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esame falliiii

1.PRESUPPOSTI FALLIMENTO
1. QUALITA’ DI IMPERNDITORE COMMERICALE
art 1 l fall. sono soggetti a disposizioni sul fallimento gli imprenditori ch esercitano attività
commerciale
-> esclusi agricoli, coloro che esercitano prof. intellettuali e ogni altro debitore
INZIATIVA PRIVATA
PUBBLICA
1. CREDITORI
Sono legittimati a chiedere il fallimento del loro debitore anche se il
credito non è scaduto.
1. PM
La richiesta da parte del pm può
essere presentata solo quando
l'insolvenza risulta da un
procedimento penale
la sopravvenuta insolvenza del debitore determina la decadenza del
beneficio del termine e l'immediata esigibilità del credito
In questo modo il fallimento risponde un'esigenza esecutiva e anche
cautelare quindi può essere richiesto o fallimento a tutela non solo di
un credito scaduto, ma anche a tutela di un credito non scaduto o
sottoposto a condizione sospensiva
2. DEBITORE
Dalla lettura dell'articolo sei della legge fallimentare non si capisce
sembra un obbligo solo onere da parte il debitore. Considerando che
è una gravante alla la bancarotta è configurabile un vero e proprio
obbligo del debitore di chiedere il proprio fallimento
- articolo sette prevede l'iniziativa del
pm anche quando l'insolvenza risulta
dalla segnalazione del giudice che
l'abbia rilevata nel corso di un
procedimento civile, i idem se
abbiamo procedimento monitorio in
cui venga emanato un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
per importo non trascurabile
resta escluso il debitore civile : tradizione storica rimasa poi immutata nel 2006 si lascia
distinzione quindi non è esteso al debitore civile il fallimento, ma è prevista oggi una procedura apposita con
la legge tre del 2012 che è la composizione della crisi da sovraindebitamento
IMPRENDITORE E IMPRESA
Quindi nel nostro ordinamento il fallimento si applica soltanto all'imprenditore commerciale
2082 cc È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di
produzione scambio di beni servizi
Assoggettabile a fallimento è l'imprenditore in senso giuridico formale non in senso economico
quindi ovviamente in caso di società di capitali abbiamo limitazione resp. in capo alla società.
fallita è la società, non i singoli soci.
Persona giuridica è l'unico soggetto che risponde tutti i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa
quindi l'imprenditore in senso economico ( che è l'unico socio in una società unipersonale , nel
pluri personale il gruppo di soci)-> è chiamato a rispondere in forza delle garanzie prestate a quei
creditori cui non sia stato possibile rifiutare certe garanzie e di una parte i debiti relativi all'attività
di impresa.
Normalmente l'imprenditore in senso economico è chiamato a rispondere limiti del conferimento
in società delle garanzie prestate.
L'unico strumento possibile per coinvolgere nel fallimento persone fisiche qui non è riconosciuta
la veste di imprenditore in senso economico è il caso dell'impresa o società collaterali di
finanziamento: è il caso in cui una persona fisica è un gruppo di persone e gestisce delle
partecipazioni di una pluralità di società di capitali ad esso facente capo
IMPRENDITORE, LAV AUTONOMO E
PROFESSIONISTA INTELLETTUALE
IL LAVORATORE AUTONOMO IN RAGIONE DELLE DIMENSIONI DELL'ATTIVITÀ NON SAREBBE
ASSOGGETTABILE MAI A FALLIMENTO.
professionista intellettuale si avvale spesso di una struttura organizzativa normalmente di
modeste dimensioni , ma che può assumere dimensioni tutt'altro che trascurabili
Tuttavia non è mai applicabile la disciplina dell'impresa il professionista intellettuale per due
motivi: la prevalenza dell'attività professionale del professionista e minore allarme sociale dato
dall'insolvenza dello stesso.
ESENZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO
LA NOZIONE È PREVISTA ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE E SPESSO È STATO MESSO IN
DUBBIO QUESTA ESENZIONE.
La nozione di imprenditore agricolo nella formazione vigente fino al 2001 poteva giustificare la sua
intenzione perché secondo la giurisprudenza lo stretto collegamento di sfruttamento del fondo
che caratterizzava l'attività agricola e la limitazione delle attività agricole solo a quelle di
sfruttamento trasformazione alienazione dei prodotti agricoli poteva giustificare l'affermazione che
il pericolo di dilatazione dell'insolvenza era avvertibile in misura minore nell impresa agricola
Sappiamo però che nel 2001 il 2135 cc È stato totalmente riscritto e superato il criterio della
limitazione delle attività connesse a quella di alienazione trasformazione dei prodotti del fondo e si
è aggiunto anche l'attività dirette alla fornitura di beni servizi.
Quindi diciamo che questa esenzione dell'imprenditore agricolo risulta oggi poco condivisa: ma di
recente è stato stabilito in via cassazione che
L'esenzione dell'imprenditore agricolo del fallimento viene meno ove non sussista il collegamento
della sua attività con la terra e quando le attività connesse assumono un rilievo decisamente
prevalente e sproporzionato rispetto a quella di coltivazioni allevamento SIVICUTURA,
GRAVANDO su chi invochi esenzione, l onere probatorio.
ESENZIONE DAL FALLIMENTO IN RAGIONE DELLE
DIMENSIONI DI IMPRESA
Con la riforma per l'identificazione del piccolo imprenditore alla fine dell'esenzione dal fallimento
sono stati assunti dei criteri dimensionali che si riferiscono a dei parametri specifici applicabili
- alle imprese individuali e alle società sia commerciali che artigianali
In forza della nuova formulazione l'esenzione dal fallimento prevista quando non venga
superato nessuno di questi parametri
1.Attivo patrimoniale superiore a 300.000 €
Il parametro si riferisce agli ultimi tre esercizi antecedenti antecedenti il deposito della domanda di
fallimento
2.Ricavi lordi superiori a 200.000 €
Anche qui il riferimento ai tre esercizi antecedenti all'istanza di fallimento e basta che il parametro
sia superato in uno di questi tre esercizi.
Normalmente per verificare i ricavi si utilizzano i bilanci e le dichiarazioni dei redditi
3. Esposizione debitoria superiore a 500.000 €
Questo parametro è stato inserito per fare in modo che possono essere assoggettati a fallimento
anche quelle imprese che magari hanno delle dimensioni ridotte ma sono riuscite a indebitarsi in
misura molto rilevante
—riferimento ai debiti anche non scaduti
—resta ferma causa ostativa al fallimento costituita da debiti scaduti e non pagati risultanti
dall'istruttoria prefallimentare di ammontare superiore a 30.000 €
Ai fini del vaglio del superamento della soglia in questione si deve tener conto non solo dei debiti
già sorti e appostati al passivo del bilancio ma anche quelli ulteriori contestati in tutto in parte è
ancora su giudice quindi il tribunale il potere di decidere in via incidentale sulla sussistenza del
debito.
Con decreto correttivo è stato poi risolto il problema dell'onere della prova delle dimensioni
dell’impresa
—> viene a chiedere la dichiarazione di fallimento un creditore può trovarsi in difficoltà nel provare
le dimensioni dell'impresa quando soprattutto il debitore non si presenta all'udienza
prefallimentare o risulta irreperibile
Il correttivo statuisce che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che
dimostrino il possesso congiunto di questi requisiti e quindi è posto a carico del debitore
l'onere della prova dell'ammontare dell'attivo patrimoniale di ricavi e dell'esposizione debitoria in
misura non superiore a quella che permette appunto dichiarazione di fallimento
PROBLEMA GRUPPI di società e della loro gestione unitaria della crisi tra società appartenenti
allo stesso gruppo è rimesso direttamente all'iniziativa degli organi della società fallite , Mentre sul
piano normativo la crisi della società è considerata con riferimento alle singole
7. Acquisto e perdita di qualità di imprenditore
SE ESERCITARE L'IMPRESA È UNA PERSONA FISICA LA QUALITÀ DI IMPRENDITORE SI
ACQUISTA NEL MOMENTO IN CUI INIZIA L'ATTIVITÀ DI IMPRESA
meri atti preparatori non sono sufficienti ed è necessario ai fini dell'acquisto della qualità il
compimento di atti esterni digestione
Dopo la cessazione dell'attività l'imprenditore rimane assoggettabile a fallimento entro un anno
Il Dies a quo viene fatto coincidere con quello della cancellazione dal registro delle imprese ma
secondo l'articolo 10 della legge fallimentare riconosciuta solo al creditore e al pubblico ministero
la facoltà di provare la effettiva cessazione dell’attività
—> quindi il debitore che abbia proseguito l'attività dopo la cancellazione può essere dichiarato
fallito anche decorso l’annoE non può evitare il fallimento invocando la cessazione dell'effettiva attività se non abbia
provveduto a richiedere tempestivamente la cancellazione
INSOLVENZA ED ENTITA’ DEGLI
INADEMPIMENTI
In origine le manifestaziONE oggettiva del dissesto era data da fuga +cessazione dei pagamenti .
Si considerava inadempiente il debitore impotente a far fronte ai debiti che lo gravavano.
Quindi nella legge fallimentare del 42 il presupposto oggettivo del fallimento è stato indicato nello
stato di insolvenza
INSOLVENZA E INADEMPIMENTI
L'ATTENZIONE È RIMASTA INCENTRATA SULLE MANIFESTAZIONI ESTERIORI DELLO STATO DI
INSOLVENZA->
articolo 5 comma due statuisce che lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o
altri fattori esterni quali dimostrino che il debitore non è più in grado di svolgere
regolarmente le proprie obbligazioni
Quindi l'insolvenza può manifestarsi anche iN MODO diverso da inadempimenti: ad esempio
mediante la vendita di beni strumentali che consenta di pagare i debiti esigibili ma pregiudichi la
prosecuzione dell'attività d’impresa
Con la riforma è stato previsto che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare
di debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a 30.000
€
nozione di insolvenza
Stato di insolvenza così come disegnato dall'articolo cinque comma due è la situazione
patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Per regolari adempimenti si intende far fronte ai debiti con mezzi normali di pagamento in
relazione a quella che è l'attività di impresa svolta e rispettando le dovute scadenze
In merito alle scadenze si suole distinguere tra difficoltà momentanea e difficoltà temporanea
MOMENTANEA——> se ha difficoltà momentanea quando l'imprenditore è in grado di reperire in
un ragionevole lasso di tempo quei mezzi normali di pagamento che sono iDONEI a estinguere la
passività non più dilazionabili. qui non si HA INSOLVENZA
TEMPORANEA —> quando invece la difficoltà non è più solo momentanea ma temporanea cioè il
debitore non è in grado di reperire i i mezzi di pagamento per far fronte all'obbligazioni in un
ragionevole lasso di tempo in questo caso è insolvente. NON RAGIONEVOLE ES- 1 - 2 ANNI
NON PER FORZA INADEMPIENTE SIGNIFICA INSOLVENTE
Il debitore è inoltre insolvente se non è in grado di soddisfare i propri creditori con mezzi normali
es restituisce al fornitore la merce che non è in grado di pagare , oppure estingue debiti cedendo
dei crediti: in questo caso il debitore non è inadempiente ma può essere insolvente
ANCHE QUANDO ESTINGUE CON DENARO MEZZI NORMALI DI PAGAMENTO I PROPRI
DEBITI PUO’ ESSERE COMUNQUE INSOLVENTE CON riferimento ai mezzi di pagamento in sé
ma al modo di procurarseli ES. Il ciò si valuta con riferimento all'attività svolta nell'esempio può
essere la liquidazione vendita alienazioni di beni strumentali è fondamentale l'attività di impresa
INSOLVENZA, STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
L'INSOLVENZA È L'INCAPACITÀ DI FAR FRONTE REGOLARMENTE ALLE OBBLIGAZIONI QUINDI
L'ECCEDENZA DELL'ATTIVO SUL PASSIVO NON NECESSARIAMENTE ESCLUDE INSOLVENZA
-> non implica necessariamente uno sbilancio patrimoniale
Sappiamo che nello stato patrimoniale il patrimonio netto risultante dal computo di cespiti
dell'attivo per esempio i macchinari aziendali che costituiscono delle immobilizzazioni quindi non
permettono di avere un'immediata liquidità. Quindi l'eccedenza dell'attivo sul passivo non per
forza
VICEVERSA ECCEDENZA DEL PASSIVO SULL'ATTIVO NON IMPLICA NECESSARIAMENTE
INSOLVENZA FINO A QUANDO L'IMPRENDITORE HA ACCESSO AL CREDITO ACCORDATOGLI O
GARANZIE PRESTATE DA TERZI
MANIFESTAZIONI INSOLVENZA
1. INADEMPIMENTI
Gli inadempimenti possono risultare da protesti di titoli che contengono un'obbligazione
come un assegno , da un'iscrizione di ipoteca giudiziale decreto ingiuntivo…
Comunque non sempre gli inadempimenti costituiscono manifestazioni dell’insolvenza perché
magari risultano infondati. Tuttavia è necessario per escludere che i protesti e simili siano sintomi
diretti di inadempienza, che proprio gli stessi siano totalmente infondati.
2. Altri fattori esterni può trattarsi di fatti compatibili con l'estinzione dell'obbligazioni scadute
come vendite di liquidazione vendite di beni strumentali
Tuttavia gli inadempimenti o altri fatti esteriori non sempre sono sintomi univoci di insolvenza: la
prova dell'insolvenza è una prova perlopiù indiziaria quindi vanno valutati tutta una serie di fattori
esteriori che rappresentano indizi.
—> criterio per la valutazione degli indizi è il loro esser gravi precisi e concordanti
3. RISULTANZE DEI BILANCI
Tipicamente si raffrontano le poste dell'attivo rappresentati dalla liquidità e beni di facile realizzo,
con le poste del passivo quindi debiti esigibili a breve
nel caso dei GRUPPI l'insolvenza di uno o più consistenti parte del gruppo costituisce un indizio
sufficiente dell'insolvenza di altre società del gruppo.
ENTITÀ DEGLI INADEMPIMENTI
Con riforma abbiamo visto che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare di
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente
inferiore a 30.000 €
APERTURA DEL PROCEDIMENTO
FALLIMENTARE
LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE IL FALLIMENTO
Nella legislazione del 42 vi era anche la possibilità di procedere iniziativa ufficiosa oggi rimossa
ma bilanciata dalla segnalazione al pubblico ministero che può provenire dallo stesso tribunale
fallimentare anche nei casi di rinuncia al fallimento da parte dei creditori istanti.
L'iniziativa ufficiosa è stata rimossa proprio per contrasto con il divieto con il principio di terzi età
Tuttavia ricordiamo che l'iniziativa del pm È limitata ai casi previsti: ed è dovuto
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
art 9 competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede
principale dell'impresa
—> È una competenza funzionale preveduta non solo per la pronuncia ma anche per il
procedimento in sede a carattere esclusivo inderogabile e l'incompetenza può essere rilevata
d’ufficio
SEDE LEGALE dell'impresa risulta dal registro delle imprese e si presume coincidere con quella
effettiva.
Tuttavia se c'è divergenza tra sede effettiva e sede legale la competenza va determinata con
riferimento la sede effettiva
Per sete di impresa si intende ovviamente quella in cui si esercita l'attività amministrativa e questo
si giustifica perché il curatore subentra il fallito dell'amministrazione del patrimonio esercitare le
sue funzioni nel luogo in cui l'imprenditore ha le scritture contabili e quant’altro
Il trasferimento della sede influisce sulla competenza solo se risulta essere effettivo tempestivo
- TEMPESTIVO prima della riforma si considerava l'articolo 5 cpc secondo cui la competenza si
determina con riguardo la situazione di fatto esistente al momento della domanda
Quindi prima della riforma il trasferimento risultava tempestivo se effettuato prima della
presentazione del ricorso
Tuttavia veniva a crearsi una situazione di incertezza qualora effettuato nell'imminenza del
fallimento.
Con riforma si è risolto il problema statuendo che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno
antecedente all'esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza
L'articolo cinque del codice di procedura trova invece applicazione per quanto riguarda la
giurisdizione infatti il trasferimento della sede all'estero non esclude la giurisdizione italiana sia
avvenuto dopo il deposito del ricorso il cui articolo sei e presentazione della richiesta cui articolo
sette
3. PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE
La domanda di fallimento va proposta nelle forme del ricorso
-> È prevista l'indicazione nel RIcorso di telefax o PEC
Il tribunale deve provvedere in composizione collegiale in esito a un provvedimento camerale
ART 15 LEGGE FALLIMENTARE
- viene disposta la convocazione del debitore, del creditore e del pubblico ministero che abbiano
presentato il ricorso per dichiarazione di fallimento davanti al tribunale in composizione
collegiale
- Oppure ove vi sarà la delega avanti al giudice delegato all’istruttoria
UDIENZA
L'udienza è fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data di notificazione del ricorso
e decreto di fissazione dell'udienza e la data dell'udienza deve trascorrere un termine non inferiore
a 15 giorni salvo la facoltà di abbreviare questo termine con un decreto motivato del tribunale ove
sussistano ragioni di urgenza
——in tal caso può anche stabilirsi che ricorso decreto vengono portati a conoscenza delle parti
con ogni mezzo idoneo o messo ogni formalità
Situazioni di urgenza possono essere il compimento di atti di disposizione oppure consolidamento
di atti pregiudizievoli ai creditori per l'imminenza del decorso del periodo sospetto legale
Nel nuovo sistema per circoscrivere il rischio di compimento di atti di disposizione di
aggravamento del dissesto si può ovviare con l'adozione di provvedimenti cautelari conservativi
previsti dall'articolo 15
Per quanto riguarda il rischio di consolidamento di atti pregiudizievoli lo stesso non risulta essere
eliminato anzi risulta essere aggravato dalla diminuzione del periodo sospetto legale
Particolari ragioni di urgenza possono poi sussistere quando risulta essere prossimo alla
scadenza del periodo sospetto legale per la revoca di ipoteche o pagamenti atti che possono
essere impugnati solo con l'azione revocatoria fallimentare
Non è stato eliminato il rischio di preclusione della dichiarazione di fallimento per decorso del
termine
Il ritmo dell'istruttoria è dettato da la previsione di un termine non inferiore a sette giorni prima
dell'udienza per la presentazione di memorie nonché per il deposito di documenti e relazioni
tecniche
È una facoltà che può essere esercitata dal debitore per l'esercizio del diritto di difesa ma anche il
ricorrente per l onere, a suo carico, di provare la esistenza di presupposti per la dichiarazione di
fallimento
Il sistema previgente era interamente dominato dal principio inquisitorio quindi di frequente la
richiesta al creditore a provvedere gli incombenti per la convocazione del debitore di notifica di
ricorso le cretto di fissazione dell'udienza. Aspettava sempre al creditore ricorrente documentare
la sussistenza di presupposti per la dichiarazione di fallimento e anche a volte di produrre
documenti e prove su cui si fonda la propria istanza di fallimento
Con riforma si è inteso invece valorizzare l'iniziativa del ricorrente senza comunque togliere il
potere del tribunale di disporre d'ufficio mezzi istruttori
Nel decreto di fissazione d'udienza si prevede che il tribunale oltre a disporre il deposito da parte
del debitore di una situazione patrimoniale economiche finanziaria aggiornata e bilancio relativo ai
tre ultimi esercizi può richiedere eventuali altre informazioni urgenti
—> tuttavia l'udienza di audizione delle parti il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento
dei mezzi istruttori perché essi dalle parti o ammesso d’ ufficio
Il ricorrente deve farsi carico di fornire al tribunale il supporto probatorio atto evitare che non
venga disposta d'ufficio l'assunzione di prova istanza di fallimento venga affrettatamente
licenziata
Uno strumento utile per verificare la misura dell'esposizione debitoria è la facoltà riconosciuta alle
parti di depositare delle relazioni tecniche o nominare consulenti tecnici
MISURE CAUTELARI
L'articolo 15 all'ottavo comma poi presenta la possibilità di adottare provvedimenti che anche
CAUTELARI o conservativi del patrimonio o dell’impresa
Per richiedere provvedimenti cautelari richiesta istanza di parte in cui devono essere esposte
ovviamente le motivazioni su cui si fonda la pericolosa e i mezzi istruttori proposti fatta sempre
salva la facoltà del giudice di acquisire prove d’ufficio
I provvedimenti cautelari possono consistere
in limitazione al potere di disposizione del debitore oppure limitazioni dell'esercizio di poteri dei
creditori come per esempio divieto di azioni esecutive
Nulla è disposto in ordine alla pubblicità di questi provvedimenti e si ritiene debbano essere
soggetti alla stessa pubblicità prevista per la sentenza di fallimento
I provvedimenti cautelari ovviamente un’ efficacia limitata alla durata del procedimento e possono
poi essere confermati e revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o decreto che rigetta
l’istanza
Sono impugnabili con reclamo ma non essendo decisivi e definitivi non sono soggetti a ricorso in
cassazione
LA DECISIONE
In esito all'istruttoria prefallimentare viene
1. dichiarato con sentenza il fallimento
2. oppure rigettato con decreto il ricorso per dichiarazione di fallimento
Se il tribunale ritiene poi non sussistere i presupposti per dichiarazione di fallimento e mana
decreto di rigetto provvedimento non suscettibile di passare in giudicato non ostativo alla
proposizione di un nuovo ricorso da parte dello stesso creditore
3. Può concludersi anche con decreto di archiviazione
Il decreto di archiviazione che costituisce il metodo più frequente con cui si chiude l'istruttore
prefallimentare viene emanato quando il creditore ricorrente avendo ottenuto soddisfacimento
parziale o totale del proprio credito oppure essendo si è convinto di non voler insistere ritira
ricorso per dichiarazione di fallimento con un atto che prende il nome di istanza di desistenza
Se ovviamente il ricorrente ritira il tribunale non può più dichiarare in ufficio il fallimento ma solo
per indirizzare una segnalazione al pubblico ministero solo però se risulta di insolvenza e la qualità
del debitore di soggetto fallibile
4. L'istruttoria può inoltre chiudersi con un provvedimento che dichiara l'incompetenza
perché abbiamo detto essere inderogabile: mentre nel procedimento civile spetta alle parti
riassumere il procedimento avanti al giudice dichiarato competente, nel procedimento di
fallimento il tribunale dichiarato competente rimane investito del procedimento attraverso la
trasmissione degli atti dal tribunale dichiarato incompetente salvo la possibilità del giudice a
quem di richiedere regolamento di competenza
Se il tribunale ritiene poi non sussistere i presupposti per dichiarazione di fallimento e mana
decreto di rigetto provvedimento non suscettibile di passare in giudicato non ostativo alla
proposizione di un nuovo ricorso da parte dello stesso creditore
SE INVECE ABBIAMO PUNTO 1 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO COMPLESSO contenente una statuizione che la pronuncia
di fallimento suscettibile di passare in giudicato una serie invece di statuizione di natura
ordinatorio quindi ordinanze diretta regolare lo svolgimento della procedura liquidati Iva come
appunto la nomina del giudice del curatore fissazione dell'adunanza dei creditori
Articolo 16 è importante perché prevede un termine PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO DEI DIRITTI REALI E PERSONALI
-prevede poi la disciplina del Dies a quo degli effetti che sono differenziati nei riguardi di terzi
Siccome gli effetti del fallimento si producono nei confronti di un numero indeterminato di soggetti
la sentenza va
- su richiesta del cancelliere notificato ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura al
debitore fallito
- Comunicata al pubblico ministero al ricorrente e al curatore
- Viene poi annotata nel registro delle imprese nel luogo in cui la procedura sia aperta oppure
dove il debitore alla sede legale
sez. 2 il gravami E la revoca del
fallimento ( da fare )
CAP III AMMINISTRAZIONE
FALLIMENTARE
ESECUZIONE CONCORSUALE E
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
FALLIMENTARE
Fallimento viene aperto un procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore per la
distribuzione del ricavato ai creditori
Il fallimento è un procedimento esecutivo per l'espropriazione e si parla tipicamente di esecuzione
concorsuale rispetto a quella individuale
Tra esecuzione individuale concorsuale ci sono profonde differenze
Esecuzione individuale
Esecuzione concorsuale
Tdeerminati beni e diritti cioè pignorati
Si svolge nelle forme di espropriazione mobiliare
espropriazione di crediti espropriazione di beni
mobili presso il debitore… Anche quando il
creditore agisce esecutivamente su tutti i beni diritti
del debitore l'esecuzione individuale non ha
carattere unitario e si svolge di regola davanti a più
giudici
È caratterizzata da unitarietà cioè si attua ad opera
degli organi preposti al fallimento nel contesto di
una procedura ordinaria su tutti i beni e diritti del
debitore dichiarato fallito assoggettati ad
esecuzione con il cosiddetto pignoramento
generale
Non viene mai assoggettato all'esecuzione il
patrimonio nella sua interezza infatti vengono
comunque sempre esclusi i diritti potestà TV e il
debitore rimane libero di esercitare per esempio
diritto di opzione per l'azione
Gli organi del fallimento invece possono esercitare
tutti i diritti del debitore compresi diritti potestà TV e
possono eseguire contratti corrispettivi quando
appaia conveniente conseguire la
controprestazione
A ad oggetto il patrimonio del debitore nella sua
interezza
La custodia dei beni pignorati è affidato un terzo a
volte anche allo stesso debitore
L'amministrazione in senso dinamico del patrimonio
e attribuita direttamente agli organi della procedura
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Allora l'amministrazione fallimentare un'amministrazione liquidativa: non significa che gli organi
della procedura possono solo compiere atti conservativi di liquidazione infatti è sufficiente che gli
atti che vengono posti in essere siano indirettamente diretti alla liquidazione
Troviamo all'articolo 104 l'esercizio provvisorio dell'impresa consistente nel compimento di
un'attività che non è una diretta finalità liquidativa e comporta addirittura all'assunzione del rischio
di impresa
CON sentenza di fallimento
L'esercizio provvisorio di impresa dopo di forma può essere disposta anche con sentenza di
fallimento quando dall’Interruzione possa derivare un danno grave e non più grave e ireriparabile,
Oppure può essere disposta anche successivamente con autorizzazione dal giudice
delegato CON PARERE favorevole del comitato dei creditori
E successivamente dal giudice delegato con decreto motivato quindi anche a prescindere da ogni
valutazione del pregiudizio al patrimonio che possa derivare dalla cessazione dell'attività
d’impresa
Ovviamente l'esercizio provvisorio deve rispondere ed essere compatibile con l'interesse dei
creditori e trovare il consenso da parte del comitato dei creditori organo che manifesta l'interesse
degli stessi
DURANTE L ESERCIZIO PROVV
IL COMITATO DEI CREDITORI È CHIAMATO A PRONUNCIARSI ALMENO OGNI TRE MESI
SULL'OPPORTUNITÀ DI CONTINUARE L'ESERCIZIO E PUÒ IL GIUDICE DELEGATO
ORDINARNE LA CESSAZIONE
Quindi l'esercizio provvisorio è caratterizzato da precarietà ed è normalmente disposto per
esempio per ultimare un immobile in corso di costruzione per lavorare materie prime o
assemblando i componenti… essenzialmente viene disposta per evitare la disgregazione
dell'azienda e conservare l'avviamento della stessa che è comunque un elemento che caratterizza
maggior valore in un'ottica di liquidazione della stessa
Non può essere disposta invece per conseguire un utile
Atti di
assunzione di
obbligazioni o
diritti prelazion
ATTI TRASLATIVI DI BENI O
DIRITTI
ATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI DI
GODIMENTO
PAGAMENTI
In questo caso
la
conseguenza
dell’inefficacia
è esclusione
del credito dal
concorso o la
collocazione
del credito in
chirografo
Rimangono assoggettati
all’esecuzione concorsuale i
beni o diritti acquistati dal
terzo
è assoggettata all’esecizoone
concorsuale la proprietà piena del bene
del fallito in caso di inefficaci o revoca di
atto costitutivo di diritto reale di
godimento. Il bene viene alienato
coattivamente libero se la revoca
riguarda atti costitutivi di diritti personali
di godimento : locazione, affitto
ne deriva obligo di restituire
la somma perCETTA in
violazione della PAR
CONDICIO e reviviscenza
del credito
Problemi più complessi si
pongono con rif agli effetti dell
INEFFICACIA E REVOCA DEGLI
ATTI TRASLATIVI DI BENI O
DIRITTI.
-> l ‘inefficacia e la revoca non
incidono sulla validità dell atto
traslativo inter partes e NON
implicano ritrasferimento al
patrimonio del debitore dei beni e
diritti acquistati dal terzo, ma solo
loro soggezione all ‘azione
esecutiva dei creditori del dante
causa.
in caso di REVOCA DI ATTI COSTITUTIVI DI in caso di revoca di
DIRITTI REALI O PERSONALI DI
pagamenti si determina la
GODIMENTO trovano normalmente
reviviscenza del credito.
applicazione le regole che valgono per gli atti
traslativi di beni o diritti .
Il recupero del bene alla garanzia
patrimoniale dei creditori, ne
consente il realizzo al valore che
esso ha al momento della vendita
coattiva.
-> in caso di impossibilità di
restituire il bene, secondo
consolidata giuri, il terzo deve
corrispondere il VALORE che il
bene aveva al momento del
compimento dell’atto impugnato.
l inefficacia ex lege e la revoca importano a
carico del terzo , l obbligo di restituzione
della prestazione ricevuta, ma priva nel
contempo di causa l attribuzione
patrimoniale da lui effettuata, non potendo l
inefficacia investire latto se non nella sua
interezza.
Il terzo ha DIRITTO DI RIPETERE LA
PRESTAZIONE da lui eseguita
AFFITTO AZIENDA
La conservazione dell'azienda può essere assicurata anche dall’affitto d'azienda che comporta un
minor rischio dell'esercizio provvisorio essendo il rischio sopportato dall'affittuario. L'affitto
d'azienda impone il rispetto del diritto di godimento dell'affittuario fino alla scadenza del termine E
fino a quel momento costituisce un ostacolo alla vendita del complesso aziendale essendo
improbabile reperire un acquirente dell'azienda se non gli venga assicurata la consegna
immediata.
Con la riforma è stata introdotta una disciplina dettagliata dell'affitto d'azienda o di rami della
stessa 104 bis con cui sei in anzitutto sottolineata la sua funzione di strumento per il
perseguimento della finalità liquida attiva della procedura fallimentare:
- l’affitto può essere disposto quando appaia utile al fine della vendita dell’azienda
- L'affitto può essere autorizzato dal giudice delegato su proposta del curatore e previo parere
favorevole del comitato dei creditori
- La scelta dell'affittuario deve essere effettuata secondo l'iter previsto per le vendite fallimentari
sulla base di una stima con adeguate forme di pubblicità e tenuto conto DEL CANONE, delle
garanzie prestate ,attendibilità del piano di prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
- Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio deve prevedere il diritto al curatore di
procedere all'ispezione dell'azienda, prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni
dell'affittuario il diritto di recesso del curatore,
- All'affittuario può essere attribuito un diritto di prelazione su base convenzionale rimanendo
così esteso al caso in cui non può essere riconosciuta la prelazione
- In caso di retrocessione dell'azienda l'amministrazione fallimentare non risponde dei debiti
contratti dall'affittuario nemmeno nei confronti dei prestatori di lavoro e i rapporti contrattuali
rimangono assoggettati gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Al prudente apprezzamento degli organi fallimentari è rimessa una disciplina del rapporto con
l’affittuario
Può essere stipulato nell'imminenza dell'apertura di una procedura concorsuale di fallimento o
anche di concordato preventivo
ALTRI ATTI INDIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA
LIQUIDAZIONE
La limitazione a un breve periodo della concessione in godimento dell'azienda può rendere a volte
anche economiche la previsione di un corrispettivo soprattutto quando si devono affrontare
rilevanti costi per la rimessa in funzione e manutenzione di macchinari e impianti aziendali
Quindi al fine di evitare la disgregazione dell'azienda o anche per perseguire la custodia e
manutenzione dei beni aziendali senza costi di procedura deve ritenersi ammissibile anche la
stipulazione di un comodato
Non sono inoltre esclusi atti a titolo gratuito proprio perché la finalità liquida attiva può essere
diretto in diretta e quindi realizzata attraverso atti prodromici alla successiva liquidazione
es. vendita per rendere possibile la vendita di partecipazioni si può risanare la società rinunciando
in tutto in parte e crediti o convertendoli in capitale
ORGANI PREPOSTI AL
FALLIMENTO
TRIBUNALE FALL, E GIUDICE
DELEGATO
CURATORE
COMITATO
CREDITORI
ASSEMBLEA
CREDITORI
Esercitano le loro attribuzioni
attraverso provvedimenti
giurisdizionali
Svolgono le loro funzioni per
assicurare una corretta
amministrazione del patrimonio
fallimentare nell'interesse dei
creditori e dello stesso fallito e
quindi esercitano tipicamente
giurisdizione volontaria
È perlopiù un libero
professionista che
viene investito di
pubbliche funzioni ed
esplica la sua attività
attraverso atti
sostanziali
processuali. Un
organo esterno la
procedura che
rappresenta anche in
giudizio
È un organo
rappresentativo degli
interessi della
collettività dei creditori
a cui sono state
trasferite attribuzioni
gestori in precedenza
affidate al giudice
delegato
È stato attribuito un
ruolo nella di
designazione del
curatore i componenti
del comitato dei
creditori
PRE RIFORMA
Mentre prima della riforma e per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in di cuore del
decreto legislativo 5 del 2006
—> al curatore era attribuita l'amministrazione del patrimonio del debitore sotto direzione del
giudice delegato che assumeva ruolo centrale nelle scelte riguardanti la gestione economica della
procedura e al comitato dei creditori era attribuito un ruolo veramente marginale con pareri
vincolanti
POST RIFORMA
Si è assistito a uno spostamento di poteri e responsabilità dagli organi giudiziali della procedura in
tribunale giudici e delicato a invece organi rappresentativi dell'interesse dei creditori del comitato
e all’ organo esterno che è il curatore.
PROBLEMA NEL RAPPORTO TRA ORGANI
Ciascuno ha poteri attribuitogli direttamente dalla legge e fra essi risulta configurabile una
ripartizione di competenze non diversa da quella prevista per l'amministrazione di società di
capitali
>>>
tuttavia la SOVRAordinazione degli organi giudiziali rispetto al curatore si manifesta non in
termini di direzione ma in termini di vigilanza
>> al curatore è in certa misura sopraordinato anche il comitato dei creditori
RAPPORTO DI SOVRAORDINAZIONE:
1. Il tribunale investito dell'intera procedura ed chiamato a nominare revocare o sostituire il
giudice delegato e il curatore, non che a decidere sui reclami del giudice delegato
2. La sovra ordinazione del giudice delegato rispetto al curatore e anche al comitato dei
creditori ( si estrinseca attraverso
- poteri di vigilanza e controllo
- riconoscimento di limitato potere di autorizzazione di atti del curatore
- sindacato di legittimità di decidere sui reclami contro atti e omissioni del curatore e del
comitato dei creditori
3. Sopra ordinazione del comitato dei creditori al curatore si esprime nel riconoscimento di
poteri di autorizzazione degli atti del curatore
4. Curatore anche se sembra sotto ordinato è riconosciuto un ampio margine di autonomia
Alla sovra ordinazione può accompagnarsi poi un potere dell'organo sovraordinato di sostituirsi
nel compimento di atti di competenza dell'organo sotto ordinato:
Il problema si pone per il tribunale rispetto gli atti di competenza del giudice delegato data
l'identità di natura delle attribuzioni di questi due organi di fallimento
In caso di reclami contro i provvedimenti del giudice delegato il tribunale può riformare il
provvedimento impugnato e sostituirlo con un proprio provvedimento
—> tuttavia il tribunale non può sostituirsi al giudice delegato sic et simpliciter nell'emanazione di
provvedimenti di competenza di quest’ultimo
La sostituzione del tribunale al giudice delegato risulta essere uno strumento utile per ovviare alle
omissioni del giudice delegato con immediatezza senza ricorrere all'iter del reclamo contro le
omissioni del giudice delegato o quello più drastico di nomina di altro giudice delegato in
sostituzione a quello a cui è imputabile l’inerzia
E poi previsto espressamente il potere del giudice delegato di sostituirsi al comitato dei creditori
nell'emanazione di provvedimenti di competenza di quest'ultimo in caso di inerzia, impossibilità di
costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del
comitato o d'urgenza
La sostituzione può prevedere le attribuzioni di amministrazione attiva come le autorizzazioni non
quelle consultive pareri alle quali in caso di inerzia o mancato funzionamento rimedio può essere
costituito dall'irrilevanza della mancata acquisizione del parere
Mi ha però una sostanziale diversità di natura delle attribuzioni del curatore rispetto a quelle degli
organi giudiziali della procedura e anche del comitato dei creditori:
-il curatore opera attraverso atti negozi come organo esterno della procedura
- gli altri organi attraverso atti amministrativi che esauriscono la loro efficacia all'interno della
procedura
- Quindi in caso di mancato compimento di atto da parte del curatore, lo strumento di tutela
dell'interesse dell'amministrazione fallimentare è costituito non dalla sostituzione del curatore
nel compimento dell'atto ma dalla revoca del curatore stesso
I singoli organi della procedura
TRIBUNALE FALLIMENTARE
arte 23 e 24
GIUDICE DELEGATO
art 23 regola i poteri del tribunale come organo
preposto all'amministrazione fallimentare
Mentre l'articolo 24 troviamo l'esplicazione dei
poteri giurisdizionali
Compete la vigilanza e il controllo ; strumenti per
attuarli sono
- sul piano informativo e sull'andamento della
procedura in generale
ART 23
Il tribunale investito dell'intera procedura
fallimentare e sono attribuite le competenze che
non siano direttamente date al giudice delegato.
—-> questa disposizione in realtà una norma finale
di chiusura
- Sul piano dell'iniziativa il potere di convocare il
curatore il comitato quando lo ravvisi opportuno per
il corretto e sollecito svolgimento della procedura
Il tribunale investito dell'intera procedura
fallimentare evidenzia la sopra ordinazione di
questo organo rispetto agli altri organi preposti al
fallimento e la sua portata va precisato alla luce
delle singole norme
Vigilanza e controllo attengono alla regolarità della
procedura ed E quindi escluso un sindacato di
merito
Il tribunale può sentire in camera di consiglio il
curatore il fallito e il comitato e questa facoltà è
collegata al potere di vigilanza del tribunale
Giudice delegato autorizza gli atti gestori più
significativi come la l'affitto d'azienda e l'esercizio
provvisorio dell'impresa
Potere di provvedere sulle controversie relative alla
procedura che non sono di competenza del giudice
delegato. è essenzialmente limitato a decisione sui
reclami contro i provvedimenti del giudice delegato
o revoca e sostituzione degli organi della procedura
Ovviamente per evitare commistione tra le varie
attribuzioni espressamente previsto che il giudice
delegato non può in alcun modo trattare i giudizi
che abbia egli stesso autorizzato
FORMA DEI PROVVEDIMENTI
- se operano scelte relative alla gestione economica della procedura, provvedono con DECRETI
ORDINATORI che esauriscono i loro effetti all'interno del procedimento fallimentare
- Se operano invece decisioni che incidono su diritti soggettivi provvedono con decreti decisori
es. Revoca dell'incarico e liquidazione dei compensi : contro i decreti di liquidazione dei
compensi è stato previsto il reclamo al tribunale
ASSEMBLEA DEI CREDITORI
UNICA ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO È QUELLA DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA DESIGNAZIONE DEL CURATORE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI CREDITORI
—> È previsto che conclusa l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo e prima
della dichiarazione di esecutività, i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi allo stato ammessi possono
1. EFFETTUARE NUOVE DESIGNAZIONI in ordine ai COMPONENTI DEL COMITATO DEI
CREDITORI
2. Chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta E un
nuovo nominativo
La proposta deve essere formulata al termine dell'esame dello stato passivo
1. EFFETTUA NUOVE DESIGNAZIONI in ordine ai COMPONENTI del COMITATO dei CREDITORI
La sostituzione dei componenti con i nominativi designati dall'assemblea dei creditori non può
essere rifiutata salvo non sia rispettata rappresentanza equilibrata degli interessi delle varie
categorie di creditori
2. SOSTITUZIONE DEL CURATORE
La sostituzione del curatore con il nominativo designato dall'assemblea dei creditori può essere
rifiutata non solo quando non siano rispettati i criteri dell'articolo 28, ma anche quando non
risultino fondate le ragioni che devono essere indicate nella richiesta di sostituzione
Al potere di di sostituzione del curatore che l'assemblea può esercitare solo durante l'adunanza
dei creditori per l'esame dello stato passivo si accompagna comunque potere di revoca del
curatore che il tribunale può esercitare anche d'ufficio in ogni tempo
COMITATO DEI CREDITORI
Come nel sistema preveggente il comitato dei creditori HA
1. POTERI DI INIZIATIVA: può proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato e chiedere
la revoca del curatore
2. POTERI ISPETTIVI e INFORMATIVI : il comitato e ogni suo membro possono ispezionare le
scritture contabili i documenti della procedura e chiedere notizie e chiarimenti al curatore fallito
3. ATTRIBUZIONI CONSULTIVE : Deve esprimere il proprio parere quando la legge lo prescrive o
viene richiesto dal tribunale o dal giudice delegato
I pareri del comitato dei creditori possono essere vincolanti come nel caso dell'affitto di azienda
oppure esercizio provvisorio dell'attività d’impresa, ma possono essere anche facoltativi oltre che
obbligatori e vincolanti
NOVITA’’e La partecipazione del comitato nell'attività gestoria è segnata dall'attribuzione di poteri
di vigilanza e autorizzazione
La maggior parte dei poteri di autorizzazione sono poteri che in precedenza spettavano al
giudice delegato e al tribunale sono stati trasferiti al comitato dei creditori
- potere di delega di attribuzioni da parte del curatore
- Nomina dei coadiutori
- del compimento di atti di straordinaria amministrazione
- Subentra nei contratti in corso di esecuzione
VIGILANZA
il POTERe DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLA PROCEDURA da parte del curatore, spetta
oltre che il giudice delegato anche al comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni adesso
attribuite : possono sorgere competenze concorrenti e se c’è conflitto questo è affidato all’
organo gerarchicamente sovraordinato , il tribunale .
strumenti x esercizio di poteri di vigilanza
ispezione delle scritture contabili e documenti della procedura, richiesto informazioni al curatore e
al fallito
POTERI GESTORI E RESPONSABILITA’
I componenti del comitato , oltre ad esercitare poteri gestori, È previsto un addossamento di
responsabilità sotto alcuni aspetti assimilate a quelle dei componenti del collegio sindacale in
quanto compatibile la norma 2407 : tuttavia ci sono svariate differenze da tenere presente e per il
fatto di poter incorrere in culpa in vigilando ha portato una certa riluttanza nell'accettare la nomina
come membro del comitato dei creditori
Per far fronte a questa problematica di riluttanza si è previsto di procedere al designazioni
tenendo conto delle disponibilità all'assunzione dell'incarico e attribuire poi al giudice delegato il
potere di sostituirsi al comitato in caso di inerzia impossibilità di funzionamento o urgenza dello
stesso per insufficienza o indisponibilità di creditori
—> essenzialmente la carica non è obbligatoria
MOADALITA’ FUNZIONAMENTO
.È prevista la possibilità di delegare l'espletamento delle funzioni solo a soggetti in possesso di
requisiti previsti per nomina del curatore e consentendo l'adozione per le deliberazioni , in
alternativa al metodo collegiale, quello del referendum anche con l'utilizzo di mezzi telematici
CURATORE
E l'organo propulsore della procedura la cui iniziativa è condizionata la conservazione liquidazione
del patrimonio del debitore e il recupero della garanzia patrimoniale dei beni diritti di cui il fallito
disposto anteriormente al fallimento. È affidata all'amministrazione del patrimonio fallimentare
È soggetto non più alla direzione ma soltanto la vigilanza del giudice delegato E la sua autonomia
è limitata da disposizioni di legge che gli impongono di predisporre entro 60 giorni dalla redazione
dell'inventario un programma da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
MAGGIORE AUTONOMIA NELLA GESTIONE LIQUIDATIVA infatti attualmente non è più
condizionata dalla disciplina legale delle vendite coattive prevista dal codice di rito
È PREVISTA ORA UN'AUTORIZZAZIONE GLOBALE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO DOPO
L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL COMITATO DEI CREDITORI
ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI ad esso CONFORMI
Al curatore è riconosciuta un'autonomia nelle scelte dei collaboratori compresi difensori della
procedura, della banca ufficio presso il quale accendere il conto intestato alla procedura
REQUISITI NOMINA CURATORE sono previsti art 28
PRINCIPI E RESPONSABILITA’
È rimasto fermo il principio del carattere personale delle attribuzioni del curatore derogabile per
specifiche operazioni solo con autorizzazione del comitato dei creditori con esclusione degli
adempimenti es. Comunicazione esito del procedimento di stato passivo
Il curatore risponde dell'inosservanza degli obblighi posti specificatamente a suo carico dalla
legge come
- la redazione tempestiva della relazione e dei rapporti riepilogativi periodici
- Tempestivo deposito di somme riscosse
- Tenuta del registro delle operazioni relative all’amministrazione
- E obbligo di adempiere secondo diligenza
In caso di violazione dei suoi doveri può essere revocato l'incarico con decreto del tribunale
impugnabile con reclamo alla corte d’appello
Può essere proposta contro il curatore un'azione di responsabilità previa autorizzazione del
giudice delegato oppure anche semplicemente del comitato dei creditori
SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI
LA DISCIPLINA DELL'IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI DEL FALLIMENTO
PRESENTA ALCUNE INNOVAZIONI
1. È stata prevista la reclamabilità alla corte d'appello dei decreti del tribunale e quindi è stato
abbandonato il disegno di concentrare la risoluzione delle controversie relative alla procedura
nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio fallimentare
2. Reclamo contro gli atti del curatore e anche del comitato è stato previsto solo per violazione di
legge
ITER
RECLAMO CONTRO I DECRETI DEL TRIBUNALE DEL GIUDICE DELEGATO SI SVOLGE NELLA
FORMA CAMERALE CON LE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO ALLA PROVA
A, dirette ad ASSICURARE TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI
- Legittimazione è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse
- Il termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione in particolare per chi ha chiesto o nei
confronti di cui è stato richiesto il provvedimento, e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie
disposte dal giudice per gli altri interessati, o in difetto di 90 giorni dalla data del decreto.
- L'atto introduttivo avente il forma del ricorso, deve contenere gli elementi tipici della domanda
giudiziale: in particolar modo causa pretendi e petitum e mezzi di prova.
- Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza vanno notificati al curatore e i contro interessati,
che almeno cinque giorni prima dell'udienza possono controdedurre depositando le memorie
- Il collegio di cui non potrà più far parte il giudice delegato che ha emanato il decreto
impugnato, sentite le parti e assunte anche d'ufficio le prove necessarie, provvede con decreto
motivato
Se il decreto emanato in esito al reclamo relativo a diritti soggettivi, la decisione si deve
considerare impugnabile con ricorso per cassazione
Sono incidenti su diritti soggettivi quei decreti riguardante la liquidazione del compenso del
curatore…
Stesse considerazioni vanno fatte per i decreti del giudice delegato che possono incidere su diritti
soggettivi come quelli relativi alla liquidazione dei compensi a chi abbia prestato la propria opera
nell'interesse della procedura contro i quali può essere proposto reclamo al tribunale e contro la
decisione del tribunale può essere proposto ricorso per cassazione ex art 111
con la RIFORMA nel disciplinare il reclamo contro gli atti del curatore anche contro gli atti
del comitato dei creditori costituenti espressione del potere gestori - autorizzazione e
dinieghi- si è preveduto che possa essere indirizzato anche contro comportamenti omissivi
—> la proponibilità del reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore e del comitato dei
creditori è stata limitata in caso della violazione di legge la cui sindacabilità rientra nell'ambito del
controllo sulla regolarità della procedura affidato al giudice delegato: il controllo che coinvolge
anche e soprattutto le omissioni contro le quali la doglianza potrò essere indirizzata
Siccome il reclamo contro gli atti del curatore non può incidere sugli atti da lui compiuti con terzi
si traduce in una doglianza del suo operato, nel vecchio ordinamento era ammissibile senza limiti
di tempo
Mentre oggi è stato fissato un limite di tempo a otto giorni
A seconda che oggetto del reclamo sia un atto o un comportamento omissivo, diverso è il Dies a
quo per la sua proposizione
Per gli atti e quello della loro conoscenza, per le omissioni quello della scadenza del termine
indicato nella diffida ad adempiere
La decisione che il giudice delegato è chiamato ad emanare è diversa seconda che la censura sia
contro il curatore o contro il comitato dei creditori in considerazione della ammissibilità della
sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori e non al curatore
—> contro comitato dei creditori - il giudice delegato accogliendo il reclamo contro un atto
sostituisce quel proprio provvedimento l'atto impugnato invece se si tratta di comportamento
omissivo provvede in sostituzione del comitato dei creditori
Quando il reclamo riguarda un atto del curatore il giudice delegato accogliendo reclamo può
disporre che il curatore ponga rimedio all'atto da lui compiuto con violazione di legge. In caso di
comportamento omissivo dovrà limitarsi a disporre che provveda
Ove il curatore non provveda unico strumento per assicurare la regolarità della procedura è la
revoca
Ovviamente reclamo contro gli atti e le missioni del curatore e del comitato è volta assicurare la
regolarità della procedura e non può costituire strumento di tutela di diritti soggettivi. quindi sul
reclamo quindi provvede il giudice delegato
con decreto motivato e sentite le parti e omessa ogni formalità non indispensabile. La decisione
del giudice delegato può essere impugnata entro otto giorni dalla comunicazione con reclamo al
tribunale che provvede con decreto motivato non soggetto a gravami.
SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI
ART 31 BIS
mezzo esclusivo di trasmissione delle comunicazioni al curatore è la PEC
.—- manca competenze rito controversie fall—-
IV PATRIMONIO DEL DEBITORE
VINCOLO DI INDISPONIBILITA’
art 42
La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della
disponibilità dei beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. La perdita del potere di
disposizione di beni , è correlata la destinazione del patrimonio del debitore al soddisfacimento
dei creditori concorsuali e attiene al profilo espropriativo dell'esecuzione fallimentare.
L'indisponibilità fallimentare costituisce un effetto automatico della dichiarazione di fallimento
Con riforma del 2006 questo principio rimasto fermo e sendosi statuito che la sentenza di
fallimento produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria
Abbiamo limitato TUTELA dei terzi in buona fede: gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla
data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese
INEFFICACIA DEGLI ATTI COMPIUTI DAL FALLITO
L'articolo 44 trattano dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito E 45 delle formalità eseguite
dopo il fallimento per rendere opponibile ai terzi gli atti anteriori
La perdita da parte del fallito del potere di amministrare e disporre, implica l'inefficacia degli atti
da lui compiuti. Siccome il fallito è privato della legittimazione o potere di disposizione e non della
capacità di agire, gli atti da lui compiuti sono validi ma inefficaci nei confronti dei creditori.
L'inefficacia inoltre carattere relativo: gli atti del fallito sono inefficaci nei confronti dei creditori e
del curatore può avvalersi dell'inefficacia ma può anche non avvalersene
art 44
Specifica che sono inefficaci gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti da lui effettuato e quelli da lui
ricevuti.
ATTI COMPIUTI DALFALLITO
Sono quelli non solo relativi a beni e diritti compresi nel fallimento - vendita di un bene, cessione
di credito… ma anche quelli di assunzione di debiti.
—-> Nel fallimento il patrimonio del debitore è destinato al soddisfacimento dei creditori anteriori.
Il fallito quindi non può vincolare il patrimonio fallimentare al soddisfacimento di nuovi creditori e
l'atto di assunzione del debito i…nefficace nei confronti dei creditori concorsuali
PAGAMENTI RICEVUTI DAL FALLITO
Non produce nei confronti di creditori concorsuali l'effetto estintivo del debito, e il solvents deve
eseguire nuovamente il pagamento al curatore salvo che provi che il fallito ha approfittato della
procedura, per esempio consegnato la cosa al curatore.
Il terzo che ha pagato due volte a diritto di ripetere il pagamento indebito
Gli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento sono inefficaci indipendentemente dall'iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese
—l'inefficacia non è opponibile ai terzi di buona fede
A. Quindi chi dopo la dichiarazione di fallimento, esegue in buona fede un pagamento al
fallito inefficace ex articolo 44 comma due , rimane tuttavia liberato se la sentenza non è ancora
stata iscritta nel registro
B- chi dopo la dichiarazione di fallimento in buona fede riceve un pagamento oppure
acquista un bene o un diritto in base a un atto che inefficace, è tutelato se la sentenza non è
iscritta registro delle imprese: in questo caso la tutela dell'amministrazione fallimentare si sposta
sul piano della revocabilità
INEFFICACIA DELLE FORMALITÀ ESEGUITE DOPO
IL FALLIMENTO
IL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ OPERA DALLA DATA DI FALLIMENTO
La norma del 45, in forza del quale le formalità necessarie per rendere opponibile gli atti i terzi, se
compiuti dopo dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori, trova
rispondenza nella norma dell'articolo 2914 c.c. relativa agli atti di alienazione anteriore al
pignoramento
CORRELAZIONE ART 2194 E 45 L FALL.
SONO INOPPONIBILI AI CREDITORI CONCORSUALI COME NELL'ESECUZIONE INDIVIDUALE
ex art 2914
- ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI O MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI E CHE SIANO
STATE TRASCRITTE SUCCESSIVAMENTE AL FALLIMENTO
- Cessioni dei crediti notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al
fallimento
- Alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa anteriore al fallimento
Sono poi ricomprese le locazioni non aventi data certa
Questa disciplina va coordinata con la previsione che gli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi
si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese
TUTELA DEL TERZO NELL ESECUZIONE INDIVIDUALE E CONCORSUALE
INDIVIDUALE
Concorsuale
Il vincolo di indisponibilità viene imposto
Nell'espropriazione immobiliare con la trascrizione
nei registri immobiliari e successivi acquirenti
vengono sacrificati in conformità alla disciplina della
pubblicità immobiliare
Il fallimento priva il fallito del potere di disporre Beni
diritti ma anche di ricevere i pagamenti ed
assumere obbligazioni.
Nei mobili la risoluzione del conflitto tra creditore
pignorante e successivo acquirente vale la regola
possesso vale titolo
La soluzione è stata quella di ricollegare la perdita
del potere di disposizione alla dichiarazione di
fallimento.
Quindi si prescinde totalmente dalle regole generali
sulla circolazione dei diritti
e il sistema di conflitti fra creditori concorsuali terzi
acquirenti del fallito si risolve considerando che si
collega la perdita del potere di disposizione alla
dichiarazione di fallimento purché la stessa sia
iscritta nel registro delle imprese
La tutela del terzo in buona fede è coerente con il carattere generale del pignoramento
fallimentare: essendo collegata all'attuazione di una pubblicità di carattere generale, l'iscrizione
della sentenza nel registro delle imprese risulta essere consultabile facilmente anche in via
telematica
Nell'esecuzione concorsuale l'esigenza di tutela non si pone solo per chi acquista beni o diritti ma
anche per chi esegue pagamenti per il fallito
SOSTITUZIONE FALLIMENTARE
La perdita da parte del fallito di potere di amministrazione attiene al profilo espropriativo
dell'esecuzione concorsuale, ma costituisce una peculiarità tipica del fallimento e investe il
patrimonio nella sua interezza precludendo al fallito non solo l'amministrazione dei beni diritti ma
anche l'assunzione di debiti opponibili al fallimento.
Si fa rientrare il potere del curatore nello schema della sostituzione
Comporta una scissione fra titolarità e legittimazione e il fallito conserva la titolarità dei beni
compresi nel suo patrimonio fino alienazione coattiva
La sostituzione fallimentare HA CARATTERE ONNICOMPRENSIVO : riguarda tutti i diritti e le
azioni che il debitore fallito non può esercitare perché privato del potere di amministrare e
disporre.
Nel fallimento la legittimazione all'esercizio di queste azioni atte a tutelare la massa dei creditori
che prendono il nome di azioni della massa sono sottratti i creditori singoli è attribuita al curatore
Il curatore si sostituisce al fallito nell'esercizio dei diritti delle azioni ad esso spettanti e si
sostituisce anche i creditori nell'esercizio delle azioni di massa
POSIZIONE DEL CURATORE RISPETTO GLI ATTI
DEL FALLITO ANTERIORI
Ci si chiede quale sia la posizione del curatore rispetto agli atti del fallito
talora viene considerato terzo in quanto rappresenta gli interessi della collettività dei creditori
Talvolta viene considerato parti in quanto esercita i diritti e azioni spettanti al fallito
Curatore nella posizione di terzo
consideriamo che il curatore rappresenta soprattutto l interesse della collettività
Si pone nella posizione di terzo quando fa valere la sua pretesa espropriativa
- contesta l'opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento
- Quando impugna un atto simulato o un atto pregiudizievole ai creditori
- quando si oppone a pretese di terzi volte ad escludere dalle esecuzione concorsuale beni
acquisiti al fallimento per esempio quando il terzo propone azione di rivendicazione o con
azione di annullamento, risoluzione.
Curatore nella posizione di parte quanto esercita diritti e azioni spettanti al fallito
- Quanto fa valere verso un terzo delle pretese creditorie
- Quando fa valere contro terzi pretese reali
- Quando impugna atti compiuti dal fallito se i creditori non è riconosciuta autonoma
legittimazione es. azione di annullamento o risoluzione non possono autonomamente essere
proposte dai creditori
SOSTITUZIONE DEL CURATORE NEI RAPPORTI
PROCESSUALI
LA sostituzione del curatore al fallito opera anche sul piano processuale l'articolo 43 lo prevede
espressamente
Nelle controversie anche in corso, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel
fallimento sta in giudizio il curatore
Secondo la giurisprudenza di legittimità la perdita di legittimazione processuale del fallito non
determina automaticamente l'interruzione dei procedimenti in corso, e l evento interruttivo cioè il
fallimento ,non poteva essere rilevata d'ufficio o dichiarato dalla controparte doveva essere
dichiarato dal curatore
—> invece se l'evento interruttivo non veniva dichiarato il procedimento continuava contro il fallito
ma la sentenza non era opponibile al fallimento
La riforma ha previsto che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo
sancendo l'automaticità dell'evento interruttivo
-> il termine per la riassunzione di tre mesi decorre dal momento in cui l evento interruttivo V ene
a conoscenza della parte interessata alla riassunzione
Nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento il fallito può
dispiegare l'intervento solo per questioni delle quali può dipendere imputazione per bancarotta se
l'intervento previsto dalla legge
SOSTITUZIONE NEI RAPPORTI SOPRAVVENUTI
Articolo 42 secondo comma statuisce che sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi
Non sono ammissibili al concorso i debiti contratti dal fallito dopo il fallimento
Considerando che i beni futuri sono compresi nel fallimento al netto delle passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione, occorre distinguere fra inerenza giuridica inerenza economica.
Se i beni e le passività derivano dallo stesso atto es. Debito del prezzo dovuto per l'acquisto del
bene , l onere del curatore di far fronte alle passività ,ove intenda valersi dell'acquisto del bene,
discende direttamente dall'inefficacia relativa dell'atto compiuto dal fallito.
L'inefficacia investe necessariamente l'atto in tutta la sua interezza: il curatore non potrà per
esempio invocare in efficacia per disconoscere il debito e non invocarla per far proprio l’acquisto.
Se invece il debito non deriva dallo stesso atto, il curatore potrebbe considerare compreso nel
fallimento gli acquisti e avvalersi nel contempo dell'inefficacia dei differenti atti dai quali derivano i
debiti. Quindi soccorre l'articolo 42 che sorregge anche la semplice inerenza economica
L'articolo 42 secondo comma valorizza anche la semplice inerenza economica per evitare che i
creditori concorsuali si avantaggino degli acquisti in danno di terzi verso i quali con atti separati
siano stati assunti i debiti per l'acquisto e la conservazione , conseguendo così un arricchimento
ingiustificato.
Ad essere acquisiti del fallimento non devono essere considerati beni in quanto tali ma il potere di
dare attuazione a rapporto dal quale gli acquisti derivano
Quindi da un lato il fallito non può disporre dei beni e dall'altro il curatore rimane obbligato a far
fronte alle passività inerenti solo dopo aver deciso di dare attuazione a rapporto
All'articolo 42 terzo comma è statuito che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura
fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino
superiori al presumibile valore di realizzo del bene.
In questo modo può venirsi a creare una situazione di stallo simile a quello che si presenta
quando il curatore non sceglie tra scioglimento e subentro nel contratto. Si deve ritenere che il
curatore anche qui possa essere invitato ad assumere una definitiva determinazione
Beni non compresi nel fallimento
Nel fallimento è tendenzialmente compreso l'intero patrimonio del debitore ne restano però
esclusi i beni diritti elencati dall'articolo 46 della legge fallimentare
Accanto al patrimonio separato fallimentare, destinato al soddisfacimento dei creditori
concorsuali, è configurabile
un patrimonio personale in cui sono compresi beni diritti destinati al soddisfacimento di esigenze
di vita del fallito e della sua famiglia
Vi fanno parte :
1. Beni diritti di natura strettamente personale
Si tratta di diritti che hanno almeno in parte un contenuto patrimoniale ma il cui esercizio è
rimesso valutazioni anche di ordine non patrimoniale
Diritto di far pubblicare opere d'ingegno revocare donazioni, diritto risarcimento di danni da lesioni
di diritti personalissimi…
Quando la lesione del diritto personale non incide sul patrimonio la pretesa risarcitoria carattere
strettamente personale non è compresa nel fallimento ad esempio risarcimento del danno morale.
Se invece la lesione del diritto personale arreca pregiudizio al patrimonio come ti esempio di
diffamazione che comporta lesione al diritto all onore e quindi possono essere pregiudicati gli
affari dell imprenditore , allora si può ritenere che la legittimazione a chiedere il risarcimento
spetta al curatore
2. Gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari, e ciò che il fallito
guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto gli occorre per il mantenimento di sé e
la famiglia
Il soddisfacimento delle esigenze di vita del fallito e della sua famiglia può essere assicurato da
segni di carattere alimentare, pensioni dell'attività da lui svolta. Può svolgere non solo attività di
lavoro subordinato, ma anche attività di libero professionista o di lavoratore autonomo.
Qualsiasi sia l'attività svolta in guadagno del fallito sono lasciati nella sua disponibilità nei limiti di
quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia fissati con decreto del giudice
delegato
Questa disciplina il rapporto di specialità con quella che prevede limiti di pignorabilità di pensioni
stipendi e salari > il giudice delegato può quindi lasciare i guadagni del fallito se modesti
interamente nella sua disponibilità o se cospicui può assoggettarli l'esecuzione concorsuale in
misura superiore a quella consentita nell'esecuzione individuale ma nn l intero
All'esclusione dal fallimento dei suoi guadagni il fallito ha un diritto soggettivo che si ricollega
anche all'articolo 36 che ne stabilire i limiti entro i quali i guadagni del fallito non sono compresi
nel fallimento, è necessario considerare quanto necessario per consentire un'esistenza libera e
dignitosa ai suoi familiari e a se stesso, tenendo conto della condizione personale del fallito della
famiglia.
Per cui, il decreto del giudice delegato può essere impugnato con reclamo al tribunale. Contro il
decreto del tribunale che decide sul reclamo può essere proposto ricorso per cassazione
Ove il fallito non disponga di mezzi di sussistenza può essere accordato un sussidio alimentare: la
facoltà attribuita al giudice delegato
3. Frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale
e i frutti di essi salvo quanto disposto dall'articolo 170
4. Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
Per beni cose si intendono tipicamente diritti di credito come per esempio le somme dovute
all’assicuratore
Effetti personali
Gli effetti personali sono preveduti in funzione di quelli patrimoniali
art 48 statuisce che il fallito persona fisica è tenuto a consegnare la propria corrispondenza di
ogni genere inclusa quella elettronica riguardante i rapporti compresi nel fallimento
—> la sanzione prevista in caso di inosservanza di questo obbligo è la preclusione all'accesso alla
esdebitazione
in caso di fallimento società o ente, consegna della corrispondenza va fatta al curatore.
art 49 prevede non più il divieto di allontanarsi dalla residenza senza permesso del giudice
delegato ma semplicemente l'obbligo di comunicare al curatore ogni cambiamento di propria
residenza o del proprio domicilio. L'obbligo è svolto da assicurare la collaborazione del fallito nella
procedura
I rapporti contrattuali
I beni e diritti del fallito sono compresi nell'attivo fallimentare e i debiti concorrono a formare la
massa passiva di regola anche se i beni debiti derivano dallo stesso rapporto contrattuale
Ad esempio se il fallito acquistato la proprietà di un immobile senza corrispondere il prezzo, il
bene è insinuato all'attivo e il venditore può far valere la pretesa di pagamento insinuandosi al
passivo
- Talora il curatore non si può sostituire al fallito nell'esercizio dei diritti senza far fronte
integralmente il problemi derivanti dal contratto e gli è attribuita la facoltà di dare attuazione a
rapporto contrattuale subentrando nel lato attivo nel contempo nel lato passivo del rapporto
medesimo oppure di sciogliersi dal contratto rinunciando ai diritti che ne derivano.
- Altre volte il curatore deve rispettare il diritto acquistato dal terzo perché non soggetto a
regolazione concorsuale es diritto propri possono esercitare i diritti derivanti dal contratto nel
quale subentra ex legge
- Altre volte pur essendo il diritto del contraente in Bonis astrattamente soggetto a regolazione
concorsuale come ad esempio canone del locatore di immobili diritto alla retribuzione del
prestatore e diritto ai premi dell'assicurazione contro i danni: La prosecuzione del contratto è
considerata necessaria il curatore subentra ex legge
In tutte queste ipotesi la sostituzione del curatore non ha ad oggetto beni diritti autonomamente
considerati ma rapporto contrattuale nella sua interezza quindi sia dal lato passivo che attivo
La sostituzione del curatore però non è ammessa in tutti rapporti contrattuali infatti restano
esclusi i numerosi contratti dei quali il fallimento costituisce causa di scioglimento automatico.
La disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti contrattuali è contenuta la sezione quarta capo
terzo della legge fallimentare ed altre norme si rimangono nel codice civile.
Per la disciplina dei contratti la cui sorte nel fallimento non è espressamente regolata, con riforma
del 2006 è stata introdotta una norma generale con cui si è statuito che se un contratto è
ancora in eseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando nei
confronti di uno chieste è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le
disposizioni , rimane sospesa fino a quando il curatore con l'autorizzazione del comitato
dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti relativi obblighi
oppure di sciogliersi dal medesimo
Disciplina differenziata per l'esercizio provvisorio
dell’impresa
L'innovazione di maggior rilievo riguarda l'esercizio provvisorio dell’impresa
Articolo 104 ottavo comma sia previsto che durante l'esercizio provvisorio I contratti pendenti
proseguono salvo che il curatore non intenda sospendere l'esecuzione o scioglierli
Viene così esclusa l'applicazione della norma generale che prevede la sospensione automatica
dei contratti oltre che delle norme che prevedono la scioglimento ex legge di determinati contratti
Nel contempo si offre al curatore la possibilità di sospendere l'esecuzione di provocare lo
scioglimento di quei contratti la cui prosecuzione possa ostacolare l'esercizio dell'attività
d'impresa nel rispetto del principio di economicità
ES. Contratto di appalto oneroso, somministrazione di materie prima non più necessarie a seguito
di ridimensionamento dell'attività produttiva,ETC…
QUANDO PUO’ESSERE DISPOSTO?
l'esercizio provvisorio dell'impresa può essere disposto
-con sentenza dichiarativa di fallimento
- o anche successivamente: QUI SI PRESENTANO DEI PROBLEMI
-> la norma generale sulla sospensione dell'esecuzione troverà applicazione fino a quando
non verrà disposto l'esercizio provvisorio in quel momento verrà meno la sospensione
dell'esecuzione
-> per coordinare le norme che considerano il fallimento come causa automatica di
scioglimento di determinati contratti con quella che prevede la prosecuzione del contratto in caso
di esercizio provvisorio si dovrà considerare elemento dissolutivo determinato dalla dichiarazione
di fallimento senza contestuale disposizione dell'esercizio di impresa risolutivamente condizionato
eventuale successiva autorizzazione all'esercizio provvisorio
LA NORMA GENERALE E LE ALTRE DISPOSIZIONI
DI LEGGE
Con riforma del 2006 si è ritenuto opportuno sostituire la norma che disciplinava gli effetti del
fallimento sulla vendita in eseguita con una norma generale ovvero l'articolo 72
L'articolo 72 si inserisce in un complesso sistema risultante da un lato e dalle altre disposizioni di
legge relative agli effetti del fallimento su determinati contratti, dall'altro dalla rilevanza del Cena al
lago ma nell'ambito di un procedimento esecutivo e più in generale dall'interazione fra principi
civilistici e regole dell’esecuzione concorsuale
L'articolo 72 si deve considerare applicabile salve diverse disposizioni di legge
Le diverse disposizioni di legge sono tuttavia fondate su una razza diversa da quella che sorregge
la norma generale quindi sono suscettibili di interpretazione analogica.
4. Fondamento e limiti della norma generale: i diritti
del contraente in Bonis non soggetti a regolazione
concorsuale
La sospensione dell'esecuzione dei contratti bilaterali ineeseguiti da entrambi i contraenti, e la
facoltà del curatore di scegliere fra subentro e scioglimento, sono fondate sulla soggezione a
regolazione concorsuale del diritto del contraente in Bonis, che non consente a quest'ultimo di
reclamare il soddisfacimento integrale
E sono fondate poi sull'esclusione, per effetto del sinallagrma, di un diritto del curatore di
pretendere la prestazione dovuta dal contraente in Bonis, se non si assicuri nel contempo
l'esecuzione integrale e non in moneta fallimentare della controprestazione.
Limite all'applicazione della norma generale è configurabile quando il diritto del contraente in
Bonis non è soggetto a regolazione concorsuale e può esserne reclamato il soddisfacimento
integrale
Ad essere assoggettabile a regolazione concorsuale sono i diritti di credito, non i diritti reali
acquistati dal contraente in Bonis.
—> se il contraente in Bonis prima del fallimento acquistato la proprietà un altro diritto reale, il
curatore non può sciogliendo il contratto acquisire beni o diritti usciti dal patrimonio del debitore
non più costituenti la garanzia comune dei creditori.può farlo venire ricorrano i presupposti solo
usando gli strumenti di reintegrazione della garanzia patrimoniale con riferimento ad atti
pregiudizievoli ai creditori
Il prototipo di contratto volto all'acquisto del diritto di proprietà è il contratto di compravendita.
Prima del 2006, si era esclusa la facoltà di scioglimento del curatore in caso di fallimento del
venditore, se prima del fallimento la proprietà era già passata al compratore.
Come riforma del 2006 è stata introdotta una norma generale che prevede l'esclusione
dell'applicabilità ai contratti ad effetti reali quando alla data di fallimento già intervenuto il
trasferimento del diritto.
—> viene sancito il principio della intangibilità delle pretese reali acquisite dal contraente in Bonis
prima del fallimento: quindi il curatore non può sciogliersi dai contratti traslativi o costitutivi di
diritti reali o traslativi di altri diritti come la cessione di beni.
L'intangibilità del diritto acquisito dal contraente in Bonis è subordinato alla sua
opponibilità ai creditori
ART 73 equipara alla vendita traslativa anche la vendita con riserva di proprietà in caso di
fallimento del venditore
In questo caso il curatore non può sciogliersi dal contratto
Questa regola viene applicata alla locazione finanziaria leasing in caso di fallimento del
concedente.
NORMA CONTENUTA NEL TU BANCARIO: FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE GARANTITO DA
TRASFERIMENTO DI BENE IMMOBILE SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO CD PATTO
MARCIANO.
In caso di inadempimento qualificato il creditore ha facoltà di avvalersi degli effetti del patto ed
ottenere automaticamente il trasferimento dell'immobile purché al proprietario sia corrisposto
l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle
spese di trasferimento
L'istituto ha la funzione di rendere più agevole il recupero del credito bancario, evitando al
finanziatore l'onere di dover promuovere un'esecuzione sul bene gravato da ipoteca che
costituisce una tradizionale forma di garanzia.
Questa funzione di garanzia impedisce di applicare nel fallimento del debitore venditore la
disciplina che si applicherebbe una generica vendita sottoposta a condizione sospensiva: il
curatore qui dovrà rispettare il diritto del finanziatore garantito
nel falliMento del debitore, il creditore deve chiedere di essere ammesso al passivo anche se
inaadempimento È anteriore all'apertura della procedura: poiché il patto determina il diritto
all'acquisizione della proprietà dell'immobile deve ritenersi che il titolare del diritto debba
chiederne l’accertamento
La dichiarazione di volersi valere del patto marciano può avvenire sia nel corso della procedura
che anteriormente, ma l'esercizioo il diritto al trasferimento nel corso del fallimento richiede
l'inadempimento sia accertato dal giudice delegato quale nominerà lo stimatore per la
determinazione del valore di mercato dell’immobile.
All'esito della stima il giudice delegato fisserà il termine entro cui il creditore deve versare una
somma che
—in caso di incapienza del valore deve essere non inferiore alle spese di esecuzione
—nel caso in cui il valore stimato sia superiore al credito deve essere pari alla differenza tra il
valore di stima del bene l'ammontare del debito inadempiuto
CONTRATTO PRELIMINARE
Non ha efficacia reale non è equiparabile a un contratto d'effetti reali, il contratto preliminare, nel
quale deriva solo l'obbligo di stipulare il contratto definitivo
E di principio il curatore può scegliere quindi fra il subentro e lo scioglimento in conformità alla
norma generale.
È stata esclusa l'applicabilità della norma generale quindi la facoltà del curatore di
sciogliersi dal contratto preliminare di vendita, a condizione che questi contratti siano
trascritti ex articolo 2945, e abbiano ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Questa stessa disposizione e oggi ampliata anche ai preliminari aventi ad oggetto un
immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'impresa
dell’acquirente
Il preliminare che invece non abbia ad oggetto l'acquisto di una casa destinato ad abitazione
principale del promissario acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, oppure un
immobile destinato a costituire la sede principale dell'impresa rimane soggetto alla regola
generale.
La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non è esclusa nemmeno della trascrizione del
preliminare sulla quale può essere fondato esclusivamente se il contratto viene sciolto, un
privilegio speciale sul credito alla restituzione degli acconti corrisposti.
diversa la situa qaundo anteriormente al fallimento il promissario acquirente avesse promosso
azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e provveduto alla
trascrizione della domanda giudiziale
—> sul punto sono tornate le sezioni unite della cassazione che hanno affermato l'opponibilità al
fallimento della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare se trascritta
anteriormente al fallimento
Ma una più recente pronuncia della cassazione abbandonato la tesi delle sezioni unite e ha
ripristinato l'orientamento precedente che consente al curatore l'esercizio della facoltà di
scioglimento fino al passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce la proprietà
dell'immobile promesso in vendita.
Oltre i diritti reali non è soggetto a regolazione concorsuale il diritto di godimento del
conduttore
—> il principio EMPTIO NO TOLLIT LOCATUM si applica non solo alle vendite volontarie ma
anche alle vendite coattive E se il diritto di godimento del conduttore è opponibile a chi acquista
coattivamente la cosa locata, prima di procedere alla vendita coattival'amministrazione
fallimentare non può sciogliersi dal contratto
L'esclusione della facoltà di scioglimento implica ordinariamente il subentro del curatore nel
contratto dal quale deriva l'obbligo di rispettare integralmente la regolazione contrattuale.
Per esigenza di tutela dei creditori concorsuali è stata
attribuita al curatore una facoltà di recesso anticipato dal
1. Contratto di affitto di azienda
L'affitto di azienda a non breve scadenza senza la previsione di una facoltà di recesso anticipato
può costituire ostacolo alla liquidazione concorsuale.
Con riforma del 2006 si è preveduto la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi entro 60 giorni
verso corresponsione di equo indennizzo.
Facoltà di recesso anticipato è stata riconosciuta anche a favore dell'affittante in Bonis sul
presupposto che in caso di fallimento dell'affittuario il contratto d'affitto d'azienda prosegua; il che
è possibile solo se con sentenza di fallimento sia stato disposto esercizio provvisorio di impresa.
2. CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
In caso di fallimento del locatore di immobili, quando la durata del contratto sia superiore a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, l'articolo 80 prevede una facoltà del curatore di
recesso anticipato, da esercitarsi entro un anno verso corresponsione di equo indennizzo. Questo
recesso è destinato a determinare lo scioglimento del contratto trascorsi quattro anni dalla
dichiarazione di fallimento.
Non sono assoggettate regolazione concorsuale i diritti di
godimento e di acquisto nascenti dal contratto di godimento in
funzione della successiva alienazione di immobili
—<cd rent to buy
Contratto con cui un concedente concede in godimento un bene immobile a un altro soggetto concessionario o conduttore- sul corrispettivo di un canone periodico, attribuendogli il diritto di
concludere con esso un successivo accordo traslativo della proprietà, in esecuzione del quale il
concessionario potrà imputare al prezzo una quota dei canoni già versati x il godimento.
In caso di fallimento del concedente, il legislatore ha previsto che il contratto prosegua salvo
l'esperibili ta della revocatoria fallimentare.
- il curatore è tenuto a rispettare tanto il diritto personale di godimento del concessionari, quanto
diritto di acquistare in seguito la proprietà mediante stipula di apposito negozio .
- al contratto in questione non si applica EMPTIO NON TOLLIT LOCATUM, E SICCOME VA
TRASCEITTO EX 2645 CC deve ritenersi che la trascrizione anteriore alla dichiarazione di
fallimento rappresenti requisito essenziale x prosecuzione del rapporto con curatela.
5. Acquisizione dei beni immobili in via espropriativa
Speculare rispetto il diritto del contraente in Bonis all'intangibilità dei diritti non soggetti a
regolazione concorsuale con conseguente esclusione della facoltà di scioglimento del curatore, il
diritto del curatore all'acquisizione di beni immobili in via espropriativa senza passare attraverso il
subentro nel contratto.
La disciplina del fallimento del compratore contenuta nel codice del commercio era prevista non
per il compratore di qualunque bene ma per quello di merci in quel contesto era normale il
richiamo al sinallagma
Occorre ricordare che in forza del vincolo inscindibilità fra prestazione e controprestazione, il
contraente non inadempiente, in attesa di scegliere fra esecuzione coattiva o risoluzione del
contratto, può tutelarsi
- opponendo l'eccezione di inadempimento 1460
- Oppure avvalendosi della facoltà di sospensione dell'esecuzione della prestazione da lui dovuta
Di fronte all'assoggettamento all'azione esecutiva dei diritti acquisiti da un contraente in forza di
un contratto a prestazioni corrispettive ineseguito, è necessario verificare se gli strumenti di tutela
previsti dal 1460 1461 sono opponibili al creditore procedente ai creditori intervenienti
nell'esecuzione individuale e correlativamente al curatore nell'esecuzione concorsuale
si deve considerare che :
a. Nel caso di espropriazione di crediti opinione corrente è che le eccezioni fondate sul rapporto
dal quale il credito trae origine sono opponibili ai creditori
b. Nel caso di espropriazione di beni mobili che si trovano ancora nel possesso del contraente in
Bonis e alla quale si procede quindi nelle forme previste per l'espropriazione presso terzi, il
terzo, chiamato a rendere la dichiarazione 547, può specificare che non deve la consegna del
bene perchè l’altro contraente non ha adempiuto o offerto di adempiere l obbligazione
corrispettiva o non ha prestato idonea garanzia.
correlativamente nell esecuzione concorsalie il contraente in bonis potrebbe rifiutare la
consegna della cosa perciò art 72 prevede sospensione dell esecuzione e onere del curatore di
subentro nel contratto x ottenere consegna della cosa e venderla coattivamente
c, nell espropriazione di immobili né la struttura di procedimento esecutivo, né alcuna norma di
diritto sostanziale, legittimano l opponibili ai creditori del contraente insolvente delle eccezioni
previste 1460 e61 da parte del contraente in bonus che non avesse rilasciato l immobile.
La norma dell'articolo 72 prevede la sospensione del contratto senza distinguere fra contratti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari e diritti reali immobiliari alla luce di
un'interpretazione sistematica, va inteso nel senso che il valore di subentro del curatore è
configurabile solo nel caso in cui il contraente fallito non abbia acquisito il diritto di proprietà
sull'immobile e l'acquisizione in via espropriativa dell'immobile non sia possibile.
7. Onere di subentro in contratti corrispettivi eseguiti
dal contraente in Bonis
In ossequio alla nozione di contratto pendente che è un contratto sinallagmatico, perfezionato ma
non interamente eseguito da nessuna delle due parti al momento della dichiarazione di fallimento,
la norma generale prevede la facoltà del curatore di scegliere fra subentro e scioglimento se un
contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti.
Occorre considerare che in alcuni contratti il contraente in Bonis, anche dopo l'esecuzione della
prestazione da lui dovuta, dispone di strumenti di tutela atte a paralizzare la pretesa del curatore
all'acquisizione di un bene o diritto senza passare attraverso il subentro del contratto. Quindi il
valore di subentro del curatore è configurabile anche in questi casi
1. Vendita di cose mobili e spedite al compratore prima della dichiarazione di fallimento di
questo in tal caso con l'affidamento al vettore delle cose vendute l'obbligazione di consegna
del venditore si considera eseguita, il contratto non si può considerare in eseguito da entrambi
i contraenti, ma l'articolo 75 attribuisce al venditore in Bonis la facoltà di riprendere il
possesso delle cose vendute, facendo regredire il contratto dallo stadio di contratto
interamente eseguito dal venditore, a quello di contratto interamente ineseguito da entrambi i
contraenti, con conseguente applicabilità della norma generale e la parte in cui attribuisce al
curatore facoltà di acquisire la cosa venduta al contraente fallito solo previo subentro del
contratto
2. Vendita con riserva della proprietà seguita dalla consegna al compratore della cosa venduta: è
un altro caso in cui la prestazione del contraente in Bonis si deve considerare interamente
eseguita
Anche in tal caso offerto il venditore uno strumento di tutela contro l'acquisizione in via
espropriativa della cosa rinvenuta in luoghi appartenenti al debitore: l'opponibilità ai creditori del
compratore della riserva di proprietà 1524 del codice civile in forza del quale, il venditore può
impedire l'espropriazione del bene rinvenuto
presso il compratore, opponendosi all'esecuzione individuale e l'esecuzione concorsuale, salvo la
facoltà del curatore di dare attuazione al rapporto contrattuale subentrando me e acquisire il bene
al fallimento corrispondendo integralmente il prezzo ancora dovuto.
3. Vi è poi un altro caso in cui vi è un onere del curatore di subentrare in un contratto interamente
eseguito dal contraente in Bonis: il caso il contratto estimatorio il quale 1558 i creditori
dell’Accipiens non possono agire esecutiva mente sulle cose consegnate a questo finché non ne
sia stato pagato il prezzo.
8. I diritti del contraente in Bonis soggetti a
regolazione concorsuale: esclusione del diritto di
insinuazione
Gli strumenti di tutela a favore del contraente NON inadempiente previsti degli articoli 1460 1461
assolvono una funzione cautelare nell'attesa dell'esercizio della facoltà di scelta spettante al
contraente medesimo fra attuazione coattiva del diritto e risoluzione del contratto.
Nel fallimento il contraente in Bonis mentre può pretendere il soddisfacimento integrale delle
pretese reali, può far valere le pretese creditorie solo secondo la legge del concorso.
Prima della riforma era riconosciuto espressamente al venditore in Bonis il diritto a compiere la
sua prestazione facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo: il diritto
all'insinuazione veniva riconosciuto subordinatamente al rispetto del sinallagma cioè
all'esecuzione dell'obbligazione di consegna dovuta dal contraente non fallito.
Il diritto all'insinuazione non veniva però riconosciuto in caso del fallimento del venditore e nei
contratti di somministrazione e vendita a consegne ripartite, nemmeno in caso di fallimento del
somministrato ed era quindi configurabile un diritto l'insinuazione cioè l'attuazione coattiva
secondo la legge del concorso - quindi subordinatamente all'esecuzione da parte del contraente
in Bonis della prestazione da lui dovuta-solo nei contratti ad esecuzione istantanea dei quali fosse
derivato favore del contraente in Bonis un credito pecuniario.
DOPO RIFORMA
Sostituita la norma relativa al fallimento del compratore con la norma generale, non è previsto un
diritto del contraente in Bonis a compiere la sua prestazione facendo valere nel passivo il suo
credito corrispettivo.
È venuto meno l'unico supporto normativo in cui si poteva desumere la configurabilità del diritto i
suoi limiti.
La subordinazione del diritto all'insinuazione all'esigenza ,imposta dal sinallagma di esecuzione di
prestazioni a favore dell'amministrazione fallimentare, stava fondamento dell'esclusione del diritto
all'insinuazione del ssomministrante e del venditore a consegne ripartite perché, con l'esigenza
della liquidazione concorsuale sembrava incompatibile l'imposizione al curatore della ricezione di
prestazioni reiterate.
Diciamo che quando il credito deriva da un contratto corrispettivo, in seguito la regola non è
quella del diritto dell'insinuazione rispetto al quale dobbiamo individuare le eccezioni, ma che la
regola è proprio quella della sua esclusione.
Quindi in difetto di un espresso riconoscimento legislativo come quello che era contenuto
nell'articolo 72 nella sua formulazione ante riforma, va escluso il diritto del contraente in Bonis
all'attuazione coattiva del credito derivante da un contratto corrispettivo ineseguito.
Risoluzione E scioglimento del contratto
Lo strumento di tutela del contraente non inadempiente, alternativo all'attuazione coattiva del
diritto, è quello della risoluzione del contratto per inadempimento
Secondo quanto previsto 1458 la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dei terzi, salvo gli
effetti della trascrizione della domanda di risoluzione
Quindi assoggettato il patrimonio del debitore esecuzione concorsuale ed acquisito da parte della
collettività dei creditori il diritto alla liquidazione dei beni compresi in esso, si era sempre negata la
possibilità di chiedere una risoluzione da parte del contraente in Bonis dopo la dichiarazione di
fallimento,
mentre sembrava ammissibile l'azione di risoluzione promossa prima del fallimento
CON RIFORMA
È stata sancita in via legislativa idoneità dell'azione di risoluzione promossa prima del
fallimento, a dispiegare i suoi effetti nei confronti del curatore.
È stato recepito l'orientamento giurisprudenziale che considerava ammissibile l'azione di
risoluzione, sia proposta anteriormente al fallimento, sia quando riguardante alienazioni
immobiliari e mobiliari richiedendosi
nel caso di alienazioni immobiliari -> per l'opponibilità al fallimento si richiede che la domanda di
risoluzione fosse anteriormente trascritta per i beni mobili registrati annotata
Se la pretesa risolutoria non è stata fatta valere anteriormente non è più ammissibile perché, un
eventuale pronuncia di accoglimento, potrebbe comportare effetti restitutio ori risarcitori, i quali
non essendo stati acquisiti prima del fallimento, sarebbero lesivi del principio di indisponibilità
fallimentare e della destinazione del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei creditori
anteriori.
Quando il contratto corrispettivo in eseguito da entrambi i contraenti: da un lato il contraente in
Bonis non può chiedere la risoluzione del contratto
L'altro il curatore non può pretendere l'esecuzione della prestazione dovuta dal contraente non
fallito, se non gli assicura l'esecuzione della controprestazione.
Tale situazione di stallo che si viene a creare può essere superata o con il subentro del curatore
nel contratto il conseguente adempimento integrale della prestazione dovuta al contraente, o
scioglimento del contratto e quindi liberazione degli obblighi su DI ESSO gravanti
Situazione di stallo può essere superata
— su iniziativa del curatore o del contraente in Bonis, quale data facoltà di mettere in mora il
curatore affinché scelta tra subentro o scioglimento
Termine di 60 giorni
La messa in mora del curatore assolve a una funzione di solutore del contratto in difetto di
adempimento, analoga a quella della diffida ad adempiere che nel caso il fallimento non potrebbe
essere applicata, in quanto la diffida non può essere indirizzata al fallito che non è legittimato ad
adempiere stante l'articolo 44 della legge fallimentare. Né la diffida potrebbe essere indirizzata al
curatore il quale non è obbligato ad adempiere in quanto può scegliere tra subentro e
scioglimento.
Gli effetti di dissolutivi dello scioglimento corrispondono a quelli che sarebbero derivati della
risoluzione: dallo scioglimento, come dalla risoluzione, derivano solo pretesa restitutorie che se
non riguardano beni determinati, rimangono assoggettati alla legge del concorso.
Sullo scioglimento, a differenza della risoluzione, non possono essere fondate pretese risarcitorie.
Modalità dello scioglimento
Secondo la norma generale il subentro del curatore scioglimento del contratto si ricollegano
l'esercizio da parte del curatore, di una facoltà di scelta.
La scelta del curatore è subordinata all'autorizzazione non più del giudice delegato, ma del
comitato dei creditori.
Prima della riforma prevaleva il convincimento che
— l'autorizzazione fosse necessaria per il subentro, in quanto comportante l'assunzione come
debito della massa dell'obbligazione di eseguire la controprestazione,
—-mentre lo scioglimento potesse essere autonomamente decisa dal curatore
Con il sesto comma dell'articolo 72 è stata sancita l'inefficacia delle clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento
Soluzione non va intesa in senso tecnico ma come semplice scioglimento del rapporto
contrattuale atto a fondare pretese restitutorie
SUBENTRO EX LEGE in determinati contratti
In caso di fallimento del locatore è previsto il subentro ex legge del curatore nel contratto, a
carattere quindi eccezionale il riconoscimento in capo al curatore di recedere anticipatamente dal
contratto di locazione di immobili, qualora la durata del contratto ecceda i quattro anni dalla data
di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, dovrebbe invece trovare applicazione la norma generale della
sospensione dell'esecuzione del contratto, con facoltà del curatore di scegliere fra subentro e
scioglimento.
—> in caso di fallimento del conduttore di immobili il curatore subentra ex legge nel contratto e gli
è riconosciuta solo una facoltà di recesso anticipato
La norma generale non si applica al contratto di lavoro in caso del fallimento del datore di lavoro:
esclusione della sospensione dell'esecuzione e della facoltà del curatore di scegliere, bilanciata
dalla possibilità per il curatore di recedere l'applicazione della disciplina tipica del rapporto
.
Assicurazione contro i danni
La norma dell'articolo 82 prevede che il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di
assicurazione contro i danni, salvo patto contrario salvo l'applicazione 1898 del CC se ne deriva
un aggravamento del rischio
Si intende di solito nel senso che in caso di fallimento dell'assicurato, il curatore subentra
ex legge nel contratto.
—> ma questa interpretazione non sembra essere condivisibile
La RATIO della norma dovrebbe essere individuata nell'intendimento di tutelare l'interesse
dell'assicuratore: il problema può essere risolto considerando che non vi è una equivalenza fra
l'esclusione dello scioglimento e subentra ex legge del curatore. Quindi la dizione letterale
dell'articolo 82 primo comma può essere intesa nel senso che comporta solo l'obbligo della
assicuratore di rispettare il diritto dell'assicurato alla copertura assicurativa ove siano stati
corrisposti i premi.
Scioglimento ex lege di
determinati contratti
Lo scioglimento automatico è previsto per i contratti di borsa a termine
Associazione in partecipazione in caso del fallimento dell'associante,
conto corrente
commissione
Mandato in caso di fallimento del mandatario
Rendita perpetua e rendita vitalizia
Contratto di società limitatamente al socio fallito nelle società personali
Il fondamento dell evento o realtà non è sempre lo stesso e va individuato a volte in esigenze di
tutela del contraente in Bonis a volte a tutela dell'amministrazione fallimentare
1. MANDATO
Non è previsto lo scioglimento ex legge per fallimento del mandatario per un'esigenza di tutela del
mandante e quindi del contraente non fallito
> ovviamente va esclusa la facoltà del curatore di subentrare nel contratto, proprio perché si tratta
di un contratto stipulato intuito persone ed altro canto si esclude la prosecuzione del mandato in
capo al fallito per la situazione in cui il fallito stesso viene a trovarsi
2. COMMISSIONE
Costituisce una sottospecie del mandato caratterizzata dall'oggetto e dall'assenza in capo al
commissario i poteri di rappresentanza , Ma a differenza del mandato si scioglie anche per
fallimento del committente.
Quando invece il curatore subentra nel contratto contenente una clausola compromissoria, si è
affermato che rimane vincolato alla clausola medesima.
Non appaiono compromettibili in arbitri le controversie per le quali preveduto rito speciale
regolato gli articoli 92 e seguenti, mentre per le altre controversie la compatibilità tra
procedimento fallimentare giudizio arbitrale può giustificare l'obbligo del curatore che subentra in
un contratto contenente una clausola compromissoria, di adire la giustizia arbitrale anziché quella
ordinaria.
Quando però il giudizio arbitrale sia già stato avviato, siccome il mandato si caratterizza per
l'estrema fiducia, non sembra compatibile con l'automatica sopravvivenza al fallimento del
mandato conferito agli arbitri dall'imprenditore e successivamente fallito.
3. Conto corrente
È previsto lo scioglimento per il fallimento di una delle due parti nel caso del contratto di conto
corrente. Compresa la fattispecie il contocorrente bancario
4 contratto di borsa a termine
L'articolo 76 prevede che il contratto di borsa termini se il termine scade dopo dichiarazione di
fallimento di uno dei contraenti si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento, e a tale data
va riferita la liquidazione delle differenze
5. partecipazione per fallimento dell’associante
La razzia va individuata nella impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto che consegue la
cessazione dell'attività d'impresa o alla sua prosecuzione precaria regime di esercizio provvisorio.
6. rendita perpetua e rendita vitalizia
In caso di fallimento dell'obbligato è collocata in un'altra sezione della legge fallimentare che è
quella che disciplina gli effetti del fallimento per i creditori: si prevede i criteri di quantificazione del
credito del titolare della rendita.
7. scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio fallito di società personali
Il subentro del curatore nella È poi previsto lo scioglimento del contratto relativo al finanziamento
di uno specifico affare: del socio fallito e il trasferimento coattivo della partecipazione è precluso
da un'esigenza di tutela degli altri soci per il carattere fiduciario del rapporto che lega i soci di
questa società
8. È poi previsto nel codice civile ,lo scioglimento del contratto relativo al finanziamento di uno
specifico affare:
se il fallimento della società impedisce la realizzazione continuazione
dell'operazione, ma con l'articolo 72 terre è statuito il caso in cui la realizzazione continuazione sia
possibile riconoscendo al curatore la facoltà di subentro in difetto, la possibilità per il finanziatore
di essere autorizzato realizzare o continuare l'operazione improprio o affidandola a terzi.
RATIO
Occorre che l'inammissibilità della sostituzione del curatore costituisca condizione necessaria ma
non sufficiente affinché si verifichi l'evento risolutivo: occorre che sia nel contempo in ammissibile
la prosecuzione del contratto col fallito.
Aldilà dei casi specifici,La sostituzione del curatore esclusa nei contratti che hanno ad
oggetto beni o diritti non compresi nel fallimento non acquisibili al fallimento. es. contratto
Di assicurazione sulla vita
Quando il contratto ad oggetto beni o diritti acquisibili al fallimento, la sostituzione del
curatore non è ammissibile:
2. Nell'interesse dell'amministrazione fallimentare, se il subentro è incompatibile con le
esigenze e normativa della procedura fallimentare
2. Nell'interesse del contraente in Bonis, nei contratti intuito persone, quando la
considerazione dell'identità della qualità dell'originario contraente è determinante del
contratto
Ulteriore presupposto dello scioglimento del contratto è costituito dall'inammissibilità della
prosecuzione del rapporto contrattuale con il fallito
- avviene quando l'esecuzione del contratto implichi l'utilizzo di beni compresi nel fallimento dei
quali il fallito non può più disporre, come nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la
considerazione della sua persona e motivo determinante del contratto.
- Quando fallimento fa venir meno la fiducia originariamente riposta nell'imprenditore poi fallito:
come nel caso il fallimento del mandatario
- quando la prosecuzione in capo al fallito è preclusa da divieti di legge
Contratti che proseguono con il fallito
Il problema dell'individuazione dei contratti che per il tipo per l'oggetto prosegue col fallito, è
speculare rispetto a quello dell'individuazione dei contratti che si sciolgono ex legge.
La premessa comune è quella della inammissibilità della sostituzione del curatore.
Vanno considerate le tue esigenze in gioco: prosecuzione del contratto con esigenze di
amministrazione fallimentare e quelle del contraente non fallito
vanno anzitutto considerati i contratti in cui l'amministrazione fallimentare non può subentrare
perché diretti al soddisfacimento di esigenze essenziali di vita del fallito e della sua famiglia, o non
ha interesse a subentrare in quanto la prestazione dedotta da contratto non potrebbe essere
acquisita o utilmente acquisita al fallimento.
Le 2 ipotesi di contratto si distinguono perché il fallito può efficacemente adempiere i contratti del
primo tipo, non a quelli del secondo tipo
Muovendo dalla premessa che non sono compresi nel fallimento i guadagni del fallito nei limiti in
cui sono necessari al mantenimento suo e della sua famiglia e che il fallito può ottenere un
assegno qualora o versi in stato di bisogno, si deve pervenire alla conseguenza che gli può
liberamente disporre del denaro così guadagnato conseguito per soddisfare quelle esigenze, in
relazione alle quali i guadagni sono stati lasciati nella sua disponibilità, un assegno alimentare gli è
stato concesso
Il fallito quindi può efficacemente pagare il prezzo dei beni acquistati per il sostentamento suo e
della sua famiglia, il prezzo dei strumenti necessari x l esercizio della professione arte a cui si
dedica, il canone di locazione della casa in cui abita…
Il fallito invece non può adempiere gli altri contratti: non può corrispondere i premi di un contratto
di assicurazione sulla vita a favore di terzi, pagare l'albergatore per trascorre le sue vacanze,
oppure pagare un intervento di chirurgia estetica
Qualora provveda questi pagamenti gli stessi risultano essere inefficaci
Anche quando il fallito non può efficacemente adempiere, nulla osta che altri adempia per lui è il
contraente in Bonis, a fronte del rischio di inadempimento conseguente al fallimento,
sufficientemente tutelato degli ordinari strumenti di tutela, da quello della facoltà di sospendere
l'esecuzione della prestazione, quello di provocare la risoluzione del contratto..
Quando la sostituzione falli è esclusa per la tutela dell'interesse del contraente in Bonis nel
conseguire la prestazione dell'originario contraente, normalmente il contratto prosegue col fallito e
assolve sia a strumento per conseguire quei guadagni che son necessari per il mantenimento suo
e della famiglia e per l'eccedenza vanno a da aumentare il patrimonio fallimentare
Se il fallito svolgeva attività di prestatore di lavoro subordinato, e di lavoratore autonomo di
professionista, i rapporti contrattuali normalmente continuano con il fallito.
Uno scioglimento ex legge si verifica in questi contratti, solo quando la prosecuzione con il fallito
implicherebbe l'impiego di beni compresi nel fallimento, dei quali il fallito non può disporre;
quando le qualità sulle quali il contraente in Bonis ha fatto affidamento si devono considerare in
via aprioristica venuta meno per effetto del fallimento. Oppure quando trattasi di contratti inerenti
ad attività perlopiù di natura professionale che sono vietate ai falliti.
Nei contratti in cui è configurabile un interesse del contraente in Bonis a non soddisfare gli
interessi di soggetti diversi dall'originario contraente, subentra il curatore di regola non è escluso.
Quando lo sia come ad esempio per il comodato stipulato per ragioni di amicizia e cortesia, la
regola sembra essere quella della continuazione del contratto col fallito.
EFFETTI SUBENTRO
In caso di subentro va rispettata la normativa contrattuale.
In caso di subentro del curatore nel finanziamento destinato a specifico affare, rimane ferma la
separazione dei proventi e la non assoggettabilità esecuzione anche degli investimenti dei beni
strumentali.
Sono in via eccezionale prevista Deviazione della disciplina contrattuale, come nel caso di
fallimento del locatore di immobili con durata superiore a quattro anni dalla dichiarazione di
fallimento, del conduttore di immobili o nel caso di affitto d’azienda.
Il principio per cui in caso di subentro curatore si colloca nella stessa posizione del
contraente fallito, va coordinato con quello della inopponibilità di una regolazione
contrattuale diversa da quella risultante dagli atti a lui opponibili
Problema particolare si pone per i contratti di durata.
Poiché in questi contratti, l'interesse dell'avente diritto alle prestazioni rimane parzialmente ma
definitivamente soddisfatta di ogni singola prestazione, e quindi il rapporto è caratterizzato dalla
frazionabilità, la regola dovrebbe essere quella dell'assunzione come debiti della massa, delle
contro prestazioni relative a prestazioni effettuate dopo il fallimento a favore dell'amministrazione
fallimentare e della soggezione a regolazione concorsuale delle contro prestazioni relative a
prestazioni effettuate prima del fallimento e a favore del fallito
Questa regola è espressamente prevista per il mandato
Tentativo di trovare una soluzione comune possiamo dire che
- La prededucibilità del pregresso costituisce una regola generale per i contratti di durata in cui il
subentro è facoltativo
- La prededucibilità del pregresso esclusa in caso di subentro facoltativo nel mandato perché
potendo non configurarsi come contratto di durata, il corrispettivo di una prestazione atta a
soddisfare l'interesse dell'avente diritto solo se compiutamente eseguita, avrebbe dovuto
essere considerato interamente pre deducibile. Tuttavia non si trova la motivazione
La distinzione fondata sull'unitarietà della prestazione interesse e con essa le parti hanno minato
soddisfare, può essere assunto a criteri di interpretazione del sistema, quando ci si trovi in
presenza di casi in cui sia dubbia l'applicabilità del 74 secondo comma
Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento, sia per scelta del curatore che ex legge, che carattere di definitività anche in
caso di revoca del fallimento come atto legalmente compiuti dagli organi della procedura, nei
contratti a esecuzione istantanea opera retroattivamente, e priva di giustificazione causale le
prestazioni parziali eventualmente eseguite da uno dei contraenti,
mentre i contratti di durata non opera retroattivamente in conformità a tutta la normativa che
regola lo scioglimento di questo tipo di contratti per recesso o risoluzione.
Qualunque sia il momento in cui il curatore manifesta la volontà di sciogliersi dal contratto, esso
opera comunque a far data dalla dichiarazione di fallimento.
Allo scioglimento possono conseguire le pretese restitutorie che ordinariamente vanno
riconosciute mediante ammissione in chirografoLe pretese del promissario acquirente di immobili che abbia trascritto il preliminare, vanno invece
collocati in via privilegiata
Articolo 72 quater per la locazione finanziaria comunemente detta leasing prevede che il credito o
debito del concedente regolato per differenza con quanto ricavato dalla vendita o altra
collocazione (i stipulazione di altra locazione finanziaria) del bene restituito , avvenute a condizioni
di mercato.
Riguardo al contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili- rent to
buy - prevede che, qualora a fallire sia al concessionario e il curatore decide di sciogliersi dal
contratto, il concedente abbia diritto di ritenere interamente i canoni già incamerati durante
esecuzione del rapporto. Poiché una quota di tali canoni non rappresenta già vero proprio
corrispettivo per il godimento ma un acconto sul futuro prezzo per l'ipotesi in cui il concessionario
decida poi di acquistare la proprietà del bene, la disciplina è simile al leasing
LA REINTEGRAZIONE DELLA GARANZIA
PATRIMONIALE
1. DISCIPLINA ORDINARIA E FALLIMENTARE
Il patrimonio fallimentare comprende beni e diritti del debitore ma anche beni e diritti usciti dal
patrimonio in forza di atti pregiudizievoli ai creditori.
Tali beni e diritti -a norma 64ss - possono essere recuperati non al patrimonio del debitore ma alla
garanzia patrimoniale dei creditori ( sono assoggettabili all’esecuzione concorsuale pur restando
di proprietà o titolarità di terzi acquirenti ).
Strumento di reintegrazione della garanzia è
-> inefficacia dell’atto nei confronti dei creditori che opera
a volte automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento 8 art 64 e 65 ss)
altre volte opera a seguito di pronuncia giudiziale di revoca 66-69 segg
L’inefficacia ha carattere relativo : MA occorre sottolineare che l’inefficacia art 64 segg , suppone
efficacia art 45
I rimedi si applicano a :
1. agli atti ANTERIORI AL FALLIMENTO ad esso opponibili
2. agli atti successici al fallimento ma anteriori all’iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese che siano opponibili al fallimento
Anche al di fuori del fallimento è accordato ai creditori uno strumento di reintegrazione della
garanzia patrimoniale:
azione revocatoria ordinaria disciplinata art 2901 cc ss .: tale tutela è limitata : possono essere
impugnati con la revocatoria gli atti di disposizione del debitore , nello specifico DEVE TRATTARSI
DI :
1. ATTI DI DISPOSIZIONE per cui non rientrano gli atti dovuti ( es. per il 2901 non è soggetto a
revoca l’adempimento di un debito scaduto; mentre art 67 prevede anche revoca dei
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili)
2. Non vi rientrano poi gli ATTI DI AMMINISTARZIONE cioè quelli che pur essendo frutto di
una libera scelta del debitore, costituiscono modo ordinario di amministrare i propri beni come
locazione immobile.
Mentre art art 67 prevede la revoca degli atti a titolo oneroso tra cui rientrano anche gli atti di
amministrazione come la locazione di immobili
.
b. Atti compiuti dal debitore: non vi rientrano gli atti che incidono sulla garanzia patrimoniale
senza il concorso del debitore: non è impugnabile ex articolo 2901 l'ipoteca giudiziale, revocabile
invece nel fallimento articolo 67. Non è revocabile poi l'esercizio di un diritto di opzione dovendosi
impugnare l'atto del debitore di concessione dell'opzione
PRESUPPO
STO
OGGETTIVO
2909 cc REVOCATORIA
ORDINARIA
art 64 segg l fall
La revoca 2909 presuppone la
ricorrenza del presupposto
soggettivo di mala fede +
presupposto oggettivo : pregiudizio
dei creditori ( DANNO)
Ricollegano I’inefficacia dell’atto al suo
compimento nel PERIODO DI SOSPETTO LEGALE
( sei mesi o anno anteriore al fallimento) e NON
prevedono DANNO come presupposto
dell’inefficacia.
La disciplina è ricompera nel capo
del cc relativo ai mezzi di
conservazione garanzia patrimoniale
e prevede che il creditore può
domandare siano dichiarati inefficaci
nei suoi confronti gli atti di
disposizione del patrimonio con il
quale il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni.
l’azione revocatoria fallimentare è disciplinata nella
parte relativa agli atti pregiudizievoli ai creditori.
nb il carattere astrattamente
pregiudizievole dell’atto non è suff in
questo caso perchè è previsto come
strumento di tutela contro atti del
debitore in bonIS , quindi dopo il
compimento di atti di disposizione, il
patrimonio residuo del debitore
potrebbe essere suff a soddisfare i
suoi creditori
-> ecco dunque che art 2901 chiede
che l’atto di disposizione sia
concretamente pregiudizievole, cioè
che il patrimonio residuo sia
effettivamente INSUFFICIENTE al
soddisfacimento dei creditori.
PREGIUDIZIO HA 2 CONNOTATI:
1. astratta idoneità dell’atto a pregiudicare i
creditori
2. pregiudizio in concreto arrecato ai creditori
stessi
Glia tti compiuti dal debitore sono
ASTRATTAMENTE PREGIUDIZIEVOLI AI
CREDITORI QUANDO :
- comportano diminuzione del patrimonio del
debitore come atti a titolo gratuito e atti a titolo
oneroso a corrispettivo inadeguato : si parla di
atti direttamente pregiudizievoli
- ATTI A PREGIUDIZIO INDIRETTO : pur lasciando
inalterata la consistenza quantitativa del
patrimonio, ne determinano una variazione
QUALITATIVA , con la sostituzione di beni che
possono agevolmente costituire oggetto di
vendita coattiva con beni facilmente occultabili o
di difficile realizzo ( es. vendita al giusto prezzo,
conferimento beni in società…)
- atti che NON alterano la consistenza quanti e
qualitativa del patrimonio del debitore, ma es.
pegno ipoteca vengono destinati a
soddisfacimento preferenziale esclusivo di
determinati creditori
Qui il danno come pregiudizio in concreto non è
richiesto : è proponibile quando il debitore NON è
più in BONIS e il suo patrimonio secondo l’ ID
QUOD PLERUMQUE ACCIDIT non è più sufficiente
e si considera non fosse tale nemmeno al
momento del compimento dell’atto in quanto posto
in essere nel periodo di sospetto legale.
è suff che l’atto sia astrattamente pregiudizievole :
il carattere pregiudizievole dell’atto può consistere
nella lesione della par condicio creditori , cioè
violazione di regole sulla collocazione dei crediti.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
COMPIMENTO DELL ATTO NEL PERIODO DI SOSPETTO LEGALE
con la riforma è stata ridotta sensibilmente l’applicabilità della revocatoria fallimentare con la
previsibone della Diminuzione del periodi di sospetto legale.
è rimasta pero inalterata la dilatazione del periodo sospetto legale per
1. atti fra coniugi ( si estende all’intero periodo in cui il fallito esercitava l’impresa)
2. atti infragruppo nella procedura di amministrazione straordinaria ( il periodo sospetto legale è
5 anni per glia tti previsti art 67 e 3 anni per quelli previsti al secondo comma art 67
Quindi per effetto della diminuzione del primo sospetto legale prevista per l'articolo 67 risulta
maggiormente accentuata la differenza di regime prevista in questi casi
La differenza di disciplina è giustificata dalla maggiore ampiezza del primo sospetto legale e
dell'onere della prova del presupposto soggettivo dell’azione
Secondo art 67 il periodo di sospetto legale decorre a ritroso , dalla data di dichiarazione di
fallimento .
-> PRE RIFORMA :in caso di consecuzione di procedure concorsuali il periodo sospetto legale si
doveva far decorrere dalla prima delle procedure consecutive.
-> in giurisprudenza si era affermato che poiché il fallimento che consegue al concordato
preventivo costituisce una evoluzione della stessa situazione di insolvenza, gli effetti che ne
conseguono , retroagiscono sin dall’inizio della prima procedura.
Il problema è stato poi risolto con legge 134/2012 che ha aggiunto al 69 bis
-> nel caso in cui alla domanda di concordato consegua fallimento , i termini rtt 64,65,67 e 69
decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro imprese.
viene così spostato il punto di riferimento della retrodatazione che non è più quello di
AMMISSIONE della procedura, ma quello della PUBBLICAZIONE nel registro delle imprese della
DOMANDA DI CONCORDATO.
-> rileva l non più il provvedimento giudiziale di ammissione alla procedura e la valutazione in
esso contenuto dell'esistenza di una situazione di crisi che poi ha condotto al fallimento, ma rileva
la richiesta del debitore e di apertura della procedura e l'ammissione in esso contenuta di uno
stato di crisi sfociato poi nel fallimento
Lo spostamento dall’ammissione alla domanda rileva soprattutto perchè la trodatazione diviene
indipendentedall’esito della domanda.
-> con la riforma art 69 bis la retrodatazione deve considerarsi operante anche quando la
domanda di concordato venga dichiarata inammissibile art 162
—
UNA DECLATORIA DI INAMMISSIBILITA’ PUO’ RIGUARDARE :
1. UNA PROPSOTA DI CONOCRDATO PRESENTATA ai sensi 6 comma art 161 cioè priva di una
proposta illustrata in un piano contenente descrizione analitica delle modalità, tempi di
adempimento della proposta e ( proposta piano e documentazione).
proprio nel caso in cui il debitore omette di presentare proposta , piano e documentazione
nel termine fissato dal giudice ( 60 to 120 gg oltre a ulteriori 60 gg in caso di proroga ) la
retrodatazione costituisce strumento ineludibile per ovviare a un consolidamento degli atti
pregiudizievoli precedentemente posti in essere .
ai sensi art 161 6 comma novellato NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE, il DEBIORE PUO’
esercitare facoltà alternativa di presentare NON una proposta di concordato , ma una domanda di
omologazione di accordo ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis, con conservazione degli effetti
prodotti dal ricorso.
-> la previsione sembra riferirsi agli effetti per i creditori previsti art 168 ma non vi è ragione di
escludere anche quella contro glia tti pregiudizievoli anteriormente compiuti nel periodo di
sospetto legale decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese del medesimo decreto.
…
Poiché è prevista la possibilità di passare , senza soluzione di continuità da una domanda di
concordato a una di ristrutturazione debiti -ma anche viceversa) pure in tal caso con
conservazione degli effetti protettivi, il dies a quo della retrodatazione si deve individuare in quello
in cui operano glie ffetti protettivi disciplinata rt 182 bis, anteriore a quello della domanda di
concordato inserita nell’iter 182 bis
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO : CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
Lo stato soggettivo del debitore è SEMPRE IRRILEVANTE
lo stato soggettivo del terzo —> è irrilevante sia negli atti a titolo gratuito art 64
—> sia nei pagamenti anticip,ati art 65
La malafede del terzo, intesa come conoscenza dello stato di insolvenza, è presupposto
dell’azione revocatoria fallimentare.
-> l’onere della prova di questo fatto costitutivo non è sempre posto a carico del curatore ( a volte
è presunta la conoscenza dello stato di insolvenza in considerazione dell’anormalità dell atto o
rapporti esistenti tra le parti).
Normalmente la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provato solo per presunzioni.
Quando l’onere della prova è a carico del curatore, egli può assolvervi provando la conoscibilità e
su questa base, la conoscenza dello stato di insolvenza.
->Spesso la cassazione, assume come parametri la PRUDENZA E AVVEDUTEZZA , ma se si
scende all esame delle circostanze di fatto valorizzate per giudicare immuni da vizi logici le
motivazioni in punto scientiA DECOCTIONIS ( cioè dello stato di insolvenza), è agevole constatare
che vengono valorizzate
- l’attività professionale esercitata dal terzo
- continuità e importanza del rapporto
- natura dell’atto
- contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano i sintomi di insolvenza.
La prova per presunzioni della SCIENTIA DECOCTIONIS risulta ancorata al parametro astratto del
soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza.
-> il convenuto potrà ovviamente provare di non essere concretamente venuto a conoscenza di
sintomi di insolvenza o aver tenuto un comportamento atto ad escludere lo stato di insolvenza.
SINTOMI OBIETTIVI DI INSOLVENZA SONO
- Protesti, procedimenti esecutivi immobiliari, iscrizione di ipoteche giudiziali, notizie stampa : si
ritiene qui raggiunta LA PROVA DIRETTA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS
Altre volte la conoscenza dello stato di insolvenza è desumibile dal comportamento del convenuto
in REVOCATORIA es. revoca fidi o mutamento condizioni di pagamento.
Quando la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta per legge, incombe sul convenuto
l’onere di provare la INSCIENTIA DECOCTIONIS che ha ad oggetto la insussistenza di quei
sintomi che il curatore deve provare quando l’onere della prova è a suo carico , ma essendo
indefinito il numero di possibili sintomi di insolvenza, il curatore deve fornire prova positiva della
almeno apparente situazione normale di esercizio di impresa.
Quando invece la presunzione legale è legata solo ai rapporti tra le parti , la prova non potrà avere
ad oggetto se non l’assenza di sintomi obiettivi di insolvenza e la situazione normale di esercizio
dell’impresa.
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI FALLIBILITA’
poiché la revocatoria fallimentare è esperibile sono nel fallimento e al fallimento sono
assoggettabili solo imprenditori commerciali e soci illimitatamente responsabili di società
commerciali, ci si è chiesto se il convenuto in revocatoria possa difendersi deducendo e provando
la non conoscenza di quella qualità della sua controparte che lo rendeva assoggettabile a
fallimento
-> in giuri si è affermato che NON è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la
parte convenuta al tempo dell’atto impugnato trattandosi di atteggiamento soggettivo non
compreso fra i requisiti occorrenti per accoglimento domanda .
viene affermata in giurisprudenza la rilevanza dell’ignoranza della qualità di socio illimitatamente
responsabile quando ad essere impugnati sono gli atti compiuti da questa ultimo.
-> è necessario ricordare che per la revoca degli atti del socio rileva non la sua insolVENZA ma
quella della società : risulta così evidente la necessità di quella conoscenza della qualità di socio
illimitatamente responsabile in assenza della quale, la conoscenza dello stato di insolvenza di un
soggetto ( società ) diverso sa quello con cui l’atto è stato compiuto ( socio= sarebbe del tutto
priva di significato .
SISTEMA DELLE ESENZIONI E SUO FONDAMENTO
con riforma 2005 il ridimensionamento dell’applicabilità dell’azione revocatoria fallimentare, è
stato attuato anche con la previsione di esenzioni , le quali sottolineano il MUTATO
ATTEGGIAMENTO dinnanzi alle crisi di impresa , essendo dirette a favorire la conservazione
dell’attività produttiva o a incentivare la regolazione della crisi attraverso accordi con creditori.
-> sono s tate mantenute le esenzioni previste o richiamate art 67 ultimo comma ( operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario=
Per le altre esenzioni previste da leggi speciali la norma si limita a rinvio: trattasi di esenzioni volte
a tutelare operazioni creditizie per incentivare determinati settori o tutelare riscossione di imposte
e contributi previdenziali o regolare pagamenti eseguiti nell’ambito di cessione crediti di massa.
1. AL FINE DI FAVORIRE LA CONSERVAZIONE DI COMPLESSI PRODUTTIVI sono stati esonerati
da revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei
termini d’uso.
—> il disegno appare incompiuto perché i pagamenti effettuati per ottenere fornitura di materie
prime non sono revocabili, ma lo sono invece le vendite di prodotti o commercializzati es. i
pagamenti eseguiti per ottenere la fornitura di materie prime non sono revocabili, lo sono invece le
vendite di prodotti finiti
Per termini d’uso deve riferirsi a pagamenti ( e non beni e servizi forniti nell’esercizi dell’attività di
impresa) e che tali devono essere considerati i pagamenti effettuati nei termini abitualmente
preveduti dagli operatori del settore o da quel determinato operatore, quando pratichi
abitualmente termini diversi.
es. NON SONO effettuati nei termini di uso i PAGAMENTI MANO CONTRO MANO o quelli
effettuati in RITARDO ( deve trattarsi di un ritardo sensibili e sistematico)
-> fra i pagamenti revocabili devono essere considerati anche quelli con mezzi anormali
2. Al fine di favorire ordinaria attività di impresa può essere ricondotto anche l ‘esonero da
revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti
o altri collaboratori non subordinati del fallito ( coco)
3. esonero da revocatoria di pagamenti di debiti liquidi e esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di
concordato preventivo
4. Esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti, garanzie concesse su beni del debitore, in
esecuzione di un piano di risanamento stragiudiziale, di un accordo di ristrutturazione dei
debiti e di un concordato preventivo
-> la protezione dei tentativi di accordi con i creditori è in tal modo assicurato a valle, mentre a
monte la protezione è assicurata dalla normativa sul concordato preventivo ( nonché quella sugli
accordi di ristrutturazione dei debiti)
mentre nella composizione stragiudiziale ( sin quando l’accordo non è raggiunto e si addiviene alla
fase dell’esecuzione) non è eliminato il rischio di a<ioni di disturbo che possono condizionare il
raggiungimento dell’accordo.
Raccogliendo le istanze delle associazioni di categoria è stat perdura l’ esenzione da
revocatoria delle vendite e preliminari di vendita di immobili a uso abitativo destinati a
costituire sede principale dell acquirente o parenti affini entro il 3° grado
+ immobili a uso non abitativo destinati a costituire sede principale dell attività di impresa
dell acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente
esercitata o siano stati compiuti investimenti per dari inizio, purché alla data di dichiarazione di
fallimento tale attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per darvi
inizio, purché conclusi a giusto prezzo e TRASCRITTI ai sensi rt 2645 cc. i cui effetti non
siano cessati ai sensi comma 3 art 67.
PER LA TUTELA DELL ACQUIRENTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRE è INTERVENTUTO I DLGS
122 2005 che prevede che glia etti a titolo oneroso che hanno come effetto trasferimento di
proprietà o altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l’acquirente si
impegni a stabilire, entro 12 mesi dall’acquisto o ultimazione degli stessi, ala propria residenza o
dei parenti affini nero 3 grado . se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data di stipula
del preliminare - non sono soggetti all azione revocatoria art 67.
-> l esenzione preveduta da nuovo rt 67 ha portata più ampia volta a tutelare anche l acquisto di
immobili non in corso di costruzione , ma sembra escludere la tutela su acquisti effettuati con
strumenti diversi.
VI è POI APPOSITA REVOCATORIA DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE
originariamente si era affermata la configurabilità come pagamenti delle riduzioni attraverso
rimesse a credito, delle esposizioni di conto corrente bancario.
per quanto riguarda poi la determinazione delle rimesse revocabili si fronteggiavano 2
orientamenti :
1. il massimo scoperto secondo cui le rimesse costituiscono pagamenti solo nella misura in cui
hanno contribuito alla definitiva riduzione dell’esposizione e la revoca doveva essere limitata
alla differenza fra punta massima dell esposizione e la esposizione residua alla data del
fallimento;
2. e quello della sommatoria recepito dalla cassazione secondo cui se NON costituiscono
pagamenti le rimesse che confluiscono in conto passivo, cioè esposto ai limiti del fido perché
dirette non a ridurre o estinguere l esposizione ma a ripristinare la disponibilità, costituisce
pagamento ogni singola rimessa che confluisce sul conto scoperto cioè esposto oltre ai limiti
del fido in quanto diretta a estinguere o ridurre il debito, immediatamente esigibile alla
restituzione della somma usata oltre il fido.
Il PRIMO orientamento era + rispondente all esigenza di ripristino della PAR CONDICIO al cui
soddisfacimento è preordinatala revoca dei pagamenti.
Il SECONDO consentiva recupero di somme , ma era difficilmente conciliabile con esigenza di
tutela della apr condicio.
CON RIFORMA è stato recepito il criterio del MASSIMO SCOPERTO , ma si è poi preveduta
anche una esenzione da revoca delle rimesse quando non abbiano ridotto in modo consistente l
esposizione debitoria del fallito verso la banca.
-> in sostanza si può ritenere che si siano volute esentare da revocatoria le rimesse impugnabili
nell’ambito diun andamento normale del rapporto di conto corrente, inserito cosi nell ordinaria
gestione dell impresa.
-> questo andamento normale è segnato dal abituale riutilizzo delle somme accreditate anche al
di là dell apertura di credito e per effetto della concessione, da parte della banca, di sconfinamenti
in misura NON patologica : in tale modo l esposizione non viene a ridursi in maniera consistente e
durevole e può ridursi in qualche modesta misura per effetto delle variabili esigenze di cassa , nel
quadro di ordinaria gestione di impresa.
Ormai risulta PRIVA DI RILIEVO la distinzione fra RIMESSE SU CONTO CORRENTE passivo e
quelle su conto corrente scoperto, strettamente legate al criterio della sommatoria.
La riforma ha fatto proprio il criterio del massimo scoperto per cui l'esposizione debitoria va
valutata con riferimento la data di fallimento , e individua il
rientro effettivo conseguito dalla banca attraverso l'insieme delle rimesse confluite sul conto del
periodo di riferimento, rientro che comporta violazione del principio della par condicio
7. ESENZIONI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE E REVOCATORIA
ORDINARIA
Rimane aperto il problema della revocabilità ex 2901 cc degli atti per cui sono prevedute le
esenzioni di cui sopra esclusi i pagamento di debiti liquidi e esigibili non assoggettabili in quanto
tali a revocatoria ordinaria .
Il problema va letto alla luce della RATIO DELLE ESENZIONI che possono essere raggruppate in 3
categorie:
OPERAZIONI CREDITIZIE
ALIENAZIONI IMMOBILIARI
ATTI E GARANZIE IN
ESECUZIONE DI ACCORDI PER
LA REGOLAZIONE DELLA CRISI
riguarda le garanzia accordate a
fronte della concessione di
credito e possono esser invocate
solo a condizione che si tratti di
operazioni che si inquadrino nella
finalità di legge e siano effettuate
secondo modalità e condizioni
richieste
l esenzione dalla revocatoria
fallimentare degli acquisti di
immobili a uso abitativo anche in
preliminare se trascritto, essendo
prevista solo per le vendite a
giusto prezzo, è limitata agli ATTI
normali che non cagionano un
danno diretto.
il fondamento dell esenzione
riguardante atti e garanzie in
esecuzione di accordi per
regolazione della crisi trova sua
ratio proprio nel favor di risolvere
la crisi attraverso accordi con
creditori che possono prevedere
soddisfacimento dei creditori con
mezzi anormali e concessioni di
garanzie per debiti preesistenti a
favori di creditori per cui sia
preveduto un riscadenzamento
più lungo.
l esenzione riguarda solo la
revocatoria ex art 67 2 comma ,
ferma restando revocabilità art 67
comma 1 per atti anormali.
Rimane esclusa con l esenzione
solo la rilevanza del danno
indiretto - consistente nella
sostituzione nel patrimonio del
debitore, di un bene agevolmente
la normalità delle operazioni si
aggregabile con denaro,
accompagna alla non
suscettibile in quanto tale di
configurabilità di un danno diretto essere disperso o occultatoessendosi ritenuta preminente l
L esenzione dalla revocatoria
esigenza di tutela dell acquisto
fallimentare implica il
dell immobile in quanto destinato
disconoscimento della rilevanza
ad abitazione principale dell
del danno indiretto ( quello
acquirente, parenti oa fin entro il
consistente nella destinazione di terzo grado , o costituire la sede
beni costituiti in garanzia al
principale di impresa dell
soddisfacimento prioritario del
acquirente.
creditore garantito a fronte del
finanziamento (?) ) che
Va allora esclusa l
normalmente giustifica la
assoggettabilità degli acquisti al
revocatoria fallimentare.
giusto prezzo a revocatoria
-> l ‘irrilevanza del danno
ordinaria, rimanendo assoggettati
indiretto per la preminenza dell
a revocatoria gli acquisti a prezzo
interesse alla tutela del
inferiore a quello giusto, oltre che
finanziamento attraverso
gli acquisti ( anche a giusto
determinate operazioni di credito prezzo) di immobili destinati a uso
speciale, se giustifica l esenzione diverso da quello previsto dalla
da revocatoria fallimentare, non
norma che disciplina l esenzione.
può al contempo giustificare
anche l esenzione da revocatoria
ordinaria.
la giustificazione razionale risiede
nella strumentalità di atti e
garanzie alla regolazione della
crisi che si riflette sulla elemento
soggettivo caratterizzato da
convincimento di superamento o
superabili tà della crisi.
se per l esenzione si p inteso
valorizzare l elemento soggettivo
del convincimento del
superamento o superabili della
crisi e conseguente risanamento
dell esposizione debitoria, rimane
esclusa la rilevanza della
SCIENTIA DECOCTIONIS ai fini
della revocatoria fallimentare , ma
anche quella della conoscenza
del pregiudizio ai fini della
revocatoria ordinaria
v p 165
INEFFICACIA EX LEGE E REVOCABILITA’
Secondo quanto comunemente si ritiene, l inefficacia ex art 64 e 65 opera automaticamente
all’atto di dichiarazione di fallimento, senza necessità di pronuncia giudiziale.
-> sentenza che riconosce tale inefficacia ha carattere dichiarativo e può esser proposta senza
limiti di tempo.
siccome l inefficacia opera ex leGE E la sentenza che la accerta ha natura dichiarativa, il bene
alienato gratuitamente a terzi si deve considerare assoggettato a esecuzione concorsuale per
effetto della dichiarazione di fallimento , esattamente come i beni ancora compresi nel patrimonio
del debitore.
ciò comporta obbligo del terzo di consegna del bene o di restituzione della somma ricevuta. non
implica invece automatica inopponibilità al fallimento degli acquisti del terzo subacquirente in
buona fede.
<l’inefficacia ex art 67 consegue a una pronuncia di revoca che ha carattere costitutivo
-> ciò assume rilievo sotto il profilo di decorrenza degli interessi e dei frutti
COMPETENZA a conoscere dell’azione revocatoria spetta al tribunale fallimentare ex art 24
trattandosi di controversia che deriva dal fallimento.
-> anche l azione revocatoria esercitata dal curatore , pur trattandosi di controversia che non
deriva dal fallimento. è attribuita al tribunale fallimentare.
Mentre l’inefficacia ex legge può esser fatta valere senza limiti di tempo, sono previsti limiti
cronologici all azione revocatoria.
—> 2903 cc prevede per l’azione revocatoria ordinaria termini di prescrizione di 5 anni decorrente
dalla data di compimento dell’atto.
con riforma 2006 è stato introdotto nella legge fallimentare art 69 bis : Le azioni revocatorie
possono essere promosse decorsi 3 anni da dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 5
anni da compimento dell atto.
-> il decorso dalla data di compimento dell atto si giustifica solo x la revocatoria ordinaria non x
revocatoria fallimentare il cui momento genetico è quello della dichiarazione di fallimento.
in ogni caso il decorso del termine non preclude possibilità di opporre la revocabilità in VIA DI
ECCEZIONE.
-> è prevista imprescrittibilità dell’eccezione di annullabilità pur essendo costitutiva l’azione di
annullamento
La revocabilità viene opposta in sede di verifica dello stato passivo x escludere ammissione a
stato passivo del credito o prelazione fondati su titolo revocabile.
La pretesa revocatoria può esser opposta in via di eccezione anche in sede di verificazione delle
domande di rivendicazione.
è assodato che il passaggio dalla revocatoria fallimentare a quella ordinaria costituisce
mutamento della domanda
9. OPPONIBILITA’ DELL ‘INEFFICACIA E REVOCA AL TERZO
SUBACQUIRENTE
ART 2901 CC STATUISCE CHE L’INEFFICACIA DELL’ATTO non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dei terzi in buona fede , salvi effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
-> la norma dettata x inefficacia conseguente a revoca ex 2901 cc si applica pacificamente anche
a inefficacia 64 e anche quella conseguente a revoca ex art 67 e 69
IL SUBACQUIRENTE A TITOLO GRATUITO non è protetto e l’inefficacia ex 64 o revoca del suo
dante causa, si ripercuote sul suo acquisto.
è protetto invece il SUBACQUIRENTE A TITOLO ONEROSO SE DI BUONA FEDE salvo non abbia
trascritto il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione, contro il suo dante causa, della
domanda di revoca o di quella volta a far accertare inefficacia ex art 64 .
LA MALAFEDE DEL TERZO subacquirente viene comunenmente intesa come consapevolezza
della instabilità dell’acquisto del suo dante caysa, cioè della revocabilità o inefficacia se questi
venga dichiarato fallito.
Se oggetto dell’acquisto sono BENI MOBILI NON REGISTRATI, la prova della malafede dovrà in
primo luogo riguardare la conoscenza, in capo al subacquirente, dell’identità dell originario dante
causa.
Se invece, oggetto dell’acquisto sono beni immobili o mobili registrati il subacquirente non può
ignorare da chi il dante causa abbia acquistato risultando, il precedente acquisto da pubblici
registri.
La conoscenza da parte del subacquirente, dell’instabilità dell acquisto del suo dante causa, si atteggia in modo
differente a seconda che l acquisto sia inefficace ex art 64 o revocabile ex art 67-69 legge fall.
1.
2.
in caso di acquisto a titolo gratuito da parte del dante causa del subacquirente a titolo oneroso sembra doversi
considerare sufficiente la conoscenza in capo al subacquirente del carattere gratuito dell acquisto del suo dante
causa.
se invece l’acquisto del dante causa, a titolo oneroso è richiesta in capo al subacquirente, quella conoscenza dello
stato di insolvenza del primo alienante, che condiziona stabilità dell acquisto.
10. EFFETTI DELL’INEFFICACIA E DELLA REVOCA
Gli effetti dell ‘inefficacia ex legge e della revoca sono differenti a seconda degli atti che ne sono
colpiti:
ATTI INEFFICACI EX LEGE E REVOCABILI
atti inefficaci ex legge art 64
art 64statuisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori , se compiuti dal fallito nei 2 anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, GLI ATTI A TITOLO GRATUITO.
-> sono quelli che comportano una attribuzione patrimoniale senza corrispettivo
- donazione
- cessioni di credito senza corrispettivo
- remissioni di debito
- rinunce ( rinuncia all eredità è impugnabile=
Non è necessario l atto comporti il trasferimento a terzi di beni o diritti essendo sufficiente la
sottrazione senza contropartita alla garanzia comune dei creditori .
es. è atto a titolo gratuito la costituzione di un fondo patrimoniale 167 cc
SE all’attribuzione patrimoniale corrisponde una attribuzione patrimoniale della controparte a
favore di un terzo, è prospettabile una onerosità dell’atto falla parte dell accipiens.
CASO ART 2901 GARANZIE PER DEBITO ALTRUI : sono considerate a titolo oneroso quando
contestuali al credito garantito.
l’art 67 l fall. ha espressamente compreso tra glia tti revocabili , ai sensi 2 comma, (quindi atti
normali), quelli costitutivi di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.
- > non è espressamente previsto pagamento per debito altrui. secondo la giuri NON è atto a
titolo gratuito quando il 3° riceve un vantaggio per la sua prestazione dal debitore, creditore o
altri.
art 64 si APPLICA agli ATTI A TITOLO GRATUITO ESCLUSI I REGALI D’USO E ATTI COMPIUTI IN
ADEMPIMENTO DI DOVERE MORALE O SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’.
_> tuttavia i regali d uso e atti compiuti in adempimento di dovere morale o scopo di pubblica
utilità sono parimenti pregiudizievoli per i creditori e quindi sono revocabili ai sensi 67 e 69 lf.
art 64 I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento
mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento
Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a
norma dell'articolo 36. (1)
la nuova disposizione costituisce riflesso nel fallimento del 2929 bis.
La tracrizione ( o meglio annotazione ) della sentenza dichiarativa di fallimento , nei registri
pertinenti la circolazione del bene oggetto della atto , acquista nuova efficacia , privando
automaticamente di effetti gli atti dispositivi compiuti dal beneficiario dll atto inefficace dopo
trascrizione della sentenza.
-> tutela del terzo beneficiario dell atto inefficace è affidata al reclamo art 36
Diciamo che la tutela del terzo beneficiario è decisamente compressa anzitutto perché termine
per proporzione del reclamo è molto breve.
-> ma anche los trumento stesso del mezzo di impugnazione e provvedimento che ne costituisce
l esito ( decreto motvato impugnabile con ricorso straord in cassazione ) compromette la
posizione del terzo beneficiario
ART 65 statuisce che sono privi di effetti rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono
nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente , se eseguiti nel biennio anteriore al
falliemnto.
-> l’inefficacia ex lege è prevista perchè il pagamento anticipato dei debiti scaduti
succesivamente al fallimento è valso a sottrarre il credito a regolazione concorsuale.
( anche se non rientra nella previsione specifica art 67 di pagamento di debiti esigibili, viene
equiparato).
con riforma della disciplina società di capitali è stato previsto ulteriore caso di inefficacia ex
legge : pagamento ai soci nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del credito,
considerato postergato, al rimborso dei finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale.
-> seguito del rimborso il socio, la società o ente che esercita l attività di erezione e controllo,
potrà insinuare il credito come postergato
ATTI REVOCABILI A TITOLO ONEROSO
sono atti a titolo oneroso quelli che importano un’attribuzione patrimoniale verso corrispettivo :
atti con cui
- i l’imprenditore ha trasferito a terzi beni o diritti ( vendita, permuta…)
- ha costituito su propri beni diritti di godimento reali o personale come udufrutto, superficie,
locazione..
- anche la transazione è revocabile come atto a titolo oneroso in relazione a reciprocità delle
concessioni
Sono revocabili anche glia tti che non diminuiscono la consistenza nell’attivo patrimoniale ma
incrementano il passivo es. fideiussione
AI FINI DELLA REVOCA cio che importa non è cosa è uscito dal patrimonio del debitore , ma
solo il compimento dell atto nel periodo sospetto e la scientiAA DECOCTIONIS.
ART 67 DISICIPLINA IN MODO DIFFERENZIATO GLI ATTI A TITOLO ONEROSO IN RELAZIONE
AL CORRISPETTIVO
1. se fra le prestazioni vi è squilibrio in danno del debitore poi fallito, il carattere pregiudizievole
della atto è maggiormente accentuato e l’atto è revocabile se compiuto nell’anno anteriore
l’anormalità dell’atto fonda poi una presunzione legale di conoscenza dello stato di
insolvenza e quindi incombe l onere del terzo di provare la inscientia decoctionis
2. se fra le prestazioni non vi è squilibrio in danno del fallito : l ‘atto è revocabile se compiuto nei 6
mesi anteriori e incombe sul curatore onere della prova dea SCIENTIA DECOCTIONIS. 67 C 2
PRIMA DELLA RIFORMA , per stabilire in quale misura lo squilibrio assumesse rilevanza per
applicazione del primo o secondo comma, si faceva riferimento alla notevole sproporzione
-> ora si parla numericamente di sorpassare oltre un quarto il giusto prezzo ma resta problema
dell accertamento del giusto prezzo
PROBLEMA :simulaizone del prezzo
-> spesso nelle vendite immobiliari il prezzo dichiarato è inferiore a quello pattuito e corrisposto
perchè l’ acquirente subisce la pretesa del venditore di ottenere-arte del prezzo in nero .
-> è evidente l interesse del acquirente in revocatoria a far constare il prezzo realmente pattuito
la giuri è giunta alla conclusione cg era simulazione è opponibile al curatore
Ovviamente non può esser privata per testimoni o per presunzioni perché il curatore non può
rendere confessione r1412hd o giuramento : quindi può essere provata solo documentalemnte
con scrittura avente data certa anteriore al fallimento
ATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI DI PRELAZIONE
Gli atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti altrui e atti costitutivi di garanzie personali
atipiche o tipiche,
se NON contestuali sono inefficaci ex legge art 64
se contestuali sono revocabili ex 67
atti costitutivi di diritti di prelazione x debiti propri non sono mai considerate atti a titolo gratuito e
sono solo revocabili.
-> la contestualità o meno rileva in tal caso solo x stabilire se si tratti di atto normale o anormale.
LA ANORMALITA’ DELLE GARANZIE NON CONTESTUALI è EVIDENTE
-> la garanzia non contestuale può essere costituita alla scadenza della obbligazione o
anteriormente
—> se costituita alla scadenza : l atto è valutato con minor rigore ed è revocabile se intervenuto
nel semestre anteriore al fallimento
-> se l’obbligazione preesistente non è ancora scaduta l’atto è valutato con maggior rigore ed è
revocabile se intervenuto nell’ anno art 67
la contestualità non va intensa in senso strettamente cronologico, ma in senso funzionale.
Sussiste quando la concessione del credito e costituzione della garanzia, sono voluti.
Spesso nella prassi sono escogitati espedienti per occultare la non contestualità della garanzia.
-> caso più frequente è il mutuo ipotecario accordato per estinguere esposizioni pregresse.
( procedimento indiretto per sostituire esposizioni a breve con esposizioni a medio lungo
termine ): in giuri non si dubita della non contestualità dell ipoteca.
-> oppure altro espediente è costituire garanzia contestualmente all aumento di fido ( idem non
contestuale )
I PAGAMENTI
ad essere revocabili sono tutti i pagamenti sia eseguiti spontaneamente , sia coattivamente.
-> la revoca dei PAGAMENTI COATTIVI è conforme al sistema revocatorio fallimentare del quale
sono soggetti a revoca non tanto gli atti compiuti dal debitore, quanto atti che incidono sul
patrimonio e trova riscontro nell’espressa previsione della revocabilità dell’ipoteca giudiziale che
viene conseguita dal creditore senza, se non contro , volontà del debitore.
-> le vendite coattive non pregiudicano la garanzia patrimoniale e costituiscono anzi strumento di
attuazione della garanzia medesima.
PAGAMENTO DEL TERZO-> muovendo dalla premessa che sono revocabili gli atti che
incidono sul patrimonio del debitore , deve essere esclusa la revocabilità del pagamento del
terzo.
-> il patrimonio del terzo non subisce variazioni e ove il solvenS si surroghi nei diritti de creditore
soddisfatto è chiamato a soddisfarsi nel concorso come il creditore originario.
Il pagamento del terzo può riguardare il patrimonio del debitore solo in 2 casi :
1. se eseguito con denaro del fallito e in tal caso per la giuri è revocabile indipendentemente
dalla consapevolezza da parte dell accipiens della provenienza del denaro dal patrimonio del
debitore.
2. se il terzo, dopo aver eseguito pagamento, si sia rivalso x l intero credito acquistato per
surrogazione con un suo debito
VENGONO CONSIDERATI REVOCABILI ANCHE I PAGAMENTI CONTESTUALI
-> è controverso se ai pagamenti mano contro mano può essere riferita esenzione
La distinzione fra normale e anormali è riproposta per i pagamenti
a- la CONSOCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA si PRESUME e il periodo di sospetto legale
è esteso all’anno per gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
denaro o altri mezzi normali di pagamento.
-> onere di provare la SCIENTIA DECOCTIONIS incombe sul curatore e il periodo di sospetto
legale è limitato al semestre per i pagamenti liquidi ed esigibili art 67
Il tipico atto estintivo di di debiti con mezzi anormali è la DATIO IN SOLUTUM
-> spesso in giuri è considerata DATIO la restituzione al venditore di merce acquistata e non
pagata
-> in realtà la restituzione della merce si ricollega a una risoluzione consensuale della vendita e
occorre distinguere
- se il motivo è l incapacità del compratore di pagare il prezzo e il fine perseguito è di
estinguere il debito: il 67 può trovare applicazione per effetto di una qualificazione dell’atto in
relazione al fine.
- se l’accordo è invece intervenuto prechè la merce era viziata o non aveva qualità
promesse, la risoluzione consensuale non è mezzo per estinguere il debito ma normalissimo atto
a titolo oneroso revocabile ez art 67 2 comma.
Per qualificazione del mezzo di pagamento come anormale non rileva quanto consegue il
creditore , che può essere anche denaro dovutogli, ma il mezzo attraverso cui lo consegue.
SONO PAGAMENTI CON MEZZI ANORMALI :
- quelli conseguiti con mandato in REM PROPRIAM all’incasso
- o con cessione di credito
salvo siano stati in origine previsti come mezzi di estinzione contestualmente al sorgere del
dovuto
SONO MEZZI NORMALI
- quelli considerati equivalenti al denaro - assegni circolari, bonifico, assegni bancari- o
comunemente accettati nella pratica commerciale
- quelli conseguiti in forza di mandato in REM PROPRIAM o cessione del credito contestuali al
sorgere del credito
- le operazioni bancarie di ANTICIPAZIONE CREDITI in cui la riscossione DEL CREDITO
ANTICIPATO in forza di un mandato all’incasso o di una cessione costituisce lo strumento di
rientro dalle anticipazione cd. operazioni autoliquidanti. la cessione del credito anticipato rientra
nello schema legale dello sconto.
- la cessione del credito o mandato in rem propriam e vengono abitualmente pattuiti nelle
operazioni di anticipazione su ricevute bancarie, su fatture, all’esportazione.
Anticipazioni sui crediti possono essere accordate nell’ambito di un rapporto di FACTORING e di
regola vanno accordate sul monte dei crediti ceduti al factor.
art 68 PAGAMENTO DELLA CAMBIALE SCADUTA
il creditore consapevole della insolvenza del debitore di regola non può , accettando il
pagamento, sottrarsi alla regolazione concorsuale del suo credito, ma se vi sono coobbligati, può
agire liberamente contro essi.
tuttavia art 68
- il pagamento di una cambiale non è revocabile se il possessore di questo doveva accettare e
per non perdere l azione cambiaria di regresso: l ‘esenzione dalla revocatoria opera se vi sono
obbligati di regresso e se il pagamento da parte dell’obbligato principale è intervenuto prima
della scadenza dei termini per levare il protesto
- IN TAL CASO L AZIONE REVOCATORIA può essere promossa contro ultimo obbligato in via di
regressi nei confronti del quale il curatore provi che conosceva stato di insolvenza dell
obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale
ATTI FRA I CONIUGI
la disciplina prevista art 67 è derogata per glia tti compiuti fra coniugi sotto duplice profilo :
a- periodo sospetto legale è ABNORMENENTE dilatato e si estende all’intero periodo in cui il
coniuge esercitava impresa
b- conoscenza dello stato di insolvenza è sempre presunta
Gli atti compiuti fra i coniugi oltre il biennio anteriore al fallimento , sono revocabili ex art 69, ma il
coniuge del fallito può difendersi deducendo e provando la propria INSECNTIA DECOCTIONIS .
-> se non prescritta può essere proposta azione revocatoria ordinaria, dovendo in tal caso il
curatore, provare il presupposto del pregiudizio e la sua conoscenza da parte del debitore fallito,
ma rimanendo irrilevante stato soggettivo del coniuge
AZIONE REVOCATORIA ORDIANRIA
gli atti compiuti in precedenza ai 6 mesi - 1 anno dal fallimento, possono esser impugnati con
azione revocatoria ordinaria purché proposta nel termine quinquennale che decorre dalla data
dell’atto impugnato.
-> l’ambito di applicazione della revocatoria ordinaria è più ristretto, siccome possono essere
impugnati solo glia tti di disposizione compiuti dal debitore.
Quindi NON SONO REVOCABILI EX ART 2901 CC :
1. gli atti dovuti che non possono essere considerati atti di disposizione :
- es. adempimento di debito scaduti, stipulazione di contratto definitivo in adempimento
di un preliminare
2. atti di amministrazione che non possono essere considerati atti di disposizione : non è
revocabile la locazione immobiliare salvo sia di lunga durata ( revocabile quella ultranovennale)
3. atti posti in essere da terzi e incidenti sul patrimonio del debitore ( non sono revocabili perchè
non sono poste in essere da debitore): es. ipoteche giudiziali
L’esercizio nel fallimento della revocatoria ordinaria importa deviazione della disciplina prevista art
2901 cc sotto profilo di legittimazione ed effetti.
LEGITTIMAZIONE ALLA REVOCATORIA ORDINARIA SPETTA in via esclsivova AL CURATORE.
-> se prima del fallimento è stata proposta da un creditore il curatore può sostituirsi o promuovere
azione ex novo? sembra preferibile ex novo
PRESUPPOSTI DELL’AZIONE SONO DISCIPLINATI ART 2901 CC
- eventUS DAMNI : In tal caso insufficienza dl residuo patrimonio del debitore a soddisfare i suoi
creditori
- è RICHIESTA CONOSCENZA DEL pregiudizio da parte del debitore ( a differenza di quanto
avviene nella revocatoria fallimentare nella quale lo stato soggettivo cel debitore è irrilevante) e
da parte del terzo acquirente se l acquisto è a titolo oneroso
- se l acquisto è a titolo gratuito , l’acquirente di buona fede è sacrificato
- se viene impugnato atto del debitore non fallito e atto di disposizione è anteriore al credito,
presupposto soggettivo non può essere conoscenza del pregiudizio che non si è ancora
verificato, ed è richiesta così la dolosa preordinazione
ATTUAZIONE COATTIVA CREDITO
nel fallimento abbiamo concentrazione di tutte le pretese infatti vi è divieto di iniziare e
preoseguore azioni esecutive individuali.
art 51 sancisce divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali
-> il divieto riguarda azioni esecutive sui beni compresi nel fallimento e si estende a tutte le azioni
esecutive : quelle per espropriazione, a quelle per esecuzione degli obblighi di fare o non fare e
per esecuzione di obblighi di consegna o rilascio.
Rimane esclusa la cd esecuzione in forma specifica dell obbligo di concludere un contratto art
2932 cc che si svolge nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione
-> in caso di conflitto tra avente diritto alla stipulazione e creditori dell’obbligato, è risolto dando
importanza al promissario acquirente che abbia trascritto domanda anteriormente al
pignoramento
La riforma ha poi previsto specifico divieto di azioni esecutive o cautelari individuali, ma con
deroghe
-> RATIO DEL DIVIETO è non tanto mantenere par condicio, quanto consentire agli organi del
fallimento di scegliere tempi e modi della liquidazione del patrimonio del debitore, con solo
obbligo di darne conto nel programma di liquidazione.
Sappiamo che gli organi fallimentari posso procrastinare la liquidazione dell’attivo nell’interesse
della collettività dei creditori.
Ecco dunque che il fondamento delle deroghe al divieto di azioni esecutive individuali vuole
assicurare a determinate categorie di creditori pronto realizzo su beni su cui vantano diritto di
prelazione
la facoltà di esercitare azioni esecutive individuali non implica deviazione dalle regole sulla
collocazione dei crediti, ma attribuisce un PRIVILEGIO PROCESSUALE E NOOOOON sostanziale.
Il creditore procedente non ha diritto di ritenere le somme riscosse nel procedimento esecutivo
quando si debbano soddisfare creditori concorsuali aventi collocazione poziore.
Il creditore che intende promuovere azione esecutiva individuale deve chiedere e ottenere
ammissione allo stato passivo del fallimento con riconoscimento della prelazione che gli spetta.
CREDITI PER I QUALI è CONSENTITO l’esercizio di azioni individuali :
1. crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio con diritto di ritenzione : dopo l’ammissione al
passivo possono essere realizzati anche durante il fallimento :l’esercizio dell’azione esecutiva
individuale deve essere autorizzato dal giudice delegato chiamato a determinare le modalità a
norma dell art 107
Il creditore gode poi di una tutela rafforzata se il suo credito è garantito dal pegno non
possessorio : il creditore può valersi delle varie forme di autotutela esecutiva stragiudiziale
previste 7 comma. alla sola condizione che il suo credito sia stato ammesso al passivo con
prelazione.
2. il TU bancario permette di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali sugli immobili
ipotecati a garanzia di OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO
REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI
nel fallimento essendo le pretese creditorie, secondo l ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT destinate
a rimanere insoddisfatte parzialmente e dovendosi comunque assoggettare i crediti a regolazione
concorsuale per rispetto della par condicio, i CREDITI NON PECUNIARI vanno sin dall‘origine
quantificati in DENARO e ammessi a stato passivo secondo loro valore ->CONVERSIONE IN
DENARO DI CREDITI NON PECUNIARI.
la regola non è enunciata ma solo presupposta dal art 59 e va correaltacon art 55 secondo
comma
-> prevede , ai fini del concorso , la scadenza anticipata alla data di fallimento dei crediti pecuniari
ed è ispirata al principio di irrilevanza dei mutamenti successivi, in forza dei quali non è ammesso
al concorso il credito alla rivalutazione monetaria.
se invece il credito è scaduto anteriormente , l ammissione al passivo vA disposta secondo il
valore della prestazione alla data della scadenza. -> se poi tra tale moment e dichiarazione di
fallimento il valore della prestazione è incrementato, va disposta ammissione al passivo anche x l
a differenza
Anche i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione di fallimento - scadenza anticipata dei crediti -> la partecipazione al concorso è poi prevista non solo x crediti non scaduti, ma anche per
CREDITI CONDIZIONALI a cui vengono queiparati quelli che non possono farsi valere contro il
fallito se non previa escussione di obbligato principale.
questi crediti possono essere ammessi a passivo con riserva : le quote di riparto ad essi
spettanti vengono ripartite dopo il verificarsi della condizione mentre durante la pendenza restano
accantonate.
—> l accantonamento di quote evidenzia che x questi creditori l ammissione al passivo assolve a
una funzione cautelare
ASPETTO già rilevante è la SOSPENSIONE, AGLI EFFETTI DEL CONCORSO, DEL DECORSO
DEGLI interessi sui crediti chirografari art 55 c 1.
-> i creditori chirografari partecipano al concorso per capitale e interessi convenzionali o legali
maturati sino alla data di fallimento
gli interessi continuano a decorrere , anche gli effetti del concorso sui credi garantiti da pegno,
ipoteca o pribilegio.
->l’estensione della prelazione agli interessi è regolata da cc richiamata da a rt 54 3 comma :
la prelazione si estende agli interessi successivi al fallimento nella misura convenzionale,
limitatamente all anno/ annata in corso
convenzionali per l’anno in corso alla fata del fallimento e per quelli dell anno precedente nella
REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI CREDITI
SOLIDALI
Nel rapporto esterno con il creditore ciascuno dei coobbligati solidali può essere costretto
all’adempimento per la totalità
- nel rapporto interno fra coobbligati , l’obbligazione può gravare i coobbligati nella stessa misura
o in differente misura
- il coobbligato che paga l interno ha azione di regresso nei confronti degli altri obbligati , ma
solo per la parte di ciascuno di essi.
Nel FALLIMENTO il RAPPORTO ESTERNO dei coobbligati con il creditore, è regolato in
conformità della disciplina generale attribuendosi al creditore il diritto di concorrere nel fallimento
di ciascuno di quei coobbligati che sono falliti per l intero credito e fino a totale pagamento ,
fermo restando il diritto di agire liberamente contro i coobbligati non falliti
RAPPORTO INTERNO fra coobbligati è influenzato dalle peculiarità della procedura fallimentare.
- in caso di pagamento parziale anteriore al fallimento il creditore è ammesso al concorso per il
residuo e il coobbligato che ha eseguito il pagamento ha diritto di concorrere per la somma
pagata.
- il solvens, in conformità al principio 1299 può insinuarsi solo nei limiti in cui ha azione di
regresso
in caso di pagamento parziale SUCCESSIVO AL FALLIMENTO il regresso può essere esercitato
solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per intero credito
DEROGA ALLA REGOLAZIONE CONCORSUALE DEI
CREDITI: COMPENSAZIONE
secondo art 1241 quando due soggetti sono obbligati l uno verso l altro , i due debiti si
estinguono per la quantità corrispondente
- la compensazione è legale i crediti reciproci sono omogenei liquidi ed esigibili: in tal caso opera
ex legge anche se deve essere eccepita
- giudiziale se il credito eccepito in compensazione non è liquido: il giudice , effettuata la
liquidazione, dichiara la compensazione che oepera quindi per effetto di pronuncia giudiziale
- volontaria quando non sussistono i presupposti per la compensazione legale o giudiziale e
tuttavia le parti si accordano per la compensazione
se PRIMA DEL FALLIMENTO si sono verificati presupposti della compensazione legale ,
essendosi il credito verso il fallito estinto ex legge per compensazione, non è configurabile alcuna
deroga alla regolazione concorsuale dei crediti che riguarda i crediti ancora esistenti alla data del
fallimento.
Se alla data del fallimento non sussistono i presupposti per la compensazione legale e il credito
verso il fallito è ancora esistente, la compensazione comporta invece deroga alla regolazione
concorsuale dei crediti in quanto il creditore del fallito consegue il soddisfacimento integrale
posto che - essendo al contempo debitore, resta liberato del proprio debito.
LA legge fallimentare art 56
.> i creditori hanno diritto di compensare con i loto debiti verso il fallito i crediti che essi vantano
verso lo stesso, ancorché non ancora scaduti prima della dichiarazione di fallimento
—> significa che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito, i crediti che
essi vantano verso lo sesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di falliemnto.
si limita a considerare il caso in cui manchi uno dei presupposti della compensazione legale :
esigibilità del credito verso il fallito.
-> la norma può esser interpretata come speciale adattamento al fallimento della compensazione
legale, giustificato da anticipata scadenza dei crediti verso il fallito che la dichiarazione di
fallimento comporta.
se però alla data di fallimento il credito del fallito non è scaduto , il problema della compensazione
di pone, quando scaduto il credito, il curatore ne reclama pagamento.
-> secondo pronuncia delle sezioni unite cassazione, rilevante è solo l anteriorità al fallimento
della radice causale del credito e non ostano alla compensazione né alla circostanza che alla data
del fallimento difetti del requisito della liquidità
è una conclusione dubbia alla luce del 2 comma art 56 - per i crediti non scaduti la
compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la
dichiarazione di fallimento o nell anno anteriore.
-> si è voluto limitare e non ampliare la previsione primo comma, sicché il presupposto della
reciprocità dei crediti alla data del fallimento deve considerarsi indefettibile :
CREDITI NON CONCORSUALI : CREDITI VS
FALLITO E VS LA MASSA
poiché il fallito è privato del potere di disposizione dalla data di dichiarazione di fallimento, non
solo non può disporre efficacemente di beni e diritti compresi nel fallimento, ma non può
nemmeno vincolare il patrimonio separato fallimentare al soddisfacimento di debiti derivanti da
atti da lui compiuto.
SONO CONFINATI NEL APTRIMONIO PERSONALE DEL FALLITO
- i debiti che derivano da atti successivi di qualsiasi tipo, siano essi atti negoziali, altri atti leciti o
anche atti illeciti
Così se il fallito contrAE il mutuo O CAGIONA altri con dolo o colpa un danno ingiusto il debito
che ne deriva rimane personale del fallito e dovrà essere fatto valere sul patrimonio del fallito
dopo ritorno in Bonis
Ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità del concorso non è l'accertamento che può essere anche
successiva al fallimento, ma la risalenza a prima del fallimento del presupposto del debito: ad
esempio ammissibile il concorso il credito tributario anche quando accertamento tributario sia
intervenuta una causa di fallimento se il presupposto dell'imposizione e quindi il titolo del credito
è anteriore
Non sempre i crediti anteriori sono ammissibili al concorso: se il credito risulta dal documento
privo di data certa quindi in opponibile al fallimento esempio una cambiale senza protesto, oppure
da un titolo inefficace come un atto a titolo gratuito o revocabile, nonostante l’anteriorità , il
credito È escluso dal concorso di debito relativo è compreso nel patrimonio personale del fallito
Sono poi esclusi dal concorso crediti che, pur derivando da titolo anteriori maturano dopo il
fallimento
es. Poiché la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi sui crediti chirografari
agli effetti del concorso, gli interessi successivi continuano a maturare ma non sono ammissibili al
concorso.
Poiché con il fallimento il potere di disposizione attribuita agli organi preposti al fallimento, in
particolare al curatore che l'organo esterno della procedura, i debiti successivi vanno soddisfatti
nel fallimento se derivano da atti del curatore, se non gli si negoziali o illeciti.
Esempio se il curatore stipula un contratto subentra in un contratto preesistente e si rende poi
inadempiente la pretesa creditoria va sodd disfatta nel fallimento.
Questi debiti comunemente chiamati debiti della massa, non sono concorsuali vanno soddisfatti
in prededuzione cioè con precedenza rispetto ai debiti anteriori ammessi a concorso.
I debiti successivi al fallimento o sono riconducibili ad atti del fallito, in tal caso rimangono
confinate nel suo patrimonio personale, o sono sorti in dipendenza di atti dell'azione fallimentare
costituiscono debiti della massa da soddisfare in prededuzione
.
VII PROCEDIMENTO
FALLIMENTARE
1. ACCERTAMENTO STATO PASSIVO E DIRITTI REALI E
PERSONALI DI TERZI
2. LIQUIDAZIONE ATTIVO
3. RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
1. ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO E DEI
DIRITTI REALI E PERSONALI DI TERZI
operazioni preliminari e previsione di insuff realizzo
Tale fase ha duplice funzione, cioè di verificare sotto il controllo della collettività dei creditori
1. Il DIRITTO ALL ATTUAZIONE COATTIVA delle pretese attraverso la partecipazione alla
ripartizione del ricavato della liquidazione dell’attivo e delle pretese alla consegna di beni mobili o
rilascio di immobili.
-> quando non vi sono prospettive di realizzare un attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto ammissione al passivo, è previsto che su istanza del curatore, il TRIBUNALE,
prima della data fissata per la verifica, disponga di non farsi luogo al procedimento di
accertamento passivo relativamente ai crediti concorsuali.
La procedura in ogni caso prosegue : infatti la chiusura del fallimento per mancanza di attivo è
prevista quando non vi è la possibilità di soddisfare, nemmeno in parte, i creditori concorsuali, né
crediti prededucibili né spese di procedura. sono fatti salvi i crediti pre deducibili e le spese di
procedura
2. IL DIRITTO ALL’ ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO FALLIMENTARE di determinati beni mobili
rinvenuti in luoghi appartenenti al fallito o immobili dei quali figuri rirolare.
-> quando si deve procedere ad accertamento del passivo, i creditori concorsuali hanno onere di
presentare domanda e lo stesso onere grava su titolari di diritti reali o personali.
-> termine per la presentazione delle domande e data dell’udienza di verifica risultano dalla
sentenza di fallimento
è previsto poi uno strumento integrativo di questa forma di pubblicità volto a favorire la
tempestiva presentazione delle domande : l’avviso che va indirizzato individualmente a creditori e
titolari di diritti reali e personali.
—> a tal fine il creditore deve compilare
- elenco creditori con indicazione dei crediti e diritti di prelazione
- elenco di coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari, immobiliari, su cose
in possesso o nella disponibilità del fallito
Dopo aver compilato elenchi e averli depositati in cancelleria, il cursore deve dare avviso a
creditori e titolari di diritti reali e personali, della DATA dell’udienza e temine entro cui vanno
presentate le domande. Nonché avviso circa le conseguenze previste art 31 bis in caso di omessa
comunicazione, da parte del creditore, della pec e sue eventuali successive modifiche.
-> nell’avviso il curatore deve anche indicare il proprio indirizzo pec che verrà usato dai
creditori per la trasmissione delle doande.
Con la riforma si è statuito che l’avviso deve contenere ogni utile informazione per agevolare
presentazione della domanda.
LA DOMANDA
La domanda di ammissione di un credito allo stato passivo e quella di restituzione / rivendicazione
di beni mobili e immobili vanno presentate nella forma del ricorso al giudice delegato, nel termine
perentorio di 30 gg prima dell’udienza considerandosi tardive quelle presentate successivamente.
Possono essere sottoscritte personalmente senza necessità di patrocinio di un difensore.
La domanda va sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata o digitale , e trasmessa al
curatore via pec all’indirizzo che ha indicato nell avviso previsto art 92.
Il ricorso per ammissione a stato passivo ha struttura e effetti di domanda giudiziale.
-> v art 163 cpc
- indicazione della procedura cui intende partecipare
- generalità ricorrente
- petitum ( che per domanda di ammissione è una somma di denaro )
- causa petendi -> elementi di fatto e di diritto che costituiscono ragione della domanda
deve poi eventualmente contenere il titolo di prelazione
Se manca indicazione pec, le comunicazione successive del curatore saranno effettuate tramite
deposito in cancelleria
mancanza o assoluta incertezza degli elementi essenziali della domanda che nel cpc comporta
nullità emendabile in caso di vizio della edito con arinnovazione o integrazione , determina qi la
INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA ART 93.
La trasmissione della domanda con mezzi diversi da pec es. lettera o deposito in cancelleria,
determina irrecivibilta della domanda che può essere RIpresentata nei termini previsti x le
domande tardive
Il GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE è documentale quindi richiede non l’indicazione di mezzi di prova
come nel procedimento ordinario art 163 cpc ma documenti dimostrativi.
-> l indicazione non è prescritta a pena di inammissibilità , essendo preveduta allegazione dei
documenti al ricorso, ma anche la possibilità di presentare documenti integrativi dino a 5 gg prima
dell udienza
La presentazione del ricorso produce effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento art 94. ( rimane interrotto decorso della prescrizione / rimangono impedite le decadenze
La verificazione : le parti e il ruolo del giudice delegato
l’accertamento dei crediti e dei diritti di rivendicazione e restituzione di beni in possesso o nella
disponibilità del fallito vede contrapposti e potenzialmente configgenti l interesse del ricorrente e
quello della collettività dei creditori concorsuali.
Quando non sussistono i presupposti per il riconoscimento di credito o prelazione, l attribuzione
del diritto a partecipare al riparto pregiudica i creditori concorrenti che vedono ridotte le
prospettive di soddisfacimento del loro credito.
Quando non sussistono i presupposti per l’esclusione dal patrimonio fallimentare di un bene in
possesso o nella disponibilità del fallito, l’accoglimento della domanda di restituzione o
rivendicazione parimenti pregiudica i creditori concorrenti che vedono sottratto un bene la cui
liquidazione è destinato al loro soddisfacimento .
NEL SISTEMA PREVIGENTE la tutela di questo interesse, che è non individuale ma collettivo- era
affidato al GIUDICE DELEGATO: la verifica non era un procedimento in contraddittorio.
—> il giudice delegato poteva ammettere crediti solo nei limiti della domanda perché chiamato
solo a verificare che quanto richiesto dai singoli ricorrenti fosse compatibile con interesse della
collettività
-> nello stesso interesse della collettività era chiamato a rilevare d ufficio fatti estintivi,
modificativi, impeditivi che nel procedimento ordinario possono essere sollevati solo su eccezione
di parte
L’attribuzione al giudice delegato di tale ruolo si giusitifcava sotto un profilo sostanziale in
considerazione del possesso da parte sua, di cognizioni tecnico giuridiche delle quali il curatore è
spesso sprovvisto e scarsa propensione dei creditori a contestare i crediti concorrenti.
POST RIFORMA 2006
-> il carattere nettamente giurisdizionale ( cioè di giurisdizione contenziosa) della fase di
verificazione ha introdotto il legislatore del 2006 ad attribuire al curatore il carattere di PARTE e
sottolineare LA TERZIETA’ del giudice delegato che oggi è chiamato a statuire sulle domande
presentate dai creditori e dai titolari di diritti reali e personali nei limiti delle CONCLUSIONI
FORMULATE ED AVUTO RIGUARDO alle eccezioni del curatore, quelle rilevabili d’ufficio e quelle
formulate dagli altri interessti.
—> il giudice delegato non può più rilevare d’ufficio fatti modificativi, estitntivi, impeditivi es.
prescrizione di un credito, revocabilità di una prelazione: può farlo solo se il curatore o creditore
concorrente lo eccepisce.
La fase di verificazione è strutturata come procedimento contenzioso seppure a carattere
sommario, avanti a un giudice terzo imparziale nel quale assumono il ruolo di parte da un lato i
singoli ricorrenti dal altro il curatore e i creditori concorrenti, non invece il fallito che può solo
chiedere di essere sentito e presentare osservazioni al progetto di stato passivo.
tuttavia la scelta legislativa da un lato rende più gravoso il compito del curatore, di più non vale
nemmeno a eliminare del tutto la contaminazione fra attribuzioni di giurisdizione contenziosa e
organo del fallimento
Il procedimento
La verificazione si svolge in una udienza alla quale possono partecipare tutti i creditori concorsuali
che hanno diritto di interloquire su tutte le domande di ammissione e restituzione o rivendicazione
di beni.
Essendo un procedimento sommario con pluralità di parti, per assicurare l esercizio del diritto di
difesa a ciascuno, è erpvista la redazione da parte del curatore di un progetto di stato passivo , il
deposito in cancelleria con trasmissione ai creditore via pec, almeno 15 gg prima dell udienza e
facoltà degli interessati ( fallito compreso) di presentare osservazioni scritte e documenti
integrativi, trasmettendoli al curatore fino 5 gg prima dell udienza
La redazione del PROGETTO presuppone l esame, da parte del curatore, di ciascuna domanda e
formulazione delle sue motivate conclusioni
-> poiché ai creditori è riconosciuto il diritto di presentare documenti integrativi, risulta chiaro che
il contraddittorio si cristallizzera solo all udienza e in udienza il curatore avrà possibilità di
prendere definitivamente posizione sulla domanda
.In ogni caso il curatore , fino all udienza, può modificare le conclusioni.
secondo art 95 il giudice delegato può procedere a atti di istruzione su richiesta delle parti
compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento ( è inteso nel senso che è
consentita audizione di persone informate dei fatti nella forma di sommarie informazioni):
-> per la richiesta di atti di istruzione non sono previsti termini di decadenza
LA PROVA DEL CREDITO E DELLA PRELAZIONE E
OPPONIBILITA’ DELL’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE
ANTERIORE AL FALLIMENTO
l’accertamento del passivo serve a regolare il diritto dei singoli creditori a partecipare al riparto e
quindi a risolvere un conflitto di itneressi, almeno potenziale fra singoli creditori e la collettività dei
creditori rappresentata dal curatore che appare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.
-> l’accertamento del diritto al riparto implica accertamento del credito verso il debitore fallito ma
questo stesso accertamento deve essere opponibile agli altri creditori che hanno interesse a
escludere dal concorso coloro che non abbiano diritto
QUESTA FUNZIONE DELL accertamento del passivo , influenza la prova del credito e del diritto al
riaprto.
Il diritto a partecipare al riparto spetta solo ai creditori ANTERIORI AL FALLIMENTO ; se il credito
è fondato su prova scritta , la data ( e la sua anteriorità al fallimento ) deve essere certa e
computabile nei riguardi di terzi secondo le regole 2704 cc.
HANNO DATA CERTA :
- atti pubblici e scritture private autenticate
- la data delle scritture private è certa secondo art 2704 cc dal giorno della registrazione, da
quello in cui la data è riprodotta in pubblici registri, da quello di morte o sopravvenuta
impossibilità fisica del sottoscrittore o gg in cui altro fattore stabilisca in modo ugualmente
certo l anteriorità di formazione del documento
Per la prova del credito non è sempre necessaria la scrittura.
-> se non è richiesta ad substantial es. cambiale o leasing , o a ad probationeM ES. transazione la
prova può essere data con uno qualsiasi di mezzi di prova arte 2699 cc e segg
-> nel giudizio di accertamento del passivo però non sono ammissibili mezzi di prova che
presuppongono lacapacità di disporre - confessione giuramento -> il giudice delegato può poi trarre elementi di convincimento dalle dichiarazioni del fallito che
NON possono assumere carattere confessorio e la cui attendibilità va vagliata dali accertamenti
svolti dal curatore e da informazioni acquisite presso terzi
.
IL CREDITO PUO’ POI ESSERE ACCERTATO giudizialmente già prima della dichiarazione di
fallimento , dunque in tal caso si pone il problema non più dell’anteriorità del credito al fallimento,
ma dell’idoneità deòò’accertamento giudiziale a fondare il diritto di partecipare al riparto
Possiamo distinguere diverse situazioni:
SE il credito si fonda su una
SENTENZA O DECRETO
INGIUNTIVO PASSATI IN
GIUDICATO
Se il credito - ma anche diritto su
beni mobili o immobili- risulta da
sentenza NON passata in
giudicato, il credito va ammesso
o il diritto va riconosciuto a meno
che il curatore non proponga o
prosegua il giudizio di
impugnazione
è comunque necessario il suo
assoggettamento a verifica in
sede concorsuale perchè il
giudicato copre rapporto
creditore - debitore in merito a
dedotto e deducibile; non copre
invece rapporto creditorecreditori concorrenti e non copre
ciò che nel giudizio fra creditore e
debitore non poteva esser
dedotto: l inefficacia del titolo nei
confronti dei creditori ex art 64 o
revocabilità che si traduce in
inefficacia per i creditori
l’accertamento del credito rimane
sottratto al rito semplificato
dell’impugnazione e viene
assoggettato al rito in esito al
quale è stata emanata la sentenza
:dovrà esser proposto o
proseguito il giudizio di appello
( o cassazione)
in tal caso se l impugnazione è
stata proposta e stanno
decorrendo i termini, deve
ritenersi applicabile art 238 cpc
relativo alla sopravvenienza della
perdita della capacità di stare in
giudizio. Dal principio di
attrazione al rito ordinario delle
fasi di impugnazione della
sentenza discende poi che
- è necessaria l’impugnazione
-
La verifica è necessaria se la
condanna ha ad oggetto un
credito non pecuniario, per la
necessità di conversione dei
crediti non pecuniari in pecuniari
La funzione di verifica implica che
le statuizioni del giudice delegato
riguardano oltre al credito anche
la prelazione e le determinazioni
sulla prelazione rimangono in ogni
caso riservate alla sede naturale
dell’accertamento del passivo
anche della sentenza di
condanna generica , salvo non
si contesti l an ma venga in
discussione solo il quantum
se la sentenza è favor al
debitore dichiarato fallito, il
debitore che intende
contestarla è tenuto anche egli
a proporre impugnazione
se il credito risulta da decreto
ingiuntivo contro cui sia stata
proposta opposizione ancora non
definita con sentenza , non
essendo ancora intervenuta una
decisione sul credito in
contraddittorio, il curatore non ha
onere di proporre o proseguire
giudizio di opposizione a
ingiunzione
Statuizioni del giudice delegato
Le statuizioni del giudice delegato possono essere di diversi tipi:
1. INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA : in tal caso la domanda può esser riproposta
2. AMMISSIONE, ESCLUSIONE TOTALE O PARZIALE del credito della prelazione
3. AMMISSIONE con RISERVA : in tal caso la statuizione acquisisce carattere di definitivi , ai fini
del concorso, se non viene impugnata nei termini e nelle forme prevedute art 99
L’ammissione e l’esclusione riguardano il CREDITO e ove richiesta, la PRELAZIONE.
Va sottolineato che l’accertamento della prelazione , anche quando ha ad oggetto beni
determinati, implica solo la verifica del titolo della prelazione e non anche l’esistenza dei beni nel
patrimonio fallimentare.
Le statuizioni del giudice delegato , oltre che di ammissione ed esclusione possono essere di
ammissione con riserva.
Le ammissioni con riserva possono essere disposte:
1. per i crediti condizionali e quelli che non possono essere fatti valere se non previa escussione
di un obbligato principale
2. per i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al
creditore: è riconosciuta la possibilità di presentare documenti integrativi fino all’udienza . se
la produzione non è possibile nemmeno all’udienza per fatto non imputabile al creditore, va
disposta ammissione con riserva di produzione
3. per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale con sentenza non passata
in giudicato per i quali , l’accertamento prosegue in sede extraconcorsuale avanti al giudice
dell’impugnazione competente secondo le regole ordinarie
PRIMA DELLA RIFORMA la pendenza di accertamento in sede extraconcorsuale giustificava solo
l’ammissione con riserva ai crediti di imposta esigibili mediante ruolo per i quali pende ricorso
innanzi alle commissioni tributarie.
-> per i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato era previsto che è necessaria
impugnazione.
CON RIFORMA
si è ritenuto opportuno valorizzare la valutazione positiva sul credito risultante da sentenza non
passata in giudicato da cui risulta un grado di probabilità dell esistenza del credito maggiore di
quello dell iscrizione a ruolo di un credito di imposta.
Il diverso spettro di valutazione in sede di verifica implica che debba essere disposta l’esclusione
anziché ammissione con riserva, quando in sede concorsuale venga mossa e ritenuta fondata una
contestazione non su esistenza e validità del titolo , ma sulla opponibilità ai creditori ai sensi art
64 ss. dovendosi sottolineare che l’ammissione , sia pure con riserva, precluderebbe la separata
impugnazione del titolo.
In sede di verifica deve esser accertata la prelazione
-> se non viene contestata il credito va ammesso con riserva con la prelazione
-> se la prelazione viene contestata e ritenuta fondata il credito va ammesso con riserva in via
chirografaria e la statuizione del giudice delegato potrà essere impgugnata ai sensi art 98
limitatamente all esclusione della prelazione con instaurazione di doppio contenzioso in sede
ordinaria sul credito e concorsuale sulla prelazione
Poiché l’ammissione a stato passivo si sostanzia nel riconoscimento del diritto al riparto
fallimentare, il creditore non può vedersi attribuire quote di riparto se non sia stato definitivamente
ammesso.
-> poiché ammissione con riserva implica valutazione positiva sul credito, a favore del creditore
ammesso con riserva è previsto accantonamento quote che gli spetterebbero all’atto di
ripartizione attivo.
La funzione dell’ammissione con riserva è quella cautelare di riservare al creditore, attraverso
accantonamenti, le quote che gli saranno dovute se a quando la riserva sarà POSITIVAMENTE
sciolta.
PRIMA DELLA RIFOEMA LE MODALITA ‘ DI SCIOGLIMENTO RISERVA ERANO CONTROVERSE
CON RIFORMA è stato espressamente disciplinato lo scioglimento della riserva : quando si
verifica l evento che ha determinato accoglimento della domanda con riserva, su istanza del
curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto,
disponendo che deve intendersi accolta definitivamente art 113 bis.
-> il giudice delegato, quando si verifica l’evento, deve disporre che l’ammissione deve intendersi
accolta definitivamente e quando la verificazione dell evento si deve considerare esclusa ( es.
mancamento della condizione ) deve disporre che l’ammissione deve intendersi definitivamente
esclusa e svincolate a favore degli altri creditori le somme accantonate.
MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
deve intervenire con decreto del giudice delegato che si dovrà considerare impugnabile ex art 26
dai creditori concorrenti in caso di scioglimento riserva a favore del creditore ammesso o dallo
stesso creditore nel caso di procedimento che va ad escluderlo definitivamente.
Non è precisato se questa modalità debba trovar applicazione per qualsiasi tipo di riserva o solo
per quella ( come detto da giurisprudenza pre riforma) il cui scioglimento fosse indipendente dalla
volontà del creditore o legata a una attività che non può esser svolta in sede di verifica, dovendosi
altrimenti impugnare la statuizione con opposizione a stato passivo.
si deve ritenere che si sia voluto disciplinare allo stesso modo lo scioglimento di riserve di
qualunque tipo.
Il decreti di esecutività dello stato passivo e efficacia delle
statuizioni in sede di verifica e impugnazione
Esaurite le operazioni dell’adunanza dei creditori il giudice delegato forma lo stato passivo e lo
rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria art 96.
- > il giudice delegato non può più come in precedenza, riservarsi la definitiva formazione dello
stato passivo fino a 15 gg dopo che l adunanza dei creditori ha esaurito le sue operaizoni, deve
invece provvedere in chiusura dell’adunanza anche al fine di consentire ai creditori ammessi di
procedere alle operazioni di voto per la richiesta di sostituzione curatore o comitato creditore ex
art 37 bis.
Il decreto del giudice delegato è un provvedimento di giurisdizione contenziosa emanato nel
contraddittorio delle parti interessate quindi le statuizioni in esso contenute se non impugnate ai
sensi art 98 contengono accertamento definitivo del diritto di partecipare al riparto e acquisiscono
autorità di cosa giudicata.
OGGETTO DELL ACCERTAMENTO è il DIRITTO A PARTECIPARE AL RIPARTO rispetto al quale l
accertamento del credito costituisce oggetto di COGNITIO INCIDENTER TANTUM.
-> le statuizioni assumono carattere di definitivi : questa efficacia di giudicato endofallimentare è
espressamente riconosciuta art 96 non solo x le statuizioni contenute nel decreto di esecutività
dello stato passivo, ma anche x le decisioni assunte dal tribunale all esito dei giudizi art 99 di
opposizione e impugnazione.
Le impugnazioni
contro le saturazioni del giudice delegato possono essere proposte
opposizione
- impugnazioni ordinarie dei crediti ammessi
- impugnazione straordinaria di revocazione
OGGETTO : possono riguardare sia le statuizioni sui crediti, sia quelle su diritti reali e personali
( ma queste possono riguardare anche beni immobili)
CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE?
Può ESSERE PROPOSTA DAL CREDITORE O DAL TITOLARE di diritti su beni immobili o mobili
che contesti il mancato ccogliemnto - in tutto in parte- della propria domanda.
Va proposta nei confronti del curatore art 98 che rappresenta l’interesse della collettività dei
creditori.
a differenza di quanto previsto in precedenza non è più contemplata l’opposizione dei creditori
ammessi con riserva , con conseguenza che in caso di ammissione con riserva il creditore può
proporre opposizione solo se ha richiesto ammissione piena e lamenti accoglimento parziale della
sua domanda per effetto dell apposizione della riserva.
L’IMPUGNAZIONE secondo art 98 3 COMMA PUO’ESSERE PROPOSTA
- dal curatore
- dal creditore
- dal titolare di diritti su beni mobili o immobili i quali contestino che la domanda di un creditore o
di altro concorrente sia stata accolta
va proposta NEI CONFRONTI DEL CREDITORE concorrente la cui domanda è stata accolta, ma
al giudizio partecipa anche il curatore.
-> di piò deve riconoscersi la legittimazione a proporre impugnazione anche nei confronti di chi si
sia visto accogliere una domanda volta ad escludere dal patrimonio fallimentare beni in possesso
o disponibilità del fallito
Principale novità consiste nel riconoscimento della legittimazione all’impugnazione anche al
curatore in coerenza con l attribuzione allo stesso di parte e non + di ausiliario del giudice.
la REVOCAZIONE PUO’ esser richiesta dal curatore, creditore e titolare di diritti su beni mobili o
immobili, quando sono decorsi i termini per l opposizione o impugnazione contro i provvedimenti
di accoglimento MA ORA ANCHE CONTRO i provvedimenti di RIGETTO.
MOTIVI REVOCAZIONE v art 395 pc
1. falsità prove
2. dolo : messa in opera di espedienti tali da far apparire artificiosamente una situazione reale
ingannando organi fallimentari con danno alla massa creditori
3. errore essenziale di fatto ( falsa percezione materiale che abbia indotto giudice a ritenere
sussistenza di fatto che non esiste ) ma a differenza di art 395 n 4 non deve necessariamente
risultare da atti e documenti della causa
4. mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per
causa non imputabile : assume importanza anche ignoranza dell esistenza dei documenti
imputabile a negligenza
Procedimento di impugnazione
secondo normativa previgente il decreto di esecutorietà emanato dal giudice delegato veniva
assimilato al decreto ingiuntivo ed opposizione e impugnazione si articolavano in 3 gradi di
giudizio che si svolgevano secondo le regole del contenzioso ordinario.
Con riforma si sono perseguite finalità acceleratorie
a. regolando il contraddittorio e il diritto della prova nella fase di verifica avanti al giudice
delegato, opposizione e impugnazione sono state configurate come giudizi di secondo grado
b. come per tutte le controversie endofallimentari si è adottato modello camerale
TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE è 30 GG decorre per le impugnazioni ordinarie dalla
comunicazione che il curatore deve inviare via pec ( depositando in cancelleria per creditori che
non hanno indicato la pec) ai sensi art 97 a tutti i creditori
e per l impugnazione straordinaria, dalla scoperta del fatto o documento.
IL CONTRADDITTORIO SI INSTAURA IN MODO DIVERSO a seconda che ad essere impugnata
sia una statuizione di RIGETTO O ACCOGLIMENTO
- RIGETTO: L’OPPOSIZIONE ALLA STATIZIONE DEL GIUDICE delegato va proposta nei confronti
del curatore il quale ha assunto ruolo formale di contraddittore di ciascun ricorrente , chiamato
a eccepire fatti estintivi modificativi impeditivi : l’inammissibilità della proposizione di nuove
eccezioni nella fase di gravame implica esclusione della possibilità di far valere in via di
eccezione ragioni di infondatezza della pretesa dell’opponente diverse da quelle rilevate nella
precedente fase.
-> il curatore è contraddittore necessario ma ciò non preclude ai singoli creditori concorrenti di
tutelare direttamente il loro interesse opponendosi all ammissione di coloro che vantano pretese
creditorie o pretese di esclusione di teteminati beni dal patrimonio fallimentare: si deve ritenere
che attraverso l intervento nel giudizio di opposizione, possano sollevare eccezioni precluse al
curatore.
con la riforma, riconosciuta legittimazione all’impugnazione anche al curatore, non pare dubbio
che anche quando non sia egli tesso l’impugnante, rivesta il ruolo di parte nel giudizio di
impugnazione.
-> rimane però vincolato dalle conclusioni assunte nella fase di verifica innanzi a giudice delegato.
PROCEDIEMNTO è REGOLATO allo stesso modo, qualunque sia il tipo di impugnazione
proposta.
-> l’impugnazione si propone con ricorso che deve contenere esposizione dei fatti e elementi di
diritto su cui si basa la impugnazione ( cioè i motivi di impugnazione e conclusioni) + indicazione
specifica a pena di decadenza , dei mezzi di prova cui il ricorrente intende avvalersi.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza in camera di Consiglio e il ricorrente , nel termine di 10 gg
dalla comunicazione del provvedimento deve provvedere alla notifica del ricorso del decreto di
fissazione di udienza al curatore, al fallito e eventuale controinteressato.
La parte nei confronti della quale la domanda è proposta e gli eventuali intervenienti devono
costituirsi almeno 10 gg prima dell udienza, depositando memoria difensiva contenente eccezioni
processuali di merito non rilevabili di ufficio, nonché indicazione mezzi di prova e documenti
prodotti.
Dopodiché espletata istruttoria in contraddittorio con le parti, il tribunale in composizione
collegiale decide con decreto contro il quale può esser proposto ricorso inc tassazione nel
termine di 30 gg decorrente da comunicazione del decreto da parte della cancelleria.
10. LE DOMANDE TARDIVE
Le domande di accertamento dei crediti e dei diritti reali o personali su beni mobili o immobili, per
esser vagliate nell udienza di verifica fissata con sentenza di fallimento, devono esser presentate
almeno 30 gg prima.
Se presentate successivamente sono ugualmente ammissibili ma considerate TARDIVE.
Non sono ammissibili e quindi i relativi crediti preclusi, se presentate DOPO IL 12 MESE o
18esimo in caso di proroga disposta nella sentenza di fallimento per particolare complessità della
procedura, dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, salvo il
ricorrente non provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Con riforma si è statuito che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge
nelle stesse forme art 95 cui si applicano art 93 e 99.
-> mentre all’udienza di verifica fissata con sentenza di fallimento possono parteciparvi tutti i
creditori essendo loto comunicato l’avviso di cui rt 92, per l udienza di decisione delle domande
tardive è previsto che il curatore ia avviso a coloro che hanno presentato domanda.
EFFETTI DELLA AMMISSIONE TARDIVA
- art 112 i creditori ammessi tardivamente, se chirografari, concorrono solo alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione, salvo che il ritardo sia dipeso da cause a essi non imputabili.
- se assistiti da cause di prelazione hanno diritto al soddisfacimento preferenziale
prima della riforma si affermava in giuri la necessità di far risultare nelle forme della dichiarazione
tardiva di credito, il mutamento nella titolarità del credito ammesso per cessione e surrogazione.
con art 115 si è statuito che il curatore provvede alla rettifica formale di stato passivo, qualora la
cessione sia stata comunicata, unitamente alla documentazione che attesti l intervenuta cessione.
-> stessa disciplina si applica alla surrogazione
11. DOMANDE DI RESTITUZIONE E
RIVENDICAZIONE
IL RITO speciale artt 93 ss era previsto pre-riforma , solo per le domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di beni mobili, in quanto assoggettati a esecuzione sulla base del
possesso, presumendosi di proprietà del debitore le cose rinvenute in luoghi a lui appartenenti.
-> parallelismo con art 621cpc
post riforma si è esteso il rito speciale anche ai beni immobili , tuttavia il regime probatorio
preveduto art 621 cpc ora richiamato dall’art 103 , non può riguardare rivendicazione di beni
immobili, che sono assoggettati all’esecuzione sulla base delle risultanze dei registri immobiliari,
assumendo rilievo decisivo la trascrizione della pretesa del terzo, anteriore al fall. nei registri
immobiliari.
DOMANDE DI RIVENDICAZIONE E RESTITUZIONE BENI MOBILI
ad esser rilevante non è l’appartenenza del bene al patrimonio del terzo, quanto la sua estraneità
al patrimonio del debitore.
-> se la domanda è di rivendicazione , oggetto della prova dee essere la PROPRIETA’ ATTUALE
DEL RIVENDICANTE non essendo sufficiente la prova del fatto storico dell’acquisto.
->se intitolo del possesso del fallito è un contratto restitutorio - deposito, locazione, comodato- e
viene quindi proposta una domanda di restituzione e non di rivendicazione, si deve ritenere
sufficiente la prova del contratto stesso e non necessaria la prova dell’acquisto della proprietà.
MEZZI DI PROVA
La prova deve esser data di regola con scrittura che deve avere data anteriore certa.
.> in forza dell’art 621 il terzo opponente non può provare per testimoni il suo diritto du beni
mobili pignorati nella casa o azienda del debitore, tranne che l esistenza del diritto sia resa
verosimile dalla professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
L’eccezione al divieto di prova testimoniale prevista art 621 cpc non può trovare
applicazione quando il terzo rivendica un bene mobile acquistato dal fallito : essendo qui la
pretesa reale fondata su una sto di disposizione del debitore anteriore al fallimento, è necessario
che l’atto sia opponibile : non hanno effetto in pregiudizio ai creditori le alienazioni di monili di cui
non sia trasmesso possesso prima del falliemnto, salvo risultino da atto avente data certa che non
può rivestire forma scritta.
l’eccezione NON SI APPLICA poi ai rapporti soggetti a forma scritta ad substantial o
probationem es leasing
BENI IMMOBILI
le domande volte a escludere dal patrimonio fallimentare beni IMMOBILI possono esser fondate
solo su pretese reali : decisive sono le risultanze dei registri immobiliari.
-> la pretesa all'accertamento del diritto di proprietà sulla base di atto negoziale, dovrà risultare
da scrittura avente data certa anteriore al fallimento, ma dovrà risultare anche da domanda
giudiziale trascritta anteriormente al fallimento.
-> la pretesa all esecuzione in forma specifica dell’obbligo a concludere contratto preliminare di
immobile destinato a abitazione principale dell acquirente o suoi parenti affini entro 3 grado ,
potrà esser fatta valere solo se anteriormente al fallimento il preliminare è stato trascritto, essendo
in tal caso esclusa la facoltà del curatore di sciogliersi da contratto.
Il procedimento preceduto arte 93 segg. è volto non solo ad escludere dal patrimonio fallimentare
beni mobili o immobili non appartenenti al fallito, ma anche all’attuazione coattiva di pretese alla
consegna o rilascio di beni immobili o mobili.
v pag 235
II. LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO
Al curatore è affidata l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio del debitore in cui sono
compresi beni mobili e immobili.
Occorre procedere all’
- IDENTIFICAZIONE DEI BENI,
- alla loro materiale apprensione
- e valutazione.
1. IDENTIFICAZIONE
per i beni IMMOBILI l’identificazione è semplice perché valgono le risultanze dei registri
immobiliari
per i beni MOBILI l’identificazione è più complessa e riguarda beni posseduti dal fallito che
si presumono di proprietà di lui, nonché beni del fallito in possesso di terzi
2. MATERIALE APPRENSIONE
All’identificazione NON SEMPRE segue la materiale apprensione : art 84 prevede che dopo la
dichiarazione di fallimento si debba procedere immediatamente all’ apposizione dei sigilli
- sui beni che si trovano nella sede principale di impresa e sugli altri beni del debitore
- sui beni che si trovano in altri luoghi a lui appartenenti ( sedi secondarie, magazzini)
- sui beni che si trovano in luoghi non appartenenti al fallito, se questi ne può direttamente
disporre
- beni in possesso di terzi che consentono di esibirli
Dunque la materiale apprensione attraverso la SIGILLAZIONE è consentita nei limiti in cui,
nell’esecuzione individuale, l’ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento diretto.
La sigiillazione non si estende a tutti i beni del fallito: se sono in possesso di terzi che non
consentono di esibirli, la sIGIillazione non è consentita ed occorre distinguere :
- se il terzo non contesta il diritto di proprietà del fallito e invoca un titolo di possesso es. diritto
di godimento come conduttore, il curatore può limitarsi a rispettare il possesso del terzo e
riprenderlo alla scadenza della locazione
- se invece il curatore contesta il possesso del terzo o se il terzo vanta un diritto incompatibile
con assoggettamento del bene a all’esecuzione concorsuale es. affermando di essere lui
proprietario , il curatore deve far accertare giudizialmente la pretesa.
IN sostanza non è consentita SIGILLAZIONE quando nell’esecuzione individuale si deve
procedere nelle forme di pignoramento presso terzi
NELLA NORMATIVA ANTE RIFORMA all’apposizione dei sigilli doveva provvedere il GIUDICE
DELEGATO.
Post riforma: PROCEDE IL CURATORE.
funzione della SIGILLAZIONE non è solo la conservazione materiale dei beni, ma anche quella di
conservazione del loro valore economico, infatti delle cose che possono deteriorarsi, il giudice
può ordinare con decreto, la vendita immediata incaricando un commissionario.
3. INVENTARIO
Dopo lìapposizione dei sigilli e previa loro rimozione, il curatore deve procedere all’inventario, in
presenza e previo avviso di FALLITO E CREDITORI
-> va redatto con assistenza del cancelliere e indicare descrizione analitica dei beni e indicazione
del loro valore di regola stabilita da uno stimatore.
-> man mano che se ne fa l’inventario il curatore prende in consegna i beni e assume
responsabilità della loro custodia
prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o gli amministratori della società fallita a
dichiarare se hanno notizia di altre attività da inventare avvertendoli delle pene previste x falsa o
omessa dichiarazione
BENI RICOMPRESI NELL’INVENTARIO :
- beni del fallito e quelli che si presumono di sua proprietà in quanto rinvenuti in luoghi a lui
appartenuti
- beni del fallito in possesso di terzi che vantano autonomo titolo di possesso opponibile al
curatore
- beni rinvenuti in luoghi appartenuti al fallito anche se di terzi, i quali dovranno provarne
l’estraneità al patrimonio del debitore nel procedimento ex 93 ss.
i beni mobili su cui i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili , possono
essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con
consenso del curatore e del comitato dei creditori anche provvisoriamente nominato.
IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Salvo che il soddisfacimento dei creditori venga perseguito attraverso accordo con i creditori in
uno dei modi previsti dalla disciplina del concordato fallimentare , il curatore è chiamato ad
amministrare il patrimonio fallimentare per poi ripartirne il ricavato con i creditori.
-> il curatore deve , sulla base delle scritture contabili e delle altre notizie, programmare le
operazioni di realizzazione dell’attivo fallimentare.
( prima della riforma era tenuto solo a riferire al giudice delegato , ma la programmazione della
liquidazione era strettamente vincolata a quanto previsto dal giudice delegato(
COn riforma è prevista la predisposizione da parte del curatore di un programma che costituisce
atto di pianificazione e indirizzo in ordine a modalità e termini previsti per la realizzazione
dell’attivo. il giudice delegato è chiamato ad autorizzare la esecuzione degli atti .
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE deve essere predisposto entro 60 gg dalla redazione
dell’inventario ( in ogni caso non oltre 180 gg dalla sentenza dichiarativa di fallimento:il mancato
rispetto è giusta causa di revoca del curatore)
art 104 il programma
- illustra la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto
- eventualità di disporre esercizio provvisorio o affitto d’azienda o rami di azienda
- illustrare evntuale cessione unitaria di azienda, rami, rapporti giuridici
- specificare le condizioni di vendita dei singoli cespiti e le azioni revocatorie ricuperatore,
revocatorie da esercitare
- a seguito di riforma deve anche indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione
dell attivo, che non può eccedere 2 anni dal deposito della sentenza di fallimento, e motivare le
ragioni che giustificano un maggior termine
IL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO costituisce atto di pianificazione e di indirizzo,
nonché uno strumento operativo in esito al provvedimento emanato dal giudice delegato, con cui
viene autorizzata l’esecuzione degli atti ad esso conformi, mentre per l’affidamento ad altri
professionisti di alcune incombenze della liquidazione dell’attivo è richiesta distinta
autorizzazione.
il termine di 60 gg risulta forse troppo contenuto : è necessario dunque che entro lo stesso vi sia
la predisposizione del programma, non l approvazione del comitato dei creditori che può essere
ritardato
se vi sono conflitti tra i vari componenti del comitato su alcuni punti, sarà necessaria la votazione.
Una volta intervenuta l’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA è vincolante per il curatore , essendo
prevista possibilità di supplemento del piano solo per sopravvenute esigenze.
La LIQUIDAZIONE è volta al realizzo di attivo da ripartire fra i creditori : perciò per i beni le cui
prospettive di realizzo apparivano inferiori ai costi di custodia o amministrazione , la prassi aveva
escogitato il decreto di derelizione.
—> questa prassi è stata recepita legislativamente statuendosi che il curatore , previa
autorizzazione del comitato dei creditori, può NON acquisire dall’attivo o rinunciare a liquidare uno
o più beni se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
Nel caso di rinuncia ad acquisire o liquidare beni, è stato previsto che i creditori concorsuali e
anche quelli non aventi titolo a partecipare al concorso, possono iniziare azioni esecutive o
cautelari su beni rimessi nella disponibilità del debitore.
La monetizzazione dei diritti
mentre i beni sono destinati a essere coattivamente venduti, i crediti del fallito e le pretese
risarcitorie o revocatorie sono destinate a essere monetizzate.
l’esigenza di percorrere un iter giudiziale in caso di resistenza del destinatario della pretesa
dell’uno o dell’altro tipo , costitutiva la causa principale della durata delle procedure fallimentari.
nulla ostava alla monetizzazione dei crediti, nona attraverso la riscossione ma attraverso cessione
( ovviamente pro soluto)..
poiché alla cessione anche in blocco di tutti i beni difficilmente poteva conseguire una
accelerazione della procedura , normalmente si utilizzava la riscossione, mentre la cessione era
usata per i crediti fiscali NON riscuotibili nel fallimento.
CON RIFORMA : si è previsto che il curatore non solo può cedere i crediti, compresi quelli di
natura fiscale o futuri, ma può anche cedere le azioni revocatorie concorsuali se i relativi giudizi
sono già pendenti.
-> il curatore può cedere anche in blocco, i crediti vantati dal fallito e quelli derivanti da azioni
della massa come quella di responsabilità dei creditori sociali.
Può cedere pretese revocatorie con la sola limitazione della credibilità non della pretesa
revocatoria ma della azione già promossa.
Per quanto attiene ai crediti, ove il curatore opti per riscossione anziché cessione, con riforma è
stato messo a sua disposizione ulteriore strumento che è la possibilità di stipulare contratti di
mandato per la riscossione del credito.
LA LIQUIDAZIONE DEI BENI: CARATTERE COATTIVO DELLE
VENDITE
La disciplina delle vendite è in parte unitaria sia per i beni mobili che per quelli immobili e una
disciplina particolare è prevista per le vendite relative a quote di srl, diritti su opere di ingegno ,
invenzioi, marchi…
Nella relazione si legge che per quanto riguarda forme della vendita e effetti, si è rinnovato molto ,
volendo eliminare rinvio alla disciplina del processo esecutivo individuale, fermo restando effetto
purgativo delle vendite forzate.
-> la relazione si limita a richiamare l’effetto purgativo per il quale l’acquirente acquista la cosa
libera da ipoteche e privilegi trasferendosi la prelazione della cosa gravata al ricavato della sua
alienazione
-> il richiamo si spiega perchè questo ‘effetto è l unico cui si riferisce la legge fallimentare
essendosi ravvisata la necessità , in dipendenza della semplificazione delle forme, di attribuire al
giudice delegato il potere di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione
su beni immobili o mobili registrati.
-> alle vendite fallimentari si applicano comunque le altre norme del cc sugli effetti sostanziali
delle vendite forzate , che si ricollegano al loro carattere coattivo.
-> garanzia evizione ( non per vizi 2922 cc perché hanno oggetto vendita dei beni nello stato in
cui si trovano)
non tutte le vendite effettuate dal curatore sono soggette alla disciplina delle vendite coattive.
non rientrano le vendite stipulate in adempimento di contratti preliminari nei quali il curatore abbia
deciso di subentrare ex art 72
—> queste vendite sono riconducibili a una attività di amministrazione, sia pure a fini liquidativi
nella quale il curatore assume la veste di parte e non organo dell attività esecutiva in senso
stretto: producono stessi effetti della disciplina civilistica del contratto di compravendita
Vendita dell’azienda e dei beni e rapporti in blocco
l’attenzione alla conservazione dei complessi produttivi è evidenziata dall’imposizione al curatore,
di dare la preferenza , nella liquidazione dell’attivo, a cessione di azienda o rami di azienda.
-> accanto alla cessione è stata anche considerata la cessione di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco ( già usata dalle banche ): cessione che ha ad oggetto un insieme organico
di situazioni giuridiche individuabili in blocco che non può considerarsi come un vero e proprio
ramo di azienda ma consente di assolvere a funzione conservativa di una serie di rapporti di
impresa e realizzare cessione
L’interesse alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali non prevale
sull’interesse dei creditori al miglior realizzo.
-> non sono previsti strumenti volti ad assicurare prosecuzione dell’attività di impresa e
conservazione di livelli occupazionali
-> la vendita dell’azienda o di rami di azienda ha comunque l’effetto del subentro dell’acquirente
nei rapporti di lavoro e quindi risponde anche all’interesse alla conservazione dei posti di lavoro
Al fine di evitare che il subentro costituisca ostacolo all’acquisto dell azienda, è previsto che
possa avvenire anche solo trasferimento parziale dei lavoratori alle dipendenze dell acquirente .
La vendita fallimentare dell’azienda ha carattere coattivo e quindi l’acquirente non risponde dei
debiti sorti prima del trasferimento che dovranno esser fatti valere sul ricavato della vendita
dell’azienda e degli altri beni del fallito
è quindi possibile convenire alla corresponsione del prezzo mediante accollo che deve essere
liberatorio e può essere realizzato solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
Le forme della cessione di azienda o di un ramo di azienda sono le stesse previste per le altre
vendite fallimentari , ma è prescritta la pubblicazione nel registro delle imprese che assolve alla
funzione di condizione di opponibilità delle cessioni dei crediti.
Accanto allo strumento tradizionale di VENDITA DI AZIENDA, è stata prevista possibilità di suo
conferimento in società, che può agevolare la collocazione sul mercato.
-> il conferimento è possibile anche per beni o crediti con relativi rapporti contrattuali e si deve
considerare ammissibile ove si intenda procedere a cessione di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco, ove si vogliano cedere beni o posizioni creditorie individualmente
considerate
Disciplina generale delle forme delle vendite fallimentari
nell’intento di accelerare le vendite fallimentari, è stata esclusa applicabilità della disciplina del
codice di procedura.
-> per tutte le vendite - mobiliari o non- vige il principio di libertà di forme , accompagnato dalla
prescrizione dell’adozione di procedure competitive, salvo la facoltà del curatore di prevedere nel
programma di liquidazione, che le vendite e i beni mobili , immobili e mobili registrati
, vengano effettuate secondo le disposizioni del cpc in quanto compatibili.
-> PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI FORMA consegue che non è più necessario procedere alla vendita
immobili nella forma di incanto o della vendita senza incanto.
-> è previsto ora l’uso dello strumento privatistico del contratto di compravendita : all’esigenza di
trasferire il bene libero da gravami si è provveduto attribuendo al giudice delegato il potere di
ordinare , con apposito decreto, per beni immobili e altri iscritti in pubblici registri , la
CANCELLAZIONE di iscrizioni relative a diritti di prelazione, trascrizioni, pignoramenti, sequestri
conservativi e altri vincoli.
In ogni caso le vendite fallimentari devono avere le caratteristiche di cui art 107
-> le vendite vanno effettuate secondo procedure competitive, volte quindi a favorire la
partecipazione agli esperimenti di vendita al maggior numero di interessati adeguatamente
informati e conseguimento del miglior corrispettivo possibile.
SI RICHIEDE CHE :
- Le vendite vengano effettuate sulla base di operatori esperti , salvo per beni di modesto valore.
- previo esperimento di adeguate forme di pubblicità per favorire la massima informazione e
partecipazione di interessati
LE STIME hanno importanza per i beni appetibili da grande cerchia di interessati, mentre per gli
altri beni ha rilievo l’effettivo interesse manifestato per essi nel mercato.
la pubblicità può assumere forme diverse :pubblicazione su quotidiani o periodici, oppure
circolari inviate a operatori del settore che appaiono inteeressati…
-> deve essere comunque volta a fornire agli interessati le necessarie informazioni ( visto che i
beni vengono venduti allo stato in cui si trovano=
ITER DA SEGUIRE è rimesso al programma di liquidazione o a scelte successive
-> il meccanismo più efficace e utilizzato è quello della GARA INFORMALE che può essere
programmata per il suo svolgimento , esempio nello studio del curatore.
art 107 prevede la possibilità PER il CURATORE di avvalersi di soggetti specializzati es. potrà
avvalersi per immobili di agenzie immobiliari
LA PROCEDURA COMPETITIVA seguita dal curatore si conclude con la DETERMINAZIONE DEL
PREZZO OFFERTO e ove provenga una offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per almeno il
10%, il curatore può sospendere la vendita, oppure prevedere iter ulteriore provvedendo a una
gara informale tra gli offerenti.
In caso diverso il curatore non può procedere immediatamente al perfezionamento della vendita e
deve limitarsi a informare il giudice delegato e il comitato dei creditori, all’esito della procedura,
depositando in cancelleria la relativa documentazione art 107.
-> è attribuito al giudice delegato il potere di s
sospendere la vendita qualora ricorrano GRAVI motivi giustificati, oppure
impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello gisuto, tenuto conto delle condizioni di mercato
Questo potere non può essere esercitato dal giudice delegato d’ufficio ma solo su istanza del
fallito, comitato creditori o altri interessati
VI è UNA DUPLICE possibilità di sospensione :
- da parte del curatore ( qualora gli pervenga offerta migliorativa di almeno 10%)
- da parte del giudice delegato , ma solo su richiesta e quindi quando viene chiamato a risolvere
un conflitto
Solo dopo il decorso del termine di presentazione dell’istanza del giudice delgato, che è di 10 gg
dal deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, il curatore può
procedere alla vendita.
Per favorire buon esito della procedura di liquidazione la riforma ha aggiunto comma 1 all art 107
statuendo che le vendite e gli atti di liquidazione possano prevedere il pagamento rateale e
richiamando per la relativa disciplina alcune norme arte 569 segg.
- ne risulta che la rateazione può esser prevista per giustificati motivi che dovranno essere
indicati dal curatore nel programma di liquidazione
- e che la rateazione non potrà superare i 12 mesi
- l’acquirente potra essere immesso nel possesso dell immobile venduto a condizione che sia
presentato dal soggetto qualificato , una fideiussione autonoma , irrevocabile e a prima
richiesta per un importo non inferiore al 30% del prezzo di vendita
- per il mancato versamento anche di una sola rota determina decadenza dell aggiudicazione e
incameramento a titolo di multa di tutte le rate già versate.
la scelta di forme men rigide di quelle previste x l esecuzione individuale, non vale a escluder loto
utilizzo quando alla data del fallimento siano pendenti procedimenti esecutivi.
-> in tal caso è data possibilità al curatore di subentrare al creditore prOCEDENTE e realizzare il
cespite esecutato nel procedimento pendente.
Il subentro può consentire un risparmio di tempo.
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
1. SOMME DISPONIBILI E SOMME RIPARTIBILI
Dopo il decreto di esecutività dello stato passivo vanno effettuate ripartizioni parziali e ultimata la
liquidazione, si deve procedere a ripartizione dell’attivo.
-> la fase di ripartizione della’ttivo è successiva a quella della verifica di stato passivo e parallela
alla liquidazione dell’attivo.
art 110 : alla predisposizione dei progetti di ripartizione parziale dell’attivo, deve procedere ogni 4
mesi o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.
-> l’art 39 prevede che , salvo giusti motivi , il curatore può percepire acconti sul compenso solo
dopo aver presentato progetto di riparto parziale.
-> il mancato rispetto di riparto parziale in presenza di somme disponibili per la ripartizione è
giusta causa di revoca del curatore.
-> se il curatore non vi provvede, può essere proposto reclamo ex art 36 e se del caso istanza di
revoca , fermo restando sua disponibilità verso i creditori per tardiva attribuzione di somme
giacenti nel deposito fallimentare.
La ripartizione, attraverso pagamenti o accantonamenti di quote assegnate , ha AD OGGETTO
SOMME DISPONIBILI, ad eccezioni di:
1. QUELLE CHE OCCORRONO PER LA PROCEDURA
anche nel riparto finale vanno escluse le somme necessarie a far fronte alle spese successive, per
soddisfare compenso del curatore e ogni altro debito prededucibile.
2. QUELLE RICEVUTE PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI
se all’esito del procedimento le somme riscosse in forza di provvedimenti provvisoriamente
esecutivi risultano non dovute, IL SOLVENS ha diritto alla restituzione e stante l’irrepitibilita di tali
pagamenti effettuati in esecuzione di piani di riaprto, la ripartizione di dette somme potrebbe
pregiudicare il diritto alla restituzione.
Nelle ripartizioni PARZIALI è comunque previsto accantonamento del 20% art 113
-> questo accantonamento costituisce riserva per spese future e per far fronte a crediti che
dovessero essere ammessi in esito a opposizioni di stato passivo o dichiarazioni tardive dei
creditori
2. progetti di RIPARTIZIONE E RISULTANZE STATO PASSIVO
nella fase di distribuzione della somma ricavata nell’esecuzione individuale , possono sorgere
controversie su diritti di prelazione e crediti . che vanno risolte in un giudizio da avviare ai sensi
512 cpc.
Invece nella procedura concorsuale i criteri per l'azione devono essere stati previamente accertati
nella fase di verificazione dello stato passivo e pertanto, all aatto delle ripartizioni non possono
essere esaminate le questioni concernenti l'esistenza ammontare dei crediti ammessi, esistenza
di cause di prelazione, stante l'intangibilità dello stato passivo non impugnato nelle forme nei
termini previsti dalla legge fallimentare.
CREDITI CONCORSUALI
nella procedura concorsuale i crediti e le prelazioni devono essere stai previamente accertati nella
fase di verificazione dello stato passivo
-> la predisposizione di progetti di ripartizione attivo va effettuata sulla base di semplici operazioni
contabili.
-> le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo vanno erogate ai creditori aventi prelazione
secondo ordine assegnato dalla lex, e successivamente ai chirografari.
I creditori ammessi con prelazione vanno soddisfatti per primi dopo la vendita che ne sono
ogggetto , nei limiti del realizzo netto dei beni medesimi.
Quindi il curatore deve contabilizare separatamente il ricavato dei beni immobili e mobili,
compresi i frutti precetti prima della vendita e gli interessi sul prezzo corrisposti dopo la vendita.
sulla base dei dati relativi al realizzo dei beni il curatore sin grado di predisporre la graduazione
secondo ordine previsto dalla legge
-> la prelazione pignoratizia prevale sui privilegi speciali mobiliari
-> i privilegi speciali sugli immobili prevalgono sulla prelazione ipotecaria
crediti prededucibili
nel fallimento oltre ai crediti concorsuali anteriori fallimento, vanno soddisfatti anche i crediti verso
la massa.
le somme ricavate dalla liquidazione dell attivo, sono erogate in primis per il pagamento di tali
crediti ( cd prededucibili)
Crediti prededucibili sono quelli così indicare d specifiche disposizioni di legge
- sono quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali art 111
- crediti sorti durante il fallimento per atti, leciti o non, degli organi della procedura e del curatore.
- crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura di concordato preventivo : siccome il
concordato si apra su un paino, devono considerarsi prededucibili i debiti contratti per
continuazione esercizio di impresa che sia preveduta dal piano.
art 182 quater nel 2010 sono stati previsti i termini della prededucibilità dei debiti contratti prima
della presentazione del ricorso per ammissione alla procedure si concordato o domanda
omologazione dell’accordo, sia quelli sorti nella fase esecutiva del concordato o accordo
ristrutturazione beni.
con art 182 quinquies è stata prevista prededucibilità della cd finanza interinale , cioè debiti
contratti per il fabbisogno dell’impresa sino all’omologazione
I crediti prededucibili sotti nel corso del fallimento possono essere soddisfatti al di fuori e
prima del riparto purché non contestati e semprechè l’attivo sia sufficiente al
soddisfacimento integrale di tutti i crediti della massa, anche futuri,
proprio perchè occorre verificare che il pagamento al di fuori del riparto non possa ledere la apr
condicio, è necessaria AUTORIZZAZIONE Al pagamento da parte dei comitato
creditori o del giudice delegato.
-> l’autorizzazione però non è richiesta con riferimento ai crediti derivanti dalla esercizio
provvisorio di impresa : per il pagamento di questi crediti , se non contestati , non è pensabile
debba esser accordata alcuna autorizzazione.
laddove l’attivo dovesse risultare insufficiente si poterebbe pensare alla cessazione dell’esercizio
di impresa a seguito della quale i debiti contratti ma non soddisfatti andranno regolati art 11 bis 4
VANNO CERTAMENTE SODDISFATTI NEL RIPARTO
- CREDITI prededucibili sorti nel corso di una procedura di concordato preventivo o accordo
ristrutturazione dei debiti e non soddisfatti alla data di dichiarazione fallimento
- crediti sorti nel corso del fallimento che siano contestati : il credito in tal caso deve essere
accertato nelle forme di verifica dello stato apssivo, rimanendo soggetto al controllo dei
creditori concorsuali( salvo risulti da provvedimento del giudice)
- crediti SORTI NEL CORSO DEL FALLIMENTO IN CASO DI PRESUMIBILE INSUFFICIENZA
DELL A’TTIVO dovendosi allora provvedere alla graduazione dei crediti prededucibili
Anche se nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, l’art 111
prevede l’erogazione per il pagamento dei crediti prededucibili prima che per il pagamento dei
crediti ammessi con prelazione, già prima della riforma si affermava in giuri ,che ai crediti
rpededucibili dovevano essere anteposti quelli assistiti da garanzie reali speciali sui quali
potevano esser fatte gravare solo le spese relative all’amministrazione e liquidazione beni oggetto
di prelazione.
-> con RIFORMA IL PROBLEMA è STATO RISOLTO prevedendo che i crediti prededuviibili vanno
soddisfatti in via prioritaria ul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,
con esclusione di quando ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la
parte destinata ai creditori garantiti.
-> è rimasta confermata la prevalenza dei crediti prededucibili sui crediti assistiti non da garanzie
reali, ma da privilegi anche speciali.
5. PAGAMENTI E ACCANTONAMENTI DI QUOTE ASSEGNATE
L’attribuzione del ricavato della liquidazione fallimentare va effettuata a favore dei creditori
ammessi sia tempestivamente che tardivamente.
—> quelli tardivi SE PRIVILEGIATI conservano diritto al soddisfacimento integrale nella misura del
realizzo beni oggetto della prelazione
-> se chirografari hanno diritto alle quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni
solo se il ritardo non è dipeso da causa loro imputabile .
Il soddisfacimento dei credtori privilegiati e il recupero delle quote da parte del creditori
chirografari, può intervenire solo con utilizzo dell’attivo ancora da ripartire e in occasione della
prima ripartizione successiva alla loro ammissione.
-> è esclusa la possibilità di ripetere dagli altri creditori quanto da essi percepito all’atto dei
precedenti riparti.
-> se viceversa non viene attestato nel provvedimento di ammissione che il ritardo non è dipeso
da causa loro non imputabile, i creditori chirografari perdono definitivamente le quote di riparto
già distribuite e partecipano solo a quanto attribuito nelle ripartizioni successive alla loro missione
.
Le ATTRIBUZIONI possono conoscere in pagamenti o accantonamenti di quote
LA L 119 DEL 2016 HA INTRODOTTO UNA POCO CHIARA NOVELLA ALLA DISCIPLINA DELLA
RIPARTIZIONE, CONSISTENTE NELLA POSSIBILITÀ DI NEUTRALIZZARE GLI ACCANTONAMENTI
art 113 prevede che nelle RIPARTIZIONI PARZIALI vanno accantonate le quote assegnate
1. ai creditori ammessi con riserva , tra cui quelli accertati con sentenza non passata in giudicato
x cui l impugnazione va definita in sede extraconcorsuale
2. ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari, o la cui domanda
è stat accolta nel giudizio di impugnazione con provvedimento non passato in giudicato : agli
opponenti ora spetta un diritto all’accantonamento ma solo nei casi 2 e 3 comma art 113 al di
fuori del quale è da escludersi accantonamento
Nulla è previsto per i crediti tardivamente insinuati.
3. ai creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione o revocazione: in tali
casi l’accantonamento non è più subordinato a un provvedimento del giudice dell impugnazione
La legge 2015 n 119 ha inserito nel primo comma art 110 una disposizione per cui si impone al
curatore di indicare nel progetto di ripartizione oltre alle somme immediatamente riaprtibili, anche
quelle la cui ripartizione dipende dal esito di uno dei procedimenti di impugnazione dello stato
passivo. - opposizione impugnazione o revocaizone—> i titolari dei crediti SUB JUDICE hanno facoltà di evitare l’accantomaneto e percepire
immediatamente la quota che spetterebbe loto in caso di esito favorevole del giudizio, a
condizione che presentino una fideiussione autonoma, irrevocabile e con obbligo di restituire
quanto eventualmente percepito in eccesso.
SECONDA NUOVA DISPOSIZIONE -1 COMMA- prevede che
le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla
ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente il credito avente diritto all
accantonamento ovverooggetto di controversia a norma dell art 98.
->essa sembrerebbe comportare che i creditori non titolari del diritto di accantonamnto hanno
facoltà di ottenere l’immediata liberazione a proprio favore delle somme accantonate a favore di
altro creditore, previa prestazione della fideiussione.
—> non resta che considerare che la novella nulla dice circa le modalità e i termini di esercizio di
queste facoltà
l’uso di ‘ ovvero’ impone di precisare che la norma , a differenza di quella contenuta terzo periodo
1 comma, non attiene solo agli ccantonamenti relativi a crediti oggetto di contestazione nei
procedimenti art 98 ma tutti gli accantonamento che dipendono da una incertezza sul credito,
quindi anche quelli art 113 prima comma n 1 e probabilmente anche art 113 ultimo comma: in
questo caso a essere incerto non è un credito verso fallito ma della massa.
NEL RIPARTO FINALE vengono distribuiti anche accantonamenti precedentemente fatti ma se la
condizione non si è ancora verificata o se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la
somma è depositata nei modi previsti dal giudice delegato. art 117
Nel riparto finale è dubbio debbano essere mantenuti:
1. QUELLI A FAVORE DEI CREDITORI ammessi con riserva di produzione del titolo perchè
all’atto di ripartizione finale è ragionevole ipotizzare il termine sia abbondantemente decorso e
il creditore abbia avuto la possibilità di provvedere alla produzione
2. QUELLI A FAVORE DEI creditori ammessi con riserva della previa escussione dell ‘oblbigato
principale perchè il creditore deve tempestivamente attivarsi
Gli altri casi di accantonamento delle quote assegnate sono quelli di ammissione con riserva del
verificarsi di una condizione per l quale il mantenimento dell’accantomento è espressamente
preveduto - se la condizione non si è ancora verificata
- e quelli legati alla durata del contenzioso per i quali non si capisce se siano ricompresi tutti.
la novella prevede che , in sede di ripartizione finale, gli accantonamenti fatti in precedenza
devono essere distribuiti solo nel caso in cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle
questioni che li avevano originati.
-> diversamente essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato
e non impediscono la chiusura della procedura.
Cosi inteso il riferimento al mantenimento dell’accantonamento se il provvedimento non è ancora
passato in giudicato , ricomprende
1. gli accantonamenti a favore dei creditori il cui credito sia stato accertato in sede
extraconcorsuale con sentenza non passata in giudicato,
2. a favore dei creditori opponenti la cui domanda è stata accolta con provvedimento non
passato in giudicato
3. a favore dei creditori ammessi nei cui confronti siano pendenti giudizi di impugnazione
ordinaria o per revocazione
L’unico caso di accantonamento legato al contenzioso sui crediti del quale appaia dubbia la
riconoscibilità alla previsione art 117 è quello dell’accantonamento per i creditori opponenti a
favore dei quali siano state disposte misure cautelari.
Dopo lo scioglimento della riserva , ove risulti escluso il diritto al versamento delle quote
assegnate , queste rientrano nell’attivo riaprtibile se non si è ancora proceduto a riparto finale,
altrimenti vanno fatte oggetto di un riparto supplementare.
-> dopo la chiusura del fallimento, immediatamente successiva al riparto finale, gli organi
fallimentari rivivono per procedere al riparto supplementare.
Non è previsto che costituiscono oggetto di un riparto supplementare sulla base delle risultanze
dello stato passivo le somme attribuite a creditori che non si siano presentati o risultino irreperibili.
-> dette somme , decorsi 5 anni dal loro deposito, vanno attribuite con rispetto della collocazione
dei crediti, ai soli creditori che ne abbiano fatto richiesta e in difetto di richiesta, vanno versate all
entrata del bilancio dello stato, per essere riassegnate con decrepiti del ministro economia e
finanze, a una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero della
giustizia
6. DISCIPLINA PROCESSUALE DELLE RIPARTIZIONI
DELL’ATTIVO
In ossequio al principio di speditezza la riforma ha semplificato la disciplina processuale delle
ripartizioni dell’attivo prevedendo solo il deposito del progetto di ripartizione e la proposizione del
reclamo al giudice delegato ex art 36 contro il progetto di ripartizione, in quanto il progetto è atto
del curatore e il giudice delegato si limita a ordinare il deposito in cancelleria
-> il reclamo può essere proposto nel più ampio termine di 15 gg decorrente dalla comunicazione
- via pec- che va fatta a tutti i creditori compresi quelli che abbiano proposto opposizione a stato
passivo e compresi i controinteressati
il reclamo può essere fondato su violazione di legge e sulla violazione delle regole sulla
collocazione dei crediti e violazione di diritti soggettivi.
Quindi contro il decreto del giudice delegato che pronuncia sul reclamo sarà poi proponibile
ricorso per cassazione ex 111 cost.
Occorre considerare che il progetto di ripartizione parziale può prevedere una riduzione delle
somme ripetibili in relazione a una determinata valutazione di quanto necessario per spese future
che può apparire eccessiva e lesiva dell interesse dei creditori a un tempestivo riparto
-> sembra preferibile ritenere che il reclamo contro il progetto di ripartizione sia ammissibile
essendo configurabile violazione di legge
Il decreto di esecutività del progetto di ripartizione , secondo nuova normativa va emanato solo
dopo decorso del termine per il reclamo contro il progetto.
-> essendo rimessa al reclamo contro il progetto la risoluzione di tutte le contestazioni relative alle
attribuzioni previste dal progetto stesso, residua uno spazio ridotto per impugnazione del decreto
di esecutività
-> se sono proposti reclami il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento
somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione
-> un ‘impugnazione può essere prospettabile quando non siano stati disposti i prescritti
accantonamenti o lo siano stati in misura incongrua o se non sia stata rispettata disciplina art 110
La definitività del decreto di esecutività del piano di riparto ne implica la irettrattabilità che viene
intesa come non irrepetibilità di pagamenti nel rapporto creditori concorrenti
-> l’irripetibilità dei pagamenti viene desunta art 114 che vede obbligo restituzione delle somme
riscosse solo per i creditori la cui ammissione sia stata revocata e costituisce espressione di un
principio generale di repetibilità delle somme riscosse in forza diun titolo successivamente
caducato
Questo è vero alla luce del fatto che il venir meno del titolo a partecipare al riparto es. verificarsi di
condizione sospensiva- importa obbligo di restituzione delle somme riscosse
VIII CESSAZIONE DELLA
PROCEDURA FALLIMENTARE E
ESDEBITAZIONE
1. OPERAZIONI PRELIMINARI: RENDICONTO E
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE
Prima della cessazione della procedura il curatore, investito dal tribunale dell’amministrazione del
patrimonio fallimentare nell’interesse dei creditori e del fallito, deve presentare il conto della
gestione.
-> caso più comune è l’ultimazione della liquidazione a seguito del quale il curatore deve
presentare rendiconto prima di richiedere la liquidazione del compenso e prevedere riparto finale,
ma il rendiconto va presentato anche in tutti i casi di chiusura del fallimento, oltre che negli altri
casi di cessazione del curatore dal suo ufficio ( revoca curatore, revoca fallimento ).
Con riforma è stato stabilito che il rendiconto del curatore non è un semplice rendiconto di cassa
ma anche di gestione e le contestazioni possono investire non solo i criteri di contabilità, in
relazione a errori e omissioni, ma anche la gestione del curatore medesimo e la sua adempienza
ai doveri dell ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia, fermo restando il principio
secondo cui la violazione di tali doveri può implicare responsabilità risarcitoria e quindi di ragione
ostativa solo quando abbia in concreto determinato pregiudizio alla massa o singoli creditori.
ITER DEL RENDICONTO
il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione ,allegando o richiamando la
documentazione giustificativa degli atti procedura.
— se , come accade normalmente , il giudice delegato non effettua rilievi sul conto , ne ordina
deposito in cancelleria e fissa udienza non prima di 15 gg dalla comunicazione rendiconto ai
creditori, nella quale ogni interessato può presentare sue osservazioni o contestazioni art 116
disponendo la comunicazione al fallito e ai singoli creditori ammessi, a coloro che hanno proposto
opposizione e ai creditori di massa rimasti insoddisfatti.
-la comunicazione ( via pc ) deve contenere COPIA DEL RENDICONTO e avviso che i creditori
possono presentare osservazioni o contestazioni fino a 5 gg prima dell udienza
- al fallimento la comunicazione può esser inviata anche tramite raccomandata
Se all’udienza non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto accordo , il giudice approva
il conto , altrimenti rimette le parti al collegio per la risoluzione delle contestazioni con rito
camerale.
una volta ULTIMATA LIQUIDAZIONE ATTIVO, DOPO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E
PRIMA DELLA RIPARTIZIONE FINALE SI DEVE PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL
COMPENSO AL CURATORE . solo dopo la liquidazione del compenso è possibile quantificare la
somma ripetibile ai creditori.
IL COMEPNSO VA LIQUIDATO DAL TRIBUNALE in base ai criteri dm 25 gennaio 2012 n 30 che
fissa a scaglioni percentuali minime e massime che vanno attribuite sulla attivo realizzato. e sul
passivo ammesso.
-> se la procedura cessa per concordato, le percentuali sull’attivo sono calcolate sulla ammontare
complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori.
IL TRIBUNALE provvede con decreto che è dichiarato non soggetto a reclamo ( ma avendo natura
decisoria, è impugnabile con ricorso in cassazione art 111)
2. CHIUSURA E RIAPERTURA DEL FALLIMENTO
art. 118 l. fall prevedono i casi di chiusura :
1. MANCATA PRESENTAZIONE NEL TERMINE STABILITO DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO
DI DOMANDE DI AMMISISONE ALLO STATO PASSIVO : la procedura liquidata fallimentare
non ha ragione di proseguire quando non vi sono creditori da soddisfare
2. PAGAMENTO O ESTINZIONE DI TUTTI I CREDITI (idem quanto sopra ) ma prima della
chiusura vanno pagati compenso del curatore e spese di procedura
3. COMPIMENTO DELLA RIPARTIZIONE FINALE DELL ATTIVO
4. MANCANZA DI ATTIVO
prima della riforma era prevista chiusa del fallimento quando la procedura non poteva
essere continuata per insufficienza dell’attivo.
-> con riforma : il fallimento può essere chiuso quando la sua prosecuzione non consente di
soddisfare nemmeno in parte i creditori concorsuali, crediti prededucbili e spese di procedura.
La mancanza di attivo può essere accertata già prima dell udienza di verifica, ma in tal caso non si
fa luogo a verifica relativamente ai crediti concorsuali e la procedura prosegue per accertamento e
soddisfacimento dei crediti prededucibili.
—> quando l attivo non consente più nemmeno il soddisfacimento dei crediti prededucibili, il
fallimento va chiuso e la causa di chiusura può essere accertata con relazione art 33 o successivi
rapporti riepilogativi art 118.
IN PRESENZA di uno dei presupposti sopra elencati il TRIBUNALE SU ISTANZA DEL CURATORE
O DEL DEBITORE O ANCHE D’UFFICIO, DICHIARA LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO CON
DECRETO.
-> IL DECRETO DI CHIUSURA è impugnabile con reclamo alla corte di appello ex art 26 e il
procedimento della corte di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di 30 gg
ancigè ordinario di 60 gg
-> il decreto di RIGETTO DELL’ISTANZA di chiusura p impugnabile con reclamo alla corte di
appello e poi ricorso per cassazione
EFFETTI CHIUSURA FALLIMENTO
- cessano effetti patrimoniali del fallimento per il fallito che torna in BONIS e riacquista diritto di
amministrazione e disposizione
- cessano gli effetti personali preveduti art 48-49 in quanto strumentali alla procedura nonché le
conseguenti incapacità personali ( in seguito ad abrogazione art 50 che prevedeva iscrizione
nel registro pubblico falliti e della soprressione dell istituto della riabilitazione civile, le
incapacità speciali che capiscono il fallito non possono cessare automaticamente con chiusura
fallimento
- EFFETTI CREDITORI
- i creditori, salvo che il fallito se persona fisica abbia beneficiato di esdebitazione x buona
condotta e salvo cessazione procedura per concordato, riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
- anche inc aso di chista del fallimento ai sensi art 118 n 2 , cioè quando le ripartizioni ai creditori
raggiungono l intero ammontare, il fallito rimane esposto per debiti non ammissibili al concorso
Se il credito è stato accertato nel fallimento con provvedimento definitivo, il creditore deve munirsi
di titolo esecutivo che potrà essere ottenuto utilizzando provvedimento di ammissione come
prova scritta per la richiesta di decreto ingiuntivo
> se invece è pendente un procedimento di opposizione a stato passivo o procedimento di
dichiarazione tardiva di credito, la chiusura ne determina l’interruzione e il creditore deve far valere
sue pretese nei confronti del fallito TORNATO IN BONIS E nelle forme di procedimento ordinari.
AL FINE DI RIDURRE LA DURATA DEI PROCEDIMENTI FALLIMENTARI, il legislatore nel 2015 ha
previsto che la CHIUSURA DELLA PROCEDURA DEL FALLIMENTO nel caso di cui al n 3
( avvenuta ripartizione finale dell’attivo) non è impedita dalla pendenza di giudizi rispetto al quale il
curatore può mantenere legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio
ai sensi art 43.
I GIUDIZI LA CUI PENDENZA non impedisce la chiusura della procedura sono le liti attive :
sia quelle nel cui esercizio il curatore subentra al fallito ( recupero crediti, impugnative
contrattuali ), sia le liti di pertinenza della massa ( azioni revocatorie, azioni volte a far accertare
inopponibilità di atti e pagamenti )
è DUBBIO che rientrino nell’applicazione i procedimenti esecutivi pendenti in cui il
curatore sia subentrato art 107 : si pende per soluzione affermativa
La fase liquidatori successiva alla chiusura fallimento è uguale a quella anteriore : le competenze
del comitato creditori saranno esercitate da giudice delegato e in sede di riparto finale il curatore
dovrà accantonare le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi a giudizi
pendenti nonché somme ricevute per effetto provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non
ancora passati in giudicato.
RIPARTO DEL RICAVATO DELLE LITI PENDENTI AVVERRA’ SECONDO LEMODALITA’ fissate dal
tribunale nel decreto di chiusura : l’ultrattività si estende fino a questa fase necessaria
-> è inteso che anche rinunce e transazioni sono autorizzate dal giudice delegato e che permanga
per i creditori il divieto di azioni esecutive individuali sui beni acquisiti all’attivo
il fallito non recupera la legittimazione a disporre dei beni oggetto dei processi pendenti
La chiusura del fallimento non dispiega nessuna influenza sulla impugnazione della sentenza
dichiarativa di fallimento che non riguarda rapporti già ricompresi nel fallimento, ma la legittimità
dell apertura del procedimento concorsuale, rilevante perchè solo la revoca conseguente all
accoglimento dell impugnazione e non la chiusura del fallimento, fa venir meno l elemento
costitutivo dei delitti di bancarotta.
-> se il fallimento è stato chiuso senza che i creditori ammessi al passivo siano stati interamente
soddisfatti, è possibile la riapertura del fallimento, purché venga disposta entro 5 anni dal decreto
di chiusura, quando
a. risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività tali da rendere utile il provvedimento
b. il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi
La riapertura del fallimento può essere predisposta su RICHIESTA DEL DEBITORE O DI
QUALUNQUE CREDITORIRE , ma non d’ufficio.
In difetto di iniziativa di alcuno dei legittimati può venir lesa la par condicio creditori dalle scelte
del debitore ritornato in bonus di pagare alcuni piuttosto che altri creditori, o iniziative assunte da
singoli creditori con esercizio di azioni esecutive individuali.
Il ricorso per la ripaertura del fallimento può essere RIGETTATO : in tal caso il tribunale provvede
con decreto contro cui è proponibile reclamo alla corte di appello.
-> se il ricorso viene accolto il tribunale, previa convocazione del debitore, provvede con sentenza
in camera di Consiglio .
NEL FALLIMENTO RIAPERTO concorrono i vecchi e i nuovi creditori art 122
-> i vecchi concorrono per la somma dovuta al momento della riapertura comprensiva di interessi
medio tempore maturati e dedotto quanto da loto percepito nelle precedenti ripartizioni.
—> prima della riforma i vecchi creditori non erano tenuti a presentare nuova domanda , la
quantificazione veniva fatta all’atto di redazione del nuovo stato passivo
CON RIFORMA: I creditori già ammessi a passivo possono chiedere conferma del provvedimento
di ammissione salvo intendano insinuare al passivo nuovi interessi.
Aglia tti compiuti DOPO la chiusura di fallimento, si applicano norme arte 64 ss relative agli effetti
del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e i termini a ritroso si computano dalla data di
sentenza di ripartura ( salvo atti a titolo gratuito e fra coniugi che sono einefficaci se compiuti
dopo la chiusura e prima della riapertura.
DISCIPLINA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE
disicplina pre riforma
CON RIFORMA
il concordato era configurato come un accordo fra
debitore e creditore nonostante il fallito fosse
privato del potere di disporre di tutti i suoi beni era
l’unico legittimato esclusivo a proporre concordato.
LEGITTIMAZIONE : è stata attribuita anche ai terzi,
quindi il fallito non può più condizionare la
soluzione concordataria e chi fosse interessato ad
acqusiire il patrimonio fallimentare, non potrebbe
però sfuggire alla proposta alternativa di altri
interessati.
OGGETTO DELLA PROPOSTA : pagamento ai
creditori chirografari di una percentuale che potesse
essere considerata conveniente e dell’intero credito
ai creditori assistiti da cause di prelazione
SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI può avvenire
attraverso QUALSIASI FORMA, NON
NECESSARIAMENTE una somma di denaro.
il soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione
può non essere integrale ed essere correlato alla
misura della capienza
VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL
CONCORDATO e di serietà delle garanzie offerte ,
era rimessa oltre che ai creditori, anche al
tribunale ,che avrebbe potuto d’ufficio non
omologare anche un concordato approvato a
larghissima maggioranza e senza he nessuno
avesse proposto omologa.
VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA della
soluzione concordataria e della sicurezza del
soddisfacimento dei creditori è rimessa ai
destinatari della proposta cioè i creditori, i quali
devono accettarla a maggioranza .
al tribunale in sede di omologa p richiesto solo
controllo officioso di mera ligittimità
INIZIATIVA E MODALITA’ DI REGOLAZIONE DEL DISSESTO
L’ iniziativa è riconosciuta
- al fallito
- a uno o più creditori o un terzo art 124
mentre al fallito, società cui egli partecipi o società sottoposte a comune controllo , la domanda non può
presentarsi se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi
due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo art 124.
Agli altri legittimati è invece riconosciuto la possibilità di proponibilità del concordato anche prima della
verifica dello stato passivo, purché sia tenuta la contabilità
IL 4 COMAM ART 124 PREVEDE esplicitamente concordato con cessione dei beni a un assuntore
la proposta di concordato può prevedere la RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SODDISFAZIONE
CREDITI IN QUALSIASI FORMA , anche attraverso cessione di beni, accollo o operazioni straordinarie .
IL TRATTAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI E LA SUDDIVISIONE IN CLASSI
con riforma si è preso atto che i creditori aventi la stessa posizione giuridica possono avere interessi
economici non omogenei, e si è così prevista la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee
con trattamenti differenti.
l’attenzione per il rispetto della Par Condicio è evidenziata dal fatto che è attribuita al tribunale un potere
sebbene ufficioso di verifica di corretto uso dei criteri art 124
- suddivisione in classi omogenee: divisione per misura del soddisfacimento e forma ( es pagamento di
una percentuale in tempi brevi per una classe)
- indicazione delle ragioni di trattamento differenziate
TRATTAMENTO DEI CREDITORI CON PRELAZIONE E SUDDIVISIONE IN CLASSE
Una delle maggiori news riforma è la possibilità di prevedere soddisfacimento non integrale dei creditori
muniti di prelazione
LA RATIO sta nella realizzazione di soddisfacimenti certi a breve termine anche se non integrale vs
soddisfacimenti incerti legati ai tempi della liquidazione concorsuale
con il decreto correttivo si è scelta la possibilità di offrire al CREDITORE ASSISTITO DA PRIVILEGIO
GENERALE ,un soddisfacimento parziale purché nella misura della capienza.
-> la valutazione della capienza di un determinato cespite , suscettibile di autonoma liquidazione , può
anche essere agevole, mentre per i crediti assistiti da privilegio generale richiede una previsione della
liquidazione dell intero compiendo mobiliare compreso esito di azioni revocatorie e recuperatorie.
TRATTAMENTO DEI CREDITORI CON PRELAZIONE E SUDDIVISIONE IN CLASSE
i creditori della classe hanno un interesse comune all’ ACCETAZIONE O MENO , in alternativa alla
liquidazione concorsuale, di un soddisfacimento non inferiore a quello del valore del cespite gravato,
risultante dalla perizia giurata.
> ma essendo anche considerati chirografari per la parte residua del credito, hanno diritto anche al
soddisfacimento , per tale parte del credito, in misura corrispondente a quella proposta alla collettività dei
creditori chirografari o alla classe cui dovrebbero afferire.
- >per la parte di credito degradata a chirografo hanno un interesse omogeneo a quello dei chirografari
QUESTI CREDITORI sono equiparati a quelli chirografari per la parte residua del credito e quindi in tale
misura sono ammessi al voto
-> il computo del voto va fatto sulla intero credito
La soluzione più logica pare essere quella del computo del voto dei creditori con prelazione per il
raggiungimento della maggioranza generale dei creditori aventi diritto al voto nella misura della
degradazione a chirografi.
.> sembra ragionevole ipotizzare che nella misura della parte residua del credito , il voto dei creditori a cui
è proposto il soddisfacimento non integral, debba essere computato assieme a quello di altri creditori x il
raggiungimento della maggioranza nella classe dei creditori chirografari cui detti crediti si possono
considerare appertenenti.
DALLA PROPOSTA ALL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
La proposta si presenta con RICORSO AL GIUDICE DELEGATO, il quale chiede il parere del curatore con
specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offere.
-> al fine di consentire una valutazione da parte di creditori chiamati a vorare sulla proposta della
convenienza della soluzione concordataria rispetto alla liquidazione concorse .
Solo se contiene indicazioni differenziate per singole classi di creditori, la proposta è rimessa
preliminarmente al vaglio del tribunale che è chiamato a verificare corretto uso dei criteri di suddivisione
classe
altrimenti la sottoposizione della proposta alla votazione dei creditori è condizionata unicamente al parere
favorevole del comitato dei creditori e alla ritualità della proposta.
— è stato tolto filtro preventivo del parere favorevole del curatore
SUOERATO IL VAGLIO DEL TRIBUNALE preliminare, la PROPOSTA assieme ai pareri del comitato dei
creditori e del curatore, va comunicata ai creditori da parte del curatore con pec, per l’espressione del
VOTO con indicazione del termine fissato dal giudice delegato per far prevenire le dichiarazioni di
dissenso
PROPOSTA può esser avanzata da fallito o uno più creditori o terzi che possono dirittura proporre il
concordato anche prima della verifica dello stato passivo
possono essere proposte più proposte concorrenti e la valutazione delle + proposte
a. richiede la presentazione delle proposte successive prima che il giudice delegato ordini la
comunicazione ai creditori per l espressione del diritto di voto. ove una proposta venga presentata
succesivamente ma quando non siano ancora scaduti i termini per la votazione, si deve ritenere che il
giudice delegato possa segnalarlo ai creditori così che si orientino nell espressione del voto.
b. è rimessa normalmente al comitato dei creditori che sceglie quale proposta sottoporre all approvazione
dei creditori
DALLA PROPOSTA ALL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
DIRITTO DI VOTO spetta ai creditori ammessi ancorché solo provvisoriamente o con riserva.
-> se la proposta è stata presentata prima della verifica dello stato passivo, spetta ai creditori che
risultano dall’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato
il diritto di voto dei creditori aventi prelazione è regolato art 127 da dove si ricava il principio generale che
la proposta di soddisfacimento integrale preclude il voto.
-> il creditore munito di prelazione potrà votare rinunciando anche solo parzialmente al diritto di
prelazione.
Potrà poi votare quando la proposta non ne prevede il pagamento integrale per insufficiente capienza del
bene oggetto di prelazione ( sicché il voto sarà espresso per la porzione di credito degradata a chirografo)
Tuttavia siccome l avvenuta ammissione del credito passivo con prelazione non implica per forza la sua
soddisfazione integrale ( che resta subordinata a avvenuto rinvenimento del bene che della prelazione è
oggetto ) si deve ritenere che il creditore privilegiata dovrà essere ammesso al voto anche quando la
proposta non ne preveda il pagamento neppure parziale quale privilegiato per totale insussistenza
incapienza del bene che dovrebbe costituire garanzia
come prima della riforma si applica la regola silenzio assenso
L’espressione del voto può intervenire nell’ambito della collettività dei creditori chirografari, composta dai
creditori degradai a chirografi, oppure in caso di suddivisioni in classi, nell’ambito delle singole classi.
-> il concordato è APPTOVATO nel primo caso se riporta voto favorevole dei creditori che rappresentino
la maggioranza dei crediti ammessi al voto
-> nel caso di suddivisione in classi, se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi
In caso di ammissione al voto di più proposte la maggioranza può esser raggiunta su tutte le proposte
-> si considera approvata quella che ha conseguito maggior numero di consensi
v p. 288
DALLA PROPOSTA ALL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
PROBLEMA DELLE MAGGIORANZE RICHIESTE PRIMO COMMA ART 128 ( con raggiungimento della
maggioranza nel maggior numero di classi, occorre ricordare che prima del decreto correttivo , per
l’approvazione del concordato era richiesto raggiungimento della maggioranza di tutte le classi
Peraltro occorreva la richiesta al tribunale del proponente il concordato e che
1. fosse stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto
2. che vi fosse l’assenso della maggioranza delle classi
3. i creditori appartenenti alle classi dissenzienti potessero risultare soddisfatti nel concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili
CON DECRETO CORRETIVO SI è RITENUTA SUFFICIENTE
- l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto
- l approvazione da parte della maggioranza delle classi , prevedendosi in tal caso, in difetto di
opposizioni a omologa, l omologazione con decreto non soggetto a gravame
La tutela dei creditori delle classi dissenzienti è stata rimessa all’iniziativa dei singoli creditori di dette
classi, legittimati ad opporsi all’omologa per contestare la convenienza della proposta per la classe
dissenziente.
-> secondo l’opinione prevalente , il giudizio di convenienza espresso dalla maggioranza, non può essere
censurato, nemmeno su opposizione di un interessato
ne discende che , nel concordato in cui i creditori non siano suddivisi in classi, a fronte della approvazione
della maggioranza i creditori dissenzienti non possono dolersi dell’inadeguatezza della proposta sul piano
della convenienza
-> poiché l ‘interessato non può esser abbandonato alla tirannia di una maggioranza , una soluzione va
cercata sul piano del computo della maggioranza sotto il profilo del conflitto di interessi e abuso di
maggioranza
LA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE rimane estremamente semplificata
_> acquisita una relazione dal giudice delegato sull’esito della votazione, il tribunale , se la proposta è
stata approvata , dispone la comunicazione dell’esito della votazione al proponente perchè richieda
l’omologazione , nonché al fallito e ai creditori dissenzienti, fissando un terme per la proposizione di
eventuali opposizioni con ricorso ex art 26 + il deposito del parere definitivo del comitato dei creditori
le alternative sono 2 :
1. non vengono proposte opposizioni : in tal caso il tribunale , verificata regolarità della procedura e esito
della votazione, provvede all omologa con DECRETO NON SOGGETTO A GRAVAME
2. vengono proposte opposizioni : in tal casali tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o d
ufficio, provvede con decreto impugnabile con reclamo e successivo ricorso per cassazione nel
termine di 30 giorni : i motivi di opposizione non possono riguardare la convenienza del concordato
ESECUZIONE DEL CONCORDATO
secondo la disciplina ante riforma il giudizio di omologazione veniva definito in primo grado con sentenza
provvisoriamente esecutiva e imponeva di versare le somme dovute in base all’accordo concordatario alla
scadenze pattuite. La procedura di fallimento si chiudeva solo con passaggio in giudicato della senza,
sicché medio tempore il fallito o assuntore non potevano disporre del patrimonio fallimentare.
Poiché la situazione di stallo che si veniva a creare in caso di impugnazione della sentenza di omologa
poteva protrarsi, nella prassi si prevedeva nella proposta di concordato l’esecuzione dei pagamenti dopo
il passaggio in giudicato del procedimento di omologa.
CON RIFORMA : la proposta di concordato diventa efficace quando il decreto di omologa diventa
definitivo art 130
ESECUZIONE DEL CONCORDATO
ESECUZIONE
siccome il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al fallimento all’esecuzione si procede
provvedendo al soddisfacimento nella misura e nelle forme previste dalla proposta di concordato
1. dei creditori ammessi
2. dei creditori opponenti e tardivamente insinuati previa riassunzione del giudizio davanti allo stesso
giudice e alle stesse forme in contraddittorio con il proponente concordato o assuntore
3. creditori che non avevano richiesto l ammissione allo stato passivo , anche in tal caso previo
accertamento del loto credito ma nelle forme del giudizio ordinario. -> al soddisfacimento di questi
creditori può non essere tenuto l’assuntore se la sua responsabilità sia stata limitata con apposita
clausola.
ALLA SORVEGLIANZA dell’esecuzione del concordato sono chiamati il giudice delegato, curatore e
comitato dei creditori
Se il concordato viene eseguito il fallito rimane sdebitato.
Tuttavia i creditori conservano la loro azione per intero credito contro i cooblifati, fideiussori del fallito e
obbligati in via di regreso.
Se il concordato non viene eseguito ne può essere disposta la risoluzione
La risoluzione può essere pronunciata su ricorso di uno o più creditori (NON d’ufficio).
L’ACCORDO CONCORDATARIO può essere travolto anche da una pronuncia di annullamento
PRESUPPOSTO ANNULLAMENTO
è che sia stato DOLOSAMENTE esagerato il passivo o sottratta o dissimulata un Parte rilevante
dell’attivo: quindi un comportamento doloso atto a influenzate la valutazione di convenienza del
concordato
L’annullamento può essere pronunciato su istanza di uno o più creditori o anche del curatore.
ESDEBITAZIONE PER BUONA CONDOTTA
Dell’esdebitazione per concordato possono beneficiare tutti gli imprenditori comprese le società che
possono solo sopravvivere alla cessazione della procedura fallimentare.
-> con riforma è stata prevista esdebitazione limitatamente alle persone fisiche anche in caso di
cessazione del fallimento non fondata su un accordo concordatario sulla base di un giudizio positivo di
meritevolezza
è volto a favorire il reinserimento dell’insolvente nell’attività produttiva senza peso dei debiti pregressi e
senza dover ricorrere a prestanomi.
L’esdebitazione può essere accordato come misura premiale di un comportamento collaborativo con gli
organi della procedura
-> occorre che siano soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali : non è prevista una percentuale
minima ma sembra di doversi ritenere che ‘almeno in parte’ sia da riferire ai creditori chirografari.
la nuova disciplina di chiusura del fallimento in presenza di liti pendenti consente al debitore di chiedere
esdebitazione nel caso in cui, grazie all’effetto favorevole dell’esito dei giudizi pendenti, venga meno
l’impedimento di esdebitazione di cui art 142 .
COSTITUISCONO CONDIZIONI OSTATIVE alla CONCESSIONE DELL’ESDEBITAZIONE
- l’averne beneficiato nel decennio precedente
- aver subito condanno per determinati delitti
- aver cagionato / aggravato il dissesto
ancorché per tali comportamenti non sia intervenuta condanna penale
ESDEBITAZIONE PER BUONA CONDOTTA
L’esdevitazione può essere accordata con decreto di chiusura del fallimento o su ricorso che va
presentano entro UN ANNO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA.
Il procedimento che il tribunale emana sentito curatore e comitato dei creditori, può essere impugnato
con reclamo alla corte di appello ec art 26
dal debitore cui ricorso sia rigettato,
nonché dai creditori non integralmente soddisfatti
dal pm o qualunque interessato
Come l’esdebitaizone x concordato, quella per buona comodata non determina estinzione di debiti residui
-> i coobbligati , fideiussori e obbligati in regresso, continuano a rispondere e per effetto di esdebitazion
perdono il diritto al regresso
l’esdebitaizone non opera per obblighi di mantenimento e alimentari e per obbligazioni derivanti a rapporti
estranei all esercizio di impresa.
IX FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
Nelle società di capitali al responsabilità dei soci è di regola limitata : essi possono essere
chiamati a eseguire versamenti ancora dovuti per le quote o azioni sottoscritte all ‘atto di
costituzione della società o di successivi aumenti di capitale.
Il versamento art 150 può essere richiesto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni
che non possono invocare BENEFICIUM EXCUSSIONIS previsto art 2356 quantunque non sia
scaduto il termine stabilito per il pagamento .
Ove il socio non vi provveda , si può provvedere nelle forme dell ‘ingiunzione emessa dal giudice
delegato su proposta del curatore ai sensi art 150.
Il decreto del giudice delegato non è impugnabile ex art 26 , ma essendo un decreto ingiuntivo è
impugnabile nelle forme previste per opposizione a ingiunzione.
Solo eccezionalmente nelle società di capitali il socio può rispondere ILLIMITATAMENTE dei debiti
della società .
con riforma è stato istituito che la sentenza che dichiara fallimento di una società sic, sas, sapa,
produce anche fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
L’estensione del fallimento delle società produce il fallimento dei soci istituzionalmente
responsabili illimitatamente, pur se non persone fisiche .
GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Prima del d lgs 6/2003 agli amministratori e liquidatori era fatto divieto di intraprendere nuove
operazioni: in caso di violazione del divieto assumevano responsabilità solidale e illimitata per
affari intrapresi
Trattavasi di responsabilità per debiti che poteva esser fatta valere individualmente da ciascuno di
coloro che avessero acquistato ragioni di credito in dipendenza di nuove operazioni
-> la nuova normativa ha abbandonato tale riferimento alle nuove operazioni e ha invece previsto
OBBLIGHI pubblicitari IN CAPO AGLI AMMINSITRATORI + obbligo di GESTIRE LA SOCIETA’ AI
SOLI FINI DELLA CONSERVAZIONE dell’integrità e del valore del patrimonio sociale .
-> alla violazione di questi obblighi consegue responsabilità solidale degli amministratori per i
danni arrecati alla società , ai soci, creditori sociali e terzi.
La responsabilità degli organi di amministrazione è esclusivamente responsabilità per danni
NELLE SPA sono previste
- un’azione sociale di responsabilità volta a ottenere il risarcimento da pare della società, dei
danni cagionati al patrimonio sociale ( può essere esercitata da una minoranza qualificata
- azione di responsabilità dei creditori sociali che può essere promossa dai creditori per
violazione degli obblighi inerenti a integrità del patrimonio sociali quando risulti insufficiente al
soddisfacimento dei loto crediti, o vi sia stata lesione della garanzia patrimoniale generica
NELLE SRL è espressamente disciplinata
- azione sociale di responsabilità che può essere esercitata dai singoli soci non anche
un’azione dei creditori sociali per lesione della garanzia patrimoniale.
La disciplina è contenuta art 146 e lascia aperta all’interpretazione SE STABILIRE SE IL
CURATORE POSSA ESERITARE SOLO l’azione di responsabilità sociale o anche quella dei
creditori sociali.
la formulazione art 146 pone altro problema:
occorre ricordare che è prevista una azione di responsabilità spettante al singolo socio o al
terzo che siano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori art
2395 e 2476 cc
es. scrivendo un bilancio non veritiero hanno indotto i soci a sottoscrivere un aumento di capitale
o terzi a far credito
mentre è sempre stata pacifica la legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione sociale di
responsabilità e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, è altrettanto pacifica l’esclusione
della legittimazione del curatore all esercizio dell’azione di responsabilità per danni cagionati non
al patrimonio sociale e quindi alla coleltivitàà dei creditori, ma direttamente ai soci o terzi.
-> con rif alle società per azioni l art 2394 bis riconosceva legittimazione del curatore all esercizio
delle azioni di responsabilità per azione sociale di responsabilità e azione di responsabilità dei
creditori sociali , non invece legittimazione all’esercizio dell’azione del socio o del terzo per danni
diretti prevista aer 2395 cc
L’art 146 d 2 comma prevede
a. legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni di responsabilità
b. legittimazione all’esercizio anche dell’azione di responsabilità contro i soci della società a
responsabilità limitata nel casi 2476 ( si riferisce all azione sociale di responsabilità ma anche
all azione 6 comma art 2476 del socio o terzo direttamente danneggiato).
La formulazione del 146 prevede una lettura restrittiva, prevedendo il richiamo al 2476 al solo
caso di atti dannosi per la società e non anche quello di atti dannosi per soci o terzi.
TORNANDO AL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’ PER I DANNI CAGIONATI AL PATRIMONIO
SOCIALE ,
grava sugli amministratori ed è configurabile in caso di violazione dei doveri ad essi imposti da
legge e statuto , sia nel corso della vita ordinaria della società, sia in caso sia sia verificato caso di
scioglimento della società
-> analogo è il fondamento della responsabilità di direttori generali nominai dall’assemblea o per
disposizione dello statuto
le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili ex post e non si può imputare agli
amministratori il pregiudizio conseguente all’esito dell affare
-> gli amministratori sono chiamati a compiere le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale e vi devono provvedere con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico e
loro specifiche competenze
-> le scelte gestionali non sindacabili ex post, sono sindacabili ex ante sotto profilo della
violazione dell obbligo di diligenza
RESPONSABILITA’ GRAVA IN PRIMIS su colui / coloro che abbiano posto in essere l atto da cui
deriva danno
-> se l’atto è stato compiuto da organo delegato - comitato esecutivo, amministratore delegato sono chiamati a rispondere in solido i componenti dell’organo delegante per violazione dei doveri
su di essi incombenti ( novità della riforma: abolizione per l’organo delgante, dell’obbligo di
vigilare sull’andamento della gestione e sua sostituzione con specifici obblighi ben identificati , di
valutazione sulla base delle informazioni ricevute art 2381 cc.
IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE con colui e coloro cui siano direttamente
riferibili gli atti o le omissioni cui sia derivato il danno, trova poi applicazione ai componenti del
Consiglio di sorveglianza e ai sindaci.
-> la responsabilità solidale è configurabile se il danno non si sarebbe prodotto ove avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loto carica
nelle SRL è poi preveduta la responsabilità solidale con amministratori dei soci che abbiano
intenzionalmente deciso o autoizzato il compimento di atti dannosi.
-> è l hp in cui l’atto costitutivo prevede attribuzione a singoli soci di particolati diritti riguardanti
amministrazione della società, adozione di decisioni in ordine alla gestione.
nella norma 2476 si è vista la traduzione legislativa del principio della responsabilità dell
AMMINSITRATORE DI FATTO
I DANNI RISARCIBILI sono quelli che costituiscono la conseguenza immediata e diretta della
vioalzione, essendo dunque onere dell’attore provare la sussistenza del nesso casualità fargli
inadempimenti imputati agli amministratori e danni che ne sono derivati
- > quando l’azione di responsabilità viene esercitata nel fallimento era emersa la tendenza a
quantificare il danno in misura corrispondente alla differenza tra passivo e attivo, criterio
abbandonato negli ultimi anni.
IN ORDINE AI DANNI RISARCIBILI occorre ricordare che gli organi di vigilanza rispondono in
solido con gli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto de essi avessero vigilato in
conformità agli obblighi della loro carica.
-> quando una responsabilità è ravvisabile, l’obbligo risarcitorio prescinde dalla misura della colpa
che invece rileva nei rapporti interni ai fini dell’azione di regresso.
La nuova normativa d l 6/2003 prevede poi responsabilità delle SOCIETA’ E ENTI CHE
ESERCITANO ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’, ove abbiano agito
nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violaione dei principi di corretta gestione societaria
e imprenditoriale delle società medesime.
Tali società e enti sono responsabili :
a. nei confronti delle società cui si riferisce l’attività di direzione e coordinamento per il
repgiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione
b. nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata al patrimonio sociale
LA RESPONSABILITA’ è ESCLUSA in presenza di vantaggi compensativi e quando sussiste ha
carattere sussidiario 2497.
-> si estende a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e nei limiti del vantaggio
conseguito, a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
IN CASO DI FALLIMENTO è PREVISTA SOSTITUZIONE del curatore nell’esercizio dell’azione
spettante ai creditori sociali e non a quella spettante ai soci.
Il danno subito dai soci sembra così configurato come danno diretto, che esclude la sostituzione
del curatore.
è bene ricordare che le pretese risarcitorie delle curate vs i componenti degli organi di
amministrazione e controllo sono spesso fatte valere per importi molto rilevanti e il patrimonio
degli amministratori è non di rado gravato da debiti per fideiussioni prestate a garanzia delle
esposizioni della società.
-> la l fallimentare del 42 , al fine di favorire una più tempestiva ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI prevedeva che il giudice delegato , nell’autorizzare il curatore a proporre azione di
responsabilità può disporre le opportune misure cautelari.
-> post riforma si è previsto che le misure cautelari, anche quando l’azione di responsabilità è
esercitata dal curatore , dovranno essere richieste al giudice competente secondo regole ordinarie
4. I PATRIMONI DESTINATI
Nelle spa è stata prevista la possibilità di costituire patrimoni destinati a singolo affare
è uno strumento operativamente equivalente a costituzione di una nuova società, con vantaggio
dell’eliminazione costa di costituzione, mantenimento estinzione società
-> si caratterizza per autonomia patrimoniale e si traduce in destinazione esclusiva del patrimonio
sperato al pagamento dei debiti relativi all’affare
-> e dall’esclusione di una responsabilità della società x i debiti relativi all affare con sola
eccezione di obbligazioni derivanti da fatto illecito
società insolvente e patrimonio ancora consistente
-> l’autonomia patrimoniale che ne deriva può comportare che la società può venire a trovarsi in
stato di insolvenza, mentre il patrimonio separato rimane in grado di far fronte alle obbligazioni
relative all’affare cui è destinato
- se la società fallisce , piche il patrimonio destinato costituisce cespite della società al pari di
una società totalitaria mente controllata, il curatore è investito della sua amministrazione cui
deve provvedere con gestione separata
- deve poi provvedere alla liquidazione del cespite e può farlo solo cedendo a terzi il patrimonio
destinato comprensivo di attività e passività o liquidando il patrimonio secondo regole della
liquidazione della società
I CREDITORI CONCORSUALI DELLA SOCIETA’ verranno a beneficiare del corrispettivo della
cessione al netto dei debiti del patrimonio e nel secondo caso del residuo attivo di liquidazione art
155.
insolvenza del patrimonio separato cui non si accompagna insolvenza della società
la legge delega rimetteva al legislatore delegato le conseguenze in caso di insolvenza, ma ciò non
è stato fatto e la disposizione art 2447 novese secondo comma si limit a dire che nel caso in cui
non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo specifico affare , i relativi
creditori possono chiederne la liquidaizone.
art 156 stabilisce però che il antimonio destinato, nato come strumento equivalente a costituzione
di società con vantaggio di eliminazione costi di costituzione, manutenzione ed estinzione, è
diventato strumento per l esercizio di una attività d’impresa al riparo dal rischio del fallimento r
dal rischio di revoca non solo dei pagamento di debiti liquidi e esigibili, ma anche da ipoteche
giuziale.
5. SOCIETA’ DI PERSONE
nel nostro ordinamento è prevista la costituzione di società personali per l’esercizio di un’attività
commerciale nelle forme della SNC e SAS.
-> SOCIETA’ DI FATTO si ha quando l’esistenza di un rapporto sociale può risultare dal
comportamento concludente di due o più persone che consenta di individuare le componenti
essenziali della fattispecie ( fondo comune, alea comune , afferito societatis…)
alla società di fatto si applicano le regole previste per sNC
-> non è necessaria esteriorizzazione del vincolo sociale , può trattarsi anche si società OCCULTA
: L’ATTIVITà comune viene svolta come impresa individuale e essere riconducibile a una società
occulta
SOCIETA’ APPARENTE SI HA invece quando il comportamento di 2 o + persone può ingenerare il
convincimento che esse agiscono come soci
QUANDO A ESERCITARE UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE è una società di persone, in caso di
insolvenza ad essere assoggettato a fallimento è anzitutto la società , pr la giuri anche la società
di fatto e occulte+ quelle apparenti.
Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili viene considerato una conseguenza automatica
del fallimento della società
a. Il fallimento del socio prescinde dalla qualità di imprenditore e insolvenza del socio stesso.
quindi ciò che rileva è l’INSOLVENZA della società
b. l’estensione al socio del FALLIMENTO della società è legata solo all’esistenza del vincolo
sociale e alla sua posizione di socio illimitatamente responsabile
ESISTENZA DEL VINCOLO SOCIALE
il vincolo sociale può cessare solo per MORTE, RECESSO, ESCLUSIONE, CESSIONE DELLE
QUOTE ( possibile con consenso di tutti i soci ).
può essere dichiarato fallito anche il socio receduto , ma la assoggettabilità a fallimento di chi ha
perduto la qualità di socio o per cessazione del vincolo sociale, o per cessazione della
responsabilità illimitata , ha SOGGETTA A LIMITI CRONOLOGICI : NON OLTRE UN ANNO DALLO
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE o dallo scioglimento del rapporto sociale, o dalla
cessazione di responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione , fusione, cessione,
semprechè siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti in questione e
l’insolvenza attenga in tutto o in parte a debiti esistenti alla data della cessazione della
responsabilità illimitata.
POSIZIONE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
Nelle SAS i soci accomandanti sono limitatamente responsabili ma assumono responsabilità
limitata se si ingeriscono nella amministrazione della societ 2320 cc.
Estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente
responsabili
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili viene normalmente dichiarato contestualmente al
fallimento della società con unica sentenza.
-> può però accadere che dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti esistenza di altri
soci illimitatamente responsabili ed è anzi frequente che solo in un secondo momento si scopra
esistenza di soci occulti.
ISTANZA DI ESTENSIONE al socio ill. può essere presentata da curatore, creditore o socio fallito
( NO DAL PM)
PRESUPPOSTO ESTENSIONE è
- l’ ACCERTAMENTO DEL VINCOLO SOCIALE ( socio occulto)
- o del comportamento dal quale è derivata l’assunzione di responsabilità illimitata
- e dal fatto cui si ricollega la fallibilità dell ex socio ( insolvenza al momento del recesso=
Trasformazione del fallimento individuale in fallimento sociale
con riforma è stato espressamente considerato il caso in cui dopo dichiarazione di fallimento di
un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio
illimitatamente responsabile : si applicano stesse norme processuali che regolano estensione al
socio del fallimento già dichiarato di una società
-> il tribunale è chiamato non a estendere gli effetti della sentenza ad altro soggetto ma a
rettificare quest’ultima: accertamento della società implica l’identificazione come imprenditore di
un soggetto - la società- diverso da quello originariamente chiamato fallito
la sentenza produce effetti ex NUNC .
-> rimangono fermi gli effetti del fallimento del socio dichiarato fallito come imprenditore
individuale
Pluralità fallimenti riuniti in unico processo
l’autonomia patrimoniale che caratterizza la società di persone implica che il patrimonio della
società è destinato al soddisfacimento dei creditori sociali e il patrimonio di ciascun socio è
destinato a soddisfacimento dei creditori sociali e particolari del socio stesso.
-> il patrimonio della società e quello dei singoli soci deve esser tenuto distinto : vi è una pluralità
di fallimenti , che si configurano però come processo cumulativo : si hanno più fallimenti riuniti in
unico processo
La distinzione del patrimonio della società e di quelli dei singoli soci si esprime nella distinzione di
MASSE ATTIVE E MASSE PASSIVE
MASSE ATTIVE
MASSE PASSIVE
nelle società regolari non presenta
problemi di identificazione : attivo della
società è costituito dai beni e diritti
conferiti dai socie e beni e diritti
acquisiti dalla società per l’esercizio o
nell’esercizio della sua attività
siccome il creditore sociale ha diritto a partecipare alla
ripartizione dell’attivo dei fallimenti dei singoli soci solo se e e
nella misura in cui esista il suo credito verso la società , vi è
necessità di coordinamento fra stato passivo della società e
passivi dei singoli soci
attivo del fallimento di ciascun socio è
costituito da beni e diritti non conferiti
in società e se un bene è conflitto in
godimento va compreso nell attivo del
fallimento del socio
NELLE SOC DI FATTO e quelle occulte
i conferimenti vanno desunti da
comportamento concludente del socio
e i beni utilizzati per l esercizio di
impresa si devono considerare conferiti
in società ma non è agevole capire se
vi sia proprietà o godimento
L fall: il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della
società si intende dichiarato x l intero anche nel fallimento dei
singoli soci art 148
(quindi abbiamo un automatismo riferito alla domanda non
anche al provvedimento del giudice delegato di ammissione o
esclusione )
3 comma. si è espressamente preveduta l estensione del
privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci : l
estensione non opera per privilegio speciale
anche per le masse passive si pone problema dell’imputazione
al fallimento sociale o al fallimento dei soci.
-> nelle SOC. REGOLARI . l’imputazione dei debiti va fatta in
corrispondenza alla spendita del nome
-> nelle soc. di fatto e occulte in cui manca la sPendita del
nome , unica soluzione è riferire alla società i debiti contratti per
l’esercizio di impresa e ai soci i debiti a esso estranei
LA PLURALITA’ DI FALLIMENTI HANNO POI RILIEVO PER LA CESSAZIONE DEI FALLIMENTI
la legge fallimentare nel disciplinare il CONCORDATO FALLIMENTARE statuisce che :
a. ciascun socio può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel
proprio fallimento art 154e in tal caso cessa il fallimento di detto socio e proseguono quelli
della società e altri soci.
-> ecco dunque la possibilità di cessazione separata per concordato, del fallimento di uno
o più soci
b. il concordato può essere proposto dalla società ed ha efficacia anche di fronte ai soci e fa
cessare il loro fallimento art153
se la norma art 154 sul concordato evidenzia autonomia delle procedure, quella art 153 sul
concordato della società ne sottolinea connessione
-> anche nel concordato della società resta comunque aperta la possibilità che le procedure
connesse non cessino contemporaneamente
l’esdebitazione dei soci opera salvo patto contrario : quindi può esser proposta ai creditori sociali
con la corresponsione di una percentuale conveniente rispetto a quella conseguibile nel fallimento
della società, con conservazione del diritto alle quote di riparto destinate a essere attribuite dai
fallimenti dei soci.
la proponibilità di reclamo ex art 26 contro il decreto di chiusura del fallimento del socio offre poi
ai creditori particolari, in caso di esdebitazione dei soci, la possibilità di opporsi alla chiusura del
fallimento del socio loro debitore.
->si è espressamente prevista la ripercussione sui fallimenti dei soci della CHIUSURA DEL
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ , statuendosi che la chiusura della procedura di fallimento della
società nei casi previsti 1 e 2 , determina anche chiusura della procedura estesa ai sensi dell art
147 salvo nei confronti del socio non sia stata aperta procedura di fallimento come imprenditore
individuale
se dunque nel corso del processo alla pluralità di fallimenti corrisponde la distinzione di masse
attive e passive, l unitarietà del processo si manifesta nella fase di apertura dei fallimenti connessi
e in quella di chiusura.
9. SOCIETA’ COOPERATIVE
sono ordinariamente soggette a liquidazione coatta amministrativa, ma possono essere dichiarate
fallite se svolgono attività commerciale
REGOLAZIONE NEGOZIATA
DELLA CRISI
1. COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE
COSTITUISCE strumento di regolazione della crisi di imprese di particolare rilievo per le quali è
maggiormente presente l’esigenza di conservazione dei complessi produttivi.
-> l esigenza di una composizione stragiudiziale si avverte principalmente quando la crisi investe
un gruppo
le modalità di composizione sono influenzate da numerose variabili
- cause della crisi ( eccessivo indebitamento, crisi di mercato, crescita eccessiva…)
- struttura patrimoniale della società delle società operative
- omogeneità o meno degli interessi dei creditori
SICURAMENTE DUE PROFILI SONO SEMPRE STANDARD
1. CENTRALITA’ DELLA CONVENZIONE BANCARIA
Gli strumenti normalmente utilizzati sono accordi di ristrutturazione , moratoria concordato
stragiudiziale
2. ITER DELLA COMPOSZIONE STRAGIUDIZIALE
A. individuazione cause crisi ed evidenziazione della situazione reale
B. scelta di un advisor chiamato a informare della crisi i soggetti i cui interessi sono
coinvolti nella crisi e la cui credibilità possa costituire adeguata garanzia
C. predisposizione di piano industriale e finanziario che va elaborato con supervisione dell’
ADVISOR e che è destinato a costituire la base della convenzione
D. predisposizione della bozza di convenzione volta a regolare il rapporto con le banche e
eventualmente altri creditori ai quali viene richiesto un qualche sacrificio
La proposta va discussa e se del caso modificata al fine fi assicurare adesioni in misura
non inferiore al quorum preventivamente considerato come condizione di fattibilità dell’operazione
D . Dopo la sottoscrizione della convenzione occorre procedere all’attuazione del piano in
conformità al programma
FINALITA’ DELLA COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE
mira al ripristino dekk’quilibrio finanziario e al salvataggio dell’impresa
-> il salvataggio dell’impresa non implica necessariamente salvataggio dell’imprenditore
11 cap. CONCORDATO PREVENTIVO
Prima della riforma del 2005 il concordato preventivo
Allora applicabile, era concepito come uno strumento di prevenzione del fallimento, nel quale
poteva beneficiare l'imprenditore onesto sfortunato quando fossi in grado di assicurare ai creditori
un soddisfacimento apprezzabile.
Concordato preventivo:
1. poteva essere proposto dall'imprenditore insolvente che altrimenti sarebbe stato dichiarato
fallito in ufficio
2. Purché sussistessero determinati requisiti soggettivi al fine di precludere ai professionisti del
dissesto l'accesso quello che veniva considerato un beneficio perché consentiva di evitare il
fallimento e liberarsi dei debiti
3. Poteva essere proposto sempre che venisse assicurato i creditori aventi prelazione, il
soddisfacimento integrale e al creditore chirografari il pagamento di una percentuale almeno
del 40%
In questo quadro era totalmente irrilevante il risanamento o meno dell’impresa
-l'interesse dei creditori era tutelato soltanto in via subordinata, dovendo essere dichiarato il
fallimento, anche se meno conveniente rispetto la proposta soluzione concordataria, in assenza
dei prescritti requisiti soggettivi o della possibilità di soddisfare i creditori chirografari nella misura
di almeno il 40
- l'autonomia dei patti era limitata dall'esigenza del rispetto della par condicio oltre che la
percentuale minima
-in correlazione con la concezione del concordato preventivo come beneficio dei limiti posti
all'autonomia privata, il ruolo del giudice era particolarmente penetrante perché doveva
sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle dei creditori ancora quando fosse stata
espressa all'unanimità.
In realtà nella prassi il quadro così disegnato era un po' diverso e si erano acquisita
consapevolezza in merito a
- sostanziale inidoneità delle limitazioni, fondata sulla richiesta di requisiti soggettivi per
l'ammissione della procedura, ad arginare il fenomeno dei professionisti del dissesto. Vero si tratta
di quei soggetti imprenditori in senso economico che lasciano fallire la società attraverso le quali
operano per poi riprendere l'attività con altri società
-si era poi preso atto della possibile rispondenza all'interesse dei creditori e la conservazione dei
complessi aziendali
-si era poi preso atto dell'esigenza di attenuare una rigida applicazione del principio della par
condicio: il principio della libera disponibilità dei diritti individuali, costituente limite naturale del
principio della par condicio, aveva trovato un riconoscimento della previsione legislativa della
facoltà di rinuncia in tutto in parte al diritto di prelazione.
nel 2005 si è definitivamente superata la concezione del concordato preventivo come beneficio
per l'imprenditore, ed eliminati i requisiti soggettivi di ammissibilità già previsti dal primo comma
dell'articolo 160 nonché il requisito della meritevolezza, emersa la priorità dell'interesse dei
creditori e di quello la conservazione dei complessi produttivi.
Quest'ottica è stata valorizzata l'autonomia delle pattuizioni concordatarie come strumento di
regolazione della crisi di impresa anche quando non si identifica una vera e propria insolvenza, ed
è stato anche ridimensionato il ruolo del giudice chiamato a mero controllo di legalitàò.
Vi è stata poi una successiva novità nel 2012 con il cosiddetto decreto sviluppo
La disciplina del concordato con continuità aziendale così introdotta è ispirata al principio del
miglior soddisfacimento dei creditori, che da un lato costituisce un limite alla presentazione di
proposte che non vedano stretta correlazione fra continuità aziendale e l'emersione di un
plusvalore che le giustifichi
, dall'altro favorisce il buon esito di proposte solidamente fondate assegnando la pre deducibilità
ai finanziamenti funzionali alla continuità aziendale e prevedendo una disciplina speciale dei
contratti anche pubblici in corso di esecuzione.
Gli è stato poi un ulteriore intervento nel 2015 è introdotto una novità: il monopolio del debitore
nella presentazione della proposta, ma anche segnato un ritorno al passato introducendo per i
concordati liquidatori una soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari.
Il quadro odierno è segnato da un netto favore per concordato che preveda la prosecuzione di
impresa purché essa generi comunque un favore per i creditori
-> E invece vista con sfavore il concordato puramente liquidatoria, il quale si giustifica solo in
presenza di prospettive di realizzo delle attività che siano fondate e tali da assicurare ai creditori
una soddisfazione apprezzabile in tempi certi.
Presupposto oggettivo del concordato
Il presupposto oggettivo secondo l'articolo 160 è lo stato di crisi
Rientra sicuramente lo stato di insolvenza, ma è un concetto più ampio che ricomprende la
temporanea difficoltà di adempiere
- ricomprende anche il rischio di insolvenza: che sussiste quando l'imprenditore pur essendo in
grado di adempiere i debiti scaduti quindi dipendenti e fornitori, è prevedibile non sarà più in
grado di adempiere i debiti della prossima scadenza esempio mutuo bancario un prestito
- sbilancio patrimoniale o sovra indebitamento che sia quando l'imprenditore è una persona
giuridica. È una situazione diversa dall'insolvenza e dal rischio di insolvenza. Insolvenza implica
uno squilibrio fra liquidità e credito da un lato i debiti esigibili dall'altro. Il sovra indebitamento
implica uno squilibrio patrimoniale cioè un eccedenza del passivo sull'attivo.
Lo sbilancio patrimoniale, ove non si ponga riparo con operazioni di ricapitalizzazione, o anche
con finanziamenti sostitutivi di apporti di capitale, può mettere rischio il soddisfacimento dei
creditori
-riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale: non è ancora sbilancio patrimoniale,
ma è una causa di scioglimento della società cui non si può ovviare nemmeno con finanziamenti
sostitutivi di apporti di capitale. Non potendo i soci essere costretti optare per la ricapitalizzazione
oppure la trasformazione della società, L'attività può proseguire al solo scopo di conservare il
valore dell'impresa e si deve provvedere alla liquidazione.
Proprio la prospettiva della liquidazione, ancor prima dello sbilancio patrimoniale, può mettere a
rischio il soddisfacimento dei creditori, in questa prospettiva sembra ammissibile la
configurazione di una situazione di crisi che legittima la sottoposizione ai creditori di un piano di
soluzione concordataria
Essere configurabile uno stato di crisi fatto giustificare una presentazione di proposta di
concordato preventivo, in presenza di una perdita di capacità reddituale
Proposta E piano di concordato
L'articolo 160 prevede che il debitore possa proporre ai creditori un piano che preveda la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
La proposta consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la funzione di
illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
Nelle intenzioni del legislatore assume funzione centrale il piano con cui il proponente si prefigge
di risolvere la crisi d'impresa attraverso due vie:
- la ristrutturazione dei debiti
- Soddisfazione dei crediti
Ristrutturare un debito non significa estinguerlo con modalità satisfattorie , ma modificarne
l'ammontare, la scadenza, il piano di ammortamento, e le garanzie…
La riforma del 2005 sei e quindi ho voluto favorire il salvataggio dell'attività d'impresa, nella
convinzione che esso possa essere la miglior modalità per arrivare alla soddisfazione dei creditori.
TIPI concordato
Il contenuto della proposta determina quindi la classificazione del concordato come
concordato con continuità aziendale o concordato liquidatorio, essendo comunque possibile un
concordato misto.
Distinzione assume rilievo ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile
—il piano può essere poi un vero e proprio piano industriale di risanamento, oppure all'opposto
limitarsi a rendere conto della sostituibilità delle prospettazioni del debitore circa la percentuale di
pagamento conseguibile con la cessione d'azienda
A seconda della finalità della proposta, la soddisfazione dei creditori può venire con modalità
profondamente diverse
Qualsiasi sia il contenuto della proposta, l'articolo 161 prescrive che questa debba indicare l'utilità
specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore
-> si considera dunque che la proposta debba avere un contenuto minimo obbligatorio, che potrà
variare secondo il contenuto concreto della proposta
Libertà del contenuto della proposta e i suoi limiti
Nella legge fallimentare del 42 il contenuto della proposta di concordato era oggetto di forti limiti
come ad esempio il pagamento integrale immediato, pagamento di almeno il 40% della credito
chirografario in regime di parcondicio.
Il tutto per mezzo della cessione dei beni ai creditori o grazie a una garanzia altrui anche atipica.
La disciplina uscita dalla riforma del 2005 dalle successive novelle amplia molto lo spazio a
disposizione del proponente
a. Consente di falcidiare anche i crediti muniti di prelazione nel caso in cui il credito non trovi
capienza sui beni diritti che ne costituiscono oggetto
b. Ne consente una limitata dilazione del pagamento di crediti muniti di prelazione
c. Sopra il dogma della par condicio consentendo la suddivisione in classi omogenee e la
differenziazione di trattamento offerto a ciascuna di esse
A. FALCIDIA DEI CREDITI MUNITI DI PRELAZIONE E TRANSAZIONE FISCALE
L'estraneità del concordato dei creditori muniti di prelazione conduceva a ritenere che il loro
soddisfacimento dovesse essere integrale
Uno dei punti qualificanti della prima riforma dell'istituto introdotto nel 2005 e quella di prevedere
la facoltà di assoggettare falcidia anche i creditori aventi privilegio generale speciale, pegno
ipoteca, purché essi sia assegnato un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbero
in caso di liquidazione del bene o diritto sul quale si esercita la prelazione. Se sa regola vale per il
concordato fallimentare
La falcidia dei crediti fiscali previdenziali, muniti quasi sempre di privilegio, e disciplinate
dall'articolo 182 Tear rubricato trattamento dei crediti tributari e contributivi
L'odierna disciplina ammette la falcidia dei tributi dei relativi accessori amministrati dalle esigenze
fiscali, nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza assistenza
obbligatoria e relativi accessori, precisando che essa può avvenire nell'ambito del piano
concordatario, ma esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo
—> la disciplina qui delineata risulta essere
b. Dilazione dei crediti muniti di prelazione
L'AMMISSIBILITÀ DELLA FALCIDIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZIO IPOTECARI,
NON COMPORTA DI PER SÉ LA FACOLTÀ DI ASSOGGETTARLI ANCHE A DILAZIONE, NÉ LE
NORME NOVELLATO LO CONSENTONO ESPRESSAMENTE: IL PRINCIPIO GENERALE CHE NE
IMPONE LA SODDISFAZIONE INTEGRALE PORTA CON SÉ ESIGENZA CHE LA SODDISFAZIONE
SIA ANCHE IMMEDIATA ALL'ESITO DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO
Primo parziale temperamento di questo principio si è ritenuto ammissibile nel caso in cui il
concordato prevede la liquidazione dei beni e in particolare di quelli gravati di prelazione: non
potendosi pretendere che il pagamento precede realizzo dell'attivo gravato, si è affermato che il
pagamento dei creditori garantiti può essere differito, per essere eseguito nei tempi tecnici della
procedura in particolare nel termine richiesto dalla liquidazione dei beni
Passo successivo è consistito nell'affermare che l'ulteriore violazione è ugualmente ammissibile,
in applicazione del secondo comma dell'articolo 160, purché la proposta determini la perdita
economica che il creditore è destinato a subire in relazione ritardo rispetto ai tempi normali di
soddisfazione
.
Quindi al creditore munito di prelazione , sarà riconosciuto il diritto di voto proporzionalmente alla
perdita sofferta, per la cui determinazione si dovrà tener conto del fatto che siano stati
riconosciuti o non l'interesse per la durata della dilazione
Nell'ambito del concordato con continuità aziendale, la moratoria nel pagamento dei crediti muniti
di prelazione, viene definitivamente svincolata da qualsiasi considerazione attinente l'oggetto
della prelazione, essendo invece giustificata dall'esigenza di non sottrarre risorse finanziarie
all'attività di impresa che prosegue
—> la continuità aziendale purché si risolva in un vantaggio per i creditori, è considerata un valore
tale da consentire il parziale sacrificio dei creditori prelatizi
c- suddivisione dei creditori in classi e il trattamento differenziato
Il primo comma dell'articolo 160 consente di prevedere nella proposta, la suddivisione dei
creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.al fine di attribuire
alle diverse classi un trattamento differenziato.
La posizione giuridica è quella che compete al creditore nel rispetto delle norme sulla collocazione
dei crediti: hanno dunque posizione giuridica diversa i creditori chirografari rispetto a quelli muniti
di prelazione e questi hanno posizione diversa secondo il grado
.
Il concetto di interesse economico è invece meno rigido e può attenere
- all’origine del credito es. fornitura, finanziamento, esigenze extra aziendali,
- Alla posizione del creditore rispetto all’imprenditore : sussistenza di rapporto sociale o
collegamento fra società
- Motivazioni del creditore rispetto all'impresa in concordato, etc
Quindi la legittimità della differenziazione sulla base del diverso interesse economico si muove sul
filo della ragionevolezza della giustificazione addotta dal proponente e quindi il confine la
questione di legittimità e di merito può diventare evanescente
.
Volendo sintetizzare alcuni principi si può dire che:
- non possono essere collocati nella stessa classe creditori aventi posizione giuridica diversa,
nemmeno in forza di una comunanza di interesse economico
- A parità di posizione giuridica, la sola diversità di interesse economico non impone la
collocazione in classi diverse ma la consente, condizione che alle diverse classi sia proposto un
trattamento differenziato razionalmente giustificabile
- Se la proposta prevede la formazione delle classi, la collocazione in una classe autonoma è
dovuta quando il trattamento differenziato deteriore rispetto alla generalità dei creditori aventi
pari posizione giuridica, sia stato accettato individualmente dal creditore o del creditore che ne
sono i diretti destinatari al di fuori del meccanismo di approvazione
- Quanto ai creditori cui non sia segnato alcun soddisfacimento, bisogna distinguere l'ipotesi in
cui al creditore questo trattamento spetta per legge o per contratto. Se spetta per legge il
creditore deve considerarsi estraneo al concordato sicché non può essere inserito in alcuna
classe ed è escluso dal voto
Nel secondo caso, creditore spetterebbe linea teorica una quota di riparto in
fallimento, sicché esso vede il proprio diritto intaccato dal concordato ed essendo destinatario di
una proposta diversa dagli altri non può essere collocato in una classe a sestante
CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E
CONCORDATO LIQUIDATORIO
L'assoggettamento dell'imprenditore alla procedura di concordato non determina di per sé la
cessazione della continuità aziendale. Anzi la prosecuzione dell'attività, che nel fallimento è
considerata un'eventualità legata all'esigenza di conservare risorse intangibili come l’avviamento,
nel concordato e tutto comune.non essendo impedita dalla disciplina dell'amministrazione dei
beni durante la procedura, rimasta intatta attraverso il decennio di riforme
L'esperienza ha portato il legislatore a comprendere che il protrarsi dell'attività d'impresa nel
corso della procedura finisce spesso per risolversi con un danno creditori concorsuali, che si
trovano nella condizione di vivere le loro rispettive prospettive di soddisfazione ridotte dalle partite
gestionali maturate nel corso della procedura, tenendosi conto del fatto che i crediti sorti in
occasione della procedura sono prededucibili.
CON D LGS 2012 È stato introdotto articolo 186 bis il quale
- definisce concordato con continuità aziendale quello in cui il piano prevede la prosecuzione
dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione.
- Subordina poi l’ammissibilità a una serie di cautele, segnatamente la prova che la continuità sia
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, e che sia sostenibile sul piano economico
finanziario
- Una volta che si è accertata la convenienza della continuità aziendale, prevede una disciplina di
favore per agevolarne il buon esito.
In questo modo si distingue così dal concordato che non prevede la continuità aziendale, ma è
soltanto di tipo liquidatori
Concordato con continuità aziendale
Occorre premettere che la prosecuzione dell'attività aziendale non postula necessariamente che a
farsene carico sia il debitore, essendo possibile che l'azienda sia concessa in affitto ad altro
imprenditore, la cui condizione dia maggiori garanzie circa la continuità: si parla di continuità
indiretta
La disciplina dell'articolo 186 si applica anche a queste ipotesi: è vero che con l'affidamento della
gestione ad altro imprenditore non esiste il pericolo che le eventuali perdite gravano sui creditori
concorsuali, ma il complesso delle regole applicabili all'istituto dopo la novella del 2015, dimostra
un favore del legislatore per la ricollocazione dell'azienda in funzionamento
al fine di salvaguardare, almeno parzialmente i livelli occupazionali
Ciò che rileva è soltanto la continuità in senso oggettivo
Il piano di concordato con continuità può anche prevedere la liquidazione di beni non funzionali
all'attività: esiste quindi il concordato misto al quale si ritiene di applicare la disciplina al
concordato con continuità
Le condizioni per l'ammissibilità del concordato con continuità
aziendale
Il favore legislativo per il concordato con continuità non si estende fino a consentire la
prosecuzione dell'attività d'impresa a danno dei creditori
Articolo 186 bis prevede che la relazione del professionista chiamato ad attestare la veridicità dei
dati aziendali e fattibilità del piano, attesti anche la prosecuzione dell’attività di impresa a danno
dei creditori.
Articolo 186 bis prevede pertanto che la relazione del professionista chiamato ad attestare la
veridicità dei dati aziendali fattibilità del piano, attesti anche che la prosecuzione dell'attività e
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Alla testatore si richiede una sorta di comparazione fra il tasso di soddisfazione ottenibile dalla
cessione immediata in un contesto di cessazione dell'attività, e la proposta concretamente
avanzata dal debitore, in quanto il suo adempimento sia ragionevolmente fondato.
Per favorire l'adeguata informazione dei creditori degli organi della procedura circa l'asserita
convenienza della soluzione proposta al debitore, la norma richiede poiché il piano contenga
un'analitica indicazione dei costi di ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista
dal piano di concordato
Si tratta di un conto economico previsionale, che deve estendersi a tutta la durata dell'esercizio
dell'attività, in relazione al contenuto della proposta: se essa prevede la cessione dell'azienda in
funzionamento, l'orizzonte temporale del piano dovrà essere quello del termine previsto per la
cessione
Se invece si prevede la continuità in capo all'imprenditore originario, fino al completo
adempimento il concordato, il piano avrà uno sviluppo temporale che potrà essere anche più
ampio corrispondente alla data di dilazione prevista
Il piano dovrà essere comunque attendibile in quanto fondato su assunzioni tecnicamente corretti,
giuridicamente fattibili, e ragionevolmente fondate dal punto di vista industriale commerciale
La stessa norma richiede l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità
di copertura: occorre un prospetto dei flussi di cassa previsionali i cosiddetti cash flow, che sia
allineato al conto economico. Questo prospetto assume una valenza se possibile ancor più
rilevante rispetto al budget previsionale essendo nota la difficoltà che un imprenditore in
concordato preventivo incontra nell'ottenimento di finanziamenti dal sistema bancario
Se la previsione di una perdita gestionale non incide sulla convenienza della prosecuzione
dell'attività d'impresa, la mancata copertura delle esigenze finanziarie determina una situazione di
liquidità che può sfociare insolvenza.
Si vuole evitare che il piano di prosecuzione sia vanificato dalla mancanza della liquidità
necessaria da solvere le obbligazioni man mano assunte
Quindi le fonti di copertura andranno indicate in modo analitico e le relative prospettazioni
dovranno essere attendibili sia dal punto di vista giuridico che finanziario
La concessione dell'azienda in affitto ad altro imprenditore prima o dopo l'avvio della procedura,
riduce la rilevanza delle pianificazioni, dato che sia il rischio di impresa che esigenza di finanziare
l'attività, ricadono sull'affittuario.
Disciplina speciale del concordato con continuità aziendale: i
contratti
Una volta accertato che la prosecuzione dell'attività d'impresa va nell'interesse dei creditori il
buon esito del concordato favorito su diversi piani
Per quanto riguarda il contenuto della proposta, al concordato con continuità non si
applica la soglia minima di soddisfazione del 20% di crediti chirografari prevista dall'ultimo
comma dell'articolo 160.
Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione, la disciplina ne favorisce la continuità, con
lo scopo di evitare la perdita di rapporti essenziale per la continuità aziendale, come la
dissoluzione dell'avviamento da essi costituito.
Finanziamento dell'impresa in concordato
Il legislatore ha avuto presenti le esigenze di finanziamento della prosecuzione dell'attività
d'impresa, e nell'articolo 182 a previsto una serie di ipotesi nelle quali finanziamenti erogati in
funzione di continuità aziendale sono prede ducili
1. Finanziamenti funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla
scadenza del termine stabilito dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, quando l'impossibilità di
accedere ad altre fonti di finanziamento potrebbe produrre pregiudizio imminente e irreparabile
l'azienda e la richiesta può avere per oggetto la conservazione di linee di credito auto liquidanti
già in essere.
La norma si applica soltanto al concordato in bianco sicché non fa diretto riferimento al
concordato con continuità ma lo presuppone.
2. Altre ipotesi riguarda analoghe esigenze di ottenimento di finanziamenti: in mancanza delle
ragioni di urgenza per la cui pre deducibilità richiesta la più generica attestazione di funzionalità
alla migliore soddisfazione dei creditori, previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario
dell'impresa fino all'omologazione: anche qui la norma estesa alla fase prenotati Iva e non è
menzionato espressamente il concordato con continuità, sebbene appaia difficile prospettare
un'applicazione della norma al di fuori di questo ambito.
In entrambi i casi il finanziamento pre deducibile può essere garantito da pegno ipoteca cessione
di crediti
Questa disciplina si affianca a quella prevista in linea generale dall'articolo 182 dove si presentano
due tipi di finanziamento per i quali si disciplinano le condizioni al ricorrere delle quali essi sono
producibili
1, I finanziamenti ponte che sono a cordati in funzione della presentazione della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo, la cui producibilità è subordinata
all'espressa previsione nel decreto di ammissione alla procedura il finanziatore sarà escluso dal
voto
2. Finanziamenti a cordati in esecuzione del concordato in qualsiasi forma effettuati, che si
collocano nella fase di procedura successiva all'omologazione.la pre deducibilità non è
subordinato a particolari condizioni ma appare necessario che essi siano indicati nel piano
3. La pre deducibilità prevista per le due forme di finanziamento qui viste , è estesa e
finanziamenti disciplinati gli articoli 2467 e 2497 che potranno beneficiare della prevedibilità il
luogo della postergazione prevista dal codice civile nei limiti dell'80% del loro ammontare,
restando residuo 20% postergato. Qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in
esecuzione del concordato preventivo, È prededucibile l intero finanziamento
4. I pagamenti di debiti anteriori
accanto l'esigenza di finanziare l'attività, posso esserci esigenze quella di adempiere
obbligazioni pecuniarie anteriori alla domanda introduttiva e quindi destinate di principio essere
regolata in concorso. L'imprenditore può chiedere al tribunale l'autorizzazione a pagare i crediti
anteriori relativi a prestazioni di beni e servizi che sono essenziali per la prosecuzione dell'attività
d'impresa e assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori
6. Il ricorso per ammissione E IL controllo del
tribunale
La domanda di concordato va presentata con ricorso al tribunale unitamente alla documentazione
elencata articolo 161 e alla relazione di un professionista designato dal debitore che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
Tutti questi documenti richiedono comunque del tempo Durante il quale non operano gli effetti
protettivi previsti dagli articoli 167 , 168, 169.
Al fine di consentire una più rapida presentazione del ricorso per ammissione alla procedura, con
una proposta magari non esaustiva o con una documentazione incompleta, si è prevista la
possibilità di concessione, da parte del tribunale, di un termine non superiore a 15 giorni, per
apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti
Così veniva ridotto, ma non eliminato il rischio di iniziative pregiudizievoli in
particolare da parte di terzi in presenza di una crisi dell'impresa e magari del sentore della
presentazione di una proposta di concordato
Ecco che nel 2012 si è prevista una soluzione radicale consentendo la presentazione di una
domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano, e la documentazione, entro
un termine fissato dal giudice compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabili in presenza di giustificati
motivi di non oltre 60 giorni
Si tratta del cosiddetto concordato in bianco o concordato prenotati Ivo
In modo da consentire il prodursi degli effetti protettivi a far data dalla pubblicazione nel
registro delle imprese di un ricorso per ammissione al concordato preventivo non contenente
ancora alcuna proposta
In realtà per consentire al debitore di far scattare gli effetti protettivi ancora prima di aver operato
una scelta definitiva sull'iter da seguire per la regolazione negoziata della crisi, si è previsto che il
debitore, nel termine fissato dal giudice, possa presentare in alternativa ad una proposta di
concordato, una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti
Il ricorso del debitore, per effetto della sua pubblicazione nel registro delle imprese, acquista
quindi una valenza prenotati Iva degli effetti protettivi di un proponendo concordato o di un non
ancora concluso accordo di ristrutturazione dei debiti, ed evidenzia la sostanziale unitarietà
dell'iter di regolazione negoziata della crisi con entrambi gli strumenti di concordato dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti.
L'unitarietà dell'iter è confermato anche dalla previsione del passaggio, senza soluzione di
continuità, da una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sottoposta al tribunale per
ottenere un provvedimento di fatto per i creditori di azioni esecutive e cautelari, e di acquisto di
diritti di prelazione a una domanda di concordato
Secondo l'articolo 182 se nel termine fissato dal tribunale per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione viene depositato una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti
di cui al comma sesto settimo
Sì è poi prevista la possibilità del tribunale di nominare nel decreto che fissa il termine per la
presentazione del piano, il commissario giudiziale, che svolge
attività di vigilanza sull'attività del debitore in pendenza del termine
- esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione al compimento di atti urgenti di
straordinaria amministrazione
- E nella previsione di più incisivi obblighi informativi a carico del debitore anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa
A tutela di una corretta informazione dei creditori, sia previsto l'obbligo di depositare, con la
domanda di concordato, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco nominativo dei
creditori con i relativi crediti, e nel fissare termine per il deposito di proposta, piano e
documentazione, il tribunale disponga di obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione
finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere fino alla scadenza del termine fissato a
pena di declaratoria di inammissibilità
Nel caso in cui il debitore abbia scelto la via della domanda di concordato preventivo senza
mutarla in itinere in quella di accordo di ristrutturazione dei debiti, occorre aggiungere che dopo
la presentazione nel termine fissato dall'articolo 161, della proposta di concordato, piano e
documentazione, non essendo stato abrogato il primo comma dell'articolo 162, si deve ritenere
che il tribunale conservi la facoltà di concedere un ulteriore termine non superiore a 15 giorni, per
apportare integrazioni al piano o produrre nuovi documenti. E se all'esito del procedimento
verifica che non ricorrono le condizioni di quell'articolo 160, sentito il debitore in camera di
Consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara inammissibile la proposta di concordato
Anche se non prevista espressamente, risulta necessaria una verifica da parte del tribunale, della
completezza e regolarità della documentazione, della relazione del professionista: appare
necessaria per stabilire se ricorrono le condizioni dell'articolo 160 relativa al contenuto della
proposta
Un sindacato di merito è previsto per un profilo particolare limitato della proposta del piano sulla
base del quale viene formulata: è quello del trattamento differenziato dei creditori in caso di
suddivisione in classi.
-> il sindacato è previsto in riferimento a una valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi
In esito alle verifiche svolte dal tribunale PUO’ DICHIARARE INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DI
CONCORDATO CON DECRETO NON SOGGETTO A RECLAMO , né ricorso x cassazione.
SE IL TRIBUNALE NON RAVVISA OSTACOLI : provvede all AMMISSIONE DELLA PROCEDURA
CON DECRETO NON SOGGETTO A RECLAMO
CON IL PROVVEDIMENTODI AMMISISONE, IL TRIBUNALE NOMINA GLI ORGNAI DELLA
PROCEDURA E CONVOCA ADUNANZA DEI CREDITORI che potrà svolgersi anche in via
telematica
Il tribunale dispone altresì il versamento nel termine di 15 giorni, di una somma fissata nel 50%
delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, oppure la minor somma, non
inferiore al 20%, determinata dal giudice, e ordina al ricorrente di consegnare al commissario
giudiziale entro sette giorni copia informatica su supporto analogico,
delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
Gli effetti del deposito della domanda e
dell'ammissione alla procedura
ARTT 167-169
effetti per i creditori
Anzitutto è previsto un divieto di azioni esecutive e cautelari, che a differenza del fallimento non
conosce deroghe, il trattamento si giustifica per l'esigenza più forte nel concordato di assicurare
la conservazione della consistenza dell'azienda
.
-vi è poi un divieto di acquisto di diritti di prelazione anche se fatta salva l'autorizzazione del
giudice delegato prevista articolo 167 e sancisce poi il inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte
nei 90 giorni inferiori all'iscrizione del ricorso nel registro delle imprese
- dal divieto di azioni esecutive dal fatto che il concordato è una procedura volta ad assicurare la
soddisfazione dei creditori secondo la par condicio, si ricava il divieto di effettuare i pagamenti di
crediti anteriori
In conseguenza al divieto di azioni esecutive abbiamo la sospensione della prescrizione e
mancato verificarsi delle decadenze
L'articolo 169 richiama poi una serie di norme dirette alla regolazione concorsuale dei crediti nel
fallimento
Effetti per il debitore
Sono regolati in modo diverso rispetto al fallimento in quanto ci si muove dalla constatazione che
il concordato non determina necessariamente la cessazione dell'attività d'impresa
L'articolo 167 prevede uno spossessamento attenuato: il debitore conserva la legittimazione ad
amministrare il proprio patrimonio sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e subisce solo una
limitazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione che devono essere
oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato
Lo spossessamento attenuato comporta l'inefficacia degli atti compiuti senza l'autorizzazione del
giudice, che sono sanzionati dalla revoca dell'ammissione alla procedura
Gli effetti dell'ammissione alla procedura vengono a coincidere con quelli della dichiarazione di
insolvenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
—>
la norma deve applicarsi nel concordato solo nella misura in cui i beni o diritti da essa tratta il
patrimonio oggetto della procedura sono destinati a liquidazione a vantaggio dei creditori
Articolo 169 bis introdotto nel 2012 disciplina gli effetti del
concordato sui contratti pendenti
. La disciplina del concordato non è fondata sull'esigenza di sottoporre a regolazione concorsuale
il credito del contraente in Bonis e sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione in
relazione all'inadempimento del fallito mi sugli altri principi sottesi alla disciplina dello dello
scioglimento automatico o subentro del curatore
—> e quanto più basata su ragioni di mera opportunità, in relazione all'esigenza di conservare un
rapporto contrattuale che sia strategico rispetto al piano oppure di contenere le conseguenze dei
contratti eccessivamente numerosi e che l'imprenditore non sia in condizione di adempiere o che
non siano compatibili con le linee del piano concordatario
si attribuita la facoltà all'imprenditore di sospendere l'esecuzione dei contratti in corso per non più
di 60 giorni, prorogabili solo una volta, o scioglierli, previa autorizzazione del tribunale se l'istanza
presentata con domanda introduttiva
oppure autorizzazione del giudice delegato si è presentata dopo la missione, con l'esclusione di
rapporti di lavoro preliminari di vendita trascritti ha vinto oggetto immobili ad uso abitativo
destinati a costituire l'abitazione principale, oppure immobili destinati a costituire sede principale
dell'attività d'impresa, nonché finanziamenti destinati a uno specifico affare, e finanziamenti
destinati a uno specifico affare
La facoltà di chiedere l'autorizzazione a sospensione o scioglimento, può essere esercitata anche
nel corso del concordato in bianco, ma in questo caso l'istanza rivolta al tribunale, dovrà essere
motivata in relazione alle caratteristiche essenziali del piano in corso di elaborazione,
analogamente a quanto già detto per l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria
amministrazione
La tutela del contraente in Bonis è stata affidata al riconoscimento a suo favore di un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno, che è soddisfatto come credito anteriore al concordato
quindi non è pre deducibile, ma soggetto a regolazione concordataria
La norma è stata poi integrata con la mini riforma del 2015 prevedendo lo svolgimento di un
sommario contraddittorio con il contraente in Bonis, ma solo in caso di richiesta di autorizzazione
allo svolgimento, e precisandosi che lo scioglimento e la sospensione del contratto hanno effetto
dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente: il tempo necessario per
lo svolgimento del contraddittorio può essere neutralizzato dalla prima sospensione autorizzabile
inaudita altera parte
La disciplina generale del 169 bis si affianca a quella speciale prevista per il concordato con
continuità aziendale
8. IL RUOLO DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA
un RUOLO DI CENTRALITÀ È DATO AL COMMISSARIO GIUDIZIALE: IN UN SISTEMA IN CUI LE
VALUTAZIONI DI MERITO SONO RISERVATE AI CREDITORI IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
COSTITUISCE LO STRUMENTO PER FORNIRE AGLI INTERESSATI LA NECESSARIA
INFORMAZIONE SIA AL FINE DELL'ESPRESSIONE DI VOTO DA PARTE DEI CREDITORI CHE VI
SIANO LEGITTIMATI, SIA AL FINE DELL'EVENTUALE OPPOSIZIONE OMOLOGA DA PARTE DI
CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE.
Si tratta di informazioni destinate essere travasate nella relazione
che va depositata prima dell'adunanza dei creditori e acquisita attraverso la verifica dell'elenco
dei creditori con la scorta delle scritture contabili, la redazione dell'inventario e anche attraverso la
vigilanza sull'amministrazione del patrimonio del debitore e l'esercizio di impresa
La relazione prevista all'articolo 172 deve soffermarsi:
- cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, e sulle garanzie
offerte ai creditori
- Dal 2015 è stata introdotta la prescrizione che essa illustri anche le utilità che possono essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatori o revocatoria che potrebbero essere promosse
nei confronti di terzi intendendosi compresa e le azioni di responsabilità nei confronti di terzi
compresa e le azioni di responsabilità contro gli organi della società ammesse alla procedura
I compiti del commissario sono stati estesi alla segnalazione al pubblico ministero di fatti che
possono interessare ai fini dell'indagini preliminari in sede penale e di quali viene a conoscenza
nello svolgimento delle sue funzioni
Nel caso in cui siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito
ad S con relazione integrativa, che dovrà contenere una particolareggiata comparazione tra tutte
le proposte depositate da depositare in cancelleria e comunicare i creditori almeno 10 giorni
prima dell'adunanza dei creditori
La relazione così come quella integrativa deve essere comunicata dal commissario a tutti i
creditori per mezzo di PEC
siccome Fino al momento dell'adunanza dei creditori ne è un organo che ne costituisca
l’espressione è consentito di interloquire , a coloro cui sono riservate le valutazioni di merito non è
dato di intervenire in nessun modo
Il commissario giudiziale conserva la funzione di organo chiamato a sollecitare l'intervento
dell'autorità giudiziaria quando Mirko al compimento da parte il debitore i piatti fraudolenti volti a
falsare la valutazione della proposta di concordato.
L'intervento del tribunale in questi casi, consiste interruzione traumatica della procedura di
concordato e nella dichiarazione di fallimento, ma non di ufficio, ma su istanza del creditore su
richiesta del pm
L'articolo 173 prevede inoltre l'intervento del tribunale se in qualunque momento risulta che
mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato
Poi ovviamente la proposta è volta alla formazione di un accordo eseguibile, ma il commissario
giudiziale non è legittimato a chiedere la risoluzione in caso di inadempimento, sicché un potere di
bloccare medio tempore l'iter del concordato per ragioni attinenti alla sua fattibilità sembra da
escludere
Le proposte concorrenti
Comini riforma del 2015 è caduto il monopolio del debitore nella formulazione della proposta di
concordato: è stato introdotto l'istituto delle proposte concorrenti.
La nuova disciplina contenuta all'articolo 163, conserva in capo all'imprenditore la legittimazione
esclusiva alla domanda introduttiva. Ma una volta avviata la procedura, estende la legittimazione a
presentare la proposta anche i creditori, nell'intento di massimizzare le prospettive di
soddisfazione dei creditori.
Siccome presupposto oggettivo per l'ammissione della procedura è lo stato di crisi e non per
forza l'insolvenza, l'attribuzione indiscriminata a terzi della facoltà di espropriare il debitore delle
scelte attinenti la sorte dell'impresa, presterebbe il fianco a serie critiche in punto di
costituzionalità
Sia previsto che: le proposte concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo
163 l'esperto attesta che la proposta presentata dal debitore, assicura il pagamento di almeno il
40% dell'ammontare dei crediti chirografari ridotta poi al 30% nel concordato con continuità
aziendale
La legittimazione alla presentazione delle proposte concorrenti è attribuita ai creditori che
rappresentino anche almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
dal debitore assieme alla proposta.
La norma aggiunge che la soglia può essere raggiunta per effetto di acquisto di crediti successivi
alla presentazione della proposta del debitore. Per quanto riguarda i termini, la proposta deve
essere presentata entro 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori: il commissario giudiziale deve
presentare la relazione prevista dall'articolo 172,45 giorni prima dell'adunanza cos'è il creditore
interessato potrà consultarla prima di presentare la proposta concorrente
Il commissario giudiziale può puoi fornire ai creditori che ne fanno richiesta informazioni utili per
presentare una proposta concorrente sulla base di scritture contabili e fiscali obbligatorie del
debitore e ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
La proposta concorrente soggetto alla disciplina contenuta nell'articolo 160 e 61 quindi il
proponente potrà discostarsi del tutto dalla proposta del debitore, valendosi della libertà di
conformazione del contenuto della proposta: c'è da chiedersi se la libertà di conformazione della
proposta non incontri limiti diversi da quelli cui è soggetto il debitore e dipendenti dal fatto che
egli proponente, È terzo rispetto al debitore e al suo patrimonio
Il problema deve essere risolto muovendo dalla considerazione che oggetto della proposta
concorrente, è il patrimonio del debitore nella consistenza che ha al momento della proposta,
quindi linea di principio non dovrebbe considerarsi ammissibile la proposta concorrente che
contenga nuovi impegni a carico del debitore, salvo essa non preveda presidi atti a evitare che dal
suo inadempimento il debitore ne risulti danneggiato
Il proponente gode però di un vantaggio pratico: la relazione prevista all'articolo 161 può essere
limitata alla fattibilità del suo piano per gli aspetti che non sono già oggetto di verifica da parte del
commissario giudiziale, e può essere omessa qualora sia integralmente fondata sul piano del
debitore, i cui presupposti sono vagliati dal commissario.
In ogni caso, la relazione dell'esperto di nomina del proponente, non dovrà attestare anche la
veridicità dei dati aziendali.
La nuova disciplina limita il vaglio giudiziale di ammissibilità alla proposta concorrente all'ipotesi in
cui essa contenga la suddivisione dei creditori in classi: ma l'esigenza di accertarne
l'ammissibilità anche sotto il profilo del rispetto degli altri requisiti, induce a ritenere necessaria in
ogni caso la decisione del tribunale
10. La deliberazione dei creditori e omologazione del
concordato
Lo svolgimento dell'adunanza disciplinato dalle vecchie norme e occorre richiamare l'attenzione
su due aspetti.
1. Secondo articolo 175, nell'adunanza il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore, e se ne desunto che la proposta il piano sulla base del quale
formulata, potessero essere modificati fino all'apertura dell’adunanza.
con riforma del 2015 È previsto che le proposte di concordato, compresa quella presentata dal
debitore, possono essere modificati fino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Se le
modifiche sono sostanziali, dovrà essere predisposta una relazione integrativa da parte dell’
attestatore.
A seguito della modifica della proposta, il commissario dovrà predisporre una relazione integrativa
qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto
Nel corso dell'adunanza ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene
ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni su crediti
concorrenti.
Il debitore può esporre le ragioni per cui non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte
concorrenti
.
Le proposte presentate dal debitore e dei creditori, sono poste l'approvazione dei creditori
seguendo l'ordine temporale del loro deposito.
La legittimazione al voto è riconosciuta ai creditori chirografari, ove non sia previsto il
soddisfacimento non integrale, anche i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, equiparati ai
chirografari per la parte residua del credito.
La legittimazione al voto sulla proposta concorrente presentata dei creditori presuppone che gli
sia stato collocato in una classe ad hoc, in difetto si deve ritenere che gli sia escluso il voto non
essendo imposta la formazione di classi nemmeno in questo caso.
Il voto ma espresso: nell'adunanza dei creditori personalmente o per delega
Nel verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti contrari favorevoli, l'indicazione
nominativa dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto, ammontare del loro credito. In
caso di rinvio dell'adunanza, va data comunicazione agli assenti.La rilevanza della silenzio è stata oggetto di modifiche: ora il silenzio dal 2005 se intendi come
silenzio diniego
La disciplina delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato del mio locazione
sono uniformati a quelle previste per il concordato fallimentare
Il concordato è approvato dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se questa maggioranza si
verifica nel maggior numero di classi
La disciplina differisce nel caso in cui siano pervenute proposte concorrenti in tal caso si è
previsto che: si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata
dei crediti ammessi al voto. In caso di parità, prevale quella del debitore, o in caso di parità fra
proposta dei creditori quella presentata per prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti proposta al voto sia stata approvata con la
maggioranza di cui primo e secondo periodo, giudice delegato, con decreto da adottare entro 30
giorni dal termine di cui al quarto comma 178 - 20 giorni dall’adunanza- rimette al voto la sola
proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il
termine per la comunicazione creditori, e il termine a partire dal quale i creditori, nei 20 giorni
successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dallo stesso articolo.
Resta necessario il consenso della maggioranza assoluta in caso di formazioni classi della
maggioranza di esseSe la maggioranza non sono raggiunte il giudice delegato ne riferisce al tribunale che provvede
dichiarazione di inammissibilità della domanda
Se le maggioranze sono invece raggiunte, si apre il procedimento di omologazione, con fissazione
della relativa udienza, il cui provvedimento di fissazione deve essere notificato a cura del debitore
al commissario giudiziale e gli eventuali creditori dissenzienti.
Qualora dopo l'approvazione sopraggiungono fatti che possono minare le condizioni di fattibilità
del piano, il commissario deve darne avviso creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di
omologazione fino all'udienza di omologazione per modificare il voto, formulando conclusioni
contrarie all omologazione
Mancanza di opposizioni, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l'esito
della votazione. All'esito omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravami.
Resta fermo alla verifica ufficiosa della fattibilità giuridica della proposta.
11. gli effetti del concordato, esecuzione E offerte
concorrenti
La disciplina degli effetti il concordato omologato è rimasta intatta, prevedendosi che l'effetto
esdebitartorio del concordato si estende a tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro
delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161, ma adesso non possono beneficiare i coobbligati,
fideiussori del debitore, e gli obbligati in via di regresso. L'effetto e sdebitar Torio adunque natura
processuale e non sostanziale risolvendosi in una sorta di patto di non petendo.
Anche la disciplina dell'esecuzione del concordato è stata oggetto di significative modifiche od
opera della mini riforma del 2015 che hanno interessato l'articolo 182 e 185: si continua a parlare
di sentenza di omologazione , anche se si tratta di decreto.
L'articolo 182 contiene un rinvio alla disciplina della liquidazione dell'attivo nel fallimento, che ha
carattere suppletivo: il richiamo agli articoli 105 e 108 induce a ritenere necessaria la nomina del
liquidatore giudiziale e che gli atti di liquidazione debbano rispettare il principio di trasparenza e
competitività.
È dubbia l'ammissibilità di una cessione di beni a un acquirente per mezzo individuati dal debitore
nella proposta, salvo che la cessione non sia sussumibile nel paradigma dell'assunzione
concordataria dove l'assuntore acquisisce l'attivo ma si accolla l'adempimento del concordato
così escludendo l’alea di liquidazione
NOVITA’ 2015 :
È data dall'articolo 105 a 108 ter: la novella oggi permette di procedere ad atti di liquidazione
anche nel corso della procedura, quindi senza attendere l'omologazione. Questi atti avranno un
medesimo carattere coattivo di quelli avvenuti in esecuzione del concordato come ad esempio
nelle vendite coattive.
L'esecuzione della proposta può però essere anticipata la fase iniziale della procedura: questo
accade in applicazione della nuova disciplina delle offerte ricorrenti.
La disciplina contenuta nel nuovo articolo 163, si applica quando il piano di concordato
comprende un'offerta da parte di un soggetto già individuato, avente ad oggetto il trasferimento in
suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo
oneroso dell'azienda o di uno o più rami della stessa
La norma è neutra rispetto la distinzione fra concordato liquidatorio e concordato con continuità
aziendale: può essere applicata ad entrambe le fattispecie. Cioè affitto o cessione d'azienda
—> il prof sembra avvisare che la norma risulta essere in applicabile a tutte le volte che la
proposta prevede il trasferimento dell'azienda per via indiretta, e questo accade nel caso in cui si
prevede l'integrale sostituzione della compagine sociale, per mezzo di un aumento di capitale
dedicato un terzo è strumentale alla successiva soddisfazione dei creditori o ristrutturazione del
debito
Le modalità della procedura sono previste al secondo comma, dove si prevede poi che le
modalità disposte dal tribunale per la presentazione delle offerte, devono assicurare comparabilità
e che l'offerta presentata con la proposta del debitore diviene irrevocabile dal momento in cui
viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma
Mi sono ancora più ampie novità sul piano dei principi coinvolti riguardanti l'esecuzione della
proposta concorrente te che sia stata omologata
È previsto anzitutto un obbligo di cooperazione da parte del debitore ad adempiere la, essendo
prevedibile una sua ritrosia. In caso di suoi ritardi omissioni, il tribunale può attribuire al
commissario che normalmente munito di soli compiti di vigilanza, poteri necessari a provvedere in
luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
La proposta concorrente può prevedere operazioni sul capitale, dalla ricapitalizzazione fino ad
operazioni di riorganizzazione più articolate come fusione e scissione.
In questo caso la disponibilità dell'organo amministrativo a dare esecuzione alla proposta non è
sufficiente, essendo necessaria una o più deliberazioni assembleari, ad assumersi con
maggioranze qualificate che possono essere anche extra legali.
Il sesto comma prevede che i poteri attribuiti all'amministratore giudiziario possono estendersi
fino all'esercizio di voto nell'assemblea della società, ma solo limitatamente al caso in cui la
proposta prevede un aumento di capitale sociale del debitore.
Risoluzione e annullamento
RISOLUZIONE
può esser richiesta unicamente da uno o più creditori e presuppone un inadempimento
Con una norma prevista per il concordato preventivo e non anche per il concordato
fallimentare, si è statuito che il concordato non si può risolvere se l'inadempimento a
scarsa importanza
La aleatorietà che caratterizza il concordato con cessione dei beni e la non imputabilità al
proponente dei risultati della liquidazione, dovrebbe portare a escludere la risolubili ta del
concordato qualora i creditori chirografari non mi ricavino la percentuale prospettata dal debitore,
salvo il caso di mancato soddisfacimento dei creditori per i quali fosse stato previsto il
soddisfacimento integrale, che non essendo chiamati a votare sulla proposta di concordato, si
devono considerare estranei all'accordo concordatario.
Salvo ovviamente che la percentuale si attesta al di sotto della soglia minima di legge del 20%
che deve essere assicurata al debitore
La risoluzione del concordato opera retroattivamente, facendo venir meno l'effetto esdebitatorio
dell’accordo concordatario, peraltro disciplinato con norma simile a quella prevista dal
concordato fallimentare
—la disciplina in esame si discosta per il mancato riferimento ai creditori concorsuali non
concorrenti, perché in questo caso nel concordato non c'è una verifica dello stato passivo
La non ripetibilità dei pagamenti conseguiti in esecuzione dell'accordo concordatario, si
giustifica considerando che il carattere di atto dovuto del pagamento non può venir meno per
effetto della rimozione dell'accordo concordatario
Annullamento
Il concordato può essere anche annullato nei termini e nelle forme previste per l'annullamento del
concordato fallimentare
xii ACCORDI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI