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Pubblicato da: Eurodesk Italy
Ultimo aggiornamento: 14-06-2016
Diritti per chi studia in Europa
Informazioni utili per coloro che hanno intenzione di studiare in un altro paese dell'UE.
Soggiorni all'estero fino a tre mesi
Ogni cittadino europeo ha il diritto di studiare in un altro paese dell'UE. Per soggiorni di durata
inferiore a 3 mesi, è sufficiente possedere una carta d'identità o un passaporto in corso di validità.
In molti paesi dell'UE è necessario essere sempre muniti di tali documenti, e in caso di mancata
esibizione dei documenti si rischia una sanzione o di essere temporaneamente trattenuti, ma non di
essere espulsi dal territorio.
Dichiarazione di presenza: In alcuni Stati membri è obbligatorio dichiarare la propria presenza entro
un periodo di tempo ragionevole successivo dal proprio arrivo. In assenza di tale dichiarazione, è
possibile che le autorità locali impongano il pagamento di una sanzione.
Prima di partire, è consigliabile verificare le scadenze e le condizioni per effettuare la dichiarazione
di presenza presso le autorità nazionali.
Per effettuare la dichiarazione è sufficiente essere muniti di carta d'identità o passaporto. Questa
formalità è del tutto gratuita.
In caso di soggiorno presso un hotel, sarà necessario compilare un apposito modulo; l'hotel penserà
al resto.
In alcuni paesi dell'UE, la mancata dichiarazione di presenza può comportare una sanzione, ma non
può costituire l'unica causa di espulsione dal territorio.
Parità di trattamento: Durante il soggiorno nel paese ospitante, lo studente ha diritto allo stesso
trattamento previsto per i cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda l'accesso
all'occupazione, la retribuzione, le prestazioni volte ad agevolare l'accesso al lavoro, l'iscrizione
presso istituti scolastici, ecc.
Alcuni paesi dell'UE potrebbero rifiutarsi di concedere un sostegno finanziario per i primi tre mesi di
soggiorno o una borsa di mantenimento, finché non verrà acquisito il diritto al soggiorno
permanente.
Espulsione: In casi eccezionali, le autorità del paese ospitante possono stabilire l’espulsione per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, ma unicamente se è dimostrato
che la persona da espellere rappresenta una grave minaccia.
La decisione di espulsione deve essere comunicata per iscritto, precisando i motivi del
provvedimento e indicando le modalità e i termini per presentare ricorso.
Soggiorni all'estero superiori a tre mesi
I cittadini dell’UE hanno il diritto a soggiornare in un altro paese dell'UE per tutta la durata dei loro
studi se:
- risultano iscritto presso un istituto scolastico riconosciuto
- dispongono di un reddito sufficiente (a prescindere dalla fonte) per vivere senza avere bisogno di
sussidi
- possiedono un'assicurazione sanitaria completa nel paese ospitante.
Le autorità nazionali non possono esigere che il reddito dello studente straniero superi il livello al di
sotto del quale è possibile beneficiare di un sussidio di base.
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Se, al termine degli studi, non si dimostra di avere un lavoro o di disporre di risorse sufficienti al
proprio sostentamento, è concreto il rischio di perdere il diritto di soggiorno nel paese ospitante.
Iscrizione: Durante i primi tre mesi di soggiorno nel nuovo paese, non è obbligatorio iscriversi (per
ottenere un documento che attesti il proprio diritto di soggiorno nel paese).
Dopo tre mesi nel paese ospitante può essere richiesto di iscriversi presso le autorità competenti (in
genere il comune o il commissariato di polizia).
Per ottenere un attestato d'iscrizione sarà necessario esibire:
- carta d'identità o passaporto in corso di validità
- un certificato d'iscrizione presso un'istituto scolastico riconosciuto
- un documento attestante un'assicurazione sanitaria completa
- una dichiarazione in cui si confermiadi disporre di risorse economiche sufficienti al proprio
sostentamento (le risorse possono provenire dai propri genitori, dal coniuge, ecc.).
Al momento dell'iscrizione verrà rilasciato un attestato d'iscrizione che conferma il diritto di
soggiornare nel paese ospitante e contiene l'indicazione precisa del nome e domicilio dello studente
straniero, nonché la data dell'avvenuta iscrizione.
L'attestato d'iscrizione deve essere rilasciato immediatamente e dietro versamento di una somma
che non dovrebbe superare quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio della carta d'identità.
Deve avere validità illimitata (senza necessità di rinnovo), sebbene possa rendersi necessario
comunicare alle autorità locali eventuali cambi d'indirizzo.
In caso di mancata iscrizione, si rischi una sanzione, ma non l’espulsione.
In molti paesi è necessario essere sempre muniti di attestato d'iscrizione e carta d'identità o
passaporto, e in caso di mancata esibizione di tali documenti si rischia una sanzione, ma non di
essere espulsi dal territorio.
Parità di trattamento: Durante il soggiorno nel paese ospitante, lo studente ha diritto allo stesso
trattamento previsto per i cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda l'accesso
all'occupazione, la retribuzione, le prestazioni volte ad agevolare l'accesso al lavoro, l'iscrizione
presso istituti scolastici, ecc.
Eccezione : alcuni paesi dell'UE potrebbero rifiutarsi di concedere borse di studio agli studenti, finché
non acquisiscono il diritto al soggiorno permanente.
Invito a lasciare il territorio / espulsione
Finché lo studente soddisfa le condizioni previste in materia di soggiorno, può rimanere nel paese
ospitante dell'UE. In caso contrario, le autorità nazionali possono invitarlo a lasciare il territorio.
In casi eccezionali, possono prevedere l’espulsione per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza, ma unicamente se è dimostrato che si è in presenza di una minaccia molto grave.
La decisione di espulsione o l'invito a lasciare il territorio devono essere comunicate per iscritto,
precisando tutti i motivi del provvedimento e indicando le modalità e i termini per presentare ricorso.
Soggiorno permanente
Se, in qualità di studente, un cittadino UE ha soggiornato legalmente in un altro paese dell'UE in via
continuativa per cinque anni, acquisirà automaticamente il diritto al soggiorno permanente in detto
paese. Ciò significa che potrà soggiornare nel paese per tutto il tempo che desidera.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da:
- assenze temporanee (inferiori a sei mesi all'anno)
- assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari
- un'assenza di dodici mesi consecutivi per giustificati motivi quali: gravidanza, maternità, malattia
grave, lavoro, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro paese.
L'assenza dal paese ospitante per oltre due anni consecutivi può comportare la perdita del diritto di
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soggiorno permanente.
Documento di soggiorno permanente
Si tratta di un documento diverso dall'attestato d'iscrizione, che in alcuni paesi è obbligatorio.
Questo documento attesta il diritto di soggiorno permanente nel paese ospitante, senza particolari
condizioni.
Ciò significa che le autorità non possono più chiedere alo studente di dimostrare che eserciti
un'attività lavorativa, che dispone di risorse sufficienti, di un'assicurazione sanitaria, ecc. Il
documento di soggiorno permanente può rivelarsi un utile strumento per l'adempimento di formalità
amministrative o nei rapporti con le autorità.
Le autorità sono tenute a rilasciare il documento richiesto nel minore tempo possibile, dietro
versamento di una somma che non deve superare quella richiesta ai cittadini nazionali per le carte
d'identità. In caso contrario, ci si può rivolgere ai servizi di assistenza europea.
Il documento ha una validità illimitata e non occorre rinnovarlo.
Per ottenerlo sarà necessario esibire un documento che attesti il soggiorno da cinque anni nel paese
ospitante, ad esempio un attestato d'iscrizione in corso di validità rilasciato al momento dell’arrivo.
Parità di trattamento: Durante il soggiorno permanente, sarà possibile beneficiare degli stessi diritti,
sussidi e vantaggi dei cittadini nazionali, alle stesse condizioni.
Espulsione: In casi eccezionali, le autorità del paese ospitante possono stabilire l’ espulsione per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, ma unicamente se è dimostrato
che la persona da espellere rappresenta una grave minaccia.
La decisione di espulsione deve essere comunicata per iscritto, precisando tutti i motivi del
provvedimento e indicando le modalità e i termini per presentare ricorso.
In caso di richiesta di informazioni, il sito della Commisione europea ha una pagina apposita di aiuto,
attraverso la quale i cittadini vengono messi in contatto con un gruppo di giuristi indipendenti per
una consulenza personalizzata sui diritti in base dell'UE o con il personale delle amministrazioni
nazionali,che fungerà da mediatore. Questi servizi sono interamente gratuiti. Il gruppo che riceverà
la tua domanda potrà, se lo ritiene opportuno, trasmetterla a un altro servizio, previa autorizzazione
da parte di chi ha inoltrato la richiesta.
Fonte: ec.europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/rights-conditions/index_it.htm
Siti di Riferimento
Sito della Commissione Europea - La Tua Europa
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