MATR. N. 0000639018
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE
Il Codice Deontologico come guida per la riflessione
etica nell’operatività quotidiana:
studio osservazionale sull’adozione del Codice Deontologico
nell’ospedale Bufalini - Cesena
Elaborato finale in etica e deontologia dell’esercizio professionale
PRESENTATA DA
RELATORE
Sara Bisulli
Prof.ssa Claudia Martini
SESSIONE I
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
INDICE
Introduzione......................................................................................................pag. 4
CAPITOLO 1
IL BISOGNO DI “ETICA” NELL’AGIRE
DELL’INFERMIERE
1.1 Definizione di Etica e Morale.......................................................................pag. 6
1.2 L’infermiere e la relazione con la persona assistita......................................pag. 7
1.3 L’infermiere come “Agente Morale”............................................................pag. 7
1.4 Metodo dei quattro livelli..............................................................................pag. 8
1.5 Teorie etiche..................................................................................................pag. 9
1.6 Principi dell’etica..........................................................................................pag. 12
1.6.1 Modello Principialista................................................................................pag. 13
1.7 Prendere una decisione etica.........................................................................pag. 14
1.7.1 Valori del professionista.............................................................................pag. 15
1.7.2 Valori della persona assistita......................................................................pag. 15
1.8 Dilemma/problema etico...............................................................................pag. 17
CAPITOLO 2
IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LA STORIA
DELL’INFERMIERISTICA ITALIANA
2.1 Definizione....................................................................................................pag. 19
2.2 Premessa........................................................................................................pag. 19
2.3 L’epoca premoderna infermieristica..............................................................pag. 21
2.4 Primo Codice Deontologico del 1960...........................................................pag. 22
2.5 Secondo Codice Deontologico del 1977.......................................................pag. 23
2.6 Terzo Codice Deontologico del 1999............................................................pag. 25
2.7 Quarto Codice Deontologico del 2009..........................................................pag. 28
2.7.1 Premessa.....................................................................................................pag. 28
2 2.7.2 Descrizione degli articoli...........................................................................pag. 29
2.7.3 Consenso Informato...................................................................................pag. 30
2.7.4 Obiezione e clausola di coscienza..............................................................pag. 33
2.7.5 Segreto professionale.................................................................................pag. 34
2.7.6 Responsabilità e deontologia professionale...............................................pag. 36
2.7.7 Accanimento terapeutico e fine vita...........................................................pag. 39
CAPITOLO 3
PROTOCOLLO DI STUDIO
3.1 Definizione del problema..............................................................................pag. 43
3.2 Motivazione dello studio...............................................................................pag. 44
3.3 Obiettivi dello studio.....................................................................................pag. 45
3.4 Metodologia..................................................................................................pag. 46
3.5 Popolazione di studio....................................................................................pag. 47
3.6 Criteri di inclusione.......................................................................................pag. 48
3.7 Criteri di esclusione.......................................................................................pag. 48
3.8 Strumenti di raccolta dati..............................................................................pag. 48
CAPITOLO 4
RISULTATI DELLO STUDIO
4.1 Evento formativo...........................................................................................pag. 60
4.2 Somministrazione Ritest...............................................................................pag. 60
4.3 Risultati dello studio.....................................................................................pag. 62
4.4 Limiti dello studio.........................................................................................pag. 65
4.5 Discussione...................................................................................................pag. 66
Conclusioni.........................................................................................................pag. 68
Bibliografia.........................................................................................................pag. 69
Allegati................................................................................................................pag. 71
3 INTRODUZIONE
Il Codice Deontologico rappresenta il più importante atto di autoregolamentazione per gli
infermieri, indica i valori morali che ispirano la professione e determina di conseguenza
anche il campo proprio di attività, competenza e responsabilità. Autonomia e competenza
sono normate, da un punto di vista giuridico, dal profilo e l’ordinamento didattico, ma
trovano nel Codice Deontologico l’impegno di ogni singolo professionista a realizzare
un’assistenza personalizzata e come tale concordata insieme all’ammalato, che è di
principio persona autonoma e capace di determinare le proprie scelte. Gli infermieri, oggi
più che mai, garantiscono interventi necessari ed insostituibili per aiutare, collaborare,
contribuire, in una relazione d’aiuto, al bisogno di assistenza e di salute delle persone, della
popolazione, della società. Oggi, la “fragilità” della persona è così rilevante da obbligare
tutti, dalle parti politiche ai professionisti, agli amministratori, alle organizzazioni a
rivedere e riorientare i loro mandati, tutti però guidati da un unico filo conduttore: la
persona e i suoi bisogni. E’ solamente spostando tutta l’attenzione sulla persona, che ne
consegue il pieno riconoscimento del ruolo e dell’esclusività del mandato di ogni
professione, anche della professione infermieristica. In tal senso, nel Codice Deontologico,
sono espressi i valori che la professione esprime nella relazione con la persona assistita.
Dall’analisi del Codice Deontologico, emerge la figura dell’infermiere come “agente
morale”, ossia come colui che si assume la responsabilità dei risultati, individuando
percorsi assistenziali che rispondano ai reali bisogni del malato. L’approccio assistenziale
corretto, che consente all’infermiere di porre al centro del processo il paziente, per fornire
un’assistenza personalizzata e per assicurare la libertà delle scelte e dei valori della
persona, e dove il professionista si assume le responsabilità del suo agire, deve avvenire
all’interno di una cornice valoriale che strutturi gli elementi fondanti della relazione con la
persona assistita. Nello specifico, il Codice Deontologico fissa le norme dell’agire
professionale e definisce i principi guida che impostano il sistema etico in cui si svolge la
relazione con la persona assistita. In tal senso, la relazione insita nel rapporto infermiere –
assistito è ricca di incontri, scambi, confidenze, confronti e richieste, ora, è possibile che in
tale ricchezza personale si verifichino incomprensioni, tensioni e conflitti, derivanti da
diverse visioni etiche inerenti ad esempio la concezione della vita, la libertà di scelta
rispetto ai percorsi diagnostici terapeuti e assistenziali. In questi casi come si deve
4 comportare l'infermiere? Assecondare sempre le richieste del paziente in quanto
protagonista dell'assistenza o si può opporre portando alla luce norme e regolamenti che
tutelano la sua decisone contraria? Il valore etico intrinseco al Codice Deontologico può
essere di aiuto all’infermiere? Si può affermare che, l’etica aiuta l’infermiere a meglio
comprendere come agire nei diversi e distinti ambiti di discrezionalità che la quotidianità
professionale propone, infatti, oltre a come porsi nella relazione infermiere - persona, aiuta
a comprendere come vivere e interagire nel team professionale, come affrontare situazioni
problematiche o dilemmi etici singolarmente o con altri professionisti, come approfondire
le norme dettate dal Codice Deontologico e assimilarle in maniera tale da tramutarle in
comportamenti professionali spontanei e attenti alla persona.
Il presente elaborato nasce da una attenta riflessione sulle diverse esperienze di tirocinio da
me tenute nel corso di Laurea triennale, che hanno consentito di osservare quanto sopra
citato, e di come l’infermiere nella pratica quotidiana, sempre più spesso si trova ad
affrontare situazioni clinico - assistenziali complesse che possono essere fonte di problemi
e/o dilemmi etici. L’elaborato si pone lo scopo d’indagare se le norme contenute nel
Codice Deontologico, sono acquisite e applicate dai professionisti nella pratica quotidiana,
come strumento per favorire la relazione infermiere - malato e nel contempo indicare
possibili strategie per la risoluzione dei problemi/dilemmi etici.
Nel primo capitolo dell’elaborato ho descritto il concetto di etica, le teorie, principi e
modelli e specificato la definizione di problemi e dilemmi etici. Il secondo capitolo
descrive sinteticamente il percorso storico del Codice Deontologico fino a giungere
all’analisi più dettagliata degli articoli componenti il Codice Deontologico del 2009, e le
implicazioni sull’agire quotidiano dell’infermiere oggi. Il terzo capitolo invece presenta il
protocollo di studio che ha permesso di valutare il livello di conoscenza da parte degli
infermieri di alcune strutture organizzative del dipartimento chirurgico e medico
dell’ospedale Bufalini di Cesena e gli strumenti operativi adottati per facilitane la
conoscenza i risultati dello studio e i suoi limiti. Nel quarto e ultimo capitolo invece è
presentata la discussione dove vengono confrontati i risultati dei due questionari
somministrati in periodi diversi e le conclusioni.
5 CAPITOLO 1
IL BISOGNO DI “ETICA” NELL’AGIRE
DELL’INFERMIERE
1.1 Definizione di Etica e Morale
Etica dal greco ethos, “costume, consuetudine, modo di vivere” l'etica é la disciplina che
studia il comportamento pratico dell’uomo e indica le scelte da attuare al fine di
individuare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo; indica quali sono i
doveri morali verso sé stessi e verso gli altri e quali i criteri per giudicare sulla moralità
delle azioni umane.
Morale dal latino moralis indica l'insieme di valori riconosciuti come tali e delle regole
condivise dalla maggior parte di un gruppo sociale quindi universalmente accettati1.
All'inizio i termini etica e morale venivano considerati come sinonimi, solo dopo
l'illuminismo le due locuzioni sono state separate, ovvero, morale come insieme di valori
trasmessi da una tradizione, ed etica disciplina fondata sulla ragione, quindi la riflessione
critica sulla morale per argomentarne i vantaggi e gli svantaggi. In tal senso, si può parlare
di etica normativa o prescrittiva quando si giudica un'azione o un'omissione, lecita o meno,
in base al riferimento morale. Se tenta di elaborare il giudizio etico valido per tutti, diremo
che l'etica è generale. Diventa applicata quando il giudizio si fa pratico, ovvero nel
momento in cui ci si chiede in un dilemma etico se quell'azione od omissione sia giusta o
meno2.
L’etica sanitaria, inizia il suo percorso, intorno agli anni ‘80. In quegli anni le diverse
teorie etiche seguono un nuovo orientamento fortemente delineato dai problemi pratici
effettivi. In particolare i nuovi sviluppi della medicina, della biologia, della tecnologia, le
mutate condizioni di morte e di nascita, di cura degli esseri umani e il crescente pluralismo
culturale, pongono in modo urgente richieste di soluzioni. Inizia così un particolare
processo di specializzazione dell’etica “pratica” che si articola in una miriade di settori
nuovi: sanitari, clinici, ambientali, animali e bioetici. Si delinea quello che viene definito il
“bisogno di etica” nel mondo della salute e delle professioni sanitarie. Tale bisogno è la
manifestazione dell’accresciuta complessità delle scelte etiche nei contesti clinico 1
2
Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011.
6 assistenziali e si nutre del dialogo e del confronto continuo tra ciò che lo sviluppo
tecnologico, scientifico rende possibile e ciò che il rispetto della persona, e dei propri
valori consente di attuare. Intorno agli anni ‘90 un altro concetto determina ulteriori
cambiamenti nelle visioni etiche, ovvero, l’ “etica della responsabilità” ed in particolare la
consapevolezza che il cittadino è portatore di proprie specifiche libertà e responsabilità
nelle scelte che riguardano la propria salute. Proprio in considerazione della
libertà/responsabilità sulle scelte che riguardano la propria salute, il cittadino ha diritto ad
una corretta e chiara informazione.3
1.2 L’infermiere e la relazione con la persona assistita
Il professionista sanitario, il cui corpus scientifico, come specificato sopra, è influenzato
dalle continue innovazioni in ambito tecnico, scientifico ed economico, corre il rischio di
perdere di vista la dimensione propriamente umana della relazione con la persona assistita.
La dimensione etica del nostro agire professionale deve avere uno schema concettuale di
riferimento e un impianto valoriale operativo utili a comprendere e analizzare i vari
dilemmi che si presentano nella nostra operatività quotidiana, per essere in grado di
identificare i valori e le norme che guidano l’operatore nelle decisioni e poter giustificare
in maniera personale le proprie azioni in un contesto con visioni spesso contrapposte. Nel
motivare le proprie azioni si deve elaborare interiormente un paradigma concettuale di
riferimento per giungere a dimostrare la ragione ultima per cui un atto professionale sia
lecito o meno.
1.3 L’infermiere come “ Agente Morale”
L'infermiere che compie scelte di natura etica può essere definito come “Agente morale”,
poiché il suo agire è condizionato dalle disposizioni che riceve dalla istituzione,
dall’organizzazione del lavoro, dalle richieste degli altri professionisti, dalla difesa e
promozione dei diritti umani di tutti i soggetti coinvolti, in primis degli assistiti. Per
decidere assieme a un malato quale sia la cura idonea per la sua persona e più coerente
rispetto ai valori in cui lui crede, occorre per l’infermiere, entrare nella struttura morale di
un altro soggetto, prenderla in considerazione, aiutare l’interlocutore interessato a esplorare
meglio i propri punti di riferimento, riconoscere i dilemmi e le ragioni di un eventuale
3
IPASVI TN, Notizie & Informazioni,anno 9, n. 1, Luglio 2009.
7 disacccordo tra pazienti,
p
fam
miliari e curranti e infin
ne operare scelte
s
proceedurali o so
ostanziali
coereenti con questa delicatta analisi prreliminare. In tal senso
o, dietro add ogni sceltaa, a ogni
decissione, piccoola o grand
de che sia, cc’è una vallutazione morale,
m
ovveero un giud
dizio che
definnisce una ceerta azione buona o caattiva, da faarsi o da no
on farsi, da raccomand
dare o da
biasiimare. Ora, per prendeere una deccisione cliniico - assistenziale eticcamente corrretta, al
fine ddi mirare all bene della persona asssistita, l’inffermiere dev
ve:
11. conoscerre le teorie, i principi eetici e i vallori del paziente;
22. sapere argomentarre per qu ale ragion
ne ha deciso di coompiere un
na certa
azione/atttività assisttenziale o uuna certa valutazione.
11.4 Metod
do dei qua
attro livellli
Quanndo si esprime un giu
udizio su unna determin
nata azione si sviluppaano in mod
do più o
menoo consapevvole una seerie di passsaggi; è im
mportante indagare
i
quuesto proceesso per
compprendere le basi e le raagioni che suupportano le
l valutazioni morali. U
Un metodo ordinato
che ppuò essere utilizzato
u
daall’infermieere per megllio argomen
ntare se unaa determinatta azione
assistenziale è buona
b
e percché, è il mettodo dei quaattro livelli di seguito ppresentato:
Schem
ma dei quatttro livelli
Mettodo deduttivo
Metodo
M
indduttivo
Teorie etiche- mo
odelli di
medicina
Teorrie etiche- m
modelli di
medicinna
Principi
Princip
pi
Regoole/procedure
Reegole/proccedure
Giiudizi/azio
oni
Giudizi/aazioni
Questo schema di quattro livelli4 va letto dall’alto in basso se si vuole avere la direzione in
cui i giudizi vengono dedotti, si legge invece dal basso in alto, se ci si chiede la ragione per
cui si compiono delle azioni di un certo tipo o per cui si formulano corrispondenti giudizi
morali.
Come è facilmente intuibile, le divergenze sulle regole e le azioni in ambito sanitario
hanno la loro radice nei principi e nelle teorie etiche, quando cioè si devono ricercare le
ragioni, esplicitando la propria visione dell’uomo e il fondamento della sua umanità.
Per prepararsi a prendere delle decisioni etiche si possono individuare tre passi importanti:
la comprensione dei propri valori attraverso l’introspezione, la riflessione e l’autoanalisi;
comprendere quali siano i valori importanti per gli altri e la ragione per cui sono
considerati tali, rispettare il sistema valoriale dell’altro e ritenerlo valido allo stesso modo
del proprio.
È difficile distinguere problemi tecnici da una parte e problemi di etica dall'altra: l'etica è
parte costitutiva e dimensione intrinseca delle situazioni che si creano in medicina e hanno
una forte portata esistenziale. I problemi etici riguardano sempre il valore, lo scopo, le
motivazioni e la giustificazione dell'azione, così come le alternative che le persone
coinvolte prospettano.
1.5 Teorie etiche
Il pregio delle grandi teorie etiche è quello di offrire criteri generalissimi, essenziali,
universalmente comprensibili e sostenibili, oltre che logicamente coerenti, per distinguere
in modo sistematico e puntuale le buone azioni da quelle cattive. Una possibile distinzione
generale divide le teorie in:
a. Consequenzialistiche: quando basano il giudizio sulla bontà morale di un’azione
fondandosi esclusivamente sulle conseguenze che tale azione produce;
b. Deontologiche: se affermano che il valore morale di un gesto non dipende
esclusivamente dai suoi effetti.
c. Delle virtù: sono interessate alla persona che agisce a promuovere i suoi tratti
positivi e minimizzare i suoi vizi.
4
Paolo M. Cattorini, Bioetica metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Elsevier, Milano
2011.
9 Le teorie nell’etica offrono una modalità sistematica di organizzare il ragionamento, che
costituisce la base per decidere le azioni giuste e migliori da compiere e, si differenziano in
base a quali valori sono considerati più importanti.
L’analisi di particolari situazioni secondo ciascuna teoria porta a conclusioni diverse, come
di seguito indicato:
Teoria Consequenzialista:
ˆ Utilitarismo è quella teoria la quale un’azione (o una regola) è buona se produce il
maggior bene possibile in un certo contesto, per coloro che vi sono e vi potranno
essere coinvolti. Il principio base è la valutazione del rapporto costo - beneficio
dell'azione. Un’azione A sarà migliore di un’altra B se il saldo positivo tra valori e
disvalori prodotto e reso disponibile per il maggior numero di persone è più in alto
in A che in B. Secondo l’utilitarismo non c’è nessuna azione determinata che si
possa dichiarare buona sempre e secondo ogni aspetto, prima appunto di calcolare
gli effetti che prevedibilmente essa genererà.
Tre sono gli obbiettivi in questa teoria:
9 massimizzare il piacere;
9 minimizzare il dolore;
9 ampliare la sfera delle libertà personali per il maggior numero di soggetti.
Naturalmente secondo differenti versioni dell’utilitarismo si può connotare differentemente
la nozione di “bene”: secondo alcuni il bene da promuovere è il piacere, secondo altri la
felicità, secondo altri la salute, oppure il soddisfacimento delle preferenze individuali.
Alcune teorie utilitaristiche definiscono “conseguenze vantaggiose” i risultati delle azioni
che portano i vantaggi maggiori per il più elevato numero di pazienti.
L'analisi critica del costo - beneficio principio base di questa teoria, è riduttiva se applicata
all'uomo, la persona è ridotta a semplice essere capace di sentire dolore e piacere; tutti
coloro che non mostrano tali capacità non possono esser compresi in tale nozione. Ne
rimangono quindi esclusi gli embrioni, i feti, alcuni malati terminali, gli handicappati e via
dicendo.
Teoria Deontologica: enfatizza l’insieme di regole o responsabilità a cui ogni
professionista è obbligato ad aderire. Queste teorie stabiliscono che l’individuo rimanga
fedele a un certo insieme di compiti, che hanno la precedenza su altre considerazioni. Le
decisioni su quale sia l’azione giusta da attuare si basano sulla sua compatibilità con i
10 compiti, non sulle conseguenze dell’azione.
Quando si identificano i diritti come aspetto prioritario, ci si focalizza sulle richieste e sui
diritti di ogni persona. Le azioni si possono giudicare in base a quanto rispettano i diritti di
ciascun individuo. I giudizi su queste azioni si basano sul fatto che esse sostengono o meno
questo diritto. Gli infermieri hanno un dovere professionale verso i pazienti, e i pazienti
hanno dei diritti che vanno rispettati.
ˆ Proceduralismo 5 , secondo il quale le posizioni etiche nelle nostre società
pluralistiche e secolarizzate sono incommensurabilmente diverse. C’è l’incapacità
di condividere un’idea sostanziale di vita buona. Ciò a cui possiamo mirare è solo il
rispetto di una procedura neutrale che consente di realizzare, nonostante e
attraverso le diversità delle molte comunità una composizione tollerante e pacifica.
L'ordine gerarchico dei valori è strettamente personale basato esclusivamente sulla
volontà del soggetto agente, l'unico limite è la libertà altrui. Dall’analisi critica di
tale teoria si evince che, da un punto di vista prettamente teorico, una etica così
intesa è di tipo minimalista, si presta ad un puro “lasciar fare” privo di contenuti
sostanziali e mancando di un criterio di giudizio si mostra di fatto sterile nel
risolvere i dilemmi morali.
ˆ Neocontrattualismo6 la società si fonda su un contratto o patto originario. Una
delle forme determinate in cui si specifica tale contratto generalissimo essenziale è
la fiducia reciproca ed è quella della relazione medico - paziente, che costituisce un
tipo di accordo diverso sia da una transazione mercantile, sia da un accordo
esteriormente burocratico, in cui la condizione essenziale è la fiducia reciproca e in
cui i principi di base sono la fedeltà alle promesse, la libertà degli alleati, la
veridicità, la lealtà, la giustizia.
Teoria delle virtù: ogni professionista sanitario deve progredire in maniera sufficiente
nella riflessione morale sull’agire professionale, attraverso la conoscenza della virtù, in
forza al ragionamento che porta all’esercizio delle stessa e della giustificazione delle
proprie azioni secondo ragione. Ogni azione professionale, posta in essere, sviluppa delle
conseguenze di cui il professionista deve farsi carico, in senso giuridico e morale. Essere
formati all’esercizio delle virtù, non è altro che imparare a svolgere bene un ruolo o una
5
Tratto dal pensiero del filosofo medico statunitense Hugo Tristram Engelhardt jr. espresso nell’opera
Manuale di bioetica, il Saggiatore, 1999. 6
Tratto dal libro Una introduzione alle teorie morali di Roberto Mordacci, Feltrinelli, Milano, 2003. 11 funzione. Il riconoscimento di beni interni di ogni pratica, il conseguimento di essi,
costituisce l’eccellenza di una pratica. Le qualità dell’intelligenza e del carattere, che
abilitano a riconoscere i beni appropriati e a usare le abilità opportune per ottenerli, sono le
eccellenze, le virtù che distinguono i vari professionisti sono:
1. il coraggio di sapersi assumere dei rischi
2. la pazienza nell'ascoltare e saper aspettare il momento giusto per agire
3. la giustizia
4. la temperanza che aiuta a prendere le distanze da istinti
5. la prudenza che serve a non sbagliare
6. l'onestà che è la virtù per conseguire quanto richiesto sia dalla conoscenza di sè, sia
dall'abilità di resistere a tutte quelle sollecitazioni che portano allo scoraggiamento
7. la responsabilità verso il paziente riconoscendo le nostre carenze7
1.6 Principi dell’etica
Alla base delle norme etiche sta un complesso di principi e di valori.
I principi etici sono norme generali derivanti da una teoria etica; l'azione dunque viene
considerata eticamente corretta quando è conforme a determinati principi. Il paradigma dei
principi aiuta inizialmente ad essere obbiettivi, nel senso che utilizzandoli e riferendoli a
essi si riesce a esprimere un giudizio morale identico in ogni situazione. Se i principi però
non hanno alla base una visione antropologica, una teoria di riferimento, un modello di
pensiero, si svuotano di significato. Non sarà facile porli in gerarchia qualunque sia la
visione antropologica in cui essi si articolano, perché tenderanno a configgere tra loro e a
cambiare di posto nella scala di gerarchia.8
Il termine principio ha due differenti significati in etica:
1. designa l’inizio o il fondamento di una teoria etica; in tal senso i principi sono
fondanti o originari e non sono derivati né difesi da teorie etiche piuttosto, sono le
teorie morali che derivano e sono difese dai principi.
2. designa una norma standard in base alla quale si può esprimere un particolare
giudizio morale circa ciò che è giusto o sbagliato. In questo senso essi assumono il
significato di principi-guida dell’azione, che derivano, o quanto meno possono
essere difesi, da teorie morali.
7
8
Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. 12 1.6.1 Modello Principialista
Nel modello principialista il riferimento ai principi è forte, tanto da rendere quasi passivo il
ruolo dell’attore morale, del professionista sanitario che, rifacendosi fedelmente ad essi,
può ragionevolmente sentirsi ligio alle regole, benché deresponsabilizzato formalmente
rispetto all’atto. Il modello formulato da Tom L. Beauchamp e James F. Childress, fornisce
uno schema concettuale utile a orientare i professionisti sanitari per giustificare le proprie
decisioni basandosi su quattro principi:
1. principio di autonomia;
2. principio di beneficenza/non maleficenza;
3. principio di giustizia;
4. principio d’integrità morale della professione;
1. Principio di autonomia: implica il riconoscere il malato come soggetto autonomo,
ovvero tutelarne la capacità di agire consapevolmente, senza costrizioni, anche quando
questa autonomia si riduce o viene a perdersi. Questo, implica un'informazione corretta
modulata in base al grado di comprensione della persona e completa di tutte le integrazioni
utili per consentire una valutazione ponderata delle soluzioni. L’informazione dovrà essere
corretta, diretta, collaborativa e partecipata. Il consenso informato diventa frutto di un
reale, libero contratto professionale, strumento della piena attuazione del processo di
empowerment rivolto alla persona assistita.
2. Principio di beneficenza/non maleficenza: sono aspetti contrapposti della stesa
medaglia: promuovere il bene per le persone assistite e non nuocere.
3. Principio di giustizia: ha lo scopo di garantire a ciascuno quanto di meglio è a
disposizione, occorre essere imparziali, valutare casi uguali allo stesso modo,
razionalizzando gli interventi per garantire le cure necessarie a tutti.
4. Principio d’integrità morale della professione: lo possiamo formulare nella veste di
indicazione per il medico o l’infermiere: “esigi di essere trattato come una persona
autonoma e come un buon professionista, esigi cioè di essere rispettato nelle tue proprie
opzioni morali” (prese secondo coscienza). Come si vede, è una sorta di principio ribaltato
sul versante del professionista e in quei criteri di condotta che si basano sullo standard
ritenuto valido dalla comunità medico scientifica (è il diritto di agire secondo scienza).
13 1.7 Prendere una decisione etica
Questi principi sono cogenti per il soggetto, fin quando non confliggono tra di loro, in tal
caso il soggetto è chiamato a ponderare quale principio abbia nella singola situazione
maggior forza persuasiva, in forza della quale si impone sugli altri. Essi non entrano nel
merito dei possibili conflitti derivanti dalle varie teorie etiche a cui è possibile ricondurre i
principi, ma propongono appunto una articolazione dialettica fra tali principi.
All’interno di un quadro generale di coerenza che richiede di rendere ragione delle azioni e
delle norme adottate, occorre poi sapere specificare e bilanciare i principi.
Ogni principio, ogni norma morale rischia di apparire vuota e inefficace senza un processo
di specificazione, soprattutto di fronte a casi difficili e complessi. Gli stessi principi, non
essendo assoluti o gerarchicamente ordinati, necessitano, quando entrano in conflitto, di un
bilanciamento, cioè di una valutazione del loro rispettivo peso e della possibilità di
trasgredire un singolo principio in forza della maggior forza cogente e persuasiva di uno o
più altri, in un determinato e preciso caso.
Le condizioni per trasgredire un principio sono così stabilite:
- migliori ragioni possono essere offerte per trasgredire una norma rispetto all’infrangere
la norma stessa;
- l’obiettivo morale che giustifica la trasgressione deve avere una realistica possibilità di
raggiungimento;
- non vi sono azioni alternative preferibili che possano sostituirla;
- la forma della trasgressione deve costituire la minor trasgressione possibile, commisurata
al raggiungimento del fine dell’azione;
- l’agente deve cercare di ridurre al minimo gli effetti della trasgressione.
L’espressione “principi etici di base” si riferisce a quei giudizi generali che servono come
giustificazione di fondo per le molte prescrizioni e valutazioni etiche particolari delle
azioni umane. Tra quelli generalmente accettati nella nostra tradizione culturale, tre
principi di base sono particolarmente rilevanti: il principio del rispetto delle persone, la
beneficità e la giustizia.
I doveri determinati di volta in volta, ricavabili da ciascuno di questi principi, non sono
assoluti, ma valgono in prima istanza ossia in genere, per lo più valgono cioè sino a che
essi non vengano a conflitto con altri doveri appellatisi a uno degli altri principi. In tali casi
occorre reinterpretare il significato dei principi per fare un bilanciamento reciproco e
14 individuare forme di composizione dei doveri, forme tali da tutelare in massimo grado i
valori che ciascuno dei principi mette in luce.
La comprensione, l’interpretazione e la comparazione dei principi avviene alla luce di una
teoria etica che giustifica il senso dei comandi particolari, li mette in una certa relazione ed
eventualmente in un certo ordine di priorità. Se chiediamo infatti a un sostenitore della
priorità assoluta del principio di autonomia sugli altri doveri la ragione della sua
preferenza, egli cercherà di convincerci della validità della sua visione generale del bene o
del suo ideale di umanità da cui deriva in particolare il modello di medicina in cui egli
crede.
Oltre ai principi di rispetto per l’autonomia, beneficenza, non - maleficenza e giustizia che
guidano il processo decisionale nell’assistenza sanitaria,un altro passo per poter analizzare
le situazioni in maniera corretta è l’individuazione del sistema di valori di cui è portatore
sia il professionista sia la persona assistita.
1.7.1 Valori del professionista
ˆ Veridicità: significa dire il vero, e ciò è essenziale per l’integrità della relazione
utente-professionista. Viene sottolineato l’obbligo dei professionisti sanitari nei
confronti dei pazienti. Il diritto all’autodeterminazione diventa privo di senso se
l’utente non riceve informazioni accurate, precise, comprensibili.
ˆ Fedeltà: significa essere fedeli alle proprie promesse e ai propri impegni. Gli
impegni degli infermieri nei confronti dei pazienti comprendono l’offrire
un’assistenza sicura e il garantire la competenza nella pratica professionale.
ˆ Riservatezza: questo principio richiede che le informazioni su un paziente siano
tenute private. Ciò che è documentato sulla cartella clinica deve essere accessibile
solo ai professionisti che assistono il paziente. Nessun altro deve poter accedere a
queste informazioni, a meno che il paziente non abbia dato il consenso per
rilasciare informazioni e non abbia identificato con chi possono essere condivise e
per quale scopo.
1.7.2 Valori della persona assistita
È possibile che quanto possa essere valutato come valore da una serie di persone, possa
essere dis - valore per molti altri è quindi necessario considerare che la presa di decisioni è
influenzata dalla visione antropologica individuale, anche se in alcuni casi potrebbe
15 prevalere quella del gruppo di riferimento.
Definire il significato da attribuire al concetto di valore è difficile, la dinamicità ossia la
continua evoluzione rispetto allo spirito del tempo è tra le caratteristiche principali dei
valori; nell’elaborato verrà descritta la declinazione valoriale proposta da Sarah Frye e
Megan-Jane Johnstone le quali operano la seguente distinzione: convinzioni personali,
valori morali, valori culturali, valori religiosi, valori personali e valori professionali.
ˆ Convinzioni personali: ne sono un esempio lo stile, la dignità personale o le
questioni di gusto; lo stile è indiscutibile e rappresenta la maniera in cui siamo in
grado di entrare in comunicazione, attraverso canali verbali e gestuali. È importante
maturare l’esperienza del saper vivere con gli occhi puntati su di noi, sul nostro
operato. È possibile utilizzando un ragionamento analitico, associare come
flashback i fotogrammi delle mille situazioni di emergenza/urgenza vissute per
strada, nelle case, nei grandi magazzini.
ˆ Valori morali: originano da quegli interessi morali importanti che fanno si che le
persone difendano concetti come la vita umana, la libertà, l’autodeterminazione, il
benessere sociale e personale. Ci vengono tramandati dalle tradizioni famigliari e
dal contesto in cui viviamo in un primo momento, poi acquistano importanza le
esperienze di vita e le relazioni che ti possono confermare o smentire i tuoi valori.
ˆ Valori culturali: sono identificabili come degli standard accettati e dominanti in
uno specifico gruppo culturale; operano unitamente al complesso delle convinzioni
personali e servono a dare significato e valore all’esistenza e alle esperienze del
gruppo stesso. Ogni cultura possiede valori e convinzioni in relazione alla salute,
alla malattia e a quale sia un comportamento moralmente accettabile nel fornire
un’assistenza che promuova la salute. Gli infermieri dovrebbero essere coscienti
che le regole e i principi morali appartenenti a una cultura non sempre possono
essere applicati in maniera appropriata, attendibile o significativa a un’altra cultura,
almeno non senza modifiche.
ˆ Valori religiosi: sono talmente solidi e duraturi da continuare a influenzare le
attitudini delle persone, anche quando le stesse abbandonano un particolare credo
religioso. La mobilità tipica della società moderna implica che gli infermieri
assistano pazienti che possiedono valori culturali e convinzioni religiose molto
16 differenti dalle loro, tali valori e credenze devono essere riconosciute e rispettate, al
fine di fornire un’assistenza efficace.
ˆ Valori personali: sono convinzioni morali e personali, attitudini, standard e ideali
individuali che fanno da guida al proprio comportamento e al modo in cui una
persona si rapporta alla vita. Per un infermiere i valori personali sono importanti e
influenzano il tipo di decisione che prende, oltre a determinare il tipo di
comportamento/azione che mette in atto. I valori personali sono organizzati
secondo una gerarchia che ha importanza per quel singolo individuo e che può
variare notevolmente da persona a persona. Per questo motivo non si può mai
essere certi che il sistema personale di valori altrui sia simile al proprio. Ciascun
paziente possiede un sistema di valori personali influenzato dalla propria
educazione famigliare, cultura, convinzioni politiche e religiose ed esperienza di
vita.
ˆ Valori professionali: rappresentano degli standard fondamentali che sono stati
condivisi e quindi ci si aspetta che vengano rispettati da un gruppo professionale. I
valori professionali degli infermieri sono quelli promossi dai Codice Deontologici e
dai Codici di Condotta Professionale, dagli standard di preparazione professionale e
dalla pratica professionale stessa. Gli infermieri apprendono i valori professionali
sia dall’istruzione formale, sia dall’osservazione informale di come lavorano gli
infermieri, incorporandoli gradualmente nel sistema di valori personali.
1.8 Dilemma/problema etico
Una volta presa coscienza dei propri valori e di quelli che guidano le decisioni del malato,
il professionista deve fare un passo in avanti riconoscendo e gestendo le situazioni di
conflitto che gli potrebbero capitare nella quotidianità.
Due sono i contesti che si possono presentare:
-
problema etico: ovvero decidere ciò che si deve fare per un paziente in una
determinata situazione clinica;
-
dilemma etico: quando si è costretti a scegliere tra due valori che, pur essendo
entrambi eticamente accettabili, sono in conflitto tra loro, oppure quando valori
individuali e norme entrano in conflitto.
Mentre nel primo caso, la decisione da prendere per preservare la salute del paziente è
17 indicata si, dalle teorie etiche ma anche dai parametri oggettivi forniti dalla medicina, il
dilemma etico richiede un maggior dispendio di risorse dell’infermiere perché si trova
davanti a due alternative che eticamente sono giuste e solo l’esperienza morale e le
conoscenze del Codice possono orientarlo. Uno strumento valido di cui pochi
professionisti sono a conoscenza è la possibilità di ricorrere alla consulenza etica in grado
di migliorare le prestazioni e i risultati dell’assistenza sanitaria. Essa contribuisce in diversi
modi al processo decisionale poiché:
1. promuove il necessario controllo emotivo al fine di non compiere scelte etiche
improvvise cogliendo con lucidità tutti gli aspetti in gioco per poter decidere il
meglio per quel paziente;
2. offre una valutazione delle diverse alternative possibili, discutendo e giustificando
in modo razionale la scelta ritenuta eticamente più adeguata;
3. aiuta il professionista nella sua formazione fornendogli le abilità per argomentarle
diverse situazioni.
C’è da rilevare infine che non tutti gli operatori sanitari sembrano mostrare sensibilità alla
problematiche etiche della pratica clinica, sia per una scarsa conoscenza delle stesse, sia
per una mancanza di fiducia nel fatto di poter ricevere effettivamente un aiuto da parte del
consulente etico9.
9
Annalisa Silvestro, Commentario al CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE, Mc Graw Hill,
Milano, 2009. 18 CAPITOLO 2
IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LA STORIA
DELL’INFERMIERISTICA ITALIANA
2.1 Definizione
Deontologia (deo ontos= dovere, logos = discorso cioè discorso sul dovere) è stato coniato
dal filosofo della corrente utilitarista Jeremy Bentham e appare per la prima volta nel 1834
in un saggio intitolato “Deontology or the Science of Moralit”.
La deontologia è espressione dell’etica professionale e consiste in un insieme di regole di
autodisciplina e di auto comportamento che valgono per i membri di una determinata
professione.
Il Codice Deontologico è un documento costituito da un insieme di norme, codificate sotto
forma di direttive10 a cui ogni professionista deve attenersi e ispirarsi nell’esercizio della
propria attività, permette di capire e definire chi è l’infermiere e il suo ruolo nella società.
2.2 Premessa
L’emanazione di un Codice Deontologico costituisce sempre un evento di rilievo nella
storia di una professione poiché nasce da una riflessione che gli organismi centrali e gli
ordini professionali elaborano sul significato del proprio agire professionale e sulla
consapevolezza che la loro professionalità può essere esercitata in modi più o meno
corretti.
Nell’ultimo decennio sono cambiate le patologie, nel senso che ci troviamo a lavorare sia
con quelle di recente scoperta che con patologie acute che evolvono sempre più frequentemente in cronicità. Inoltre il progresso tecnologico si prefigge di decidere da un lato
quando e come si può originare una vita, dall’altro come procrastinare il momento della fine: il concepimento di una vita ed il momento del morire sono sempre più medicalizzati.
Ponendoci di fronte a suddette prospettive ci è chiesto, come operatori sanitari, di porre notevole attenzione alla centralità della qualità della vita, operando una medicina delle scelte,
10
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. 19 garantendo un approccio terapeutico assistenziale multidisciplinare nel quale il protagonista sia sempre la persona che ci prendiamo in carico (sia essa malata o meno).
Noi Professionisti dobbiamo essere consapevoli che nel nostro agire, non esiste solamente
il buono o il cattivo, il giusto o lo sbagliato ma anche il “sentito/vissuto”.
Gli agenti morali ed i valori alla base delle nostre scelte e che inevitabilmente le condizionano si concretizzano nel:
-
tutelare beni quali la salute ed il benessere, nel perseguire l’obiettivo di cercare di
garantire la miglior qualità della vita e della morte ai nostri assistiti;
-
rispettare l’autonomia e l’autodeterminazione della persona assistita, quale nucleo
centrale del rapporto professionale.
Al fine di raggiungere quanto sopra affermato, si può ricorrere all’aiuto di:
-
disposizioni legislative, che da un lato la legge ci aiutano regolando i nostri comportamenti sia come cittadini che operatori sanitari;
-
deontologia, che regola l’agire quotidiano di noi professionisti;
-
l’etica, intesa coma la disciplina capace di orientare i nostri comportamenti in primis come esseri umani.
D’altro canto dobbiamo essere anche consapevoli che deontologia ed etica sono estremamente difficili da insegnare poiché nella realtà vengono agite attraverso i nostri comportamenti che devono essere vissuti con coerenza, a tutti i livelli, con semplicità, tutti i giorni.
Avere un Codice Deontologico è quindi essenziale sia per sottolineare la peculiare diversità della nostra professione e allo stesso modo evidenziare le convergenze con altre professioni, che illustrare ai destinatari della nostra attività professionale il ruolo della professione infermieristica. Le coordinate intorno alle quali si costruisce un codice sono infatti il riconoscimento della responsabilità del professionista; dell’esistenza di una sorta di pluralismo etico che potrebbe condurre a comportamenti differenti e la centralità della persona
assistita.
Concludendo se volessimo cercare di definire come può essere utilizzato il nostro Codice
Deontologico si potrebbe affermare che:
-
è uno strumento di riferimento, aiuto, trasparenza;
-
è una guida per affrontare alcune situazioni cliniche più problematiche, ma non è
un ricettario;
20 -
è uno strumento per far crescere i professionisti poiché stimola il confronto, la riflessione, la partecipazione;
-
può aiutare a produrre altri documenti all’interno di aree di competenze assistenziali specifiche;
-
non può fornire le risposte ai problemi particolari, che variano, ovviamente, da contesto a contesto, e sono sempre unici, pur essendo spesso simili.
L’utilizzo del Nostro Codice Deontologico ci deve essere quindi di aiuto nello sviluppare
la capacità di prenderci in carico la persona assistita e la sua famiglia, di essere dalla parte
dell’utente, di integrarci con le altre figure professionali e di gestire la complessità sia assistenziale che organizzativa, accompagnando il cambiamento. In sintesi, il nostro Codice
Deontologico rappresenta la guida, lo strumento, il mezzo per essere – diventare – confermare il nostro essere infermieri con un forte senso di identità e di coesione e coerenza verso i valori più veri che ci rappresentano e contraddistinguono nella capacità di essere vicini
alle persone, ai pazienti, ai cittadini e di avere un’identità professionale nostra11.
2.3 L’epoca premoderna infermieristica
Il Codice Deontologico degli infermieri italiani è giunto alla sua quarta versione. Questi
diversi documenti (1960-1977-1999-2009), coprono un arco temporale di quasi
cinquant’anni e sono espressione dei cambiamenti storico-culturali che hanno investito il
gruppo professionale nel corso degli anni, pur mantenendo intatto il valore universale della
deontologia. Il tempo e l’evoluzione della cultura professionale e della società, hanno
modificato gli standard del comportamento etico pur mantenendo intatta la valenza della
deontologia. I primi codici etici, danno risalto al comportamento e alla condotta personale
dell'infermiere, mentre i successivi mettono in luce principalmente la sua attività e la sua
competenza e l’approccio ad una pratica professionale consapevole, aggiornata e rispettosa
della persona assistita.
Il metaparadigma dell’infermieristica che oggi è universalmente riconosciuto in: persona,
ambiente, salute e assistenza infermieristica, nell’epoca premoderna che precede il primo
codice deontologico è:
ˆ malato, vecchio e invalido
ˆ ospedale e luoghi istituzionale di cura
11
IPASVI TN, Notizie&Informazioni,anno 9, n. 1, Luglio 2009. 21 ˆ lotta alla morte e alla malattia
ˆ obbedienza al medico, spirito di sacrificio e richiamo alla coscienza religiosa.
Prima della pubblicazione del codice deontologico i temi più dibattuti nell'ambito dell'etica
professionale sono questi:
•
segreto professionale
•
operazioni e medicazioni che riguardano l'apparato genitale
•
problemi legati all'amministrazione del battesimo
•
conflitti di coscienza che il dovere di obbedienza al medico può destare
nell'infermiera
•
Il
gestione del paziente con turbe mentali
consenso,
l'informazione
e
l'autodeterminazione
dell'assistito
sono
all'epoca
problematiche sconosciute.
2.4 Primo Codice Deontologico del 1960
In quegli anni l'infermieristica è inquadrata come professione sanitaria ausiliaria e la sua
attività viene guidata dal Mansionario dell'Infermiere Professionale creato nel 1940. Le
strutture sanitarie sono per lo più ospedali organizzati come Istituti Pubblici di Assistenza e
Beneficenza e le infermiere sono esclusivamente donne.
Nel 1960 è stato emanato da parte della Federazione dei Collegi IPASVI12 il primo Codice
di deontologia infermieristica formato da una brevissima premessa e 11 articoli.
La premessa recita «l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria è al servizio della
persona umana e si ispira ai principi del diritto e della morale naturale», secondo la
religione cattolica la natura in quanto espressione del disegno divino del mondo diventa
fonte normativa così ordine morale e ordine naturale si sovrappongono.
Ciò che emerge dal Codice è l'adesione delle infermiere italiane a una visione
paternalistica del rapporto con il paziente dove quest'ultimo viene considerato un
“incompetente morale” perchè incapace di prendere decisioni autonomamente. Il medico
d'altra parte detiene non solo le competenze e le conoscenze necessarie ma anche il potere
di ripristinare il buon funzionamento dell'organismo umano poiché solo lui sa il bene del
12
La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge
29 ottobre 1954 . Lo Stato delega alla Federazione Ipasvi la funzione, a livello nazionale, di tutela e
rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle
competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica. 22 malato.
Il ruolo dell'infermiere lo troviamo all'articolo 3: «le infermiere proteggono il malato,
difendendone i diritti in quanto uomo libero e intelligente che la malattia pone in stato di
minorazione, e continuano ad assisterlo con uguale impegno e amore anche se esso sia
inguaribile» qui non si nega la capacità di intendere e di esprimere una volontà da parte
dell'individuo, in quanto uomo libero, ma si precisa che la malattia lo pone in modo
temporaneo in uno stato di minorazione.
Nell'articolo 6 viene ripreso il rapporto tra medico e infermiere «le infermiere pongono i
rapporti con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le
prescrizioni terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso i medici e verso ogni
altro personale sanitario» emerge nuovamente la devozione che la figura dell'infermiere
deve mostrare nei confronti del medico ponendo al centro non l'assistito ma la lealtà e
l'obbedienza.
2.5 Secondo Codice Deontologico del 1977
Osservando i mutamenti avvenuti nello stato italiano in questi anni, si è assistito a un
grande sviluppo industriale accompagnato dal boom economico che ha permesso il
passaggio da una società prevalentemente contadina a un centro industriale di rilievo.
Gli italiani raggiunto questo nuovo status, non hanno più preoccupazioni lavorative
importanti si concentrano sulla tutela dei propri diritti costituzionali tra i quali: studio,
lavoro, casa ma soprattutto salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana13.
Nascono i movimenti per il riconoscimento dei diritti delle donne, che si tramutano in
normative con l'approvazione della legge che introduce il divorzio in Italia nel 1970, la
riforma del diritto di famiglia nel 1975 che abolisce la figura del capofamiglia
riconoscendo all'uomo e alla donna pari diritti e per finire la legge 194/197814.
Continuando in ambito sanitario la legge 124/197115 abolisce le scuole convitto e consente
l'iscrizione ai corsi anche agli uomini.
13
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.” 14
“Norme per la tutela sociale della maternità sull’interruzione volontaria della gravidanza.” 15
“Estensione al personale maschile della professione di infermiere professionale, organizzazione delle
relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta.” 23 Un notevole cambiamento avviene in ambito psichiatrico con la legge Basaglia 180/7816,
lo psichiatra si impegna a riformare l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica ospedaliera
e territoriale proponendo il superamento del manicomio, luogo di contenimento sociale
dove la terapia e le riabilitazione sono pressoché inesistenti inoltre regolamenta il
trattamento sanitario obbligatorio (TSO) istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.
Anche a livello europeo è rilevante ricordare la Carta del malato utente dell'ospedale
adottata dal Comitato Ospedaliero della Comunità Economica Europea nel 1979 dove si
parla già di diritto del malato all'autodeterminazione, il malato deve essere curato nel
rispetto della sua dignità umana, deve essere informato sul suo stato di salute, sui rischi
delle procedure diagnostico terapeutiche e sul consenso che può essere revocato in ogni
momento.
Dal punto di vista giuridico - normativo l'infermiere esercita ancora una professione
sanitaria ausiliaria ma il suo campo di attività è regolato da una revisione del Mansionario
avvenuta nel 1974. Pur riconoscendo delle responsabilità all'infermiere, dal punto di vista
organizzativo la dipendenza dal medico è ancora affermata perché i piani di lavoro per
essere attuati devono avere il consenso dei superiori.
Negli anni settanta anche la formazione infermieristica subisce dei cambiamenti: viene
esteso il livello di scolarità richiesta per accedere alle scuole per infermieri professionali
passate sotto la guida delle Regioni, la durata del periodo di formazione è portata a tre anni
e i contenuti e l'organizzazione dei percorsi formativi si adegua agli standard europei.
Alla luce delle recenti trasformazioni è inevitabile creare un nuovo codice, e cosi avvenne
nel 1977 formato de 12 norme suddivise in tre aree deontologiche:
a) dimensione umana
b) rapporti sociali
c) impegno tecnico-operativo
La prima area è riferita agli obblighi dell'infermiere nei confronti dell'assistito, è ribadito il
rispetto del segreto professionale delle differenze di razza, ideologie e condizione sociale.
Nella seconda area sono focalizzati i rapporti sociali con una nuova visione della persona
prendendo in considerazione la famiglia, la comunità e il mondo del lavoro mentre
nell'ultima area vengono trattati gli aspetti contrattuali.
In tutto il codice a differenza di quello precedente non si parla di malato ma di uomo,
16
“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.” 24 persona, assistito e cittadino; la professione infermieristica non è più incentrata
sull'ospedale e basta, tanto che si riconosce che essa ha una dimensione umana, sociale,
tecnica e sono prerogative dell'infermiere non solo l'assistenza diretta al malato ma anche
la prevenzione e la riabilitazione.
Per la prima volta in questo Codice compare un articolo sull'obiezione di coscienza alla
luce della legge sull'aborto per tutelare coloro che riconoscono come valore l'inviolabilità
della vita sin dal suo concepimento, l'art. 11 recita “L'infermiere afferma e difende il suo
diritto all'obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di particolari interventi
contrastanti i contenuti etici della professione” .
2.6 Terzo Codice Deontologico del 1999
Il nuovo Codice è preceduto dalle più importanti normative che definiscono l'infermiere
come professionista responsabile e autonomo operante in una realtà dove il paziente
acquisisce sempre più diritti e consapevolezza del proprio ruolo all'interno del processo
diagnostico-terapeutico che si sta delineando.
Con la legge n.833 del 23 dicembre 1978, meglio conosciuta come “legge di riforma
sanitaria”, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che compete allo Stato,
alle Regioni e agli Enti locali territoriali garantendo la partecipazione di tutta la
popolazione.
La Sanità in tal modo, si dota di un nuovo apparato costruito su di una serie di principi e
peculiarità quali: l’universalità dei destinatari, la globalità delle prestazioni, l’eguaglianza
di trattamento ed inoltre l’unicità dei soggetti eroganti (Soggetto Pubblico), il pluralismo
organizzato e la partecipazione.
Il S.S.N. è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali, e secondo
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
Da questi principi si evince la portata della Riforma e il grande mutamento che si delinea
da questo momento nella Sanità Italiana, ma tra le novità ha certamente maggior rilievo la
maturazione dell’idea di prevenzione, oltre che di cura delle malattie come cardine di un
S.S.N. moderno in grado di preservare il benessere di tutta la popolazione
indipendentemente dalle singole condizioni individuali o sociali.
25 Occorre menzionare l'approccio innovativo, quasi rivoluzionario, ai problemi etici in sanità
introdotto da quel movimento culturale che è la bioetica sviluppatasi negli anni '70-'80 in
tutti i livelli, istituzionale, sociale e professionale che avrà delle ripercussioni in ambito infermieristico. La riflessione sulla dimensione bioetica delle professioni sanitarie ha radici
molto antiche: nasce con la stessa arte medico-assistenziale, come testimonia il Giuramento di Ippocrate. Si deve, pertanto, riconoscere che le considerazioni di natura etica non costituiscono un aspetto accessorio all’interno delle professioni sanitarie, bensì un aspetto ad
esse intrinseco. Le professioni sanitarie, infatti, anche quando realizzate ai più elevati livelli tecnologici, consistono sempre in un incontro tra esseri umani e pertanto l’operato del
professionista viene sempre ad inserirsi in un contesto morale. La bioetica (etica applicata
alla medicina) è una disciplina che esamina il comportamento dell'uomo in relazione alle
nuove innovazioni scientifiche quali: la scoperta della struttura a doppia elica del DNA,
l'introduzione in commercio della pillola contraccettiva, lo sviluppo delle tecniche di terapia intensiva - sostegno artificiale delle funzioni vitali e il concepimento in vitro. Con la
riflessione bioetica in ambito sanitario viene messo in discussione il principio di autorità e
il paternalismo lasciando spazio al principio di autonomia del paziente, riconosciuto come
persona consapevole capace di autodeterminarsi nella gestione dei diritti fondamentali. In
virtù di questo cambiamento che riconosce la centralità dell'assistito nasce il diritto al reclamo in caso di danni, l’attenzione ai rischi e agli errori, il ricorso alla consulenza di etica
clinica, la cultura della donazione di organi e tessuti, il valore della ricerca scientifica ma
più in generale il diritto di vedere rispettati i propri tempi e modi di vita non diventando
una "semplice patologia" da curare agli occhi degli operatori.
Il Decreto Ministeriale 739 del 199417istituisce il profilo professionale dell'infermiere.
Quattro i punti fondamentali del regolamento:
1. nell’ambito dell’assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di
intervento che è quello dell’assistenza infermieristica;
2. all’infermiere vengono riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, la cura, la
paliazione e la riabilitazione di natura tecnica, relazionale ed educativa;
3. l’infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e
peculiare d’intervento, autonomia e responsabilità professionale;
17
“Regolamento concernente l’individuazione della figura a del relativo profilo professionale
dell’infermiere.” 26 4. si riconosce all’infermiere, responsabile dell’assistenza generale previa laurea triennale e
iscrizione all'albo, la necessità di possedere ulteriori conoscenze teorico pratiche che
verranno fornite con la formazione complementare.
Il Codice del 1999 si delinea partendo da un documento denominato “Patto infermierecittadino”, che risulta essere un riferimento agli impegni assunti dalla professione nei
confronti della comunità, un accordo che mette i due attori sullo stesso piano individuando
i bisogni di assistenza e i possibili interventi atti a risolvere le richieste della persona,
instaurando un rapporto di rispetto, fiducia e ascolto.
Nel febbraio 1999 la legge n.42 rivoluziona completamente lo scenario infermieristico:
•
elimina il termine "ausiliaria" rimanendo solo professione infermieristica,
cancellando così definitivamente la condizione di ancillarità cui erano costretti
gli infermieri;
•
abroga il Mansionario (art.2);
•
individua il campo proprio di attività e responsabilità definito dal Profilo
Professionale, dal Codice Deontologico e dal percorso formativo.
Il fatto che il Codice sia recepito all'interno di una legge vincola l'infermiere a
un'osservanza delle norme in quanto non solo un'autorità interna alla professione, ma anche
quella pubblica, può chiedere all'infermiere di rispondere per aver disatteso con il suo
comportamento ai contenuti del Codice. Ed è proprio l'aumentata responsabilità e la
centralità della persona assistita che caratterizzano la maggior parte degli articoli del
Codice del 1999.
Responsabilità non solo civile, penale e deontologica ma sui risultati che si realizza
attraverso la definizione degli obbiettivi assistenziali (prevedere), la selezione delle azioni
più congrue per raggiungere l'obbiettivo (scegliere) e l'orientamento delle risorse
necessarie.
La valenza giuridica del Codice Deontologico è ribadita un anno più tardi con
l'emanazione della legge 251/200018 che istituisce:
•
nuova metodologia e organizzazione del lavoro: viene lasciato definitivamente il
modello organizzativo per compiti, obsoleto e superato che escludeva gli infermieri
dai processi decisionali, a favore di modelli organizzativi professionalizzanti con
18
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione,
nonché della professione ostetrica.” 27 presa in carico del paziente e pianificazione assistenziale attraverso obiettivi e
valutazione degli interventi assistenziali;
•
autonomia professionale nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione,
cura, salvaguardia della salute individuale e collettiva;
•
attribuzione ai professionisti interessati la diretta responsabilità e gestione delle
attività di assistenza infermieristica;
•
la dirigenza infermieristica e laurea specialistica;
Per concludere rimane di menzionare la legge n. 43/2006
19
sancisce l'obbligo
dell'iscrizione all'albo, la trasformazione dei Collegi in Ordini e la definizione delle aree
professionali ponendo una distinzione tra l'area infermieristica e ostetrica.
2.7 Quarto Codice Deontologico 2009
2.7.1 Premessa contestuale
Tra gli aspetti che hanno più profondamente cambiato il profilo della società italiana vi é il
fenomeno dei movimenti migratori che ha prodotto un’evoluzione in senso pluralistico e
multietnico dell’Italia, tale da rimettere in discussione valori e modalità di approccio alla
risoluzione di problemi sanitari e sociali. Ora nell’incontro con l’altro, portatore di un
patrimonio culturale differente, possono talvolta emergere problemi che riguardano modi
diversi della concezione della vita, del mondo e delle stesse relazioni interpersonali.
Il Codice del 2009 accoglie e recepisce queste nuove richieste e si rinnova non solo nei
contenuti ma anche nella stessa formulazione degli articoli eliminando ogni espressione
che denoti: obbligo, dovere, necessità ancora presenti nel 1999.
Il professionista deve considerare il proprio Codice quale punto di riferimento per
l’esercizio quotidiano dell’attività, in quanto costituito da norme aventi il valore di
direttive atte ad indirizzare l’attività professionale. Nel caso degli infermieri, il Codice
Deontologico evidenzia i problemi assistenziali, socio-sanitari ed etici derivanti dal
mandato sociale specifico della professione: rispetto per la vita della persona umana, tutela
e promozione della salute. Il Codice Deontologico costituisce il cuore di una professione
poiché le linee guida, oltre a regolare e indirizzare la vita professionale, stabiliscono la
posizione della professione rispetto alla società, chiarendo in modo consapevole, articolato
19
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative,tecnico sanitarie
e delle prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.” 28 e pubblico, quali sono i rapporti e i doveri (o valori) che il professionista (nel nostro caso
l’infermiere) ha:
•
con se stesso, ossia definendo la propria identità e gli ambiti della professionalità;
•
con la società in generale;
•
con il paziente di cui si prende cura;
•
con i propri colleghi e con gli altri professionisti;
•
con la propria professionalità e l’aggiornamento richiesto;
•
con le istituzioni sanitarie, sociali in generale soprattutto quelle giuridiche.
Il grande rilievo del Codice Deontologico in una professione, si manifesta anche attraverso
la presenza di sanzioni (ammonizione, sospensione a termine, radiazione) disciplinate
dall’Ordine/Collegio di riferimento per le eventuali violazioni delle regole previste.
In questo senso, il Codice Deontologico è un “codice”, ossia una raccolta di norme e
prescrizioni che ha una natura “quasi giuridica”, in quanto le varie responsabilità sono
scritte e precise, e prevedono sia le eventuali sanzioni, sia gli organismi atti a giudicare.
Un Codice Deontologico non può conformare in assoluto tutte le fonti possibili di conflitto
di valore o di dilemma etico, ma deve essere un “cantiere aperto” nel senso che la continua
evoluzione dei bisogni assistenziali e al contempo i progressi della ricerca e
dell’innovazioni, pongono una serie di quesiti che spingono sia il singolo sia il gruppo
professionale, a una riflessione costante da tradurre poi in principi guida per orientare i
comportamenti.
La mission primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona che assiste in logica
olistica, considerando le sue relazioni sociali e il contesto ambientale ed è realizzato
attraverso una relazione empatica e fiduciaria.
Il ruolo dell’infermiere è stato identificato come “advocacy”: usato per descrivere la natura
del rapporto infermiere - paziente, ovvero il concetto di advocacy inteso come dovere
dell'infermiere di tutelare i diritti della persona assistita.
2.7.2 Articoli del nuovo Codice Deontologico
Il nuovo Codice è composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi e prevede le disposizioni
finali:
•
capo I composto dai primi sei articoli
•
capo II include gli articoli dal 7 al 10
29 •
capo III include gli articoli dal 11 al 18
•
capo IV include gli articoli dal 19 al 40
•
capo V include gli articoli dal 41 al 46
•
capo VI composto dagli ultimi articoli dal 47 al 51
Il capo IV è quello più corposo perché include gli articoli che si occupano dei doveri che
ha l’infermiere nei confronti degli assistiti.
Nel seguente elaborato sono analizzati alcuni articoli del Codice deontologico, ovvero,
quelli emersi dall’indagine conoscitiva e posti in relazione ad alcuni dei problemi etici che
si trova ad affrontare il professionista nella quotidianità dell'unità operativa.
2.7.3 Consenso Informato
Articolo 20: “L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo
nell'esprimere le proprie scelte.”
Articolo 21: “L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i
rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di
assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa
correlati.”
Articolo
23:
“L'infermiere
riconosce
il
valore
dell'informazione
integrata
multiprofessionale e si adopera affinchè l'assistito disponga di tutte le informazioni
necessarie ai suoi bisogni di vita.”
Articolo 24: “L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di
natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la
comunicazione alla sua capacità di comprendere.”
Articolo 25: “L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell'assistito di non
essere informato sul suo stato di salute, purchè la mancata informazione non sia di
pericolo per sè o per gli altri.”
Il consenso informato può essere considerato come un accordo tra il paziente e il
professionista dopo essere stato informato sulla natura e gli scopi dell’intervento o del
30 trattamento proposto, sull’esito previsto e le probabilità di successo, sui rischi, sull’effetto
della mancata attuazione dell’intervento o del trattamento, tra cui l’effetto sulla prognosi e
i rischi materiali conseguenti.
Qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo
consenso della persona il cui fine è promuovere la libertà dell’individuo nell’ambito delle
decisioni mediche. In assenza del consenso l’attività costituisce reato. Il consenso
informato, nell’ordinamento giuridico italiano, diviene parte integrante della pratica clinica
per dottrina giurisprudenziale e può rappresentare la perfetta sintesi tra il diritto alla salute
per ciascuna persona e il diritto all’autonomia personale. Il termine è nato negli anni
settanta negli Stati Uniti e si è diffuso in Italia agli inizi degli anni novanta quando la Corte
d’Assise di Firenze condannò il chirurgo Massimo Carlo per il reato di omicidio
preterintenzionale. Accadde che una signora anziana fu ricoverata presso un ospedale
fiorentino per l’asportazione per via trans - anale di un adenoma villoso, intervento
chirurgico rispetto al quale aveva espresso consenso, escludendo la possibilità di
un’asportazione del retto. Il chirurgo ritenne invece in sede intraoperatoria, in assenza di
urgenza e necessità e soprattutto senza preventivamente informare la paziente o i suoi
famigliari, di optare per l’asportazione. Secondo le ricostruzioni della magistratura la
donna decedette alcune settimane dopo a seguito di un grave stato di prostrazione fisico e
psichico. Dopo l'avvenimento l'attenzione verso questo aspetto della sanità crebbe, anche
se non esiste una normativa specifica che ne disciplini l’applicazione e l’esercizio, il
fondamento giuridico del consenso informato è reperibile:
•
nella Costituzione Italiana agli articoli 13 “la libertà personale è inviolabile” e
all’articolo 32: “[....] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana [...]”
•
nella Convenzione di Oviedo ratificata in Italia con la Lg 145/2001, secondo cui: Un
trattamento sanitario può essere applicato, solo se la persona interessata abbia espresso
il proprio consenso libero e informato. La persona interessata può, in qualsiasi
momento, liberamente ritirare il proprio consenso;
•
nel Codice Penale agli articoli 50 – 54;
31 •
nella Costituzione Europea nel cui dettato si può leggere: Ogni persona ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della biologia e della medicina devono
essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata
secondo le modalità definite dalla legge;
•
nel Comitato Nazionale di Bioetica che si è espresso con un documento intitolato
“informazione e consenso all’atto medico”;
•
nelle Linee Guida del Dipartimento di Sanità “ …. la firma sul modulo di consenso non
è fine a se stessa. L’elemento più importante della procedura di consenso è il dover
assicurarsi che i paziente capiscano la natura e l’obbiettivo del trattamento proposto.
Laddove al paziente non sia stata data un’informazione adeguata il consenso non può
mai essere stato ottenuto a dispetto della firma sul modulo”.
Il consenso per avere valenza deve essere:
•
esplicito: espresso in forma scritta su apposito modello (si ricordi che la forma scritta
non è prevista da alcuna norma di legge ad eccezione di alcuni casi);
•
personale: espresso dall’interessato o dal suo rappresentante legale;
•
specifico: deve essere espresso di volta in volta per ciascuna singola proposta di
attività sanitaria requisito fondamentale è l’attualità del consenso;
•
consapevole: espresso dopo informazione e riflessione sulla proposta di attività
sanitaria;
•
attuale: deve essere compilato nelle 24 ore antecedenti al trattamento (la legge non
riconosce la validità dei testamenti biologici);
•
revocabile: può essere revocato in ogni momento dal paziente quindi gli operatori
sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento, se
la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il
suo consenso per ogni singola parte di cura.
In alcuni casi il consenso scritto è obbligatorio per legge: trasfusione di sangue ed
emoderivati, accertamenti diagnostici per HIV, donazioni di tessuti ed organo tra persone
viventi, prelievi ed innesti di cornee, interruzione volontaria di gravidanza, procreazione
medicalmente assistita, sperimentazione clinica, elettroshockterapia.
Quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l’ammalato, il consenso può
32 essere
solo
verbale
ma
deve
essere
espresso
direttamente
dal
medico.
Eccezioni d’obbligo del consenso informato:
-
la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
-
le condizioni cliniche della persona sono talmente gravi e pericolose da richiedere
un intervento di necessità e urgenza indispensabile (consenso presunto);
-
nelle cure di routine o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone
che sia consolidato il consenso relativo (consenso implicito);
-
TSO;
-
le vaccinazioni obbligatorie che sono stabilite nei programmi nazionali di salute
pubblica;
La responsabilità di acquisire il consenso è del medico e/o di altro operatore sanitario
limitatamente agli atti di sua specifica competenza. Il Dlgs 11 maggio 99,135 stabilisce che
l’obbligo di informazione grava anche sul personale sanitario non medico che «ha rapporti
diretti con il paziente», per lo specifico professionale riconosciuto alla professione. La
responsabilità infermieristica relativamente all’informazione e al consenso ha inizio nel
momento in cui all’infermiere è stato riconosciuto lo status di «professionista sanitario»
caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di
perseguimento dei risultati, e dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in
relazioni alle prestazioni svolte.
2.7.4 Obiezione e clausola di coscienza
Articolo 8: “L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si
impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una
richiesta di attività in contrasto con I principi etici della professione e con i propri valori,
si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per
l'incolumità e la vita dell'assistito.”
L’obiezione di coscienza consiste nella non accettazione deliberata e pubblica di una
norma al fine di essere coerente con i propri principi morali.
Nell’ordinamento giuridico dello Stato, in ambito sanitario, l’obiezione di coscienza è
prevista solo in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78), alla
sperimentazione animale (Legge 413/93) e alla procreazione medicalmente assistita (Legge
40/04).
33 La comunicazione va indirizzata al Direttore Generale dell’ASL e, in caso di personale
dipendente in un ospedale pubblico o privato, al Direttore Sanitario della struttura in cui si
opera; ha effetto a distanza di un mese dalla sua presentazione.
L'obiezione di coscienza inerente l’interruzione volontaria di gravidanza, esonera il
personale sanitario dall’eseguire delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento. L’esercizio dell’obiezione di coscienza non deve
però essere di intralcio alla erogazione della prestazione richiesta dall’assistito.
L’infermiere che obietta deve comunque garantire le prestazioni necessarie per la
salvaguardia della vita dell’assistito, impegnandosi a trovare un collega che lo sostituisca.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile trovare un sostituto l’infermiere che obietta avrà
l’obbligo di effettuare egli stesso la prestazione sebbene la ritenga ingiusta.
Nel nuovo Codice Deontologico è inserito il termine di “clausola di coscienza”, in ambito
sanitario è stato usato per la prima volta dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2004 in
riferimento alla pratica della contraccezione d’emergenza, al fine di riflettere sui
comportamenti da adottare nei casi dove, non essendo esplicitamente prevista dalla legge
la possibilità di obiezione di coscienza, ci si potesse comunque trovare di fronte a dilemmi
etici nell’erogare o meno una determinata prestazione (pillola abortiva). Il limite
fondamentale all’esercizio della clausola di coscienza, in ogni ambito dell’esercizio
professionale, è l’evitare che tale comportamento possa nuocere al cittadino. Riferendosi al
singolo e specifico caso non va data alcuna comunicazione. L’infermiere può avvalersi
della clausola di coscienza fermo restando il vincolo della garanzia delle prestazioni di
emergenza.
2.7.5 Segreto professionale
Articolo 26: «L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi
all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è
attinente all’assistenza.»
Articolo 27: “l’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla
realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli
strumenti informativi.”
34 Articolo 28:”l’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico,
ma per intima convinzione e come espressione concreta di fiducia con l’assistito.”
Il segreto professionale è l’obbligo deontologico a mantenere il segreto su tutto ciò di cui il
professionista venga a sapere nell’esercizio della propria professione, salvo dove
espressamente indicato o dove comunemente di dominio pubblico. Il segreto non si limita
solo agli aspetti sanitari contenuti nella cartella clinica ma è esteso a tutto ciò che è stato
confidato al medico/infermiere.
La legislazione che riguarda l’inviolabilità del segreto professionale è contenuta nel :
•
Codice Penale20;
•
nei Codici di deontologia di diverse professioni (es. medico);
•
D. Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Codice di Procedura Penale permette la facoltà di non testimoniare agli esercenti di
professioni sanitarie:
« Non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio
ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria…. i medici chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria….»
Nell’ultima versione del Codice di Deontologia medica, il segreto professionale fa parte
degli obblighi peculiari del medico, come citato negli art. 10, 11 e 12 :
«il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a
conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico
dall’obbligo del segreto. […] l’inosservanza del segreto costituisce mancanza grave
quando può derivarne profitto proprio o altrui, ovvero nocumento della persona assistita o
di altri…».
Nella tradizione deontologica si fa distinzione fra rivelazione del segreto e trasmissione del
segreto, la prima corrisponde a una violazione del segreto professionale mentre la seconda
consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a
loro volta vincolati al segreto per ragione di ufficio o professione.
20
Art 622: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a
cinquecentosedici euro...”.
35 In questo caso, il passaggio di notizie riservate avviene nello stretto interesse del paziente.
La trasmissione delle notizie è un atto che deve essere svolto con prudenza e limitato a
quanto utile e necessario ai fini della cura escludendo notizie troppo intime o dannose per
il paziente.
La rivelazione del segreto professionale è legittima solo se sussiste una giusta causa.
Le giuste cause di rivelazione sono distinte in:
a) Imperative: sono quelle che impongono la rivelazione del segreto, si tratta di doveri
espressamente stabiliti dall’ordinamento giuridico.
b) Permissive: quelle che permettono o consentono, ma non obbligano di rivelare il
segreto, fra esse va considerato il consenso all’avente diritto.
A parte il consenso, fra le giuste cause permissive ci sono quelle dette «scriminative» che
escludono la punibilità:
- caso fortuito o forza maggiore
- costringimento fisico
- errore di fatto
- stato di necessità difesa legittima
La norma di mantenere il segreto non può essere osservata unicamente per evitare di
incorrere in una sanzione penale, ma perché il suo rispetto permette di svolgere i propri
compiti in modo coerente con le finalità della professione infermieristica.
La riservatezza, ossia la salvaguardia dei dati sanitari di una persona dalla pubblica
diffusione è un elemento fondante della fiducia che il paziente ripone nel personale
sanitario. Il diritto alla riservatezza è obbligo di legge, ma soprattutto è un obbligo morale
e un dovere professionale sancito anche dal C.D. del 2009.
2.7.6 Responsabilità e deontologia professionale
La responsabilità professionale è l’insieme di obblighi giuridici e doveri morali di colui
che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto
nell’esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale e che opera con
l’obbiettivo di garantire un’adeguata assistenza infermieristica alla persona assistita.
Già nel primo articolo del codice emerge la responsabilità del professionista nell’assistenza
infermieristica che si realizza attraverso atti di natura intellettuale, tecnico-scientifica,
gestionale, relazionale ed educativa.
36 La responsabilità professionale dell’operatore sanitario nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute dell’utente. Ciò può comportare per
l’infermiere, a seconda dei casi, un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per
reato o un provvedimento disciplinare.
Questa nuova responsabilità diventa uno degli elementi chiave nella presa di decisioni
etiche.
Per essere responsabili nella condotta professionale bisogna raggiungere tre tipologie di
responsabilità:
-
responsabilità deontologica
-
responsabilità etica
-
responsabilità giuridica
In qualità di membri di una professione sanitaria, gli infermieri sono chiamati ad assumersi
la responsabilità del proprio agire, rispondendo delle implicazioni giuridiche che tale responsabilità comporta in ambito:
•
Civile: è la responsabilità che deriva da un atto illecito che ha prodotto un danno contrattuale o extracontrattuale.
•
Penale: è la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato.
•
Disciplinare: è la responsabilità che dipende dalla violazione di un regolamento di disciplina. I regolamenti di disciplina, sono adottati dai datori di lavoro (aziende – enti),
dai collegi o ordini professionali.
La responsabilità penale è l’obbligo di rispondere personalmente per azioni che
costituiscono un reato il quale è punito dalla società con la sanzione di una pena.
Il reato presenta elementi oggettivi ed elementi soggettivi.
Condotta, evento e nesso di casualità costituiscono la sfera oggettiva mentre dolo, colpa e
preterintenzione quella soggettiva.
Il dolo si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un
evento dannoso in conseguenza di quella condotta; la colpa a differenza del dolo si
caratterizza per la non volontarietà di compiere un determinato reato che si verifica
ugualmente a causa di: negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi,
regolamenti, procedure e norme.
Un atteggiamento di trascuratezza di mancata attenzione porta ad un’omissione volontaria
37 di precauzioni che si devono adottare (negligenza), una insufficiente conoscenza della
tecnica porta a un’incapacità professionale la scelta di intervenire ugualmente pur essendo
consapevoli dei propri limiti è reato (imperizia), un comportamento avventato del
professionista può portare ad un evento dannoso che mette in pericolo la salute del paziente
(imprudenza).
La preterintenzione avviene quando si agisce per procurare un evento che si vuole,
procurandone un altro che non si vuole; in Italia è prevista per due reati: aborto e omicidio.
Alcuni esempi di reati di natura penale in cui può incorrere l’infermiere sono:
•
omicidio preterintenzionale,
•
rivelazione del segreto professionale,
•
rivelazione del segreto d’ufficio,
•
somministrazione e detenzione di farmaci scaduti e difettosi,
•
omissione di soccorso,
•
esercizio abusivo di professione.
Esempi di condotta colposa:
•
omesso rilievo di segni e sintomi,
•
omessa pianificazione dell’assistenza,
•
omessa somministrazione dei farmaci prescritti,
•
mancata raccolta di anamnesi con mancato rilievo dei fattori di rischio.
La responsabilità civile è l’obbligo di risarcire il danno causato a un’altra persona in conseguenza di un comportamento doloso o colposo. Solitamente il diritto leso è reintegrato
attraverso un risarcimento dei danni valutato in termini economici.
La responsabilità civile extracontrattuale è regolata dall’art. 2043 del Codice Civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario
della prestazione e di essere stato danneggiato da questa.
L’azione extracontrattuale si prescrive in soli cinque anni.
La responsabilità civile contrattuale è espressa nell’art. 1218 Codice Civile:
“il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno,
se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
38 In questo caso sarà il sanitario a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i
suoi comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che ci si
poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui indipendenti. L’azione
contrattuale si prescrive in dieci anni dal fatto.
La responsabilità disciplinare si riferisce agli obblighi contrattuali e di comportamento derivanti dal rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ai quali i professionisti si
devono attenere.
E’ una responsabilità personale che trova riscontro nel decreto ministeriale del 31 marzo
del 1994 in cui sono riportati gli elementi comportamentali recepiti nei contratti collettivi,
fra cui:
•
rispettare l’orario di lavoro
•
dare tempestivo avviso in caso di malattia
•
non attendere a occupazioni non attinenti al servizio
•
collaborare con diligenza
•
non chiedere né accettare compensi o regali
•
mantenere una condotta uniforme ai principi di correttezza
Le sanzioni per chi non osserva tali regole partono dal rimprovero verbale, rimprovero
scritto, multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione, sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, licenziamento con preavviso e
per finire licenziamento senza preavviso.
2.7.7 Accanimento terapeutico e fine vita
La sempre più dirompente medicalizzazione della vita, particolarmente nelle fasi finali del
suo ciclo, pone la società civile, e soprattutto professionisti e operatori sanitari, in relazione
con dilemmi morali più complessi da affrontare. L’infermiere non è ancor oggi ben
preparato ad affrontare i bisogni dell’ammalato inguaribile, in particolare quelli
psicologici, sociologici e spirituali. È più facile andare al letto della persona assistita per
osservare il respiro, rilevare il polso, la pressione arteriosa, piuttosto che parlare con lui
provando un vero interesse ad approfondire la discussione.
È questo un tipo di rapporto distorto e distorcente. Distorto perché non affronta mai
pienamente la morte, distorcente poiché nemmeno favorisce il rapporto dell’ammalato con
39 la sua morte. L’infermiere non è indifferente alla morte altrui, però pian piano, attraverso
l’esperienza quotidiana, costruisce un proprio sistema di accettazione della morte che lo
salvaguardia da eccessivi coinvolgimenti, e gli permette di sviluppare una certa freddezza
psicologica. Talvolta però questa normalità è esacerbata da atteggiamenti scorretti; è
questo un aspetto fondamentale legato all’etica. L’evoluzione del pensiero deontologico
infermieristico rispetto al fine vita è profondamente correlato alle notevoli modificazioni
culturali di cui si è ampiamente discusso nei paragrafi precedenti.
Il codice attualmente in vigore propone diversi articoli sull’argomento:
Articolo 34: “L’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la
sofferenza. Si adopera affinchè l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.”
Articolo 35: “L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al
termine della vita dell’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto
ambientale, fisico, psicologico,relazionale, spirituale.”
Articolo 36: “L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi
che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui
espressa della qualità della vita.”
Articolo 37: “L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria
volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.”
Articolo 38: “L’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare
la morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito.”
Durante l’evoluzione terminale della malattia e nel fine vita i rapporti tra l’assistito, le
persone di riferimento, il medico, l’infermiere e l’equipe assistenziale non possono essere
rigidamente definiti da una legge potenzialmente fonte di dilemmi etici, difficoltà
relazionali e criticità professionali, ma devono essere vissuti e sviluppati secondo le norme
dei codici di deontologia professionale.21
All’articolo 36 viene espresso come l’infermiere contrasta l’accanimento terapeutico
quando il volere del paziente non coincide più con il percorso terapeutico programmato,
evitando così il manifestarsi della “condizione infernale”, situazione caratterizzata da
persistenti dolori terminali o condizione di indegnità esistenziale in cui si è persa ogni
ragionevole speranza di ritornare ad uno stato normale, per cui per il paziente è meglio
21
IPASVI, Pronunciamento sul fine vita, 16 dicembre 2009. 40 morire piuttosto che continuare a esistere in tale condizione.
Le situazioni terminali vanno trattate con un atteggiamento diverso dall’accanimento
terapeutico, possiamo far riferimento al testamento biologico se presente, o alla medicina
palliativa. Per testamento biologico si intende il documento scritto con il quale una
persona, capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai
quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di
una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio
consenso o il proprio dissenso informato. L’orientamento che traspare è quello di
considerare la volontà della persona assistita alla stregua di un desiderio e non di qualcosa
da dover rispettare in maniera ben netta, l’articolo 37 ribadisce che l’infermiere tiene conto
di quanto espresso dal paziente perché il testamento biologico è valido solo se scritto con
la firma autografata del malato. Le volontà espresse dalla persona assistita restano però non
vincolanti per il medico. Un’altra alternativa nella fase terminale della malattia è data dalla
palliazione, ossia, quell’approccio integrato di assistenza e cura del paziente grave o
terminale, capace di migliorare la qualità della vita dei pazienti stessi e delle famiglie che
si confrontano con malattie mortali, attraverso la prevenzione e il trattamento del dolore e
di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali (con la somministrazione di analgesici, la
riabilitazione, il sostegno psicologico, l’assistenza religiosa ).
Le cura palliative, in tal senso:
-
danno sollievo;
-
sostengono la vita e guardano al morire come un processo naturale;
-
non intendono nè affrettare nè posporre la morte;
-
integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente;
-
utilizzano un approccio di èquipe per rispondere ai bisogni del paziente e della
famiglia, e possono influenzare positivamente il decorso della malattia22.
Nell’articolo 38 l’infermiere non aderisce a nessuna azione che provochi la morte del
paziente anche se la richiesta parte da lui stesso, in questo caso possiamo avere il suicidio
assistito, la pratica con cui si fornisce all’interessato il mezzo per causare la propria morte,
o l’eutanasia volontaria dove l’atto che causa la morte è compiuto da una terza persona che
agisce dietro richiesta dell’interessato23.
22
23
http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/, consultato il 12 settembre 2014. Maurizio Mori, INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 12 temi per capire e discutere, Espress, Torino, 2012.
41 CAPITOLO 3
PROTOCOLLO DI STUDIO
STUDIO
OSSERVAZIONALE
PER
VALUTARE
LA CONOSCENZA DEGLI
INFERMIERI SUL CODICE DEONTOLOGICO E ANALIZZARE L’ADESIONE AI
PRINCIPI DEL CODICE NELL’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA CON RIFERIMENTO
ALLA RELAZIONE INFERMIERE - MALATO E DILEMMI/PROBLEMI ETICI IN
AMBITO MEDICO - CHIRURGICO.
QUESITO DI RICERCA
La realizzazione di un evento formativo specifico sull’analisi degli articoli del Codice
Deontologico infermiere, può favorire una maggiore adesione degli operatori all’utilizzo di
tale strumento al fine di favorire la relazione infermiere – malato e la risoluzione di
problemi/ dilemmi etici?
P
I
C
O
Maggiore
Infermieri di area
Evento Formativo
Nessuno
conoscenza e
medica e
adesione ai
chirurgica
principi del
Codice
Deontologico
SETTING
Dipartimento Chirurgico e Medico dell’ospedale Bufalini Cesena AUSL Romagna
PERIODO SI STUDIO
Aprile 2014
RITEST PER VALUTARE LA RICADUTA EVENTO FORMATIVO
Ottobre 2014
42 3.1 Definizione del problema
La normativa precedentemente citata evidenzia l’infermiere non più come un semplice
esecutore di ordini ma, un professionista autonomo e responsabile che deve rendere conto
del proprio operato a pazienti sempre più complessi, all’interno di un contesto socio –
culturale profondamente mutato, caratterizzato dalla presenza di malati che sempre più
appartengono a culture diverse, e portano con se un bagaglio di tradizioni e valori differenti
tutti meritevoli di rispetto.
L’assistito, considerato in una visione olistica, è posto al centro del processo assistenziale,
aderire a tale assunto, significa
portare il maggior beneficio clinico assistenziale al
paziente, ovvero, oggi l’assistenza deve essere necessariamente concordata con il malato,
che è persona autonoma e come tale non è un partecipante passivo delle decisioni sul suo
stato di salute, bensì è lui stesso che definisce dopo adeguate informazioni a quale
trattamento aderire.
Al cambiamento dell’atteggiamento degli assistiti, l’infermiere ha assunto nell’equipe
curante un ruolo di rilievo, sia per il più alto livello della sua formazione e cultura rispetto
al passato, ma soprattutto in virtù della sua intima relazione con il malato.
Molti pazienti vivono il ricovero con senso di sfiducia nei confronti della sanità e
dell’ambiente poco confortevole; spetta all’infermiere il più delle volte restituire alla
persona la dignità che la struttura, gli spazi, le regole gli sottraggono, attraverso
l’instaurarsi di una relazione empatica di complicità che consente di trasformare la malattia
in un’esperienza di crescita personale.
Ora, se da una parte, rispondere e soddisfare ogni esigenza del malato diventa la leva sulla
quale deve far perno l’agire quotidiano dell’infermiere, dall’altro, applicare tali assunti può
a volte diventare assai complicato poiché l’infermiere è portatore anch’esso di propri
principi, inoltre il professionista non opera da solo ma lavora all’interno di un’equipe dove
ognuno porta avanti le proprie idee che non sempre combaciano.
In un contesto di questo tipo è inevitabile che sorgano delle divergenze di opinione,
l’importante è che il professionista infermiere, nel suo percorso formativo abbia acquisito
gli strumenti per gestire le situazioni critiche che quotidianamente gli si presentano al fine
di evitare di commettere errori che possano nuocere alla salute del paziente.
Nelle unità operative spesso si riscontra negli operatori sanitari una buona capacità di
comunicazione con l’assistito, ma, una carente preparazione per tutto ciò che riguarda la
43 grande dimensione etica, questo porta a sottovalutare o sovrastimare i casi clinici a causa
delle mancate competenze in materia. Inoltre non permette la piena realizzazione della
figura professionale, la quale ha come obbiettivo l’assistenza del paziente in tutte le fasi di
vita considerando il suo vissuto come parte integrante di un lungo percorso.
L’infermiere,
come
specificato
nei
capitoli
precedenti,
è
un
agente
morale, cioè una persona che compie scelte di natura etica poiché il suo agire è
condizionato, ma non interamente determinato, dal contesto, dal cliente, dalle prescrizioni,
dall’organizzazione del lavoro. Egli agisce continuamente una sintesi tra valori, norme
morali e giuridiche, deontologia professionale, cultura e situazioni contingenti. Ma quanti
infermieri hanno le conoscenze sufficienti per operare questa sintesi? L’abilità
dell’infermiere sta nel saper prendere decisioni eticamente corrette ed operare come agente
morale assumendosi la responsabilità dei risultati ottenuti, tutto ciò diviene possibile se è
consapevole del suo operato grazie a una preparazione antecedente in materia.
3.2 Motivazione dello studio
Durante i tirocini seguiti nel corso di Laurea triennale è emersa la grande responsabilità
che ha l’infermiere nel prendere le decisioni; la figura del medico non è costantemente
presente in reparto di conseguenza l’onere di risolvere controversie, entro i limini della
professione, ricade sull’infermiere.
Come precedentemente citato, la professione infermieristica s’imbatte con frequenza in
situazioni critiche, spesso molto differenti tra loro, che necessitano di scelte
comportamentali,
il
più
delle
volte
determinanti
pe
l’utente.
Le situazioni critiche sono identificabili come dilemmi etici, che implicano la presa di
decisioni. Ma da parte di chi? Come tutti i professionisti della salute, oggi sicuramente più
di ieri, l’infermiere è chiamato a scegliere il miglior bene possibile per la persona e a
rispondere
con
competenza,
pertinenza,
responsabilità
e
tempestività.
Il Codice deontologico degli infermieri all’art.16 recita: “L’infermiere si attiva per l’analisi
dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla riflessione
bioetica.” Nell’ambito dell’attività professionale ci s’imbatte quotidianamente in
discussione di dilemmi etici di natura più ampia rispetto a quelli trattati dalla deontologia;
tali dilemmi di rilevanza bioetica richiedono una riflessione più estesa e complessa ed
esigono una conoscenza sicuramente più approfondita della metodologia, degli strumenti e
44 delle linee guida necessarie per poter essere esaminati, discussi, affrontati e risolti.
Infatti, viviamo in una realtà dove i punti di vista su argomenti importanti (il fine vita, il
consenso informato, l’accanimento terapeutico, il segreto professionale, l’obiezione e
clausola di coscienza) sono molteplici e non confluiscono in un’unica soluzione uguale per
tutte le situazioni cliniche, perché bisogna valutare diversi fattori: il contesto in cui
operiamo; le problematiche che presenta il paziente; la volontà del paziente o del tutore se
minorenne; i valori degli operatori sanitari.
Esiste uno strumento riconosciuto legalmente in grado di orientare il professionista nelle
scelte e che gli permette di giustificare le ragioni del proprio operato, il Codice
Deontologico: documento costituito da un insieme di norme, codificate sotto forma di
direttive a cui ogni professionista deve attenersi e ispirarsi nell’esercizio della propria
attività, è composto da articoli che guidano l’agire professionale ponendo attenzione alla
relazione infermiere - malato e in generale ai problemi/dilemmi etici che possono insorgere
all’interno delle strutture organizzative, in tal senso, si può affermare che il codice
deontologico non fornisce risposte ai quesiti ma, procura gli strumenti per valutare e
argomentare le scelte prese in modo oggettivo.
Lo studio nasce dalla volontà di capire se gli infermieri conoscono il codice deontologico
al fine di poterlo applicare nella quotidianità operativa; l’idea si è sviluppata a seguito
delle lezioni intraprese nel terzo anno di studio, inerente al modulo formativo di “Etica e
Deontologia dell'esercizio Professionale” dove sono stati analizzati nel dettaglio gli articoli
componenti il Codice deontologico e, comparati nelle diverse situazioni clinico
assistenziali in cui si può trovare ad agire oggi l’infermiere.
3.3 Obiettivi dello studio
1. L’obbiettivo primario mira a valutare il livello di conoscenza degli infermieri sul Codice
Deontologico in area medico-chirurgica.
2. L’obbiettivo secondario vuole valutare l’applicazione del Codice Deontologico come
strumento per facilitare la relazione infermiere - malato al fine di identificare soluzioni a
problemi e dilemmi etici.
45 3.4 Metodologia
Al fine di comprendere la fattibilità dell’indagine conoscitiva, nel mese di marzo è stato
tenuto un incontro preliminare con i coordinatori infermieristici delle unità operative di
area medica e chirurgica. Nello specifico, è stata chiesta la disponibilità di partecipare al
progetto di studio sulla conoscenza degli infermieri in merito Codice Deontologico e al suo
utilizzo come strumento per la risoluzione di casi clinici su dilemmi/problemi etici
ponendo al centro la relazione con il paziente. La proposta è stata accolta positivamente e
tutte le sei unità operative coinvolte, hanno aderito volontariamente al protocollo di studio
osservazionale, attraverso l’autosomministrazione nel mese di aprile di un questionario
elaborato ad hoc. L’elaborazione dei dati hanno evidenziato l’esigenza di fornire agli
operatori coinvolti, una maggiore conoscenza sul Codice deontologico, pertanto,
successivamente, è stato condiviso di programmare un evento formativo residenziale, nel
mese di maggio, dove sono stati trattati gli argomenti risultati dal questionario più ostici.
L’evento formativo ha avuto luogo nella sede formativa del corso di Laurea Infermieristica
abilitante alla professione sanitaria di infermiere di Cesena. Il corso si è svolto in due
edizioni per dare la possibilità a tutti di partecipare in base ai turni del reparto, ogni
edizione ha visto una durata di complessiva di 10.30 ore suddivise in tre pomeriggi.
Le giornate della prima edizione sono 2-8-15 maggio mentre la seconda 6-13-20 maggio
dalle 14.30 alle 18.00.
Il pomeriggio è cosi strutturato:
-
prima parte 14.30-16.00: spiegazione teorica tramite l’utilizzo di slide dei concetti da
trattare con possibilità di integrazione con esperienze personali;
-
seconda parte 16.00-18.00: lavoro suddivisi in gruppi su diversi casi clinici riportanti
l’argomento trattato precedentemente utilizzando la Griglia per l’analisi delle
situazioni cliniche (Sandro Spinsanti).
Nel primo incontro è stato consegnato come materiale didattico ad ogni partecipante, una
copia del Profilo Professionale, del Codice Deontologico e della Griglia per l’analisi delle
situazioni cliniche ( Sandro Spinsanti).
Nella giornata iniziale, è stato chiesto agli operatori di definire che cosa s’intende con il
termine di deontologia e che cosa s’intende con il termine etica, le risposte ottenute sono
state utilizzate per meglio argomentare la lezione frontale.
Gli argomenti trattati sono stati molteplici:
46 -
l’evoluzione delle competenze dell’infermiere dal punto di vista normativo
-
il concetto di etica e morale, l’agente morale, le teorie e principi etici
-
il consenso informato
-
i problemi /dilemmi etici
La seconda giornata formativa è stata incentrata tutta sul Codice deontologico del 2009,
ovvero, si è partiti con un breve excursus storico sui Codici precedenti, in seguito si è
parlato di autonomia professionale, relazione infermiere-malato, etica del prendersi cura,
comunicazione, segreto professionale e obiezione clausola di coscienza.
Il terzo incontro è stato centrato tutto sulle tre responsabilità dell’infermiere: giuridica,
deontologica, etica.
Il corso ha previsto come valutazione di ogni giornata formativa la descrizione di un caso
clinico a valenza etica, e la successiva analisi da parte dei gruppi, mediante l’applicazione
della “Griglia per l’analisi delle situazioni cliniche” metodo descritto da Sandro Spinsanti
nel testo “Bioetica e nursing” . Questo modello ha come specificità la preoccupazione di
inserire organicamente la giustificazione etica del comportamento in ambito sanitario, la
griglia è stata utilizzata da ogni gruppo nella parte finale di ogni giornata, intesa come
metodo per imparare ad elaborare le proprie analisi su un dilemma etico al fine di giungere,
di fronte ad una situazione problematica, a conclusioni argomentate. Lo strumento,
èarticolata in tre step, il primo delinea il “comportamento obbligato” cioè a cosa gli
infermieri sono tenuti per legge, procedure e deontologia; il secondo esprime il
“comportamento eticamente giustificabile” con la difesa del minimo morale e la
promozione del massimo morale,
infine, l’ultimo step descrive il “comportamento
eccellente” o qualità percepita, dove, riferendosi al quadrilatero della soddisfazione si deve
valutare se tutte le persone coinvolte nel caso clinico sono giustamente soddisfatte.
Nel mese di ottobre è stato somministrato un altro questionario per valutare la ricaduta
dell’evento formativo a distanza di 5 mesi.
3.5 Popolazione di studio
Infermieri delle strutture organizzative della: Chirurgia Uro-Vascolare, Chirurgia Generale
e d’Urgenza, Chirurgia degenza Breve/Day Surgery, Geriatria, Lungodegenza e Medicina
Interna.
47 3.6 Criteri di inclusione
Tutti gli infermieri che svolgono la loro attività nelle strutture sopra citate.
3.7 Criteri di esclusione
Essere un professionista sanitario collocato in qualsiasi struttura operativa diversa dalla
Chirurgia Uro-Vascolare, Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia degenza Breve/Day
Surgery, Geriatria, Lungodegenza e Medicina Interna.
3.8 Strumenti di raccolta dati
Lo strumento adottato per la raccolta dei dati è stato un questionario creato ad hoc per lo
studio, consegnato ai coordinatori infermieristici delle rispettive unità operative e destinato
all'autosomministrazione da parte dei soggetti arruolati volontariamente, nel periodo
compreso dal 1 aprile all’8 aprile. Ad ogni questionario è stata allegata una lettera di
accompagnamento, nella quale sono stati specificati gli obiettivi della indagine conoscitiva,
e richiesto il consenso all'utilizzo dei dati esclusivamente ai fini dello studio nel
mantenimento dell'anonimato, e forniti contatti per eventuali chiarimenti o precisazioni.
Nello specifico, il questionario somministrato è diviso in tre parti:
1. Nella prima viene chiesto al soggetto di compilare alcune domande che si riferiscono
ai suoi dati generali:
•
qualifica
•
sesso
•
età
•
UU. OO. di appartenenza
2. Nella seconda vi sono quesiti sulle conoscenze generali in merito al Codice
Deontologico:
•
anno di approvazione del nuovo Codice
•
numero di articoli di cui è formato il Codice
•
costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione
•
principi espressi nel Codice
48 •
legge che ha individuato nel Codice una fonte per l’esercizio professionale
3. L’ultima parte è personale perché viene chiesto se il Codice rappresenta uno
strumento utile all’infermiere per la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che
scaturiscono dalla pratica quotidiana:
•
nella quotidianità la dimensione etica emerge
•
significato di dilemma etico
•
questioni etiche affrontate
•
strumento per risolvere situazioni assistenziali eticamente sensibili
•
metodologia per risolvere problemi etici
•
il Codice cosa favorisce
•
linguaggio e comunicazione con l’assistito
•
scopo del Codice
Il questionario è composto da 13 domande, 12 sono a risposta chiusa, con la possibilità di
barrare una o più opzioni ( è sempre segnato sotto ogni domanda se la risposta prevede una
o più opzioni) mentre l’ultima domanda è aperta .
Il questionario è stato compilato da 71 infermieri su un totale di 103 infermieri, equivalente
al 69%.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Lo studio condotto ha proposto ai soggetti una partecipazione su base facoltativa, si è così
tacitamente ottenuto il loro consenso attraverso l'adesione allo studio.
E' stato garantito l'anonimato e la riservatezza di tutte le informazioni in ogni fase dello
studio.
49 CAPITOLO 4
RISULTATI DELLO STUDIO
La popolazione eleggibile rispetto ai criteri di inclusione è pari a 71 infermieri su un totale
di 103 infermieri, equivalente al 69%, che hanno aderito volontariamente alla
compilazione del questionario e alla partecipazione dell’evento formativo.
I dati ricavati dai 71 questionari sono stati elaborati attraverso il programma di
elaborazione dati per computer Excel. A livello statistico sono state effettuate misure di
frequenza, dalle quali si sono ricavate le relative percentuali riportate nei grafici di seguito
proposti. Per quanto riguarda l'analisi delle risposte fornite in relazione alla domanda
aperta, queste sono state categorizzate sulla base dell'affinità tematica, al fine di fornire
dati oggettivi riguardo la frequenza con cui i vari elementi sono stati identificati per
facilitare l'esposizione dei risultati.
Grafico 1: Unità operative coinvolte
Lungodegenza
14
Medicina Interna
14
Geriatria
14
Chirurgia Genarale e d'Urgenza
14
Chirurgia degenza Breve
8
Chirurgia Uro-Vascolare
7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
50 Nel grafico sono riportate le unità operative coinvolte nello studio e i rispettivi
partecipanti. Lo scopo della domanda mira a evidenziare se esistono notevoli differenze di
adesione tra il dipartimento medico e quello chirurgico per poi eseguire un’analisi
comparativa dei dati emersi dal questionario.
Complessivamente, gli infermieri coinvolti delle strutture organizzative del dipartimento
medico sono 42 su un totale di 71 infermieri, pari al 59%; mentre per le unità operative del
dipartimento chirurgico hanno partecipato 29 infermieri su un totale di 51 infermieri, pari
al corrispondenti al 57%. Si può affermare la omogeneità percentuale dei due gruppi
infermieristici, emersa anche di seguito nell’analisi dei dati del questionario dove, le
risposte fornite dai due dipartimenti sono simili per quantità di domande errate, l’unica
domanda che trova risposte contrastanti riguarda le questioni etiche che si trovano
maggiormente ad affrontare gli infermieri nella quotidianità ( grafico 8); motivato dalla
diversa tipologia di pazienti afferenti ai due contesti dipartimentali.
Grafico 2: Età del campione
<25 anni
0%
25-40 anni
45%
41-50 anni
> 50 anni
39%
16%
L’età del campione emersa dai questionari è indicativa per il tipo di studio affrontato:
nessun partecipante ha un’età inferiore ai 25 anni, il 45% ha un’età compresa tra i 25-40
anni, il 39% un’età compresa tra i 41-50 anni, mentre il 16% supera i 50 anni. La soglia
dei 40 anni è stata considerata nello studio, un’età limite perché i primi studenti che
varcano le soglie dell’Università per frequentare i corsi di diploma universitario per
51 infermiere hanno accesso nell’anno accademico 1992/1993, di conseguenza prima di questi
anni la formazione consiste nel conseguimento di un diploma regionale dove gli aspetti
etici e deontologici non si configurano all’interno del piano formativo didattico. Con la
preparazione universitaria soprattutto negli ultimi anni l’attenzione si è spostata dal “fare”
al “saper essere” infermiere prendendo in considerazione lo strumento guida dell’agire
professionale, il Codice Deontologico. Ora, essendo il 65% del campione in studio, con
un’età superiore ai 41 anni si è accentuata la necessità di creare un corso formativo al fine
di recuperare conoscenze teoriche di etica e deontologia, quali strumenti per consentire al
professionista infermiere di esercitare l’attività attraverso l’impostazione di una relazione
di fiducia con il malato ponendolo al centro del percorso assistenziale.
Grafico 3: Domanda n. 3 “Quando è stato approvato il nuovo Codice Deontologico
dell’infermiere?”
2009
19%
1999
16%
2011
38%
2005
27%
52 Grafico 4: Domanda n. 4 “In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice Deontologico
dell’infermiere?”
51 articoli
15%
43 articoli
40 articoli
33%
11%
56 articoli
41%
I grafici 3 e 4 sopra riportati mostrano chiaramente la carenza di conoscenze degli
infermieri in merito al Codice Deontologico:
-
solo il 19% del campione è a conoscenza che l’ultimo Codice è stato approvato dal
Collegio IPASVI nel 2009;
-
il 16% degli infermieri ritiene che l’ultima versione del Codice deontologico sia
quella del 1999;
-
il 65% degli infermieri non conosce l’anno dell’ultimo Codice deontologico.
In riferimento alla struttura del codice deontologico:
-
il 15 % dichiara in modo corretto il numero degli articoli di cui è composto .
-
l’85% degli infermieri dimostra di non conoscere la struttura.
53 Grafico 5: Domanda n. 5 “Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base
dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del Codice Deontologico?”
Lealtà
22
Veridicità e fedeltà
12
Rispetto
27
Responsabilità
33
sbagliati
Giustizia
giusti
3
Beneficenza/non maleficenza
7
Integrità morale
11
Autonomia
13
0
10
20
30
40
Il focus di questa domanda è quello di evidenziare la conoscenza dei principi fondamentali
che stanno alla base dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del Codice
deontologico, nella risposta è stata data la possibilità di selezionare 1 o più opzioni,
volutamente non è stato specificato di segnare quattro risposte per non inficiare il risultato.
I dati analizzati indicano che i professionisti attribuiscono grande importanza al Rispetto
(27 infermieri), alla lealtà (22 infermieri) e alla responsabilità (33 infermieri), trascurando
la giustizia e il principio di beneficenza/ non maleficenza (nel totale identificati da 10
infermieri), integrità morale (11 infermieri) e autonomia (13 infermieri). I principi cardine
dell’infermiere valorizzati in modo più o meno esplicito nel Codice sono: giustizia,
integrità morale della professione, autonomia e beneficenza/ non maleficenza, le altre
alternative sono anch’esse valori che guidano il professionista ma non rappresentano la
base dell’agire e non vengono riportate all’interno del documento ad eccezione della
responsabilità.
54 Tutto il Codice verte sulla responsabilità nei confronti del malato, dei famigliari, dei
colleghi e delle istituzioni, si può dunque affermare che la responsabilità è al di sopra di
tutti i principi.
Una possibile lettura dei bassi risultati assegnati al principio di giustizia e beneficenza è da
intendersi in principi ritenuti talmente scontati ( interiorizzati da ogni persona a maggior
ragione se opera in ambito sanitario) tanto che gli infermieri non le considerano come
principi, ma parte integrante dell’animo umano.
Grafico 6: Domanda n. 6 “In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel
Codice Deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione
infermieristica?”
10%
D. Lgs. n. 42/1999
25%
D. Lgs. n. 502/1992
51%
D. M. n. 739/1994
14%
D. Lgs. n. 251/2000
Lo scopo di questa domanda è quello di indagare se la normativa che contraddistingue
l’evoluzione della figura infermieristica è conosciuta, attraverso l’elenco delle quattro leggi
fondanti il processo di professionalizzazione.
Da come si può osservare dal grafico, il 51% della popolazione in studio ha risposto che il
55 Decreto ministeriale n. 739/94 che istituisce il profilo professionale è la prima legge che ha
riconosciuto il Codice come fonte dell’esercizio della professione, il 25% dei soggetti l’ ha
associato al Decreto Legislativo n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”,
il 14% al Decreto Legislativo n. 251/00 “ Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione
ostetrica” e solo il 10 % pari a 7 infermieri, ha risposto correttamente, riconoscendo che la
Legge n. 42/99 oltre ad abrogare il mansionario specifica che il campo proprio di attività e
responsabilità dell’infermiere è determinato:
•
dal profilo professionale,
•
dagli ordinamenti didattici del rispettivo corso di laurea e corsi di formazione postbase,
•
dallo specifico Codice Deontologico.
I dati emersi dall’indagine conoscitiva, hanno orientato il gruppo di progetto ad inserire
nell’evento formativo anche gli ambiti legislativi che caratterizzano il processo di
professionalizzazione dell’infermiere.
Grafico 7: Domanda n. 7 “Nel suo agire quotidiano la dimensione etica emerge?”
Si, in ogni
situazione
No, è limitata dal
contesto
11%
21%
Non saprei
rispondere
68%
Il grafico presentato mostra come l’etica sia ancora una materia ostica, astratta, non ben
delineata, che utilizza un lessico impalpabile e sconosciuto agli operatori, perché il 68%
56 di essi (pari a 48 infermieri) non sa se nella propria quotidianità la dimensione etica è
presente. In questo caso rispetto alle domande precedenti non ci sono risposte corrette o
sbagliate, la domanda ha lo scopo di valutare la consapevolezza degli infermieri in merito a
una tematica tanto discussa che coinvolge tutti in prima persona. Dei 48 infermieri ( pari al
68% ) alcuni ritengono che l’etica sia
importante
nell’ambito sanitario, altri, pur
riconoscendola importante, hanno dichiarato di non avere gli strumenti per definire se è
presente o no. Quanto affermato è meglio specificato nel grafico seguente.
Grafico 8: Domanda n. 8 “Ma che cosa s’intende per dilemma etico?”
Non saprei rispondere
47%
Decidere cosa fare in una
situazione clinica
39%
Scegliere tra due valori etici in
conflitto
14%
Questa è una delle domande chiave posta nel questionario, l’intento è quello di evidenziare
se gli infermieri conoscono cosa si intende per dilemma etico. Come si può vedere dal
grafico, il 47% dei soggetti ha dichiarato di non saper rispondere, questo risultato è
coerente con il grafico precedente perché se quasi il 70% del campione non sa se l’etica è
presente nel proprio agire è auspicabile che non conosca neanche il termine di dilemma
etico. Il 39% afferma che significa “decidere cosa si deve fare in una determinata
situazione clinica”, ma in questo caso si parla si problema etico, mentre il 14 % ha risposto
correttamente definendo il dilemma etico come una scelta tra due valori etici in conflitto
tra loro.
57 Grafico 9: Domanda n. 9 “Durante il suo esercizio professionale quale questione etica si
è trovato maggiormente ad affrontare?”
49%
Informazione dell'utente e
consenso informato
25%
Accanimento terapeutico
15%
Dignità del paziente nel fine vita
7%
Contenzione del paziente
Aborto
Eutanasia
3%
1%
L’osservazione del grafico delinea quali sono le questioni etiche maggiormente affrontate
dagli infermieri, ovvero, il consenso informato del paziente e le modalità di informazione
dell’utente sono i temi più frequenti ritenuti critici dagli infermieri, per una percentuale
pari al 49%, una spiegazione a tale dato può derivare dal fatto che il 57% dei professionisti
lavora in un contesto chirurgico, dove ogni intervento necessita obbligatoriamente del
consenso. A seguire vi sono l’accanimento terapeutico con il 25% e la dignità del paziente
nel fine vita con il 15% considerando che il 37 % del campione opera nei reparti di
geriatria e lungodegenza è un dato che non stupisce.
58 Grafico 10: Domanda n. 10 “Secondo la sua opinione quale strumento ritiene utile per
superare situazioni assistenziali eticamente sensibili?”
Codice Deontologico
Formazione etica
3%
7%
Normativa vigente
Profilo professionale
12%
0%
Parere dei colleghi esperti
78%
Una volta confermata la presenza di “questioni etiche” il passo successivo è capire cosa
utilizzano gli infermieri per risolvere le situazioni assistenzaili eticamente sensibili. Il 78%
dei soggetti, ha identificato il parere dei colleghi esperti lo strumento più utile, sicuramente
rappresenta il metodo più rapido rispetto a quelli proposti ma il meno sicuro: il collega può
essersi documentato sul contesto ma il giudizio che fornisce è sicuramente condizionato
del suo modo di pensare e vedere le cose, non è oggettivo. Solo il 7% risponde la
“formazione etica” , mentre il 3% evidenzia nel Codice lo strumento più idoneo da
utilizzare.
Dalle ultime due domande a risposta chiusa è emerso che per la quasi totalità degli
infermieri il Codice Deontologico favorisce le relazioni con l’assistito e i famigliari
promuovendo una comunicazione efficace cioè, non standardizzabile chiara e veritiera. La
sfera relazionale occupa una parte molto importante del processo di presa in carico del
paziente portatore di una patologia che ha l’esigenza di esprimere il proprio stato d’animo
senza essere giudicato. Ogni paziente presenta sempre due malattie: oltre a quella
diagnostica e trattata, c’è un’altra malattia che è la paura. Non riconoscerle entrambe e
trattare solo la prima significa curare il paziente a metà. Quando l’infermiere comunica in
59 modo verbale o non verbale è in grado di influenzare il benessere della persona assistita
per questo nella relazione è l’empatia che conduce a una più ravvicinata conoscenza del
paziente e dei suoi bisogni.
4.1 Evento formativo
Come specificato nel paragrafo 3.4 inerente la metodologia di studio, i risultati emersi
dalla compilazione del questionario hanno rappresentato la motivazione per strutturare un
evento formativo residenziale volto a far acquisire alla popolazione in studio le tematiche
inerente l’etica, il Codice deontologico e la legislazione che ha caratterizzato il processo di
professionalizzazione dell’infermiere. Hanno partecipato al corso tutti gli infermieri che su
base volontaria hanno aderito allo studio osservazionale per un totale di 71 infermieri. Tutti
i discenti hanno partecipato attivamente alla elaborazione dei casi clinici proposti in aula, i
momenti di discussione hanno favorito l’apprendimento e nel contempo l’approfondimento
delle tematiche sopra citate. Nell’allegato 6 e 7 sono presentate le valutazioni degli
infermieri (nelle due edizioni) inerente l’evento formativo, l’analisi dei dati evidenzia, da
parte dei professionisti coinvolti, un alto grado di soddisfazione.
4.2 Somministrazione Ritest
Al fine di valutare la ricaduta dell’evento formativo avvenuto nel mese di maggio, è stato
somministrato agli stessi infermieri delle sei unità operative coinvolte un secondo
questionario autosomministrato nell’arco temporale del 29 settembre - 6 ottobre.
Il questionario è diviso in tre parti:
1. Nella prima parte sono presenti i dati identificativi dei soggetti, uguale al precedente
questionario, ovvero, al professionista è richiesto di specificare:
•
qualifica
•
sesso
•
età
•
UU. OO. Di appartenenza
2. Nella seconda parte le domande proposte sono uguali a quelle presentate nel
precedente questionario, vi sono quesiti sulle conoscenze generali in merito al Codice
60 Deontologico al fine di poter eseguire un’analisi comparativa:
•
anno di approvazione del nuovo Codice
•
numero di articoli di cui è formato il Codice
•
costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione
•
principi espressi nel Codice
•
legge che ha individuato nel Codice una fonte per l’esercizio professionale
3. L’ultima parte del questionario pone quesiti sui diversi dilemmi etici affrontati
durante l’evento formativo:
•
significato di dilemma etico
•
la specificità del consenso informato
•
la richiesta del consenso informato
•
la griglia per l’analisi delle situazioni cliniche
•
gli step della griglia
•
i principi della griglia
•
clausola di coscienza
•
rivelazione del segreto professionale
•
negligenza
•
comunicazione efficace
•
relazione con il malato
Il questionario è composto da 16 domande tutte a risposta chiusa, con la possibilità di
barrare una o più opzioni ( è sempre segnato sotto ogni domanda se la risposta prevede una
o più opzioni) .
Lo scopo è valutare la ricaduta dell’evento formativo a distanza di 5 mesi in merito:
-
alle conoscenze sulla struttura e sul contenuto del Codice Deontologico
-
alle conoscenze apprese dei dilemmi/problemi etici trattati
-
all’utilità della griglia di Spinsanti come strumento idoneo per l’analisi di casi
clinici
-
alla relazione con l’assistito mirando ad aumentare la qualità dell’assistenza erogata.
61 4.3 Risultati dello studio
I risultati dello studio rispecchiano ciò che è emerso dal secondo questionario proposto ai
71 infermieri che hanno partecipato all’evento formativo, di questi, hanno aderito allo
studio 58 professionisti, per una percentuali pari al 82%.
Per iniziare il grafico seguente propone come sono distribuiti i 58 membri del campione
nelle diverse unità operative.
Grafico 10: Unità operative coinvolte
Lungodegenza
13
Medicina Interna
13
Geriatria
12
Chirurgia Generale e d'Urgenza
9
Chirurgia Uro-Vascolare
6
Chirurgia degenza breve
5
0
2
4
6
8
10
12
14
Gli infermieri che hanno risposto al secondo questionario sono così distribuiti:
-
n. 38 infermieri dell’area medica, rispetto ai 42 professionisti che hanno
partecipato all’evento formativo;
-
n. 20 infermieri dell’area chirurgica, rispetto ai 29 professionisti che hanno
partecipato all’evento formativo
Di seguito sono riportati i risultati delle domande inerenti al Codice Deontologico a
analizzate attraverso una comparazione con i risultato ottenuti dal precedente questionario.
È emerso che:
62 -
il 95 % degli infermieri ha risposto che l’ultimo Codice è stato approvato nel 2009,
rispetto al dato di aprile (19% su 71 partecipanti) vi è stato un grande
miglioramento;
-
tutti i 58 infermieri confermano che gli articoli del Codice sono 51 anche qui si è
riscontrata una notevole crescita rispetto ad aprile dove solo 11 infermieri hanno
risposto correttamente.
-
Il 91% ha risposto che la legge n.42/99 è stata la prima che ha individuato nel
Codice Deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione
infermieristica.
-
Tutti i principi etici proposti nella domanda sono stati contrassegnati senza grandi
distinzioni, evidentemente durante il corso non sono stati argomentati in modo
esaustivo un’altra alternativa può essere attribuita alla fretta nella compilazione del
questionario che ha portato gli infermieri a barrare indistintamente tutte le
alternative.
Le altre domande del questionario riguardano i dilemmi etici affrontati a lezione:
1. Consenso informato
2. Clausola di coscienza
3. Segreto professionale
4. Responsabilità professionale
Consenso informato
Il consenso è stato l’argomento che ha riscontrato maggiore interesse, gli infermieri si sono
accorti che nella maggior parte dei casi, durante l’esecuzione di manovre invasive quali:
prelievo venoso, intramuscolo, controlli glicemici, sondino naso gastrico, introduzione di
catetere vescicale, ecc. non chiedono al paziente il “permesso” di eseguire la procedura,
perché lo considerano un iter talmente automatico e quotidiano da non necessitare di
un’autorizzazione dell’assistito poiché la finalità dell’attività assistenziale mira al bene del
paziente. Infatti alla domanda “Il consenso informato deve essere specifico, cioè?”solo il
22% ha risposto correttamente dicendo che deve essere espresso per ogni singola attività
sanitaria , il 63% espresso in forma scritta su apposito modello e per il restante 15%
significa che deve essere espresso dall’interessato o un suo rappresentante. Il secondo
quesito chiede in quali situazioni il consenso non deve essere richiesto al paziente: nel
63 trattamento sanitario obbligatorio, nelle vaccinazioni obbligatorie contenute nei programmi
nazionali di salute pubblica e se la persona malata ha espresso la volontà di non essere
informata. L’86% ha risposto correttamente mentre il 14% ha indicato come situazione
che non necessita del consenso quando il paziente ha già eseguito quella prestazione
durante la degenza.
Clausola di coscienza
Durante le lezioni si è fatto riferimento sia all’obiezione che alla clausola di coscienza
confrontando gli articoli del vecchio e del nuovo Codice Deontologico, poiché nel nuovo
Codice deontologico all’articolo 8 si parla di clausola, che consente al professionista di
non eseguire una prestazione che contrasta i propri principi etici. Il 93% del campione ha
dato questa definizione, la rimanente percentuale attribuisce all’articolo la necessità di
comunicare la propria intenzione al Direttore Sanitario esigenza che richiede l’obiezione di
coscienza.
Segreto Professionale
Una delle tematiche affrontate nell’evento formativo è stato il diritto sanitario legato
soprattutto alla rivelazione del segreto professionale che è un reato punibile per legge, la
domanda chiede quale articolo e quale documento certificano l’ illecito: secondo il 7%
l’articolo 28 del Codice Deontologico, il 5% l’articolo 7 del Profilo professionale e per
ultimo l’articolo 622 del Codice Penale con l’88% delle risposte esatte.
Tra le responsabilità professionali vi è quella giuridica che può essere civile, penale,
disciplinare, l’inosservanza di alcune regole di condotta portano a situazioni di negligenza,
imperizia imprudenza punibili con un risarcimento in denaro o una pena. Nel questionario
si è voluto interrogare il campione sul significato di negligenza che corrisponde a un
atteggiamento di trascuratezza, l’infermiere non adotta precauzioni che conosce bene il
73% ha fornito questa risposta. Per il 27% negligenza significa avere un comportamento
avventato in situazioni di pericolo (imprudenza).
In merito al quesito posto sulla ricaduta dell’utilizzo della griglia per l’analisi dei casi
clinici, l’87% del campione, l’ha ritenuta uno strumento utile per l’analisi dei casi clinici e
ammettono di averla utilizzata nei propri contesti operativi a seguito di problematiche
emerse. Le altre domande vertono sull’ordine dei comportamenti da attuare e sui principi
64 che aiutano il professionista ad analizzare i casi clinici, la totalità degli infermieri ha
risposto correttamente ponendo al primo posto il comportamento obbligato poi quello
eticamente giustificabile ed infine il comportamento eccellente, con i principi di giustizia,
beneficenza e autonomia.
L’ultimo quesito interroga il campione su cosa si intende per comunicazione efficace, il
98% afferma correttamente che è un’abilità per promuovere la sicurezza dei pazienti e
migliorare il piano assistenziale. Ciò è possibile solo se nella relazione di aiuto vi è una
crescita e uno scambio reciproco valorizzando le qualità umane dell’altro. L’infermiere
deve avere una grande capacità empatica avvicinandosi al paziente senza mai essere
intrusivo o giudicante ma accettandolo così com’è promuovendo un approccio di ascolto
attivo.
4.4 Limiti dello studio
Di seguito si evidenziano quelli che possono ritenersi limiti dello studio, ovvero:
-
La differenza di compilazione numerica dei questionari (71 ad aprile e 58 ad
ottobre) è dovuta all’assenza di tre professionisti per lunga malattia, n. 4 infermieri
assenti per la fruizione delle ferie estive.
-
La distribuzione di entrambi i questionari è avvenuta all’interno del reparto,
fornendo dieci giorni di tempo per la compilazione. Ora l’autosomministrazione
dello strumento, senza la presenza attiva dell’osservatore, può indurre ad
atteggiamenti non sempre corretti nella compilazione del questionario, come ad
esempio ricercare le risposte e/o confrontarsi con altri professionisti.
65 4.5 Discussione
Alla luce dei risultati ottenuti a seguito della somministrazione dei due questionari si
possono esprimere alcune considerazioni.
In primo luogo è emersa la grande necessità di formare i professionisti sulla struttura e sul
contenuto del Codice Deontologico, il dato più eclatante emerso dall’elaborazione dei
questionari di aprile ci dice che l’81% del campione non era a conoscenza della data
dell’emanazione del nuovo Codice Infermiere.
L’etica e la deontologia in generale non sono ben inquadrate nel sapere del professionista,
non si conosce il significato di dilemma etico e tantomeno non si è a conoscenza degli
strumenti da utilizzare per la risoluzione di situazioni etiche particolarmente critiche, dove,
non è sufficiente avere ben chiaro il quadro clinico del paziente ma, al fine di favorire una
relazione infermiere – assistito empatica e di complicità che tocca necessariamente lo
schema valoriale e i principi di entrambi gli interlocutori.
Ma quali sono i principi? Solo il 21% degli infermieri ha individuato almeno uno dei
principi, nessuno ha saputo indicare i quattro corretti espressi all’interno del Codice.
La volontarietà della partecipazione al corso ha permesso l’instaurarsi di una grande
attenzione durante la spiegazione dei contenuti, il supporto delle slide e il confronto diretto
che da subito si è creato ha fornito agli infermieri la libertà di condividere vissuti personali
rendendo il corso più attivo e utile alla crescita sia professionale che personale. Altri
dilemmi etici non proposti come possibili risposte nel quesito del questionario sono emersi
come: la clausola e l’obiezione di coscienza, il segreto professionale e la responsabilità,
temi trattati durante le lezioni tenendo sempre un collegamento ben chiaro rispetto agli
articoli del Codice Deontologico.
La discussione su questi argomenti ha portato in alcune occasioni a dibattiti nati sul
momento dividendo gli operatori in gruppi ognuno con le proprie idee, lo scopo del corso
infatti non mira a uniformare il pensiero degli infermieri ma a fornire delle basi comuni da
cui partire per sviluppare un ragionamento eticamente corretto ponendo al centro la figura
del paziente e seguendo le norme e i principi dell’etica.
Lo strumento proposto durante il corso per l’analisi dei diversi casi clinici è la griglia di
Spinsanti. Essa consente all’operatore di analizzare oggettivamente situazioni etiche di
conflitto rispondendo alle domande proposte nelle tre diverse sezioni in cui è articolata. Le
risposte prevedono la conoscenza della legge, della deontologia delle procedure aziendali e
66 dei principi allo scopo di raggiungere la massima soddisfazione per il paziente e per tutte le
figure che gli ruotano attorno.
Il questionario di gradimento ha evidenziato una valutazione favorevole del corso nel suo
complesso: tendenzialmente ottima e buona.
In secondo luogo dal successivo questionario si è evidenziato come a distanza di 5 mesi le
nozioni argomentate a lezione non sono andate smarrite ma nella maggior parte dei
partecipanti permangono anzi il 78% di essi dichiara che grazie alle conoscenze apprese la
sua relazione con il malato nell’operatività quotidiana è più consapevole e attenta alle
esigenze del paziente.
Rispetto al 19% ora il 95% del campione identifica nel 2009 l’anno di approvazione
dell’ultimo Codice e tutti gli infermieri sanno che è formato da 51 articoli. La griglia si è
rivelata uno strumento utile che ha portato nel corso dei mesi a una maggiore
consapevolezza e attenzione dei dilemmi etici ma non solo, ha consentito all’infermiere di
mettersi in gioco e di avvicinarsi sempre più alla vita del paziente.
67 Conclusioni
I risultati ottenuti dalla somministrazione dei questionari e dalle valutazioni elaborate dai
professionisti coinvolti nell’evento formativo invitano a fare alcune considerazioni a
conclusione del presente elaborato.
Nello specifico, l’avere dotato i professionisti di una metodologia che, gli ha consentito di
analizzare alcuni eventi critici accaduti nella quotidianità operativa, ha evidenziato come
per giungere ad una decisione eticamente consapevole è necessario instaurare un dialogo,
una discussione, un confronto soprattutto con la persona assistita.
Il messaggio importante scaturito dall’evento formativo è stato quello di sottolineare il
dovere e la necessità da parte dell’infermiere di confrontarsi apertamente, sia con il team
professionale, sia con il malato, al fine di ricercare soluzioni in modo da garantire che
l’autonomia, la dignità e l’interesse della persona siano rispettati. Tutto questo può
avvenire solo se i professionisti sono debitamente formati, in tal senso, si ritiene utile
creare dei corsi di formazione, tenuti da esperti in materia, in cui coinvolgere tutte le unità
operative delle strutture ospedaliere e tutto il personale dell’equipe del paziente non solo
l’infermiere ma anche medico, operatore socio sanitario, fisioterapista allo scopo di
migliorare l’assistenza erogata dando importanza al pensiero del paziente procedendo
come veri agenti morali.
Ma alla base vi è la formazione universitaria che deve fornire più spazio all’insegnamento
dell’etica e della deontologia perché i nuovi infermieri sappiano come comportarsi di
fronte a dilemmi/problemi etici.
68 BIBLIOGRAFIA
TESTI
ƒ
Cattorini P.M. , Bioetica metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici,
Elsevier, Milano 2011.
ƒ
Pio L., Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011.
ƒ
Annalisa S., Commentario al CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE,
Mc Graw Hill, Milano, 2009.
ƒ
Maurizio M., INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 12 temi per capire e discutere,
Espress, Torino, 2012.
ƒ
Giampiero C., DIRITTO SANITARIO, Maggioli Editore, 2012.
ƒ
Nicolino R., Psicologia clinica per le professioni sanitarie, Società editrice il Mulino, Bologna, 2004.
ƒ
Crocetti G., Gerbi R. F., Tavella S., Psicologia dell’accudimento nelle relazioni di
aiuto. Manuale per operatori sanitari e socio-assistenziali, Armando Editore, Roma, 2012.
LEGGI E DOCUMENTI
ƒ
Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere.
ƒ
Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere.
ƒ
Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere.
69 ƒ
Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere.
ƒ
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge del 23 ottobre 1992, n. 421.
ƒ
D.M. 14 settembre 1994, n. 739: Regolamento concernente l’individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere.
ƒ
Legge 26 febbraio 1999, n. 42: Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
ƒ
Legge 10 agosto 2000, n. 251: Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica.
SITOGRAFIA
ƒ
http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/commentario.htm (8 luglio 2014).
ƒ
http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/, (12 settembre 2014).
70 ALLEGATO n. 1
Impossibile v isualizzare l'immagine.
Gentile Professionista,
chiediamo la sua disponibilità a compilare il questionario di seguito allegato, finalizzato
alla conduzione di uno studio osservazionale che ha l’obiettivo di misurare le
conoscenze
generali in merito al “Codice Deontologico Infermiere” e
valutare se il nuovo Codice deontologico rappresenta uno strumento utile per
l’infermiere nella presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono
nella pratica quotidiana. I risultati dello studio potranno essere indicativi della
necessità di organizzare un evento formativo inerente le tematiche del Codice
Deontologico e proporre un metodo efficace per l’analisi etica attraverso il confronto
con casi clinici, al fine di valutare successivamente le ricadute assistenziali e
organizzative nei diversi contesti organizzativi coinvolti.
Le sue risposte saranno mantenute riservate e verranno utilizzate esclusivamente per
scopi inerenti agli obiettivi della ricerca.
La ringraziamo fin da ora per la gentile collaborazione.
Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare via mail Sara Bisulli, studentessa
Corso di laurea in Infermieristica - Polo didattico di CESENA, facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna.
[email protected]
_____________________________________________________________________
DATI GENERALI
Qualifica:
‰ Infermiere ‰ Coordinatore
Sesso:
‰ Maschio ‰ Femmina
Età: ‰ meno di 25 anni
‰ 25 - 40 anni
‰ 41-50 anni
‰ più di 50 anni
Unità Operativa:
‰ Chirurgia Degenza Breve
‰ Chirurgia generale e d’Urgenza
‰ Chirurgia Uro-Vascolare
‰ Dermatologia
‰ Geriatria
‰ Lungodegenza
‰ Medicina Interna-lungodegenza Cesenatico
Adesso Le poniamo alcune domande circa la sua conoscenze generali in merito al
71 “Codice Deontologico Infermiere”
1) Quando è stato approvato il nuovo Codice deontologico dell’Infermiere
(selezionare 1 opzione)
‰ Nel 1999
‰ Nel 2009
‰ Nel 2005
‰ Nel 2011
2) In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice deontologico dell’Infermiere? :
(selezionare 1 opzione)
‰ n. 45
‰ n. 56
‰ n. 51
‰ n. 40
3) Secondo la sua opinione il Codice Deontologico costituisce una fonte per
l’esercizio responsabile della professione infermieristica nella presa in carico del
paziente?:
(selezionare 1 opzione)
‰ Non so
‰ SI
‰ NO
4) Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico
espressi nei diversi articoli del codice deontologico?
(selezionare 1 o più opzioni)
‰ Beneficienza/non maleficienza
‰ Autonomia
‰ Responsabilità
‰ Lealtà
‰ Giustizia
‰ Integrità morale della professione
‰ Rispetto
‰ Veridicità e fedeltà
5) In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel Codice deontologico
una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica?:
(selezionare 1 opzione)
‰ D.Lgs. n. 502/1992
‰ D.Lgs. n. 42/1999
‰ D.Lgs. n. 251/2000
‰ D.M. n. 739/1994
Di seguito Le poniamo alcune domande per valutare se il Codice deontologico
rappresenta uno strumento utile all’infermiere per la presa di decisioni di fronte ai
problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana.
6 ) Nel suo agire quotidiano la dimensione etica emerge:
(selezionare 1 opzione)
‰ SI in ogni azione
‰ NO è limitata al contesto
‰ Non saprei rispondere
72 7) Secondo la sua opinione per “dilemma etico” si intende:
(selezionare 1 opzione)
‰ Decidere cosa si deve fare in una determinata situazione clinica
‰ Scegliere tra due valori etici in conflitto tra loro
‰ Non saprei rispondere
8) Durante il suo esercizio professionale quale questione etica si è trovato
maggiormente ad affrontare? :
(selezionare 1 opzione)
‰ Eutanasia
‰ Aborto
‰ Accanimento Terapeutico
‰ Informazione dell’utente e consenso informato al paziente
‰ Dignità del paziente nella fase finale della vita
‰ Contenzione del paziente
‰ Altro____________________________________________
9) Secondo la sua opinione quale strumento ritiene utile per superare situazioni
assistenziali eticamente sensibili?
(selezionare 1 o più opzioni)
‰ Formazione relativa ad argomenti di etica
‰ Codice Deontologico
‰ Profilo professionale
‰ Parere dei colleghi esperti
‰ Normativa vigente
10) Nel specifico professionale ritiene utile acquisire una metodologia che possa
aiutare nella risoluzione di problematiche etiche?
(selezionare 1 opzione)
‰ NO
‰ SI
‰ Non saprei
11) Nel contesto lavorativo in cui lavora, ritiene che il Codice Deontologico rappresenti
uno strumento utile per favorire maggiormente:
(selezionare 1 opzione)
‰ Le relazioni professionali con i colleghi e l’equipe
‰ Le relazioni con l’assistito e familiari
‰ Le relazioni burocratico –organizzativo con le istituzioni
‰ Rispettare la volontà e dignità dell’assistito nei processi di cura
‰ Altro ____________________________
12) Secondo il Codice deontologico come deve essere il linguaggio e i contenuti
dell’informazione nella comunicazione dell’infermiere con l’assistito per ritenersi
efficace ?
(selezionare 1 opzione)
‰ Comunicazione direttiva basato sui segni e sintomi della patologia
‰ Comunicazione mirata e standardizzabile
‰ Comunicazione non standardizzabile chiara e veritiera
73 13) Quale ritiene essere lo scopo prioritario del Codice deontologico?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________
Grazie per la collaborazione
74 ALLEGATO n. 2
Alla cortese attenzione
- Donatella Cecchini
Coordinatore Inf. Lungodegenza
- Susy Milandri
Coordinatore Inf.
Chirurgia Gen. e Urgenza
- Novella Sacchetti
Coordinatore Inf.
Geriatria
- Giovanna Sangiuliano
Coordinatore Inf. Med.
Int. Cesenatico
- Barbara Severi
Coordinatore Inf. Deg.
Breve Chirurgica
- Barbara Veterani
Coordinatore Inf. Chir.
Uro - Vascolare
Oggetto: Corso di formazione “Etica nella pratica quotidiana: indagine sull’applicazione
del Codice Deontologico Infermiere nelle UU.OO del Dipartimento Medico e Chirurgico”.
Il nuovo Codice Deontologico Infermiere fissa le norme dell’agire
professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si
svolge la relazione con la persona/assistito, relazione che si realizza attraverso
interventi assistenziali specifici, autonomi e complementari che caratterizzano la
natura stessa dell’atto infermieristico. In tal senso, il Codice Deontologico precisa il
campo specifico dell’infermiere e dichiara le responsabilità, identificando la mission
della professione e la cornice valoriale entro quale operare, così come riconosciuto
dalla Legge 42/99.
Partendo da questa premessa, è stato programmato un evento formativo per i
professionisti delle strutture in oggetto, al fine di effettuare un’indagine di tipo
descrittivo volta a verificare l’importanza che gli infermieri attribuiscono al Codice
Deontologico e il livello di adesione ai principi in esso contenuti, si precisa poi, che
l’evento è stato accreditato per i partecipanti infermieri e coordinatori infermieristici.
Nella tabella di seguito elencata è descritto il programma del corso e le date
delle due edizioni previste, ciò detto, si chiede ai professionisti di iscriversi nella
edizione di preferenza e di far pervenire alla segreteria DIT l’elenco dei nominativi
75 entro venerdì 11 aprile p.v.
“Etica nella pratica quotidiana: indagine sull’applicazione del Codice
Deontologico Infermiere nelle UU.OO del Dipartimento Medico e Chirurgico”.
Data e Luogo
Aula 3
Sede Formativa
1° giornata:
2 Maggio 2014
Contenuti
Ore 14.30-15.00
Presentazione del corso e somministrazione del test d’ingresso.
Ore 15.00-16.150
- Etica e Deontologia nella professione infermieristica
Ripetuta
6 maggio 2014
Ore 16.30-18.00
- Deontologia professionale e responsabilità infermieristica
Aula 3
Sede Formativa
Ore 14.30-16.15
- Il codice deontologico
nell’esercizio professionale: valori e principi etici, evoluzione
storica, analisi e riflessioni sul
codice deontologico
dell’infermiere
8 Maggio 2014
Claudia Martini
Sara Bisulli
Ore 16.15-16.30
Pausa caffè
Aula 3
Sede Formativa
2° giornata:
Docente
Claudia Martini
Sara Bisulli
Ripetuta
13 maggio
2014
Aula 3
Sede Formativa
Aula 3
Sede Formativa
3° giornata:
15 Maggio 2014
Ripetuta
20 maggio
2014
Aula 3
Sede Formativa
Ore 16.15-16.30
Pausa caffè
Ore 16.30-18.00
- Deontologia professionale e responsabilità infermieristica
Ore 14.30-16.15
- I Problemi e i Dilemmi Etici: come
prendere una decisione etica presentazione del metodo di analisi
“La griglia di Spinanti”
Claudia Martini
Sara Bisulli
Ore 16.15-16.30
Pausa caffè
Ore 16.30-17.30
- Presentazione, discussione, riflessione su casi clinici
- Analisi di casi
Ore 17.30-18.00
- Questionario di apprendimento e
valutazione del corso.
76 ALLEGATO n. 3
Il Codice deontologico dell'Infermiere
Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10
gennaio 2009
e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio
2009
Capo I
Articolo 1
L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si
realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale,
tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura
della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 4
L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei
valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.
Articolo 5
Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è
condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della
collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e
palliazione.
Capo II
Articolo 7
L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo
nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia
disabilità, svantaggio, fragilità.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare
la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in
contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola
di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita
dell’assistito.
77 Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non
nuocere.
Articolo 10
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale
delle risorse disponibili.
Capo III
Articolo 11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e
competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la
ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa
alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere riconosce il valore della ricerca, dellasperimentazione clinica e assistenziale
per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta
consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione
interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.
Articolo 15
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza.
Articolo 16
L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e
promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento
della riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o
interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
Articolo 18
L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire
l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.
78 Capo IV
Articolo 19
L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e
della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e
sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le
proprie scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene
conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul
percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera
affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura
assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione
alla sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere
informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé
o per gli altri.
Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito.
Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente
all’assistenza.
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di
una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.
Articolo 29
L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei
79 familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la
gestione del rischio clinico.
Articolo 30
L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario,
sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.
Articolo 31
L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto
alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del
suo grado di maturità.
Articolo 32
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni
che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano
adeguati ai loro bisogni.
Articolo 33
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera
tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità
competente.
Articolo 34
L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si
adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.
Articolo 35
L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della
vita all’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale,
fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
Articolo 36
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano
proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della
qualità di vita.
Articolo 37
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene
conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.
Articolo 38
L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche
se la richiesta proviene dall'assistito.
Articolo 39
L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare
nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione
del lutto.
80 Articolo 40
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed
organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Capo V
Articolo 41
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo
specifico apporto all'interno dell'équipe.
Articolo 42
L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al
rispetto e alla solidarietà.
Articolo 43
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei
colleghi contrario alla deontologia.
Articolo 44
L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della
professione ed esercita con onestà l’attività professionale.
Articolo 45
L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle
indicazioni del Collegio professionale.
Capo VI
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti,
l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui
afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che
possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione,
documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi
sistematicamente il suo mandato professionale.
Articolo 50
81 L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale
le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il
decoro dell'esercizio professionale.
Disposizioni finali
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro
inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.
I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della
competenza da loro acquisita e sviluppata.
82 ALLEGATO n.4
Griglia per l’analisi dei casi clinici “di Spinsanti”
I. IL COMPORTAMENTO OBBLIGATO
A che cosa siamo tenuti:
- per legge?
- per deontologia professionale?
- per regolamenti e normative aziendali.
Verifica: quali conseguenze medico-legali (penali/civilistiche) o deontologiche possono derivare dal comportamento in questione?
II. IL COMPORTAMENTO ETICAMENTE GIUSTIFICABILE
A. La difesa del minimo morale
1. evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente (principio di non maleficità):
- il paziente potrebbe ricevere un danno par la salute o per la sua integrità dal trattamento previsto?
- si sta omettendo un intervento che potrebbe impedire un abbreviamento della vita
del paziente o un danno permanente?
2. Opporsi a discriminazioni e ingiustizie (principio di giustizia):
- In una società giusta tutte le persone meritano uguale considerazione e rispetto. In
questo caso il paziente è discriminato per motivi di ordine ideologico, sociale, razziale o economico?
- esistono considerazioni di ordine sociale (aziendale) che inducano ad erogare al paziente un livello di assistenza medico/infermieristica inferiore a quanto clinicamente
appropriato?
B. La promozione del massimo morale
3. L’orientamento al bene del paziente (Principio di beneficità)
- sulla base della diagnosi e della prognosi (o degli esiti), quali trattamenti medici,
scientificamente corretti, si possono proporre?
- tali trattamenti influenzano positivamente la prognosi nel caso specifico?
- come vengono valutati rispettivamente i benefici ed i danni?
- esistono alternative terapeutiche? Ognuna di queste alternative quali aspetti potrebbe comportare (abbreviazione della vita, sofferenze fisiche e morali, peggioramento
dello stato di benessere)?
4. Il coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano (principio di autonomia):
- chi prende la decisione diagnostico-terapeutica (il medico, la famiglia del malato, il
malato stesso)?
83 - se decide il malato, attraverso quale processo informativo è stato messo in grado di
decidere (semplice presentazione delle alternative, modulo scritto da firmare, calde
raccomandazioni di aderire al progetto terapeutico)?
- cosa si conosce del sistema dei valori del paziente e del suo atteggiamento nei
confronti
dei trattamenti medici (intensivi, di rianimazione, palliativi, conservativi)?
- il paziente è stato informato circa i trattamenti proposti, i rischi ed i benefici
potenziali e le
possibili alternative?
- è stata offerta al paziente la possibilità di avere un secondo parere?
- se il paziente non può essere coinvolto nella valutazione e nella scelta, chi può fare le
veci
del paziente nel prendere le decisioni?
III. IL COMPORTAMENTO ECCELLENTE
Riferendoci al “quadrilatero della soddisfazione” possiamo ottenere che le persone coinvolte nel trattamento del caso (professionisti, pazienti, familiari, autorità sanitarie) raggiungano la posizione della “giusta soddisfazione” (o almeno della “giusta insoddisfazione”)?
Giustamente Soddisfatto
Giustamente Insoddisfatto
Ingiustamente Soddisfatto
Ingiustamente Insoddisfatto
Quale svolgimento dovrebbe avere il caso clinico per poter essere raccontato come una
storia di “buona sanità”?
84 ALLEGATO n. 5
“ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA: INDAGINE
SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
INFERMIERE NELLE UU.OO DEL DIPERTIMENTO MEDICO E
CHIRURGICO”
Codice corso: 8771
Sede: SALA RIUNIONI CESENA
edizione n°: I
Data: 15 MAGGIO 2014
Il questionario è anonimo e ha l’obiettivo di valutare la qualità percepita dai partecipanti
relativamente all’evento formativo. Lei può esprimere il Suo gradimento scegliendo in una
scala da 1, che corrisponde ad un giudizio negativo, a 6 che è il massimo giudizio positivo:
1=scarso, 2=insufficiente, 3=sufficiente, 4=discreto, 5=buono, 6=ottimo
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto ai Suoi bisogni formativi?
1
2
3
4
5
6
Come valuta la formazione ricevuta rispetto agli obiettivi formativi del corso?
1
2
3
4
5
6
Come valuta la qualità formativa del programma svolto?
1
2
3
4
5
6
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto al Suo ruolo professionale?
1
2
3
4
5
6
Come valuta il /i docente /i complessivamente?
1
2
3
4
5
6
Come valuta la durata del corso in rapporto ai contenuti trattati?
1
2
3
4
5
6
Come valuta l’organizzazione complessiva del corso?
1
2
3
4
5
6
Commenti____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Grazie per la gentile collaborazione.
85 ALLEGATO n.6
Titolo corso
Codice corso
ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA:
INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEL
CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE
NELLE UU. OO. DEL DIP. MED. CH.
8771
Edizione n°
I
1
2
3
4
5
6
NR
Obiettivi e contenuti:
%
%
%
%
%
%
%
1) Come valuta la
rilevanza degli
argomenti trattati
rispetto ai Suoi bisogni
formativi?
2) Come valuta la
formazione ricevuta
rispetto agli obiettivi
formativi del corso?
0,0
0,0
0,0
6,5
29,0
64,5
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
6,5
35,5
58,1
0,0
100,0
3) Come valuta la
qualità formativa del
programma svolto?
0,0
0,0
0,0
6,5
29,0
64,5
0,0
100,0
4) Come valuta la
rilevanza degli
argomenti trattati
rispetto al Suo ruolo
professionale?
5) Come valuta il /i
docente /i
complessivamente?
0,0
0,0
0,0
9,7
25,8
64,5
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,5
64,5
0,0
100,0
6) Come valuta la
durata del corso in
rapporto ai contenuti
trattati?
0,0 0,0
0,0
9,7
48,4
41,9
0,0
100,0
7) Come valuta
l’organizzazione
complessiva del corso?
0,0 0,0
0,0
0,0
35,5
64,5
0,0
100,0
86 ALLEGATO n. 7
Titolo corso
Codice corso
Edizione n°
ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA:
INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEL
CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE
NELLE UU. OO. DEL DIP. MED. CH.
8771
II
1
2
3
4
5
6
NR
Obiettivi e contenuti:
%
%
%
%
%
%
%
1) Come valuta la
rilevanza degli
argomenti trattati
rispetto ai Suoi bisogni
formativi?
2) Come valuta la
formazione ricevuta
rispetto agli obiettivi
formativi del corso?
0,0
0,0
0,0
5,3
36,8
57,9
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2,6
50,0
47,4
0,0
100,0
3) Come valuta la
qualità formativa del
programma svolto?
0,0
0,0
0,0
2,6
44,7
52,6
0,0
100,0
4) Come valuta la
rilevanza degli
argomenti trattati
rispetto al Suo ruolo
professionale?
5) Come valuta il /i
docente /i
complessivamente?
0,0
0,0
2,6
0,0
23,7
73,7
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36,8
63,2
0,0
100,0
6) Come valuta la
durata del corso in
rapporto ai contenuti
trattati?
0,0
0,0
5,3
15,8
34,2
44,7
0,0
100,0
7) Come valuta
l’organizzazione
complessiva del corso?
0,0
0,0
0,0
2,6
39,5
57,9
0,0
100,0
87 ALLEGATO n. 8
Relazione
sul
corso
/FSC/
convegno:
“ETICA
NELLA
PRATICA
QUOTIDIANA:INDAGINE
SULL’APPLICAZIONE
DEL
CODICE
DEONTOLOGICO INFERMIERE NELL’UU.OO DIP. MEDICO E CHIRURGICO“
Codice:8771
Edizione N °: I
Periodo di svolgimento, il 2 – 8 – 15 MAGGIO 2014, durata totale in ore: 10.30
Considerazioni conclusive: Gli obiettivi formativi del corso, specificati nella scheda di
progetto, sono stati raggiunti, la partecipazione, l’interesse ed il coinvolgimento dei
partecipanti è stato positivo. Ampia adesione alla partecipazione nei gruppi di lavoro,
rilevante discussione dei diversi casi clinici presentati inerenti ai dilemmi etici che
l’infermiere trova quotidianamente nell’applicazione del proprio specifico professionale.
Il questionario di gradimento ha evidenziato una valutazione favorevole del corso nel suo
complesso: tendenzialmente ottima e buona.
Tutti i partecipanti, anche non appartenenti a categorie sanitarie, hanno superato e
consegnato il test d’apprendimento.
Commentare il livello di gradimento del corso sulla base dell’elaborazione delle relative
schede somministrate al termine della formazione.
Per conoscere i criteri sull’assegnazione dei crediti ECM fare riferimento alle
informazioni pubblicate su intranet nella sezione dedicata al Servizio Formazione e
Ricerca.
I dati essenziali dei partecipanti sono i seguenti:
-per i partecipanti non dipendenti dell’A. U. S. L. di Cesena:
Qualifica
Cognome
Ore di presenza
Assenze per
Valutazione
malattia
apprendimento
Nome
-per i partecipanti dipendenti dell’A. U. S. L. di Cesena:
Valutazione
Cognome
Nome
Matri
cola
Qualifica
Ore di
presenza
Assenze
per
malattia
apprendimento
-
88 ALLEGATO n. 9
Impossibile v isualizzare l'immagine.
Gentile Professionista,
in seguito alla sua partecipazione all’evento formativo “Etica e Deontologia
dell’esercizio professionale” tenuto nel mese di maggio 2014, chiediamo la sua
disponibilità a compilare il questionario di seguito allegato, finalizzato alla conduzione
di uno studio osservazionale che ha l’obiettivo di misurare le conoscenze apprese in
merito al “Codice Deontologico Infermiere”.
Le sue risposte saranno mantenute riservate e verranno utilizzate esclusivamente per
scopi inerenti agli obiettivi della ricerca.
La ringraziamo fin da ora per la gentile collaborazione.
Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare via mail Sara Bisulli, studentessa
Corso di laurea in Infermieristica - Polo didattico di CESENA, facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna.
[email protected]
_____________________________________________________________________
___
DATI GENERALI
Qualifica:
‰ Infermiere
‰ Coordinatore
Sesso:
‰ Maschio ‰ Femmina
Età: ‰ meno di 25 anni
‰ 25 - 40 anni
‰ 41-50 anni
‰ più di 50 anni
Unità Operativa:
‰ Chirurgia Degenza Breve
‰ Chirurgia generale e d’Urgenza
‰ Chirurgia Uro-Vascolare
‰ Dermatologia
‰ Geriatria
‰ Lungodegenza
‰ Medicina Interna-lungodegenza Cesenatico
1) Quando è stato approvato il nuovo Codice deontologico dell’Infermiere
89 (selezionare 1 opzione)
‰ Nel 1999
‰ Nel 2009
‰ Nel 2005
‰ Nel 2011
2) In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice deontologico dell’Infermiere?:
(selezionare 1 opzione)
‰ n. 45
‰ n. 56
‰ n. 51
‰ n. 40
3) Secondo la sua opinione il Codice Deontologico costituisce una fonte per
l’esercizio responsabile della professione infermieristica nella presa in carico del
paziente?:
(selezionare 1 opzione)
‰ Non so
‰ SI
‰ NO
4) Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico
espressi nei diversi articoli del codice deontologico?
(selezionare 1 o più opzioni)
‰ Beneficienza/non maleficienza
‰ Autonomia
‰ Responsabilità
‰ Lealtà
‰ Giustizia
‰ Integrità morale della professione
‰ Rispetto
‰ Veridicità e fedeltà
5) In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel Codice deontologico
una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica?:
(selezionare 1 opzione)
‰ D.Lgs. n. 502/1992
‰ D.Lgs. n. 42/1999
‰ D.Lgs. n. 251/2000
‰ D.M. n. 739/1994
6) Secondo la sua opinione per “dilemma etico” si intende:
(selezionare 1 opzione)
‰ Decidere cosa si deve fare in una determinata situazione clinica
‰ Scegliere tra due valori etici in conflitto tra loro
‰ Non saprei rispondere
7) Il consenso informato deve essere specifico, cioè:
(selezionare 1 opzione)
‰ espresso in forma scritta su un apposito modello
‰ espresso dall’interessato o un suo rappresentante
90 ‰ espresso per ogni singola attività sanitaria
8) Il consenso informato deve sempre essere richiesto al paziente ad eccezione di
alcuni casi:
(selezionare 1o più opzioni)
‰ tso
‰ vaccinazioni obbligatorie contenute nei programmi nazionali di salute pubblica
‰ la persona malata ha espresso la volontà di non essere informata
‰ esiste un rapporto di amicizia fra medico e paziente
‰ il paziente ha già eseguito quella prestazione durante la degenza
‰ il paziente non è in grado di intendere e di volere
9) La griglia di Spinsanti si è rivelata uno strumento utile per l’analisi e la risoluzione
dei casi clinici?
(selezionare 1 opzione)
‰ si
‰ no
‰ non so
10) La griglia di Spinsanti si divide in tre step, che in ordine sono:
(selezionare 1 opzione)
‰ comportamento eticamente giustificabile, comportamento eccellente, comportamento
obbligato
‰ comportamento eccellente, comportamento obbligato, difesa del minimo morale
‰ comportamento obbligato, comportamento eticamente giustificabile, comportamento
eccellente
11) La griglia di Spinsanti ti consente di analizzare i casi clinici considerando i principi
di:
(selezionare 1 opzione)
‰ fedeltà, beneficenza, autonomia
‰ guistizia,beneficenza, autonomia
‰ guistizia, fedeltà, beneficenza
12) Nel Codice Deontologico all’articolo 8 si parla di clausola di coscienza,che
consente al professionista di:
(selezionare 1 opzione)
‰ non eseguire una prestazione previa comunicazione al Direttore Sanitario
‰ assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo prestabilito
‰ non eseguire una prestazione che contransta i propri principi etici
13) La rivelazione del segreto professionale è un reato punibile:
(selezionare 1 opzione)
‰ dall’articolo 28 del Codice Deontologico
‰ dall’articolo 622 del Codice Penale
‰ dall’articolo 7 del Profilo Professionale
91 14) Durante la carriera lavorativa il professionista può essere accusato di negligenza,
cioè:
(selezionare 1 opzione)
‰ ha un atteggiamento di trascuratezza, non adotta precauzioni che conosce
‰ ha un comportamento avventato in situazioni di pericolo
‰ è consapevole di avere poche abilità tecniche ma interviene comunque
15) Cosa si intende per comunicazione efficace?
(selezionare 1 opzione)
‰ è un’abilità degli operatori sanitari per promuovere la sicurezza dei pazienti e
migliorare il piano assistenziale
‰ fornire al paziente tutte le informazioni nel più breve tempo tempo possibile
‰ fare numerose domende al paziente e ai famigliari sul suo stato di salute
16) A distanza di mesi dell’evento formativo ritiene che la sua relazione con il malato:
(selezionare 1 opzione)
‰ non ha subito cambiamenti
‰ grazie alle conoscenze apprese è più consapevole e attenta alle esigenze del
paziente
‰ all’inizio è migliorata ma col tempo ha adottato lo stesso atteggiamento che aveva
prima del corso
Grazie per la collaborazione
92