D:\960191369.doc COMUNE DI BRESCIA Non Rep.n. P.G. n. Concessione a La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus di quattro immobili del patrimonio comunale indisponibile siti a Brescia in via Cimabue 18 ad uso Comunità di accoglienza per adulti in condizione di disagio. In Brescia, addì Fra il Comune di Brescia, rappresentato dal dott. Raffaele Bonora, dirigente del Settore servizi sociali e politiche per la famiglia ed in esecuzione della determinazione dirigenziale ……….. n. …… /……. P.G., esecutiva ai sensi di legge. Codice fiscale: 00761890177 e La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus, rappresentata dall’amministratore delegato, sig. Domenico Bizzarro Codice fiscale: 03136080177 Si conviene e si stipula quanto segue: ART.1- Il Comune di Brescia dà in concessione a La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus, quattro unità immobiliari site a Brescia, in via Cimabue 18, da destinare alla comunità alloggio “Casa Lea” 1 D:\960191369.doc avente come destinatari persone adulte in condizioni di disagio segnalate dai servizi sociali con priorità per gli utenti segnalati dal Comune di Brescia. Gli immobili oggetto del presente atto sono classificati nel patrimonio indisponibile del Comune di Brescia ed essendo, in quanto a natura, assimilabili ai beni demaniali, sono seggetti al regime della concessione. Le unità immobiliari sono censite al catasto con i seguenti dati: 1) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2 subalterno 27 (U.I. 51615, int. 312 – mq. 63,07); 2) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2 subalterno 35 (u.i. 51621, int. 306 – mq. 72,12); 3) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2 subalterno 40 (U.I. 51626, int. 301 – mq. 65,38); 4) catasto fabbricati sezione urbana NCT foglio 217 particella 2 subalterno 26 (U.I. 51614, int. 313 – mq. 62,52); Gli immobili sono identificati graficamente mediante coloritura gialla sulle planimetrie che, previa sottoscrizione delle parti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A, B, C e D" per costituirne parte integrante e sostanziale. La consegna dell’immobile sub 26 (U.I. 51614, int. 313) potrà essere differita; in tal caso il concessionario corrisponderà il relativo canone dal mese successivo alla consegna. ART. 2 – Secondo quanto previsto dalla predetta determinazione dirigenziale le unità immobiliari verranno adibite ad attività di interesse pubblico, concordate con il Comune di Brescia, a favore di persone adulte in condizione di disagio segnalate dai servizi sociali , con divieto al concessionario di mutare anche in parte 2 D:\960191369.doc solo temporaneamente tale uso. L’infrazione ai divieti indicati nel presente articolo produrrà ipso iure la risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario. ART. 3 - Il Comune consegna gli alloggi nello stato di fatto. Il concessionario si impegna ad adeguare gli alloggi alla destinazione d’uso sopra indicata, nel rispetto della normativa vigente, mediante limitati interventi di manutenzione. Prima dell’effettuazione dei lavori il concessionario dovrà presentare un preventivo al Comune, che lo approverà individuando le spese che intende riconoscere quali migliorie. regolare Al termine esecuzione ed dei il lavori il Comune concessionario ne verificherà fornirà copia la delle certificazioni di legge relative ai lavori eseguiti. ART. 4 – La presente concessione decorre a far data dall’ 1.6.2013 ed ha durata di 3 anni (con scadenza 31.5.2016). Le parti possono concordare un limitato differimento della decorrenza per un massimo di tre mesi. ART. 5 - Il canone annuo di concessione, è stabilito e accettato in € 14.066,35 (IVA esclusa), ed è articolato nel seguente modo: Sub 26 27 35 40 Unità immobiliare 51614 51615 51621 51626 Canone mensile (IVA esclusa) € 282,06 € 285,80 € 318,01 € 286,33 Canone annuale (IVA esclusa) € 3.384,72 € 3.429,65 € 3.816,07 € 3.425,91 3 D:\960191369.doc Il Comune riconoscerà le spese individuate quali migliorie, ai sensi dell’art. 3, mediante la decurtazione dal canone di concessione dovuto, entro un importo massimo presunto di € 6.000,00 (IVA inclusa se dovuta). Il concessionario corrisponderà il canone nel seguente modo: - prima rata quadrimestrale entro i primi cinque giorni di giugno 2013: - successive 10 rate trimestrali anticipate entro i primi cinque giorni del trimestre cui si riferisce il versamento con decorrenza; - ultima rata bimestrale entro i primi cinque giorni di aprile 2016. A titolo esemplificativo si allega la tabella che quantifica gli importi delle rate. In caso di ritardato pagamento, fatti salvi i diritti della parte cedente, viene applicato l'interesse pari al tasso legale vigente. I canoni dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente di tesoreria UBI IT91G0350011282000000058915 specificando la causale. ART. 6 - Il canone di concessione di cui al precedente art. 5 potrà essere aggiornato annualmente, su richiesta della parte cedente, in misura pari al 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicate dall’ISTAT. ART. 7 - Il concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dalla presente concessione, dovrà 4 D:\960191369.doc costituire cauzione di importo pari a tre mensilità, tramite una delle modalità in uso presso il Comune di Brescia, e precisamente: a) versamento sul c/c postale 11164258 intestato a: Comune Brescia Servizio Tesoreria indicando come causale di “Deposito cauzionale per concessione 4 immobili Via Cimabue 18 destinati a Comunità di accoglienza; b) assegno circolare; c) versamento Comune di in contanti Brescia effettuato IBAN sul c/c di Tesoreria IT91G0350011282000000058915 del aperto presso il Banco di Brescia; d) fidejussione bancaria , rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con e) D.Lgs n. 385/93; polizza assicurativa , rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni; f) polizza rilasciata nell’elenco dagli speciale intermediari di cui finanziari all’art. 107 del iscritti Decreto Legislativo n. 385 dell’1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.” La polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria deve contenere espressamente, alla voce “condizioni particolari”, la dicitura di seguito indicata: 5 D:\960191369.doc “La Compagnia Assicuratrice e/o Istituto Bancario, debitore in solido con il concessionario (debitore principale): 1. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.; 2. Rinuncia all'onere di cui all'art. 1957 del C.C. di una tempestiva e diligente escussione della ditta concorrente; 3. Si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva e/o eccezione.” La cauzione costituita dal concessionario sarà trasmessa al Settore Bilancio e Ragioneria che ne curerà l'incasso. ART. 8 – Il concessionario è tenuto a provvedere direttamente all'accensione delle necessarie utenze presso le società erogatrici dei servizi, assumendosi anche ogni spesa relativa ai consumi ed alla tariffa rifiuti e servizi (Tares). Sono parimenti a carico del concessionario le spese per servizi e consumi comuni di competenza, a norma dell'art. 9 della legge n. 392/1978. Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e le riparazioni e modifiche eventualmente necessarie per la conservazione dell’agibilità dei locali, mentre le spese per la manutenzione straordinaria della struttura sono a carico del Comune. ART. 9 – E’ fatto assoluto divieto di sub concedere anche parzialmente gli immobili senza esplicita autorizzazione comunale, pena la decadenza della concessione. 6 D:\960191369.doc ART. 10 - Il mancato pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori nei termini di legge, la subconcessione abusiva ed il mutamento della destinazione d’uso dei locali, comporteranno l'immediata risoluzione del contratto per colpa del concessionario, fermo restando risarcimento del l’obbligo danno a di corrispondere favore della parte il dovuto cedente, ed a il norma dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché il rimborso delle spese legali e giudiziali. ART. 11 – Il Comune ha diritto di far visitare i locali in qualsiasi momento, previ accordi con il concessionario. ART. 12 - Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali: - il Comune di Brescia in Piazza della Loggia 1 a Brescia; - La Rete, Società Cooperativa Sociale onlus in rua Confettora 6/8 a Brescia. ART. 13 - Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il Foro di Brescia. ART. 14 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 27.7.1978 n. 392, al Codice Civile, agli usi e consuetudini locali. ART. 15 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono a carico del concessionario, ad eccezione dell'imposta di registro che fa carico alle parti 7 D:\960191369.doc contraenti in quote uguali. Ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni l’imposta di registro sarà corrisposta per singole annualità. L'onere di provvedere agli adempimenti annuali di cui all'art. 17, comma 3, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 viene assunto dal Comune di Brescia. OPPURE Ai fini del pagamento dell’imposta di registro le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, modificato ed intergrato dall’art. 21, comma 18, della legge 27.12.1997 n. 449: detta imposta verrà pertanto assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del presente contratto e l’ammontare della stessa sarà ridotto di una percentuale pari al --% (risultante dalla moltiplicazione del numero delle annualità per la metà del tasso di interesse legale) ai sensi dell’art. 5 Tariffa Parte Prima del D.P.R. n. 131/1986 come modificato dalla legge n. 449/1997. Approvato e sottoscritto, unitamente all’allegato - Per il Comune di Brescia -------------------------- - Il concessionario ---------------------------- A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile il 8 D:\960191369.doc concessionario clausole dichiara suestese e, di in aver preso particolare, piena conoscenza dichiara di delle approvare l’articolo …… - Il concessionario -------------------------- Tabella allegata: rateizzazione canone CASA LEA - ipotesi di rimborso massimo di € 6.000,00 2013 2014 2015 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre totali 2016 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 2.245,46 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 3.368,25 € 7.859,25 € 13.473,00 € 13.473,00 € 4.491,00 € 5.613,71 9