1. ------IND- 2015 0482 GR- IT- ------ 20150821 --- --- PROJET PROGETTO DI DECRETO MINISTERIALE per la regolamentazione in materia di messa a disposizione di piccole quantità di carni di pollame da parte dei produttori con una produzione annuale non superiore a 10 000 volatili o lagomorfi IL MINISTRO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PRODUZIONE, DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA viste le disposizioni relative a: 1 a. l'articolo 1, paragrafi 1, 2, e 3 della legge n. 1338/83 "Applicazione del diritto comunitario" (Gazzetta ufficiale greca 34/A), come modificata dall'articolo 6, paragrafo 4 della legge n. 1440/84 (Gazzetta ufficiale greca 70/A), e articolo 65 della legge n. 1892/90 (Gazzetta ufficiale greca 101/A) vigenti, b. l'articolo 22, paragrafo 3 della legge 992/1979 in materia di organizzazioni dei servizi amministrativi per l'applicazione dell'accordo di adesione della Grecia alla Comunità europea e disposizioni delle istituzioni pertinenti e delle questioni organizzative (Gazzetta ufficiale greca 280/A). 2. Gli articoli 16 e 31 del decreto presidenziale n. 79/2007 (Gazzetta ufficiale greca 95/A) relativo alle misure supplementari necessarie all'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulla salute per i prodotti alimentari di origine animale, i controlli ufficiali su detti prodotti che sono destinati al consumo umano e le norme sulla salute e sul benessere degli animali e alla trasposizione della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella legislazione greca. 3. L'articolo 90 del Codice della normativa sul governo e sugli enti governativi, entrato in vigore con il primo articolo del decreto presidenziale 63/2005 "Codificazione della normativa sul governo e sugli enti governativi" (98/A). 4. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale [articolo 1, paragrafo 3, lettera c)], e alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche [articolo 1, paragrafo 3, lettera d)]. 5. L'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), trattino i), del regolamento (CE) n. 853/2004 che dà la possibilità allo Stato membro di adottare misure nazionali analoghe per consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti. 6. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. 7. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. 8. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti. 9. Le disposizioni di cui sopra che si riferiscono alla tradizione greca di Natale di consumare carne di tacchini allevati e macellati principalmente nelle aziende agricole. Per questo motivo, deve essere possibile, per le carcasse del tipo specifico di pollame macellato in questi macelli, la spedizione in tutte le regioni della Grecia solo durante il periodo festivo. 10. La necessità di regolamentare aspetti della vendita di piccole quantità di carne di pollame da produttori la cui produzione annuale non supera i 10 000 volatili o lagomorfi. 11. Il fatto che le disposizioni di cui alla presente decisione ministeriale non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, si decreta che: Articolo 1 1. Per i piccoli allevatori del settore dei pollami o dei lagomorfi la cui produzione nella loro azienda non supera i 10 000 volatili o lagomorfi all'anno non è obbligatoria la macellazione presso macelli approvati per pollame o macelli approvati per lagomorfi che soddisfano le condizioni e i requisiti di cui alle disposizioni del decreto presidenziale n. 79/2007 (95/A), né l'ispezione sanitaria di questi durante la macellazione né la marcatura di riconoscimento. 2. I suddetti allevatori di volatili o lagomorfi possono commercializzare la loro produzione alle condizioni e limitazioni riportate di seguito: a) devono macellare pollame o lagomorfi della loro stessa produzione nei locali della loro azienda che soddisfano le condizioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto; b) devono disporre di pollame o lagomorfi interi senza sezionarli da vendere al consumatore finale presso l'azienda, al mercato settimanale che si trova il più vicino possibile alla loro azienda o presso negozi di vendita al dettaglio che si trovano all'interno dell'unità regionale. In particolare, per i tacchini neri tradizionali, la vendita in tutto il territorio è consentita solo nei 20 giorni che precedono il Natale; c) devono macellare meno di 150 volatili o lagomorfi alla settimana. In particolare, per quanto riguarda i tacchini neri, poiché si tratta di produzione stagionale, è possibile macellare la totalità dei volatili d'allevamento nei 20 giorni che precedono il Natale. I suddetti volatili o lagomorfi devono essere conservati e trasportati in condizioni di refrigerazione in modo tale che la temperatura della carne non superi i 4° C. Inoltre devono essere esposti alla vendita solo in vetrine frigorifere. 3. Il proprietario del macello deve: - indicare la data e l'ora della macellazione alle autorità regionali dei servizi veterinari competenti per informazione ed eventuali azioni richieste; - tenere un registro che riporti: a) il tipo e il numero di animali macellati nonché la data di macellazione e b) il destinatario finale della carne, ad eccezione dei consumatori privati. 4. La carne di pollame o lagomorfi avrà un'etichetta con l'indicazione del nome dell'impresa, l'indirizzo e i recapiti di quest'ultima, il codice dell'azienda, il numero di registrazione del macello e la data di macellazione e di conservazione, nonché quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1169/2009. Articolo 2 Qualora sia accertato che si soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato, su richiesta dell'interessato, viene emanata una decisione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto presidenziale n. 79/2007 per l'iscrizione dello stabilimento per la macellazione dei volatili e la sua messa a disposizione, mediante decisione del direttore dell'autorità veterinaria regionale, secondo le condizioni stabilite all'articolo 1. Nella decisione di registrazione è chiaramente indicato: a) il nome del proprietario che deve coincidere con quello del proprietario dell'azienda; b) l'indirizzo postale completo; c) il numero di animali dell'azienda, che non deve superare i 10 000 volatili o lagomorfi all'anno; d) il numero di registrazione. La suddetta decisione del direttore dell'autorità veterinaria regionale competente non esonera il proprietario dall'obbligo di acquisire qualsiasi altra licenza imposta dalla legislazione vigente. La Direzione regionale dei servizi veterinari mantiene un registro delle aziende iscritte, e lo comunica alla Direzione igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale del ministero per la Ricostruzione della produzione, dell'ambiente e dell'energia. La mancata osservanza delle condizioni stabilite nella decisione del direttore dell'autorità veterinaria regionale competente comporta il suo ritiro. Articolo 3 Di seguito si riporta l'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione come segue: ALLEGATO I. Requisiti di approvazione I locali del macello di volatili o lagomorfi la cui produzione non supera i 10 000 volatili o lagomorfi all'anno, devono conformarsi ai seguenti requisiti e disporre di: 1. locali di lavoro idonei, di almeno 50 metri quadrati, chiaramente distinti dai locali esistenti per il macello di volatili e lagomorfi, organizzati in modo da evitare le contaminazioni; 2. locali distinti: a) un'area non pulita dove saranno effettuati i lavori di anestetizzazione, dissanguamento, scottatura e spiumatura in caso di volatili o scuoiatura in caso di lagomorfi, b) un'area pulita dove saranno effettuati l'eviscerazione, il lavaggio e raffreddamento per i volatili e preparazione dell'animale macellato, c) servizi igienici con un'anticamera; 3. un frigorifero per l'esclusivo immagazzinamento di volatili e lagomorfi macellati, che deve garantire la loro conservazione alla temperatura prevista dalle disposizioni vigenti. Il loro congelamento è vietato; 4. un pavimento di materiale impermeabile e resistente facile da pulire e disinfettare con canalette e sifoni per la raccolta dei rifiuti e l'evacuazione delle acque di lavaggio; 5. mura levigate e tetto che possono essere lavati facilmente; 6. porte di materiale inalterabile che possono essere lavate facilmente; 7. sufficiente illuminazione (naturale o artificiale) e adeguata ventilazione; 8. un adeguato sistema di protezione contro insetti non voluti, roditori ecc. I roditori, gli insetti e tutti i parassiti devono essere sterminati sistematicamente nei locali; 9. almeno un lavabo a pedale con fornitura di acqua fredda e calda per la pulizia delle mani, degli strumenti e delle attrezzature a una temperatura di almeno 82° C per garantire la sterilizzazione; 10. strumenti e attrezzature come bacinelle in materiale inossidabile per l'immersione di volatili che possono essere pulite e disinfettate facilmente; 11. recipienti adeguati provvisti di coperchio per il deposito del sangue e degli altri sottoprodotti animali della macellazione, che devono essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente. I locali e l'attrezzatura utilizzata per le attività di macello devono essere lavati e disinfettati in seguito al completamento della macellazione e prima del riutilizzo, con detersivi e disinfettanti approvati, i quali saranno conservati in un luogo o armadio di deposito specifico per questo scopo. Per tutti gli usi deve essere impiegata acqua potabile, ai sensi della decisione ministeriale congiunta Y2/2600/2001 (Gazzetta ufficiale greca 892/B). II. Requisiti igienici per il personale. Durante l'attività di macellazione devono essere adottate le misure necessarie per l'applicazione di buone pratiche igieniche per la prevenzione di infezioni dagli animali macellati. Il personale impiegato nella struttura deve osservare le norme previste che riguardano l'igiene e la pulizia e deve essere munito delle licenze necessarie in materia di igiene, come previsto dalla legislazione vigente. Il personale deve indossare indumenti da lavoro adatti e puliti. Articolo 4 Applicazione flessibile del sistema di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP 1. Nelle strutture di cui alla presente decisione si applicano le disposizioni relative all'applicazione flessibile del sistema di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004. 2. Durante l'applicazione flessibile dei principi non bisogna trascurare: a) lo svolgimento di analisi microbiologiche con una frequenza adattata alla capacità dell'impresa, b) la tenuta effettiva ed equilibrata delle informazioni che documentano l'applicazione dei programmi richiesti, adattati alla dimensione dell'impresa e alle procedure applicate. Articolo 5 Abrogazione Articolo 6 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta del governo. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta del governo. Atene, IL MINISTRO