Capitolato imposta pubblicità - Comune di Sesto San Giovanni

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Concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di
pubbliche affissioni.
Capitolato speciale
Art. 1 Oggetto della concessione.
1.La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di liquidazione, di accertamento e di
riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni nonché l’esecuzione del servizio di pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni
del DLgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni, del vigente
Regolamento comunale e nel rispetto delle norme sulla gestione contabile di cui al Decreto del
Ministero delle Finanze 26.4.1994.
Art. 2 Durata della concessione
1. La concessione ha durata di anni sei con decorrenza 1.1.2011 o, in caso di aggiudicazione
successiva a tale data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza del periodo suddetto il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza
obbligo di disdetta.
Art. 3 Corrispettivo del servizio
1.Per lo svolgimento del servizio in oggetto il Comune corrisponderà al Concessionario un aggio
sulle riscossioni lorde effettuate a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni e relativi accessori.
2.L’aggio è stabilito nella misura risultante dall’offerta dell’aggiudicatario della gara.
3. Il Comune corrisponde al Concessionario un importo pari all’80% (ottanta per cento) di quanto
riscosso a titolo di maggiorazione del diritto per le affissioni d’urgenza, notturne e festive.
4. Il Concessionario deve comunque garantire al Comune il versamento di un minimo stabilito in
euro 300.000,00 annui.
5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione, comprese quelle derivanti dal
gestione del contenzioso.
Art. 4 Revisione del corrispettivo
1. In caso di revisione delle tariffe o delle disposizioni che disciplinano l’imposta o il diritto tali da
comportare una variazione in misura superiore al 10% del gettito complessivo, l’aggio e il
minimo garantito convenuti verranno revisionati in misura proporzionale al maggiore o minore
ammontare delle riscossioni al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.
Art. 5 Domicilio del Concessionario
1. Per tutta la durata e per gli effetti della concessione il Concessionario deve eleggere il proprio
domicilio presso la sede operativa aperta sul territorio del Comune.
2. Ogni comunicazione o notificazione fatta presso tale sede s’intenderà fatta al Concessionario.
Art. 6 Versamenti
1. L’ammontare delle riscossioni effettuate, al netto dell’aggio, deve essere versato alla Tesoreria
Comunale alle seguenti scadenze:
31 marzo - 30 giugno – 30 settembre - 31 dicembre di ogni anno.
2. L’importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito
corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio da effettuarsi nei versamenti successivi, qualora le
riscossioni superino la rata stessa.
3. Il conguaglio tra riscossioni, al netto dell’aggio contrattuale e anticipi versati deve essere
effettuato mediante rendiconto da presentarsi al Settore Attività finanziarie e contabili entro il 30
gennaio di ciascun anno.
4. Contestualmente al versamento delle riscossioni il Concessionario fattura l’aggio di competenza.
5 Alle scadenze indicate al punto 1 per ogni trimestre solare, entro il ventesimo giorno successivo
alla scadenza del trimestre, il Concessionario inoltrerà al Comune la rendicontazione di tutti gli
importi incassati con indicazione delle somme al lordo dell’aggio di riscossione, distinte per
imposta, diritti, sanzioni e interessi, indicazione dell’aggio e della somma netta. Il predetto
adempimento deve essere eseguito in conformità anche al D.M. 26/04/1994 in G.U. n.130 del
06/06/1994.
Art. 7 Indennità di mora
Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un’indennità di mora
pari al saggio degli interessi legali, in vigore nel semestre di riferimento, fatte comunque salve le
cause di risoluzione del contratto di cui all’art. 24 nonché la possibilità di irrogare le penali previste
dall’art.22 del presente capitolato.
Art. 8 Gestione contabile
1. Per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni trovano interamente applicazione le disposizioni dettate dal DM Finanze 26.4.1994.
Art. 9 Personale
1. Il Concessionario deve disporre di personale numericamente e professionalmente adeguato a
garantire costantemente il regolare funzionamento del servizio.
2 La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di
tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.
Il Concessionario può favorire la continuità del rapporto di lavoro dei seguenti dipendenti della
società già concessionaria della riscossione, dietro riconoscimento del relativo punteggio come
previsto nel disciplinare di gara:
n. 1 impiegato 1° livello
n. 1 impiegato 4° livello
n. 2 operi affissatori 5° livello
assunti a tempo indeterminato con CCNL del Settore Terziario e Commercio.
3. Prima dell’inizio della gestione il Concessionario deve segnalare al Comune i nominativi del
Funzionario responsabile e del personale addetto al servizio. Deve individuare l funzionario
responsabile dei tributi, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs n.507/93. La designazione
dei responsabili dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale alla data di attribuzione
dei servizi. Le sostituzioni dei responsabili dovranno essere comunicate entro 8 giorni
all’Amministrazione comunale.
Eventuali sostituzioni o integrazioni dovranno essere immediatamente comunicate al Comune.
4. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli
accordi sindacali che sono e saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale,
tributario, assistenziale e infortunistico. Tutti gli obblighi e gli oneri sono a carico del
Concessionario con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
5. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la
tutela della sicurezza dei lavoratori e si obbliga a designare il responsabile della sicurezza ai sensi
del decreto legislativo n. 81/2008.
6. Il Comune rimane estraneo a tutti i rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il
Concessionario ed i lavoratori.
7. Tutto il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento vistato dal Direttore del
Settore Tributi da un suo delegato.
8. Il Personale deve attenersi, nello svolgimenti delle proprie mansioni, alle regole dettate dal
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione .
9. Il Concessionario è interamente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
10. Per gravi e motivate ragioni il Comune potrà richiedere la sostituzione dei dipendenti addetti al
servizio.
11 Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga: a consegnare al Comune, entro 15 giorni
dalla scadenza del contratto, gli archivi, le banche dati utilizzate durante la gestione del servizio.
Art. 10 Riservatezza e segreto d’ufficio
1. Il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d’ufficio. Sono
tenuti a non comunicare o divulgare a terzi o utilizzare per fini diversi da quelli propri dello
svolgimento del servizio le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’attività svolta.
2. Il Concessionario deve garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
3. In caso di provata responsabilità del personale per violazione degli obblighi imposti dal presente
articolo il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, compreso
l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno agli obblighi di riservatezza, fatta salva la
possibilità per il Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
4 Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.
Art. 11 Natura del servizio
1. Tutti i servizi oggetto della concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, pubblici servizi,
pertanto la loro erogazione deve avere carattere di regolarità e di continuità.
2. Il funzionamento irregolare o interruzioni del servizio potranno essere giustificati solo in caso di
sciopero del personale, di esigenze tecniche non prevedibili o di cause di forza maggiore, ovvero
per cause previste e regolate dalla normativa. Tali cause non costituiscono titolo alcuno per richieste
di risarcimento. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad arrecare
all’utenza il minor danno possibile.
3. Il Concessionario organizza i servizi in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari,
garantendo una corretta ed efficiente gestione e la massima trasparenza.
Art. 12 Organizzazione del servizio – Sede operativa
1. Il Concessionario ha obbligo di attivare e di mantenere nel Comune di Sesto San Giovanni,
dall’inizio e per tutta la durata del contratto, un apposito ufficio.
2. Tale ufficio deve essere ubicato necessariamente in zona centrale ed avere caratteristiche
conformi alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e di igiene.
3. Presso l’uffici deve essere esposto, per la pubblica consultazione da parte degli utenti, il seguente
materiale:
- regolamento comunale e tariffe applicate;
- elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con indicazione delle categorie alle quali detti
spazi appartengono;
- registro cronologico delle commissioni.
4. Il Concessionario attiva uno sportello informativo a favore degli utenti con un orario di apertura
al pubblico per almeno 5 mattine settimanali dal lunedì al venerdì.
5. Il mancato allestimento e mantenimento di una sede adeguata comporterà la decadenza della
gestione.
Art. 13 Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi stabiliti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni necessarie
ed opportune per una completa, tempestiva e corretta gestione del servizio affidato.
2. Ha l’obbligo di organizzare il servizio con propri capitali e mezzi e con organizzazione a proprio
rischio.
3. Designa un Funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dal
DLgs n. 507/93 e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale.
4. Deve mantenere aggiornato l’archivio informatico in relazione ad ogni dato, relativo ai
contribuenti e agli impianti pubblicitari, in modo che la banca dati sia completa e flessibile, atta a
garantire, oltre a una corretta gestione dell’imposta , la possibilità di estrapolare dati statistici e
informazioni da fornire al Comune. Deve altresì mantenere e aggiornare un programma informatico
del Servizio di affissione, relativo alla gestione sia degli spazi che dei relativi diritti di affissione, in
modo da consentire l’ elaborazione dei dati informatizzati.
5. Anche in assenza di un obbligo di legge il Concessionario deve inviare ai contribuenti, in tempi
utili a garantire il rispetto dei termini di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della
fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto, il termine di versamento e le sanzioni
applicabili in caso di ritardo o omissione nonché le forme di pagamento ammesse. All’avviso dovrà
esser allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
6. Il Concessionario assume l’obbligo:
- di ricevere e a registrare tutte le dichiarazioni di cui all’art. 8 del DLgs n. 507/1993;
- di ricevere le richieste di informazioni e i reclami dell’utenza di darvi tempestiva ed esauriente
risposta;
- di trasmettere al Comune entro il primo trimestre di ogni anno, su supporto informatico,
l’archivio completo degli utenti con l’indicazione della posizione tributaria.
- di garantire un’attività di costante controllo del territorio, volta a rilevare impianti e ogni forma di
esposizione pubblicitaria abusiva e il conseguente recupero dei tributi evasi;
- di segnalare tempestivamente al Comune gli impianti e le esposizioni abusive sopra rilevate;
- di procedere all’immediata copertura e rimozione delle pubblicità abusive e delle affissioni non
autorizzate effettuate su impianti pubblici, nonché delle affissioni effettuate negli spazi non
autorizzati, procedendo al contestuale recupero del tributo evaso e all’addebito delle spese sostenute
per la rimozione e la custodia;
7. Il Concessionario, facendosi carico dei relativi oneri, sta in giudizio in luogo del Comune nelle
procedure di contenzioso instaurate in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche
affissioni.
8. Il Concessionario provvede al recupero coattivo dei tributi non versati, nelle forme consentite
dalla normativa vigente.
9. Il Concessionario dovrà espletare, durante il primo anno di concessione del servizio, un
censimento generale relativo agli impianti e ai contribuenti dell’imposta sulla pubblicità, da
effettuare sull’intero territorio comunale e dovrà provvedere al relativo aggiornamento annuale.
I dati relativi al censimento dovranno essere consegnati al Comune entro il primo semestre
dell’anno; i relativi aggiornamenti entro il primo trimestre di ogni anno.
Art. 14 Impianti per le pubbliche affissioni.
1. Il Concessionario prima di iniziare il servizio prende in consegna dal Comune con apposito
verbale, gli impianti destinati al servizio di pubbliche affissioni esistenti sul territorio alla data di
stipulazione del contratto.
2. Il Concessionario si impegna a dare attuazione al progetto di riordino dell’impiantistica
presentato in sede di gara, secondo le richieste dell’Ente.
3. Il Concessionario in ogni caso provvede, a propria cura e spese, all’installazione e
all’adeguamento degli impianti di pubblica affissione secondo le disposizioni dettate dal Piano
Generale degli impianti , compresa la ricollocazione in altre posizioni degli impianti non più
conformi alle disposizioni del Piano stesso.
4. Il Concessionario provvede alla sostituzione degli impianti in cattivo stato ed effettua tutti gli
interventi di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e il decoro.
5. Gli oneri per la manutenzione, lo spostamento, la sostituzione, la nuova installazione di impianti
di pubblica affissione sono a totale carico del Concessionario.
6. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti
affidati alla sua gestione.
7. Allo scadere della concessione tutti gli impianti esistenti sul territorio, sia quelli facenti parte
della dotazione iniziale che quelli installati durante il periodo della concessione, dovranno essere
riconsegnati al Comune previo sopralluogo e con la sottoscrizione di apposito verbale verbale.
Eventuali mancanze daranno luogo a rivalsa sulla cauzione.
Art. 15 Servizio di pubbliche affissioni
1. Le affissioni sono effettuate negli spazi appositamente destinati esclusivamente dal
Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Le affissioni giornaliere dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile,
compatibile con le esigenze di servizio, secondo l’ordine di richiesta, salvo i casi di affissione
urgente.
3. Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario affisso dovrà recare apposta la dicitura “ Comune di
Sesto San Giovanni- Servizio affissioni” e la data di inizio e di scadenza dell’affissione stessa.
4. Il Concessionario è tenuto a provvedere con sollecitudine a tutte le affissioni dei manifesto del
Comune, dello Stato e degli Enti pubblici territoriali.
Art. 16 Recupero dell’evasione
1. Il Concessionario è tenuto a dare attuazione al programma di recupero dell’evasione presentato in
sede di gara..
Art. 17 Servizi aggiuntivi
1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi e le prestazioni eventualmente
indicate nell’offerta presentata in sede di gara.
Art. 18 Cauzione
1. A garanzia degli obblighi contrattuali quali ad es. quelli del versamento delle somme riscosse,
nonché dell’esatto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione dei servizi
oggetto del presente bando e del capitolato d’oneri, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle
somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per
fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, il concessionario è
tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia fideiussoria
di pari al minimo garantito in analogia alle forme e nei termini di cui all’art. 113 del DLgs n.12
aprile 2006 n. 163, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. il Concessionario è tenuto a
prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione della
concessione, la summenzionata cauzione definitiva
2. In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario il Comune
procede ad esecuzione sulla cauzione
3. La diminuzione della cauzione comporta per il Concessionario l’obbligo di provvedere al
reintegro entro il termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione, dopo l’avvenuta riconsegna al
Comune, da parte del Concessionario, della banca dati e degli impianti di affissione, previo
accertamento dell’inesistenza di pendenze economiche, dell’avvenuto rispetto delle clausole
contrattuali e in genere previa verifica della regolare esecuzione del servizio, attestata con
determinazione dirigenziale che dispone lo svincolo.
.
Art. 19 Responsabilità verso terzi
1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi
che al Comune di Sesto San Giovanni e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o
indiretta di qualsiasi natura per danni alle persone e alle cose.
2. E’ condizione necessaria ed indispensabile per la stipulazione del contratto che il Concessionario
stipuli apposita polizza assicurativa, con primaria compagnia assicuratrice, a copertura della
responsabilità derivante dalla gestione del servizio, compreso per quanto attiene ai rischi connessi al
servizio di pubbliche affissioni e per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta, che
produrrà al Comune all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 20 Vigilanza
1. Il Concessionario opera sotto la diretta vigilanza degli uffici comunali, è tenuto a sottoporsi a tutti
i controlli che il Comune riterrà opportuno eseguire e a fornire al Comune tutte le notizie e i dati
che verranno richiesti attinenti l’attività, nei termini stabiliti dal richiedente.
2.Per consentire i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione
richiesta.
3. Eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario che potrà presentare le proprie
osservazioni, entro il termine assegnato, non inferiore a 10 giorni.
Art. 21 Divieto di cessione e affidamento a terzi
1. E’ vietata al Concessionario la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
2. E’vietato il subappalto del servizio, anche solo parziale.
3. Il verificarsi di tali situazioni legittima la risoluzione del contratto.
Art. 22 Penali
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal capitolato d’oneri e
dalla proposta tecnica presentata in sede di gara o dalle disposizioni vigenti al Concessionario sono
applicate penali, determinate nel loro ammontare con determinazione del Direttore del Settore
Tributi, comprese tra un minimo di 50,00 euro e un massimo pari al 10% del deposito cauzionale in
relazione alla gravità dell’inadempienza e/o della recidiva.
2. L’applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta dell’inadempienza rispetto
alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla
notifica.
3. Il pagamento della penali deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica della contestazione e, in
caso di presentazione delle controdeduzioni, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di
contestazione. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento il Comune si rivale sulla
cauzione.
4. L’applicazione della penale non preclude al Comune altre forme di tutela.
5 La concessionaria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale,
nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune. In caso di interruzione in tutto o in
parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l’Amministrazione comunale
avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause
che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione della
ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall’interruzione del servizio
medesimo.
6 Tutte le spese ed i rischi derivanti dall’esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a
completo carico del concessionario.
Art. 23 Decadenza
1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione del servizio nei casi disciplinati dall’art.
13 del D.M. 11.9.2000 n.289.
2. La mancata apertura della sede, anche provvisoria, di cui all’art. 12 del presente capitolato
comporta l’impossibilità di regolare inizio del servizio con conseguente decadenza della
concessione.
3. In caso di decadenza il Comune incamererà l’intero importo della cauzione.
4 Si avrà decadenza del contratto se nel corso della gestione saranno emanate norme aventi come
conseguenza l’abolizione del rapporto di concessione.
5 La decadenza del contratto non dà diritto al concessionario a pretendere indennizzi o corrispettivi
di qualsiasi natura.
Art. 24 Cause di risoluzione.
1. Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta
Comunale, quando il Concessionario contravvenga ad una delle clausole contrattuali e/o nei
seguenti casi:
a. decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio;
b. manato inizio del servizio alla data fissata;
c. mancato riversamento delle somme riscosse alle scadenze prescritte;
d. ripetute irregolarità o abusi nella conduzione del servizio;
e. inosservanza delle disposizioni di legge o regolamentari;
f. violazione del divieto di cessione del contratto;
g. cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento o conseguenti atti a carico del
Concessionario;
h. interruzione del servizio senza giusta causa;
i. mancata prestazione della cauzione nei termini e modi previsti o mancato reintegro nei termini
della cauzione eventualmente escussa;
2. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza
può determinare la risoluzione del contratto.
3.Il Comune provvederà a contestare in forma scritta il fatto determinante la risoluzione del
contratto al Concessionario che potrà controdedurre entro il termine di dieci giorni dalla notifica
dell’addebito.
4. L’amministrazione si riserva di agire per la richiesta di risarcimento dei datti imputabili a colpe
del Concessionario.
5 Inoltre, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente
convenzione, il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno e
pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del
personale dipendente) potesse incorrere.
.
Art. 25 Atti successivi alla scadenza della concessione
1. Il Concessionario non potrà emettere atti ed effettuare riscossioni dopo la scadenza
dell’affidamento.
2. Dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti nei confronti dei
contribuenti per il completamento dell’iter procedurale.
3. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune l’archivio informatico e cartaceo dei
contribuenti e ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge entro il
termine di 15 gg dalla scadenza della concessione.
Art. 26 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e le spese inerenti il contratto e le conseguenti
formalità.
Art. 27 Controversie e Foro competente
1. Per le controversie non componibili che dovessero sorgere tra il Comune e il Concessionario in
merito all’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi è competente il
Foro di Monza.
Art. 28 Norme di rinvio
1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme
vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.
Art 29 osservanza leggi e regolamenti
1
Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente
Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della Pubblicità
disciplinate dal decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni, nonché le singole
disposizioni contenute nei regolamenti Comunali e le tariffe deliberate dall’Amministrazione
Comunale.
2 Il Concessionario è obbligato ad uniformare la gestione del servizio ai principi ed ai criteri dettati
dalle disposizioni dello Statuto dei Contribuenti di cui alla Legge 27/07/2000 n.212.
3 Il Concessionario è obbligato ad osservare ed applicare, per quanto di competenza le disposizioni
del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi di pubblicità e relativo regolamento di
attuazione, dei Regolamenti Comunali, ivi compreso il Regolamento generale di disciplina delle
entrate e del Codice della Strada e successive modificazioni e/o integrazioni.
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