Enrico Tartaglia
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Diritto
ecclesiastico
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Compendio di
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Aggiornato alle leggi 31 dicembre 2012, n. 245 e 246
(Ratifica delle intese con l’Unione Buddhista italiana
e l’Unione Induista italiana)
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• Riferimenti dottrinali e giurisprudenziali
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dalla Litografia Titanlito s.p.a.
Dogana (Repubblica di San Marino)
Indice generale
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Parte Prima
Profili generali
del diritto ecclesiastico
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Definizione del diritto ecclesiastico............................... pag.15
I rapporti tra Stato e Chiesa........................................... »
16
Nozioni introduttive....................................................... »16
Il sistema unionista........................................................ »17
Il sistema separatista..................................................... »18
I Concordati................................................................... »19
Le radici storiche del diritto ecclesiastico italiano......... »
19
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1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
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Capitolo 1
Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione
dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa
Specificità delle fonti del diritto ecclesiastico................ »
La Costituzione.............................................................. »
I Patti Lateranensi.......................................................... »
Gli accordi successivi: l’Accordo di Villa Madama e il Protocollo addizionale........................................................ »
Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica nelle ulteriori materie di competenza bilaterale....................................... »
Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica........ »
Le leggi unilaterali dello Stato........................................ »
Le norme di origine confessionale................................. »
Diritto ecclesiastico e ordinamento regionale: le leggi
regionali che regolano il fenomeno religioso alla luce
della riforma del Titolo V............................................... »
Il diritto ecclesiastico e l’Unione europea...................... »
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
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Capitolo 2
Le fonti del diritto ecclesiastico
21
22
22
23
25
26
27
27
28
29
4
Indice
generale
Capitolo 3
Profili pubblicistici: il diritto ecclesiastico nell’ordinamento costituzionale
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Il diritto ecclesiastico e la Costituzione.......................... pag.31
Gli articoli costituzionali di riferimento.......................... »31
Il favor religionis nel testo costituzionale....................... »32
Il principio personalista e pluralista (artt. 2 e 3, ult. co.,
33
Cost.).............................................................................. »
33
Il principio di uguaglianza formale (art. 3, co. 1, Cost.). »
34
Il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.).»
Il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa nel disegno costituzionale: il problema dell’uguaglianza nelle relazioni
35
ecclesiastiche................................................................. »
La disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica (art. 7
36
Cost.).............................................................................. »
Il principio della distinzione degli ordini (art. 7, co 1,
36
Cost.).............................................................................. »
I rapporti bilaterali tra Stato e Chiesa nella dottrina e
nella giurisprudenza (art. 7, co. 2, Cost.)....................... »37
La disciplina dei rapporti con le altre confessioni religio39
se (art. 8 Cost.)............................................................... »
L’uguale libertà di tutte le confessioni dinanzi alla legge
(art. 8, co. 1, Cost.)......................................................... »39
Il secondo comma dell’art. 8 Cost.: il concetto di confessione religiosa diversa dalla cattolica............................ »40
L’autonomia delle confessioni diverse dalla cattolica
(art. 8, co. 2, Cost.)......................................................... »41
Il limite della non contrarietà all’«ordinamento giuridico
italiano» (art. 8, co. 2, Cost.)......................................... »42
Il problema della «democraticità» degli ordinamenti
confessionali.................................................................. »43
Il sistema delle Intese (art. 8, co. 3, Cost.)..................... »44
Definizione e funzione.................................................... »44
Natura giuridica delle Intese.......................................... »45
Procedura di approvazione e atipicità della legge di approvazione..................................................................... »46
Meccanismi di verifica e riforma.................................... »47
48
Il «principio pattizio»..................................................... »
Il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.).................. »
49
Introduzione................................................................... »49
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
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3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.6.1
3.7.6.2
3.7.6.3
3.7.6.4
3.8
3.9
3.9.1
Indice
generale
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La facoltà di professare liberamente la fede, con particolare riferimento alla disciplina dell’ateismo................... pag.50
L’esercizio del culto........................................................ »53
Il limite della contrarietà dei riti al buon costume......... »54
La libertà di propaganda............................................... »56
Il cosiddetto «ius poenitendi» e la tutela della «privacy»................................................................................. »57
59
L’obiezione di coscienza................................................. »
Aspetti generali.............................................................. »59
L’obiezione di coscienza al servizio militare................... »60
L’obiezione di coscienza all’interruzione della gravidanza
ed alla procreazione assistita........................................ »61
L’obiezione di coscienza alla vendita della «pillola del
giorno dopo»................................................................. »62
L’obiezione di coscienza ed il giuramento...................... »62
L’obiezione di coscienza nei casi enucleati dalla giuri64
sprudenza...................................................................... »
L’obiezione del giudice tutelare...................................... »64
Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari................ »65
Obiezione di coscienza e rifiuto della terapia medica.... »73
L’autodeterminazione: il caso Welby.............................. »73
L’incapacità di autodeterminazione: il caso Englaro...... »74
Il testamento biologico e le dichiarazioni anticipate di
trattamento (DAT).......................................................... »76
Il rifiuto della terapia medica del minore....................... »78
L’obiezione fiscale alle spese militari.............................. »79
79
Festività religiose e riposi settimanali............................ »
81
I simboli religiosi............................................................ »
Brevi cenni sulla risarcibilità del danno per lesione del
86
diritto alla libertà religiosa............................................. »
88
Il principio di non discriminazione (art. 20 Cost.).......... »
Nozioni introduttive e finalità della norma.................... »88
La distinzione tra il «carattere ecclesiastico» ed il «fine
di religione o di culto» di un ente................................... »89
Le garanzie costituzionali in tema di capacità contributiva................................................................................. »90
La laicità dello Stato....................................................... »
91
Nozioni introduttive....................................................... »91
La laicità funzionale alla qualificazione di Stato di diritto.. »92
La laicità come concetto ricavabile da un rilettura del
testo costituzionale........................................................ »92
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3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
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3.11.1
3.11.2
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3.11.3.1
3.11.3.2
3.11.3.3
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3.14
3.15
3.15.1
3.15.2
3.15.3
3.16
3.16.1
3.16.2
3.16.3
5
6
3.16.4
3.16.5
Indice
generale
Lo Stato laico sociale...................................................... pag.93
La laicità nelle statuizioni della Corte costituzionale..... »94
Capitolo 4
Profili internazionalistici del diritto ecclesiastico
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La Santa Sede nell’ordinamento canonico, internazionale e italiano................................................................ »
97
La Santa Sede nell’ordinamento canonico..................... »97
La Santa Sede nell’ordinamento internazionale............. »98
La Santa Sede nell’ordinamento italiano....................... »99
Le garanzie a favore della Santa Sede............................ » 100
Gli enti centrali della Chiesa.......................................... » 104
I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e
degli enti centrali........................................................... » 105
Lo Stato della Città del Vaticano: caratteri generali....... » 106
Gli elementi costitutivi................................................... »106
La posizione nell’ambito dell’ordinamento internazionale................................................................................ »107
Lo Stato della Città del Vaticano: fonti del diritto e organizzazione interna...................................................... » 108
Le fonti del diritto........................................................... »108
La forma di governo....................................................... »110
Rapporti giuridici tra Stato italiano e Stato della Città
del Vaticano................................................................... » 112
Il regime di Piazza San Pietro......................................... » 114
Il carattere «sacro» di Roma.......................................... » 114
La libertà religiosa nella disciplina internazionalistica... » 115
La libertà religiosa negli atti dell’ONU........................... »115
La libertà religiosa nel sistema della CEDU.................... »117
La libertà religiosa in altri atti internazionali................. »118
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4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.8
4.9
4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
Parte Seconda
I soggetti del diritto ecclesiastico:
persone fisiche e giuridiche
Capitolo 1
Le persone fisiche: i ministri di culto
1.1
1.2
La qualifica di ministro di culto nell’ordinamento civile.»
I religiosi........................................................................ »
121
124
Indice
generale
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
7
Nozioni introduttive....................................................... pag.124
La rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari a carico degli ecclesiastici e dei religiosi................................. »125
Il lavoro dei religiosi....................................................... »126
Il segreto dei ministri di culto........................................ » 127
Esenzione dal servizio militare per i ministri di culto.... » 129
Trattamento degli stipendi e previdenza sociale degli
ecclesiastici e dei ministri di culto................................. » 131
Le incompatibilità per i ministri di culto........................ » 133
I ministri di culto nel diritto penale............................... » 134
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Definizione e quadro normativo di riferimento............. » 137
Definizione generale del concetto di ente ecclesiastico. »137
Quadro normativo......................................................... »138
Le forme di riconoscimento........................................... » 138
Riconoscimento per antico possesso di stato................. »138
Riconoscimento per legge.............................................. »139
Riconoscimento per decreto ministeriale....................... »139
Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali............................................................. » 141
Requisiti per ottenere il riconoscimento........................ »141
Il divieto di richiedere ulteriori requisiti......................... »144
Riconoscimento degli enti e attività della pubblica amministrazione................................................................. »145
I controlli canonici e confessionali................................. » 146
L’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.............................................................................. » 148
Modificazioni ed estinzione degli enti ecclesiastici....... » 149
Il regime tributario......................................................... » 150
Gli enti ecclesiastici e il terzo settore............................. » 152
Introduzione................................................................... »152
Enti ecclesiastici e assistenza sanitaria.......................... »153
Enti ecclesiastici ed esercizio della funzione educativa.. »153
Enti ecclesiastici e disciplina delle ONLUS...................... »153
Enti ecclesiastici e impresa sociale................................. »155
Forme particolari di enti ecclesiastici facenti capo alla
Chiesa cattolica.............................................................. » 155
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)......................... »155
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2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
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Capitolo 2
Le persone giuridiche: gli enti delle confessioni religiose
8
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
2.9.10
Indice
generale
Le diocesi e le parrocchie............................................... pag.156
I capitoli......................................................................... »156
Le fondazioni di culto..................................................... »157
Le chiese........................................................................ »157
I santuari........................................................................ »158
Le fabbricerie................................................................. »158
Le associazioni religiose................................................. »158
Le confraternite............................................................. »159
Gli istituti religiosi per il sostentamento del clero.......... »160
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Parte Terza
I rapporti personali e patrimoniali
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Nozioni introduttive....................................................... »
L’assistenza spirituale presso le forze armate................ »
L’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato...»
L’assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie...... »
L’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie.............. »
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Capitolo 1
I rapporti personali: l’assistenza spirituale
163
165
167
169
171
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L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. » 173
L’insegnamento della religione cattolica nell’Accordo
del 1984......................................................................... » 174
La «facoltatività» dell’istruzione religiosa cattolica e le
«attività alternative»..................................................... » 175
Le prospettive della giurisprudenza amministrativa e
costituzionale................................................................. »175
La soluzione della Consulta............................................ »178
Status giuridico degli insegnanti.................................... » 179
Attribuzione dell’idoneità............................................... »179
La revoca dell’idoneità................................................... »181
L’accesso all’incarico...................................................... »181
L’insegnamento della religione nelle scuole delle Regioni di confine.............................................................. » 182
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2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
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Capitolo 2
I rapporti personali: l’istruzione religiosa
Indice
generale
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
9
L’insegnamento della religione nelle scuole ai sensi
delle Intese ex art. 8 Cost.............................................. pag.183
Le scuole confessionali.................................................. » 185
Diritto allo studio ed istituzione di scuole confessionali. »185
Le scuole paritarie.......................................................... »186
Stato giuridico degli insegnanti nelle scuole confessionali................................................................................. »187
I docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore........ »187
Il riconoscimento delle lauree in teologia e degli altri
titoli accademici in discipline ecclesiastiche................... »188
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La tutela penale del fenomeno religioso nel codice
Rocco............................................................................. » 189
L’evoluzione nella giurisprudenza costituzionale........... » 190
La depenalizzazione dei reati minori e la riforma dei
reati di vilipendio........................................................... » 191
La libertà religiosa, cause di giustificazione, circostanze
aggravanti ed attenuanti................................................ » 193
La responsabilità amministrativa degli enti ecclesiastici »
196
La discriminazione per motivi religiosi.......................... » 198
Alcuni specifici aspetti penalistici connessi al fenomeno religioso.................................................................... » 199
Il suono delle campane.................................................. »199
Il reato delle pratiche di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili................................................... »200
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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3.7.1
3.7.2
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Capitolo 3
I rapporti personali: la tutela penale del fenomeno religioso
Capitolo 4
I rapporti personali: il matrimonio
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
Il matrimonio «concordatario»: genesi, evoluzione e
crisi dell’istituto............................................................. » 201
Il matrimonio concordatario nell’Accordo del 1984....... » 203
Autonomia della volontà degli effetti civili.................... »203
Le pubblicazioni............................................................. »204
La celebrazione e gli altri adempimenti di competenza
del ministro di culto....................................................... »206
La trascrizione dell’atto di matrimonio.......................... » 208
Il procedimento di trascrizione: i requisiti degli sposi.... »208
10
Indice
generale
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4.3.2
Trascrizione tempestiva................................................. pag.210
4.3.3
Trascrizione tardiva....................................................... »210
4.3.4
Trascrizione ritardata..................................................... »212
4.4
Il matrimonio canonico celebrato all’estero.................. » 213
4.5
I limiti di trascrivibilità delle forme speciali di matrimonio.................................................................................. » 214
4.6
La giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniale...... » 215
4.6.1
Nozioni introduttive....................................................... »215
4.6.2
La tesi della fine della riserva di giurisdizione................ »216
4.6.3
La tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione »221
4.6.4
La tesi del riparto di giurisdizione.................................. »223
4.7
Non delibabilità dei provvedimenti pontifici di dispen
sa dal matrimonio rato e non consumato..................... » 224
4.8
Il procedimento di delibazione...................................... » 224
4.9
Gli accertamenti della Corte d’Appello.......................... » 226
4.9.1
L’attività svolta dalla Corte d’Appello............................. »226
4.9.2
La non contrarietà della sentenza ecclesiastica all’ordi
ne pubblico italiano....................................................... »228
4.10
La provvisionale di competenza della Corte di Appello.» 231
4.11
La cessazione degli effetti civili e la delibazione della
sentenza ecclesiastica.................................................... » 232
4.12
Matrimonio davanti ai ministri delle confessioni diver
se dalla cattolica: celebrazione ed effetti civili............... » 233
4.12.1 Nozioni introduttive....................................................... »233
4.12.2 Il sistema dettato dalla legge sui culti ammessi............ »234
4.12.3 Il sistema dettato dalle Intese........................................ »235
w
Capitolo 5
I rapporti patrimoniali: il finanziamento delle attività di religione e di culto
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
I mezzi per l’attività di religione e di culto..................... » 237
Le entrate di diritto privato............................................ »237
Le entrate di diritto pubblico: il sistema dei rapporti finanziari dello Stato in favore della Chiesa cattolica...... »240
Il finanziamento delle confessioni diverse dalla cattolica.. »241
Altre forme di finanziamento pubblico.......................... »242
La destinazione agli enti ecclesiastici del cinque per
mille del gettito IRPEF per finalità di volontariato e di
ricerca............................................................................ »243
Il sostentamento del clero............................................. » 244
Indice
generale
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
11
L’abbandono del sistema beneficiale............................. pag.244
Gli Istituti per il sostentamento del clero....................... »244
La remunerazione del clero cattolico............................. »246
Le controversie in materia di remunerazione dei sacerdoti................................................................................. »247
Gli aspetti previdenziali nel sostentamento del clero..... »249
Capitolo 6
I rapporti patrimoniali: le cose destinate all’esercizio della libertà religiosa
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Gli edifici di culto........................................................... » 251
Gli edifici di culto nel codice civile................................. » 253
Alcuni aspetti peculiari della disciplina civilistica in materia di destinazione al culto degli edifici...................... » 254
L’art. 831, co. 2, c.c. e le confessioni di minoranza........ » 255
Gli edifici del culto ebraico............................................ » 256
Il Fondo edifici di culto................................................... » 256
Costruzione e manutenzione degli edifici di culto......... » 257
Gli edifici di culto delle confessioni di minoranza.......... » 259
I sepolcri e le cappelle funerarie.................................... » 260
Le sepolture ebraiche.................................................... » 260
Le cose mobili destinate al culto.................................... » 261
La tutela del patrimonio storico ed artistico.................. » 262
Le fonti normative di riferimento................................... »262
L’intesa tra il Ministero e la CEI del 26 gennaio 2005.... »263
L’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse
religioso di proprietà ecclesiastica................................. »264
Gli archivi e le biblioteche degli enti ecclesiastici........... »264
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6.1
6.2
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6.4
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6.11
6.12
6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.12.4
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Parte Prima
Profili generali
del diritto ecclesiastico
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Capitolo 1
Il diritto ecclesiastico: nozione ed
evoluzione dei rapporti
tra lo Stato e la Chiesa
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Percorso di lettura
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Il diritto ecclesiastico è quella branca del diritto pubblico che studia la disciplina del fenomeno religioso nell’ordinamento statale; capire, pertanto,
quali rapporti si sono storicamente instaurati tra lo Stato e le confessioni religiose presenti sul suo territorio rappresenta un elemento di fondamentale
importanza per lo studio della materia.
A tale scopo saranno esaminati i diversi sistemi sui quali si sono fondati tali
rapporti: quello unionista, che contempla una stretta unione del potere politico con quello religioso (a titolo esemplificativo si ricordano il cesaro-papismo, i regimi teocratici e quelli giurisdizionalisti), quello separatista, in base
al quale lo Stato si disinteressa totalmente della religione, la quale rientrerà
nella libera disponibilità del singolo cittadino, e quello dei Concordati, che
prevede la predisposizione di uno strumento negoziale che disciplini i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
La trattazione del capitolo si concluderà con un breve excursus storico che
traccerà l’evoluzione legislativa e dottrinale del moderno diritto ecclesiastico italiano.
1.1 Definizione del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico rappresenta quella branca della scienza giuridica, e
più in particolare del diritto pubblico, rivolta a studiare, nella sua globalità,
la disciplina del fenomeno religioso all’interno dell’ordinamento statale.
Esso è diritto statuale e si distingue nettamente dal diritto canonico, che
riguarda l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, come da ogni altro
ordinamento confessionale. Le norme confessionali sono giuridicamente
rilevanti unicamente se esplicitamente richiamate dal nostro ordinamento
attraverso le tradizionali figure, tipiche del diritto internazionale privato, del
rinvio materiale o recettizio e della presupposizione.
16
Parte Prima
Profili generali del diritto ecclesiastico
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Le norme di diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico,
ma si rinvengono in diverse fonti del nostro ordinamento giuridico: dalla
Costituzione al codice civile, dal codice penale ai codici di procedura civile e
penale, fino alle varie leggi amministrative o finanziarie o in quelle concernenti il diritto del lavoro o commerciale.
Accanto a norme statali di questo tipo, tendenzialmente di natura unilaterale, esistono numerose norme di origine bilaterale la cui valenza risulta
estranea all’ordinamento fintantoché non assumono vigore al suo interno
attraverso leggi di esecuzione, come avviene per i concordati, o con leggi di
approvazione, nelle quali si sostanzia l’impegno che lo Stato ha assunto con
le singole confessioni.
Il diritto ecclesiastico tende ad interessarsi sia della disciplina concernente le confessioni religiose, quali che esse siano, sia della disciplina inerente ai singoli individui in quanto appartenenti ad una di tali confessioni
ovvero, anche in quanto non professino alcuna religione. L’attenzione del
moderno diritto ecclesiastico si viene quindi a porre lungo due principali
direttrici: l’una incentrata sulla dimensione organizzativa e sociale del fenomeno religioso, l’altra focalizzata sulla dimensione della libertà individuale
del singolo all’interno e al di fuori di una confessione religiosa. La qualifica
come ecclesiastica di una norma non deriva dalla fonte da cui essa promana, ma dal suo oggetto e dai suoi contenuti materiali.
1.2 I rapporti tra Stato e Chiesa
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1.2.1Nozioni introduttive
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Nel corso della sua evoluzione storica il diritto ecclesiastico è risultato
fortemente condizionato dalle dominanti circostanze ideologiche, storiche
e politiche del momento, proprio come esso è risultato costantemente
esposto al loro continuo mutare.
Nella storia occidentale i rapporti tra Stato e Chiesa, principale oggetto
del diritto ecclesiastico, sono stati regolati da due antitetici principi cardine, quello di unione o quello di separazione, i quali hanno però assunto
una diversa natura nel corso del tempo e dello spazio.
Capitolo 1
Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa
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1.2.2Il sistema unionista
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Il sistema unionista, che contempla una stretta unione del potere politico con quello religioso, ha assunto diverse forme nel corso dei secoli, ma
tra le più rilevanti possiamo ricordare quelle consistenti nel:
– cesaro-papismo. È uno dei più risalenti sistemi di rapporti di natura
unionista tra Stato e Chiesa conosciuti nella cultura occidentale. Esso
consiste nella totale identificazione tra potere spirituale e potere politico
secondo un sistema di subordinazione della Chiesa allo Stato. Esempi
storici di cesaro-papismo sono dati all’interno del Corpus juris civilis giustinianeo o nell’ancor più recente regime zarista;
– teocrazia. È un sistema che prevede la totale soggezione dello Stato alla
Chiesa; non si è mai realizzato pienamente all’interno dei moderni sistemi politici europei, sebbene quello della potestas directa in temporalibus
sia stata una costante aspirazione dei pontefici del passato. Evoluzione
più moderna del sistema teocratico è stata la dottrina della potestas indirecta in temporalibus elaborata dal Cardinale Bellarmino nella sua opera
De Summo Pontifice del 1581 e ripresa più volte in tempi recenti dalla dottrina (basti pensare ai documenti degli ultimi pontefici ed a quelli del Concilio Vaticano II). La configurazione della potestas indirecta è,
ovviamente, mutata nel passaggio dall’età della Stato assoluto a quello
dello Stato liberale. Nel primo caso la potestas poteva essere esercitata
nei confronti del sovrano cattolico in quanto suscettibile di peccare; nel
secondo caso, in cui la sovranità appartiene al popolo, la potestas può
essere esercitata influendo sui fedeli elettori affinché orientino le loro
scelte nel senso indicato dall’autorità ecclesiastica (tanto che una dottrina ancor più recente parla di potestas directiva o mediata).
Concreti esempi storici di regime teocratici sono stati quello istituito da Calvino a Ginevra
nel 1535, la repubblica fondata in Nord America dai padri pellegrini sbarcati dal Mayflower, ovvero il regime istituito in Iran successivamente alla Rivoluzione del 1979;
– giurisdizionalismo. Il sistema giurisdizionalista si è diffuso principalmente con il sorgere del moderno Stato Nazionale e con l’affermarsi del
principio «Princeps in regno suo est imperator», in base al quale il monarca deteneva la suprema potestà sul proprio territorio e, quindi, era
svincolato da ogni influenza esterna, fosse stata finanche quella dell’Imperatore o del Papa. In base ad un tale assunto, il Principe era portato a
dominare su qualsiasi altra potestà o ceto esistente sul territorio, anche
se preesistenti. In questa prospettiva l’organizzazione della Chiesa (cattolica o riformata) non poteva, di certo, rappresentare un’eccezione.
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Tale sistema ha assunto nel tempo e nelle diverse realtà nazionali varie
denominazioni. Si è così avuto il «territorialismo» in Germania, il «Gallicanesimo» in Francia, il «Giuseppinismo» o «Febbronianesimo» (dai
nomi, rispettivamente dell’imperatore Giuseppe II e del teologo e vescovo Giustino Febronio nei territori dell’impero austriaco), «Leopoldismo»
in Toscana (dal nome del Granduca Leopoldo I) o «Tanuccismo» a Napoli
(dal nome del ministro Tanucci). In sintesi, la vasta gamma dei poteri
propri dello Stato nei sistemi giurisdizionalisti sono tradizionalmente
classificati secondo due filoni: poteri rivolti a proteggere la Chiesa e poteri rivolti a proteggere la sovranità statale dalle ingerenze ecclesiastiche. Entrambi questi poteri andavano a formare quella tradizionale ed
essenziale prerogativa regia definita come jura maiestatica circa sacra,
e persino in sacris negli Stati protestanti.
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Parte Prima
Profili generali del diritto ecclesiastico
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1.2.3Il sistema separatista
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Il separatismo rappresenta quel sistema di rapporti tra Stato e Chiesa in
base al quale lo Stato si disinteressa totalmente della religione, la quale rientrerà nella libera disponibilità del singolo cittadino, rappresentando unicamente un mero fatto privato. In base ad una tale concezione anche il sistema
di rapporti tra lo Stato e la Chiesa non rappresenta più un problema di diritto
pubblico, quanto piuttosto un problema inerente a quella branca del diritto
civile che regola le libertà di religione ed i diritti delle confessioni religiose.
Tale sistema è il frutto di una lunga e variegata storia di idee e realizzazioni e ciò ha comportato una evidente differenziazione tra le varie forme di separatismo volta per volta affermatesi nel tempo e nello spazio. In
estrema sintesi si può dire che, storicamente, i più emblematici modelli di
separatismo possono essere ricondotti:
–alla tradizione anglosassone e nordeuropea, di forte ispirazione protestante, che prende avvio da un atteggiamento di grande favore nei confronti del fenomeno religioso e delle Chiese in particolare, di cui vuole
solo eliminare quegli aspetti di più marcato fanatismo ed intolleranza.
Una tale impostazione trova una evidente realizzazione nel modello di
separatismo nato negli Stati Uniti d’America in seguito alla Rivoluzione
Americana, lì dove il nuovo Stato si proclama, ed è, amico di tutte le
religioni, nella consapevolezza che il senso religioso ed il pluralismo confessionale rappresentino uno strumento di forza e sostegno, anziché di
divisione e conflitto per la collettività;
–alla tradizione culturale formatasi in area cattolica ed identificabile
principalmente nell’illuminismo francese, nella quale prevale un più
Capitolo 1
Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa
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marcato atteggiamento di ostilità nei confronti della religione, vista nella sua connotazione di «superstitio», da combattere attraverso il lume
della ragione. Una tale concezione comporta la nascita, in molti Stati
europei ed in particolare nella Francia rivoluzionaria, di una forma di
separatismo animato da una forte connotazione antireligiosa.
1.2.4I Concordati
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Parallelamente al sistema unionista ed a quello separatista occorre menzionare, soprattutto per la sua rilevanza storico-giuridica e per la frequenza
con cui è stato adottato (anche in tempi assai recenti), il sistema dei concordati. Tale sistema di rapporti tra Stato e Chiesa (principalmente con la
Chiesa cattolica, ed ancora più specificamente con la Santa Sede, in quanto
soggetto di diritto internazionale) si realizza attraverso la predisposizione di
uno strumento negoziale, generalmente ritenuto di natura internazionalistica o comunque di diritto esterno, destinato a disciplinare le materie di
comune interesse (le cosiddette res mixtae).
Il Concordato rappresenta, di regola, un accordo a carattere transattivo,
attraverso il quale le parti contraenti si impegnano reciprocamente a tenere
un dato comportamento nell’ambito della sovranità territoriale dello Stato
stipulante. Storicamente il concordato ecclesiastico, il cui primo evidente
esempio è dato dal Concordato di Worms del 1122, è convissuto con il sistema giurisdizionalista, divenendo, anzi, spesso uno strumento di legittimazione, nei confronti della Santa Sede, di quegli strumenti giurisdizionalisti
introdotti in precedenza, unilateralmente, dallo Stato.
Esempi storici di concordato sono quelli della Santa Sede con lo Stato
italiano del 1929, con l’Austria e la Germania del 1933, con il Portogallo nel
1940 o con la Spagna nel 1953.
1.3 Le radici storiche del diritto ecclesiastico italiano
L’evoluzione legislativa e dottrinale del moderno diritto ecclesiastico italiano può essere sinteticamente ricondotta a tre fasi:
–il primo periodo è quello liberale (dal 1848 al 1929), caratterizzato da
una legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista. Esempio tipico
ne sono le leggi eversive del 1848, 1855, 1866, 1867 in base alle quali lo
Stato si riteneva competente a giudicare quali enti ecclesiastici fossero
utili alla società e quali no, proprio come si riteneva proprietario degli
stessi beni ecclesiastici; esempio ne è la legge delle guarentigie del 13
maggio 1871, n. 214 la quale, oltre che assicurare tutta una seria di li-
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Profili generali del diritto ecclesiastico
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bertà in materia religiosa, si preoccupò di disciplinare unilateralmente la
situazione della Santa Sede. Parte autorevole della dottrina (Ruffini) ha
parlato, per questo periodo, di giurisdizionalismo liberale;
–il secondo periodo (dal 1929 al 1948) si incentra sui Patti Lateranensi
del 1929 e sulla ripresa delle trattative bilaterali. In questa fase la dottrina ecclesiasticistica, informata ai principi istituzionalisti del Santi Romano, pone le relazioni tra Stato e Chiesa sul piano del diritto internazionale, in quanto rapporti tra ordinamenti giuridici primari. I Patti si vengono
a caratterizzare per il fatto che tali rapporti non si fondano più sulla base
di una disciplina unilaterale dettata dallo Stato e subita dalla Chiesa, ma
su un accordo condiviso, fondato sull’equilibrio delle rispettive esigenze
e sull’incontro delle volontà delle parti contraenti;
–la terza fase (dal 1948 ai giorni nostri) è quella intervenuta in seguito
all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e, se da un lato
risulta confermare la logica della contrattazione bilaterale tra Stato e
confessioni religiose, dall’altro è arricchita da una serie di nuovi valori e
principi, secondo una impostazione generale che tenda a leggere anche
una tale materia sulla base di uno schema costituzionalmente orientato.