1.
COMUNE di NOVARA
Segreteria Generale
Prot. n°65493
RI 02/02/3549
Novara, 24.10.2013
A tutti i dirigenti
A tutte le P.O.
OGGETTO: L'obbligo del ricorso al mercato elettronico.
Richiamata la ns. nota prot. n. 57621 dell’ 11.09.2012 appare opportuno “ricordare” che le
Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, hanno l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico Consip (MEPA), o agli altri mercati elettronici istituiti da centrali di committenza, per
l’acquisto di beni e servizi in economia.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”), il ricorso
ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria.
La costituzione dei mercati elettronici passa attraverso bandi aperti, volti ad accertare i
requisiti generali e speciali (in particolare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari)
che i fornitori devono soddisfare per poter ottenere l’abilitazione.
Si tratta quindi di mercati selettivi, nel senso che i Fornitori, come le Pubbliche
Amministrazioni che se ne avvalgono, sono soggetti ad una procedura di ammissione al mercato
digitale alla quale segue la registrazione e l’abilitazione a poter offrire/acquistare prodotti e/o
servizi.
La P.A. può effettuare i propri acquisti mediante il mercato elettronico solo per importi
inferiori alla soglia comunitaria.
L’acquisto effettuato sul Mepa mediante ordine diretto da catalogo è ammesso previo
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico.
Nell’ambito di una R.D.O. (richiesta di offerta) gestita avvalendosi del Mepa, la scelta della
migliore offerta può avvenire utilizzando sia il criterio del prezzo più basso sia il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/10, sul mercato elettronico la PA può effettuare i
propri acquisti attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nei
cataloghi o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abilitati ovvero in applicazione delle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss.
D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme .
La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 92
del 18/3/2013 (che si allega) sul ricorso al MePa della pubblica amministrazione o ad altri mercati
elettronici ha stabilito che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente
all'interno dei mercati elettronici; pertanto il sopracitato art. 328 comprende anche gli acquisiti in
economia.
La Corte dei Conti ha, inoltre, precisato che la possibilità di ricorrere alle procedure in
economia al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o
servizi necessitati.
Pertanto, l’Amministrazione dovrà evidenziare nella determinazione a contrarre le
caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, nonché di avere effettuato il previo
accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili.
In difetto della suddetta verifica o di congrua motivazione, i contratti stipulati al di fuori dei
mercati elettronici sono nulli e comportano una responsabilità disciplinare e contabile per
l’Amministrazione, come previsto dal D.L. n. 95/2012 (c.d. "Spending Review 2").
Nel caso in cui un bene o servizio sia presente sul MePa ad un prezzo superiore rispetto a
quello rilevato sul mercato tradizionale, l’Amministrazione deve comunque avanzare la richiesta di
acquisto, mediante una R.D.O. negoziando con il fornitore i prezzi e le condizioni migliorative e/o
specificative dei prodotti o servizi pubblicati sul catalogo online.
Pertanto, sarebbe utile informare ed invitare i soggetti interessati a prestare e servizi e
forniture al Comune di Novara ad accreditarsi presso il MEPA della Consip.
Si prega prenderne nota per quanto di competenza.
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Angela Danzì