PRESCRIZIONE FARMACI PER PRINCIPIO ATTIVO Questo il testo dell'articolo che regola la materia: Articolo 15. (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica). 11‐ bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica all'articolo 11, comma 12, del decreto‐ legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12. motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto‐ legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12. Questi i chiarimenti emanati dal Ministero della salute Sono pervenute al Ministero della salute richieste di chiarimenti sulle disposizioni contenute nel comma 11-bis del decreto- legge n. 95/2012, nel testo modificato, in sede di conversione, dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati ai fini della definitiva approvazione, riguardanti le nuove modalità di prescrizione di alcuni farmaci nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Si ribadisce, innanzi tutto, che le nuove previsioni normative riguardano le prescrizioni effettuate su ricetta del SSN per pazienti trattati per la prima volta per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica (ad esempio, per un nuovo episodio di tonsillite, a distanza di tempo da altro episodio analogo). Il legislatore ha chiaramente evitato, in sostanza, di introdurre una previsione normativa che potesse risultare in contrasto con la tesi, tuttora controversa e oggetto di ampio dibattito, secondo cui non sarebbe esente da possibili inconvenienti il passaggio, nel corso di una terapia già iniziata, dall’impiego di un medicinale a quello di altro medicinale, sia pur di uguale composizione. Nei casi sopra specificati, il medico dovrà sempre indicare sulla ricetta la denominazione del principio attivo del farmaco. Tale indicazione (accompagnata, ovviamente, dagli altri elementi identificativi del medicinale: dosaggio, forma farmaceutica e, se necessaria, via di somministra zione) è necessaria e sufficiente per ottenere la consegna, da parte del farmacista, del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il farmacista, in base a quanto stabilito dalle norme già in vigore (articolo 11, c. 12, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), è tenuto a fornire al paziente il medicinale avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. Se più medicinali hanno il prezzo più basso, potrà essere consegnato uno qualsiasi di essi, eventualmente secondo la preferenza dell’assistito. Resta ferma la possibilità dell’assistito di chiedere al farmacista un farmaco a prezzo più alto, ma in questo caso egli dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i due prezzi. Nel prescrivere il medicinale destinato alla cura di una malattia cronica di un nuovo paziente o alla cura di un nuovo episodio di malattia non cronica, il medico ha facoltà di aggiungere all’indicazione del principio attivo, sempre obbligatoria, l’indicazione di un farmaco specifico a base di quel principio attivo (e cioè un medicinale con nome di fantasia o un medicinale con denominazione generica, costituita dalla denominazione del principio attivo seguita dalla denominazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco). Questa semplice aggiunta dell’indicazione di uno specifico medicinale,tuttavia, non è vincolante per il farmacista, che dovrà, invece, attenersi alle richiamate norme del decreto-legge n. 1 /2012. Egli, quindi, consegnerà il medicinale specificato dal medico soltanto se questo ha il prezzo più basso fra i prezzi dei medicinali in commercio di uguale composizione. Se il medicinale specificato in ricetta ha un prezzo più alto, il farmacista dovrà sempre consegnare all’ assistito uno dei farmaci di uguale composizione avente il prezzo più basso (fatta salva la ricordata possibilità del paziente di chiedere la consegna del farmaco a prezzo più alto, previa corresponsione della differenza fra i due prezzi). La nuova disciplina approvata dal Senato, infine, conferma la possibilità – già prevista dall’articolo 11 del decreto-legge 2011 – che il medico, nell’indicare nella ricetta, dopo la denominazione del principio attivo, la specificazione di un determinato medicinale, aggiunga una clausola di “non sostituibilità” del medicinale specificato. Il medico, tuttavia, sarà tenuto a motivare nella ricetta stessa le ragioni dell’apposizione di detta clausola. Soltanto quando è presente tale motivazione la ricetta contenente la clausola di non sostituibilità potrà ritenersi conforme alla previsione normativa e potrà legittimare, pertanto, la consegna all’assistito del medicinale indicato dal medico, previa corresponsione da parte del cliente della eventuale differenza fra il prezzo del medicinale e il prezzo di rimborso stabilito, per i medicinali di quella composizione, dall’Agenzia italiana del farmaco. Le disposizioni sopra descritte entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n.95/2012 (ove la stessa legge di conversione non apporti ulteriori modifiche a questo riguardo). Data pubblicazione: 03 agosto 2012 Queste le indicazioni del maggior sindacato dei Medici di Medicina generale FIMMG SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO 15 agosto 2012 Tenuto conto di quanto espresso nella circolare ministeriale del 3/8/2012, avendo richiesto al ministero un periodo di tolleranza di almeno 60 giorni alla applicazione della legge e la formulazione di ulteriori circolari interpretative più esaustive e condivise, si ritiene opportuno fornire ai medici le seguenti indicazioni. Si richiama l’attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare qualsiasi ulteriore disposizione all’atto curativo da parte del Medico e non al solo atto prescrittivo farmacologico, non necessariamente o immediatamente presente. Per cui si ribadisce l’interpretazione d’insieme ed olistica della cura. Non essendo chiara l’espressione “patologia non cronica” si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico stesso. Nella prescrizione il medico terrà conto dell’anamnesi individuale farmacologica in suo possesso, individuando le situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza, determina l’opportunità di non ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo paziente in presenza di farmaco già utilizzato efficace e che non ha prodotto effetti indesiderati, intendendo per farmaco la sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice). Tale interpretazione conserva alla medicina di famiglia la responsabilità di valutazione ex post degli eventi riferibili ad una variazione della bio equivalenza individuale, valore diverso dalla bio equivalenza di popolazione richiesto per l'autorizzazione dei nuovi equivalenti, ma fondamentale nella pratica quotidiana della medicina per l'ottimizzazione delle cure sul singolo paziente da parte del suo medico. Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA’ (casi 2 e 3 sotto esemplificati), questa potrà essere riferita a: a. motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia di indicare “motivi clinici” o sigla equivalente MC b. motivi correlati alla volontà dell’assistito, quando l’interessato, non sentendosi in grado di esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare “volontà dell’assistito” o sigla equivalente VA. Queste indicazioni sono state successivamente modificate da questa circolare del segretario nazionale dello stesso sindacato Roma, 23 Agosto 2012 In considerazione del grosso risalto mediatico determinato dalla applicazione ferragostana della norma sull'obbligo di prescrizione del principio attivo per alcune condizioni definite per legge attraverso l'ormai famoso comma 11bis art.15 della legge 135/2012; della enormità di proposte di interpretazione applicativa proveniente da vari attori istituzionali o meno, che confermano la prevista inesistenza di condizioni di univocità applicativa; delle linee guida diffuse da FIMMG Nazionale il 10 agosto 2012, e comunicate a tutti gli iscritti e al Ministero della Salute circa il comportamento prescrittivo consigliato dal Sindacato ai sensi del suddetto provvedimento di legge; delle ultime dichiarazioni effettuate dallo stesso Ministro della Salute, richiamato direttamente e a mezzo stampa da FIMMG Nazionale a rispondere circa il ruolo professionale dei medici prescrittori e circa gli intenti legislativi e applicativi della norma in questione, che sostiene pubblicamente: "In realtà il medico può in tutti i casi indicare il nome commerciale come orientamento"; e che nelle intenzioni del provvedimento ci sia quella di ritenere un "momento importante", e quindi da salvaguardare nella sua applicazione, "la libertà di scienza e coscienza del medico"; "e' consentito al medico obbligare il farmacista a consegnare un farmaco commerciale solo di fronte ad un problema di salute specifico. Non e' permesso scrivere sulla ricetta un farmaco specifico dicendo che lo chiede il paziente"; dei contatti intervenuti con Federfarma Nazionale, allo scopo di uniformare comportamenti che non creino criticità per i cittadini in attesa che il tavolo tecnico, richiesto al Ministro della Salute da più parti anche da FNOMCEO, chiarisca aspetti controversi oltre ad approfondire i temi di fondo inerenti la prescrizione di quanto diffuso da Federfarma Nazionale in una circolare ai farmacisti dove si dichiara che: la definizione di "nuovo episodio patologico (sia esso di natura cronica od occasionale), è esclusiva responsabilità del medico, il quale conosce la storia sanitaria del paziente e, pertanto, non compete al farmacista alcuna valutazione in tal senso"; non è possibile per il farmacista distinguere se la prescrizione che è chiamato a spedire sia relativa ad una nuova terapia o ad una in corso, e che, per ovvi motivi di cautela, il farmacista, ogni qual volta il medico abbia apposto la dizione di non sostituibilità, debba consegnare esattamente il farmaco prescritto; si ritiene fatto salvo quanto comunicato dal Segretario Nazionale con lettera del 15 agosto 2012 a tutela di ipotetiche contestazioni, ovvero che l'ACN (all’art. 27 nel comma 7 lettera c), a salvaguardia del tempo necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede che le azioni di controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di un periodo di latenza applicativa delle nuove norme di 30 giorni (che scadrà il 13 settembre 2012 salvo diversi accordi tra le parti), e che alla luce di quanto considerato sopra rappresenterebbero contestazioni legate a scelta individuale non sostenuta da alcuno dei rappresentanti citati (Ministero, Federfarma); di considerare applicabili le linee guida del 10 agosto 2012 salvo la nota riferita alla possibilità di definire come motivazione di non sostituibilità, nella prescrizione di un prodotto farmaceutico commerciale invece del principio attivo, quella: "correlati alla volontà dell'assistito", mentre restano considerabili le abbreviazioni suggerite per motivi clinici alle quali può essere aggiunta l’abbreviazione "per LASA" acronimo di "per Look-Alike/Sound-Alike". Tale definizione e' correlata alla riduzione del rischio clinico per errori nella assunzione dei farmaci su soggetti fragili con confezionamento uguale e nome del prodotto simile, ed e' conforme a quanto emerge dallo specifico progetto sostenuto dallo stesso Ministero della Salute al link http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQualita.jsp?id=2459&menu=sicurezza La presente comunicazione unitamente a quelle precedenti in essa citate, ai sensi del Regolamento sulla Comunicazione della FIMMG comma 6) approvato in Consiglio Nazionale, dovrà essere diffusa su tutti i siti internet, blog o altre forme di comunicazione a disposizione degli iscritti di livello provinciale e regionale delle Sezioni periferiche di FIMMG, per determinarne la massima diffusione informativa e in considerazione della necessità di evitare derive interpretative locali che determinino un comportamento disomogeneo rispetto a quanto indicato, col rischio certo di indebolimento delle possibilità di contrasto rispetto all’attacco alla professione che stiamo vivendo. Giacomo Milillo Segretario Nazionale FIMMG