1. ------IND- 2015 0220 EE- IT- ------ 20150430 --- --- PROJET MINISTERO DELL'AGRICOLTURA REGOLAMENTO PROGETTO 22/04/2015 28/01/2015 2015 n. ...... Requisiti in materia di igiene per la manipolazione di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola Il presente regolamento viene stabilito ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 della legge alimentare, dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.04.2004, pagg. 55-205), e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.04.2004, pagg. 1-54). § 1. Disposizioni generali (1) La legge stabilisce i requisiti in materia di igiene per la manipolazione di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati in un edificio, fabbricato o recinto zootecnico (di seguito azienda zootecnica, che sono vendute o consegnate in qualsiasi altro modo dal produttore, a titolo oneroso o gratuito (di seguito commercializzazione), direttamente ai consumatori o ai rivenditori, compresi gli esercizi di ristorazione, che consegneranno questa carne dai loro laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in Estonia direttamente al consumatore finale. (2) Ai fini del presente regolamento, si intende per carni provenienti da pollame e lagomorfi tutte le parti commestibili degli animali, di cui all'allegato I (punti 1.3, 1.4) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre per carcassa si fa riferimento al significato della medesima di cui al punto 1.9. (3) Per piccola quantità di carne si intende un quantitativo inferiore ai 10 000 volatili o ai 3 000 lagomorfi all'anno o, in caso di diverse specie, non superiore ai 10.000 animali all'anno. (4) I requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformi ad altre disposizioni legislative sono applicati in materia di manipolazione di piccole quantità di carne proveniente da pollame e lagomorfi, tenuto conto delle specifiche contenute nel presente regolamento. (5) I requisiti di cui al presente regolamento non sono applicati alla manipolazione di prodotti animali derivanti da animali malati o sospetti. § 2. Stabilimenti di manipolazione (1) Volatili e lagomorfi devono essere macellati e la relativa carne dovrà essere lavorata in un locale destinato a tale scopo (di seguito stabilimenti di manipolazione). (2) Gli stabilimenti di manipolazione devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e mantenuti in buone condizioni, nonché risultare indenni da organismi nocivi. (3) I pavimenti devono essere sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni; devono essere costruiti con materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, facile da pulire e da disinfettare. I pavimenti devono possedere l'opportuna pendenza verso sbocchi di scarico. (4) Le pareti devono essere sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni; devono essere costruite con materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico. La relativa superficie deve presentarsi liscia fino a un'altezza adeguata per l'esecuzione delle diverse operazioni; devono inoltre essere facili da pulire e, se necessario, semplici da disinfettare. (5) I soffitti (o, dove non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le strutture sospese devono essere costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e ridurre la condensa, la crescita di muffe e la dispersione di particelle. (6) Le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco. Le finestre che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere anti-insetti facilmente amovibili per la pulizia. Laddove eventuali finestre aperte potrebbero comportare rischi di contaminazione, le stesse dovranno restare chiuse e inamovibili durante la lavorazione. (7) Le porte devono essere costruite con materiali lisci, non assorbenti e facili da tenere puliti e da disinfettare. Le porte di legno devono essere rifinite su entrambi i lati con materiali resistenti alla corrosione e facili da pulire. (8) Gli stabilimenti di manipolazione devono disporre di un adeguato sistema di ventilazione naturale o meccanico ed essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale o artificiale. (9) Si richiede altresì la presenza di un numero sufficiente di lavabi, adeguatamente collocati e dotati di acqua corrente calda e fredda sotto pressione o acqua miscelata a una certa temperatura prima del lavaggio, di materiale per pulire e disinfettare le mani e le attrezzature di lavoro, nonché di un sistema igienico di asciugatura. Le attrezzature di lavoro devono essere disinfettate con acqua a una temperatura non inferiore a 82°C o con un metodo alternativo che abbia effetti equivalenti. Le attrezzature e le sostanze utilizzate per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione devono essere conservate in strutture separate che si possano chiudere a chiave. (10) Gabinetti e spogliatoi possono essere situati lontano dalle strutture di manipolazione, purché nelle vicinanze. 2 § 3. Macellazione e manipolazione della carne (1) La macellazione di pollame e lagomorfi e la relativa lavorazione della carne fresca devono avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti: 1) il pollame e i lagomorfi macellati in un'azienda zootecnica sono sani e quest'ultima non è pertanto soggetta a eventuali misure di controllo delle malattie degli animali; 2) il pollame proviene da un allevamento che è stato sottoposto a esame con relativo esito negativo, ai sensi del regolamento n. 33 "Norme relative al controllo della salmonella", articolo 8 del 20 maggio 2013, emanato dal Ministro dell'agricoltura; 3) l'azienda agricola deve disporre di un locale adatto allo stordimento, al dissanguamento, alla scuoiatura o spennatura del pollame e dei lagomorfi, nonché di un ambiente separato dove eseguire l'eviscerazione e l'ulteriore tolettatura delle carcasse; 4) per la refrigerazione della carne deve essere predisposto un locale apposito o un ambiente destinato al raffreddamento all'interno dell'azienda agricola; 5) sono previste condizioni appropriate relative al congelamento della carne; 6) per lavare le mani, le attrezzature di lavoro e le carcasse, deve essere disponibile una quantità di acqua sufficiente nel rispetto dei requisiti in materia di acqua potabile previsti dal Water Act, che dovrà essere utilizzata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. (2) A seconda del numero di animali macellati simultaneamente e dalle dimensioni del locale e presumendo che siano soddisfatti i requisiti per quanto concerne una manipolazione sicura, le attività di cui al paragrafo 1, punto 3 potranno essere eseguite all'interno dello stesso locale. (3) Un veterinario autorizzato dovrà essere informato della macellazione del pollame o dei lagomorfi 72 ore prima di procedere alla medesima, mentre un veterinario abilitato dovrà visitare gli animali prima della relativa macellazione. (4) In tutte le fasi di manipolazione del pollame e dei lagomorfi da macello e nella successiva lavorazione delle relative carni fresche è necessario evitare la contaminazione delle carcasse e dei visceri e vanno applicate le opportune tecniche e modalità di manipolazione per garantire la sicurezza e la qualità della carne. (5) Il dissanguamento deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento, utilizzando il metodo di cui all'allegato I del regolamento del Consiglio (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303, 18.11.2009, pagg. 130). Il dissanguamento del pollame e dei lagomorfi dovrà risultare abbondante. Subito dopo il dissanguamento si procederà alla spennatura del pollame macellato o alla scuoiatura dei lagomorfi, nonché alla relativa rimozione dei visceri, a eccezione dei reni. I visceri vanno rimossi in modo tale da evitare di danneggiarli e prevenire l'uscita del contenuto del tubo digerente. (6) L'apertura della carcassa deve essere effettuata in modo tale che le cavità addominali possano essere esaminate da un veterinario. La carcassa e i visceri dovranno essere ispezionati da un veterinario autorizzato per determinarne l'idoneità al consumo umano. È vietato sezionare le carcasse prima e dopo il controllo del veterinario. (7) Un veterinario autorizzato dovrà ispezionare la carne secondo i requisiti contenuti nel regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 3 origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.04.2004, pagg. 206−319). (8) Parti di pollame e lagomorfi, carcasse o le relative parti non adatte al consumo umano e scarti di macellazione (di seguito sottoprodotti di origine animale) verranno raccolti in un contenitore dotato di coperchio e portati fuori dal locale in questione. (9) I sottoprodotti di origine animale, di cui al paragrafo 8, vengono manipolati secondo i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300, del 14.11.2009, pagg. 1–33). (10) Le carcasse di pollame sono lavate accuratamente con acqua fredda prima della refrigerazione. Non è consentito riempire le cavità addominali e toraciche. Le carcasse di galline e polli possono essere refrigerate con acqua o all'aria, mentre le carcasse di altre specie animali vanno raffreddate all'aria. Dopo la lavorazione la temperatura della carne viene ridotta quanto prima a 4 ºC e mantenuta a tale temperatura. La temperatura interna della carne destinata al congelamento dovrà essere immediatamente ridotta a −18 ºC. § 4. Commercializzazione (1) È consentito commercializzare la carne dichiarata idonea al consumo umano da un veterinario autorizzato. (2) La temperatura delle carni refrigerate destinate alla commercializzazione non deve essere superiore a 4 °C in modo da garantire il mantenimento della catena del freddo durante il trasporto. (3) La carne refrigerata che è stata mantenuta a una temperatura compresa tra 0 e 2°C potrà essere distribuita con l'indicazione di una durata di conservazione pari a cinque giorni dopo la relativa macellazione. (4) Il produttore fornirà ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, inclusi gli esercizi di ristorazione, un documento relativo alla quantità di carne venduta e indicando quanto segue: 1) nome del produttore, sede e indirizzo dell'azienda agricola; 2) numero di registrazione dell'azienda agricola nel registro degli animali da allevamento; 3) specie animali e data di macellazione; 4) condizioni e periodo di tempo relativi alla conservazione della carne; 5) descrizione e massa netta del prodotto; 6) nome e informazioni di contatto del destinatario della merce. § 5. Tracciabilità dei prodotti alimentari (1) Per garantire la tracciabilità degli alimenti, il produttore dovrà tenere un registro della quantità di pollame e di lagomorfi macellati nell'azienda agricola, nonché conservare la documentazione relativa ai quantitativi di carne commercializzata per almeno due anni. (2) Il produttore dovrà quantomeno conservare i dati relativi a: 4 1) specie e quantità di animali macellati con la relativa data di macellazione; 2) data del controllo veterinario e nome del veterinario autorizzato che l'ha eseguito. § 6. Abrogazione del regolamento Abrogazione del regolamento n. 127 "requisiti in materia d'igiene per la manipolazione di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola", del 23 dicembre 2005, emanato dal Ministro dell'agricoltura. (firma digitale) Urmas Kruuse Ministro degli Affari rurali (firma digitale) Ants Noot Segretario generale 5