Documento legale - Comune di Brescia

D:\960191369.doc
COMUNE DI BRESCIA
Non Rep.n.
P.G. n.
Concessione a
La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus di quattro
immobili del patrimonio comunale indisponibile siti a Brescia in via
Cimabue 18 ad uso Comunità di accoglienza per adulti in condizione
di disagio.
In Brescia, addì
Fra
il
Comune
di
Brescia,
rappresentato
dal
dott.
Raffaele
Bonora,
dirigente del Settore servizi sociali e politiche per la famiglia ed
in esecuzione della determinazione dirigenziale ……….. n.
…… /…….
P.G., esecutiva ai sensi di legge.
Codice fiscale: 00761890177
e
La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus, rappresentata
dall’amministratore delegato, sig.
Domenico Bizzarro
Codice fiscale: 03136080177
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1- Il Comune di Brescia dà in concessione a La Rete, Società
Cooperativa Sociale onlus, quattro unità immobiliari site a Brescia,
in via Cimabue 18, da destinare alla comunità alloggio “Casa Lea”
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avente
come
destinatari
persone
adulte
in
condizioni
di
disagio
segnalate dai servizi sociali con priorità per gli utenti segnalati
dal Comune di Brescia.
Gli
immobili
oggetto
del
presente
atto
sono
classificati
nel
patrimonio indisponibile del Comune di Brescia ed essendo, in quanto
a natura, assimilabili ai beni demaniali, sono seggetti al regime
della concessione.
Le unità immobiliari sono censite al catasto con i seguenti dati:
1) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2
subalterno 27 (U.I. 51615, int. 312 – mq. 63,07);
2) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2
subalterno 35 (u.i. 51621, int. 306 – mq. 72,12);
3) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2
subalterno 40 (U.I. 51626, int. 301 – mq. 65,38);
4) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2
subalterno 26 (U.I. 51614, int. 313 – mq. 62,52);
Gli
immobili
sono
identificati
graficamente
mediante
coloritura
gialla sulle planimetrie che, previa sottoscrizione delle parti, si
allegano
al
presente
atto
sotto
le
lettere
"A,
B,
C
e
D"
per
costituirne parte integrante e sostanziale.
La consegna dell’immobile sub 26 (U.I. 51614, int. 313) potrà essere
differita; in tal caso il concessionario corrisponderà il relativo
canone dal mese successivo alla consegna.
ART. 2 – Secondo quanto previsto dalla
predetta determinazione
dirigenziale le unità immobiliari verranno adibite ad attività di
interesse pubblico, concordate con il Comune di Brescia, a favore di
persone
adulte
in
condizione
di
disagio
segnalate
dai
servizi
sociali , con divieto al concessionario di mutare anche in parte
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solo temporaneamente tale uso.
L’infrazione ai divieti indicati nel presente articolo produrrà ipso
iure
la
risoluzione
del
contratto
per
grave
inadempimento
del
concessionario.
ART. 3 - Il Comune consegna gli alloggi nello stato di fatto. Il
concessionario si impegna ad adeguare gli alloggi alla destinazione
d’uso sopra indicata, nel rispetto della normativa vigente, mediante
limitati interventi di manutenzione. Prima dell’effettuazione dei
lavori il concessionario dovrà presentare un preventivo al Comune,
che lo approverà individuando le spese che intende riconoscere quali
migliorie.
regolare
Al
termine
esecuzione
ed
dei
il
lavori
il
Comune
concessionario
ne
verificherà
fornirà
copia
la
delle
certificazioni di legge relative ai lavori eseguiti.
ART. 4 – La presente concessione decorre a far data dall’ 1.6.2013
ed ha durata di 3 anni (con scadenza 31.5.2016). Le parti possono
concordare un limitato differimento della decorrenza per un massimo
di tre mesi.
ART. 5 - Il canone annuo di concessione, è stabilito e accettato in
€ 14.066,35 (IVA esclusa), ed è articolato nel seguente modo:
Sub
26
27
35
40
Unità
immobiliare
51614
51615
51621
51626
Canone mensile
(IVA esclusa)
€ 282,06
€ 285,80
€ 318,01
€ 286,33
Canone annuale
(IVA esclusa)
€ 3.384,72
€ 3.429,65
€ 3.816,07
€ 3.425,91
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Il Comune riconoscerà le spese individuate quali migliorie, ai sensi
dell’art.
3,
mediante
la
decurtazione
dal
canone
di
concessione
dovuto, entro un importo massimo presunto di € 6.000,00 (IVA inclusa
se dovuta).
Il concessionario corrisponderà il canone nel seguente modo:
-
prima rata quadrimestrale entro i primi cinque giorni di giugno
2013:
-
successive 10 rate trimestrali anticipate entro i primi cinque
giorni
del
trimestre
cui
si
riferisce
il
versamento
con
decorrenza;
-
ultima rata bimestrale entro i primi cinque giorni di aprile
2016.
A titolo esemplificativo si allega la tabella che quantifica gli
importi delle rate.
In caso di ritardato pagamento, fatti salvi i diritti della parte
cedente, viene applicato l'interesse pari al tasso legale vigente.
I canoni dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto
corrente di tesoreria UBI IT91G0350011282000000058915 specificando
la causale.
ART. 6 - Il canone di concessione di cui al precedente art. 5 potrà
essere aggiornato annualmente, su richiesta della parte cedente, in
misura
pari
al
75%
delle
variazioni
dell'indice
dei
prezzi
al
consumo pubblicate dall’ISTAT.
ART. 7 - Il concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni
discendenti
dalla
presente
concessione,
dovrà
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costituire cauzione di importo pari a tre mensilità, tramite una
delle modalità in uso presso il Comune di Brescia, e precisamente:
a)
versamento
sul
c/c
postale
11164258
intestato
a:
Comune
Brescia Servizio Tesoreria indicando come causale
di
“Deposito
cauzionale per concessione 4 immobili Via Cimabue 18 destinati
a Comunità di accoglienza;
b)
assegno circolare;
c)
versamento
Comune
di
in
contanti
Brescia
effettuato
IBAN
sul
c/c
di
Tesoreria
IT91G0350011282000000058915
del
aperto
presso il Banco di Brescia;
d)
fidejussione bancaria , rilasciata da Istituti di Credito di
cui al Testo Unico Bancario approvato con
e)
D.Lgs n. 385/93;
polizza assicurativa , rilasciata da impresa di assicurazioni,
debitamente
autorizzata
all’esercizio
del
ramo
cauzioni,
ai
sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni
e/o integrazioni;
f)
polizza
rilasciata
nell’elenco
dagli
speciale
intermediari
di
cui
finanziari
all’art.
107
del
iscritti
Decreto
Legislativo n. 385 dell’1.9.1993 che svolgono in via esclusiva
o
prevalente
attività
di
rilascio
di
garanzie,
a
ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.”
La polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria deve
contenere
espressamente,
alla
voce
“condizioni
particolari”,
la
dicitura di seguito indicata:
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“La
Compagnia
Assicuratrice
e/o
Istituto
Bancario,
debitore
in
solido con il concessionario (debitore principale):
1. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 del C.C.;
2. Rinuncia
all'onere
di
cui
all'art.
1957
del
C.C.
di
una
tempestiva e diligente escussione della ditta concorrente;
3. Si
impegna
a
versare
l'importo
della
cauzione
a
semplice
richiesta del Comune, senza alcuna riserva e/o eccezione.”
La cauzione costituita dal concessionario sarà trasmessa al Settore
Bilancio e Ragioneria che ne curerà l'incasso.
ART.
8
–
Il
concessionario
è
tenuto
a
provvedere
direttamente
all'accensione delle necessarie utenze presso le società erogatrici
dei servizi, assumendosi anche ogni spesa relativa ai consumi ed
alla tariffa rifiuti e servizi (Tares).
Sono parimenti a carico del concessionario le spese per servizi e
consumi comuni di competenza, a norma dell'art. 9 della legge n.
392/1978.
Sono
a
carico
del
concessionario
gli
interventi
di
manutenzione
ordinaria e le riparazioni e modifiche eventualmente necessarie per
la conservazione dell’agibilità dei locali, mentre le spese per la
manutenzione straordinaria della struttura sono a carico del Comune.
ART.
9
–
E’
fatto
assoluto
divieto
di
sub
concedere
anche
parzialmente gli immobili senza esplicita autorizzazione comunale,
pena la decadenza della concessione.
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ART. 10 - Il mancato pagamento del canone e degli eventuali oneri
accessori nei termini di legge, la subconcessione abusiva ed il
mutamento
della
destinazione
d’uso
dei
locali,
comporteranno
l'immediata risoluzione del contratto per colpa del concessionario,
fermo
restando
risarcimento
del
l’obbligo
danno
a
di
corrispondere
favore
della
parte
il
dovuto
cedente,
ed
a
il
norma
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché il rimborso delle spese
legali e giudiziali.
ART. 11 – Il Comune ha diritto di far visitare i locali in qualsiasi
momento, previ accordi con il concessionario.
ART. 12 - Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi
legali:
- il Comune di Brescia in Piazza della Loggia 1 a Brescia;
- La Rete,
Società Cooperativa Sociale onlus in rua Confettora
6/8 a Brescia.
ART. 13 - Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il
Foro di Brescia.
ART. 14 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa
riferimento alla legge 27.7.1978 n. 392, al Codice Civile, agli usi
e consuetudini locali.
ART. 15 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti
la stipula del presente contratto sono a carico del concessionario,
ad
eccezione
dell'imposta
di
registro
che
fa
carico
alle
parti
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contraenti in quote uguali.
Ai
sensi
dell’art.
17
comma
3
del
D.P.R.
26.4.1986
n.
131
e
successive modificazioni l’imposta di registro sarà corrisposta per
singole annualità.
L'onere di provvedere agli adempimenti annuali di cui all'art. 17,
comma 3, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 viene assunto dal Comune di
Brescia.
OPPURE
Ai fini del pagamento dell’imposta di registro le parti dichiarano
di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 17, comma 3,
del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, modificato ed intergrato dall’art. 21,
comma
18,
della
legge
27.12.1997
n.
449:
detta
imposta
verrà
pertanto assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del
presente contratto e l’ammontare della stessa sarà ridotto di una
percentuale pari al --% (risultante dalla moltiplicazione del numero
delle annualità per la metà del tasso di interesse legale) ai sensi
dell’art.
5
Tariffa
Parte
Prima
del
D.P.R.
n.
131/1986
come
modificato dalla legge n. 449/1997.
Approvato e sottoscritto, unitamente all’allegato
- Per il Comune di Brescia
--------------------------
- Il concessionario
----------------------------
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile il
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concessionario
clausole
dichiara
suestese
e,
di
in
aver
preso
particolare,
piena
conoscenza
dichiara
di
delle
approvare
l’articolo ……
- Il concessionario
--------------------------
Tabella allegata:
rateizzazione canone CASA LEA - ipotesi di rimborso massimo di € 6.000,00
2013
2014
2015
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
totali
2016
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 2.245,46
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 3.368,25
€ 7.859,25
€ 13.473,00
€ 13.473,00
€ 4.491,00
€ 5.613,71
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