Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sezione Provinciale di Padova Associazione di Promozione Sociale Tel. 049 8757211 Fax 049 8788580 Sede di Padova Centro Medico Legale Tel. 049 846210 Fax 049 846147 Oggetto: certificato medico telematico per domanda riconoscimento invalidità civile. Padova, 24 Gennaio 2013 Ai Sigg. Medici di Medicina Generale della Provincia di Padova Ai Sigg. Medici Specialisti in Oftalmologia della Provincia di Padova Ai Sigg. Medici Certificatori della Provincia di Padova Essendoci state segnalate alcune incertezze e imprecisioni formali nella compilazione della certificazione medica telematica, prevista dall’art. 20 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, che a partire dal 1° gennaio 2010 ha introdotto il nuovo processo dell’Invalidità Civile, e delle disposizioni INPS (Circolare 28 dicembre 2009, n. 131), in collaborazione con la Sede INPS di Padova e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Padova, si è ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei Sigg. Medici in indirizzo circa le disposizioni da seguire per una corretta compilazione delle certificazioni in oggetto. Di seguito forniamo alcune indicazioni in proposito: A) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PIN E PRIMO ACCESSO ALLA PROCEDURA “INVCIV 2010” PER I MEDICI Le modalità di assegnazione del codice di identificazione personale (PIN - INPS), per i medici che non ne sono ancora in possesso, sono le seguenti: 1) stampare e compilare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito www.inps.it ; 2) inoltrare il modulo a mezzo fax al n. 049/846147 e l’INPS provvederà a recapitare a mezzo posta il PIN oppure consegnare il modulo personalmente all’INPS e, in tal caso, il PIN verrà consegnato al momento in busta chiusa. L’assegnazione del codice PIN è assolutamente necessaria per la trasmissione online dei certificati. N.B. Al primo accesso nel sito www.inps.it (Homepage: Servizi OnLine Per tipologia di utente Medici Certificatori), il medico dovrà modificare il PIN ricevuto dall’INPS seguendo la procedura guidata. Il nuovo PIN così ottenuto avrà una validità di 3 mesi e successivamente, alla scadenza, verrà rinnovato online utilizzando la medesima procedura guidata. B) COMPILAZIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO MEDICO Per la compilazione telematica del certificato è sempre necessario accedere al sito www.inps.it, Homepage: entrare nella sezione Servizi OnLine Per tipologia di utente Medici Certificatori selezionare “Certificato medico per il riconoscimento dell’invalidità civile”. Dopo aver effettuato l’autenticazione, con codice fiscale e PIN, accedere alla sezione “Compila ed invia certificato”. I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti: 1) dati anagrafici del cittadino completi di codice fiscale e numero della tessera sanitaria magnetica; 2) dati clinici (anamnesi, obiettività, diagnosi*); 3) eventuale indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua; 4) eventuale indicazione di patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006); 5) eventuale indicazione di patologie gravi previste nel DM 2.8.2007 (vedi allegato); 6) eventuale indicazione della sussistenza in atto di controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio (Nel caso l’impossibilità di trasporto sopravvenga successivamente all’inoltro della domanda, il medico dovrà provvedere a compilare e inviare telematicamente il certificato di intrasportabilità “modello D”). *N.B. Per quanto riguarda la diagnosi, l’inserimento dei codici ICD-9 è facoltativo. Finalità del certificato medico La corretta indicazione della finalità del certificato risulta essere di fondamentale importanza ai fini dell’inoltro telematico, alla competente Commissione Medica, della successiva domanda di invalidità civile. Quindi nella sezione “Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di…” il medico dovrà barrare una delle seguenti voci: INVALIDITÁ: si intende INVALIDO CIVILE il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali (riconoscimento ai sensi dell’art. 2 legge 30/03/1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni) o con un residuo visivo pari o a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; oppure con un residuo perimetrico binoculare non inferiore al 10% (Legge 138/2001). Sono esclusi: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio. CECITÁ: si intende CIECO CIVILE, cieco assoluto1 o cieco parziale2, il cittadino definito ai sensi della Legge 03/04/2001, n. 138 (artt. 2 e 3). Nella certificazione telematica il medico CIECO ASSOLUTO: “a) totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%” (art. 2, Legge 138/2001). 1 specialista in oftalmologia avrà cura di indicare che la medesima viene rilasciata ai fini della domanda di “cecità” nel caso di cieco assoluto o di cieco parziale, viceversa indicherà “invalidità” nel caso di ipovedente grave3. La certificazione per il riconoscimento della cecità civile può essere eventualmente inoltrata telematicamente anche dal Medico Curante (MMG o Pediatra) purché la patologia sia attestata da un certificato oculistico. SORDITÁ: si intende SORDO CIVILE ai sensi della legge 26/05/1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il periodo dell’età evolutiva si conclude con il compimento del dodicesimo anno di età. Il requisito della soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia nell’arco dell’età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile. La casella “SORDITÁ” va quindi contrassegnata solo in caso di sordomutismo. Nel caso di sordità acquisita non professionale, da inserire tra i dati clinici del paziente, va contrassegnata la casella “INVALIDITÁ” (N.B. L’ipoacusia deve essere documentata da audiogramma tonale). HANDICAP: si intende PORTATORE DI HANDICAP ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104. La richiesta di “handicap” può essere inserita contestualmente alla sola richiesta di ”invalidità”. La legge 104/92 è una legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e definisce le persone handicappate che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Tale norma sancisce i diritti alle prestazioni stabilite in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione riconosciuta (es. fruizione dei permessi lavorativi). DISABILITÁ: si intende COLLOCAMENTO MIRATO (fruibile dal 15° al 65° anno di età), ai sensi dell’art. 1 della legge 12/03/1999, n. 68. La domanda per il collocamento mirato può essere presentata direttamente anche dall’interessato unicamente allegando il verbale di invalidità/cecità, in quanto non è necessario il certificato medico telematico. Completata l’acquisizione del certificato medico introduttivo la procedura genera una ricevuta (Attestato di trasmissione telematica) che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente. La ricevuta reca anche il numero di certificato necessario per abbinare tale documento alla successiva domanda telematica. Si ricorda che, ai fini dell’abbinamento, il certificato ha una validità massima di 90 giorni dalla data di rilascio. Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato e timbrato in originale, che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita e a chi dovrà inoltrare la conseguente domanda. CIECO PARZIALE: “a) residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%” (art. 3, Legge 138/2001). 3 IPOVEDENTE GRAVE: “a) residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%” (art. 4, Legge 138/2001). 2 N.B. Nel certificato medico non devono essere espressi giudizi o valutazioni circa il grado di invalidità o la necessità dell’indennità di accompagnamento, in quanto tali valutazioni competono esclusivamente agli Enti preposti (Commissioni AA.UU.LL.SS.SS, Centro Medico Legale INPS territoriale e Commissione Medica Superiore INPS). AVVERTENZA! Il medico certificatore, autorizzato esclusivamente all’inoltro del certificato telematico, dovrà informare l’interessato che l’inoltro del certificato telematico non esaurisce l’istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità certificata ma, a tale scopo, è richiesto l’inoltro di un’apposita domanda telematica che può essere presentata dall’Associazione di Categoria (es. nel caso della minorazione visiva: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Padova, via S.G. Barbarigo n. 74 - Padova, tel. 049/8757211, e-mail [email protected]), da un Patronato oppure, sempre telematicamente, anche dal Cittadino medesimo, in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e di una buona conoscenza informatica. Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante." (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, . 225) F.to Dott.ssa Lucia Zanardi Responsabile CML INPS di Padova F.to Giuseppe Scalise Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Padova Allegato Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3. Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate: 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. L'elenco viene rivisto con cadenza annuale. Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo. 1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. 2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. 3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. 4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. 6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. 7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. 8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. 9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati. 10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale. 11) Deficit totale della visione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini. 12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.