07/11/2014 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Avv. Viviana CAPOZZI Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti Dottore di ricerca in diritto tributario Avvocato Cassazionista in Roma Ferrara, 12 novembre 2014 TIPOLOGIE DI SANZIONI PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO • Nel nostro ordinamento esistono tre tipologie di sanzioni: penali (detentive e pecuniarie) ‐ nascono per disapprovare una condotta volta violare norme penali, l'elemento afflittivo ha carattere centrale (fondamentale il principio di personalità art. 27 della Cost.); amministrative – finalizzate alla difesa di beni pubblici attraverso l'afflizione e la rieducazione del trasgressore (omogeneità funzionale con le sanzioni penali e proprio per questo vige il principio di specialità fra sanzione penale e amministrativa che prevede l'irrogazione della sola sanzione speciale art. 9 L. n. 689 del 1981 e artt. 19 e 21 del D.Lgs n. 74 del 2000); civili – reazione dell'ordinamento alla violazione di norme poste a tutela di un interesse privato, finalità risarcitoria. Le sanzioni amministrative tributarie 2 2 1 07/11/2014 LA FUNZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE La sanzione tributaria deve garantire il funzionamento del rapporto fisco‐contribuente nella fase attuativa del tributo, nella quale il contribuente è chiamato a una costante e leale collaborazione. Nella maggior parte dei casi, le violazioni di tipo sostanziale comportano: • l'inadempimento di un'obbligazione di pagamento verso l'Erario, e • la violazione del principio del concorso alle spese pubbliche (art. 53 della Cost.) Le sanzioni amministrative tributarie 3 3 LA FUNZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE Il nostro sistema tributario necessariamente utilizza sanzioni “afflittive”, a dispetto di quando l'attuazione del tributo veniva effettuata “a tappeto” dagli Uffici (in passato, verso i contribuenti che non pagavano il tributo richiesto, si poteva procedere ad esecuzione forzata, applicando interessi per ritardato pagamento, senza necessità di misure ulteriori). L'entità della sanzione non può basarsi esclusivamente sulla valutazione del comportamento illecito, dovendo necessariamente tener conto anche della valutazione del “danno” realizzato (la misura dell'evasione). Le sanzioni amministrative tributarie 4 4 2 07/11/2014 PRINCIPI GENERALI La disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs n. 472 del 1997) è fortemente ispirata ai principi delle sanzioni penali (rilevanza dei profili soggettivi) e amministrative (procedimento di irrogazione delle sanzioni). Questi i principi generali che regolano le sanzioni amministrative tributarie: • principio di legalità (art. 3 D.Lgs n. 472 del 1997), cui sono connessi i principi di: ‐ irretroattività ‐ tassatività e divieto di analogia ‐ principio del favore rei Le sanzioni amministrative tributarie 5 5 PRINCIPI GENERALI • principio di personalità della sanzione, cui sono connessi: ‐ imputabilità e colpevolezza (artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 472 del 1997) ‐ responsabilità per le sanzioni ‐ concorso di persone (art. 9 del D.Lgs n. 472 del 1997) ‐ autore mediato ‐ condizioni di non punibilità (art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997) ‐ criteri di determinazione della sanzione (art. 7 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 6 6 3 07/11/2014 I PRINCIPI GENERALI Il principio di legalità e i suoi “corollari” 7 Le sanzioni amministrative tributarie 7 PRINCIPIO DI LEGALITÀ L'art. 3 del D.Lgs n. 472 del 1997 dispone che: • nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione; • salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato); • se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Le sanzioni amministrative tributarie 8 8 4 07/11/2014 LEGISLAZIONE PREVIGENTE L'art. 20 della l. n. 4 del 1929 indicava che, nelle successioni delle norme la sanzione applicabile doveva essere individuata con riferimento a quella in vigore all'epoca di commissione della violazione. Pertanto, anche nelle ipotesi in cui successivamente alla commissione dell'infrazione la sanzione prevista per la violazione commessa veniva abrogata o comunque veniva prevista in misura inferiore, doveva comunque essere applicata la sanzione allora vigente. Il criterio dell'ultrattività delle norme sanzionatorie è stato eliminato con riferimento alle sanzioni aventi natura amministrativa dall'art. 29, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472 del 1997. 9 Le sanzioni amministrative tributarie 9 L’ANALOGIA Il principio di legalità è riferibile al vincolo costituzionale previsto dall’art. 25 (riserva assoluta di legge), pertanto deve avere una lettura interpretativa molto stretta. La norma sanzionatoria non può essere oggetto di applicazione analogica, l’unica forma di interpretazione analogica ammissibile è quella che interessa l’obbligo violato, finalizzata – se possibile – alla sua riconduzione ad una fattispecie sanzionata. Per esempio, in materia di utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a quello spettante, ovvero inesistente; in assenza di una disposizione specifica, si è ritenuta applicabile la sanzione per omesso versamento (articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997), facendo osservare che l’inesistenza del credito determina il mancato perfezionamento della compensazione causando l’omesso versamento del debito corrispondente al credito. Le sanzioni amministrative tributarie 10 10 5 07/11/2014 PRINCIPIO DI LEGALITÀ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge entrata in vigore prima del compimento dell’illecito Il principio di legalità ‐ ripreso dall’articolo 25 della Cost. – impedisce la possibilità di applicare sanzioni per analogia Ciò non impedisce di ricondurre un fatto ad un comportamento sanzionato 11 Le sanzioni amministrative tributarie 11 L’ANALOGIA Viceversa, non appare condivisibile l’opinione del Ministero delle finanze (C.M. 23 luglio 1998, n. 192/E) che, prima dell’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria specifica, riteneva applicabile la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione nelle ipotesi di omessa trasmissione telematica. Del resto, la successiva introduzione della specifica sanzione (art. 2, del D.Lgs n. 490 del 1998) testimonia la necessità della previsione di una sanzione specifica (la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione, riferita al contribuente, non può essere mutuata al fine di sanzionare l’intermediario alla trasmissione telematica). Le sanzioni amministrative tributarie 12 12 6 07/11/2014 IL “FAVOR REI” Parte integrante del principio di legalità è il principio del “favor rei” (art. 3, commi 2 e 3) che vuole evitare che un soggetto sia punito per un fatto che nel momento di applicazione delle sanzioni non risulta più punibile ovvero è punibile con una pena più mite. L’assenza di una rilevanza costituzionale determina la possibilità che il principio sia derogato con atto avente forza di legge. Il “favor rei” si presenta su due livelli a seconda che la disposizione sanzionatoria venga abrogata ovvero, successivamente alla sua entrata in vigore, venga fissata una sanzione di entità diversa: • se la sanzione prevista per la violazione viene successivamente eliminata, la sanzione non è più dovuta; • se per la stessa violazione una disposizione successiva prevede una sanzione di entità diversa, la sanzione applicabile è quella più favorevole al contribuente. 13 Le sanzioni amministrative tributarie 13 IL “FAVOR REI” Si vuole evitare di punire un soggetto per una violazione che non è più ritenuta meritevole di tutela o è punita con una sanzione più lieve Pertanto Esclusa punibilità in caso di abrogazione della legge sanzionatoria o del precetto Se violazione è punita con sanzioni diverse nel tempo, si applicherà la disposizione più favorevole Il favor rei si applica con riferimento a tutto l’impianto sanzionatorio: violazioni, sanzioni e norme procedurali Le sanzioni amministrative tributarie 14 14 7 07/11/2014 IL “FAVOR REI” Cosa si deve intendere per “fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”? La non punibilità della violazione dipende solamente dall’abrogazione della sanzione, ovvero in tale concetto si può comprendere anche l’abrogazione dell’obbligo appositamente sanzionato? Stando alla ratio normativa, la punibilità decade anche nelle ipotesi di abrogazione dell’obbligo violato (si vuole evitare l’irrogazione della sanzione nelle ipotesi in cui il fatto non viene più considerato meritevole di tutela giuridica tramite la previsione di una sanzione). 15 Le sanzioni amministrative tributarie 15 IL “FAVOR REI” Può accadere che l’obbligo non sia stato effettivamente eliminato ma continua ad esistere sotto una diversa veste: in questo caso, il favor rei può essere applicato con riferimento alla diversa misura della sanzione eventualmente prevista per la nuova “veste” dell’obbligo mai abrogato. Un esempio di continuità di un obbligo abrogato ma previsto sotto altra veste si è visto con la sostituzione dell’obbligo di presentare la dichiarazione periodica Iva (art. 1 del DPR n. 100 del 1998) con l’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva (art. 8‐bis del DPR 322 del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 16 16 8 07/11/2014 IL “FAVOR REI” Ipotesi diversa si ha quando ad essere abrogata è l’intera imposta per la quale si è violato un obbligo. Mentre nell’abrogazione di un obbligo vi è un ripensamento sulla necessità della presenza dell’adempimento all’interno dell’imposta, nell'eliminare l’imposta la scelta attiene all’opportunità di orientare il prelievo su una determinata manifestazione di capacità contributiva piuttosto che un’altra. La seconda ipotesi, non può comportare l’eliminazione delle sanzioni per le violazioni commesse nella vigenza dell’imposta (così C.M. n. 180/E del 2008, contra Cass. n. 27760 del 2005). Le sanzioni amministrative tributarie 17 17 PROVVEDIMENTO DEFINITIVO In ipotesi di abrogazione del precetto o della sanzione, il diritto allo sgravio delle sanzioni irrogate può avvenire anche in presenza di un provvedimento di irrogazione sanzioni divenuto definitivo; unico limite è il sopravvenuto versamento delle sanzioni. Anche in ipotesi di versamento, tuttavia, non rilevano i versamenti delle sanzioni effettuati, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio che possono essere chiesti a rimborso. Fanno eccezione le ipotesi di definizione delle sole sanzioni, in cui il pagamento è a titolo definitivo. Le sanzioni amministrative tributarie 18 18 9 07/11/2014 QUANTO È ABROGATO IL PRECETTO O LA SANZIONE (ABOLITIO CRIMIS) Inapplicabilità della sanzione Sanzione non irrogata Sanzione irrogata ma non pagata Nessuna sanzione da pagare Sanzione pagata provvedimento non definitivo Restituzione di quanto pagato Sanzione pagata su provvedimento definitivo Nessuna restituzione Le sanzioni amministrative tributarie 19 19 MOMENTO DI CONTESTAZIONE Il principio del favor rei si applica solamente alle violazioni contestate o irrogate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 472 del 1997, cioè il 1° aprile 1998 (articolo 25, comma 1). Per quanto riguarda, invece, l’applicabilità del principio del “favore rei” alle violazioni contestate prima di tale data, occorre che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo alla medesima data del 1° aprile 1998 (articolo 25 commi 2 e 3). Le sanzioni amministrative tributarie 20 20 10 07/11/2014 QUANDO LA SANZIONE SI È MODIFICATA Sanzione non irrogata Sanzione pagata su provvedimento non definitivo Sanzione irrogata con provvedimento definitivo Applicazione della sanzione più mite Riduzione della sanzione Irrogata con diritto alla Restituzione di quanto pagato in eccedenza Mantenimento della sanzione irrogata Le sanzioni amministrative tributarie 21 21 FAVOR REI E MODIFICA DEI LIMITI EDITTALI Non sempre il principio del favor rei risulta di facile applicazione. Es. la sanzione in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa prevede una pena dal 100% al 200% dell’importo evaso, mentre una disposizione entrata in vigore successivamente ne riduce il minimo al 50% mentre ne incrementa il massimo al 300%. Se ci si pone sul limite minimo o massimo è piuttosto semplice capire quale norma sia più favorevole, (C.M. 10.07.1998, n. 180/E) qualche dubbio sussiste nella ipotesi in cui l’Ufficio decida di applicare la sanzione in una posizione intermedia tra minimo e massimo. Le sanzioni amministrative tributarie 22 22 11 07/11/2014 FAVOR REI E MODIFICA DELLE SANZIONI L’Amministrazione finanziaria dovrà valutare la sanzione da irrogare (più favorevole) prendendo in esame anche tutte le condizioni particolari ed esimenti previste dalle stesse norme che prevedono la sanzione. Per es. confronto tra la sanzione per l’omessa auto‐ fatturazione prevista dall’art. 41 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed attualmente dall’art. 6, co. 8 del D.Lgs n. 471 del 1997: la misura della seconda è minore, tuttavia, considerando l’eventualità che l’omessa auto‐fatturazione non abbia comportato variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, risulterebbe più favorevole la prima (era previsto che la violazione retrocedesse a violazione formale). Le sanzioni amministrative tributarie 23 23 FAVOR REI E MODIFICHE ALLE NORME SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO Nell’applicare il favore rei, si dovranno prendere in considerazione anche le disposizioni di carattere generale, come per es., la possibilità di applicare il cumulo giuridico, la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni per la definizione agevolata dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni, la possibilità di riduzione delle sanzioni prevista ai fini del ravvedimento operoso, etc.. Tale regola dovrà essere applicata anche per le eventuali modificazioni successive delle disposizioni citate. Ci si riferisce cioè alle ipotesi in cui le disposizioni riferite alla determinazione della sanzione e quelle riferite al ravvedimento operoso vengono successivamente modificate. Le sanzioni amministrative tributarie 24 24 12 07/11/2014 MODIFICHE ALLE NORME SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO • Es. in occasione della riduzione a 1/5 delle sanzioni per le ipotesi di ravvedimento operoso di cui alla lettera b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997, prima fissata ad 1/6 (art. 2, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 99 del 2000), è stato chiarito che le modifiche operate in tema di ravvedimento operoso, comportando un trattamento più sfavorevole al contribuente, si applicano alle violazioni commesse in data successiva all’11 maggio 2000 (CM 138 del 2000 e 180 del 1998). • Viceversa, il successivo aumento della medesima riduzione delle sanzioni da 1/5 ad 1/8 si è previsto con espressa disposizione normativa che si applichi alle sole violazioni commesse dopo il 1.2.2011. Le sanzioni amministrative tributarie 25 25 FAVOR REI E PLURALITÀ DI MODIFICHE Sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che anche nel caso in cui una disposizione subisca più modifiche dopo che la violazione è stata commessa, il contribuente ha diritto all’applicazione della norma più favorevole fra tutte le disposizioni sanzionatorie intervenute. La norma più favorevole, dunque, andrà scelta tra la norma in vigore al momento della commissione del fatto e tutte quelle che si sono succedute, anche se abrogate (Cass. 5609/2000). Le sanzioni amministrative tributarie 26 26 13 07/11/2014 LA RIVENDICAZIONE IN GIUDIZIO DEL FAVOR REI Favor rei rilevabile d’ufficio o ad istanza di parte? Eliminazione della sanzione o dell’obbligo violato Rilevabile d’ufficio (Cass. 4408/2001) NB La rilevabilità d’ufficio (sia in grado di merito che di legittimità) assorbe anche quella di parte Modificazione della sanzione Rilevabile d’ufficio Opinione prevalente della Giurisprudenza Cass. n. 11827/2002 Le sanzioni amministrative tributarie 27 27 RILEVABILITÀ AD ISTANZA DI PARTE Inizialmente la Cassazione, ai fini dell’applicazione del principio del favor rei, negava efficacia alla modifica normativa sopravvenuta quando le questioni relative a detta modifica non erano state rilevate dal contribuente nei motivi del ricorso (Cass., Sez. I civ., 17 ottobre 1989). Se la modifica riguardava elementi o fatti oggetto di censura allora essa poteva trovare spazio nel giudizio, dato che quest'ultimo si caratterizza per essere «a critica limitata», delimitato e circoscritto cioè ai soli motivi addotti dalle parti. Le sanzioni amministrative tributarie 28 28 14 07/11/2014 RILEVABILITÀ D’UFFICIO In senso opposto è stato osservato che, con l'introduzione del principio del favor rei, devono essere rideterminate dal giudice tributario le sanzioni applicate per le violazioni contestate nei procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998 (Cass. n. 1945 del 2001; Cass. n. 11827 del 2002 ). Ma anche che l'applicabilità delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 472 del 1997 ai processi in corso impone al giudice di attuare le nuove disposizioni, ma non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme (Cass. n. 25734 del 2007). Le sanzioni amministrative tributarie 29 29 TERMINE ULTIMO PER SOLLEVARE L’ECCEZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Il contribuente può eccepire lo ius superveniens al più tardi alla pubblica udienza (una volta trattenuta la causa in decisione non potrà più essere eccepito dalla parte se non nel successivo grado di giudizio), mentre il giudice potrà rilevarla anche al momento della decisione. Al di fuori del processo il favor rei potrà essere richiesto all’ufficio con istanza di autotutela e, in caso di diniego, il contribuente potrà impugnare l’atto che contiene l’irrogazione delle sanzioni senza tenere conto del favor rei. Le sanzioni amministrative tributarie 30 30 15 07/11/2014 I PRINCIPI GENERALI La personalità della sanzione Le sanzioni amministrative tributarie 31 31 IL PRINCIPIO DI PERSONALITÀ Il principio di personalità della sanzione rileva principalmente in tre momenti: modalità di imputazione dell'illecito, criteri di determinazione della sanzione, istituti che incidono sulla misura della sanzione. Rispetto al modello penalistico di personalità della sanzione, sono stati modificati alcuni istituti (la continuazione), sono state introdotte cause di non punibilità ad hoc ed è stata introdotta la possibilità di punire soggetti diversi dalle persone fisiche. Le sanzioni amministrative tributarie 32 32 16 07/11/2014 ELEMENTO PSICOLOGICO L'indagine relativa all'elemento soggettivo si articola in due livelli: verifica dell'imputabilità del soggetto e accertamento della sua colpevolezza. L'imputabilità è la capacità di comprendere la realtà esterna e di agire sulla base delle proprie volizioni (art. 4 del D.Lgs n. 472 del 1997 e art. 85 c.p.). Spetta alla parte dimostrare il proprio stato di incapacità, riprendendo i principi del c.p.: vizio di mente, ubriachezza e intossicazione da stupefacenti dovute a forza maggiore o caso fortuito, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti. Le sanzioni amministrative tributarie 33 33 CTP REGGIO EMILIA N. 290 DEL 2007 Vediamo un caso pratico: Commissione tributaria regionale Emilia Romagna sentenza n. 290 del 2007. In atti risultano le dichiarazioni dei responsabili dei centri di recupero dalla tossicodipendenza che attestano come il ricorrente, senza soluzione di continuità, per quasi tre anni, si sia sottoposto a programmi di recupero: appare, dunque, comprovata la gravità della sua tossicodipendenza. Situazione, questa, che, notoriamente, annulla le capacità critiche del soggetto e gli impedisce di determinarsi in maniera libera ed autonoma nei riguardi di ogni aspetto della propria vita di relazione. Le sanzioni amministrative tributarie 34 34 17 07/11/2014 CTP REGGIO EMILIA N. 290 DEL 2007 Se, dunque, si ha presente come la dottrina e la giurisprudenza definiscono la forza maggiore ("vis cui resistere non potest"), la cui presenza priva il soggetto agente della possibilità di controllare le proprie azioni ed esclude, pertanto, ogni possibilità di configurare una responsabilità dello stesso... ...non può che concludersi nel senso che lo stato di tossicodipendenza sia inquadrabile tra le cause di forza maggiore e, dunque, alla fattispecie dedotta in giudizio risulti applicabile il co. 5 dell'art. 6 (cause di non punibilità) del D.Lgs n. 472 del 1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Le sanzioni amministrative tributarie 35 35 ELEMENTO PSICOLOGICO La colpevolezza di un soggetto presuppone la sua imputabilità e si articola in dolo e colpa; le violazioni penali tributarie sono punite solo se dolose, quelle amministrative in entrambi i casi. L'art. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997, dopo aver equiparato in linea generale le ipotesi di dolo e colpa, ai fini delle sanzioni amministrative tributarie, detta alcune disposizioni specifiche con riferimento alle ipotesi di colpa lieve. Le sanzioni amministrative tributarie 36 36 18 07/11/2014 ELEMENTO PSICOLOGICO L'art. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997 esclude la punibilità per colpa lieve delle violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà. La medesima disposizione, inoltre, in caso di dipendenti o legali rappresentanti di aziende che hanno commesso la violazione nell'esercizio delle loro funzioni, introduce una limitazione della responsabilità patrimoniale dell'autore (51.645,00 euro), in caso di colpa lieve. La norma fornisce, però, solo una definizione di dolo specifico e di colpa grave, senza darne alcuna per la colpa lieve. Le sanzioni amministrative tributarie 37 37 ELEMENTO PSICOLOGICO La definizione di colpa lieve può essere ricavata in senso negativo contrapponendola alle ipotesi di colpa grave individuate dal medesimo art. 5: • la colpa è grave quando «l'imperizia o la negligenza sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari». Per arrivare a dare una definizione di colpa lieve occorre, quindi, prioritariamente individuare la nozione di colpa. Le sanzioni amministrative tributarie 38 38 19 07/11/2014 L’ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA COMMESSIONE DELLA VIOLAZIONE – ARTICOLO 43 DEL C. P. Evento non è voluto. Si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. COLPA Rappresentazione del fatto e Volontà di realizzarlo. DOLO Deve trattarsi di dolo specifico: l'agente vuole commettere una violazione tributaria Le sanzioni amministrative tributarie 39 39 ELEMENTO PSICOLOGICO Trasposto nell’ordinamento tributario: • la negligenza sussiste ogni qualvolta le violazioni siano conseguenza di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale; • l’imprudenza sussiste nelle ipotesi in cui si assumono atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioè senza le cautele consigliate dalle circostanze nei comportamenti intesi ad adempiere gli obblighi tributari; • l’imperizia si caratterizza per una insufficiente conoscenza degli obblighi fiscali che si possa però far risalire ad un difetto di diligenza in relazione alla preparazione media di un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini fiscali. Le sanzioni amministrative tributarie 40 40 20 07/11/2014 LA DISTINZIONE TRA COLPA GRAVE E COLPA LIEVE COLPA GRAVE La “colpa lieve” è definita indirettamente per esclusione: “è colpa lieve tutto ciò che non è colpa grave” Quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili non è possibile dubitare del significato della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la inosservanza di obblighi. Le sanzioni amministrative tributarie 41 41 LA NOZIONE DI COLPA GRAVE La norma sembra dare una nozione di colpa grave piuttosto restrittiva in quanto legata alla imperizia o negligenza indiscutibili, ovvero, con riferimento, al possibile errore di diritto, di impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. In sostanza devono emergere violazioni palesi, con evidente macroscopica inosservanza degli obblighi tributari, il che rende piuttosto difficile individuare in concreto ipotesi di colpa grave. Le sanzioni amministrative tributarie 42 42 21 07/11/2014 LA NOZIONE DI COLPA GRAVE L’inadempimento occasionale di obblighi di versamento del tributo non costituiscono colpa grave, al contrario lo sono ipotesi di inadempimento sistematico. Posso integrare ipotesi di colpa grave anche: • ipotesi di omissione della dichiarazione di singole categorie di reddito, attuata in base ad una interpretazione irragionevole; • ipotesi di applicazione di una aliquota diversa senza che sussista alcun ragionevole dubbio sull'aliquota effettivamente applicabile. Le sanzioni amministrative tributarie 43 43 CASS. SENT. N. 1198 DEL 2004 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 472/1997 "nelle violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Secondo la Corte, quindi, ai fini della responsabilità, occorre che l'azione od omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche colpevole, cioè che si possa rimproverare all'agente di avere tenuto un comportamento quanto meno negligente (Cass. 1198/2004). Le sanzioni amministrative tributarie 44 44 22 07/11/2014 CASS. SENT. N. 1198 DEL 2004 Ne consegue l'inapplicabilità delle sanzioni nel caso in cui l'inosservanza degli adempimenti fiscali sia dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva riscontrato che nessun addebito era da rivolgere al contribuente, il quale aveva sottoscritto le dichiarazioni Iva consegnandole al commercialista insieme alle somme necessarie per i versamenti consequenziali ed era stato vittima della condotta delittuosa del commercialista stesso, che si era appropriato delle somme e non aveva provveduto all'inoltro delle dichiarazioni fiscali. Le sanzioni amministrative tributarie 45 45 LA RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI Le sanzioni amministrative tributarie 46 46 23 07/11/2014 LA RESPONSABILITÀ PER LA SANZIONE Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario prevede delle ipotesi di responsabilità per il pagamento delle sanzioni da parte di soggetti diversi da quelli cui è formalmente imputata la violazione e che ne traggono i benefici materiali (il contribuente). Tra queste per molto tempo hanno rivestito un ruolo centrale le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997 che, tuttavia, hanno perso parte della loro centralità con l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 che ha ridisegnato la responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche. Le sanzioni amministrative tributarie 47 47 LA RESPONSABILITÀ PER LA SANZIONE Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario attualmente prevede un duplice regime di responsabilità (attenuazione del principio di personalità della sanzione) per le violazioni sostanziali: • la responsabilità personale del c.d. “autore materiale” (a prescindere dal fatto che ne abbia o meno tratto un beneficio) che si applica a tutti i soggetti collettivi diversi da quelli dotati di personalità giuridica (art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997); • la responsabilità “esclusiva” delle persone giuridiche per le violazioni afferenti al rapporto fiscale proprio della persona giuridica medesima (art. 7 del D.L. n. 269 del 2003). Le sanzioni amministrative tributarie 48 48 24 07/11/2014 SOGGETTI AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA Nel caso di responsabilità dei soggetti aventi personalità giuridica, le disposizioni del D.Lgs n. 472 del 1997 si applicano solo in quanto compatibili (questa disposizione, introdotta nel 2003, mal si raccorda con l'impianto del D.Lgs n. 472 del 1997 tutto improntato sul principio della personalità della sanzione). Nel caso di soggetti collettivi privi di personalità giuridica, la sanzione resta riferibile solo all'autore materiale con il meccanismo della responsabilità solidale con questo del soggetto che usufruisce dei “benefici” della violazione, secondo il meccanismo di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997, di cui si dirà fra breve. 49 Le sanzioni amministrative tributarie 49 IL RITORNO ALLA RESPONSABILITÀ DEL CONTRIBUENTE La delega per la riforma del sistema fiscale ha previsto che le sanzioni siano “concentrate” su colui che trae beneficio dalla violazione La disposizione si applica alle violazioni non ancora contestate o irrogate al 02.10.2003 L’imputabilità e le regole per determinare la sanzione restano applicabili (C.M. n. 28/E del 2004) A fronte di tale previsione è stato stabilito (art. 7 d.l. n. 269/03) che nelle persone giuridiche la sanzione sia esclusivamente a carico della persona giuridica. Le sanzioni amministrative tributarie 50 50 25 07/11/2014 SOGGETTI AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA La disposizione dettata per le persone giuridiche determina un ritorno alla situazione anteriore alla riforma del sistema delle sanzioni amministrative tributarie con un allontanamento dall’impostazione propria del diritto penale. Con l’ord. n. 3651/2011, la Suprema Corte ha stabilito che le sanzioni amministrative tributarie contestate dall’Amministrazione finanziaria in presenza di una contabilità irregolare sono imputabili alla società anche quando tale adempimento sia svolto dal commercialista. Ci si domanda se, in questo caso, il professionista potrebbe essere ritenuto responsabile di concorso. 51 Le sanzioni amministrative tributarie 51 APPLICABILITÀ DEGLI ISTITUTI LEGATI ALLA PERSONALITÀ E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELLA PERSONE GIURIDICA Esclusiva imputabilità della persona giuridica Cosa che è stata chiarita dall’Agenzia delle entrate con propria prassi Potrebbe determinare la mancata applicabilità dell’istituto del concorso di persone e della mediazione Le sanzioni amministrative tributarie (N.M. 13.07.2005 e C.M. n. 28/E del 2004) 52 52 26 07/11/2014 SOGGETTI AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA La dottrina è concorde nel ritenere che, a seguito della introduzione dell’art. 7, possa sussistere comunque un concorso di persone con la persona giuridica responsabile della violazione, così come che, anche per le persone giuridiche, debbano essere valutati anche gli altri elementi relativi alla personalità della sanzione. Del resto, con specifico riferimento al concorso di persone, il termine “persona” indicato all’art. 9 del D.Lgs n. 472 del 1997 si può riferire sia a società che ovviamente a persone fisiche. Le sanzioni amministrative tributarie 53 53 SOGGETTI AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA Secondo l’Avvocatura generale dello Stato (parere del 14 aprile 2005, n. 51472), “il fatto che della sanzione risponde “esclusivamente” la persona giuridica non significa che, con riferimento alla condotta materiale, non deve essere presa in considerazione la sussistenza – in capo al soggetto autore materiale della violazione – di tutti quegli elementi, quali l’imputabilità, la colpevolezza e la contestuale assenza di errori scusabili che sono alla base di qualsiasi attività di accertamento in ordine alla commissione di illeciti tributari”. In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza di merito (CTR Emilia‐Romagna 7/2012). Le sanzioni amministrative tributarie 54 54 27 07/11/2014 SOGGETTI AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA La deroga al principio di personalità della sanzione per le persone giuridiche comporta la sola abrogazione tacita: • dell’imputabilità della persona fisica quale autore materiale della violazione (articolo 2, comma 2 del D.Lgs n. 472/97); • dell’obbligazione solidale della società al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’autore materiale nelle ipotesi in cui le violazioni incidono sul versamento o la determinazione del tributo (articolo 11, comma 1 del D.Lgs n. 472/97); • delle limitazioni alla punibilità per l’autore materiale e la responsabilità sussidiaria della società per la parte eccedente il limite previsto di euro 51.564 (articolo 11, comma 1 del D.Lgs n. 472/97), ritenendo, quindi, applicabili tutti gli altri istituti giuridici previsti dal D.Lgs n. 472/97. Le sanzioni amministrative tributarie 55 55 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA Per i soggetti collettivi privi di personalità giuridica la sanzione deve sempre essere irrogata nei confronti dell'autore materiale cui è riferibile la violazione contestata, anche nel caso in cui il contribuente che ha tratto vantaggio dalla violazione commessa sia un soggetto diverso (art. 11, co. 1, del D.Lgs n. 472 del 1997). A tal uopo, l'art. 27 del D.Lgs n. 472 del 1997 dispone che le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici. L'art. 11, co. 2, del D.Lgs n. 472 del 1997 specifica, inoltre, che "fino a prova contraria (si potrà dimostrare, per es. l'esistenza di una delega di funzioni) si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto atti illegittimi". Le sanzioni amministrative tributarie 56 56 28 07/11/2014 LE LIMITAZIONI PER I DIPENDENTI O RAPPRESENTATI I dipendenti del contribuente che operano nell’ambito del loro mandato Sono responsabili delle violazioni commesse senza dolo o colpa grave nel limite di 100 milioni (€ 51.645) Il contribuente è chiamato a versare le sanzioni emergenti da violazioni commesse con colpa lieve dal proprio dipendente per la parte che eccede € 51.645 Il contribuente è comunque sempre responsabile in solido e può accollarsi il debito derivante dalla violazione commessa dal dipendente. Le sanzioni amministrative tributarie 57 57 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA A norma dell'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997, infine, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione (dipendente, amministratore o rappresentante) nell'esercizio delle sue funzioni, sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, sempre facendo salvo il diritto di regresso. In caso di colpa lieve dell'autore materiale della violazione la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore materiale, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente € 51.645,00 (art. 5 co. 2 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 58 58 29 07/11/2014 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA Il legislatore ha voluto tener conto del fatto che il principio della personalità nell’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie appare quantomeno iniquo se si considera che tutte le sanzioni ritenute di natura sostanziale sono determinate in misura proporzionale. La proporzionalità della sanzione ha una sua valenza concettuale solo se è applicata al soggetto che ha tratto beneficio dalla violazione; quando, invece, il vantaggio economico emergente dalla violazione tributaria è ottenuto da un soggetto diverso da quello che ha commesso la violazione la relazione logica tra sanzione e violazione non esiste più e quindi la proporzionalità della sanzione diviene iniqua. Le sanzioni amministrative tributarie 59 59 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA L’intento seguito dal legislatore con l'adozione del principio di personalità non è stato, quindi, quello di prevedere una completa scollatura tra soggetto che ottiene un vantaggio patrimoniale dall’attività di evasione e il soggetto punibile, bensì solamente una maggiore responsabilizzazione del personale dell’impresa deputato all’espletamento degli obblighi fiscali. Da precisare che in tali ipotesi di colpa lieve non si assiste ad una riduzione della sanzione, ma al mero riconoscimento di una limitata responsabilità dell’autore della violazione, infatti, le sanzioni di importo eccedente il limite di punibilità sono irrogate alla società, ente o persona fisica imprenditore individuale (art. 11, co. 5, del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 60 60 30 07/11/2014 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA Si consideri, inoltre ‐ sempre limitatamente alle ipotesi di colpa lieve – che il contribuente può assumersi il debito delle persona fisica autore della violazione (art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997). Pertanto, qualora nel contratto di lavoro o mandato del dipendente o amministratore sia prevista l’assunzione del debito per le eventuali sanzioni emergenti da violazioni caratterizzate da colpa lieve, di fatto, l’onere della sanzione amministrativa ricade solamente sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio patrimoniale dalla violazione. Le sanzioni amministrative tributarie 61 61 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA Nelle diverse ipotesi in cui la violazione sia stata commessa dall'autore materiale con dolo o colpa grave il principio della personalità riacquista il suo “pieno vigore” vedendo quindi, il dipendente, amministratore o legale rappresentante che ha commesso la violazione quale responsabile per la sanzione amministrativa senza alcuna limitazione o possibilità di accollo contrattuale. Tuttavia, anche in queste ipotesi il contribuente può assolvere comunque il debito del proprio dipendente, liberandolo ex post dall’onere; fermo restando il diritto (non obbligo) di regresso sul dipendente medesimo. Le sanzioni amministrative tributarie 62 62 31 07/11/2014 SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA L'art. 11, co. 1, del D.Lgs n. 472 del 1997 distingue i collaboratori dell'impresa in due categorie: • i rappresentanti ex lege e, • coloro che esercitano i poteri e le funzioni del soggetto passivo d'imposta o del suo rappresentante in forza di un atto negoziale. Il che comporta che per individuare gli autori dell'illecito ‐ alla stregua di quanto avviene anche in ambito penale ‐ si deve fare ricorso all'istituto civilistico della rappresentanza ovvero, sussistendone le condizioni, al criterio della delega di funzioni. Le sanzioni amministrative tributarie 63 63 LA RAPPRESENTANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI Con riferimento alle persone fisiche si possono ipotizzare le seguenti ipotesi: • rappresentanza legale: i genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore, ovvero il tutore del l'interdetto o dell'incapace; • rappresentanza negoziale: direttore generale o institore di un imprenditore individuale, dipendente investito di compiti in materia tributaria che sia titolare di una competenza propria, rilevante ai fini tributari. Le sanzioni amministrative tributarie 64 64 32 07/11/2014 LA RAPPRESENTANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI Quanto alle società, associazioni od enti (privi di personalità giuridica), l'autore della violazione potrà identificarsi, secondo le previsioni statutarie o le attribuzioni di competenza deliberate dall'assemblea, nel presidente del c.d.a. o del comitato esecutivo o comunque nell'organo cui compete la rappresentanza, ovvero nell'amministratore unico o nel consigliere delegato alla sottoscrizione di atti aventi rilevanza fiscale o nella persona che esercita di fatto le funzioni di amministrazione. Potrà altresì identificarsi anche in dipendenti della società o dell'ente preposti, con competenza propria ed autonomo potere decisionale, al compimento di attività rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Le sanzioni amministrative tributarie 65 65 LA RAPPRESENTANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI Con riferimento alla delega di funzioni, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:"affinché la delega produca effetto esimente (per il delegante, n.d.r.), deve avere il carattere dell'effettività, e cioè attribuire al delegato un potere decisionale reale insieme con i mezzi necessari per poter svolgere in autonomia la funzione delegata e... deve rispondere ad esigenze reali dell'organizzazione aziendale ed essere anche conferita a soggetto idoneo allo svolgimento delle mansioni". Richiede altresì la circolare un "divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato", nonché la "mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato" (circ. n. 180/E del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 66 66 33 07/11/2014 LA RAPPRESENTANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI È opportuno a questo riguardo chiarire che la qualità di autore della violazione non inerisce al soggetto che materialmente ponga in essere comportamenti che determinino la commissione della violazione medesima se tali comportamenti non costituiscono espressione di una determinazione autonoma del soggetto medesimo. Così l'errore commesso da un dattilografo o da un terminalista nella trascrizione di dati rilevanti ai fini della determinazione di un elemento del reddito non comporta una sua responsabilità per la violazione formale o sostanziale che ne consegua. Le sanzioni amministrative tributarie 67 67 LA RAPPRESENTANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI Autore della violazione, di regola, sarà il soggetto cui compete l'organizzazione ed il controllo sullo svolgimento dei compiti inerenti alla tenuta della contabilità, si identifichi questi con lo stesso imprenditore individuale, ovvero con un dipendente investito di siffatta competenza. Analoghe considerazioni si devono riproporre rispetto ai dipendenti, rappresentanti ed amministratori di enti collettivi (privi di personalità giuridica) con la precisazione che può aver rilievo anche l'esercizio di fatto delle funzioni di amministrazione. Le sanzioni amministrative tributarie 68 68 34 07/11/2014 SOGGETTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA E CONCORSO Ai sensi del co. 3 dell'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997, quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone (soggetti delegati ad es. nell’ambito dell’impresa), alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la coobbligazione solidale del contribuente (l’ente collettivo) è limitata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave. La coobbligazione solidale del contribuente con l'autore materiale si estingue con il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, con il pagamento di quella più grave (art. 11, co. 4 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 69 69 SOGGETTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA E CONCORSO Nel caso in cui l'elemento psicologico della violazione sia qualificabile come colpa lieve, il pagamento della sanzione ‐ ovvero, se sono state irrogate sanzioni in misura diversa, della sanzione più grave ‐ da chiunque eseguito (e cioè sia dal contribuente che dagli autori) estingue tutte le obbligazioni e, perciò, sia quelle sanzionatorie a carico dei coautori, sia quella solidale facente capo al contribuente. In questo caso non residua alcun onere sanzionatorio a carico degli altri responsabili (art. 11, co. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 70 70 35 07/11/2014 SOGGETTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA E CONCORSO In sostanza, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del richiamato art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997 emerge che: se la violazione è commessa con dolo o colpa grave (e, quindi, non si applica il co. 5 dell'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997) il pagamento della sanzione più grave (in ipotesi di concorso) pur liberando il contribuente (ai sensi di quanto disposto dal co.4 dell'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997) non libera gli altri soggetti che hanno agito in concorso sia pure assoggettati a sanzioni diverse. Le sanzioni amministrative tributarie 71 71 LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO D’AZIENDA Un'ulteriore ipotesi di responsabilità per le sanzioni è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs n. 472 del 1997, secondo il quale il cessionario d'azienda è responsabile per le sanzioni e le imposte riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti (nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a periodi antecedenti). Si tratta di una coobbligazione sussidiaria (è previsto il beneficium excussionis del cedente), la responsabilità è limitata al valore dell'azienda trasferita (salvo si provi che la cessione d'azienda sia stata attuata in frode al fisco). L'Agenzia delle Entrate può rilasciare al cessionario un certificato sulle contestazioni e i debiti fiscali esistenti nell'anno della cessione e nei due precedenti (con efficacia liberatoria). Le sanzioni amministrative tributarie 72 72 36 07/11/2014 IL CONCORSO DI PERSONE Le sanzioni amministrative tributarie 73 73 IL CONCORSO DI PERSONE L'imputazione dell'illecito alle persone fisiche avviene mediante la verifica di tre elementi: la condotta (o la realizzazione del fatto), l'elemento soggettivo (imputabilità e colpevolezza), l'assenza di cause di non colpevolezza. Se l'illecito è commesso da più persone, valgono gli stessi principi e, infatti, l'art. 9 del D.Lgs n. 472 del 1997 ha previsto che se più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per essa disposta. In presenza di concorso, quindi, nascono tante obbligazioni sanzionatorie quante sono le persone (ognuna computata secondo le caratteristiche personali del singolo trasgressore). Le sanzioni amministrative tributarie 74 74 37 07/11/2014 IL CONCORSO DI PERSONE: RINVIO AL DIRITTO PENALE L’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nel disciplinare il concorso di persone nell’illecito amministrativo tributario, non si preoccupa di delinearne gli elementi costitutivi. La stessa problematica era sorta in relazione all’analogo art. 5 della l. n. 689 del 1981; al riguardo la giurisprudenza aveva chiarito che, in assenza di diverse disposizioni, gli elementi costitutivi del concorso di persone nell’illecito amministrativo sono estrapolabili dal diritto penale. «la norma recepisce i principi fissati in materia dal c. p., rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all’autore o ai coautori dell’infrazione, ma anche a coloro che hanno comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico» (Cass., 18 luglio 1990, n. 7336 e C.M. 180/E del 1998). 75 Le sanzioni amministrative tributarie 75 IL CONCORSO DI PERSONE – articolo 9 In mancanza di una specifica disciplina i principi interpretativi devono essere mutuati dalla disposizione penale. Presenza di più soggetti Non servono approfondimenti Fatto illecito Cooperazione al fatto Volontà di cooperare Le sanzioni amministrative tributarie 76 76 38 07/11/2014 IL CONCORSO DI PERSONE I requisiti perché si verifichi il concorso di persone sono quindi quattro: • • • • una pluralità di soggetti; la realizzazione di una condotta illecita tipica; il contributo causale di ogni soggetto alla condotta; l'elemento soggettivo di ciascun concorrente (elemento che manca nell'ipotesi dell'autore mediato che infatti non integra un concorso di persone). Il contributo di ciascuno può essere sia morale che materiale e deve avere una rilevanza causale autonoma all'interno dell'attività illecita. Le sanzioni amministrative tributarie 77 77 IL CONCORSO DI PERSONE In un regime sanzionatorio permeato dalla personalità, il fattore determinante l’applicazione delle sanzioni amministrative per la commissione della violazione è “l’azione”. In esso non si punisce direttamente il vantaggio economico ottenuto dall’evasione, ma l’azione della persona (sia contribuente sia soggetto terzo), dalla quale è emersa l’evasione dell’imposta o l’irregolarità formale. Secondo questa logica appare comprensibile la necessità di punire anche colui che pur non avendo compiuto direttamente la violazione ha partecipato alla sua realizzazione. Le sanzioni amministrative tributarie 78 78 39 07/11/2014 LA COOPERAZIONE AL FATTO ILLECITO La cooperazione al fatto illecito può essere sia concreta che psicologica Concorso materiale Non rileva l’irrilevanza del concorso al fatto illecito. Quando l’opera è concreta L’influenza deve essere oggettiva Concorso morale Quando l’opera si traduce in suggerimenti. Le sanzioni amministrative tributarie 79 79 IL CONCORSO MATERIALE Il contributo può esplicarsi sia a livello materiale sia a livello psicologico: si avrà concorso materiale quando la condotta (anche omissiva) dell'agente facilita la condotta degli altri concorrenti; non è necessario che il contributo sia condizionante, ma occorre che abbia in concreto permesso la sua realizzazione, anche se il reato avrebbe potuto essere realizzato in altro modo (C.M. 180/E del 1998). Ad es., il corresponsabile fornisce falsa documentazione per la deduzione dei costi (le c.d. cartiere) o il contribuente che, in accordo con il proprio intermediario alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, compila e presenta una dichiarazione che non verrà mai trasmessa telematicamente. Le sanzioni amministrative tributarie 80 80 40 07/11/2014 IL CONCORSO MATERIALE Fino ad arrivare ad ipotesi più sofisticate in cui è lo stesso professionista che riclassifica una spesa di rappresentanza in spesa di pubblicità, al fine di consentirne la deducibilità piena ovvero, ancora, la redazione dolosa di un parere palesemente infondato al solo fine di supportare in caso di accertamento le ragioni del contribuente. Potrebbe essere ritenuta una forma di corresponsabilità anche l’acquiescenza dei propri clienti ad acquistare beni e servizi senza l’emissione di fatture o con emissione di fatture per importi inferiori, riconoscendo uno sconto sul prezzo pari all'IVA; in tali ipotesi è ravvisabile una partecipazione attiva e diretta alla realizzazione della violazione. 81 Le sanzioni amministrative tributarie 81 IL CONCORSO MORALE Viceversa, si verifica un concorso morale, quando si fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente ovvero rafforzando quello già maturato; le condotte possono essere varie (suggerimento, consiglio, mandato, ecc.), ma per assumere rilievo devono aver quantomeno agevolato, mediante una effettiva influenza sull'atteggiamento psichico dell'autore materiale, la realizzazione del reato. Per es. il consulente che alla stipula di una polizza assicurativa ne garantisce la falsa natura di onere detraibile. Le sanzioni amministrative tributarie 82 82 41 07/11/2014 IL CONCORSO MORALE Si tratta dei casi in cui sono posti in essere dei suggerimenti, consigli, mandati, che hanno agevolato, mediante un’effettiva influenza sull'atteggiamento psichico dell'autore, la realizzazione dell’illecito. Viceversa, non può essere punito il professionista che a fronte di un determinato problema fornisce diverse soluzioni al proprio cliente, alcune legittime e altre illegittime (segnalandole come tali), senza indicare alcuna preferenza tra le diverse opzioni di comportamento. 83 Le sanzioni amministrative tributarie 83 IL CONCORSO MORALE In materia di reati tributari, si è ritenuto che il commercialista concorresse nel reato di bancarotta del proprio cliente quando, essendo consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, aveva fornito consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo aveva assistito nella conclusione dei relativi negozi rafforzando il proposito criminoso del cliente. Le sanzioni amministrative tributarie 84 84 42 07/11/2014 IL CONCORSO MORALE "non può, invece, essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta il legale che, essendo stato informato dal cliente della sua intenzione di sottrarre alla massa fallimentare una parte dell'attivo, abbia omesso di dissuaderlo dal proposito criminoso, senza rafforzare peraltro in alcun modo tale proposito" (Cass. Pen., Sez. V, sent. 17 ottobre 1958). "il concorso di persone nel reato può assumere anche la forma del consiglio, dell'invito, del suggerimento e dell'istigazione a compiere un'azione penalmente illecita. Integra, pertanto, concorso nel reato di bancarotta documentale post fallimentare il suggerimento, dato dal curatore fallimentare al fallito, di distruggere le scritture contabili, nel caso in cui il suggerimento sia accettato e realizzato" (Cass. Pen., Sez VI, sent. 13 gennaio 1994). Le sanzioni amministrative tributarie 85 85 CONCORSO DOLOSO E COLPOSO DEL CONSULENTE Ipotesi di concorso doloso del consulente: • omesso inserimento di redditi o componenti reddituali occultati dal cliente con la complicità del professionista; • suggerimento da parte del professionista di utilizzare fatture per operazioni inesistenti; • cooperazione del consulente per procurare le fatture false. Ipotesi di concorso colposo del consulente: • consulenze attinenti ad adempimenti materiali (mancata presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi); • questioni di agevole lettura (errata indicazione di un termine di scadenza, ad es. in una mail o in comunicato) Le sanzioni amministrative tributarie 86 86 43 07/11/2014 PROFILI PROCEDIMENTALI La C.M. n. 180/E del 1998 ha chiarito che, in ipotesi di concorso, il procedimento di irrogazione delle sanzioni deve riguardare ciascuno dei coautori (l'art. 16 del D.Lgs n. 472 del 1997 fa riferimento al "trasgressore"). Ciò implica una personalizzazione dell'atto di contestazione, che, per ciascun concorrente, dovrà indicare i fatti a lui attribuiti, gli elementi probatori a sostegno della contestazione, le norme che si assumono da lui violate. La pluralità di atti, inoltre, potrà comportare una diversificazione degli esiti degli stessi (definizione agevolata, produzioni difensive, trasformazione dell'atto di contestazione in atto di irrogazione, etc.), senza reciproche influenze. 87 Le sanzioni amministrative tributarie 87 L’ELEMENTO SOGGETTIVO NEL CONCORSO DI PERSONE È contemplato sia il concorso doloso sia il concorso colposo Concorso doloso Piena volontà e consapevolezza. Le sanzioni amministrative tributarie Concorso colposo Negligenza nel fare o dare consigli 88 88 44 07/11/2014 ATTENUAZIONI DEL CONCORSO DI PERSONE La disciplina del concorso subisce delle attenuazioni (limitazioni di responsabilità) nei seguenti casi: • illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza fiscale (art. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997); • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 472 del 1997; • la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti (viene irrogata un'unica sanzione e il pagamento eseguito da uno libera tutti, art. 9 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 89 89 CONCORSO DI PERSONE – ARTICOLO 9 Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta Quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, la sanzione è irrogata una sola volta Le sanzioni amministrative tributarie 90 90 45 07/11/2014 ATTENUAZIONI DEL CONCORSO DI PERSONE Con riferimento a tale ultima ipotesi di attenuazione, si evidenzia che lo scopo è, evidentemente, quello di evitare la duplicazione dell’applicazione delle sanzioni in ipotesi in cui più soggetti si rendono colpevoli della medesima violazione in modo diretto e non a titolo di concorso (per es. l'obbligo di presentazione della dichiarazione della società di persone che incombe in capo a più soci). Tale deroga pone alcuni problemi applicativi nelle ipotesi in cui i vari soggetti obbligati in solido abbiano una responsabilità soggettiva nella commissione della violazione con diversa gravità. Le sanzioni amministrative tributarie 91 91 ATTENUAZIONI DEL CONCORSO DI PERSONE Ci si riferisce ai casi in cui a carico dei diversi soggetti coinvolti siano applicabili delle sanzioni di entità diversa in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 tra i minimi ed i massimi stabiliti, magari in relazione al riconoscimento della recidiva solamente per uno di essi. In proposito la C.M. n. 180/E del 1998 si è espressa aderendo al principio già adottato dal legislatore per l’individuazione della responsabilità solidale della società per la sanzione ascrivibile al proprio dipendente; in tali casi, infatti, la sanzione a cui fare riferimento è quella determinata prendendo in considerazione la condizione soggettiva più grave. Le sanzioni amministrative tributarie 92 92 46 07/11/2014 CONCORSO IN FORMA OMISSIVA L'ipotesi di attenuazione del concorso in esame ha ad oggetto una particolare fattispecie di concorso di tipo omissivo (un concorso omissivo fra più soggetti coobbligati in solido a tenere una determinata condotta). Le ipotesi di concorso di tipo omissivo in genere riguardano amministratori e sindaci di società cui spetta la funzione di garantire l’osservanza di determinate regole, nella specie, tributarie, e di impedire fatti pregiudizievoli per la società. Le sanzioni amministrative tributarie 93 93 CONCORSO IN FORMA OMISSIVA Vediamo della casistica (Cass. n. 20515 del 2009). “L’imputato era stato chiamato a rispondere del delitto di peculato perché, nella sua qualità di membro e Presidente del collegio sindacale della soc. S.p.a., aveva sistematicamente omesso di rilevare le frodi che emergevano dalla contabilità sociale, così consentendo agli amministratori della stessa società e, segnatamente, a tale C., deceduto per suicidio, B.G., B.P. e G.L., di dilatare artificiosamente i costi della gestione di una discarica, gestione che era sostanzialmente l’unico oggetto sociale, per ottenere dall’AMSA la liquidazione di una tariffa di volta in volta maggiore di quella predeterminata nella concessione”. Le sanzioni amministrative tributarie 94 94 47 07/11/2014 CONCORSO IN FORMA OMISSIVA Il controllo del collegio sindacale si articolava in tre momenti fondamentali, il ricognitivo, il valutativo e il dinamico‐ comminatorio, il secondo dei quali era sicuramente un controllo di legalità che non poteva limitarsi al mero riscontro formale dell’attività degli amministratori. Per ritenere sussistente il concorso dei sindaci nel reato di peculato commesso dagli amministratori occorre che l’attività di (omesso) controllo riguardi quelle violazioni (degli amministratori) che possano determinare la perdita dell’attività di impresa: occorre in altri termini verificare se le violazioni indicate fossero di tale natura da ricadere nell’obbligo di controllo del sindaco. Le sanzioni amministrative tributarie 95 95 CONCORSO IN FORMA OMISSIVA La Guardia di Finanza nell’istruttoria aveva concluso che la macroscopicità delle irregolarità documentali e contabili e la sistematicità delle stesse, non potevano certo sfuggire al F., dottore commercialista, anche chiamato a far parte di Consigli di amministrazione di altre e importanti società. Il dottore commercialista "non può non avere afferrato il senso reale delle operazioni, sistematiche e reiterate, per lo più neanche particolarmente complesse, che determinarono perdite per la società e profitti stratosferici per società composte da persone ben note ad esso sindaco". Le sanzioni amministrative tributarie 96 96 48 07/11/2014 CONCORSO IN FORMA OMISSIVA Il sindaco, anche individualmente nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge generale ed in particolare la legge penale. Ne consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione eventualmente commesso. Le sanzioni amministrative tributarie 97 97 LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE Le sanzioni amministrative tributarie 98 98 49 07/11/2014 LE LIMITAZIONI ALLA PUNIBLITÀ DEI CONSULENTI L’attività di consulenza prescinde dal soggetto che la pone in essere. È esclusa la responsabilità per le sanzioni nei casi di attività di consulenza tributaria quando Assenza di colpa grave o dolo Complessità della questione affrontata L’unione dei due elementi potrebbe coincidere con la causa di non punibilità per obiettiva incertezza Le sanzioni amministrative tributarie 99 99 LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE La prassi amministrativa ritiene che questa limitazione di responsabilità non riguardi soltanto i soggetti esercenti una libera professione, «in ragione del fatto che la consulenza tributaria costituisce attività non protetta, suscettibile quindi di essere esercitata indipendentemente dall’iscrizione in un albo professionale (...)». Conseguentemente rientrerebbero nell’ambito soggettivo di applicazione della norma tutti i soggetti comunque esercenti attività di consulenza tributaria, compresi «i responsabili delle associazioni di categoria che forniscano ai propri associati attività di consulenza, ossia attività riconducibili all’interpretazione delle norme tributarie che si traducano in problemi di speciale difficoltà» (C.M. n. 180/E del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 100 100 50 07/11/2014 LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE In sintonia con la corrente applicazione dell’art. 2236 c.c., e dei principi generali in tema di responsabilità del prestatore d’opera, la limitazione di responsabilità non può mai giovare all’operatore medio che ometta di consultare uno specialista qualificato. Tale limitazione può operare soltanto nei casi in cui: • la difficoltà non è riconoscibile dal prestatore d’opera medio, • non è possibile ricorrere ad uno specialista, • la difficoltà sussiste anche per gli specialisti. Le sanzioni amministrative tributarie 101 101 LA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE Con riferimento alla complessità della questione affrontata si deve escludere che la medesima sia configurabile in tutti i casi in cui si tratta della soluzione di problemi fiscali di routine nei quali la violazione può avere origine da una svista piuttosto che da un errore interpretativo. Viceversa, la complessità della questione sussiste nelle ipotesi in cui la consulenza serve per dare soluzione ad una fattispecie non direttamente disciplinata dalla norma che necessita di una interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni sulla base dei principi generali. Le sanzioni amministrative tributarie 102 102 51 07/11/2014 CASISTICA SULLA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE C.T.R. Lazio, Sez. XIV, sentenza 25 ottobre 2011, n. 662 “per quanto riguarda la responsabilità del commercialista, deve osservarsi che, neppure in questo grado di giudizio, la società ha fornito prove sulla illecita condotta di quest'ultimo, non avendo prodotto l'esito della denuncia‐querela. Non è dato, quindi, accertare, neppure in termini di ragionevole probabilità, l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento scorretto del professionista e il mancato versamento delle imposte (ancora non versate e che risultano ancora dovute). In sostanza non è stato dimostrato che un comportamento corretto del commercialista avrebbe determinato la regolarità delle posizione fiscale della società che (oltre a non aver versato gli importi dovuti) non risulta abbia tenuto in regola i libri contabili obbligatori.” Le sanzioni amministrative tributarie 103 103 CASISTICA SULLA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE Cass., Sez. trib., 21 maggio 2010, n. 12473 “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs n. 472 del 1997, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza e che, con riferimento al caso di specie, appare condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto“. Le sanzioni amministrative tributarie 104 104 52 07/11/2014 CASISTICA SULLA RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE In sostanza, non sfugge alla condanna per il reato di omessa dichiarazione il contribuente che, al fine di discolparsi, deduce di aver conferito al commercialista un valido mandato per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate; una simile circostanza, infatti, non lo esime da un obbligo di vigilanza circa l’adempimento dell’incarico da parte del professionista; il quale, ne deriva, non sarà responsabile neppure a titolo di concorso. È quanto ha stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. III pen., con la sentenza 8 maggio 2011, n. 16958, confermando la condanna comminata dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un imputato per aver omesso di presentare le prescritte dichiarazioni Iva (in senso analogo anche Cass. 9163/2009). Le sanzioni amministrative tributarie 105 105 L’AUTORE MEDIATO Le sanzioni amministrative tributarie 106 106 53 07/11/2014 DAL CONCORSO ALL’AUTORE MEDIATO L’art. 10 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevede che, fatta salva l'applicazione delle disposizioni sul concorso di persone, chi “con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”. Dal momento che la norma fa salva la applicazione dell’art. 9 (concorso di persone), si verserà nella ipotesi di concorso se il contribuente pur essendo stato indotto in errore dal consulente, abbia agito, a sua volta, con colpa (anche culpa in eligendo); mentre si configurerà una ipotesi di autore mediato, con totale responsabilità a carico del professionista, se l’errore commesso dal contribuente è incolpevole. Le sanzioni amministrative tributarie 107 107 DAL CONCORSO ALL’AUTORE MEDIATO Quando il concorso morale non si limita al suggerimento, al consiglio, al mandato, ma si traduce in vero e proprio plagio o inganno volontario che induce un altro soggetto a commettere materialmente la violazione, non si può più parlare di concorso, ma si rientra nella fattispecie di mediazione di colpevolezza (art. 10 del D.Lgs. n. 472 del 1997). È il caso, ad esempio, dell'amministratore che, indicando una realtà distorta rispetto a quella reale, induce il proprio dipendente a commettere la violazione, o gli impone coattivamente il compimento di violazioni tributarie, dietro minaccia di licenziamento; in questi casi, la sanzione risulta applicabile solamente all'amministratore (autore mediato). Le sanzioni amministrative tributarie 108 108 54 07/11/2014 L’AUTORE MEDIATO Quando il concorso si tramuta in plagio o sfruttamento di persona incapace è punito solo l’autore “MEDIATO” La violenza è sia fisica che psichica L’errore può essere sia sul fatto che di diritto È essenziale solo per discolpare l’autore C’è collegamento tra non colpevolezza e inganno. Colui che sfrutta un incapace sarebbe comunque punibile in “culpa in eligendo.” 109 Le sanzioni amministrative tributarie 109 L’AUTORE MEDIATO La disposizione recata dall’art. 10 del D.Lgs n. 472 del 1997 traspone in ambito sanzionatorio amministrativo un istituto penalistico adattato nei contenuti. Nel diritto penale, infatti, la violenza deve essere fisica e comunque tale da essere irresistibile (art. 46 c.p.), e l’errore deve attenere al fatto e deve essere determinato dall’altrui inganno (art. 48 c.p.). Viceversa nel sistema del D.Lgs. n. 472 del 1997 per l’autore materiale (autore immediato) hanno rilevanza esimente la violenza (fisica o morale) o la minaccia (non altrimenti qualificate), nonché il semplice errore incolpevole, anche di diritto, o l’incapacità. Le sanzioni amministrative tributarie 110 110 55 07/11/2014 LA PRASSI SULL’AUTORE MEDIATO L’Amministrazione finanziaria (Nota Min. Fin. Dipartimento Dogane 17 giugno 1998, n. 4001/98 e C.M. 23 dicembre 1998 n. 292) individua un’ipotesi di mediazione allorché il proprietario delle merci comunichi allo spedizioniere doganale dati falsi che lo inducono a compilare, sottoscrivere e presentare dichiarazioni doganali contenenti dati od altri elementi falsi od inesatti, difficilmente rilevabili dallo spedizioniere con la normale diligenza professionale. Tale ipotesi, tuttavia, è forse più vicina al “concorso” del proprietario delle merci nella violazione commessa dallo spedizioniere, unitamente all’ipotesi di non punibilità per errore sul fatto del medesimo spedizioniere, ma il risultato dal punto di vista delle responsabilità non cambia. Le sanzioni amministrative tributarie 111 111 LA PRASSI SULL’AUTORE MEDIATO La prassi ha riconosciuto concreto rilievo all’ipotesi dell’errore incolpevole (non solo di fatto, ma anche di diritto) anche nell’ambito del rapporto di consulenza (C.M. n. 180/E del 1998). L’esempio è quello “del soggetto che viene indotto dal parere di un professionista qualificato a tenere un comportamento in violazione della legge tributaria”. Affinché “la responsabilità si possa ravvisare solo in capo al professionista (...) è necessario, da un lato, che non si possa addebitare al contribuente una culpa in eligendo e, dall’altro, che il comportamento del professionista sia stato tale da escludere l’esistenza di un qualsiasi dubbio, in modo da mettere il contribuente medesimo in condizione di ritenere del tutto conforme alla legge il comportamento che gli è stato suggerito (...)”. Le sanzioni amministrative tributarie 112 112 56 07/11/2014 L’AUTORE MEDIATO E LE DIFFICOLTÀ PROBATORIE Tranne le ipotesi messe in evidenza o comunque in ipotesi simili in cui la mediazione è desumibile da documenti (il parere del professionista o i dati errati o inesatti trasmessi dal proprietario delle merci allo spedizioniere doganale), è difficile che l’autore mediato lasci delle tracce delle minacce o della violenza psichica perpetrata. In mancanza di documentazione probatoria, l’unico mezzo istruttorio potrebbe essere quello di una registrazione delle conversazioni in cui emerga la minaccia o il plagio, la quale però difficilmente potrebbe essere presa in considerazione dai giudici tributari, stante il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Le sanzioni amministrative tributarie 113 113 LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Le sanzioni amministrative tributarie 114 114 57 07/11/2014 PRESUNZIONE DI COLPA NELLA COMMISSIONE DELLE VIOLAZIONI “L’ignoranza non rileva se non nei casi in cui non era evitabile Nella commissione della violazione vige una presunzione di colpa La presunzione di colpa può essere superata dimostrando la sussistenza di una delle cause di non punibilità Le sanzioni amministrative tributarie 115 115 LA PRESUNZIONE DI COLPA Con riferimento alla presunzione di colpa che opera nella commissione delle violazioni è utile ricordare quanto evidenziato dai giudici di legittimità. Qualora la realizzazione della condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, si pone una presunzione “iuris tantum” di colpa di chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato, in modo da rendere legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di prove idonee a superare tale presunzione (Cass., Sez. trib., 19 giugno 2001, n. 8343). Le sanzioni amministrative tributarie 116 116 58 07/11/2014 LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ L’art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997 disciplina una serie di ipotesi in cui viene per legge stabilita la non punibilità della condotta tenuta: • se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa; • non sono punibili le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili, nonché le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima; in ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%; • l'ignoranza della legge tributaria è causa di non punibilità solo se si tratta di ignoranza inevitabile; Le sanzioni amministrative tributarie 117 117 LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ •non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento; •il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; •non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione e il versamento dell'imposta; • non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Le sanzioni amministrative tributarie 118 118 59 07/11/2014 IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO L’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212 del 2000) disciplina ulteriori ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni in parte coincidenti con quelle dettate dall’art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997. Al co. 2 la richiamata disposizione prevede che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell‘Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell‘Amministrazione stessa. Le sanzioni amministrative tributarie 119 119 IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO L’esimente del legittimo affidamento contenuta nell’art. 10 dello Statuto del contribuente va tenuta distinta da quella di obiettiva incertezza: se non opera l’obbiettiva incertezza (perché la disposizione ha un’interpretazione univoca), non opera neppure il legittimo affidamento (perché l’orientamento dell’Amministrazione non è mutato nel tempo); ma non vale il contrario. Per es.: la giurisprudenza e la dottrina assumono in merito ad una determinata questione una posizione contraria a quella dell’Amministrazione poi ritenuta corretta dalle Sezioni Unite della Cassazione; ci sono tutte le premesse per invocare l’obbiettiva incertezza, anche se la posizione dell’Amministrazione finanziaria è stata sempre la stessa. Le sanzioni amministrative tributarie 120 120 60 07/11/2014 L’OBIETTIVA INCERTEZZA La causa di non punibilità per obiettiva incertezza della norma tributaria è stata determinata nel tempo da alcune peculiarità della materia: la complessità della stessa, il tecnicismo dei suoi contenuti, la frammentazione delle previsioni in differenti testi normativi, le continue ed oscillanti evoluzioni interpretative, etc. Questa causa di non punibilità non involge un’indagine sullo stato soggettivo del contribuente, operando piuttosto sul piano della disciplina del fatto tipico. Nel tempo si sono individuati alcuni indici sintomatici di obiettiva incertezza: la presenza di modifiche normative ravvicinate nel tempo, l’intervento di norme interpretative o di pronunce della Corte Costituzionale, l’esistenza di prassi ministeriale contrastante, il sopravvenire di interpretazioni rese in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia, l’incompatibilità fra norma interne e comunitarie, etc. Le sanzioni amministrative tributarie 121 121 L’OBIETTIVA INCERTEZZA Cass. 8 ottobre 2010, n.20876 (idem: Cass. n. 19638 del 2009, n.24670 del 2007, n.7765 del 2008) “l’incertezza normativa tributaria è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito; solo in questo senso oggettivo, con esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali, l’incertezza normativa, in quanto esistente in sè, opera nei confronti di tutti.” Le sanzioni amministrative tributarie 122 122 61 07/11/2014 L’OBIETTIVA INCERTEZZA Cass., Sez. trib., 23 marzo 2012,n. 4685 (idem: Cass. n. 14378 del 2007). La Suprema Corte ha recentemente ricordato “a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente” alcuni “fatti indice”, di sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza, individuandoli in: “1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale”. Le sanzioni amministrative tributarie 123 123 L’OBIETTIVA INCERTEZZA L’esimente dalle sanzioni per obbiettiva incertezza delle disposizioni tributarie è un principio già noto all’ordinamento tributario, perché in precedenza disciplinato dall’art. 39‐bis del d.P.R. n. 636 del 1972, poi trasfuso nell’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e comunque presente nell’art. 55, co. 6 del d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 48, co. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Mentre i due articoli da ultimo citati sono stati abrogati, al contrario l’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è ancora in vigore; secondo parte della dottrina, l’apposita previsione nel decreto sul contenzioso garantirebbe l’applicazione dell’esimente anche in sede processuale in ogni grado di giudizio a prescindere dal fatto che il contribuente abbia o meno argomentato nel ricorso la sussistenza dell’obiettiva incertezza. Le sanzioni amministrative tributarie 124 124 62 07/11/2014 L’OBIETTIVA INCERTEZZA Tale impostazione si può dire che fosse stata ampiamente condivisa dalla giurisprudenza più risalente, pronunciatasi con riferimento alla disposizione dell’art. 39‐bis d.P.R. n. 636 del 1972 del quale, tuttavia, l’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ricalca sia formalmente che sostanzialmente il contenuto (Cass. 10 aprile 1990, n. 2979; Cass. 10 aprile 1990, n. 2981; Cass. 6 luglio 1990, n. 7154; Comm. Trib. Centr. 6 aprile 1995, n. 1384; Cass. 1 giugno 1993, n. 6951). Tuttavia, il più recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione sembra ormai esprimersi nel senso di escludere la possibilità che l’applicazione dell’esimente possa essere invocata d’ufficio. Le sanzioni amministrative tributarie 125 125 L’OBIETTIVA INCERTEZZA Cass., 14 marzo 2012, n. 4031 (Cass. n. 23633/2008, n. 14987/2009, n. 22890/2006). In tema di sanzioni amministrative tributarie, il potere delle Commissioni tributarie di dichiararne l'inapplicabilità in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d'ufficio l'applicabilità dell'esimente. Le sanzioni amministrative tributarie 126 126 63 07/11/2014 L’OBIETTIVA INCERTEZZA C.T.R. Lazio, Sez. XIV, 12 luglio 2011, n. 540 “nella fattispecie ricorrono le condizioni per la applicabilità, dell'art. 6 D.Lgs. 472/97. Detta norma riprende il contenuto dell'art. 8 del D.Lgs. 546/92 e di altre previsioni disseminate nell'ordinamento, ma abbraccia un ambito più vasto. Accanto all'errore incolpevole ed alle violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme e quelle che discendono da indeterminatezza dei modelli per le dichiarazioni o per il pagamento, la norma giustifica anche le violazioni causate da un comportamento dell‘Amministrazione e prevede che le sanzioni possano essere disapplicate anche dagli uffici. Il principio è ripreso dall'art. 10 L. 212/2000 che mette in ulteriore evidenza: che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione della buona fede e che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'A.F. Le sanzioni amministrative tributarie 127 127 ERRORE INCOLPEVOLE SUL FATTO L’errore sul fatto, come nel diritto penale (art. 47 c.p.), deve consistere in una distorta percezione della realtà, tale da rendere viziato il processo volitivo alla base dell’azione e deve essere “incolpevole”, vale a dire non determinato da imprudenza imperizia o negligenza (C.M. n. 180/E del 1998). Si configura quando l’agente non ha una corretta conoscenza della situazione reale, per cause a lui non imputabili, posto che ha agito seguendo i canoni della diligenza e della perizia ma, nonostante ciò, ha acquisito una comprensione non corretta della situazione concreta. In tale categoria si può ricondurre anche la causa di non punibilità espressamente disciplinata per il sostituto, il responsabile o il contribuente che dimostrano che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile a terzi. Le sanzioni amministrative tributarie 128 128 64 07/11/2014 ERRORE INCOLPEVOLE SUL FATTO La norma prende in considerazione l'errore sul fatto, che si verifica quando il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria. Si pensi, per es., all’ipotesi in cui il contribuente reputi di redigere una dichiarazione di successione completa e fedele in quanto ignora l'esistenza di determinati beni nell'asse ereditario. Rispetto ad esso, e quindi alla falsa rappresentazione della realtà che interviene nel processo formativo della volontà dell'agente, l'art. 6, co. 1, esclude la responsabilità quando l'errore non è determinato da colpa (negligenza, imperizia). 129 Le sanzioni amministrative tributarie 129 IGNORANTIA LEGIS L’ignoranza inevitabile della legge tributaria riguarda la conoscenza della disposizione che sanziona una particolare condotta: il trasgressore, senza colpa, non è a conoscenza della norma violata. L’ordinamento giustifica la mancata conoscenza della norma soltanto in presenza di elementi soggettivi (grado di intelligenza, comprensione della lingua italiana, livello di scolarizzazione, ambiente sociale di provenienza) ed oggettivi (testi normativi redatti in modo oscuro, mutamento dell’indirizzo interpretativo giurisprudenziale) che rendono l’ignoranza inevitabile e scusabile. Questa causa di non punibilità condivide l’ambito di applicazione della causa di obiettiva incertezza. Le sanzioni amministrative tributarie 130 130 65 07/11/2014 LE VALUTAZIONI ESTIMATIVE Viene riconosciuta anche una esimente nelle ipotesi in cui si commettono errori nella effettuazione di valutazioni estimative, se rientranti nel limite del 5% dei valori effettivamente accertati. La norma prende atto del fatto che il risultato della valutazione di una azienda dipende da molteplici fattori alcuni dei quali strettamente legati alla sensibilità e alla capacità di colui che li effettua. Non esiste un solo valore di azienda corretto, esiste una “nuvola” di valori corretti entro un determinato “range”. 131 Le sanzioni amministrative tributarie 131 VALUTAZIONI ESTIMATIVE ERRATE ENTRO IL 5% DEL VALORE RITENUTO CORRETTO Errori di valutazione fuori dai principi contabili entro il 5% Si prende atto che nella valutazioni di aziende non esiste un solo valore corretto Il riferimento al d.Lgs 358/97 è solo per individuare il tipo di valutazioni Le sanzioni amministrative tributarie 132 132 66 07/11/2014 LE VALUTAZIONI ESTIMATIVE La previsione secondo la quale rilevazioni e valutazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e di stima non si traducono mai in violazioni punibili potrebbe apparire del tutto ovvia. Il significato che le si può attribuire è quello di rendere non sanzionabili, ad esempio, le violazioni consistenti in inosservanza del principio di competenza temporale nella determinazione del reddito d'impresa, ossia l'errata imputazione a periodo di costi o ricavi determinati, sempreché siano stati applicati corretti principi contabili e sia stata rispettata la continuità dei valori di bilancio. Le sanzioni amministrative tributarie 133 133 LE VALUTAZIONI ESTIMATIVE Cass., Sez. trib., n. 9756 del 2003 Il contribuente sostiene la rilevanza del fatto che le fatture relative alle prestazioni pubblicitarie fossero pervenute in azienda nell'esercizio successivo a quello di riferimento e che un costo può essere considerato certo e determinato soltanto quando la sua entità sia stata indicata in un documento formale. La Corte argomenta, invece, che le spese per inserzioni pubblicitarie sarebbero state oggettivamente determinabili prima dell'emissione di fattura, perché il prezzo per questi servizi è predeterminato, circostanza non smentita nel caso di specie. Questa motivazione non appare convincente: il cliente non è tenuto, neppure se è un imprenditore, ad effettuare lui stesso il calcolo dei costi delle inserzioni pubblicitarie. Le sanzioni amministrative tributarie 134 134 67 07/11/2014 FATTO DENUNCIATO ALL’AG, ADDEBITABILE A TERZI La ratio dell’esimente dettata per le ipotesi di fatti denunciati all’Autorità Giudiziaria e addebitabili esclusivamente a terzi è quella di configurare un favor per i soggetti danneggiati dalla sottrazione ad opera dei professionisti, per es. mediante sottrazione delle somme loro consegnate per il versamento dei tributi. Il contribuente non è punibile allorché l’omissione agli adempimenti tributari sia stata la conseguenza di un fatto imputabile ad un terzo, che il contribuente medesimo abbia anche semplicemente denunciato all’autorità giudiziaria (CTR Lazio n. 75 del 2009), atteso che detta disposizione non richiede che sull’imputabilità al terzo dell’omissione sia intervenuto un giudicato (CTR Puglia n. 3 del 2012). Le sanzioni amministrative tributarie 135 135 FATTO DENUNCIATO ALL’AG, ADDEBITABILE A TERZI L’esimente va letta in combinato disposto con l’art. 1 della l. n. 423/1995 che prevede l’ipotesi in cui l’omesso versamento delle imposte sia consegue alla condotta illecita del professionista iscritto in apposito albo. Secondo l’art. 1 della legge n. 423 del 1995 il contribuente deve denunciare al fisco chi abbia effettuato tale sottrazione, chiedendo alla DRE (oggi all’Agenzia delle Entrate) di procedere alla sospensione della riscossione delle sanzioni tributarie e del tributo. Sempre ai sensi della medesima disposizione, lo sgravio delle sanzioni interviene solo a seguito di condanna penale a carico del professionista incaricato. Le sanzioni amministrative tributarie 136 136 68 07/11/2014 OMESSO VERSAMENTO A CAUSA DI TERZI DENUNCIATO ALL’ A.G. Esimente per le sanzioni Deve essere effettuata la denuncia e deve essere dimostrato che l’omesso versamento è dipeso dal terzo. Sospensione della riscossione dell’imposta per 2 anni Le sanzioni amministrative tributarie (art. 6, c 3 del d.lgs n. 472/97) Deve sussistere un fatto penalmente illecito denunciato, se sussistano comprovate difficoltà di ordine economico e offrendo idonea garanzia art. 1, c. 6‐bis, l. n. 423/95 137 137 FATTO DENUNCIATO ALL’AG, ADDEBITABILE A TERZI Secondo la Cassazione tutte le condizioni poste dalla norma del 1995 vengono meno dal momento che il più recente art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, al fine di ottenere il riconoscimento della non punibilità delle sanzioni, richiede la mera dimostrazione della denuncia (Cass. n. 17578 del 2002). Restano tuttavia delle opinioni della giurisprudenza di merito volte a individuare una lettura congiunta delle due norme in esame, riconoscendo, pertanto lo sgravio solamente nelle ipotesi in cui il procedimento penale o civile abbia accertato le responsabilità del terzo incaricato al versamento, così come previsto dall’art. 1 della l. n. 423 del 1995 (C.T.R. Toscana, Sez. IXXX, 17 settembre 2001, n. 85; C.T.R. Campania, Sez. XII, 10 febbraio 2003, n. 84). Le sanzioni amministrative tributarie 138 138 69 07/11/2014 LA FORZA MAGGIORE La forza maggiore ("vis cui resistere non potest"), è quella causa, esterna o interna, al soggetto di esclusione della coscienza e volontà della condotta che impedisce il nesso psichico fra soggetto e condotta, la cui presenza priva, dunque, il soggetto agente della possibilità di controllare le proprie azioni ed esclude la possibilità di configurare una responsabilità dello stesso. La giurisprudenza comunitaria ha precisato che la causa di forza maggiore attiene a cause esterne al soggetto, anormali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’uso di tutte le precauzioni da parte del contribuente (Corte di giustizia C‐314/06). 139 Le sanzioni amministrative tributarie 139 LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE Quando un fatto completamente indipendente dalla volontà del contribuente e imprevedibile abbia oggettivamente reso impossibile l’adempimento Calamità naturale Le calamità naturali sono riconosciute ex lege quali cause di forza maggiore art. 9 l. n. 212/00 cc Sciopero improvviso Entrata in vigore di una norma prima della pubblicazione in G.U. Le sanzioni amministrative tributarie Il D.L. n. 269/03 è entrato in vigore il 02.10.03 ed è stato pubblicato in G.U. solo il 07.10.2003 140 140 70 07/11/2014 LA FORZA MAGGIORE La causa di forza maggiore è presa in considerazione anche dall’art. 9 della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), il quale al verificarsi dell’evento concede potestà al Ministero delle Finanze di prevedere con decreto sia la rimessione in termini dei contribuenti, sia la proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari ancora non scaduti. Il collegamento tra le due disposizioni porterebbe ad affermare che tutte le volte in cui è possibile collegare un inadempimento ad uno degli eventi per i quali nel passato è stato adottato un provvedimento di rimessione o proroga dei termini ai sensi del predetto art. 9, sia possibile sostenere la sussistenza della causa di forza maggiore. 141 Le sanzioni amministrative tributarie 141 LA FORZA MAGGIORE La CTR Piemonte, con la sentenza n. 82/2010 ha confermato la sentenza di primo grado, di annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni nei confronti di un intermediario autorizzato per il tardivo invio di files contenenti le dichiarazioni annuali dei propri clienti, affermando che: “la ricezione, avvenuta alcuni minuti dopo la mezzanotte, non può essere imputata all'incuria del ricorrente, bensì al cd. «effetto imbuto», cioè all'intasamento che si verifica in prossimità della scadenza del termine”. Le sanzioni amministrative tributarie 142 142 71 07/11/2014 LA FORZA MAGGIORE L'Agenzia delle Entrate, con nota del 7 aprile 2014, ha recentemente ammesso la causa di non punibilità per le violazioni di obblighi tributari derivanti dalla difficoltà di rinvenire la documentazione necessaria al loro corretto adempimento, dovuta al crollo di un edificio in cui aveva sede una società. Nella medesima nota, con riferimento alle note vicende accadute al porto di Genova, si ritiene operante l'esimente, per l'impossibilità di inviare lo “spesometro” nei termini, a causa della distruzione di documenti conservati in un immobile di strutto a causa di incidente portuale. Le sanzioni amministrative tributarie 143 143 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Infine, come si è visto, non sono punibili le violazioni meramente formali; in questo caso la non punibilità non deriva dall’assenza di colpa ma dalla mancanza di un pregiudizio arrecato all’Erario. In queste ipotesi, la valutazione della natura formale della violazione deve essere effettuata ex post, analizzando le concrete modalità con cui si è estrinsecata la condotta e gli effetti che questa ha prodotto sulla determinazione dell’imposta o sul regolare svolgimento dell’attività di accertamento. Analogo principio è recato dall’art. 10, co.3, della l. n. 212 del 2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente). Le sanzioni amministrative tributarie 144 144 72 07/11/2014 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI La violazione si considera meramente formale qualora: • non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo; • non pregiudichi l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria Ai fini della non punibilità della commessa violazione si legge nella C.M. n. 77/2001: “le condizioni negative appena richiamate devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una violazione meramente formale ove manchi in concreto anche una sola di esse”(?!). Le sanzioni amministrative tributarie 145 145 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI: LA PRASSI Il riferimento alle azioni di controllo deve essere valutato concretamente caso per caso e nel momento in cui si effettuano le ispezioni e le verifiche e non in astratto (si faceva l’esempio dell’irregolare tenuta delle scritture contabili). Più precisamente, l’ostacolo all’attività di controllo può essere valutato solamente nel momento stesso in cui si effettuano i controlli. Verificando se, in relazione all’attività di verifica, nell’errore o nell’inadempimento possa essere individuato un ostacolo all’attività di accertamento (C.M. 18 giugno 2001, n. 59). Le sanzioni amministrative tributarie 146 146 73 07/11/2014 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI: LA PRASSI La C.M. 3 agosto 2001 n. 77 ha individuato una lista di violazioni di sicuro ostacolo sull'attività di controllo, escluse a priori dal novero delle violazioni meramente formali: 1. l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP nel caso in cui non sono dovute imposte, (art. 1, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997); 2. l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta se le ritenute sono state interamente versate, (art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997); 3. l’omessa presentazione della dichiarazione Iva se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta; Le sanzioni amministrative tributarie 147 147 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI: LA PRASSI 4. l’omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva ‐ ora soppressa ‐ e della comunicazione dati Iva che ne ha preso il posto (art.8‐bis, co. 6, del d.P.R. n. 322 del 1998); 5. l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 50, co. 4, del D.L. n. 331 del 1993 (art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997); 6. l'omessa presentazione del modello contenente i dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri; 7. la mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente o l'inottemperanza all'invito a comparire presso l’Ufficio; Le sanzioni amministrative tributarie 148 148 74 07/11/2014 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI: LA PRASSI 8. l’omessa tenuta delle scritture contabili; 9. il rifiuto da parte del contribuente di esibire le scritture contabili in sede di accessi eseguiti ai fini dell'accertamento delle imposte. Queste due ultime violazioni, pur dovendosi considerare di natura formale (in quanto non incidenti direttamente sull'imponibile, sull'imposta o sul versamento della stessa) continuano ad essere sanzionate (ex art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 471 del 1997) poiché arrecano sempre pregiudizio alla già avviata attività di controllo, in quanto costituiscono l’oggetto stesso dei controlli. Le sanzioni amministrative tributarie 149 149 LE VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI C.T.R. Piemonte, Sez. II, 20 gennaio 2011, n. 18 “Non risultando in atti accertato un debito d'imposta e non essendo espressamente prevista una sanzione per l'omessa dichiarazione di avvalersi della compensazione infrannuale, la sanzione, appariva ai giudici di primo grado illegittimamente irrogata e veniva annullata, restando assorbita ogni altra censura.” “Correttamente, peraltro il contribuente, nel resistere all'appello ha evidenziato che l'errore commesso è del tutto formale, non ha generato danno all‘Erario così come è stato ammesso dal funzionario dell'Agenzia Entrate su esplicita domanda del Giudice di primo grado e, pertanto, non si possono applicare sanzioni a tale comportamento. Tale errore non può comportare conseguenze non espressamente previste dalla normativa.” I giudici applicano sia il principio di legalità/tassatività che l’esimente della violazione meramente formale. Le sanzioni amministrative tributarie 150 150 75 07/11/2014 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IRROGABILE Le sanzioni amministrative tributarie 151 151 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI La sanzione amministrativa consiste nell'obbligo di pagamento di una somma di denaro, non produce interessi ed è intrasmissibile agli eredi. Le diverse fattispecie prevedono, nella maggior parte dei casi, sanzioni da definirsi fra un limite minimo ed un limite massimo, in misura proporzionale al tributo evaso; i criteri per stabilire la misura della sanzione vengono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs n. 472 del 1997. I criteri sono di stampo personalistico e tengono conto della gravità della violazione, della condotta dell'agente, delle eventuali azioni intraprese per attenuare le conseguenze, la personalità dell'autore e le sue condizioni sociali. Le sanzioni amministrative tributarie 152 152 76 07/11/2014 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI Nel procedimento di determinazione della misura della sanzione, intervengono poi alcuni istituti di stampo prettamente penalistico, sebbene adattati alle finalità e alle caratteristiche del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Si tratta di istituti che, in ossequio al principio di personalità, valutano i comportamenti del soggetto agente e, in base alla condotta tenuta, tendono ad alleggerire o appesantire la sanzione irrogata. Fra gli istituti che tendono ad aggravare la misura della sanzione irrogata figura, in primo luogo la recidiva. 153 Le sanzioni amministrative tributarie 153 LA RECIDIVA Il co. 3 dell'art. 7 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevede che la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di quel soggetto che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della “stessa indole” che non sia stata oggetto di definizione agevolata. A tal fine, si considerano illeciti della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni normative o di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che le determinano presentano elementi di sostanziale identità (C.M. n. 180 del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 154 154 77 07/11/2014 LA RECIDIVA La medesima C.M. n. 180/E del 1998, a titolo esemplificativo di recidiva cita il seguente caso: “si può pensare ad una prima infrazione consistente in una dichiarazione infedele rilevante ai soli fini delle imposte dirette (indebita deduzione di una quota di ammortamento) e ad una successiva infrazione consistente in una infedele dichiarazione ai fini Iva: benché le disposizioni violate siano diverse, pare evidente la sostanziale identità delle due violazioni.”. Ai fini della recidiva, non rilevano le violazioni regolarizzate spontaneamente mediante ravvedimento operoso e quelle definite in adesione. 155 Le sanzioni amministrative tributarie 155 LA RECIDIVA La recidiva è compatibile con l'istituto della continuazione (medesima violazione commessa per più anni d'imposta) e, quindi, prima di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni irrogate (in applicazione del principio della continuazione), la sanzione determinata per la violazione intervenuta in un secondo momento può essere previamente aumentata per recidiva. Così, se il contribuente ha commesso una violazione per infedele dichiarazione nell'esercizio 1995 e un'identica violazione nel 1996, la sanzione determinata per la seconda violazione può essere aumentata fino alla metà per la recidiva e poi, qualora risulti la più grave, essere nuovamente aumentata dalla metà al triplo in relazione alle previsioni sulla continuazione (art. 12, co. 5 del D.Lgs n. 472 del 1997). Le sanzioni amministrative tributarie 156 156 78 07/11/2014 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE L'ultimo comma dell'art. 7 prevede, in via di eccezione, che qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. La previsione deriva dall'art. 1 del D.M. 1° settembre 1931 anche se è formulata in termini maggiormente generici. Secondo la prassi amministrativa, tale ultima disposizione “costituisce, secondo l'espressa e chiara dizione legislativa una facoltà di carattere del tutto eccezionale” (C.M. n. 180 del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 157 157 IL CONCORSO E LA PROGRESSIONE DI VIOLAZIONI Le sanzioni amministrative tributarie 158 158 79 07/11/2014 I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Oltre agli elementi già esaminati, prima di determinare la sanzione irrogabile, occorre valutare se le violazioni effettuate possano essere poste in concorso o in progressione tra di loro (art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997). Il concorso e la progressione sono istituti giuridici volti a prevedere l’applicazione di un'unica sanzione nelle ipotesi in cui con una sola azione si sono realizzate più violazioni contemporaneamente o perché si è violata ripetutamente la stessa disposizione (concorso) ovvero perché le violazioni commesse sono legate da un rapporto di consequenzialità logica (progressione). Si inibiscono le criticità che potrebbero emergere dal cumulo materiale (in luogo del cumulo giuridico) delle sanzioni. 159 Le sanzioni amministrative tributarie 159 LE FATTISPECIE «concorso formale omogeneo»: con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione; «concorso formale eterogeneo»: con una sola azione od omissione vengono violate diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi (ad es. l'infedele determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli spettacoli, rilevante anche per la liquidazione IVA ex art. 74, co. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972); «concorso materiale omogeneo»: con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni “formali” della medesima disposizione (ad es. l'omessa o errata indicazione del codice fiscale in sede di dichiarazione annuale ai fini IVA e delle imposte dirette). «progressione»: quando si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Le sanzioni amministrative tributarie 160 160 80 07/11/2014 LA PROGRESSIONE Il co.2 dell’art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997 disegna una nozione di progressione propria del diritto tributario, caratterizzata dalla convergenza di più trasgressioni rispetto alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione dell’imposta (sono escluse le violazioni per omesso versamento). Ciò che rileva è la commissione di violazioni che possono essere riunite in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione: per esempio le violazioni di omessa fatturazione e quella di infedele dichiarazione (C.M. n. 180 del 1998). 161 Le sanzioni amministrative tributarie 161 LA PROGRESSIONE La progressione, a differenza dell’istituto penalistico della continuazione, non presenta alcuna specifica connotazione a livello di elemento soggettivo (mentre nel diritto penale la continuazione si caratterizza per l’intenzione del soggetto agente di perseguire un unico disegno criminoso). Tale caratteristica rende la progressione valutabile solo all’interno di un unico periodo d’imposta; in quanto la fattispecie dovrebbe perfezionarsi “progressivamente” e terminare con il mancato versamento. Le sanzioni amministrative tributarie 162 162 81 07/11/2014 VIOLAZIONI RIPETUTE IN DIFFERENTI PERIODI D’IMPOSTA Viceversa, in caso di comportamenti illeciti ripetuti costantemente in relazione alla stessa imposta ma a periodi d’imposta differenti, si ritiene che possa essere maggiormente adeguata l’applicazione della disposizione recata dal co. 5 del medesimo art. 12 (la “continuazione”), con riferimento agli “illeciti della stessa indole” (“quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”). La C.M. n. 180 del 1998 ha chiarito che “se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d’imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto (perché riguardano più tributi, n.d.r.) la sanzione più grave e aumentando poi il risultato dalla metà al triplo (ai sensi del co. 5, n.d.r.)” . Le sanzioni amministrative tributarie 163 163 VIOLAZIONI RIPETUTE IN DIFFERENTI PERIODI D’IMPOSTA Il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevede espressamente che il cumulo giuridico in esame si possa applicare solo di fronte a violazioni della “stessa indole”. Non è sufficiente quindi un nesso di progressione tra le violazioni. Così, per esempio, si applicherà una sanzione unica alle violazioni di dichiarazione infedele riguardanti più annualità, più violazioni di omessa fatturazione e/o registrazione concernenti più periodi di imposta, etc. Le sanzioni amministrative tributarie 164 164 82 07/11/2014 LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Nelle diverse ipotesi di concorso e progressione si applica la “sanzione più grave” aumentata da un quarto al doppio (il c.d. principio del cumulo giuridico). Il cumulo giuridico si applica unicamente se la sanzione risultante dal cumulo medesimo è inferiore a quella determinata in base al cumulo materiale delle violazioni commesse (art. 12, co. 7, del D.Lgs n. 472 del 1997). La C.M. n. 180 del 1998 ha chiarito che “per "violazione più grave", … si intende quella che in concreto comporta l'applicazione della sanzione più grave. Gli uffici e gli enti locali, di conseguenza, devono determinare, in prima battuta, la sanzione base, vale a dire ‐ come già sottolineato ‐ quella connessa alla violazione più grave, e poi applicare su di essa l'aumento da un quarto al doppio.” 165 Le sanzioni amministrative tributarie 165 ESEMPIO N. 1 Si ipotizzi la contestazione di infedele dichiarazione con accertamento di un’IRES superiore di € 10.000,00 a quella dichiarata e al contempo la contestazione della violazione per irregolare tenuta della contabilità rilevante soltanto ai fini IRES. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 471 del 1997, la violazione per irregolare tenuta della contabilità è punita con sanzione compresa fra € 1.032 e € 7.746, mentre quella per infedele dichiarazione è stabilita dall'art. 1 dello stesso decreto fra il 100% e il 200% della maggiore imposta (nel nostro caso fra € 10.000,00 e 20.00,00). La sanzione più grave, in questa ipotesi, coincide con quella prevista per la violazione di infedele dichiarazione e la sanzione relativa alla irregolare tenuta della contabilità rimarrà assorbita. Le sanzioni amministrative tributarie 166 166 83 07/11/2014 ESEMPIO N. 2 Non si può tuttavia escludere che, pur in presenza di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione, la sanzione più grave coincida, anziché con quella propria a queste violazioni, con quella inerente a violazioni antecedenti. Si ipotizzi un'omissione della dichiarazione e che non siano dovute imposte: l'art. 1 prevede la sanzione da € 258,00 a € 1.032,00 elevabile fino a € 2.064,00 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili: in tal caso la violazione più gravemente sanzionata è quella relativa all'irregolare tenuta delle scritture e non quella inerente alla violazione per omessa dichiarazione. Le sanzioni amministrative tributarie 167 167 VIOLAZIONI COINVOLGENTI PIÙ TRIBUTI Nei casi di compresenza di ipotesi di concorso e progressione, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera “sanzione base” (cui applicare l’aumento) quella più grave aumentata di un quinto (art. 12, co. 3). Il concorso e la progressione si applicano separatamente con riferimento ai tributi locali e ai tributi erariali (all’interno degli erariali si applicano separatamente con riferimento alle accise): la distinzione “si appunta sul procedimento di determinazione in concreto e di irrogazione della sanzione, il cui potere è accordato agli uffici o enti competenti per l'accertamento del tributo cui la violazione si riferisce (art. 16, comma 1). Ne discende che, per la qualificazione anzidetta, occorre avere riguardo al soggetto titolare del potere corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'ente beneficiario dell'entrata coincida o meno con quello preposto all'accertamento” (C.M. 180/E del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 168 168 84 07/11/2014 CUMULO MATERIALE E FORMALE Per quanto riguarda il concorso materiale (più violazioni derivanti da più azioni od omissioni), questo può beneficiare del cumulo giuridico soltanto qualora si tratti di più violazioni formali della stessa disposizione. Si applicherà, invece, il cumulo materiale, quando si tratti di più violazioni, siano esse formali e/o sostanziali, di diverse disposizioni («concorso materiale eterogeneo») ovvero quando si commettano più violazioni sostanziali della medesima disposizione («concorso materiale omogeneo» di violazioni sostanziali). Le sanzioni amministrative tributarie 169 169 CUMULO MATERIALE E FORMALE C.T.R. lazio, n. 226 del 2006 La norma dell'art. 12 limita l’operatività del “concorso materiale” alle violazioni formali della medesima disposizione commesse con più azioni od omissioni e non può essere esteso alle violazioni sostanziali. L’applicazione del principio del cumulo giuridico in questo caso avrebbe come conseguenza che possa usufruire del beneficio dell'irrogazione di una sanzione più mite l'autore di ripetute violazioni della stessa norma, il quale, proprio per il reiterarsi della sua condotta, manifesta una particolare pericolosità per il Fisco, meritevole al contrario di un trattamento sanzionatorio più grave. Il cumulo giuridico delle sanzioni, invece, è opportuno quando le plurime violazioni abbiano carattere formale. Le sanzioni amministrative tributarie 170 170 85 07/11/2014 CUMULO MATERIALE E FORMALE C.M. n. 52/E del 2007 Il regime del cumulo giuridico, nel sistema delineato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, ha un ambito applicativo più esteso rispetto al sistema delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 689 del 1981 ‐ che lo limita alla sola ipotesi in cui la condotta si esaurisca in un'unica azione od omissione ‐ posto che per le sanzioni amministrative tributarie risulta applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Le sanzioni amministrative tributarie 171 171 CUMULO MATERIALE E FORMALE Pertanto, mentre ai fini dell'applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso formale è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per espressa previsione di legge l'applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale. Tuttavia, qualora vengano commesse con più azioni diverse violazioni sostanziali della medesima disposizione di legge, ferma l'inapplicabilità del cumulo giuridico, possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, le violazioni danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Le sanzioni amministrative tributarie 172 172 86 07/11/2014 CUMULO MATERIALE E FORMALE Sempre con riferimento alla progressione, tuttavia, la C.M. n. 11/E del 2008 ha specificato che: nel caso di più visti di conformità rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentate da differenti contribuenti, non sussiste quel legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni e, quindi, non si rende applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni non potendosi configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo di progressione ex art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 472 del 1997. Le sanzioni amministrative tributarie 173 173 INTERRUZIONE DEL CONCORSO Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla “constatazione della violazione” (art. 12, co. 6, del D.Lgs n. 472 del 1997). L'effetto interruttivo si realizza con la notificazione o consegna: • del processo verbale di constatazione; • dell'atto di contestazione di cui all'art. 16, co. 2, del D.Lgs n. 472 del 1997; • dell'avviso di irrogazione sanzioni contestuale all'avviso di accertamento del tributo di cui all'art. 17, co.1, del D.Lgs n. 472 del 1997; • della cartella di pagamento prevista dal co. 3 dell'art. 17 del D.Lgs n. 472 del 1997. Le sanzioni amministrative tributarie 174 174 87 07/11/2014 RATIO DELL’INTERRUZIONE L'interruzione si ispira all'esigenza di impedire l'unificazione delle sanzioni una volta che l'autore abbia potuto rendersi conto, a seguito dell'intervento dell‘Amministrazione finanziaria, di essere incorso nella violazione. Essa, quindi, opera rispetto al futuro, mentre tutte le violazioni pregresse devono essere unificate secondo le regole previste dall'articolo in commento e tale unificazione può essere pretesa dall'autore indipendentemente dal fatto che la contestazione si riferisca soltanto ad alcune delle violazioni commesse (C.M. n. 180/E del 1998). Le sanzioni amministrative tributarie 175 175 RATIO DELL’INTERRUZIONE Si faccia l'esempio di un verbale di constatazione redatto in data 30 dicembre 2010 nel quale siano state constatate violazioni riferite agli esercizi 2006 e 2007. Successivamente, dette violazioni vengono contestate con l'atto previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 472 del 1997. Ove in seguito risultino violazioni legate da vincolo di continuazione (con quelle già constatate e contestate) commesse nel 2008, dovrà comunque esser determinata una sanzione unica (mediante applicazione del cumulo giuridico) che tenga conto anche di queste ultime: la constatazione, infatti, è avvenuta nel 2010. Le sanzioni amministrative tributarie 176 176 88 07/11/2014 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai co. 3 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione (art. 12, co. 2 del D.Lgs n. 472 del 1997) si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Viene salvaguardata la regola fissata nell'art. 2, co. 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997, secondo la quale, a seguito della definizione con accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (il c.d. minimo edittale della sanzione). Le sanzioni amministrative tributarie 177 177 ACCERTAMENTO CON ADESIONE In sostanza, come chiarito dalla C.M. n. 180 del 1998, per ciascun tributo oggetto di adesione, viene determinata un'unica sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo d'imposta interessato dalla definizione. La riduzione ad un terzo della sanzione (in funzione dell‘accertamento con adesione) va rapportata all'ammontare delle sanzioni determinato, con riferimento a ciascun tributo in applicazione dei criteri di cumulo giuridico previsti al co. 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997. Le sanzioni amministrative tributarie 178 178 89 07/11/2014 ALTRI STRUMENTI DEFLATTIVI In caso di acquiescenza (art. 15 del D.Lgs n. 218 del 1997), conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs n. 546 del 1992) e definizione agevolata delle sanzioni (ex artt. 16 e 17 del D.Lgs n. 472 del 1997), la sanzione base su cui operare le riduzioni previste dalle singole norme va determinata in attuazione del principio del cumulo giuridico, ma nei limiti delle sanzioni previste per le violazioni indicate nell'atto di contestazione o irrogazione sanzioni (o nell'avviso d'accertamento). Così, per esempio, se nell'atto sono indicate violazioni riferite a più tributi ma ad un solo anno d'imposta (gli anni successivi sono stati accertati separatamente) la riduzione va applicata unicamente alla sanzione unica determinata ex art. 12 del D.Lgs n. 472 del 1997 con riferimento a quell'anno d'imposta. Le sanzioni amministrative tributarie 179 179 90