di una struttura è definita dal livello di interfaccia con
istituzioni o organismi esterni all’azienda, dal volume delle risorse da allocare, dalla
rilevanza delle problematiche trattate, dal livello di intersettorialità che caratterizza gli
interventi.
La complessità organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e dalla
eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico e dai costi di
produzione.
L’individuazione delle strutture aziendali, così definite, avviene sulla base del quadro
complessivo risultante dalla convergenza delle seguenti variabili:
il posizionamento strategico o il grado di priorità di azione, che riveste l’ambito di
applicazione prevalente delle competenze e delle risorse cui si intende dare
strutturazione;
la riconducibilità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) a discipline
definite;
la rilevanza, l’intensità, la frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con
soggetti esterni all’azienda;
il grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità, che è
necessario governare per assicurare migliori livelli di efficacia, di efficienza e di
rendimento degli interventi;
la rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, monitorare,
organizzare e gestire;
il livello di autonomia e di responsabilità, che è necessario assicurare per un
appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione.
Le strutture organizzative si distinguono in complesse e semplici, in relazione
all’intensità assunta dalle variabili citate e all’ampiezza degli ambiti di autonomia e di
responsabilità conferiti dall’azienda, come evidenziato dagli organigrammi allegati.
In generale, sono complesse le strutture organizzative che:
esercitano funzioni di committenza aziendale o di amministrazione per settori di
attività o ambiti organizzativamente riconoscibili, individuati come prioritari dalla
programmazione regionale o locale ed economicamente rilevanti quanto a risorse
da allocare;
assicurano funzioni di produzione di prestazioni o di servizi che fanno riferimento a
un sistema di conoscenze e competenze, normalmente riconducibili a discipline
34
normativamente riconosciute e che mobilitano un volume di risorse
qualitativamente e quantitativamente significativo;
esercitano funzioni di rilievo nel supporto alla direzione aziendale e riguardano
attività prioritariamente connesse con la pianificazione e con la crescita
organizzativa dell’azienda;
coordinano processi professionali ad elevata complessità ed integrazione,
trasversalmente a diverse strutture dell’azienda.
Al direttore di detta struttura compete la responsabilità di gestione delle risorse umane,
tecniche e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite.
Le strutture semplici sono sia articolazioni interne della struttura complessa, sia
strutture aventi valenza dipartimentale o distrettuale, alle quali è attribuita la
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
In generale, sono semplici le strutture organizzative che:
assicurano attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile
nell’ambito di quella della struttura complessa di riferimento;
sono contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore
economico, in termini sia di tecnologie utilizzate, sia di risorse umane assegnate.
Le strutture semplici comportano responsabilità ed autonomia nella gestione di risorse
umane, tecniche e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite.
Si precisa che gli organigrammi allegati rappresentano l’attuale stato della
programmazione aziendale. Successivi provvedimenti della direzione potranno modificare
l’articolazione e la numerosità delle strutture semplici e definire la valenza interna alla
struttura complessa, dipartimentale o distrettuale.
ART. 23
Autonomia gestionale delle unità organizzative
L’U.L.S.S. n. 2 è organizzata sulla base dei seguenti criteri:
a ciascuna articolazione tecnico-funzionale aziendale, a ciascun dipartimento, a
ciascuna struttura complessa e semplice a valenza dipartimentale o a valenza
distrettuale sono assegnati compiti, obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti
coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità;
ciascuna delle articolazioni aziendali e strutture anzidette:
◦ ha un unico responsabile, dal quale dipendono tutti gli operatori ad ognuna
assegnati;
◦ costituisce un centro di attività e di costo con proprio budget. Il responsabile
di ciascuna articolazione aziendale e delle strutture suddette risponde del
raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;
◦ benché autonoma, deve attuare procedure per un’azione coordinata e mirata
ad obiettivi di efficienza e di economicità.
Per le strutture semplici che sono articolazioni interne delle strutture complesse, la
responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie ha valenza interna
alla struttura complessa, non comporta un distinto e autonomo budget con conseguente
35
negoziazione e gli obiettivi e le risorse sono definiti tra il dirigente con incarico di struttura
complessa e il dirigente con incarico di struttura semplice.
Per consentire l’attuazione di quanto sopra, è avviato il processo di budgeting
interno. Sulla base delle indicazioni della programmazione regionale e locale, il direttore
generale, coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei
servizi sociali e della funzione territoriale e supportato dal collegio di direzione, elabora le
principali linee annuali e indica la previsione di budget generale a disposizione per
l’esercizio di riferimento e gli obiettivi da perseguire.
Il direttore generale formula, altresì, un’ipotesi di assegnazione di risorse e obiettivi
all’ospedale, al distretto socio sanitario, al dipartimento di prevenzione e alla struttura
amministrativa di supporto. Partendo da tali indicazioni, le articolazioni tecnico-funzionali
aziendali coadiuvano le strutture dipartimentali nel definire, in collaborazione con i direttori
e/o responsabili dei centri di responsabilità afferenti e con supporto del controllo di
gestione, programmi e progetti operativi e formulano una proposta di budget. Tale
proposta sarà oggetto di contrattazione con la direzione strategica, che avvallerà o
modificherà le proposte indicate, in correlazione alle compatibilità economiche aziendali e
alla loro coerenza con le indicazioni programmatiche dell’azienda. L’insieme dei budget
delle articolazioni aziendali e della struttura amministrativa di supporto approvati costituirà
il budget dell’azienda sanitaria per l’esercizio di riferimento.
Nel corso dell’esercizio, dovranno essere prodotte, con periodicità sistematica, informazioni
di attività e di utilizzo delle risorse per la verifica che l’andamento della gestione sia in
linea con gli obiettivi previsti e adottare, in caso contrario, le misure correttive necessarie.
Ai fini di contribuire al processo di valorizzazione e di responsabilizzazione della
dirigenza verso obiettivi predeterminati e condivisi, oltre che realizzare modalità di governo
e di gestione più articolate e flessibili, il direttore generale può provvedere alla delega di
funzioni di gestione di sua competenza a favore dei dirigenti delle articolazioni aziendali
principali e dei dipartimenti e servizi amministrativi, secondo criteri e modalità propri della
disciplina dell’istituto, che sono esplicitati tramite apposito regolamento aziendale.
Ai sensi della Legge 241/90, di norma, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa.
ART. 24
Conferimento degli incarichi dirigenziali
Il sistema rivolto all’individuazione, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali,
conformemente all’art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., trova completa ed esaustiva
rappresentazione in sede di concertazione con i rappresentanti aziendali delle OO.SS.
firmatarie dei CC.CC.NN.L. per le aree della dirigenza.
L’attribuzione degli incarichi avviene compatibilmente con le risorse finanziarie a tal
fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nel presente
atto aziendale, nel rispetto delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali.
Sulla base di quanto indicato nei CC.CC.NN.L., a ciascun dirigente dell’U.L.S.S. n. 2
è garantita l’attribuzione di un incarico dirigenziale che, ai sensi della vigente normativa
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contrattuale e con riferimento a quanto indicato nell’art. 22 (strutture complesse e
semplici), può essere di:
direzione di struttura complessa;
direzione di struttura semplice;
professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e
ricerca, ispettivo, di verifica e controllo;
professionale in senso stretto.
A ciascun incarico dirigenziale è correlata una funzione dirigenziale. A ciascuna
funzione, e pertanto a ciascun incarico, è correlato un valore economico, determinato negli
importi fissati in sede di contrattazione/concertazione aziendale.
Il direttore generale procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di
unità operativa complessa, rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed
evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale è conferito l’incarico.
I criteri e le procedure ai quali attenersi per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa del ruolo sanitario sono definiti con la DGRV n. 343/2013.
Con questo sistema, nel rispetto del quadro normativo in materia, l’azienda intende
rendere trasparente lo scenario complessivo delle funzioni dirigenziali svolte, valorizzare
l’assunzione condivisa di un diverso grado di responsabilità, stimolare la dirigenza, anche
nella prospettiva di una rinnovata visione del concetto di carriera, ad un sempre maggior
impegno professionale, che contribuisca alla crescita anche qualitativa dell’intero servizio
reso.
ART. 25
La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione)
La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione), è una struttura complessa a valenza aziendale che
opera in staff alla direzione sanitaria.
Nell'ambito dell'Ospedale e del Territorio, sono previste due strutture semplici. I
rispettivi responsabili concorrono alla corretta gestione del personale assegnato, sotto la
direzione rispettivamente del Direttore della funzione ospedaliera e del Direttore dei servizi
sociali e della funzione territoriale.
La direzione delle professioni sanitarie concorre ad assicurare un'assistenza
personalizzata e di qualità a tutti gli utenti, promuovendo l'impiego ottimale delle risorse
disponibili, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
Esercita le funzioni di:
programmazione dei fabbisogni di personale;
analisi dei fabbisogni formativi e pianificazione dei relativi interventi;
valutazione dei modelli organizzativi delle seguenti professioni sanitarie che ad esso
afferiscono: professioni dell’area infermieristica ed ostetrica; professioni dell’area
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tecnico-sanitaria; professioni della prevenzione; professioni della riabilitazione,
nonché il personale socio sanitario, che svolge attività di supporto all’assistenza.
Il dirigente sanitario responsabile della direzione delle professioni sanitarie è un
operatore appartenente alle professioni di cui alla legge n. 251/2000, in possesso dei
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. È nominato dal direttore generale,
attraverso idonea procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
vigenti.
Gli aspetti organizzativi, i meccanismi di integrazione e coordinamento interni e le
aree di corresponsabilità con altri ruoli o organi sono definiti in apposito regolamento.
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TITOLO V
FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA
ART. 26
Atti di programmazione: procedure di consultazione
Le scelte di programmazione dell’U.L.S.S. n. 2 si fondano sul Piano sanitario
nazionale, sul Piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati
dalla Regione. Tali scelte si effettuano attraverso un insieme coordinato di piani,
programmi e progetti, nel contesto di un quadro globale di programmazione
dell’assistenza.
L'U.L.S.S. n. 2 sviluppa l’analisi dei bisogni assistenziali e il governo della domanda
di prestazioni, espressa verso tutti i poli della rete socio sanitaria, in linea con la
programmazione locale e fondata sull'analisi e sulla valutazione di obiettivi di salute per il
singolo e per la comunità.
I principali strumenti attuativi della programmazione sono:
il Piano attuativo locale (già Piano generale nella L.R. n. 55/94):
è proposto dal direttore generale e, previo parere della conferenza dei sindaci, è
approvato dalla Regione.Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi e le politiche di
gestione indicate nel piano devono uniformarsi ai contenuti del Piano sociosanitario regionale e agli altri atti della programmazione regionale e ha durata e
scadenza pari a quella dei piani della programmazione regionale. Esso, inoltre,
deve tenere conto del Piano di zona approvato dalla conferenza dei sindaci, in
modo da favorire l’integrazione tra le due programmazioni;
i singoli Programmi d’intervento e piani settoriali:
sono gli strumenti attuativi dei piani, raccordati con il bilancio dell’azienda;
il Piano di zona:
costituisce lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e
dell’integrazione sociosanitaria e si configura come “piano regolatore dei servizi
alla persona”, con riferimento ad un ambito territoriale corrispondente a quello
dell’azienda U.L.S.S., estendendo la sua area di competenza dai servizi di
assistenza sociale ai servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria, all’interno del
più generale quadro di politiche sanitarie e sociali. Esso è elaborato a livello di
U.L.S.S., è promosso dall’esecutivo della Conferenza dei sindaci ed è approvato
dalla Conferenza stessa, sentiti tutti gli enti pubblici interessati ed i soggetti
privati operanti nel sistema dei servizi sociali. È coordinato dal direttore dei
servizi sociali e della funzione territoriale, recepito con deliberazione dal
direttore generale ed inviato agli uffici regionali competenti per il visto di
congruità;
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I contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale, sulla quale
sono decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali
all’azienda U.L.S.S., in relazione alle convenzioni già adottate in ambito
distrettuale tra i comuni.
Il Piano di Zona e il Piano Attuativo Locale, per favorire una maggiore coerenza
nella programmazione, compongono una sorta di “Piano della Comunità”.
il Programma delle attività territoriali (PAT):
è strumento operativo di programmazione annuale del distretto, basato sulla
intersettorialità degli interventi ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e
degli indirizzi contenuti nel PAL. Esso contiene la localizzazione dei vari servizi
ed interventi sanitari, socio aziendali e delegati, nonché la determinazione delle
risorse per gli interventi erogati, in integrazione con i comuni ricompresi nel
territorio dell'U.L.S.S. n. 2. È proposto dal direttore del distretto sulla base delle
risorse assegnate e delle indicazioni della direzione aziendale e, previo parere
della Conferenza dei sindaci, viene approvato dal direttore generale d'intesa con
la Conferenza stessa limitatamente alle attività socio sanitarie;
il Bilancio pluriennale di previsione:
rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali del Piano
attuativo locale e degli altri strumenti della programmazione adottati dall’azienda.
Ha una durata corrispondente a quella del Piano attuativo locale ed è aggiornato
annualmente per scorrimento.
Si articola nelle seguenti parti:
◦
parte economica;
◦
parte finanziaria;
◦
parte patrimoniale.
Il contenuto di ogni singola parte è articolato per anno, rispetto alle fondamentali
strutture dell’azienda, con separata evidenza dei servizi sociali.
È strutturato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in
modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e
patrimoniali, in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico
preventivo e del budget generale.
Deve essere corredato da una relazione del direttore generale;
il budget:
è uno strumento gestionale che presuppone un processo di negoziazione degli
obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, finalizzati al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema assistenziale, favorendo
la correlazione tra gli obiettivi del budget distrettuale e gli obiettivi del budget
ospedaliero.
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ART. 27
Miglioramento continuo dell’assistenza
Il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza delle
prestazioni rese è obiettivo prioritario dell’azienda U.L.S.S., perseguito tramite l’attivazione
di un sistema di monitoraggio della qualità.
Lo sviluppo e la verifica della qualità degli interventi sanitari e socio-sanitari, si
realizza anche attraverso apposite modalità di vigilanza sulle organizzazioni erogatrici delle
prestazioni. Infatti, le strutture che erogano servizi sanitari e socio-sanitari sono
subordinate al rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa, al fine di assicurare
che le strutture erogatrici garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate
per quantità, qualità e funzionalità, nonché adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa ed alla qualificazione professionale del
personale effettivamente impiegato.
A livello aziendale, il perseguimento del miglioramento continuo della qualità
avviene attraverso l'impegno di tutte le strutture aziendali, supportate dal Servizio
controllo interno, accreditamento e qualità.
ART. 28
Governo delle liste di attesa
Il governo delle liste di attesa è finalizzato a garantire l'accesso dei cittadini ai
servizi sanitari con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, di rispetto delle classi
di priorità e di trasparenza del sistema a tutti i livelli. L' U.L.S.S. n. 2 descrive il sistema di
governo aziendale delle liste di attesa nel Piano aziendale delle liste di attesa.
Il Tavolo di monitoraggio aziendale è un organismo che ha il compito di valutare i
risultati dell’U.L.S.S. n. 2 relativi al rispetto dei tempi di attesa, dell’appropriatezza
prescrittiva e dei percorsi assistenziali aziendali.
Ad esso spetta, inoltre, proporre:
al direttore sanitario, le modalità di formazione e informazione da porre in essere
per assicurare un’effettiva omogeneità prescrittiva;
ai direttori di area competenti, i provvedimenti di tipo economico o amministrativo
da applicare ai professionisti in caso di mancata adesione ai percorsi assistenziali o
di ripetuta prescrizione e/o erogazione di prestazioni non appropriate.
Presieduto dal direttore sanitario e nominato dal direttore generale, esso è composto
da:
direttore della funzione ospedaliera;
direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;
coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali;
dirigente medico referente aziendale per la D.G.R.V. n. 863/2011;
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quali rappresentanti degli specialisti dipendenti: il direttore UOC Chirurgia generale,
il direttore UOC Radiologia, il direttore UOC Cardiologia-UCIC, il direttore dell'UOC
Medicina generale o loro delegati;
rappresentante degli specialisti ambulatoriali interni;
rappresentante dei medici di medicina generale;
rappresentante dei pediatri di libera scelta;
rappresentanti delle associazioni degli utenti.
Il direttore generale potrà invitare a partecipare ai lavori anche un rappresentante
della Comunità di Primiero.
ART. 29
Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini
L’U.L.S.S. n. 2 orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali
alla valorizzazione della centralità del cittadino, inteso non solo come destinatario dei
servizi aziendali, ma anche come interlocutore privilegiato e stessa “ragione d’essere” della
sua presenza istituzionale.
L’azienda garantisce, inoltre, la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini,
nella fruizione dei servizi sanitari. A questo fine, assicura il coinvolgimento dei
rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, quali portatori di
interessi diffusi, alle fasi di programmazione delle attività e di valutazione della qualità dei
servizi, allo scopo di favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze dei cittadini. La presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti è favorita anche tramite la stipulazione di
accordi o protocolli, che stabiliscano gli ambiti e le modalità di collaborazione, fermo
restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza
nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
L’azienda, in questa prospettiva, assicura il costante impiego dei principali strumenti
organizzativi, normalmente previsti in materia di informazione, partecipazione, tutela ed
accoglienza:
la carta dei servizi, adottata in conformità al DPCM del 27/01/1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici” e al DPCM del 19/05/1995 “Schema generale di
riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”;
l’U.R.P. (ufficio per l’informazione e le relazioni con il pubblico), istituito ai sensi
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 165/2001, con il compito tra l’altro di:
◦ fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di accesso ai
servizi;
◦ raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e
logistici dei servizi;
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◦ gestire i reclami, secondo procedure predefinite sulla base di un apposito
“regolamento aziendale di pubblica tutela”, approvato con deliberazione n.
501 del 10/07/2002;
la commissione mista conciliativa, istituita e funzionante sulla base del
regolamento aziendale di pubblica tutela, di cui al punto precedente;
la conferenza dei servizi, convocata annualmente dal direttore generale come
momento di verifica e di proposta attraverso il quale le organizzazioni sociali, gli
organismi di tutela del malato e le associazioni di volontariato possano valutare la
qualità delle prestazioni e dei servizi dell'U.L.S.S. n. 2 e cogliere le istanze prioritarie
da portare ai livelli decisionali perché si trasformino in attività concordate da
monitorare e valutare nella più assoluta trasparenza;
il sito web aziendale, quale strumento di diffusione di informazioni sull'azienda, di
promozione della cultura della salute e di facilitazione di accesso ai servizi anche
attraverso procedure on line.
L’U.L.S.S. n. 2, inoltre, ritiene doveroso contribuire al superamento delle situazioni
di asimmetria informativa, tradizionalmente esistenti nei rapporti tra strutture sanitarie e
utenza:
promuovendo una capillare e trasparente informazione sui servizi erogati,
programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione, del marketing,
dell’educazione sanitaria, della pubblicità di piani e programmi di particolare
rilevanza per l’utenza;
favorendo momenti istituzionali di incontro e azioni tese all’affermazione del “senso
di appartenenza” ed al miglioramento continuo dei rapporti tra ULSS e cittadini
L’U.L.S.S. n. 2 promuove altresì iniziative di formazione e di aggiornamento del
personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei cittadini, da
realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e
sindacali.
ART. 30
Rapporti col volontariato e l'associazionismo
L'U.L.S.S. n. 2 si impegna a:
promuovere, sviluppare e consolidare i rapporti con le associazioni di volontariato,
in particolare in ambito socio-sanitario, anche attraverso specifiche convenzioni, al
fine di diffondere le buone pratiche maturate nel territorio;
favorire, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole realtà associative, la nascita
di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza, migliorando al tempo stesso i
rapporti sul piano della formazione e della operatività;
sostenere percorsi formativi integrati al fine di supportare un volontariato
competente, informato e partecipe;
43
rafforzare l’unitarietà degli intenti ed il migliore impiego delle risorse pubbliche e
private, sviluppando un approccio di sistema, favorendo ogni iniziativa utile a creare
un più efficace collegamento fra istituzioni pubbliche e volontariato locale;
implementare l’audit civico attraverso il quale le organizzazioni sociali, gli organismi
di tutela del malato e le associazioni di volontariato possano valutare la qualità delle
prestazioni e dei servizi delle Aziende ULSS e cogliere le istanze prioritarie da
portare ai livelli decisionali perché si trasformino in attività concordate da
monitorare e valutare nella più assoluta trasparenza.
ART. 31
Comitati aziendali
Nell'organizzazione aziendale sono presenti vari organismi, permanenti o
temporanei, che si occupano di curare l'approfondimento di aspetti legati a:
etica della sperimentazione e della pratica clinica;
pari opportunità;
sicurezza del paziente e gestione del rischio;
terapia antalgica e cure palliative;
emergenza sanitaria;
cure primarie;
altre tematiche legate alla buona pratica clinica o assistenziale.
Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, l'U.L.S.S. n. 2 può promuovere l'attivazione
di gruppi su ulteriori tematiche specifiche.
ART. 32
Risorse umane
L’U.L.S.S. n. 2 riconosce il valore strategico delle risorse professionali, nelle quali
individua il vero capitale di sua dotazione.
A tal fine promuove e tutela forme di valorizzazione del personale, favorendone la
partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli ambiti di competenza
riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità e la gratificazione professionale, nel
quadro di strategie incentivanti e con il supporto della formazione e dell’aggiornamento
finalizzato.
Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della
direzione generale e dei livelli dirigenziali dell’azienda. Esso si sviluppa nel rispetto della
normativa del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., della normativa regionale, dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; riguarda tutte le componenti professionali operanti nell’azienda,
coinvolge le organizzazioni sindacali, è coadiuvato dalle specifiche iniziative del collegio di
44
direzione e si concretizza mediante progetti e programmi specifici, definiti dall’azienda e
realizzati prioritariamente all’interno della stessa.
La formazione e l'aggiornamento del personale si configura quale leva strategica
per concretizzare le linee di cambiamento, oltre che organizzative anche culturali,
valorizzando sia le competenze professionali sia la centralità della persona nei percorsi
socio assistenziali.
Tramite un’apposita procedura aziendale sono stabilite le modalità di pianificazione,
attuazione e registrazione delle iniziative di formazione e addestramento, finalizzate a
garantire che i dipendenti dell’U.L.S.S. n. 2 acquisiscano e migliorino le conoscenze e le
capacità necessarie ad attuare le prestazioni di loro competenza. Contemporaneamente
alla predisposizione del bilancio economico preventivo, è formulato il piano annuale per
l’aggiornamento obbligatorio del personale, approvato dalla direzione strategica.
Nel reperimento, infine, delle risorse umane necessarie all’assolvimento degli
obblighi istituzionali, questa azienda intende avvalersi comunque di tutte le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti nel tempo, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, non
escludendo il ricorso alla cessione all’esterno di alcune funzioni, quando questo assicuri
standard (costi, qualità ed efficienza) migliori di quelli fatti registrare dall’organizzazione
interna dell’azienda.
ART. 33
Risorse materiali e tecnologiche
L’attività di acquisizione di beni e fornitura di servizi presso l’U.L.S.S. n. 2 è
informata ai principi della programmazione annuale, della coerenza con il sistema
budgetario, della trasparenza e della massima concorrenzialità e persegue obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei vincoli di spesa definiti a livello di
bilancio e degli altri atti della programmazione regionale e aziendale.
Per i contratti di importo pari o superiore alla vigente soglia di applicazione della
normativa comunitaria, l’U.L.S.S. n. 2 si uniforma alla normativa vigente.
La disciplina della procedura per l’esecuzione delle spese in economia per
l’acquisizione di beni e servizi è stabilita da apposito regolamento aziendale.
L’U.L.S.S. n. 2 promuove le forme più avanzate di commercio elettronico, anche al
fine della comparazione delle condizioni di fornitura, e tutte le iniziative connesse
all’evoluzione dei processi di acquisizione, finalizzati alla riduzione dei costi, compreso, se
presente, l'utilizzo del prezzo unitario di riferimento regionale.
Nell’affidamento dei contratti per la fornitura di beni e servizi, l’U.L.S.S. n. 2 seguirà
le previsioni normative e gli specifici indirizzi dettati a livello nazionale e regionale per
l’affidamento dei servizi alla persona ai soggetti operanti nel terzo settore.
45
ART. 34
Risorse economico finanziarie
L'U.L.S.S. n. 2 orienta la propria attività ad un efficiente ed efficace utilizzo delle
risorse al fine di garantire i Livelli di Assistenza previsti nel rispetto dell'obiettivo della
sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.
Il governo economico finanziario si prefigge di:
misurare l'impatto economico delle diverse scelte aziendali;
supportare le analisi di convenienza economica;
supportare le decisioni di investimento, tramite la valutazione economica e l'analisi
dei flussi finanziari.
I principali strumenti per il governo economico finanziario sono:
la contabilità generale;
la contabilità analitica, finalizzata ad un costante monitoraggio dei risultati di
gestione e dei costi, al fine di verificarne la compatibilità con le risorse disponibili ed
attivare eventuali interventi correttivi;
il processo di budget, finalizzato alla responsabilizzazione sugli obiettivi da
raggiungere e sulle risorse messe a disposizione a tale scopo;
il bilancio annuale e pluriennale di previsione, corredato dal piano degli
investimenti, e il bilancio di esercizio, che rappresentano l'espressione in termini
economico finanziari e patrimoniali della gestione aziendale.
ART. 35
Risorse informative ed informatiche
Il sistema informativo socio-sanitario è l’insieme coordinato di strutture, strumenti e
procedure compatibili, finalizzate all’acquisizione, all’elaborazione, alla produzione e alla
diffusione delle informazioni utili per l’esercizio delle funzioni di programmazione,
attuazione e controllo dell’attività dell’azienda.
Si articola in due aree:
area di governo, finalizzata alla programmazione ed al controllo di
gestione;
area di gestione, finalizzata all’organizzazione e allo sviluppo tecnologico
del sistema.
Lo sviluppo del sistema informativo ed informatico ha ricadute di impulso e
modernizzazione per l’intera azienda, facilitando in particolare il contatto fra gli utenti e le
strutture dell’U.L.S.S., favorendo lo snellimento dell’iter burocratico ed ottimizzando
l’attività di reparti, ambulatori e altri servizi, anche attraverso la circolazione telematica
delle informazioni. Nell’U.L.S.S. n. 2, a tale attività è preposto il servizio acquisizione,
organizzazione e gestione delle risorse informative.
Le funzioni assegnate a tale struttura sono le seguenti:
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realizzare la raccolta delle informazioni necessarie alla gestione e al governo
dell’azienda;
attuare la progressiva e coordinata informatizzazione di tutta l’azienda,
realizzando la graduale rilevazione delle informazioni, necessarie al buon
funzionamento della stessa;
curare, in collaborazione con le diverse unità operative aziendali,
l’implementazione di tutte le procedure informatiche dell’azienda;
elaborare i dati, secondo le cadenze concordate con le strutture interessate;
supportare il servizio controllo di gestione nella predisposizione dei flussi
informativi per il loro invio agli enti ufficiali (ISTAT, Ministeri, Regioni, Comuni,
ecc.);
partecipare attivamente al processo di formazione del personale dell’azienda
nell’utilizzo delle tecnologie informatiche;
promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie presso le varie unità operative
aziendali, per favorire lo sviluppo di metodologie di lavoro più moderne ed efficienti.
ART. 36
La gestione del rischio
Il sistema di gestione del rischio (risk management) rappresenta l’insieme delle
azioni, delle metodologie e degli strumenti impiegati in azienda per la riduzione dei rischi
che comportano, potenzialmente, conseguenze negative all’organizzazione.
Il profilo di rischio nel settore sanitario è multidimensionale:
Il rischio prioritario è il rischio clinico, derivante dalle attività sanitarie. Esso può
essere definito come la probabilità che un paziente sia vittima di un evento
avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo
involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza. Il rischio
clinico può essere arginato tramite iniziative di gestione del rischio clinico, cioè un
processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi attuali e
potenziali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare gli
outcome ed indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili.
Al rischio clinico si accompagnano i rischi afferenti alla gestione aziendale, che
emergono nei processi di supporto (amministrativi, logistici, ecc.) e possono
dipendere dallo stato di manutenzione della struttura, dalla disponibilità e dalle
condizioni delle attrezzature, ecc.
Il modello organizzativo, attraverso il quale l’U.L.S.S. n. 2 attua le politiche aziendali
per la gestione del rischio, coinvolge:
Il responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente;
Il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente;
il collegio di direzione, che ha la responsabilità di definire un programma aziendale
di gestione del rischio;
47
il nucleo aziendale per la gestione dei sinistri;
la funzione controllo interno, alla quale è assegnato l’obiettivo di prevenire, mitigare
ed identificare i rischi di natura amministrativo-contabile.
Un’altra area di gestione del rischio, riguarda la politica per la salute e sicurezza dei
lavoratori, che è mirata ad un impegno costante, atto a promuovere la sicurezza e la
salute di tutti coloro che operano all’interno della struttura aziendale, nonché di tutti
coloro che utilizzano i servizi aziendali.
In particolare, l'azienda si impegna a:
Identificare e valutare i pericoli, associati alle proprie attività, opere e servizi, per la
salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che possono avere accesso ai
luoghi di lavoro;
Effettuare la valutazione ed il controllo dei rischi;
Ribadire la responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) a tutti i
livelli dell’organizzazione, dal responsabile aziendale per la sicurezza fino a ciascun
lavoratore, ognuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
Ricercare il miglioramento continuo e la prevenzione;
Rispettare leggi, normative, accordi con la pubblica amministrazione ed eventuali
altre linee guida riferite alla sicurezza delle proprie attività, processi e servizi;
Considerare la salute e sicurezza dei lavoratori ed i relativi risultati come parte
integrante della gestione aziendale;
Effettuare periodicamente un riesame, da parte della direzione, attraverso il quale
vengono stabiliti e verificati nel tempo specifici obiettivi rivolti al miglioramento del
Sistema di Gestione della Sicurezza;
Definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi del SGS e i relativi
programmi di attuazione, coinvolgendo il personale, anche attraverso i suoi
rappresentanti per la sicurezza.
La direzione, per il raggiungimento di tali obiettivi, si impegna a mettere a
disposizione risorse e competenze adeguate.
La direzione si impegna, inoltre, a rendere operante e mantenere attiva la presente
politica per il SGS, diffondendola a tutto il personale e mettendola a disposizione delle
altre parti interessate quali terzisti, entità esterne all’azienda e, in generale, di chiunque
entri in contatto con le attività ed i servizi dell'Azienda.
ART. 37
Il sistema di valutazione e controllo
L’U.L.S.S. n. 2 adotta un sistema di controllo interno e di valutazione dei dirigenti
integrato, conforme ai principi contenuti nel D. Lgs. 286/1999 e nelle disposizioni
contrattuali riguardanti la dirigenza, nonché al sistema di valutazione dei direttori generali
e dei suoi più stretti collaboratori e della valutazione di tutti gli altri operatori appartenenti
al comparto.
48
Il controllo interno e l’attività di valutazione non sono concepiti in termini di riesame
della regolarità, quanto piuttosto in funzione strumentale all’attività di direzione (natura
collaborativa).
A tal fine, sono espressamente applicate all’attività di valutazione nell’ambito dell’azienda
U.L.S.S. n. 2 le seguenti disposizioni, contenute nel D. Lgs. 286/99:
alle strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al
controllo strategico è fatto divieto di effettuare controlli di regolarità amministrativa
e contabile;
i risultati dell’attività di controllo vanno riferiti esclusivamente agli organi di vertice;
non sussiste l’obbligo di denuncia alla Corte dei conti previsto dalla L. 20/94 per chi
effettua tali controlli.
L’attività di valutazione e controllo strategico si configura come riservata ed è quindi
sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/90, in quanto correlata all’emanazione di
atti di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione (art. 13 L.
241/90).
Questo sistema dei controlli interni ha, fra l’altro, lo scopo di indurre una maggiore
attenzione ai risultati, agli obiettivi ed alla misurazione dei costi-benefici.
Per tale motivo, l’azienda si impegna a porre una costante attenzione alla qualità dei
servizi, alla soddisfazione dei bisogni effettivi degli utenti ed alla misurazione del
“prodotto” fornito. L’efficienza, infatti, non deve essere conseguita a scapito della qualità.
A tale scopo, l’azienda attiva un sistema di monitoraggio e controllo della qualità
dell’assistenza e dell’appropriatezza delle prestazioni rese, improntando la propria attività
al rispetto dei parametri qualitativi determinati nella carta dei servizi, in modo da
assicurare, in aggiunta all’efficienza del sistema, la tutela degli utenti e, in particolare, il
riconoscimento dei diritti di accessibilità ed equità.
Nell'ambito del sistema di valutazione e controllo si distinguono:
I controlli interni
L’U.L.S.S. n. 2 adotta un sistema di controllo interno che coinvolge tutti i livelli
dell’organizzazione aziendale ed è finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul
conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:
efficacia ed efficienza delle attività operative;
adeguata tutela del patrimonio aziendale;
attendibilità delle informazioni finanziarie e operative;
conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.
Il Sistema di Controllo Interno, a livello aziendale, deve:
coordinare lo sviluppo del Sistema di Controllo Interno;
attuare il monitoraggio del Sistema di Controllo Interno;
favorire e promuovere il miglioramento del Sistema di Controllo Interno;
49
mettere le strutture che compongono l’azienda nelle condizioni di assumere
le migliori decisioni nel rispetto delle regole interne ed esterne in un
contesto di crescente complessità;
consentire di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura
amministrativo-contabile per l’organizzazione attraverso una attività
strutturata di risk management.
La gestione del Sistema di controllo interno è demandata alla funzione Controllo
Interno, la quale ha il compito di supportare tutte le funzioni aziendali e i
responsabili di processo nelle attività di quantificazione e gestione del rischio
amministrativo-contabile, in un’ottica di supporto tecnico/collaborativo, rispetto alle
funzioni e ai responsabili di processo.
Essa è posta in staff alla direzione strategica, alla quale si rapporta, e:
gestisce i rapporti con la corrispondente Funzione Regionale afferente alla
Direzione Controlli e Governo SSR;
supporta lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di
Controllo Interno;
elabora il Piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno e lo rende
sinergico con la programmazione aziendale;
allinea il piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno aziendale con le
azioni, le progettualità e le tempistiche Regionali;
attua il monitoraggio e l’avanzamento del piano di sviluppo del Sistema di
Controllo Interno Aziendale;
esegue, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, le fasi di
implementazione del Controllo Interno: analisi del processo, identificazione
dei rischi definizione dei piani di contenimento, esegue il monitoraggio
dell’attuazione dei piani di contenimento, esecuzione dei test e rivalutazione
del rischio;
supporta le articolazioni organizzative aziendali nella valutazione, sviluppo e
miglioramento del sistema di Controllo Interno.
Il controllo strategico
La valutazione e il controllo strategico sono volti a valutare l’adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti
ed obiettivi predefiniti.
Ai sensi dell’art. 3 bis, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., all’atto della
nomina dei direttori generali, le Regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento.
Sempre secondo la predetta normativa, spetta alla Regione, tramite i competenti
organismi, procedere alla valutazione del direttore generale, determinando
preventivamente i relativi criteri, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi
50
definiti dalla programmazione regionale e con particolare riferimento all’efficienza,
efficacia e funzionalità dei servizi.
La valutazione è effettuata anche ai fini dell’integrazione del trattamento
economico, di cui all’articolo 1, comma 5, del DPCM 19.07.95, n. 502, così come
modificato ed integrato dal DPCM 31.5.2001, n. 319.
I direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali sono responsabili del
risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali ed essi assegnate.
Il direttore generale valuta i direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali in
ordine al raggiungimento degli obiettivi generali dell’azienda e degli obiettivi
specifici assegnati a ciascuno, anche ai fini dell’integrazione del trattamento
economico annuo onnicomprensivo, fissato dalla Regione ai sensi dei
DD.PP.CC.MM. 19.7.1995, n. 502 e 31.5.2001, n. 319.
Il controllo strategico è esercitato dall’organismo indipendente di valutazione (di
seguito denominato O.I.V.).
L’OIV, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, esercita le proprie funzioni in piena
autonomia d’azione. All’OIV sono attribuite le funzioni e i compiti previsti dal
Sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell’U.L.S.S. n. 2.
Ad esso spetta in particolare:
garantire, anche attraverso il servizio controllo di gestione, la correttezza e
l’integrità complessiva dell’intero processo di Misurazione e Valutazione della
Performance, valutando in particolare l’effettiva e la corretta identificazione di
obiettivi, indicatori, target e risorse, in coerenza con la programmazione
regionale e aziendale, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate alla
direzione generale;
garantire l’assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del
ciclo della valutazione dei risultati, provvedendo a formulare, se del caso,
suggerimenti alla direzione aziendale;
valutare, secondo criteri oggettivi e trasparenti, la performance organizzativa
dell’U.L.S.S. n. 2, in particolare esprimendosi in seconda istanza sul
raggiungimento degli obiettivi ordinari e speciali;
partecipare alla valutazione della performance individuale mediante le
valutazioni della performance organizzativa e le valutazioni di seconda istanza
delle schede individuali;
verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità in
sinergia con il Comitato Unico di Garanzia aziendale per le pari opportunità.
L’OIV è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti, esterni
all’amministrazione, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo
del management sanitario, della valutazione della performance e della valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi
51
sanitari. La durata della nomina è triennale e l’incarico può essere rinnovato una
sola volta.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
È svolto dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 3 ter del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e
per il quale si fa rinvio all’art. 9 del presente atto aziendale.
In particolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 286/1999:
–
al collegio sindacale è attribuito un ruolo collaborativo nei confronti della
direzione generale, salvo i casi di rilevata responsabilità contabile, nei quali esso è
tenuto a riferire alla Corte dei conti;
–
il collegio sindacale è tenuto a rispettare i principi della revisione contabile;
–
in coerenza con il principio di prevalenza delle decisioni dell’organo
gestionalmente responsabile, si applica il criterio di tendenziale esclusione di
verifiche in via preventiva.
Il controllo di gestione
È volto ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, attraverso verifiche ed
interventi correttivi sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa. Esso si conforma all’art. 4 del D. Lgs. 286/99, che definisce in
termini generali i requisiti del sistema per tutte le pubbliche amministrazioni. Tale
controllo applica la metodica di budget, al fine di garantire efficacia ed efficienza ai
processi di acquisizione e di impiego delle risorse in relazione agli obiettivi
assegnati e concretizzare il principio di responsabilità economica, rafforzando
inoltre il legame tra autonomia dirigenziale e responsabilità nella realizzazione degli
obiettivi.
Al controllo di gestione si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35,
36 e 37 della L.R. n. 55/1994.
La valutazione del personale
L’obiettivo aziendale, del sistema di valutazione”, è quello di considerare in modo
integrato e coordinato le diverse dimensioni della performance: di Azienda nel suo
complesso, correlata alle diverse articolazioni organizzative e individuale.
Questo si realizza attraverso una stretta correlazione tra il sistema di pianificazione
strategica, il sistema di programmazione e controllo, il sistema di valutazione, il
sistema di incentivazione e di sviluppo professionale.
La presenza di un adeguato sistema informativo-statistico è necessaria per
supportare ed integrare l’attività di valutazione.
Il nuovo sistema di valutazione del personale si propone i seguenti obiettivi:
qualificare il sistema di gestione delle risorse umane, per fare crescere le
singole persone ed il capitale sociale presente all’interno dell’Azienda;
finalizzare la valutazione alla qualificazione ed allo sviluppo delle persone,
secondo una logica attenta a riconoscere il merito (a livello di individui, di
team e di singole unità organizzative);
52
puntare alla “tenuta nel tempo” ed alla progressiva qualificazione del
clima organizzativo;
migliorare i flussi informativi e comunicativi all’interno e tra le diverse
Unità Organizzative;
qualificare ed arricchire il sistema delle relazioni tra i responsabili ed i
loro collaboratori ed il coinvolgimento di tutti sugli obiettivi aziendali;
rinforzare il tessuto connettivo rappresentato dai valori aziendali,
condizione per promuovere il senso di identità ed appartenenza,
alimentare la motivazione individuale e sociale;
promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi e con la strategia
aziendale;
promuovere e sostenere l’integrazione interdisciplinare e tra le diverse
articolazioni organizzative, condizione per innalzare il livello di qualità dei
servizi erogati;
raccordare il sistema di valutazione con il Sistema di Programmazione e
Controllo e con il “Sistema Qualità”;
migliorare il livello di equità sociale del sistema di incentivazione e di
sviluppo professionale.
La valutazione della performance individuale e organizzativa è disciplinata dal
regolamento aziendale “Ciclo di gestione delle performance nell’U.L.S.S. n. 2”
vigente, che esplicita anche il collegamento con il sistema incentivante.
ART. 38
La trasparenza
L’U.L.S.S. n. 2 adempie a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente e si impegna a garantire la massima trasparenza, intesa come accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito internet istituzionale, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
L’U.L.S.S. n. 2 approva un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale
sono definite le modalità, gli strumenti e la tempistica che si intende adottare per favorire
la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è individuato un responsabile per la trasparenza, il
quale:
svolge stabilmente un'attività di controllo, anche a campione, sull'adempimento da
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate;
53
in relazione alla loro gravità, segnala i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione alla direzione generale, all'organismo indipendente di
valutazione (OIV), all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio competente ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
impartisce istruzioni affinché i dirigenti provvedano agli adempimenti di rispettiva
competenza.
Compete a ciascun dirigente garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
ART. 39
La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
L’U.L.S.S. n. 2 assicura lo svolgimento di un’attività di controllo, prevenzione e
di contrasto della corruzione e dell’illegalità, tramite la funzione di prevenzione della
corruzione. A tal fine, è nominato un responsabile per la prevenzione della corruzione,
il quale:
propone all’organo di vertice il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
cura la trasmissione del Piano triennale di prevenzione della corruzione al
Dipartimento della funzione pubblica;
definisce le procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la sua modifica
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
propone la rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;
individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
svolge le attività di controllo anche a campione in merito all'applicazione del DPR
62/2013.
54
TITOLO VI
NORMA FINALE E DI RINVIO
ART. 40
Norma finale e di rinvio
Sono rimessi all’esercizio del potere regolamentare dell’azienda la disciplina di
particolari materie afferenti alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi
necessari all’attuazione della normativa contenuta nel presente atto aziendale, fermo
restando il riferimento alle fonti normative nazionali e regionali in materia, per quanto non
espressamente contemplato.
ART. 41
Allegati
Tutti i documenti allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
55
ALLEGATOA
DIREZIONEGENERALE
Collegio
sindacale
DIREZIONEGENERALE
Direttore
Generale
Collegiodi
direzione
Consigliodei
sanitari
OIV- Organism
o
indipendentedi
valutazione
Direttoredei
servizi sociali e
dellafunzione
territoriale
Direttore
am
m
inistrativo
Direttore
sanitario
ALLEGATO B
DIREZIONE GENERALE
SERVIZI E UFFICI DI STAFF
DIREZIONE GENERALE
Direttore
Generale
Servizio affari generali,
legali, disciplinari e
segreteria
S
Centrale operativa
territoriale
Centrale operativa
governo UDO
Segreteria unificata
funzioni sociali e
territoriali
Servizio
controllo di gestione
S
Direttore dei
servizi sociali e della
funzione territoriale
Direttore
sanitario
Direttore
amministrativo
Uff. relazioni con
il pubblico
Professioni sanitarie
del territorio
S
LEGENDA:
= servizi di staff
= area sanitaria
= area socio-territoriale
= area amministrativa
C = U.O. complessa
S = U.O. semplice
Servizio controllo
interno, accreditamento
e qualità
S
Direzione delle professioni
sanitarie
C
Professioni sanitarie
dell'ospedale
S
Coordinatore dei processi di
prenotazione delle
prestazioni ambulatoriali
Ufficio formazione e
aggiornamento
= referenza DST
= referenza DS
= referenza DA
ALLEG
ATOC
STR
U
TTU
R
AO
R
G
AN
IZZATIVA
Collegio
Sindacale
DIREZIONE
GENERALE
D
irettore
G
enerale
Collegiodi
Direzione
Servizi euffici di staff
Consigliodei
Sanitari
OIV- Organism
o
Indipendentedi
Valutazione
Direttoredei
servizi sociali edella
funzioneterritoriale
Distretto
Direttore
sanitario
Ospedale
Direttore
am
m
inistrativo
Dip. di
Prevenzione
Dip. unicoarea
am
m
inistrativa, tecnica,
professionaleedi supporto
=servizi di staff
=areasanitaria
=areasocio-territoriale
ALLEGATO D
DISTRETTO
Centrale operativa territoriale
Direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale
Centrale operativa governo UDO
Segreteria unificata funzioni sociali e
territoriali
Professioni sanitarie territoriali
S
Ufficio di Coordinamento delle attività
distrettuali
Direttore della
funzione
ospedaliera
Direttore del DISTRETTO
Servizi distrettuali amministrativi
Servizio farmaceutico territoriale
S
DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE
Strutturale transmurale
DIPARTIMENTO PER
LE DIPENDENZE
Funzionale
Salute mentale
C
Ser.D.
S/D
Salute mentale
acuti
S
Strutture
extraziendali del
privato sociale
convenzionate
operanti nel settore
delle dipendenze
Salute mentale
territoriale
S/D
LEGENDA:
C = U.O. complessa
S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale
S
= U.O. semplice
____________ strutturalmente collegato
_ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato
=
=
=
=
servizi di staff
area sanitaria
area socio-territoriale
dipartimenti funzionali
Infanzia,
adolescenza e
famiglia
C
Cure primarie
C
Disabili adulti
S
Consultorio
familiare
S
Attività
specialistiche
S
Servizio per
l'età evolutiva
S
Riabilitazione
territoriale
S
Rete cure
palliative
S
ALLEGATO E
OSPEDALE - Dipartimenti strutturali
Professioni sanitarie dell'ospedale
S
Farmacia ospedaliera
C
Direttore della funzione ospedaliera
Servizio di dietetica
Assistenza psicologica
DIPARTIMENTO DI
AREA CRITICA
Strutturale Ospedaliero
Pronto Soccorso e
Accettazione
C
Pneumologia
C
Neurologia*
C
DIPARTIMENTO AREA
CHIRURGICOINTERVENTISTICA
DIPARTIMENTO
ONCOLOGICO E
DIAGNOSTICO
Strutturale Ospedaliero
DIPARTIMENTO
AREA MEDICA PER
INTENSITA' DI CURA
Strutturale Ospedaliero
Strutturale Ospedaliero
Chirurgia Generale
C
Day surgery multidisciplinare
S
Urologia
C
Gastroenterologia
C
Geriatria
C
Anatomia e istologia
patologica
C
Lungodegenza
S
Ortopedia e traumatologia
C
Laboratorio Analisi
C
Anestesia e
Rianimazione
C
Recupero e Rieducazione
Funzionale
C
Microbiologia
S
Terapia del dolore
S
Otorinolaringoiatria
C
Cardiologia UCIC**
C
Diagnostica
cardiovascolare
invasiva e non
invasiva
S
Elettrofisiologia e
cardiostimolazione
S
Vestibologia
S/D
Ostetricia e ginecologia
C
Pediatria e patologia
neonatale
C
Oculistica
S/D
*Attività di unità ictus di secondo livello e neurochirurgia presso l'ULSS n. 9
**Attività di emodinamica garantita dal centro hub h24 presso l'ULSS n. 1
***Pur inserito nel D.I.M.T. con l'ULSS n. 1 , è funzionalmente integrato con il dipartimento oncologico e diagnostico.
Oncologia
C
Radiologia
C
Immunoematologia
trasfusionale***
S/D
Nefrologia e Dialisi
C
Allergologia
S/D
Medicina Generale
C
Diabetologia
S
LEGENDA:
C = U.O. complessa
S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale
S
= U.O. semplice
____________ strutturalmente collegato
_ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato
ALLEGATOF
DIPARTIMENTI
TRANSMURALI
Direttore del distretto
DIPARTIMENTODI CHIRURGIA
ONCOLOGICA
GASTROINTESTINALEA
VALENZAREGIONALE
Funzionale transmurale
Chirurgia Generale
C
Gastroenterologia
C
Oncologia
C
DIPARTIMENTODI
RIABILITAZIONEOSPEDALETERRITORIO
Funzionale transmurale
Recupero e riabilitazione
funzionale
C
Geriatria
C
Anatomia e istologia
patologica
C
Lungodegenza
S
Otorinolaringoiatria
C
Cure primarie
C
Ostetricia e ginecologia
C
Radiologia
C
Anestesia e
Rianimazione
C
Rete cure palliative
S
Direttore della
funzione ospedaliera
DIPARTIMENTOMATERNOINFANTILE
Funzionale transmurale
DIPARTIMENTODI
SALUTEMENTALE
Strutturale transmurale*
*In deroga alle norme sui dipartimenti, si
chiede di riconoscerlo strutturale anche in
mancanza del numero minimo di unità
operative complesse.
Ostetricia e ginecologia
C
Salute mentale
C
Pediatria e patologia
neonatale
C
Salute mentale acuti
S
Infanzia, adolescenza e
famiglia
C
Salute mentale territoriale
S/D
Riabilitazione
territoriale
S
LEGENDA:
C = U.O. complessa
S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale
S
= U.O. semplice
Cardiologia UCIC
C
____________ strutturalmente collegato
_ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato
Pneumologia
C
=area sanitaria
=area socio-territoriale
=dipartimenti funzionali
ALLEGATOG
DIPARTIMENTODI PREVENZIONE
Medicina legale e risk management
S
Servizio promozione ed educazione alla salute
Osservatorio epidemiologico
DIPARTIMENTODI
PREVENZIONE
Ufficio nuovi insediamenti produttivi
Centro organizzativo screening
DIPARTIMENTODI
SANITA' ANIMALE E
SICUREZZAALIMENTARE
Funzionale
LEGENDA:
=servizi di staff
=area sanitaria
Servizio igiene e sanita'
pubblica ed epidemiologia
C
Servizio igiene produzione e
commercializzazione alimenti
di origine animale
C
Servizio prevenzione, igiene
e sicurezza negli ambienti di
lavoro
C
Servizio igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche
S/D
Servizio igiene degli alimenti
e della nutrizione
S/D
Servizio sanita' animale
S/D
C = U.O. complessa
S
= U.O. semplice
S/D = U.O. sempl. a valenza dipartimentale
ALLEGATOH
SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI,
PROFESSIONALI EDI SUPPORTO
Serviziocontrollointerno,
accreditamentoe qualità
S
Servizioaffari generali, legali,
disciplinari e segreteria
S
Direttore
Amministrativo
Serviziocontrollodi gestione
S
Uff. relazioni conil pubblico
Dipartimentounicodell'area
amministrativa, tecnica,
professionaleedi supporto
Ufficioformazione e
aggiornamento
ServizioPersonale
C
Servizio
convenzioni e
prestazioni
S/D
C = U.O. complessa
S
= U.O. semplice
S/D= U.O. sempl. a valenza dipartimentale
Servizio
acquisizione,
organizzazione e
gestione delle
risorse finanziarie
Servizio
acquisizione,
organizzazione e
gestione delle
risorse tecniche
C
C
Ufficioprevenzione e
protezione
Servizio
acquisizione,
organizzazione e
gestione delle
risorse informative
S/D
Servizioingegneria clinica
S
Servizio
acquisizione,
organizzazione e
gestione delle
risorse materiali
C
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