ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. ------IND- 2015 0482 GR- IT- ------ 20150821 --- --- PROJET
PROGETTO DI DECRETO MINISTERIALE
per la regolamentazione in materia di messa a disposizione di piccole quantità di
carni di pollame da parte dei produttori con una produzione annuale non
superiore a 10 000 volatili o lagomorfi
IL MINISTRO
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PRODUZIONE, DELL'AMBIENTE E
DELL'ENERGIA
viste le disposizioni relative a:
1 a. l'articolo 1, paragrafi 1, 2, e 3 della legge n. 1338/83 "Applicazione del diritto
comunitario" (Gazzetta ufficiale greca 34/A), come modificata dall'articolo 6,
paragrafo 4 della legge n. 1440/84 (Gazzetta ufficiale greca 70/A), e articolo 65 della
legge n. 1892/90 (Gazzetta ufficiale greca 101/A) vigenti,
b. l'articolo 22, paragrafo 3 della legge 992/1979 in materia di organizzazioni dei
servizi amministrativi per l'applicazione dell'accordo di adesione della Grecia alla
Comunità europea e disposizioni delle istituzioni pertinenti e delle questioni
organizzative (Gazzetta ufficiale greca 280/A).
2. Gli articoli 16 e 31 del decreto presidenziale n. 79/2007 (Gazzetta ufficiale greca
95/A) relativo alle misure supplementari necessarie all'applicazione dei regolamenti
(CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulla salute per i prodotti
alimentari di origine animale, i controlli ufficiali su detti prodotti che sono destinati al
consumo umano e le norme sulla salute e sul benessere degli animali e alla
trasposizione della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella
legislazione greca.
3. L'articolo 90 del Codice della normativa sul governo e sugli enti governativi,
entrato in vigore con il primo articolo del decreto presidenziale 63/2005
"Codificazione della normativa sul governo e sugli enti governativi" (98/A).
4. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, che non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di
prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli
esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che
riforniscono direttamente il consumatore finale [articolo 1, paragrafo 3, lettera c)], e
alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori
annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale
che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche
[articolo 1, paragrafo 3, lettera d)].
5. L'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), trattino i), del regolamento (CE) n. 853/2004
che dà la possibilità allo Stato membro di adottare misure nazionali analoghe per
consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi
della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti.
6. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.
7. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione
degli animali durante l’abbattimento.
8. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della
salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
9. Le disposizioni di cui sopra che si riferiscono alla tradizione greca di Natale di
consumare carne di tacchini allevati e macellati principalmente nelle aziende agricole.
Per questo motivo, deve essere possibile, per le carcasse del tipo specifico di pollame
macellato in questi macelli, la spedizione in tutte le regioni della Grecia solo durante
il periodo festivo.
10. La necessità di regolamentare aspetti della vendita di piccole quantità di carne di
pollame da produttori la cui produzione annuale non supera i 10 000 volatili o
lagomorfi.
11. Il fatto che le disposizioni di cui alla presente decisione ministeriale non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, si decreta che:
Articolo 1
1. Per i piccoli allevatori del settore dei pollami o dei lagomorfi la cui produzione
nella loro azienda non supera i 10 000 volatili o lagomorfi all'anno non è obbligatoria
la macellazione presso macelli approvati per pollame o macelli approvati per
lagomorfi che soddisfano le condizioni e i requisiti di cui alle disposizioni del decreto
presidenziale n. 79/2007 (95/A), né l'ispezione sanitaria di questi durante la
macellazione né la marcatura di riconoscimento.
2. I suddetti allevatori di volatili o lagomorfi possono commercializzare la loro
produzione alle condizioni e limitazioni riportate di seguito:
a) devono macellare pollame o lagomorfi della loro stessa produzione nei locali della
loro azienda che soddisfano le condizioni dell'allegato che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) devono disporre di pollame o lagomorfi interi senza sezionarli da vendere al
consumatore finale presso l'azienda, al mercato settimanale che si trova il più vicino
possibile alla loro azienda o presso negozi di vendita al dettaglio che si trovano
all'interno dell'unità regionale. In particolare, per i tacchini neri tradizionali, la vendita
in tutto il territorio è consentita solo nei 20 giorni che precedono il Natale;
c) devono macellare meno di 150 volatili o lagomorfi alla settimana. In particolare,
per quanto riguarda i tacchini neri, poiché si tratta di produzione stagionale, è
possibile macellare la totalità dei volatili d'allevamento nei 20 giorni che precedono il
Natale.
I suddetti volatili o lagomorfi devono essere conservati e trasportati in condizioni di
refrigerazione in modo tale che la temperatura della carne non superi i 4° C. Inoltre
devono essere esposti alla vendita solo in vetrine frigorifere.
3. Il proprietario del macello deve:
- indicare la data e l'ora della macellazione alle autorità regionali dei servizi veterinari
competenti per informazione ed eventuali azioni richieste;
- tenere un registro che riporti: a) il tipo e il numero di animali macellati nonché la
data di macellazione e b) il destinatario finale della carne, ad eccezione dei
consumatori privati.
4. La carne di pollame o lagomorfi avrà un'etichetta con l'indicazione del nome
dell'impresa, l'indirizzo e i recapiti di quest'ultima, il codice dell'azienda, il numero di
registrazione del macello e la data di macellazione e di conservazione, nonché quanto
previsto dal regolamento (CE) n. 1169/2009.
Articolo 2
Qualora sia accertato che si soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato, su richiesta
dell'interessato, viene emanata una decisione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
presidenziale n. 79/2007 per l'iscrizione dello stabilimento per la macellazione dei
volatili e la sua messa a disposizione, mediante decisione del direttore dell'autorità
veterinaria regionale, secondo le condizioni stabilite all'articolo 1.
Nella decisione di registrazione è chiaramente indicato:
a) il nome del proprietario che deve coincidere con quello del proprietario
dell'azienda;
b) l'indirizzo postale completo;
c) il numero di animali dell'azienda, che non deve superare i 10 000 volatili o
lagomorfi all'anno;
d) il numero di registrazione.
La suddetta decisione del direttore dell'autorità veterinaria regionale competente non
esonera il proprietario dall'obbligo di acquisire qualsiasi altra licenza imposta dalla
legislazione vigente.
La Direzione regionale dei servizi veterinari mantiene un registro delle aziende
iscritte, e lo comunica alla Direzione igiene e sicurezza degli alimenti di origine
animale del ministero per la Ricostruzione della produzione, dell'ambiente e
dell'energia.
La mancata osservanza delle condizioni stabilite nella decisione del direttore
dell'autorità veterinaria regionale competente comporta il suo ritiro.
Articolo 3
Di seguito si riporta l'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione
come segue:
ALLEGATO
I. Requisiti di approvazione
I locali del macello di volatili o lagomorfi la cui produzione non supera i 10 000
volatili o lagomorfi all'anno, devono conformarsi ai seguenti requisiti e disporre di:
1. locali di lavoro idonei, di almeno 50 metri quadrati, chiaramente distinti dai locali
esistenti per il macello di volatili e lagomorfi, organizzati in modo da evitare le
contaminazioni;
2. locali distinti:
a) un'area non pulita dove saranno effettuati i lavori di anestetizzazione,
dissanguamento, scottatura e spiumatura in caso di volatili o scuoiatura in caso di
lagomorfi,
b) un'area pulita dove saranno effettuati l'eviscerazione, il lavaggio e raffreddamento
per i volatili e preparazione dell'animale macellato,
c) servizi igienici con un'anticamera;
3. un frigorifero per l'esclusivo immagazzinamento di volatili e lagomorfi macellati,
che deve garantire la loro conservazione alla temperatura prevista dalle disposizioni
vigenti. Il loro congelamento è vietato;
4. un pavimento di materiale impermeabile e resistente facile da pulire e disinfettare
con canalette e sifoni per la raccolta dei rifiuti e l'evacuazione delle acque di lavaggio;
5. mura levigate e tetto che possono essere lavati facilmente;
6. porte di materiale inalterabile che possono essere lavate facilmente;
7. sufficiente illuminazione (naturale o artificiale) e adeguata ventilazione;
8. un adeguato sistema di protezione contro insetti non voluti, roditori ecc. I roditori,
gli insetti e tutti i parassiti devono essere sterminati sistematicamente nei locali;
9. almeno un lavabo a pedale con fornitura di acqua fredda e calda per la pulizia delle
mani, degli strumenti e delle attrezzature a una temperatura di almeno 82° C per
garantire la sterilizzazione;
10. strumenti e attrezzature come bacinelle in materiale inossidabile per l'immersione
di volatili che possono essere pulite e disinfettate facilmente;
11. recipienti adeguati provvisti di coperchio per il deposito del sangue e degli altri
sottoprodotti animali della macellazione, che devono essere smaltiti conformemente
alla legislazione vigente.
I locali e l'attrezzatura utilizzata per le attività di macello devono essere lavati e
disinfettati in seguito al completamento della macellazione e prima del riutilizzo, con
detersivi e disinfettanti approvati, i quali saranno conservati in un luogo o armadio di
deposito specifico per questo scopo.
Per tutti gli usi deve essere impiegata acqua potabile, ai sensi della decisione
ministeriale congiunta Y2/2600/2001 (Gazzetta ufficiale greca 892/B).
II. Requisiti igienici per il personale.
Durante l'attività di macellazione devono essere adottate le misure necessarie per
l'applicazione di buone pratiche igieniche per la prevenzione di infezioni dagli animali
macellati. Il personale impiegato nella struttura deve osservare le norme previste che
riguardano l'igiene e la pulizia e deve essere munito delle licenze necessarie in
materia di igiene, come previsto dalla legislazione vigente.
Il personale deve indossare indumenti da lavoro adatti e puliti.
Articolo 4
Applicazione flessibile del sistema di autocontrollo basato
sui principi dell'HACCP
1. Nelle strutture di cui alla presente decisione si applicano le disposizioni relative
all'applicazione flessibile del sistema di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP,
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Durante l'applicazione flessibile dei principi non bisogna trascurare:
a) lo svolgimento di analisi microbiologiche con una frequenza adattata alla capacità
dell'impresa,
b) la tenuta effettiva ed equilibrata delle informazioni che documentano l'applicazione
dei programmi richiesti, adattati alla dimensione dell'impresa e alle procedure
applicate.
Articolo 5
Abrogazione
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta del governo.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta del governo.
Atene,
IL MINISTRO