L`allevamebto di animali d`affezione ( - 894

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Tutela degli animali da
compagnia - aggiornamenti
normativi e strumenti operativi
per il controllo
Ferrara, 16 maggio 2012
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Norme a tutela del benessere animale

Finalità

La regione E-R interviene a disciplinare le modalità di
corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel
rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di
benessere degli animali.

Disciplina in particolare le modalità della detenzione, del
commercio e dell'allevamento degli animali da
compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli
con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo
delle popolazioni di sinantropi.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 2 definizione di animale da compagnia
 1.
Ai fini della presente legge, per
animale da compagnia s'intende ogni
animale tenuto, o destinato ad
esserlo, dall'uomo, per compagnia od
affezione, senza fini produttivi o
alimentari.
Animali da compagnia o d’affezione

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
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


Legge 281/91 – d’affezione
Legge 27/2000 - d’affezione
Reg. (CE) n. 998/2003 – da compagnia
Legge Regionale n. 5/2005 – da compagnia,
O.M. 16/07/2009 “..misure per garantire la tutela ed il
benessere degli animali d’affezione..”
Legge 04/11/2010 n. 201 – “da compagnia”, nella
Convenzione europea ratificata con la legge all’art. 1 c.1,
definizione “si intende ogni animale tenuto, o destinato ad
essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio
domestico, per suo diletto e compagnia”
Regolamento (CE) n. 1069/2009 che reca norme sanitarie
sui sottoprodotti di origine animale, art. 3 – punto 8.
definisce animale da compagnia “un animale appartenente
ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non
consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento”.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di
occuparsene a diverso titolo é responsabile
della sua salute e del suo benessere e
deve provvedere alla sua idonea
sistemazione, fornendogli adeguate cure
ed attenzioni, tenendo conto dei suoi
bisogni fisiologici ed etologici secondo
l'età, il sesso, la specie e la razza.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale
da compagnia deve tenere conto delle sue
caratteristiche fisiologiche e comportamentali,
così da non mettere a repentaglio la salute ed il
benessere della progenitura o dell'animale
femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie,
è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli
di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età,
salvo per necessità certificate dal veterinario
curante.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 4 Norme tecniche di attuazione

Con uno o più atti, la Giunta, sentita la
Commissione consiliare competente, informate le
associazioni interessate, emana, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
apposite indicazioni tecniche:
–
–
–
Specifiche modalità di protezione animali da compagnia
........
Condizioni minime di ricovero e di contenzione di piccoli
mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario,
uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
– la determinazione di specifici requisiti per strutture ed
attività
– .........
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia


1. Per strutture connesse al commercio di animali
da compagnia si intendono le attività
economiche, quali i negozi di vendita di animali,
le pensioni per animali, le attività di toelettatura e
di addestramento. Sono escluse da tale
definizione le strutture veterinarie pubbliche e
private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la
detenzione di cani e di gatti in numero pari o
superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per
le altre specie di animali da compagnia, per
"attività di allevamento" si intendono
esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia

3. Modificato dalla L.R. n. 4/2010 e dalla L. n. 22/2010

Fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e
l'allevamento di animali esotici, le attività connesse al commercio di
animali da affezione possono iniziare una volta presentata al
Comune la relativa S.C.I.A.
La S.C.I.A. deve autocertificare:
– la tipologia dell'attività svolta;
– le specie che vengono ospitate presso la struttura;
– il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in
possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere
animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di
cui al comma 4;
– il possesso dei requisiti richiesti.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia
 5.
Il titolare di attività di cui al comma 1,
ad esclusione dell'attività di toelettatura,
esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto
ad aggiornare un registro di carico e
scarico in cui figuri anche l'annotazione
della loro provenienza e destinazione.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 14 Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come
integrati e specificati nelle indicazioni
tecniche della Regione previste all'articolo
4, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a
300 euro.
 2. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da
250 euro a 350 euro.

Delibera di Giunta Regionale n. 394
del 27/03/2006
Modalità di protezione e tutela
degli animali da compagnia,
condizioni minime di ricovero e
contenzione di piccoli mammiferi,
pesci ornamentali ed animali da
acquario, uccelli ornamentali,
anfibi e rettili nel commercio e
nell’allevamento (L.R. 17.02.05 art.
4 lettere a, c, d).
Finalità:
Dare indicazioni per una
gestione e detenzione corrette
(modalità, controlli, rispetto delle
caratteristiche etologiche, delle
esigenze nutrizionali, ambientali
e sanitarie, nel commercio e
nell’allevamento)
Obblighi del commerciante,
dell’allevatore, del responsabile della
pensione di animali da compagnia
adottare misure adeguate per garantire il
benessere psicofisico dei propri animali e
affinché non vengano loro provocati dolore,
mutilazioni, sofferenze o lesioni;
 allevare e custodire gli animali appartenenti alle
categorie di seguito elencate nel rispetto dei
requisiti minimi enunciati;
 allevare e custodire comunque animali da
compagnia
nel
rispetto
delle
esigenze
fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche.

Elenco delle principali specie
commercializzate come animali da
compagnia


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

Mammiferi
• cani
• gatti
• piccoli carnivori
• roditori e lagomorfi
• primati non umani
• piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali
ornamentali o da affezione
Uccelli
• da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda)
• uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da
affezione
Rettili ed anfibi
Pesci
Allevamento di cani e gatti.

Come previsto dall’art. 5 della L.R.
allevamento di cani e gatti si intende la
cani e di gatti in numero pari o superiore
dieci cuccioli l’anno.
5/2005, per
detenzione di
a tre fattrici o

Se l’attività viene svolta a fini economici i detentori
devono presentare SCIA e possedere attestato di
formazione sul benessere animale.

I proprietari di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro,
saranno comunque oggetto di vigilanza da parte del
Servizio
Veterinario
dell’AUSL
territorialmente
competente.
Non è specificato cosa si intenda per allevamento a fini
Modalità di detenzione di alcune
specie: Cani (Canis familiaris)
QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AGLI
ALLEVAMENTI AMATORIALI




Gli allevatori devono prevedere idonei programmi di
sgambamento e socializzazione (l’identificazione di
apposite aree recintate dove liberare i cani è parte
vincolante dell’autorizzazione).
è opportuno prevedere arricchimenti ambientali
i cuccioli non devono essere separati dalla madre prima
dei due mesi di vita.
per gli aspetti relativi alla identificazione e registrazione
vedi Legge Regionale 27/2000 e successive integrazioni.
Controllo
Il commerciante, l’allevatore, il proprietario della
pensione di animali da compagnia ispeziona e
accudisce gli animali almeno una volta al
giorno.
 Per consentire l'ispezione completa degli animali
in qualsiasi momento, deve essere disponibile
un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
 Gli animali malati o feriti devono ricevere
immediatamente un trattamento appropriato e,
qualora un animale non reagisca, deve essere
consultato un medico veterinario.
 Gli animali malati o feriti devono essere spostati
in apposite strutture per l’isolamento e/o la cura.

Fabbricati e locali di
stabulazione
I
materiali utilizzati per la costruzione dei
locali di stabulazione, delle gabbie e delle
attrezzature con i quali gli animali possono
venire a contatto, non devono essere
nocivi per gli animali e devono poter
essere accuratamente puliti e disinfettati e
di natura appropriata alla fisiologia degli
animali
 I locali di stabulazione, le gabbie e le
attrezzature devono essere sprovvisti di
spigoli taglienti o sporgenze tali da
Custodia all’esterno
 La
custodia di animali all’esterno di
fabbricati deve prevedere, in funzione
delle necessità , un riparo adeguato dai
fenomeni climatici avversi, dai predatori e
da qualunque altro potenziale rischio per il
mantenimento del loro benessere e della
loro salute.
Esigenze nutrizionali




Agli animali deve essere fornita l’alimentazione necessaria (per
qualità, quantità e frequenza di somministrazione) per soddisfare
ogni esigenza fisiologica, di benessere e di salute. Tutti gli animali
devono sempre avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua,
di qualità adeguata.
Gli alimenti e l’acqua devono essere esenti da eventuali
contaminazioni biologiche o con sostanze potenzialmente nocive. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua
devono essere concepite, costruite e installate in modo che ciascun
animale possa accedervi senza essere aggredito anche in situazioni
di competitività (che devono comunque essere evitate) Nessuna sostanza, oltre a quelle per soddisfare le esigenze
nutrizionali, ad eccezione di quelle per fini terapeutici o profilattici,
deve essere somministrata ad un animale a meno che il suo
impiego, in base ai riferimenti scientifici e all'esperienza acquisita,
risulti innocuo.
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