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Procedura penale
Giurisprudenza (Università degli Studi di Napoli Federico II)
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XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPITOLO XVII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
1. NOZIONE
I procedimenti speciali sono dei riti che, rispetto al giudizio ordinario, mancano di
una fase. La loro disciplina coniuga l’esigenza di deflazione del contenzioso penale con
quella di assicurare la repressione dei reati, da un lato, e con le garanzie costituzionalmente riconosciute all’imputato, dall’altro.
Distinguiamo:
 procedimenti che omettono l’udienza preliminare. La fase di filtro si rivela superflua in
presenza di un quadro indiziario particolarmente pregnante (evidenza della prova, flagranza, confessione). Non occorre il consenso
dell’imputato per procedervi.
 procedimenti che omettono il dibattimento
L’elisione del momento tipico del contraddittorio richiede il consenso dell’imputato per
espressa disposizione costituzionale (art.
111.5 Cost.): “la legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato”. Il
codice prevede dei benefici per incentivare
l’imputato ad accedere ad uno di tali riti.
 giudizio immediato
 giudizio direttissimo.
 giudizio abbreviato
 patteggiamento
 giudizio per decreto
2. GIUDIZIO ABBREVIATO
Consente al giudice di decidere nell’udienza preliminare, allo stato degli atti, cioè
sulla base degli atti del fascicolo del PM, compresi quelli del difensore e quelli assunti
nell’udienza preliminare (art. 438).
Il presupposto imprescindibile è il solo consenso dell’imputato: la legge Carotti ha infatti
escluso la necessità del consenso anche del PM.
La richiesta di abbreviato è un atto personalissimo, proponibile oralmente o per iscritto,
dall’imputato personalmente o dal suo procuratore speciale entro la formulazione delle
conclusioni nell’udienza preliminare. Il giudice decide con ordinanza.
Può essere chiesto anche quando è attivato un rito diverso da quello ordinario, cioè in
caso di giudizio direttissimo (art. 452.2) o immediato (art. 458), procedimento per decreto (art. 461.3), citazione diretta a giudizio (art. 555.2): in tal caso si parla di abbreviato
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PARTE QUINTA - IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
atipico.
La scelta del rito in esame comporta il beneficio della riduzione di pena pari alla metà
se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto
(l’ergastolo è convertito in reclusione per 30 anni) (art. 442).
Se la parte civile non accetta l’abbreviato, non opererà la sospensione del giudizio civile ex
art. 75.3 cpp e l’eventuale assoluzione non sarà efficace nei suoi riguardi (art. 441.4). La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone
l’abbreviato equivale ad accettazione (art. 441.2).
Il giudizio si svolge in camera di consiglio, ma si procede in pubblica udienza se
l’imputato lo chiede.
Essendo un giudizio allo stato degli atti, nell’abbreviato sono eccezionalmente utilizzabili
atti altrimenti affetti da inutilizzabilità c.d. fisiologica in quanto assunti in assenza di
contraddittorio; al contrario, esso non consente l’utilizzo di atti assunti contra legem, in
quanto tali affetti da inutilizzabilità patologica (SU 16/2000, Tammaro).
Vi sono due tipi di abbreviato: l’abbreviato classico (c.d. secco) e quello condizionato.
2.1. Abbreviato classico
Se l’imputato presenta una richiesta incondizionata, il giudice deve disporre il rito speciale: esso è considerato un vero e proprio diritto per l’imputato (l’eventuale rigetto
della richiesta da parte del giudice costituisce un atto abnorme, impugnabile per cassazione).
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito
dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero,
per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In
tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
Trovano applicazione le regole dell’udienza preliminare tranne quelle relative
all’integrazione probatoria e alla conseguente modifica dell’imputazione (art. 441.1).
Tuttavia, se il GUP ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, adottando le forme
dell’integrazione probatoria in udienza preliminare: in tal caso è possibile la modifica
dell’imputazione ex art. 423 (art. 441.5, analogo all’art. 507, per il quale v. infra).
2.2. Abbreviato condizionato
Se l’imputato subordina la scelta del rito speciale all’ammissione di una determinata prova
(art. 438.5), il giudice ammette il rito e dispone l’integrazione probatoria solo se la prova risulti necessaria ai fini della decisione. L’acquisizione probatoria deve essere integrativa e
non sostitutiva del materiale già in atti: il giudice dovrà pertanto rigettare la richiesta che
tenda a far entrare in forma diversa un elemento già presente (SU 44711/2004).
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XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI
Il comma 5 dell’art. 438 richiede altresì che la prova sia compatibile con le finalità di
economia processuale, ma la Corte costituzionale (sent. 115/2001) ha superato tale requisito affermando che il rito abbreviato consente comunque una definizione più celere del processo rispetto al giudizio ordinario.
Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente
al suo rigetto, la richiesta di abbreviato classico o quella di applicazione della pena su richiesta.
In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dal comma 2 (formulazione delle conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.).
La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve
quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione
sulla competenza per territorio del giudice
Il giudice può:
 accogliere la richiesta: il PM ha diritto all’ammissione di prova contraria. In tal caso è possibile la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art.
423, nonché un’ulteriore integrazione probatoria d’ufficio quando il
giudice ritenga di non poter decidere, ai sensi dell’art. 441.5.
 rigettare la richiesta: l’imputato può proporne una nuova entro il termine ordinario. Se il rito prosegue invece nelle forme ordinarie,
l’originaria richiesta può essere rinnovata in limine litis prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado: se il giudice la
ritiene fondata, deciderà sulla base degli atti anche del fascicolo del
PM e applicherà la riduzione di pena qualora ritenga di dover condannare; se invece la rigetta a sua volta, e successivamente accerti che
esistevano i presupposti per accoglierla, dovrà applicare la riduzione di
1/3 (così C. cost. 169/2003 e SU 44711/2004).
L’art. 443 limita la facoltà delle parti di appellare la sentenza resa in abbreviato (v. infra).
2.3. Modifica dell’imputazione
Nell’abbreviato classico è possibile solo a seguito dell’integrazione probatoria disposta
d’ufficio dal giudice che non ritenga di poter decidere allo stato degli atti;
nell’abbreviato condizionato è sempre possibile già dopo l’assunzione della prova richiesta.
Quando è contestato un fatto diverso, o un’aggravante, o un reato connesso (art. 423.1),
il giudice sospende il giudizio e assegna all’imputato (che l’abbia richiesto) un termine a
difesa non superiore a 10 gg.
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PARTE QUINTA - IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Alla scadenza
del termine
egli può (art.
441bis):
 chiedere che il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie
(dunque in udienza preliminare o in dibattimento, a seconda di
quando è stato convertito in abbreviato) → il giudice revoca
l’ordinanza e fissa l’udienza preliminare o la sua prosecuzione; non
è più possibile chiedere nuovamente il rito speciale. Decorrono inoltre ex novo i termini di fase di durata della custodia cautelare.
 acconsentire alla prosecuzione dell’abbreviato → in tal caso può
chiedere l’ammissione di nuove prove relative alle nuove contestazioni, anche oltre i limiti di cui all’art. 438.5, purché sempre in conformità con l’art. 190. Il PM avrà sempre diritto alla prova contraria.
Giudizio abbreviato
Abbreviato ordinario
Su richiesta dell’imputato
o del suo procuratore speciale
Sempre ammesso
Il giudice, acquisiti gli atti del fascicolo del PM, invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza:
- di condanna (applicando lo
sconto di 1/3 della pena);
- di proscioglimento/assoluzione.
È possibile la modifica dell'imputazione solo dopo
l'(eventuale) integrazione probatoria d'ufficio (artt. 441 ss
cpp)
Abbreviato condizionato
Su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale, subordinata
all’assunzione di una prova (es. acquisizione documenti)
In udienza in camera di consiglio
il giudice valuta che la prova sia:
- necessaria alla decisione;
- compatibile con l’esigenza di
economia processuale
Accoglimento
Rigetto
Acquisizione della prova richiesta (il PM ha
diritto alla prova con-
Il giudice dispone procedersi
nelle forme ordinarie
È sempre possibile la modifica
dell'imputazione, nonché
l'(eventuale) integrazione probatoria d'ufficio (artt. 441 ss
cpp)
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XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI
3. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
Il c.d. patteggiamento consente la pronuncia di una sentenza che applica una pena determinata dall’accordo tra imputato e PM.
I presupposti
sono:
Il giudice valuta la richiesta, verificando:
a) la richiesta dell’imputato o del PM con il consenso dell’altro, indicante la specie e la misura della pena;
b) l’assenza di cause di non punibilità che determinerebbero piuttosto la pronuncia della sentenza ex art. 129.
c) nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318,
319, 319ter, 319quater e 322bis del codice penale, l’ammissibilità
della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o
del profitto del reato (presupposto introdotto nell’art. 444, comma
1ter c.p.p. dalla legge n. 69 del 2015).
 che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta;
 che le circostanze prospettate siano state correttamente applicate
e comparate;
 che la pena indicata sia congrua,
quindi pronuncia la sentenza ai sensi dell’art. 444 indicando nel dispositivo che vi è stata
la richiesta delle parti. Il giudice è posto davanti ad una rigida alternativa: accogliere o
rigettare; in alcun modo può incidere sul contenuto della richiesta.
Il beneficio consiste nella riduzione della pena fino a 1/3.
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla domanda risarcitoria, ma
può condannare l’imputato a rifondere le spese processuali sostenute dal danneggiato
oppure compensarle.
La richiesta può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena: in tal caso il giudice, se non ritenga di doverla concedere, rigetterà in toto
l’istanza di patteggiamento.
Termine per
la richiesta
(art. 446):
 nell’udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni
ovvero al termine della nuova udienza fissata in sede di integrazione
delle indagini ex art. 422 cpp;
 nel giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
 nel giudizio immediato, entro il termine di 15 gg dalla notifica del
decreto di giudizio immediato;
 nel procedimento per decreto, con l’opposizione.
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