ASL 4 - TORINO PERSONALE DEL COMPARTO CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE INTEGRATIVO 1998 - 2001 TITOLO I : CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 1 - OGGETTO, DURATA E DECORRENZA. 1. Il presente contratto collettivo aziendale integrativo (nel prosieguo indicato come Ccai), si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo determinato dell’area comparto, dipendente dalla Asl n. 4 di Torino. 2. Il Ccai riguarda il quadriennio 1998 - 2001, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua sottoscrizione definitiva. Sono fatte salve le diverse decorrenze di specifici istituti contrattuali indicate nei singoli articoli. 3. Nel prosieguo del testo il Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998 - 2001 dell’area del personale del comparto sarà indicato come Ccnl. ART. 2 - PROCEDURE DI APPLICAZIONE E RINNOVO 1. Esulano dalla durata quadriennale del Ccai gli istituti che necessitano di accordi a cadenza annuale; tra questi rientrano in particolare l’individuazione e l’utilizzo delle risorse economiche, la cui determinazione avviene entro il primo trimestre di ogni anno. 2. Le parti verificano annualmente, in apposite riunioni che si tengono entro la fine del mese di novembre, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto che non hanno cadenza annuale. 3. Il Ccai alla sua scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non sono sostituite dal successivo Ccai. 4. In caso di controversie sull’interpretazione del Ccai, le parti si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa. Per tutta la durata della controversia le parti si astengono dall’assumere iniziative al riguardo. L’esame si conclude entro 30 giorni dalla data della richiesta per definire l’interpretazione autentica. Il relativo verbale d’intesa sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della sua vigenza. TITOLO II : SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI ART. 3 - RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità reciproche dell’azienda e delle parti sindacali, è improntato all’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con l’esigenza di mantenere ed incrementare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla collettività e dell’attività amministrativa. 2. Il sistema delle relazioni sindacali, che si informa ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza e prevenzione dei conflitti, è articolato nei seguenti modelli relazionali: contrattazione collettiva integrativa aziendale; informazione, ossia comunicazione in forma scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie di cui all’art. 6 del Ccnl; concertazione, ossia attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’azienda sulle materie previste dal Ccnl nonché su consistenza e variazione delle dotazioni organiche; salvo termini diversi esplicitamente stabiliti dall’azienda, i soggetti sindacali possono chiedere l’avvio della fase di concertazione entro dieci giorni dalla avvenuta informazione da parte aziendale; consultazione, ossia acquisizione da parte aziendale, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie indicate dal Ccnl; qualora entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione della informazione non sia stato espresso alcun parere ovvero non sia pervenuta richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti sindacali, il parere si intende espresso in senso positivo; interpretazione autentica delle clausole contrattuali. 3. A richiesta dei soggetti sindacali possono essere costituiti Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell’azienda, nonché l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. ART. 4 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE 1. Le RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative (artt. 2 e 10 comma 1 Ccnq 7/8/98) possono indire assemblee del personale comunicando preventivamente per iscritto alla Direzione aziendale ed alla UOA Amministrazione del Personale il luogo, l’ordine del giorno, l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, la data e l’orario dell’assemblea, che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o reparti ovvero i dipendenti appartenenti a determinati profili professionali o categorie. In entrambi i casi il preavviso all’azienda deve essere di almeno tre giorni lavorativi. 2. Alle assemblee di gruppo o di unità operativa possono partecipare soltanto i lavoratori appartenenti al gruppo od all’unità operativa interessata, fatta salva la presenza dei dirigenti sindacali del soggetto promotore dell’assemblea. 3. In caso di eccezionali e motivate esigenze l’azienda comunica in forma scritta, almeno 48 ore prima del termine stabilito, alle rappresentanze sindacali promotrici la necessità di spostare la data dell’assemblea. 4. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 5. Il personale che opera al di fuori della sede presso la quale si svolge l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede ed alla partecipazione all’assemblea stessa. 6. La figura professionale di coordinamento elenca su apposito modulo, precisando il tempo utilizzato, i dipendenti in servizio che si sono assentati per intervenire all’assemblea; tale modulo deve essere inviato alla UOA Amministrazione del Personale entro le 24 ore successive. 7. Per quanto riguarda ogni altra modalità relativa alla partecipazione alle assemblee, si applicano le disposizioni dettate in materia di contingenti minimi di personale in caso di sciopero. ART. 5 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SINDACALE 1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Ccai in materia di relazioni e prerogative sindacali, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali applicabili al comparto Sanità. ART. 6 - GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 1. I contingenti di personale e le tipologie professionali necessarie a garantire i servizi minimi essenziali in occasione di ogni sciopero, sono quelli individuati nel contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti in data 10 dicembre 1999, che vengono riconfermati con il presente atto. 2. Le parti si impegnano a rivedere, se necessario, la regolamentazione dei servizi pubblici essenziali entro il 30 giugno di ciascun anno, al fine di adeguare i contingenti minimi alle periodiche variazioni organizzative che si verificano in azienda. TITOLO III : CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 7 - PRINCIPI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 1. Nella definizione del sistema della progressione economica orizzontale le parti intendono favorire la valorizzazione della autonomia organizzativa dell’Azienda insieme alla soddisfazione delle esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti, nel rispetto delle risorse contrattualmente definite e della metodologia delle gestione per budget. 2. Sono soggetti di ufficio alle selezioni inerenti la progressione economica orizzontale tutti i dipendenti dell’Azienda a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, che a tale data abbiano superato con esito positivo il periodo di prova e siano in possesso dei requisiti specificati dal Ccai. 3. Le operazioni di selezione si concludono di norma entro il 30 aprile, ma gli effetti derivanti dalla attribuzione delle fasce economiche decorrono comunque dal 1° gennaio di ogni anno. 4. Dopo la prima applicazione delle fasce retributive avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2000, le fasce stesse vengono attribuite a regime sulla base dei punteggi richiamati al comma 10 del successivo art. 8.. Una specifica valutazione compresa nella scheda di cui al successivo art. 9 ha valore anche per l’attribuzione (entro il 31 maggio dell’anno) della quota variabile di conguaglio relativa alla produttività collettiva dell’anno appena trascorso. 5. Sono possibili soltanto i passaggi da una fascia economica a quella immediatamente successiva. Art. 8 - METODOLOGIA E CRITERI DELLE SELEZIONI 1. Le risorse economiche annualmente disponibili per l’attribuzione delle fasce economiche sono determinate, a consuntivo, alla data del 31 dicembre. Esse sono successivamente suddivise fra le diverse strutture ed U.O.A. aziendali in base alla programmazione del fabbisogno di personale relativa all’anno di riferimento. L’ulteriore suddivisione all’interno delle strutture aziendali del budget disponibile tiene conto degli esiti della specifica sessione di concertazione che si tiene annualmente fra azienda e soggetti sindacali; in tale sede le parti si impegnano a prestare particolare attenzione alla situazione del personale appartenente a tipologie professionali di fatto escluse dalla operazione di riqualificazione prevista in via generale dall’art. 10 del Ccai (in particolare ausiliari specializzati sanitari, ota, infermieri generici, operatori tecnici di coordinamento). 2. Ai fini della determinazione del budget e delle selezioni per la progressione economica orizzontale, le strutture semplici con meno di cinque addetti sono accorpate alla struttura complessa di riferimento, ove esistente. 3. Le frazioni di risorse eventualmente residue dopo l’attribuzione delle fasce sono riassegnate al fondo dell’art. 39 CCNL dell’anno successivo. 4. Le fasce sono attribuite nell’ambito di ogni struttura aziendale distintamente per ogni posizione lavorativa individuata in funzione del sistema di valutazione permanente delle prestazioni, tenendo conto del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre. A questo fine in ciascuna struttura si provvede alla valutazione dei dipendenti appartenenti alla struttura medesima secondo i modelli di cui al comma 3 dell’art. 9, mediante indicazioni oggettive dei risultati raggiunti e descrizione delle loro caratteristiche professionali come più avanti specificato. La valutazione è effettuata dal diretto superiore gerarchico, secondo le modalità dettagliate nell’ambito del sistema di valutazione permanente delle prestazioni previo specifico confronto con le organizzazioni sindacali da avviare nei termini di cui al citato comma 3 dell’art. 9. 5. Per i passaggi dalla terza alla quarta fascia retributiva vengono valorizzati in maniera opportuna, attraverso il raddoppio del relativo punteggio attribuito nella scheda, alcuni fattori di valutazione attinenti alle capacità professionali (nel numero massimo di tre) da individuarsi nell’ambito della scheda di valutazione permanente, in corrispondenza dei parametri indicati all’art. 35 comma 1 lett.b) del Ccnl. 6. Il punteggio attribuito nella scheda di valutazione viene integrato, ai soli fini della attribuzione delle fasce retributive, attraverso l’applicazione di un fattore correttivo legato alla conoscenza della realtà sanitaria da parte dei dipendenti valutati, ricondotta in termini di anzianità assoluta di servizio a tempo indeterminato maturata presso gli enti del Ssn. In particolare tale fattore correttivo potrà essere pari, in misura massima, al 50 per cento per i passaggi di fascia relativi alla categoria A, al 40 per cento per quelli relativi alla categoria B (compreso livello economico Bs), per il 30 per cento per quelli relativi alla categoria C, per il 20 per cento per quelli relativi alla categoria D e per il 10 per cento per quelli relativi al livello economico Ds; la misura massima del fattore correttivo sarà attribuita ai dipendenti che possano vantare almeno 25 anni di anzianità. 7. Ai dipendenti beneficiari di uno degli assegni personali previsti dall’art. 31 del Ccnl è attribuito, ai fini della assegnazione delle fasce retributive, un punteggio aggiuntivo da definire nella sessione di confronto sindacale di cui al comma 3 del successivo art. 9.. 8. I dipendenti cui sia stata comminata una sanzione disciplinare corrispondente alla sospensione dal servizio sono esclusi per un biennio dalle selezioni per l’attribuzione delle fasce retributive. 9. L’Ufficio di staff Osru trasmette ad ogni Direttore o Responsabile di struttura i dati relativi alle risorse economiche effettivamente disponibili ai fini della progressione orizzontale entro il 31 gennaio, nonché le altre indicazioni desumibili dall’annuale sessione di confronto sindacale di cui al comma 3 del successivo art. 9. Qualora a tale data il fabbisogno di personale dell’anno non sia ancora stato determinato, si tiene conto di quello relativo all’anno precedente. 10. Il Dirigente Direttore o Responsabile della struttura provvede annualmente alla individuazione degli aventi titolo alla attribuzione delle fasce retributive, mediante la sommatoria dei punteggi risultanti dalle schede di valutazione ed integrati dai fattori correttivi di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo. 11. Per affrontare i casi in cui si evidenzi un significativo scostamento fra valutazione del diretto responsabile ed autovalutazione del dipendente interessato, è istituita una apposita Commissione aziendale. Il parametro cui ancorare l’individuazione degli scostamenti significativi è definito nell’ambito del confronto sindacale di cui al comma 3 del successivo art. 9 12. In nessun caso la Commissione può modificare unilateralmente le valutazioni individuali espresse dal soggetto valutatore. Qualora ne ravvisi l’opportunità, ha comunque facoltà di chiedere osservazioni e chiarimenti al soggetto valutatore, il quale può anche eventualmente rettificare le proprie precedenti valutazioni. 13. La Commissione sopra richiamata è così composta: Direttore di distretto, Direttore Presìdi Ospedalieri, Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, a seconda del settore di riferimento (distretto, ospedale, servizi amministrativi centrali, uffici di staff dipendenti dalla Direzione sanitaria), o dirigente da loro delegato; Dipendente del comparto componente del Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario e della Riabilitazione ovvero designato dal Direttore Sanitario od Amministrativo, a seconda del settore di riferimento; Funzionario della U.O.A. Amministrazione del Personale o Ufficio di staff Osru. La partecipazione alla Commissione costituisce compito di istituto e non dà luogo alla erogazione di compensi aggiuntivi. 14. In caso di parità di punteggio, costituiscono criteri di preferenza, nell’ordine, la titolarità degli assegni ad personam di cui all’art. 31 CCNL, la maggiore anzianità di servizio complessiva nella Azienda e la maggiore età anagrafica. 15. Per il 2001 i termini procedurali per l’assegnazione delle fasce economiche sono quelli indicati al comma 5 dell’art. 9. Art. 9 - SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLE PRESTAZIONI 1. In sede aziendale è attivato un sistema di valutazione delle attività svolte dal personale in grado di evidenziare in modo oggettivo e continuativo le caratteristiche professionali di ogni collaboratore dell’Azienda, in modo da contribuire ad un miglioramento della efficacia ed efficienza complessiva della azione aziendale. In particolare, il sistema di valutazione è improntato ai seguenti criteri generali: oggettività e trasparenza della valutazione; 2. 3. 4. 5. sistematicità e continuità nel tempo della valutazione; evidenziazione di elementi qualitativi e quantitativi riguardanti i risultati ottenuti, le prestazioni effettuate e l’impegno dedicato alle attività assegnate; valorizzazione del confronto valutatore - valutato e di specifiche procedure di autovalutazione, al fine di favorire un processo di condivisione dell’intero processo; in particolare si applica il principio della necessaria informazione mediante apposizione della firma per presa visione sulla scheda di valutazione nonché della possibilità per il medesimo di esplicitare la propria autovalutazione riportando sulla medesima scheda le proprie considerazioni circa la prestazione fornita e le proprie aspirazioni di carriera; finalizzazione degli esiti della valutazione anche alla individuazione delle azioni utili per migliorare la qualità delle prestazioni personali. Il sistema di valutazione individuale si configura in generale come uno strumento permanente in grado di contribuire in maniera significativa alla riorganizzazione aziendale ed alla riqualificazione del personale. Costituisce inoltre il supporto al sistema delle progressioni orizzontali ed al sistema premiante. Gli elementi oggetto di valutazione sono raccolti in apposite schede, distinte per profili e posizioni di lavoro ed articolate secondo la metodologia per competenze. Le schede saranno presentate ai soggetti sindacali entro il 31 marzo 2001; in tale sede si procederà alla fase di concertazione sugli aspetti applicativi e di dettaglio che risulteranno ancora da definire. Le schede di valutazione sono compilate una volta l’anno, a regime, entro il 28 febbraio. Nel caso il dipendente nel corso dell’anno abbia prestato servizio in più unità operative, viene valutato per l’attività prestata in ogni unità operativa; il punteggio totale di ogni scheda compilata viene rapportato, in dodicesimi, al periodo di servizio cui è riferito, in modo da avere un totale annuo rapportato a quello di una scheda unica. Per il 2001 la compilazione delle schede avviene entro il 31 maggio; tutte le procedure per l’attribuzione delle fasce retributive, di cui ai successivi articoli del Ccai, si concludono entro il 31 luglio 2001. ART. 10 - PROGRESSIONE VERTICALE 1. Le parti si danno atto che la materia delle progressioni verticali è disciplinata dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1234 del 12 novembre 1999, fatti salvi gli adeguamenti che - previa concertazione tra le parti - dovranno essere introdotti in funzione della prossima emanazione del Regolamento ministeriale già previsto dall’art. 18 del D.lgs. 502/92 s.i.m.. 2. Finalità generale del sistema di progressione verticale è quella di rispondere agli obiettivi fondamentali del miglioramento dei servizi, dell’accrescimento della efficacia e della efficienza dell’azione amministrativa nonché della ottimizzazione delle risorse umane. Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, in prima applicazione del Ccai, si procederà alla riqualificazione di parte del personale aziendale, secondo selezioni interne espletate di norma per settore di appartenenza e con le modalità generali previste dal Regolamento aziendale citato al comma precedente. Le graduatorie relative a queste selezioni non sono in ogni caso suscettibili di utilizzazione per la copertura di posti vacanti. 3. Il numero di personale coinvolto dalla riqualificazione è quello risultante dai prospetti allegati al presente Ccai. I dettagli e le modalità operative relative alla intera operazione saranno contenuti in una proposta organica predisposta dall’azienda entro il 31 marzo 2001 e preventivamente comunicata ai soggetti sindacali. 4. Le graduatorie delle selezioni interne esistenti alla data del 12 dicembre 2000 sono utilizzate con decorrenza 1° gennaio 2001. 5. Nel corso del 2001, e comunque fino al termine delle procedure di riqualificazione interna, i posti che si renderanno vacanti presso l’azienda nelle tipologie oggetto della riqualificazione medesima saranno coperti esclusivamente mediante il ricorso a procedure concorsuali e di assunzione di carattere pubblico, con contestuale sospensione delle procedure di cui al citato Regolamento aziendale. A queste procedure il personale interno potrà partecipare unicamente se in possesso dei requisiti previsti dal Ccnl per l’accesso dall’esterno. ART. 11 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1. Le parti si danno atto che la disciplina relativa alla individuazione delle posizioni organizzative nonché i criteri generali relativi al conferimento ed alla valutazione dei corrispondenti incarichi, è quella contenuta nella regolamentazione già adottata dall’azienda previa concertazione con i soggetti sindacali. ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE 1. Ai sensi dell’art. 38 comma 7 Ccnl, le parti convengono di trasferire al fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative - con decorrenza 1° gennaio 2000 - il 10 per cento del fondo della produttività collettiva nell’ammontare consolidato al 31 dicembre 1997, per un totale pari a L. 296 milioni. 2. Ai sensi dell’art. 39 comma 5 Ccnl, le parti convengono altresì di destinare, nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili nel fondo di cui all’art. 39 medesimo, la cifra annuale di L. 120.000.000.= per il finanziamento delle posizioni organizzative, al netto dell’incremento derivante dal trasferimento di risorse dal fondo del lavoro straordinario di cui al medesimo art. 39 comma 5. Per l’anno 2000 queste risorse, in quanto non effettivamente utilizzate a tale scopo, confluiranno nei residui del fondo di produttività collettiva relativi al medesimo anno. 3. Le parti si danno infine atto che la situazione complessiva dei fondi contrattuali disponibili ai fini della contrattazione integrativa per l’anno 2000 è quella risultante dai prospetti allegati al presente Ccai. TITOLO IV : SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ART. 13 - PRINCIPI GENERALI DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 1. La produttività collettiva costituisce strumento essenziale per pervenire al miglioramento dei servizi e delle prestazioni che l’azienda è chiamata ad offrire al cittadino utente, nel quadro complessivo di un più efficiente utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 2. Sono confermati i principi generali del vigente sistema di incentivazione collettiva, ispirato alla metodologia per budget, alla valutazione della realizzazione degli obiettivi aziendali da parte del Nucleo di valutazione, alla distinzione fra quota fissa di acconto (pari all’ 80 per cento, come da tabella di cui al comma 1 del successivo art. 14) e quota variabile da erogare in sede di unico conguaglio annuale, alla valutazione del contributo individuale dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi. 3. In particolare a tutto il personale che concorre alla realizzazione degli obiettivi spetta, indipendentemente da valutazioni individuali, una quota base mensile fissa differenziata per categoria. Annualmente, entro il mese di maggio, è inoltre erogata una quota variabile sulla base di valutazione individuale operata rispetto all’apporto dei singoli dipendenti alla realizzazione degli obiettivi; l’importo medio della quota variabile dipende sia dalla categoria di appartenenza sia dalla valutazione attribuita (A = quota intera, B = 2/3, C = 1/3, D = 0) sia infine dal budget disponibile per ogni struttura aziendale. La quota variabile è pertanto correlata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi attestata dal Nucleo di valutazione. In ogni caso tutti gli avanzi finali del budget di UOA sono ridistribuiti al personale in servizio al 31 dicembre 4. La valutazione individuale, a regime, è ricompresa nell’ambito della scheda annuale del sistema di valutazione permanente delle prestazioni (SVAP) prevista al precedente art. 9 comma 3, mediante la previsione di una parte specifica della stessa finalizzata esclusivamente a tal fine e pertanto non utilizzata per la progressione economica orizzontale. Fino all’attuazione concreta di tale sistema è provvisoriamente confermata la vigente scheda di valutazione individuale. 5. La data di decorrenza per l’erogazione delle nuove quote individuali stabilite al successivo art. 14 è fissata al 1° luglio 2000, con erogazione degli arretrati fino al 31 dicembre 2000 entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Ccai. Eventuali residui del fondo di produttività collettiva non assegnati a budget e relativi all’anno 2000, saranno utilizzati nell’ambito dei fondi contrattuali del 2001. 6. Una percentuale delle risorse disponibili per la formazione, pari a L. 300.00.000.=, resta a disposizione della Direzione aziendale per incentivare specifici progetti di aggiornamento o per riconoscere altre particolari situazioni. Dell’utilizzo di tali risorse viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali. 7. Nell’ambito delle risorse individuate al comma precedente, una quota complessivamente pari a L. 600.000. annue lorde pro capite, è riservata al personale tecnico sanitario (tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia medica di categoria C, DS, Ds) in ragione del particolare impegno garantito per la gestione della emergenza sanitaria e della conseguente continua e sistematica attività di aggiornamento e formazione permanente. Tale quota è distribuita annualmente in sede di conguaglio. Per il 2000 si procede alla corresponsione della quota medesima per il secondo semestre dell’anno, nella misura del 50 per cento. 8. Per il 2000, una quota massima di 100 milioni delle risorse di cui al comma 6 sono destinate alla corresponsione semestrale indicata al punto precedente a favore del personale tecnico-sanitario nonché - sulla base di separato accordo fra le parti - per il riconoscimento di una maggiorazione una tantum delle quote di incentivazione spettanti a coloro che di fatto nel corso del medesimo anno hanno già ricoperto specifiche posizioni organizzative sulla base di disposizione formale della Direzione Generale, del Direttore dei presìdi ospedalieri o dei Direttori di distretto. Le risorse residue saranno utilizzate dalla Direzione aziendale per particolari finalità da essa individuate; di tale utilizzo sarà data informazione ai soggetti sindacali. 9. Le parti si incontrano annualmente per verificare le risorse disponibili ai fini della produttività collettiva nonché per verificare l’andamento complessivo del sistema. ART. 14 - NORME DI DETTAGLIO DEL SISTEMA INCENTIVANTE 1. I valori mensili degli importi della quota base fissa e quelli medi della quota annua variabile sono i seguenti: CATEGORIA A B B livello Super C D D livello Super D livello Super (ex o.p.d.) QUOTA FISSA L. 160.000. L. 192.000. L. 224.000. L. 320.000. L. 360.000. L. 400.000. L. 440.000. QUOTA MEDIA VARIABILE L. 40.000. L. 48.000. L. 56.000. L. 80.000. L. 90.000. L. 100.000. L. 110.000. 2. Al personale assente per più di quindici giorni nel mese (ad eccezione di ferie, riposi compensativi e recuperi orari) non viene attribuita alcuna quota di incentivazione mensile; la quota annuale variabile è attribuita per i mesi per i quali è stata corrisposta la quota mensile. 3. Al personale neo assunto (cioè che accede per la prima volta al Ssn) durante il periodo di prova non spetta alcuna quota di incentivazione. Analogamente non spetta alcuna quota di incentivazione nemmeno al personale incaricato, supplente, straordinario, salvo che non si tratti di personale già a tempo indeterminato presso altri enti del Ssn. 4. La quota variabile viene attribuita a conguaglio con cadenza annuale; tale quota è correlata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi attestata dal Nucleo di valutazione nonchè alla valutazione individuale sull’apporto dei singoli dipendenti alla realizzazione degli obiettivi. La valutazione individuale deve essere formulata nella struttura in cui il dipendente presta servizio alla data del 31 dicembre, anche in caso di trasferimenti fra strutture aziendali avvenuti nel corso 5. 6. 7. 8. dell’anno; in quest’ultima ipotesi devono essere acquisite presso le precedenti strutture i necessari elementi di valutazione circa l’attività prestata precedentemente dal dipendente. Per il personale distaccato in altre aziende od enti, il giudizio individuale deve essere formulato anche in base a relazione acquisita presso il servizio di destinazione a cura del Responsabile della struttura, tenuto comunque conto della ricaduta complessiva della attività svolta dal dipendente distaccato sugli obiettivi della struttura. Tutti gli operatori di ogni struttura aziendale devono essere messi a conoscenza degli obiettivi e dei compiti assegnati a ciascuno per la loro realizzazione. L’illustrazione degli obiettivi avviene secondo le modalità ritenute più idonee dal Dirigente Responsabile purchè sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza degli obiettivi medesimi, anche attraverso idonea documentazione messa a disposizione di tutto il personale presso ogni struttura. Le modalità relative al processo di condivisione della valutazione individuale sono quelle definite nell’ambito della SVPP; nelle more di tale definizione, continuano ad applicarsi quelle attualmente vigenti, e precisamente: sigla della scheda di valutazione da parte dei dipendenti ancora in servizio per presa visione; possibilità di apporre sulla scheda le proprie osservazioni dandone comunicazione alla Direzione Sanitaria od Amministrativa; in ogni caso il Responsabile è tenuto, qualora richiesto dal dipendente interessato, a fornire adeguate spiegazioni sulla valutazione assegnata). Trimestralmente presso ogni struttura aziendale deve avere luogo una riunione collegiale al fine di verificare il grado di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi; a fine anno il Responsabile della struttura deve predisporre una relazione complessiva sul processo di realizzazione degli obiettivi assegnati (indicando, fra l’altro, anche le modalità di illustrazione e verifica periodica degli obiettivi stessi con il personale interessato), da consegnare entro il 31 gennaio al Nucleo di valutazione. TITOLO V : ISTITUTI NORMATIVI ART. 15 - LAVORO PART TIME 1. Le gravi e documentate situazioni familiari che, a norma dell’art. 23 comma 10 del Ccnl, comportano l’elevazione dal 25 al 35 per cento di ogni categoria e profilo del contingente della dotazione organica del personale a tempo pieno che può ottenere la trasformazione del rapporto a tempo parziale, sono le seguenti: - necessità di assistere familiari conviventi portatori di handicap di accertata gravità; - necessità di assistere familiari conviventi in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie; - necessità di assistere familiari anziani non autosufficienti; - necessità di assistere figli minori, in relazione al loro numero. ART. 16 - LAVORO DISAGIATO 1. L’indennità giornaliera spettante al personale sanitario di categoria Bs, C e D operante in servizi articolati su due o tre turni è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei due o nei tre turni tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte. 2. Il numero di giornate di presenza minimo per ogni tipologia di turno (mattino, pomeriggio, notte) che danno diritto alla corresponsione della indennità è individuato in tre per ogni trimestre. 3. L’indennità giornaliera sui tre turni spetta inoltre, sempre secondo il modello delle tre giornate di presenza per ogni trimestre, anche al personale del ruolo tecnico dei servizi assistenziali di categoria A e B che opera in corsia od in struttura protetta o nei servizi diagnostici. Compete infine agli operatori specializzati addetti alla centrale termica ed al servizio elettricisti. ART. 17 - LAVORO STRAORDINARIO 1. Il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari temporanee e specifiche situazioni organizzative. In particolare il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività che fanno capo alle diverse strutture aziendali, per cui il ricorso a tale istituto deve comunque essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte alle esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili. 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato e motivato per iscritto da parte del competente Responsabile; i modelli di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario sono gestiti e conservati nell’ambito di ogni struttura aziendale interessata. Per lavoro straordinario si intende, di norma, soltanto ciò che eccede l’orario di lavoro, in quanto l’articolazione dell’orario dei dipendenti deve garantire la copertura dell’orario di servizio senza ricorrere al lavoro straordinario. Pertanto non costituisce lavoro straordinario, bensì prestazione programmata di cui è possibile unicamente procedere al recupero secondo tempi e modalità prestabilite, l’orario aggiuntivo derivante da particolari modalità organizzative adottate in azienda (ad esempio orario giornaliero aggiuntivo per i lavoratori turnisti ovvero orario giornaliero realizzato dal personale amministrativo nell’ambito della flessibilità giornaliera 8.00 - 17.00). 3. Il limite individuale di 180 ore di lavoro straordinario stabilito dall’art. 34 comma 3 del Ccnl si riferisce unicamente alle reali prestazioni di lavoro straordinario definite ai sensi del presente articolo ed effettivamente liquidate; l’individuazione dei dipendenti che nell’ambito della percentuale massima del cinque per cento del personale in servizio possono eccezionalmente superare tale limite, è di competenza dei Direttori dei presidi ospedalieri e dei distretti, che vi provvedono previa informazione alle organizzazioni sindacali e comunque unicamente fra le seguenti tipologie di personale: operatori sanitari impegnati in servizio di pronta disponibilità, operatori aziendali addetti agli uffici di staff. 4. Le ore in eccedenza al normale orario di servizio sono di norma recuperate entro il mese successivo. 5. E’ confermato il fondo di riserva, pari al cinque per cento di quello complessivo, a disposizione della Direzione aziendale per fronteggiare situazioni particolari ed imprevedibili. Le restanti risorse disponibili per il lavoro straordinario vengono distribuite fra le strutture aziendali secondo la metodologia per budget in funzione del fabbisogno di personale stabilito annualmente. In ogni caso i Direttori di ospedale e di distretto possono procedere, nell’ambito delle strutture afferenti alle rispettive competenze, a ripartizioni del budget diverse da quella di partenza in funzione di esigenze eccezionali che dovessero riscontrarsi nel corso dell’anno. 6. Per il 2001 l’ammontare delle risorse complessivamente disponibili per il lavoro straordinario ammonta a L. 883.000.000.=. Tale ammontare resta fermo anche per gli anni successivi, salvo diverso accordo che dovesse intervenire fra le parti. 7. Le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l’impiego del fondo sono oggetto di monitoraggio periodico, almeno semestrale, nell’ambito delle macrostrutture aziendali (ospedale, distretto 1, distretto 2, servizi centrali). ART. 18 - ORARIO DI LAVORO 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 26 del Ccnl e dall’art. 17 del presente Ccai, le parti individuano i seguenti criteri generali programmatici in materia di orari di lavoro: - l’orario di lavoro è articolato di norma su cinque giorni lavorativi; - esclusione del lavoro straordinario dalla programmazione degli orari di servizio; - definizione - nel rispetto del modello di relazioni sindacali - da parte dei dirigenti responsabili delle strutture aziendali dell’orario di apertura al pubblico, dell’orario di servizio e dell’articolazione dell’orario di lavoro settimanale mediante l’utilizzazione in modo combinato delle diverse modalità organizzative dell’orario di lavoro quali l’orario ordinario, i turni, i recuperi e l’orario flessibile; in ogni caso l’orario di lavoro settimanale deve essere articolato dai dirigenti responsabili in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell’orario di servizio; monitoraggio degli orari esistenti presso tutte le strutture aziendali e verifica degli stessi in relazione alle esigenze organizzative, con loro riconduzione a modelli unificati e predefiniti per ogni struttura al fine di pervenire ad una effettiva omogeneizzazione a riguardo di medesime esigenze funzionali; della adozione di tali modelli è data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali; 2. In attesa del monitoraggio dell’andamento degli altri istituti contrattuali rilevanti in materia (lavoro disagiato, straordinario, nuovi modelli orari), non viene adottata alcuna iniziativa in merito alla riduzione dell’orario a 35 ore medie settimanali per il personale sottoposto a regimi di orario articolato in più turni. Le parti si impegnano a verificare la fattibilità di progetti sperimentali sull’argomento entro il 31 dicembre 2001. 3. Al personale sanitario turnista è riconosciuto un tempo di “cambio turno” fino ad un massimo di dieci minuti in occasione dell’entrata e fino ad un massimo di dieci minuti in occasione dell’uscita, in considerazione della esigenza di assumere dal collega del turno precedente le consegne sulla situazione del reparto. Al personale turnista non sanitario è riconosciuto un tempo di cambio turno fino ad un massimo di cinque minuti in occasione dell’entrata e fino ad un massimo di cinque minuti in occasione dell’uscita. - TITOLO VI : FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ART. 19 - PROGRAMMAZIONE 1. La formazione professionale costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento delle attività istituzionali e per l’erogazione all’utenza di servizi di migliore livello qualitativo, nonché per l’adeguamento del personale ai processi di trasformazione e di riorganizzazione attualmente in atto. 2. La formazione permanente riguarda tutto il personale del comparto e si realizza attraverso tutti gli strumenti idonei a tal fine, comprendendo in essi la partecipazione a corsi e seminari (organizzati di preferenza all’interno dell’azienda), l’elaborazione e l’interscambio reciproco di esperienze professionali e lavorative, la concretizzazione di occasioni di riflessione sul servizio erogato e sulla possibilità di migliorarlo e renderlo sempre più adeguato ai bisogni dell’utenza. 3. La Direzione aziendale, sulla base delle linee programmatiche regionali e previa informazione alle rappresentanze sindacali, definisce annualmente entro il mese di novembre gli obiettivi e le linee programmatiche generali di indirizzo attinenti gli istituti della formazione e dell’aggiornamento professionale. 4. Il modello operativo degli istituti della formazione e dell’aggiornamento è gestito direttamente dai Responsabili delle macrostrutture aziendali (ospedale, distretti, servizi amministrativi centrali), con particolare riferimento alla partecipazione alle iniziative di aggiornamento facoltativo. ART. 20 - CRITERI GENERALI 1. La programmazione della attività di formazione ed aggiornamento, suddivisa per funzioni ed obiettivi, è comunque finalizzata in linea generale: al miglioramento dei livelli qualitativi di assistenza garantiti all’utenza, anche attraverso l’applicazione di linee guida e protocolli; - a fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della professionalità propria di ogni dipendente; - all’approfondimento di norme di legge e contrattuali; - al miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici; - alla formazione ed all’addestramento del personale neo assunto; - a favorire processi di rinnovamento delle procedure e della integrazione dei servizi; - alla riqualificazione e riconversione del personale interessato alla mobilità interna a seguito di processi di riorganizzazione aziendale; - alla applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; - alla migliore gestione dei rapporti con l’utenza. 2. Entro il 31 dicembre 2002 tutto il personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 1999 dovrà avere partecipato ad almeno una iniziativa di aggiornamento e formazione. A tal fine, per la definizione dei fabbisogni formativi personali, particolare attenzione sarà rivestita dagli esiti periodici del sistema di valutazione permanente delle prestazioni. ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE 1. Saranno destinate alla formazione ed all’aggiornamento del personale del comparto risorse pari all’ 1 per cento del relativo monte salari. 2. Per il 2000 tali risorse ammonteranno a L. 450 milioni, di cui L. 300 milioni destinati alle finalità di cui al precedente art. 13 comma 6. TITOLO VII : DISPOSIZIONI VARIE ART. 22 - PARI OPPORTUNITA’ 1. Per assolvere tutti i compiti atti a favorire la effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, è costituito in ambito aziendale il Comitato per le pari opportunità. In particolare settori privilegiati dell’azione del Comitato sono quelli dell’accesso ai corsi di formazione anche in relazione all’attuazione del sistema classificatorio, della flessibilità degli orari di lavoro, della fruizione del part time e dei processi di mobilità. 2. Il Comitato è presieduto da un dirigente dell’azienda ed è composto da un componente designato da ognuna delle componenti sindacali rappresentate all’interno delle Rsu e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda appartenenti al personale del comparto. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Il Presidente del Comitato designa un Vicepresidente fra gli altri componenti. La formale costituzione del Comitato avviene entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Ccai. 3. Il Presidente può richiedere all’azienda la sostituzione dei componenti che non avranno partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato. 4. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I suoi componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 5. Il Comitato deve svolgere i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza; a tal fine l’azienda è tenuta, nel rispetto delle norme vigenti, a garantire piena collaborazione; - formulazione di proposte in ordine alle medesime materie, anche ai fini della contrattazione integrativa; - promozione di iniziative volte ad attuare le direttive della Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché di azioni positive ai sensi della L. 125/91; - predisposizione, entro il mese di giugno, di una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’azienda, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. ART. 23 - SICUREZZA SUL LAVORO 1. L’azienda si impegna ad adeguare la struttura e l’organizzazione del lavoro (ivi compresi DPI e indumenti di lavoro)alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso il miglioramento della gestione delle risorse e dei processi, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. 2. Nell’ambito degli obiettivi generali formativi di cui all’art. 18 del Ccai, l’azienda provvede ad impartire adeguata formazione ai lavoratori in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in occasione di: - assunzione; - trasferimento o cambiamento di mansioni; - introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di sostanze e preparati pericolosi. 3. L’azienda si impegna altresì a porre in atto tutte le iniziative necessarie a favorire l’accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro da parte dei dipendenti disabili. ART. 24 - LIBERA PROFESSIONE 1. Le parti si impegnano a costituire, entro il 31 marzo 2001, apposita Commissione bilaterale per l’elaborazione di una proposta organica di regolamentazione in merito alla attività libero professionale di supporto espletata dal personale del comparto ART. 25 - NORMA FINALE 1. Per quanto non previsto dal Ccai si fa riferimento al Ccnl 1998 - 2001 e ad ogni altra vigente normativa legislativa o contrattuale applicabile al comparto Sanità. 2. Eventuali accordi aziendali non in contrasto con il Ccnl o con il presente Ccai mantengono la loro validità fino ad un nuovo accordo. 3. Ai sensi dell’art. 5 comma 4 Ccnl, si dà atto che le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica dell’attuazione del presente Ccai sono contenute nei relativi articoli o negli allegati. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In riferimento a quanto stabilito all’art. 16 del Ccai, le parti si impegnano a predisporre - entro il 31 maggio 2001 - un progetto sperimentale in base al quale suddividere le risorse disponibili nel secondo semestre del 2001 per il finanziamento degli istituti che fanno capo al lavoro disagiato secondo la metodologia per budget per ogni struttura aziendale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 In riferimento a quanto stabilito all’art. 18 comma 1 del Ccai, le parti si impegnano ad esaminare entro la fine del 2001 un progetto sperimentale predisposto dall’azienda in merito alla adozione di nuovi criteri di programmazione dei turni di lavoro e dei relativi calendari di riposi compensativi, al fine di realizzare una maggiore funzionalità rispetto alle esigenze dell’utenza attraverso una omogenea ed equilibrata presenza in servizio del personale in tutte le fasce orarie. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 In riferimento a quanto stabilito all’art. 18 comma 3 del Ccai, le parti si impegnano a verificare se nell’ambito dell’azienda esistono altre professionalità, le cui prestazioni non sono articolate in turni di lavoro, ai quali per le modalità di espletamento delle relative mansioni possano essere riconosciuti eventuali periodi di “cambio turno”. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 L’azienda conferma formalmente il proprio impegno a prevedere nell’ambito dell’Atto aziendale di diritto privato la costituzione dell’ufficio di staff “Servizio infermieristico, della riabilitazione e tecnico-sanitario”. Conferma altresì l’impegno ad istituire la figura di dirigente infermieristico di cui alla L. 251 del 20/8/2000 nonché a verificare la possibilità di ricoprire effettivamente tale posto non appena saranno adottate le relative norme contrattuali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL - SNATOSS al verbale di sottoscrizione definitiva del Ccai Asl n. 4 (29/1/2001) Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto aziendale dell’Asl n. 4 impegnano l’Amministrazione ad una riconvocazione delle parti qualora si riscontrasse nel prossimo futuro la disponibilità di risorse aggiuntive per un miglioramento degli istituti contrattuali. Si riconferma l’esigenza di approfondire i contenuti del sistema di valutazione e la necessità di regolamentare l’istituto della libera professione. CGIL FP CISL FPS Firmato UIL FPL SNATOSS TERR. per le RSU Petito De Vita Graziadei Pagliara De Magistris Di Capua D’Elia Di Stefano Bonaddio Crudo Firmato