lOMoARcPSD|12244504 Procedura penale Giurisprudenza (Università degli Studi di Napoli Federico II) StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected]) lOMoARcPSD|12244504 XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI CAPITOLO XVII I PROCEDIMENTI SPECIALI 1. NOZIONE I procedimenti speciali sono dei riti che, rispetto al giudizio ordinario, mancano di una fase. La loro disciplina coniuga l’esigenza di deflazione del contenzioso penale con quella di assicurare la repressione dei reati, da un lato, e con le garanzie costituzionalmente riconosciute all’imputato, dall’altro. Distinguiamo: procedimenti che omettono l’udienza preliminare. La fase di filtro si rivela superflua in presenza di un quadro indiziario particolarmente pregnante (evidenza della prova, flagranza, confessione). Non occorre il consenso dell’imputato per procedervi. procedimenti che omettono il dibattimento L’elisione del momento tipico del contraddittorio richiede il consenso dell’imputato per espressa disposizione costituzionale (art. 111.5 Cost.): “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato”. Il codice prevede dei benefici per incentivare l’imputato ad accedere ad uno di tali riti. giudizio immediato giudizio direttissimo. giudizio abbreviato patteggiamento giudizio per decreto 2. GIUDIZIO ABBREVIATO Consente al giudice di decidere nell’udienza preliminare, allo stato degli atti, cioè sulla base degli atti del fascicolo del PM, compresi quelli del difensore e quelli assunti nell’udienza preliminare (art. 438). Il presupposto imprescindibile è il solo consenso dell’imputato: la legge Carotti ha infatti escluso la necessità del consenso anche del PM. La richiesta di abbreviato è un atto personalissimo, proponibile oralmente o per iscritto, dall’imputato personalmente o dal suo procuratore speciale entro la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Il giudice decide con ordinanza. Può essere chiesto anche quando è attivato un rito diverso da quello ordinario, cioè in caso di giudizio direttissimo (art. 452.2) o immediato (art. 458), procedimento per decreto (art. 461.3), citazione diretta a giudizio (art. 555.2): in tal caso si parla di abbreviato 169 Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected]) lOMoARcPSD|12244504 PARTE QUINTA - IL PROCESSO DI PRIMO GRADO atipico. La scelta del rito in esame comporta il beneficio della riduzione di pena pari alla metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto (l’ergastolo è convertito in reclusione per 30 anni) (art. 442). Se la parte civile non accetta l’abbreviato, non opererà la sospensione del giudizio civile ex art. 75.3 cpp e l’eventuale assoluzione non sarà efficace nei suoi riguardi (art. 441.4). La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone l’abbreviato equivale ad accettazione (art. 441.2). Il giudizio si svolge in camera di consiglio, ma si procede in pubblica udienza se l’imputato lo chiede. Essendo un giudizio allo stato degli atti, nell’abbreviato sono eccezionalmente utilizzabili atti altrimenti affetti da inutilizzabilità c.d. fisiologica in quanto assunti in assenza di contraddittorio; al contrario, esso non consente l’utilizzo di atti assunti contra legem, in quanto tali affetti da inutilizzabilità patologica (SU 16/2000, Tammaro). Vi sono due tipi di abbreviato: l’abbreviato classico (c.d. secco) e quello condizionato. 2.1. Abbreviato classico Se l’imputato presenta una richiesta incondizionata, il giudice deve disporre il rito speciale: esso è considerato un vero e proprio diritto per l’imputato (l’eventuale rigetto della richiesta da parte del giudice costituisce un atto abnorme, impugnabile per cassazione). Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta. Trovano applicazione le regole dell’udienza preliminare tranne quelle relative all’integrazione probatoria e alla conseguente modifica dell’imputazione (art. 441.1). Tuttavia, se il GUP ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, adottando le forme dell’integrazione probatoria in udienza preliminare: in tal caso è possibile la modifica dell’imputazione ex art. 423 (art. 441.5, analogo all’art. 507, per il quale v. infra). 2.2. Abbreviato condizionato Se l’imputato subordina la scelta del rito speciale all’ammissione di una determinata prova (art. 438.5), il giudice ammette il rito e dispone l’integrazione probatoria solo se la prova risulti necessaria ai fini della decisione. L’acquisizione probatoria deve essere integrativa e non sostitutiva del materiale già in atti: il giudice dovrà pertanto rigettare la richiesta che tenda a far entrare in forma diversa un elemento già presente (SU 44711/2004). 170 Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected]) lOMoARcPSD|12244504 XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI Il comma 5 dell’art. 438 richiede altresì che la prova sia compatibile con le finalità di economia processuale, ma la Corte costituzionale (sent. 115/2001) ha superato tale requisito affermando che il rito abbreviato consente comunque una definizione più celere del processo rispetto al giudizio ordinario. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di abbreviato classico o quella di applicazione della pena su richiesta. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 (formulazione delle conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.). La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice Il giudice può: accogliere la richiesta: il PM ha diritto all’ammissione di prova contraria. In tal caso è possibile la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 423, nonché un’ulteriore integrazione probatoria d’ufficio quando il giudice ritenga di non poter decidere, ai sensi dell’art. 441.5. rigettare la richiesta: l’imputato può proporne una nuova entro il termine ordinario. Se il rito prosegue invece nelle forme ordinarie, l’originaria richiesta può essere rinnovata in limine litis prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: se il giudice la ritiene fondata, deciderà sulla base degli atti anche del fascicolo del PM e applicherà la riduzione di pena qualora ritenga di dover condannare; se invece la rigetta a sua volta, e successivamente accerti che esistevano i presupposti per accoglierla, dovrà applicare la riduzione di 1/3 (così C. cost. 169/2003 e SU 44711/2004). L’art. 443 limita la facoltà delle parti di appellare la sentenza resa in abbreviato (v. infra). 2.3. Modifica dell’imputazione Nell’abbreviato classico è possibile solo a seguito dell’integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice che non ritenga di poter decidere allo stato degli atti; nell’abbreviato condizionato è sempre possibile già dopo l’assunzione della prova richiesta. Quando è contestato un fatto diverso, o un’aggravante, o un reato connesso (art. 423.1), il giudice sospende il giudizio e assegna all’imputato (che l’abbia richiesto) un termine a difesa non superiore a 10 gg. 171 Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected]) lOMoARcPSD|12244504 PARTE QUINTA - IL PROCESSO DI PRIMO GRADO Alla scadenza del termine egli può (art. 441bis): chiedere che il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie (dunque in udienza preliminare o in dibattimento, a seconda di quando è stato convertito in abbreviato) → il giudice revoca l’ordinanza e fissa l’udienza preliminare o la sua prosecuzione; non è più possibile chiedere nuovamente il rito speciale. Decorrono inoltre ex novo i termini di fase di durata della custodia cautelare. acconsentire alla prosecuzione dell’abbreviato → in tal caso può chiedere l’ammissione di nuove prove relative alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti di cui all’art. 438.5, purché sempre in conformità con l’art. 190. Il PM avrà sempre diritto alla prova contraria. Giudizio abbreviato Abbreviato ordinario Su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale Sempre ammesso Il giudice, acquisiti gli atti del fascicolo del PM, invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza: - di condanna (applicando lo sconto di 1/3 della pena); - di proscioglimento/assoluzione. È possibile la modifica dell'imputazione solo dopo l'(eventuale) integrazione probatoria d'ufficio (artt. 441 ss cpp) Abbreviato condizionato Su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale, subordinata all’assunzione di una prova (es. acquisizione documenti) In udienza in camera di consiglio il giudice valuta che la prova sia: - necessaria alla decisione; - compatibile con l’esigenza di economia processuale Accoglimento Rigetto Acquisizione della prova richiesta (il PM ha diritto alla prova con- Il giudice dispone procedersi nelle forme ordinarie È sempre possibile la modifica dell'imputazione, nonché l'(eventuale) integrazione probatoria d'ufficio (artt. 441 ss cpp) 172 Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected]) lOMoARcPSD|12244504 XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI 3. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA Il c.d. patteggiamento consente la pronuncia di una sentenza che applica una pena determinata dall’accordo tra imputato e PM. I presupposti sono: Il giudice valuta la richiesta, verificando: a) la richiesta dell’imputato o del PM con il consenso dell’altro, indicante la specie e la misura della pena; b) l’assenza di cause di non punibilità che determinerebbero piuttosto la pronuncia della sentenza ex art. 129. c) nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 322bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (presupposto introdotto nell’art. 444, comma 1ter c.p.p. dalla legge n. 69 del 2015). che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta; che le circostanze prospettate siano state correttamente applicate e comparate; che la pena indicata sia congrua, quindi pronuncia la sentenza ai sensi dell’art. 444 indicando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice è posto davanti ad una rigida alternativa: accogliere o rigettare; in alcun modo può incidere sul contenuto della richiesta. Il beneficio consiste nella riduzione della pena fino a 1/3. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla domanda risarcitoria, ma può condannare l’imputato a rifondere le spese processuali sostenute dal danneggiato oppure compensarle. La richiesta può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena: in tal caso il giudice, se non ritenga di doverla concedere, rigetterà in toto l’istanza di patteggiamento. Termine per la richiesta (art. 446): nell’udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni ovvero al termine della nuova udienza fissata in sede di integrazione delle indagini ex art. 422 cpp; nel giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; nel giudizio immediato, entro il termine di 15 gg dalla notifica del decreto di giudizio immediato; nel procedimento per decreto, con l’opposizione. 173 Downloaded by Liam Hidalgo ([email protected])