Tutela degli animali da compagnia - aggiornamenti

Tutela degli animali da
compagnia - aggiornamenti
normativi e strumenti operativi
per il controllo
Ferrara, 16 maggio 2012
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Norme a tutela del benessere animale
Finalità
La regione E-R interviene a disciplinare le modalità di
corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel
rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di
benessere degli animali.
Disciplina in particolare le modalità della detenzione, del
commercio e dell'allevamento degli animali da
compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli
con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo
delle popolazioni di sinantropi.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 2 definizione di animale da compagnia
1.
Ai fini della presente legge, per
animale da compagnia s'intende ogni
animale tenuto, o destinato ad
esserlo, dall'uomo, per compagnia od
affezione, senza fini produttivi o
alimentari.
Animali da compagnia o d’affezione
Legge 281/91 – d’affezione
Legge 27/2000 - d’affezione
Reg. (CE) n. 998/2003 – da compagnia
Legge Regionale n. 5/2005 – da compagnia,
O.M. 16/07/2009 “..misure per garantire la tutela ed il
benessere degli animali d’affezione..”
Legge 04/11/2010 n. 201 – “da compagnia”, nella
Convenzione europea ratificata con la legge all’art. 1 c.1,
definizione “si intende ogni animale tenuto, o destinato ad
essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio
domestico, per suo diletto e compagnia”
Regolamento (CE) n. 1069/2009 che reca norme sanitarie
sui sottoprodotti di origine animale, art. 3 – punto 8.
definisce animale da compagnia “un animale appartenente
ad una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non
consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento”.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di
occuparsene a diverso titolo é
responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua
idonea sistemazione, fornendogli adeguate
cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi
bisogni fisiologici ed etologici secondo
l'età, il sesso, la specie e la razza.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale
da compagnia deve tenere conto delle sue
caratteristiche fisiologiche e comportamentali,
così da non mettere a repentaglio la salute ed il
benessere della progenitura o dell'animale
femmina gravida o allattante.
4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie,
è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli
di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età,
salvo per necessità certificate dal veterinario
curante.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 4 Norme tecniche di attuazione
Con uno o più atti, la Giunta, sentita la
Commissione consiliare competente, informate le
associazioni interessate, emana, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
apposite indicazioni tecniche:
–
–
–
–
–
Specifiche modalità di protezione animali da compagnia
........
Condizioni minime di ricovero e di contenzione di piccoli
mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario,
uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
la determinazione di specifici requisiti per strutture ed
attività
.........
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia
1. Per strutture connesse al commercio di animali
da compagnia si intendono le attività
economiche, quali i negozi di vendita di animali,
le pensioni per animali, le attività di toelettatura
e di addestramento. Sono escluse da tale
definizione le strutture veterinarie pubbliche e
private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la
detenzione di cani e di gatti in numero pari o
superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per
le altre specie di animali da compagnia, per
"attività di allevamento" si intendono
esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia
3. Modificato dalla L.R. n. 4/2010 e dalla L. n. 22/2010
Fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e
l'allevamento di animali esotici, le attività connesse al commercio di
animali da affezione possono iniziare una volta presentata al
Comune la relativa S.C.I.A.
La S.C.I.A. deve autocertificare:
– la tipologia dell'attività svolta;
– le specie che vengono ospitate presso la struttura;
– il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in
possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere
animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di
cui al comma 4;
– il possesso dei requisiti richiesti.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 5 Strutture di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali da compagnia
5.
Il titolare di attività di cui al comma 1,
ad esclusione dell'attività di toelettatura,
esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto
ad aggiornare un registro di carico e
scarico in cui figuri anche l'annotazione
della loro provenienza e destinazione.
Legge regionale 17.02.05, n. 5
Art. 14 Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come
integrati e specificati nelle indicazioni
tecniche della Regione previste all'articolo
4, è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a
300 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da
250 euro a 350 euro.
Delibera di Giunta Regionale n.
394 del 27/03/2006
Modalità di protezione e tutela degli
animali da compagnia, condizioni minime
di ricovero e contenzione di piccoli
mammiferi, pesci ornamentali ed animali
da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e
rettili nel commercio e nell’allevamento
(L.R. 17.02.05 art. 4 lettere a, c, d).
Finalità:
Dare indicazioni per una gestione e
detenzione corrette (modalità, controlli,
rispetto delle caratteristiche etologiche,
delle esigenze nutrizionali, ambientali e
sanitarie, nel commercio e
nell’allevamento)
Obblighi del commerciante, dell’allevatore, del
responsabile della pensione di animali da
compagnia
adottare misure adeguate per garantire il benessere
psicofisico dei propri animali e affinché non vengano loro
provocati dolore, mutilazioni, sofferenze o lesioni;
allevare e custodire gli animali appartenenti alle categorie
di seguito elencate nel rispetto dei requisiti minimi
enunciati;
allevare e custodire comunque animali da compagnia nel
rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo
l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Elenco delle principali specie commercializzate
come animali da compagnia
Mammiferi
• cani
• gatti
• piccoli carnivori
• roditori e lagomorfi
• primati non umani
• piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da
affezione
Uccelli
• da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda)
• uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione
Rettili ed anfibi
Pesci
Allevamento di cani e gatti.
Come previsto dall’art. 5 della L.R. 5/2005, per allevamento di cani e
gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o
superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno.
Se l’attività viene svolta a fini economici i detentori devono
presentare SCIA e possedere attestato di formazione sul benessere
animale.
I proprietari di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro, saranno
comunque oggetto di vigilanza da parte del Servizio Veterinario
dell’AUSL territorialmente competente.
Non è specificato cosa si intenda per allevamento a fini economici
Modalità di detenzione di alcune specie:
Cani (Canis familiaris)
QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AGLI ALLEVAMENTI
AMATORIALI
Gli allevatori devono prevedere idonei programmi di sgambamento e
socializzazione (l’identificazione di apposite aree recintate dove
liberare i cani è parte vincolante dell’autorizzazione).
è opportuno prevedere arricchimenti ambientali
i cuccioli non devono essere separati dalla madre prima dei due mesi
di vita.
per gli aspetti relativi alla identificazione e registrazione vedi Legge
Regionale 27/2000 e successive integrazioni.
Controllo
Il commerciante, l’allevatore, il proprietario della pensione
di animali da compagnia ispeziona e accudisce gli animali
almeno una volta al giorno.
Per consentire l'ispezione completa degli animali in
qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata
illuminazione fissa o mobile.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente
un trattamento appropriato e, qualora un animale non
reagisca, deve essere consultato un medico veterinario.
Gli animali malati o feriti devono essere spostati in apposite
strutture per l’isolamento e/o la cura.
Fabbricati e locali di stabulazione
I
materiali utilizzati per la costruzione dei locali di
stabulazione, delle gabbie e delle attrezzature con i
quali gli animali possono venire a contatto, non
devono essere nocivi per gli animali e devono poter
essere accuratamente puliti e disinfettati e di natura
appropriata alla fisiologia degli animali
I locali di stabulazione, le gabbie e le attrezzature
devono essere sprovvisti di spigoli taglienti o
sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
Custodia all’esterno
La
custodia di animali all’esterno di fabbricati deve
prevedere, in funzione delle necessità , un riparo
adeguato dai fenomeni climatici avversi, dai
predatori e da qualunque altro potenziale rischio per
il mantenimento del loro benessere e della loro
salute.
Esigenze nutrizionali
Agli animali deve essere fornita l’alimentazione necessaria (per qualità, quantità e
frequenza di somministrazione) per soddisfare ogni esigenza fisiologica, di
benessere e di salute. Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad
un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata.
Gli alimenti e l’acqua devono essere esenti da eventuali contaminazioni biologiche
o con sostanze potenzialmente nocive.
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere
concepite, costruite e installate in modo che ciascun animale possa accedervi
senza essere aggredito anche in situazioni di competitività (che devono comunque
essere evitate)
Nessuna sostanza, oltre a quelle per soddisfare le esigenze nutrizionali, ad
eccezione di quelle per fini terapeutici o profilattici, deve essere somministrata ad
un animale a meno che il suo impiego, in base ai riferimenti scientifici e
all'esperienza acquisita, risulti innocuo.