Diapositiva 1 - Archivio di Stato di Perugia

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Storia delle istituzioni dello Stato
pontificio
L’età moderna
La lenta affermazione dell’autorità papale nelle
terre della Chiesa
• La trasformazione delle terre della Chiesa in Stato
pontificio necessitò di un lungo percorso che iniziò
con il tentativo, da parte dei pontefici, di controllare
e affievolire i poteri comunali o signorili e, a volte, di
sostituire i signori “ribelli” con parenti propri o ad
essi legati.
• Signorie feudali di antica origine (per es. dei Colonna,
Orsini e Caetani) erano prevalentemente presenti
nelle parti meridionali dello Stato.
• Uniformare tutte queste realtà, pacificarle e porle
sotto la propria sovranità, fu l’obiettivo dei pontefici.
Le recuperationes di Innocenzo III
(1198-1216)
• Innocenzo III recuperò dall’Impero i territori della
Marca e del Ducato di Spoleto e istituì i governi
provinciali.
• Le province erano costituite da un insieme di città di
varia importanza, per cui si parla di policentrismo del
territorio del papale dell’epoca.
Le quattro province al tempo di Innocenzo III
• All’epoca di Innocenzo III le province che costituivano le terre della
Chiesa erano quattro:
• 1. Patrimonio (grosso modo la provincia di Viterbo)
• 2.Campagna e Marittima (il territorio a sud di Roma che
comprendeva la Sabina)
• 3. Ducato di Spoleto
• 4. Marca Anconitana
• Le prime due costituivano i più antichi possedimenti della Chiesa.
• Nel complesso i territori papali corrispondevano, grosso modo, a
Lazio, Umbria e Marche.
• La Romagna, con Bologna, sarà realmente acquisita più tardi, nel
1278.
Il sistema delle province
• Sembra, però, che il sistema delle province fosse
addirittura precedente ad Innocenzo III, perché
nelle nomine dei rettori delle province, fatte dal
pontefice nel 1199, Innocenzo III faceva
riferimento all’ordinamento della provincia di
Campagna, che andava da Roma fino a Terracina
e poteva corrispondere alla Ciociaria.
• L’istituzione del sistema provinciale, pertanto,
non può essere collocata in un momento definito
con precisione.
I rettori
• A capo di ciascuna provincia fu posto un rettore.
• I rettori avevano il compito di: vigilare sulle città, terre e
feudi di loro competenza, mantenere la pace, impedire
l’installarsi di poteri signorili autonomi (i cosiddetti
“tiranni”), tutelare i beni della Chiesa e mantenere fedeli
ad essa le popolazioni, reprimere le eresie e cercare di
combattere la corruzione dei funzionari stessi.
• I rettori, inoltre, avevano importanti competenze da un
punto di vista giudiziario, soprattutto nella giurisdizione
di appello per le cause che erano state trattate in prima
istanza dai giudici dei tribunali locali, cittadini o baronali.
Il tesoriere provinciale
• Nel corso del XIII secolo al rettore fu affiancato il tesoriere, il
quale si occupava principalmente dell’amministrazione
finanziaria.
• Il tesoriere diventò un personaggio sempre più importante,
quasi come il rettore.
• Si andò, inoltre, sviluppando la Curia romana, espressione
della burocrazia pontificia in quanto complesso di organi che
assistevano il papa nell’assolvimento delle sue funzioni di
capo della Chiesa.
• L’organo principale della Curia era la Cancelleria.
• Nel tempo, si andò sviluppando anche la Camera Apostolica
che aveva competenze in materia di amministrazione
economica della Chiesa.
I papi ad Avignone
• Nel 1305 fu eletto papa il francese Clemente V
(Bertrand de Got, 1305-1314), arcivescovo di
Bordeaux, che spostò la sede papale ad
Avignone a partire dal 1309.
• Dopo Clemente V, si ebbe una lunga serie di
papi francesi.
Le cinque province tra i secc. XIII e XIV
Tra i secoli XIII e XIV le province divennero cinque:
• 1. Patrimonio di San Pietro
• 2. Campagna e Marittima
• 3. Ducato di Spoleto
• 4. Marca Anconitana
• 5. Provincia Romandiolae
I legati pontifici
• Nel periodo avignonese i papi inviarono in Italia dei legati
come loro rappresentanti in Italia, nel tentativo di
mettere ordine in queste terre lontane.
• Uno di questi fu Bertrand de Deux (o de Deuc o de
Déaulx), vescovo di Embrun, che, nel 1335, venne inviato
da Benedetto XII come vicario generale e riformatore nei
territori papali in Italia.
• Bertrand de Deux emanò le leggi (costituzioni) per tutte
le cinque province dello Stato, concedendo alcuni
privilegi e libertà ai comuni, ma limitando la loro azione
in altri campi e cercando di ristabilire l’onestà dei
funzionari.
Le costituzioni provinciali
• Le costituzioni provinciali erano atti parlamentari in
quanto erano approvate dai parlamenti.
Il loro iter passava attraverso tre fasi:
• 1) Editio, presentazione di una proposta da parte del
rettore;
• 2) Receptio, accettazione esplicita da parte del
parlamento;
• 3) Promulgatio, pubblicazione delle costituzioni.
• Quindi il rettore le faceva inserire nel Liber
Constitutionum Curiae Generalis (in breve Liber Curiae)
e poi negli statuti comunali.
Il Cardinale Egidio di Albornoz
• Ma il più famoso dei legati fu il cardinale Egidio di
Albornoz, nominato, con bolla di Innocenzo VI del 30
giugno 1353, vicario generale, investito di ampi poteri,
con il compito di riformare e conservare la pace nello
Stato della Chiesa.
• Aveva il diritto di amministrare la giustizia d’appello,
nominare o revocare funzionari, confermare o far
decadere i signori feudali o gli amministratori locali,
confermare o abrogare gli statuti cittadini.
• I mezzi di intervento furono essenzialmente due: quello
militare e quello giudiziario.
Attività militare
• Il cardinale Albornoz fortificò molte città dello Stato
costruendo o ricostruendo rocche famose.
• Tra il 1356 e il 1357, Albornoz impose la supremazia
papale nel Patrimonio, nel Ducato e nella Marca,
ottenne la sottomissione dei Polenta di Ravenna,
conquistò Faenza togliendola ai Manfredi (1356),
conquistò Cesena e, poco dopo, Bertinoro (1357).
• Conquistò Forlì appena tornato da Avignone (1359).
Le Costituzioni Egidiane
• Le Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, emanate
da Albornoz, dal suo nome chiamate egidiane,
furono approvate nel parlamento di Fano del 1357 e
pubblicate nello stesso anno. Per la maggior parte, le
costituzioni, divise in sei libri, furono la codificazione
di quanto stabilito dai precedenti legati e rettori.
• Le Costituzioni rimarranno in vigore, pur con molti
cambiamenti, fino al 1816.
Il vicariato apostolico
• L’istituzione più caratteristica della politica dell’Albornoz fu il vicariato
apostolico, in base al quale un signore o un comune otteneva il
riconoscimento delle sue prerogative giuridiche e amministrative per
un certo numero di anni dando in cambio una somma di denaro, il
“census”.
• In altri casi venne sostituita la signoria laica “ribelle” con una
ecclesiastica del papa o dello stesso Albornoz, che, ovviamente,
governavano per mezzo di propri vicari. In quest’ultimo caso, però, i
vicari erano semplici “funzionari pontifici”, ben diversi dai vicari
apostolici di cui sopra.
• Nella maggior parte dei casi, tuttavia, secondo lo storico del diritto italiano
Paolo Colliva (P. Colliva, Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le
«Constitutiones Aegidianae», 1353-1357), Albornoz venne prevalentemente a
patti con i signori, più che combatterli.
• Il cardinale non fu soltanto un militare, ma anche un fine giurista e un
diplomatico.
Rientro a Roma della sede papale
• Urbano V tentò un ritorno della sede papale in Italia,
ma la sua permanenza in Italia durò soltanto tre anni
(1367-1370), a causa di varie minacce costituite
ancora da signori e città ribelli.
• La sede papale tornò definitivamente a Roma
soltanto nel 1377, dopo circa 70 anni, con Gregorio
XI.
• Nel 1378, però, l’anno successivo a quello del rientro
a Roma della sede papale, Gregorio XI morì.
Lo scisma d’Occidente o Grande scisma
(1378-1417)
• La morte di Gregorio XI portò allo scisma.
• Infatti, il conclave elesse papa un napoletano,
Bartolomeo Prignano, che prese il nome di Urbano
VI, ma i cardinali francesi abbandonarono Roma ed
elessero a Fondi Roberto di Ginevra, che prese il
nome di Clemente VII.
• La comparsa di due fazioni di cardinali, romana e
francese, portò ad una crisi politica europea, perché
alcuni paesi furono fedeli a Roma, altri ad Avignone.
• Si arrivò al punto in cui i papi furono addirittura tre.
Periodo della formazione dello Stato unitario
• Si può parlare di vero e proprio, non temporaneo,
inizio della formazione dello Stato pontificio solo
dopo il Concilio di Costanza (1414-1418), con il quale
fu posto fine allo scisma con l’elezione di Martino V.
• Dunque, il periodo compreso tra i pontificati di
Martino V e Sisto V è da considerarsi il vero periodo
della formazione dello Stato unitario.
• L’epoca del superamento delle signorie e della
nascita dei principati vedrà sorgere anche quello del
papa, anche se sarà un principato, ovviamente,
particolare.
Le capitolazioni
• All’interno delle città, il papato, oltre ad intervenire con la
forza militare, cercò l’appoggio delle fazioni a lui favorevoli
concludendo delle “capitolazioni”, cioè accordi tra Stato
papale e città, nei quali veniva riconosciuta la sovranità del
pontefice, il quale, in cambio, lasciava una certa autonomia
alle città che continuavano ad essere rette dai propri statuti.
• I capitoli tra Martino V e Perugia furono concordati il 18 luglio
1424. Con essi, il territorio perugino, che non era compreso
nello Stato pontificio di Innocenzo III, entrò a far parte dello
Stato.
I cardinali legati
• Perugia conservò le strutture amministrative locali, ma gli
organi comunali andarono sotto il controllo di un “legato” o
di un vice gerente da lui delegato. Dal sec. XV in poi, infatti,
ai governi provinciali furono preposti non più i rettori (o
presidi) ma dei cardinali che venivano chiamati “legati”.
• Nelle città principali della provincia cominciarono ad essere
nominati anche governatori prelati con il compito di vigilare
sull’ordine pubblico e sull’amministrazione pubblica e di
amministrare la giustizia.
• Nelle città di minore importanza furono nominati, invece,
dei governatori laici (dottori in legge), anch’essi, con il
compito di amministrare la giustizia.
Il lodo
• L’istituzione del “lodo” (sentenza arbitrale) fu un
altro elemento finalizzato a portare la
pacificazione delle città.
• Veniva usato principalmente per risolvere gli
innumerevoli problemi di confine tra le città,
evitando, così, che tra di esse si verificassero
scontri armati.
• A questo scopo veniva inviato un prelato
incaricato di esprimere una sentenza sulla
controversia in questione dando ragione all’una o
all’altra delle parti o cercando un compromesso.
La ricostituzione delle tesorerie provinciali
• Martino V intervenne anche sull’amministrazione
finanziaria, con la riorganizzazione delle tesorerie
provinciali che avevano il compito di riscuotere le
imposte e provvedere alle spese della provincia.
• Nello specifico, le tesorerie provinciali dovevano
fornire gli stipendi ai vari funzionari governativi,
mantenere le rocche e le guarnigioni militari, i palazzi e
gli edifici di proprietà dello Stato e provvedere alle
spese per l’amministrazione della giustizia.
• Quello che avanzava era inviato a Roma e posto nella
depositeria generale della Camera Apostolica.
Il Sovrintendente generale
dello Stato ecclesiastico
• Per sovrintendere al governo politico dello Stato, venne
istituita, già dal XV secolo, la figura del Sovrintendente
generale dello Stato ecclesiastico, una sorta di primo
ministro, ruolo inizialmente ricoperto dal cardinal
nipote, così chiamato perché legato per motivi di
parentela al pontefice.
• Dalla figura del Sovrintendente generale deriverà poi,
nel secolo XVII, quella del Segretario di Stato.
• Il suo compito, in sostanza, consisteva nel far sì che le
direttive politiche del papa venissero attuate.
Il contado
• In linea generale, il contado provvedeva alle
proprie necessità ma anche (e soprattutto) a
quelle della città dominante, la quale imponeva al
contado i propri statuti e le proprie leggi.
• Il contado aveva, per di più, imposizioni fiscali più
pesanti rispetto a quelle dei cittadini.
• All’interno del contado potevano trovarsi anche
centri minori fortificati, i quali dipendevano
sempre dalla dominante che ne nominava il
podestà per l’amministrazione della giustizia e i
massari per l’amministrazione economica.
Le terre mediate subiectae
• Nel sec. XV, in contrasto con la graduale formazione di uno
Stato accentrato, si ebbe anche un’opposta tendenza,
quella della concessione in feudo di parti dello Stato stesso.
Alcuni di questi feudi avevano origini molto antiche e
furono solo riconosciuti dal papa, mentre altri furono delle
vere e proprie concessioni da parte dei pontefici, spesso ai
propri parenti.
• Proprio perché erano state concesse in feudo dal papa a
baroni e domicelli (grado nobiliare inferiore), le terre
infeudate erano definite “mediate subiecte”.
• In realtà, i baroni e i domicelli corrispondevano più a
governatori perpetui che a feudatari, perché le terre erano
comunque sottoposte alla sovranità del papa.
Terre immediate subiectae
• Nelle città delle terre immediate subiecte si
stabilirono gradualmente, come si è detto, dei
governi cittadini particolari, con sede stabile in
una città e conviventi con altri presenti in altre
località della provincia e con i governi
provinciali, che si caratterizzarono sempre più
come governi soltanto della città in cui
avevano sede; infatti, la loro influenza tese,
sempre più, ad essere limitata soltanto a
quella città.
I governi cittadini
• Questa rete, sempre più fitta, di governatori tolse
gradualmente importanza ai governatori provinciali.
• Poteva accadere, per esempio, che i giudicati dei
governatori locali venissero sottoposti direttamente
all’approvazione delle autorità centrali scavalcando
l’autorità dei governatori provinciali.
• Tuttavia, non essendo mai stata formalmente abolita la
figura del governatore provinciale, egli continuò a voler
continuare ad esercitare una forma di supremazia sulle
città della provincia.
Il contesto storico, I metà sec. XVI (1)
• Lo Stato della Chiesa entrò di nuovo in crisi alla fine del XV
secolo a causa delle “guerre d’Italia” (1494 - 1559), con le
lotte fra Francia e Spagna per il predominio in Italia e i conflitti
tra gli Stati italiani che sostenevano l’uno o l’altro dei due
Stati.
• La crisi politica internazionale rese necessario di nuovo il
consolidamento dello Stato della Chiesa al suo interno.
Diverse città dovettero essere recuperate alla sovranità
pontificia in quanto ad essa soggette soltanto in teoria. Tra
queste, Perugia e Bologna, che furono riconquistate
militarmente tra il 1506 e il 1507.
• Ravenna e altre città romagnole furono recuperate, con la
battaglia di Agnadello (1509), dalle truppe della Lega di
Cambrai (1508-1510) promossa dal pontefice Giulio II contro
Venezia.
Il contesto storico, I metà sec. XVI (2)
• Le lotte tra i Valois e gli Asburgo portarono, nel 1527, al
sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi.
• Dopo L’accordo di Barcellona (29 giugno 1529) tra Clemente
VII e Carlo V, in base al quale il papa accettava la
supremazia degli Asburgo in Italia in cambio del ritorno a
Milano di Francesco II Sforza e a Firenze dei Medici e
venivano restituiti al papato alcuni territori sottratti nel
1527, si giunse alla pace di Cambrai (3 agosto 1529) tra
Francesco I e Carlo V e al Congresso di Bologna (15291530), al quale parteciparono i principali esponenti politici
dell’epoca.
• Il Congresso di Bologna doveva attuare gli accordi stabiliti
nelle paci.
Il contesto storico, I metà sec. XVI (3)
• Come previsto dagli accordi di Barcellona, il 24 febbraio
1530, Carlo V fu incoronato dal papa Clemente VII a
Bologna, in S. Petronio, imperatore del Sacro Romano
Impero.
• La pace permise l’inizio del nuovo periodo di
consolidamento dello Stato della Chiesa e il riaffermarsi
dell’egemonia spagnola in Italia.
• A Perugia continuarono a verificarsi rivolte fino a che,
durante una ribellione provocata da Rodolfo Baglioni
nel 1535, poi repressa dalle truppe del papa Paolo III, si
arrivò addirittura all’uccisione del vicelegato pontificio.
La guerra del sale
• Nel 1540 a Perugia scoppiò una nuova rivolta a causa
dell’aumento del prezzo del sale, il cui acquisto era
coattivo.
• In questa rivolta furono coinvolte anche altre città
come Parma, Rimini e Senigallia, nonché quelle sotto il
dominio dei Colonna, nemici dei Farnese (Paolo III era
un Farnese), a sud di Roma.
• Perugia fu privata della sua precedente autonomia.
Paolo III fece distruggere le case dei Baglioni sul Colle
Landone e costruire, al loro posto, la Rocca Paolina,
simbolo del dominio pontificio.
Il contesto storico, II metà sec. XVI (1)
• I conflitti della metà del XVI secolo diedero luogo
a nuovi anni di instabilità nello Stato pontificio
sotto i pontificati di Giulio III e Paolo IV.
• La pace di Cateau Cambrésis (1559), che pose fine
ai conflitti tra gli Asburgo di Spagna e la Francia,
tolse alle città italiane la possibilità di ricorrere a
Stati stranieri contro o a favore del papato, con la
conseguenza che quest’ultimo si rafforzò.
• Paolo IV, che era stato mediatore in quella pace,
riconobbe definitivamente l’egemonia degli
Asburgo di Spagna sull’Italia.
Il contesto storico, II metà sec. XVI (2)
• Dopo la pace di Cateau Cambrésis lo Stato
ecclesiastico poté godere di un duraturo periodo
di stabilità che durerà fino al periodo francese,
cioè fino alla fine del XVIII secolo.
• Intanto, nel 1545, si era aperto il Concilio di
Trento che si chiuderà nel 1563.
• Con il Cinquecento si ha la compiuta realizzazione
di quello che gli storici definiscono lo Stato
ecclesiastico di antico regime.
Revoca dei cardinali legati (1555)
• Il ridimensionamento dell’importanza della figura del
governatore provinciale, di cui si è parlato, fece sì che si
ritenesse inadeguata quella carica per un cardinale, per
cui, nel 1555, Paolo IV revocò tutti i cardinali legati a
capo delle province e sostituì ad essi dei governatori
prelati di rango inferiore.
• I cardinali legati rimasero, invece, nelle province
settentrionali (Romagna e Bologna che godeva di una
particolare autonomia).
• Marca, Umbria e Marittima-Campagna ebbero
governatori prelati.
L’amministrazione finanziaria
• L’amministrazione centrale era gestita, fin da tempi antichi,
come si è visto, dalla Camera apostolica, uno degli organi più
importanti della Curia Romana, alla quale era preposto il
cardinale camerlengo.
• A fianco del camerlengo si erano stabilite, già dal sec. XV, le
figure del tesoriere generale, dal quale dipendevano la
computisteria generale (per la tenuta delle scritture contabili)
e la depositeria generale (per il servizio di cassa) e dei chierici
di Camera che coadiuvavano il camerlengo nella sua attività.
• Il tesoriere generale aveva grandi responsabilità nella gestione
finanziaria e fiscale soprattutto in materia di appalti e
imposte.
• Ad ogni ramo di amministrazione venne preposta una
prefettura o una presidenza.
• Dunque, la Camera apostolica si articolava in prefetture e
presidenze.
Articolazioni della Camera apostolica
Più precisamente, la Camera apostolica si articolava in:
•
Prefettura dell’Annona (rifornimenti di grano e cereali)
•
•
Presidenza della Grascia (rifornimento di carne, olio e altri generi
Presidenza delle Dogane
•
Presidenza delle Strade
•
Presidenza degli Acquedotti
•
Presidenza delle Ripe (soprintendeva al commercio sul Tevere e nei porti
fluviali di Ripa Grande e di Ripetta)
•
Prefettura degli Archivi
•
Presidenza delle Carceri
•
•
Presidenza della Zecca
Commissariato delle Armi (istituzione di corpi per la difesa dello Stato)
•
Commissariati del mare e Prefettura di Castel S. Angelo.
Il sistema giudiziario (1)
• Nell’antico regime, non esistendo una separazione dei
poteri come la intendiamo oggi, quasi ogni magistratura
esercitava, tra le altre, anche una funzione giudiziaria nella
sua materia di competenza.
• Ogni organo di governo, centrale e periferico, aveva potestà
giudiziaria.
• Potestà giudiziaria apparteneva, dunque, anche agli organi
di governo dei comuni e ai baroni a capo di un feudo.
• Si può parlare, quindi, di potestà giudiziaria “diffusa”.
• Il pontefice, essendo il giudice supremo, era colui a cui tutti
potevano ricorrere contro il giudicato di qualunque
tribunale.
Il sistema giudiziario (2)
• L’ordinamento giudiziario di antico regime era
basato su una serie di tribunali superiori ai quali
facevano capo tutti gli altri. Quelli più importanti
furono il Tribunale della Segnatura e il Tribunale
della Rota romana.
• Mentre le materie più importanti dovevano
essere discusse dal concistoro, fin dai tempi
antichi i papi potevano giudicare in materie meno
importanti
con
l’aiuto
dei
referendari
(consulenti). Queste erano appunto le
“suppliche” dei sudditi al papa.
Il Tribunale della Segnatura
• Il Tribunale della Segnatura traeva origine dal
consesso di referendari del papa che trattavano i
ricorsi come un atto di grazia del sovrano.
• Questo consesso aveva il compito di esaminare e
sottoscrivere (“signare”) le suppliche e riferire al
papa con la loro proposta di risoluzione. Si
trattava di materia che derogava dalla giustizia
ordinaria.
• Il tribunale della Segnatura, inoltre, esaminava i
ricorsi avverso le sentenze sia in materia civile
che criminale.
Il Tribunale della Rota Romana (1)
• Il Tribunale della Rota Romana derivava anch’esso da un antico
consesso, quello degli uditori (o cappellani) che avevano il compito,
un tempo soltanto di istruire, poi anche di decidere le cause palatii
papae da trattarsi fuori del concistoro perché presentate
direttamente al pontefice. Era il massimo tribunale civile.
• Alla Rota la Segnatura abitualmente rimetteva la trattazione delle
cause civili prese in considerazione.
• Istruire un affare significava predisporlo per la decisione finale,
acquisendo tutti i dati informativi in proposito. L’istruttore era
chiamato “ponente”.
• A livello periferico furono istituite le Rote locali nelle principali città
dello Stato, Bologna, Perugia, Macerata, che erano il risultato della
fusioni di magistrature già esistenti (uno degli uditori di Rota
svolgeva, a turno, la funzione di podestà).
Il Tribunale della Rota Romana (2)
• Il Tribunale della Rota Romana era composto da 12 uditori
di varie nazionalità scelti tra giuristi di chiara fama. Divenne
il più importante tribunale civile.
• Una sua particolarità era che, quando veniva presentata
una richiesta, il tribunale emetteva una “decisione” (che
non era la sentenza) sul “punctum iuris” della questione;
tale decisione avrebbe poi orientato la sentenza.
• Dalla decisione si poteva, dunque, capire quale sarebbe
stata la sentenza. A questo punto, la parte svantaggiata
poteva riformulare la richiesta, per la quale veniva di nuovo
emessa una decisione ecc. Per questo è stato riscontrato
che le cause potevano durare anche molti anni.
• Oltre che di giurisdizione civile, la Sacra Rota si interessò di
diritto canonico, ma mai di criminale.
Segnatura di Grazia e Segnatura di Giustizia
• Verso la fine del XV secolo il Tribunale della
Segnatura fu diviso in due rami, quello della
Segnatura di Grazia, che si occupava delle
materie
che
eccedevano
l’ordinaria
giurisdizione, e quello della Segnatura di
Giustizia, nel quale si ricorreva al papa come
giudice supremo per motivi di diritto.
• Ai primi del secolo XVI ognuna delle due
Segnature aveva a capo un Prefetto.
Il Tribunale della Segnatura di Giustizia
• Il tribunale della Segnatura di Giustizia concedeva
appelli in materia sia civile che criminale,
esaminava i ricorsi avverso le pronunce dei giudici
in corso di giudizio. Poteva annullare tali sentenze
e affidare la causa ad un nuovo giudice.
• L’atto con cui avveniva l’affidamento del giudizio
era chiamato “commissione”, che era fatta per
iscritto.
• Il tribunale della Segnatura di Giustizia aveva
anche il compito di dirimere i conflitti di
competenza fra tribunali.
Tribunali esenti dalla giurisdizione della
Segnatura di Giustizia
• Alcuni tribunali, però, non rientravano sotto la
giurisdizione della Segnatura di Giustizia. Quelli
più importanti erano i tribunali del Tesoriere
generale e dei Chierici della Camera apostolica,
per i quali la Segnatura era esercitata dal
Tribunale della Piena Camera (costituito da
Camerlengo, Tesoriere e Chierici di Camera),
quello dei Cardinali legati, che “facevano figura di
principi sovrani” e avevano un proprio tribunale
di Segnatura, quello del Senatore di Roma, e
quelli delle Congregazioni cardinalizie in sede
giurisdizionale.
Il Tribunale dell’Auditor Camerae
• All’interno della Camera Apostolica acquistò grande
importanza il tribunale dell’Auditor camerae che,
abitualmente, nei documenti troviamo individuato come
A.C. (o AC).
• Si trattava di un tribunale civile a carattere generale, che
era, però, sottoposto alla giurisdizione della Segnatura, per
cui, per ottenere l’annullamento delle sue sentenze,
bisognava ricorrere in Segnatura. Aveva anche giurisdizione
criminale soprattutto per i reati che riguardavano la
pubblica amministrazione.
• Il tribunale dell’AC ebbe grande successo per la velocità
delle procedure in quanto era disciplinato da norme
pontificie in deroga al diritto comune, al quale si dovevano
attenere, invece, le magistrature ordinarie.
I quattro grandi tribunali romani
• Tribunale dell’AC.
• Tribunale del Governatore: era la massima istanza
criminale cittadina e da lui dipendevano i birri. Non
era ammesso appello contro le sue sentenze.
• Tribunale del Cardinale Vicario, che esercitava in nome
del papa le funzioni effettive di vescovo di Roma.
• Tribunale del Senatore (o di Campidoglio), antica
magistratura posta da Martino V sotto il controllo del
governo pontificio.
• Il tribunale dell’AC e quello del Governatore avevano
competenza anche fuori di Roma, gli altri due no.
Giurisdizione criminale
• Le magistrature criminali vennero molto più centralizzate a
causa della loro rilevanza politica, ma in alcune città esse
continuarono a convivere con le magistrature locali.
• Dai governatori dipendeva la polizia che doveva garantire
l’ordine pubblico (birri guidati dai bargelli).
• Un punto di svolta nella giurisdizione criminale, come si
dirà più avanti, sarà la riforma delle XV Congregazioni di
Sisto V, in particolare l’istituzione della Congregazione della
Sacra Consulta.
• Il governo centrale fece anche in modo che la giurisdizione
dei governatori si allargasse non solo in materia criminale,
ma anche civile, creando una situazione di netta
preminenza della giurisdizione statale su quella di origine
comunale.
Le riforme di Sisto V
• Nell’ultimo ventennio del sec. XVI si ebbe una nuova grande
riorganizzazione dello Stato pontificio ad opera di Sisto V.
• Eletto papa nel 1585, per prima cosa dispose l’invio di visitatori,
nominati ciascuno con un breve del 1587, in tutte le province dello
Stato ecclesiastico. Tutti erano stati scelti tra i prelati chierici di
camera.
• I brevi attribuivano ampi poteri ai visitatori.
• Con la costituzione Immensa eterni Dei del 22 gennaio 1588, Sisto V
intraprese il riordinamento di tutta l’amministrazione ecclesiastica
in modo che avesse una struttura stabile. A questo scopo istituì 15
Congregazioni (commissioni), ognuna delle quali aveva competenza
su una determinata materia.
• Alcune di esse, già esistenti, furono confermate e riorganizzate.
Le quindici Congregazioni (1, 2, 3)
• 1. Congregazione dell’Inquisizione (Congregatio pro Sancta
Inquisitione), fondata da Paolo III e riconfermata da Sisto V,
per la tutela della fede. Era presieduta dal pontefice.
• 2. Congregazione della Segnatura di grazia (Congregatio
pro Signatura Gratiae), doveva esaminare le domande di
grazia e decidere in deroga alle leggi in virtù del potere di
grazia.
• 3. Congregazione per l’erezione delle chiese e per i
provvedimenti concistoriali (Congregatio pro erectione
ecclesiarum et provisionibus consistorialibus), per
esaminare e decidere riguardo alle richieste di erezione di
nuove chiese e capitoli e attendere alla preparazione degli
affari da trattare in Concistoro.
Le quindici Congregazioni (4, 5, 6)
• 4.Congregazione dell’Abbondanza dello Stato ecclesiastico
(Congregatio pro ubertate Annonae Status ecclesiastici) che
doveva provvedere all’approvvigionamento dello Stato, ad
una giusta distribuzione delle derrate nelle città e nelle
province e a prevenire le carestie.
• 5. Congregazione dei Riti e delle Cerimonie (Congregatio
pro sacris ritibus et caerimoniis) per la definizione di tutte
le cause liturgiche, la sorveglianza del cerimoniale sacro e
profano e per la trattazione delle cause dei santi.
• 6. Congregazione dell’Armata navale (Congregatio pro
classe paranda et servanda ad Status ecclesiastici
defensionem) per l’istituzione di una flotta pontificia di 10
galere per la lotta contro i pirati che infestavano il Tirreno.
Le quindici Congregazioni (7, 8, 9)
• 7. Congregazione dell’Indice (Congregatio pro Indice
librorum prohibitorum) riconfermata da Sisto V per la
condanna dei libri “heresis veneno”, dei quali doveva
redigere un elenco.
• 8. Congregazione del Concilio di Trento (Congregatio pro
executione et interpretatione Concilii Tridentini), anch’essa
riconfermata, per l’interpretazione autentica dei canoni
sanciti nel XIX Concilio ecumenico di Trento e con il compito
di vigilare sulla loro osservanza.
• 9. Congregazione per sollevare dagli aggravi lo Stato
ecclesiastico (Congregatio pro Status ecclesiastici
gravaminibus sublevandis) per esaminare le eventuali
ingiuste imposizioni ed esazione di tributi a carico dei
sudditi dello Stato.
Le quindici Congregazioni (10, 11, 12)
• 10. Congregazione dell’Università di Roma
(Congregatio pro Universitate Studii Romani) per
governare e amministrare l’Università di Roma, detta la
Sapienza.
• 11. Congregazione dei Regolari Congregatio pro
consultationibus Regularium) per comporre le contese
tra i diversi Ordini religiosi.
• 12. Congregazione dei Vescovi (Congregatio pro
consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum),
riconfermata per conciliare le contestazioni tra
patriarchi, arcivescovi, vescovi e prelati non regolari.
Le quindici Congregazioni (13, 14, 15)
• 13. Congregazione delle Strade, dei ponti e delle acque
(Congregatio pro viis, pontibus et aquis curandis) per la
costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche dello
Stato.
• 14. Congregazione della Stamperia (Congregatio pro
Typographia Vaticana) per la sorveglianza e il
funzionamento della nuova Tipografia Vaticana, fondata
dallo stesso Sisto V il 27 aprile 1587.
• 15. Congregazione della Consulta di Stato (Congregatio pro
consultationibus negociorum Status ecclesiastici) per la
revisione in ultimo appello delle cause civili, criminali e
miste (la prima origine di questa Congregazione si può far
risalire a Paolo IV, 1555-1565).
Accentramento della giurisdizione criminale
nelle mani dello Stato pontificio
• Con la costituzione “Ad Romanum” del 15 marzo 1588, Sisto V abrogò
tutte le norme statutarie dei comuni in materia criminale a meno che non
fossero state confermate da tutti i papi a partire da Paolo IV (1555-1565).
• Per prime furono poste le norme papali, poi quelle statutarie non abrogate
e, infine, le costituzioni egidiane.
• L’organo superiore di tutta l’amministrazione della giustizia penale fu la
Sacra Consulta. A tutti i governi locali fu vietato di procedere nelle cause
gravi, cioè quelle che potevano prevedere una condanna da cinque anni di
triremi alla morte senza informarne la Sacra Consulta, la quale emetteva
un parere vincolante sulla sentenza.
• Una volta istruita la pratica, l’autorità locale doveva inviare il fascicolo alla
Consulta con la proposta della pena. La Consulta poteva confermare o
cambiare tale proposta; in ogni caso, il magistrato locale doveva emanare
la sentenza secondo le direttive della Consulta.
• In tal modo tutta la giurisdizione criminale rimase accentrata nelle mani
dello Stato ponendo fine a qualunque ingerenza da parte dei Comuni.
Altre competenze della Sacra Consulta
La Sacra Consulta, inoltre, aveva le seguenti competenze:
• vigilanza sul governo politico delle comunità
• vigilanza sull’ordine pubblico
• vigilanza sulle nomine dei membri dei consigli
comunali
• nomina di gran parte dei governatori locali.
La competenza di giudicare in materia di “danni dati” fu
lasciata ai Comuni.
• Le cause di danno dato riguardavano le sanzioni da
infliggere a chi provocava danni nelle proprietà altrui.
Le quattro classi di governo
• Dal sec. XVII i vari governi presenti nelle città si poterono
classificare in quattro “tipologie”: governi prelatizi, di breve, di
patente e subordinati.
• Ai governi prelatizi erano preposti prelati di rango superiore (più o
meno elevato a seconda dell’importanza della città), ai governi di
breve dei funzionari laici, giuristi di professione.
• Sia i governatori prelati che quelli di breve erano nominati con
breve pontificio.
• I governatori di patente, giuristi laici, erano, invece, nominati dalla
Sacra Consulta con lettere patenti e dipendevano direttamente
dalla Sacra Consulta, non da governatori superiori.
• I governatori subordinati, infine, nominati anch’essi con lettera
patente, erano subordinati ad un governatore prelato o di breve.
I governatori subordinati
• I
governatori
subordinati
avevano,
ovviamente, funzioni limitate, soprattutto
nelle cause criminali. Potevano trattare solo
quelle che comportavano pene minori.
• Riguardo a quelle più gravi, dovevano dare
notizia del fatto delittuoso al governatore
superiore che poteva incaricarli di svolgere gli
atti istruttori relativi.
Nuove annessioni
• Nel 1598 Ferrara e il suo Stato furono annessi
allo Stato pontificio come legazione, a seguito
dell’estinzione della dinastia degli Estensi.
• Nel 1631 fu annesso il Ducato di Urbino a
causa dell’estinzione dei Della Rovere (dal
1698 non saranno più nominati ad Urbino
cardinali legati, ma prelati con il titolo di
Presidente).
Stato pontificio nel sec. XVII
• Nel corso del XVII secolo il territorio dello
Stato pontificio assunse le dimensioni che
manterrà fino all’invasione francese.
• Roma e distretto
• Legazioni cardinalizie di Bologna, Ferrara,
Urbino, Romagna
• Governi della Marca, dell’Umbria, del
Patrimonio e di Campagna e Marittima.
Amministrazione finanziaria
• Fino al sec. XVI non esisteva uniformità per
quel che riguardava le tasse e questo poteva
portare notevoli differenze tra un territorio e
l’altro.
• Una tassa per tutto lo Stato fu istituita da
Paolo III nel 1543: il sussidio triennale.
Il sussidio triennale
• La tassa era stata così chiamata perché doveva durare
soltanto tre anni, ma, in realtà, dopo più proroghe,
divenne definitiva. Furono, in compenso, abolite delle
imposte, tra cui alcune precedentemente istituite da
Paolo III stesso, come L’aumento del sale e la tassa sui
cavalli vivi (per il mantenimento dei cavalli) e quella
sui cavalli morti (sostituzione degli animali che
morivano).
• Venne, inoltre, istituita la “decima”, cioè l’imposta di un
decimo sulle rendite dei benefici ecclesiastici secolari
che riguardava tutta l’Italia, non solo lo Stato pontificio.
La gabella di un quattrino per libbra
di carne
• Giulio III, con la bolla del 4 aprile 1553, istituì la gabella
di un quattrino per ogni libbra di carne. Si trattava di
un’imposta indiretta, incorporata nel prezzo della
carne.
• Ne erano esenti gli acquisti di carne di capra e quelli di
carne porcina fino a 50 libbre. Quest’ultima esenzione
fu poi soppressa e quindi ripristinata.
• L’esazione della gabella della carne era data in appalto
a un appaltatore generale che dava alla Camera
apostolica la somma di gettito prevista e provvedeva,
poi, lui stesso ad esigerla dai macellai.
Le nuove tasse sui cavalli vivi e sui cavalli morti
• Paolo IV ripristinò le due tasse per il
mantenimento della cavalleria pontificia, la tassa
sui cavalli vivi e quella sui cavalli morti, che, come
già detto, erano già state istituite da Paolo III e
poi da lui abolite al momento dell’istituzione del
sussidio triennale.
• Nel 1561 Pio IV istituì la tassa per il porto di
Ancona (per il suo mantenimento) e, nel 1563,
quella per i restauri delle mura e delle
fortificazioni di Roma.
Tassa sul vino
• Nel 1586 Sisto V istituì la tassa sul consumo
del vino al minuto (un quattrino per foglietta,
corrispondente a circa mezzo litro), detta tassa
della foglietta, che doveva essere riscossa
dagli osti insieme al prezzo di vendita.
Inizialmente venne data in appalto dallo Stato,
ma poi la sua esazione fu lasciata ai comuni.
La tassa sulle galere
• Con la bolla del 22 gennaio 1588, Sisto V
introdusse la tassa sulle galere, che serviva per
il mantenimento della flotta da guerra di 10
galere per la difesa contro i Turchi.
• L’imposta gravava in parte sulle comunità, in
parte sul clero, sia regolare che secolare, e in
parte sull’aumento di alcuni appalti camerali.
I proventi dei danni dati
• La bolla “Romani pontificis providentia” del 9
aprile 1588 trasferì i proventi dei danni dati, che
erano di competenza delle comunità, alla Camera
apostolica. La riscossione fu data in appalto a
privati.
• I danni dati, come si è detto, riguardavano le
sanzioni inflitte a chi provocava danni nelle
proprietà altrui (anche con i propri animali).
• In ogni comunità esistevano organi giudiziari solo
per questi danni perché riguardavano sia il civile
che il penale.
Restituzione alle comunità dei proventi dei
danni dati e degli archivi
• Il papa Clemente VIII, con la costituzione “Ad
summi apostolatus apicem”, del 10 maggio 1592,
soppresse l’appalto dei danni dati e quello degli
archivi, insieme ad altri minori, restituendo alle
comunità i proventi che ne derivavano.
• Con la costituzione “Pro commissa” del 15 agosto
1592, inoltre, lo stesso papa Clemente VIII stabilì
norme fondamentali per l’amministrazione
economica e finanziaria dei comuni e una
vigilanza rigorosa su di esse.
La Congregazione del Buon Governo
• Il 30 ottobre 1592 Clemente VIII istituì la
Congregazione del Buon Governo che rimarrà in vita
fino al 31 dicembre 1847, allorché Pio IX la sopprimerà
con motu proprio del 30 dicembre 1847 istituendo, al
suo posto, il Ministero dell’Interno.
• La Congregazione del Buon Governo aveva funzione
giurisdizionale nel recupero dei crediti delle comunità e
la vigilanza sulla corretta attuazione della “Pro
commissa”. Con l’istituzione di tale Congregazione, lo
Stato venne ad esercitare un rigoroso controllo sulle
spese comunali.
Congregazione degli Sgravi
e del Buon Governo
• Avendo Paolo V, con la costituzione
“Cupientes” del 4 giugno 1605, esteso le
competenze della Congregazione del Buon
Governo a tutte le cause che riguardassero i
proventi, i beni e la gestione delle comunità,
la Congregazione degli Sgravi fu accorpata a
quella del Buon Governo che prese il nome di
Congregazione degli Sgravi e del Buon
Governo.
Le assegne
• Al fine della concreta esazione delle tasse era
necessario il censimento dei beni.
• Il sistema più antico usato a questo scopo era
quello delle “assegne”, che era costituito da
dichiarazioni giurate davanti ad un notaio (che
normalmente era il cancelliere del comune) sulla
produzione del contribuente fatta dallo stesso
contribuente, anticamente anche in forma orale,
ma più frequentemente in forma scritta.
I catasti (1)
• Nel corso del Cinquecento si era affermata
l’esazione per aes et libram (per misura e
stima) che riguardava i beni immobili rustici.
Ogni proprietà doveva essere misurata con la
valutazione di quanto poteva rendere.
• Sul reddito si stabiliva la percentuale
dell’imposta.
I catasti (2)
• Nelle province meridionali, dove, più che altrove,
erano concentrati i feudi, i catasti erano meno
diffusi, a volte del tutto inesistenti.
• Nello Stato pontificio, fino al Seicento, il sistema
dei catasti non fu uniforme, in quanto non
c’erano norme generali per tutto lo Stato per
l’istituzione dei catasti. Ogni comunità
provvedeva personalmente all’esecuzione di
catasti, dando così luogo a differenze notevoli
all’interno dello Stato.
Il catasto “innocenziano”
• Il catasto “innocenziano”, così detto da
Innocenzo XI che lo istituì nel 1681, tentò di
limitare la discrezionalità dei poteri locali,
emanando norme generali per la compilazione
dei catasti, da parte delle comunità, valide per
tutto lo Stato.
• Ma il tentativo non andò a buon fine e, al
contrario, si ottennero dei catasti poco precisi.
I catasti dei luoghi baronali
• Con editto del 26 settembre 1703 il cardinale
Giuseppe Renato Imperiali, prefetto della
Congregazione
degli Sgravi e del Buon
Governo, ordinò la compilazione dei catasti di
tutti i luoghi baronali che ne fossero privi e il
rinnovo di quelli in cui non erano stati
compresi i beni dei baroni.
Il catasto “piano”
• Anche con il catasto chiamato “piano” da Pio
VI che l’aveva istituito nel 1777, vennero
ancora confezionati catasti descrittivi basati
sul sistema delle assegne.
• In alcuni luoghi dello Stato pontificio, tuttavia,
furono
realizzati
catasti
geometricoparticellari.
• Il catasto piano, però, fu attivato soltanto nel
1797, a ridosso dell’invasione francese.
La “dativa reale”
• Soltanto dopo l’esperienza francese della
Repubblica Romana si ebbe l’istituzione di una
tassa statale uniforme per tutto lo Stato.
• Infatti, Pio VII, con motu proprio del 19 marzo
1801, istituì la “Dativa Reale” che, abolendo tutti i
contratti di appalto delle tesorerie provinciali,
stabilì un rapporto diretto delle popolazioni con
lo Stato.
• La dativa era riscossa da un esattore comunale
ma per conto dello Stato.
Il catasto “gregoriano”
• Il primo catasto generale geometricoparticellare dello Stato pontificio entrò in
vigore durante il pontificato di Gregorio XVI,
nel 1835, pur essendo stato stabilito dal m. p.
di Pio VII del 6 luglio 1816, dopo la seconda
Restaurazione.
• Era basato sul modello che i Francesi avevano
già imposto negli stati ex-pontifici del Regno
d’Italia.
L’Annona
• L’annona era l’approvvigionamento di derrate
alimentari, grano e cereali, ma anche olio e
vino per le città.
• Fin da tempi antichi i comuni erano sempre
stati molto attenti a questo settore,
proibendo, ad esempio, l’esportazione di
questi generi alimentari dal territorio cittadino
per proteggere la città dominante.
Il sistema annonario
• Nello Stato pontificio il sistema annonario fu
regolato con varie costituzioni dei papi. Nel
1564 Pio IV stabilì che l’esportazione dell’olio
da una città all’altra non poteva avvenire
senza licenza e per esportarlo fuori dello Stato
si doveva pagare un dazio.
Divieto di esportazione senza licenza
e nuovi dazi
• La Inter multiplices dello stesso Pio IV, del 13
agosto 1565, riconfermò il divieto di esportazione
senza licenza di grani, biade e legumi da ogni città
dello Stato, divieto che fu più volte riconfermato.
Le norme stabilivano anche a quanto si dovessero
vendere le merci a seconda dei tempi.
• Il 1° settembre 1572 Gregorio XIII impose un
dazio anche tra provincia e provincia e tra città e
città nel caso di concessione di licenze per le
esportazioni di grani, biade e legumi.
Le assegne del grano
• Anche le leggi che riguardavano l’annona si basavano
sul sistema delle “assegne”, che erano dichiarazioni
giurate da parte del produttore di quanto grano aveva
prodotto in un anno.
• La Prefettura (o Presidenza) dell’Annona stabiliva il
prezzo a cui i produttori dovevano vendere il grano alla
città.
• Il grano veniva messo in magazzini e venduto ai
panettieri i quali avevano a loro volta obblighi riguardo
al pane da produrre (anche riguardo alle dimensioni
che il pane doveva avere) e al prezzo da fissare.
La campagna d’Italia di Napoleone
• Dopo le vittorie ottenute del generale Napoleone
Bonaparte, con il trattato di Tolentino (19
febbraio 1797) tra Francia e Stato pontificio, il
papa Pio VI fu costretto a cedere le legazioni di
Bologna, Ferrara e della Romagna.
• Lo Stato pontifico dovette rinunciare anche ad
Avignone e al Contado Venassino, la regione
situata intorno ad Avignone, che costituivano un
enclave pontificia nei territori francesi.
• Il trattato prevedeva anche l’incameramento di
molte opere d’arte da parte dei Francesi.
Trattato di Campoformio
(17 ottobre 1797)
• Poco prima e poco dopo il trattato di
Campoformio, tra il 1797 e il 1799, in Italia
nacquero diverse di Repubbliche:
• Repubblica Cisalpina
• Repubblica Ligure
• Repubblica Romana
• Repubblica Partenopea
• In base al trattato, l’Austria si annetté la
Repubblica di Venezia.
La Repubblica Romana
• L’Umbria entrò a far parte della Repubblica
Romana, proclamata il 15 febbraio 1798.
• Nacque un governo provvisorio appoggiato
dai francesi.
• Il papa Pio VI venne deportato in Francia e
morì l’anno seguente a Valence-sur-Rhône.
I Dipartimenti
• La Repubblica Romana fu divisa dapprima in sette, poi,
con le modifiche della legge del 10 maggio 1798 (21
fiorile anno VI), in otto dipartimenti:
• Cimino, capoluogo Viterbo
• Circeo, capoluogo Anagni
• Clitunno, capoluogo Spoleto
• Metauro, capoluogo Ancona
• Musone, con capoluogo Macerata
• Tevere, capoluogo Roma
• Trasimeno, capoluogo Perugia
• Tronto, capoluogo Fermo
Cantoni e Comuni
• L’Umbria risultò, dunque, divisa in due dipartimenti, quello
del Clitunno e quello del Trasimeno.
• Ogni dipartimento era diviso in cantoni, ognuno dei quali
era composto da comuni. Le città con più di diecimila
abitanti facevano cantone a sé, più precisamente avevano
un cantone Urbano e uno Rurale che corrispondeva al
vecchio contado.
• I comuni con più di diecimila abitanti erano amministrati
da sette Edili.
• I comuni con meno di diecimila abitanti avevano a capo un
Edile e un Aggiunto.
• L’insieme degli edili dei comuni costituiva l’amministrazione
cantonale.
Soppressione dei feudi
• Venne soppresso il sistema feudale che
prevedeva feudi indipendenti dalle province e
legati direttamente al centro.
• I feudi soppressi furono inglobati nel
dipartimenti e nei cantoni in cui si trovavano
compresi.
La nuova Costituzione
• La Costituzione adottata era quella francese
dell’anno III (22 set. 1794 – 22 set. 1795), che
prevedeva un’organizzazione statale costituita
da un Direttorio di cinque persone (potere
esecutivo), un Consiglio dei Cinquecento e un
Consiglio degli Anziani (potere legislativo).
• I componenti del Direttorio (consoli) erano
nominati dal Consiglio degli Anziani tra una
rosa di 50 nomi.
I Prefetti
• Presso ogni amministrazione dipartimentale e
municipale era presente un prefetto consolare
nominato dal Consolato centrale il quale, come
rappresentante dell’amministrazione centrale,
aveva il compito di vigilare sull’attività
dell’amministrazione locale.
• Le amministrazioni dipartimentali avevano
competenze in materia di fisco, lavori pubblici,
pubblica
istruzione,
istituti
ecclesiastici,
assistenza pubblica e amministrazione dei beni
dei disciolti enti ecclesiastici.
La giustizia civile
• Per l’attività giudiziaria, separata da quella
amministrativa e legislativa, fu istituito un
sistema di tribunali civili e penali.
• La giustizia civile era esercitata dai pretori (con
gli assessori), presenti in ogni cantone, e dai
tribunali dipartimentali che funzionavano
anche da tribunali d’appello.
La giustizia criminale
• La giustizia criminale era esercitata, a livello
municipale, dai tribunali di polizia, e, nel
dipartimento, da tribunali di censura e dai
tribunali criminali.
• Per l’ordine pubblico venne istituita la Guardia
Nazionale con arruolamento obbligatorio per
tutti i cittadini tra i 19 e i 50 anni, compresi i
sacerdoti. L’arruolamento nella Gendarmeria
dipartimentale, invece, era su base volontaria.
Requisizione delle opere d’arte
• Gli enti religiosi furono soppressi con
conseguente incameramento dei beni
ecclesiastici da parte dello Stato.
• Si ebbe anche la requisizione delle opere
d’arte, la cui consegna era stata stabilita dal
trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797,
sottoscritto dal generale Bonaparte e dai
rappresentanti dello Stato pontificio.
La Commission pour la recherche des
objects des Sciences et Arts
• A Perugia venne inviato un commissario ad
hoc per individuare le opere d’arte da
trasferire a Parigi, Jacques-Pierre Tinet.
• Della Commissione facevano parte anche
artisti e scienziati.
• La Commissione aveva, infatti, il compito di
scegliere e trasportare non solo le opere d’arte
ma anche libri e beni di interesse scientifico
dai territori conquistati in Italia.
Fine della Repubblica Romana
• L’esperienza repubblicana fu breve.
• Nel luglio del 1799 i Francesi si ritirarono dai
territori pontifici, che vennero occupati dalle
truppe austriache e napoletane.
• Le truppe napoletane occuparono Roma e il
Lazio meridionale, mentre gli austro-aretini il
Lazio settentrionale, l’Umbria e le Marche.
Ritirata francese
• A
Perugia,
durante
la
seduta
dell’Amministrazione
dipartimentale
del
Trasimeno del 17 luglio, il comandante delle
truppe francesi dichiarò che era costretto a
ritirarsi, pur lasciando un presidio nella
fortezza di Perugia.
• Gli Austro-Aretini entrarono in città il 3 agosto,
mentre la fortezza fu presa il 29 agosto 1799.
Governo provvisorio
• Tra agosto e settembre si formò un governo
provvisorio che prese il titolo di Reggenza.
• Il 1° settembre arrivò a Perugia il conte
Camillo della Gherardesca come Imperial
Regio Commissario civile di Perugia in nome
dell’Imperatore d’Austria e del Granduca di
Toscana. Con lo stesso ruolo fu nominato
Antonio De Cavallar per i territori di Spoleto e
la sua “provincia”.
Prima Restaurazione
• Tornarono in vigore le vecchie leggi e
consuetudini e il pagamento delle tasse
secondo l’antico stile.
• Il governo, inoltre, nominò le deputazioni che
dovevano prendere possesso di tutti i beni
“ex-nazionali” (quelli sottratti alla Chiesa) nella
prospettiva di restituirli.
Ritorno del papa
• Il 14 marzo 1800 fu eletto papa Gregorio
Barnaba Chiaramonti dal conclave convocato a
Venezia, nel Monastero di San Giorgio
Maggiore, sotto la protezione dell’imperatore.
Venezia, infatti, faceva parte dell’Impero
austriaco (Trattato di Campoformio, 1797).
• Il nuovo pontefice prese il nome di Pio VII.
• Il 25 giugno 1800 tutto lo Stato fu restituito al
papa.
Le 7 delegazioni apostoliche
• L’editto del 25 giugno 1800 del cardinale
Ercole Consalvi, Segretario di Stato, divise il
territorio dello Stato pontificio in sette
delegazioni: Perugia, Spoleto, Viterbo,
Macerata, Ancona, Camerino e Urbino-Pesaro
più Roma. A capo di ciascuna di esse fu posto
un delegato residente nel capoluogo.
I delegati apostolici
• I delegati apostolici erano posti alle dipendenze della Sacra
Consulta e del Buon Governo per gli affari criminali ed
economici e della Segreteria di Stato per gli affari politici.
• Furono ripristinati i governi locali i quali, però, avevano
contatti con il governo centrale soltanto tramite il delegato.
Furono aboliti, invece, i governi autonomi che non erano
inseriti in nessuna provincia e avevano rapporti diretti con il
governo centrale.
• Questo doveva portare ad una maggiore efficienza, perché
il governo centrale non avrebbe più dovuto dialogare con
tutta quella miriade di governatori maggiori e minori, con
poteri diversi uno dall’altro.
Riforme del sistema fiscale e tributario
• Con il motu proprio del 19 marzo 1801 furono
attuate anche riforme del sistema fiscale e
tributario, con l’eliminazione di molte tasse che
furono sostituite da altre sulla proprietà fondiaria
(dativa reale) e dalla dativa sul sale e sul macinato
(dativa personale).
• Inoltre, anche gli ecclesiastici furono sottoposti
alle
spese
comunitative
(anche
se
provvisoriamente, per le necessità del momento).
Competenze dei delegati apostolici
• Molte erano le materie di competenza dei
delegati nella provincia: finanze, sanità, poste,
lavori pubblici, polizia e ordine pubblico.
• I delegati apostolici inviavano proposte di nomina
o destituzione di governatori e giusdicenti e
bargelli e di inchieste sul loro operato alla
Segreteria di Stato.
• Le delegazioni rimarranno fino al 1809, pur
permanendo la precedente situazione dei
governi, divisi nelle quattro classi (prelatizi, di
breve, di patente e subordinati).
Abolizione dei tesorieri provinciali
• Furono aboliti gli antichi tesorieri provinciali e
i controlli sulle finanze comunali fu affidato
agli amministratori del Buon Governo.
• Furono aboliti tutti i contratti di appalto delle
tesorerie provinciali e si stabilì un rapporto
diretto del contribuente con lo Stato.
Il ritorno dei francesi
• Nel 1808 le Marche e le legazioni furono unite
al Regno d’Italia e il 17 maggio 1809, da
Vienna, Napoleone decretò la fine del potere
temporale del papa e istituì una Consulta
straordinaria con il compito di amministrare
gli “Stati Romani” (Lazio e Umbria) che
vennero annessi direttamente all’Impero
francese.
Arresto del papa
• Governatore generale degli Stati Romani e
presidente della Consulta straordinaria con il
compito di amministrare gli Stati Romani fu
nominato il conte Baldassarre Miollis.
• Il 5 luglio 1809 Pio VII venne arrestato per avere
rifiutato di annullare la scomunica a Napoleone e
di rinunciare al potere temporale.
• Il pontefice fu trasferito inizialmente a Grenoble,
poi a Savona e, infine a Fontainebleau.
I dipartimenti degli Stati Romani
• Con decreto del 2 agosto 1809 la Consulta
riorganizzò gli Stati Romani, che, come si è
detto, corrispondevano grosso modo al Lazio e
all’Umbria, in due dipartimenti, quello del
Tevere e quello del Trasimeno.
• L’Umbria fu compresa nel dipartimento del
Trasimeno con capoluogo Spoleto.
Dipartimenti, circondari e cantoni
• A capo dei dipartimenti fu posto un prefetto, che
rappresentava localmente il governo, coadiuvato
da un segretario generale di prefettura e un
Consiglio di prefettura.
• Ogni dipartimento era diviso in circondari a capo
dei quali era un sottoprefetto con un Consiglio di
circondario.
• Ogni circondario comprendeva un certo numero
di cantoni, amministrati dal maire e da un
Consiglio comunale.
La giustizia
• In ogni cantone esercitava la giustizia (al più
basso livello) il giudice di pace.
• In ogni circondario era un tribunale civile di Prima
istanza e un tribunale di Commercio.
• In ogni dipartimento era presente un tribunale
Criminale.
• Nel dipartimento del Trasimeno la sede della
Corte criminale dipartimentale fu stabilita a
Perugia invece che a Spoleto, probabilmente
come compensazione del fatto che a Perugia non
era stato concesso di rimanere capoluogo.
Il recupero dei territori pontifici
• La riappropriazione dei territori da parte del papa
avvenne in due tempi: l’Umbria e il Lazio furono
riconsegnati nel 1814, mentre Bologna, le
Legazioni e le Marche (che erano state annesse al
Regno d’Italia) e Benevento (che aveva fatto parte
del Regno di Napoli) tornarono a far parte dello
Stato pontificio soltanto nel luglio del 1815.
• Si parla, perciò, di province di prima e di seconda
recupera.
Ripristino delle giurisdizioni baronali
• Furono abolite tutte le istituzioni francesi e, con
l’editto del 30 luglio 1814 del pro-Segretario di
Stato, furono ripristinate le giurisdizioni baronali
nelle province di prima recupera.
• Nelle province di seconda recupera (più
precisamente le province di Bologna, Ferrara,
Romagna, Marche, Urbino e ducati di Camerino e
Benevento), invece, le giurisdizioni baronali non
saranno mai più ripristinate.
Lo Stato pontificio dopo la Restaurazione
• Dopo il Congresso di Vienna (1° novembre
1814 - 9 giugno 1815) e la definitiva fine
dell’esperienza napoleonica, lo Stato pontificio
ritornò alle dimensioni in cui si trovava prima
del 1796, cioè prima dell’invasione francese,
privato, però, di Avignone e del Contado
Venassino, che rimasero alla Francia, e di
alcune parti del Ferrarese che furono annesse
al Lombardo-Veneto sotto l’Austria.
Motu proprio di Pio VII (6 luglio 1816)
• Nelle province in cui le giurisdizioni baronali
erano state ripristinate, si stabilì che i governatori
scelti dai baroni non potessero esercitare senza
l’approvazione della Segreteria di Stato.
• Si dava, inoltre, possibilità ai baroni di rinunciare
alla giurisdizione baronale per evitare le ingenti
spese che il feudo comportava.
• Molte furono le rinunce in cambio della
conservazione del titolo onorifico per sé e per i
propri successori.
Suddivisione del territorio
• Lo Stato fu diviso in 17 delegazioni, oltre a
Roma, distinte in tre classi a seconda della loro
importanza e rette ciascuna da un delegato.
• Nel caso in cui in una delegazione fosse stato
inviato un cardinale (delegazioni di prima
classe), la delegazione avrebbe assunto il
nome di Legazione.
• Ogni delegazione venne divisa in governi, di
primo e secondo ordine.
La provincia dell’Umbria
• La provincia dell’Umbria fu divisa in due
delegazioni, entrambe di seconda classe: Perugia
e Spoleto.
• Della delegazione di Viterbo, di seconda classe,
faceva parte il governo di Orvieto e vari luoghi
baronali, nell’ambito della provincia del
Patrimonio. Gubbio andò a far parte della
delegazione di Urbino e Pesaro. La delegazione di
Rieti, che fino al 1923 fece parte dell’Umbria, fu
inserita nella provincia della Sabina di terza
classe.
Il delegato apostolico
• Il delegato era il capo della provincia sia dal
punto di vista amministrativo che politico e
giudiziario penale, eccezion fatta per gli affari
ecclesiastici ed alcune altre materie.
• Era un prelato nominato con breve papale.
• Al suo fianco erano due assessori, nominati
anch’essi dal papa, con funzioni giudiziarie
uno in materia civile e l’altro in materia
penale.
La Congregazione governativa
• Presso il delegato c’era poi un segretario generale
alle dipendenze del delegato, ma di nomina
sovrana, e una Congregazione governativa,
nominata dal papa, che aveva voto consultivo.
• La Congregazione governativa doveva essere
consultata in tutti gli affari di qualche rilievo.
• Alcuni dei componenti erano del capoluogo, altri
provenivano da altre parti della delegazione in
modo che fossero rappresentate anche le altre
località.
I governatori
• Il governatore non doveva mai essere nativo del
luogo né ivi residente da molto tempo.
• I governatori di primo ordine erano nominati con
breve, quelli di secondo ordine con lettere
patenti.
• I governatori baronali erano obbligati, come tutti
gli altri, ad eseguire gli ordini eventualmente
provenienti dai delegati o dai governatori di
prim’ordine autorizzati dai delegati.
I tribunali di appellazione
• In tutto lo Stato, per l’appello alle sentenze
definitive, furono istituiti quattro tribunali,
chiamati di “Appellazione”: Bologna (per le
cause delle delegazioni di Bologna, Ferrara,
Ravenna e Forlì), Macerata (per le delegazioni
di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo,
Ascoli, Camerino) e due a Roma per tutto il
resto dello Stato: il tribunale dell’AC e quello
della Rota.
Giurisdizione criminale
• Il tribunale criminale, stabilito in ciascuna
delegazione, era presieduto dal delegato e
fungeva da tribunale di appellazione per le
cause giudicate dai governatori locali.
Tribunali criminali superiori per tutto lo Stato
erano sempre quelli di Bologna e Macerata
per le delegazioni di loro competenza e, per le
altre delegazioni, la Sacra Consulta. Ad essi si
appellavano le cause che prevedevano
condanne dai cinque anni di galera in su.
Nuove istituzioni
• Altro aspetto importante fu l’abolizione degli
statuti comunali.
• Si trattò di una riforma fondamentale, che
portò ad un ordinamento legislativo uniforme
per tutto lo Stato.
• Si stabilirono le modalità di elezione di consigli
(organi deliberativi) e “magistrature” (organi
esecutivi), che erano composte da anziani e
gonfaloniere.
Le nomine
• I consiglieri inviavano una terna di nomi al
delegato che sceglieva gli anziani e i sindaci e,
sempre al delegato, una terna di nomi tra i
quali la Segreteria di Stato nominava il
gonfaloniere.
• Nei comuni appodiati erano nominati i sindaci,
che dipendevano dai gonfalonieri della
comunità principale.
La tabella preventiva
• La principale responsabilità del consiglio
comunale era l’approvazione della tabella
preventiva (tabella detta di “prevenzione”),
presentatagli dal gonfaloniere prima del 15
agosto, che doveva essere inviata al delegato
prima del 15 settembre.
Approvazione della tabella
• Il delegato, dopo avere esaminata la tabella
con la Congregazione governativa, la faceva
pervenire, con eventuali modifiche, entro il 15
ottobre alla Congregazione del Buon governo
per l’approvazione definitiva. La pubblicazione
della tabella avveniva nei primi giorni
dell’anno.
Il consuntivo
• Al momento del rendiconto consuntivo
venivano nominati dal consiglio dei
sindacatori al suo stesso interno, che
potevano approvare anche eventuali spese
straordinarie, sentito il Buon Governo.
I nuovi catasti
• L’esperienza napoleonica influenzò anche il
confezionamento dei catasti.
• Negli ex-territori del Regno Italico (Legazioni e
Marche), le nuove mappe censuarie erano già
state eseguite con una misura uniforme, il
sistema metrico decimale, ad opera dei
geometri statali.
• Pio VII, con il nuovo catasto ordinato con il m.
del 6 luglio 1816, seguì questo sistema.
L’editto Consalvi del 1817
• Anche nei confronti del riparto stabilito nel 1816,
diversi furono i reclami da parte dei comuni, per
cui fu promulgato, ad opera del cardinale Ercole
Consalvi, l’editto del 26 novembre 1817, al quale
fu annesso un nuovo riparto territoriale
contenente alcune modifiche rispetto a quello
dell’anno precedente.
• Nei luoghi dove era cessata la giurisdizione
feudale si ricorse all’appodiamento ai comuni
maggiori.
Il vicegovernatore
• Nelle comunità in cui non risiedeva il
governatore fu nominato un vicegovernatore,
del luogo e pagato dalla comunità, dipendente
dal governatore.
• Oltre a presiedere le sedute dei consigli
comunali, il vicegovernatore esercitava la
giurisdizione civile nelle cause di valore
inferiore ai 5 scudi.
Competenze penali dei vicegovernatori
• In materia penale i vicegovernatori potevano
giudicare soltanto le cause che prevedevano
una pena non superiore al mese di carcere.
• Potevano istruire i processi loro delegati dal
governatore, assumere i corpi dei reati,
autorizzare gli arresti dei colti in flagranza di
reato (trasmettendo tutti gli atti al
governatore), vigilare sull’igiene e l’incolumità
pubblica.
Il motu proprio di Leone XII
• Il motu proprio di Leone XII del 5 ottobre 1824
ridusse il numero delle delegazioni da 17 a 13,
essendo state accorpate le province di
Macerata e Camerino, Fermo e Ascoli, Spoleto
e Rieti, Viterbo e Civitavecchia.
• Fu soppressa la distinzione tra delegazioni in
classi e ripristinata la distinzione in legazioni
poste sotto un cardinal legato e delegazioni.
Il riparto del 1824
• Con il nuovo riparto, il territorio risultava così
ripartito:
• Legazioni: Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna
• Delegazioni: Pesaro e Urbino, Ancona, Fermo
e Ascoli, Frosinone (con Pontecorvo),
Macerata e Camerino, Perugia, Spoleto e Rieti,
Viterbo e Civitavecchia, Benevento
• Poi c’era Roma con la Comarca (territorio
intorno a Roma).
Il motu proprio del 1827
• Con il successivo motu proprio di Leone XII del
21 dicembre 1827 vennero riconfermate le 13
delegazioni più la Comarca di Roma che, dal
punto di vista amministrativo, doveva essere
regolata come le delegazioni.
• Le legazioni e le delegazioni rimasero divise in
distretti, i quali erano ripartiti in governi. Ogni
governo comprendeva più comuni.
Podestà e priori
• I vicegovernatori furono sostituiti dai podestà
che dipendevano sempre dai governatori e
erano nominati dal legato o delegato su una
terna di nomi presentata dai comuni.
• Al capo della magistratura dei comuni che
avevano titolo di città spettava il titolo di
gonfaloniere, mentre negli altri luoghi il titolo
che veniva assunto dal capo della magistratura
era quello di priore.
Le suddivisioni territoriali del 1831
• Dopo i moti del 1831, fu emanato l’editto del
cardinal Bernetti (5 luglio 1831) che ripristinò
le delegazioni soppresse da Leone XII e istituì
la nuova delegazione di Orvieto distaccata da
Viterbo.
• Lo Stato fu diviso in delegazioni di tre classi e
composto da 20 province: Comarca di Roma, 6
legazioni e 13 delegazioni.
Le amministrazioni provinciali
• La novità più grande fu l’istituzione delle
amministrazioni provinciali e dei consigli
provinciali, presieduti dal delegato.
• Pertanto, alla Congregazione del Buon
Governo rimasero solo le competenze
giudiziarie, perché le altre sue competenze
furono decentrate alle autorità provinciali.
Pio IX
• Nel 1846 fu eletto papa Pio IX (Giovanni Maria
Mastai Ferretti, nativo di Senigallia, 18461870), che sarà l’ultimo sovrano dello Stato
pontificio.
• Con motu proprio del 30 dicembre 1847, Pio
IX soppresse la Congregazione del Buon
Governo e istituì, al suo posto, il Ministero
dell’Interno.
La Seconda Repubblica Romana
(9 febbraio – 4 luglio 1849)
• Al momento dei moti rivoluzionari del 18481849, Pio IX decise di lasciare Roma e di
rifugiarsi a Gaeta.
• Il 12 aprile 1850, alla fine della breve
esperienza della seconda Repubblica Romana
di Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo
Armellini, il pontefice rientrò a Roma.
L’editto del cardinale Antonelli
• Venne realizzato un nuovo riparto territoriale.
Con l’editto del 22 novembre 1850 del
cardinale Giacomo Antonelli, in attuazione del
motu proprio di Pio IX del 12 settembre 1849,
le delegazioni furono inserite all’interno di
quattro grandi legazioni con a capo un
cardinale, più il circondario di Roma.
Le legazioni (1850)
• I legazione: Bologna (Bologna, Ferrara, Forlì)
• II legazione: Ancona (Ancona, Urbino e Pesaro,
Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino)
• III legazione: Perugia (Perugia, Spoleto, Rieti)
• IV legazione: Velletri (Velletri, Frosinone,
Benevento)
• Circondario di Roma: Roma (Roma, Viterbo,
Civitavecchia)
La provincia dell’Umbria
• Dopo l’annessione dell’Umbria al Regno d’Italia,
fu nominato Regio Commissario straordinario per
le province dell’Umbria (province di Perugia,
Spoleto, Rieti e Orvieto) il marchese Gioacchino
Napoleone Pepoli.
• Con decreto del 13 settembre 1860 Gioacchino
Napoleone Pepoli riunì le province dell’Umbria in
una sola provincia che si chiamò provincia
dell’Umbria con capoluogo Perugia.
• Rieti si distaccherà dall’Umbria nel 1923 e nel
1927 nascerà la provincia di Terni.
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