LES « ACTES » DE LA CONFERENCE On a prévu la publication d’un ouvrage collectif contenant, après une Préface explicative, les “Rapports du coordinateur” et l’ensemble des rapports des membres de l’Académie et d’experts portant sur les différentes thématiques abordées, ainsi que les interventions effectuées lors du colloque, enregistrées, débobinées et transcrites. Les « Rapports du coordinateur» figurent à l'entrée: « Les travaux de la conférence des 27-28 juin 2009 » Les rapports rédigés par les autres membres de l'Académie, qui ont été publiés, sont les suivants: Gabriel García Cantero (Zaragoza), 1. Introducción general a los arts. 1703-1730 y siguientes del cc ital. - 2. Y textos propruestos; Ernst Kramer (Basel), In aller Kürze einige Bemerkungen (zu Art. 1722 ff. it. ZGB); Angelo Luminoso (Cagliari), Osservazioni e proposte sul mandato; Maria Patakyova (Bratislava), Comparison of the slovak and italian mandate contract; Jean-Pierre Sortais (Lausanne), Quelques observations et suggestions concernant le mandat; Lucilla Gatt (Napoli), Il trust italiano e la sua possibile configurazione in una disciplina di diritto europeo ; Luis Humberto Clavería Gosálbez (Sevilla), Observaciones y propruestas ; Jean-Pierre Sortais, Quelques observations et suggestions concernant le contrat d’entreprise; Gabriel García Cantero (Zaragoza), Proposition sur le contrat de services ; Cesare Massimo Bianca (Roma), La responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce; Gastone Cottino (Torino), Alcune osservazioni sulla disciplina del trasporto; Giovanni Battista Ferri (Roma), La responsabilità del vettore per morte o lesione del passeggero: garanzia, rischio e responsabilità oggettiva; Maria Letizia Ruffini Gandolfi (Milano), Sources non nationales du droit et contrat de transport; Agustín Luna Serrano (Barcellona), In tema di spedizione. In tema di trasporto; Antonio Palazzo (Perugia), Commento alle disposizioni riguardanti i contratti di appalto, mandato e trasporto; Carlos Rogel Vide (Madrid), Sobre la permuta e su utilidad. - Los llamados “contratos de coopéración”; Krassen Stoichev (Sofia), Notes about mandate ; Kalvis Torgans (Riga), Considerations about employment, work performance and service contracts in the European contract code system; Carlos Vattier Fuenzalida (Burgos), Nota sobre el arrrendamiento de bienes muebles y el contrato de servicios. Ce volume imprimé en 2009 étant épuisé, les textes que l'on vient d'indiquer sont reproduits ci-dessous. ____________________________ COMMISSION EUROPEENNE ACADEMIE DES PRIVATISTES EROPEENS AKADEMIE EUROPÄISCHER PRIVATCHTSWISSENSCHAFTLER ACADEMY OF EUROPEAN PRIVATE LAWYERS ACADEMIA DE IUSPRIVATISTAS EUROPEOS ACCADEMIA DEI GIUSPRIVATISTI EUROPEI PAVIA CONTRATS ‘ DE SERVICES’ (OU ‘DE COOPERATION’) DANS LE CODE EUROPEENS DES CONTRATS MILANO, DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE - 2009 _________________________ GABRIEL GARCÍA CANTERO Universidad de Zaragoza INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS ARTS. 1703-1730 Y SIGUIENTES DEL CC ITAL. Y TEXTOS PROPUESTOS 1. Siguiendo las instrucciones del Coordinador, utilizaré el español para las explicaciones previas, redactando, sin embargo, en francés la propuesta final. Creo que, al redactar el cap. sobre el mandato, habrá que tener presente lo ya aprobado sobre la “representación” (arts. 60 a 69) del Libro I. Estoy de acuerdo, en principio, en mantener la sección I sobre “Disposiciones generales”, aunque es susceptible de discusión determinar lo preceptos que deben incluirse en ella. En todo caso, dicha sección estaría condicionada por la conservación de la “comisión” y de la “expedición” como modalidades típicas del mandato ¿Deberían incluirse aquí las reglas sobre “Mandato sin representación” o “Mandato no representativo”? Recuérdese que al tratar de la representación se ha omitido lógicamente toda alusión a esta figura. O, más bien ¿debiera dedicársele un apartado o sección especial? 2. Definición y modalidades del mandato: arts. 1703 y 1704. Creo que hay que refundir en uno sólo los arts. 1703 y 1704, y también remitirse expresamente a los arts. 60-69 del libro I. En cuanto a la definición del mandato, el art. 1703 es mejor que las definiciones contenidas en el art. 1984 Cod Nap. (pouvoir de faire quelque chose), o en el art. 1709 Cc esp. (prestar algún servicio o hacer alguna cosa), o, finalmente, en el art. 394 CSO (à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou a rendre les services qu’il a promis). El art 1157 del Cc port. recoge literalmente el testo italiano (mandato e o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais actos juridicos per conta da outra). En todo caso me parece conveniente que el mismo artículo trate a continuación de las dos modalidades de mandato, es decir, con, o sin, representación. El mandato con representación es, sin duda, el más frecuente en la práctica y está regulado también por los arts. 60-69, Libro I, a los que, como he indicado, de modo expreso, deben referirse. 3. Los arts. 1705, 1706 y 1707. Constituyen las primeras reglas dictadas en el Cc ital. para esta modalidad de mandato sin representación. El art. 1705 parece haberse inspirado en el art. 401 CSO (dictado especialmente para el caso de quiebra del mandatario). También parece relacionado dicho artículo con la acción subrogatoria del art. 2900 Cc ital. Tengo dudas sobre la conveniencia de conservarlo. Pero, de hacerlo, se podría refundirlo con el art. 1706, conservando sólo parcialmente el art. 1705. La redacción del art. 1707 parece oscura, y, de optar por su conservación, sugiero su simplificación. 4. El art. 1708. Esta materia aparece recogida en todas las codificaciones y el legislador italiano ha tratado de hacerlo con gran sobriedad. Implícitamente se dice que el contenido del mandato viene determinado por la naturaleza del acto jurídico para cuya realización se otorga el mandato y también por la voluntad del mandante. La práctica ha recogido, además, cierto tipo de fórmulas que se han generalizado y han pasado a bastantes códigos; en este punto el art. 1708 se muestra quizá excesivamente parco. No parece que haya divergencias esenciales entre las diversas legislaciones. Me parecen muy expresivos los párrafos 1º y 2º del art. 396 CSO: “L’étendu du mandat est déterminé, si la convention ne l’a pas expréssement fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte. - En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques necessités par son exécution”. 2 Propongo una redacción que resuma las normas transcritas y el pár. 1º del art. 1708. El pár. 2º del art. 1708 habla expresamente del “mandato general” cuyo contenido no se fija imperativamente pues se admite su derogación por las partes. Implícitamente dice que el mandato “especial” comprende los actos de administración extraordinaria, salvo pacto en contrario. Ambas reglas podrían, por tanto, suprimirse. Sin embargo hay una práctica inmemorial y, en homenaje a ella, habría que recogerla, completando este precepto. 5. Sobre el art. 1709. El precepto cambia la presunción de gratuidad (formulado por el art. 1986, Cc fr., y el art. 1711 Cc esp. y que todavía recoge el art. 1158.1 Cc port.) por la de onerosidad, más de acuerdo con la vida económica actual. Propondría leves alteraciones de redacción. TEXTOS PROPUESTOS - 1 DU MANDAT SECTION I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1703: « Définition. Le mandat est le contrat par lequel une partie s’engage à accomplir un ou plusieurs acts juridiques pour le compte de l’autre partie . Si le mandataire a agit au nom du mandant le mandat est reputé représentatif et les arts. 60 et suivants du livre i sont également appliqués. Si le mandataire agit dans son propre nom on s’appliquera les dispositions de ce chapitre » (Texto modificado) Art. 1704: « Mandat sans représentation. Le mandataire qui agit dans son propre nom acquiert personnellement et assume les engagements découlant des actes accomplies avec les tiers, même si ceux-ci ont eu connaissance du mandat. Les tiers n’ont pas aucune rapport avec le mandant ». (Texto modificado) Art. 1705. « Acquisitions faites par le mandataire. Dans le mandat non représentatif le mandataire a le devoir de transmettre les crédits, la propriété et tous les autres droits et biens qu’il a reçu par le moyen des actes juridiques prévus dans le contrat de mandat. Le mandant peut revendiquer les biens meubles acquis pour son compte par le mandataire qui a agi dans son propre nom, sauf les droits acquis par les tiers par effet de la possession de bonne foi. Si les bien acquis par le mandataire sont des biens immeubles inscrits aux registres publics, le mandataire est obligé à les retransférer au mandant. en cas de non accomplissement. il y a lieu d’observer les dispositions relatives à l’exécution de l’obligation de contracter ». (Texto modificado) Art. 1706. « Contenu du mandat. L’étendu du mandat est déterminé, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’acte juridique auquel il se rapporte. Le mandat s’étend aussi à tout ce qu’il est nécessaire à leur accomplissement. Pour fixer volontairement le contenu du mandat il faut distinguer entre le mandat général qui comprend seulement les actes d’administration, et le mandat spécial qui ne comprend que l’acte juridique déterminé. Le mandat conçu dans des termes généraux ne permet pas les actes de disposition, tels que intenter un procès, transiger ou compromettre, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations, pour ces cas il est nécessaire un mandat exprès ». (Texto modificado) 3 ART. 1707 (J’accepte le texte de l’art. 1709 Cc ital.) 6. sobre el § 1. Obligaciones del mandatario (art. 1708). Me parece conveniente proponer un precepto nuevo, a modo de introducción, que agrupe sistemáticamente las obligaciones del mandatario que a continuación se regulan, y que son, sin duda, las más importantes que nacen de este contrato. Me inspiro en la sistemática de los artículos 397 y siguientes CSO, y en el art. 1161 Cc port. así como en el orden de materias que se desarrolla en el Cc it. cuyo texto seguimos. El legislador no está obligado, ciertamente, a clasificar las normas, ni a ser riguroso en sus intentos de hacerlo, pero tratándose de un “Avantprojet” de Profesores, se considerará normal hacerlo. El nuevo precepto (1708) que se propone podría tener el siguiente texto: “Son obligaciones del mandatario: 1. Realizar bien y fielmente los actos jurídicos encomendados siguiendo las instrucciones recibidas del mandante. 2. Desempeñar personalmente el contrato, salvo el caso de sustitución. 3. Informar en todo momento al mandante, y a su solicitud, sobre el estado de la gestión. 4. Comunicar con prontitud tanto la realización, como, en su caso, el incumplimiento del mandato y sus causas. 5. A entregar cuanto haya recibido por causa del mandato y por cualquier título que sea, así como a responder de su gestión. 6. A rendir cuentas de su actuación. 7. A responder, en su caso, de la actuación del sustituto nombrado por él.” 7. Sobre el deber del mandatario de cumplir el mandato (art. 1709). El mandato es un contrato bilateral del que surgen obligaciones para ambas partes, pero en la vida real destacan en primer término las que recaen sobre el mandatario. Por ello es adecuado desarrollarlos en primer término. Sería inconcebible, en fase de ejecución del mandato, una actitud meramente pasiva de su parte pues del contenido del mandato emergen ante todo obligaciones positivas, especialmente de hacer, para el mandatario, a saber llevar a cabo los actos jurídicos que le encarga el mandante. Por ello considero conveniente consignar ante todo que “el mandatario es responsable frente al mandante de cumplir bien y fielmente el mandato (art. 398 pár. 2º CSO). Luego puede recogerse el actual art. 1710 en sus párrafos 1º y 2º. 8. Sobre los límites del mandato (art. 1710). Desde que el art. 1989 Cc fr. estableció que “le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat” dicha regla general ha pasado a todas las legislaciones, las cuales sólo difieren en las excepciones que se han ido admitiendo a la misma. Hoy en día quizá el teléfono móvil e Internet pueden reducir al mínimo los casos de que sea imposible avisar a tiempo al mandante sobre circunstancias imprevistas que afecten al cumplimiento del contrato, y cabe presumir la regla de que mandante y mandatario se encuentran en “contacto permanente” durante todo el desarrollo de la vida del mandato. 9. Cumplimiento personal de las obligaciones del mandatario. Substitución (art. 1711). Creo que debe seguir manteniéndose, en principio, que el mandato es contrato “intuitu personae”, al menos como requisito natural del mismo. También sabemos que las necesidades del tráfico, sobre todo en ciertos sectores profesionales (por ej. contratación de abogados y procuradores con despachos colectivos), obligan a prever con amplitud la substitución del mandatario inicialmente designado. En primer término juega, por supuesto, la autonomía de la voluntad, y cabe así que las partes prevean expresamente el nombre o nombres de los sustitutos . 4 También cabe que en el contrato se prohiba hacerlo (se trataría de una obligación personalísima asumida por el mandatario). Por ello entiendo que debe establecerse en este lugar el cumplimiento personal de las obligaciones del mandatario (previsto por ejemplo en el art. 398 pár. 3º CSO: [le mandataire] est tenu de l’exécuter personnellement), e insertar, a continuación, la regulación de la sustitución del mandatario que el Cc it. lo relega al art. 1717, y que requiere, sin duda, soluciones de equilibrio, aceptables en principio. 10. Sobre el deber de información del mandatario (art. 1712). Se trata de un deber accesorio, pero de gran interés para el mandante. Salvo que el cumplimiento del mandato consista en un acto instantáneo, lo normal es que se trate de un proceso desarrollado en el tiempo (pensemos en una subasta con pluralidad de pujas, o de situaciones derivadas de la crisis económica actual que derrumba a los precios) que obligará al mandante a seguirlo muy de cerca para adaptar, eventualmente, sus instrucciones primitivas a las nuevas situaciones. El deber de información se desarrolla con amplitud en la legislación de protección de consumidores, de aquí que, si el mandante asume esta última cualidad en el tráfico, es previsible que su mandatario reciba abundante información previa al contrato, la cual por la norma que ahora se propone debe transmitirse inmediatamente al mandante. 11. Comunicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del mandato (art.1713). La realización, o no realización, del acto o actos jurídicos encomendados por el mandante suponen, respectivamente, el cumplimiento o incumplimiento de la principal obligación asumida por el mandatario. Hoy los medios tecnológicos permiten la “comunicación instantánea” o “en vivo” de la realización de tales actos jurídicos. Nadie puede poner en duda el interés del mandante en conocer el cumplimiento del mandato, o, eventualmente, su fracaso y las razones del mismo. Aunque los códigos omite este deber - accesorio, pero muy importante para el mandante -, por más que lo presupongan como punto de partida de los sucesivos efectos (por ej. en los arts. 1991-1994 Cc fr.; y en los arts. 1720, 1724 y 1726 Cc esp.), es cierto que hay que esperar al art. 1712 Cc ital , y a su reproducción por el 1161, letra c) Cc port para que se formule expresamente el deber del mandatario de comunicar al mandante, con prontitud o sin retraso, el cumplimiento del mandato; o, caso de no haberlo cumplido, la razón de haber procedido así. Nada que oponer al texto del art. 1712, tanto en su primer párrafo (quizá añadir: “ou l’inexécution”), como en el párrafo segundo (imitado luego por el art. 1163 Cc port.). 12. Sobre el posible desdoblamiento del art. 1713 (arts. 1714 y 1715). Me parece que en el vigente art. 1713 Cc it hay dos obligaciones diferenciadas que recaen sobre el mandatario; la de rendir cuentas, la cual subsiste aunque no haya propiamente obligación de devolución (por ej. si se encarga al mandatario pagar una deuda éste sólo tendría que devolver el recibo de lo entregado), y la de “rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, incluso aunque no sea debido al mandante (art. 1720 Cc esp.), obligación que fundamentalmente contempla el mandato de cobro, sea de dinero, sea el cumplimiento de cualquier obligación de dar (títulos de crédito, recibir la obra hecha, retirar la obra de arte realizada por el artista etc). El art. 1991 Cc fr. habla muy genéricamente de que “le mandataire est tenu d’accomplir le mandat”, mientras que el art. 400 CSO concreta: “le mandataire est tenu ... de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit”. En el orden lógico parece que la primera obligación del mandatario es la de rendir cuenta detallada de su gestión, cumplida la cual se pasa a transferir al mandante la propiedad y titularidad de los bienes y derechos recibidos por causa del mandato. Es decir, en todo este asunto el mandatario tiene una función primordial de intermediario, y, salvo recibir la remuneración, debe quedar tanto indemne de gastos y costas, como abstenerse de ganancia con la gestión. Con todo, no parece que sea éste el lugar adecuado de regular, con carácter general, la “obligación de rendir cuentas”. Por otra parte cabe dudar de si se trata aquí de la “liquidación definitiva” del contrato de mandato, o se trata más bien de una liquidación 5 provisional; ya que, por un lado, pueden quedar pagos pendientes (por ej. de impuestos o aduanas) que, eventualmente, podría afrontar directamente el mandante, y pueden quedar todavía algunos créditos o derechos no ejercitados, a favor del mandatario (por ej. la preferencia derivada del art. 1721). En consecuencia: propongo redactar dos preceptos, uno dedicado a regular una inicial o provisional rendición de cuentas a cargo del mandatario, sin perjuicio de la final o definitiva), que sería el art. 1714, y otro sobre restitución de lo recibido, que regularía el art. 1715. 13. Sobre el art. 1716. Lo dispuesto en el art. 1714 parece de estricta justicia. El mandante tiene obligación de hacer provisión de fondos en favor del mandatario, pero una vez que aquéllos han sido empleados parcialmente en relación con el acto jurídico encomendado, surge el deber de devolver el saldo con los intereses a partir de la inicial liquidación de cuentas que le dejan al descubierto. Es el criterio claro y sencillo del art. 400 pár. 2º CSO, frente a las soluciones más complejas del art. 1996 Cc fr, o del art. 1724 Cc esp. que hablan de intimar la mora o de destinar las sumas a usos propios del mandatario. Prefiero el texto italiano. 14. Sobre el art. 1717. Corresponde al art. 1715 Cc it y se trata de otra de las normas dispersas sobre el mandato no representativo. El supuesto hace ver el mayor ámbito de libertad de que parece disponer el mandatario no representativo. Si el mandato es representativo el mandatario debe atenerse a las instrucciones en cuanto a la elección de los terceros con los cuales ha de realizar el acto jurídico. Por ello no debe hacer especiales pesquisas sobre la situación financiera de aquéllos; y si le encargan contratar con persona determinada con fama de insolvente no incurre en responsabilidad si sigue exactamente las instrucciones del mandante; en todo caso, la buena fe le obligaría, en el supuesto de insolvencia pública y notoria, a informar de ello al mandante, pero si éste insiste en continuar (por ej. porque dice conocer mejor su situación financiera) no le quedaría otra salida que seguir adelante con la negociación. El art. 1715 parece dejar al mandatario no representativo mayor libertad de actuación pues sólo responde cuando ha contratado con persona de insolvencia claramente conocida o debida conocer al tiempo de contratar (deudor que ha tenido varias ejecuciones infructuosas, o en situación de concurso, por ejemplo). Se acepta el texto italiano. 15. Pluralidad de mandatarios (art. 1718). Advierto que es el primer precepto que alude a “cualidades personales de las partes”en el contrato. ¿Sería necesario incluir en la regulación del mandato normas especiales de capacidad (menores, personas jurídicas )? La pluralidad de mandatarios pone en riesgo, en cierto modo, el carácter “intuitu personae” del mandato, aunque no lo elimina. La pluralidad de partes en el contrato necesariamente obliga a pronunciarse sobre el complejo tema de la solidaridad o mancomunidad de las obligaciones. También conecta indirectamente con la sustitución en el mandato del art. 1717, pues en ella también hay, de algún modo, pluralidad de mandatarios. En relación con los códigos europeos la vigente regulación del art. 1716 aparece complicada, acaso no del todo justificadamente. Muy sencillo es el art. 1995 Cc fr.: “ Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée”. El supuesto es simple: en el único contrato de mandato se designa a varias personas como mandatarios (sea porque no se está seguro de que el primer nombrado esté en condiciones de cumplirlo, sea porque el asunto puede dilatarse en el tiempo o es de larga duración y el elegido es de edad avanzada, sea como medida de precaución). Parece que aquí todos los designados deben aceptar el mandato en el único contrato. En uso de su respectiva autonomía las partes 6 puede fijar el modo de actuar de cada mandatario ante el acto jurídico encomendado, lo que normalmente figurará en las instrucciones. Sólo en caso de ausencia de pacto entran en aplicación las normas legales, supletorias de la voluntad. En Francia la regla supletoria es la de la mancomunidad de las obligaciones de los mandatarios. Similar es la solución del art. 1723 Cc esp. :”La responsabilidad de dos o más mandatarios, aunque hayan sido instituidos simultáneamente, no es solidaria si no se ha expresado así”. Se contempla que la designación de mandatarios se haga tanto simultánea como sucesivamente. Obsérvese que ninguno de estos dos códigos dice cómo han de actuar los varios mandatarios ¿Se entenderá aplicable por analogía la clase de responsabilidad que les atribuye el código, es decir la mancomunidad? Un paso adelante lo da la legislación suiza, pues el art. 403 CSO, pár. 2º dispone que “lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenus solidairement de l’exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu’ils ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers”. Además de sentar el principio de la responsabilidad solidaria (contrario al francés y al español), el precepto prevé la actuación conjunta de todos los mandatarios designados, así como la posibilidad, ciertamente novedosa, de transferir o ceder la posición contractual de alguno - o de todos- los mandatarios a un tercero. Original resulta la posición del art. 1160 Cc port. al disponer: “Se alguém incumbir duas o mais pessoas da prática dos mesmos actos jurídicos, haverá tantos mandatos quantas as pessoas designadas, salvo se o mandante declarar que devem agir conjuntamente”. La plurlidad de mandatarios, en defecto de pacto, da origen a una pluralidad de contratos de mandato, cada uno de los cuales podrá recibir, incluso, instrucciones diferentes. La legislación italiana parece seguir un camino propio, diferente de los expuestos. El régimen legal supletorio de la voluntad es que la pluralidad de mandatarios se da cuando se confiere conjuntamente el mandato a varios, los cuales deben aceptar el contrato simultáneamente. A la hora de cumplir el mandato cualquiera de ellos está legitimado para intervenir, con el deber accesorio de comunicarlo al mandante para que, a su vez, haga saber a los demás que el mandato se ha extinguido y cesen en su gestión, bajo amenaza de reparar aquél los daños que se les causen por el retraso. Sólo en el caso de que los diversos mandatarios han actuado de modo conjunto, responderán solidariamente frente al mandante. En resumen: un sistema complejo, aunque no se me ocurre otro más simple para nuestro Proyecto y por ello acepto, con reservas, el art. 1716 Cc ital. 16. La sustitución en el mandato (art. 1719). Es evidente que el mandatario, sobre todo si la gestión es compleja, podrá utilizar auxiliares en el cumplimiento del mandato (expresamente los regula el art. 1165 Cc port.). Pero la sustitución es otra cosa ya que permite que aparezca otro mandatario al lado del designado, es decir una pluralidad de mandatarios. La doctrina suele denominarle “submandato”. La primera regla es la autonomía, de modo que el contrato puede contener la autorización para designar un sustituto, incluso con descripción de sus cualidades (por ej. titulación) y hasta con la identificación de la persona. Aparte de los casos de incumplimiento de las condiciones impuestas por el mandante, lo frecuente es que el contrato nada diga sobre la sustitución. El art. 1994 Cc fr. .autorizó al mandatario a nombrar sustituto bajo ciertas condiciones; regla que reiteró el art 1724 Cc esp. y que recibe nueva formulación por el art. 399 CSO. Simple es la solución del art. 1165 Cc port.: “O mandatário pode, na execuçao o mandato, fazer-se substituir por outrem ou servirse de auxiliares, nos mesmos termos em que o procurador o pode fazer”. En derecho portugués la sustitución supone un nuevo mandato con el sustituto cuya constitución depende exclusivamente de que el primer mandatario lo quiera. El art. 1717 del Código italiano añade un nuevo caso, a saber cuando la naturaleza del encargo que supone el mandato necesita un sustituto. Acepto el precepto en su totalidad.. 7 17. Propuesta de supresión del art. 1718. Este precepto carece de antecedente conocido, y por razón de su contenido parece, más bien, propio del contrato de transporte. Propongo su traslado a este último, y, en todo caso, su eliminación del mandato. TEXTOS PROPUESTOS – 2 § 1. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE Art. 1708: « Des obligations du mandataire. Les obligations du mandataire sont les suivantes: 1º Le mandataire répond de la bonne et fidèle exécution du mandat d’accord aux limites fixés dans le contrat. 2º Le mandataire est tenu d’exécuter le contrat personnellement, sauf dans le cas de substitution. 3º Le mandataire est tenu d’informer en tout moment le mandant de l’état de la gestion comandée et spécialement à sa fin. 4º Le mandataire est tenu de communiquer sans dilation l’exécution, ou, eventuéllement, les causes de l’inexécution du mandat. 5º Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 6º Le mandataire est tenu à rendre compte de sa gestion. 7º Le mandatire est tenu a répondre eventuellement de la gestion de la personne qu’il a substituée ». (Texte nouveau) Art. 1709. « Diligence du mandataire. Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat ». (Tout de suite y inclure l’art. 1710 Cc it). Art. 1710: « Limites du mandat » (J’accepte le texte de l’art. 1711) Art. 1711: « Substitution du mandataire. Le mandataire est tenu d’exerciter le mandat personnellement ». (Tout de suite j’accepte le texte de l’art. 1717 Cc it.). Art. 1712: « Devoir d’information. Le mandataire est tenu d’informer, en tout moment, au mandant sur l’état de la gestion ;spécialement il est obligé à lui transmettre l’information qu’il à reçu par application de la législation sur la protection de consommateurs ». (Texte nouveau) Art. 1713: « Communication de l’exécution du mandat ». (J’accepte le texte de l’art. 1712 Cc it.) Art. 1714: « Obligation de rendre compte. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion, spécialement il doit le faire provisoirement à la conclusion du mandat et au moment la liquidation définitive des comptes ». (Texte dédoublé) Art. 1715: « Obligation de réstitution. Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit, ainsi que de lui faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat ». (Texte dédoublé) Art. 1716: « Intérêts sur ls sommes reçues ». (J’accepte le texte de l’art. 1714 Cc it). Art. 1717: « Responsabilité pour les obligations des tiers » (J’accepte le texte de l’art. 1715 Cc it.). Art. 1718: « Pluralité de mandataires ». (J’accepte, avec de reserves, l’art. 1716 Cc ital.) 8 (Ma proposition est d’éliminer l’art. 1718 Cc it pour les raisons ci-a vant expliqués) § 2. DES OBLIGATIONS DU MANDANT 18. La primera cuestión es la de si, por razón de paralelismo, sería oportuno incluir al comienzo una enumeración de las obligaciones del mandante, que constituiría el art. 1719. En el Derecho comparado existe el precedente del art.1167 Cc port. cuyo texto es el siguiente: “O mandante é obrigado: a) A fornecer ao mandatário os meios necessários à execuçao do mandato, se outra coisa nao foi convencionada; b) A pagar-lhe a retribuiçao que ao caso competir, e fazer-lhe provisao por conta del segundo os usos; c) A reembolsar o mandatário das despesas feitas que este fundadamente tenha considerado indispensáveis, com juros legais desde que foram efectuadas; d) A indemnizá-lo do prejuízo sofrido em consequência do mandato, ainda que o mandante tenha procedido sem culpa”. 19. Medios necesarios para el cumplimiento del mandato (art. 1720). El art. 1719 Cc ital contiene dos reglas, una relativa a todo mandato, y otra referente al mandato representativo. La primera regla dispone que “sauf convention contraire, le mandant est tenu de fournir au mandantaire les moyens nécessaires pour l’exécution du mandat”. Es más amplio que los arts. 1999 Cc fr., 1728 Cc esp y 403 CSO, que sólo hablan de “reembolsar” a posteriori los anticipos de dinero hechos por el mandatario, así como los gastos. La norma italiana es más generosa con el mandatario que estos otros preceptos porque se refiere a “medios necesarios” de todo tipo, y no solo pecuniarios. Hay gastos que fácilmente pueden anticiparse (por ej. billetes de avión para desplazarse al lugar; bonos de alojamiento en un hotel), y otros que sólo pueden calcularse prudencialmente. En todo caso el legislador italiano cree que el mandato debiera dejar, desde el principio, indemne al mandatario del resultado de su gestión (dice el art. 1999 pár. 1º Cc fr. “lors même que l’affaire n’aurait pas réussi”), y todo ello parece razonable. Incluso el texto del art. 1719 prevé que si la totalidad de gastos han sido previstos, el mandante debe adelantarlos al mandatario. Un tanto escondida encontramos una regla para el mandato no representativo. Como sabemos, su efecto es que el mandatario asume personalmente las obligaciones que le ha encargado el mandante. Aquí la situación puede resultar más gravosa para el mandatario que en el mandato representativo, y el art. 1919 dispone que anticipadamente se le suministren a éste los medios necesarios de todo tipo (también los financieros) para hacer frente a las obligaciones asumidas, o que va a asumir, personalmente, lo que supone, además, la obligación que explicita el art. 402 CSO pár. 1º: de “le libérer des obligations par lui contractées”.. Apruebo plenamente el art. 1719. 20. Sobre los gastos y remuneración del mandatario (art. 1721). Es probable que, pese a un adelanto razonable hecho por el mandante, al cumplimentar el encargo, el mandatario haya tenido que adelantar pagos que, de una u otra manera, revierten en beneficio del mandante; asimismo que haya sufrido cualquier clase de perjuicios con motivo del cumplimiento del encargo (un accidente en la autopista conduciendo su vehículo, sin culpa suya; un daño patrrimonial en sus negocios por cumplimentar un trámite imperativo del mandato). A ello ha de sumarse el abono de la remuneración pactada o fijada conforme al art 1709., y que representa, acaso la obligación más significativa del mandante. 9 El art. 1720 Cc it no entra a calificar la conducta del mandatario en el momento de sufrir el daño, y que sí preven, en cambio, otros códigos (por ej. el art. 2000 Cc fr. dice “sans imprudence qui lui soit imputable”, y el art 1729 Cc esp. dice “sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario”; también el art. 402 pár 2º CSO exonera al mandante que prueba haberse producido el daño sin su culpa). Yo creo que no es necesario puntualiuzar aquí estos extremos, y hay que remitirse a la regulación de los daños por culpa extracontractual. Apuebo con la indicada reserva el art. 1720 Cc ital.). 21. Sobre el derecho de preferencia a favor del mandatario (art. 1722).. En esta cuestión el art. 1721 Cc ital es más bien singular, pues carece de precedente como norma incluida en el mandato. Solamente el art. 1730 Cc esp. contiene una norma similar (no idéntica), la cual se ha prestado a amplias discusiones doctrinales en España, e, incluso, a jurisprudencia contradictoria del TS español. El art. 1721 se limita a establecer un derecho de cobro preferente a favor del mandatario, y con relación al mandante, sobre los créditos que pueden beneficiar a este último, y también a los acreedores del mandante. El Cc español dice más concretamente: “El mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores”. En la doctrina española algunos hablan de un supuesto “derecho de retención”, con finalidad de garantía incluso oponible erga omnes, y otros de un verdadero derecho de prenda de origen legal. Este tema está abierto en España y no me parece oportuno trasladarlo al ámbito europeo, pues hay jurisprudencia contradictoria. El art. 1721 se limita a las relaciones entre mandante, mandatario y acreedores de aquél, por lo cual no hay motivos para hablar de eficacia “erga omnes”. Por otro lado habla con amplitud de “les créances pécuniaires issues des affaires qu’il a conclu”, comprendiendo sin duda todos los créditos que resultan de la remuneración, los gastos y los daños y pérdidas que haya sufrido en el cumplimiento del contrato de mandato; tales créditos tienen preferencia de cobro sobre otros créditos nacidos del mandato en favor del mandante , así como en favor de los acreedores del mandante. Cabría la medida prudente de remitir este tema a la regulación de la preferencia y prelación de créditos en general. En ese caso debe desaparecer de este contrato. TEXTOS PROPUESTOS – 3 § 2. DES OBLIGATIONS DU MANDANT Art. 1719: « Énumération. Le mandant est tenu: a) À fournir préalablement au mandataire tous les moyens nécessaires pour exécuter le contrat. b) Dans le mandat non représentatif, à fournir au mandataire tous les moyens necéssaires pour l’accomplissement des engagements pris dans l’interêt du mandant, c) À payer le mandataire le salaire qui lui revient. d) À rembourser le mandataire tous les avances qu’il a fait avec les interêux légaux. e) À réparer les dommages subis par le mandataire à cause du contrat ». (Texte nouveau) (Du reste, j’acepte les articles 1719 et 1720 du Cc ital tels qu’ils sont rédigés, et je propose la disparition de l’art. 1721 ou bien son transfert au chapitre de la préférence des crédits) II proposta SOBRE LOS ARTÍCULOS 1722 a 1730 DEL CC ITALIANO 10 "Estoy de acuerdo globalmente con la redacción de estos preceptos porque recogen y resuelven adecuadamente, con variedad de matices, la problemática contenida en los Códigos más representativos. Pero deseo plantear la conveniencia de introducir una nueva excepción a la excepción ya existente de la extinción del mandato por la incapacidad sobrevenida del mandante. "Responde a recientes modificaciones introducidas en varios países dirigidas a regular el llamado "mandato preventivo" o "anticipado" como medio de permitir a las personas mayores (integrantes de la llamada Tercera Edad) prever una situación personal futura de deterioro progresivo de sus facultades mentales. Por ello, se trata de introducir una nueva modalidad de contrato de mandato que entre en funcionamiento cuando el mandante ha sido incapacitado, inhabilitado o sometido a cualquier medida de protección legal o judicial. "Como precedentes en el Derecho comparado cabe mencionar los siguientes: - el art. 2131 del Code civil de Québec; - la reforma francesa del año 2007 sobre la "sauvegarde de justice" que ha modificado el art. 435 Cc fr. - la reforma alemana de 1998 sobre la "rechtliche Betreuung", cuyo fundamento parece tener una explicación más bien crematística (si las personas mayores otorgan un poder para caso de enfermar, resulta innecesaria la "Betreuung" y se ahorran fondos públicos ...) - la Ley española de 2003 sobre protección de los discapacitados que ha añadido un nuevo párrafo al art. 1732 Cc esp. En consecuencia hago la siguiente PROPOSICIÓN: añadir en el art. 1722 nº 4º Cc ital el párrafo siguiente: Le mandant peut aussi avoir pour objet les actes juridiques destinés à assuree en prévision de l'inaptitude du mandant, à prendre soin de lui-mème ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l'administration, en tout ou en partie de son patrimoine et, en général, de son bien ètre moral ou matériel. " APPUNTI INVIATI DOPO IL CONVEGNO Sul mandato due proposizione personali: Io credo che la formula del Ccit 42 rappresenta una posizione avanzata e progresista, e che si deve conservare nel progetto. Ma la lettura di recenti autori spagnuoli mi suggere aggiungere una piccola spiegazione come cio: Art. 1703. « Définition. Le mandat est le contrat par lequel une partie s'engage à accomplir un ou plusieurs actes juridiques ou qui peuvent avoir trascendence juridique, pour le compte de l'autre partie ». (Du reste je maintien les deux paragraphes de ma proposition écrite) Quanto alle cause di estinzione del mandato del art. 1722, io credo meglio sopprimere nel paragrapho finale (dal "Tuttavia ..." al fine)e sostituirlo per una clausola generale rimettendo ampiamente alle legge nazionale: Sauf les cas établies dans les lois nationales qui admettent la survivence du mandant après l'incapacitation du mandant ou mandataire. _______________ ERNST KRAMER Universität Basel IN ALLER KÜRZE 11 EINIGE BEMERKUNGEN (ZU ART. 1722 FF. IT. ZGB) Meines Erachtens sind die Regelungen über die révocation und die renonciation korrekturbedürftig, wobei ich die Gründe für diese Aussage jetzt nicht im Einzelnen anführen möchte. Ich würde folgende alternative Konzeption vorschlagen: 1. Grundsätzlich sollte zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher Beauftragung unterschieden werden. Bei unentgeltlicher Beauftragung sollte das Vertragsverhältnis von beiden Parteien jederzeit (ohne Einhaltung einer Frist) beendigt werden können „Erfolgt dies jedoch zu Unzeit, so ist der zurücktretenden Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet“ (so Art. 404 Abs. 2 des schweizerischen OR). Die vorgeschlagene Regelung sollte grundsätzlich dispositiv sein (vorbehaltlich von Punkt 3. meines hier unterbreiteten Vorschlags). 2. Bei entgeltlichen Aufträgen, die sich auf ein bestimmtes Agendum beziehen (also bei einem vertragliche „Zielschuldverhältnis“), sollte nach allgemeinen Grundsätzen keine Möglichkeit der révocation und renonciation bestehen. Selbstverständlich gibt es nach allgemeinen Grundsätzen die Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag (verbunden mit Schadenersatzansprüchen), wenn die andere Partei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Bei entgeltlichen Aufträgen, die ein Dauerschuldverhältnis begründen, sollte, wenn der Vertrag auf unbestimmte Zeit eingegangen worden ist, eine Kündigungsmöglichkeit unter Einhaltung einer (noch zu konkretisierenden, etwa dreimonatigen) Frist gekündigt werden können. Daneben gibt es die Möglichkeit der ausserordentlichen Kündigung (ohne Fristeinhaltung) bei Vorliegen wichtiger Gründe. Diese ausserordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gibt es natürlich auch bei befristeten Dauerverträgen (bei denen es keine ordentliche Kündigung mit Kündigungsfrist gibt). 3. Bei Aufträgen, die eine ins Gewicht fallende persönlichkeitsrechtliche Komponente haben, die also auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis beruhen (Beispiel: Arztvertrag), sollten beide Parteien zwingend jederzeit vom Vertrag Abstand nehmen können (ohne das Vorliegen eines wichtigen Grundes beweisen zu müssen). _______________ ANGELO LUMINOSO Università di Cagliari OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL MANDATO 1. Dando per scontata la distinzione tra rappresentanza e mandato, e tenendo presente la disciplina in materia di rappresentanza prevista agli artt. 60-69 del nostro Co.Eu.co., qui di seguito mi limiterò a formulare succintamente qualche osservazione e proposta in relazione al testo – corrispondente agli articoli del vigente cod. civ. it. – che nella prossima riunione verrà preso a base per la discussione. 2. In relazione all’art. 1705 comma 1° sarei dell’avviso di mantenere l’ultimo inciso del primo comma («anche se questi [i terzi] hanno avuto conoscenza nel mandato»). 12 Non mi sembra infatti di poter concordare con la proposta di abolizione della frase, formulata dal collega Jean-Pierre Sortais, poichè è mia opinione che essa sia utile a evitare confusioni con la disciplina adottata soprattutto negli ordinamenti di common law, i quali si fondano sulla distinzione fra rappresentanza (indiretta) rivelata e rappresentanza non rivelata e attribuiscono alla prima gli effetti della rappresentanza diretta quando, per l’appunto, il terzo sia a conoscenza che l’agente stipula nell’interesse di un altro soggetto pur non spendendone il nome. Nei sistemi di diritto continentale invece, come appunto viene chiarito dall’art. 1705 comma 1°, l’unica circostanza che rileva è che l’agente spenda o no il nome del dominus e solo in caso affermativo si producono effetti giuridici diretti in capo al dominus, mentre rimane irrilevante, in mancanza di spendita del nome, che il terzo contraente sia a conoscenza che l’agente stipuli in qualità di mandatario del dominus. 3. In relazione all’art. 1705 comma 2°, vorrei ricordare che in base a talune sentenze di giudici italiani nei casi in cui il mandante, sostituendosi al mandatario, esercita i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, il terzo può a sua volta far valere nei confronti del mandante i diritti acquistati per effetto del negozio gestorio. Mi sembrerebbe una soluzione da condivisibile, dal momento che con essa vengono riequilibrate la posizione del mandante e quella del terzo. Vorrei ancora ricordare che nei Principi di diritti europeo dei contratti elaborati dalla commissione presieduta dal prof. Ole Lando si propone, all’art. 3:303, una disposizione a tutela del mandante e del terzo in relazione alle ipotesi di insolvenza del mandatario o inadempimento essenziale nei confronti del terzo. La norma è del seguente tenore: «Se il mandatario diventa insolvente o gli è imputabile un inadempimento essenziale nei confronti del terzo, o se già prima della scadenza del termine per l’adempimento risulta chiaro che ci sarà un inadempimento essenziale: (a) su richiesta del terzo, il mandatario deve comunicargli il nome e l’indirizzo del mandante; e (b) il terzo può esercitare nei confronti del mandante i diritti che il terzo ha nei confronti del mandatario, salve le eccezioni che il mandatario può opporre al terzo e quelle che il mandante può opporre al mandatario». Una disposizione siffatta, o altra similare, potrebbe essere inserita nel progetto del nostro Co.Eu.co. 4. Ancora in relazione all’art. 1705 comma 2° cod. civ. vorrei osservare che è controverso nella giurisprudenza italiana se, in base a tale disposizione, il mandante possa sostituirsi al mandatario, oltre che nell’esercizio dei diritti di credito nascenti dal negozio gestorio, anche nell’esercizio delle c.d. azioni contrattuali, ossia di quelle azioni che sono poste a tutela del rapporto contrattuale nel suo insieme, quali, in particolare, l’azione di risoluzione per inadempimento, l’azione di rescissione o l’azione di annullamento del contratto. Coloro i quali sono favorevoli all’estensione della norma, riconoscono al mandante non solo la legittimazione attiva in ordine a dette azioni ma anche la legittimazione passiva, attribuendo quindi al terzo la legittimazione ad esperire le medesime azioni contrattuali direttamente nei confronti del mandante. La dottrina maggioritaria – basandosi sul principio generale di cui al primo comma dell’art. 1705 – nega che la norma in questione possa estendersi all’esercizio delle azioni contrattuali mentre la giurisprudenza è oscillante e si pronunzia ora in un senso ora nell’altro. Una recente sentenza a SS.UU. ha però negato l’estensione della norma alle c.d. azioni contrattuali. 5. In relazione alle azioni riconosciute al mandante dagli artt. 1705 comma 2° (sostituzione nell’esercizio dei diritti di credito nel mandatario), 1706 comma 1° (azione di rivendica dei beni mobili) e 1706 comma 2° (azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di negoziare beni immobili o mobili registrati) sarebbe opportuno precisare che tali rimedi sono esercitabili dal mandante anche nei casi in cui, dopo compiuto l’atto gestorio sia intervenuto il fallimento del mandatario. La soluzione è abbastanza pacifica nella dottrina italiana ma, forse, esigenze di chiarezza suggerirebbero di tradurla in una apposita disposizione. 13 6. In relazione alla diligenza cui è tenuto il mandatario nell’esecuzione dell’incarico, l’art. 1710 cod. civ. it., richiama il criterio della diligenza del buon padre di famiglia. Nelle sue osservazioni, il collega Sortais propone di precisare che il mandatario deve agire «avec toute la diligence». In effetti, mi sembra che la questione meriti una riflessione per decidere se il criterio più adatto – in relazione all’adempimento del mandato – sia quello della diligenza media o quello della diligenza superiore alla media ovvero ancora se si debba adottare un criterio elastico graduando la diligenza in relazione al carattere professionale o meno dell’attività del mandatario (v. pure art. 1176 comma 2°, cod. civ. it.). 7. Come è noto, l’art. 1711 comma 1° disciplina l’eccesso di mandato, l’ipotesi in cui cioè il mandatario ponga in essere un atto gestorio non conforme a quello dedotto nel mandato. In relazione a tale inadempimento del mandatario, la norma prevede un rimedio sanzionatorio radicale, che consiste in ciò, che l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, il quale ne raccoglierà, oltre che gli effetti giuridici, anche le conseguenze economiche favorevoli e sfavorevoli. Parte della dottrina italiana rileva che niente dispone il codice in materia di abuso di mandato ed in particolare in relazione all’ipotesi di conflitto di interessi del mandatario; ipotesi che assume sempre maggiore importanza sia nei comuni rapporti civilistici che in quelli commerciali e segnatamente nel settore dell’intermediazione finanziaria (dove peraltro sono dettate norme apposite proprio con specifico riguardo al conflitto di interessi). Alcuni autori italiani – in verità non molti – propongono di estendere anche all’abuso di mandato, ossia a tutte le altre ipotesi di inadempimento del mandatario nella cura dell’affare (ossia ai casi di mala gestio), la stessa disciplina dettata dal primo comma dell’art. 1711, con la conseguenza che la sanzione di tale inadempimento sarebbe costituita, anche in queste fattispecie, dalla imputazione degli effetti economici dell’atto gestorio (anzichè al mandante) al mandatario. Io personalmente non concordo con tale soluzione, poichè la stessa mi sembrerebbe troppo severa e drastica, e quindi tale da scoraggiare l’impiego stesso del mandato, considerato altresì che in ogni caso il mandante avrebbe comunque a sua disposizione, oltre al potere di revoca del mandato, soprattutto il diritto al risarcimento dei danni e – per coloro che l’ammettono – l’azione di risoluzione del mandato per inadempimento. Ciò non di meno mi sembrerebbe che il problema meriti di essere considerato con una certa attenzione. 8. L’art. 1712 comma 2° cod. civ. it. prevede una ratifica (o approvazione) tacita da parte del mandante dell’operato del mandatario che si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto i limiti del mandato, qualora il mandante stesso dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta esecuzione del mandato non risponda entro un congruo termine. La disposizione, come è evidente, prevede conseguenze piuttosto gravi per il mandante. Per contenere in qualche modo le implicazioni pratiche della stessa e comunque per renderla più chiara, potrebbe essere utile prevedere che per aversi approvazione tacita del mandante occorre la prova, da parte del mandatario, che il mandante stesso avesse specifica conoscenza dell’eccesso di mandato. 9. Un problema discusso è quello concernente la determinazione del danno risarcibile dal terzo che si renda inadempiente alle obbligazioni nascenti dal contratto gestorio. Il problema nasce dal fatto che, a rigore, essendo parte formale del contratto gestorio il mandatario (di fronte al terzo), dovrebbe essere risarcito il danno risentito dal patrimonio dello stesso mandatario. Peraltro, poichè il soggetto economico dell’affare e vero interessato è il mandante, la soluzione più idonea sarebbe quella di commisurare il danno che il terzo è tenuto a risarcire ai pregiudizi economici subiti dal mandante; soluzione, quest’ultima, che tuttavia, sul piano giuridico formale, non è agevole, in quanto il mandante, formalmente, è estraneo al contratto gestorio. Di qui la necessità di riflettere sull’opportunità di inserire o meno una norma che consenta di determinare il risarcimento dovuto dal terzo sulla base dei danni sofferti dal 14 mandante e non dal mandatario. 10. Altro aspetto problematico nascente dalla disciplina codicistica del mandato riguarda la sostituzione nell’esecuzione del mandato, regolata dall’art. 1717. I problemi sono numerosi e complessi, come emerge dalla copiosa dottrina formatasi in Italia sul tema. Ritengo opportuno soffermarmi su uno in particolare di tali problemi, che costituisce, in certo modo, la questione di fondo sottintesa dall’intera disciplina in esame. Dall’art. 1717 non emerge con chiarezza se il legislatore abbia adottato come principio generale la regola secondo cui il mandato deve essere eseguito personalmente dal mandatario (salva specifica autorizzazione del mandante o la ricorrenza di circostanze che rendono necessaria la sostituzione) o invece la regola secondo cui il mandante può, di massima, farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico salvo che il mandato sia caratterizzato da intuitu personae. La questione, delicata e ricca di implicazioni pratiche, meriterebbe una presa di posizione esplicita in sede normativa. Nelle osservazioni formulate dal prof. J.P. Sortais leggo che il collega suggerisce una soluzione analoga a quella adottata del Codice delle obbligazioni svizzero, che fissa la regola generale dell’esecuzione personale da parte del mandatario. La soluzione, tuttavia, non mi convince appieno poichè, almeno in Italia, l’opinione assolutamente prevalente è che il mandato non sia un contratto intuitu personae. In ogni caso la questione meriterebbe di essere esaminata attentamente. 11. In relazione all’art. 1720 comma 2° proporrei di sostituire l’espressione «risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico» con quella «tenere indenne il mandatario dalle perdite subite a causa dell’incarico», giacché nella specie non si tratta di un risarcimento del danno in senso tecnico. 12. In relazione all’art. 1721 cod. civ. it. è da rilevare che la dottrina e la giurisprudenza incontrano molte difficoltà nell’interpretare la norma poichè dalla stessa non emerge la precisa natura del diritto “di poziorità” del mandatario ed in particolare se di tratti di una causa di prelazione e in caso affermativo se si tratti di un privilegio o di una sorta di “prededuzione”. Ritengo che la questione dovrebbe essere in qualche modo chiarita per evitare le incertezze nelle quali si dibattono in Italia dottrina e giurisprudenza. 13. In relazione al § 3, il cui titolo è “Dell’estinzione del mandato” e agli articoli successivi (1722-1730) nei quali si parla sempre di «estinzione» del mandato, suggerirei di sostituire la parola estinzione con la parola “scioglimento” del mandato, dal momento che a rigore il termine estinzione evoca una vicenda che concerne singole situazioni giuridiche soggettive, mentre qui si tratta di un effetto dissolvente che investe il rapporto contrattuale nel suo complesso. 14. Un problema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza è quello concernente la natura sinallagmatica o non del mandato a titolo oneroso. E’ estremamente incerto infatti se il mandato che prevede un compenso per il mandatario dia vita ad un contratto a prestazioni corrispettive, come ritiene una parte della dottrina, o se invece – come afferma la giurisprudenza e una parte della dottrina – l’unica ipotesi di mandato sinallagmatico sia costituito dal c.d. mandato in rem propriam, conferito cioè anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Il problema assume una notevole rilevanza pratica poichè, se si riconosce l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, si potrà ammettere l’esercizio dell’azione di risoluzione del mandato (soprattutto) per inadempimento del mandatario (che condurrebbe a risultati non raggiungibili mediante una revoca del mandato per giusta causa, poichè la revoca [rectius il recesso del mandante] produce effetti non retroattivi, mentre la risoluzione opera con efficacia ex tunc). Di qui l’opportunità di una riflessione sulla questione ai fini della redazione del testo normativo da proporre. 15. Come è noto, il codice civile italiano non regola il mandato ad alienare. Questo vuoto normativo, almeno all’apparenza, è inspiegabile soprattutto se si considera che invece lo stesso codice detta apposite norme (art. 1706 e 1707) per il mandato ad acquistare. Le spiegazioni date 15 dalla dottrina sono molteplici: alcuni autori ritengono che il codice non ne parli perchè il mandato ad alienare beni immobili non può ammettersi (a causa delle difficoltà che nascerebbero ai fini della trascrizione) mentre quello avente progetto beni mobili sarebbe inutile stante il principio di cui all’art. 1153 c.c., altri autori ritengono invece che non vi siano ostacoli a riconoscere la figura – come d’altronde emerge dall’art. 1731 e segg. che prevede espressamente la commissione a vendere – la quale andrebbe costruita sulla base dei principi generali. Tutto ciò segnalo soltanto per porre in evidenza l’esistenza di tale lacuna e per invitare ad una riflessione sull’opportunità di dettare una disciplina della figura (salvo che non si ritenga sufficiente la disciplina del contratto di commissione, che concreta, per l’appunto, un mandato senza rappresentanza a comprare o vendere). 16. Come è noto, il codice civile tedesco prevede la figura della autorizzazione. Il B.G.B. al § 185 comma 1° stabilisce infatti che «una disposizione relativa ad un bene, compiuta da un non legittimato, è efficace se viene compiuta con il consenso dell’avente diritto». Lo stesso paragrafo prevede al secondo comma l’approvazione successiva, da parte dell’avente diritto, dell’atto di disposizione posto in essere da un terzo su un bene dell’avente diritto. In Italia è assai controverso se si possa ammettere siffatta figura – chiamata comunemente autorizzazione a disporre – con la quale, mediante un atto unilaterale (autorizzatorio) il non dominus (autorizzato) acquista il potere di disporre di un diritto dell’autorizzante con effetti traslativi diretti dall’autorizzante (dante causa) al terzo (avente causa dallo stesso autorizzante). Può non essere inutile ricordare che una delle costruzioni proposte dalla dottrina italiana per il mandato ad alienare fa capo proprio alla figura della autorizzazione a disporre, che la stessa autorizzazione viene richiamata dalla dottrina per spiegare, ad esempio, il congegno del contratto estimatorio, e che la figura della approvazione viene utilizzata da una parte della dottrina a proposito di una delle modalità attraverso cui il venditore di cosa altrui può adempiere l’obbligazione di far acquistare la proprietà al compratore (ottenendo cioè l’approvazione a posteriori da parte del terzo proprietario). L’importanza anche pratica della figura rende necessaria a mio avviso una riflessione circa l’opportunità di prevedere espressamente l’autorizzazione e l’approvazione. ________________ MARIA PATAKYOVA University of Bratislava COMPARISON OF THE SLOVAK AND ITALIAN MANDATE CONTRACT General Notice First of all, it must be noticed that a mandate contract as it is understood under the submitted Italian Civil Code is regulated under three different names in the Slovak law. The Civil Code (the “CC”) regulates 1. Mandate Contract (furthermore, there are also special types of this contract – a Contract on Arranging a Matter (Section 733-766 of the CC), on Arranging a Sale of a Thing (Section 737-741 of the CC) and on Arranging a Tour (Section 741a-741k of the CC). The Commercial Code (the “CoC”) includes: 2. the Mandate Contract and 3. the Commission Contract (its special type is a Forwarding Contract (Sections 601-609 of the CoC). Commission regarding securities is regulated by special Act (Section 31, Act No. 566/2001 Coll. On Securities and Investment Services, as amended). 16 Generally, when comparing the Slovak CC and the CoC, the CoC regulates relations between entrepreneurs, the liability is usually objective, rights and duties are more specified, diligence is more strict, remuneration is predicted, etc. When comparing the Slovak and submitted Italian regulation, the Slovak one is more general, i.e. more issues are solved through general provisions (rights and duties are not stipulated directly in the mandate/commission contract), the subject of the contract (the scope of covered activities) is broader (I consider this as positive in our conditions). On the other side, the Slovak regulation is divided into many subcontracts and fall under two regimes – business (the CoC) and purely civil (the CC). Therefore, during our comparison, we had to refer to both the CC and the CoC. At present, there are discussions about substantial change of the Slovak legal system in the way that the CoC would be integrated into the CC. During this process, some „double-regulations“ of similar contracts would be reduced (i.e. contracts regulated in both the CC and the CoC, even with small differences, would become one regulation of one type of a contract only). As there are many contradictory opinions in this respect, this process seems to be long. GENERAL EXPLANATION OF THE SLOVAK MANDATE /COMMISSION CONTRACT 1. Mandate Contract under the CC: Under Section 724 of the CC, the mandatory binds himself to arrange a thing/transaction or performs an activity for the principal. A similar mandate contract is stipulated by the CoC, too (Section 566 of the CoC), even the names in Slovak language are different (mandátna zmluva under the CoC and príkazná zmluva under the CC (the word príkaz is more connected with command)). Both contracts have the same theoretical base, however, there are certain differences. In comparison with the CoC, anyone can be the mandatory, under the CoC it is just an entrepreneur (obviously, there is a possibility of option of the CoC for non-entrepreneurs). Furthermore, the scope of the contract is more general under the CC (any thing/transaction/activity), under the CoC it must be a business matter (thing/transaction/activity). Under the CC, the remuneration (compensation) is not necessary, however, under the CoC it is one of the basis of the mandate contract (it is presumed, if not agreed otherwise). It results from a particular Power of Attorney (the “PoA”) whether the mandatory acts in his own name or in the name of the principal. If the mandatory acts in the name of the principal, the rights and duties are chargeable directly to the principal. The mandatory has the right to recover expenses as well as to remuneration even if the result has not been achieved. 2. The Mandate Contract under the CoC Under Section 566 of the CoC, a mandate is a contract under which the mandatory undertakes either to arrange a certain business matter by effecting certain legal acts in the name of and at the account of the principal, or by performance of anther activity, and the mandatory undertakes to pay him certain remuneration for his services. If the mandatory's professional activities include making such arrangements, it will be presumed that some remuneration has been agreed. Particular provisions of the mandate contract under the CoC can be changed based on agreement of the contractual parties. Under Section 66 (3) of the CoC, in managing the matters of the company, the provisions on the mandate agreement will apply mutatis mutandis to relations between the company on one side 17 and a member of its body or its shareholder on the other side, unless a mutual agreement on the exercise of a function between such parties or other provisions of the CoC stipulate their rights and duties otherwise. Diligence of professional care is presumed, liability is objective. This applies also for statutory bodies of the companies acting on its behalf. These legal acts always bind directly the company and the company directly acquires the rights and is bound by the duties. 3. Commission Contract Under Section 577 of the CoC, under a contract with a commission agent, the commission agent ("agent") undertakes to conduct in his own name but at the account of the principal a certain business matter for the latter, and the principal undertakes to pay the agent a commission. The main difference is that the agent acts in his own name, unlike the mandate acting in the name of the principal. The commission contract must include an agreement on compensation, even in oral form, as the compensation is not presumed by the law. COMPARISON OF THE SLOVAK AND ITALIAN PROVISIONS Section I. General Provisions Ad Art. 1703 – In Slovakia, the scope of the contract is broader, as one party binds himself to accomplish „a transaction or perform other activity“; or, under the CoC, „a business transaction“ (please see Sections 566 and 577 of the CoC and Section 724 of the CC above). I believe the broader scope of the contract is useful in the practice. Ad Art. 1704 – 1705 – Under the Slovak law (both the CC and the CoC), pure contract does not give the power of representation, it only regulates the relationship between the principal and the mandatory. Therefore, there must be an explicit PoA. Under the CC, a written form is required only in specific matters. Under the CoC the mandate contract, Section 568 (3,4)) the Power of Attorney must be in writing, however, this provision is not mandatory, therefore, it can be changed through an agreement of parties. The PoA can be incorporated in the contract. Under the CC, it results from the PoA, whether the mandate acts in his own name or in the name of the principal. Ad Art. 1706 – In principle, the regulation is similar to the Slovak provisions (mainly see Section 583 and 585 of the CoC. Provision of Section 727 of the CC is brief (the mandatory is obliged to transfer all profit to the principal), however, through application of general provisions of the CC, the result would be similar. Ad Art. 1707 – The Slovak CC or CoC does not include such expressis verbis provision. Ad Art. 1708 – The Slovak law does not include such provision. Please see also comments to Art. 1704-1705 above Ad Art. 1709 – Under the CoC, the compensation is presumed. This does not apply under the CC. The principal is obliged to provide the mandatory a compensation, only if it was agreed or if it is usual with regard to profession of the mandatory. Ad Art. 1710 – Under the CoC, a diligence of a „professional care“ is required, i.e. it is more strict than under the CC – duty to act „according to his/her ability and knowledge“. The law 18 does not differ whether the activity was with or without a compensation. I believe that differentiation according to compensation would be more fair (compensation is taken into account in respect of covering damages under Section 729 of the CC). The information duty is under both the CC as well as the CoC. Ad Art. 1711 – 1713 – The Slovak regulation is quite similar to the submitted Italian. Ad Art. 1714 – Neither the CC nor the CoC regulate this under the mandate/commission contract. However, this could be deduced from general provisions. Ad Art. 1715 – Under Section 573 of the CC, the mandatory is liable, unless he has guaranteed in the mandate the performance of obligations. Under Section 582 of the CoC, the agent is not liable, unless he took over such obligation or breached his duty. Ad Art. 1716 and 1717 – The most of these provisions are not directly regulated by the CC/CoC, a solution usually results from a contract, PoA or special provisions of the law (e.g. regarding representation or acting the bodies of the company on its behalf, protection of rights of the principal is stipulated more general, substitution under the CC is in general not allowed (there are exceptions), while under the CoC (mandate/commission contract), it is allowed, however, the mandate/agent bears the responsibility). Ad Art. 1719 - Both the mandate under the CC as well as the agent under the CoC have the right to recover costs. However, under the CoC, in doubts, it is presumed that the costs are included in the remuneration (Section 588 of the CoC). The mandate under the CC has the right to means in advance. Ad Art. 1720 – Under the CC, the remuneration is presumed only if the mandate acts as professional, under the CoC, the remuneration of a mandate is presumed, remuneration of an agent must be agreed. In respect of damages, under the CC, the principal has to recover the damage he caused or which the mandatory suffered in connection with performance of the contract. If the damage occurred by accident, the principal recovers the damage only if the mandatory had to act without remuneration (he will not receive more than usual remuneration, Section 729 of the CC). The commission contract under the CoC does not regulate recovery of damage, therefore, general provisions will apply. Ad Art. 1721 – the Slovak regulation does not include the same provision, however, there is a right to retain the forwarded goods under the forwarding contract (Section 608 of the CoC). Ad Art. 1722 – 1730 – the Slovak regulation is similar to the Italian Civil Code, however, it is not so detailed. The CC refers to extinguishment of a PoA. The CoC states the same rules for the mandate as well as the commission contract. Both the principal as well as the mandatory as may repudiate the mandate. Under Section 574 of the CoC, the mandatory must warn the principal of all measures that must be taken in order to prevent any immediate threat of damage ensuing from the mandatory's incomplete performance related to arranging a certain matter. The mandatory is entitled to compensation of expenses (§ 572) and to a proportionate part of remuneration for the duly rendered services before the day when the notice comes into effect. Under Section 575 of the CoC, if the principal incurs damage due to the discontinuation of a certain activities, the mandatory must inform the principal of the measures to be taken in order to 19 prevent such damage. If the principal cannot take such measures even by means of other persons, and if he asks the mandatory to effect them himself, the mandatory is bound to do so. If the mandatory is an individual, his obligation shall expire upon his death. If the mandatory is a legal entity, the obligation shall expire upon the entity's deletion from the Commercial Register. Regarding the performance of activities between the day on which the notice is given and its day of effectiveness, the mandatory is entitled both to claim expenses, and to partial remuneration corresponding to the results attained in arranging the matter ensuing from the mandate. Section II: Commission Ad Art. 1723 – The Slovak regulation is broader (please see point 3. Commission Contract above). Ad Art. 1732 – This is not regulated directly by the Slovak mandate/commission contract. Ad Art. 1733 – Remuneration determined by usage is stipulated in the mandate contract under the CoC (Section 571). Determination by court results just from general legal provisions. Ad Art. 1734 – similar provision is included in the Contract on Arranging a Matter under Section 735 of the CC. However, the mandatory is entitled to recovery of costs and other loss, not for remuneration. Ad Art. 1736 - Under Section 573 of the CoC, the mandatory will not be liable for breaching an obligation by another person with whom he has concluded a contract concerning the arrangements of a certain matter, unless he has guaranteed in the mandate the performance of obligations assumed by another person in connection with arranging the matter. Nevertheless, the law does not connect such guarantee with a higher remuneration. Section III: Forwarding Contract Ad Art. 1737 – in principle, the Slovak provision included in the CoC (Section 601)is the same. Ad Art. 1738 – There is no special provision in this respect in the CoC. The CC includes similar provision in a Contract on Arranging a Matter (Section 735). Ad Art. 1739 – Under Section 602 of the CoC, the forwarding agent is bound to fulfil the instructions of the principal within the scope of the contract. The forwarding agent will warn the principal of any obvious deficiency in his instructions. If the forwarding agent fails to receive the necessary instructions from the principal, he is obliged to ask the principal to supplement them. However, if a danger of default arises, the forwarding agent is bound to proceed even without such instructions in order to protect as much as possible the principal's interests ensuing from the contract or his instructions, or those interests otherwise known to the forwarding agent. Under Section 603 (3), the forwarding agent is obliged to insure the consignment only if the contract stipulates so. Ad Art. 1740 – the Slovak provision of Section 607 of the CoC is similar to the Italian Civil Code. The forwarding agent is entitled to an agreed remuneration, or, if it is not agreed, to a remuneration common at the time of the conclusion of the contract for arranging similar transportation. In addition, the forwarding agent is entitled to compensation for necessary and reasonable expenses incurred by him for the purposes of fulfilling his obligation. 20 In addition to this, the forwarding agent is entitled to compensation for expenses reasonably incurred by him while performing his obligations. The principal shall provide the forwarding agent with a reasonable advance to cover the costs connected with the performance of his obligation, and shall do so prior to the commencement of the forwarding agent's performance. The principal shall pay the forwarding agent the remuneration and expenses incurred to the latter, without undue delay, after the forwarding agent has concluded the necessary contracts with the carriers, or with intermediary forwarding agents, and has informed the principal accordingly. Ad Art. 1741 - the Slovak provision of Section 605 (1) of the CoC is similar to the Italian Civil Code. If not agreed otherwise, or if the principal does not prohibit it at the latest prior to commencing the forwarding, the forwarding agent may himself effect the transport he should otherwise arrange. _______________ JEAN-PIERRE SORTAIS Université de Lausanne QUELQUES OBSERATIONS ET SUGGESTIONS CONCERNANT LE MANDAT (∗∗) Suggestions : Le contrat de mandat est l’un de ceux à propos desquels les difficultés risquent d’être très grandes car on désigne par le terme de « mandat » des réalités juridiques très différentes : ainsi, sans avoir à sortir de l’aire francophone, ce qu’on qualifie mandat dans le code suisse des obligations n’a que peu de points communs avec ce que le même terme recouvre dans le code civil français. Et. à cet égard, deux observations préliminaires paraissent s’imposer : a) Beaucoup de systèmes juridiques semblent connaître, en matière de contrats spéciaux, une catégorie « fourre-tout », si l’on peut dire, dans laquelle on range les contrats qu’on ne peut classer ailleurs : il s’agit, peut-on dire, d’une catégorie résiduelle. Cela se vérifie tout spécialement pour les contrats portant sur des prestations de services, qui ont de nos jours une extrême importance, compte tenu du développement du secteur tertiaire. A partir du moment où le débiteur des services promis n’est pas sous la subordination juridique de son cocontractant et où, par conséquent, la qualification de contrat de travail (naguère encore appelé « louage de services ») doit être écartée, quelle qualification adopter ? Le droit français recourt ici à la notion de louage d’ouvrage qu’une terminologie plus moderne baptise « contrat d’entreprise » : sont donc considérés comme des locateurs d’ouvrages ou comme concluant des contrats d’entreprise les avocats, architectes ou médecins et d’une manière générale les membres de professions libérales fournissant des services de caractère intellectuel. Tout autre est la position du droit suisse qui, à propos des activités précitées, recourt à la notion de mandat qu’un spécialiste averti appelle la « bonne à tout faire » des contrats de service (V.. F. Werro, Le mandat et ses effets, p. 1, n° 3). Cette vocation de subsidiarité du contrat de mandat résulte clairement de l’art. 394 alin. 2 du CO aux termes duquel « Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats ». D’où la première question qui se pose : faut-il prévoir, dans cette IIe partie de notre avant-projet, un contrat « fourre-tout » ? Et, en cas de réponse affirmative, est-ce au ( ∗) Essai envoyé aussi pour le colloque de 2008. 21 mandat – ou, éventuellement, à un autre contrat – qu’il convient de confier cette fonction ? b) Le seconde question concerne le lien entre le contrat de mandat et la notion de représentation : il y a – c’est bien connu – des cas de représentation sans mandat (c’est pourquoi nombre de codes comportent des dispositions spécifiquement consacrées au phénomène de la représentation quelle qu’en soit la source : V. p. ex. : le CO suisse art. 32 à 40 ; tel est également le cas de notre Avant-projet : V. les art. 60 à 69) et à l’inverse des hypothèses de mandat sans représentation. Cela dit, il y a – et pour des raisons qui ne sont pas uniquement historiques, encore que celles-ci soient importantes – des liens entre les deux notions de mandat et de représentation, mais ces liens sont différents d’un système juridique à l’autre : ils sont essentiels en droit français ou en droit italien où le contrat de mandat ne peut pas servir à d’autres fins que la représentation (même si cette dernière peut s’exprimer par d’autres moyens) ; ils sont relativement secondaires en droit suisse où la mission confiée au mandataire peut déborder largement le cadre de la représentation. Il conviendra donc dans la rédaction de ce chapitre de ne pas perdre un instant de vue les dispositions adoptées dans le livre Ier de l’Avant-projet (art. 32 à 40). Art. 1703 : A reprendre tel quel. Art. 1704 : Modifier l’intitulé en le complétant : «Mandat avec représentation (ou : représentation directe) » : Rédaction proposée : « Si le mandataire a reçu pouvoir d’agir au nom du mandant, les dispositions du Livre Ier, Titre VI, section III sont également applicables ». Art. 1705 : Compléter l’intitulé : « Mandat sans représentation (ou : représentation indirecte) ». Pour le surplus, la précision « même si ceux-ci ont eu connaissance du mandat » me laisse hésitant ; il me semble que le texte de l’alinéa 1er gagnerait en concision et en clarté s’il s’arrêtait après « accomplis avec les tiers » ; de plus, la rédaction de l’alinéa 1er ainsi amputé s’harmoniserait parfaitement avec celle de l’alinéa 2 qui commence par l’indication que « les tiers n’ont aucun rapport avec le mandant ». S’il en est ainsi, qu’importe qu’ils aient, ou non, eu connaissance du mandat ? Art. 1706 : a) L’alinéa 1er du texte pourrait recevoir utilement divers compléments : - faut-il réserver le cas de faillite du mandataire ou préciser : « le mandant peut revendiquer, même en cas de faillite du mandataire, … » ; - faut-il réserver le droit de rétention du mandataire? Cela paraîtrait normal. Il est à noter que, sur ce point, l’art. 401 alin. 3 du CO suisse fait d’une pierre deux coups puisqu’il prévoit que « le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant, sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire ». b) Les créances immobilières étant rarissimes, on peut comprendre l’expression « biens meubles » comme englobant aussi les créances dès lors que celles-ci sont quasiment toujours mobilières. Mais on ne peut éviter de se poser la question suivante : pourquoi l’art. 1707 précise-t-il « lorsqu’il s’agit de biens meubles ou de créances » ? c) L’alinéa 2 pourrait recevoir la rédaction suivante : « Si les biens acquis par le mandataire sont des immeubles ou des meubles immatriculés … « (la suite sans changement). Art. 1707 : 22 L’intitulé de cet article dans sa traduction en français, comporte un contresens. Il faut lire « créanciers » - et non pas « créances » - du mandataire (ou si l’on préfère : « dettes du mandataire »). Art. 1708 : Peut être repris tel quel. Art. 1709 : La présomption selon laquelle le mandat est conclu à titre onéreux paraît aujourd’hui tout à fait justifiée. Faut-il préciser que la rémunération du mandataire peut être « révisée » par le juge ? C’est un pouvoir que les juges français se sont attribué depuis longtemps. Est-il opportun de le dire expressément ? C’est tout à fait douteux. Art. 1710 : Peut être repris tel quel, sauf à préciser « avec toute la diligence ». Art. 1711 : Les seules modifications suggérées sont de pure forme : « Le mandataire ne doit pas dépasser les limites fixées par le mandat ; à défaut de ratification par le mandant, l’acte qui s’écarte du mandat reste à la charge personnelle du mandataire. Cependant, lorsque les circonstances, ignorées du mandant, sont telles qu’il est impossible de l’aviser à temps, le mandataire peut, dès lors qu’on peut raisonnablement présumer que le mandant aurait donné son approbation, s’écarter des instructions qu’il a reçues ». Art. 1712 : A reprendre tel quel. Art. 1713 : Alinéa 1er : à reprendre tel quel. Convient-il d’ajouter in fine, comme le fait l’art. 1993 C. civ. f. : « …quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ». Alinéa 2 : rédaction proposée : « S’il doit répondre de son dol ou de sa faute lourde, la dispense préalable de rendre compte que le mandataire aurait reçue restera sans effet ». Art. 1714 : Rédaction proposée : « Le mandataire est débiteur des intérêts légaux sur les sommes qu’il a reçues pour le compte du mandant, et cela à partir du jour où il aurait dû les remettre, les envoyer ou les employer selon les instructions reçues ». Art. 1715 : Rédaction proposée : « Sauf convention contraire, le mandataire qui agit en son propre nom ne répond pas envers le mandant de l’exécution des obligations assumées par les personnes avec lesquelles il a contracté ». La finale « hormis le cas où… » ne paraît pas devoir être reprise, tant il est vrai que le mandataire qui contracterait avec une personne qu’il sait être insolvable ne se comporte pas en bon père de famille et même commet une faute lourde. Art. 1716 : Rédaction proposée : « Sauf convention contraire, le mandat conféré à plusieurs personnes ne les autorise à opérer que conjointement et demeure sans effet aussi longtemps que toutes ne l’ont pas accepté. S’il est précisé dans le mandat que les mandataires peuvent agir séparément (ou : individuellement), chacun d’eux peut conclure l’affaire ; en pareil cas, aussitôt qu’il a été 23 averti de la conclusion, le mandant doit en aviser les autres mandataires ; faute de quoi, il est tenu de réparer les dommages qui pourraient résulter de l’omission ou du retard ». Le 3e alinéa qui prévoit que les mandataires « sont obligés solidairement envers le mandant » dès lors qu’ils ont « opéré conjointement » me laisse beaucoup plus hésitant. La règle énoncée est conforme à la solution du CO suisse dont l’art. 403, alin. 2 dispose : « Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont solidairement tenues de l’exécuter et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant… ». En revanche, elle est contraire à la règle française selon laquelle, en cas de pluralité de mandataires « il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée » (art. 1995 C. civ. f.). Il me semble que la solidarité ne devrait pas être de plein droit : elle ne devrait s’appliquer que si elle a été expressément prévue ou si le mandat a été conféré à des commerçants, voire – plus largement – à des professionnels. Enfin il est à noter que, si le texte de référence prévoit la pluralité de mandataires, il ne prévoit pas, en revanche, la pluralité de mandants : cette lacune paraît devoir être comblée (v. infra art. 1719 bis). Art. 1717 : On doit relever un grave contre-sens dans la traduction de l’alinéa 1er : il s’agit du mandataire qui « s’est substitué quelqu’un » (c’est-à-dire qui s’est fait remplacer) et non pas du mandataire qui « s’est substitué à quelqu’un ». En revanche, la traduction de l’alin. 4 est correcte. Cela dit, on peut préférer à la rédaction de l’art. 1717 celle de l’art. 398 alin. 3 du CO suisse qui dispose : « Il (le mandataire) est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoir ». Les alinéas 2 et 3 de l’art. 1717 peuvent être repris tels quels. En s’inspirant de l’art. 1994 alin. 2 du C. civ. f. on pourrait ajouter à l’alin. 4 in principio : « dans tous les cas… ». Art. 1718 : Je me demande si cette disposition ne serait pas plus à sa place dans le chapitre relatif au contrat de commission : les diligences prévues semblent concerner le commissionnaire beaucoup plus que le mandataire. Art. 1719 : Peut être repris tel quel. Art. 1719 bis : Il conviendrait de prévoir ici le cas de la pluralité de mandants. Et ici, à la différence de la solution préconisée en cas de pluralité de mandataires, il me paraît s’imposer que la solidarité entre les comandants soit de plein droit. A titre d’exemple, on pourrait adopter ici : - soit la rédaction français de l’art. 2002 : « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat » ; - soit la rédaction suisse de l’art. 403, alin. 1er CO : « Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui ». Art. 1720 : Rédaction proposée : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances qu’il a faites, avec les intérêts légaux à dater du jour où elles ont été faites et lui verser la rémunération convenue ». Pour ce qui est de l’alin. 2, on peut préférer la rédaction de l’art. 2000 C. civ.f. aux termes duquel « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ». 24 Art. 1721 : Rédaction proposée : « Sur les créances pécuniaires issues des affaires qu’il a conclues, le mandataire dispose d’un privilège qui lui permet de primer le mandant et les créanciers de celui-ci ». Art. 1722 : Cette disposition est certainement l’une des plus délicates à rédiger, compte tenu du poids de l’histoire et de l’évolution qui s’est produite : a) la libre révocation émanant du mandant pouvait se concevoir à l’époque ou le mandat correspondait à un service d’ami, essentiellement gratuit : qu’en reste-t-il aujourd’hui ? La plupart des mandats donnent lieu à rémunération et mettent en jeu l’intérêt commun des deux parties ; b) la renonciation du mandataire pouvait être admise dans un souci de symétrie, comme étant le juste pendant de la révocation reconnue au mandant. Les mêmes réserves s’y appliquent donc… sans parler du fait que le droit de libre renonciation reconnu au mandataire cadre fort mal avec l’obligation faite au gérant d’affaire de « continuer la gestion qu’il a commencée » (art. 1372 C. civ. f.). Dès lors, faut-il consacrer deux séries de dispositions aux causes d’extinction du mandat : les unes applicables au mandat gratuit (ou conclu dans l’intérêt exclusif du mandant), les autres au mandat onéreux (ou d’intérêt commun) ? La question mérite une réflexion approfondie. Art. 1723 : Rédaction proposée : « Le mandant peut dans tous les cas révoquer le mandat mais répond des dommages s’il n’a pas un juste motif de révocation ». Il me semble que, dans tous les cas, la révocation doit être efficace : on ne peut la tenir pour nulle et décider que le mandataire demeure investi de la mission qui lui avait été confiée. En revanche, la menace de dommages-intérêts est toujours présente. Peut-être faudraitil préciser que les dommages-intérêts devraient être d’autant plus lourds que les intérêts du mandant ne sont pas seuls impliqués dans le mandat. Mais la règle a vocation a être générale car, dans tous les cas (c’est-à-dire même si le mandat est gratuit et ne met en jeu que les intérêts du mandant), une révocation injustifiée est de nature à causer un préjudice – ne serait-ce que moral au mandataire. Art. 1724 : Texte à reprendre. Art. 1725 : Les modifications suggérées sont de détail et de pure forme : « La révocation sans juste motif du mandat onéreux (ou d’intérêt commun) conféré pour une durée ou pour une affaire déterminée oblige le mandant à réparer les dommages si elle est faite avant l’échéance du terme ou avant l’accomplissement de l’affaire. Si un tel mandat est à durée indéterminée, la révocation sans juste motif oblige le mandant à réparation lorsqu’il n’a pas observé un délai de préavis convenable ». Art. 1726 : Texte à reprendre. Seule modification suggérée, de pure forme : « à moins d’un juste motif » au lieu de « sauf lorsque survient un juste motif ». Art. 1727 : Peut être repris tel quel. _______________ 25 LUCILLA GATT Università di Napoli Suor Orsola Benincasa IL TRUST ITALIANO E LA POSSIBILE CONFIGURAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI DIRITTO EUROPEO SOMMARIO: 1. Il trust da contratto “alieno” a contratto “anomalo”: la lista delle clausole vietate. – 2. Dal trust (interno) al trust (di diritto interno). – 3. Gli orientamenti disciplinari a livello europeo. 1. Il trust da contratto “alieno” a contratto “anomalo”: lista delle clausole vietate. – Esiste o non esiste nel nostro ordinamento una disciplina del trust come fattispecie negoziale socialmente tipica? E’ stato scritto che di regola il tipo legale rappresenta la traduzione, sul piano normativo, di un dato tipo sociale, ossia di uno schema di operazione economica già affermatosi nella prassi1. L’affermazione di uno schema di operazione economica nella prassi implica che tale schema sia sottoposto a regole che, sebbene non siano di fonte legislativa, siano, comunque, più o meno facilmente, individuabili, operanti ed osservate in modo pressoché uniforme dagli operatori del mondo giuridico2. Riguardo al trust questo genere di regole sono attualmente presenti in Italia? Nel tentativo di rispondere a questa domanda utili appaiono le riflessioni svolte da G. De Nova e di recente raccolte in un volumetto dal titolo Il contratto alieno3, che va a toccare alcuni punti focali del rapporto tra «autonomia privata e modelli [contrattuali n. d. r.] transnazionali». Con il “trust interno” quale contratto scritto in lingua italiana, conforme (almeno parzialmente4) ad un modello straniero, regolato (per buona parte5) da legge straniera ma sottoposto a giurisdizione italiana, ci si trova davanti ad un fenomeno che si presenta, per alcuni tratti, speculare e, per altri versi, analogo rispetto a quello del «contratto alieno»6, inteso come 1 Così sinteticamente ma efficacemente A. ZACCARIA, sub art. 1322, in Commentario breve al codice civile a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 8a ed., 2007, 1351. Cfr. C. M. BIANCA, Il contratto. Diritto civile III, 2a ed., Milano, 2000, 473: «Il tipo contrattuale è in ampio senso il modello di un’operazione economica ricorrente nella vita di relazione. […] Il tipo contrattuale si distingue in legale o sociale. Il tipo contrattuale legale è un modello di operazione economica che si è tradotto in un modello normativo, cioè in un modello di contratto previsto e disciplinato dalla legge. Il tipo sociale è invece un modello affermatosi nella pratica degli affari ma non regolato specificamente dalla legge». 2 Cfr. ancora C. M. BIANCA, Il contratto, cit., 477: «Nella pratica degli affari si assiste al continuo fenomeno della tipizzazione sociale di contratti innominati, quali modelli che rispondono a nuove esigenze pratiche e che attraverso la contrattualistica tendono ad acquisire una specifica regolamentazione uniforme (es.: la sponsorizzazione». 3 Torino, 2008. 4 Sul punto si veda quanto detto supra Cap. I, parr. 2, 3 e infra nel testo. 5 Non del tutto però: v. infra nel testo e nota 121. 6 G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 47ss. L’a. individua accanto al noto fenomeno dei contratti atipici quello dei contratti alieni. Il «contratto alieno» si configura quando un soggetto non italiano (ovvero italiano ma controllato da un non italiano) stipula un contratto in Italia con un soggetto italiano che ha la forza contrattuale sufficiente per imporre come legge applicabile il diritto italiano. L’a. non manca di far rilevare come tra i contratti alieni si possano trovare contratti atipici che non corrispondono, cioè, ai tipi di contratto per i quali il diritto italiano prevede una disciplina particolare (es.: leasing, factoring, franchising, engineering ecc.). Questa sovrapposizione tra contratto alieno e contratto atipico non deve, tuttavia, distogliere l’attenzione dal fatto che la categoria del contratto alieno è più ampia di quella del contratto atipico, perché tra i contratti alieni si rinvengono fattispecie per le quali il diritto italiano detta una disciplina particolare. Può, infatti, essere ricondotto alla vendita lo share purchase agreement, che ha ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali qualificate; può inquadrarsi nella cessione di azienda, il sale of business; può ricondursi al patto di non concorrenza il covenant not to compete. Cfr. anche la seguente nota 121. 26 contratto in lingua straniera (generalmente lingua inglese), conforme (pressoché totalmente7) al modello straniero (generalmente quello imposto dalla prassi nordamericana) ma in cui le parti espressamente scelgono8, come legge applicabile, il diritto italiano e, conseguentemente, rinviano la soluzione di eventuali controversie al giudice italiano (o ad arbitri italiani, più raramente internazionali). Il “trust interno” – nella versione ad oggi più accreditata presso dottrina e giurisprudenza maggioritarie – si presenta, piuttosto, come contratto anomalo, dato che la sua configurazione prevede la scelta di una legge straniera e di un giudice italiano9. Se volessimo generalizzare i suddetti tratti del trust interno, immaginando – in astratto – ipotesi ad esso similari, potremmo porre, accanto alla figura del contratto alieno, quella del contratto, per così dire, anomalo, anch’esso – alla luce dell’assetto normativo vigente in Italia (su cui infra par. 2) – non identificabile tout court con il contratto atipico10 ma neppure con il contratto alieno in quanto, a differenza di quest’ultimo, presenta un contenuto ispirato, sì, a modelli stranieri ma ampiamente “italianizzato”11 (v. infra); inoltre, esso non è regolato (e comunque non solo) dalla legge italiana bensì anche (e soprattutto) dalla legge straniera (la cui scelta è – secondo l’opinione dominante in Italia - considerata irrinunciabile ai fini della riconoscibilità della fattispecie trust). L’unico elemento di comunanza tra contratto alieno e contratto anomalo resterebbe, quindi, la clausola con cui viene designata la giurisdizione italiana. In entrambe le fattispecie, però, la designazione del giudice italiano “stride” in qualche modo perché così come, riguardo al trust-interno/contratto anomalo, difficile risulta giustificare in modo coerente (ma anche efficiente) sul piano logico-giuridico la scelta di un diritto sostanziale (lex causae) differente dal diritto processuale12 (lex fori), ugualmente riguardo al contratto alieno risulta difficile giustificare la scelta di un diritto sostanziale e di un diritto processuale diversi dalla lingua, dalla struttura e dal contenuto del contratto concluso13. Non c’è dubbio, tuttavia, che il contratto alieno appaia, in un certo senso, “più coerente” in quanto tende a far coincidere legge applicabile e giurisdizione per rapporti giuridici derivanti da un contratto costruito su un modello straniero o internazionale ma che esplica i propri effetti prevalentemente nel territorio dello Stato italiano. 7 I contratti alieni ignorano la disciplina italiana di fattispecie analoghe, eventualmente presenti: così G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 49: i contratti alieni, pur avendo tipi di riferimento nel sistema italiano (cfr. supra nota 120), rimangono alieni in quanto «pensati, costruiti in funzione del diritto statunitense, ed ignorano il diritto italiano, anche quando esso prevede norme potenzialmente applicabili». 8 G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 47, fa notare che è opportuno limitare il tema generale molto ampio del rapporto tra autonomia priva e modelli transnazionali aggiungendo il sottotitolo «The law which governs this Agreement is the Law of Republic of Italy» che riproduce il contenuto della clausola inserita nei contratti alieni sulla scelta della legge applicabile. 9 Sul contenuto della clausola sulla legge applicabile, vale a dire sui limiti entro i quali le parti possono scegliere la legge applicabile (se possono escludere o meno alcune parti di essa e con quali conseguenze) ed imporre al giudice di esercitare il suo ufficio entro i confini della legge da loro scelta cfr. sempre G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 88. 10 Inteso, restrittivamente, come contratto non ispirato a modelli stranieri ma, più semplicemente, stimolato dall’esigenza di soddisfare interessi nuovi – non legalmente tipizzati – provenienti dalla realtà sociale italiana. Ed, infatti, cfr. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 42-43 e infra Cap. II, par. 2 nota 130. 11 Mentre i contratti alieni ignorano del tutto il diritto italiano, anche quando vi sia (v. supra note 119 e 120), il contratto anomalo-trust interno ha assunto una configurazione di cui (alcune) regole di diritto italiano hanno condizionato il contenuto (v. supra Cap. I, par. 2, 3 e infra nel testo). 12 Né varrebbe invocare, per superare l’aporia, i fenomeni del forum shopping – su cui vedi supra Cap. I, parr. 4 e 5 – e del law shopping su cui v. infra nel presente paragrafo. 13 G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 48, trova questa giustificazione nella maggiore forza contrattuale della parte italiana ma che si tratti di un punto contradditorio emerge da quanto lo stesso a. dice più avanti (p. 86), là dove non manca di osservare che le cose potrebbero cambiare in prospettiva se dovesse avere successo la propensione delle law firms ad imporre prescrizioni procedurali di common law (in particolare quanto alla produzione di documenti e all’assunzione di prove) anche in procedimenti arbitrali interni. Tale propensione attesta – ci sembra – la naturale tendenza a sottoporre una fattispecie contrattuale a procedure proprie dell’ordinamento dove essa è nata ed al quale ontologicamente appartiene. 27 In ogni caso, mettendo da parte quest’ultima indicazione, ciò che interessa qui sottolineare è come il fenomeno del contratto alieno sollevi – ci sembra – questioni analoghe a quelle sopra viste per il trust interno. Anche per il contratto alieno il nodo problematico più consistente si concentra, oltre che sulla struttura e sull’interpretazione dell’atto14, sulla compatibilità delle clausole contenute nell’atto medesimo, plasmato interamente sul modello straniero, con i principi cardine e le norme imperative del nostro ordinamento15. Secondo l’analisi del De Nova questo problema di compatibilità non può essere e, di fatto, non viene superato completamente mediante interventi legislativi (spesso superficiali) ad hoc16 ovvero con avalli giurisprudenziali che, in assenza di una regola di vincolatività del precedente, non diminuiscono comunque i margini di incertezza sulla prevedibilità delle decisioni. Per risolvere ab origine il suddetto problema è necessaria, piuttosto, la creazione di una lista condivisa di divieti e di clausole vietate (vale a dire la creazione di norme imperative uniformi) che evitino «un’adozione cieca dei modelli contrattuali alieni» ed impongano al giurista italiano un «confronto critico, alla luce del diritto italiano, con i modelli contrattuali alieni»17 (e – può aggiungersi – anomali nel senso specificato sopra). E che questa indicazione sia da seguire risulta anche – mutatis mutandis – dalla constatazione che essa si è rivelata, finora, la più efficiente per risolvere problemi relativi a contratti non necessariamente informati a modelli stranieri ma che presentano, al pari di questi, problematiche di definizione dei contorni che li caratterizzano e di rispetto di principi inderogabili dei diversi sistemi giuridici nazionali in ragione della loro vocazione al coinvolgimento di soggetti di diversa nazionalità tale da indurre gli organi comunitari ad intervenire con una direttiva volta ad armonizzare sul punto le legislazioni statali. Si allude, in particolare ai cosiddetti contratti del consumatore che possono assumere configurazioni molteplici e che, in ragione di ciò, non sono individuati con precisione nell’art. 33 del nostro Codice del Consumo ma genericamente indicati come «contratti conclusi tra il consumatore ed il 14 Sempre G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 50-56. Cfr. ancora G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., in part. 50-62, là dove prende in esame il problema della struttura, dell’interpretazione ma soprattutto quella della compatibilità delle clausole contenute nei contratti alieni con il diritto italiano che l’a., riprendendo S. PATTI (Introduzione a H. Kötz, Diritto europeo dei contratti, trad. it. a cura di S. Patti, Milano, 2006), definisce una «debole barriera» in quanto i contratti alieni, prima o poi, sono stati accettati ed, anzi, riconosciuti dal legislatore. Tra gli esempi menzionati (problemi di causa posti dai performance bonds; contrasto con divieto del patto commissorio posto dal lease back; problemi con il divieto di fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie posto dal leveraged buyout) De Nova include anche il trust e la questione della compatibilità della fattispecie con l’art. 2740 c.c.: sul punto v. infra nel testo e Cap. II par. 2. 16 Ancora G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 41-43, 44-46, 49. L’a. giudica gli interventi del legislatore italiano malriusciti in quanto non si traducono in un’effettiva disciplina speciale dei contratti considerati e questo accade ed è accaduto (es.: legge sul franchising o, ancor prima, legge sul factoring o ancor più evidentemente sul leasing) perché tali contratti non si prestano ad essere regolati secondo lo schema tradizionale del legislatore italiano: norme dispositive-norme imperative; questo modo di legiferare non è coerente con la materia da regolare perché il contratto di derivazione anglosassone non è fatto per essere integrato da norme dispositive bensì per essere autosufficiente, completo e, soprattutto, non è pensato in relazione al diritto italiano. Per i contratti alieni – che mirano a realizzare l’unità del diritto entro l’unità dei mercati come è stato scritto da F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contr. Impr., 2000, 197– non ha molto senso ipotizzare una disciplina nazionale perché, nota sempre De Nova, la materia da regolare è ostile; il nostro legislatore è abituato a considerare i singoli contratti come destinatari di una disciplina speciale rispetto a quella generale sul contratto ma la prassi contrattuale dei nuovi contratti non risponde a questo schema: costituisce un corpus non speciale bensì alieno. Non a caso la Schuldrechtmodernisierungsgesetz ha lasciato fuori dal suo raggio di interesse i nuovi contratti di origine anglosassone e non solo e non tanto per ossequio alla tradizione(cfr. sul punto S. PATTI, Conclusioni: luci ed ombre nella riforma dello Schuldrecht, in Contr. Impr./Europa, 2004, 963) quanto per la percezione della loro alienità rispetto al diritto nazionale. 17 Così sempre G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 49, 70-71. Dello stesso a. si veda anche il testo dell’intervento, Contratti senza Stato (a proposito del Draft CFR), distribuito a Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense in occasione del Convegno sul Draft of Common Frame of Reference, 23-24 settembre 2008, dal quale emerge un’approvazione per il Draft che ha saputo cogliere l’importanza della norma imperativa in un contesto in cui la prassi contrattuale tende a predisporre contratti che ambiscono alla completezza, ma anche una critica al medesimo Draft per aver esagerato nella tecnica del rinvio anche per le norme imperative e nell’uso di clausole generali che producono inevitabilmente incertezza sull’esito del giudizio. 15 28 professionista». Rispetto a tali contratti alcune clausole, elencate specificamente dal legislatore, sono appunto vietate a pena di nullità a causa della loro (presunta) vessatorietà (v. infra par. 2 in nota). 2. Dal trust (interno) al trust (di diritto interno). – Avendo riguardo ai contratti alieni (ed anomali) l’elaborazione di una lista di norme imperative uniformi cioè di un elenco condiviso (da tutti i «formanti» coinvolti nell’elaborazione della disciplina della fattispecie) di divieti e di clausole vietate perché in contrasto con i principi cardine dell’ordinamento giuridico in cui il contratto esplica i propri effetti principali appare una valida alternativa all’emanazione di una legge ad hoc18 nonché una soluzione praticabile e ragionevole nell’ambito dell’intera contrattualistica ispirata a modelli stranieri (o internazionali nel senso di risultanti dall’intrecciarsi di più modelli stranieri) operanti nel sistema nazionale. 18 Non è un caso che siano fino ad oggi naufragati in Italia i tentativi di elaborazione di una legge sul trust anche ove l’ambito di operatività di questa legge fosse ristretto. A parte la Proposta di legge n. 1318 del 7 luglio 2006, d’iniziativa di vari deputati, e relativa al cosiddetto blind trust su cui si veda I. VALAS, Il blind trust, in Trust, II, cit., 194, si allude qui, in particolare, alla Proposta di legge n. 1471 del 10 luglio 2008 di iniziativa del deputato della Camera, on. Migliori, intitolata “Disciplina dei trusts istituiti in favore di persone portatrici di handicap” (che ha un precedente nella proposta n. 2733 del 10 maggio 2002, presentata dall’on. Cima) ma, a ben vedere, non hanno trovato accoglimento anche precedenti disegni e/o proposte di legge che, a partire dal ’99, sono stati sottoposti al vaglio delle Commissoini, alternativamente, da esponenti della Camera e del Senato. Questi progetti possono essere raggruppati in due categorie principali con riguardo alle analogie contenutistiche e strutturali che presentano. Simili sono il progetto di legge 11 novembre 1999 n. 6547, di iniziativa dell’on. Rabbito ed altri, intitolato “Disciplina del trust” e il disegno di legge 12 maggio 2008 n. 489, d’iniziativa dei senatori Barbolini e Pegorer, intitolato “Istituzione del trust di diritto italiano, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre n. 364”. Queste iniziative configurano la legge regolatrice del trust come legge attuativa della Convenzione dell’Aja del 1985, restringendo, però, l’ambito soggettivo del trustee al trustee professionale e dedicano alcune dettagliate disposizioni alla disciplina fiscale del trust. All’altro gruppo appartengono invece la proposta di legge n. 6320 del 1° febbraio 2006, di iniziativa dell’on. Tabacci, intitolata “Disposizioni sull’affidamento fiduciario” e l’emendamento all’art. 9 del ddl n. 3256 (bozza della Legge Finanziaria 2008) elaborato, principalmente, dal prof. Michele Graziadei e comparso su IlSole24 ore del 30 novembre 2007 nonchè ripreso interamente nel ddl n. 854 del 26 giugno 2008, d’iniziativa della senatrice Leddi, intitolato “Disciplina tributaria del trust”, che prevede all’art. 1 l’introduzione nel codice civile del capo IX-bis, artt. 1741bis-1741undecies nonché la modifica dell’artt. 2645ter c.c., l’introduzione dell’art. 2684bis c.c. ed, infine, modifiche e novellazioni delle principali normative di diritto tributario: tutti e tre questi progetti configurano l’affidamento o la fiducia in termini negoziali e più precisamente contrattuali, non limitano l’ambito soggettivo del trustee, sono attenti al regime pubblicitario e fiscale della fattispecie. Uno sguardo complessivo a tutti i progetti menzionati, compreso quello sul blind trust, fa emergere comunque anche elementi di diversità già a partire dalla denominazione, per non parlare poi della tecnica adottata (legge speciale e/o novellazione del codice civile). Essi rivelano diversità nell’identificazione strutturale dell’istituto (contratto o atto unilaterale o affidamento), elemento questo che attesta non solo e non tanto le difficoltà di inquadramento della fattispecie-trust nell’ambito delle categorie civilistiche (di diritto italiano in special modo) quanto, piuttosto, la sua inevitabile “riduzione”, il suo “ridimensionamento” nel momento stesso in cui si tenta di regolarla dedicandovi norme ad hoc (v. infra nel testo). Ciò è confermato proprio da quanto accaduto di recente in Francia: dal 2007, anno di emanazione della legge (non sul trust ma) sulla fiducie, ben altri due provvedimenti normativi nel 2008 e nel 2009 (v. supra note 11 e 28) hanno tentato di “aggiustare il tiro”, estendendo i contorni della fattispecie fiduciaria che, nella legge del 2007, apparivano – e tutt’ora appaiono – alquanto limitati. Considerazioni analoghe possono farsi sulla legge di altri Stati europei come quello della Repubblica di San Marino sui trust del 17 marzo 2005 n. 37, che – non a caso – prima ancora dell’Italia, ha sentito l’esigenza di regolare espressamente il fenomeno trust; lo stesso può dirsi sulla legge lussemburghese del 27 luglio 2003 (v. supra note 11, 14 e 28 e infra nel testo). Le difficoltà di qualificazione e inquadramento emergono anche nel dibattito ad oggi in corso presso la Scottish Law Commission la cui ultima relazione Discussion Paper on the Nature and Constitution of Trusts – October 2006 Discussion Paper No 133, pubblicata in TAF, 2008, 72ss., denota, anche solo scorgendo l’indice, gravi incertezze sulla qualificazione della fattispecie con riguardo, ad esempio, all’opportunità di attribuire ai trusts una legal or juristic personality (par. 2.39) e di registrarli (cfr. D. HAYTON, The nature and the constitution of trusts: the scottish law commission’s proposals, in TAF, 2008, 135). In dottrina l’esigenza di dedicare apposite regole al trust è stata espressa con chiarezza oltre che da M. LUPOI, anche da P. SCHLESINGER, Una «novella» per il trust, in Notariato, 2001, 337 ed è condivisa dalla totalità del ceto professionale (forense e notarile); cfr. anche G. DE NOVA, Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro-II, cit., 475-477 (sul punto infra nel testo). 29 Se ciò è vero, non si può fare a meno di constatare che proprio tale soluzione può essere considerata, in parte, raggiunta o comunque in fase di raggiungimento, in Italia, ove si abbia riguardo al trust. Per suffragare questa conclusione è opportuno andare per ordine e tornare al tema centrale della nostra indagine, focalizzata sul problema disciplinare del trust. A tale proposito deve rilevarsi come, pur con le specificità sopra indicate, riguardo ai contratti alieni non vi sia stata e non vi sia grande difficoltà da parte del mondo giuridico (italiano) ad accettare l’idea che un contratto informato completamente a modelli stranieri/internazionali possa essere regolato dalla legge italiana (oltre ad essere sottoposto alla giurisdizione italiana)19 purché il suo contenuto (in senso ampio) non contrasti con norme imperative del diritto italiano. Se questo è ammesso per i contratti alieni, non si vede perché non ammetterlo anche per il contratto che abbiamo definito anomalo ed, in particolare per il trust cosiddetto interno, tanto più che quest’ultimo, al contrario delle fattispecie di contratto alieno che risultano (quasi del tutto) aderenti al modello straniero, si è andato, per così dire, “emancipando” dal modello straniero (tra l’altro non facilmente identificabile: v. infra) proprio grazie al lavoro di verifica e valutazione di compatibilità con il diritto italiano delle clausole da inserire nell’atto istitutivo di trust20, fino ad assumere una configurazione sempre più di diritto italiano rispetto alla quale la scelta della legge straniera si riduce – oggi più che mai – ad una sorta di “clausola di stile”, di cui è auspicabile (se non addirittura necessaria) l’eliminazione (v. infra), tenendo anche conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera la clausola di stile improduttiva d'effetti giuridici21. Come risulta dall’analisi degli atti istitutivi di trust presenti nei formulari ovvero realmente circolanti22, la clausola sulla scelta della legge applicabile appare caratterizzata da “genericità e 19 Ancora una volta è utile leggere le parole di G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 48: le parti concludono un contratto pensato e scritto sulla base di un modello diverso dal diritto italiano e cioè un modello di common law, in particolare un modello statunitense, pur indicando quale legge applicabile il diritto italiano. 20 Tale lavoro è stato compiuto, sì, da esponenti della classe accademica (principalmente da M. LUPOI con L’atto istitutivo di trust. Con un formulario, Milano, 2005 e, continuativamente, con la rivista Trust e attività fiduciarie dove vengono pubblicati modelli di atto di trust) ma – come si è tentato di evidenziare nel Cap. I – anche ed incisivamente da alcuni esponenti del ceto notarile e forense che hanno pubblicato e continuano a pubblicare volumi in cui non solo analizzano l’atto di trust clausola per clausola, dandone per assunta la praticabilità nel nostro ordinamento, ma allegano, altresì, modelli contrattuali. Oltre alle numerose pubblicazioni collegate direttamente con l’ordine dei notai (Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato; Quaderni del Notariato; Quaderni Federnotizie; Studi approvati o Studi raccolti dal CNN) già, almeno in parte, citate supra, vale menzionare, solo a titolo esemplificativo e dimostrativo di quanto si va dicendo nel testo, i volumi, a taglio eminentemente pratico, di F. ROTA E G. BIASINI, Il trust e gli istituti affini, Milano, 2006 che appartiene alla Collana “Manuale e Applicazioni Pratiche - Lezioni Capozzi”e di E. BARLA DE GUGLIELMI (a cura di), Introduzione ai trusts e al loro impiego nella pratica professionale, materiali del corso omonimo organizzato dal Consorzio Interuniversitario per l’aggiornamento professionale in campo giuridico a.a. 2008-09; avv. A. MOJA, Commentario all’atto istitutivo di un trust, in Il trust nel diritto civile e tributario a cura di A. Moja, cit., 347ss. Inoltre va qui segnalata l’ampia diffusione di corsi sul trust o, meglio, sui trusts e sulle applicazioni possibili di queste versatili fattispecie contrattuali; tali corsi pullulano ovunque in Italia e vengono organizzati in ambito accademico ma più frequentemente professionale (dagli ordini notarili e forensi o, addirittura da singoli studi legali). 21 Cass., sez. III, 27 gennaio 2009 n. 1950, in Mass. Foro it., 2009, 106. 22 Si veda il già menzionato (v. supra nota 113) atto di Trust per Asilo Nido, Repertorio n. 88516, Raccolta n. 20552, dalla cui lettura emerge chiaramente quanto sia limitata la parte del contratto effettivamente regolata dalla legge straniera: «Articolo 27 Legge regolatrice A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale ("Trust Jersey Law 1984 as amended 1996 - Legge di Jersey sul Trust del 1984, come modificata nel 1996). B. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice [corsivo nostro].C. Qualsiasi provvedimento di natura cautelare, sommaria e speciale non cognitoria, dovesse essere intentato contro il Trustee deve essere regolato dalla legge italiana [corsivo nostro]. D. Per l'applicazione della legge italiana [corsivo nostro], il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l’esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo. E. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee, riguardanti beni immobili siti in Italia, sono regolati dalla legge italiana [corsivo nostro]. F. Il Trustee e il Guardiano, congiuntamente, possono in qualsiasi momento sostituire la legge regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni [corsivo nostro]. In tale circostanza il Trustee ha il potere di modificare le disposizioni di questo Trust che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice». Cfr., poi, l’atto di trust, posto in essere da uno dei coniugi per far fronte al mantenimento della figlia, menzionato nell’ordinanza di omologazione della separazione 30 ripetitività” tale da far supporre che essa non rispecchi un’effettiva volontà negoziale delle parti ma sia stata inserita nel testo della’atto per condizionamenti causati da una certa ricostruzione della fattispecie-trust. In altre parole e riepilogando, si assiste ad una vicenda per alcuni aspetti paradossale: per molti dei contratti alieni (diversi dal trust) si è accettato tout court l’assoggettamento alla legge italiana e, oggi, la difficoltà è quella di indurre l’avvio di un processo di valutazione della compatibilità delle clausole contenute in questi contratti, conformati per intero al modello straniero (e redatti anche in lingua straniera), con le norme imperative e i principi inderogabili di diritto italiano. Per il trust, invece, a causa della ratifica della Convenzione de L’Aja e di una certa interpretazione che ad essa è stata data da una parte della dottrina accademica23 e dalla quasi consensuale, emessa dal Trib. Milano, 23 febbraio 2005. In particolare gli artt. 3 e 4 così recitano: Art. 3. Legge regolatrice del Trust. a) II Trust è regolato dalla legge inglese [corsivo nostro]. Essa è la legge applicabile al Trust, alla sua validità, alla sua amministrazione e all'interpretazione di queste disposizioni. b) Peraltro, le obbligazioni e la responsabilità del Trust sono disciplinate cumulativamente dalla legge inglese e dalla legge italiana. c) Per l'applicazione della legge italiana [corsivo nostro] il Trust è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi di terzi e a essere loro trasferiti al termine del Trust. d) La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trust e posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana [corsivo nostro]. Art. 4. Giurisdizione e competenza. a) Ogni controversia sulla validità o gli effetti del Trust o sui diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, Foro di Milano. b) Ogni procedimento perché siano date direttive al Trust è proposto esclusivamente dinanzi alla magistratura italiana Foro di Milano; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura inglese[corsivo nostro]. V. ancora l’atto di trust su cui si è pronunciato Trib. Milano 7 giugno 2006, cit., nonché l’atto istitutivo di trust autorizzato ai sensi dell’art. 320 c.c. con decreto dal Trib. Grosseto, sez. dist. Orbetello, 15 luglio 2008, cit., dove si legge all’art. 3 Legge regolatrice del trust che: «Il Trust “E. e T.” è regolato dalla Legge inglese. I diritti, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente [corsivo nostro] dalla Legge inglese e dalla Legge italiana. Per l’applicazione della Legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai beneficiari finali. La validità, l’efficacia e l’opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia e riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla Legge italiana». 23 A ben vedere, infatti, la tesi del trust interno (riferibile a M. LUPOI che la sintetizza di recente in Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 23, 333) si fonda su un’interpretazione della Convenzione de L’Aja incentrata su un certo tipo di lettura (crediamo: non l’unica possibile) degli artt. 5, 6, 11 e 13. Dalla formulazione letterale di questi articoli si deduce che l’applicazione della Convenzione è esclusa quando la legge scelta come legge applicabile è quella di uno Stato che «non preveda» l’istituto del trust o la categoria del trust in questione ovvero quando gli elementi importanti del trust, ad eccezione di alcuni espressamente elencati, siano strettamente connessi con uno Stato che «non preveda» l’istituto del trust o la categoria del trust in questione. Questa formulazione del testo convenzionale induce in primo luogo a chiedersi quando può dirsi che uno Stato preveda, cioè regoli, un trust: è necessaria una legge ad hoc sul trust oppure possono essere sufficienti delle regole formatesi a livello giurisprudenziale e di prassi contrattuale? Nella tesi del trust interno si opta per la legge ad hoc e si afferma, di conseguenza, che l’Italia è un paese non-trust. Dunque: senza il rinvio alla legge ad hoc straniera il trust non potrebbe operare in Italia né potrebbe essere riconosciuto dagli Stati contraenti la Convenzione e ciò creerebbe disparità di trattamento in favore di cittadini stranieri che invece potrebbero istituire trust in Italia regolati dalla legge straniera (così M LUPOI, Trusts, cit., 537). Ma la scelta dell’opzione “legge ad hoc” è appunto tale e lascia aperta la possibilità di ritenere che la «previsione», cioè la regolamentazione di un istituto in uno Stato possa anche fondarsi su regole non legislative o, più esattamente, non solo legislative (come si va appunto sostenendo nel testo: v. infra). In ogni caso, anche optando per la legge ad hoc, rimane da chiarire perché sia necessario, ai fini dell’operatività del trust in Italia, la necessità del suo assoggettamento a legge straniera. La mancata indicazione di quest’ultima, infatti, e la scelta del diritto italiano potrebbero determinare, sì, la non applicazione della Convenzione e, quindi, la non riconoscibilità del trust regolato dal diritto italiano da parte degli Stati contraenti diversi dall’Italia ma ciò non andrebbe ad incidere sull’operatività e sulla ammissibilità in Italia del trust tutto italiano: in questa prospettiva la scelta della legge straniera non ha alcuna ragion d’essere e dunque poteva sicuramente essere evitata fin dall’inizio così come, infatti, è stata evitata per tutti gli altri contratti alieni, vale a dire per quei contratti conformati ai modelli stranieri ma – pacificamente - assoggettati al diritto italiano (v. supra par. 1). Nella prospettiva delineata nel testo il trust interno appare dunque nient’altro se non un escamotage (apprezzabile nelle intenzioni ma non nei condizionamenti che ne sono derivati e che a tutt’oggi persistono) elaborato per fornire agli operatori del diritto un punto di riferimento normativo “certo” al fine di indurli a ricorrere al trust, quale negozio di destinazione-separazione patrimoniale, per la soddisfazione di certi interessi. In realtà, ben lungi da creare certezze questo rinvio alla legge straniera ha generato incertezze notevoli perché esso è indubbiamente una forzatura nel senso che forza il senso della Convenzione, facendola apparire un ostacolo al trust italiano, tacendo del fatto che una fattispecie giuridica per essere tale in un ordinamento non necessita del riconoscimento da parte di altri e che 31 totalità dei ceti professionali più interessati alla praticabilità dell’istituto, non si è accettato l’assoggettamento alla legge italiana del trust (v. infra), spingendo invece per la scelta, indefettibile, della legge straniera, pur redigendo l’atto in lingua italiana e optando per la giurisdizione italiana. Questa convinzione, diffondendosi e trovando consensi, ha isolato il trust dagli altri contratti alieni, rendendolo appunto anomalo, ma ha avviato, da subito, una valutazione di compatibilità delle clausole dell’atto istitutivo di trust con le norme imperative del diritto italiano. In considerazione di quanto avvenuto, non appare adesso né opportuno né realistico continuare a procrastinare l’ammissione secondo cui la valutazione di compatibilità delle singole clausole da inserire nell’atto costitutivo di “trust interno”, valutazione, tra l’altro, svolta in base ai dettami della Convenzione de L’Aja (artt. 15, 16, 18) e che, ormai da tempo, è stata focalizzata ed attuata da una determinata dottrina ma soprattutto dai ceti professionali nonché, entro certi limiti, dalla stessa giurisprudenza24, si sia tradotta e si sostanzi oggi nell’elaborazione di regole di diritto interno che disciplinano la fattispecie (negoziale) denominata trust (soprattutto ove tale valutazione sia condotta attraverso l’analisi – anche in termini comparatistici – dei testi legislativi, giurisprudenziali, dottrinali nonché contrattuali stranieri). L’attività posta in essere dai «formanti» – più volte menzionati e nei quali va, senz’altro, inclusa anche la prassi negoziale – nell’ambito del loro rispettivo raggio di azione, consiste, a ben vedere, nell’elaborazione di regole altre rispetto alla specifica legge straniera scelta ed indicata dal disponente (nell’apposita clausola dell’atto istitutivo) quale legge regolatrice del trust. Si tratta, infatti, di regole – indiscutibilmente – ispirate ai principi dell’ordinamento giuridico italiano e l’eventuale disapplicazione del testo convenzionale consente comunque il ricorso ad altre norme di diritto internazionale privato (del foro ovvero di fonte comunitaria): v. sul punto anche infra note 148 e 161 e parr. 3-4. 24 Della necessità di effettuare questa valutazione di compatibilità la magistratura è – da tempo – pienamente consapevole arrivando a dichiarare nulli i trusts valutati incompatibili: cfr., ex multis, Trib. Milano, 16 giugno 2009, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1763.htm, che dichiara nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico il trust istituito da una società in stato di insolvenza allo scopo di soddisfare i propri creditori; così anche Trib. Milano 17 luglio 2009, cit. nonché, da ultimo, Trib. Milano, 30 luglio 2009, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1810.pdf che dichiara nullo il trust liquidatorio ex artt. 1325, n. 2, e 1418, art. 15 Convenzione de L’Aja; Trib. Trieste, decr. Ufficio del Giudice Tavolare, 19 settembre 2007, cit.: spetta al giudice mediante un’indagine attenta della causa dell’atto «verificare se l’atto istitutivo del trust o quelli ad esso geneticamente e funzionalmente collegati contengano pattuizioni che violino norme inderogabili specifiche o principi precettivi dell’ordinamento italiano o di quello estero prescelto dalle parti»; Trib. Trieste, decr. Ufficio Giudice Tavolare, 7 aprile 2006, in Riv. not., 2007, II, 367 e Foro it., 2006, I, 1935: «[…]per quanto sia precisa convinzione di questo giudice che l’art. 12 della convenzione de L’Aia del 1° luglio 1985 operi direttamente nel tessuto normativo interno, consentendo la trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà immobiliare ad un trustee, tuttavia questo risultato deve essere verificato in concreto, per saggiare il rispetto dei principî dell’ordinamento giuridico italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del diritto di proprietà in capo al trustee, sia quanto alla trascrivibilità dell’acquisto. Quando tale indagine sia preclusa a causa della mancata produzione dell’atto istitutivo di trust nella domanda di intavolazione, si deve negare pubblicità all’atto o al diritto trasferito». Molto chiaramente Trib. Firenze, 2 luglio 2005, cit.: «[…] con la ratifica della convenzione de L’Aja il legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento italiano il trust: pertanto, non è possibile escludere l’ammissibilità in astratto del trust interno, dovendosi al contrario procedere ad un accertamento caso per caso sia dell’eventuale violazione di norme imperative di legge non derogabili dall’autonomia privata, sia della meritevolezza dell’interesse perseguito». Cfr. per un’impostazione a più ampio raggio Trib. Trieste, decr., 23 settembre 2005, cit.: «nel valutare la compatibilità di ogni singolo trust con il diritto italiano, devono formare oggetto di apprezzamento sia l'autonomia negoziale, espressione diretta di libertà fondamentale garantita dal Trattato sull'Unione Europea (tutelata a livello costituzionale solo indirettamente, in quanto l'art. 41, comma primo, Cost., protegge l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della più ampia libertà di iniziativa economica, che si esercita normalmente in forma di impresa), la quale si concreti nell'istituzione del trust, sia il riconoscimento della legge straniera concretamente regolatrice del rapporto di trust. Questo giudizio deve essere caratterizzato da un "favor validitatis del trust", fondato anche sugli artt. 6.2 (validità della scelta del tipo di trust, qualora disciplinato dalla legge di rinvio) e 14 (applicabilità extraconvenzionale di leggi più favorevoli al riconoscimento di trust) della Convenzione de L'Aja». Sulla stessa linea già Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, cit. e sempre Trib. Bologna, 18 aprile 2000, in Nuovo dir., 2001, 793: «[…] deve trascriversi in via definitiva ai registri immobiliari la scrittura con firme autenticate dal notaio istitutiva di trust per l’affidamento al trustee di beni immobili e diritti, atteso che, con la cessione di essi dal settlor al trustee, si ha un trasferimento qualificato di beni in trust, da cui risulta un patrimonio separato; oltre le norme codicistiche, ai trusts interni si applica la convenzione de L’Aja, salvo che il trust sia vietato o incompatibile con la legislazione italiana [corsivo nostro]». 32 comunque compatibili con le (vaste) aree di diritto sostanziale inderogabile indicate dalla Convenzione de L’Aja. Tali regole appaiono come il prodotto di una combinazione fra elementi normativi/giurisprudenziali/contrattuali stranieri ed elementi normativi/giurisprudenziali/ contrattuali italiani; esse non si identificano più né con gli uni né con gli altri ma ciò non toglie che possono qualificarsi regole di diritto italiano in quanto ritenute compatibili con il nostro ordinamento nonché operanti, nel senso di applicate e osservate, al suo interno, rispettivamente, dai giudici e dai professionisti. L’operazione denominata valutazione di compatibilità altro non è se non un’attività di adeguamento al diritto italiano del modello straniero e/o internazionale della fattispecie trust. Questa attività è condotta con riguardo al testo convenzionale, al diritto italiano e al diritto straniero prescelto nonché svolta sia ex ante sia ex post a seconda del «formante» che la pone in essere25 e appare in questo momento di portata tale da indurre ragionevolmente ad affermare che essa ha determinato, in concreto, nell’ordinamento italiano una vera e propria transizione: si è passati dal trust (interno) al trust con la “u” (di diritto interno) mediante l’elaborazione di vere e proprie regole qualificabili come regole di diritto interno di fonte sia giurisprudenziale26 (ovvero di altre 25 Di nuovo va menzionato il testo curato da A. MOJA, Il trust nel diritto civile e tributario, cit., perché nella sua struttura rivela chiaramente – ci sembra – quanto si va dicendo nel testo sul cammino che ha compiuto il trust in Italia dal punto di vista del ceto professionale. Infatti, i primi due capitoli del testo sono dedicati l’uno al trust di diritto inglese e l’altro alla Convenzione de L’Aja, il terzo e il quarto sono dedicati alla giurisprudenza italiana sui trusts interni e all’applicativa dei trust interni. E la ragione per la quale si cita questo testo non è il suo pregio scientifico (ovviamente assente) ma la sua capacità di testimoniare, con la semplice suddivisione dei capitoli dell’indice, la percezione del cammino suddetto da parte delle categorie professionali le quali, però, non sono state in grado, finora, di trarne tutte le conseguenze sulla configurazione del trust come contratto atipico operante nel sistema italiano e dunque come contratto già regolato da norme di diverse fonti. Cfr. sul punto infra nel testo e nelle note. 26 Tali sono le regole contenute, ad esempio, nelle pronunce di: Trib. Genova, 17 giugno 2009, in www.iltrust-in-italia.it, che nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno; Trib. Bologna, 1 aprile 2009, www.il-trust-in-Italia.it, quando dispone che il marito divorziato nomini la ex moglie beneficiaria della metà di un immobile in trust, a titolo di assegno divorzile in unica soluzione. Particolarmente “forte” la decisione di App. Roma 19 gennaio 2009, secondo cui il decreto di un giudice tutelare, che abbia ad oggetto l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace sottoposto all’amministrazione di sostegno è idoneo ad essere trascritto ai sensi dell’art. 2645ter e dunque a valere come atto costitutivo di trust; Trib. Trieste, decr. Ufficio del Giudice Tavolare, 19 settembre 2007, in Notariato, 2008. 251, in cui si ammette la costituzione di un trust per fornire tutela economica e assistenza ad una famiglia di fatto e si afferma, altresì, in conformità a quanto sostenuto da parte della dottrina accademica, la possibilità di costituire un trust per soddisfare interessi meritevoli di tutela in base alle norme costituzionali; ancora cfr. Trib. Milano, 10 luglio 2007, in TAF, 2007, 579: «[…] un beneficiario è legittimato ad agire contro l’atto con il quale il disponente revoca il guardiano inizialmente nominato e nomina altro guardiano; qualora un trust sia stato istituito dal disponente con beni facenti parte del patrimonio dei propri genitori, nominati guardiani onde stabilire un assetto permanente dell’amministrazione dei beni in trust per il mezzo dell’attribuzione loro di poteri di controllo, consultivi e di revoca del trustee, e ciò anche per la tutela dei beneficiari, deve essere inibito qualunque effetto dell’atto immotivato con il quale il disponente abbia sostituito i guardiani perché costituente un non consentito atto discrezionale di amministrazione indiretta del trust». Regole di diritto interno si rinvengo anche in Trib. Milano, 7 giugno 2006, cit.: «[…] può essere omologato il verbale di separazione personale dei coniugi nel quale sia inserita l’istituzione di un trust auto-dichiarato dagli stessi coniugi separandi, in favore dei loro figli, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo patrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo coniugale». E ancora: Trib. Bologna, 20 marzo 2006, in TAF, 2006, 579: «i beni vincolati in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni contratte personalmente dal genitore dei beneficiari del trust perché ciò esula dai poteri conferitigli dall’atto istitutivo del trust, e ciò sebbene il trustee possa aver ingenerato nel terzo l’erroneo convincimento che tali obbligazioni sarebbero state soddisfatte mediante i beni in trust». Importante pure Trib. Firenze, 8 aprile 2004, in TAF, 2004, 567: «i genitori di un minore disabile possono essere autorizzati dal giudice tutelare a vincolare in trust, del quale si fornisce la bozza dell’atto istitutivo, somme del minore, unitamente a somme dei genitori, per l’acquisto di un immobile». Cfr. anche Trib. Perugia, 16 aprile 2002, in TAF, 2002, 584: «il trustee che eserciti la potestà genitoriale sulla figlia minorenne può essere autorizzato dal giudice a stipulare in nome e per conto della minore l’atto di adesione al trust di cui è trustee e a disporre la vendita di determinati immobili, il cui ricavato sarà immesso nel trust». Riporta con precisione altre regole di fonte giurisprudenziale in materia di trust L. DI COSTANZO, La pubblicità immobiliare nei sistemi di common law, Napoli, 2005, 57-58 nota 92; ID., Il trust in Italia: problemi ricostruttivi e profili applicativi, in Annali della 33 pubbliche autorità27) sia dottrinale28 nonchè generate dal consolidarsi della prassi negoziale, certamente indirizzata da alcuni (non tutti gli) esponenti dei ceti professionali29. Regole interne, quindi, stimolate da una parte della dottrina italiana, prodotte dal diritto vivente30 (giurisprudenza e prassi) e dotate – a quanto sembra – di un (non trascurabile) grado di effettività31. Facoltà di Economia di Benevento, Napoli, 2007, fasc. 12, 22-30 nel testo e nelle note. Utile anche l’ampia analisi di A. BRAUN, Trust interni, in Riv. dir. civ., 2000, 590ss. e P. MANES, Il trust in Italia, in Atlante di diritto privato comparato, Bologna, 2006, 204. 27 Si allude alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate o ai provvedimenti delle Commissioni Tributarie provinciali (soprattutto a partire dal 2007). Naturalmente a tali provvedimenti non può assegnarsi il medesimo ruolo delle decisioni giudiziali menzionate alla nota precedente ma esse, oltre ad attestare l’esistenza nel nostro ordinamento di una presupposizione di esistenza ed ammissibilità del trust (cosiddetto interno ma su cui infra parr. successivi), contengono comunque regole di operatività del medesimo ottenute attraverso l’applicazione (e l’interpretazione) di norme di diritto italiano che spesso non contemplano esplicitamente il trust e che dunque vengono applicate in via estensiva ovvero analogica: per un elenco dei provvedimenti suddetti cfr. sempre il sito dell’Associazione “Il Trust in Italia” e precisamente il link: http://www.il-trust-initalia.it/php/document.php?nMenu=0&sMenu=0&IdSub=0&fStringa. Sul problema del rapporto tra disciplina fiscale e disciplina sostanziale del trust si tornerà più avanti nel testo. 28 Per l’elaborazione di “regole di diritto interno” significative nel senso delineato nel testo, si vedano oltre alla gran parte dei contributi di M. Lupoi e, più specificamente, il già citato Formulario a cura di M. Lupoi del 2005 ma anche il recente Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova, 2008. L’a. non appare, tuttavia, pienamente consapevole di aver contribuito alla formazione di regole di diritto interno del trust di cui continua a professare l’assoggettamento a diritto straniero. Rilevanti nell’ottica che si va delineando nel testo sono anche i numerosi e approfonditi contributi di M. BIANCA che saranno meglio analizzati oltre nel testo: fin da ora si veda il recente Trustee e figure affini nel diritto italiano, in Riv. not., 2009, 557ss. Dell’a. va detto anche che più di altri o, comunque, con maggiore tempestività e frequenza di altri esponenti della dottrina, ha avuto e continua ad avere un significativo dialogo con il ceto professionale, notarile in particolare, e di ciò va reso merito in quanto l’assenza o l’attenuarsi di tale dialogo è spesso causa di conflitto o, peggio, di sostanziale allontanamento tra i «formanti», che rimangono così isolati in posizioni sempre più estreme come dimostra il recente caso dell’App. Roma 19 gennaio 2009, Pres. Redivo, Rel. Sabeone, su cui cfr. nota critica di A. MORACE PINELLI, Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostengo, in Riv. dir. civ., 2009, II, 495ss. 29 S. BARTOLI, D. MURITANO, Riflessioni su talune clausole utilizzate nei trusts interni, cit., in part. 93ss. e cfr. degli stessi aa., Le clausole dei trusts interni, cit., dove con specifica attenzione si soffermano su molte clausole rilevanti per le fattispecie di trust, proponendone una configurazione compatibile con il diritto italiano e, nella maggior parte dei casi, diversa da quella originaria, vale a dire da quella che la clausola presenta in fattispecie di trust regolate da leggi straniere (v. sul punto supra note 60 e 61). Di D. MURITANO sono da segnalare anche Norme inderogabili dell’ordinamento interno: persone, famiglia, proprietà, garanzie, in Atti del Corso di alta formazione sul Trust, II edizione, Feltre (BL) 14-15 marzo 2008, consultabile, con chiave di accesso, all’indirizzo http://coursecommunity.iulm.it/course/view.php?id=166. Anche in questo contributo l’a. non manca di far rilevare che in Italia per i trusts liberali e testamentari «l’esercizio del power of resettlement sarà valido solo nei limiti in cui il disponente ha stabilito i criteri ai quali il trustee si deve attenere. Le clausole che si ritrovano negli atti istitutivi di trusts interni che, molto semplicemente, attribuiscono discrezionalmente questo potere al trustee, non sembrano corrette». Cfr. anche G. PETRELLI, Formulario notarile commentato, cit.; M. MONEGAT, G. LEPORE, I. VALAS, Trust, cit., voll. I e II e il cd rom allegato. In particolare il volume II si apre con una parte intitolata L’approccio dei professionisti al trust; da tenere presente anche D. ZANCHI, Diritto e pratica dei trusts. Profili civilistici, Torino, 2008; v. anche supra nota 134. 30 Si veda la rassegna di pronunce sul trust contenuta in La giurisprudenza italiana sui trusts. Dal 1899 al 2006, Quaderni di Trust e attività fiduciarie, 2a ed., Ipsoa, 2006; cfr. anche per un esame delle pronunce sul trust relative al biennio 2006-2008, le note del contributo riepilogativo sullo stato dell’arte di D. ROSSANO, Trust interno e meritevolezza degli interessi, nota a Trib. Trieste, decr., Ufficio Giudice tavolare Giud. Picciotto, 19 settembre 2007, in Notariato, 2008, 258 ss. Più in generale, sulla nozione di diritto vivente cfr. di recente G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte del diritto, in Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lezioni Magistrali su Il diritto giurisprudenziale a.a. 2006-2007, Napoli, 2007. 31 Intendendo per effettività la tendenza all’osservanza di una regola (che si denomina vivente ove sia di fonte giurisprudenziale) può rilevarsi che nella materia dei trusts, fin dall’inizio, i giudici – per la gran parte – si sono attenuti, con un certo scrupolo, ai loro precedenti (tranne casi in cui più che di eccezione può parlarsi – come si vedrà – di diversa impostazione). Particolarmente significativi sono esempi recenti: in proposito da segnalare qui il rinvio contenuto espressamente in Trib. Trieste, decr. Ufficio Giudice Tutelare, 19 settembre 2007, cit., al proprio precedente del 23 settembre 2005; lo stesso fa, ancora più di recente, la già menzionata ordinanza del Trib. Milano, Sez. VIII civ., 17 luglio 2009 rispetto a quella di Trib. Milano, 16 giugno 2009, cit., di cui sono riportati interi passi nel testo del provvedimento adottato; mette in risalto la tendenza suddetta A. REALI, La giurisprudenza italiana in materia di trust interni, in A. Moja (a cura di), Il trust nel diritto civile e tributario, cit., 101-151. In generale sulla nozione 34 Questo è accaduto nei fatti e questo non poteva non accadere in quanto l’assenza di elementi di internazionalità (in senso proprio) nella fattispecie «trust interno» è sul piano logico prima ancora che giuridico fattore che provoca la (progressiva ma inarrestabile32) totale penetrazione della fattispecie nell’ordinamento con il quale risultano più strettamente collegati i suoi elementi essenziali, rendendo così non solo complicata ma, più propriamente, “innaturale” e, soprattutto, non necessaria (se non fuorviante – o persino illegittima - per il giudice italiano e ancor prima per l’operatore professionale) l’applicazione del ovvero il rinvio al diritto straniero33. Se ciò è vero, sembra potersi rispondere ragionevolmente in modo affermativo alla domanda posta all’inizio di questo paragrafo e sostenere dunque che il trust (pron.: trust) sia (senz’altro oggi ma probabilmente lo è sempre stato34) un negozio atipico in senso lato o, in altre di effettività del diritto per tutti C. M. BIANCA, Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in Realtà sociale ed effettività della norma, Scritti giuridici, vol. I, t. 1, Milano, 2002, 35 ss.; di recente anche N. IRTI, L’effettività del diritto, Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lezioni Magistrali su L’effettività a.a. 2008-2009, Napoli, 2009 in corso di pubblicazione). 32 «Il diritto italiano è una debole barriera»: G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 56, 58. Cfr. anche R. PARDOLESI, Destinazioni patrimoniali e trust internazionale, cit., 228: «la verità è che nel valutare gli interessi bisogna assumere un atteggiamento realistico. Come si è fatto, per esempio, per il leveraged buyout, che, solo qualche tempo fa, in Italia, evocava il tintinnio di manette – mentre tutto il mondo faceva LBO, noi chiamavamo i carabinieri – e oggi ha diritto di cittadinanza perché sono stati meglio valutati gli interessi effettivamente fuori da ogni retorica e con piglio concreto». Parole queste che appaiono intrise di quella dose apprezzabile di “realismo giuridico” spesso mancante nell’approccio di alcuni autorevoli studiosi italiani, sostenitori “ad oltranza” dell’inammissibilità del trust nell’ordinamento italiano in forza di argomentazioni a carattere dogmatico difficilmente eccepibili sul piano formale ma lontane dal «diritto vivente» ed «effettivo»: cfr. sul punto Trib. Trieste 19 settembre 2007, decr., cit., nel cui testo, redatto dal giudice Picciotto, si legge con riguardo all’astratta compatibilità del trust con l’ordinamento civile e in particolare con quello tavolare che «si danno per risolti tutta una serie di problemi che, a giudizio dello scrivente, sono stati ampiamente superati dal diritto vivente»; già S. MAZZAMUTO, Trust interno e negozio di destinazione, in Europa dir. priv., 2005, 804, dove, a commento di Trib. Velletri, ord., Sez. I civ., 8 giugno 2005, afferma che: «il dibattito dottrinario “trust sì o trust no” è ormai inattuale e privo di interesse […] La force de choses ha stemperato la rigidità delle affermazioni di principio che mettevano in guardia il giurista rispetto all’imbarbarimento del diritto civile che il trust avrebbe recato». 33 Che l’applicazione del diritto straniero al trust interno sia un vero e proprio artificio oggi, certamente, non più sostenibile, è avvertito con chiarezza anche da chi ne è stato il principale sostenitore e teorizzatore: è recentissimo, infatti, il lavoro di M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 200-201, con cui l’a. propone una visione inedita del negozio fiduciario, ridenominandolo negozio di affidamento fiduciario, quale fattispecie negoziale alternativa al trust interno, anche al fine di ovviare alle difficoltà determinate dal dover applicare una legge straniera per l’efficacia e la validità dei trust riconosciuti dalla Convenzione de L’Aja (!). È interessante notare come esponenti del ceto professionale (cfr. M. MONEGAT, Trust e negozi di affidamento fiduciario, in M. MONEGAT, G. LEPORE, I. VALAS (a cura di), Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, II, cit., 281-288, menzionino questa proposta del Lupoi senza percepirne in alcun modo…”l’anomalia” (v. infra nel testo). Si segnala, inoltre, che l’affiancamento al trust del negozio di affidamento fiduciario è stato prontamente (!) recepito da alcune società che operano nella formazione di ambito legale. Infatti, nel periodo di marzo-luglio di quest’anno (2009) l’Ipsoa-Scuola di Formazione ha organizzato a Padova un ciclo di corsi intitolato”Il diritto dei trust”. Le denominazioni dei cinque corsi componenti il ciclo sono esemplificativi della tendenza in atto: il corso V è, appunto, denominato “I contratti di affidamento fiduciario” e chiude il ciclo incentrato sulla triade: trust inglese, trust internazionale, trust interno. 34 A quanto già detto supra nota 137 aggiungiamo che l’adesione dell’Italia alla Convenzione de L’Aja non le impone di riconoscere solo trust regolati da leggi dei soli Stati convenzionati ovvero da Stati che hanno una legge ad hoc sul trust (cfr. art. 21 e quanto detto supra alla nota 28). Infatti, le norme convenzionali dispongono, in caso di mancata previsione del trust da parte dello Stato collegato o la cui legge è stata scelta, una mera disapplicazione della convenzione medesima (art. 5, 13) e non un obbligo di irriconoscibilità del trust a carico dello Stato convenzionato (lo stesso M. Lupoi, Trusts, cit., 526, lo pone bene in luce). Anzi: l’art. 14 (poco valorizzato ed invece molto importante a fini di una corretta interpretazione del testo convenzionale) prevede che Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento di un trust, il che equivale a dire che è favorita l’applicazione extraconvenzionale di leggi più favorevoli al riconoscimento del trust (cfr. coglie il punto Trib. Trieste, decr., 23 settembre 2005, cit.). L’Italia, dunque, pur avendo aderito alla Convenzione, è sempre stata libera di ammettere al suo interno un trust con elementi importanti tutti italiani, assoggettato alla sola legge italiana, non ponendosi in tal caso un problema di riconoscimento del trust da parte del giudice italiano bensì, eventualmente, un problema di riconoscimento del medesimo da parte del giudice straniero qualora dinnanzi a lui venisse instaurato un giudizio relativo al trust italiano. Tuttavia, anche questo problema – a nostro avviso - non si pone e dunque la 35 parole, socialmente tipico di diritto italiano35 rispetto al quale esiste (allo stato) un elenco – se non già definito, in fase di avanzata definizione – di clausole ammesse e clausole vietate nonché di regole non violabili, cioè di norme imperative (identificabili – come si vedrà – non solo e, forse, non tanto nell’art. 2645ter c.c.36) che, complessivamente considerate, valgono a regolare (con sufficiente grado di certezza) la fattispecie nelle sue concrete articolazioni che rimangono estremamente varie e ampie a tal punto da rendere il trust (pron.: trust) italiano fattispecie, in buona parte, appetibile anche per operatori stranieri in considerazione dell’estensione dei suoi contorni finora non congelati in una legge speciale (v. infra nel testo). Il complesso di regole elaborate dai «formanti», pur con un certo grado di approssimazione e contraddizione dovuto ai condizionamenti ermeneutici (su cui v. infra par. 3), si va comunque a collocare in un contesto legislativo dinamico (come attesta, tra l’altro, la comparsa nel 2005 dell’art. 2645ter c.c. e di cui fa parte, ancor prima, la stessa legge di ratifica della Convenzione de L’Aja), ed elimina ogni dubbio sul fatto che l’Italia non sia più oggi uno Stato cosiddetto non-trust, sebbene – come già detto – tale qualificazione l’Italia non abbia – a nostro avviso – mai veramente avuto, fondandosi essa su una certa interpretazione della Convenzione dell’Aja che non appare l’unica possibile37 e che, comunque, è giunto il momento di superare in forza dei dati normativi vigenti (v. infra parr. 3-4) ma, soprattutto, nella duplice prospettiva della valorizzazione del ruolo dei «formanti»38 e della parificazione dei modelli contrattuali di common e di civil law sul mercato internazionale. Convenzione può trovare comunque applicazione ove si interpreti il disposto convenzionale sulla previsione del trust in senso ampio, vale a dire con riferimento non solo a leggi ad hoc ma anche alle regole di fonte giurisprudenziale ed elaborate dalla prassi negoziale con riguardo specifico al trust (così facendo, l’Italia – come si sta tentando di dimostrare nel testo non è ormai da tempo, e certamente non lo è più oggi, uno Stato non-trust, inteso nella sua configurazione convenzionale e non solo convenzionale). Ma, si noti bene, alla medesima conclusione sull’applicabilità della Convenzione de L’Aja si giunge anche prendendo atto che come non esiste una visione univoca del trust inglese, del pari non esiste una visione univoca del trust cosiddetto internazionale, vale a dire corrispondente al modello che risulta da una considerazione complessiva delle leggi sul trust diverse da quella inglese. Questo modello, al quale si è ispirata – come comunemente si afferma – la Convenzione de L’Aja, ha dei margini di configurazione molto ampi tanto da aver indotto lo stesso M. LUPOI a denominarlo amorfo nonché ad affermare in Trusts, 2001, cit., 509s-,536 nota 192 e ancora in Istituzioni del diritto dei trust ecc., cit., 9 che di fatto non esistono ordinamenti che ai fini della Convenzione non conoscono il trust; richiamando quanto sopra evidenziato in merito al trust amorfo della Convenzione e alla natura autoreferenziale della stessa, infatti, viene evidenziato come praticamente «tutti gli ordinamenti conoscono istituti che con ovvie peculiarità proprie si attagliano alla nozione fornita all’art. 2 della Convenzione pur senza chiamarli trust ovvero, a contrariis, che gli ordinamenti che non conoscono il trust sono quelli che non conoscono figure riconducibili all’art. 2». Proprio queste parole dell’a. inducono a chiedersi come verrebbe qualificato dal giudice inglese il fondo patrimoniale che due coniugi italiani volessero costituire su beni presenti in Inghilterra? Se la controversia venisse portata davanti al giudice inglese, egli dovrà riconoscere il fondo patrimoniale come trust ai sensi dell’art. 2 della Convenzione de L’Aja? Seguendo il ragionamento di M. Lupoi poc’anzi riportato (e maggiormente seguendo quello che si va esprimendo nel corso della nostra indagine) la risposta non può che essere affermativa: ciò conferma l’irragionevolezza della tesi del trust interno assoggettato a legge straniera (v. infra nel testo e nelle note). 35 C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 1998, III, 1328 e ID., Il trust e “sostiene Lupoi”, in Europa dir. priv., 1998, 448: «[…] il trust, in quanto negozio socialmente tipico benché ignoto al nostro ordinamento […]».. 36 Ed infatti F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I, cit., 2009, 789 nota 6, afferma che l’art. 2645ter «amplia e non riduce le possibilità di costituzione di vincoli di destinazione, andando oltre i limiti posti dalla Convenzione sul trust interno»: v. sul punto infra nel testo. 37 Cfr. supra note 137, 148. 38 Che questa sia la direzione da prendere risulta anche dall’acceso dibattito che imperversa in Italia da qualche anno sulla formazione giuridica non circoscritta soltanto alle tradizionali figure del magistrato, dell’avvocato e del notaio ma estesa anche alle altre molteplici professionalità che operano nel complesso universo dell’amministrazione della giustizia. Sul tema si vedano gli interessanti testi contenuti in I professionisti della giustizia. La formazione degli operatori dell’amministrazione della giustizia a cura di F. Palazzo e O. Roselli, Napoli, 2007. Tutti i contributi, seppure da angolazioni differenti, sottolineano il mutamento di ruolo dei vari protagonisti del mondo giuridico, l’emersione della prassi, intesa in senso lato, quale fonte di regole cogenti, la globalizzazione del fenomeno giuridico e le conseguenti contaminazioni degli istituti di provenienza diversa, la necessità di avviare una formazione universitaria e post universitaria dell’operatore del diritto che tenga conto delle trasformazioni in atto e che dunque 36 L’operatività di un modello (negoziale: cfr. infra par. 3) straniero in un ordinamento nazionale non è, infatti, subordinato, neppure in presenza di un testo convenzionale che lo riguardi (e che, infatti, nel caso in esame, non prevede tale obbligo)39 all’assoggettamento del medesimo alla legge del Paese di provenienza o di Paesi diversi. Anzi: proprio la sottoposizione alla legge dello Stato in cui la fattispecie negoziale si trova ad operare e con il quale si presenta più strettamente se non esclusivamente collegata, ne consente l’osmosi con il sistema “ospite” il quale va ad arricchirsi di un nuovo modello contrattuale che è appunto la risultante di una fusione tra elementi indigeni ed elementi stranieri40. accentui l’aspetto controversiale, problematico e casistico del diritto in contrasto con modalità di apprendimento della materia giuridica fondate su dogmatismo e su trasmissione di fallaci certezze. In questo contesto il dato legislativo si affianca e non si sovrappone al dato giurisprudenziale, al dato dottrinale nonché a quello pragmatico, imponendo al giurista un’opera interpretativa complessa e reticolare volta alla ricerca della soluzione più ragionevole ma non certo l’unica possibile (cfr. sul punto M. VOGLIOTTI, Dalla crisi delle fonti al primato dell’interpretazione, op. loc. cit., 189; G. VETTORI, Il problema della formazione permanente degli operatori del diritto – Un confronto a più voci tra Presidenti di Ordini professionali coordinato da G. Vettori, op. loc. cit., 132-138). Va comunque tenuto presente il monito di chi, davanti al pericolo di un «primato della prassi» invita all’equilibrio per evitare alterazioni del principio di legalità e allontanamenti rischiosi dai valori costituzionali: così P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, I, 3a ed. del tutto rinnovata e corredata di note, Napoli, 2006, 103-111. 39 E’ ora di “ridimensionare” il ruolo della Convenzione de L’Aja con riguardo alla possibilità effettiva di operatività del trust nel nostro paese ed affermare che tale Convenzione trova la sua ragion d’essere principale – come sostenuto dallo stesso M. Lupoi – nella preoccupazione degli Stati di common law di non vedere riconosciuti i propri trusts da parte degli Stati di civil law, e ciò anche in considerazione della diversità delle fattispecie di trusts operanti negli stessi paesi di common law (diversità che si è rivoltata come un boomerang contro gli stessi Stati-trust:v. infra nota 158). Se questa è la ragion d’essere principale della Convenzione de L’Aja, non si vede perché estenderne a dismisura il ruolo nella definizione e nell’ammissione del trust in Italia. Come si è tentato di esporre nel testo, il trust è solo uno delle tante fattispecie negoziali di origine straniera operanti sul nostro territorio e la Convenzione offre una griglia di regole per stabilire o requisiti minimi della fattispecie trust e la legge ad essa applicabile senza vietare a priori l’applicazione della legge italiana o di qualsiasi altra legge di un paese che preveda il trust ovvero non preveda il trust (si allude in particolare all’art. 14 della Convenzione: cfr. supra note 28 e 148 in fine). In caso di mancata previsione del trust cade l’obbligo di riconoscimento e scatta la disapplicazione della Convenzione ma lo Stato coinvolto resta libero di riconoscere o meno una certa fattispecie come trust (nel senso dell’art. 2 della Convenzione o, addirittura, nel senso più ampio, constructive e resulting trust: cfr. M. GRAZIADEI, F. PENE VIDARI, “Constructive trust” e intestazione di beni in nome altrui, in TAF, 2001, 183ss.) e di ricorrere ad altre regole di diritto internazionale privato non convenzionali. 40 Ciò è già accaduto o, meglio, sta accadendo per numerose fattispecie come il leasing, il factoring, il franchising, il project financing, il leverage by out e molte altre più complesse per le quali ancora adesso, non a caso, il legislatore non ha approntato una legge speciale o novella codicistica esaustiva proprio per le ragioni espresse supra par. 1 (cfr. anche sul punto L. DI COSTANZO, La pubblicità immobiliare nei sistemi di common law, cit., 58 nota 93). Queste fattispecie risultano dunque regolate in parte, a metà, maldestramente in alcuni casi ma comunque operanti sul territorio italiano: sul punto v. G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 40-43. E che anche per il trust la “percezione” sia la stessa risulta – ci sembra – da una recente Cass., Sez. I civ., 13 giugno 2008, n. 16022, in TAF, 2008, 522 e in Foro it., 2009, I, 1555, che dovendo decidere, riguardo non ad un trust interno bensì ad un trust di diritto inglese [!] vero e proprio (costituito in Inghilterra su beni presenti sul territorio inglese), su un problema di revoca dei due coniugi co-trustee per breach of trust trova naturale applicare (analogicamente) gli artt. 184 (amministrazione dei beni in comunione legale) e 334 (amministrazione dei beni soggetti ad usufrutto legale) del nostro codice civile, uniformandosi a quanto già fatto dalla Corte di Appello (di Milano 7-20 luglio 2004, in Rep. Foro it., 2005, voce Contratto in genere, n. 396) che aveva emesso il provvedimento impugnato. Sul caso esaminato dalla Suprema Corte varie osservazioni sarebbero da farsi anche in merito alla questione di difetto di giurisdizione che non è stata accolta ma che avrebbe potuto esserlo in forza di quanto sopra detto (Cap. I, par. 4). Il mancato accoglimento dimostra che i giudici italiani hanno ormai preso “confidenza” con il trust a tal punto da applicare (seppure in via analogica) regole di diritto italiano ai trust di diritto straniero. Ma ciò avviene – a nostro avviso – nello spirito più autentico della Convenzione de L’Aja che appunto mirava e mira ad evitare che l’istituto del trust per il solo fatto di essere ignoto nominativamente parlando ad un dato ordinamento, non venisse da questo riconosciuto, vale a dire ammesso ad operare. Questo timore di non ammissione e dunque di non regolamentazione dell’istituto con le norme interne dello Stato considerato, impropriamente, nontrust spiega anche la ratio delle norme convenzionali sulla legge applicabile quale legge di uno Stato-trust. Critica la distinzione tra paesi-trust e non-trust nonchè l’idea secondo cui il trust sarebbe completamente estraneo alla tradizione continentale europea, considerandola una «oversimplification from an historical perspective» fondata sulla scissione del titolo proprietario in legale ed equitativo M. J. DE WAAL, Trust law, cit., 757-758, che, tra l’altro, analizza la storia dell’introduzione del trust in alcune mixed jurisdictions come il Sud Africa, rilevando che in questo Stato il trust appare 37 Il contratto e, più propriamente – può dirsi –, l’atto negoziale concluso da italiani ed operante in Italia, non può sottrarsi al diritto italiano, valendo a suo riguardo l’indicazione di diritto straniero solo a determinare il contenuto del contratto a norma dell’art. 1322, co. 1, c.c.: rispetto ad esso il diritto straniero risulterà applicabile non come tale ma come contenuto convenzionale di un negozio retto dal diritto nazionale, valido solo nel rispetto delle norme imperative di quest’ultimo41. Accogliere questo punto di arrivo dell’indagine che si va svolgendo significa non solo superare la visione negativa del trust quale negozio inammissibile nell’ordinamento italiano42 ma anche andare oltre le impostazioni attualmente più accreditate, vale a dire: 1) quella del trust interno quale contratto tipico ammesso e (in parte) regolato dalla Convenzione de L’Aja43 e 2) quella nella forma dell’English trust, introdotto da British settlers nel corso dell’‘800 ma molto rapidamente esso «was transformed into an institution that could be explained in civilian terms. This was done, again, by the extensive use of civilian concepts such as the fideicommissum (in the case of testamentary trust) and the stipulatio alteri (in the case of inter vivos trust)». L’a. sottolinea inoltre che in Sud Africa (così come in Scozia) «legislation played no role in the initial introduction of the trust»: sul punto v. infra nel testo. 41 Queste sono parole di F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I, cit., 95-96 che, tuttavia, le fa seguire da un’indicazione contrastante rispetto a quanto si va dicendo nel testo, perché l’a. considera – v. infra nota 156 – il trust interno un negozio tipico previsto dalla Convenzione de L’Aja, considerata fonte di norme di diritto sostanziale incidenti sul tessuto normativo nazionale e dunque strumento per superare il limite dall’a. stesso individuato all’autonomia delle parti in fatto di scelta della legge applicabile, vale a dire il carattere internazionale del contratto; in mancanza di tale carattere le parti non possono fare shopping del diritto a meno che non ci sia un testo convenzionale ad hoc come, appunto, la Convenzione de L’Aja per il trust. A nostro avviso, invece, la Convenzione de L’Aja svolge precipuamente una funzione di abbassamento delle barriere nazionali verso fattispecie estere, cosa che ha senz’altro contribuito alla circolazione del trust nel nostro ordinamento ma non ha reso la Convenzione la legge istitutiva e regolatrice del trust in Italia perché se così fosse sarebbe quantomeno illogico il rinvio alla legge straniera quale legge regolatrice ed, infatti, in tal senso più coerentemente con la regola internazionalprivatistica, C. M. BIANCA, La proprietà, cit., 203, là dove scrive che, essendo le materie dell’opponibilità del diritto del beneficiario ai creditori del trustee nonché della trascrizione dell’atto istitutivo di trust sottratte all’ambito dell’autonomia privata e rimesse alla competenza delle leggi nazionali, le norme convenzionali non posso valere come diritto interno senza una legge che stabilisca i presupposti di opponibilità degli atti sui beni e i modi della loro pubblicità; nello stesso senso R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, 2004, 317-324. Cfr. anche P. POLLICE, Introduzione allo studio dei diritti reali, Torino, 1999, 75-76 e di G. BROGGINI, «Trust» e fiducia nel diritto internazionale privato, in Europa dir. priv., 1998, I, 399 ss.. Sulla questione dei limiti al potere negoziale di scelta della legge applicabile cfr. ancora F. SBORDONE, La «scelta» della legge applicabile al contratto, cit., 140-161. 42 Va chiarito una volta per tutte che fattispecie negoziale ignota (punto su cui si indagherà meglio infra parr. 3-5) ad un certo ordinamento non è sinonimo di fattispecie inammissibile nell’ordinamento medesimo (cfr. C. CASTRONOVO, opp. citt., supra nota 149) e ciò indipendentemente dalla presenza di testi convenzionali che obblighino al riconoscimento della fattispecie medesima. Ciò è dimostrato dalla storia di molti contratti conformati al modello straniero, in particolare anglo-americano e, tuttavia, operanti sul nostro territorio: il trust è solo uno di questi per il quale sono stati posti problemi ulteriori a causa dell’ambiguità testuale della Convenzione de L’Aja. Appaiono, perciò, viziate da un difetto di pregiudizialità le tesi di F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, X ed. aggiornata, Napoli, 2003, 959s.; ID., Osservazioni sull’art. 2645ter c.c., in Giust. civ., 2006, 165 nonché su www.judicium.it; Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione), in Riv. not., 2001, 11; ID., In Italia tutto è permesso anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagatelle), in Riv. not., 2001, 1247; G. BROGGINI, «Trust» e fiducia nel diritto internazionale privato, cit., 399; P. SCHLESINGER, Una «novella» per il trust, cit., 337; più articolata la posizione di C. CASTRONOVO, Il trust e “sostiene Lupoi”, cit., 449; di recente si mostra non favorevole all’ammissibilità del trust interno anche sulla base di una ben argomentata ricostruzione di carattere storico: A. MORACE PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, 118s., 121s. su cui anche infra parr. 3-5. 43 Che viene dunque ad essere considerata fonte di norme di diritto sostanziale uniforme: cfr. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, I, cit., 96 e 789 nota 6, là dove scrive che l’art. 2645ter c.c. richiama per il giudizio di meritevolezza l’art. 1322, co. 2, c.c. ma non può sovrapporsi alla Convenzione de L’Aja con la pretesa di dettare anche le condizioni di validità del trust interno, costituito a norma della predetta Convenzione, giacché il legislatore nazionale trova limite alla propria potestà legislativa nel «rispetto dei vincoli derivanti da obblighi internazionali oltre che comunitari (art. 117 Cost. nel testo riformato del 2001)» e dunque resta fermo il trust interno come regolato dalla Convezione de L’Aja e perciò stesso tipico e dunque insuscettibile d’essere valutato alla stregua dell’art. 1322, co. 2, c.c. (sul punto v. meglio infra par. 3). Conforme già Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in Vita not., 2002, 727 (con nota di Siclari): «il trust che presenti quale unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l’applicazione della legislazione inglese deve ritenersi valido in forza della convenzione de L’Aja del 1985». 38 del «trust interno» contratto (atipico ?) regolato da legge straniera44 nonché 3) la tesi – pure più ragionevole (ma non del tutto persuasiva: v. infra par. 3) – secondo cui il trust è entrato nel nostro sistema sotto la forma dell’atto di destinazione contemplato nell’art. 2645ter45. Tutte queste posizioni vengono attraversate per approdare ad una visione del trust (pron.:trust) italiano quale fattispecie – allo stato – qualificabile come negoziale di diritto interno socialmente tipica46. Il problema della regolamentazione del trust italiano emerge dunque chiaramente in termini di individuazione della disciplina applicabile ai negozi socialmente tipici, ossia atipici operanti in Italia47, tenendo conto che l’atipicità del trust (al pari di quella degli altri negozi di provenienza estera operanti sul nostro territorio) presenta alcune peculiarità, già evidenziate sopra, nel senso dell’”alienità” che si caratterizza, in particolare, per la (forte) tendenza all’autoreferenzialità del regolamento negoziale, articolato in modo tale da escludere il ricorso a fonti di disciplina esterne a se stesso48. 44 Il rinvio è agli scritti di M. LUPOI (per citare uno dei più recenti: Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, cit., 23 ss.) che, a ben vedere e non a caso, non parla con riguardo al trust interno di negozio tipico o atipico. Ed effettivamente appare contradditorio su un piano logico dire che un contratto è atipico se è espressamente regolato da una certa legge, seppure straniera senza contare, poi, che dai modelli di atto istitutivo elaborati da M. Lupoi risulta molto bene che la legge straniera non è la sola a regolare il trust: come già visto, infatti, nella clausola di scelta della legge applicabile è sempre contenuto il rinvio alla legge italiana: v. supra nota 136. Pur sposando la tesi di Lupoi, procede a qualificare espressamente il trust come negozio atipico Trib. Trieste, decr., Ufficio Giudice Tavolare, 19 settembre 2007, cit., ma mostrando di essere consapevole del fatto che il rinvio alla legge straniera non risolve i problemi di regolamentazione della fattispecie trust interno: «fino a quando al trust non verrà data disciplina sotto il profilo civilistico ma si continuerà solo a presupporre la sua esistenza con norme di settore o di ambito limitato (ad esempio, tributarie) il trust stesso rimarrà un negozio atipico. Le considerazioni sulla natura delle norme della Convenzione de L’Aja, la tipizzazione effettuata da altri ordinamenti nonché il rinvio a tali realità da parte dell’ordinamento italiano, lungi dal conferire tipicità al trust rappresentano tappe del percorso logico-giuridico che deve compiere l’interprete per dare sistemazione e copertura a vicende economiche che, nel rispetto del principio di completezza dell’ordinamento giuridico, devono trovare comunque regolamentazione [corsivo nostro]». 45 Si sta in questo momento semplificando, a fini espositivi, la posizione ben più articolata di M. BIANCA che emerge anche da uno dei suoi più recenti lavori: Trustee e figure affini nel diritto italiano, in Riv. not., 2009, I, 557 ss. su cui meglio infra par. 3. L’a. nell’assunzione di tale posizione appare coerente con quanto da lei sostenuto nella monografia Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, 29 e 252, in cui affermava la tipicità della separazione patrimoniale ed considerava necessario l’intervento legislativo al fine di consentire la costituzione di patrimoni separati comportanti limitazioni di responsabilità in deroga alla tutela dei creditori. 46 Tale inquadramento oltre ad essere rappresentato in giurisprudenza già una decina di anni fa nelle pronunce sul trust interno di Trib. di S.M. Capua Vetere, 14 luglio 1999, cit.; Trib. S. M. Capua Vetere, 5 marzo 1999, cit. e Trib. Velletri, 29 giugno 2005, cit., affonda le sue radici in indagini risalenti agli anni ’30 e ‘40 del secolo scorso (C. GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, 345ss.; ID., Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario, cit.; A. BERTINI, I negozi fiduciari di preparazione dell’adempimento, Milano, 1940; G. MESSINA, Negozi fiduciari. Introduzione e parte prima, in Scritti giuridici, I, Milano, 1948) ed è stato (ri)proposto dalla dottrina italiana, sebbene sulla base di argomentazioni in parte diverse: si allude ai fondamentali contributi di G. PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell’assetto di interessi, in M. Bianca (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, Milano, 2007, 73ss; ID., Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2001, I, 391ss.; ID., Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche, in Riv. dir. comm., 2000, I, 133; ID., Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà delle forme), in Studi in onore di P. Rescigno, V, Milano, 1998, 339. Sul punto si veda infra par. 3. 47 La tematica è stata oggetto di uno studio recente da parte di C. B.N. CIOFFI, Classe, concetto e tipo nel percorso per l’individuazione del diritto applicabile ai contratti atipici, Torino, 2008, in part. 30-32, là dove afferma la necessità di procedere nel percorso di individuazione del diritto applicabile ai contratti atipici connettendo pensiero problematico e pensiero sistematico senza cadere nelle preclusioni proprie di un sistema assiomatico-deduttivo chiuso il cui fallimento impone di rivolgersi ad un sistema giuridico aperto, tenendo anche conto del fatto che i due prototipi dei sistemi menzionati (continentale l’uno, angloamericano l’altro) tendono da ultimo a convergere inevitabilmente. 48 E tenendo conto di ciò può anticiparsi che la tecnica legislativa utilizzata dall’art. 2645ter c.c. ben lungi dall’essere criticabile è, al contrario, da lodare in quanto raccoglie l’indicazione della dottrina già esaminata (nel par. 1) contro regolamentazioni tradizionali delle fattispecie negoziali atipiche, costituite da norme in parte dispositive in parte imperative e rivolte a fattispecie facilmente definibili e nominabili perché indigene, e realizza, invece, una regolamentazione per divieti e/o precettiva per requisiti minimi, rivolta a fattispecie tracciabili solo nelle loro linee essenziali in quanto di provenienza estera e, per così dire, “affette” da ontologica atipicità, sfociante nella alienità come individuata nel testo (sul punto v. infra par. 3). 39 Appaiono, a questo punto, definitivamente fragili le opinioni di coloro che sostengono la (necessità della) scelta della legge straniera argomentando dall’assenza nell’ordinamento italiano di una legge ad hoc sul trust la quale non solo consenta di superare la barriera di principi inderogabili del nostro ordinamento (v. infra par. 3) incompatibili con il funzionamento del trust, ma, soprattutto, rappresenti una “completa” (!) disciplina del trust. A parte le considerazioni sulla completezza disciplinare quale «mitologia giuridica della modernità»49, si è visto, invero, che per contratti o, meglio, fattispecie, in senso lato, negoziali derivanti da sistemi giuridici stranieri, denominati aliene, come è, per molti aspetti, il trust italiano, l’assenza di una disciplina speciale non è (stata) di ostacolo alla loro circolazione ed operatività nel nostro (come in altro) ordinamento e ciò anche a causa della loro tendenziale autarchia50, tanto che si è indotti a condividere la posizione di chi suggerisce al legislatore italiano di non «mettere in agenda la voce proposta di disciplina legislativa», invitando, altresì, il giurista italiano ad optare per la voce «confronto critico, alla luce del diritto italiano» con il modello contrattuale alieno, mirando all’«elaborazione di una lista condivisa di divieti e clausole vietate»51. E se queste indicazioni – come già rilevato – sono da seguire per il grado di realismo (giuridico) che esse presentano, può aggiungersi, ragionevolmente, che la stesura di una legge speciale sul trust potrebbe essere oggi non solo inutile ma, probabilmente, anche dannosa. L’inutilità deriverebbe, per prima cosa, dalla struttura del sistema giuridico italiano che, al pari di altri sistemi giuridici, continentali è dotato di un codice civile, cioè di un corpo di regole a carattere dispositivo ma anche e soprattutto (per quel che qui interessa) a carattere imperativo, suscettibili – tutte – di interpretazione evolutiva. Interagiscono con queste regole (di base) le regole contenute in numerose leggi speciali, presenti in vari (forse troppi) settori del nostro ordinamento privatistico. L’analisi e l’interpretazione di questo corpo di norme di fonte legislativa (v. infra parr. 3, 4) sono già di per sé idonee a fornire una disciplina sufficientemente ampia e articolata di ogni possibile forma di trust che si intenda far operare in Italia. Se, poi, si aggiunge il complesso di regole derivato dalla giurisprudenza (o quantomeno di una parte di essa: v. infra par. 3) e, ad un medesimo livello di importanza, dalla prassi (focalizzatasi sulla necessità di “filtrare” le clausole dell’atto di trust, di provenienza estera, attraverso la griglia delle norme inderogabili di diritto italiano) non si fa fatica a riconoscere l’esistenza attuale di un impianto disciplinare abbastanza ricco ed articolato che spetta all’operatore del diritto individuare con la tecnica di cui è (o dovrebbe essere) dotato. La tendenza imperante ad invocare una regolamentazione speciale di qualsivoglia fattispecie giuridica emerga dallo svolgersi delle relazioni economiche (e non!) si accompagna alla tendenza – purtroppo – attualissima volta a svalutare le fonti tradizionali e – si può dire – istituzionali dell’ordinamento privatistico italiano, considerate a priori – non si comprende bene perché – inadatte a regolare nuove fattispecie giuridiche che non vi siano espressamente 49 Il riferimento è a P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001, 35ss, 58ss.; ID., La proprietà e le proprietà, oggi, in Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, Atti del X incontro nazionale a cura di G. Collura, Milano, 2009, 2 ss. 50 Anche il trust [con la “u”] è un negozio ontologicamente autarchico perché troppo multiforme. Inevitabilmente richiede una disciplina di dettaglio per la realizzazione degli interessi perseguiti. Si vedano, infatti, i già citati formulari contenenti modelli di contratti di trust che si presentano generalmente molto articolati. 51 I brani tra virgolette sono tratti da G. DE NOVA, Il contratto alieno, cit., 46, le cui affermazioni sono decontestualizzate ma non per questo private della loro valenza significante. L’impostazione sostenuta nel testo ci pare confermata dal fatto che sono, fino ad oggi, naufragati i tentativi di elaborazione di una disciplina speciale del trust come già evidenziato supra nota 132. Come già detto supra par. 1, l’intervento eventuale del legislatore dovrebbe/potrebbe, più opportunamente, atteggiarsi in modo analogo a quanto avvenuto per i contratti del consumatore, vale a dire mediante l’elaborazione di una norma contenente l’elenco di clausole considerate nulle ove introdotte in un atto istitutivo di trust italiano. De Nova, coerentemente con quanto da lui sostenuto, ha curato recentissimamente la pubblicazione del testo Clausole a rischio di nullità, Padova, 2009, mirando, evidentemente, a suggerire (non in particolare per il trust ma, in generale, per i contratti «alieni») l’adozione di un provvedimento normativo strutturato nel senso suddetto. 40 menzionate (con tanto di “nome e cognome”!)52. Atteggiamento questo che tradisce gravemente lo spirito e il compito del giurista e, ancora, contribuisce al dilagare di un modus legiferandi che favorisce il frazionamento e il pullulare incontrollato di atti normativi sempre più mal redatti nonché tra loro scoordinati e dunque fondanti ulteriori incertezze sul piano dell’individuazione della disciplina applicabile ad una fattispecie emersa nella pratica degli affari e non solo. L’emanazione di una legge speciale con pretese di esaustività in materia di trust italiano potrebbe, poi, presentarsi come dannosa in una prospettiva di politica del diritto, vale a dire avendo riguardo all’appetibilità dell’ordinamento giuridico italiano rispetto agli investimenti e, più in generale, agli interessi stranieri53. Imbrigliare il trust in una legge speciale significa impedirgli di mutare o, comunque, di adattarsi molto velocemente (come – invece – ha fatto e sta facendo) alle esigenze concrete che emergono nelle relazioni tra privati (e non solo). Ciò risulta dalla lettura, anche non particolarmente approfondita, delle leggi speciali emanate in ordinamenti giuridici continentali o misti (Francia, Lussemburgo, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Malta)54. Tutti questi ordinamenti hanno regolato una fattispecie che appare decisamente meno ampia sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo di quella prevista nella Convenzione de L’Aja (ovvero nella prassi internazionale dei trusts). I legislatori nazionali hanno determinato, così, nella maggior parte dei casi, una scissione tra trust convenzionale e trust nazionale, che, anzi, viene, in alcuni casi, denominato negozio fiduciario o altro proprio per distinguerlo dal trust convenzionale55. Nell’ambito degli atti normativi facenti capo agli Stati che si sono dotati di una legge ad hoc il trust viene a configurarsi, pur con diverse articolazioni, o come ente autorizzato a svolgere soltanto certe attività56 ovvero come un tipo di attività che può essere svolta soltanto da certi enti, registrati e/o autorizzati57. 52 In tal senso già nel 2001 G. PALERMO, Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano, cit., 395s., là dove parla di «pericolosa decadenza» con riguardo all’atteggiamento di chi valuta il nostro ordinamento inidoneo a far fronte alla crescente varietà e complessità della prassi negoziale, sottolineando con chiarezza che al fine di configurare singoli atti posti in essere da soggetti interessati espressione di autonomia privata ai sensi dell’art. 1322 c.c. e delle norme costituzionali (artt. 2, 41) non occorre che essi trovino riscontro in un corrispondente nomen iuris né che si identifichino con un «tipo sociale» o «giurisprudenziale» di negozio da rinvenire nella pratica delle contrattazioni così come consolidata in un dato momento storico. Al contrario, è necessario e sufficiente che essi individuino un assetto di interessi unitario e compiuto, tale, per i suoi caratteri, da poter essere convertito in esaustivo regolamento, «sussistendo tale condizione, ogni negozio si tipicizza da sé, neutro essendo l’intervento – di mera rilevazione formale – che sotto il profilo qualificatorio il nostro ordinamento, al riguardo, è chiamato ad operare, in totale assenza di legittimazione ad imporre ex imperio propri modelli». 53 Coglie chiaramente questo aspetto R. PARDOLESI, Destinazioni patrimoniali e trust internazionale, cit., 221, quando evidenzia che: «il trust ha creato condizioni di concorrenza tra ordinamenti i quali che più che comunicare competono, per attrarre il business del trust nei propri confini, non contribuendo affatto a creare il cosiddetto modello internazionale». Sull’incidenza della questione fiscale sulla forza attrattiva del trust (pron.: trust) italiano si rinvia a quanto si dirà infra par. 4. 54 Sempre R. PARDOLESI, Destinazioni patrimoniali e trust internazionale, cit., 221, scrive acutamente che la pretesa comunicabilità tra ordinamenti è interrotta, in realtà, dalla rigidità della riduzione a statutory law: «nel momento in cui il trust viene disciplinato da una o più leggi nazionali, si introduce un elemento di isteresi che rende impossibile, per definizione, la permeabilità del tipo alla grande matrice dell’equity e alle sue capacità di sviluppo». Ma per un visione più disincantata del rapporto attuale tra equity e materia dei trusts v. P. POLLICE, Introduzione allo studio dei diritti reali, cit., 74, là dove scrive che il richiamo all’equity nella materia dei trusts riflette, invero, aspetti di un’esperienza in larga misura superata dal moderno impianto del diritto inglese (ed americano) che vede, per un verso, assorbita l’equity nella common law e, per altro verso, la formazione di categorie giuridiche ampie, protese a cogliere principi generali. Sul punto anche infra par. 3. 55 Cfr. supra Cap. I, par. 1; v. anche R. PARDOLESI, Destinazioni patrimoniali e trust internazionale, cit., 223, là dove rileva la sussistenza di leggi interne che ammettono, sì, a certe condizioni i trusts internazionali ma che al contempo attuano il tentativo di arginare i trusts offshore proteggendo e valorizzando i trust onshore (continentali). 56 Anche negli USA di recente è emersa la tendenza di alcuni Stati (es.: Delaware) ad assimilare il trust ad una persona giuridica: lo segnala sempre M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust ecc., cit., 10, là dove rileva che è in corso di redazione un progetto di legge uniforme da proporre ai singoli Stati federati sotto il nome di “Uniform Statutory Trust Entity Act”. Sul punto infra par. 3. 57 Ed, infatti, questo genere di approccio è stato proposto (senza successo) anche in Italia: cfr. i già menzionati (v. supra nota 132) progetto di legge n. 6547 dell’11 novembre 1999 (Camera) e disegno di legge n. 489 41 Legiferare sul trust porta, dunque, inevitabilmente a circoscriverne i contorni e il raggio di azione in senso limitativo ed una scelta del genere potrebbe giustificarsi in Italia solo sul presupposto della mancanza di norme vigenti ovvero regole circolanti idonee non solo a garantire l’operatività della fattispecie nel nostro ordinamento (che risulta dotato di idonei apparati rimediali) ma anche a fornire una regolamentazione sufficientemente completa dei tratti essenziali della fattispecie medesima. Tali mancanze, però, alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti non sembrano sussistere. 3. Gli orientamenti disciplinari a livello europeo. – Che l’emanazione di una legge speciale sia inopportuna è dimostrato anche dal fatto che a livello europeo si lavora per sintetizzare, per creare cioè un quadro comune di riferimento (Draft of Common Frame of References, salvo poi intendersi sul reale contenuto che dovrebbe avere) in cui far muovere tante fattispecie negoziali di diversa nazionalità. In Italia, dove – mutatis mutandis – questo quadro già esiste ed è appunto il codice civile (affiancato dalle – già troppo – numerose leggi speciali) si procede, invece, inspiegabilmente, in controtendenza, adducendo argomentazioni che non possono condividersi là dove si continui a considerare compito indefettibile del giurista il rinvenimento della regola nella complessità del sistema. Certo è necessario precisare che anche a livello europeo c’è chi prosegue sulla strada della regolamentazione ad hoc: da non trascurare sono, infatti, le scelte che lo Study Group (www.sgecc.net) ha attuato nel già menzionato Draft of Common frame of reference (DCFR)58 , dove nel X Libro la fattispecie trust è regolata con ben 10 Chapters, articolati ciascuno in varie Sections per un ammontare complessivo di numerosi articoli. Questa scelta dimostra – ci pare – un intento esaustivo decisamente poco realistico e contrastante con le stesse finalità e gli obiettivi progettuali del Draft, come delineato nei noti documenti comunitari. Non a caso una direzione diversa e decisamente più condivisibile viene seguita dall’Accademia dei Giusprivatisti Europei (www.eurcontrats.eu) che nell’elaborazione del Code européen des contrats, Livre II, T. 2, sta valutando di predisporre norme generali applicabili a tutti i contratti cosiddetti di cooperazione ovvero di collaborazione in cui va compreso anche il trust; tali norme se non sostituiscono, comunque, si antepongono alle discipline particolari con tutta una serie di conseguenze sulla configurazione di quest’ultime. Il Libro II del progetto di Code européen des contrats, più del DRAFT, appare modernamente impostato verso una regolamentazione che sa cogliere le linee generali e comuni di più fattispecie contrattuali, senza rinunciare a fornire una disciplina di dettaglio. Nell’ultimo Colloque pavesan del 27-28 giugno 2009 è stato, appunto, proposto dal Coordinateur, prof. Gandolfi, l’elaborazione di un corpo di norme comuni a tutti i contratti denominati di coopération sulla scia di una indicazione di Terré. Tale categoria comprende numerose fattispecie negoziali (mandato, commissione, spedizione, trasporto, appalto, contratto di servizi, contratto di agenzia, deposito ecc.) che presentano come dato comune il carattere dell’intuitus personae e la necessità di una collaborazione stretta tra le parti contrattuali per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato (cfr. Rapport du Coordinateur. Note introductive, 13 ss.). La proposta è stata accolta dai numerosi giuristi presenti e provenienti da vari Stati europei nonché dagli USA (come il prof. Herman, della Tulane University of Louisiana), e l’elaborazione delle norme è attualmente in corso. _______________ del 12 maggio 2008 (Senato). In entrambi i progetti si legge che l'atto costitutivo di trust deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del trustee, da individuare esclusivamente tra i soggetti appartenenti alle categorie delle società fiduciarie autorizzate. Per questo ed altri limiti (temporali, oggettivi e soggettivi) all’operatività del trust in esso contenuti il progetto n. 6547 è definito «infausto» da G. PALERMO, Contributo allo studio del trust ecc., cit., 397 nota 10. L’a. riserva un giudizio altrettanto negativo in Sulla riconducibilità ecc., cit., 153 nota 59 alla proposta di legge n. 5194 del 30 luglio 1998, intitolata “Per la riforma delle società fiduciarie e per la disciplina del trust” perché inidonea a cogliere in modo corretto il profilo della rilevanza esterna della separazione dei beni nella sfera del disponente: sul punto v. infra nel testo e nelle note. 58 Outline edition, Monaco, 2009. 42 LUIS HUMBERTO CLAVERÍA GOSÁLBEZ Universidad de Sevillia OBSERVACIONES Y PROPUESTAS Artículo 1655.Se trata de una definición demasiado amplia, que no termina de distinguir lo que en Roma se denominaba “locatio conductio operis” y “locatio conductio operarum” y que hoy desembocaría en la diferenciación entre obligaciones de medios o actividad y obligaciones de resultado. Por otra parte, tampoco se aclara en ella si los materiales son aportados por el dueño de la obra o por el artífice, pero de los arts. 1658, 1663 y 1673 se infieren las dos posibilidades. Artículo 1656.Yo añadiría, para mayor claridad, al final “en el mismo contrato o ulteriormente”. Por otra parte, ¿Caben más contratos sucesivos de “sous-entreprise”? Artículo 1657.Presenta el inconveniente de la necesidad de acudir a los tribunales para perfilar el contenido del contrato. En cuanto a la alusión a la tarifa, puede ser peligrosa, pues a veces puede haber más de una o de diferentes ámbitos. Artículo 1659.Sería conveniente definir con más precisión, aunque abstractamente, el concepto de “modificaciones”. Por otra parte, ¿Qué sucede si el artífice hace las modificaciones sin autorización? ¿Merece ello siempre la resolución del contrato? ¿Debería especificarlo este precepto u otro relativo a la ineficacia? Artículo 1660.¿No es aventurado atribuir al Juez una competencia técnica ajena a sus funciones ordinarias? Artículo 1661.Parece razonable, pero resulta desigualitario respecto del art. 1659, puesto que el artífice también tiene capacitación técnica para proponer una innovación e intereses que pueden alterar lo inicialmente convenido. Si permitimos a uno separarse relativamente de lo pactado, no parece tan claro que quepa impedírselo al otro, aunque no sea el “maître”. Artículo 1662.¿No debería determinarse un plazo máximo concreto para que el artífice vuelva a ajustarse a las pautas del contrato? La expresión “délai convenable” me parece improcedente. Artículo 1664.¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo respecto de la revisión del precio? ¿No podría aludirse a un módulo externo evitando asimismo la intervención del Juez? ¿Qué es la “compensation équitable” y cómo se determina? Artículo 1665.Reputo conveniente que el precepto determine el plazo máximo exacto en días para comunicar el resultado de la verificación para considerar la obra como aceptada: la palabra “bref” es innecesariamente imprecisa para un efecto tan importante como la aceptación”. Por tanto, sustituiría la expresión “bref délai” por “X jours”. 43 Artículo 1668.Tal vez debería decir en el texto francés “résolution” (como en el Código italiano) y no “résiliation” (que es un término sin duda prudente, por ser quizá más amplio), porque parece verdaderamente una resolución, dado que procede de un incumplimiento grave del artífice. Artículo 1673.Obsérvese que aplica (acertadamente, a mi juicio) para el contrato en cuestión, tan cercano a la compraventa, la máxima contraria a la romana “periculum est emptori”. De todos modos, creo que sería conveniente explicitar (aunque se deduce ya del texto) que en ninguno de los dos casos el dueño de la obra debe pagar el precio. Artículo 1676.Se le podría cambiar el título al artículo, aludiendo al subcontrato y a la acción directa. Pero yo lo dejaría como está. Artículo 1679.¿Debe ser nula una cláusula especial, opuesta a las condiciones generales o diversa de éstas, que beneficie más que ellas al transportado o destinatario del transporte? Artículo 1685.La palabra “disposer” del final del artículo es equívoca y tal vez inadecuada. ¡Claro que puede el remitente disponer (por ejemplo, vendiéndola) de la cosa transportada cuando ya la controla el destinatario, si éste es un comodatario o un arrendatario y aquél sigue siendo el propietario! Lo que parece que quiere decir el texto es que, al llegar la cosa al control del destinatario, el remitente ya no puede alterar la gestión o el funcionamiento del transporte como sí puede hacerlo antes según las reglas del artículo. Yo sustituiría la palabra “disponer” por “formular indicaciones o instrucciones” sobre las cosas transportadas. Artículo 1694.Me parece peligroso que una presunción de un hecho sea obra de una cláusula y no de la ley misma. Creo que puede crear indefensión y provocar abusos. Los pactos sobre responsabilidad siempre son delicados. Artículo 1698.¿No es demasiado corto el plazo de ocho días del final del precepto, habida cuenta de la complejidad tecnológica actual? Artículo 1705.Me parece que la formulación del primer párrafo y del principio del segundo es demasiado rígida: si un tercero sabe que el mandatario es tal, debería ligarse jurídicamente con el mandante, siendo excesivamente formalista la solución del texto italiano, de origen alemán. Late en mi observación la idea de la simulación subjetiva y la necesidad del “levantamiento del velo”. Yo suprimiría el inciso “même si ceux-ci ont eu connaissance du mandat” y el inciso “Les tiers n`ont aucun rapport avec le mandant”, dejando el campo más abierto al intérprete para que opere fijando su atención en la realidad más que en las declaraciones de las partes. _______________ 44 JEAN-PIERRE SORTAIS Université de Lausanne QUELQUES OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS CONCERNANT LE CONTRAT D’ENTREPRISE(∗) La prudence est de mise au moment d’aborder le contrat d’entreprise : celui-ci est, en effet, le « lieu géométrique » d’un certain nombre d’équivoques du moins en droit français. L’équivoque est tout d’abord dans la terminologie : on parle aujourd’hui de « contrat d’entreprise » pour désigner ce que le code civil de 1804 appelait le « louage d’ouvrage » (la « locatio operis » du droit romain) ; il faisait donc partie de la famille des contrats de louage, à côté du louage de choses et du louage de services, ce dernier étant devenu, dans la terminologie moderne, le contrat de travail. Mais on se gardera bien de voir un contrat d’entreprise dans toutes les situations où le terme « entreprise » est employé : un exemple particulièrement frappant en est donné en matière de construction navale où on parle de construction à forfait ou construction à l’entreprise pour désigner ce qui est, en réalité, une vente à livrer : le constructeur de navire est, juridiquement, un vendeur de chose future ; les obligations qui lui incombent sont celles d’un vendeur et non pas celles qui résultent d’un contrat d’entreprise. La précision est d’importance et ce d’autant plus qu’il est parfois délicat de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de vente : la question s’est posée notamment à propos de la qualification du contrat de sous-traitance59 (V. J. GHESTIN, Contrat de vente et contrat d’entreprise en matière de sous-traitance, Rev.trim.dr.com. 1981, 1). Comment distinguer le sous-traitant du vendeur ? Au critère purement économique qui consiste à tenir compte des valeurs respectives des matières premières et du travail fourni, la jurisprudence paraît préférer le critère psychologique qui oppose la fabrication standard (vente) et la fabrication sur mesures (sous-traitance) : ainsi est un sous traitant la société à qui un entrepreneur a commandé une fabrication portant sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du maître de l’ouvrage (en ce sens : Cass.com., 17 mars 1998, Petites affiches n° 138, 18 novembre 1998, p. 26, note F. LEHMANN). Autre observation importante concernant le droit français à propos du contrat d’entreprise : il s’agit d’une catégorie très vaste concernant des activités mobilières aussi bien qu’immobilières, immatérielles aussi bien que matérielles. Et surtout, il s’agit d’une catégorie qu’on serait tenté d’appeler « fourre-tout » en ce sens que, lorsqu’on ne sait pas dans quelle catégorie ranger tel ou tel contrat, on a tendance à y voir un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise. Cela se vérifie particulièrement pour les contrats portant sur des services rendus par des professionnels relevant des professions libérales (médecin, avocat, géomètre-expert, architecte, etc. …). Ainsi, dans son ouvrage intitulé « Les entreprises de services », M.B. GRELON écrit (p. 7, n° 12) : « Tous les travaux immatériels fournis par des prestataires indépendants rentrent le plus souvent dans la catégorie juridique du louage d’ouvrage, qui est devenue ainsi une qualification « fourre-tout » utilisée pour tous les contrats innomés qui apparaissent. La variété même des activités ainsi réunies a empêché tout effort de systématisation. La notion de service ne s’est pas dégagée du contrat d’entreprise ». Le sens large que le droit français donne au contrat d’entreprise n’est d’ailleurs pas purement arbitraire et il y a bien un certain lien entre ce contrat et la prestation de services. Preuve en est fournie par les dispositions du code civil italien qui, tout en traitant du contrat d’entreprise font référence à la notion de service (V. par exemple les art. 1655, 1656, 1674 et 1677) cependant que, dans les dispositions distinctes relatives au travail indépendant, le terme « ouvrage » est employé à de nombreuses ( ∗) Essai envoyé aussi pour le colloque de 2008. La sous-traitance correspondant, pour partie au moins, à ce que le code civil italien (art. 1656) appelle « subappalto ». 59 45 reprises (V. par exemple les art. 2222, 2223, 2224, 2226, 2227 et 2228). Le caractère subsidiaire donné aux dispositions sur le travail indépendant est une autre manifestation de cette parenté. Il y a là une particularité qui tient au droit français et non pas à la langue française car, pour les juristes romands, le contrat d’entreprise évoque essentiellement l’entreprise de construction et, tout spécialement, l’entreprise de construction immobilière : tel est également le cas pour le code civil italien. Il est à noter, d’ailleurs, que les juristes suisses disposent, eux aussi, d’une catégorie « fourre-tout » : mais celle-ci est constituée par le contrat de mandat, le terme « mandat » ayant en droit suisse un sens beaucoup plus large qu’en droit français où le mandat est essentiellement lié à l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte d’autrui, autrement dit à un mécanisme de représentation conventionnelle (V.F. DESSEMONTET, Les contrats de services Rapport à la Société suisse des juristes, Rev.dr.suisse 1987, pp. 105 à 224). Des observations qui précèdent il résulte que le louage d’ouvrage – au sens du droit français – couvre non seulement ce qui correspond aux art. 1655 à 1677 du code civil italien mais aussi aux art. 2222 à 2236 du même code. ***** Art. 1655 à 1677: Dans l’ensemble, les dispositions des art. 1655 à 1677 sont tout à fait satisfaisantes. Les seules points à revoir éventuellement sont les suivants : - art. 1656 : A propos de la sous-traitance, ce texte ne prévoit qu’une autorisation donnée par le maître de l’ouvrage. Cela doit-il s’entendre d’une autorisation, donnée « in abstracto » de soustraiter, le choix du sous-traitant étant laissé à l’appréciation de l’entrepreneur principal ? Ou bien l’entrepreneur principal qui entend sous-traiter doit-il faire agréer la personne même du soustraitant ? L’agrément de la personne du sous-traitant va plus loin que la simple autorisation et peut justifier l’existence d’une action directe dans les rapports entre maître de l’ouvrage et soustraitant, ce que le code civil italien ne paraît pas admettre puisqu’il n’envisage qu’un recours de l’entrepreneur principal contre les sous-traitants (art. 1670) : il semble n’être prévu d’action directe qu’au profit des salariés de l’entrepreneur à l’encontre du maître de l’ouvrage, l’art. 1676 du code italien correspondant à l’art. 1798 du code français. Cette question de l’action directe mérite une réflexion approfondie. - Art. 1668 et 1669 : Il importe, en premier lieu, de bien fixer la terminologie : l’intitulé de l’art. 1668 mentionne le « contenu de la garantie » cependant que le texte lui-même fait référence à une éventuelle « réparation du dommage en cas de faute de l’entrepreneur » et que l’art. 1669 déclare l’entrepreneur « responsable vis-à-vis du maître ou de ses ayants-cause ». Il convient d’éviter toute équivoque et de bien distinguer les questions de responsabilité et les questions de garantie : c’est d’autant plus important que les cas de responsabilité sans faute sont aujourd’hui plus nombreux que jamais et que, dans les deux cas, il y aura lieu à dédommagement au profit de la victime du dommage ou du bénéficiaire de la garantie. Il faut donc insister sur l’idée que, lorsqu’on parle de garantie, celle-ci est due à tout événement : le garant est tenu plus rigoureusement que le responsable car la garantie ne se soucie pas des circonstances qui ont pu la déclencher ; dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, il n’y a pas de place pour la cause étrangère, la force majeure ou le cas fortuit. Depuis 1978, les dispositions du code civil français distinguent bien les questions de responsabilité laquelle, fût-elle une responsabilité de plein droit, cède devant la preuve d’une cause étrangère (V. art. 1792 ; adde l’art. 1792-2 qui vise « la présomption de responsabilité établie par l’art. 1792 ») et les questions de garantie (V. art. 1792-3 sur la garantie de bon fonctionnement et l’art. 1792-6 sur la garantie de parfait achèvement) cependant que l’art. 2270, qui a trait aux délais ouverts pour agir, déclare que les défendeurs éventuels sont « déchargés des responsabilités et garanties » pesant sur eux après dix ans ou deux ans, selon le cas. 46 Deux questions importantes doivent être envisagées : a) le code civil italien ne paraît pas édicter un régime impératif en matière de responsabilité et de garantie : les parties demeurent donc libres d’aménager conventionnellement les dispositions à prendre à cet égard. Y-a-t-il lieu de s’inspirer des dispositions françaises qui réputent non écrite toute clause contractuelle qui aurait pour objet d’exclure ou de limiter les dispositions légales (art. 1792-5 du code civil français) ? b) Y a-t-il lieu de prévoir une obligation d’assurance à la charge des constructeurs et, dans la mesure où leur responsabilité est susceptible d’être engagée, à la charge des maîtres d’ouvrages ? Art. 1677 : Ce texte décide qu’en cas de « prestation continue ou périodique de services » il y a lieu d’appliquer tant les règles relatives au contrat d’entreprise que celles qui gouvernent le contrat de fourniture, mais il ne précise pas dans quelle mesure ce sont les premières ou les secondes qui doivent être observées, réserve étant seulement faite de leur incompatibilité. Mais justement, à supposer qu’elles soient incompatibles, lesquelles doivent l’emporter ? ****** - Art. 2222 : La définition donnée du contrat d’ouvrage (« contratto d’opera ») appelle les observations suivantes : a) Comme il a déjà été relevé les dispositions relatives au travail indépendant ont un caractère subsidiaire ou, si l’on préfère, résiduel : elles ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions particulières énoncées par le livre précédent du code civil. b) Lorsque le texte mentionne « sans qu’il existe un lien de subordination envers le maître », il faut évidemment entendre par là un lien de subordination juridique, lequel est caractéristique du contrat de travail ; cette formule pourrait-elle, le cas échéant, être étendue à un lien de subordination ou de dépendance économique ? On voit les conséquences que cela pourrait avoir sur des contrats tels que le contrat de concession ou le contrat de franchisage. - Art. 2229, 2231, 2233 et 2235 : Faut-il, comme le font l’intitulé du chapitre et le texte de l’art. 2229, parler de « professions intellectuelles » ? Ne vaudrait-il pas mieux parler de « professions réglementées » ? Cette dernière terminologie est, me semble-t-il, employée en droit communautaire ; elle présente l’avantage d’être beaucoup plus large. L’alinéa 3 fait référence aux « lois spéciales » concernant ces professions ; les dispositions subséquentes devraient faire une large place à ces lois spéciales, notamment sur les points suivants : - les conséquences du défaut d’inscription ou de la radiation me paraissent relever de la réglementation professionnelle plutôt que du code civil, qui pourtant en traite dans son art. 2231 ; - il en va de même de l’art. 2233 : celui-ci porte un intitulé discutable (« compensation » alors que les termes « honoraires » ou « rétribution » auraient mieux convenu) ; pour le surplus, il convient de renvoyer à la réglementation professionnelle : ainsi, on comprend mal que dans un texte de portée générale les avocats et avoués soient spécialement visés (à propos du pacte « de quota litis » : V. art. 2233, al. 3). - de même encore à propos de la rétention que règle l’art. 2235 : cette question appelle des solutions diversifiées (on ne peut soumettre au même régime les pièces détenues par un avocat et celles qui le sont par un expert-comptable ou un architecte) ; il convient donc, ici encore, de renvoyer aux lois spéciales. Enfin, deux observations finales : a) A propos de l’art. 2238, je ne puis mesurer la portée de ce texte car je ne dispose pas du titre II du livre V (art. 2082 et sv.) du code civil italien : j’observe simplement que le terme 47 « entreprise » (en italien : « impresa ») est pris dans un sens tout à fait distinct de celui qu’il a lorsqu’on parle du contrat d’entreprise (en italien : « appalto » ). On ne peut que regretter que le français n’ait qu’un mot pour désigner deux réalités totalement différentes ; b) A aucun moment, à propos des professions ou activités intellectuelles, il n’est question du contrat d’édition : je suppose que cela tient au fait que le contrat en question est traité par une loi particulière relative à la propriété littéraire et artistique. _______________ GABRIEL GARCIA CANTERO Université de Saragosse CONTRAT DE SERVICES (∗) Notion Art. 1. Par le contrat de services l’une des parties s’oblige, moyennant une rémunération, à une prestation de faire en faveur de l’autre partie, sans compromettre un résultat quelconque et sans qu’intervienne un contrat de travail parmi les contractants. Ce contrat est nécessairement rémunéré, et si les partis n’ont pas convenu de son prix, celui-ci sera fixé par la coutume ou par les prix établis habituellement part le prestataire des services. Durée Art. 2. Le contrat de services peut être convenu pour un délai déterminé, ou sans délai ; dans ce cas la durée du contrat sera établie en fonction de la nature et des circonstances de la prestation convenue. La durée d’un contrat de services à vie est interdite. Dans les contrats de services à durée indéterminée chaque partie pourra se désister du contrat à condition de le communiquer préalablement à l’autre partie, soit conformément au délai stipulé, soit au moins un mois avant l’extinction demandée. Habilitation professionnelle Art. 3. Si la loi requiert une habilitation légale pour prêter le service, cette aptitude sera exigée seulement du prestataire matériel du service et non pas à celui qui a conclu le contrat. Mais si la loi exige comme titre de légitimation l’appartenance à une Corporation professionnelle, cette qualité sera exigée aussi à la personne qui s’oblige à prêter le service. Le contrat conclu sans tenir compte de ces dispositions de cet article est nul. Substitution Art. 4. Sauf si le contrat a été stipulé en raison de la concurrence des conditions ou des qualités déterminées par le prestataire du service, celui-ci pourra se faire substituer dans l’exécution du contrat, ou se servir des auxiliaires ou collaborateurs, à moins que le contrat ne le prohibe expressément. Instructions préalables Art. 5. A moins que le contrat n’en dispose autrement, le prestataire du service ne sera pas soumis aux instructions de l’autre partie dans l’exécution du contrat. Extinction Art. 6. Le contrat de services prend fin : 1) par l’accomplissement du service convenu ; 2) par (∗) Le texte proposé ici a été discuté au sein de l’Equipe de Recherche que je dirige à la Faculté de Zaragoza, et je remercie tout spécialement la Prof. Ma Teresa Alonso Pèrez pour ses observations. Essai envoyé à l’Académie aussi pour le colloque de 2008. 48 l’échéance du terme stipulé ; 3) dans le contrat à terme indéterminé, par le désistement unilatéral de chacune des parties, une fois que le terme préalable de l’avis a échoué ; et 4) par le décès du prestataire de services quand le contrat a été convenu sur la base des conditions et des qualités personnelles de celui-ci. _______________ CESARE MASSIMO BIANCA Università di Roma “La Sapienza” LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA DELLA MERCE (∗) SOMMARIO: 1. Divergenti regimi di responsabilità del vettore aereo di merci nel trasporto nazionale e nel trasporto internazionale. Responsabilità oggettiva del vettore aereo internazionale e pericoli eccettuati. – 2. I pericoli eccettuati quali presunzioni di assenza di colpa. – 3. Il concorso di colpa del danneggiato. – 4. I massimali di risarcimento del danno in tema di trasporto di persone. – 5. I massimali di risarcimento del danno in tema di trasporto di merci. – 6. Il problema della operatività dei massimali nell’ipotesi di dolo del personale del vettore. 1. Divergenti regimi di responsabilità del vettore aereo di merci nel trasporto nazionale e nel trasporto internazionale. Responsabilità oggettiva del vettore aereo internazionale e pericoli eccettuati. – In occasione del Seminario sugli ‘Aspetti civilistici del trasporto aereo’ svoltosi in Roma il 14 ottobre 1991 su iniziativa degli Istituti di diritto privato e di diritto della navigazione di questa Università, avevo avuto modo di osservare che il confronto dei principi della responsabilità aeronautica con i principi generali della responsabilità civile è certamente un’esigenza sentita, perchè nasce da una più generale esigenza di sistematicità. Questa deriva a sua volta da un’esigenza di coerenza e di eguaglianza: nell’ambito dei rapporti di diritto privato una regola diversa deve trovare ragione in una diversità di interessi e di situazioni, altrimenti essa dà luogo a diseguaglianze ingiustificate. In quella occasione avevo anche ricordato il pensiero del Romanelli circa l’esigenza di un approfondimento dello studio delle responsabilità speciali nell’ambito generale del tema della responsabilità civile. Le riflessioni di allora sono ancora valide per chi oggi è chiamato ad esaminare la responsabilità del vettore aereo secondo la nuova disciplina della Convenzione di Montreal del 1999, e, in particolare, la responsabilità del vettore aereo per danni alla merce come previsto dall’art. 18 della Convenzione. La responsabilità del vettore aereo per danni alla merce di cui all’art. 18 della Convenzione attiene al trasporto aereo internazionale. Nel 2002 il Regolamento CE n. 899/2002 del 27 maggio 2002, modificando il precedente Regolamento CE n. 2027/1997, ha assoggettato anche il contratto nazionale di trasporto aereo alle disposizioni della Convenzione di Montreal del 1999, ma limitatamente al contratto di trasporto di persone. In Italia il contratto nazionale di trasporto aereo di merci continua quindi ad essere regolato dalle disposizioni del codice della navigazione mentre il contratto internazionale di trasporto di merci è ora sottoposto alla disciplina della Convenzione. L’esistenza di una differente disciplina relativamente al medesimo tipo di contratto secondo che esso abbia carattere nazionale o internazionale è difficilmente giustificabile, ed è in aperto contrasto con l’indicazione espressa nel preambolo della Convenzione del 1999 all’ottavo considerando: “nel mercato interno dell’aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all’interno della Comunità Europea lo (∗) Questo contributo è stato destinato anche all’opera collettanea: La nuova disciplina del trasporto aereo (a cura di L. TULLIO), Ed. Jovene, Napoli. 49 stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale”. Analoga indicazione era contenuta nel preambolo del Regolamento del 1997. La Corte costituzionale italiana ha reputato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 423 cod. civ. nella parte in cui disciplina la responsabilità del vettore marittimo di merci in modo diverso nell’ipotesi di trasporto nazionale rispetto all’ipotesi di trasporto internazionale60. La sbrigativa motivazione adduce la “evidente diversità” delle due situazioni e rileva che anche nel trasporto internazionale il limite di responsabilità non è eliso dalla colpa grave ma solo da un atto compiuto sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato. La Corte sembra essersi basata sulla dottrina che ha ravvisato una sostanziale equiparazione tra il regime nazionale e quello internazionale della responsabilità del vettore marittimo61. Con riguardo al trasporto aereo di merci, la Convenzione di Montreal ha dato luogo ad una sicura e rilevante divergenza tra il regime di responsabilità del vettore nazionale e il regime di responsabilità del vettore internazionale. Il vettore internazionale è infatti dichiarato responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento dannoso si è prodotto nel corso del trasporto aereo (art. 181). La norma del codice della navigazione, invece, prevede la responsabilità del vettore aereo per la perdita e avarie delle cose trasportate a meno che provi che egli e i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno (art. 9511). Siamo quindi nell’ambito della responsabilità per colpa mentre il vettore internazionale risponde per il fatto stesso che il danno si è verificato durante il trasporto. Eppure anche il vettore internazionale può essere esonerato da responsabilità se prova che il danno è derivato da una delle seguenti cause: 1) difetto, natura o vizio intrinseco della merce; 2) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore e dai suoi dipendenti o incaricati: 3) eventi bellici o conflitti armati; 4) atto dell’autorità pubblica62. Analogamente al vettore marittimo il vettore aereo internazionale può quindi invocare determinati pericoli eccettuati, in numero per altro ridotto rispetto a quelli dal codice della navigazione. 2. I pericoli eccettuati quali presunzioni di assenza di colpa. – Va ulteriormente rilevato che la Convenzione prevede che il vettore di merci non è responsabile se il danno sia derivato ‘esclusivamente’ da una delle indicate cause di esonero. E’ allora possibile provare che la causa di esonero invocata dal vettore non è esclusiva, e questa prova si identifica nella prova del dolo o della colpa del vettore. Le clausole di esonero previste dalla Convenzione assumono pertanto il significato di presunzioni di assenza di colpa, proprio dei tradizionali pericoli eccettuati del trasporto marittimo. Non basta, così, addurre la natura fragile della merce, se il danneggiato dimostra che il vettore non ha adottato le misure idonee per il trasporto di merce fragile o se abbia accettato di effettuarne il trasporto senza avere l’attrezzatura idonea. Neppure l’imballaggio difettoso esonera da responsabilità il vettore che abbia accettato di trasportare la merce difettosamente imballata. Qui la responsabilità del vettore discende 60 Sentenza n. 71 del 14 marzo 2003, in Danno e resp., 2003, p. 1061, con nota di Conti. LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale di diritto della navigazione10, Milano, 2004, p. 529 s.: “il regime della responsabilità del vettore espresso nel codice della navigazione non presenta, nella sostanza, difformità di grande rilievo rispetto alla disciplina internazionale”. 62 Osserva il TULLIO, La responsabilità del vettore aereo nel trasporto di merci, in Diritto e pratica dell’aviazione civile, 1999, p. 27 s., che “i quattro casi eccettuati non alleggeriscono significativamente la sua posizione [del vettore], dato che i primi due […] rientrano nella sfera di controllo dell’interessato al carico, mentre gli altri due […] sono casi piuttosto eccezionali”. 61 50 propriamente dalla violazione del precetto di buona fede, che impone al debitore di informare il creditore sulle circostanze che rendono la prestazione inutile o pregiudizievole. Eventi bellici o conflitti armati non dipendono dal vettore ma la sua responsabilità va ribadita se, comportandosi alla stregua della dovuta diligenza professionale, il vettore avrebbe potuto impedire il prodursi del danno in conseguenza di tali eventi, ad es. evitando rotte aeroportuali coinvolte in fatti d’arme. Tra i conflitti armati possono ricomprendersi gli attacchi terroristici, qualificabili come episodi di guerriglia. Relativamente agli atti dell’autorità pubblica può dirsi che tali sono gli atti emanati da qualsiasi ente od organo che eserciti comunque un pubblico potere. Può trattarsi anche di un’autorità straniera senza che occorra uno specifico riconoscimento di efficacia dell’atto. In ogni caso, la responsabilità del vettore va riconosciuta quando si accerti che l’atto era prevedibile, evitabile o superabile alla stregua della diligenza dovuta. Nell’ipotesi di un atto illegittimo si dovrà tener conto della diligenza del vettore nel porre in essere la tempestiva impugnazione. 3. Il concorso di colpa del danneggiato. – Il vettore aereo internazionale è poi esonerato in tutto o in parte dalla responsabilità per il danno subito dalla merce trasportata se il danno sia stato causato dallo stesso danneggiato o se questi abbia concorso a causarlo (art. 20). Si tratta di una disposizione che trova riscontro nel principio, sancito anche dal codice civile italiano, del concorso di colpa del danneggiato: principio fondato sull’esigenza che il danno sia sopportato dal suo autore. La disposizione della Convenzione menziona il fatto del danneggiato (o del suo avente causa), che ha causato il danno o ha contribuito a causarlo per negligenza, atto illecito od omissione. Il riferimento alla negligenza appare appropriato, in quanto è la mancata adozione degli obiettivi standard di diligenza da parte del mittente che può avere provocato la perdita dei beni. Il fondamento del principio (esigenza che il pregiudizio sia sopportato dal suo autore) ne giustifica per altro l’applicazione a tutte le ipotesi in cui il danno sia cagionato dal danneggiato a prescindere da ogni valutazione di negligenza. Nel trasporto internazionale di merci la responsabilità del vettore aereo per la loro distruzione, perdita o deterioramento risulta in tal modo una responsabilità composita, in parte responsabilità oggettiva, in parte responsabilità per colpa63. 4. I massimali di risarcimento del danno in tema di trasporto di persone. – La contropartita dell’oggettivazione della responsabilità del vettore aereo è rappresentata anche in tema di trasporto internazionale di cose, dai massimali di risarcimento del danno previsti dalla Convenzione (art. 22, 3° comma). Il limite dei 17 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo non può essere superato, salvo che il mittente faccia dichiarazione al vettore al momento della consegna di uno speciale interesse alla riconsegna della merce, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. Analogamente a quanto prevede la disciplina del trasporto marittimo internazionale, la Convenzione di Montreal esclude l’operatività dei massimali per i danni arrecati alla persona del passeggero ed al bagaglio quando risulti che il vettore o i suoi dipendenti hanno agito con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne sarebbe derivato un danno (art. 22, 5° comma). Questa previsione sembra restringere l’esclusione del massimale alle sole ipotesi di dolo e di dolo eventuale. Va però dato atto dell’operazione interpretativa della giurisprudenza civile italiana, che ha identificato in tale disposizione un’ipotesi di colpa con previsione, distinta rispetto a quella del dolo eventuale: ipotesi identificata da ciò, che il danneggiante prevede l’evento danno come 63 Il criterio della colpa è espressamente sancito con riguardo al ritardo. Del ritardo il vettore risponde se non prova di avere adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente prese per evitare il danno o che era impossibile adottare (art. 19). 51 probabile ma non modifica la propria condotta nella sicura consapevolezza di poterlo evitare64. Si tratta di una distinzione discutibile, dato che non s’intende come la previsione del danno come probabile possa accompagnarsi alla certezza di poterlo evitare65. La stessa Cassazione civile italiana deve ammettere che si tratta di una figura “molto prossima a quella del dolo”66, e anche la dottrina tende ad ammetterne la vicinanza al dolo pur senza identificarla in esso67. L’esclusione della colpa con previsione dalla nozione di dolo non sembra invece trovare riscontro nella giurisprudenza penale italiana. La Cassazione penale ravvisa infatti il dolo eventuale nell’ipotesi in cui l’agente, rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze dalla propria azione, agisce accettando il rischio di cagionarle. Se poi, sempre secondo la Cassazione penale, l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, ma lo abbia voluto68. 5. I massimali di risarcimento del danno in tema di trasporto di merci. – Il problema della riconducibilità dell’ipotesi prospettata dalla Convenzione nell’ambito del dolo assume particolare rilevanza in tema di trasporto di merci. Inspiegabilmente la Convenzione del 1999 restringe infatti l’applicazione della norma sulla esclusione dei massimali alla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone. Sembrerebbe quindi che nel trasporto di merci il vettore aereo possa avvalersi dei massimali pur quando abbia arrecato il danno intenzionalmente o temerariamente e con la consapevolezza del probabile prodursi del danno69. Nella dottrina italiana è stato rilevato che nel caso di dolo specifico il principio di ragionevolezza non consente al vettore di avvalersi del beneficio del massimale70. Questa tesi, pienamente condivisibile, lascia fuori l’ipotesi del danno arrecato con condotta temeraria e consapevole. In questa ipotesi la responsabilità del vettore e dei suoi dipendenti discende a mio avviso dalla ricorrenza della fattispecie penale del danneggiamento di cose altrui (art. 635 c.p.). Il diritto 64 Cass., 19 giugno 2001, n. 8328, in Giur. it., 2002, p. 262, con nota di A. La Rosa, e in Danno e resp., 2002, p. 400, con nota di Dellacasa (in motivazione): nell’ipotesi del “dolo eventuale”, il soggetto, non solo si rappresenta l’evento, ma accetta il rischio del suo verificarsi, ed agisce quindi anche a costo di cagionarlo, mentre nell’ipotesi della “colpa cosciente”, si rappresenta l’evento, ma agisce nella convinzione di poterlo evitare […] la condotta “temeraria e consapevole” prevista dalla norma di diritto uniforme in alternativa all’ipotesi della condotta “internazionale” è assimilabile, nell’ordinamento italiano, non già alla figura del “dolo eventuale”, ma alla figura della “colpa con previsione”. In entrambe le note è criticata la riconduzione dell’ipotesi prevista dal diritto uniforme alle figure del diritto interno. 65 Tanto più se si ritiene che debba essere ricercata “non l’astratta, ma la reale coscienza del probabile danno”: così BUSTI, Contratto di trasporto aereo, in Tratt. Cicu-Messineo, cont. da Mengoni, Milano, 2001, p. 654, che esamina attentamente il problema della rilevanza dell’animus del vettore temerario internazionale. 66 Cass., 18 luglio 1991, n. 7977, in Giust. civ., 2001, I, p. 1543. 67 ZAMPONE, La condotta temeraria e consapevole nel diritto uniforme dei trasporti, Padova, 1999, p. 129 s., parla di “semintenzionalità”, quale figura intermedia tra colpa e dolo. TULLIO, La responsabilità del vettore aereo ecc., cit., reputa che si tratti di una condotta che rasenta il dolo. In Profili attuali della limitazione del debito del vettore marittimo, in Dir. trasp., 1994, p. 35 s., indica tale condotta “molto più vicina al dolo che alla colpa grave”, rilevando come essa non si identifichi con la tradizionale ipotesi della colpa cosciente, in cui il soggetto si rappresenta l’evento come passibile ma confida che non si verificherà. 68 Cass. Pen., sez., I, 12 novembre 1997, n. 6358: il dolo si configura nella forma eventuale quando il soggetto attivo, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia anche voluto, sicchè in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura non nella forma di dolo eventuale, ma in quella di dolo diretto. 69 Così HARMS u. SCHULER – HARMS, Die Haftung des Luftfahrzeugsführers nach dem Montrealer Übereinkommen, in Trasportrecht, 2003, p. 370, e MULLER – ROSTIN, Die Internationale Luftrechtkonferenz von Montreal zur Reform des Warschauer Abkommen (10-28 Mai 1999), in ZLW, 2000, p. 45. 70 TULLIO, La responsabilità del vettore aereo, cit. 52 all’integrale risarcimento del danno avrà allora titolo nella responsabilità del vettore aereo per il danno conseguente ad un reato, che può essere accertato in via incidentale dal giudice civile senza che occorra una sentenza penale. In contrario non vale addurre la disposizione della Convenzione secondo la quale le pretese risarcitorie, quale che sia il loro titolo, richiedono i presupposti e sottostanno ai limiti previsti dalla Convenzione medesima (art. 29). Questa disposizione esige l’applicazione della Convenzione a prescindere dal titolo contrattuale o extracontrattuale della pretesa risarcitoria ma essa non riguarda la responsabilità discendente da reato. La Convenzione ha infatti un ambito di applicazione rispetto al quale risultano estranee le legislazioni penali nazionali. Ne consegue che gli effetti del reato, tra i quali rientrano le “sanzioni civili”, rimangono impregiudicati dalla disciplina del trasporto internazionale. L’accertamento della fattispecie del reato nell’ipotesi di danno arrecato dal vettore temerariamente e con la consapevolezza del suo probabile verificarsi presupporre che il giudice civile si adegui all’orientamento della giurisprudenza penale sul dolo eventuale. Se il giudice civile non dovesse riscontrare nella condotta temeraria e consapevole l’elemento del dolo risulterebbe allora manifesta l’incostituzionalità nel diritto italiano della norma sulla responsabilità del vettore aereo internazionale, che attribuisce al vettore di merci una posizione irragionevolmente più favorevole rispetto a quella del vettore aereo nel trasporto di persone in relazione alla medesima fattispecie (perdita o danneggiamento di cose). L’irragionevole disuguaglianza verrebbe a crearsi anche tra i regimi di responsabilità del vettore nazionale e del vettore internazionale. La disciplina del codice della navigazione non contiene infatti una norma analoga a quella del trasporto internazionale circa l’esclusione di operatività dei massimali. 6. Il problema della operatività dei massimali nell’ipotesi di dolo del personale del vettore. – La Convenzione ha lasciato irrisolto il problema se il vettore possa avvalersi dei massimali quando il danno è stato arrecato dolosamente dai suoi dipendenti. La soluzione positiva è stata finemente argomentata distinguendo l’imputazione al debitore della responsabilità per l’operato dei suoi ausiliari (art. 1228 c.c.) rispetto alla determinazione dell’entità dell’obbligazione risarcitoria. L’attribuzione al contegno degli ausiliari di effetti che incidono sull’entità del risarcimento atterrebbe – si è detto – ad una fattispecie che si pone in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello dell’imputazione della responsabilità71. Il principio che rende responsabile il debitore dei fatti degli ausiliari (art. 1228 c.c.) e addossa al preponente la responsabilità per i danni arrecati dai preposti (art. 2050 c.c.), sembra per altro far carico al debitore e al preponente di tutte le conseguenze dannose derivanti dai fatti degli ausiliari e dei preposti. Va anche considerato che ammettere l’inoperatività dei massimali solo nell’ipotesi – del tutto improbabile – di dolo personale del vettore72, significherebbe privare il danneggiato del diritto all’integrale risarcimento del danno anche là dove egli sia vittima di furto da parte dei dipendenti del vettore. Se si dovesse accedere a questa interpretazione, bisognerebbe prendere atto dell’insufficiente tutela del danneggiato. _______________ 71 TULLIO, Profili attuali della limitazione del debito ecc., cit., p. 35 s. Con riferimento al vettore marittimo nazionale vedi LEFEBVRE D’OVIDIO – PESCATORE – TULLIO, Manuale, cit., p. 543. 72 53 GASTONE COTTINO Università di Torino ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO Una forse ovvia, ma necessaria, premessa. 1) Il codice civile italiano disciplina il trasporto terrestre di persone e di cose non quelli aereo e marittimo retti dal codice della navigazione (e la navigazione da diporto da un “codice” a sé); né il ferroviario, regolato, almeno sino a prima della privatizzazione, da specifiche condizioni e tariffe; 2) la regolamentazione codicistica è stata progressivamente integrata da una selva di leggi speciali relative al trasposto tranviario, per teleferiche, funicolari, funivie, sciovie, ai servizi automobilistici di linea ed ai servizi di trasposto mediante autoveicoli; 3) la materia, tutta la materia, è stata, ed è, profondamente influenzata dalle Convenzioni internazionali (e/o Direttive CE) e dalla loro articolata rete di disposizioni: che qui non è il luogo per elencare ma di cui è certo si debba tener conto in sede di redazione di un testo unitario. Questo non sminuisce a mio avviso il valore del codice civile italiano e delle sue formulazioni: che hanno il pregio della chiarezza e della incisione e che, con la loro scansione sistematicamente coerente, offrono indubbiamente un modello utile cui ispirarsi. Resta però opportuna, almeno per il trasporto, contratto tra i più esposti al vento dell’innovazione, una riflessione preliminare di metodo e di sostanza: su come procedere e con quale spettro applicativo. E’ lo stesso codice civile a metterci sull’avviso: all’art. 1680 allorché statuisce che “Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari, in quando non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali”. Ed evoca una tendenziale vocazione unitaria, subito temperata, se non contraddetta, dalla sua derogabilità. Vi sono in effetti temi caratterizzati da una forte divaricazione: “a monte”, nell’interpretazione del testo codicistico, “a valle” nel variegato panorama di soluzioni normative secondo le diverse forme di trasporto e secondo l’origine, interna o internazionale, della disciplina. Faccio tre esempi: a) L’art. 1681 del codice civile sancisce la responsabilità del vettore per danni alla persona sul trasporto terrestre, sia oneroso che gratuito. Non prende invece esplicita posizione sul cosiddetto trasporto amichevole o di cortesia. Ciò ha sollevato in dottrina e in giurisprudenza un lungo dibattito su quale fosse la disciplina applicabile. La soluzione, maggioritaria ma non unanime, è che il trasporto amichevole non rientri in quello gratuito ma sia una semplice situazione di fatto da cui potrebbe soltanto scaturire una responsabilità extracontrattuale: con la conseguenza che, in caso di sinistro, non spetti al vettore l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma tocchi alla vittima dimostrare che questo è addebitabile ad un fatto colposo (colpa lieve) di chi ha eseguito il trasporto. Il codice della navigazione segue all’art. 414 una via parzialmente diversa. Distingue espressamente, a differenza del codice, tra trasporto amichevole e gratuito, riservando però al primo, sia pur con riferimento oggi, parrebbe, alla navigazione marittima mercantile, un trattamento più favorevole di quello che deriverebbe dall’inquadramento entro la responsabilità ex lege aquilia. Il vettore, si dice, “risponde quando il danneggiato provi che il danno da danno o colpa grave del vettore stesso o dei suoi dipendenti e preposti”. Sicché un’eventuale applicazione analogica al trasporto amichevole dell’art. 414 cod. nav. potrebbe portare a corollari assai diversi da quelli, ripeto non unanimi, dell’interpretazione prevalente dell’art. 1681. Di qui oscillazioni e incertezze che rivelano l’utilità, comunque, di un’opzione chiarificatrice. b) Ciò, aggiungo, si coniuga con un problema anche più delicato, sul quale si sono sprecate 54 le pagine di analisi e di commento. E’ il problema non più dell’estensione soggettiva della responsabilità ma bensì dei suoi contenuti oggettivi. L’art. 1681 usa una formula che fa da puntuale riscontro a quella dell’art. 2050 cod. civ. sull’esercizio di attività pericolose, cui il trasporto terrestre di persone può, date le alee e il numero dei sinistri, appropriatamente equipararsi: subordinando la liberazione del vettore da responsabilità alla prova “di aver (egli) adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno”. La formula della norma, a prima vista chiara e tassativa, si è prestata in realtà, nella lettura dottrinale e giurisprudenziale, a interpretazioni contrapposte: tra chi la intende nel senso che da essa si ricavi una nozione più rigorosa di responsabilità rasentante (gli) o addirittura coincidente (con) gli schemi della responsabilità obiettiva, per rischio, e chi invece rimane ancorato ai canoni tradizionali della colpa e della diligenza media. Sicché, stando al primo orientamento, il vettore intanto sarebbe liberato in quanto dimostri di aver posto in essere tutte le misure in sé idonee ad evitare il danno; nessun evento, anche fortuito, sarebbe perciò sufficiente a cancellare la responsabilità se la sua condotta non si fosse uniformata dalle regole tecniche ed alle precauzioni intrinsecamente idonee e necessarie, in relazione con la natura del trasporto, a scongiurare il sinistro. Regole e precauzioni che non si esaurirebbero, come sarebbe collocandosi sul versante della colpa, nel parametro della diligenza, pur professionalmente qualificata, di un debitore normalmente oculato ed attento. Mi pare colga abbastanza bene questa più rigida prospettiva la cassazione allorché, nella sentenza 27 ottobre 1993 n. 10680, afferma che la prova liberatoria «non si esaurisce nella dimostrazione della generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la prova dell’osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni sulla concreta situazione in cui il trasporto si è svolto». In questa situazione di incertezza valutativa è sopravvenuto, a semplificare (o a complicare) le cose il mutamento di rotta, a trecentosessanta gradi, della nostra Corte di Cassazione sull’interpretazione dell’art. 2054 cod. civ. regolante la responsabilità sulla circolazione dei veicoli. La norma era ritenuta sino a ieri inapplicabile alle persone (a qualunque titolo) trasportate su un’autovettura. A partire dal 1998 (con la sentenza 26 ottobre 1998, n. 10629) si è per contro affermato che essa “è espressione di principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricavano danni”. Ora il nuovo orientamento non solo fa esplicitamente tabula rasa, per i veicoli, della distinzione tra trasporto gratuito e di cortesia, ma sembra anche condurre, e così si sostiene, ad una sorta di sovrapposizione del dettato dell’art. 2054 su quello dell’art. 1681: con la conseguenza che il vettore, per liberarsi da responsabilità per i sinistri, non dovrebbe più trovarsi impigliato nella dura prova “di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno”, bastandogli quella “di aver fatto tutto il possibile” perché non si verificasse. Una dizione che pare abbastanza chiaramente trasferire la valutazione dai rimedi alla condotta, dall’aggettivo al soggettivo. E’ parso in altra sede a chi scrive che questa sorta di “abrogazione” trasversale di una norma in seguito alla differente lettura di un’altra fosse frutto di un equivoco: e che sia comunque una forzatura generalizzare quel che si prevede per un caso di trasporto normalmente gratuito o amichevole (il prendere una persona a bordo della mia autovettura) estendendolo a situazioni, come quella disciplinata dall’art. 1681, in cui lo stesso ha genesi, normalmente, contrattuale. Ma qui non è questione di vedere chi abbia torto o ragione: bensì semplicemente di prendere atto di quanto sia ricca la tavolozza ermeneutica nell’ambito dello stesso codice e quanto quelli che potrebbero apparire rassicuranti punti fermi oscillino alla luce delle loro controverse letture. Anche perché non è che uscendo dalla prospettiva codicistica si schiudano orizzonti di colore più omogeneo. Faccio due esempi. Nel trasporto marittimo, gli artt. 408 e 409 cod. nav. pongono come limite alla responsabilità dell’armatore per mancata esecuzione del contratto e per danni alla persona la prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile; enuncia una prescrizione che, per quanto si sia tentato di darle un’accezione rigorosa, appare chiaramente ancorata alla 55 colpa. Mentre grosso modo a metà strada tra serenità ed “indulgenza” si colloca la Convenzione di Atene del 1974, nel Protocollo emendativo di Londra del 2002, che per i danni derivanti da un sinistro marittimo ha introdotto un sistema di responsabilità a due livelli (two- liability), modulato cioè in termini oggettivi e soggettivi a seconda del loro ammontare. Convenzione che appare a sua volta meno rigorosa di quella di Montreal del 1989 il cui art. 17 sancisce la responsabilità del vettore aereo “per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione sì è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco”. c) Un terzo profilo problematico mi pare costituito dagli artt. 1686 e 1693, cioè dai due articoli che dovrebbero essere il modello di riferimento del regime di responsabilità del vettore nel trasporto di cose - per inadempimento della obbligazione di trasferirle da un luogo ad un altro, la prima, per i sinistri verificatisi durante il periodo in cui esse gli sono affidate, la seconda. Le due norme usano all’evidenza dizioni diverse. Una contempla l’ipotesi che il trasporto sia impedito o ritardato per causa non imputabile al vettore in tal modo riconducendosi allo schema generale dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e ai requisiti che questa deve possedere affinché il debitore sia liberato. L’altra enuncia analiticamente le “esimenti” da responsabilità per il vettore: il caso fortuito, la natura o i vizi delle cose e del loro imballaggio, il fatto del mittente e quello del destinatario. Non sorprende perciò che anche diverso sia stato a esse l’approccio ermeneutico di dottrina e giurisprudenza. Secondo un punto di vista negli artt. 1686 e 1696 cod. civ. non vi sarebbe nulla di rivoluzionario né sostanziali deviazioni dai principi: non, ovviamente, nell’art 1686, che fa correttamente rinvio alle regole generali; ma neppure nell’art. 1693, che, lontano figlio del receptum nautarum et stabulariorum, si limiterebbe a scomporre, in omaggio a un linguaggio tradizionale, la causa non imputabile nei singoli eventi che possono concretarla e normalmente la caratterizzano (con, comunque, il richiamo “di chiusura” al caso fortuito). Ma questa è una delle opinioni espresse. Altra, e forse prevalente, è che si abbia nell’art. 1693 un aggravamento della responsabilità, una obligation de securitè ai confini anche qui della responsabilità obiettiva o per rischio (così ad esempio Pietro Trimarchi e Giovanna Visintini): e questo sia per l’onere del vettore di identificare la causa liberatoria sia per l’accoglimento di una nozione così rigorosa di caso fortuito, l’evento assolutamente inevitabile di molte sentenze, da sembrare essa accostarsi più ad un’apocalittica visione di act of God o di höhere Gewalt che non alla sua ricorrente riconduzione al fatto non prevedibile, né inevitabile con l’ordinaria diligenza. *** Non vorrei che da questi miei modesti rilievi si ricavasse l’impressione di un contributo più in negativo che in positivo al nostro dibattito. Non è stata questa la mia intenzione. Mio intento è stato se mai di richiamare l’attenzione, muovendo da un osservatorio circoscritto ma significativo, sull’opportunità che le opzioni si fondino su punti di partenza condivisi, nell’interpretazione delle norme prese a modello come nella loro ricucitura, quanto possibile unificante, con altre soluzioni di diritto interno ed esterno, adottate in fattispecie che non necessariamente giustificano un trattamento differenziato. Due esempi. Il noleggio, che per i suoi profili aereo e marittimo è regolato dal codice della navigazione o in leggi speciali ma è ignorato, quello terrestre, dal codice civile: dischiudendo la porta a differenze di qualificazione e a incertezze di disciplina, se quella del trasporto o di altro contratto. Il trasporto multimediale, caratterizzato come noto dallo spezzettamento del percorso e dalla pluralità, e combinazione, dei mezzi utilizzati. Anche qui le oscillazioni non mancano, tra ricondurlo globalmente entro il quadro del trasporto o applicargli le norme corrispondenti alle singole modalità della “filiera”. _______________ 56 GIOVANNI BATTISTA FERRI Università di Roma “La Sapienza” LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER MORTE O LESIONE DEL PASSEGGERO: GARANZIA, RISCHIO E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA(∗) 1. L’attenzione e l’interesse dello studioso del diritto civile per la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Montreal 28 maggio 1999), fatta propria ed estesa ad ogni trasporto aereo, anche nazionale, dal Regolamento comunitario 13 maggio 2002 n. 889/2002, derivano dalla circostanza che talune sue norme (artt. 17 n. 1, 20, 21, e 28, sui quali riflettere) consentono di riaprire una riflessione sul tema della responsabilità oggettiva e sull’intenso ed elegante dibattito che, intorno a questa vexata quaestio, ha interessato la dottrina, a partire dalle tesi di Karl Binding73, il quale, come ha di recente ricordato anche Carlo Castronovo “anticipa da un secolo la prospettiva fatta propria dalla contemporanea dottrina statunitense dell’analisi economica dei fatti dannosi”74. Non cercherò di ricostruire compiutamente i caratteri e il senso di questo complesso itinerario, mi limiterò ad indicarne taluni dei passaggi più essenziali, rinviando per una più esauriente documentazione a quegli studiosi italiani che, con particolare eleganza e completezza, hanno ricostruito questo complesso itinerario. Penso, ad esempio agli scritti di Pietro Trimarchi75, Renato Scognamiglio76, Stefano Rodotà77 e Carlo Castronovo78, in cui, appunto, sono ampiamente documentate le esperienze della dottrina italiana anche risalente, quelle della dottrina francese, tedesca e soprattutto quella della dottrina anglo-americana (da Holmes a Prosser, da Atyah a Calabresi) cui si devono gli studi più interessanti e approfonditi sulla analisi economica del diritto. 2. In verità, in una società fondata sulle logiche proprietarie (in cui la ricchezza era, appunto, basata sull’avere), quale era quella che si esprimeva nel codice civile del 1865, il criterio soggettivo della colpa poteva essere sufficiente a delineare l’area della responsabilità. Tutto era, dunque, più semplice nella società preindustriale disegnata nel Code Napoléon e nel codice civile italiano del 1865. In quella società in cui l’uomo riusciva a ricavare le energie soprattutto “dalla forza muscolare propria e degli animali…. la diligenza nell’esercizio delle attività umane riduceva a dimensioni normalmente trascurabili il rischio inerente alle attività stesse: restavano gli incidenti del tutto sottratti al controllo dell’uomo … ma non sembrava che il diritto privato potesse utilmente operare in simili occasioni”79. In quel tipo di società, ben si comprende come in materia di responsabilità fosse sufficiente che il codice civile del 1865 disciplinasse, nell’art. 1153, le ipotesi, attualmente disciplinate in modo separato, negli artt. 2047 (responsabilità di coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci), 2048 (responsabilità dei genitori, tutori ecc.), 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti), ipotesi queste tutte ricondotte al principio della colpa, sia pure attraverso la finzione di una culpa in vigilando o in eligendo. Sempre nel medesimo art. 1153 si disciplinava anche la responsabilità per le cose avute in custodia (attualmente disciplinato nell’art. (∗) Questo contributo è stato destinato anche all’opera collettanea: La nuova disciplina del trasporto aereo (a cura di L. TULLIO), Ed. Jovene, Napoli. 73 Cfr. K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung – Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlungen und die Arten des Delikts, I, Leipzig 1916, pp. 466 ss. 74 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità, Milano 1997, pp. 36-37. 75 P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano 1961, pp. 1-56. 76 R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, ora in Scritti giuridici, 1. Diritto civile, Padova 1996, p. 319 ss. e Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, ivi, pp. 395 ss. 77 S. RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, Milano 1964, pp. 41 ss. (in particolare). 78 C. CASTRONUOVO, La nuova responsabilità civile, cit., pp. 33-77. 79 Così, P. TRIMARCHI, Le istituzioni di diritto privato, Milano 2003, p. 125. 57 2051 c.c.); mentre negli artt. 1154 e 1155 (cod. civ. 1865) si disciplinavano rispettivamente le ipotesi della responsabilità per danni causati da animali (attualmente disciplinata nell’art. 2052 c.c.) e, con un dettato normativo molto più chiaro di quello scelto dal legislatore del 194280, quella per rovina di edificio (art. 2053c.c.). Queste ultime tre ipotesi, erano per altro in sintonia, con quella logica proprietaria che presiedeva al codice civile del 1865. Ma il criterio della colpa si dimostra del tutto insufficiente, quando si passa da una società dell’avere ad una società del fare, fondata sulle logiche non più della proprietà, ma su quelle dell’impresa, e dunque delle capacità di chi fa. Non casualmente il nuovo codice civile del 1942, anche a seguito della sua unificazione con il codice commercio, non è più il codice di una borghesia sostanzialmente costituita da rentiers e da commercianti (quale, appunto, era quello del 1865), ma diventa il codice civile di una più articolata classe borghese, composta da proprietari che si rivolgono al mercato, ma soprattutto da imprenditori piccoli e grandi, tutti coinvolti, come protagonisti, in quel sistema di industrializzazione della produzione, sempre più legata all’uso di nuove e spettacolari tecnologie e delle macchine in cui queste si esprimono81. Dunque, la rivoluzione industriale “modifica profondamente questa situazione. L’utilizzazione di alti potenziali di energia termica, chimica, elettrica, atomica e le grandi velocità, creano situazioni di pericolo che facilmente possono sfuggire al controllo e provocare conseguenze disastrose”82 e spesso imprevedibili. E proprio a causa dell’introduzione delle macchine, nasce la consapevolezza dell’insufficienza del criterio della colpa. Ci si accorge che la loro utilizzazione spesso non consente, in caso di danno, da un lato di prevedere il numero di coloro che subiscono le conseguenze dannose, d’altro lato di individuare il soggetto cui in qualche modo il comportamento è riferibile e, quando ci si riesce, spesso non si riscontra nei suoi comportamenti quel principio di colpevolezza da cui far discendere la responsabilità e il risarcimento. Il legislatore del 1942 tenta di farsi carico delle novità che l’economia industrializzata poneva, dettando, soprattutto con l’art. 2050 c.c., la disciplina della responsabilità di chi svolga attività genericamente individuate come attività pericolose. La vera innovazione, scrive il legislatore del 1942 nella Relazione al codice civile “sta appunto nel trattamento delle attività pericolose (art. 2050)” (Rel. cod. civ., n. 795), che ritiene costituire una soluzione equilibrata, ma adeguata alle nuove esigenze. Infatti, in materia, la disciplina adottata non intende ispirarsi a “soluzioni estreme: né quella che annetterebbe a tali attività una responsabilità oggettiva, né quella che vi ricollegherebbe l’ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece una soluzione intermedia per la quale, sempre mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante la prova liberatoria, ma si è ampliato il contenuto del dovere di diligenza che è posto a suo carico” (Rel. cod. civ., n. 795). Prova liberatoria che, fondandosi sulla formula “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” (art. 2050 c.c.), appare ardua da dimostrare in concreto; un po’ come accade con la prova del caso fortuito per i danni cagionati da cosa in custodia (art. 20512 c.c.) o da animali (2052 c.c.), riguardo al quale la prova di una generica mancanza di colpa non sembra, di per sé, prova del caso fortuito83, che viene ravvisato in un evento “così raro, e straordinario nelle sue 80 L’art. 1155 cod. civ. 1865 affermava, infatti, che “Il proprietario di un edifizio è obbligato pe’ danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o per un vizio di costruzione”. Ipotesi, quest’ultima, che doveva ricollegarsi all’art. 1639 cod. civ. 1865, corrispondente (ma in maniera più favorevole al proprietario dell’edificio) al vigente art. 1669 c.c. 81 Sul punto, anche per i riflessi che questo nuovo assetto organizzativo della società ebbe sulle scelte legislatore del 1942, per quel che concerne l’agire e le iniziative autonome dei privati, cfr. nostro Patologie contrattuali e circolazione proprietaria, ora Il negozio giuridico, Padova 2004, pp. 280 ss. 82 Così, P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 125 83 Così, per tutti, ID., o.c., p. 133. 58 conseguenze, da essere estraneo al rischio tipico della cosa o dell’animale”84. Ma sul tema avremo modo, in seguito, di ritornare. Vero è, però, che l’esigenza di superare il tradizionale principio della colpa verso forme di responsabilità oggettiva (o più oggettiva) ha fatto emergere, sulla scia dell’analisi economica del diritto, il tema del rischio. Ciò spiega come una vera responsabilità oggettiva si realizzerebbe, soprattutto con l’assunzione di un rischio d’impresa, fondato sull’idea che colui (e l’imprenditore, in particolar modo) che crea una situazione di rischio deve risponderne, secondo “l’antico principio cuius commoda eius incommoda”85, di cui, per certi versi, appare sviluppo logico il criterio che collega il rischio al profitto, facendo gravare la responsabilità sul soggetto che trae una utilità economica dall’attività considerata. E ciò, perché, da un lato tale soggetto appare l’unico “in grado di tradurre tale eventualità dannosa in termini di costo”, dall’altro perché avendo “il controllo delle condizioni del rischio … può attivamente operare per la sua riduzione”86. Siffatta prospettiva “si trova a costituire il fondamento ed il limite qualificante di tutte o della maggior parte della fattispecie di responsabilità cosiddetta oggettiva (principalmente la responsabilità per il fatto dei domestici e commessi, per il danno da cose, da animali, per la rovina dell’edificio e per la circolazione dei veicoli)”87. A queste ipotesi, appare certamente opportuno aggiungere, ad esempio, quella dell’art. 2050 c.c., per ciò che riguarda lo svolgimento di attività pericolose, su cui, in precedenza, ci siamo soffermati, e quella di chi detiene, in connessione con lo svolgimento di attività imprenditoriale, cose in custodia (art. 2051 c.c.). Con quest’ultima disciplina debbono, ad esempio, coordinarsi quella del deposito nei magazzini generali (art. 1787 c.c.)88, o quella del deposito in albergo (art. 1785 c.c.), nella quale è esclusa la responsabilità dell’albergatore in caso di danni derivanti da “forza maggiore” o dalla “natura della cosa” (che è la stessa idea, sia detto per inciso, cui sembra ispirarsi, con riguardo ai bagagli, ad esempio, anche l’art. 17 n. 2 della Convenzione di Montreal)89. Altre volte, una forma di responsabilità oggettiva deriverebbe dall’assunzione di un rischio, anche fuori dell’attività d’impresa; si tratta, questa volta, di un “rischio” derivante dalla considerazione della situazione giuridica di cui sia titolare il soggetto su cui grava l’obbligo del risarcimento: è questo il caso del proprietario dell’animale che abbia arrecato ad altri un danno (art. 2052 c.c.), dell’edificio rovinato (2053 c.c.), dell’autoveicolo, dal cui uso siano derivati danni (2054 c.c.); altre volte ad emergere è la qualifica di detentore, come nel caso della custodia della cosa che ha determinato il danno (quando la detenzione non sia collegata allo svolgimento di una attività di impresa); altre volte, infine, può rilevare ai fini dell’assunzione di un rischio l’esser titolare di una potestà (come nei casi di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c.). Per altro, in talune delle ipotesi da ultimo esaminate, si è voluto vedere l’operare non tanto di responsabilità oggettiva, ma di responsabilità indiretta, nella quale, tuttavia, sembrano non essere spenti gli echi di antiche teorie: quelle della culpa in vigilando (rivenibile nella responsabilità dei sorveglianti dell’incapace e dei genitori, tutori ecc.; cfr. artt. 2047 e 2048 c.c.) e quelle della culpa in eligendo (rinvenibile nella responsabilità dei padroni e committenti; cfr. art. 2049 c.c.). Ma in tutti questi casi, sia che li si voglia ricostruire in termini di responsabilità indiretta, sia che li si voglia ricostruire in termini di responsabilità oggettiva, appare ricorrente la circostanza che il soggetto, su cui grava la responsabilità, risponde per fatti dannosi altrui, in cui non vi è alcuna 84 ID., o.c., p. 133-134. R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile, ora in Scritti giuridici, 1. Diritto civile cit., p. 327. 86 ID., o.c., loco cit. 87 R. SCOGNAMIGLIO, o.c., p. 328. 88 L’art. 1787 c.c., come è noto, stabilisce che sono i magazzini generali a provare che il danno (ad esempio la perdita o l’avaria delle merci) è derivato da caso fortuito (come accade nell’art. 2051 c.c.), da vizi delle merci o dell’imballaggio. 89 Diverso è evidentemente il trattamento di quel deposito gratuito, attuato fuori da una dimensione imprenditoriale, cui si dovrà applicare il dettato dell’art. 1768 c.c. 85 59 connessione materiale tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto cui si accolla la responsabilità. E’ quanto accade, volendo riassumere quanto sopra illustrato, negli artt. 2047-2049 c.c.; nell’art. 2053 c.c. in caso di rovina di edificio per difetti soprattutto di costruzione; nell’art. 2054 c.c., con riguardo alla circolazione dei veicoli, per gli stessi difetti; e nello stesso svolgimento di attività pericolose (art. 2050 c.c.), in cui, come abbiamo visto, chi risponde, risponde anche se, al momento del fatto, ha usato le normali diligenza, prudenza, perizia90. Per altro, le prove liberatorie, nei casi in cui sono previste, riguardano comunque le modalità di gestione di situazioni d’indubbia delicatezza (artt. 2047 e 2048 c.c.) o di organizzazione di attività spesso complesse (art. 2050, 2051 c.c.)91, che pur avendo potuto avere un eventuale e indiretto rilievo, sull’evento dannoso, si pongono, come si dice, “a monte” di esso e cioè ne sono estrinseci. E, proprio la rilevanza di tali situazioni e attività, bene o male, finisce per giustificare, in relazione all’accollo del risarcimento, l’idea che esso si fondi, voglio ribadirlo, sull’attribuzione, ai soggetti considerati, di un rischio. In questo modo, il tema della responsabilità finisce anche (e inevitabilmente) per incontrare quello dell’assicurazione, che pur rappresentano modelli economico-giuridici diversi92. La combinazione di forme di assicurazione volontaria, affidata all’iniziativa del singolo, che, tuttavia, lascia “scoperto un larghissimo settore di danni che non potranno essere risarciti”93, con forme, invece, di assicurazione obbligatoria, apre la strada a forme di socializzazione della responsabilità e cioè alla necessità “di riversare sulla collettività l’onere di riparare i danni subiti dai singoli in ragione di attività economiche e di complessi rapporti sociali da cui tutti, indirettamente ricaviamo benefici”94. Per altro, contro questa prospettiva non sono mancate le riserve: proprio l’idea stessa di responsabilità socializzata è sembrata poter far perdere alla responsabilità quel “fondamento di indole morale che era posto alla base della responsabilità per colpa, e che svuoterebbe l’impegno di diligenza e di vigilante controllo che l’individuo avverte grazie al principio della colpa”95. Queste considerazioni sembrano riecheggiare le parole di Louis Jesserand, quando auspicava che la responsabilità oggettiva non dovesse mai detronizzare “complètement la responsabilité subjective; il n’est pas dérirable que la notion de risque évince sans merci celle de faute”96. 3. Ma, come talune dottrine hanno avuto modo di mettere in luce, la teoria del rischio è parsa mal conciliarsi con l’idea di responsabilità, anche se oggettiva. Infatti, come fu, autorevolmente ed opportunamente già segnalato, l’idea di responsabilità “riposa essenzialmente su un dovere, ed è assurdo pensare che la violazione di un dovere sia un rischio per l’obbligato, anche nelle ipotesi in cui essa produce responsabilità indipendentemente dall’ulteriore specifico momento della colpa … Di rischio si parla propriamente nei casi in cui la legge accolla un risarcimento indipendentemente non solo dalla colpa ma addirittura dalla violazione di un dovere. In tali ipotesi, di cui è esempio l’articolo 2049, non tanto di responsabilità si tratta quanto di garanzia che è appunto il correlatum giuridico del concetto economico di rischio”97. 90 Sul punto, cfr. F. GALGANO, Diritto privato, Padova 2001, p. 377. ID., o.c., loco ult. cit. 92 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 65. 93 P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli 1996, p. 752. 94 ID., o.c., p. 753. 95 ID., Manuale, loco ult. cit. 96 L. JOSSERAND, Cours de droit positif français, II, Paris 1933, p. 125. 97 Così, L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” – Studio critico (Parte II), in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 315, nota 52. 91 60 Più di recente, Carlo Castronovo ha, con eleganza ed incisività, ribadito questa prospettiva, sottolineando che “le fattispecie nelle quali il vizio è sufficiente a fondare o escludere (ove se ne provi la mancanza) l’impostazione dell’obbligazione risarcitoria non sono omologabili al modello “responsabilità” civile” se non sotto il profilo della funzione: sotto quello della struttura esse sono ipotesi di garanzia, la quel è caratterizzata … dal gravare o meno del costo del danno su un soggetto per il semplice ricorrere o no di un fatto o di una qualità di alcunché. Manca cioè, nella garanzia, quel criterio di imputazione del fatto per il quale un soggetto viene reso responsabile in ragione del ricollegarsi della lesione derivatane alla propria azione o attività, si riduca pure, tale collegamento, al semplice nesso causale. La garanzia sostituisce al criterio di imputazione proprio della responsabilità la qualificazione giuridica del soggetto, il quale viene fatto rispondere a prescindere dalla ricollegabilità, sul piano della immediatezza causale, dell’evento dannoso all’atto o all’attività del soggetto medesimo. Sotto il profilo accennato anche gli artt. 2048 1° comma, 2049, 2051, 2052, oggi reputati regola di responsabilità oggettiva, potrebbero essere ricondotti alla garanzia. Di quest’ultima però, nelle norme ora menzionate manca l’altra caratteristica della garanzia alla quale già accennammo: che l’assoluto rispondere sia escluso in casi specificamente determinati dalla legge”98. Per altro, è stato sottolineato che se gli artt. 2048, 1° comma 2049 e 2051 c.c., potessero essere ricondotti alla garanzia, si dovrebbe constatare come in essi mancherebbe comunque la caratteristica dell’assoluto rispondere, propria della garanzia. Infatti, “la prova di non avere potuto impedire il fatto (art. 2048) o del caso fortuito (artt. 2051, 2052) implica il riferimento a una classe indicata per mezzo di una espressione linguistica caratterizzata da essenziale elasticità e la concretizzazione nel singolo caso necessita di un rapporto valutativo singolarmente ampio da parte del giudice circa comportamenti omissivi o commissivi in grado di inquadrare da soli la fattispecie in questione nell’arco della responsabilità civile. Quanto all’art. 2049, che il fatto si sia verificato “nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” domestici e commessi, impone una valutazione a spettro talmente ampio da diventare essa stessa decisiva (in luogo della previsione analitica del legislatore) ai fini della negoziazione (o affermazione) della responsabilità99. Siffatta prospettiva coglie nel giusto (tranne forse per quel che riguarda l’art. 2049 c.c., a meno di non voler riesumare l’idea della culpa in eligendo)100, perché sottolinea come, laddove venga, comunque, attribuita al giudice la possibilità di valutare i comportamenti omissivi o commissivi di colui cui il danno viene accollato, applicando formule dell’ampiezza di quelle del tipo “non avere potuto impedire il fatto” o “del caso fortuito”, tutto ciò consente ancor di inquadrare tali fattispecie nella dimensione, tutto sommato tradizionale, della responsabilità civile, 98 Così, C. CASTRONOVO, La legge europea sul danno da prodotti, in Dir. comm. int., 1999, p. 12. Così, C. CASTRONOVO, La legge europea sul danno da prodotti, pp. 12-13. 100 Vero è che, se un sistema garanzia, si verifica, appunto, nei casi in cui “la legge accolla un risarcimento indipendentemente non solo dalla colpa ma addirittura dalla violazione di un dovere” (cosè L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, cit., p. 315, nota 52), a me sembra che tale circostanza si verifichi, innanzitutto nell’art. 2049 c.c. Infgatti, la struttura normativa dell’art. 2049 c.c. si fonda sull’esclusivo presupposto che i commessi o domestici abbiamo compiuto il fatto dannoso nell’esercizio dei doveri cui sono adibiti. Che poi il padrone o il committente possano provare che il fatto dannoso, compiuto dal domestico o dal commesso, è avvenuto fuori dall’esercizio delle incombenze cui questi venivano adibiti, non riguarda quella possibile valutazione, in termini di omissione o commissione (che, invece, era sottesa alle formule non avere potuto impedire il fatto o del caso fortuito), nella prospettiva di una possibile relazione tra fatto dannoso ed eventuali comportamenti dei padroni o committenti; ma piuttosto riguarda una circostanza oggettiva, che è a monte del fatto dannoso (a cui sono comunque estranei padroni o committenti) e che servirà, eventualmente, a porre il problema della responsabilità del commesso o del domestico, alla stregua dei tradizionali criteri della colpa o del dolo, riferibili. Insomma, l’ipotesi considerata dall’art. 2049 c.c. configura, in capo ai padroni o ai committenti, un sistema che sembra avere quel carattere di assoluto rispondere, proprio della garanzia, considerata in alternativa al sistema della responsabilità. Cosa che sembra verificarsi anche nelle ipotesi di rovina che deriva da difetti di costruzione, e sembra ben potersi inscrivere in un sistema di garanzia e non di responsabilità, mentre l’ipotesi di danno derivante da difetto di manutenzione sembra, in qualche modo, potersi far rientrare nel sistema della responsabilità, quale conseguenza di un comportamento omissivo. 99 61 dove il criterio della colpa, sembrerebbe continuare, per certi versi, ad avere ancora un suo, non necessariamente marginale, spazio operativo. 4. E veniamo, agli artt. 17 n. 1, 20, 21, e 28, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e del Regolamento comunitario 13 maggio 2002 n. 889/2002 che l’ha fatto propria ed estesa ad ogni trasporto aereo, anche nazionale. Il n. 1 dell’art. 17 (intitolato Morte e lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli) stabilisce la responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero o dalla perdita, deterioramento o danneggiamento dei suoi bagagli che si siano prodotti a bordo dell’aeromobile, delineando, così, un sistema compatibile con quanto è stabilito negli artt. 1681 e 1693 c.c., in tema di responsabilità del vettore nel trasporto, rispettivamente di persone e di cose; ed anche compatibili con gli artt. 942 e 951 cod. nav., anch’essi dettati in materia di responsabilità del vettore per il trasporto di persone e per il trasporto di cose. Per altro, l’art. 1681 c.c., nel trasporto di persone, condiziona l’esonero dalla responsabilità del vettore, al fatto che questi provi “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, secondo la formula dell’art. 2050 c.c. (dettato, come abbiamo visto, in materia di svolgimento di attività pericolose); mentre in caso di trasporto di cose (art. 1693 c.c.), il vettore è esonerato dalla responsabilità se prova il caso fortuito, secondo la formula contenuta negli artt. 2051 e 2052 c.c., dettati in tema di danno cagionato per le cose in custodia e di danno causato da animali. Come sostanzialmente compatibile con la logica su cui si fonda l’intero sistema della responsabilità civile, delineato nel nostro codice civile, appare l’art. 20 della Convenzione, in cui si afferma che il vettore è esonerato in tutto o in parte, a seconda evidentemente delle circostanze, dalla responsabilità risarcitoria, qualora dimostri che la persona (passeggero o persona diversa da questo) che richiede il risarcimento abbia, in tutto o in parte, causato il danno o abbia contribuito al suo verificarsi, con comportamenti negligenti, illeciti o omissivi. Piuttosto intendo più direttamente e approfonditamente riflettere sull’art. 21, per altro, esplicitamente collegato al n. 1 dell’art. 17. L’art. 21 (intitolato Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero) afferma che “1. Per i danni di cui all’art. 17, paragrafo 1, che eccedano i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere, nè limitare la propria responsabilità. 2. Il vettore non risponde dei danni di cui all’art. 17, paragrafo 1 che eccedano i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi”. Lo straordinario interesse che, anche per il civilista, suscita l’intero sistema delineato dall’art. 21, dipende dalla sconcertante ed eccentrica singolarità di questa fattispecie che, come la dottrina non ha mancato di segnalare, individua la disciplina “di un duplice titolo di responsabilità derivante da un fatto unico, riferita ad un unico danno e correlata soltanto all’entità del medesimo”101. Da un lato, infatti, per i danni di cui all’art. 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può, in alcun modo, escludere, nè limitare la propria responsabilità”; mentre per quanto riguarda i danni che “eccedano” i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero, l’intero art. 21 (sub lettera a e sub lettera b), sembra poter essere riconducibile allo stesso sistema di diligenza e di prove liberatorie, delineato oltre che nell’art. 2049 c.c., anche, come subito vedremo, nell’art. 2050 c.c. In quest’ultima prospettiva, è bene, per altro, ricordare che il legislatore del 1942 ha sottolineato la natura pericolosa della circolazione dei veicoli cui fa riferimento l’art. 2054 c.c., che 101 Così, A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano 2004, p. 220. 62 rappresenta, non a caso, una applicazione della regola generale contenuta nell’art. 2050 c.c. (Relaz. cod. civ. n. 796)102. Infatti, il grado di diligenza richiamata nell’art. 21 (con riguardo allo svolgimento di attività oggettivamente pericolose, quali non possono non essere considerate quelle della circolazione aerea) non può, per i danni che “eccedano” i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero, che essere quello stesso indicato, appunto, nell’art. 2050 c.c., che trova la sua misura nella formula che si riferisce a “tutte le misure idonee ad evitare il danno”; formula che delinea una diligenza ampliata rispetto al normale e generale (ma, lasciatemelo dire, anche generico) contenuto del dovere di diligenza, come giustamente aveva sottolineato lo stesso legislatore del 1942. Infatti, “nell’esercizio di un’attività pericolosa, la prevedibilità del danno è in re ipsa e il soggetto deve agire tenendo conto del pericolo per i terzi. Gli obblighi inerenti alla normale diligenza sarebbero in tal caso insufficienti perché, dove la pericolosità è insita nell’azione, vi è il dovere di operare tenendo conto del pericolo: il dovere di evitare il danno … diviene più rigoroso quando si opera con la netta previsione della sua possibilità” (così Relaz. cod. civ., n. 795). Quali poi debbano essere, in concreto, le misure da assumere al fine di realizzare tale più rigorosa diligenza “diranno le particolari norme tecniche o legislative, inerenti alle singole attività, o le regole della comune esperienza” (così, sempre Relaz. cod. civ., n. 795). Un po’ come sembra accadere anche negli artt. 942 e 951 cod. nav., rispettivamente dettati in materia di responsabilità del vettore per il trasporto di persone e di cose, che fanno capo alla idea per cui, in entrambe le ipotesi, il vettore possa essere esonerato dalla responsabilità, solo se dimostri che lui e i suoi dipendenti o preposti abbiamo “preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la norme diligenza”. In verità, la formula che fa riferimento “a tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza”, non sembra poi tanto lontana da quella che evoca l’idea di “tutte le misure idonee ad evitare il danno”, contenuta nell’art. 2050 c.c.; ciò dal momento che il riferimento alla normale diligenza, sembra poter trovare un rafforzamento ed un ampliamento nel fatto che le misure debbono essere “tutte” e che, una volta prese, esse debbono essere, non generiche, ma proprio quelle che, oltre che in qualche modo “realisticamente” possibili, debbono essere anche quelle specificamente e funzionalmente necessarie ad evitare il danno. Tale ragionamento sembra forse potersi proporre anche di fronte alla formula del caso fortuito (evocata, come abbiamo visto, ad esempio, nell’art. 1693 c.c., nel caso di trasporto di cose). In proposito, a me sembra che un caso dovrebbe effettivamente ritenersi fortuito e, dunque sottratto agli stereotipi delle umane inevitabilità e imprevedibilità (termini questi che, per altro, non consentono significati univoci)103, solo quando, al fine di evitare il danno, fossero, considerati nel concreto i caratteri del caso specifico (nel nostro caso, il trasporto), state poste in essere tutte le misure funzionalmente necessarie ed anche realisticamente possibili, secondo la normale diligenza. Insomma, con riguardo al caso fortuito, proprio perchè in esso si tende a coniugare il requisito della imprevedibilità con quello della inevitabilità, il problema, come è stato autorevolmente sottolineato, non è tanto quello di accertare se l’evento sia stato previsto, quanto quello di verificare se siano state poste in essere tutte quelle precauzioni che la legge ritiene necessarie per evitarlo104. Dunque, in materia di caso fortuito sembra riproporsi (e, forse, non poteva non essere così) il tema della diligenza, con, evidentemente, anche quello di tutte le articolazioni in cui tale criterio può e deve essere inteso. 102 Rispetto a questa ipotesi è stato sottolineato come l’ampliamento del normale contenuto della diligenza, richiede “la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza offerte dalla tecnica e che il senno del poi indica come idonee ad evitare il danno, indipendentemente dalla loro ragionevolezza (e cioè indipendentemente dal loro costo e dalla misura del rischio che esse eliminano)”. Così P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 135. 103 Sul punto cfr. le fondate e puntuali considerazioni di N. COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, Lanciano 1896, pp. 18 ss. 104 Così, G. COTTINO, Caso fortuito e forza maggiore (dir. civ.), in Enc. del dir., VI, Milano 1960, p. 385. 63 Per altro, il fatto che il tipo di responsabilità (che è di fonte contrattuale)105, delineato dall’art. 21 della Convenzione si strutturi, per un unico fatto e per un unico danno, in due tranches (il cui spartiacque è rappresentato, come abbiamo visto, dai 100000 diritti speciali di prelievo), ha indotto gli studiosi del diritto della navigazione, dopo qualche comprensibile incertezza, a ricondurre l’ipotesi di cui al n. 1 dell’art. 21 (per quanto riguarda l’ipotesi in cui i danni non eccedano i 100000 diritti speciali di prelievo per passeggero), o ad una sorta di responsabilità per rischio tendenzialmente oggettiva106 o ad un tipo di responsabilità di natura indennitaria107. Riassuntivamente è stato sottolineato come sia “preferibile ritenere che la responsabilità del vettore è sempre responsabilità soggettiva per colpa presunta e che accanto all’obbligazione risarcitoria derivante da tale responsabilità, sorge in capo al medesimo un’altra obbligazione, sino a concorrenza di centomila diritti speciali di prelievo, di carattere indennitario (ossia svincolata dal carattere illecito del contegno del vettore) e in concorso alternativo con la prima”108. Se così stanno le cose, certamente l’ipotesi disciplinata dal n. 1 dell’art. 21 della Convenzione di Montreal, palesa, per dirla con Carlo Castronovo, una particolare incoerenza sistematica. Quando, infatti, il vettore si vede comunque accollato l’obbligo del risarcimento, nei limiti della cifra di 100000 diritti speciali di prelievo, pur se la sua condotta è stata diligente, l’ipotesi che sembra emergere è quella una attribuzione risarcitoria, che certamente possiede quella assolutezza, propria della garanzia, così come l’hanno intesa, ad esempio, Luigi Mengoni e soprattutto Castronovo. In questa ipotesi, a noi sembra che, se non ha senso evocare l’idea di una responsabilità oggettiva, non può neppure evocarsi la tesi dell’indennità; perché, a ben vedere, la tesi dell’indennità si limita a constatare oggettivamente la scelta dettata nel n. 1 dell’art. 21 della Convenzione di Montreal, ma di essa non sembra offrire una motivazione che, in qualche modo, indichi se ed eventualmente come collocarla nel dibattito e nelle riflessioni che la dottrina va conducendo sull’attuale dimensione delle “responsabilità”; cosa che invece, a nostro giudizio, sembra accadere per la tesi della garanzia, nella quale la dottrina civilistica ha individuato, come abbiamo visto, un fenomeno di sostituzione del tradizionale criterio della imputazione “proprio della responsabilità”109, con quello di qualificazione giuridica del soggetto (nel nostro caso, il vettore del trasporto aereo). E che si tratti di garanzia, intesa nei termini appena indicati, appare confermato nel fatto che, come tale, essa è del tutto estranea (e che, a ben vedere, si pone anzi, in alternativa) alla dimensione e alle logiche della responsabilità, come sembra poterlo testimoniare anche la circostanza che se il vettore fosse, ad esempio, del tutto estraneo all’evento dannoso, perché causato, in ipotesi, da terzi, egli tuttavia, nei limiti dei 100000 diritti speciali di prelievo, non potrebbe offrire la prova della sua totale estraneità all’evento dannoso e, dunque, esimersi dall’accollo di tale cifra. Per quanto riguarda, infine, gli anticipi di pagamento in caso di morte o lesione del passeggero, previsti dall’art. 28 della Convenzione di Montreal, c’è da dire che questa norma tende a venire incontro, come bene sottolinea lo stesso art. 28, alle immediate necessità economiche del passeggero, ma non implica, come è giusto che sia, riconoscimento di responsabilità; per altro, è sempre l’art. 28 a dircelo, tale anticipo “può essere detratto da qualsiasi importo successivamente pagato da vettore a titolo di responsabilità”. 105 Sulla evidente non estraneità delle tematiche della responsabilità oggettiva alla responsabilità contrattuale, connesse con lo svolgimento di una attività d’impresa (si vedano, ad esempio, gli artt. 1693, 1787, 1785 c.c.) cfr. P. TRIMARCHI, Istituzioni, cit. p. 303 e p. 299). 106 Così, ad esempio, ci sembra, A. ZAMPONE, Le nuove norme sulla responsabilità del vettore nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, in Dir. trasp., 2000, 7, pp. 21-22. 107 In questo senso L. TULLIO, Spunti sulla responsabilità del vettore aereo di persone in Il nuovo diritto aeronautico, in ricordo di Gabriele Silingardi, Milano 2002, pp. 599 ss.; A. LEFEBVRE – D’OVIDIO – G. PESCATORE – L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano 2004, p. 471. 108 Così, A. ANTONINI, o.c., pp. 220-221. 109 Così, C. CASTRONOVO, La legge europea, cit., 12. 64 E così, la prospettiva di far gravare sul vettore l’obbligo di farsi carico delle immediate necessità economiche del passeggero, sembra, anch’esso, sia pure in una dimensione, come dire?, temporanea, potersi ricollegare alla logica di quel sistema di garanzia delineato nel n. 1 dell’art. 21 della Convenzione di Montreal, nel limiti dei 100000 diritti speciali di prelievo. _______________ MARIA LETIZIA RUFFINI GANDOLFI Università di Milano SOURCES NON NATIONALES DU DROIT ET CONTRAT DE TRANSPORT L’opération économique à laquelle se réfère le contrat de transport revêt traditionnellement, et aujourd’hui plus que jamais, une importance marquée dans un cadre qui dépasse les frontières d’un Etat. Cela explique un panorama des sources en la matière qui se révèle assez complexe : depuis longtemps aux lois nationales et aux codes se sont ajoutées les conventions internationales et aujourd’hui même des règlements communautaires. Tout d’abord, je me demande alors quel rôle nous devons reconnaître aux conventions internationales lors de l’élaboration des règles sur le contrat de transport dans le CEC. Nous avons déjà affronté une semblable question en rapport avec la Convention de Vienne sur la vente avant de commencer à nous occuper de ce contrat. Un renvoi en bloc au texte international avait alors été exclu principalement à cause de la diversité, à laquelle il aurait donné lieu, entre la réglementation des opérations internes aux Etats d’un côté et celle des opérations transfrontalières de l’autre. En effet, notre groupe de travail a décidé dès le début que le CEC devait réglementer, sans distinctions, l’ensemble des rapports contractuels qui ont lieu dans le cadre européo-communautaire. Je crois qu’il convient d’ajouter à ces considérations quelques autres, qui concernent spécifiquement le transport et découlent de l’observation de ce qui se produit au niveau communautaire. Je me réfère, en particulier, aux interventions importantes que la Communauté a effectuées et effectue dans les années 2000 sur les différents modes de transport de passagers. Commençons par le transport aérien : le règlement de 2002 du Parlement et du Conseil, concernant la responsabilité du transporteur en cas d’accidents, a non seulement accueilli la réglementation en la matière établie par la Convention de Montréal en 1999, mais il l’a rendu applicable à tous les transporteurs munis de la licence européenne. Et ceci, compte tenu, comme l’affirme le huitième considérant de ce règlement, que dans le « marché intérieur de l’aviation», constitué en 1997, «a été supprimée la distinction entre transport national et international». Encore : le règlement d’octobre 2007, du Parlement et du Conseil, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, a étendu en principe le champ d’application d’une convention internationale, de 1980, la COTIF, telle que modifiée par le protocole de Vilnius de 1999, aux transports ferroviaires communautaires tant internationaux que nationaux. Pour conclure ce bref passage en revue, je mentionnerai un tout récent règlement, datant du 23 avril 2009, adopté par le Parlement Européen et le Conseil, suite à une procédure de codécision difficile et très débattue, portant sur la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accidents. Là encore on a non seulement incorporé dans le texte communautaire la Convention d’Athènes modifiée par le protocole de Londres du 1er novembre 2002, portant sur cette matière, mais on en a étendu le champ d’application « au transport de passagers par mer effectué à l’intérieur d’un seul Etat-membre à bord de navires » appartenant à des classes déterminées. Et ceci, puisque, d’un côté «la distinction entre transports nationaux et internationaux » a « été supprimée au sein du marché intérieur des services de transport maritime » (troisième considérant), et de l’autre, l’objectif du règlement, « à savoir établir un 65 ensemble unique de règles régissant les droits des transporteurs par mer et de leurs passagers en cas d’accident, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres » (dixneuvième considérant). J’ai rappelé jusque là des règlements liés à des conventions internationales pour faire ressortir l’intention des institutions communautaires de ne pas se contenter de renvois en bloc à ces conventions, mais plutôt d’en étendre, au moins en principe, le contenu normatif au marché intérieur européen afin d’éviter, dans la mesure du possible, le système à double régime auquel je faisais allusion. Mais ce rappel des interventions communautaires en matière de transport de passagers peut, je crois, revêtir aussi une autre signification, sans doute problématique. Et cela surtout si nous élargissons ce survol rapide pour nous référer aussi à d’autres règlements ou à des propositions de règlement portant sur des aspects de cette matière non couverts par des conventions internationales. Pour les remarques que je ferais, apparaît alors important, avant tout le règlement du 11 février 2004 (entré en vigueur le 17 février 2005) du Parlement et du Conseil, en matière de transport aérien, et en dehors de l’aire de la responsabilité du transporteur pour dommages à la personne découlant d’accidents, qui édicte «des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol». Ce règlement est à mettre en rapport avec un règlement successif, de 2006, du Parlement et du Conseil, en matière de droit des sujets porteurs de handicaps et à mobilité réduite. Pour percevoir mieux encore le processus, en voie d’émersion, de ‘communautarisation’ de la matière il faut aussi rappeler deux propositions détaillées de règlement faites par la Commission, assez récentes puisqu’elles datent toutes deux du 4 décembre 2008, en matière de transport de personnes par autobus, ainsi que par mer et transport fluvial intérieur. La Commission, mais aussi le Parlement – il s’agit toujours d’une procédure de codécision – ont souhaité mettre en œuvre l’idée, souvent répétée, que les droits des passagers ne doivent pas varier en fonction du mode de transport choisi. Et on a ainsi repris ce qui avait été précédemment disposé par le règlement que l’on vient de rappeler, de 2004, portant sur le transport aérien, pour proposer des dispositions communes aussi aux transports mentionnés cidessus. Il s’agit de dispositions qui visent, en plus d’assurer des solutions automatiques en faveur des passagers face à des annulations de voyage ou à des retards prolongés, à imposer des obligations d’informer les passagers sur leur voyage et leurs droits, avec un égard particulier réservé aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles sont prévues des formes spéciales d’assistance (et ceci, pour obtempérer à l’art. 21 de la Charte des droits fondamentaux qui prévoit l’interdiction de toute discrimination fondée, entre autres, sur les handicaps des personnes). Toujours dans le cadre de cette proposition de réglementation du transport par autobus, il faut souligner un autre groupe de règles portant sur la responsabilité du transporteur pour atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique du voyageur (et pour dommages occasionnés aux bagages), en cas d’accidents. Il s’agit, en substance, de ce qui apparait destiné à constituer la première réglementation à caractère (pas seulement intérieur mais au-delà) transnational, pour ce mode de transport de passagers, jusqu’à présent uniquement réglementé par les droits des Etats, et ce malgré son importance croissante sur le plan international. Je termine ce bref excursus en remarquant que les actes communautaires – adoptés ou in itinere – contiennent aussi des dispositions détaillées qui prévoient des procédures pour les réclamations des passagers à adresser aux transporteurs et organismes ad hoc institués par les Etats, afin de faciliter une protection extrajudiciaire des droits des passagers rapide et efficace. Or, face à un cadre, comme celui que nous venons de tracer, constitué de réglementations à maillage si serré, je crois qu’il convient de s’interroger sur l’importance à attribuer à ces récentes interventions communautaires. Souhaitons-nous rester fidèles à notre attitude face à ce type de sources? En d’autres termes, une fois rappelé que le CEC est destiné à se placer au même niveau que les autres actes 66 normatifs communautaires, devons-nous considérer que ces derniers ne sont pour nous rien d’autre que de possibles sources d’inspiration ? Ainsi, notre tâche ne s’achèvera pas, mais se poursuivra-t-elle au-delà d’une simple intervention dans les espaces laissés à découvert par ces sources communautaires? Si l’on opte pour cette solution, devons-nous nous inspirer du système du code italien? Et, après la définition générale de contrat de transport, devons-nous réglementer le transport de personnes puis le transport de marchandises, sans nous limiter au transport routier ? Si on répond par l’affirmative à cette dernière question, nous devons nous demander s’il faut réglementer séparément les différents modes de transport, comme c’est le cas dans la tradition des droits internes et du droit international-communautaire. Ou bien pensons-nous adopter une réglementation commune aux différents modes de transport au moins pour ce qui concerne les points essentiels de la matière ? Je me demande, en somme, s’il ne faudrait pas poursuivre ce processus qui semble déjà en cours au niveau communautaire et qui tend à rendre plus homogène la réglementation des différents modes de transport. Il s’agit d’un processus fort loin d’être achevé, et ce malgré des déclarations favorables à une élimination des différences entre ces modes, déclarations qui figurent dans des actes communautaires de différentes sortes (communications de la Commission, attendus ou considérants qui précèdent des règlements, etc.). En effet, des différences sensibles subsistent parmi les réglementations adoptées avec les règlements. Pour se former une idée de ces différences, je vais prendre en considération un aspect important de cette matière, celui de la responsabilité du transporteur dans les transports de passagers. Et j’examinerai en particulier certains points nodaux des règlementations qu’offrent les sources communautaires à propos des cas de blessures ou de décès du passager par suite d’accidents. Prises dans une vision d’ensemble, les réglementations en question semblent se situer sur des lignes évolutives qui vont dans la direction d’un renforcement progressif de la protection des passagers. Certains indices de cette tendance sont : 1) l’adoption de critères d’imputation de la responsabilité plus rigoureux et donc plus défavorables aux transporteurs que dans les réglementations uniformes passées ; corrélativement, 2) la prévision de l’obligation pour les transporteurs de souscrire une couverture d’assurance adéquate ; 3) la disparition des plafonds de réparation, et, enfin, 4) l’extension de la responsabilité aux atteintes à l’intégrité (pas uniquement physique mais aussi psychique) de la personne. Il s’agit cependant d’indices que l’on ne rencontre pas uniformément dans les réglementations, adoptées ou proposées, portant sur les différents modes de transport. Ainsi, par exemple, si une responsabilité du transporteur est prévue pour le préjudice à l’intégrité psychique subi en cas d’accidents ferroviaires et on peut la considérer comme implicitement subsumée dans la responsabilité pour « lésions personnelles » établie pour le transport maritime et peut-être aussi proposée pour le transport par autobus, il en va différemment pour le transport aérien où la responsabilité existe uniquement pour bodily injury. Deuxièmement et sur un autre plan, c'est-à-dire celui de l’élimination du plafonnement de la réparation, élimination considérée comme l’un des changements d’orientation les plus significatifs par rapport au droit antérieur, nous pouvons la relever dans le règlement qui englobe la convention de Montréal sur le transport aérien, ainsi que dans la proposition initiale de règlement (par la Commission), qui semblait suivre le même modèle, portant sur la responsabilité pour accidents dans le transport par autobus ; mais cela ne se produit ni dans le règlement en matière de responsabilité du transporteur de passagers par mer en cas d’accident, ni dans le règlement concernant les droits et les obligations des passagers dans le transport ferroviaire. Et maintenant je souhaiterais souligner d’autres différences plus ou moins évidentes et significatives. Demandons-nous par exemple à quels accidents s’appliquent les diverses réglementations de la responsabilité du transporteur. Dans le transport maritime, le nouveau règlement ne trouvera son application que si se produit un des événements maritimes spécifiquement indiqués par le règlement même, a savoir « le naufrage, le chavirement, l’abordage 67 ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire » et si le fait dommageable s’est produit lors du transport. Ainsi, lorsqu’on se trouve en de hors de la sphère d’un de ces « événements maritimes » (ce sera le cas, par exemple, de la chute d’un passager qui se soit produite hors d’un des susdits événements), la responsabilité du transporteur sera purement fondée sur la faute, à démontrer par le sujet qui entame l’action en dommages-intérêts. Au contraire, dans le transport aérien où la responsabilité n’apparaît pas du tout fondée sic et simpliciter sur la faute, on dispose textuellement que la nouvelle réglementation s’applique pour le fait même que l’événement qui a entraîné la mort ou la blessure s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours d’une quelconque des opérations d’embarquement ou de débarquement. Pour conclure sur les différences touchant à cet aspect de la matière, j’observerai que dans les transports ferroviaires et par autobus les dispositions pertinentes, apparemment modelées sur celle que je viens de rapporter (concernant le transport aérien), n’apparaissent pas clairement superposables à elle-même. En effet, pour délimiter l’événement susceptible d’être attribué à la responsabilité du transporteur, on parle dans celles-ci, respectivement, d’ «accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée » et d’ « accidents qui se sont produits lors du déroulement du service de transport par autobus et survenus alors que le passager se trouvait à l’intérieur du véhicule ou au moment d’y monter ou d’en descendre ». A ce point, il faut observer que le cadre jusqu’ici dessiné devient plus complexe et problématique lorsqu’on veut considérer de façon transversale, pour ainsi dire, les critères d’imputation de la responsabilité et les causes d’exonération, en rapport aussi avec le quantum du préjudice réparable (et les obligations d’assurance, tels qu’elles ressortent des actes communautaires pris ici en considération). Laissant un instant de côté le schéma adopté pour les accidents dans le transport ferroviaire, on est confronté, pour le transport aérien et le transport maritime, à deux critères distincts de la responsabilité lies à montants différents du dommage. C’est ainsi que jusqu’à un certain plafond de celui-ci opère un critère rigoureux d’imputation tandis que pour les dommages qui vont au-delà de ce plafond ce sont les critères de la faute qui émergent. Une disposition de la proposition initiale de règlement concernant le transport par autobus s’inspirait clairement de ce schéma, tandis que par la suite, après l’examen en première lecture de cette proposition par le Parlement, étant donné amendements apportés par celui-ci, l’application de cette solution est devenue douteuse. Mais, compte tenu du fait qu’une interprétation approfondie de cette proposition semble maintenant prématurée, il convient plutôt de reprendre la comparaison entre les critères de la responsabilité dans le transport aérien d’une part et dans le transport maritime de l’autre. On peut alors observer que les analogies dans leur réglementation ne vont pas au-delà de la prévision, en général, d’un système à deux niveaux, tel que je viens de mentionner. En effet, si on regarde à l’intérieur de ce système on peut relever des différences marquées. Et précisément : à propos du premier niveau de dommages (qui dans le transport maritime atteint le plafond de 250.000 DSP (droits de tirage spéciaux), c’est à dire environ 285.000 euros, et dans le transport aérien arrive jusqu’à 116.000 euros environ), on prévoit pour le transport maritime un type de strict liability dont le transporteur ne peut se libérer qu’en démontrant l’existence d’une des causes d’exonération spécifiquement énumérées dans le texte joint à la proposition (actes de guerre, d’hostilité, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible), auxquelles s’ajoute l’acte ou l’omission intentionnelle d’un tiers. Pour le transport aérien aucune cause d’exonération n’est en revanche prévue (sauf le fait de la victime). C’est ce qui a conduit à parler à ce propos ou de responsabilité objective, ou, comme Ferri le soutient, même d’une véritable forme de garantie (qui comporte évidemment, par rapport au transport maritime, déjà à propos de ce premier niveau de responsabilité, une protection renforcée pour le passager, mais dans les limites d’un plafond inférieur). Pour le deuxième niveau de dommages, 68 aux fins de l’exclusion de la responsabilité, la preuve que le dommage n’est pas due à la négligence du transporteur est, quant à elle, prévue uniformément pour les deux modes de transport. Toutefois, les deux systèmes divergent à nouveau en termes de portée réelle de la protection offerte, compte tenu que si pour le transport maritime le dommage réparable arrive jusqu’à environ 460.000 euros, pour le transport aérien comme nous l’avons déjà vu, la responsabilité est illimitée (mais la garantie minimum d’assurance, imposée par les règlements communautaires, parvient pour les deux modes de transport, à environ 300.000 euros). Voulant continuer à donner des exemples, je pourrais prendre en considération, là ou elle est admise, cette cause d’exonération de responsabilité qui est le fait d’un tiers. J’observe à ce propos que dans le transport maritime celle-ci doit consister en un acte ou une omission intentionnelle, tandis que dans le transport par chemin de fer doit revêtir les caractères de l’inévitabilité de la part du transporteur « en dépit la diligence requise d’après les particularités de l’espèce ». La différence d’optique adoptée dans les deux réglementations n’a pas besoin ici d’être mise en relief. Mais voyons comment la cause d’exonération plus générale, la cause étrangère, est définie dans la réglementation du transport ferroviaire. Ici on parle de « circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire, que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ». En revanche, dans la proposition de réglementation concernant le transport par autobus, on parle de « circonstances étrangères à l’exécution des services de transport par autobus ou que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce ne pouvait éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ». Or, on pourrait se demander si la moindre sévérité de ce dernier texte envers le transporteur est à mettre en rapport avec la limite du montant de la responsabilité qui semble ici être bien supérieure à celle fixée par la réglementation sur le transport ferroviaire. Et du reste si l’on confronte aussi le régime du premier niveau de responsabilité respectivement, dans les transports aérien et maritime, on peut poser une question analogue quant à une correspondance entre plus grand/moindre rigueur des critères d’imputation d’une part et moindre/plus élevée limite de la responsabilité de l’autre. Mais quelle que soit la réponse à cette interrogation et, plus généralement, quelle que soit la raison de ces solutions, auxquelles semblent concourir des considérations d’ordre technique en matière d’assurance, l’impression d’une variété de règles spécifiques pour les différents modes de transport resterait confirmée, comme cela a déjà été le cas avec les conventions internationales. Ces dernières sont traditionnellement aussi le résultat d’élaborations dues à des experts de formation différente, qui se sont spécialisés dans tel ou tel mode de transport. Une telle circonstance peut avoir facilité la découverte de voies autonomes pour atteindre, en matière de responsabilité des transporteurs, différentes solutions de compromis. Et celles jusqu’à présent vues en sont indubitablement, dues également comme elles le sont – et déjà au niveau de conventions internationales – au jeu de facteurs non homogènes comme, par exemple, la force différente, dans les différents modes de transport, des associations catégorielles concernées, comme aussi l’intérêt particulier de certains Etats pour des modes de transport donnés et pour des réglementations peu différentes de leur propre droit intérieur. De façon analogue, des situations conflictuelles apparaissent au niveau communautaire et deviennent même palpables lorsque l’on examine les actes qui se succèdent dans les procédures pour l’adoption des règlements sur la matière en question. En face de cela, on ne peut ne pas remarquer, comme je l’ai déjà fait, qu’au contraire ne manquent pas des déclarations (voire des déclamations) des institutions communautaires qui expriment la volonté de ces institutions mêmes de rendre homogène la discipline des différents modes de transport. Et ce, en accord avec les choix de politique du droit qui sont également répétées de façon univoque dans les différents actes communautaires concernant les différents modes de transport (comme la protection croissante des consommateurs ; une protection 69 renforcée de certains intérêts primaires de la personne ; le rééquilibre dans l’emploi des différents moyens de transport, qui couvrent aujourd’hui des parts de marché très déséquilibrées etc.). _______________ AGUSTIN LUNA SERRANO Università di Barcellona IN TEMA DI SPEDIZIONE: emendamenti proposti Art. 1737 (Nozione) …. è un mandato col quale lo spedizioniere, transitario o commissionario di trasporto, assume l’obbligo di concludere …. (i concetti di transitario e di commissionario di trasporto sono adoperati spesso nella nostra prassi negoziale). Art. 1741 (Spedizioniere vettore) ….. o in parte, è considerato un vettore. (Si propone questa dizione anzichè quella di « ha gli obblighi e i diritti del vettore ». La frase proposta è più semplice e, in sentenze spagnole, più usuale). IN TEMA DI TRASPORTO: emendamenti proposti Art. 1680 (Limiti di applicabilità delle norme). Da premettere: Fermo restando quanto previsto nelle norme comunitarie e nelle convenzioni internazionali… (Occorre, in effetti, tener conto del Regolamento 2027/79/CEE, del Consiglio, sulla protezione degli utenti del trasporto aereo; della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale della merce, conclusa a …………. il ……………….; della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, conclusa a Berna il 9 maggio 1980; della Convenzione relativa al trasporto aereo, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999; ecc….). Art. 1699 (Trasporto con rispedizione della merce) Si propone di premettere questo primo comma: Salva volontà contraria dichiarata espressamente dal mittente, il vettore può affidare, sotto la propria responsabilità, ad altri vettori, l’effettuazione del trasporto. Le azioni e le omissioni del vettore di fatto sono considerate come proprie del vettore col quale il mittente ha concluso il contratto. (Nella dottrina si usa parlare a volte di vettore “di fatto” o di vettore “effettivo”, per distinguerlo dal vettore “contrattuale”). _______________ ANTONIO PALAZZO Università di Perugia COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI APPALTO, MANDATO E TRASPORTO 1. Il presente commento prosegue la riflessione iniziata con il contributo Gratuità ed interessi delle parti nella prospettiva del «codice europeo dei contratti»110. 110 A. PALAZZO, Gratuità ed interessi delle parti nella prospettiva del «codice europeo dei contratti», in , G. GANDOLFI (a cura di), Code Européen des contrats, Des contrats en particulier, II, Milano 2008, 443 ss. 70 In esso si è discusso del carattere della realità nei contratti di mutuo, deposito e comodato. La rigida applicazione di un tale carattere, che trova una giustificazione nella storia giuridica dei contratti in parola, comporta la scarsa aderenza del dato normativo alla fenomenologia dei rapporti sociali. In quella occasione, si è osservato come il comodato, il deposito e il mutuo possono presentarsi, al di là del tipo legale, in forma consensuale, in modo da tutelare meglio gli interessi anche futuri delle parti. La realità è solo uno degli esempi della visione parziale dei codici civili liberali riguardo ai contratti gratuiti, considerati un fenomeno marginale nella prospettiva patrimonialistica. Tale visione parziale non consente di osservare come nella realtà dei rapporti, i contratti gratuiti siano strumentalmente utilizzati per raggiungere gli obiettivi delle parti, ben oltre l’angusto spazio loro assegnato dai codici civili. Continuando ora a studiare contratti che invece nascono a titolo oneroso (nello specifico l’appalto, il mandato e il trasporto) si ripropone la necessità di tenere conto dei temi legati alla gratuità o comunque alla mancanza di corrispettività. Anche i contratti a titolo oneroso, come quelli in commento, conoscono nella prassi declinazioni gratuite che non rientrano nell’astratta previsione legale. Tali varianti gratuite hanno ricche implicazioni pratiche: esse possono comunque realizzare strumentalmente lo scambio, oppure sono attuate per motivi di cortesia o di solidarietà non obbligatoria. Inoltre la prassi e la legislazione di questi ultimi anni hanno sottolineato il ruolo dei contratti senza corrispettività, come quelli con causa associativa, solo occasionalmente considerati dal codice italiano e dagli altri codici europei: si pensi al mandato collettivo che fornisce il modello attraverso il quale si costruiscono i raggruppamenti temporanei, tanto importanti nelle relazioni economiche. I contratti in parola, siano essi a titolo gratuito o oneroso, dovrebbero essere disciplinati tenendo conto degli interessi anche non patrimoniali delle parti e dei terzi. In particolare, anche nei contratti a titolo gratuito, va considerata la posizione della parte contrattualmente debole, a cominciare dalle ipotesi qualificate dal diritto comunitario, come è il caso del consumatore. Il riferimento al diritto comunitario si deve intendere, in termini più generali, come il contesto necessario per formulare una proposta di diritto contrattuale europeo. Per questa ragione si cercherà di rendere coerente la disciplina civilistica con quella riguardante materie tipicamente comunitarie come il diritto dei contratti pubblici, la disciplina dei consumatori, quella delle imprese e così via. Si prenderanno anche in considerazione, per quello che è possibile, i processi di armonizzazione del diritto privato europeo, come l’importante lavoro che sta svolgendo l’Accademia, il Draft Common Frame of Reference (DCFR), i Principles of European Contract Law della Commissione Lando, i principi Unidroit. 2. I contratti che si stanno studiando sono costruiti intorno al concetto di corrispettività, come la maggior parte dei contratti tipizzati. La corrispettività è la tecnica preferita dal codice civile per esprimere il concetto di scambio, che a sua volta attua la concezione patrimonialistica del diritto privato tradizionale. In altri ordinamenti svolgono la medesima funzione concetti come contratto bilaterale o sinallagmatico nel code civil, il Gegenseitiger Vertrag nel BGB (§§ 320 ss.)111, il bargain112 nel common law. 111 Il Gegenseitiger Vertrag è quel contratto per il quale si pone il problema del collegamento temporale delle prestazioni: la parte obbligata può proporre l’eccezione di inadempimento (Einrede des nichterfüllten Vertrags, § 320), e cioè rifiutare la propria prestazione, fino al momento dell’esecuzione della controprestazione, a meno che debba adempiere per prima; nel caso in cui la parte debba eseguire una prestazione per prima, inoltre, può rifiutare la prestazione se la controprestazione è messa a rischio dalla mancanza di capacità di adempire («eccezione di incertezza», Unsicherheitseinrede, § 321); la parte che agisce per ottenere la controprestazione deve eseguire la propria prestazione (Verurteilung zur Liestung Zung-um-Zug, § 322); se una delle parti non esegue la prestazione, l’altra, dopo aver fissato un congruo termine, ha diritto al «recesso» (Rücktritt, § 323 ss.). 71 La maggior parte dei tipi contrattuali sono disciplinati a titolo oneroso, come è il caso dei contratti di appalto, mandato e trasporto. Nel diritto civile tradizionale la gratuità è considerata alternativa allo scambio e si esprime fondamentalmente attraverso la mancanza della corrispettività113. La gratuità appare un fenomeno eccezionale rispetto allo schema normale costituito dall’onerosità. I contratti che nascono a titolo gratuito sono rari e sottoposti a restrizioni come quella della realità di cui si è già parlato. Nell’ambito della disciplina di tipi contrattuali normalmente onerosi è possibile che si insinui il riferimento a ipotesi gratuite. E’ il caso appunto del contratto di mandato (art. 1710 c.c.) e di quello di trasporto (art. 1681 c.c.) Le varianti gratuite sono spesso considerate in quanto eccezioni a regole generali, come quelle in tema di responsabilità (v. l’art. 1710 c.c. per il mandato) e interpretate in modo da rendere meno gravoso possibile l’adempimento dell’unico obbligato (v. per l’interpretazione di cui l’art. 1371 c.c.). L’impostazione del codice civile attuale andrebbe però riconsiderata. Ciò, innanzitutto, perché il carattere normalmente oneroso dei contratti in parola non sembra una necessità, se si esamina la storia degli istituti e alcune discipline nazionali114. E’ il caso del mandato che per Pothier, richiamando il concetto romanistico, era quel «contratto per cui uno dei contraenti affida la cura d’uno o più affari, per amministrarli in suo luogo, in suo nome ed a suo rischio, all’altro contraente che ne assume gratuitamente l’incarico, e si obbliga a rendergliene conto» (v. il suo «Trattato del contratto di mandato»). Non si presumeva l’onerosità del mandato, inoltre, né nel codice Napoleone (art. 1984), né nel codice civile italiano del 1865 (art. 1737). Nel diritto tedesco ad una generale figura di mandato civile, essenzialmente gratuito (Auftrag, § 662 BGB), si affianca una seconda figura di mandato commerciale (Geschaftsbesorgung), la cui autonomia in termini di tipo contrattuale è peraltro discussa, trovando applicazione a seconda dei casi, le norme in tema di contratto di servizi ovvero di contratto d’opera, integrate a loro volta dalle norme che disciplinano il mandato civile115. Nella elaborazione di una normativa contrattuale europea, inoltre, va riconsiderata l’idea che lo scambio possa realizzarsi normalmente soltanto attraverso la corrispettività116. La prassi applicativa mostra che i diversi negozi gratuiti siano segnati da un motivo oggettivato che come causa dell’attribuzione si erge quasi sempre a tutela del disponente, ipotesi queste in cui si individuano i tratti salienti dell’onerosità dell’attribuzione, benché a carattere non corrispettivo. L’esperienza pratica offre una serie di ipotesi di gratuità ove gli strumenti che la realizzano sono figure negoziali idonee a soddisfare sia esigenze di corrispettività immediata, sia di gratuità 112 Cfr. G. ALPA, Il contratto tra passato e avvenire, cit., XIX ss.; C.G. CHESHIRE, C.H. FIFOOT, M.P. FURMSTON, Law of Contract, cit., p. 71 ss.; v. anche la definizione di «gift» riportata da W. BLACKSTONE, W. MORRISON, Blackstone's Commentaries on the Laws of England: In Four Volumes, Routledge Cavendish, 2001, p. 438 s.: «The English law does not consider a gift, strictly speaking, in the light of a contract, because it is voluntary, and without consideration ; whereas a contract is defined to be an agreement upon sufficient consideration to do or not to do a particular thing.». 113 Sulle differenti nozioni di gratuità v. C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 3, I contratti, Milano, 1997, p. 466; V.R. CASULLI, Donazione (diritto civile), Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 966 ss., spec. 967; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, 788 ss.; U. CARNEVALI, Liberalità (atti di), Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 216 ss.; R.SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, II, Torino, 1993, 456 ss. 114 La giurisprudenza è sempre meno incline a pensare che l’onerosità costituisca l’estrinsecazione normale della autonomia contrattuale. V., per es., Cass. civ. Sez. III, 28-01-2002, n. 982, in Giur. It., 2002, 1836. 115 Oltre alle singole figure tipizzate dal legislatore di contratti per la gestione degli interessi altrui (quali appunto l’Auftrag, il Geschaftsbesorgung nelle forme del contratto di servizi o d’opera, il Kommissionswertrag, ecc.), la dottrina tedesca ha elaborato la categoria generale del Treuhandwertrag («contratto fiduciario»). Sul punto v. Grundmann, Der Treuhandvertrag, Munchen, 1997, 147 ss.). 116 Che i contratti gratuiti siano strumentalmente destinati allo scambio è ben evidente nella legislazione e nella giurisprudenza in materia di appalti pubblici, di IVA e di concorrenza. V. R. Cippitani, Onerossità e corrispettività nel diritto privato comunitrio, in Europa e diritto privato ( in corso di stampa). 72 strumentale allo scambio. Emerge la necessità di procedere nel caso concreto ad un corretto inquadramento del regolamento negoziale, senza che l’assenza di corrispettivo sia indice di per sé sufficiente ed idoneo alla qualificazione del regolamento come gratuito. Si pensi, per restare ai contratti di cui ci si sta occupando, ad ipotesi come il mandato a titolo gratuito nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese o al trasporto effettuato per scopi promozionali. In questi casi il mandatario e il trasportatore, pur effettuando a titolo gratuito la prestazione, conseguiranno una utilità di carattere economico consistente, rispettivamente, nell’adempimento degli obblighi nei confronti dell’appaltante, o nei futuri contratti con le persone trasportate. Si propone, pertanto, di considerare la variante gratuita dei contratti in parola come non eccezionale e come capace di soddisfare gli interessi patrimoniali di chi effettua la prestazione. Nella proposta di articolato, di seguito riportata, si sono introdotte disposizioni che prevedono espressamente ipotesi gratuiti dei contratti di trasporto (art. 1678 bis) e di mandato (art. 1709 bis), utilizzati per la soddisfazione di interessi di natura patrimoniale di chi effettua la prestazione (come nel caso del capofila di un raggruppamento temporaneo). Riguardo al contratto di impresa si concorda con la proposta di Gandolfi di mantenere la presunzione di onerosità (Gandolfi, Rapport du coordinatuer. Note introductive au colloque pavesan des 27-28 juin 2009, p. 20). 3. Si ritiene che la normativa contrattuale europea dovrebbe tenere conto del sempre maggiore rilievo che si attribuisce alla collaborazione tra più soggetti per la realizzazione di un affare comune. In particolare l’obiettivo della collaborazione si raggiunge con rapporti in cui le prestazioni delle parti non soddisfano interessi antagonisti117, ma un interesse comune ad esse, inteso come collaborazione al raggiungimento di uno scopo comune118, organizzazione di una comunione di interessi119, o un’attività comune tale da soddisfare quelli di tutte le parti120. In questi rapporti non si realizzerebbe, pertanto, quella contrapposizione dell’interesse di una parte a ricevere quello che l’altra parte ha interesse a dare121. Nei codici civili nazionali ci si occupa solo marginalmente di contratti di collaborazione senza prestazioni corrispettive. Il codice civile italiano, che è uno dei più avanzati in materia, contiene solo qualche disposizione riguardante i contratti «plurisoggettivi con comunione di scopo» (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.) e disciplina poche tipologie riconducibili a tale categoria (associazioni, contratti associativi agrari, contratto di società, consorzio, contratto di associazione in partecipazione). La letteratura giuridica italiana più risalente ha mostrato addirittura perplessità nell’ammettere il carattere contrattuale di tali accordi. Negli ultimi anni la tendenza sembra essere diversa, soprattutto per quanto riguarda l’ampio utilizzo del modello della joint venture122 nel diritto privato internazionale e per l’estensione di nozioni come quella di consorzio123, nel diritto nazionale. 117 F. MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, loc. cit. F. MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, loc. cit. 119 T. ASCARELLI, Il contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, 115; V. SALANDRA, Il contratto plurilaterale e la società di due soci, Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, 842. 120 G. FERRI, La società di due soci, Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 613. 121 SCALFI, Corrispettività e alea nei contratti, Milano, 1960, 38. 122 Cfr. per esempio A. ASTOLFI, Il contratto di joint venture (Milano 1981), passim e spec. 12 e 75, riguarda all’atipicità degli accordi di joint venture. 123 Come si è segnalato, per il codice civile i consorziati devono essere «imprenditori». Moltissime leggi speciali successive, tuttavia, prevedono che il consorzio possa stipularsi tra soggetti che non necessariamente hanno la qualifica giuridica di imprenditore e per scopi differenti da quello di istituire «un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (art. 2602, co. 1, c.c.). V., per es., l. 25-101965, n. 1089, art. 4; l. 2-6-1976, n. 183; l. 21-5-1981, n. 240, art. 6, lett. g) e art. 17; l. 17-2- 1982, n. 46, art. 2; d.m. 19- 1989; art. 2, l. 5-10-1991, n. 317, art. 27; l. 29-3-1995, n. 95, art. 3; l. 24-6- 1997, n. 196 e successive disposizioni di attuazione del d.m. del MURST 1-12- 1997; d.lgs. 27-7-1999, n. 297; nonché il r.d. 31-8-1933 , n. 1592, art. 60 mai 118 73 L’attenzione per i contratti di collaborazione è poi particolarmente marcata nel diritto comunitario. Si pensi ai contratti stipulati tra la Commissione europea (o altre amministrazioni attuatrici) ed i beneficiari di sovvenzioni comunitarie. Oppure si pensi alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e sui programmi di finanziamento che ha diffuso l’utilizzo di contratti di collaborazione, chiamati, di volta in volta, Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), consortium agreement, partnership agreement e così via. Tali accordi hanno in comune l’obiettivo di consentire a più soggetti di collaborare per attuare le obbligazioni derivanti da un contratto con un ente finanziatore124. Ciò detto nel commento degli articoli che seguono si sono considerate ipotesi di accordi di collaborazione, come è il caso dei raggruppamenti temporanei, oggi formalizzati solo nella disciplina comunitaria dei pubblici appalti. Infatti nel contratto di impresa (art. 1671 bis) si propone di introdurre anche nel diritto civile il concetto di raggruppamento, specificandone la forma, la responsabilità solidale delle parti e le modalità di assunzione delle decisioni. La normativa del raggruppamento fa rinvio poi ad una più puntuale disciplina del mandato con una pluralità di mandanti (art. 1716 bis) e le modalità di revoca (art. 1726). 4. La collaborazione tra soggetti diversi, derivante dalla sempre maggiore complessità delle attività e della necessaria specializzazione, non si attua soltanto attraverso i contratti con causa associativa. Come ha brillantemente osservato il Coordinatore dell’Accademia (Gandolfi, Rapport du coordinatuer, cit., p. 12 ss.), in realtà, la collaborazione è fenomeno più ampio che riguarda anche rapporti di solito corrispettivi. Si può considerare, l’ulteriore ipotesi di collaborazione di un terzo, che svolge un’attività in favore di una delle parti del contratto, per permettere ad essa l’adempimento delle sue obbligazioni. Questo si realizza soprattutto attraverso il subcontratto, che per la dottrina è quel contratto «mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva da un contratto in corso, detto contratto base»125. Si pensi infatti alle ipotesi del subappalto (artt. 1656 e 1670 c.c.), della sostituzione del mandatario (art. 1717 c.c.), del trasporto cumulativo nel caso in cui un vettore assume la prestazione interamente a suo carico126. Si considerino inoltre i subcontratti, previsti dalla disciplina comunitaria riguardante gli appalti pubblici (v. artt. 26 e 60 della direttiva 2004/18/CE)127. esplicitatamene abrogato; d.p.r. 11-7-1980, n. 382, art. 91 e art. 91-bis; la l. 28-3- 1991, n. 113; i d.m. del MURST 175-1996, 18-6-1997, 27-3- 1998. 124 Tali accorsi seguono il modello del raggruppamento temporaneo di impresa di cui alla direttiva 2004/18/CE (v. per es. artt. 1, par. 8 e 4, par. 2). La disciplina sugli appalti, anche per quanto riguarda i raggruppamenti, infatti, è il riferimento per tutte le tecniche di finanziamento. Il regolamento finanziario dell’Unione europea (regolamento del Consiglio 1605/2002 e regolamento della Commissione 2342/2002) fissa il principio per cui tutti i contratti delle istituzioni comunitarie devono richiamarsi alla disciplina degli appalti pubblici (cfr. il ventiquattresimo “considerando” del regolamento 1605/2002, che si riferisce agli appalti e il trentesimo “considerando”, che riguarda le sovvenzioni). 125 C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 3, Il contratto, Giuffrè, Milano, 1997, p. 691. Sulla nozione di «subcontratto» v., inoltre, F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. II, Le obbligazioni e i contratti, tomo II, I singoli contratti, Gli atti unilaterali e i titoli di credito, I fatti illeciti e gli altri atti e fatti fonte di obbligazioni, La tutela del credito, Padova, 1993, pp. 65 s.; FERRI, Manuale di diritto commerciale, cit., pp. 874 s. 126 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p. 1168. 127 In particolare, nell’art. 25 si stabilisce che «Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti». E che «Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale». 74 La possibilità di intervento di un subcontraente è poi stabilita nella base giuridica dei programmi di finanziamento (v. per esempio art. II.7 Model Grant Agreement Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico). Ulteriore ipotesi di collaborazione da parte di terzi è quella dell’avvalimento e cioè di un soggetto che mette a disposizione di una parte del rapporto, per esempio l’appaltante128 o il beneficiario di una sovvenzione129, risorse o la propria attività per l’adempimento delle obbligazioni dei primi. La differenza con la subcontraenza sta nella circostanza che il terzo non fornisce beni e servizi all’appaltatore o beneficiario, ma instaura con questi un rapporto di comunione di scopo. Si tratta di ipotesi come quella della collaborazione tra società dello stesso gruppo o di soggetti che fanno parte di un ente collettivo (associazioni, società, consorzi). Si ritiene opportuno regolare il rapporto derivato di una delle due parti con il terzo e disciplinare le conseguenze del collegamento dei due rapporti. Sarebbe necessario, innanzitutto, introdurre una definizione di subcontratto, che potrebbe comprendere, per le esigenze privatistiche, anche rapporti di collaborazione come quelli riconducibili all’avvalimento. Interessante a riguardo la definizione contenuta nella disciplina dei programmi comunitari: «Un subcontraente è un terzo che ha concluso un accordo…con uno o più beneficiari al fine di svolgere parte del lavoro del progetto, senza la supervisione diretta del beneficiario e senza che si crei una relazione di subordinazione» (art. II.7, Model Grant Agreement Settimo Programma Quadro). Tale definizione, opportunamente adeguata, ha il pregio di consentire una distinzione tra un vero e proprio subcontratto e altri rapporti ausiliari non qualificati (si pensi a quelli con fornitori che si limitano a fornire bene e servizi, ma che non svolgono una parte rilevante dell’attività). Sul punto si veda la definizione riportata nella proposta dell’art. 1656 (Subcontratto di impresa) e 1682bis. Dal punto di vista della disciplina applicabile, occorre porsi la questione della posizione del mandante o committente nei confronti del subcontraente. La soluzione adottata nel codice civile e nel diritto comunitario è quella dell’autorizzazione della parte all’intervento del terzo. Tale soluzione appare suscettibile di tutelare gli interessi del soggetto che riceve la prestazione. Essa sembra pertanto preferibile rispetto a quella recentemente proposta nell’art. 2:104 del DCFR (Parte C del Libro Quarto) per il quale: «Il fornitore dei servizi può demandare la prestazione del servizio in tutto od in parte, senza il consenso del committente, a meno che sia richiesto espressamente nel contratto l’intervento del fornitore di servizi principale». Tale ultimo principio potrebbe comunque mantenersi nei casi in cui l’autorizzazione sia difficile da realizzare praticamente, e nelle ipotesi in cui non siano coinvolti interessi fondamentali. E’ il caso, per esempio, del trasporto di cose soprattutto internazionale, per il quale, effettivamente, potrebbe risultare difficile autorizzare la presenza di molteplici subvettori. Diverso appare il caso del trasporto di persone. Conseguentemente si propongono disposizioni quali l’art. 1656 bis (per il contratto di impresa) e l’art. 1682 bis, 2° co., (per il contratto di trasporto). Nella letteratura italiana non sono chiare le conseguenze di una mancata autorizzazione da parte del committente e se cioè si tratti di annullabilità o altra forma di invalidità. 128 Ai sensi dell’art. 48, 3° co., direttiva 2004/18/CE sulle capacità tecniche e professionali dell’appaltatore stabilisce che «Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie». 129 V. per le sovvenzioni comunitarie l’art. 172, par. 1, regolamento 2342/2002 che dispone che «Il beneficiario giustifica l’importo dei cofinanziamenti ricevuti in risorse proprie o in forma di trasferimenti finanziari da parte di terzi o in natura». 75 Anche in questo caso, si ritiene preferibile adottare soluzioni che tutelino il più possibile il committente (trasportato, mandante) come il diritto ex lege di risolvere dal contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno (v. a tale proposito, la proposta degli artt. 1656bis, 2° co.; e art. 1682 bis, 3° co.). Per quanto riguarda la responsabilità del subcontraente nel codice civile è previsto che, nel mandato, il terzo e il mandatario siano responsabili solidalmente (art. 1717 c.c.); nell’appalto che l’appaltante non ha un’azione diretta nei confronti del subappaltatore; nel contratto di trasporto collettivo si prevede una responsabilità solidale dei vettori nel caso di trasporto di cose (art. 1700 c.c.), mentre nel trasporto di persone ciascuno risponde per la propria tratta (art. 1682, 1° co., c.c.). Data la finalità di tutelare la posizione della parte che riceve la prestazione, si ritiene opportuno che contraente e subcontraente siano solidalmente responsabili. Ciò per evitare che l’incampienza del mandatario, appaltatore o vettore sia di pregiudizio per la controparte. Tale responsabilità dovrebbe rilevare anche nel caso di mancata autorizzazione al subcontratto. Nell’articolato che segue il tema della responsabilità è trattato negli artt. 1670 (per il contratto d’impresa) e nell’art. 1682 ter (per quanto riguarda il subtrasporto). 5. Altro tema che andrebbe posto in maggiore evidenza è quello delle prestazioni cortesi e cioè di quelle prestazioni rese per cortesia o altre forme di solidarietà non obbligatoria. Si tratta di quelle prestazioni isolate, sine causa preaterita, che derivano dall’adesione a regole di costume o morali, dettate dalle religioni teleologiche, o da coscienze caratterizzate da una sensibilità superetica130. Sebbene tali prestazioni abbiano un importante retroterra storico (si pensi al mandato nel diritto romano), nel diritto italiano, si parla di tali prestazioni soltanto a proposito del trasporto amichevole di persone e bagagli su nave di cui all’art. 414 cod. nav. (applicabile anche al trasporto aereo ai sensi dell’art. 919 cod. nav.). Il diritto civile tradizionale non conosce poi fenomeni come la donazione di organi, sangue o altri tessuti, il volontariato, le altre prestazioni volontarie di solidarietà non obbligatorie131. Si tratta di materie introdotte dall’elaborazione giurisprudenziale e dalla legislazione degli ultimi anni, che suscitano ancora perplessità e incertezze, se guardate dalla prospettiva del diritto civile tradizionale132. Una propensione a considerare rilevanti le prestazioni in parola, si avverte nel diritto comunitario. E così, la Corte di giustizia fa riferimento all’intento cortese per escludere la vincolatività giuridica nei rapporti tra l’Unione europea e gli Stati terzi (comitas gentium)133; nei rapporti tra istituzioni e particolari134; nei rapporti tra privati, sia di carattere personale135, sia nei rapporti 130 Cfr. la distinzione di S. TOMMASO D’AQUINO, Summa th., II-II, q. 85, a. 4: “ quorum quidam cadunt sub praecepto, ad quos omnes tenetur: quidam vero sunt supererogationis”; q. 185, a. 6 “ ad ea quae sunt supererogationis nullus tenetur”; q. 186, a.2: “ ad ea quae sunt supererogationis non tenetur aliquis nisi ex propria obligatione”. 131 Per la definizione della categoria si rinvia a A. PALAZZO, Gratuità e attuazione degli interessi, in A. Palazzo, S. Mazzarese (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 17 ss.. 132 A. PALAZZO, Gratuità e attuazione degli interessi, in A. Palazzo, S. Mazzarese (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2008, p. 3 ss., spec. 9 ss. 133 V. per esempio Corte di giustizia, sent. 29 giugno 2006, SGL Carbon AG /Commissione, C-308/04 P, Racc. 2006, p. I-05977. 134 Nell’ipotesi in cui una istituzione comunitaria invii una lettera nei confronti di un dato soggetto, qualora tale comunicazione non sia obbligatoria Tribunale di primo grado, sent. 22 maggio 1996, Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) / Commissione, T-277/94, Racc. 1996, p. II-351. 135 E’ il caso dell’ex-coniuge (già dipendente di una istituzione comunitaria) che paga una somma all’altro, senza vincolo di giuridicità, quindi come «atto di cortesia» distinto dalla prestazione derivante da un’obbligazione di tipo alimentare o comunque legata all’obbligo di mantenimento. V. Tribunale di primo grado, sent. 21 aprile 2004, M. / Corte di giustizia delle Comunità europee, T-172/01, Racc. 2004, p. II-01075. 76 economici, come accade nella giurisprudenza relativa ai gentlemen’s agreement136 o ad altri patti non vincolanti137 nell’ambito del diritto della concorrenza. Si propone quindi di prevedere ipotesi cortesi dei contratti di mandato e di trasporto soprattutto per valutarne gli aspetti riguardanti la responsabilità. In effetti nelle prestazioni di solidarietà non obbligatoria, come si è anticipato nel precedente contributo, la responsabilità va comunque valutata, tenendo conto dell’importanza degli interessi in giuoco. Tale responsabilità va apprezzata con particolare rigore quando sono in gioco interessi che riguardano la persona. Si consideri il caso del trasporto cortese che metta in pericolo la integrità fisica o la sicurezza del trasportato; oppure al servizio fornito per motivi di amicizia o di volontariato (per esempio la manutenzione di una rete elettrica, una prestazione medica), che comporti danni per il beneficiario, e così via. Vista la rilevanza delle prestazioni cortesi, si propongono disposizioni che trattano espressamente di tali fattispecie, come l’art. 1678 ter e 1681 bis (per quanto riguarda il trasporto cortese); gli art. 1709 ter, 1716, 1720, 2° co., 1725 bis (con riferimento al mandato). 6. Come noto il diritto privato attuale, soprattutto nel contesto comunitario, non tratta più in modo esclusivo gli interessi di natura patrimoniale138. I rapporti di diritto privato devono prendere in considerazione gli interessi «patrimonialmente neutri» portati all’apice dell’ordinamento dalle Costituzioni139, dai Trattati comunitari e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: le libertà e i diritti fondamentali140, la dignità umana141, la parità di genere, la tutela dei consumatori, la normativa etica142, la solidarietà143, l’uguaglianza e così via144. 136 Corte Giust., sent. 15 luglio 1970, causa 41/69, Acf Chemiefarma Nv c. Commissione, in Racc.,1970, p. 661; Corte Giust., sent. 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78 a 215/78 e 218/78, Heintz van Landewyck Sarl e altri c. Commissione, in Racc.,1980, p. 3125. 137 V. per esempio il caso Polipropilene (Commissione europea, 23 aprile 1986, Polipropilene, in GUCE 1986, L 230/1). Quindici imprese del settore petrolchimico avevano concluso un accordo verbale e privo di carattere giuridicamente vincolante (ovverosia di sanzioni per la sua inosservanza) diretto alla spartizione dei mercati ed alla fissazione dei prezzi. 138 P. Perlingeri, Depatrimonializzazione e diritto civile, Rass. dir. civ., 1983, 1 ss. 139 Sulla incidenza dei valori costituzionali sul diritto privato, v. tra gli altri P. Perlingeri e S. Rodotà, tra le opere dei quali v. P. PERLINGERI, Il diritto civile nella sua legalità costituzionale 2 (Napoli 1991), spec. capitoli 9 e ss.; S. RODOTÀ, Tecnologie e tecniche della riforma del diritto civile (Napoli 2007). 140 S. RODOTÀ, Il Codice civile e il processo costituente europeo, Riv. crit. dir. priv., 2005, 21 ss.; P. RESCIGNO, Cinquant’anni dopo il Codice civile, La Codificazione del diritto dall’antico al moderno (Napoli 1998), 423. 141 Si pensi ai casi della sentenza sul gioco «leserdromo», nella quale la Corte nel decidere il caso afferma che: «il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale dei giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico perché tale attività viola la dignità umana». (punto 41 della sentenza in commento, vale a dire la sentenza C- 36/02). 142 Per principi etici fondamentali si intendono tra gli altri (v. l’Allegato I dec. 1982/2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali, del patrimonio genetico, dell’ambiente e del benessere degli animali. Riguardo agli aspetti più generali di bioetica nel diritto comunitario, v., tra gli altri, A. Bombiani, A. Loreti Beghè, L. Marini, Bioetica e diritti dell’uomo nella prospettiva del diritto internazionale e comunitario, (Torino 2001). Sulla bioetica come questione della filosofia del diritto, v. U. Scarpelli, Bioetica: alla ricerca dei principi, Le scienze – Quaderni cit., 2 ss. Più in generale, sui rapporti tra bioetica e diritto, v. A. Palazzo, I. Ferranti, Etica del Diritto privato (Padova 2002). 143 Si v. in particolare le proposte contenute nel documento Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition, soprattutto l’Introduzione, 11 ss. su www.law-net.eu e www.sellier.eu V. la recente pubblicazione C. Bar e al. (a cura di), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Interim Outline Edition; prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), Monaco di Baviera, 2008. 144 Per un commento ai diritti previsti dalla Carta v., tra gli altri, S. RODOTÀ, La persona, Manuale di diritto privato europeo a cura di C. Castronovo, S. Mazzamuto (Milano 2007), I, 193 ss. Sull’importanza della Carta per il diritto contrattuale v. G. ALPA, Il diritto contrattuale di fonte comunitaria, Manuale di diritto privato europeo cit. II, 249 ss. 77 Come ricorda DCFR il diritto privato: «must… demand a minimum of solidarity among the members of society and allow for altruistic and social activities» e «must contribute to the protection of human rights and human dignity». In particolare: «In contract law and in pre-contractual relations, for instance, the rules on non-discrimination serve this purpose. The rules on non-contractual liability for damage also have the function of protecting human rights»145. Il rispetto di tali principi è considerato un limite non superabile nei rapporti di diritto privato, come afferma anche l’art. 140, 3° co., del Progetto dell’Accademia. Il superamento di questo limite comporta le sanzioni civilistiche più gravi, come la nullità146. Tali principi, ora costituzionalizzati, sono permanenti nella storia del diritto europeo. Essi rappresentano quelle costanti etiche insuperabili che segnano la coincidenza tra i diritti civili permanenti e le diverse culture etiche147. Le permanenze si manifestano, oltre che per mezzo della norme costituzionali, anche attraverso il diritto subordinato, in particolare nella forma delle «clausole generali». Si pensi a concetti come la buona fede (art. 1175 c.c. comportamento secondo correttezza, art. 1337 c.c. trattative e responsabilità precontrattuale, art. 1366 c.c. interpretazione di buona fede, art. 1375 c.c. esecuzione di buona fede), meritevolezza dell’interesse (v. art. 1322 c.c. italiano), l’equità, l’apprezzamento delle circostanze di fatto riguardanti l’atto di autonomia privata (v., per esempio nel codice civile italiano del 1942, gli arrt. 1183, 2° co.; 1431; 1436, 2° co.; 1446; 1447; 1460, 2° co.; 1462, 2° co.; 1480; 1566; 1637; 1710, 2° co; 1711, 2° co.; 2030; 2721, 2° co., c.c.). Le clausole generali hanno assunto un grande rilievo soprattutto per opera del processo europeo di armonizzazione della materia contrattuale (v. per es. varie disposizioni del Progetto dell’Accademia, a cominciare dagli artt. 1, 6 e 32, che parlano di buona fede e correttezza; gli artt. 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 e 1.8 dei Principi Unidroit; v. il DCFR, con particolare riguardo al paragrafo 33 dell’Introduzione). La funzione dei principi e delle clausole generali si è particolarmente ampliata, rispetto al diritto dei codici civili, nel diritto comunitario ed in particolare nella giurisprudenza della Corte di giustizia. E’ il caso di principi come quello della buona fede e dell’equità. Nel diritto comunitario la buona fede non è soltanto uno strumento per correggere l’applicazione della disciplina che governa i rapporti tra soggetti, che sono posti su di un piano di parità (cfr. artt. 1175 c.c., 1337 e art. 1375 c.c.). Per il giudice comunitario il principio di «buona fede» ha una portata più generale148. Esso è il parametro con il quale si determina, in concreto, il contenuto degli obblighi imposti dall’ordinamento comunitario e soprattutto quelli che incombono sui soggetti che l’ordinamento considera in una posizione di vantaggio, quali le pubbliche amministrazioni (v. la disciplina degli appalti) e i professionisti nei rapporti con i consumatori (v. la normativa sulle clausole abusive)149. 145 V. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law., cit., Introd. par. 31 e 30. In particolare v. anche l’art. 1:102 del Libro Primo, che considera come regola ermeneutica il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi costituzionali. 146 Tra gli esempi dell’incidenza sui contratti della tutela degli interessi, v. la base giuridica del Programma Quadro di Ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione europea. In detta base giuridica si afferma la necessità di rispettare i principi etici fondamentali da parte dell’attività di ricerca (v. il trentesimo “considerando” e l’art.6, par. 1, dec. n. 1982/2006). Il mancato rispetto di tali principi ha importanti conseguenze per coloro che partecipano al Programma Quadro, infatti la violazione dei principi etici porta all’esclusione del progetto in fase di valutazione (art. 15, par. 2, reg. 1906/2006) oppure, se si verifica successivamente conduce alla fine del contratto di finanziamento con la Commissione europea (art. II.38, par. 1, lett. d Convenzione tipo di sovvenzione). Inoltre la Commissione europea ha il potere, qualora ci siano le condizioni di violazione dei principi etici fondamentali, di influenzare le operazioni riguardanti i risultati di un progetto (art. II.27 Convenzione tipo di sovvenzione). 147 Ci si permette di rinviare, da ultimo, a A. Palazzo, voce Permanencias del derecho civil, in Diccionario Histórico Judicial de México, Suprema Corte de Justicia del México, Città del Messico, 2009, in corso di pubblicazione. 148 Cfr. Tribunale di primo grado, 22 gennaio 1997, Opel Austria/Consiglio, T-115/94, Racc. 1997,p. II-39. 149 V. il sedicesimo “considerando” della direttiva 93/13, secondo il quale: “nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti 78 La buona fede impone che l’esercizio di una posizione di vantaggio deve avere i caratteri della trasparenza e della correttezza, in modo da evitare l’abuso del diritto150 e tenere conto del legittimo affidamento (confiance légitime)151 degli altri soggetti, della necessità della sicurezza del diritto (sécurité juridique), nonché del rispetto del principio di legalità e della parità di trattamento152. Si ritiene necessario che la normativa dei contratti presi in considerazione debba promuovere la tutela degli interessi fondamentali. Di seguito si propongono alcune ipotesi dove diviene rilevante la tutela di detti interessi. a) La tutela degli interessi fondamentali nei contratti gratuiti e nelle prestazioni cortesi. Il rispetto degli interessi fondamentali deve essere assicurata anche nei casi in cui i rapporti proposti siano a titolo gratuito e anche nell’ipotesi in cui attuino motivi di solidarietà non obbligatoria. Ciò al contrario di quanto accade nel sistema civilistico dove, come si è ricordato, si prevede un’attenuazione della responsabilità, coerentemente con la prospettiva patrimonialistica, che tutela solo la parte onerata. L’approccio qui proposto è coerente con la giurisprudenza comunitaria. Il giudice di Lussemburgo, infatti, ritiene applicabili le norme a tutela degli interessi fondamentali, indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito dei rapporti. Si pensi alla giurisprudenza che ha ampliato l’applicazione delle libertà fondamentali153, che inizialmente spettavano ai soli lavoratori salariati o autonomi, anche a coloro che effettuano lavori atipici a titolo gratuito come un tirocinio nell’ambito della formazione professionale154, oppure partecipano a un progetto di recupero presso un ente con finalità sociali e assistenziali155; ai turisti e consumatori, agli studenti, sportivi, artisti, e così via. Oppure si pensi all’applicazione della disciplina del consumatore ai contratti gratuiti che scaturiscono dalle attività promozionali156. Lo stesso discorso può farsi con riguardo alla normativa sulla concorrenza157. Nei contratti in esame, pertanto, anche nelle loro varianti gratuite o nel caso di prestazioni cortesi, bisognerà affermare la tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo a quelli che investono la persona. In questi casi non sarà possibile richiamare le limitazioni della responsabilità dell’obbligato, la quale deve essere commisurata all’importanza degli interessi in giuoco. Si propongono, nell’articolato che segue, alcune disposizione che tengono in considerazione il rispetto degli interessi fondamentali, anche nel caso di contratti a titolo gratuito, i quali sono assimilati ai contratti con prestazioni corrispettive (v. per es. l’art. 1678 bis, per il trasporto gratuito e l’art. 1709 bis per il mandato a titolo gratuito). La tutela degli interessi fondamentali è poi stata prevista anche per le prestazioni cortesi, come negli artt. 1709 ter (già su ordine speciale del consumatore; …il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi”. 150 V. il paragrafo 10 del capitolo 1. Cfr. sulla relazione tra buona fede e abuso del diritto L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamento giuridico. La sussidiarietà delle istituzioni, Padova, 2004, p. 32; C.M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, vol. 3, II ed., Milano, 2000, p. 394; F. GALGANO, Squilibrio contrattuale e malafede del contraente forte, in Contratto e impresa, 1997, p. 420. 151 V. Corte di giustizia, 3 maggio 1978, Töpfer/Commissione, 112/77, Racc., 1978,p. 1019, punto 19. 152 Tribunale di primo grado 24 aprile 1996, Industrias Pesqueras Campos e altri/Commissione, cause riunite T551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Racc. 1996,p. II-247. 153 Cfr. Corte eur. giust., 23-3-1982, 53/81, Levin c.Segretario di Stato per la giustizia dei Paesi Bassi, Racc. 1985, 1035. 154 V. Corte eur. giust., sentenza Lawrie-Blum, cit., 19 e sentenza Bernini, cit., 15; Corte eur. giust., 17-3- 2005, C-109/04, Karl Robert c. Land Nordrhein-Westfalen, Racc. 2005, I-2421, 15 e 16. 155 V. la sentenza Trojani, cit., 20 ss. che si riferisce all’Esercito della Salvezza. 156 V., per esempio, Comunicazione della Commissione in merito alle promozioni commerciali nel mercato interno, COM (2001) 546 def., soprattutto con riferimento alla tutela dei consumatori minori. 157 Trib. primo grado, 10-7-1991, T-76/89, Independent Television Publication Limited c.Commissione, Racc. 1991, II-575. 79 1706) e 1771, riguardanti il mandato e nell’art. 1681 bis, che estende a tutti i tipi di trasporto di cortesia il principio di responsabilità contenuto nel codice della navigazione italiano. b) L’equilibrio non patrimoniale. In un sistema giuridico nn più patrimoniale non rileva soltanto l’equilibrio di ordine economico tra soggetti posti formalmente sullo stesso piano. Il diritto comunitario per esempio tiene conto del contesto dove operano i soggetti, i quali sono qualificati in base all’effettiva attività svolta e alla loro posizione reciproca, come è evidente nelle definizioni di impresa (v. quella di «piccola e media impresa» e di «gruppo»), di consumatore, di agenti commerciali indipendenti158. Inoltre si tiene conto delle condizioni personali e concrete dei soggetti, soprattutto mediante l’ampio utilizzo dei principi di buona fede ed equità, più di quanto accade nei codici nazionali159. Ravvisando la possibilità di una differenza sostanziale tra le parti, l’ordinamento interviene per rimediare lo squilibrio «giuridico», come è possibile osservare soprattutto nella disciplina dei contratti del consumatore (v. per esempio l’espressione significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, di cui all’art. 33, co. 1, codice del consumo)160. La legislazione, inoltre, interviene per prevedere prestazioni specifiche per persone con disabilità, come è il caso del regolamento n. 1107/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Nei contratti di cui ci sta occupando, pertanto, dovrebbe essere considerata la posizione della parte debole, quale appunto il consumatore, il disabile, il minore e così via. Il che si può ottenere sia attraverso il rinvio alla disciplina comunitaria e nazionale in vigore, sia approntando appositi e specifici strumenti (v. per es. nell’art. 1655, 4° co., riguardante la definizione di «contratto di impresa»). c) Rilevanza degli interessi patrimonialmente neutri e consenso. I contratti in parola spesso riguardano spesso interessi patrimonialmente neutri di chi riceva la prestazione, come l’integrità fisica o la riservatezza. In questi casi chi riceve la prestazione deve accordare il consenso al trattamento e chi effettua la prestazione è chiamato ad osservare regole legali e deontologiche di protezione di tali interessi. Una tale situazione ricorre, per esempio, nell’ipotesi di trattamento dei dati personali; oppure nel caso di contratti con prestazione medica, cioè quei contratti in cui un soggetto che possiede determinate conoscenze tecniche e in molti paesi una posizione professionale qualificata (iscrizione in appositi Albi) è obbligato a fornire una prestazione diagnostica e/o terapeutica finalizzata alla cura di una persona161. Riguardo a questo ultimo caso, la prestazione del medico, sia che derivi da un contratto d’opera professionale, sia che si innesti in un rapporto di lavoro tra questi e la struttura sanitaria di appartenenza, incide su diritti fondamentali della persona garantiti dalle Costituzioni e da fonti internazionali di particolare rilevanza immediatamente applicabili, e, come tale, assume all’evidenza connotati peculiari. In ambito europeo va ricordata, oltre alla citata Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 1 e 3, 2° comma lett. a), la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain a l’égard des applications de la biologie et de la médicine: convention sur les droits de l’homme et la biomédicine, del 1997, nota come Convenzione europea sulla biomedicina, o meglio come Convenzione di Oviedo, ove, in particolare, negli artt. 5 e 9, 158 Per agente commerciale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, dir. 86/653/CEE del Consiglio, 18-12 1986, si intende «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente». La direttiva prende le mosse dalla esigenza della protezione degli agenti commerciali, nonché della sicurezza delle operazioni commerciali, che può essere compromessa dalle differenze tra legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale (primo «considerando» dir. 86/653). Per raggiungere tali obiettivi la dir. prevede, innanzitutto, alcuni doveri dell’agente e del preponente. 159 Sui temi di questi paragrafo si fa rinvio all’approfondita analisi svolta in A. SASSI, Equità e interessi fondamentali nel diritto privato cit., passim, che prende in considerazione anche gli aspetti di diritto comunitario. 160 Tra gli altri v. A. SASSI, Il ruolo delle permanenze nella formazione del mercato interno, Diritto privato del mercato cit., 3 ss. 161 A. SASSI, voce Derechos patrimonialmente neutros, in Diccionario Histórico Judicial de México, cit. 80 rispettivamente, si ribadisce il principio che qualsiasi trattamento sanitario può essere posto in essere sulla persona del malato soltanto dopo che questi abbia manifestato il proprio consenso (revocabile in qualsiasi momento), e, soprattutto, che, nell’ipotesi in cui il malato non sia in grado di esprimere la propria volontà, assumono valenza le indicazioni da lui precedentemente espresse (c.d. testamento biologico). In questi ed in altri casi si ritiene importante, per evitare dubbi interpretativi, considerare il rilievo degli interessi fondamentali ed il ruolo del consenso alla prestazione. In un tema tanto delicato è opportuno introdurre disposizioni di rinvio alla normativa, soprattutto quella sovranazionale, e ai codici etici e deontologici (v., in particolare, l’ultimo comma della proposta di art. 1655). Proposta di articolato La proposta di articolato che segue è realizzata mediante la selezione solo di alcuni articoli della disciplina codicistica dei contratti in esame. Il contratto di prestazione d’opera o di servizio Definizione La proposta di definizione162 che segue è legata alla riflessione intorno all’opportunità di far superare la distinzione, tipica del modello italiano, tra contratto d’appalto e contratto di prestazione d’opera. Questa distinzione appare non avere più una reale corrispondenza agli attuali rapporti economici, sopratutto alla luce della defizione comunitaria di imprenditore. Vi è sul piano comunitario una ricostruzione della nozione di imprenditore che ricomprende anche la figura del libero professionista, così come ogni altro soggetto che si muove sul mercato per scopi professionali. E’ imprenditore, infatti, sia una persona fisica che giuridica, così pure un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il GEIE, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi163. Attravverso una disciplina unitaria del contratto d’appalto e di prestazione d’opera si sposta l’attenzione dalla figura della parte che presta l’opera o il servzio a quella del destiatario, spesso qualificabile come consumatore. I problemi derivanti dalle peculiarità che investono la figura dell’imprenditore quando è libero professionista sono risolvibili mediante il richiamo della normativa professionale e dei codici deontologici. Capo Contratto di prestazione d’opera o di servizio Art. 1655 c.c -Nozione (Nuova versione) Con il contratto di prestazione d’opera o di servizio una parte assume, con gestione a proprio rischio e con l’organizzazione dei mezzi necessari, anche se costituita con lavoro prevalentemente proprio, il compimento di una opera o di un servizio. 162 Fermo restando quanto previsto nel 4° co dell’art. 177dell’avant-projet del Codice europeo dei contratti. Nell’articolo richiamato, infatti, si chiarisce quanto segue: «Il n’y a pas vente, mais contrat d’entreprise ou de services: a) si le bien qui est livré a été fabriqué, après la stipulation du contrat, par la partie qui le livre, sur projet, plans ou indications fournis par la contrepartie, ou bien dans une large mesure avec l’utilisation de matériaux mis à sa disposition par cette dernière; b) si le bien fourni constitue dans la part prépondérante le résultat de la prestation de main d’oeuvre ou d’autres services de celui qui l’a fabriqué ou produit. » 163 Si veda art. 3, 19° co. d.lgs., 163/06. 81 Il contratto si presume stipulato verso corrispettivo. Qualora il corrispettivo non sia determinato questo è stabilito secondo tariffe o usi. Se non può essere determinato in base a tariffe o usi il corrispettivo è fissato dal giudice. Al contratto di prestazione d’opera o di servizio si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina a tutela del consumatore. Qualora la parte che presta l’opera o il servizio svolge un’attività professionale e/o intellettuale, anche se non è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, al contratto si applica anche la normativa professionale e dei codici deontologici nel rispetto degli interessi fondamentali del destinatario della prestazione. Art. 1656 - Subcontratto di prestazione d’opera o di servizio (Articolo novellato) Con il subcontratto il subcommittente affida ad un subcontraente l’esecuzione di lavori relativi ad un’opera o la prestazione di un servizio che egli si è impegnato a realizzare nei confronti del committente principale con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ovvero una parte (parte ausiliaria) si obbliga a collaborare con il subcommittente al fine di svolgere il lavoro o parte del lavoro oggetto del contratto, senza la supervisione diretta del committente e senza che si crei una relazione di subordinazione con lo stesso. Non sono subcontraenti od imprese ausiliarie i fornitori che forniscono beni e servizi per l’esecuzione dell’opera o del servizio, ma che non svolgono una parte rilevante dell’attività. Il subcontratto di prestazione d’opera o di servizio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Art. 1656 bis - Autorizzazione al subcontratto di prestazione d’opera o di servizio (Nuovo inserimento) L’impresa e/o il professionista, fornitore o prestatore di servizi non può concedere in subcontratto l'esecuzione o parte dell’esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato per iscritto dal committente. In mancanza di preventiva autorizzazione al subcontratto, il contratto principale è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno. Art. 1670 - Responsabilità dei subcontraenti e dell’imprese ausiliarie (Articolo novellato) Il sub committente, il subcontraente e la parte ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente principale. Il committente principale, per agire in regresso nei confronti del subcontraente o della parte ausiliaria, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. Art. 1671 – Recesso unilaterale dal contratto (Articolo novellato) Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’impresa e/o il professionista, fornitore o prestatore di servizi delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. L’impresa e/o il professionista, fornitore o prestatore di servizi può recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare pregiudizi agli interessi fondamentali del committente. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per 82 l’opera svolta da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. Art. 1671 bis - Raggruppamento temporaneo di’impresa (Articolo introdotto). Il raggruppamento temporaneo d’impresa è il contratto mediante il quale imprenditori e/o professionisti, fornitori o prestatori di servizi creano un’organizzazione comune per il compimento di una opera o la prestazione di un servizio. Il contratto deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità. Dal contratto devono risultare chiaramente per ciascuna parte i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale necessari per l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio per cui il raggruppamento è stato creato. Le decisioni di maggiore interesse per ll raggruppamento devono essere assunte a maggioranza e risultare da atto scritto ( vedi art. 1725 bis). La responsabilità solidale dell’imprese verso il committente non è derogabile convenzionalmente. La rappresentanza del raggruppamento compete ad un’impresa - detta capofila conferita mediante apposito mandato redatto per iscritto (vedi art. 1716 bis). Il contratto di trasporto Nella trattazione che segue si cercherà di costruire la figura del contratto di trasporto senza corrispettivo, nonchè di disciplinare - nei limiti indicati in premessa – alcuni aspetti della figura del trasporto di cortesia. Attualmente, infatti, il contratto di trasporto senza corrispettivo non rientra nello schema tipico dell’art. 1678 cc. Esso non rientra neanche in altri tipi contratti aventi disciplina particolare164. Lo stato attuale delle cose, pertanto, postula la necessità di ricercare la disciplina giuridica applicabile ai contratti di trasporto senza corrispettivo per via analogica. L’intento che segue invece è quello di tipicizzare questo genere di contratto, ferma la sua diversità rispetto all’eventuale trasporto amichevole. Art. 1678 - Nozione (Nuova versione) Col contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro Il contratto di trasporto si presume a titolo oneroso. Al contratto di prestazione d’opera o di servizio si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina a tutela del consumatore Art. 1678 bis - Contratto di trasporto a titolo gratuito (articolo introdotto) Al trasporto a titolo gratuito si applicano le norme del contratto di trasporto verso corrispettivo quando: a) il vettore condivide con il trasportato o il mittente l’interesse patrimoniale; b) il contratto di trasporto a titolo gratuito è connesso o strumentale alla realizzazione di altro contratto in cui vettore, trasportato o mittente sono parti; c) il contratto di trasporto a titolo gratuito viene realizzato nell’interesse del vettore; d) in ogni altro caso in cui il trasporto seppur a titolo gratuito è diretto alla soddisfazioni di interessi patrimoniali anche del vettore. 164 Si veda la ricostruzione di IANNUZZI, Del trasporto, in Commentario cod. Civ. Diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 21-40 che inquadra il contratto di trasporto senza corrispettivo nella schema contrattuale della donazione. 83 Per le ragioni esposte in premessa si è data rilevanza giuridica ad alcuni vincoli che nascono da pattuizioni amichevoli. Si è cercato, pertanto, di introdurre nella proposta di articolo che segue anche una specificazione dei possibili indici che rendono un trasporto una mera prestazione di cortesia. Art. 1678 ter - Trasporto di cortesia (articolo introdotto) Si presume amichevole il trasporto effettuato nel solo interesse del trasportato o del proprietario delle merci oggetto di trasporto. Nel caso di trasporto di merci si presume cortese il trasporto nel quale manchi l’indicazione dei tempi massimi di carico e scarico della merce trasportata, la tipologia e il peso delle merci trasportate, i luoghi di carico e scarico delle merci, e quando necessari per l’esecuzione del trasporto, la omessa consegna da parte del mittente di particolari documenti al vettore all'atto in cui recapita le cose da trasportare. La forma come indice della natura contrattuale del rapporto La forma del contratto di trasporto potrebbe costituire un’altro indicatore al fine di dirimere il dubbio sulla natura della prestazione165. La forma scritta potrebbe costituire così non solo un indice rivelatore della volontà di giuridicizzare il vincolo e, quindi, di stipulare un contratto, ma altresì rappresentare un’utile fonte di cognizione per do individuare l’esatta natura degli interessi perseguiti dalle parti. D’altro canto è la patrimonialità dell’interesse perseguito da una o entrambe le parti l’unico discrimen tra prestazione di cortesia e obbligazione contrattuale (sub specie di contratto oneroso, gratuità strumentale o donazione indiretta)166. In quest’ottica è agevole qualificare come contratto anche quel trasporto gratuito nel quale venga fatto riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione della prestazione. Tali indicazioni, infatti, rappresenterebbero un aspetto negoziale valutabile economicamente167. Art. 1680 bis - La forma (articolo introdotto) Si presume stipulato verso corrispettivo ovvero a titolo gratuito il contratto di trasporto redatto in forma scritta. Del trasporto di persone Art. 1681 - Responsabilità del vettore ( Nuova versione) 165 Al fine di distinguere la fattispecie contrattuale dalla prestazione di cortesia – priva dei caratteri che contratto – potrebbe essere interessante indagare l’aspetto formale, così come potrebbe essere interessante riflettere sulla possibilità di introdurre la forma come possibile sintomo della natura contrattuale del rapporto. 166 F. SCAGLIONE, Comodato e mutuo, cit., pp. 430 ss. 167 Dalla ricostruzione in sede interpretativa della causa dell’attribuzione si ricava la natura giuridica dell’operazione economica posta in essere dalle parti. L’attività ermeneutica in questa prospettiva sarebbe estremamente facilitata dalla oggettivazione dei motivi nell’atto, come avviene, ad esempio nel caso in cui nella premessa di esso venga fatta menzione delle relazioni esistenti tra le parti, che sono all’origine della loro attività negoziale. La legge italiana non prescrive una forma particolare per il contratto in esame, salvo che per l’autotrasporto. L’art. 6 del D. Lgs. 286/05 (Forma dei contratti) è chiaramente ispirato all’intento del legislatore di dare più certezza e trasparenza ai rapporti contrattuali tra committenti del trasporto, proprietari della merce e vettori Si veda l’art. 6 del D. Lgs. n. 268/05 per il quale il contratto di autotrasporto va stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra contraenti. Si tratta del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 contenente le “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”. 84 Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (2951). Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229). Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto a titolo gratuito (2951). Art. 1681 bis - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole (Nuovo inserimento) Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. Art. 1682 bis - Subtrasporto (Nuova introduzione) Con il contratto di subtrasporto il subvettore si obbliga anche verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. In caso di trasporto di persone il vettore non può concedere in subtrasporto l'esecuzione o parte dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, se non è stato autorizzato dal trasportato. Nel contratto di trasporto di persone l’autorizzazione preventiva deve risultare da atto scritto. La mancanza di autorizzazione è causa di risoluzione del contratto principale, salvo il diritto del trasportato al risarcimento del danno. Nel trasporto di cose il trasportare può demandare in tutto od in parte ad un terzo la prestazione del servizio, anche senza il preventivo consenso del committente, a meno che l’autorizzazione sia prevista nel contratto principale. Art. 1682 ter - Obblighi nascenti dal contratto di Subtrasporto (Nuova introduzione) Grava sul vettore-committente l’obbligo di verificare che il sub-vettore sia abilitato e che i veicoli in uso dallo stesso siano idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il sub-vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Salvo preventivo consenso scritto del vettore-committente, il sub-vettore non può affidare a un terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato. E’ onere del sub-vettore verificare che il terzo sia abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il sub-vettore rimane responsabile nei confronti del vettore-committente del corretto adempimento da parte del terzo delle prestazioni allo stesso affidate. Nel caso di trasporto con subtrasporto vettore, subvettore e terzo contraente rispondono solidalmente nei confronti del trasportato o del mittente. Il contratto di mandato Art. 1703 c.c. - Definzione (Nuova versione) 85 Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Al contratto di prestazione d’opera o di servizio si applica, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina a tutela del consumatore Art. 1709 - Presunzione di onerosità (Nuova versione) Salvo sia diversamente stabilito, il mandato si presume stipulato verso corrispettivo. La misura del compenso (2761), se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice secondo equità. Art. 1709 bis - Mandato a titolo gratuito (Articolo introdotto) Al mandato a titolo gratuito si applicano le norme del contratto di mandato verso corrispettivo quando: a) il mandatario condivide con il mandante l’interesse patrimoniale di quest’ultimo; b) i il contratto di mandato a titolo gratuito è connesso o strumentale alla realizzazione di altro contratto in cui sono parti il mandate ed il mandatario; i il contratto di mandato a titolo gratuito viene realizzato nell’interesse del c) mandatario d) i in ogni altro caso in cui il mandato seppur a titolo gratuito è diretto alla soddisfazioni di interessi patrimoniali anche del mandatario. Art. 1709 ter (già 1706) - Acquisti del mandatario. (Nuova versione) Il mandante può rivendicare con le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti). Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183). Se il contratto di mandato è effettuato a titolo di cortesia, la responsabilità per colpa del mandatario è valutata con minor rigore, salvo che la responsabilità per colpa del mandatario non incida su diritti fondamentali della persona del mandante. Nuovo Art. 1710 - Diligenza del mandatario (Nuova versione) Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) secondo buona fede e con diligenza puntuale; ma se il mandato è a titolo di cortesia e gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore, salvo che la responsabilità per colpa del mandatario non leda diritti fondamentali del mandante. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Chi assume il mandato è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del mandatario. Art. 1713 - Obbligo di rendiconto (Nuova versione) Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti). La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229). 86 E’ dispensato dal rendiconto il mandatario in un mandato per ragioni di cortesia. Tale dispensa non ha effetto nei casi in cui il mandatario risponde per dolo o per colpa grave. Art. 1714 - Interessi sulle somme riscosse (Nuova versione) Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. Le norme di questo articolo non si osservano nei contratti di mandato per ragioni di cortesia, salvo che il ritardo della consegna della somme riscosse per conto del mandate sia dovuto a dolo o colpa grave del mandatario. Art. 1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto. Nel mandato a titolo di cortesia cortese il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato. Art. 1716 - Pluralità di mandatari (Versione novellata) Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il mandante. I mandatari di un mandato a titolo di cortesia che hanno operato congiuntamente non sono obbligati in solido verso il mandante. Art. 1716 bis - Pluralità di mandanti (Nuova introduzione) Costituisce mandato collettivo il mandato conferito nell’interesse comune da una pluralità di mandatari in un unico atto e per lo svolgimento di un affare unico. Art. 1717 - Sostituto del mandatario (Versione novellata) Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Se il mandato è a titolo di cortesia, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore, salvo che la responsabilità per colpa del mandatario non incida su diritti fondamentali della persona del mandante. 87 Art. 1720 - Spese e compenso del mandatario (Versione novellata) Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761). Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico. Nel mandato effettuato per ragioni di cortesia al mandatario non sono dovuti gli interessi legali sulle anticipazioni. Art. 1726 - Revoca del mandato collettivo (Versione novellata) Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca, salvo che ricorra giusta causa, non ha effetto qualora non sia fatta dalla maggioranza dei mandanti e non risulti da atto scritto. _______________ CARLOS ROGEL VIDE Universidad “Complutense” de Madrid SOBRE LA PERMUTA Y SU UTILIDAD I. LA PERMUTA EN LA HISTORIA - La permuta es el primero, el más antiguo contrato en el tráfico jurídico. Contrato príncipe, “princeps”, primero en la evolución de los pueblos. Se colocan, en el tráfico, cosas que se tienen, logrando, en su lugar, cosas de las que se carece. - La permuta aparece ya en La Ilíada, como recuerdan las Instituta del Señor Justiniano. Instituta, 23.2: “Los aqueos, de larga cabellera, se procuraron vino dando, a cambio, bronce unos, otros brillante hierro, otros pieles, otros bueyes y otros, en fin, esclavos”. Como puede verse y dicho sea entre paréntesis, los aqueos de antaño valoraban mucho el vino. Creo que los de ahora también, sobre todo con resina. - La permuta está presente en todo el Derecho romano, antes y después de la compraventa, con perfiles propios. A decir de Bonfante (Instituciones, 511), se trata de un contrato innominado -do ut des-, reconocido en tiempos históricos. Impone, a diferencia de cuanto sucede en la compraventa romana, la obligación de trasmitir la propiedad. Habiéndose debatido entre sabinianos y proculeyanos sobre la oportunidad, o no, de refundir la permuta en la compraventa, prevaleció -puede leerse en las Instituta de Justiniano, 23.2- la tesis de Próculo según la cual la permuta era un contrato específico, distinto de la compraventa, tesis acogida por los Emperadores y desarrollada, más tarde, en el Digesto. - La permuta está en Las Siete Partidas -en el Libro del Fuero de las Leyes, en siete partidas ordenado- de Alfonso X el Sabio168. La Partida Quinta, en efecto y después del relativo 168 Alfonso X el Sabio, poeta, legislador y guerrero, hijo de Fernando III el Santo, reinó en Castilla y León entre 1252 y 1284. Como hijo de Beatriz de Suabia, aspiró -infructuosamente- al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, habiendo sido propuesto, para tal dignidad, por algunas ciudades italianas y proclamado Rey de los romanos, en 1257, por el arzobispo de Tréveris, en nombre de los electores de Sajonia, Bradenburgo y Bohemia. Un año antes, en 1256, había recibido el apoyo de la ciudad de Pisa a sus aspiraciones imperiales y ello le hizo pensar, inspirándose en Justiniano, en la oportunidad de elaborar un gran libro de las leyes que le sirviera de apoyo en su obra de gobierno, libro que fue elaborado entre 1256 y 1265 por un grupo de juristas hispanos, estudiosos del Corpus Iuris formados en la Bolonia de los Glosadores, entre los que destaca Jacobo, el de las Leyes. Dicho libro, dividido en 88 a la compraventa, dedica un título entero, el Título VI, a hablar, minuciosamente, De los cambios que los omes facen entre sí e que cosa es cambio. El Título dicho se abre con un Proemio y consta de las leyes -de los artículos- siguientes: 1. Qué cosa es cambio e de que manera se face. 2. Quien puede facer cambios e de qué cosas. 3. De la fuerza que ha el cambio. 4. En que manera se puede desfacer el cambio después de que fuera fecho. 5. De los pleytos que son llamados en latín contractos innominados que han semejanza con el cambio. Son, todas, de lectura provechosa. - La permuta en el Código de Napoleón. Los artículos 1702 a 1707 del mismo contienen reglas específicas sobre la relevancia del mero consentimiento en la permuta, las consecuencias aparejadas al hecho de que una de las cosas permutadas no sea propia de quien la entrega, la inoperancia -en fin- de la rescisión por lesión respecto de la permuta. - La permuta en el Código civil italiano. Los artículos 1552 a 1555 contienen reglas específicas respecto de la evicción y de los gastos que la permuta genere. - La permuta en el pensamiento socialista. La permuta se tiene en cuenta, como contrato, en la obra de Dalligny -discípula de Carbonnier- titulada Essai sur les principes d´un droit civil socialiste París, LGDJ, 1976-, en la que se dice -p. 345-: “Historiquement, l´échange a précédé la vente… On retrouve le troc à la campagne, á la ferme et dans de relations épisodiques de voisinage. Dans le commerce internacional, tel pays industrialisé fournit tels produits finis ou semi-finís à tel autre dont il reçoit en échange tels produits agricoles ou miniers… En matière inmobilière, on retrouve l´échange de terrains…”. - La permuta en el Código civil cubano. Los artículos 367 a 370 del mismo se refieren a la permuta, moviéndose, por otra parte, en la línea del Código civil francés. II. LA PERMUTA EN LA CULTURA IBEROAMERICANA Tan arraigada está la permuta en la cultura española y americana, que son muchas y muy diversas las palabras usadas para referirse a ella, algunas de las cuales traemos a colación, de la mano del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, fundamentalmente: - Cambio: Acción o efecto de cambiar. Cambiar: Tomar o hacer tomar, en vez de lo que se tiene, algo que lo sustituya. Dar o tomar valores o monedas por sus equivalentes, Intercambiar cosas materiales, especialmente por razones de amistad. - Intercambio: Acción o efecto de intercambiar. - Trueco, trueque: Acción y efecto de trocar. Trocar: cambiar una cosa por otra, cambiar moneda, cambiar dinero -dinero trocado-. (“Trocadero”, ello sabido y etimológicamente hablando, podría ser el lugar en que se hacen trueques). siete partes, acabó llamándose las Siete Partidas. Nunca promulgado, fue, sin embargo y con la amplia Glosa hecha a las mismas por Gregorio López en el Siglo XVI, referente obligado para todos los juristas españoles en el Viejo y en el Nuevo Mundo durante más de 600 años, rigiendo, a la postre y durante mucho tiempo, en buena parte de Europa, desde Flandes hasta Sicilia, pasando por Pavía, Camino Español mediante y expedito manu militari, llegado el caso. Alonso Martinez, padre del Código civil español, lo estudió en Madrid, allá por 1845. Siglos antes del Código de Napoleón pues, Las Partidas adaptaron el Derecho Romano a una realidad nueva, la de la Edad Media, en una lengua nueva, la castellana, cuya gramática definitiva escribió Antonio de Nebrija en el Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonía. Tantos, tan antiguos y tan ignorados por el común son los lazos culturales existentes entre España e Italia. 89 - Cambalache: Trueque, con frecuencia malicioso, de objeto de poco valor. Trueque, considerado con desprecio, jactancia, satisfacción u otro estado del ánimo, que se expresa por el tono y el contexto (En la Ciudad Vieja de Montevideo hubo locales, llamados cambalaches, en los que se hacían trueques y préstamos sobre prendas. Entre los más famosos estaba, por lo que sé, El gaucho, existiendo un llamado Patio del Cambalache, que no recuerdo haber visto durante mi visita a la Ciudad). - Permuta: Acción y efecto de permutar. Permutar: cambiar una cosa por otra, sin que, en el cambio, entre dinero, a no ser el necesario para igualar el valor de las cosas cambiadas. - Permutación: Expresión utilizada por el artículo 1485 del Código civil argentino para referirse al trueque -término que también usa- y a la permuta. III. LA PERMUTA EN LA REALIDAD COTIDIANA - Cosas que se permutan: Cromos, sellos, tebeos, animales y productos de los mismos, frutos, monedas, billetes, coches, tractores, motos, sillas, muebles, vinilos, películas, equipos de música, ordenadores, programas de ordenador, juegos de ordenador, discos duros, materias primas, productos manufacturados, solares y pisos, cuando menos. En las Partidas –ley segunda del título relativo a la permuta- se habla, incluso, de la permuta de cosas espirituales, que no se pueden vender ni comprar, cual iglesias, dignidades y diezmos -con permiso, siempre, del prelado competente-. Hoy, en la misma línea y “mutatis mutandis”, se permutan puestos de la Administración, por mucho que ello quede fuera de la permuta clásica y del Derecho civil incluso, regulado, como está, por el Derecho administrativo. - Permutas ofertadas en los periódicos. En España hay, cuando menos, dos periódicos en los que se ofertan permutas. Uno se llama Segunda Mano y el otro, muy plásticamente, Cambalache. - Permutas ofertadas en la Red. Son frecuentísimas las páginas web relativas a permutas. Entre ellas se encuentran Truequex.com, Formulario permuta, Craiflist y Etiketado.com, las dos últimas referidas fundamentalmente a inmuebles. IV. SINGULARIDAD DE LA PERMUTA RESPECTO DE LA COMPRAVENTA - La permuta, anterior a la compraventa, es género de la que ésta última es simple especie. Efectivamente, el dinero, aun siendo susceptible de ser intercambiado por todas las demás, es una cosa, mueble y consumible, de escaso o nulo valor intrínseco en la actualidad y a diferencia de cuanto sucede con las cosas permutadas, valiosas por definición. Antes del dinero, existieron cosas que venían a cumplir, en mayor o menor medida, su función -todavía en el marco de la permuta-: ovejas -pecus, pecunia, pecuniario-, especies, sal -la de Ostia está en el origen de Roma como potencia-, metales preciosos no amonedados. El dinero, por cierto y en mi opinión, es siempre una cosa presente, siendo otra -papel, metal- antes de su acuñación. Por ello, en la compraventa de cosa futura hay un precio en dinero, que es cosa presente. A imagen y semejanza de la venta, sería posible la permuta de una cosa presente por otra futura, pareciendo más difícil y alejada de la realidad la permuta de sendas cosas futuras, hipótesis de laboratorio fundamentalmente y en mi opinión. - No tiene sentido que el auge de la compraventa -especie de permuta- haga desaparecer el género. Tal pretensión tiene mucho de dogmática y se plantea, por cuanto me resulta, a finales del XIX o comienzos del XX tan solo. Algo del género, criticable para mi, sucede con la emptio spei, que ya existía en Roma, con acusadas características de aleatoriedad, siendo citada por 90 Plutarco en su Vida de Solón, emptio spei cuya existencia se quiere negar más tarde sobre la base de que, siendo los contratos conmutativos o aleatorios y la compraventa conmutativa -por definición, que no se quien hace-, la emptio spei no puede existir por ser aleatoria. Algo de silogismo y mucho de sofisma hay en la afirmación anterior. Lo mismo sucede con la permuta, que tiene razón de ser antes y después de la compraventa, teniendo también singularidades respecto de la misma y no pudiendo ser anulada por ella. - La permuta tiene singularidades constatables respecto de la compraventa. Durante mucho tiempo se sigue afirmando su carácter real y la necesidad de que las cosas sean entregadas para que pueda hablarse de la misma, incluso cuando ya se hablaba de la compraventa como contrato consensual. La inexistencia de precio -solo sobreprecio puede haber- marca, por otra parte, singularidades respecto de la compraventa, una relevancia menor o nula de la rescisión por lesión, amen de singularidades respecto de la entrega de la cosa, los gastos o el saneamiento, ya sea por evicción, ya por vicios ocultos. La singularidades dichas y otras que se pudieran pensar no vienen limitadas por la existencia de reglas distintas en materia de contratos en general, pues, como es sabido, generi per speciem derogatur. - La permuta tiene sus propias razones de ser en los tiempos de bonanza. En los tiempos de bonanza, hay cosas valiosas que se cambian por otras, sin que el dinero sea apetecido ni haga su aparición. Hay supuestos en que las personas, carentes de liquidez o queriendo dedicar el dinero que tienen a otros menesteres, recurren a la permuta. Hay otros supuestos en los que, en presencia de divisas no convertibles, la solución es un remedio para el intercambio de bienes. Los Estados mismos recurren a la permuta, resultándome el caso de permuta de azúcar cubano por petróleo soviético, que, al final, entregaban los venezolanos, del suyo propio. Internet y los periódicos especializados posibilitan y facilitan la existencia de permutas de bienes o características nuevos. Hay permutas en la Red, permutas de bienes y/o servicios por bienes y/o servicios a los que se asigna un valor que, en ocasiones, se refleja en vales. Van Gogh pago sus servicios al Doctor Gachet con un cuadro y Picasso hizo lo mismo, pagando su alojamiento y pensión con cuadros, en los primeros años de su estancia en París. He visto, en la Red, que, en los Estados Unidos de Norteamérica, se cambia, nada más y nada menos, un funeral por una reforma en el salón de una casa. He oído hablar de alguien que empezó haciendo permuta con un clip y acabó haciéndose, mediante tal procedimiento, con una casa. Ya en las Partidas, estos intercambios do ut facias o facio ut facias eran citados dentro de la permuta, a cuya regulación se remitía para la regulación, “mutatis mutandis” de los mismos. Conozco la existencia de permutas en las que se van depositando cosas en un lugar y el primero que llega y deposita tiene prioridad, prior in tempore…, para permutar su cosa por cualquier otra o, más restringidamente, por otra de valor igual, lo cual conlleva que, a cada una de las cosas depositadas, se le asigne un valor convencional, no referible a dinero necesariamente. - La permuta resurge con fuerza en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis, el dinero escasea o no vale nada. Entonces, vuelven a adquirir valor los objetos mismos y la permuta resurge, valorándose, sobre todo, los objetos de primera necesidad, como los alimentos, los vestidos o las medicinas. Al respecto, he leído en Internet este curioso titular, iberoamericano sin duda: “Con el precio de las zanahorias por las nubes y los morrones -pimientos- más arriba, los vecinos veteranos se acordaron de los cambalaches”. En ese sentido, la permuta formaría parte de lo que podría llamarse derecho ordinario de situaciones extraordinarias, cual el depósito necesario con ocasión de una catástrofe o el testamento especial en caso de epidemia, razón por la cual vale la pena mantener el contrato, aunque sea poco utilizado -que no lo es- en los tiempos de bonanza. 91 V. TEMAS A TRATAR EN UNA FUTURA REGULACIÓN DE LA PERMUTA 1. Definición. 2. Relevancia del mero consentimiento. 3. Cosa entregada que no sea propiedad del permutante. Posibilidad de la permuta de cosa ajena. 4. Gastos de la permuta. 5. Permuta con sobreprecio. Valor asignado a las cosas permutadas y signos que, hipotéticamente, los representan. 6. Rescisión por lesión y permuta. Irrelevancia, o no, de la laesio enormis. Relevancia de la lesión en el caso de contratos celebrados en nombre de ausentes o incapaces. 7. Defectos de cabida, calidad o cantidad en las cosas permutadas. 8. Saneamiento por evicción. 9. Saneamiento por vicios ocultos. 10. Valor intrínseco de las cosas permutadas. La permuta como negocio simulado que disimula donación. 10. Permutas propiciadas por la Red o realizadas a través de la misma. 12. Permutas de inmuebles. La permuta de solar por pisos a construir. 13. Permuta aleatoria, a riesgo y ventura de los permutantes. 14. Supuestos especiales de permuta. La permuta con valor asignado previamente a las cosas permutadas; la permuta prior in tempore. 15. Aplicabilidad de las reglas de la permuta a los contratos innominados do ut facias o facio ut facias. 16. Hipotética remisión a algunas reglas de la compraventa. LOS LLAMADOS “CONTRATOS DE COOPERACIÓN” Consideraciones preliminares de índole general - No tengo la seguridad de que todos ellos sean especie de un género común denominado “contratos de cooperación”, expresión ésta que, pudiendo suscitar dudas como categoría referible al presente estudio, preferiría no utilizar. - Dentro del término “appalto” -identificado, en ocasiones, con el “contrato de empresa” y, otras, con el contrato de servicios- se encuentran, en realidad, dos contratos distintos, conectados, antaño, con la locatio conductio operarum y la locatio conductio operis y separables hoy nítidamente: contrato de obra, por un lado, y contrato de prestación de servicios profesionales, conectado, el primero -do ut des-, con las obligaciones de resultado y el segundo -facio ut des- con las obligaciones de medio, fundamentalmente. El primero es el que está regulado en los artículos 1655 y siguientes del Código civil italiano, no estándolo el segundo. - El transporte, sabido lo anterior, ha de colocarse después del contrato de obra, del que es especie a la postre y antes del contrato de prestación de servicios. El transporte, en efecto, tiene por objeto un resultado, una obra consistente en transportar personas o cosas de un lugar a otro. - Al margen de los contratos dichos está el mandato, en el marco de cuya regulación cabe incardinar la gestión de negocios sin mandato o, cuando menos, hacer referencia a ella, en cuanto patología del contrato referido. Propuestas relativas al contrato de obra - Teniendo presente lo antes dicho, el artículo 1655 ha de referirse solo a la realización de una obra, de la clase que sea, y no a la realización de servicios, a suprimir. - Por lo que respecta al subcontrato, “subappalto”, contemplado en el artículo 1656, habrá que ser muy precavidos con él, pues son frecuentes los siniestros resultantes de obras realizadas por subcontratistas poco cualificados y poco cuidadosos con las medidas de seguridad. Sería bueno requerir, por ello, una serie de cualidades a los dichos subcontratistas, que habrían de inscribirse en un Registro a efectos de control, imputando al contratista, solidariamente con ellos, la 92 responsabilidad por daños causados por estos últimos, en base, si se quiere, a culpa in vigilando, in eligendo y/o in contraendo, que se presume por la mera concurrencia del daño. - Al artículo 1665, después del actual número 4, podría añadirse un nuevo 5, tomado del artículo 1598 del Código civil español, del siguiente tenor: Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción del comitente, se entiende reservada la aprobación, a falta de conformidad, al juicio pericial correspondiente. Si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará a lo que éste decida. De este modo, se evita que el contrato, en el caso dicho, quede al arbitrio de una sola de las partes del mismo. - La referencia al vicio del suelo que se contiene en el artículo 1669 podría sustituirse por “incorrecta consideración de las características del suelo”. El suelo, en efecto, no tiene vicios, sino características que hay que conocer y ponderar con vistas a la edificación, edificación cuyos requisitos y cualidades vienen descritos, en más de una ocasión y país, en leyes especiales. - Lo dicho en la primera parte del artículo 1674 sobre la muerte del contratista podría concretarse añadiendo, equitativamente, lo siguiente (contenido en el artículo 1595.II del Código civil español): En este último caso, el comitente debe abonar a los herederos del contratista, a proporción del precio convenido, el valor de la parte de obra ejecutada y de los materiales preparados, siempre que le reporten algún beneficio. - El artículo 1677, relativo, en la actualidad, a la prestación continuada o periódica de servicios, cambiaría su denominación y contenido, haciendo referencia al promotor, propietario del terreno y de la obra construida en el mismo, por él o por otro bajo su control, amén de beneficiario del entero negocio resultante, promotor que habría de responder solidariamente con el constructor, si fuese distinto a él, respondiendo también, del mismo modo, de los daños causados por las personas intervinientes en el proceso constructivo. - Cabría, quizás, añadir un nuevo artículo, relativo al derecho de retención del contratista, del siguiente tenor (coincidente con el 1600 del Código civil español): El que ha ejecutado una obra en una cosa mueble, tiene el derecho de retener ésta hasta que se le pague aquella. Consideraciones relativas al transporte Tres puntualizaciones quiero hacer, en relación con el transporte de cosas. Son éstas: - El contrato de transporte se entiende celebrado, en ocasiones y declaración de voluntad a un lado, por el mero hecho de adoptar un determinado comportamiento, como tomar un taxi o subirse a un autobús, y quizás sería bueno decirlo en el 1678. - Las normas del artículo 1681, relativas a la responsabilidad del transportista, que el número 3 del mismo refiere a los contratos de transporte gratuito, igual que a los transportes onerosos, han de referirse también al transporte de cortesía, en el que, no mediando contrato alguno previo, pueden producirse daños. - En relación con el transporte de personas, en fin, ha de tenerse en cuenta la normativa comunitaria relativa a los viajes combinados (Directiva 90/314/CEE, de 13 de junio de 1990), viajes en los que, junto al transporte propiamente dicho, pueden asumirse las obligaciones de alojamiento, manutención y otras prestaciones, todo lo cual ha de constar en el vinculante programa de viaje, dejando constancia también de las posibles revisiones de precios, modificaciones, cancelaciones y reembolsos pertinentes. 93 Propuesta de regulación del contrato de prestación de servicios 1. Definición El contrato de servicios es aquél mediante el cual un profesional asume la obligación de prestar los mismos a un cliente a cambio de los correspondientes honorarios, que pueden consistir en una cantidad alzada, determinada o determinable, o en una cuota parte de la cantidad obtenida por el dicho cliente como consecuencia del éxito de los servicios prestados a él o, en fin, en una cantidad periódica fija que cubra, total o parcialmente, los servicios prestados, cualesquiera que fuesen estos. 2. Caracteres El contrato de servicios es consensual, bilateral, oneroso y, normalmente, conmutativo. Es, asimismo, un contrato “intuitu personae” o, llegado el caso, “intuitu firmae”, a pesar de lo cual el profesional que se ocupe de cada cliente ha de estar, en todo caso, determinado. 3. Régimen jurídico Además de las normas del presente código, serán de aplicación al contrato de servicios las reglas propias de los colegios profesionales en los que se integren los prestadores de los mismos, habiendo de tenerse presentes también las normas deontológicas correspondientes, en la medida en que lleguen a tener relevancia jurídica. 4. Obligaciones del prestador de servicios El prestador de servicios asume una obligación de medios que implica el desempeño diligente de su actividad conforme a las reglas del arte respectivo, independientemente de que, en el marco de tal actividad, pueda comprometer determinados resultados que estén en sus manos y corran de su cuenta. El prestador de servicios, salvo pacto en contrario, puede servirse de auxiliares y colaboradores que actúen bajo su dirección y de los cuales responde. El prestador de servicios tiene, respecto de su cliente, los deberes de secreto, dignidad, decoro, fidelidad y lealtad. Aun existiendo instrucciones del cliente, el prestador de servicios no está obligado a sujetarse a ellas si, haciéndolo, incumpliere deberes más altos o infringiera reglas que lo constriñen. 5. Obligaciones del cliente El cliente tiene la obligación de remunerar el servicio recibido del modo y manera pactado en el contrato. Si nada se ha dicho en el contrato al respecto, los honorarios se determinarán de conformidad con lo establecido en las tarifas profesionales o en los usos, decidiendo, en último caso y a falta de acuerdo entre las partes, el juez. Los honorarios pueden fijarse en un momento ulterior a la celebración del contrato, pudiendo ser impugnados, en todo caso, por excesivos. El cliente ha de facilitar al prestador de servicios cuanta información le sea requerida o conozca sobre el asunto que los motiva. 6. Extinción del contrato El contrato de prestación de servicios se extingue por las causas generales y, además, por muerte del prestador de servicios o desaparición de la firma, extinguiéndose también por desistimiento unilateral, previa compensación de los gastos causados. Propuestas relativas al mandato (teniendo en cuenta el Código civil español) Sección I. Disposiciones generales - El artículo 1703 -Noción- podría decir: “El mandato es el contrato por el cual una parte se obliga a llevar a cabo uno o varios actos o negocios jurídicos por cuenta de otra”. 94 - Capacidad de mandante y mandatario. Valdría la pena, quizás, hacer alguna referencia a la misma al final del artículo 1703, cambiando incluso la denominación del mismo, que pasaría a llamarse: Noción. Capacidad de las partes contratantes. En el artículo 1716 del Código civil español se presta atención a la mayor o menor capacidad de los menores emancipados para ser mandatarios. - En el 1704 podría sustituirse la frase “del capítulo VI del título II de este libro”, por “De la representación”, sin más. - El artículo 1708 podría modificarse, llamándose Clases y contenido del mandato, diciendo, en primer lugar y siguiendo pautas de los artículos 1710 y 1712 del Código civil español, lo siguiente: “El mandato puede ser expreso o tácito. El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de palabra. La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida, esta última, de los actos del mandatario. El mandato puede ser general o especial, comprendiendo, el primero, todos los negocios del mandante y, el segundo, uno o más negocios determinados”. - El 1709 podría cambiar de contenido, pasando a denominarse Onerosidad y gratuidad del mandato y rezando así -sabido el artículo 1711 del Código civil español-: “A falta de pacto en contrario, el mandato se presume gratuito. Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo. En tal caso, el montante de la retribución, si no hubiese sido fijado por las partes, se determinará de conformidad con las tarifas profesionales o los usos; en su defecto, será determinado por el juez”. Sección II. De las obligaciones del mandatario - La presente Sección podría empezar con un artículo, nuevo, similar al 1718.I del Código civil español y del siguiente tenor: Cumplimiento del mandato. “El mandatario queda obligado, por la aceptación del mismo, al cumplimiento del mandato de acuerdo con las instrucciones recibidas, respondiendo de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante”. - El artículo 1710 -Diligencia del mandatario-, sabido lo antes dicho, podría tener el siguiente texto, en base a los artículos 1711, 1719 y 1726 del Código civil español: “El mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diligencia del buen padre de familia o, en su caso y cuando proceda, con la del buen profesional. El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos rigor según que el mandato haya sido o no retribuido”. - Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1714, 1715, 1892 y 1893 del Código civil español, así como lo establecido en los artículos 2030 y 2031 del Código civil italiano, el artículo 1711.1 podría quedar redactado en los siguientes términos: “El mandatario no puede traspasar los límites del mandato, entendiéndose que tal no sucede si dicho mandato es cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste. Lo hecho por el mandatario excediéndose del mandato corre de su cuenta, si el mandante no lo ratifica, produciendo la ratificación los efectos del mandato expreso. Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor de los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho y de los perjuicios que 95 hubiese sufrido en el desempeño de su cargo. La misma obligación le incumbirá cuando la gestión hubiera tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto”. - Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1720 del Código civil español, el artículo 1713 del Código civil italiano podría terminar con el siguiente añadido, precedido de una coma: “aun cuando lo recibido no se debiera al segundo”. - Respecto del 1714, tengo dudas de que los intereses debidos por el mandatario, respecto de las sumas no utilizadas correctamente, hayan de ser los legales tan solo. Más bien creo que, en ciertos casos al menos, estamos en presencia de intereses moratorios, intereses que, convencionalmente, pueden ser superiores a los legales. Ello sabido y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 1724 del Código civil español, podría terminarse el articulo 1714 del Código civil italiano diciendo lo siguiente: “Asimismo, el mandatario debe intereses de las cantidades que quede debiendo después de fenecido el mandato, desde que haya sido constituido en mora”. - Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1725 del Código civil español, podría añadirse, al artículo 1715 del italiano, un apartado del siguiente tenor: “El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente respecto de la parte con quien contrata sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes, no mediando ulterior ratificación”. Ello obligaría a añadir, al título actual del 1715, lo siguiente: Responsabilidad del mandatario respecto de la parte con quien contrata. Sección III. De las obligaciones del mandante - Sabidos los artículos 1727 y 1731 del Código civil español, esta Sección podría abrirse con un artículo titulado Asunción de los compromisos contraídos por el mandatario, del siguiente tenor: “El mandatario debe asumir todos los compromisos que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica, expresa o tácitamente. Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un asunto común, quedan obligadas solidariamente respecto de todos los efectos del mandato”. - Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1728, 1729 y 1730 del Código civil español y lo dicho en artículos anteriores, el artículo 1728 podría quedar redactado así: “El mandante debe anticipar al mandatario, si éste se lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiese anticipado, debe reembolsarlas el mandante, con los intereses legales correspondientes desde el día en que ha sido hecho el anticipo. Cuando proceda, el mandante ha de pagar los honorarios correspondientes al mandatario. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que el cumplimiento del mandato haya causado a éste último, no mediando culpa o negligencia por su parte El mandatario puede retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización, el pago o el reembolso antes referidos”. Sección IV. De la extinción del mandato. - Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 1732 “in fine” del Código civil español, podría añadirse un último apartado al artículo 1722 del Código civil italiano, del siguiente tenor: 96 “El mandato no se extingue por la incapacitación sobrevenida del mandante cuando, en el mismo, se hubiere dispuesto su continuación en dicha hipótesis o cuando el mandato se hubiere dado, precisamente, para el caso de la incapacidad referida. En tales casos, el mandato terminará por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar”. - Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 1734 del Código civil español, podría añadirse un número 3 al artículo 1723, del siguiente tenor. “3. Cuando el mandato se haya dado para negociar con determinadas personas, la revocación no puede perjudicar a éstas si no se les ha hecho saber”. _______________ KRASSEN STOICHEV University of Sofia – Justice in the Constitutional Court of Bulgaria NOTES ABOUT MANDATE In art. 1703 as far as definition of mandate is concerned, it will be better parties to be mentioned – principle and the agent. On the other hand instead of “legal transactions” lets use “contracts or legal (judicial) acts”. It is not necessary to use abstract categories, which must be explained. In art.1704 after the word “principle” to be added the phrase “or otherwise in such a way as to indicate an intention to affect directly the principle’s legal interests”. In art. 1705 instead the word “transactions” more appropriate will be “contracts”. In art.1709 I propose the contract generally to be defined as gratuitous. So the first sentence to be “If parties do not stipulate otherwise, the mandate is gratuitous”. It is more acceptable mandate to be non-gratuitous in commercial affaires. Here we must remain on the territory of the civil law. New art. 1709a ‘The contract may be concluded for an indefinite period fixed period of time or for a particular task”. New art.1709b “When the mandate concerns acquirement of ownership over immovable, the contract must be made in writing”. In art.1710 I think it will be better to stipulate that performance should be in the interest of the principle. On the other hand liability must be for culpa lata if the contract is gratuitous and that should be said directly. New text can be considered. For ex. “The agent has an obligation to perform the obligations under the mandate contract with the care and skill that the principal is entitled to expect under the circumstances”. In art. 1711 something to be said about subcontracting. Lets say: “The agent may subcontract the performance of the obligations under the mandate contract in whole or in part without the principal’s consent,unless personal performance is required by the contract. New art.1711a “ (1) The agent may act in a way not covered by the mandate if the agent has reasonable ground for so acting on behalf of the principal and he does not have a reasonable opportunity to ask for his orders. 97 (2) When the agent has acted beyond the mandate, ratification of the contract already made by the principal absolves the agent from liability to the principal, unless the principal stipulates otherwise in his ratification”. New art.1712 “During the performance of the mandate the agent must, according to the circumstances inform the principal of the facts concerning the steps he made leading to the possible conclusion or facilitation of the prospective contract and the progress of the negotiations”. New art.1712a “(1) An agent who concludes the prospective contract with a third party must communicate the name and address of the third party to the principal. (2) In the case of a mandate for indirect representation the agent must make the communication of the name and address of the third party only if the agent has become insolvent”. In art.1713 instead “for his activities” to say “of the manner in which the obligations under the mandate contract have been performed; andof money spent or received or expenses incurred by the agent in performing those obligations. In art.1719 after the word “furnish” to add “in advance”. New art.1719a “(1) The principal has a right to give directions to the agent. (2) The agent must warn the principal if the direction makes the performance of the mandate significantly more expensive or take significantly more time than agreed upon or is inconsistent with the purpose of the mandate. (3) Unless the principal revokes the direction without undue delay after receiving the warning, the direction is to be regarded as a change of the mandate. New art.1719b “ (1) The agent may ask directions from the principle according to the circumstances of the performance of the mandate”. (2) If the principle fails to give directions, according to para 1, the agent may revoke the mandate and asks for the remuneration of the expenses incurred”. In art.1720 I propose the text: “ (1) When the mandate is not gratuitous, the price is presumed to include the reimbursement of the expenses the agent has incurred. (2) When the mandate is gratuitous, the principal must reimburse the agent for the expenses the agent has incurred in the performance of the obligations under the mandate contract, when and in so far as the agent acted reasonably when incurring the expenses. (3) The agent is entitled to reimbursement of expenses as from the time the agent has given account of the expenses. (4) If the mandate relationship has terminated and the result of the mandate is not achieved, the agent is entitled to reimbursement of reasonable expenses the agent has incurred in the course of performance”. New art. 1720a “ (1) The agent may not become the principal’s counterparty to the prospective contract unless the principle expressly agrees. (2) The agent may not act as the agent of both the principal and the third party he makes contract with unless the expressly agrees for that”. New art.1725a “ (1) The principle may terminate the mandate if he has good reasons, including the subsequent incapability to fulfill the mandate”. 98 (2) The agent may terminate the mandate if he has good reasons. (3) In case of para 1 and para 2 the party who terminates the mandate must pay the other party the expenses incurred”. NOTES ABOUT COMMISSION New art.1731a “The rules about mandate would apply mutatis mutandis to the commission unless otherwise is provided in this chapter”. New art.1731b “(1) Rights and obligations of the contract concluded with a third party for performance of the mandate, shall also arise for the commission agent in the case where he has informed the third party of the principal's name. (2) The rights acquired by the commission agent or granted to him by the principal, shall be deemed, with respect to the commission agent’s creditors, rights of the principal even before their transfer to the principal. (3) The commission agent shall be bound to fulfill the obligations and to exercise the rights ensuing from the contract with the third party”. New art.1731c “(1) The commission agent must perform the mandate with the care of good pater familias. (2) Where the commission agent has performed the mandate under conditions more favourable than those set by the principal, the benefit shall belong to the principal. (3) In the case of receipt of goods from another location, the commission agent must inspect them immediately after receipt, and must notify the principal about defects or losses and provide the necessary evidence”. New art.1731d “(1) If the commission agent deviate from the mandate, the principal may not recognize the contract, concluded on his account, and may claim damages. (2) A commission agent who sells at a lower price or buys at a higher price than the one set by the principal, must notify the latter immediately. If the principal does not immediately refuse to accept the contract it shall be deemed that he has approved it. (3) Where the commission agent states that he shall bear the difference in prices, the principal may not refuse to accept the transaction”. New art.1732b “A commission agent authorized to conclude a transaction on credit shall be liable before the principal for the performance of the obligations by the third party, provided he has been or should have been of knowledge that the third party is unable to pay”. New art. 1732b Where the commission agent has guaranteed to the principal for the obligation of the third party, he shall be liable jointly and severally with the third party and shall be entitled to separate compensation”. New art.1733a “The commission agent must account before the principal and to transfer to him the results of the transaction executed”. New art. 1733b “(1) The principal shall be obliged to accept from the commission agent the results of the contract he has concluded, to inspect the goods acquired for him and to notify him immediately for any defects or losses, as well as to undertake the obligations undertaken by the commission agent towards the third party. 99 (2) The principal shall be bound to pay the commission agent the expenses made, and the remuneration agreed in the commission. Where no remuneration has been agreed, the customary must be paid”. New art. 1734a “(1) Unless otherwise provided in the contract, the commission agent can not refuse to carry out the mandate, except in the case of termination of the contract due to default of the principle. The termination shall be effected in writing. (2) If the commission agent refuses to perform the mandate because of a breach by the principal, the commission agent can ask commission price and to compensation for any expenses made. NOTES ABOUT FORWARDING CONTRACT New art.1737a “The forwarding agent can assign to subsequent agents the carrying out of the activities under the contract of carriage, even without authorisation from the principal. New art.1738a “(1) The principal must notify the forwarding agent about any special characteristics of the cargo. (2) If the packing of the cargo be inappropriate for transportation, the forwarding agent must notify the principal about that”. New art.1738b “If the forwarding agent deviates from the instructions of the principal, he shall be liable for damages, unless he proves that such could also have occurred even if he had complied to the instructions. NOTES ABOUT CONTRACT OF CARRIAGE New art. 1680a “The carrier must to ensure to passengers appropriate conveniences and safety according to the type of transport vehicle and the distance of transportation.”. New art.1683a “(1) The carrier must to carry out the transportation within the specified term, to keep the cargo as from its acceptance to the delivery, to notify the consignee about the arrival of the cargo and to deliver the cargo at the point of destination. (2) If no consignment note has been issued, the carrier has to follow the instructions of the consignor about return of the cargo or delivery of the cargo to another person, if he has not delivered the cargo or the bill of lading”. New art. 1683b “(1) The consignor delivers the cargo to the carrier in a state allowing it to undergo transportation, according to its type and special requirements for various types of cargo. (2) The consignor delivers to the carrier together with the cargo also the documents needed in order to deliver the cargo to the consignee”. 100 New art.1683c “The consignor must pay the freightage upon the conclusion of the contract, unless otherwise agreed. If the freightage has not been paid by the consignor, it can be claimed by the consignee upon acceptance of the cargo”. New art.1683d. “If it is not possible to find the consignee at the address indicated, or if he refuses to accept the cargo, the carrier must obliged to keep it or to deliver it for keeping to another party, notifying the consignor thereof in due time. In the case of perishable cargo, the rules for sale of items in the case of delay of a creditor, shall apply”. New art.1983e “The carrier has a right to a pledge on the cargo for his dues under the contract. This right shall be exercised by the last carrier and shall exist until the rights of all carriers are satisfied”. _______________ KALVIS TORGANS University of Riga CONSIDERATIONS ABOUT EMPLOYMENT, WORK PERFORMANCE AND SERVICE CONTRACTS IN THE EUROPEAN CONTRACT CODE SYSTEM It is a significant event that the European Commission (EACEA) has approved the Project concerning the cooperation agreements as one of directions of the development of contract law. Though, before the development of regulations for separate types of contracts, many questions about the contract system in general must be clarified. Among those are the following: 1. Should the Academy of European Private Lawyers accept or ignore the new division of contracts given in DCFR when developing concept of separate types of contracts, and especially, will the Academy of European Private Lawyers accept or ignore the contract group “Services” with its subgroups which are defined in the Book IV of the DCFR? 2. The research program foresees the analysis of independent contract and contract of services. The existence of two such contracts simultaneously will cause contradictions due to the fact that the given definition of the independent contract includes the performance of work as one of the results to be achieved and service – as the other. 3. Concerning cooperation agreements, the partnership contract should be the first thing to be observed as cooperation is the most important subject of this contract? Throughout the history, the types of civil contracts have changed and developed. A vivid example to this is the pandect law’s known contract for rent (lease) of work (locatio conductio operarum), which was ancillary to the contract for rent of property (locatio conductio rei) and later reformed into an employment contract. Later on throughout the history, employment contracts significantly differed from all other civil contracts due to the special social protection of the employees and government’s interference in the regulation of the content of employment relations. In many countries, including Latvia, this led to the development of a separate from the civil code law - the employment law. The Civil code of Latvia includes the part “Employment contract”, which symbolizes the acknowledgement of the civil character of this contract. In the 19th and 20th centuries, many new contract types have developed, these are modifications and different varieties of the already existing contracts, though not always the new ones were theoretically well grounded, for example, significantly increased the amount of regulations, which regulate construction. This led to the separation of the construction contract 101 from other contracts, which included the performance of the job and the transfer of the performed work to the customer. The so-called modern contracts such as leasing, franchise, factoring, travel package contract, time-shearing contract, etc. have been recognized. Very important new tendencies were marked in the Draft Common Frame of Reference by offering European Union’s recognition and development of a special contract group - Service contracts. Though, there are several pros and cons because of such a division. Part C of the Book IV of DCFR “Services” contains general provisions applying to service contracts and after that, rules regulating six types of service contracts: construction, processing, storage, design, information and advice, treatment. This new approach was mainly caused by the fact that the directives of the European Union define many civil actions with the term ‘service’. It is certain that DCFR’s part “Services” does not include such services as audiovisual services, services of electronic communication, part services, etc., which, on other hand, are mentioned in the EU directives. At the same time a question occurs: why does this group not include Mandate, Commercial agency and other contracts, which basically also perform certain services for the benefit of a different person? In comparison with the historical origin of the employment contract, DCFR has taken its own path. Quite clearly differed contracts related to completion of works are allocated as the contract on services, for example, construction contract, contract on designing. Still it is visible that according to DCFR such contracts shall continue their path considerably independently and are only allocated in the Services group, were are joint general provisions. Therefore, the system which is offered by DCFR is considered to be a conditional grouping, however, its recognition in the European Union may cause resistance. Though, the wide use of the term ‘services’ in the EU directives, proves that it will be difficult to ignore the given grouping. Concerning the contract which in the civil code of Italy is called the “independent contract”, following considerations are disputable: First of all, such a name for a contract is considerably questionable because each contract already is independent. Second, a very large and authoritative group of researchers of law, who drafted DCFR, has chosen to introduce a part called “Services” in order to draft a separate type of service contracts in general, as well as to allocate separate service contract types for construction, processing, design, information, treatment. This new approach causes criticism, especially regarding the term ‘service’. Meanwhile, it also shows that the creators of DCFR have tried to avoid problems which are caused by such contracts as, for example, Independent contract in the Italian Civil code. The Civil code of Latvia also includes a similar contract- the work-performance or as it was translated by Latvian Centre of Terminology and Translation - the business contract. This contract is placed in the part of the Latvian Civil code “Claims Arising from Employment relations” together with the subsections - employment contract and carriage contract. It is important to add that the employment contract is separately regulated by the Employment Code as well as other laws, which cover the protection of employment, social insurance, employment disputes. Thus, is demonstrated that the employment contract is a civil contract and ancillary to it may exist another contract, according to which a certain work is performed (a product is produced, a service is given). It is not possible to distinguish properly the difference between contracts of Workperformance and Employment contracts. For example, Latvian legal literature specified that it is important to reach the final result in contracts of work-performance that the materials are provided by the customer and that the performer is more independent and does not work according to fixed working hours. Though the final result of an employment contract is also important, the working hours for employee may not be defined and the performer may be quite independent. 102 The main feature in work-performance contract is the performer’s low social protection comparing to the employment contract. However, if such a contract is to be included in the contract group on cooperation, following comments on the text of the Civil Code of Italy are to be made: To stress the difference from employment contract and importance of completion of the work (final result) some different wording for Article 1655 of the Italian Civil Code is offered: to perform a peace of work or conduct to its completion some service activity in return for a fixed fee. Perhaps Article 1655 could also give the following reference – except tasks covered by contract of mandate and commission, or – except tasks where juridical activities prevail. There is no definite criteria to distinguish this contract from the commission contracts. It must be decided whether construction, design and other specific work, treatment will also be the subject of the contract. Article 1669 of the Civil Code of Italy provides that construction is also the subject of this contract. It poses questions, even though it is the right place according to the judicial construction. The Latvian law doctrine considers as subtypes of the work-performance contracts, next to the construction contract, also the contracts on designing, performance of scientific research, etc. PROPOSALS ON WORDING OF CERTAIN ARTICLES There are some other rules in the Latvian Civil Law Act which may be taken over to the draft Code: 1658. (part 2) The nature of contract is not altered if the contractor makes some addition to the materials provided for processing. However, if the materials are furnished by the contractor, and the commissioning party pays only in money for the product produced, then the contract shall be considered a purchase (sale). 1661. Comment: legalisation of excess of total price (one-sixth) without acceptance of customer is dangerous as will lead to such excess very often. 1663. Comment: It should be stressed that contractor is a specialist, professional of the taken job. Such wording is offered: Contractor must notify the customer if the materials furnished by the customer are of poor quality or the instructions given by the customer jeopardize the quality or safety of the works. 1666. The contract is aimed to the final result. Therefore, payments by parts as general rule fit not good. At least words “unless otherwise agreed” should be added. 1671. Comment: Such exception from “pacta sunt servanda” is not reasonable, especially for construction works and other large scale works. 1676. Latvian law does not recognise such rights of auxiliaries. Two articles of Latvian CLA are worth to be observed as possible detalisation of relations between the parties: 2224.If the thing received for processing or the product produced from the thing is destroyed, without being in fault on the part of the contractor, after the work is finished but before it is delivered, the payment agreed to shall nevertheless be paid, provided that the job was not performed in such manner that sufficient grounds exist for refusing to accept the work. 103 2225. If work has not been commenced or at least is not yet completed, and the contractor is willing to do the work, but an obstacle to doing so has been created on the part of the commissioning party, then the contractor shall nonetheless receive full payment. However, this payment shall be reduced if the contractor has, to his or her own benefit, otherwise utilised the time gained in not doing the contracted work. SOME REMARKS ON MANDATE Latvian law has recognised procuration (procura) as a special kind of representation in commercial activities. Article 34 of The Commercial Law is quoted bellow: Division V of The Commercial Law Procuration and Ordinary Commercial Powers of Attorney Article 34. Procuration (1) Procuration is a commercial power of attorney, which grants to the proctor the right to conclude transactions and to perform other legal activities associated with commercial activities on behalf of a merchant, including all procedural activities in the course of legal proceedings (bringing an action, settlement, appeal of a court adjudication and the like). (2) A proctor may alienate, pledge or encumber immovable property with rights pertaining to property only if such rights have been specially granted to him or her. Probably it must be placed in Chapter VI of Title II, nevertheless some hints on this should be in the chapter on Mandate as well. 1722. Comment: Exceptions of extinguishment in Latvian law are broader than in Italian code. To complete the transactions is important not only in commercial enterprise, but, for example, also in deals with real estate, including registration in the land registry. To compare, Article 2316 of the Latvian CLA provides as follow: 2316. The death of the authorizing person shall determine contractual relations in the same way as revocation. Excepted from this provision shall be cases where the authorizing person has given such assignment as was to be performed, or could be performed, only after his or her death. If, when coming to know of the death or the authorizing person, the authorized person has already started to conduct the matter assigned to him or her, the authorized person has not only the right, but also a duty to take care of it as long as the heirs have not given their instructions. _______________ CARLOS VATTIER FUENZALIDA Universidad de Burgos NOTA SOBRE EL ARRRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EL CONTRATO DE SERVICIOS No es necesario insistir en la importancia económica y social que el arrendamiento de bienes muebles presenta en la sociedad moderna, como lo ha puesto de relieve oportunamente el Profesor G. GARCÍA CANTERO, en sus consideraciones previas al arrendamiento de cosas, quien sugiere que quizá este contrato merezca por ello un capítulo especial (Code européen des contrats, Giuffrè Milán, 2008, Libro II-2, p. 216). Esta importancia aumenta en las épocas de crisis, pues permite acceder al uso de ciertos bienes, sin desembolsar el precio de adquisición, tanto de cosas corporales destinadas al consumo (DVDs o automóviles de alquiler) o a la actividad empresarial (vehículos, aviones, maquinaria agrícola e industrial o instalaciones informáticas) 104 como de bienes inmateriales, tales como las licencias sobre patentes o marcas, o la cesión de derechos de autor (programas de ordenador y bases de datos) o derechos conexos (intérpretes y productores). A esto se une el contrato complejo de renting, que combina el arrendamiento, sin opción de compra, la prestación del servicio de conservación y mantenimiento y un contrato de seguro de daños (máquinas expendedoras y grandes equipos industriales). Pese a la proximidad de este arriendo al contrato de servicios, se trata de un contrato diferente, que descansa sobre el uso temporal de un bien ajeno a cambio de una renta, y no se puede ni debe confundir con el facere que es propio de este último. Por eso, en el sistema del Common Law este contrato es objeto de una regulación independiente y separada del arrendamiento de inmuebles, lo mismo rústicos que urbanos, aunque limitada a las cosas muebles corporales. Este modelo se ha seguido también en algunos países pertenecientes al Civil Law, como México y Puerto Rico, entre otros, o en sistemas mixtos, como los de Luisiana o Quebec, y se acoge en el proyecto académico de Marco Común de Referencia (2008), donde se propone un régimen completo para el Lease of Goods. Esquemáticamente, este régimen comprende la noción del contrato y su ámbito de aplicación, la duración y la renta, las obligaciones y remedios del arrendador y del arrendatario, la transmisión de la cosa arrendada, la cesión del arrendamiento y el subarriendo (IV. B-1:101 a IV. B-7:103). En fin, entre nosotros se ha recomendado recientemente seguir esta orientación con la finalidad de que este importante contrato salga de la “invisibilidad jurídica” (S. CÁMARA LAPUENTE, El Arrendamiento de Bienes Muebles, Tomson-Aranzadi, Navarra, 2008, p. 25). Con todo, sea o no en capítulo independiente, a nuestro juicio, conviene establecer, al menos, tres normas específicas para esta clase de contratos, que pueden añadirse o, en su caso, sustituir a los artículos 1571 y siguientes del Codice civile. En primer lugar, la entrega de la cosa no sólo es la obligación principal del arrendador, sino que la cosa debe ser apta y encontrarse en el estado idóneo para poder ser destinada al uso expresa o tácitamente pactado. Aquí los defectos equivalen a la insatisfacción del arrendatario y, por tanto, al incumplimiento por parte del arrendador. Debe establecerse, consiguientemente, que hay falta de conformidad y que ésta confiere al arrendatario los mismos remedios que en el contrato de compraventa, con derogación de la clásica responsabilidad limitada que consagra el régimen romano del saneamiento; a saber: el arrendatario puede reclamar la subsanación del defecto, con o sin suspensión temporal del pago de la renta, o la reducción proporcional de la renta, o la resolución y, en todo caso, la indemnización de los daños derivados del incumplimiento (interés positivo). En segundo lugar, debe establecerse que la renta es una obligación pecuniaria de pago normalmente periódico, que está sometido por ello al régimen previsto en el Libro I del Anteproyecto (art. 86). Pero es oportuno pronunciarse sobre dos puntos de interés. Por un lado, la llamada cláusula de regularización de la renta en cuya virtud se permite ajustar su cuantía en función de las unidades efectivamente utilizadas por el arrendatario a partir de un tipo medio fijado de antemano por las partes. Por otro lado, la cláusula de vencimiento anticipado del contrato por la falta de pago de uno o más períodos, como es habitual en las ventas a plazos y en los contratos de mutuo o préstamo de dinero. Ambas cláusulas son lícitas y conviene contemplarlas principalmente para limitar la autonomía privada y los posibles abusos del arrendador. En tercer término, sobre las reparaciones puede mantenerse el régimen habitual que atribuye el arrendador las ordinarias y necesarias para el uso pactado y al arrendatario, las 105 pequeñas reparaciones locativas, sin tener en cuenta el desgaste por el uso normal de la cosa arrendada. Sin embargo, es aconsejable prever alguna regla especial sobre las reparaciones urgentes que incumben, en principio, al arrendador. Se trata de estas dos: A) si la duración de estas reparaciones es excesiva, se debe permitir al arrendatario una rebaja proporcional de la renta; B) en caso de incumplimiento por el arrendador, se debe autorizar al arrendatario para que opte o bien por la resolución del contrato o bien por realizar las reparaciones urgentes por sí mismo con cargo al arrendador, e incluso habilitarle para compensar su importe con las futuras rentas. En cuanto al contrato de servicios, en el Codice es, a primera vista, un contrato igualmente “invisible” ya que aparece incluido como un subtipo del contrato de empresa. Según el texto, este contrato comprende lo mismo una obra que un servicio que el empresario se obliga a obtener, con su propia organización y a su propio riesgo, a favor del comitente mediante un precio en dinero (art. 1655). Aparte de esta definición, no hay otras normas sobre el contrato de servicios que la remisión final al contrato de suministro (art. 1677). Esto contrasta con la obvia importancia de los servicios en la economía actual, aunque se excluyan los servicios financieros, y el contrato exige por ello una disciplina autónoma. Ejemplar al respecto es la propuesta por el mismo Profesor G. GARCÍA CANTERO (Code européen des contrats, cit., p. 245 y ss.), en la que, tras la noción del contrato, se contemplan reglas específicas sobre la duración, la habilitación profesional, la sustitución del prestador del servicio, la falta de instrucciones previas y la extinción (Arts. 1 a 6). En efecto, el contrato se define con acierto como aquél en que “una de las partes se obliga, mediante una remuneración, a una prestación de hacer a favor de la otra, sin comprender cualquier resultado y sin que intervenga un contrato de trabajo entre los contratantes” (art. 1). Junto a esta noción, la propuesta establece unas normas básicas, que son de compartir por ser sencillas y equilibradas. Por ejemplo, el contrato debe ser necesariamente remunerado (art. 1); no puede ser vitalicio (art. 2); la falta de los requisitos legales por parte del prestador es causa de nulidad del contrato (art. 3); por regla general no es personalísimo y cabe la sustitución por otro profesional o por los auxiliares y colaboradores del prestador (art. 4), ni se requieren instrucciones previas del cliente (art. 5); el contrato se extingue, entre otros motivos, por la muerte del profesional si sus cualidades personales han sido determinantes de la celebración del contrato (art. 6). Es la noción propuesta la que requiere, en nuestra opinión, una pequeña matización. Se trata de una noción doblemente acertada puesto que, por un lado, el contrato de servicios se distingue con toda nitidez del arrendamiento de cosas, en especial del renting y, por otro lado, se basa en el esquema característico de las obligaciones de medios, y por eso se excluye radicalmente que el contrato pueda comprender el resultado de los servicios efectuados por el prestador. No obstante, esta exclusión puede ser en ocasiones demasiado rígida en la práctica como ocurre en aquellos casos en que es posible que el profesional se obligue a obtener determinados resultados, acaso parciales; piénsese, por ejemplo, en el arquitecto que entrega unos planos para edificar una casa distinta de la encargada, el analista clínico que emite un informe defectuoso, el operador turístico que no hace las reservas en los museos, el encargado del housing o mantenimiento de equipos informáticos que no atiende a los requerimientos del cliente, o en el abogado que no impulsa las actuaciones judiciales en el momento procesal oportuno. En todos estos casos, la falta del resultado no sólo constituye un incumplimiento del prestador de los servicios, sino que, conforme a la definición propuesta, habría que cambiar la calificación del contrato, que ya no sería uno de servicios para pasar a ser un contrato de empresa, 106 dado que incluye de algún modo los resultados de la actividad del prestador. Y esto que no se compagina bien ni con los usos profesionales ni con las probables circunstancias de las partes. De aquí que se requiera una noción más amplia que se adapte mejor a las cambiantes características de cada caso concreto, para lo que basta con omitir en ella la alusión al resultado. En este sentido se orienta el Marco Común de Referencia, según el cual en el contrato de servicios el proveedor se obliga solamente proporcionar un servicio al cliente (IV. C-1:101 (19 (a)), lo que es extremadamente llamativo ya que aquí no se regula, en rigor, dicho contrato, sino que más bien el contrato de obra o de empresa. Prueba de ello es que el proveedor debe informar al cliente antes de contratar sobre los riesgos de que el resultado acordado o previsto por él no pueda obtenerse (IV. C-2:102 (1) (a)), así como que el proveedor se obliga a alcanzar el resultado previsto al momento de la conclusión del contrato, siempre que el cliente pueda razonablemente esperar su obtención o ignore el riesgo sustancial de que no se obtenga (IV. C-2:106 (1)). Y por eso su régimen se aplica supletoriamente a los contratos de construcción, fabricación, almacenaje, diseño, información o consejo y tratamientos médicos y sanitarios (IV.C-1:201 (1)). Por último, a propósito del contrato de empresa, parece aconsejable revisar el régimen de la no concordancia y los vicios ocultos de la obra, previsto en los artículos 1667 y 1668 del Codice, por ser muy complejo, un tanto arcaico y favorecedor del empresario. Cabe aplicar aquí también el régimen de la falta de conformidad y sus remedios, aunque no sea muy diferente del texto actual, salvo en lo que concierne a los plazos. Es lo que se ha propiciado en la disciplina de los otros contratos, lo mismo en la compraventa que en el arrendamiento; e idéntica solución se acoge, además, en el Marco Común de Referencia tanto para el contrato de servicios en general (IV. C-2:110) como, en particular, para el contrato de construcción de inmuebles (IV. C-3:104). 107