RIMBORSABILITA` con NOTE AIFA - Ordine dei Farmacisti di Bologna

CLASSIFICAZIONE dei MEDICINALI
FINI DELLA RIMBORSABILITA’
AI
CLASSI DI RIMBORSABILITÀ
Classe A
Rimborsati dal SSN (medicinali essenziali e farmaci per malattie croniche)
•
•
•
totalmente rimborsabili (es. C ardioas pirina cpr)
parzialmente rimborsabili (es . Zimox cpr) per i quali il cittadino paga una
differenza (ticket)
rimborsabili, totalmente o parzialmente, se con nota Aifa (altrimenti sono
classe C)
Classe
C
Farmaci non rimborsabili dal SSN e pagati interamente dal cittadino ECCETTO
nei casi che prevedono il codice di esenzione (caso IIc slide 55).
Il prezzo è stabilito dalla ditta titolare dell’ AIC che può cambiarlo in aumento una
sola volta nel corso del mese di gennaio di ogni anno dispari
Classe
H
Farmaci a carico del SSN solo se dispensati da strutture SSN come ospedali e
poliambulatori, venduti a pagamento in farmacia.
73
farmaci di classe A
(1)
prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
CONVENZIONE
A.Medicinali soggetti a RR o RNR
A.Ha durata triennale
A.Ha carattere regionale (la ricetta di una regione diversa
dall’Emilia Romagna non può essere spedita perché non è
rimborsata); questo non vale per le richieste CUP.
A.Le ricette che vengono spedite con un ritardo di un anno non
sono rimborsate dall’ Asl
74
farmaci di classe A
TIP O
VALID ITA’
DI
R IC E TTA
SSN
(2)
N° max di dis pens azioni
30 gg a) 2 confezioni;
Esclusa la
data di
emissione
b) 3 conf. se codice patologia;
c) 6 conf. per multiprescrizione
(es.antibiotici monodose iniettabili ,
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi,
medicinali a base di interferone per soggetti affetti da
epatite cronica - senza necessità del cod. patologia)
la ricetta spedita in regime di SSN va ritirata;
l’obbligo di conservazione avviene presso l’ Asl.
1
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (1)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Cod.
esenzione
patologia/
invalidità/
reddito
Cognome e nome assistito
C.F.
EMILIA ROMAGNA
Farmaco
n° conf
Data
GG/MM/AA
Nota
Aifa
(quando
richiesta)
Timbro e firma
del medico.
Timbro farmacia
Data spedizione
n°
progressivo
ticket
2
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (2)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Nome e cognome dell’assistito.
La ricetta priva del nome dell'assistito non è valida e non è spedibile dalla farmacia.
Solo in casi particolari a tutela dell’anonimato possono essere indicate le sole iniziali di
nome e cognome. L’assistito può comunque richiedere l’applicazione del tagliando
adesivo, a tutela della privacy, che il farmacista è autorizzato a sollevare soltanto per
necessità di controllo della correttezza della prescrizione.
Codice fiscale dell’assistito.
Lo spazio relativo al codice fiscale non è riempito esclusivamente nel caso di
prescrizioni ad assistiti esteri (come da indicazione nelle caselle "tipo ricetta": EE
oppure UE, deve essere invece compilata la parte posteriore della ricetta, completata di
firma dell’assicurato estero), ed è riempito con il codice STP nel caso di stranieri non in
regola temporaneamente presenti sul territorio.
La ricetta spedita dalla farmacia che risulti mancante del codice fiscale dell'assistito (nei
casi in cui è richiesto), verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere
regolarizzata entro 30 giorni.
3
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (3)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Data di prescrizione.
Nel formato gg/mm/aa (tutto in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0 per non
lasciare caselle vuote). La ricetta mancante della data di prescrizione non è spedibile dalla
farmacia.
Timbro e firma del medico.
Il medico deve sempre essere identificabile e convenzionato con il SSN, quindi il timbro
(oppure le stesse informazioni stampate mediante sistema informatico) deve sempre
indicare il codice regionale per il SSN del medico, oppure il nome o il codice della struttura
pubblica (o privata purché accreditata) in cui opera, o altra idonea definizione atta a
rilevare che il medico è autorizzato alla prescrizione a carico del SSN.
La firma può anche essere una sigla, purché sempre autografa da parte del medico, che
apponendola si assume tutte le responsabilità relative alla prescrizione medica.
4
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (4)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
I.
Aventi diritto a max
3 pezzi
II.
Aventi diritto:
I.max 3 pezzi
II.al non pagamento del ticket
III.alla prescrizione in regime
SSN dei farmaci in classe C,
OTC/SOP
5
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (5)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso I – esenzione patologia
Metformina 500 mg 30 cp
3 conf
Anche se il medico ha prescritto
3 conf. ne posso dispensare solo
2 perché manca il codice es.
patologia
013
Metformina 500 mg 30 cp
3 conf
Posso dispensare tutte e 3 le
confezioni
6
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (6)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso II a
Senza cod G01 o G02Il FARMACO rimane a
PAGAMENTO, CLASSE C,
RR
7
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (7)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso II c – esenzione invalidi di guerra
Farmaco CLASSE A
a completo carico SSN,
ricetta ritirata e spedita
all’ ASL
Il paziente non paga il
ticket di ca. 16 euro che
invece pagano tutti
8
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (8)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso II b – esenzione invalidi di guerra
STESSO farmaco caso IIa,
CLASSE C
MA a completo carico SSN
perché indicazione di G01,
ricetta ritirata e spedita all’
ASL
Il paziente non paga
NIENTE,
9
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (9)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso III – esenzione TDL01
Es: TRANSTEC cerotti; farmaco classe A transitato dalla tab.
IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.
POSOLOGIA prescritta: 1
cer. ogni 3 gg; la scatola
contiene 3 cerotti
Consegno solo 2 e non 3
scatole perché manca il
cod
TDL01
facendo
attenzione
a
non
superare CMQ la terapia
dei 30 gg in base alla
posologia
10
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (10)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso III – esenzione TDL01
Es: TRANSTEC cerotti; farmaco classe A transitato dalla tab.
IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.
POSOLOGIA prescritta: 1
cer. ogni 3 gg; la scatola
contiene 3 cerotti
Posso consegnare tutte e 3
le conf sia perché c’è il cod
TDL01 e sia perché non si
superano30 gg di terapia;
infatti con 1 scatola si
coprono 9 gg di terapia;
9x3scatole=27gg di terapia
11
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (11)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
Caso III – esenzione TDL01
Es: ORAMORPH fl 10mg/ml; farmaco classe A transitato dalla
tab. IIA alla TAB. IID della tab. 7 della F.U. XII ed.
POSOLOGIA prescritta:
4fl in 1 giorno; la scatola
contiene 20fl
Posso consegnare tutte e 5
le conf. sia perché c’è il cod
TDL01 e sia perché la
terapia non supera i 30gg;
infatti 20fl in 1 conf/4 fl in
1 giorno=5 gg di terapia
con 1 scatola; 5gg x 5
scat= 25gg di terapia 12
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (12)
c) MULTIPRESCRIZIONE
Caso A- antibiotico monodose.
Con n°>2 non è
necessaria l’esenzione
patologia
13
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (13)
c) MULTIPRESCRIZIONE
Caso B- Sodio cloruro 0,9% soluzione.
Con n°>2 non è
necessaria l’esenzione
patologia
14
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (14)
MULTIPRESCRIZIONE
?????
Caso: 1 specialità
+ 6 conf. Di antibiotico???
NON E’ CONCESSO
consegnare 7 conf. Vale
la regola generale :o 6
conf. di antib. monodose
o 1 conf di antib e 1 di
farmaco (anche se
invalido di guerra)
15
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (15)
RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA
Che cosa sono?
Le note AIFA (due cifre) sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di
rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di prescrizione del medico.
A cosa servono?
Le note servono a promuovere l’impiego corretto dei medicinali secondo prove di
efficacia consolidate. Riportando la nota sulla ricetta, il medico dichiara che ricorrono
le condizioni di rimborsabilità della nota stessa.
Quando si introducono?
Una nota può essere introdotta in una delle 3 circostanze:
1.Farmaco autorizzato per diverse indicazioni cliniche di cui solo alcune per patologie
rilevanti;
2.Farmaco finalizzato per prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più
gruppi di popolazione;
3.Farmaco che si presta non solo a usi di efficacia documentata ma anche a usi
impropri
16
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (16)
RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA
Il medicinale soggetto a nota limitativa per il quale il medico non indica il
numero della nota e barra le relative caselle, si intende a carico
dell’assistito (classe C).
Classe A
Senza nota
Con nota 66
NIMESULIDE bst.
BRUFEN bst:
RNR
RR
SSN
La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è
limitata alle seguenti condizioni patologiche:
artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria, dolore
neoplastico, attacco acuto di gotta …(segue l’elenco dei p.a.)
17
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (17)
RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA
Farmaco a pagamento,
timbro, data, indicazione del
prezzo,
Ricetta RITIRATA e conservata
in farmacia per 6 mesi perché
RNR
Farmaco a carico del SSN,
Ricetta RITIRATA, timbrata,
datata, numerata e spedita all’
Asl a fine mese
18
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (18)
Note AIFA
(alcuni esempi)
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
1 (gastroprotettori durante trattamento con i FANS…..);
4 (dolore neuropatico….);
48 (ulcera duodenale/gastrica poditiva a HP……)
55 (antibiotici iniettabili per uso extraospedaliero);
79 (farmaci per l’osteoporosi);
82 (asma…)
83 (sostituti lacrimali);
85 (farmaci per la malattia di Alzheimer:
inibitori dell’acetil-colinesterasi……)
Nota 89 (allergie…)
………………………………………………
www.agenziafarmaco.it/it/content/note-aifa
19
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (19)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Comma 2, art.12, titolo III del
CODICE
DEONTOLOGICO
del
farmacista impone a quest’ultimo
l’obbligo di informare il paziente
circa
l’esistenza
dei
farmaci
equivalenti (auspicabile anche per
OTC/SOP e farmaci classe C i cui
equivalenti sono presenti nella
LISTA DI TRASPARENZA redatta
dall’AIFA e obbligatoria in farmacia
a disposizione del pubblico)
LEGGE n° 19 del 26.07.05 impone al farmacista l’obbligo di proporre al
cliente la sostituzione del medicinale prescritto con il suo medicinale
equivalente quando questo sia disponibile.
20
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (20)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Si definisce generico (da banco o
prescrivibile) un medicinale intercambiabile
con il prodotto innovatore (e quindi
bioequivalente
a
questo
nella
composizione, forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e
dosaggio unitari uguali) che viene messo
in commercio dopo che sono scaduti il
brevetto ed il certificato complementare di
protezione del farmaco originale.
Il termine GENERICO allude alla scarsa
qualità ed efficacia, quindi è stato
sostituito con medicinale EQUIVALENTE!
21
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (21)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
DL. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122 del
30.07.2010
chiedeva alle aziende di allineare i prezzi dei medicinali
fuori brevetto ai prezzi medi europei.
15.04.2011 sono entrati in vigore i NUOVI prezzi di
riferimento AIFA.
Questi sono i prezzi massimi rimborsabili dal SSN alle
farmacie
Ad oggi più del 70% delle aziende ha allineato il prezzo
dei generici
22
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (22)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Nel caso in cui l'azienda non
avesse abbassato il prezzo del
medicinale spetterà al cittadino
pagare la differenza rispetto al
prezzo di riferimento.
L’ imposizione di questo onere
e l’entità della quota richiesta
ai cittadini non dipendono
affatto dalla farmacia
23
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (23)
Prima del 15 aprile 2011………
SSN
SPECIALITÀ
EQUIVALENTE
Ditta X, Y, Z …..
AULIN bst
NIMESULIDE bst:
Es. PAP
18,00 €
8,00 €
Ticket pagato
dal cliente
10,00 €
(18-8)
0,00 €
Es. Prezzo di riferimento AIFA: 8,00 €
Nb. I prezzi non sono reali!
24
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (24)
Dopo il 15 aprile 2011………
SSN
SPECIALIT
À
EQUIVALENTE
Ditta X
EQUIVALENTE
Ditta Y
AULIN bst
NIMESULIDE X
bst:
NIMESULIDE Y
bst:
Es. PAP
18,00 €
8,00 €
P rezzo NO N
allineato
6,00 €
P rezzo allineato
R imborsato dal
SSN
Ticket
pagato
12,00 €
(18-6)
2,00 €
(8-6)
0,0 €
(6-6)
Es. Nuovo prezzo di riferimento AIFA: 6,00 €
25
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (25)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Se la sostituzione è rifiutata,
oppure espressamente negata dal medico prescrittore
(che appone su ricetta la dicitura
“farmaco non sostituibile”):
A) il farmacista dovrà dispensare il farmaco prescritto;
B) Il cliente verserà un importo pari alla differenza tra il prezzo al
pubblico (PAP) del medicinale e il prezzo di rimborso fissato
dall’ AIFA per quella lista di trasparenza
26
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (26)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Se la sostituzione è accettata:
A) il farmacista provvederà alla dispensazione del generico con il
prezzo allineato a quello di rimborso;
B) Il cliente non verserà alcun importo
oppure
A) il farmacista provvederà alla dispensazione del generico con il
prezzo più vicino a quello di riferimento (non essendoci alcun
generico con il prezzo allineato);
B) Il cliente verserà un importo pari alla differenza tra il PAP del
medicinale consegnato e quello di riferimento
27
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (27)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Il medico prescrittore
ESPRIME la non
sostituibilità del farmaco
il farmacista è
OBBLIGATO a dispensare
il farmaco prescritto
Il cliente DEVE pagare il
ticket, il farmacista lo
annota al momento della
dispensazione
28
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (28)
Dopo il 29 agosto 2011………
data in cui entra in vigore la delibera 1190 del 4.08.11 stabilita dalla manovra del
Governo contenuta nella L.111 DEL 15.07.11 che:
a)introduce il ticket sulla farmaceutica,
b)b) rimodula i ticket sulla specialistica
Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna
FASCIA
CODICE
IDENTIFICATIVO
1
RE1
Fino a 36.152 €
NON SI APPLICA
2
RE2
>36.153 e ≤70.000 €
1€/conf. col max si 2€/ricetta
3
RE3
>70.001 e ≤100.000 €
2€/conf. col max si 4€/ricetta
>100.001
3€/conf. col max si 6€/ricetta
29
4
REDDITO
TICKET
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (29)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
Si applicano
a tutti i cittadini NON ESENTI
che hanno dovuto fornire alle Asl di appartenenza una
autocertificazione in cui hanno dichiarato il reddito lordo del nucleo
familiare fiscale.
Erano esclusi dalla presentazione dell’autocertificazione i cittadini
appartenenti alla classe di reddito superiore a 100.000 € o che
comunque hanno deciso di assumersi il maggior livello di partecipazione
alla spesa
30
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (30)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
NON si applicano
a tutti i cittadini ESENTI :
1.Da 001 a 056: es. patologie croniche
2.RAANNN-RQANNN-RQ099R: es. patologie rare
3.G01: invalidi di guerra
4.S01-S02-S03: invalidi di servizio
5.C01-C02 : invalidi civili al 100%
6.L01: grandi invalidi per lavoro
7.N01: danneggiati da vaccinazione obbligatoria
8.V01: vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro
familiari
31
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (31)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
NON si applicano
a tutti i cittadini ESENTI :
1.
2.
3.
4.
5.
C05 E C06: ciechi e sordomuti
L04: infortunati sul lavoro
TDL01: terapia del dolore
da E01 a E04: es. per reddito
E99: lavoratori colpiti dalla crisi indivizuate dalla DGR 1036/09
32
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (32)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
Casi particolari:
I cittadini NON RESIDENTI, né domiciliati in Emilia Romagna (es. TURISTI ed
STP-RE1- Stranieri Temporaneamente Presenti) dovranno ugualmente
autocertificare l’appartenenza, secondo la tab della slide 76, ad una delle
fasce di reddito. Tale informazione non verrà naturalmente inserita nel data
base regionale e questi cittadini dovranno sempre esibire l’autocertificazione.
FANNO ECCEZIONE:
Gli assistiti da istituzioni estere , provenienti sia da paesi UE che extra UE con
i quali vigono accordi bilaterali. Questi non sono soggetti al nuovo ticket in
quanto la prestazione sarà a completo carico dell’ istituzione estera.
33
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (33)
Dopo il 29 agosto 2011………
In definitiva:
TICKET
=
SSN
1 conf. di
Es. PAP
ES. Ticket
Pagato, per RE1
DIFFERENZA CON
IL PREZZO
RIFERIMENTO AIFA
15.04.11
+
QUOTA FISSA DI
COMPARTECIPAZIONE ALLA
SPESA SANITARIA (RE2, RE3..)
29.08.11
SPECIALITÀ
EQUIVALENTE
Ditta X
EQUIVALENTE
Ditta Y
AULIN bst
NIMESULIDE X bst:
NIMESULIDE Y bst:
18,00 €
8,00 €
P rezzo NO N allineato
6,00 €
P rezzo allineato - R imbors ato dal S S N
13,00 €
(18-6+1 )
3,00 €
(8-6+1)
1,00 €
(6-6+1)
Confronta tab. slide 73
34
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (34)
A proposito di NIMESULIDE….
i.
Dal 3 novembre 2007 richiede una RNR se su carta bianca;
i.
È stato posto da Federfarma all’ AIFA il quesito se il farmacista è tenuto a
respingere (o ad evadere parzialmente) una prescrizione di 2 scatole di
Nimesulide contenente 30 unità posologiche e se la Asl può non
ammettere al pagamento la seconda confezione in caso di prescrizione
SSN con nota 66.
Secondo l’ Aifa, anche senza un provvedimento specifico che vieta una
prescrizione su RICETTA SSN di 2 conf. di nimesulide contenenti 30 unità
posologiche, in base alla necessità di non superare i 15 gg di terapia in
relazione al rischio di epatotossicità (provvedimento prudenziale emanato
dalle autorità regolatorie), il farmacista PUO’ evadere la ricetta
parzialmente fornendo al cliente 1 sola confezione; ne consegue che sarà
rimborsata dall’ Asl una sola confezione in caso di prescrizione SSN con
nota 66.
35
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (35)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
L’ Ossigeno dispensato al pubblico dalle farmacie dell’Emilia Romagna è
quello gassoso caricato a 200 bar a 15 °C (FARMACO OBBLIGATORIO, rientra
nella Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e succ. modifiche ed aggiornamenti; la farmacia
quindi è obbligata ad essere provvista dell’ ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti
sufficienti al regolare espletamento del servizio)
Dal 1° Gennaio 2010 le bombole di ossigeno terapeutico gassoso sono dei
VERI E PROPRI medicinali INDUSTRIALI e come tali devono essere provvisti
(obbligatori dallo 01.07.10) di:
a)Numero AIC
b)Numero di lotto e data di scadenza
c)Foglietto illustrativo
d)Codice braille sulla bombola
36
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (36)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
Il Ministero della Salute ha
chiarito che essendo l’ossigeno
(02) un medicinale gassoso con
contenitore non a perdere, come
per le altre specialità,
MA RIUTILIZZABILE, il numero
AIC non può essere apposto
mediante
fustello
ottico
autoadesivo.
Per questo motivo sulla ricetta
“rossa”
SSN
nello
spazio
destinato ai fustelli va inserita la
dicitura:
“Consegnate
n°
bombole n. AIC 0-------- CON
volume di O ---- cd”
2
Importo non pagato dal
cliente ma dichiarato nel
riquadro “galenici, diritto di
chiamata, altro”
37
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (37)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
Capacità
geometrica
in L a 200 bar
CONTENUTO
NOMINALE
coeff
correttivo
Volume
in m3 (1000L)
reale a 200 bar
CONTENUTO
EFFETTIVO
7L di 02
0,22
1540 L reali
consegnati
14L di 02
0,22
3080 L reali
consegnati
Nella mente dei medici la quantità di ossigeno rimane ancorata al suo volume
approssimativo in litri alla pressione atmosferica e non a 200 bar, a temperatura costante.
Per questo motivo è necessario indicare sul retro della ricetta nello spazio riservato alle
annotazioni del farmacista: “Consegnato un quantitativo di ossigeno superiore al prescritto
per i volumi presenti in ciascuna bombola”;
38
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (38)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
IL MEDICO PRESCRIVE 1600 L. di 02 :
i.In farmacia sono presenti bombole dalla capacità
geometrica di 5 L (vol a 200bar è di 1100 L); il
farmacista consegna 2 bombole e annota sul retro:
”Consegnato un quantitativo di ossigeno superiore al
prescritto per i volumi presenti in ciascuna
bombola”;
i.In farmacia sono presenti bombole dalla capacità
geometrica di 7 L (vol a 200bar è di 1540 L); il
farmacista consegna 1 bombola, NON annoterà sul
retro della ricetta ma avviserà il cliente che è stato
consegnato un quantitativo leggermente inferiore
39
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (39)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
PER LA TRACCIABILITA’ DELL’ O2
i.Il cliente riconsegna la bombola vuota in farmacia;
i.Il farmacista restituisce la bombola al fornitore
perché venga riempita;
i.Il farmacista allega il DDT di reso alla fotocopia
della ricetta e alla bolla di arrivo della bombola e la
conserva il tutto in farmacia
40
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (40)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
IL
MEDICO
PRESCRIVE
un
quantitativo di O2 superiore a quella
presente in farmacia ?
Il farmacista attiverà la consegna a
domicilio.
N.B. In questo caso non è necessario mantenere la
copia della ricetta perché il medicinale non è
transitato in farmacia bensì proviene direttamente
dal fornitore autorizzato alla consegna
41
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (41)
DISTRIBUZIONE DIRETTA
DEI FARMACI
In base alla normativa vigente (legge 405/2001)
1.
DISTRIBUZIONE DIRETTA VERA
E PROPRIA
2.
DISTRIBUZIONE
PER CONTO (DPC)
Entrambe le modalità hanno la finalità di garantire continuità
assistenziale, di monitorare l'appropriatezza prescrittiva di
farmaci utilizzati per patologie gravi e croniche, di agevolarne
l'erogazione consentendo un accesso più facile ai cittadini ed
infine, di contenere la spesa farmaceutica.
42
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (42)
1.
DISTRIBUZIONE DIRETTA VERA E PROPRIA
Prevede l'erogazione dei medicinali ai pazienti a carico del SSN
SOLO attraverso le strutture pubbliche, costituite dalle Aziende
Sanitarie Locali.
Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “MEROPUR fl”.
Si reca in farmacia
FARMACO A PAGAMENTO, RR
Si reca direttamente all’ ASL
FARMACO RIMBORSATO
DAL SSN
43
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (43)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Di recente introduzione nella regione Emilia Romagna è basata su accordi
intercorsi tra Regione/Asl e Distributori (grossisti e farmacie territoriali);
nella fattispecie prevede l'acquisto del farmaco sempre direttamente da
Regione/Asl e la dispensazione al paziente tramite le farmacie dislocate sul
territorio.
Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “CLEXANE fl”.
Si reca in farmacia
Si reca direttamente all’ ASL
FARMACO RIMBORSATO
DAL SSN
44
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (44)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
La distribuzione di farmaci nelle strutture pubbliche nasce con
l’obiettivo di risparmiare perché le Asl hanno il diritto di acquistare
i medicinali dalle industrie produttrici a condizioni nettamente più
favorevoli rispetto a quelle praticate a grossisti e farmacie.
Tale distribuzione obbligava però i cittadini a recarsi
periodicamente a ritirare il farmaco in orari e giorni predeterminati
presso poche strutture dislocate sul territorio.
Per rimediare alla difficoltà di reperire questi farmaci, si è creato
questo accordo tra Regione-Asl-Distributori che ha dato alla
farmacia (luogo sicuramente più accessibile, per numero e orari di
apertura) la possibilità di distribuire farmaci ai cittadini per conto
dell’ Asl.
45
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (45)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Lo vende
Es. AZIENDA PRODUCE
“CLEXANE fl”.
ASL
(acquista il farmaco
pagandolo molto meno
del distributore)
Lo
ve
e
nd
“farmaco ad uso ospedaliero”
= FARMACO DPC
IL DISTRIBUTORE
(tiene il CLEXANE sia come NON DPC che come DPC
FARMACIA
46
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (46)
DPC
SI
Dispensare il farmaco DPC
presente nel ministock della farmacia o
ordinarlo AL DISTRIBUTORE mediante https://www.web
dpc.it/er
“farmaco ad uso
ospedaliero”
Ricetta SSN
IN FARMACIA
medicinale DPC
(Le norme qualiquantitative sono
le stesse del
normale regime
convenzionale)
Paziente:
RESIDENTE AUSL BO
DOMICILIATO AUSL BO
STP con tessera AUSL BO
NO
Se farmaco non disponibile
Fare stampa documento
prodotto mancante
La farmacia ordina al distributore il
farmaco NON DPC e lo dispensa
SEMPRE A CARICO DEL SSN
47
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (47)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Es. Clexane fl – DISPONIBILE COME FARMACO DASL
48
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (48)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Molecola
brand
P.T
note
ARICEPT, obbligo PT, nota 85
CLEXANE fl, no PT, no nota
Elenco farmaci gestiti per conto Asl Bologna
– PHT (Prontuario della Distribuzione Diretta
49
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (49)
Piano Terapeutico = strumento di verifica
dell’appropriatezza prescrittiva (previsto solo per alcuni
farmaci sia della DISTRIBUZIONE DIRETTA che della DPC)
PROVENIENZA: identificazione
del Centro erogante il P.T.
Data di prescrizione
DESTINATARIO: identificazione
completa del paziente
I
PRESCRIZIONE: farmaco, posologia,
durata prevista del trattamento
Diagnosi
Timbro di validazione del P.T. da parte
del farmacista dell’ Asl
Firma del medico
50
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (50)
DPC
IL farmacista deve apporre:
I
Timbro che attesta il ritiro da
parte della farmacia del P.T. in
originale
51
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (51)
DPC
IL farmacista deve annotare sul retro del P.T.:
Data
Timbro farmacia
N° confezioni erogate
Queste operazioni devono essere effettuate al fine di monitorare la quantità
concessa di farmaco secondo quanto indicato dal P.T.
Dalla data di rilascio, il P.T. ha validità massima di 1 anno
A fine validità il P.T. va spedito all’ Asl
52
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (52)
CASO: nella stessa ricetta SSN
farmaco DPC + farmaco NON DPC
FOTOCOPIA
ORIGINALE
Vanno spedite entrambe all’ASL
53
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (53)
RICAPITOLANDO……
Il farmacista deve:
Controllare che la ricetta abbia:
i.Nome e cognome del paziente
ii.C.F.
iii.Nome farmaco/i
iv.N° pezzi
v.Eventuale nota AIFA
vi.Eventuale cod. esenzione
vii.Data di prescrizione
viii.Timbro
ix.Firma o sigla del medico
54
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (54)
RICAPITOLANDO……
Il farmacista deve:
Apporre sulla ricetta :
i.Il timbro della farmacia (con l’indicazione del codice
mutualistico, dell’indirizzo e del titolare della farmacia)
i.La data, sempre espressa nel formato gg/mm/aa (tutto in
cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0 per non lasciare
caselle vuote)
i.Gli importi relativi a ticket
55
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (55)
RICAPITOLANDO……
retro della ricetta SSN……..
Spazio relativo ai dati degli
assistiti esteri appartenenti alla
UE e privi del C.F. La
compilazione è a carico del
medico. Il cittadino estero
assistito deve apporre la
propria firma
Spazio riservato ad eventuali
annotazioni del farmacista
56
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN) (56)
ASSISTITO ESTERO
fronte
retro
Spazio lasciato vuoto
Estremi e
scadenza del
documento
dell’assistito
Firma del medico
Data di
nascita e
firma dello
assistito
57
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI
RICETTA (1)
 sono destinati al trattamento prevalentemente di tipo
sintomatico dei DISTURBI LIEVI e TRANSITORI facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere alla’aiuto del medico per la
diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del
trattamento;
 riguardano principi attivi di impiego medico ben noto e
largamente utilizzati in terapia e di effettiva commercializzazione
in almeno un Paese dell’Unione Europea per un periodo minimo di
5 anni
ATTENZIONE!!! Possono promuovere l’insorgenza di reazioni avverse grazi
dovute principalmente a interazioni con altri farmaci, presenza di patologie
concomitanti, uso improprio o abuso.
58
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI
RICETTA (2)
D icitura in
etichetta
R imborsabilità
OTC
SOP
“Over The Counter”
“Senza Obbligo di Prescrizione”
“medicinale di
automedicazione”
“medicinale non soggetto a
prescrizione medica”
C
AoC
-farmaci di automedicazione -farmaci venduti su consiglio-possono essere oggetto di le informazioni relative a questi
accesso diretto (area self) damedicinali possono arrivare
parte dei clienti in farmacia e all’utente solo tramite il medico e
parafarmacia; è possibile
(più spesso) il farmacista - non
pubblicizzarli
sono pubblicizzabili
59
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO DI
RICETTA (3)
Le confezioni esterne dei medicinali SOP e OTC
immessi sul mercato a partire dal 1° Marzo 2002
devono recare un bollino di riconoscimento che ne
permetta la chiara individuazione da parte del
consumatore
Con Decreto Legge n° 223 del 4/07/06 (conosciuto come Decreto
Bersani) i farmaci di AUTOMEDICAZIONE possono essere venduti anche
in esercizi commerciali, in presenza di un farmacista, durante l’orario di
apertura del centro e in un reparto distinto.
E’ possibile effettuare sconti, purché i medicinali non siano venduti sotto
costo (eliminato il limite del 20%)
Con la finanziaria 2008 ogni farmacia può liberamente fissare il prezzo
di vendita di OTC e SOP, con l’obbligo PERO’ di trasparenza sui prezzi
mettendo a disposizione della clientela il listino dei prezzi praticati
(OBBLIGATORIO!!)
60
Titolo VII
“Distribuzione all’ingrosso dei farmaci”
Titolo VIII
“Pubblicità e informazione scientifica”
Titolo IX
“Farmacovigilanza”
Titolo X
“Farmaci derivati da plasma e sangue”
Titolo XI
“Vigilanza e sanzioni”
il nuovo codice raddoppia tutte le sanzioni pecuniarie e amministrative
Titolo XII e XIII
“Ulteriori disposizioni”
61
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(1 )
(D M 31.3.2008 in vigore dall’11.5.2008)
P R E S UP P O S TO D I AMMIS S IBILITÀ:
CASO DI ESTREMA NECESSITÀ E
URGENZA
1) Patologia cronica
1) Necessità di non interrompere il trattamento
terapeutico
1) Prosecuzione terapia a seguito di dimissioni
ospedaliere
62
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(2 )
AMMIS S IBILITÀ:
La consegna senza ricetta è ammessa, qualora ne ricorrano le
condizioni, per i medicinali assoggettati a ricetta ripetibile e per i
medicinali assoggettati a
ricetta non ripetibile
NO N AMMIS S IBILITÀ:
a) medicinali stupefacenti;
b) medicinali con onere a carico del SSN;
c) medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti
63
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(3 )
PATOLOGIA CRONICA
(ad es. diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva)
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso
prescritto il farmaco richiesto;
paziente nelle quali è
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria
attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco.
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante
attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco
utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il
farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua
riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto.
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del
trattamento in corso.
64
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(4 )
NECESSITÀ DI NON INTERROMPERE IL
TRATTAMENTO TERAPEUTICO
(ad es. ulteriore assunzione di un antibiotico)
A) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia
presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
A) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un
flaconcino danneggiato.
PROSECUZIONE TERAPIA A SEGUITO
DI DIMESSIONI OSPEDALIERE
Esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera
emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti,
dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della
terapia con il farmaco richiesto.
65
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(5 )
INIETTABILI SENZA RICETTA
La cons egna di medicinali iniettabili è ammessa
limitatamente:
a) all’insulina (CASO MALATTIE CRONICHE)
b) antibiotici monodose (CASO NON INTERRUZIONE
TERAPIA)
c) SEMPRE (CASO DIMISSIONI OSPEDALIERE)
66
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(6 )
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il cliente è tenuto a s ottos crivere la dichiarazione di ass unzione di
res pons abilità s ulla veridicità del trattamento con il medicinale richies to
i.
patologia cronica attestata da documento dell’autorità sanitaria,
qualora il documento non indichi il farmaco da utilizzare;
i.
patologia cronica documentata con ricetta scaduta da non oltre
trenta giorni;
i.
necessità di non interrompere il trattamento terapeutico
accompagnata da esibizione di una confezione inutilizzabile.
67
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(7 )
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
QUANTITÀ


Consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche
Nel caso di antibiotici iniettabili monodose può essere consegnata una
quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla
possibilità di contatto del paziente con il medico.
AVVISO AL CLIENTE
 Ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura
eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del
ricorso alla procedura.
SCHEDA CON SPECIFICAZIONE DEL MEDICINALE
 Consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico curante, contenente la
specificazione del medicinale consegnato;
 Utilizzare una scheda per ogni consegna;
68
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(8 )
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
REGISTRO




Annotare su un apposito registro la consegna dei farmaci;
apporre il numero della pagina-scheda, il timbro della farmacia, la sigla
del titolare o del direttore, la data, le iniziali del paziente e il medicinale
consegnato;
barrare il motivo della richiesta tra gli otto casi previsti; all’interno di tali
casi sono ricordate le limitazioni concernenti la consegna di medicinali
iniettabili;
Allegare la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei casi
previsti
69
CON SEGN A M EDI CI N A L I
SEN Z A RI CET T A
(9 )
Registro della
“dispensazione d’urgenza”
senza ricetta medica
70
Fa rm a c i reg is tra ti
a ll’es tero
Se un prodotto è registrato in Svizzera, il farmacista non può
procurarselo e fornirlo al cliente.
Quindi
 Il farmacista fornisce il numero delle farmacie internazionali:
• S. MARINO
• CHIASSO
• STATO PONTIFICIO
il cliente compra nel paese estero il farmaco e porta in
Italia un quantitativo non superiore ad una cura di un
mese.
71
Grazie per l’ attenzione ……..
Alessia Murri
[email protected]
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