Storia delle istituzioni dello Stato pontificio L’età moderna La lenta affermazione dell’autorità papale nelle terre della Chiesa • La trasformazione delle terre della Chiesa in Stato pontificio necessitò di un lungo percorso che iniziò con il tentativo, da parte dei pontefici, di controllare e affievolire i poteri comunali o signorili e, a volte, di sostituire i signori “ribelli” con parenti propri o ad essi legati. • Signorie feudali di antica origine (per es. dei Colonna, Orsini e Caetani) erano prevalentemente presenti nelle parti meridionali dello Stato. • Uniformare tutte queste realtà, pacificarle e porle sotto la propria sovranità, fu l’obiettivo dei pontefici. Le recuperationes di Innocenzo III (1198-1216) • Innocenzo III recuperò dall’Impero i territori della Marca e del Ducato di Spoleto e istituì i governi provinciali. • Le province erano costituite da un insieme di città di varia importanza, per cui si parla di policentrismo del territorio del papale dell’epoca. Le quattro province al tempo di Innocenzo III • All’epoca di Innocenzo III le province che costituivano le terre della Chiesa erano quattro: • 1. Patrimonio (grosso modo la provincia di Viterbo) • 2.Campagna e Marittima (il territorio a sud di Roma che comprendeva la Sabina) • 3. Ducato di Spoleto • 4. Marca Anconitana • Le prime due costituivano i più antichi possedimenti della Chiesa. • Nel complesso i territori papali corrispondevano, grosso modo, a Lazio, Umbria e Marche. • La Romagna, con Bologna, sarà realmente acquisita più tardi, nel 1278. Il sistema delle province • Sembra, però, che il sistema delle province fosse addirittura precedente ad Innocenzo III, perché nelle nomine dei rettori delle province, fatte dal pontefice nel 1199, Innocenzo III faceva riferimento all’ordinamento della provincia di Campagna, che andava da Roma fino a Terracina e poteva corrispondere alla Ciociaria. • L’istituzione del sistema provinciale, pertanto, non può essere collocata in un momento definito con precisione. I rettori • A capo di ciascuna provincia fu posto un rettore. • I rettori avevano il compito di: vigilare sulle città, terre e feudi di loro competenza, mantenere la pace, impedire l’installarsi di poteri signorili autonomi (i cosiddetti “tiranni”), tutelare i beni della Chiesa e mantenere fedeli ad essa le popolazioni, reprimere le eresie e cercare di combattere la corruzione dei funzionari stessi. • I rettori, inoltre, avevano importanti competenze da un punto di vista giudiziario, soprattutto nella giurisdizione di appello per le cause che erano state trattate in prima istanza dai giudici dei tribunali locali, cittadini o baronali. Il tesoriere provinciale • Nel corso del XIII secolo al rettore fu affiancato il tesoriere, il quale si occupava principalmente dell’amministrazione finanziaria. • Il tesoriere diventò un personaggio sempre più importante, quasi come il rettore. • Si andò, inoltre, sviluppando la Curia romana, espressione della burocrazia pontificia in quanto complesso di organi che assistevano il papa nell’assolvimento delle sue funzioni di capo della Chiesa. • L’organo principale della Curia era la Cancelleria. • Nel tempo, si andò sviluppando anche la Camera Apostolica che aveva competenze in materia di amministrazione economica della Chiesa. I papi ad Avignone • Nel 1305 fu eletto papa il francese Clemente V (Bertrand de Got, 1305-1314), arcivescovo di Bordeaux, che spostò la sede papale ad Avignone a partire dal 1309. • Dopo Clemente V, si ebbe una lunga serie di papi francesi. Le cinque province tra i secc. XIII e XIV Tra i secoli XIII e XIV le province divennero cinque: • 1. Patrimonio di San Pietro • 2. Campagna e Marittima • 3. Ducato di Spoleto • 4. Marca Anconitana • 5. Provincia Romandiolae I legati pontifici • Nel periodo avignonese i papi inviarono in Italia dei legati come loro rappresentanti in Italia, nel tentativo di mettere ordine in queste terre lontane. • Uno di questi fu Bertrand de Deux (o de Deuc o de Déaulx), vescovo di Embrun, che, nel 1335, venne inviato da Benedetto XII come vicario generale e riformatore nei territori papali in Italia. • Bertrand de Deux emanò le leggi (costituzioni) per tutte le cinque province dello Stato, concedendo alcuni privilegi e libertà ai comuni, ma limitando la loro azione in altri campi e cercando di ristabilire l’onestà dei funzionari. Le costituzioni provinciali • Le costituzioni provinciali erano atti parlamentari in quanto erano approvate dai parlamenti. Il loro iter passava attraverso tre fasi: • 1) Editio, presentazione di una proposta da parte del rettore; • 2) Receptio, accettazione esplicita da parte del parlamento; • 3) Promulgatio, pubblicazione delle costituzioni. • Quindi il rettore le faceva inserire nel Liber Constitutionum Curiae Generalis (in breve Liber Curiae) e poi negli statuti comunali. Il Cardinale Egidio di Albornoz • Ma il più famoso dei legati fu il cardinale Egidio di Albornoz, nominato, con bolla di Innocenzo VI del 30 giugno 1353, vicario generale, investito di ampi poteri, con il compito di riformare e conservare la pace nello Stato della Chiesa. • Aveva il diritto di amministrare la giustizia d’appello, nominare o revocare funzionari, confermare o far decadere i signori feudali o gli amministratori locali, confermare o abrogare gli statuti cittadini. • I mezzi di intervento furono essenzialmente due: quello militare e quello giudiziario. Attività militare • Il cardinale Albornoz fortificò molte città dello Stato costruendo o ricostruendo rocche famose. • Tra il 1356 e il 1357, Albornoz impose la supremazia papale nel Patrimonio, nel Ducato e nella Marca, ottenne la sottomissione dei Polenta di Ravenna, conquistò Faenza togliendola ai Manfredi (1356), conquistò Cesena e, poco dopo, Bertinoro (1357). • Conquistò Forlì appena tornato da Avignone (1359). Le Costituzioni Egidiane • Le Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae, emanate da Albornoz, dal suo nome chiamate egidiane, furono approvate nel parlamento di Fano del 1357 e pubblicate nello stesso anno. Per la maggior parte, le costituzioni, divise in sei libri, furono la codificazione di quanto stabilito dai precedenti legati e rettori. • Le Costituzioni rimarranno in vigore, pur con molti cambiamenti, fino al 1816. Il vicariato apostolico • L’istituzione più caratteristica della politica dell’Albornoz fu il vicariato apostolico, in base al quale un signore o un comune otteneva il riconoscimento delle sue prerogative giuridiche e amministrative per un certo numero di anni dando in cambio una somma di denaro, il “census”. • In altri casi venne sostituita la signoria laica “ribelle” con una ecclesiastica del papa o dello stesso Albornoz, che, ovviamente, governavano per mezzo di propri vicari. In quest’ultimo caso, però, i vicari erano semplici “funzionari pontifici”, ben diversi dai vicari apostolici di cui sopra. • Nella maggior parte dei casi, tuttavia, secondo lo storico del diritto italiano Paolo Colliva (P. Colliva, Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le «Constitutiones Aegidianae», 1353-1357), Albornoz venne prevalentemente a patti con i signori, più che combatterli. • Il cardinale non fu soltanto un militare, ma anche un fine giurista e un diplomatico. Rientro a Roma della sede papale • Urbano V tentò un ritorno della sede papale in Italia, ma la sua permanenza in Italia durò soltanto tre anni (1367-1370), a causa di varie minacce costituite ancora da signori e città ribelli. • La sede papale tornò definitivamente a Roma soltanto nel 1377, dopo circa 70 anni, con Gregorio XI. • Nel 1378, però, l’anno successivo a quello del rientro a Roma della sede papale, Gregorio XI morì. Lo scisma d’Occidente o Grande scisma (1378-1417) • La morte di Gregorio XI portò allo scisma. • Infatti, il conclave elesse papa un napoletano, Bartolomeo Prignano, che prese il nome di Urbano VI, ma i cardinali francesi abbandonarono Roma ed elessero a Fondi Roberto di Ginevra, che prese il nome di Clemente VII. • La comparsa di due fazioni di cardinali, romana e francese, portò ad una crisi politica europea, perché alcuni paesi furono fedeli a Roma, altri ad Avignone. • Si arrivò al punto in cui i papi furono addirittura tre. Periodo della formazione dello Stato unitario • Si può parlare di vero e proprio, non temporaneo, inizio della formazione dello Stato pontificio solo dopo il Concilio di Costanza (1414-1418), con il quale fu posto fine allo scisma con l’elezione di Martino V. • Dunque, il periodo compreso tra i pontificati di Martino V e Sisto V è da considerarsi il vero periodo della formazione dello Stato unitario. • L’epoca del superamento delle signorie e della nascita dei principati vedrà sorgere anche quello del papa, anche se sarà un principato, ovviamente, particolare. Le capitolazioni • All’interno delle città, il papato, oltre ad intervenire con la forza militare, cercò l’appoggio delle fazioni a lui favorevoli concludendo delle “capitolazioni”, cioè accordi tra Stato papale e città, nei quali veniva riconosciuta la sovranità del pontefice, il quale, in cambio, lasciava una certa autonomia alle città che continuavano ad essere rette dai propri statuti. • I capitoli tra Martino V e Perugia furono concordati il 18 luglio 1424. Con essi, il territorio perugino, che non era compreso nello Stato pontificio di Innocenzo III, entrò a far parte dello Stato. I cardinali legati • Perugia conservò le strutture amministrative locali, ma gli organi comunali andarono sotto il controllo di un “legato” o di un vice gerente da lui delegato. Dal sec. XV in poi, infatti, ai governi provinciali furono preposti non più i rettori (o presidi) ma dei cardinali che venivano chiamati “legati”. • Nelle città principali della provincia cominciarono ad essere nominati anche governatori prelati con il compito di vigilare sull’ordine pubblico e sull’amministrazione pubblica e di amministrare la giustizia. • Nelle città di minore importanza furono nominati, invece, dei governatori laici (dottori in legge), anch’essi, con il compito di amministrare la giustizia. Il lodo • L’istituzione del “lodo” (sentenza arbitrale) fu un altro elemento finalizzato a portare la pacificazione delle città. • Veniva usato principalmente per risolvere gli innumerevoli problemi di confine tra le città, evitando, così, che tra di esse si verificassero scontri armati. • A questo scopo veniva inviato un prelato incaricato di esprimere una sentenza sulla controversia in questione dando ragione all’una o all’altra delle parti o cercando un compromesso. La ricostituzione delle tesorerie provinciali • Martino V intervenne anche sull’amministrazione finanziaria, con la riorganizzazione delle tesorerie provinciali che avevano il compito di riscuotere le imposte e provvedere alle spese della provincia. • Nello specifico, le tesorerie provinciali dovevano fornire gli stipendi ai vari funzionari governativi, mantenere le rocche e le guarnigioni militari, i palazzi e gli edifici di proprietà dello Stato e provvedere alle spese per l’amministrazione della giustizia. • Quello che avanzava era inviato a Roma e posto nella depositeria generale della Camera Apostolica. Il Sovrintendente generale dello Stato ecclesiastico • Per sovrintendere al governo politico dello Stato, venne istituita, già dal XV secolo, la figura del Sovrintendente generale dello Stato ecclesiastico, una sorta di primo ministro, ruolo inizialmente ricoperto dal cardinal nipote, così chiamato perché legato per motivi di parentela al pontefice. • Dalla figura del Sovrintendente generale deriverà poi, nel secolo XVII, quella del Segretario di Stato. • Il suo compito, in sostanza, consisteva nel far sì che le direttive politiche del papa venissero attuate. Il contado • In linea generale, il contado provvedeva alle proprie necessità ma anche (e soprattutto) a quelle della città dominante, la quale imponeva al contado i propri statuti e le proprie leggi. • Il contado aveva, per di più, imposizioni fiscali più pesanti rispetto a quelle dei cittadini. • All’interno del contado potevano trovarsi anche centri minori fortificati, i quali dipendevano sempre dalla dominante che ne nominava il podestà per l’amministrazione della giustizia e i massari per l’amministrazione economica. Le terre mediate subiectae • Nel sec. XV, in contrasto con la graduale formazione di uno Stato accentrato, si ebbe anche un’opposta tendenza, quella della concessione in feudo di parti dello Stato stesso. Alcuni di questi feudi avevano origini molto antiche e furono solo riconosciuti dal papa, mentre altri furono delle vere e proprie concessioni da parte dei pontefici, spesso ai propri parenti. • Proprio perché erano state concesse in feudo dal papa a baroni e domicelli (grado nobiliare inferiore), le terre infeudate erano definite “mediate subiecte”. • In realtà, i baroni e i domicelli corrispondevano più a governatori perpetui che a feudatari, perché le terre erano comunque sottoposte alla sovranità del papa. Terre immediate subiectae • Nelle città delle terre immediate subiecte si stabilirono gradualmente, come si è detto, dei governi cittadini particolari, con sede stabile in una città e conviventi con altri presenti in altre località della provincia e con i governi provinciali, che si caratterizzarono sempre più come governi soltanto della città in cui avevano sede; infatti, la loro influenza tese, sempre più, ad essere limitata soltanto a quella città. I governi cittadini • Questa rete, sempre più fitta, di governatori tolse gradualmente importanza ai governatori provinciali. • Poteva accadere, per esempio, che i giudicati dei governatori locali venissero sottoposti direttamente all’approvazione delle autorità centrali scavalcando l’autorità dei governatori provinciali. • Tuttavia, non essendo mai stata formalmente abolita la figura del governatore provinciale, egli continuò a voler continuare ad esercitare una forma di supremazia sulle città della provincia. Il contesto storico, I metà sec. XVI (1) • Lo Stato della Chiesa entrò di nuovo in crisi alla fine del XV secolo a causa delle “guerre d’Italia” (1494 - 1559), con le lotte fra Francia e Spagna per il predominio in Italia e i conflitti tra gli Stati italiani che sostenevano l’uno o l’altro dei due Stati. • La crisi politica internazionale rese necessario di nuovo il consolidamento dello Stato della Chiesa al suo interno. Diverse città dovettero essere recuperate alla sovranità pontificia in quanto ad essa soggette soltanto in teoria. Tra queste, Perugia e Bologna, che furono riconquistate militarmente tra il 1506 e il 1507. • Ravenna e altre città romagnole furono recuperate, con la battaglia di Agnadello (1509), dalle truppe della Lega di Cambrai (1508-1510) promossa dal pontefice Giulio II contro Venezia. Il contesto storico, I metà sec. XVI (2) • Le lotte tra i Valois e gli Asburgo portarono, nel 1527, al sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi. • Dopo L’accordo di Barcellona (29 giugno 1529) tra Clemente VII e Carlo V, in base al quale il papa accettava la supremazia degli Asburgo in Italia in cambio del ritorno a Milano di Francesco II Sforza e a Firenze dei Medici e venivano restituiti al papato alcuni territori sottratti nel 1527, si giunse alla pace di Cambrai (3 agosto 1529) tra Francesco I e Carlo V e al Congresso di Bologna (15291530), al quale parteciparono i principali esponenti politici dell’epoca. • Il Congresso di Bologna doveva attuare gli accordi stabiliti nelle paci. Il contesto storico, I metà sec. XVI (3) • Come previsto dagli accordi di Barcellona, il 24 febbraio 1530, Carlo V fu incoronato dal papa Clemente VII a Bologna, in S. Petronio, imperatore del Sacro Romano Impero. • La pace permise l’inizio del nuovo periodo di consolidamento dello Stato della Chiesa e il riaffermarsi dell’egemonia spagnola in Italia. • A Perugia continuarono a verificarsi rivolte fino a che, durante una ribellione provocata da Rodolfo Baglioni nel 1535, poi repressa dalle truppe del papa Paolo III, si arrivò addirittura all’uccisione del vicelegato pontificio. La guerra del sale • Nel 1540 a Perugia scoppiò una nuova rivolta a causa dell’aumento del prezzo del sale, il cui acquisto era coattivo. • In questa rivolta furono coinvolte anche altre città come Parma, Rimini e Senigallia, nonché quelle sotto il dominio dei Colonna, nemici dei Farnese (Paolo III era un Farnese), a sud di Roma. • Perugia fu privata della sua precedente autonomia. Paolo III fece distruggere le case dei Baglioni sul Colle Landone e costruire, al loro posto, la Rocca Paolina, simbolo del dominio pontificio. Il contesto storico, II metà sec. XVI (1) • I conflitti della metà del XVI secolo diedero luogo a nuovi anni di instabilità nello Stato pontificio sotto i pontificati di Giulio III e Paolo IV. • La pace di Cateau Cambrésis (1559), che pose fine ai conflitti tra gli Asburgo di Spagna e la Francia, tolse alle città italiane la possibilità di ricorrere a Stati stranieri contro o a favore del papato, con la conseguenza che quest’ultimo si rafforzò. • Paolo IV, che era stato mediatore in quella pace, riconobbe definitivamente l’egemonia degli Asburgo di Spagna sull’Italia. Il contesto storico, II metà sec. XVI (2) • Dopo la pace di Cateau Cambrésis lo Stato ecclesiastico poté godere di un duraturo periodo di stabilità che durerà fino al periodo francese, cioè fino alla fine del XVIII secolo. • Intanto, nel 1545, si era aperto il Concilio di Trento che si chiuderà nel 1563. • Con il Cinquecento si ha la compiuta realizzazione di quello che gli storici definiscono lo Stato ecclesiastico di antico regime. Revoca dei cardinali legati (1555) • Il ridimensionamento dell’importanza della figura del governatore provinciale, di cui si è parlato, fece sì che si ritenesse inadeguata quella carica per un cardinale, per cui, nel 1555, Paolo IV revocò tutti i cardinali legati a capo delle province e sostituì ad essi dei governatori prelati di rango inferiore. • I cardinali legati rimasero, invece, nelle province settentrionali (Romagna e Bologna che godeva di una particolare autonomia). • Marca, Umbria e Marittima-Campagna ebbero governatori prelati. L’amministrazione finanziaria • L’amministrazione centrale era gestita, fin da tempi antichi, come si è visto, dalla Camera apostolica, uno degli organi più importanti della Curia Romana, alla quale era preposto il cardinale camerlengo. • A fianco del camerlengo si erano stabilite, già dal sec. XV, le figure del tesoriere generale, dal quale dipendevano la computisteria generale (per la tenuta delle scritture contabili) e la depositeria generale (per il servizio di cassa) e dei chierici di Camera che coadiuvavano il camerlengo nella sua attività. • Il tesoriere generale aveva grandi responsabilità nella gestione finanziaria e fiscale soprattutto in materia di appalti e imposte. • Ad ogni ramo di amministrazione venne preposta una prefettura o una presidenza. • Dunque, la Camera apostolica si articolava in prefetture e presidenze. Articolazioni della Camera apostolica Più precisamente, la Camera apostolica si articolava in: • Prefettura dell’Annona (rifornimenti di grano e cereali) • • Presidenza della Grascia (rifornimento di carne, olio e altri generi Presidenza delle Dogane • Presidenza delle Strade • Presidenza degli Acquedotti • Presidenza delle Ripe (soprintendeva al commercio sul Tevere e nei porti fluviali di Ripa Grande e di Ripetta) • Prefettura degli Archivi • Presidenza delle Carceri • • Presidenza della Zecca Commissariato delle Armi (istituzione di corpi per la difesa dello Stato) • Commissariati del mare e Prefettura di Castel S. Angelo. Il sistema giudiziario (1) • Nell’antico regime, non esistendo una separazione dei poteri come la intendiamo oggi, quasi ogni magistratura esercitava, tra le altre, anche una funzione giudiziaria nella sua materia di competenza. • Ogni organo di governo, centrale e periferico, aveva potestà giudiziaria. • Potestà giudiziaria apparteneva, dunque, anche agli organi di governo dei comuni e ai baroni a capo di un feudo. • Si può parlare, quindi, di potestà giudiziaria “diffusa”. • Il pontefice, essendo il giudice supremo, era colui a cui tutti potevano ricorrere contro il giudicato di qualunque tribunale. Il sistema giudiziario (2) • L’ordinamento giudiziario di antico regime era basato su una serie di tribunali superiori ai quali facevano capo tutti gli altri. Quelli più importanti furono il Tribunale della Segnatura e il Tribunale della Rota romana. • Mentre le materie più importanti dovevano essere discusse dal concistoro, fin dai tempi antichi i papi potevano giudicare in materie meno importanti con l’aiuto dei referendari (consulenti). Queste erano appunto le “suppliche” dei sudditi al papa. Il Tribunale della Segnatura • Il Tribunale della Segnatura traeva origine dal consesso di referendari del papa che trattavano i ricorsi come un atto di grazia del sovrano. • Questo consesso aveva il compito di esaminare e sottoscrivere (“signare”) le suppliche e riferire al papa con la loro proposta di risoluzione. Si trattava di materia che derogava dalla giustizia ordinaria. • Il tribunale della Segnatura, inoltre, esaminava i ricorsi avverso le sentenze sia in materia civile che criminale. Il Tribunale della Rota Romana (1) • Il Tribunale della Rota Romana derivava anch’esso da un antico consesso, quello degli uditori (o cappellani) che avevano il compito, un tempo soltanto di istruire, poi anche di decidere le cause palatii papae da trattarsi fuori del concistoro perché presentate direttamente al pontefice. Era il massimo tribunale civile. • Alla Rota la Segnatura abitualmente rimetteva la trattazione delle cause civili prese in considerazione. • Istruire un affare significava predisporlo per la decisione finale, acquisendo tutti i dati informativi in proposito. L’istruttore era chiamato “ponente”. • A livello periferico furono istituite le Rote locali nelle principali città dello Stato, Bologna, Perugia, Macerata, che erano il risultato della fusioni di magistrature già esistenti (uno degli uditori di Rota svolgeva, a turno, la funzione di podestà). Il Tribunale della Rota Romana (2) • Il Tribunale della Rota Romana era composto da 12 uditori di varie nazionalità scelti tra giuristi di chiara fama. Divenne il più importante tribunale civile. • Una sua particolarità era che, quando veniva presentata una richiesta, il tribunale emetteva una “decisione” (che non era la sentenza) sul “punctum iuris” della questione; tale decisione avrebbe poi orientato la sentenza. • Dalla decisione si poteva, dunque, capire quale sarebbe stata la sentenza. A questo punto, la parte svantaggiata poteva riformulare la richiesta, per la quale veniva di nuovo emessa una decisione ecc. Per questo è stato riscontrato che le cause potevano durare anche molti anni. • Oltre che di giurisdizione civile, la Sacra Rota si interessò di diritto canonico, ma mai di criminale. Segnatura di Grazia e Segnatura di Giustizia • Verso la fine del XV secolo il Tribunale della Segnatura fu diviso in due rami, quello della Segnatura di Grazia, che si occupava delle materie che eccedevano l’ordinaria giurisdizione, e quello della Segnatura di Giustizia, nel quale si ricorreva al papa come giudice supremo per motivi di diritto. • Ai primi del secolo XVI ognuna delle due Segnature aveva a capo un Prefetto. Il Tribunale della Segnatura di Giustizia • Il tribunale della Segnatura di Giustizia concedeva appelli in materia sia civile che criminale, esaminava i ricorsi avverso le pronunce dei giudici in corso di giudizio. Poteva annullare tali sentenze e affidare la causa ad un nuovo giudice. • L’atto con cui avveniva l’affidamento del giudizio era chiamato “commissione”, che era fatta per iscritto. • Il tribunale della Segnatura di Giustizia aveva anche il compito di dirimere i conflitti di competenza fra tribunali. Tribunali esenti dalla giurisdizione della Segnatura di Giustizia • Alcuni tribunali, però, non rientravano sotto la giurisdizione della Segnatura di Giustizia. Quelli più importanti erano i tribunali del Tesoriere generale e dei Chierici della Camera apostolica, per i quali la Segnatura era esercitata dal Tribunale della Piena Camera (costituito da Camerlengo, Tesoriere e Chierici di Camera), quello dei Cardinali legati, che “facevano figura di principi sovrani” e avevano un proprio tribunale di Segnatura, quello del Senatore di Roma, e quelli delle Congregazioni cardinalizie in sede giurisdizionale. Il Tribunale dell’Auditor Camerae • All’interno della Camera Apostolica acquistò grande importanza il tribunale dell’Auditor camerae che, abitualmente, nei documenti troviamo individuato come A.C. (o AC). • Si trattava di un tribunale civile a carattere generale, che era, però, sottoposto alla giurisdizione della Segnatura, per cui, per ottenere l’annullamento delle sue sentenze, bisognava ricorrere in Segnatura. Aveva anche giurisdizione criminale soprattutto per i reati che riguardavano la pubblica amministrazione. • Il tribunale dell’AC ebbe grande successo per la velocità delle procedure in quanto era disciplinato da norme pontificie in deroga al diritto comune, al quale si dovevano attenere, invece, le magistrature ordinarie. I quattro grandi tribunali romani • Tribunale dell’AC. • Tribunale del Governatore: era la massima istanza criminale cittadina e da lui dipendevano i birri. Non era ammesso appello contro le sue sentenze. • Tribunale del Cardinale Vicario, che esercitava in nome del papa le funzioni effettive di vescovo di Roma. • Tribunale del Senatore (o di Campidoglio), antica magistratura posta da Martino V sotto il controllo del governo pontificio. • Il tribunale dell’AC e quello del Governatore avevano competenza anche fuori di Roma, gli altri due no. Giurisdizione criminale • Le magistrature criminali vennero molto più centralizzate a causa della loro rilevanza politica, ma in alcune città esse continuarono a convivere con le magistrature locali. • Dai governatori dipendeva la polizia che doveva garantire l’ordine pubblico (birri guidati dai bargelli). • Un punto di svolta nella giurisdizione criminale, come si dirà più avanti, sarà la riforma delle XV Congregazioni di Sisto V, in particolare l’istituzione della Congregazione della Sacra Consulta. • Il governo centrale fece anche in modo che la giurisdizione dei governatori si allargasse non solo in materia criminale, ma anche civile, creando una situazione di netta preminenza della giurisdizione statale su quella di origine comunale. Le riforme di Sisto V • Nell’ultimo ventennio del sec. XVI si ebbe una nuova grande riorganizzazione dello Stato pontificio ad opera di Sisto V. • Eletto papa nel 1585, per prima cosa dispose l’invio di visitatori, nominati ciascuno con un breve del 1587, in tutte le province dello Stato ecclesiastico. Tutti erano stati scelti tra i prelati chierici di camera. • I brevi attribuivano ampi poteri ai visitatori. • Con la costituzione Immensa eterni Dei del 22 gennaio 1588, Sisto V intraprese il riordinamento di tutta l’amministrazione ecclesiastica in modo che avesse una struttura stabile. A questo scopo istituì 15 Congregazioni (commissioni), ognuna delle quali aveva competenza su una determinata materia. • Alcune di esse, già esistenti, furono confermate e riorganizzate. Le quindici Congregazioni (1, 2, 3) • 1. Congregazione dell’Inquisizione (Congregatio pro Sancta Inquisitione), fondata da Paolo III e riconfermata da Sisto V, per la tutela della fede. Era presieduta dal pontefice. • 2. Congregazione della Segnatura di grazia (Congregatio pro Signatura Gratiae), doveva esaminare le domande di grazia e decidere in deroga alle leggi in virtù del potere di grazia. • 3. Congregazione per l’erezione delle chiese e per i provvedimenti concistoriali (Congregatio pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus), per esaminare e decidere riguardo alle richieste di erezione di nuove chiese e capitoli e attendere alla preparazione degli affari da trattare in Concistoro. Le quindici Congregazioni (4, 5, 6) • 4.Congregazione dell’Abbondanza dello Stato ecclesiastico (Congregatio pro ubertate Annonae Status ecclesiastici) che doveva provvedere all’approvvigionamento dello Stato, ad una giusta distribuzione delle derrate nelle città e nelle province e a prevenire le carestie. • 5. Congregazione dei Riti e delle Cerimonie (Congregatio pro sacris ritibus et caerimoniis) per la definizione di tutte le cause liturgiche, la sorveglianza del cerimoniale sacro e profano e per la trattazione delle cause dei santi. • 6. Congregazione dell’Armata navale (Congregatio pro classe paranda et servanda ad Status ecclesiastici defensionem) per l’istituzione di una flotta pontificia di 10 galere per la lotta contro i pirati che infestavano il Tirreno. Le quindici Congregazioni (7, 8, 9) • 7. Congregazione dell’Indice (Congregatio pro Indice librorum prohibitorum) riconfermata da Sisto V per la condanna dei libri “heresis veneno”, dei quali doveva redigere un elenco. • 8. Congregazione del Concilio di Trento (Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini), anch’essa riconfermata, per l’interpretazione autentica dei canoni sanciti nel XIX Concilio ecumenico di Trento e con il compito di vigilare sulla loro osservanza. • 9. Congregazione per sollevare dagli aggravi lo Stato ecclesiastico (Congregatio pro Status ecclesiastici gravaminibus sublevandis) per esaminare le eventuali ingiuste imposizioni ed esazione di tributi a carico dei sudditi dello Stato. Le quindici Congregazioni (10, 11, 12) • 10. Congregazione dell’Università di Roma (Congregatio pro Universitate Studii Romani) per governare e amministrare l’Università di Roma, detta la Sapienza. • 11. Congregazione dei Regolari Congregatio pro consultationibus Regularium) per comporre le contese tra i diversi Ordini religiosi. • 12. Congregazione dei Vescovi (Congregatio pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum), riconfermata per conciliare le contestazioni tra patriarchi, arcivescovi, vescovi e prelati non regolari. Le quindici Congregazioni (13, 14, 15) • 13. Congregazione delle Strade, dei ponti e delle acque (Congregatio pro viis, pontibus et aquis curandis) per la costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche dello Stato. • 14. Congregazione della Stamperia (Congregatio pro Typographia Vaticana) per la sorveglianza e il funzionamento della nuova Tipografia Vaticana, fondata dallo stesso Sisto V il 27 aprile 1587. • 15. Congregazione della Consulta di Stato (Congregatio pro consultationibus negociorum Status ecclesiastici) per la revisione in ultimo appello delle cause civili, criminali e miste (la prima origine di questa Congregazione si può far risalire a Paolo IV, 1555-1565). Accentramento della giurisdizione criminale nelle mani dello Stato pontificio • Con la costituzione “Ad Romanum” del 15 marzo 1588, Sisto V abrogò tutte le norme statutarie dei comuni in materia criminale a meno che non fossero state confermate da tutti i papi a partire da Paolo IV (1555-1565). • Per prime furono poste le norme papali, poi quelle statutarie non abrogate e, infine, le costituzioni egidiane. • L’organo superiore di tutta l’amministrazione della giustizia penale fu la Sacra Consulta. A tutti i governi locali fu vietato di procedere nelle cause gravi, cioè quelle che potevano prevedere una condanna da cinque anni di triremi alla morte senza informarne la Sacra Consulta, la quale emetteva un parere vincolante sulla sentenza. • Una volta istruita la pratica, l’autorità locale doveva inviare il fascicolo alla Consulta con la proposta della pena. La Consulta poteva confermare o cambiare tale proposta; in ogni caso, il magistrato locale doveva emanare la sentenza secondo le direttive della Consulta. • In tal modo tutta la giurisdizione criminale rimase accentrata nelle mani dello Stato ponendo fine a qualunque ingerenza da parte dei Comuni. Altre competenze della Sacra Consulta La Sacra Consulta, inoltre, aveva le seguenti competenze: • vigilanza sul governo politico delle comunità • vigilanza sull’ordine pubblico • vigilanza sulle nomine dei membri dei consigli comunali • nomina di gran parte dei governatori locali. La competenza di giudicare in materia di “danni dati” fu lasciata ai Comuni. • Le cause di danno dato riguardavano le sanzioni da infliggere a chi provocava danni nelle proprietà altrui. Le quattro classi di governo • Dal sec. XVII i vari governi presenti nelle città si poterono classificare in quattro “tipologie”: governi prelatizi, di breve, di patente e subordinati. • Ai governi prelatizi erano preposti prelati di rango superiore (più o meno elevato a seconda dell’importanza della città), ai governi di breve dei funzionari laici, giuristi di professione. • Sia i governatori prelati che quelli di breve erano nominati con breve pontificio. • I governatori di patente, giuristi laici, erano, invece, nominati dalla Sacra Consulta con lettere patenti e dipendevano direttamente dalla Sacra Consulta, non da governatori superiori. • I governatori subordinati, infine, nominati anch’essi con lettera patente, erano subordinati ad un governatore prelato o di breve. I governatori subordinati • I governatori subordinati avevano, ovviamente, funzioni limitate, soprattutto nelle cause criminali. Potevano trattare solo quelle che comportavano pene minori. • Riguardo a quelle più gravi, dovevano dare notizia del fatto delittuoso al governatore superiore che poteva incaricarli di svolgere gli atti istruttori relativi. Nuove annessioni • Nel 1598 Ferrara e il suo Stato furono annessi allo Stato pontificio come legazione, a seguito dell’estinzione della dinastia degli Estensi. • Nel 1631 fu annesso il Ducato di Urbino a causa dell’estinzione dei Della Rovere (dal 1698 non saranno più nominati ad Urbino cardinali legati, ma prelati con il titolo di Presidente). Stato pontificio nel sec. XVII • Nel corso del XVII secolo il territorio dello Stato pontificio assunse le dimensioni che manterrà fino all’invasione francese. • Roma e distretto • Legazioni cardinalizie di Bologna, Ferrara, Urbino, Romagna • Governi della Marca, dell’Umbria, del Patrimonio e di Campagna e Marittima. Amministrazione finanziaria • Fino al sec. XVI non esisteva uniformità per quel che riguardava le tasse e questo poteva portare notevoli differenze tra un territorio e l’altro. • Una tassa per tutto lo Stato fu istituita da Paolo III nel 1543: il sussidio triennale. Il sussidio triennale • La tassa era stata così chiamata perché doveva durare soltanto tre anni, ma, in realtà, dopo più proroghe, divenne definitiva. Furono, in compenso, abolite delle imposte, tra cui alcune precedentemente istituite da Paolo III stesso, come L’aumento del sale e la tassa sui cavalli vivi (per il mantenimento dei cavalli) e quella sui cavalli morti (sostituzione degli animali che morivano). • Venne, inoltre, istituita la “decima”, cioè l’imposta di un decimo sulle rendite dei benefici ecclesiastici secolari che riguardava tutta l’Italia, non solo lo Stato pontificio. La gabella di un quattrino per libbra di carne • Giulio III, con la bolla del 4 aprile 1553, istituì la gabella di un quattrino per ogni libbra di carne. Si trattava di un’imposta indiretta, incorporata nel prezzo della carne. • Ne erano esenti gli acquisti di carne di capra e quelli di carne porcina fino a 50 libbre. Quest’ultima esenzione fu poi soppressa e quindi ripristinata. • L’esazione della gabella della carne era data in appalto a un appaltatore generale che dava alla Camera apostolica la somma di gettito prevista e provvedeva, poi, lui stesso ad esigerla dai macellai. Le nuove tasse sui cavalli vivi e sui cavalli morti • Paolo IV ripristinò le due tasse per il mantenimento della cavalleria pontificia, la tassa sui cavalli vivi e quella sui cavalli morti, che, come già detto, erano già state istituite da Paolo III e poi da lui abolite al momento dell’istituzione del sussidio triennale. • Nel 1561 Pio IV istituì la tassa per il porto di Ancona (per il suo mantenimento) e, nel 1563, quella per i restauri delle mura e delle fortificazioni di Roma. Tassa sul vino • Nel 1586 Sisto V istituì la tassa sul consumo del vino al minuto (un quattrino per foglietta, corrispondente a circa mezzo litro), detta tassa della foglietta, che doveva essere riscossa dagli osti insieme al prezzo di vendita. Inizialmente venne data in appalto dallo Stato, ma poi la sua esazione fu lasciata ai comuni. La tassa sulle galere • Con la bolla del 22 gennaio 1588, Sisto V introdusse la tassa sulle galere, che serviva per il mantenimento della flotta da guerra di 10 galere per la difesa contro i Turchi. • L’imposta gravava in parte sulle comunità, in parte sul clero, sia regolare che secolare, e in parte sull’aumento di alcuni appalti camerali. I proventi dei danni dati • La bolla “Romani pontificis providentia” del 9 aprile 1588 trasferì i proventi dei danni dati, che erano di competenza delle comunità, alla Camera apostolica. La riscossione fu data in appalto a privati. • I danni dati, come si è detto, riguardavano le sanzioni inflitte a chi provocava danni nelle proprietà altrui (anche con i propri animali). • In ogni comunità esistevano organi giudiziari solo per questi danni perché riguardavano sia il civile che il penale. Restituzione alle comunità dei proventi dei danni dati e degli archivi • Il papa Clemente VIII, con la costituzione “Ad summi apostolatus apicem”, del 10 maggio 1592, soppresse l’appalto dei danni dati e quello degli archivi, insieme ad altri minori, restituendo alle comunità i proventi che ne derivavano. • Con la costituzione “Pro commissa” del 15 agosto 1592, inoltre, lo stesso papa Clemente VIII stabilì norme fondamentali per l’amministrazione economica e finanziaria dei comuni e una vigilanza rigorosa su di esse. La Congregazione del Buon Governo • Il 30 ottobre 1592 Clemente VIII istituì la Congregazione del Buon Governo che rimarrà in vita fino al 31 dicembre 1847, allorché Pio IX la sopprimerà con motu proprio del 30 dicembre 1847 istituendo, al suo posto, il Ministero dell’Interno. • La Congregazione del Buon Governo aveva funzione giurisdizionale nel recupero dei crediti delle comunità e la vigilanza sulla corretta attuazione della “Pro commissa”. Con l’istituzione di tale Congregazione, lo Stato venne ad esercitare un rigoroso controllo sulle spese comunali. Congregazione degli Sgravi e del Buon Governo • Avendo Paolo V, con la costituzione “Cupientes” del 4 giugno 1605, esteso le competenze della Congregazione del Buon Governo a tutte le cause che riguardassero i proventi, i beni e la gestione delle comunità, la Congregazione degli Sgravi fu accorpata a quella del Buon Governo che prese il nome di Congregazione degli Sgravi e del Buon Governo. Le assegne • Al fine della concreta esazione delle tasse era necessario il censimento dei beni. • Il sistema più antico usato a questo scopo era quello delle “assegne”, che era costituito da dichiarazioni giurate davanti ad un notaio (che normalmente era il cancelliere del comune) sulla produzione del contribuente fatta dallo stesso contribuente, anticamente anche in forma orale, ma più frequentemente in forma scritta. I catasti (1) • Nel corso del Cinquecento si era affermata l’esazione per aes et libram (per misura e stima) che riguardava i beni immobili rustici. Ogni proprietà doveva essere misurata con la valutazione di quanto poteva rendere. • Sul reddito si stabiliva la percentuale dell’imposta. I catasti (2) • Nelle province meridionali, dove, più che altrove, erano concentrati i feudi, i catasti erano meno diffusi, a volte del tutto inesistenti. • Nello Stato pontificio, fino al Seicento, il sistema dei catasti non fu uniforme, in quanto non c’erano norme generali per tutto lo Stato per l’istituzione dei catasti. Ogni comunità provvedeva personalmente all’esecuzione di catasti, dando così luogo a differenze notevoli all’interno dello Stato. Il catasto “innocenziano” • Il catasto “innocenziano”, così detto da Innocenzo XI che lo istituì nel 1681, tentò di limitare la discrezionalità dei poteri locali, emanando norme generali per la compilazione dei catasti, da parte delle comunità, valide per tutto lo Stato. • Ma il tentativo non andò a buon fine e, al contrario, si ottennero dei catasti poco precisi. I catasti dei luoghi baronali • Con editto del 26 settembre 1703 il cardinale Giuseppe Renato Imperiali, prefetto della Congregazione degli Sgravi e del Buon Governo, ordinò la compilazione dei catasti di tutti i luoghi baronali che ne fossero privi e il rinnovo di quelli in cui non erano stati compresi i beni dei baroni. Il catasto “piano” • Anche con il catasto chiamato “piano” da Pio VI che l’aveva istituito nel 1777, vennero ancora confezionati catasti descrittivi basati sul sistema delle assegne. • In alcuni luoghi dello Stato pontificio, tuttavia, furono realizzati catasti geometricoparticellari. • Il catasto piano, però, fu attivato soltanto nel 1797, a ridosso dell’invasione francese. La “dativa reale” • Soltanto dopo l’esperienza francese della Repubblica Romana si ebbe l’istituzione di una tassa statale uniforme per tutto lo Stato. • Infatti, Pio VII, con motu proprio del 19 marzo 1801, istituì la “Dativa Reale” che, abolendo tutti i contratti di appalto delle tesorerie provinciali, stabilì un rapporto diretto delle popolazioni con lo Stato. • La dativa era riscossa da un esattore comunale ma per conto dello Stato. Il catasto “gregoriano” • Il primo catasto generale geometricoparticellare dello Stato pontificio entrò in vigore durante il pontificato di Gregorio XVI, nel 1835, pur essendo stato stabilito dal m. p. di Pio VII del 6 luglio 1816, dopo la seconda Restaurazione. • Era basato sul modello che i Francesi avevano già imposto negli stati ex-pontifici del Regno d’Italia. L’Annona • L’annona era l’approvvigionamento di derrate alimentari, grano e cereali, ma anche olio e vino per le città. • Fin da tempi antichi i comuni erano sempre stati molto attenti a questo settore, proibendo, ad esempio, l’esportazione di questi generi alimentari dal territorio cittadino per proteggere la città dominante. Il sistema annonario • Nello Stato pontificio il sistema annonario fu regolato con varie costituzioni dei papi. Nel 1564 Pio IV stabilì che l’esportazione dell’olio da una città all’altra non poteva avvenire senza licenza e per esportarlo fuori dello Stato si doveva pagare un dazio. Divieto di esportazione senza licenza e nuovi dazi • La Inter multiplices dello stesso Pio IV, del 13 agosto 1565, riconfermò il divieto di esportazione senza licenza di grani, biade e legumi da ogni città dello Stato, divieto che fu più volte riconfermato. Le norme stabilivano anche a quanto si dovessero vendere le merci a seconda dei tempi. • Il 1° settembre 1572 Gregorio XIII impose un dazio anche tra provincia e provincia e tra città e città nel caso di concessione di licenze per le esportazioni di grani, biade e legumi. Le assegne del grano • Anche le leggi che riguardavano l’annona si basavano sul sistema delle “assegne”, che erano dichiarazioni giurate da parte del produttore di quanto grano aveva prodotto in un anno. • La Prefettura (o Presidenza) dell’Annona stabiliva il prezzo a cui i produttori dovevano vendere il grano alla città. • Il grano veniva messo in magazzini e venduto ai panettieri i quali avevano a loro volta obblighi riguardo al pane da produrre (anche riguardo alle dimensioni che il pane doveva avere) e al prezzo da fissare. La campagna d’Italia di Napoleone • Dopo le vittorie ottenute del generale Napoleone Bonaparte, con il trattato di Tolentino (19 febbraio 1797) tra Francia e Stato pontificio, il papa Pio VI fu costretto a cedere le legazioni di Bologna, Ferrara e della Romagna. • Lo Stato pontifico dovette rinunciare anche ad Avignone e al Contado Venassino, la regione situata intorno ad Avignone, che costituivano un enclave pontificia nei territori francesi. • Il trattato prevedeva anche l’incameramento di molte opere d’arte da parte dei Francesi. Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797) • Poco prima e poco dopo il trattato di Campoformio, tra il 1797 e il 1799, in Italia nacquero diverse di Repubbliche: • Repubblica Cisalpina • Repubblica Ligure • Repubblica Romana • Repubblica Partenopea • In base al trattato, l’Austria si annetté la Repubblica di Venezia. La Repubblica Romana • L’Umbria entrò a far parte della Repubblica Romana, proclamata il 15 febbraio 1798. • Nacque un governo provvisorio appoggiato dai francesi. • Il papa Pio VI venne deportato in Francia e morì l’anno seguente a Valence-sur-Rhône. I Dipartimenti • La Repubblica Romana fu divisa dapprima in sette, poi, con le modifiche della legge del 10 maggio 1798 (21 fiorile anno VI), in otto dipartimenti: • Cimino, capoluogo Viterbo • Circeo, capoluogo Anagni • Clitunno, capoluogo Spoleto • Metauro, capoluogo Ancona • Musone, con capoluogo Macerata • Tevere, capoluogo Roma • Trasimeno, capoluogo Perugia • Tronto, capoluogo Fermo Cantoni e Comuni • L’Umbria risultò, dunque, divisa in due dipartimenti, quello del Clitunno e quello del Trasimeno. • Ogni dipartimento era diviso in cantoni, ognuno dei quali era composto da comuni. Le città con più di diecimila abitanti facevano cantone a sé, più precisamente avevano un cantone Urbano e uno Rurale che corrispondeva al vecchio contado. • I comuni con più di diecimila abitanti erano amministrati da sette Edili. • I comuni con meno di diecimila abitanti avevano a capo un Edile e un Aggiunto. • L’insieme degli edili dei comuni costituiva l’amministrazione cantonale. Soppressione dei feudi • Venne soppresso il sistema feudale che prevedeva feudi indipendenti dalle province e legati direttamente al centro. • I feudi soppressi furono inglobati nel dipartimenti e nei cantoni in cui si trovavano compresi. La nuova Costituzione • La Costituzione adottata era quella francese dell’anno III (22 set. 1794 – 22 set. 1795), che prevedeva un’organizzazione statale costituita da un Direttorio di cinque persone (potere esecutivo), un Consiglio dei Cinquecento e un Consiglio degli Anziani (potere legislativo). • I componenti del Direttorio (consoli) erano nominati dal Consiglio degli Anziani tra una rosa di 50 nomi. I Prefetti • Presso ogni amministrazione dipartimentale e municipale era presente un prefetto consolare nominato dal Consolato centrale il quale, come rappresentante dell’amministrazione centrale, aveva il compito di vigilare sull’attività dell’amministrazione locale. • Le amministrazioni dipartimentali avevano competenze in materia di fisco, lavori pubblici, pubblica istruzione, istituti ecclesiastici, assistenza pubblica e amministrazione dei beni dei disciolti enti ecclesiastici. La giustizia civile • Per l’attività giudiziaria, separata da quella amministrativa e legislativa, fu istituito un sistema di tribunali civili e penali. • La giustizia civile era esercitata dai pretori (con gli assessori), presenti in ogni cantone, e dai tribunali dipartimentali che funzionavano anche da tribunali d’appello. La giustizia criminale • La giustizia criminale era esercitata, a livello municipale, dai tribunali di polizia, e, nel dipartimento, da tribunali di censura e dai tribunali criminali. • Per l’ordine pubblico venne istituita la Guardia Nazionale con arruolamento obbligatorio per tutti i cittadini tra i 19 e i 50 anni, compresi i sacerdoti. L’arruolamento nella Gendarmeria dipartimentale, invece, era su base volontaria. Requisizione delle opere d’arte • Gli enti religiosi furono soppressi con conseguente incameramento dei beni ecclesiastici da parte dello Stato. • Si ebbe anche la requisizione delle opere d’arte, la cui consegna era stata stabilita dal trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797, sottoscritto dal generale Bonaparte e dai rappresentanti dello Stato pontificio. La Commission pour la recherche des objects des Sciences et Arts • A Perugia venne inviato un commissario ad hoc per individuare le opere d’arte da trasferire a Parigi, Jacques-Pierre Tinet. • Della Commissione facevano parte anche artisti e scienziati. • La Commissione aveva, infatti, il compito di scegliere e trasportare non solo le opere d’arte ma anche libri e beni di interesse scientifico dai territori conquistati in Italia. Fine della Repubblica Romana • L’esperienza repubblicana fu breve. • Nel luglio del 1799 i Francesi si ritirarono dai territori pontifici, che vennero occupati dalle truppe austriache e napoletane. • Le truppe napoletane occuparono Roma e il Lazio meridionale, mentre gli austro-aretini il Lazio settentrionale, l’Umbria e le Marche. Ritirata francese • A Perugia, durante la seduta dell’Amministrazione dipartimentale del Trasimeno del 17 luglio, il comandante delle truppe francesi dichiarò che era costretto a ritirarsi, pur lasciando un presidio nella fortezza di Perugia. • Gli Austro-Aretini entrarono in città il 3 agosto, mentre la fortezza fu presa il 29 agosto 1799. Governo provvisorio • Tra agosto e settembre si formò un governo provvisorio che prese il titolo di Reggenza. • Il 1° settembre arrivò a Perugia il conte Camillo della Gherardesca come Imperial Regio Commissario civile di Perugia in nome dell’Imperatore d’Austria e del Granduca di Toscana. Con lo stesso ruolo fu nominato Antonio De Cavallar per i territori di Spoleto e la sua “provincia”. Prima Restaurazione • Tornarono in vigore le vecchie leggi e consuetudini e il pagamento delle tasse secondo l’antico stile. • Il governo, inoltre, nominò le deputazioni che dovevano prendere possesso di tutti i beni “ex-nazionali” (quelli sottratti alla Chiesa) nella prospettiva di restituirli. Ritorno del papa • Il 14 marzo 1800 fu eletto papa Gregorio Barnaba Chiaramonti dal conclave convocato a Venezia, nel Monastero di San Giorgio Maggiore, sotto la protezione dell’imperatore. Venezia, infatti, faceva parte dell’Impero austriaco (Trattato di Campoformio, 1797). • Il nuovo pontefice prese il nome di Pio VII. • Il 25 giugno 1800 tutto lo Stato fu restituito al papa. Le 7 delegazioni apostoliche • L’editto del 25 giugno 1800 del cardinale Ercole Consalvi, Segretario di Stato, divise il territorio dello Stato pontificio in sette delegazioni: Perugia, Spoleto, Viterbo, Macerata, Ancona, Camerino e Urbino-Pesaro più Roma. A capo di ciascuna di esse fu posto un delegato residente nel capoluogo. I delegati apostolici • I delegati apostolici erano posti alle dipendenze della Sacra Consulta e del Buon Governo per gli affari criminali ed economici e della Segreteria di Stato per gli affari politici. • Furono ripristinati i governi locali i quali, però, avevano contatti con il governo centrale soltanto tramite il delegato. Furono aboliti, invece, i governi autonomi che non erano inseriti in nessuna provincia e avevano rapporti diretti con il governo centrale. • Questo doveva portare ad una maggiore efficienza, perché il governo centrale non avrebbe più dovuto dialogare con tutta quella miriade di governatori maggiori e minori, con poteri diversi uno dall’altro. Riforme del sistema fiscale e tributario • Con il motu proprio del 19 marzo 1801 furono attuate anche riforme del sistema fiscale e tributario, con l’eliminazione di molte tasse che furono sostituite da altre sulla proprietà fondiaria (dativa reale) e dalla dativa sul sale e sul macinato (dativa personale). • Inoltre, anche gli ecclesiastici furono sottoposti alle spese comunitative (anche se provvisoriamente, per le necessità del momento). Competenze dei delegati apostolici • Molte erano le materie di competenza dei delegati nella provincia: finanze, sanità, poste, lavori pubblici, polizia e ordine pubblico. • I delegati apostolici inviavano proposte di nomina o destituzione di governatori e giusdicenti e bargelli e di inchieste sul loro operato alla Segreteria di Stato. • Le delegazioni rimarranno fino al 1809, pur permanendo la precedente situazione dei governi, divisi nelle quattro classi (prelatizi, di breve, di patente e subordinati). Abolizione dei tesorieri provinciali • Furono aboliti gli antichi tesorieri provinciali e i controlli sulle finanze comunali fu affidato agli amministratori del Buon Governo. • Furono aboliti tutti i contratti di appalto delle tesorerie provinciali e si stabilì un rapporto diretto del contribuente con lo Stato. Il ritorno dei francesi • Nel 1808 le Marche e le legazioni furono unite al Regno d’Italia e il 17 maggio 1809, da Vienna, Napoleone decretò la fine del potere temporale del papa e istituì una Consulta straordinaria con il compito di amministrare gli “Stati Romani” (Lazio e Umbria) che vennero annessi direttamente all’Impero francese. Arresto del papa • Governatore generale degli Stati Romani e presidente della Consulta straordinaria con il compito di amministrare gli Stati Romani fu nominato il conte Baldassarre Miollis. • Il 5 luglio 1809 Pio VII venne arrestato per avere rifiutato di annullare la scomunica a Napoleone e di rinunciare al potere temporale. • Il pontefice fu trasferito inizialmente a Grenoble, poi a Savona e, infine a Fontainebleau. I dipartimenti degli Stati Romani • Con decreto del 2 agosto 1809 la Consulta riorganizzò gli Stati Romani, che, come si è detto, corrispondevano grosso modo al Lazio e all’Umbria, in due dipartimenti, quello del Tevere e quello del Trasimeno. • L’Umbria fu compresa nel dipartimento del Trasimeno con capoluogo Spoleto. Dipartimenti, circondari e cantoni • A capo dei dipartimenti fu posto un prefetto, che rappresentava localmente il governo, coadiuvato da un segretario generale di prefettura e un Consiglio di prefettura. • Ogni dipartimento era diviso in circondari a capo dei quali era un sottoprefetto con un Consiglio di circondario. • Ogni circondario comprendeva un certo numero di cantoni, amministrati dal maire e da un Consiglio comunale. La giustizia • In ogni cantone esercitava la giustizia (al più basso livello) il giudice di pace. • In ogni circondario era un tribunale civile di Prima istanza e un tribunale di Commercio. • In ogni dipartimento era presente un tribunale Criminale. • Nel dipartimento del Trasimeno la sede della Corte criminale dipartimentale fu stabilita a Perugia invece che a Spoleto, probabilmente come compensazione del fatto che a Perugia non era stato concesso di rimanere capoluogo. Il recupero dei territori pontifici • La riappropriazione dei territori da parte del papa avvenne in due tempi: l’Umbria e il Lazio furono riconsegnati nel 1814, mentre Bologna, le Legazioni e le Marche (che erano state annesse al Regno d’Italia) e Benevento (che aveva fatto parte del Regno di Napoli) tornarono a far parte dello Stato pontificio soltanto nel luglio del 1815. • Si parla, perciò, di province di prima e di seconda recupera. Ripristino delle giurisdizioni baronali • Furono abolite tutte le istituzioni francesi e, con l’editto del 30 luglio 1814 del pro-Segretario di Stato, furono ripristinate le giurisdizioni baronali nelle province di prima recupera. • Nelle province di seconda recupera (più precisamente le province di Bologna, Ferrara, Romagna, Marche, Urbino e ducati di Camerino e Benevento), invece, le giurisdizioni baronali non saranno mai più ripristinate. Lo Stato pontificio dopo la Restaurazione • Dopo il Congresso di Vienna (1° novembre 1814 - 9 giugno 1815) e la definitiva fine dell’esperienza napoleonica, lo Stato pontificio ritornò alle dimensioni in cui si trovava prima del 1796, cioè prima dell’invasione francese, privato, però, di Avignone e del Contado Venassino, che rimasero alla Francia, e di alcune parti del Ferrarese che furono annesse al Lombardo-Veneto sotto l’Austria. Motu proprio di Pio VII (6 luglio 1816) • Nelle province in cui le giurisdizioni baronali erano state ripristinate, si stabilì che i governatori scelti dai baroni non potessero esercitare senza l’approvazione della Segreteria di Stato. • Si dava, inoltre, possibilità ai baroni di rinunciare alla giurisdizione baronale per evitare le ingenti spese che il feudo comportava. • Molte furono le rinunce in cambio della conservazione del titolo onorifico per sé e per i propri successori. Suddivisione del territorio • Lo Stato fu diviso in 17 delegazioni, oltre a Roma, distinte in tre classi a seconda della loro importanza e rette ciascuna da un delegato. • Nel caso in cui in una delegazione fosse stato inviato un cardinale (delegazioni di prima classe), la delegazione avrebbe assunto il nome di Legazione. • Ogni delegazione venne divisa in governi, di primo e secondo ordine. La provincia dell’Umbria • La provincia dell’Umbria fu divisa in due delegazioni, entrambe di seconda classe: Perugia e Spoleto. • Della delegazione di Viterbo, di seconda classe, faceva parte il governo di Orvieto e vari luoghi baronali, nell’ambito della provincia del Patrimonio. Gubbio andò a far parte della delegazione di Urbino e Pesaro. La delegazione di Rieti, che fino al 1923 fece parte dell’Umbria, fu inserita nella provincia della Sabina di terza classe. Il delegato apostolico • Il delegato era il capo della provincia sia dal punto di vista amministrativo che politico e giudiziario penale, eccezion fatta per gli affari ecclesiastici ed alcune altre materie. • Era un prelato nominato con breve papale. • Al suo fianco erano due assessori, nominati anch’essi dal papa, con funzioni giudiziarie uno in materia civile e l’altro in materia penale. La Congregazione governativa • Presso il delegato c’era poi un segretario generale alle dipendenze del delegato, ma di nomina sovrana, e una Congregazione governativa, nominata dal papa, che aveva voto consultivo. • La Congregazione governativa doveva essere consultata in tutti gli affari di qualche rilievo. • Alcuni dei componenti erano del capoluogo, altri provenivano da altre parti della delegazione in modo che fossero rappresentate anche le altre località. I governatori • Il governatore non doveva mai essere nativo del luogo né ivi residente da molto tempo. • I governatori di primo ordine erano nominati con breve, quelli di secondo ordine con lettere patenti. • I governatori baronali erano obbligati, come tutti gli altri, ad eseguire gli ordini eventualmente provenienti dai delegati o dai governatori di prim’ordine autorizzati dai delegati. I tribunali di appellazione • In tutto lo Stato, per l’appello alle sentenze definitive, furono istituiti quattro tribunali, chiamati di “Appellazione”: Bologna (per le cause delle delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì), Macerata (per le delegazioni di Macerata, Urbino e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino) e due a Roma per tutto il resto dello Stato: il tribunale dell’AC e quello della Rota. Giurisdizione criminale • Il tribunale criminale, stabilito in ciascuna delegazione, era presieduto dal delegato e fungeva da tribunale di appellazione per le cause giudicate dai governatori locali. Tribunali criminali superiori per tutto lo Stato erano sempre quelli di Bologna e Macerata per le delegazioni di loro competenza e, per le altre delegazioni, la Sacra Consulta. Ad essi si appellavano le cause che prevedevano condanne dai cinque anni di galera in su. Nuove istituzioni • Altro aspetto importante fu l’abolizione degli statuti comunali. • Si trattò di una riforma fondamentale, che portò ad un ordinamento legislativo uniforme per tutto lo Stato. • Si stabilirono le modalità di elezione di consigli (organi deliberativi) e “magistrature” (organi esecutivi), che erano composte da anziani e gonfaloniere. Le nomine • I consiglieri inviavano una terna di nomi al delegato che sceglieva gli anziani e i sindaci e, sempre al delegato, una terna di nomi tra i quali la Segreteria di Stato nominava il gonfaloniere. • Nei comuni appodiati erano nominati i sindaci, che dipendevano dai gonfalonieri della comunità principale. La tabella preventiva • La principale responsabilità del consiglio comunale era l’approvazione della tabella preventiva (tabella detta di “prevenzione”), presentatagli dal gonfaloniere prima del 15 agosto, che doveva essere inviata al delegato prima del 15 settembre. Approvazione della tabella • Il delegato, dopo avere esaminata la tabella con la Congregazione governativa, la faceva pervenire, con eventuali modifiche, entro il 15 ottobre alla Congregazione del Buon governo per l’approvazione definitiva. La pubblicazione della tabella avveniva nei primi giorni dell’anno. Il consuntivo • Al momento del rendiconto consuntivo venivano nominati dal consiglio dei sindacatori al suo stesso interno, che potevano approvare anche eventuali spese straordinarie, sentito il Buon Governo. I nuovi catasti • L’esperienza napoleonica influenzò anche il confezionamento dei catasti. • Negli ex-territori del Regno Italico (Legazioni e Marche), le nuove mappe censuarie erano già state eseguite con una misura uniforme, il sistema metrico decimale, ad opera dei geometri statali. • Pio VII, con il nuovo catasto ordinato con il m. del 6 luglio 1816, seguì questo sistema. L’editto Consalvi del 1817 • Anche nei confronti del riparto stabilito nel 1816, diversi furono i reclami da parte dei comuni, per cui fu promulgato, ad opera del cardinale Ercole Consalvi, l’editto del 26 novembre 1817, al quale fu annesso un nuovo riparto territoriale contenente alcune modifiche rispetto a quello dell’anno precedente. • Nei luoghi dove era cessata la giurisdizione feudale si ricorse all’appodiamento ai comuni maggiori. Il vicegovernatore • Nelle comunità in cui non risiedeva il governatore fu nominato un vicegovernatore, del luogo e pagato dalla comunità, dipendente dal governatore. • Oltre a presiedere le sedute dei consigli comunali, il vicegovernatore esercitava la giurisdizione civile nelle cause di valore inferiore ai 5 scudi. Competenze penali dei vicegovernatori • In materia penale i vicegovernatori potevano giudicare soltanto le cause che prevedevano una pena non superiore al mese di carcere. • Potevano istruire i processi loro delegati dal governatore, assumere i corpi dei reati, autorizzare gli arresti dei colti in flagranza di reato (trasmettendo tutti gli atti al governatore), vigilare sull’igiene e l’incolumità pubblica. Il motu proprio di Leone XII • Il motu proprio di Leone XII del 5 ottobre 1824 ridusse il numero delle delegazioni da 17 a 13, essendo state accorpate le province di Macerata e Camerino, Fermo e Ascoli, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia. • Fu soppressa la distinzione tra delegazioni in classi e ripristinata la distinzione in legazioni poste sotto un cardinal legato e delegazioni. Il riparto del 1824 • Con il nuovo riparto, il territorio risultava così ripartito: • Legazioni: Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna • Delegazioni: Pesaro e Urbino, Ancona, Fermo e Ascoli, Frosinone (con Pontecorvo), Macerata e Camerino, Perugia, Spoleto e Rieti, Viterbo e Civitavecchia, Benevento • Poi c’era Roma con la Comarca (territorio intorno a Roma). Il motu proprio del 1827 • Con il successivo motu proprio di Leone XII del 21 dicembre 1827 vennero riconfermate le 13 delegazioni più la Comarca di Roma che, dal punto di vista amministrativo, doveva essere regolata come le delegazioni. • Le legazioni e le delegazioni rimasero divise in distretti, i quali erano ripartiti in governi. Ogni governo comprendeva più comuni. Podestà e priori • I vicegovernatori furono sostituiti dai podestà che dipendevano sempre dai governatori e erano nominati dal legato o delegato su una terna di nomi presentata dai comuni. • Al capo della magistratura dei comuni che avevano titolo di città spettava il titolo di gonfaloniere, mentre negli altri luoghi il titolo che veniva assunto dal capo della magistratura era quello di priore. Le suddivisioni territoriali del 1831 • Dopo i moti del 1831, fu emanato l’editto del cardinal Bernetti (5 luglio 1831) che ripristinò le delegazioni soppresse da Leone XII e istituì la nuova delegazione di Orvieto distaccata da Viterbo. • Lo Stato fu diviso in delegazioni di tre classi e composto da 20 province: Comarca di Roma, 6 legazioni e 13 delegazioni. Le amministrazioni provinciali • La novità più grande fu l’istituzione delle amministrazioni provinciali e dei consigli provinciali, presieduti dal delegato. • Pertanto, alla Congregazione del Buon Governo rimasero solo le competenze giudiziarie, perché le altre sue competenze furono decentrate alle autorità provinciali. Pio IX • Nel 1846 fu eletto papa Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, nativo di Senigallia, 18461870), che sarà l’ultimo sovrano dello Stato pontificio. • Con motu proprio del 30 dicembre 1847, Pio IX soppresse la Congregazione del Buon Governo e istituì, al suo posto, il Ministero dell’Interno. La Seconda Repubblica Romana (9 febbraio – 4 luglio 1849) • Al momento dei moti rivoluzionari del 18481849, Pio IX decise di lasciare Roma e di rifugiarsi a Gaeta. • Il 12 aprile 1850, alla fine della breve esperienza della seconda Repubblica Romana di Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini, il pontefice rientrò a Roma. L’editto del cardinale Antonelli • Venne realizzato un nuovo riparto territoriale. Con l’editto del 22 novembre 1850 del cardinale Giacomo Antonelli, in attuazione del motu proprio di Pio IX del 12 settembre 1849, le delegazioni furono inserite all’interno di quattro grandi legazioni con a capo un cardinale, più il circondario di Roma. Le legazioni (1850) • I legazione: Bologna (Bologna, Ferrara, Forlì) • II legazione: Ancona (Ancona, Urbino e Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino) • III legazione: Perugia (Perugia, Spoleto, Rieti) • IV legazione: Velletri (Velletri, Frosinone, Benevento) • Circondario di Roma: Roma (Roma, Viterbo, Civitavecchia) La provincia dell’Umbria • Dopo l’annessione dell’Umbria al Regno d’Italia, fu nominato Regio Commissario straordinario per le province dell’Umbria (province di Perugia, Spoleto, Rieti e Orvieto) il marchese Gioacchino Napoleone Pepoli. • Con decreto del 13 settembre 1860 Gioacchino Napoleone Pepoli riunì le province dell’Umbria in una sola provincia che si chiamò provincia dell’Umbria con capoluogo Perugia. • Rieti si distaccherà dall’Umbria nel 1923 e nel 1927 nascerà la provincia di Terni.