MATR. N. 0000639018 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÁ DI BOLOGNA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE Il Codice Deontologico come guida per la riflessione etica nell’operatività quotidiana: studio osservazionale sull’adozione del Codice Deontologico nell’ospedale Bufalini - Cesena Elaborato finale in etica e deontologia dell’esercizio professionale PRESENTATA DA RELATORE Sara Bisulli Prof.ssa Claudia Martini SESSIONE I ANNO ACCADEMICO 2013-2014 INDICE Introduzione......................................................................................................pag. 4 CAPITOLO 1 IL BISOGNO DI “ETICA” NELL’AGIRE DELL’INFERMIERE 1.1 Definizione di Etica e Morale.......................................................................pag. 6 1.2 L’infermiere e la relazione con la persona assistita......................................pag. 7 1.3 L’infermiere come “Agente Morale”............................................................pag. 7 1.4 Metodo dei quattro livelli..............................................................................pag. 8 1.5 Teorie etiche..................................................................................................pag. 9 1.6 Principi dell’etica..........................................................................................pag. 12 1.6.1 Modello Principialista................................................................................pag. 13 1.7 Prendere una decisione etica.........................................................................pag. 14 1.7.1 Valori del professionista.............................................................................pag. 15 1.7.2 Valori della persona assistita......................................................................pag. 15 1.8 Dilemma/problema etico...............................................................................pag. 17 CAPITOLO 2 IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LA STORIA DELL’INFERMIERISTICA ITALIANA 2.1 Definizione....................................................................................................pag. 19 2.2 Premessa........................................................................................................pag. 19 2.3 L’epoca premoderna infermieristica..............................................................pag. 21 2.4 Primo Codice Deontologico del 1960...........................................................pag. 22 2.5 Secondo Codice Deontologico del 1977.......................................................pag. 23 2.6 Terzo Codice Deontologico del 1999............................................................pag. 25 2.7 Quarto Codice Deontologico del 2009..........................................................pag. 28 2.7.1 Premessa.....................................................................................................pag. 28 2 2.7.2 Descrizione degli articoli...........................................................................pag. 29 2.7.3 Consenso Informato...................................................................................pag. 30 2.7.4 Obiezione e clausola di coscienza..............................................................pag. 33 2.7.5 Segreto professionale.................................................................................pag. 34 2.7.6 Responsabilità e deontologia professionale...............................................pag. 36 2.7.7 Accanimento terapeutico e fine vita...........................................................pag. 39 CAPITOLO 3 PROTOCOLLO DI STUDIO 3.1 Definizione del problema..............................................................................pag. 43 3.2 Motivazione dello studio...............................................................................pag. 44 3.3 Obiettivi dello studio.....................................................................................pag. 45 3.4 Metodologia..................................................................................................pag. 46 3.5 Popolazione di studio....................................................................................pag. 47 3.6 Criteri di inclusione.......................................................................................pag. 48 3.7 Criteri di esclusione.......................................................................................pag. 48 3.8 Strumenti di raccolta dati..............................................................................pag. 48 CAPITOLO 4 RISULTATI DELLO STUDIO 4.1 Evento formativo...........................................................................................pag. 60 4.2 Somministrazione Ritest...............................................................................pag. 60 4.3 Risultati dello studio.....................................................................................pag. 62 4.4 Limiti dello studio.........................................................................................pag. 65 4.5 Discussione...................................................................................................pag. 66 Conclusioni.........................................................................................................pag. 68 Bibliografia.........................................................................................................pag. 69 Allegati................................................................................................................pag. 71 3 INTRODUZIONE Il Codice Deontologico rappresenta il più importante atto di autoregolamentazione per gli infermieri, indica i valori morali che ispirano la professione e determina di conseguenza anche il campo proprio di attività, competenza e responsabilità. Autonomia e competenza sono normate, da un punto di vista giuridico, dal profilo e l’ordinamento didattico, ma trovano nel Codice Deontologico l’impegno di ogni singolo professionista a realizzare un’assistenza personalizzata e come tale concordata insieme all’ammalato, che è di principio persona autonoma e capace di determinare le proprie scelte. Gli infermieri, oggi più che mai, garantiscono interventi necessari ed insostituibili per aiutare, collaborare, contribuire, in una relazione d’aiuto, al bisogno di assistenza e di salute delle persone, della popolazione, della società. Oggi, la “fragilità” della persona è così rilevante da obbligare tutti, dalle parti politiche ai professionisti, agli amministratori, alle organizzazioni a rivedere e riorientare i loro mandati, tutti però guidati da un unico filo conduttore: la persona e i suoi bisogni. E’ solamente spostando tutta l’attenzione sulla persona, che ne consegue il pieno riconoscimento del ruolo e dell’esclusività del mandato di ogni professione, anche della professione infermieristica. In tal senso, nel Codice Deontologico, sono espressi i valori che la professione esprime nella relazione con la persona assistita. Dall’analisi del Codice Deontologico, emerge la figura dell’infermiere come “agente morale”, ossia come colui che si assume la responsabilità dei risultati, individuando percorsi assistenziali che rispondano ai reali bisogni del malato. L’approccio assistenziale corretto, che consente all’infermiere di porre al centro del processo il paziente, per fornire un’assistenza personalizzata e per assicurare la libertà delle scelte e dei valori della persona, e dove il professionista si assume le responsabilità del suo agire, deve avvenire all’interno di una cornice valoriale che strutturi gli elementi fondanti della relazione con la persona assistita. Nello specifico, il Codice Deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che impostano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona assistita. In tal senso, la relazione insita nel rapporto infermiere – assistito è ricca di incontri, scambi, confidenze, confronti e richieste, ora, è possibile che in tale ricchezza personale si verifichino incomprensioni, tensioni e conflitti, derivanti da diverse visioni etiche inerenti ad esempio la concezione della vita, la libertà di scelta rispetto ai percorsi diagnostici terapeuti e assistenziali. In questi casi come si deve 4 comportare l'infermiere? Assecondare sempre le richieste del paziente in quanto protagonista dell'assistenza o si può opporre portando alla luce norme e regolamenti che tutelano la sua decisone contraria? Il valore etico intrinseco al Codice Deontologico può essere di aiuto all’infermiere? Si può affermare che, l’etica aiuta l’infermiere a meglio comprendere come agire nei diversi e distinti ambiti di discrezionalità che la quotidianità professionale propone, infatti, oltre a come porsi nella relazione infermiere - persona, aiuta a comprendere come vivere e interagire nel team professionale, come affrontare situazioni problematiche o dilemmi etici singolarmente o con altri professionisti, come approfondire le norme dettate dal Codice Deontologico e assimilarle in maniera tale da tramutarle in comportamenti professionali spontanei e attenti alla persona. Il presente elaborato nasce da una attenta riflessione sulle diverse esperienze di tirocinio da me tenute nel corso di Laurea triennale, che hanno consentito di osservare quanto sopra citato, e di come l’infermiere nella pratica quotidiana, sempre più spesso si trova ad affrontare situazioni clinico - assistenziali complesse che possono essere fonte di problemi e/o dilemmi etici. L’elaborato si pone lo scopo d’indagare se le norme contenute nel Codice Deontologico, sono acquisite e applicate dai professionisti nella pratica quotidiana, come strumento per favorire la relazione infermiere - malato e nel contempo indicare possibili strategie per la risoluzione dei problemi/dilemmi etici. Nel primo capitolo dell’elaborato ho descritto il concetto di etica, le teorie, principi e modelli e specificato la definizione di problemi e dilemmi etici. Il secondo capitolo descrive sinteticamente il percorso storico del Codice Deontologico fino a giungere all’analisi più dettagliata degli articoli componenti il Codice Deontologico del 2009, e le implicazioni sull’agire quotidiano dell’infermiere oggi. Il terzo capitolo invece presenta il protocollo di studio che ha permesso di valutare il livello di conoscenza da parte degli infermieri di alcune strutture organizzative del dipartimento chirurgico e medico dell’ospedale Bufalini di Cesena e gli strumenti operativi adottati per facilitane la conoscenza i risultati dello studio e i suoi limiti. Nel quarto e ultimo capitolo invece è presentata la discussione dove vengono confrontati i risultati dei due questionari somministrati in periodi diversi e le conclusioni. 5 CAPITOLO 1 IL BISOGNO DI “ETICA” NELL’AGIRE DELL’INFERMIERE 1.1 Definizione di Etica e Morale Etica dal greco ethos, “costume, consuetudine, modo di vivere” l'etica é la disciplina che studia il comportamento pratico dell’uomo e indica le scelte da attuare al fine di individuare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo; indica quali sono i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri e quali i criteri per giudicare sulla moralità delle azioni umane. Morale dal latino moralis indica l'insieme di valori riconosciuti come tali e delle regole condivise dalla maggior parte di un gruppo sociale quindi universalmente accettati1. All'inizio i termini etica e morale venivano considerati come sinonimi, solo dopo l'illuminismo le due locuzioni sono state separate, ovvero, morale come insieme di valori trasmessi da una tradizione, ed etica disciplina fondata sulla ragione, quindi la riflessione critica sulla morale per argomentarne i vantaggi e gli svantaggi. In tal senso, si può parlare di etica normativa o prescrittiva quando si giudica un'azione o un'omissione, lecita o meno, in base al riferimento morale. Se tenta di elaborare il giudizio etico valido per tutti, diremo che l'etica è generale. Diventa applicata quando il giudizio si fa pratico, ovvero nel momento in cui ci si chiede in un dilemma etico se quell'azione od omissione sia giusta o meno2. L’etica sanitaria, inizia il suo percorso, intorno agli anni ‘80. In quegli anni le diverse teorie etiche seguono un nuovo orientamento fortemente delineato dai problemi pratici effettivi. In particolare i nuovi sviluppi della medicina, della biologia, della tecnologia, le mutate condizioni di morte e di nascita, di cura degli esseri umani e il crescente pluralismo culturale, pongono in modo urgente richieste di soluzioni. Inizia così un particolare processo di specializzazione dell’etica “pratica” che si articola in una miriade di settori nuovi: sanitari, clinici, ambientali, animali e bioetici. Si delinea quello che viene definito il “bisogno di etica” nel mondo della salute e delle professioni sanitarie. Tale bisogno è la manifestazione dell’accresciuta complessità delle scelte etiche nei contesti clinico 1 2 Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. 6 assistenziali e si nutre del dialogo e del confronto continuo tra ciò che lo sviluppo tecnologico, scientifico rende possibile e ciò che il rispetto della persona, e dei propri valori consente di attuare. Intorno agli anni ‘90 un altro concetto determina ulteriori cambiamenti nelle visioni etiche, ovvero, l’ “etica della responsabilità” ed in particolare la consapevolezza che il cittadino è portatore di proprie specifiche libertà e responsabilità nelle scelte che riguardano la propria salute. Proprio in considerazione della libertà/responsabilità sulle scelte che riguardano la propria salute, il cittadino ha diritto ad una corretta e chiara informazione.3 1.2 L’infermiere e la relazione con la persona assistita Il professionista sanitario, il cui corpus scientifico, come specificato sopra, è influenzato dalle continue innovazioni in ambito tecnico, scientifico ed economico, corre il rischio di perdere di vista la dimensione propriamente umana della relazione con la persona assistita. La dimensione etica del nostro agire professionale deve avere uno schema concettuale di riferimento e un impianto valoriale operativo utili a comprendere e analizzare i vari dilemmi che si presentano nella nostra operatività quotidiana, per essere in grado di identificare i valori e le norme che guidano l’operatore nelle decisioni e poter giustificare in maniera personale le proprie azioni in un contesto con visioni spesso contrapposte. Nel motivare le proprie azioni si deve elaborare interiormente un paradigma concettuale di riferimento per giungere a dimostrare la ragione ultima per cui un atto professionale sia lecito o meno. 1.3 L’infermiere come “ Agente Morale” L'infermiere che compie scelte di natura etica può essere definito come “Agente morale”, poiché il suo agire è condizionato dalle disposizioni che riceve dalla istituzione, dall’organizzazione del lavoro, dalle richieste degli altri professionisti, dalla difesa e promozione dei diritti umani di tutti i soggetti coinvolti, in primis degli assistiti. Per decidere assieme a un malato quale sia la cura idonea per la sua persona e più coerente rispetto ai valori in cui lui crede, occorre per l’infermiere, entrare nella struttura morale di un altro soggetto, prenderla in considerazione, aiutare l’interlocutore interessato a esplorare meglio i propri punti di riferimento, riconoscere i dilemmi e le ragioni di un eventuale 3 IPASVI TN, Notizie & Informazioni,anno 9, n. 1, Luglio 2009. 7 disacccordo tra pazienti, p fam miliari e curranti e infin ne operare scelte s proceedurali o so ostanziali coereenti con questa delicatta analisi prreliminare. In tal senso o, dietro add ogni sceltaa, a ogni decissione, piccoola o grand de che sia, cc’è una vallutazione morale, m ovveero un giud dizio che definnisce una ceerta azione buona o caattiva, da faarsi o da no on farsi, da raccomand dare o da biasiimare. Ora, per prendeere una deccisione cliniico - assistenziale eticcamente corrretta, al fine ddi mirare all bene della persona asssistita, l’inffermiere dev ve: 11. conoscerre le teorie, i principi eetici e i vallori del paziente; 22. sapere argomentarre per qu ale ragion ne ha deciso di coompiere un na certa azione/atttività assisttenziale o uuna certa valutazione. 11.4 Metod do dei qua attro livellli Quanndo si esprime un giu udizio su unna determin nata azione si sviluppaano in mod do più o menoo consapevvole una seerie di passsaggi; è im mportante indagare i quuesto proceesso per compprendere le basi e le raagioni che suupportano le l valutazioni morali. U Un metodo ordinato che ppuò essere utilizzato u daall’infermieere per megllio argomen ntare se unaa determinatta azione assistenziale è buona b e percché, è il mettodo dei quaattro livelli di seguito ppresentato: Schem ma dei quatttro livelli Mettodo deduttivo Metodo M indduttivo Teorie etiche- mo odelli di medicina Teorrie etiche- m modelli di medicinna Principi Princip pi Regoole/procedure Reegole/proccedure Giiudizi/azio oni Giudizi/aazioni Questo schema di quattro livelli4 va letto dall’alto in basso se si vuole avere la direzione in cui i giudizi vengono dedotti, si legge invece dal basso in alto, se ci si chiede la ragione per cui si compiono delle azioni di un certo tipo o per cui si formulano corrispondenti giudizi morali. Come è facilmente intuibile, le divergenze sulle regole e le azioni in ambito sanitario hanno la loro radice nei principi e nelle teorie etiche, quando cioè si devono ricercare le ragioni, esplicitando la propria visione dell’uomo e il fondamento della sua umanità. Per prepararsi a prendere delle decisioni etiche si possono individuare tre passi importanti: la comprensione dei propri valori attraverso l’introspezione, la riflessione e l’autoanalisi; comprendere quali siano i valori importanti per gli altri e la ragione per cui sono considerati tali, rispettare il sistema valoriale dell’altro e ritenerlo valido allo stesso modo del proprio. È difficile distinguere problemi tecnici da una parte e problemi di etica dall'altra: l'etica è parte costitutiva e dimensione intrinseca delle situazioni che si creano in medicina e hanno una forte portata esistenziale. I problemi etici riguardano sempre il valore, lo scopo, le motivazioni e la giustificazione dell'azione, così come le alternative che le persone coinvolte prospettano. 1.5 Teorie etiche Il pregio delle grandi teorie etiche è quello di offrire criteri generalissimi, essenziali, universalmente comprensibili e sostenibili, oltre che logicamente coerenti, per distinguere in modo sistematico e puntuale le buone azioni da quelle cattive. Una possibile distinzione generale divide le teorie in: a. Consequenzialistiche: quando basano il giudizio sulla bontà morale di un’azione fondandosi esclusivamente sulle conseguenze che tale azione produce; b. Deontologiche: se affermano che il valore morale di un gesto non dipende esclusivamente dai suoi effetti. c. Delle virtù: sono interessate alla persona che agisce a promuovere i suoi tratti positivi e minimizzare i suoi vizi. 4 Paolo M. Cattorini, Bioetica metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Elsevier, Milano 2011. 9 Le teorie nell’etica offrono una modalità sistematica di organizzare il ragionamento, che costituisce la base per decidere le azioni giuste e migliori da compiere e, si differenziano in base a quali valori sono considerati più importanti. L’analisi di particolari situazioni secondo ciascuna teoria porta a conclusioni diverse, come di seguito indicato: Teoria Consequenzialista: Utilitarismo è quella teoria la quale un’azione (o una regola) è buona se produce il maggior bene possibile in un certo contesto, per coloro che vi sono e vi potranno essere coinvolti. Il principio base è la valutazione del rapporto costo - beneficio dell'azione. Un’azione A sarà migliore di un’altra B se il saldo positivo tra valori e disvalori prodotto e reso disponibile per il maggior numero di persone è più in alto in A che in B. Secondo l’utilitarismo non c’è nessuna azione determinata che si possa dichiarare buona sempre e secondo ogni aspetto, prima appunto di calcolare gli effetti che prevedibilmente essa genererà. Tre sono gli obbiettivi in questa teoria: 9 massimizzare il piacere; 9 minimizzare il dolore; 9 ampliare la sfera delle libertà personali per il maggior numero di soggetti. Naturalmente secondo differenti versioni dell’utilitarismo si può connotare differentemente la nozione di “bene”: secondo alcuni il bene da promuovere è il piacere, secondo altri la felicità, secondo altri la salute, oppure il soddisfacimento delle preferenze individuali. Alcune teorie utilitaristiche definiscono “conseguenze vantaggiose” i risultati delle azioni che portano i vantaggi maggiori per il più elevato numero di pazienti. L'analisi critica del costo - beneficio principio base di questa teoria, è riduttiva se applicata all'uomo, la persona è ridotta a semplice essere capace di sentire dolore e piacere; tutti coloro che non mostrano tali capacità non possono esser compresi in tale nozione. Ne rimangono quindi esclusi gli embrioni, i feti, alcuni malati terminali, gli handicappati e via dicendo. Teoria Deontologica: enfatizza l’insieme di regole o responsabilità a cui ogni professionista è obbligato ad aderire. Queste teorie stabiliscono che l’individuo rimanga fedele a un certo insieme di compiti, che hanno la precedenza su altre considerazioni. Le decisioni su quale sia l’azione giusta da attuare si basano sulla sua compatibilità con i 10 compiti, non sulle conseguenze dell’azione. Quando si identificano i diritti come aspetto prioritario, ci si focalizza sulle richieste e sui diritti di ogni persona. Le azioni si possono giudicare in base a quanto rispettano i diritti di ciascun individuo. I giudizi su queste azioni si basano sul fatto che esse sostengono o meno questo diritto. Gli infermieri hanno un dovere professionale verso i pazienti, e i pazienti hanno dei diritti che vanno rispettati. Proceduralismo 5 , secondo il quale le posizioni etiche nelle nostre società pluralistiche e secolarizzate sono incommensurabilmente diverse. C’è l’incapacità di condividere un’idea sostanziale di vita buona. Ciò a cui possiamo mirare è solo il rispetto di una procedura neutrale che consente di realizzare, nonostante e attraverso le diversità delle molte comunità una composizione tollerante e pacifica. L'ordine gerarchico dei valori è strettamente personale basato esclusivamente sulla volontà del soggetto agente, l'unico limite è la libertà altrui. Dall’analisi critica di tale teoria si evince che, da un punto di vista prettamente teorico, una etica così intesa è di tipo minimalista, si presta ad un puro “lasciar fare” privo di contenuti sostanziali e mancando di un criterio di giudizio si mostra di fatto sterile nel risolvere i dilemmi morali. Neocontrattualismo6 la società si fonda su un contratto o patto originario. Una delle forme determinate in cui si specifica tale contratto generalissimo essenziale è la fiducia reciproca ed è quella della relazione medico - paziente, che costituisce un tipo di accordo diverso sia da una transazione mercantile, sia da un accordo esteriormente burocratico, in cui la condizione essenziale è la fiducia reciproca e in cui i principi di base sono la fedeltà alle promesse, la libertà degli alleati, la veridicità, la lealtà, la giustizia. Teoria delle virtù: ogni professionista sanitario deve progredire in maniera sufficiente nella riflessione morale sull’agire professionale, attraverso la conoscenza della virtù, in forza al ragionamento che porta all’esercizio delle stessa e della giustificazione delle proprie azioni secondo ragione. Ogni azione professionale, posta in essere, sviluppa delle conseguenze di cui il professionista deve farsi carico, in senso giuridico e morale. Essere formati all’esercizio delle virtù, non è altro che imparare a svolgere bene un ruolo o una 5 Tratto dal pensiero del filosofo medico statunitense Hugo Tristram Engelhardt jr. espresso nell’opera Manuale di bioetica, il Saggiatore, 1999. 6 Tratto dal libro Una introduzione alle teorie morali di Roberto Mordacci, Feltrinelli, Milano, 2003. 11 funzione. Il riconoscimento di beni interni di ogni pratica, il conseguimento di essi, costituisce l’eccellenza di una pratica. Le qualità dell’intelligenza e del carattere, che abilitano a riconoscere i beni appropriati e a usare le abilità opportune per ottenerli, sono le eccellenze, le virtù che distinguono i vari professionisti sono: 1. il coraggio di sapersi assumere dei rischi 2. la pazienza nell'ascoltare e saper aspettare il momento giusto per agire 3. la giustizia 4. la temperanza che aiuta a prendere le distanze da istinti 5. la prudenza che serve a non sbagliare 6. l'onestà che è la virtù per conseguire quanto richiesto sia dalla conoscenza di sè, sia dall'abilità di resistere a tutte quelle sollecitazioni che portano allo scoraggiamento 7. la responsabilità verso il paziente riconoscendo le nostre carenze7 1.6 Principi dell’etica Alla base delle norme etiche sta un complesso di principi e di valori. I principi etici sono norme generali derivanti da una teoria etica; l'azione dunque viene considerata eticamente corretta quando è conforme a determinati principi. Il paradigma dei principi aiuta inizialmente ad essere obbiettivi, nel senso che utilizzandoli e riferendoli a essi si riesce a esprimere un giudizio morale identico in ogni situazione. Se i principi però non hanno alla base una visione antropologica, una teoria di riferimento, un modello di pensiero, si svuotano di significato. Non sarà facile porli in gerarchia qualunque sia la visione antropologica in cui essi si articolano, perché tenderanno a configgere tra loro e a cambiare di posto nella scala di gerarchia.8 Il termine principio ha due differenti significati in etica: 1. designa l’inizio o il fondamento di una teoria etica; in tal senso i principi sono fondanti o originari e non sono derivati né difesi da teorie etiche piuttosto, sono le teorie morali che derivano e sono difese dai principi. 2. designa una norma standard in base alla quale si può esprimere un particolare giudizio morale circa ciò che è giusto o sbagliato. In questo senso essi assumono il significato di principi-guida dell’azione, che derivano, o quanto meno possono essere difesi, da teorie morali. 7 8 Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. Pio Lattarulo, Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. 12 1.6.1 Modello Principialista Nel modello principialista il riferimento ai principi è forte, tanto da rendere quasi passivo il ruolo dell’attore morale, del professionista sanitario che, rifacendosi fedelmente ad essi, può ragionevolmente sentirsi ligio alle regole, benché deresponsabilizzato formalmente rispetto all’atto. Il modello formulato da Tom L. Beauchamp e James F. Childress, fornisce uno schema concettuale utile a orientare i professionisti sanitari per giustificare le proprie decisioni basandosi su quattro principi: 1. principio di autonomia; 2. principio di beneficenza/non maleficenza; 3. principio di giustizia; 4. principio d’integrità morale della professione; 1. Principio di autonomia: implica il riconoscere il malato come soggetto autonomo, ovvero tutelarne la capacità di agire consapevolmente, senza costrizioni, anche quando questa autonomia si riduce o viene a perdersi. Questo, implica un'informazione corretta modulata in base al grado di comprensione della persona e completa di tutte le integrazioni utili per consentire una valutazione ponderata delle soluzioni. L’informazione dovrà essere corretta, diretta, collaborativa e partecipata. Il consenso informato diventa frutto di un reale, libero contratto professionale, strumento della piena attuazione del processo di empowerment rivolto alla persona assistita. 2. Principio di beneficenza/non maleficenza: sono aspetti contrapposti della stesa medaglia: promuovere il bene per le persone assistite e non nuocere. 3. Principio di giustizia: ha lo scopo di garantire a ciascuno quanto di meglio è a disposizione, occorre essere imparziali, valutare casi uguali allo stesso modo, razionalizzando gli interventi per garantire le cure necessarie a tutti. 4. Principio d’integrità morale della professione: lo possiamo formulare nella veste di indicazione per il medico o l’infermiere: “esigi di essere trattato come una persona autonoma e come un buon professionista, esigi cioè di essere rispettato nelle tue proprie opzioni morali” (prese secondo coscienza). Come si vede, è una sorta di principio ribaltato sul versante del professionista e in quei criteri di condotta che si basano sullo standard ritenuto valido dalla comunità medico scientifica (è il diritto di agire secondo scienza). 13 1.7 Prendere una decisione etica Questi principi sono cogenti per il soggetto, fin quando non confliggono tra di loro, in tal caso il soggetto è chiamato a ponderare quale principio abbia nella singola situazione maggior forza persuasiva, in forza della quale si impone sugli altri. Essi non entrano nel merito dei possibili conflitti derivanti dalle varie teorie etiche a cui è possibile ricondurre i principi, ma propongono appunto una articolazione dialettica fra tali principi. All’interno di un quadro generale di coerenza che richiede di rendere ragione delle azioni e delle norme adottate, occorre poi sapere specificare e bilanciare i principi. Ogni principio, ogni norma morale rischia di apparire vuota e inefficace senza un processo di specificazione, soprattutto di fronte a casi difficili e complessi. Gli stessi principi, non essendo assoluti o gerarchicamente ordinati, necessitano, quando entrano in conflitto, di un bilanciamento, cioè di una valutazione del loro rispettivo peso e della possibilità di trasgredire un singolo principio in forza della maggior forza cogente e persuasiva di uno o più altri, in un determinato e preciso caso. Le condizioni per trasgredire un principio sono così stabilite: - migliori ragioni possono essere offerte per trasgredire una norma rispetto all’infrangere la norma stessa; - l’obiettivo morale che giustifica la trasgressione deve avere una realistica possibilità di raggiungimento; - non vi sono azioni alternative preferibili che possano sostituirla; - la forma della trasgressione deve costituire la minor trasgressione possibile, commisurata al raggiungimento del fine dell’azione; - l’agente deve cercare di ridurre al minimo gli effetti della trasgressione. L’espressione “principi etici di base” si riferisce a quei giudizi generali che servono come giustificazione di fondo per le molte prescrizioni e valutazioni etiche particolari delle azioni umane. Tra quelli generalmente accettati nella nostra tradizione culturale, tre principi di base sono particolarmente rilevanti: il principio del rispetto delle persone, la beneficità e la giustizia. I doveri determinati di volta in volta, ricavabili da ciascuno di questi principi, non sono assoluti, ma valgono in prima istanza ossia in genere, per lo più valgono cioè sino a che essi non vengano a conflitto con altri doveri appellatisi a uno degli altri principi. In tali casi occorre reinterpretare il significato dei principi per fare un bilanciamento reciproco e 14 individuare forme di composizione dei doveri, forme tali da tutelare in massimo grado i valori che ciascuno dei principi mette in luce. La comprensione, l’interpretazione e la comparazione dei principi avviene alla luce di una teoria etica che giustifica il senso dei comandi particolari, li mette in una certa relazione ed eventualmente in un certo ordine di priorità. Se chiediamo infatti a un sostenitore della priorità assoluta del principio di autonomia sugli altri doveri la ragione della sua preferenza, egli cercherà di convincerci della validità della sua visione generale del bene o del suo ideale di umanità da cui deriva in particolare il modello di medicina in cui egli crede. Oltre ai principi di rispetto per l’autonomia, beneficenza, non - maleficenza e giustizia che guidano il processo decisionale nell’assistenza sanitaria,un altro passo per poter analizzare le situazioni in maniera corretta è l’individuazione del sistema di valori di cui è portatore sia il professionista sia la persona assistita. 1.7.1 Valori del professionista Veridicità: significa dire il vero, e ciò è essenziale per l’integrità della relazione utente-professionista. Viene sottolineato l’obbligo dei professionisti sanitari nei confronti dei pazienti. Il diritto all’autodeterminazione diventa privo di senso se l’utente non riceve informazioni accurate, precise, comprensibili. Fedeltà: significa essere fedeli alle proprie promesse e ai propri impegni. Gli impegni degli infermieri nei confronti dei pazienti comprendono l’offrire un’assistenza sicura e il garantire la competenza nella pratica professionale. Riservatezza: questo principio richiede che le informazioni su un paziente siano tenute private. Ciò che è documentato sulla cartella clinica deve essere accessibile solo ai professionisti che assistono il paziente. Nessun altro deve poter accedere a queste informazioni, a meno che il paziente non abbia dato il consenso per rilasciare informazioni e non abbia identificato con chi possono essere condivise e per quale scopo. 1.7.2 Valori della persona assistita È possibile che quanto possa essere valutato come valore da una serie di persone, possa essere dis - valore per molti altri è quindi necessario considerare che la presa di decisioni è influenzata dalla visione antropologica individuale, anche se in alcuni casi potrebbe 15 prevalere quella del gruppo di riferimento. Definire il significato da attribuire al concetto di valore è difficile, la dinamicità ossia la continua evoluzione rispetto allo spirito del tempo è tra le caratteristiche principali dei valori; nell’elaborato verrà descritta la declinazione valoriale proposta da Sarah Frye e Megan-Jane Johnstone le quali operano la seguente distinzione: convinzioni personali, valori morali, valori culturali, valori religiosi, valori personali e valori professionali. Convinzioni personali: ne sono un esempio lo stile, la dignità personale o le questioni di gusto; lo stile è indiscutibile e rappresenta la maniera in cui siamo in grado di entrare in comunicazione, attraverso canali verbali e gestuali. È importante maturare l’esperienza del saper vivere con gli occhi puntati su di noi, sul nostro operato. È possibile utilizzando un ragionamento analitico, associare come flashback i fotogrammi delle mille situazioni di emergenza/urgenza vissute per strada, nelle case, nei grandi magazzini. Valori morali: originano da quegli interessi morali importanti che fanno si che le persone difendano concetti come la vita umana, la libertà, l’autodeterminazione, il benessere sociale e personale. Ci vengono tramandati dalle tradizioni famigliari e dal contesto in cui viviamo in un primo momento, poi acquistano importanza le esperienze di vita e le relazioni che ti possono confermare o smentire i tuoi valori. Valori culturali: sono identificabili come degli standard accettati e dominanti in uno specifico gruppo culturale; operano unitamente al complesso delle convinzioni personali e servono a dare significato e valore all’esistenza e alle esperienze del gruppo stesso. Ogni cultura possiede valori e convinzioni in relazione alla salute, alla malattia e a quale sia un comportamento moralmente accettabile nel fornire un’assistenza che promuova la salute. Gli infermieri dovrebbero essere coscienti che le regole e i principi morali appartenenti a una cultura non sempre possono essere applicati in maniera appropriata, attendibile o significativa a un’altra cultura, almeno non senza modifiche. Valori religiosi: sono talmente solidi e duraturi da continuare a influenzare le attitudini delle persone, anche quando le stesse abbandonano un particolare credo religioso. La mobilità tipica della società moderna implica che gli infermieri assistano pazienti che possiedono valori culturali e convinzioni religiose molto 16 differenti dalle loro, tali valori e credenze devono essere riconosciute e rispettate, al fine di fornire un’assistenza efficace. Valori personali: sono convinzioni morali e personali, attitudini, standard e ideali individuali che fanno da guida al proprio comportamento e al modo in cui una persona si rapporta alla vita. Per un infermiere i valori personali sono importanti e influenzano il tipo di decisione che prende, oltre a determinare il tipo di comportamento/azione che mette in atto. I valori personali sono organizzati secondo una gerarchia che ha importanza per quel singolo individuo e che può variare notevolmente da persona a persona. Per questo motivo non si può mai essere certi che il sistema personale di valori altrui sia simile al proprio. Ciascun paziente possiede un sistema di valori personali influenzato dalla propria educazione famigliare, cultura, convinzioni politiche e religiose ed esperienza di vita. Valori professionali: rappresentano degli standard fondamentali che sono stati condivisi e quindi ci si aspetta che vengano rispettati da un gruppo professionale. I valori professionali degli infermieri sono quelli promossi dai Codice Deontologici e dai Codici di Condotta Professionale, dagli standard di preparazione professionale e dalla pratica professionale stessa. Gli infermieri apprendono i valori professionali sia dall’istruzione formale, sia dall’osservazione informale di come lavorano gli infermieri, incorporandoli gradualmente nel sistema di valori personali. 1.8 Dilemma/problema etico Una volta presa coscienza dei propri valori e di quelli che guidano le decisioni del malato, il professionista deve fare un passo in avanti riconoscendo e gestendo le situazioni di conflitto che gli potrebbero capitare nella quotidianità. Due sono i contesti che si possono presentare: - problema etico: ovvero decidere ciò che si deve fare per un paziente in una determinata situazione clinica; - dilemma etico: quando si è costretti a scegliere tra due valori che, pur essendo entrambi eticamente accettabili, sono in conflitto tra loro, oppure quando valori individuali e norme entrano in conflitto. Mentre nel primo caso, la decisione da prendere per preservare la salute del paziente è 17 indicata si, dalle teorie etiche ma anche dai parametri oggettivi forniti dalla medicina, il dilemma etico richiede un maggior dispendio di risorse dell’infermiere perché si trova davanti a due alternative che eticamente sono giuste e solo l’esperienza morale e le conoscenze del Codice possono orientarlo. Uno strumento valido di cui pochi professionisti sono a conoscenza è la possibilità di ricorrere alla consulenza etica in grado di migliorare le prestazioni e i risultati dell’assistenza sanitaria. Essa contribuisce in diversi modi al processo decisionale poiché: 1. promuove il necessario controllo emotivo al fine di non compiere scelte etiche improvvise cogliendo con lucidità tutti gli aspetti in gioco per poter decidere il meglio per quel paziente; 2. offre una valutazione delle diverse alternative possibili, discutendo e giustificando in modo razionale la scelta ritenuta eticamente più adeguata; 3. aiuta il professionista nella sua formazione fornendogli le abilità per argomentarle diverse situazioni. C’è da rilevare infine che non tutti gli operatori sanitari sembrano mostrare sensibilità alla problematiche etiche della pratica clinica, sia per una scarsa conoscenza delle stesse, sia per una mancanza di fiducia nel fatto di poter ricevere effettivamente un aiuto da parte del consulente etico9. 9 Annalisa Silvestro, Commentario al CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE, Mc Graw Hill, Milano, 2009. 18 CAPITOLO 2 IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LA STORIA DELL’INFERMIERISTICA ITALIANA 2.1 Definizione Deontologia (deo ontos= dovere, logos = discorso cioè discorso sul dovere) è stato coniato dal filosofo della corrente utilitarista Jeremy Bentham e appare per la prima volta nel 1834 in un saggio intitolato “Deontology or the Science of Moralit”. La deontologia è espressione dell’etica professionale e consiste in un insieme di regole di autodisciplina e di auto comportamento che valgono per i membri di una determinata professione. Il Codice Deontologico è un documento costituito da un insieme di norme, codificate sotto forma di direttive10 a cui ogni professionista deve attenersi e ispirarsi nell’esercizio della propria attività, permette di capire e definire chi è l’infermiere e il suo ruolo nella società. 2.2 Premessa L’emanazione di un Codice Deontologico costituisce sempre un evento di rilievo nella storia di una professione poiché nasce da una riflessione che gli organismi centrali e gli ordini professionali elaborano sul significato del proprio agire professionale e sulla consapevolezza che la loro professionalità può essere esercitata in modi più o meno corretti. Nell’ultimo decennio sono cambiate le patologie, nel senso che ci troviamo a lavorare sia con quelle di recente scoperta che con patologie acute che evolvono sempre più frequentemente in cronicità. Inoltre il progresso tecnologico si prefigge di decidere da un lato quando e come si può originare una vita, dall’altro come procrastinare il momento della fine: il concepimento di una vita ed il momento del morire sono sempre più medicalizzati. Ponendoci di fronte a suddette prospettive ci è chiesto, come operatori sanitari, di porre notevole attenzione alla centralità della qualità della vita, operando una medicina delle scelte, 10 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. 19 garantendo un approccio terapeutico assistenziale multidisciplinare nel quale il protagonista sia sempre la persona che ci prendiamo in carico (sia essa malata o meno). Noi Professionisti dobbiamo essere consapevoli che nel nostro agire, non esiste solamente il buono o il cattivo, il giusto o lo sbagliato ma anche il “sentito/vissuto”. Gli agenti morali ed i valori alla base delle nostre scelte e che inevitabilmente le condizionano si concretizzano nel: - tutelare beni quali la salute ed il benessere, nel perseguire l’obiettivo di cercare di garantire la miglior qualità della vita e della morte ai nostri assistiti; - rispettare l’autonomia e l’autodeterminazione della persona assistita, quale nucleo centrale del rapporto professionale. Al fine di raggiungere quanto sopra affermato, si può ricorrere all’aiuto di: - disposizioni legislative, che da un lato la legge ci aiutano regolando i nostri comportamenti sia come cittadini che operatori sanitari; - deontologia, che regola l’agire quotidiano di noi professionisti; - l’etica, intesa coma la disciplina capace di orientare i nostri comportamenti in primis come esseri umani. D’altro canto dobbiamo essere anche consapevoli che deontologia ed etica sono estremamente difficili da insegnare poiché nella realtà vengono agite attraverso i nostri comportamenti che devono essere vissuti con coerenza, a tutti i livelli, con semplicità, tutti i giorni. Avere un Codice Deontologico è quindi essenziale sia per sottolineare la peculiare diversità della nostra professione e allo stesso modo evidenziare le convergenze con altre professioni, che illustrare ai destinatari della nostra attività professionale il ruolo della professione infermieristica. Le coordinate intorno alle quali si costruisce un codice sono infatti il riconoscimento della responsabilità del professionista; dell’esistenza di una sorta di pluralismo etico che potrebbe condurre a comportamenti differenti e la centralità della persona assistita. Concludendo se volessimo cercare di definire come può essere utilizzato il nostro Codice Deontologico si potrebbe affermare che: - è uno strumento di riferimento, aiuto, trasparenza; - è una guida per affrontare alcune situazioni cliniche più problematiche, ma non è un ricettario; 20 - è uno strumento per far crescere i professionisti poiché stimola il confronto, la riflessione, la partecipazione; - può aiutare a produrre altri documenti all’interno di aree di competenze assistenziali specifiche; - non può fornire le risposte ai problemi particolari, che variano, ovviamente, da contesto a contesto, e sono sempre unici, pur essendo spesso simili. L’utilizzo del Nostro Codice Deontologico ci deve essere quindi di aiuto nello sviluppare la capacità di prenderci in carico la persona assistita e la sua famiglia, di essere dalla parte dell’utente, di integrarci con le altre figure professionali e di gestire la complessità sia assistenziale che organizzativa, accompagnando il cambiamento. In sintesi, il nostro Codice Deontologico rappresenta la guida, lo strumento, il mezzo per essere – diventare – confermare il nostro essere infermieri con un forte senso di identità e di coesione e coerenza verso i valori più veri che ci rappresentano e contraddistinguono nella capacità di essere vicini alle persone, ai pazienti, ai cittadini e di avere un’identità professionale nostra11. 2.3 L’epoca premoderna infermieristica Il Codice Deontologico degli infermieri italiani è giunto alla sua quarta versione. Questi diversi documenti (1960-1977-1999-2009), coprono un arco temporale di quasi cinquant’anni e sono espressione dei cambiamenti storico-culturali che hanno investito il gruppo professionale nel corso degli anni, pur mantenendo intatto il valore universale della deontologia. Il tempo e l’evoluzione della cultura professionale e della società, hanno modificato gli standard del comportamento etico pur mantenendo intatta la valenza della deontologia. I primi codici etici, danno risalto al comportamento e alla condotta personale dell'infermiere, mentre i successivi mettono in luce principalmente la sua attività e la sua competenza e l’approccio ad una pratica professionale consapevole, aggiornata e rispettosa della persona assistita. Il metaparadigma dell’infermieristica che oggi è universalmente riconosciuto in: persona, ambiente, salute e assistenza infermieristica, nell’epoca premoderna che precede il primo codice deontologico è: malato, vecchio e invalido ospedale e luoghi istituzionale di cura 11 IPASVI TN, Notizie&Informazioni,anno 9, n. 1, Luglio 2009. 21 lotta alla morte e alla malattia obbedienza al medico, spirito di sacrificio e richiamo alla coscienza religiosa. Prima della pubblicazione del codice deontologico i temi più dibattuti nell'ambito dell'etica professionale sono questi: • segreto professionale • operazioni e medicazioni che riguardano l'apparato genitale • problemi legati all'amministrazione del battesimo • conflitti di coscienza che il dovere di obbedienza al medico può destare nell'infermiera • Il gestione del paziente con turbe mentali consenso, l'informazione e l'autodeterminazione dell'assistito sono all'epoca problematiche sconosciute. 2.4 Primo Codice Deontologico del 1960 In quegli anni l'infermieristica è inquadrata come professione sanitaria ausiliaria e la sua attività viene guidata dal Mansionario dell'Infermiere Professionale creato nel 1940. Le strutture sanitarie sono per lo più ospedali organizzati come Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza e le infermiere sono esclusivamente donne. Nel 1960 è stato emanato da parte della Federazione dei Collegi IPASVI12 il primo Codice di deontologia infermieristica formato da una brevissima premessa e 11 articoli. La premessa recita «l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria è al servizio della persona umana e si ispira ai principi del diritto e della morale naturale», secondo la religione cattolica la natura in quanto espressione del disegno divino del mondo diventa fonte normativa così ordine morale e ordine naturale si sovrappongono. Ciò che emerge dal Codice è l'adesione delle infermiere italiane a una visione paternalistica del rapporto con il paziente dove quest'ultimo viene considerato un “incompetente morale” perchè incapace di prendere decisioni autonomamente. Il medico d'altra parte detiene non solo le competenze e le conoscenze necessarie ma anche il potere di ripristinare il buon funzionamento dell'organismo umano poiché solo lui sa il bene del 12 La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954 . Lo Stato delega alla Federazione Ipasvi la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica. 22 malato. Il ruolo dell'infermiere lo troviamo all'articolo 3: «le infermiere proteggono il malato, difendendone i diritti in quanto uomo libero e intelligente che la malattia pone in stato di minorazione, e continuano ad assisterlo con uguale impegno e amore anche se esso sia inguaribile» qui non si nega la capacità di intendere e di esprimere una volontà da parte dell'individuo, in quanto uomo libero, ma si precisa che la malattia lo pone in modo temporaneo in uno stato di minorazione. Nell'articolo 6 viene ripreso il rapporto tra medico e infermiere «le infermiere pongono i rapporti con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le prescrizioni terapeutiche e sostenendo nel malato la fiducia verso i medici e verso ogni altro personale sanitario» emerge nuovamente la devozione che la figura dell'infermiere deve mostrare nei confronti del medico ponendo al centro non l'assistito ma la lealtà e l'obbedienza. 2.5 Secondo Codice Deontologico del 1977 Osservando i mutamenti avvenuti nello stato italiano in questi anni, si è assistito a un grande sviluppo industriale accompagnato dal boom economico che ha permesso il passaggio da una società prevalentemente contadina a un centro industriale di rilievo. Gli italiani raggiunto questo nuovo status, non hanno più preoccupazioni lavorative importanti si concentrano sulla tutela dei propri diritti costituzionali tra i quali: studio, lavoro, casa ma soprattutto salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione Italiana13. Nascono i movimenti per il riconoscimento dei diritti delle donne, che si tramutano in normative con l'approvazione della legge che introduce il divorzio in Italia nel 1970, la riforma del diritto di famiglia nel 1975 che abolisce la figura del capofamiglia riconoscendo all'uomo e alla donna pari diritti e per finire la legge 194/197814. Continuando in ambito sanitario la legge 124/197115 abolisce le scuole convitto e consente l'iscrizione ai corsi anche agli uomini. 13 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 14 “Norme per la tutela sociale della maternità sull’interruzione volontaria della gravidanza.” 15 “Estensione al personale maschile della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta.” 23 Un notevole cambiamento avviene in ambito psichiatrico con la legge Basaglia 180/7816, lo psichiatra si impegna a riformare l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale proponendo il superamento del manicomio, luogo di contenimento sociale dove la terapia e le riabilitazione sono pressoché inesistenti inoltre regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Anche a livello europeo è rilevante ricordare la Carta del malato utente dell'ospedale adottata dal Comitato Ospedaliero della Comunità Economica Europea nel 1979 dove si parla già di diritto del malato all'autodeterminazione, il malato deve essere curato nel rispetto della sua dignità umana, deve essere informato sul suo stato di salute, sui rischi delle procedure diagnostico terapeutiche e sul consenso che può essere revocato in ogni momento. Dal punto di vista giuridico - normativo l'infermiere esercita ancora una professione sanitaria ausiliaria ma il suo campo di attività è regolato da una revisione del Mansionario avvenuta nel 1974. Pur riconoscendo delle responsabilità all'infermiere, dal punto di vista organizzativo la dipendenza dal medico è ancora affermata perché i piani di lavoro per essere attuati devono avere il consenso dei superiori. Negli anni settanta anche la formazione infermieristica subisce dei cambiamenti: viene esteso il livello di scolarità richiesta per accedere alle scuole per infermieri professionali passate sotto la guida delle Regioni, la durata del periodo di formazione è portata a tre anni e i contenuti e l'organizzazione dei percorsi formativi si adegua agli standard europei. Alla luce delle recenti trasformazioni è inevitabile creare un nuovo codice, e cosi avvenne nel 1977 formato de 12 norme suddivise in tre aree deontologiche: a) dimensione umana b) rapporti sociali c) impegno tecnico-operativo La prima area è riferita agli obblighi dell'infermiere nei confronti dell'assistito, è ribadito il rispetto del segreto professionale delle differenze di razza, ideologie e condizione sociale. Nella seconda area sono focalizzati i rapporti sociali con una nuova visione della persona prendendo in considerazione la famiglia, la comunità e il mondo del lavoro mentre nell'ultima area vengono trattati gli aspetti contrattuali. In tutto il codice a differenza di quello precedente non si parla di malato ma di uomo, 16 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.” 24 persona, assistito e cittadino; la professione infermieristica non è più incentrata sull'ospedale e basta, tanto che si riconosce che essa ha una dimensione umana, sociale, tecnica e sono prerogative dell'infermiere non solo l'assistenza diretta al malato ma anche la prevenzione e la riabilitazione. Per la prima volta in questo Codice compare un articolo sull'obiezione di coscienza alla luce della legge sull'aborto per tutelare coloro che riconoscono come valore l'inviolabilità della vita sin dal suo concepimento, l'art. 11 recita “L'infermiere afferma e difende il suo diritto all'obiezione di coscienza di fronte alla richiesta di particolari interventi contrastanti i contenuti etici della professione” . 2.6 Terzo Codice Deontologico del 1999 Il nuovo Codice è preceduto dalle più importanti normative che definiscono l'infermiere come professionista responsabile e autonomo operante in una realtà dove il paziente acquisisce sempre più diritti e consapevolezza del proprio ruolo all'interno del processo diagnostico-terapeutico che si sta delineando. Con la legge n.833 del 23 dicembre 1978, meglio conosciuta come “legge di riforma sanitaria”, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali garantendo la partecipazione di tutta la popolazione. La Sanità in tal modo, si dota di un nuovo apparato costruito su di una serie di principi e peculiarità quali: l’universalità dei destinatari, la globalità delle prestazioni, l’eguaglianza di trattamento ed inoltre l’unicità dei soggetti eroganti (Soggetto Pubblico), il pluralismo organizzato e la partecipazione. Il S.S.N. è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Da questi principi si evince la portata della Riforma e il grande mutamento che si delinea da questo momento nella Sanità Italiana, ma tra le novità ha certamente maggior rilievo la maturazione dell’idea di prevenzione, oltre che di cura delle malattie come cardine di un S.S.N. moderno in grado di preservare il benessere di tutta la popolazione indipendentemente dalle singole condizioni individuali o sociali. 25 Occorre menzionare l'approccio innovativo, quasi rivoluzionario, ai problemi etici in sanità introdotto da quel movimento culturale che è la bioetica sviluppatasi negli anni '70-'80 in tutti i livelli, istituzionale, sociale e professionale che avrà delle ripercussioni in ambito infermieristico. La riflessione sulla dimensione bioetica delle professioni sanitarie ha radici molto antiche: nasce con la stessa arte medico-assistenziale, come testimonia il Giuramento di Ippocrate. Si deve, pertanto, riconoscere che le considerazioni di natura etica non costituiscono un aspetto accessorio all’interno delle professioni sanitarie, bensì un aspetto ad esse intrinseco. Le professioni sanitarie, infatti, anche quando realizzate ai più elevati livelli tecnologici, consistono sempre in un incontro tra esseri umani e pertanto l’operato del professionista viene sempre ad inserirsi in un contesto morale. La bioetica (etica applicata alla medicina) è una disciplina che esamina il comportamento dell'uomo in relazione alle nuove innovazioni scientifiche quali: la scoperta della struttura a doppia elica del DNA, l'introduzione in commercio della pillola contraccettiva, lo sviluppo delle tecniche di terapia intensiva - sostegno artificiale delle funzioni vitali e il concepimento in vitro. Con la riflessione bioetica in ambito sanitario viene messo in discussione il principio di autorità e il paternalismo lasciando spazio al principio di autonomia del paziente, riconosciuto come persona consapevole capace di autodeterminarsi nella gestione dei diritti fondamentali. In virtù di questo cambiamento che riconosce la centralità dell'assistito nasce il diritto al reclamo in caso di danni, l’attenzione ai rischi e agli errori, il ricorso alla consulenza di etica clinica, la cultura della donazione di organi e tessuti, il valore della ricerca scientifica ma più in generale il diritto di vedere rispettati i propri tempi e modi di vita non diventando una "semplice patologia" da curare agli occhi degli operatori. Il Decreto Ministeriale 739 del 199417istituisce il profilo professionale dell'infermiere. Quattro i punti fondamentali del regolamento: 1. nell’ambito dell’assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di intervento che è quello dell’assistenza infermieristica; 2. all’infermiere vengono riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, la cura, la paliazione e la riabilitazione di natura tecnica, relazionale ed educativa; 3. l’infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e peculiare d’intervento, autonomia e responsabilità professionale; 17 “Regolamento concernente l’individuazione della figura a del relativo profilo professionale dell’infermiere.” 26 4. si riconosce all’infermiere, responsabile dell’assistenza generale previa laurea triennale e iscrizione all'albo, la necessità di possedere ulteriori conoscenze teorico pratiche che verranno fornite con la formazione complementare. Il Codice del 1999 si delinea partendo da un documento denominato “Patto infermierecittadino”, che risulta essere un riferimento agli impegni assunti dalla professione nei confronti della comunità, un accordo che mette i due attori sullo stesso piano individuando i bisogni di assistenza e i possibili interventi atti a risolvere le richieste della persona, instaurando un rapporto di rispetto, fiducia e ascolto. Nel febbraio 1999 la legge n.42 rivoluziona completamente lo scenario infermieristico: • elimina il termine "ausiliaria" rimanendo solo professione infermieristica, cancellando così definitivamente la condizione di ancillarità cui erano costretti gli infermieri; • abroga il Mansionario (art.2); • individua il campo proprio di attività e responsabilità definito dal Profilo Professionale, dal Codice Deontologico e dal percorso formativo. Il fatto che il Codice sia recepito all'interno di una legge vincola l'infermiere a un'osservanza delle norme in quanto non solo un'autorità interna alla professione, ma anche quella pubblica, può chiedere all'infermiere di rispondere per aver disatteso con il suo comportamento ai contenuti del Codice. Ed è proprio l'aumentata responsabilità e la centralità della persona assistita che caratterizzano la maggior parte degli articoli del Codice del 1999. Responsabilità non solo civile, penale e deontologica ma sui risultati che si realizza attraverso la definizione degli obbiettivi assistenziali (prevedere), la selezione delle azioni più congrue per raggiungere l'obbiettivo (scegliere) e l'orientamento delle risorse necessarie. La valenza giuridica del Codice Deontologico è ribadita un anno più tardi con l'emanazione della legge 251/200018 che istituisce: • nuova metodologia e organizzazione del lavoro: viene lasciato definitivamente il modello organizzativo per compiti, obsoleto e superato che escludeva gli infermieri dai processi decisionali, a favore di modelli organizzativi professionalizzanti con 18 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica.” 27 presa in carico del paziente e pianificazione assistenziale attraverso obiettivi e valutazione degli interventi assistenziali; • autonomia professionale nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, cura, salvaguardia della salute individuale e collettiva; • attribuzione ai professionisti interessati la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica; • la dirigenza infermieristica e laurea specialistica; Per concludere rimane di menzionare la legge n. 43/2006 19 sancisce l'obbligo dell'iscrizione all'albo, la trasformazione dei Collegi in Ordini e la definizione delle aree professionali ponendo una distinzione tra l'area infermieristica e ostetrica. 2.7 Quarto Codice Deontologico 2009 2.7.1 Premessa contestuale Tra gli aspetti che hanno più profondamente cambiato il profilo della società italiana vi é il fenomeno dei movimenti migratori che ha prodotto un’evoluzione in senso pluralistico e multietnico dell’Italia, tale da rimettere in discussione valori e modalità di approccio alla risoluzione di problemi sanitari e sociali. Ora nell’incontro con l’altro, portatore di un patrimonio culturale differente, possono talvolta emergere problemi che riguardano modi diversi della concezione della vita, del mondo e delle stesse relazioni interpersonali. Il Codice del 2009 accoglie e recepisce queste nuove richieste e si rinnova non solo nei contenuti ma anche nella stessa formulazione degli articoli eliminando ogni espressione che denoti: obbligo, dovere, necessità ancora presenti nel 1999. Il professionista deve considerare il proprio Codice quale punto di riferimento per l’esercizio quotidiano dell’attività, in quanto costituito da norme aventi il valore di direttive atte ad indirizzare l’attività professionale. Nel caso degli infermieri, il Codice Deontologico evidenzia i problemi assistenziali, socio-sanitari ed etici derivanti dal mandato sociale specifico della professione: rispetto per la vita della persona umana, tutela e promozione della salute. Il Codice Deontologico costituisce il cuore di una professione poiché le linee guida, oltre a regolare e indirizzare la vita professionale, stabiliscono la posizione della professione rispetto alla società, chiarendo in modo consapevole, articolato 19 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative,tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.” 28 e pubblico, quali sono i rapporti e i doveri (o valori) che il professionista (nel nostro caso l’infermiere) ha: • con se stesso, ossia definendo la propria identità e gli ambiti della professionalità; • con la società in generale; • con il paziente di cui si prende cura; • con i propri colleghi e con gli altri professionisti; • con la propria professionalità e l’aggiornamento richiesto; • con le istituzioni sanitarie, sociali in generale soprattutto quelle giuridiche. Il grande rilievo del Codice Deontologico in una professione, si manifesta anche attraverso la presenza di sanzioni (ammonizione, sospensione a termine, radiazione) disciplinate dall’Ordine/Collegio di riferimento per le eventuali violazioni delle regole previste. In questo senso, il Codice Deontologico è un “codice”, ossia una raccolta di norme e prescrizioni che ha una natura “quasi giuridica”, in quanto le varie responsabilità sono scritte e precise, e prevedono sia le eventuali sanzioni, sia gli organismi atti a giudicare. Un Codice Deontologico non può conformare in assoluto tutte le fonti possibili di conflitto di valore o di dilemma etico, ma deve essere un “cantiere aperto” nel senso che la continua evoluzione dei bisogni assistenziali e al contempo i progressi della ricerca e dell’innovazioni, pongono una serie di quesiti che spingono sia il singolo sia il gruppo professionale, a una riflessione costante da tradurre poi in principi guida per orientare i comportamenti. La mission primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona che assiste in logica olistica, considerando le sue relazioni sociali e il contesto ambientale ed è realizzato attraverso una relazione empatica e fiduciaria. Il ruolo dell’infermiere è stato identificato come “advocacy”: usato per descrivere la natura del rapporto infermiere - paziente, ovvero il concetto di advocacy inteso come dovere dell'infermiere di tutelare i diritti della persona assistita. 2.7.2 Articoli del nuovo Codice Deontologico Il nuovo Codice è composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi e prevede le disposizioni finali: • capo I composto dai primi sei articoli • capo II include gli articoli dal 7 al 10 29 • capo III include gli articoli dal 11 al 18 • capo IV include gli articoli dal 19 al 40 • capo V include gli articoli dal 41 al 46 • capo VI composto dagli ultimi articoli dal 47 al 51 Il capo IV è quello più corposo perché include gli articoli che si occupano dei doveri che ha l’infermiere nei confronti degli assistiti. Nel seguente elaborato sono analizzati alcuni articoli del Codice deontologico, ovvero, quelli emersi dall’indagine conoscitiva e posti in relazione ad alcuni dei problemi etici che si trova ad affrontare il professionista nella quotidianità dell'unità operativa. 2.7.3 Consenso Informato Articolo 20: “L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere le proprie scelte.” Articolo 21: “L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.” Articolo 23: “L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinchè l'assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.” Articolo 24: “L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.” Articolo 25: “L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell'assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purchè la mancata informazione non sia di pericolo per sè o per gli altri.” Il consenso informato può essere considerato come un accordo tra il paziente e il professionista dopo essere stato informato sulla natura e gli scopi dell’intervento o del 30 trattamento proposto, sull’esito previsto e le probabilità di successo, sui rischi, sull’effetto della mancata attuazione dell’intervento o del trattamento, tra cui l’effetto sulla prognosi e i rischi materiali conseguenti. Qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso della persona il cui fine è promuovere la libertà dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche. In assenza del consenso l’attività costituisce reato. Il consenso informato, nell’ordinamento giuridico italiano, diviene parte integrante della pratica clinica per dottrina giurisprudenziale e può rappresentare la perfetta sintesi tra il diritto alla salute per ciascuna persona e il diritto all’autonomia personale. Il termine è nato negli anni settanta negli Stati Uniti e si è diffuso in Italia agli inizi degli anni novanta quando la Corte d’Assise di Firenze condannò il chirurgo Massimo Carlo per il reato di omicidio preterintenzionale. Accadde che una signora anziana fu ricoverata presso un ospedale fiorentino per l’asportazione per via trans - anale di un adenoma villoso, intervento chirurgico rispetto al quale aveva espresso consenso, escludendo la possibilità di un’asportazione del retto. Il chirurgo ritenne invece in sede intraoperatoria, in assenza di urgenza e necessità e soprattutto senza preventivamente informare la paziente o i suoi famigliari, di optare per l’asportazione. Secondo le ricostruzioni della magistratura la donna decedette alcune settimane dopo a seguito di un grave stato di prostrazione fisico e psichico. Dopo l'avvenimento l'attenzione verso questo aspetto della sanità crebbe, anche se non esiste una normativa specifica che ne disciplini l’applicazione e l’esercizio, il fondamento giuridico del consenso informato è reperibile: • nella Costituzione Italiana agli articoli 13 “la libertà personale è inviolabile” e all’articolo 32: “[....] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana [...]” • nella Convenzione di Oviedo ratificata in Italia con la Lg 145/2001, secondo cui: Un trattamento sanitario può essere applicato, solo se la persona interessata abbia espresso il proprio consenso libero e informato. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso; • nel Codice Penale agli articoli 50 – 54; 31 • nella Costituzione Europea nel cui dettato si può leggere: Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della biologia e della medicina devono essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge; • nel Comitato Nazionale di Bioetica che si è espresso con un documento intitolato “informazione e consenso all’atto medico”; • nelle Linee Guida del Dipartimento di Sanità “ …. la firma sul modulo di consenso non è fine a se stessa. L’elemento più importante della procedura di consenso è il dover assicurarsi che i paziente capiscano la natura e l’obbiettivo del trattamento proposto. Laddove al paziente non sia stata data un’informazione adeguata il consenso non può mai essere stato ottenuto a dispetto della firma sul modulo”. Il consenso per avere valenza deve essere: • esplicito: espresso in forma scritta su apposito modello (si ricordi che la forma scritta non è prevista da alcuna norma di legge ad eccezione di alcuni casi); • personale: espresso dall’interessato o dal suo rappresentante legale; • specifico: deve essere espresso di volta in volta per ciascuna singola proposta di attività sanitaria requisito fondamentale è l’attualità del consenso; • consapevole: espresso dopo informazione e riflessione sulla proposta di attività sanitaria; • attuale: deve essere compilato nelle 24 ore antecedenti al trattamento (la legge non riconosce la validità dei testamenti biologici); • revocabile: può essere revocato in ogni momento dal paziente quindi gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del trattamento, se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura. In alcuni casi il consenso scritto è obbligatorio per legge: trasfusione di sangue ed emoderivati, accertamenti diagnostici per HIV, donazioni di tessuti ed organo tra persone viventi, prelievi ed innesti di cornee, interruzione volontaria di gravidanza, procreazione medicalmente assistita, sperimentazione clinica, elettroshockterapia. Quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l’ammalato, il consenso può 32 essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente dal medico. Eccezioni d’obbligo del consenso informato: - la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata; - le condizioni cliniche della persona sono talmente gravi e pericolose da richiedere un intervento di necessità e urgenza indispensabile (consenso presunto); - nelle cure di routine o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone che sia consolidato il consenso relativo (consenso implicito); - TSO; - le vaccinazioni obbligatorie che sono stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica; La responsabilità di acquisire il consenso è del medico e/o di altro operatore sanitario limitatamente agli atti di sua specifica competenza. Il Dlgs 11 maggio 99,135 stabilisce che l’obbligo di informazione grava anche sul personale sanitario non medico che «ha rapporti diretti con il paziente», per lo specifico professionale riconosciuto alla professione. La responsabilità infermieristica relativamente all’informazione e al consenso ha inizio nel momento in cui all’infermiere è stato riconosciuto lo status di «professionista sanitario» caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, e dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazioni alle prestazioni svolte. 2.7.4 Obiezione e clausola di coscienza Articolo 8: “L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con I principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.” L’obiezione di coscienza consiste nella non accettazione deliberata e pubblica di una norma al fine di essere coerente con i propri principi morali. Nell’ordinamento giuridico dello Stato, in ambito sanitario, l’obiezione di coscienza è prevista solo in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/78), alla sperimentazione animale (Legge 413/93) e alla procreazione medicalmente assistita (Legge 40/04). 33 La comunicazione va indirizzata al Direttore Generale dell’ASL e, in caso di personale dipendente in un ospedale pubblico o privato, al Direttore Sanitario della struttura in cui si opera; ha effetto a distanza di un mese dalla sua presentazione. L'obiezione di coscienza inerente l’interruzione volontaria di gravidanza, esonera il personale sanitario dall’eseguire delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. L’esercizio dell’obiezione di coscienza non deve però essere di intralcio alla erogazione della prestazione richiesta dall’assistito. L’infermiere che obietta deve comunque garantire le prestazioni necessarie per la salvaguardia della vita dell’assistito, impegnandosi a trovare un collega che lo sostituisca. Nell’ipotesi in cui non sia possibile trovare un sostituto l’infermiere che obietta avrà l’obbligo di effettuare egli stesso la prestazione sebbene la ritenga ingiusta. Nel nuovo Codice Deontologico è inserito il termine di “clausola di coscienza”, in ambito sanitario è stato usato per la prima volta dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2004 in riferimento alla pratica della contraccezione d’emergenza, al fine di riflettere sui comportamenti da adottare nei casi dove, non essendo esplicitamente prevista dalla legge la possibilità di obiezione di coscienza, ci si potesse comunque trovare di fronte a dilemmi etici nell’erogare o meno una determinata prestazione (pillola abortiva). Il limite fondamentale all’esercizio della clausola di coscienza, in ogni ambito dell’esercizio professionale, è l’evitare che tale comportamento possa nuocere al cittadino. Riferendosi al singolo e specifico caso non va data alcuna comunicazione. L’infermiere può avvalersi della clausola di coscienza fermo restando il vincolo della garanzia delle prestazioni di emergenza. 2.7.5 Segreto professionale Articolo 26: «L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.» Articolo 27: “l’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.” 34 Articolo 28:”l’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta di fiducia con l’assistito.” Il segreto professionale è l’obbligo deontologico a mantenere il segreto su tutto ciò di cui il professionista venga a sapere nell’esercizio della propria professione, salvo dove espressamente indicato o dove comunemente di dominio pubblico. Il segreto non si limita solo agli aspetti sanitari contenuti nella cartella clinica ma è esteso a tutto ciò che è stato confidato al medico/infermiere. La legislazione che riguarda l’inviolabilità del segreto professionale è contenuta nel : • Codice Penale20; • nei Codici di deontologia di diverse professioni (es. medico); • D. Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il Codice di Procedura Penale permette la facoltà di non testimoniare agli esercenti di professioni sanitarie: « Non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria…. i medici chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria….» Nell’ultima versione del Codice di Deontologia medica, il segreto professionale fa parte degli obblighi peculiari del medico, come citato negli art. 10, 11 e 12 : «il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. […] l’inosservanza del segreto costituisce mancanza grave quando può derivarne profitto proprio o altrui, ovvero nocumento della persona assistita o di altri…». Nella tradizione deontologica si fa distinzione fra rivelazione del segreto e trasmissione del segreto, la prima corrisponde a una violazione del segreto professionale mentre la seconda consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragione di ufficio o professione. 20 Art 622: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro...”. 35 In questo caso, il passaggio di notizie riservate avviene nello stretto interesse del paziente. La trasmissione delle notizie è un atto che deve essere svolto con prudenza e limitato a quanto utile e necessario ai fini della cura escludendo notizie troppo intime o dannose per il paziente. La rivelazione del segreto professionale è legittima solo se sussiste una giusta causa. Le giuste cause di rivelazione sono distinte in: a) Imperative: sono quelle che impongono la rivelazione del segreto, si tratta di doveri espressamente stabiliti dall’ordinamento giuridico. b) Permissive: quelle che permettono o consentono, ma non obbligano di rivelare il segreto, fra esse va considerato il consenso all’avente diritto. A parte il consenso, fra le giuste cause permissive ci sono quelle dette «scriminative» che escludono la punibilità: - caso fortuito o forza maggiore - costringimento fisico - errore di fatto - stato di necessità difesa legittima La norma di mantenere il segreto non può essere osservata unicamente per evitare di incorrere in una sanzione penale, ma perché il suo rispetto permette di svolgere i propri compiti in modo coerente con le finalità della professione infermieristica. La riservatezza, ossia la salvaguardia dei dati sanitari di una persona dalla pubblica diffusione è un elemento fondante della fiducia che il paziente ripone nel personale sanitario. Il diritto alla riservatezza è obbligo di legge, ma soprattutto è un obbligo morale e un dovere professionale sancito anche dal C.D. del 2009. 2.7.6 Responsabilità e deontologia professionale La responsabilità professionale è l’insieme di obblighi giuridici e doveri morali di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale e che opera con l’obbiettivo di garantire un’adeguata assistenza infermieristica alla persona assistita. Già nel primo articolo del codice emerge la responsabilità del professionista nell’assistenza infermieristica che si realizza attraverso atti di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 36 La responsabilità professionale dell’operatore sanitario nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute dell’utente. Ciò può comportare per l’infermiere, a seconda dei casi, un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento disciplinare. Questa nuova responsabilità diventa uno degli elementi chiave nella presa di decisioni etiche. Per essere responsabili nella condotta professionale bisogna raggiungere tre tipologie di responsabilità: - responsabilità deontologica - responsabilità etica - responsabilità giuridica In qualità di membri di una professione sanitaria, gli infermieri sono chiamati ad assumersi la responsabilità del proprio agire, rispondendo delle implicazioni giuridiche che tale responsabilità comporta in ambito: • Civile: è la responsabilità che deriva da un atto illecito che ha prodotto un danno contrattuale o extracontrattuale. • Penale: è la responsabilità che deriva dalla commissione di un reato. • Disciplinare: è la responsabilità che dipende dalla violazione di un regolamento di disciplina. I regolamenti di disciplina, sono adottati dai datori di lavoro (aziende – enti), dai collegi o ordini professionali. La responsabilità penale è l’obbligo di rispondere personalmente per azioni che costituiscono un reato il quale è punito dalla società con la sanzione di una pena. Il reato presenta elementi oggettivi ed elementi soggettivi. Condotta, evento e nesso di casualità costituiscono la sfera oggettiva mentre dolo, colpa e preterintenzione quella soggettiva. Il dolo si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso in conseguenza di quella condotta; la colpa a differenza del dolo si caratterizza per la non volontarietà di compiere un determinato reato che si verifica ugualmente a causa di: negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti, procedure e norme. Un atteggiamento di trascuratezza di mancata attenzione porta ad un’omissione volontaria 37 di precauzioni che si devono adottare (negligenza), una insufficiente conoscenza della tecnica porta a un’incapacità professionale la scelta di intervenire ugualmente pur essendo consapevoli dei propri limiti è reato (imperizia), un comportamento avventato del professionista può portare ad un evento dannoso che mette in pericolo la salute del paziente (imprudenza). La preterintenzione avviene quando si agisce per procurare un evento che si vuole, procurandone un altro che non si vuole; in Italia è prevista per due reati: aborto e omicidio. Alcuni esempi di reati di natura penale in cui può incorrere l’infermiere sono: • omicidio preterintenzionale, • rivelazione del segreto professionale, • rivelazione del segreto d’ufficio, • somministrazione e detenzione di farmaci scaduti e difettosi, • omissione di soccorso, • esercizio abusivo di professione. Esempi di condotta colposa: • omesso rilievo di segni e sintomi, • omessa pianificazione dell’assistenza, • omessa somministrazione dei farmaci prescritti, • mancata raccolta di anamnesi con mancato rilievo dei fattori di rischio. La responsabilità civile è l’obbligo di risarcire il danno causato a un’altra persona in conseguenza di un comportamento doloso o colposo. Solitamente il diritto leso è reintegrato attraverso un risarcimento dei danni valutato in termini economici. La responsabilità civile extracontrattuale è regolata dall’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo,che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Per ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario della prestazione e di essere stato danneggiato da questa. L’azione extracontrattuale si prescrive in soli cinque anni. La responsabilità civile contrattuale è espressa nell’art. 1218 Codice Civile: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 38 In questo caso sarà il sanitario a doversi difendere fornendo egli stesso la prova che tutti i suoi comportamenti professionali sono stati improntati alla diligenza professionale che ci si poteva aspettare e che quindi il danno è derivato da cause da lui indipendenti. L’azione contrattuale si prescrive in dieci anni dal fatto. La responsabilità disciplinare si riferisce agli obblighi contrattuali e di comportamento derivanti dal rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ai quali i professionisti si devono attenere. E’ una responsabilità personale che trova riscontro nel decreto ministeriale del 31 marzo del 1994 in cui sono riportati gli elementi comportamentali recepiti nei contratti collettivi, fra cui: • rispettare l’orario di lavoro • dare tempestivo avviso in caso di malattia • non attendere a occupazioni non attinenti al servizio • collaborare con diligenza • non chiedere né accettare compensi o regali • mantenere una condotta uniforme ai principi di correttezza Le sanzioni per chi non osserva tali regole partono dal rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, licenziamento con preavviso e per finire licenziamento senza preavviso. 2.7.7 Accanimento terapeutico e fine vita La sempre più dirompente medicalizzazione della vita, particolarmente nelle fasi finali del suo ciclo, pone la società civile, e soprattutto professionisti e operatori sanitari, in relazione con dilemmi morali più complessi da affrontare. L’infermiere non è ancor oggi ben preparato ad affrontare i bisogni dell’ammalato inguaribile, in particolare quelli psicologici, sociologici e spirituali. È più facile andare al letto della persona assistita per osservare il respiro, rilevare il polso, la pressione arteriosa, piuttosto che parlare con lui provando un vero interesse ad approfondire la discussione. È questo un tipo di rapporto distorto e distorcente. Distorto perché non affronta mai pienamente la morte, distorcente poiché nemmeno favorisce il rapporto dell’ammalato con 39 la sua morte. L’infermiere non è indifferente alla morte altrui, però pian piano, attraverso l’esperienza quotidiana, costruisce un proprio sistema di accettazione della morte che lo salvaguardia da eccessivi coinvolgimenti, e gli permette di sviluppare una certa freddezza psicologica. Talvolta però questa normalità è esacerbata da atteggiamenti scorretti; è questo un aspetto fondamentale legato all’etica. L’evoluzione del pensiero deontologico infermieristico rispetto al fine vita è profondamente correlato alle notevoli modificazioni culturali di cui si è ampiamente discusso nei paragrafi precedenti. Il codice attualmente in vigore propone diversi articoli sull’argomento: Articolo 34: “L’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinchè l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.” Articolo 35: “L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico,relazionale, spirituale.” Articolo 36: “L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita.” Articolo 37: “L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.” Articolo 38: “L’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito.” Durante l’evoluzione terminale della malattia e nel fine vita i rapporti tra l’assistito, le persone di riferimento, il medico, l’infermiere e l’equipe assistenziale non possono essere rigidamente definiti da una legge potenzialmente fonte di dilemmi etici, difficoltà relazionali e criticità professionali, ma devono essere vissuti e sviluppati secondo le norme dei codici di deontologia professionale.21 All’articolo 36 viene espresso come l’infermiere contrasta l’accanimento terapeutico quando il volere del paziente non coincide più con il percorso terapeutico programmato, evitando così il manifestarsi della “condizione infernale”, situazione caratterizzata da persistenti dolori terminali o condizione di indegnità esistenziale in cui si è persa ogni ragionevole speranza di ritornare ad uno stato normale, per cui per il paziente è meglio 21 IPASVI, Pronunciamento sul fine vita, 16 dicembre 2009. 40 morire piuttosto che continuare a esistere in tale condizione. Le situazioni terminali vanno trattate con un atteggiamento diverso dall’accanimento terapeutico, possiamo far riferimento al testamento biologico se presente, o alla medicina palliativa. Per testamento biologico si intende il documento scritto con il quale una persona, capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. L’orientamento che traspare è quello di considerare la volontà della persona assistita alla stregua di un desiderio e non di qualcosa da dover rispettare in maniera ben netta, l’articolo 37 ribadisce che l’infermiere tiene conto di quanto espresso dal paziente perché il testamento biologico è valido solo se scritto con la firma autografata del malato. Le volontà espresse dalla persona assistita restano però non vincolanti per il medico. Un’altra alternativa nella fase terminale della malattia è data dalla palliazione, ossia, quell’approccio integrato di assistenza e cura del paziente grave o terminale, capace di migliorare la qualità della vita dei pazienti stessi e delle famiglie che si confrontano con malattie mortali, attraverso la prevenzione e il trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali (con la somministrazione di analgesici, la riabilitazione, il sostegno psicologico, l’assistenza religiosa ). Le cura palliative, in tal senso: - danno sollievo; - sostengono la vita e guardano al morire come un processo naturale; - non intendono nè affrettare nè posporre la morte; - integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; - utilizzano un approccio di èquipe per rispondere ai bisogni del paziente e della famiglia, e possono influenzare positivamente il decorso della malattia22. Nell’articolo 38 l’infermiere non aderisce a nessuna azione che provochi la morte del paziente anche se la richiesta parte da lui stesso, in questo caso possiamo avere il suicidio assistito, la pratica con cui si fornisce all’interessato il mezzo per causare la propria morte, o l’eutanasia volontaria dove l’atto che causa la morte è compiuto da una terza persona che agisce dietro richiesta dell’interessato23. 22 23 http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/, consultato il 12 settembre 2014. Maurizio Mori, INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 12 temi per capire e discutere, Espress, Torino, 2012. 41 CAPITOLO 3 PROTOCOLLO DI STUDIO STUDIO OSSERVAZIONALE PER VALUTARE LA CONOSCENZA DEGLI INFERMIERI SUL CODICE DEONTOLOGICO E ANALIZZARE L’ADESIONE AI PRINCIPI DEL CODICE NELL’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA CON RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE INFERMIERE - MALATO E DILEMMI/PROBLEMI ETICI IN AMBITO MEDICO - CHIRURGICO. QUESITO DI RICERCA La realizzazione di un evento formativo specifico sull’analisi degli articoli del Codice Deontologico infermiere, può favorire una maggiore adesione degli operatori all’utilizzo di tale strumento al fine di favorire la relazione infermiere – malato e la risoluzione di problemi/ dilemmi etici? P I C O Maggiore Infermieri di area Evento Formativo Nessuno conoscenza e medica e adesione ai chirurgica principi del Codice Deontologico SETTING Dipartimento Chirurgico e Medico dell’ospedale Bufalini Cesena AUSL Romagna PERIODO SI STUDIO Aprile 2014 RITEST PER VALUTARE LA RICADUTA EVENTO FORMATIVO Ottobre 2014 42 3.1 Definizione del problema La normativa precedentemente citata evidenzia l’infermiere non più come un semplice esecutore di ordini ma, un professionista autonomo e responsabile che deve rendere conto del proprio operato a pazienti sempre più complessi, all’interno di un contesto socio – culturale profondamente mutato, caratterizzato dalla presenza di malati che sempre più appartengono a culture diverse, e portano con se un bagaglio di tradizioni e valori differenti tutti meritevoli di rispetto. L’assistito, considerato in una visione olistica, è posto al centro del processo assistenziale, aderire a tale assunto, significa portare il maggior beneficio clinico assistenziale al paziente, ovvero, oggi l’assistenza deve essere necessariamente concordata con il malato, che è persona autonoma e come tale non è un partecipante passivo delle decisioni sul suo stato di salute, bensì è lui stesso che definisce dopo adeguate informazioni a quale trattamento aderire. Al cambiamento dell’atteggiamento degli assistiti, l’infermiere ha assunto nell’equipe curante un ruolo di rilievo, sia per il più alto livello della sua formazione e cultura rispetto al passato, ma soprattutto in virtù della sua intima relazione con il malato. Molti pazienti vivono il ricovero con senso di sfiducia nei confronti della sanità e dell’ambiente poco confortevole; spetta all’infermiere il più delle volte restituire alla persona la dignità che la struttura, gli spazi, le regole gli sottraggono, attraverso l’instaurarsi di una relazione empatica di complicità che consente di trasformare la malattia in un’esperienza di crescita personale. Ora, se da una parte, rispondere e soddisfare ogni esigenza del malato diventa la leva sulla quale deve far perno l’agire quotidiano dell’infermiere, dall’altro, applicare tali assunti può a volte diventare assai complicato poiché l’infermiere è portatore anch’esso di propri principi, inoltre il professionista non opera da solo ma lavora all’interno di un’equipe dove ognuno porta avanti le proprie idee che non sempre combaciano. In un contesto di questo tipo è inevitabile che sorgano delle divergenze di opinione, l’importante è che il professionista infermiere, nel suo percorso formativo abbia acquisito gli strumenti per gestire le situazioni critiche che quotidianamente gli si presentano al fine di evitare di commettere errori che possano nuocere alla salute del paziente. Nelle unità operative spesso si riscontra negli operatori sanitari una buona capacità di comunicazione con l’assistito, ma, una carente preparazione per tutto ciò che riguarda la 43 grande dimensione etica, questo porta a sottovalutare o sovrastimare i casi clinici a causa delle mancate competenze in materia. Inoltre non permette la piena realizzazione della figura professionale, la quale ha come obbiettivo l’assistenza del paziente in tutte le fasi di vita considerando il suo vissuto come parte integrante di un lungo percorso. L’infermiere, come specificato nei capitoli precedenti, è un agente morale, cioè una persona che compie scelte di natura etica poiché il suo agire è condizionato, ma non interamente determinato, dal contesto, dal cliente, dalle prescrizioni, dall’organizzazione del lavoro. Egli agisce continuamente una sintesi tra valori, norme morali e giuridiche, deontologia professionale, cultura e situazioni contingenti. Ma quanti infermieri hanno le conoscenze sufficienti per operare questa sintesi? L’abilità dell’infermiere sta nel saper prendere decisioni eticamente corrette ed operare come agente morale assumendosi la responsabilità dei risultati ottenuti, tutto ciò diviene possibile se è consapevole del suo operato grazie a una preparazione antecedente in materia. 3.2 Motivazione dello studio Durante i tirocini seguiti nel corso di Laurea triennale è emersa la grande responsabilità che ha l’infermiere nel prendere le decisioni; la figura del medico non è costantemente presente in reparto di conseguenza l’onere di risolvere controversie, entro i limini della professione, ricade sull’infermiere. Come precedentemente citato, la professione infermieristica s’imbatte con frequenza in situazioni critiche, spesso molto differenti tra loro, che necessitano di scelte comportamentali, il più delle volte determinanti pe l’utente. Le situazioni critiche sono identificabili come dilemmi etici, che implicano la presa di decisioni. Ma da parte di chi? Come tutti i professionisti della salute, oggi sicuramente più di ieri, l’infermiere è chiamato a scegliere il miglior bene possibile per la persona e a rispondere con competenza, pertinenza, responsabilità e tempestività. Il Codice deontologico degli infermieri all’art.16 recita: “L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla riflessione bioetica.” Nell’ambito dell’attività professionale ci s’imbatte quotidianamente in discussione di dilemmi etici di natura più ampia rispetto a quelli trattati dalla deontologia; tali dilemmi di rilevanza bioetica richiedono una riflessione più estesa e complessa ed esigono una conoscenza sicuramente più approfondita della metodologia, degli strumenti e 44 delle linee guida necessarie per poter essere esaminati, discussi, affrontati e risolti. Infatti, viviamo in una realtà dove i punti di vista su argomenti importanti (il fine vita, il consenso informato, l’accanimento terapeutico, il segreto professionale, l’obiezione e clausola di coscienza) sono molteplici e non confluiscono in un’unica soluzione uguale per tutte le situazioni cliniche, perché bisogna valutare diversi fattori: il contesto in cui operiamo; le problematiche che presenta il paziente; la volontà del paziente o del tutore se minorenne; i valori degli operatori sanitari. Esiste uno strumento riconosciuto legalmente in grado di orientare il professionista nelle scelte e che gli permette di giustificare le ragioni del proprio operato, il Codice Deontologico: documento costituito da un insieme di norme, codificate sotto forma di direttive a cui ogni professionista deve attenersi e ispirarsi nell’esercizio della propria attività, è composto da articoli che guidano l’agire professionale ponendo attenzione alla relazione infermiere - malato e in generale ai problemi/dilemmi etici che possono insorgere all’interno delle strutture organizzative, in tal senso, si può affermare che il codice deontologico non fornisce risposte ai quesiti ma, procura gli strumenti per valutare e argomentare le scelte prese in modo oggettivo. Lo studio nasce dalla volontà di capire se gli infermieri conoscono il codice deontologico al fine di poterlo applicare nella quotidianità operativa; l’idea si è sviluppata a seguito delle lezioni intraprese nel terzo anno di studio, inerente al modulo formativo di “Etica e Deontologia dell'esercizio Professionale” dove sono stati analizzati nel dettaglio gli articoli componenti il Codice deontologico e, comparati nelle diverse situazioni clinico assistenziali in cui si può trovare ad agire oggi l’infermiere. 3.3 Obiettivi dello studio 1. L’obbiettivo primario mira a valutare il livello di conoscenza degli infermieri sul Codice Deontologico in area medico-chirurgica. 2. L’obbiettivo secondario vuole valutare l’applicazione del Codice Deontologico come strumento per facilitare la relazione infermiere - malato al fine di identificare soluzioni a problemi e dilemmi etici. 45 3.4 Metodologia Al fine di comprendere la fattibilità dell’indagine conoscitiva, nel mese di marzo è stato tenuto un incontro preliminare con i coordinatori infermieristici delle unità operative di area medica e chirurgica. Nello specifico, è stata chiesta la disponibilità di partecipare al progetto di studio sulla conoscenza degli infermieri in merito Codice Deontologico e al suo utilizzo come strumento per la risoluzione di casi clinici su dilemmi/problemi etici ponendo al centro la relazione con il paziente. La proposta è stata accolta positivamente e tutte le sei unità operative coinvolte, hanno aderito volontariamente al protocollo di studio osservazionale, attraverso l’autosomministrazione nel mese di aprile di un questionario elaborato ad hoc. L’elaborazione dei dati hanno evidenziato l’esigenza di fornire agli operatori coinvolti, una maggiore conoscenza sul Codice deontologico, pertanto, successivamente, è stato condiviso di programmare un evento formativo residenziale, nel mese di maggio, dove sono stati trattati gli argomenti risultati dal questionario più ostici. L’evento formativo ha avuto luogo nella sede formativa del corso di Laurea Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere di Cesena. Il corso si è svolto in due edizioni per dare la possibilità a tutti di partecipare in base ai turni del reparto, ogni edizione ha visto una durata di complessiva di 10.30 ore suddivise in tre pomeriggi. Le giornate della prima edizione sono 2-8-15 maggio mentre la seconda 6-13-20 maggio dalle 14.30 alle 18.00. Il pomeriggio è cosi strutturato: - prima parte 14.30-16.00: spiegazione teorica tramite l’utilizzo di slide dei concetti da trattare con possibilità di integrazione con esperienze personali; - seconda parte 16.00-18.00: lavoro suddivisi in gruppi su diversi casi clinici riportanti l’argomento trattato precedentemente utilizzando la Griglia per l’analisi delle situazioni cliniche (Sandro Spinsanti). Nel primo incontro è stato consegnato come materiale didattico ad ogni partecipante, una copia del Profilo Professionale, del Codice Deontologico e della Griglia per l’analisi delle situazioni cliniche ( Sandro Spinsanti). Nella giornata iniziale, è stato chiesto agli operatori di definire che cosa s’intende con il termine di deontologia e che cosa s’intende con il termine etica, le risposte ottenute sono state utilizzate per meglio argomentare la lezione frontale. Gli argomenti trattati sono stati molteplici: 46 - l’evoluzione delle competenze dell’infermiere dal punto di vista normativo - il concetto di etica e morale, l’agente morale, le teorie e principi etici - il consenso informato - i problemi /dilemmi etici La seconda giornata formativa è stata incentrata tutta sul Codice deontologico del 2009, ovvero, si è partiti con un breve excursus storico sui Codici precedenti, in seguito si è parlato di autonomia professionale, relazione infermiere-malato, etica del prendersi cura, comunicazione, segreto professionale e obiezione clausola di coscienza. Il terzo incontro è stato centrato tutto sulle tre responsabilità dell’infermiere: giuridica, deontologica, etica. Il corso ha previsto come valutazione di ogni giornata formativa la descrizione di un caso clinico a valenza etica, e la successiva analisi da parte dei gruppi, mediante l’applicazione della “Griglia per l’analisi delle situazioni cliniche” metodo descritto da Sandro Spinsanti nel testo “Bioetica e nursing” . Questo modello ha come specificità la preoccupazione di inserire organicamente la giustificazione etica del comportamento in ambito sanitario, la griglia è stata utilizzata da ogni gruppo nella parte finale di ogni giornata, intesa come metodo per imparare ad elaborare le proprie analisi su un dilemma etico al fine di giungere, di fronte ad una situazione problematica, a conclusioni argomentate. Lo strumento, èarticolata in tre step, il primo delinea il “comportamento obbligato” cioè a cosa gli infermieri sono tenuti per legge, procedure e deontologia; il secondo esprime il “comportamento eticamente giustificabile” con la difesa del minimo morale e la promozione del massimo morale, infine, l’ultimo step descrive il “comportamento eccellente” o qualità percepita, dove, riferendosi al quadrilatero della soddisfazione si deve valutare se tutte le persone coinvolte nel caso clinico sono giustamente soddisfatte. Nel mese di ottobre è stato somministrato un altro questionario per valutare la ricaduta dell’evento formativo a distanza di 5 mesi. 3.5 Popolazione di studio Infermieri delle strutture organizzative della: Chirurgia Uro-Vascolare, Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia degenza Breve/Day Surgery, Geriatria, Lungodegenza e Medicina Interna. 47 3.6 Criteri di inclusione Tutti gli infermieri che svolgono la loro attività nelle strutture sopra citate. 3.7 Criteri di esclusione Essere un professionista sanitario collocato in qualsiasi struttura operativa diversa dalla Chirurgia Uro-Vascolare, Chirurgia Generale e d’Urgenza, Chirurgia degenza Breve/Day Surgery, Geriatria, Lungodegenza e Medicina Interna. 3.8 Strumenti di raccolta dati Lo strumento adottato per la raccolta dei dati è stato un questionario creato ad hoc per lo studio, consegnato ai coordinatori infermieristici delle rispettive unità operative e destinato all'autosomministrazione da parte dei soggetti arruolati volontariamente, nel periodo compreso dal 1 aprile all’8 aprile. Ad ogni questionario è stata allegata una lettera di accompagnamento, nella quale sono stati specificati gli obiettivi della indagine conoscitiva, e richiesto il consenso all'utilizzo dei dati esclusivamente ai fini dello studio nel mantenimento dell'anonimato, e forniti contatti per eventuali chiarimenti o precisazioni. Nello specifico, il questionario somministrato è diviso in tre parti: 1. Nella prima viene chiesto al soggetto di compilare alcune domande che si riferiscono ai suoi dati generali: • qualifica • sesso • età • UU. OO. di appartenenza 2. Nella seconda vi sono quesiti sulle conoscenze generali in merito al Codice Deontologico: • anno di approvazione del nuovo Codice • numero di articoli di cui è formato il Codice • costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione • principi espressi nel Codice 48 • legge che ha individuato nel Codice una fonte per l’esercizio professionale 3. L’ultima parte è personale perché viene chiesto se il Codice rappresenta uno strumento utile all’infermiere per la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono dalla pratica quotidiana: • nella quotidianità la dimensione etica emerge • significato di dilemma etico • questioni etiche affrontate • strumento per risolvere situazioni assistenziali eticamente sensibili • metodologia per risolvere problemi etici • il Codice cosa favorisce • linguaggio e comunicazione con l’assistito • scopo del Codice Il questionario è composto da 13 domande, 12 sono a risposta chiusa, con la possibilità di barrare una o più opzioni ( è sempre segnato sotto ogni domanda se la risposta prevede una o più opzioni) mentre l’ultima domanda è aperta . Il questionario è stato compilato da 71 infermieri su un totale di 103 infermieri, equivalente al 69%. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Lo studio condotto ha proposto ai soggetti una partecipazione su base facoltativa, si è così tacitamente ottenuto il loro consenso attraverso l'adesione allo studio. E' stato garantito l'anonimato e la riservatezza di tutte le informazioni in ogni fase dello studio. 49 CAPITOLO 4 RISULTATI DELLO STUDIO La popolazione eleggibile rispetto ai criteri di inclusione è pari a 71 infermieri su un totale di 103 infermieri, equivalente al 69%, che hanno aderito volontariamente alla compilazione del questionario e alla partecipazione dell’evento formativo. I dati ricavati dai 71 questionari sono stati elaborati attraverso il programma di elaborazione dati per computer Excel. A livello statistico sono state effettuate misure di frequenza, dalle quali si sono ricavate le relative percentuali riportate nei grafici di seguito proposti. Per quanto riguarda l'analisi delle risposte fornite in relazione alla domanda aperta, queste sono state categorizzate sulla base dell'affinità tematica, al fine di fornire dati oggettivi riguardo la frequenza con cui i vari elementi sono stati identificati per facilitare l'esposizione dei risultati. Grafico 1: Unità operative coinvolte Lungodegenza 14 Medicina Interna 14 Geriatria 14 Chirurgia Genarale e d'Urgenza 14 Chirurgia degenza Breve 8 Chirurgia Uro-Vascolare 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 50 Nel grafico sono riportate le unità operative coinvolte nello studio e i rispettivi partecipanti. Lo scopo della domanda mira a evidenziare se esistono notevoli differenze di adesione tra il dipartimento medico e quello chirurgico per poi eseguire un’analisi comparativa dei dati emersi dal questionario. Complessivamente, gli infermieri coinvolti delle strutture organizzative del dipartimento medico sono 42 su un totale di 71 infermieri, pari al 59%; mentre per le unità operative del dipartimento chirurgico hanno partecipato 29 infermieri su un totale di 51 infermieri, pari al corrispondenti al 57%. Si può affermare la omogeneità percentuale dei due gruppi infermieristici, emersa anche di seguito nell’analisi dei dati del questionario dove, le risposte fornite dai due dipartimenti sono simili per quantità di domande errate, l’unica domanda che trova risposte contrastanti riguarda le questioni etiche che si trovano maggiormente ad affrontare gli infermieri nella quotidianità ( grafico 8); motivato dalla diversa tipologia di pazienti afferenti ai due contesti dipartimentali. Grafico 2: Età del campione <25 anni 0% 25-40 anni 45% 41-50 anni > 50 anni 39% 16% L’età del campione emersa dai questionari è indicativa per il tipo di studio affrontato: nessun partecipante ha un’età inferiore ai 25 anni, il 45% ha un’età compresa tra i 25-40 anni, il 39% un’età compresa tra i 41-50 anni, mentre il 16% supera i 50 anni. La soglia dei 40 anni è stata considerata nello studio, un’età limite perché i primi studenti che varcano le soglie dell’Università per frequentare i corsi di diploma universitario per 51 infermiere hanno accesso nell’anno accademico 1992/1993, di conseguenza prima di questi anni la formazione consiste nel conseguimento di un diploma regionale dove gli aspetti etici e deontologici non si configurano all’interno del piano formativo didattico. Con la preparazione universitaria soprattutto negli ultimi anni l’attenzione si è spostata dal “fare” al “saper essere” infermiere prendendo in considerazione lo strumento guida dell’agire professionale, il Codice Deontologico. Ora, essendo il 65% del campione in studio, con un’età superiore ai 41 anni si è accentuata la necessità di creare un corso formativo al fine di recuperare conoscenze teoriche di etica e deontologia, quali strumenti per consentire al professionista infermiere di esercitare l’attività attraverso l’impostazione di una relazione di fiducia con il malato ponendolo al centro del percorso assistenziale. Grafico 3: Domanda n. 3 “Quando è stato approvato il nuovo Codice Deontologico dell’infermiere?” 2009 19% 1999 16% 2011 38% 2005 27% 52 Grafico 4: Domanda n. 4 “In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice Deontologico dell’infermiere?” 51 articoli 15% 43 articoli 40 articoli 33% 11% 56 articoli 41% I grafici 3 e 4 sopra riportati mostrano chiaramente la carenza di conoscenze degli infermieri in merito al Codice Deontologico: - solo il 19% del campione è a conoscenza che l’ultimo Codice è stato approvato dal Collegio IPASVI nel 2009; - il 16% degli infermieri ritiene che l’ultima versione del Codice deontologico sia quella del 1999; - il 65% degli infermieri non conosce l’anno dell’ultimo Codice deontologico. In riferimento alla struttura del codice deontologico: - il 15 % dichiara in modo corretto il numero degli articoli di cui è composto . - l’85% degli infermieri dimostra di non conoscere la struttura. 53 Grafico 5: Domanda n. 5 “Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del Codice Deontologico?” Lealtà 22 Veridicità e fedeltà 12 Rispetto 27 Responsabilità 33 sbagliati Giustizia giusti 3 Beneficenza/non maleficenza 7 Integrità morale 11 Autonomia 13 0 10 20 30 40 Il focus di questa domanda è quello di evidenziare la conoscenza dei principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del Codice deontologico, nella risposta è stata data la possibilità di selezionare 1 o più opzioni, volutamente non è stato specificato di segnare quattro risposte per non inficiare il risultato. I dati analizzati indicano che i professionisti attribuiscono grande importanza al Rispetto (27 infermieri), alla lealtà (22 infermieri) e alla responsabilità (33 infermieri), trascurando la giustizia e il principio di beneficenza/ non maleficenza (nel totale identificati da 10 infermieri), integrità morale (11 infermieri) e autonomia (13 infermieri). I principi cardine dell’infermiere valorizzati in modo più o meno esplicito nel Codice sono: giustizia, integrità morale della professione, autonomia e beneficenza/ non maleficenza, le altre alternative sono anch’esse valori che guidano il professionista ma non rappresentano la base dell’agire e non vengono riportate all’interno del documento ad eccezione della responsabilità. 54 Tutto il Codice verte sulla responsabilità nei confronti del malato, dei famigliari, dei colleghi e delle istituzioni, si può dunque affermare che la responsabilità è al di sopra di tutti i principi. Una possibile lettura dei bassi risultati assegnati al principio di giustizia e beneficenza è da intendersi in principi ritenuti talmente scontati ( interiorizzati da ogni persona a maggior ragione se opera in ambito sanitario) tanto che gli infermieri non le considerano come principi, ma parte integrante dell’animo umano. Grafico 6: Domanda n. 6 “In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel Codice Deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica?” 10% D. Lgs. n. 42/1999 25% D. Lgs. n. 502/1992 51% D. M. n. 739/1994 14% D. Lgs. n. 251/2000 Lo scopo di questa domanda è quello di indagare se la normativa che contraddistingue l’evoluzione della figura infermieristica è conosciuta, attraverso l’elenco delle quattro leggi fondanti il processo di professionalizzazione. Da come si può osservare dal grafico, il 51% della popolazione in studio ha risposto che il 55 Decreto ministeriale n. 739/94 che istituisce il profilo professionale è la prima legge che ha riconosciuto il Codice come fonte dell’esercizio della professione, il 25% dei soggetti l’ ha associato al Decreto Legislativo n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, il 14% al Decreto Legislativo n. 251/00 “ Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e solo il 10 % pari a 7 infermieri, ha risposto correttamente, riconoscendo che la Legge n. 42/99 oltre ad abrogare il mansionario specifica che il campo proprio di attività e responsabilità dell’infermiere è determinato: • dal profilo professionale, • dagli ordinamenti didattici del rispettivo corso di laurea e corsi di formazione postbase, • dallo specifico Codice Deontologico. I dati emersi dall’indagine conoscitiva, hanno orientato il gruppo di progetto ad inserire nell’evento formativo anche gli ambiti legislativi che caratterizzano il processo di professionalizzazione dell’infermiere. Grafico 7: Domanda n. 7 “Nel suo agire quotidiano la dimensione etica emerge?” Si, in ogni situazione No, è limitata dal contesto 11% 21% Non saprei rispondere 68% Il grafico presentato mostra come l’etica sia ancora una materia ostica, astratta, non ben delineata, che utilizza un lessico impalpabile e sconosciuto agli operatori, perché il 68% 56 di essi (pari a 48 infermieri) non sa se nella propria quotidianità la dimensione etica è presente. In questo caso rispetto alle domande precedenti non ci sono risposte corrette o sbagliate, la domanda ha lo scopo di valutare la consapevolezza degli infermieri in merito a una tematica tanto discussa che coinvolge tutti in prima persona. Dei 48 infermieri ( pari al 68% ) alcuni ritengono che l’etica sia importante nell’ambito sanitario, altri, pur riconoscendola importante, hanno dichiarato di non avere gli strumenti per definire se è presente o no. Quanto affermato è meglio specificato nel grafico seguente. Grafico 8: Domanda n. 8 “Ma che cosa s’intende per dilemma etico?” Non saprei rispondere 47% Decidere cosa fare in una situazione clinica 39% Scegliere tra due valori etici in conflitto 14% Questa è una delle domande chiave posta nel questionario, l’intento è quello di evidenziare se gli infermieri conoscono cosa si intende per dilemma etico. Come si può vedere dal grafico, il 47% dei soggetti ha dichiarato di non saper rispondere, questo risultato è coerente con il grafico precedente perché se quasi il 70% del campione non sa se l’etica è presente nel proprio agire è auspicabile che non conosca neanche il termine di dilemma etico. Il 39% afferma che significa “decidere cosa si deve fare in una determinata situazione clinica”, ma in questo caso si parla si problema etico, mentre il 14 % ha risposto correttamente definendo il dilemma etico come una scelta tra due valori etici in conflitto tra loro. 57 Grafico 9: Domanda n. 9 “Durante il suo esercizio professionale quale questione etica si è trovato maggiormente ad affrontare?” 49% Informazione dell'utente e consenso informato 25% Accanimento terapeutico 15% Dignità del paziente nel fine vita 7% Contenzione del paziente Aborto Eutanasia 3% 1% L’osservazione del grafico delinea quali sono le questioni etiche maggiormente affrontate dagli infermieri, ovvero, il consenso informato del paziente e le modalità di informazione dell’utente sono i temi più frequenti ritenuti critici dagli infermieri, per una percentuale pari al 49%, una spiegazione a tale dato può derivare dal fatto che il 57% dei professionisti lavora in un contesto chirurgico, dove ogni intervento necessita obbligatoriamente del consenso. A seguire vi sono l’accanimento terapeutico con il 25% e la dignità del paziente nel fine vita con il 15% considerando che il 37 % del campione opera nei reparti di geriatria e lungodegenza è un dato che non stupisce. 58 Grafico 10: Domanda n. 10 “Secondo la sua opinione quale strumento ritiene utile per superare situazioni assistenziali eticamente sensibili?” Codice Deontologico Formazione etica 3% 7% Normativa vigente Profilo professionale 12% 0% Parere dei colleghi esperti 78% Una volta confermata la presenza di “questioni etiche” il passo successivo è capire cosa utilizzano gli infermieri per risolvere le situazioni assistenzaili eticamente sensibili. Il 78% dei soggetti, ha identificato il parere dei colleghi esperti lo strumento più utile, sicuramente rappresenta il metodo più rapido rispetto a quelli proposti ma il meno sicuro: il collega può essersi documentato sul contesto ma il giudizio che fornisce è sicuramente condizionato del suo modo di pensare e vedere le cose, non è oggettivo. Solo il 7% risponde la “formazione etica” , mentre il 3% evidenzia nel Codice lo strumento più idoneo da utilizzare. Dalle ultime due domande a risposta chiusa è emerso che per la quasi totalità degli infermieri il Codice Deontologico favorisce le relazioni con l’assistito e i famigliari promuovendo una comunicazione efficace cioè, non standardizzabile chiara e veritiera. La sfera relazionale occupa una parte molto importante del processo di presa in carico del paziente portatore di una patologia che ha l’esigenza di esprimere il proprio stato d’animo senza essere giudicato. Ogni paziente presenta sempre due malattie: oltre a quella diagnostica e trattata, c’è un’altra malattia che è la paura. Non riconoscerle entrambe e trattare solo la prima significa curare il paziente a metà. Quando l’infermiere comunica in 59 modo verbale o non verbale è in grado di influenzare il benessere della persona assistita per questo nella relazione è l’empatia che conduce a una più ravvicinata conoscenza del paziente e dei suoi bisogni. 4.1 Evento formativo Come specificato nel paragrafo 3.4 inerente la metodologia di studio, i risultati emersi dalla compilazione del questionario hanno rappresentato la motivazione per strutturare un evento formativo residenziale volto a far acquisire alla popolazione in studio le tematiche inerente l’etica, il Codice deontologico e la legislazione che ha caratterizzato il processo di professionalizzazione dell’infermiere. Hanno partecipato al corso tutti gli infermieri che su base volontaria hanno aderito allo studio osservazionale per un totale di 71 infermieri. Tutti i discenti hanno partecipato attivamente alla elaborazione dei casi clinici proposti in aula, i momenti di discussione hanno favorito l’apprendimento e nel contempo l’approfondimento delle tematiche sopra citate. Nell’allegato 6 e 7 sono presentate le valutazioni degli infermieri (nelle due edizioni) inerente l’evento formativo, l’analisi dei dati evidenzia, da parte dei professionisti coinvolti, un alto grado di soddisfazione. 4.2 Somministrazione Ritest Al fine di valutare la ricaduta dell’evento formativo avvenuto nel mese di maggio, è stato somministrato agli stessi infermieri delle sei unità operative coinvolte un secondo questionario autosomministrato nell’arco temporale del 29 settembre - 6 ottobre. Il questionario è diviso in tre parti: 1. Nella prima parte sono presenti i dati identificativi dei soggetti, uguale al precedente questionario, ovvero, al professionista è richiesto di specificare: • qualifica • sesso • età • UU. OO. Di appartenenza 2. Nella seconda parte le domande proposte sono uguali a quelle presentate nel precedente questionario, vi sono quesiti sulle conoscenze generali in merito al Codice 60 Deontologico al fine di poter eseguire un’analisi comparativa: • anno di approvazione del nuovo Codice • numero di articoli di cui è formato il Codice • costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione • principi espressi nel Codice • legge che ha individuato nel Codice una fonte per l’esercizio professionale 3. L’ultima parte del questionario pone quesiti sui diversi dilemmi etici affrontati durante l’evento formativo: • significato di dilemma etico • la specificità del consenso informato • la richiesta del consenso informato • la griglia per l’analisi delle situazioni cliniche • gli step della griglia • i principi della griglia • clausola di coscienza • rivelazione del segreto professionale • negligenza • comunicazione efficace • relazione con il malato Il questionario è composto da 16 domande tutte a risposta chiusa, con la possibilità di barrare una o più opzioni ( è sempre segnato sotto ogni domanda se la risposta prevede una o più opzioni) . Lo scopo è valutare la ricaduta dell’evento formativo a distanza di 5 mesi in merito: - alle conoscenze sulla struttura e sul contenuto del Codice Deontologico - alle conoscenze apprese dei dilemmi/problemi etici trattati - all’utilità della griglia di Spinsanti come strumento idoneo per l’analisi di casi clinici - alla relazione con l’assistito mirando ad aumentare la qualità dell’assistenza erogata. 61 4.3 Risultati dello studio I risultati dello studio rispecchiano ciò che è emerso dal secondo questionario proposto ai 71 infermieri che hanno partecipato all’evento formativo, di questi, hanno aderito allo studio 58 professionisti, per una percentuali pari al 82%. Per iniziare il grafico seguente propone come sono distribuiti i 58 membri del campione nelle diverse unità operative. Grafico 10: Unità operative coinvolte Lungodegenza 13 Medicina Interna 13 Geriatria 12 Chirurgia Generale e d'Urgenza 9 Chirurgia Uro-Vascolare 6 Chirurgia degenza breve 5 0 2 4 6 8 10 12 14 Gli infermieri che hanno risposto al secondo questionario sono così distribuiti: - n. 38 infermieri dell’area medica, rispetto ai 42 professionisti che hanno partecipato all’evento formativo; - n. 20 infermieri dell’area chirurgica, rispetto ai 29 professionisti che hanno partecipato all’evento formativo Di seguito sono riportati i risultati delle domande inerenti al Codice Deontologico a analizzate attraverso una comparazione con i risultato ottenuti dal precedente questionario. È emerso che: 62 - il 95 % degli infermieri ha risposto che l’ultimo Codice è stato approvato nel 2009, rispetto al dato di aprile (19% su 71 partecipanti) vi è stato un grande miglioramento; - tutti i 58 infermieri confermano che gli articoli del Codice sono 51 anche qui si è riscontrata una notevole crescita rispetto ad aprile dove solo 11 infermieri hanno risposto correttamente. - Il 91% ha risposto che la legge n.42/99 è stata la prima che ha individuato nel Codice Deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica. - Tutti i principi etici proposti nella domanda sono stati contrassegnati senza grandi distinzioni, evidentemente durante il corso non sono stati argomentati in modo esaustivo un’altra alternativa può essere attribuita alla fretta nella compilazione del questionario che ha portato gli infermieri a barrare indistintamente tutte le alternative. Le altre domande del questionario riguardano i dilemmi etici affrontati a lezione: 1. Consenso informato 2. Clausola di coscienza 3. Segreto professionale 4. Responsabilità professionale Consenso informato Il consenso è stato l’argomento che ha riscontrato maggiore interesse, gli infermieri si sono accorti che nella maggior parte dei casi, durante l’esecuzione di manovre invasive quali: prelievo venoso, intramuscolo, controlli glicemici, sondino naso gastrico, introduzione di catetere vescicale, ecc. non chiedono al paziente il “permesso” di eseguire la procedura, perché lo considerano un iter talmente automatico e quotidiano da non necessitare di un’autorizzazione dell’assistito poiché la finalità dell’attività assistenziale mira al bene del paziente. Infatti alla domanda “Il consenso informato deve essere specifico, cioè?”solo il 22% ha risposto correttamente dicendo che deve essere espresso per ogni singola attività sanitaria , il 63% espresso in forma scritta su apposito modello e per il restante 15% significa che deve essere espresso dall’interessato o un suo rappresentante. Il secondo quesito chiede in quali situazioni il consenso non deve essere richiesto al paziente: nel 63 trattamento sanitario obbligatorio, nelle vaccinazioni obbligatorie contenute nei programmi nazionali di salute pubblica e se la persona malata ha espresso la volontà di non essere informata. L’86% ha risposto correttamente mentre il 14% ha indicato come situazione che non necessita del consenso quando il paziente ha già eseguito quella prestazione durante la degenza. Clausola di coscienza Durante le lezioni si è fatto riferimento sia all’obiezione che alla clausola di coscienza confrontando gli articoli del vecchio e del nuovo Codice Deontologico, poiché nel nuovo Codice deontologico all’articolo 8 si parla di clausola, che consente al professionista di non eseguire una prestazione che contrasta i propri principi etici. Il 93% del campione ha dato questa definizione, la rimanente percentuale attribuisce all’articolo la necessità di comunicare la propria intenzione al Direttore Sanitario esigenza che richiede l’obiezione di coscienza. Segreto Professionale Una delle tematiche affrontate nell’evento formativo è stato il diritto sanitario legato soprattutto alla rivelazione del segreto professionale che è un reato punibile per legge, la domanda chiede quale articolo e quale documento certificano l’ illecito: secondo il 7% l’articolo 28 del Codice Deontologico, il 5% l’articolo 7 del Profilo professionale e per ultimo l’articolo 622 del Codice Penale con l’88% delle risposte esatte. Tra le responsabilità professionali vi è quella giuridica che può essere civile, penale, disciplinare, l’inosservanza di alcune regole di condotta portano a situazioni di negligenza, imperizia imprudenza punibili con un risarcimento in denaro o una pena. Nel questionario si è voluto interrogare il campione sul significato di negligenza che corrisponde a un atteggiamento di trascuratezza, l’infermiere non adotta precauzioni che conosce bene il 73% ha fornito questa risposta. Per il 27% negligenza significa avere un comportamento avventato in situazioni di pericolo (imprudenza). In merito al quesito posto sulla ricaduta dell’utilizzo della griglia per l’analisi dei casi clinici, l’87% del campione, l’ha ritenuta uno strumento utile per l’analisi dei casi clinici e ammettono di averla utilizzata nei propri contesti operativi a seguito di problematiche emerse. Le altre domande vertono sull’ordine dei comportamenti da attuare e sui principi 64 che aiutano il professionista ad analizzare i casi clinici, la totalità degli infermieri ha risposto correttamente ponendo al primo posto il comportamento obbligato poi quello eticamente giustificabile ed infine il comportamento eccellente, con i principi di giustizia, beneficenza e autonomia. L’ultimo quesito interroga il campione su cosa si intende per comunicazione efficace, il 98% afferma correttamente che è un’abilità per promuovere la sicurezza dei pazienti e migliorare il piano assistenziale. Ciò è possibile solo se nella relazione di aiuto vi è una crescita e uno scambio reciproco valorizzando le qualità umane dell’altro. L’infermiere deve avere una grande capacità empatica avvicinandosi al paziente senza mai essere intrusivo o giudicante ma accettandolo così com’è promuovendo un approccio di ascolto attivo. 4.4 Limiti dello studio Di seguito si evidenziano quelli che possono ritenersi limiti dello studio, ovvero: - La differenza di compilazione numerica dei questionari (71 ad aprile e 58 ad ottobre) è dovuta all’assenza di tre professionisti per lunga malattia, n. 4 infermieri assenti per la fruizione delle ferie estive. - La distribuzione di entrambi i questionari è avvenuta all’interno del reparto, fornendo dieci giorni di tempo per la compilazione. Ora l’autosomministrazione dello strumento, senza la presenza attiva dell’osservatore, può indurre ad atteggiamenti non sempre corretti nella compilazione del questionario, come ad esempio ricercare le risposte e/o confrontarsi con altri professionisti. 65 4.5 Discussione Alla luce dei risultati ottenuti a seguito della somministrazione dei due questionari si possono esprimere alcune considerazioni. In primo luogo è emersa la grande necessità di formare i professionisti sulla struttura e sul contenuto del Codice Deontologico, il dato più eclatante emerso dall’elaborazione dei questionari di aprile ci dice che l’81% del campione non era a conoscenza della data dell’emanazione del nuovo Codice Infermiere. L’etica e la deontologia in generale non sono ben inquadrate nel sapere del professionista, non si conosce il significato di dilemma etico e tantomeno non si è a conoscenza degli strumenti da utilizzare per la risoluzione di situazioni etiche particolarmente critiche, dove, non è sufficiente avere ben chiaro il quadro clinico del paziente ma, al fine di favorire una relazione infermiere – assistito empatica e di complicità che tocca necessariamente lo schema valoriale e i principi di entrambi gli interlocutori. Ma quali sono i principi? Solo il 21% degli infermieri ha individuato almeno uno dei principi, nessuno ha saputo indicare i quattro corretti espressi all’interno del Codice. La volontarietà della partecipazione al corso ha permesso l’instaurarsi di una grande attenzione durante la spiegazione dei contenuti, il supporto delle slide e il confronto diretto che da subito si è creato ha fornito agli infermieri la libertà di condividere vissuti personali rendendo il corso più attivo e utile alla crescita sia professionale che personale. Altri dilemmi etici non proposti come possibili risposte nel quesito del questionario sono emersi come: la clausola e l’obiezione di coscienza, il segreto professionale e la responsabilità, temi trattati durante le lezioni tenendo sempre un collegamento ben chiaro rispetto agli articoli del Codice Deontologico. La discussione su questi argomenti ha portato in alcune occasioni a dibattiti nati sul momento dividendo gli operatori in gruppi ognuno con le proprie idee, lo scopo del corso infatti non mira a uniformare il pensiero degli infermieri ma a fornire delle basi comuni da cui partire per sviluppare un ragionamento eticamente corretto ponendo al centro la figura del paziente e seguendo le norme e i principi dell’etica. Lo strumento proposto durante il corso per l’analisi dei diversi casi clinici è la griglia di Spinsanti. Essa consente all’operatore di analizzare oggettivamente situazioni etiche di conflitto rispondendo alle domande proposte nelle tre diverse sezioni in cui è articolata. Le risposte prevedono la conoscenza della legge, della deontologia delle procedure aziendali e 66 dei principi allo scopo di raggiungere la massima soddisfazione per il paziente e per tutte le figure che gli ruotano attorno. Il questionario di gradimento ha evidenziato una valutazione favorevole del corso nel suo complesso: tendenzialmente ottima e buona. In secondo luogo dal successivo questionario si è evidenziato come a distanza di 5 mesi le nozioni argomentate a lezione non sono andate smarrite ma nella maggior parte dei partecipanti permangono anzi il 78% di essi dichiara che grazie alle conoscenze apprese la sua relazione con il malato nell’operatività quotidiana è più consapevole e attenta alle esigenze del paziente. Rispetto al 19% ora il 95% del campione identifica nel 2009 l’anno di approvazione dell’ultimo Codice e tutti gli infermieri sanno che è formato da 51 articoli. La griglia si è rivelata uno strumento utile che ha portato nel corso dei mesi a una maggiore consapevolezza e attenzione dei dilemmi etici ma non solo, ha consentito all’infermiere di mettersi in gioco e di avvicinarsi sempre più alla vita del paziente. 67 Conclusioni I risultati ottenuti dalla somministrazione dei questionari e dalle valutazioni elaborate dai professionisti coinvolti nell’evento formativo invitano a fare alcune considerazioni a conclusione del presente elaborato. Nello specifico, l’avere dotato i professionisti di una metodologia che, gli ha consentito di analizzare alcuni eventi critici accaduti nella quotidianità operativa, ha evidenziato come per giungere ad una decisione eticamente consapevole è necessario instaurare un dialogo, una discussione, un confronto soprattutto con la persona assistita. Il messaggio importante scaturito dall’evento formativo è stato quello di sottolineare il dovere e la necessità da parte dell’infermiere di confrontarsi apertamente, sia con il team professionale, sia con il malato, al fine di ricercare soluzioni in modo da garantire che l’autonomia, la dignità e l’interesse della persona siano rispettati. Tutto questo può avvenire solo se i professionisti sono debitamente formati, in tal senso, si ritiene utile creare dei corsi di formazione, tenuti da esperti in materia, in cui coinvolgere tutte le unità operative delle strutture ospedaliere e tutto il personale dell’equipe del paziente non solo l’infermiere ma anche medico, operatore socio sanitario, fisioterapista allo scopo di migliorare l’assistenza erogata dando importanza al pensiero del paziente procedendo come veri agenti morali. Ma alla base vi è la formazione universitaria che deve fornire più spazio all’insegnamento dell’etica e della deontologia perché i nuovi infermieri sappiano come comportarsi di fronte a dilemmi/problemi etici. 68 BIBLIOGRAFIA TESTI Cattorini P.M. , Bioetica metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, Elsevier, Milano 2011. Pio L., Bioetica e deontologia professionale, Mc Graw Hill, Milano, 2011. Annalisa S., Commentario al CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE, Mc Graw Hill, Milano, 2009. Maurizio M., INTRODUZIONE ALLA BIOETICA 12 temi per capire e discutere, Espress, Torino, 2012. Giampiero C., DIRITTO SANITARIO, Maggioli Editore, 2012. Nicolino R., Psicologia clinica per le professioni sanitarie, Società editrice il Mulino, Bologna, 2004. Crocetti G., Gerbi R. F., Tavella S., Psicologia dell’accudimento nelle relazioni di aiuto. Manuale per operatori sanitari e socio-assistenziali, Armando Editore, Roma, 2012. LEGGI E DOCUMENTI Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere. Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere. Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere. 69 Federazione nazionale collegi IPASVI, 1960, Codice Deontologico dell’infermiere. D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge del 23 ottobre 1992, n. 421. D.M. 14 settembre 1994, n. 739: Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere. Legge 26 febbraio 1999, n. 42: Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Legge 10 agosto 2000, n. 251: Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica. SITOGRAFIA http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/commentario.htm (8 luglio 2014). http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/, (12 settembre 2014). 70 ALLEGATO n. 1 Impossibile v isualizzare l'immagine. Gentile Professionista, chiediamo la sua disponibilità a compilare il questionario di seguito allegato, finalizzato alla conduzione di uno studio osservazionale che ha l’obiettivo di misurare le conoscenze generali in merito al “Codice Deontologico Infermiere” e valutare se il nuovo Codice deontologico rappresenta uno strumento utile per l’infermiere nella presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana. I risultati dello studio potranno essere indicativi della necessità di organizzare un evento formativo inerente le tematiche del Codice Deontologico e proporre un metodo efficace per l’analisi etica attraverso il confronto con casi clinici, al fine di valutare successivamente le ricadute assistenziali e organizzative nei diversi contesti organizzativi coinvolti. Le sue risposte saranno mantenute riservate e verranno utilizzate esclusivamente per scopi inerenti agli obiettivi della ricerca. La ringraziamo fin da ora per la gentile collaborazione. Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare via mail Sara Bisulli, studentessa Corso di laurea in Infermieristica - Polo didattico di CESENA, facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna. [email protected] _____________________________________________________________________ DATI GENERALI Qualifica: Infermiere Coordinatore Sesso: Maschio Femmina Età: meno di 25 anni 25 - 40 anni 41-50 anni più di 50 anni Unità Operativa: Chirurgia Degenza Breve Chirurgia generale e d’Urgenza Chirurgia Uro-Vascolare Dermatologia Geriatria Lungodegenza Medicina Interna-lungodegenza Cesenatico Adesso Le poniamo alcune domande circa la sua conoscenze generali in merito al 71 “Codice Deontologico Infermiere” 1) Quando è stato approvato il nuovo Codice deontologico dell’Infermiere (selezionare 1 opzione) Nel 1999 Nel 2009 Nel 2005 Nel 2011 2) In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice deontologico dell’Infermiere? : (selezionare 1 opzione) n. 45 n. 56 n. 51 n. 40 3) Secondo la sua opinione il Codice Deontologico costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione infermieristica nella presa in carico del paziente?: (selezionare 1 opzione) Non so SI NO 4) Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del codice deontologico? (selezionare 1 o più opzioni) Beneficienza/non maleficienza Autonomia Responsabilità Lealtà Giustizia Integrità morale della professione Rispetto Veridicità e fedeltà 5) In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel Codice deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica?: (selezionare 1 opzione) D.Lgs. n. 502/1992 D.Lgs. n. 42/1999 D.Lgs. n. 251/2000 D.M. n. 739/1994 Di seguito Le poniamo alcune domande per valutare se il Codice deontologico rappresenta uno strumento utile all’infermiere per la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana. 6 ) Nel suo agire quotidiano la dimensione etica emerge: (selezionare 1 opzione) SI in ogni azione NO è limitata al contesto Non saprei rispondere 72 7) Secondo la sua opinione per “dilemma etico” si intende: (selezionare 1 opzione) Decidere cosa si deve fare in una determinata situazione clinica Scegliere tra due valori etici in conflitto tra loro Non saprei rispondere 8) Durante il suo esercizio professionale quale questione etica si è trovato maggiormente ad affrontare? : (selezionare 1 opzione) Eutanasia Aborto Accanimento Terapeutico Informazione dell’utente e consenso informato al paziente Dignità del paziente nella fase finale della vita Contenzione del paziente Altro____________________________________________ 9) Secondo la sua opinione quale strumento ritiene utile per superare situazioni assistenziali eticamente sensibili? (selezionare 1 o più opzioni) Formazione relativa ad argomenti di etica Codice Deontologico Profilo professionale Parere dei colleghi esperti Normativa vigente 10) Nel specifico professionale ritiene utile acquisire una metodologia che possa aiutare nella risoluzione di problematiche etiche? (selezionare 1 opzione) NO SI Non saprei 11) Nel contesto lavorativo in cui lavora, ritiene che il Codice Deontologico rappresenti uno strumento utile per favorire maggiormente: (selezionare 1 opzione) Le relazioni professionali con i colleghi e l’equipe Le relazioni con l’assistito e familiari Le relazioni burocratico –organizzativo con le istituzioni Rispettare la volontà e dignità dell’assistito nei processi di cura Altro ____________________________ 12) Secondo il Codice deontologico come deve essere il linguaggio e i contenuti dell’informazione nella comunicazione dell’infermiere con l’assistito per ritenersi efficace ? (selezionare 1 opzione) Comunicazione direttiva basato sui segni e sintomi della patologia Comunicazione mirata e standardizzabile Comunicazione non standardizzabile chiara e veritiera 73 13) Quale ritiene essere lo scopo prioritario del Codice deontologico? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________________________ Grazie per la collaborazione 74 ALLEGATO n. 2 Alla cortese attenzione - Donatella Cecchini Coordinatore Inf. Lungodegenza - Susy Milandri Coordinatore Inf. Chirurgia Gen. e Urgenza - Novella Sacchetti Coordinatore Inf. Geriatria - Giovanna Sangiuliano Coordinatore Inf. Med. Int. Cesenatico - Barbara Severi Coordinatore Inf. Deg. Breve Chirurgica - Barbara Veterani Coordinatore Inf. Chir. Uro - Vascolare Oggetto: Corso di formazione “Etica nella pratica quotidiana: indagine sull’applicazione del Codice Deontologico Infermiere nelle UU.OO del Dipartimento Medico e Chirurgico”. Il nuovo Codice Deontologico Infermiere fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito, relazione che si realizza attraverso interventi assistenziali specifici, autonomi e complementari che caratterizzano la natura stessa dell’atto infermieristico. In tal senso, il Codice Deontologico precisa il campo specifico dell’infermiere e dichiara le responsabilità, identificando la mission della professione e la cornice valoriale entro quale operare, così come riconosciuto dalla Legge 42/99. Partendo da questa premessa, è stato programmato un evento formativo per i professionisti delle strutture in oggetto, al fine di effettuare un’indagine di tipo descrittivo volta a verificare l’importanza che gli infermieri attribuiscono al Codice Deontologico e il livello di adesione ai principi in esso contenuti, si precisa poi, che l’evento è stato accreditato per i partecipanti infermieri e coordinatori infermieristici. Nella tabella di seguito elencata è descritto il programma del corso e le date delle due edizioni previste, ciò detto, si chiede ai professionisti di iscriversi nella edizione di preferenza e di far pervenire alla segreteria DIT l’elenco dei nominativi 75 entro venerdì 11 aprile p.v. “Etica nella pratica quotidiana: indagine sull’applicazione del Codice Deontologico Infermiere nelle UU.OO del Dipartimento Medico e Chirurgico”. Data e Luogo Aula 3 Sede Formativa 1° giornata: 2 Maggio 2014 Contenuti Ore 14.30-15.00 Presentazione del corso e somministrazione del test d’ingresso. Ore 15.00-16.150 - Etica e Deontologia nella professione infermieristica Ripetuta 6 maggio 2014 Ore 16.30-18.00 - Deontologia professionale e responsabilità infermieristica Aula 3 Sede Formativa Ore 14.30-16.15 - Il codice deontologico nell’esercizio professionale: valori e principi etici, evoluzione storica, analisi e riflessioni sul codice deontologico dell’infermiere 8 Maggio 2014 Claudia Martini Sara Bisulli Ore 16.15-16.30 Pausa caffè Aula 3 Sede Formativa 2° giornata: Docente Claudia Martini Sara Bisulli Ripetuta 13 maggio 2014 Aula 3 Sede Formativa Aula 3 Sede Formativa 3° giornata: 15 Maggio 2014 Ripetuta 20 maggio 2014 Aula 3 Sede Formativa Ore 16.15-16.30 Pausa caffè Ore 16.30-18.00 - Deontologia professionale e responsabilità infermieristica Ore 14.30-16.15 - I Problemi e i Dilemmi Etici: come prendere una decisione etica presentazione del metodo di analisi “La griglia di Spinanti” Claudia Martini Sara Bisulli Ore 16.15-16.30 Pausa caffè Ore 16.30-17.30 - Presentazione, discussione, riflessione su casi clinici - Analisi di casi Ore 17.30-18.00 - Questionario di apprendimento e valutazione del corso. 76 ALLEGATO n. 3 Il Codice deontologico dell'Infermiere Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009 Capo I Articolo 1 L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. Articolo 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. Articolo 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. Articolo 4 L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. Articolo 5 Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica. Articolo 6 L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. Capo II Articolo 7 L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità. Articolo 8 L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito. 77 Articolo 9 L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere. Articolo 10 L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili. Capo III Articolo 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati. Articolo 12 L’infermiere riconosce il valore della ricerca, dellasperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito. Articolo 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. Articolo 14 L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito. Articolo 15 L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza. Articolo 16 L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica. Articolo 17 L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi. Articolo 18 L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente. 78 Capo IV Articolo 19 L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori. Articolo 20 L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte. Articolo 21 L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati. Articolo 22 L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito. Articolo 23 L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita. Articolo 24 L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere. Articolo 25 L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri. Articolo 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. Articolo 27 L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi. Articolo 28 L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito. Articolo 29 L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei 79 familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico. Articolo 30 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali. Articolo 31 L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità. Articolo 32 L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni. Articolo 33 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente. Articolo 34 L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari. Articolo 35 L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita all’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. Articolo 36 L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita. Articolo 37 L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. Articolo 38 L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito. Articolo 39 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto. 80 Articolo 40 L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. Capo V Articolo 41 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe. Articolo 42 L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Articolo 43 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia. Articolo 44 L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale. Articolo 45 L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori. Articolo 46 L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale. Capo VI Articolo 47 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. Articolo 48 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. Articolo 49 L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale. Articolo 50 81 L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica. Articolo 51 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale. Disposizioni finali Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale. I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata. 82 ALLEGATO n.4 Griglia per l’analisi dei casi clinici “di Spinsanti” I. IL COMPORTAMENTO OBBLIGATO A che cosa siamo tenuti: - per legge? - per deontologia professionale? - per regolamenti e normative aziendali. Verifica: quali conseguenze medico-legali (penali/civilistiche) o deontologiche possono derivare dal comportamento in questione? II. IL COMPORTAMENTO ETICAMENTE GIUSTIFICABILE A. La difesa del minimo morale 1. evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente (principio di non maleficità): - il paziente potrebbe ricevere un danno par la salute o per la sua integrità dal trattamento previsto? - si sta omettendo un intervento che potrebbe impedire un abbreviamento della vita del paziente o un danno permanente? 2. Opporsi a discriminazioni e ingiustizie (principio di giustizia): - In una società giusta tutte le persone meritano uguale considerazione e rispetto. In questo caso il paziente è discriminato per motivi di ordine ideologico, sociale, razziale o economico? - esistono considerazioni di ordine sociale (aziendale) che inducano ad erogare al paziente un livello di assistenza medico/infermieristica inferiore a quanto clinicamente appropriato? B. La promozione del massimo morale 3. L’orientamento al bene del paziente (Principio di beneficità) - sulla base della diagnosi e della prognosi (o degli esiti), quali trattamenti medici, scientificamente corretti, si possono proporre? - tali trattamenti influenzano positivamente la prognosi nel caso specifico? - come vengono valutati rispettivamente i benefici ed i danni? - esistono alternative terapeutiche? Ognuna di queste alternative quali aspetti potrebbe comportare (abbreviazione della vita, sofferenze fisiche e morali, peggioramento dello stato di benessere)? 4. Il coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano (principio di autonomia): - chi prende la decisione diagnostico-terapeutica (il medico, la famiglia del malato, il malato stesso)? 83 - se decide il malato, attraverso quale processo informativo è stato messo in grado di decidere (semplice presentazione delle alternative, modulo scritto da firmare, calde raccomandazioni di aderire al progetto terapeutico)? - cosa si conosce del sistema dei valori del paziente e del suo atteggiamento nei confronti dei trattamenti medici (intensivi, di rianimazione, palliativi, conservativi)? - il paziente è stato informato circa i trattamenti proposti, i rischi ed i benefici potenziali e le possibili alternative? - è stata offerta al paziente la possibilità di avere un secondo parere? - se il paziente non può essere coinvolto nella valutazione e nella scelta, chi può fare le veci del paziente nel prendere le decisioni? III. IL COMPORTAMENTO ECCELLENTE Riferendoci al “quadrilatero della soddisfazione” possiamo ottenere che le persone coinvolte nel trattamento del caso (professionisti, pazienti, familiari, autorità sanitarie) raggiungano la posizione della “giusta soddisfazione” (o almeno della “giusta insoddisfazione”)? Giustamente Soddisfatto Giustamente Insoddisfatto Ingiustamente Soddisfatto Ingiustamente Insoddisfatto Quale svolgimento dovrebbe avere il caso clinico per poter essere raccontato come una storia di “buona sanità”? 84 ALLEGATO n. 5 “ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA: INDAGINE SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE NELLE UU.OO DEL DIPERTIMENTO MEDICO E CHIRURGICO” Codice corso: 8771 Sede: SALA RIUNIONI CESENA edizione n°: I Data: 15 MAGGIO 2014 Il questionario è anonimo e ha l’obiettivo di valutare la qualità percepita dai partecipanti relativamente all’evento formativo. Lei può esprimere il Suo gradimento scegliendo in una scala da 1, che corrisponde ad un giudizio negativo, a 6 che è il massimo giudizio positivo: 1=scarso, 2=insufficiente, 3=sufficiente, 4=discreto, 5=buono, 6=ottimo Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto ai Suoi bisogni formativi? 1 2 3 4 5 6 Come valuta la formazione ricevuta rispetto agli obiettivi formativi del corso? 1 2 3 4 5 6 Come valuta la qualità formativa del programma svolto? 1 2 3 4 5 6 Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto al Suo ruolo professionale? 1 2 3 4 5 6 Come valuta il /i docente /i complessivamente? 1 2 3 4 5 6 Come valuta la durata del corso in rapporto ai contenuti trattati? 1 2 3 4 5 6 Come valuta l’organizzazione complessiva del corso? 1 2 3 4 5 6 Commenti____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Grazie per la gentile collaborazione. 85 ALLEGATO n.6 Titolo corso Codice corso ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA: INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE NELLE UU. OO. DEL DIP. MED. CH. 8771 Edizione n° I 1 2 3 4 5 6 NR Obiettivi e contenuti: % % % % % % % 1) Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto ai Suoi bisogni formativi? 2) Come valuta la formazione ricevuta rispetto agli obiettivi formativi del corso? 0,0 0,0 0,0 6,5 29,0 64,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 6,5 35,5 58,1 0,0 100,0 3) Come valuta la qualità formativa del programma svolto? 0,0 0,0 0,0 6,5 29,0 64,5 0,0 100,0 4) Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto al Suo ruolo professionale? 5) Come valuta il /i docente /i complessivamente? 0,0 0,0 0,0 9,7 25,8 64,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 64,5 0,0 100,0 6) Come valuta la durata del corso in rapporto ai contenuti trattati? 0,0 0,0 0,0 9,7 48,4 41,9 0,0 100,0 7) Come valuta l’organizzazione complessiva del corso? 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 64,5 0,0 100,0 86 ALLEGATO n. 7 Titolo corso Codice corso Edizione n° ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA: INDAGINE SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE NELLE UU. OO. DEL DIP. MED. CH. 8771 II 1 2 3 4 5 6 NR Obiettivi e contenuti: % % % % % % % 1) Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto ai Suoi bisogni formativi? 2) Come valuta la formazione ricevuta rispetto agli obiettivi formativi del corso? 0,0 0,0 0,0 5,3 36,8 57,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2,6 50,0 47,4 0,0 100,0 3) Come valuta la qualità formativa del programma svolto? 0,0 0,0 0,0 2,6 44,7 52,6 0,0 100,0 4) Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto al Suo ruolo professionale? 5) Come valuta il /i docente /i complessivamente? 0,0 0,0 2,6 0,0 23,7 73,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 63,2 0,0 100,0 6) Come valuta la durata del corso in rapporto ai contenuti trattati? 0,0 0,0 5,3 15,8 34,2 44,7 0,0 100,0 7) Come valuta l’organizzazione complessiva del corso? 0,0 0,0 0,0 2,6 39,5 57,9 0,0 100,0 87 ALLEGATO n. 8 Relazione sul corso /FSC/ convegno: “ETICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA:INDAGINE SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE NELL’UU.OO DIP. MEDICO E CHIRURGICO“ Codice:8771 Edizione N °: I Periodo di svolgimento, il 2 – 8 – 15 MAGGIO 2014, durata totale in ore: 10.30 Considerazioni conclusive: Gli obiettivi formativi del corso, specificati nella scheda di progetto, sono stati raggiunti, la partecipazione, l’interesse ed il coinvolgimento dei partecipanti è stato positivo. Ampia adesione alla partecipazione nei gruppi di lavoro, rilevante discussione dei diversi casi clinici presentati inerenti ai dilemmi etici che l’infermiere trova quotidianamente nell’applicazione del proprio specifico professionale. Il questionario di gradimento ha evidenziato una valutazione favorevole del corso nel suo complesso: tendenzialmente ottima e buona. Tutti i partecipanti, anche non appartenenti a categorie sanitarie, hanno superato e consegnato il test d’apprendimento. Commentare il livello di gradimento del corso sulla base dell’elaborazione delle relative schede somministrate al termine della formazione. Per conoscere i criteri sull’assegnazione dei crediti ECM fare riferimento alle informazioni pubblicate su intranet nella sezione dedicata al Servizio Formazione e Ricerca. I dati essenziali dei partecipanti sono i seguenti: -per i partecipanti non dipendenti dell’A. U. S. L. di Cesena: Qualifica Cognome Ore di presenza Assenze per Valutazione malattia apprendimento Nome -per i partecipanti dipendenti dell’A. U. S. L. di Cesena: Valutazione Cognome Nome Matri cola Qualifica Ore di presenza Assenze per malattia apprendimento - 88 ALLEGATO n. 9 Impossibile v isualizzare l'immagine. Gentile Professionista, in seguito alla sua partecipazione all’evento formativo “Etica e Deontologia dell’esercizio professionale” tenuto nel mese di maggio 2014, chiediamo la sua disponibilità a compilare il questionario di seguito allegato, finalizzato alla conduzione di uno studio osservazionale che ha l’obiettivo di misurare le conoscenze apprese in merito al “Codice Deontologico Infermiere”. Le sue risposte saranno mantenute riservate e verranno utilizzate esclusivamente per scopi inerenti agli obiettivi della ricerca. La ringraziamo fin da ora per la gentile collaborazione. Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare via mail Sara Bisulli, studentessa Corso di laurea in Infermieristica - Polo didattico di CESENA, facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna. [email protected] _____________________________________________________________________ ___ DATI GENERALI Qualifica: Infermiere Coordinatore Sesso: Maschio Femmina Età: meno di 25 anni 25 - 40 anni 41-50 anni più di 50 anni Unità Operativa: Chirurgia Degenza Breve Chirurgia generale e d’Urgenza Chirurgia Uro-Vascolare Dermatologia Geriatria Lungodegenza Medicina Interna-lungodegenza Cesenatico 1) Quando è stato approvato il nuovo Codice deontologico dell’Infermiere 89 (selezionare 1 opzione) Nel 1999 Nel 2009 Nel 2005 Nel 2011 2) In quanti articoli è suddiviso l’attuale Codice deontologico dell’Infermiere?: (selezionare 1 opzione) n. 45 n. 56 n. 51 n. 40 3) Secondo la sua opinione il Codice Deontologico costituisce una fonte per l’esercizio responsabile della professione infermieristica nella presa in carico del paziente?: (selezionare 1 opzione) Non so SI NO 4) Quali sono i principi fondamentali che stanno alla base dell’agire infermieristico espressi nei diversi articoli del codice deontologico? (selezionare 1 o più opzioni) Beneficienza/non maleficienza Autonomia Responsabilità Lealtà Giustizia Integrità morale della professione Rispetto Veridicità e fedeltà 5) In Italia quale è stata la prima legge che ha individuato nel Codice deontologico una delle fonti per l’esercizio responsabile della professione infermieristica?: (selezionare 1 opzione) D.Lgs. n. 502/1992 D.Lgs. n. 42/1999 D.Lgs. n. 251/2000 D.M. n. 739/1994 6) Secondo la sua opinione per “dilemma etico” si intende: (selezionare 1 opzione) Decidere cosa si deve fare in una determinata situazione clinica Scegliere tra due valori etici in conflitto tra loro Non saprei rispondere 7) Il consenso informato deve essere specifico, cioè: (selezionare 1 opzione) espresso in forma scritta su un apposito modello espresso dall’interessato o un suo rappresentante 90 espresso per ogni singola attività sanitaria 8) Il consenso informato deve sempre essere richiesto al paziente ad eccezione di alcuni casi: (selezionare 1o più opzioni) tso vaccinazioni obbligatorie contenute nei programmi nazionali di salute pubblica la persona malata ha espresso la volontà di non essere informata esiste un rapporto di amicizia fra medico e paziente il paziente ha già eseguito quella prestazione durante la degenza il paziente non è in grado di intendere e di volere 9) La griglia di Spinsanti si è rivelata uno strumento utile per l’analisi e la risoluzione dei casi clinici? (selezionare 1 opzione) si no non so 10) La griglia di Spinsanti si divide in tre step, che in ordine sono: (selezionare 1 opzione) comportamento eticamente giustificabile, comportamento eccellente, comportamento obbligato comportamento eccellente, comportamento obbligato, difesa del minimo morale comportamento obbligato, comportamento eticamente giustificabile, comportamento eccellente 11) La griglia di Spinsanti ti consente di analizzare i casi clinici considerando i principi di: (selezionare 1 opzione) fedeltà, beneficenza, autonomia guistizia,beneficenza, autonomia guistizia, fedeltà, beneficenza 12) Nel Codice Deontologico all’articolo 8 si parla di clausola di coscienza,che consente al professionista di: (selezionare 1 opzione) non eseguire una prestazione previa comunicazione al Direttore Sanitario assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo prestabilito non eseguire una prestazione che contransta i propri principi etici 13) La rivelazione del segreto professionale è un reato punibile: (selezionare 1 opzione) dall’articolo 28 del Codice Deontologico dall’articolo 622 del Codice Penale dall’articolo 7 del Profilo Professionale 91 14) Durante la carriera lavorativa il professionista può essere accusato di negligenza, cioè: (selezionare 1 opzione) ha un atteggiamento di trascuratezza, non adotta precauzioni che conosce ha un comportamento avventato in situazioni di pericolo è consapevole di avere poche abilità tecniche ma interviene comunque 15) Cosa si intende per comunicazione efficace? (selezionare 1 opzione) è un’abilità degli operatori sanitari per promuovere la sicurezza dei pazienti e migliorare il piano assistenziale fornire al paziente tutte le informazioni nel più breve tempo tempo possibile fare numerose domende al paziente e ai famigliari sul suo stato di salute 16) A distanza di mesi dell’evento formativo ritiene che la sua relazione con il malato: (selezionare 1 opzione) non ha subito cambiamenti grazie alle conoscenze apprese è più consapevole e attenta alle esigenze del paziente all’inizio è migliorata ma col tempo ha adottato lo stesso atteggiamento che aveva prima del corso Grazie per la collaborazione 92