Sinergie Grafiche srl Argomenti Contratti in generale Tutela dei consumatori Le pratiche commerciali scorrette e l’importanza del primo contatto con i consumatori: il caso delle aste on line di Maria Francesca Francese e Nadia Milone Si è avuto negli ultimi anni un proliferare di siti di aste al centesimo gestiti da società straniere che si rivolgono al mercato italiano con significativi problemi di armonizzazione delle legislazioni tra gli stati e, in ultima analisi, di tutela dei consumatori. In questo contesto è evidente il crescente interesse della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fenomeno delle aste on line al fine di monitorarne il funzionamento e garantire l’effettiva tutela dei diritti dei consumatori. Il professionista che operi nel mercato italiano deve infatti fornire un’informazione chiara, completa e dettagliata circa la natura, il funzionamento, le caratteristiche principali ed il prezzo del servizio offerto. Nel recente provvedimento emanato dall’AGCM in data 9 settembre 2015, l’Autorità ha inoltre stabilito l’importanza del primo contatto con i consumatori. È proprio dal primo contatto che devono essere chiari la natura, le caratteristiche principali ed il prezzo del servizio offerto, non essendo sufficiente l’indicazione di tali caratteristiche, sia pure in modo completo, all’interno dei termini e delle condizioni contrattuali. Come funzionano le aste on line Le aste on line pongono in vendita diverse tipologie di prodotti, generalmente ad un prezzo iniziale di € 0,01. Tali aste vengono chiamate aste al centesimo o al minimo rialzo. Per partecipare, gli utenti devono registrarsi ed acquistare un certo numero di crediti che consentono di effettuare “puntate” o “bid”, cosicché la partecipazione alle aste è a pagamento. Il costo di ogni singola puntata varia a seconda dell’asta, da pochi centesimi a qualche euro, quindi, a differenza delle aste tradizionali, anche la mera partecipazione all’asta costituisce un costo. Un’altra differenza rispetto alle aste tradizionali è costituita dal fatto che in queste si formula un’offerta per il bene che si intende acquistare, mentre nelle cc.dd. penny auctions, ogni puntata fa aumentare il prezzo del bene di un centesimo e, contemporaneamente, fa partire un timer la cui durata si abbrevia ad ogni bid. L’asta si chiude ed il bene risulta venduto all’ultimo partecipante che abbia fatto una puntata prima dello scadere del tempo. i Contratti 4/2016 Vi sono siti internet che consentono di comprare comunque il bene desiderato anche a coloro che hanno partecipato ad un’asta senza aggiudicarsi il bene. Spesso tali siti “scontano” dal costo del bene la somma spesa per l’acquisto dei crediti. Quindi, colui che si è aggiudicato il bene paga il prezzo finale in aggiunta al prezzo delle puntate effettuate, mentre coloro che non si sono aggiudicati il bene hanno comunque speso il prezzo delle puntate effettuate. Occorre precisare che le aste al centesimo di cui ci occupiamo in questo articolo rientrano nella categoria delle aste tra professionisti e consumatori (business to consumer), nelle quali i beni siano di proprietà del gestore delle aste. Gli altri tipi di aste online, ovvero aste tra professionisti (business to business), aste tra consumatori e professionisti (consumer to business) e aste tra consumatori (consumer to consumer), nonché il caso in cui il gestore delle aste metta a disposizione l’infrastruttura informatica, ovvero il sito internet per le aste, senza essere il 383 Sinergie Grafiche srl Argomenti Contratti in generale proprietario dei beni posti in vendita, non sono oggetto di questo scritto. La legislazione italiana Per quanto concerne la vendita al dettaglio, le aste online risultano essere vietate in Italia dall’art. 18, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998 il quale così recita: “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.”. Tale divieto non si applica ai grossisti e a tutti i soggetti che non vendono ai consumatori finali in quanto l’art. 18 del citato D.Lgs. riguarda esclusivamente la vendita al dettaglio. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla circ. 3547/C del Ministero delle attività produttive del 17 giugno 2002, il citato divieto sarebbe altresì escluso, tra gli altri e a certe condizioni, per i produttori agricoli, gli artigiani ed i produttori industriali, per questi ultimi a patto che la vendita al dettaglio venga effettuata nel locali di produzione o in quelli adiacenti e per tutti gli altri soggetti individuati dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 114/1998. Tuttavia, sia il citato D.Lgs. n. 114/1998, sia la circolare esplicativa sopra menzionata, sono precedenti all’implementazione in Italia della Dir. ECommerce 2000/31/CE, entrata in vigore con il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, che ha dettato una normativa specifica volta a regolare il commercio elettronico ed in particolare ha dettato dei limiti all’applicabilità del divieto previsto dalla legge italiana. L’art. 3 della Dir. E-Commerce stabilisce infatti che “gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.”. Il divieto stabilito dal comma 5 dell’art. 18, D.Lgs. n. 114/1998, in quanto in violazione del principio generale del libero scambio di servizi all’interno dell’UE, ed in particolare in violazione del disposto dell’art. 3 della Dir. E-Commerce, non potrà applicarsi, almeno per quei soggetti che, con sede all’estero, bandiscano aste per i consumatori italiani. Alle aste al centesimo si applica anche la Dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori recepita con D.Lgs. del 21 febbraio 2014, n. 21. Ricordiamo, ad esempio, il diritto di recesso, anche per le aste online, esteso a 14 giorni che decorrono dalla materiale apprensione del bene acquistato, nonché l’introduzione di un modello standard europeo per esercitare tale diritto, ed in generale l’introduzione di norme che incrementano la tutela per i consumatori come la trasparenza dei prezzi, il divieto di caselle preselezionate sui siti internet, e così via. La competenza per la tutela dei diritti dei consumatori nell’ambito delle aste online, nonché la vigilanza sulle stesse sono conferite dal Legislatore all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha poteri istruttori e sanzionatori. Il procedimento innanzi all’AGCM L’AGCM ha una specifica competenza sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette, definite dagli artt. 21 ss. del codice del consumo, come stabilita dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione, clausole vessatorie” varato dall’Autorità con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015 (1). Inoltre è centrale l’importanza dell’AGCM nella tutela dei diritti dei consumatori recentemente oggetto della citata Dir. 2011/83/UE. Il procedimento prende avvio attraverso una istanza di intervento e si compone di diverse fasi. La fase pre-istruttoria, diretta essenzialmente a verificare la regolarità e completezza della istanza di intervento e ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, la fase istruttoria e la fase sanzionatoria. Per ogni procedimento viene nominato un responsabile del procedimento (art. 3 Reg. AGCM) il quale acquisisce ogni elemento utile per la valutazione della fattispecie, anche richiedendo documenti e informazioni sia a soggetti pubblici che privati. Nel corso della fase pre-istruttoria l’Autorità valuta la presenza, quantomeno prima facie, degli elementi di fatto rappresentati nell’istanza di intervento e la possibile inidoneità della condotta segnalata a integrare gli estremi della pratica commerciale scorretta tale da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta. È certamente da rilevare che, tra le altre cose, la fase pre-istruttoria può portare all’archiviazione della procedura sia per manifesta infondatezza, che per l’assenza dei presupposti di legge richiesti, nonché per inidoneità del messaggio pubblicitario ad alterare il comportamento del consumatore medio, (1) D’ora in avanti, “Reg. AGCM”. 384 i Contratti 4/2016 Sinergie Grafiche srl Argomenti Contratti in generale oltre che per irricevibilità dell’istanza di intervento per uno dei motivi previsti dall’art. 4 Reg. AGCM. Ai nostri fini è d’uopo sottolineare che il non luogo a procedere può derivare anche dal fatto che le richieste di intervento siano relative a condotte che non rientrano tra le priorità dell’Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 5, lett. f) Reg. AGCM). Questo però significa per converso che se un’attività rientra tra le priorità di indagine dell’Autorità, i professionisti coinvolti in tale area di interesse saranno più facilmente sottoposti allo scrutinio dell’Autorità Garante. Infine, come prevede la lett. d) del citato art. 5 Reg. AGCM, ove il professionista abbia dato luogo alla rimozione dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale, il procedimento può essere archiviato prima della fase istruttoria. In caso di mancata archiviazione, alla fase preistruttoria segue una fase istruttoria vera e propria che prende avvio entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento e del cui avvio è data comunicazione, a cura del Responsabile del procedimento, alle parti e agli altri soggetti interessati. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: l’oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d’ufficio o contenuti nell’istanza di intervento, il termine per la conclusione dell’istruttoria, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il relativo termine (art. 6 Reg. AGCM). È bene tenere a mente che nel corso della fase istruttoria si verifica una inversione dell’onere della prova: è il professionista a dover dimostrare la veridicità delle affermazioni connesse alla pratica commerciale ritenuta scorretta dall’AGCM. Nel corso della fase istruttoria, il responsabile del procedimento verifica l’esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. In tale fase al professionista vengono richieste una serie di informazioni e documenti che questi è tenuto a fornire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l’erogazione di una sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 20.000, ovvero da € 4.000 a € 40.000, nel caso in cui il professionista fornisca informazioni o documenti non veritieri. Nel corso della fase istruttoria è tuttavia possibile per il professionista, entro e non oltre il termine di i Contratti 4/2016 quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, presentare degli impegni al fine di far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni che sono presentati nel dettaglio mediante apposito formulario e devono consentire all’Autorità di verificare che tutti i possibili profili di violazione delle norme poste a tutela dei consumatori, ovvero di scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, siano stati rimossi. L’Autorità valuta gli impegni e qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione. Ove invece l’Autorità consideri gli impegni solo parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un’eventuale integrazione degli impegni stessi. Nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorrettezza di una pratica commerciale, ovvero in caso di inidoneità degli impegni a rimuovere i profili contestati nell’avvio dell’istruttoria, l’Autorità delibera il rigetto degli stessi, comunicandolo tempestivamente al professionista. Il procedimento si conclude entro il termine di 210 giorni a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista quando questi si trovi all’estero, come nel caso in esame (art. 7 Reg. AGCM). L’AGCM adotta entro il termine sopra stabilito il provvedimento che può essere di carattere definitivo o provvisorio. In caso di particolare urgenza, l’Autorità può disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta (art. 8 Reg. AGCM). L’Autorità può disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 a € 5.000.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione, l’AGCM tiene conto dei criteri individuati dall’art. 11, L. n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto dall’art. 27, comma 3, c. cons., pertanto l’Autorità richiederà l’ultimo bilancio approvato della società e considererà la diffusione e la penetrazione della pratica commerciale ritenuta scorretta sull’intero territorio nazionale. A tal riguardo è bene rilevare che essendo il caso in esame relativo ad attività che si svolgono sulla rete che, per sua natura, ha un elevato grado di pervasività, 385 Sinergie Grafiche srl Argomenti Contratti in generale la possibilità che l’AGCM tenda a considerare le condotte aggravate è assai elevata. I provvedimenti dell’AGCM sono impugnabili innanzi al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b), c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, c.p.a., ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. Il crescente interesse dell’AGCM per le aste al centesimo Si è avuto negli ultimi anni un proliferare di siti di aste al centesimo che, per i motivi sopra esposti, sono gestiti da società straniere che si rivolgono al mercato italiano con significativi problemi di armonizzazione delle legislazioni tra gli stati e, in ultima analisi, di tutela dei consumatori. Ad esempio, i contratti presenti sui siti internet sono talvolta mere traduzioni in lingua italiana di contratti pensati per altre giurisdizioni. Le società che gestiscono i siti non solo hanno sede fuori dal territorio italiano, ma spesso operano sul mercato mondiale e tendono a trascurare l’importanza della conformità dei termini contrattuali alle norme imperative italiane. Un caso su tutti è la questione della legge applicabile e del foro competente. La normativa consumeristica precisa inequivocabilmente che la legge applicabile ad un consumatore residente in Italia è la legge italiana e che il foro competente è quello del consumatore. Qualunque diversa disposizione contrattuale in materia è nulla e può essere considerata dall’Autorità come poco trasparente e potenzialmente lesiva dei diritti del consumatore. Allo stesso modo, la normativa a tutela dei consumatori detta precise regole in tema di recesso che difficilmente vengono rispettate dai professionisti stranieri. In questo contesto è evidente che il crescente interesse dell’Autorità vada di pari passo con il crescere dell’attenzione del Legislatore alla tutela effettiva dei diritti dei consumatori. La normativa posta a tutela dei consumatori richiede che il professionista fornisca un’informazione chiara, completa e dettagliata circa la natura, il funzionamento, le caratteristiche principali ed il prezzo del servizio offerto. L’Autorità valuta pertanto non solo i testi pubblicitari (claims) ma anche il contesto in cui essi vengono inseriti, ovvero 386 i possibili link ad altri siti nonché la rilevanza e la diffusione dei siti web in cui i messaggi pubblicitari vengono inseriti. La condotta dell’aver pubblicato un banner pubblicitario ingannevole risulta, ad esempio, aggravata dall’aver posto tale pubblicità giudicata ingannevole su un sito a larga diffusione nazionale al quale normalmente si da largo credito circa i contenuti diffusi (ad esempio il sito di un noto quotidiano diffuso su scala nazionale). Recentemente, in data 9 settembre 2015, l’AGCM ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti della società Flamingo Intervest Ltd con sede nelle Isole Vergini Britanniche, attiva nel settore delle aste on line attraverso vari siti web, tra cui www.dandybids.com e www.wippy.com. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale Tutela mercati della Guardia di Finanza, ha disposto che il professionista sospendesse ogni attività diretta ad acquisire nuove adesioni ai propri siti mediante inviti a partecipare a sondaggi, richieste di feedback e simili, sottoposti ai consumatori mediante la comparsa di finestre pop-up durante la navigazione internet, invio di messaggi di posta elettronica e altre modalità. L’AGCM ha in questo caso ricevuto numerose segnalazioni secondo le quali il professionista avrebbe inizialmente invitato i consumatori a partecipare a un’indagine di mercato: una volta acquisita la disponibilità dell’interlocutore e assunte le informazioni richieste, Flamingo Intervest Ltd avrebbe prospettato la possibilità di ricevere un “premio” per l’adesione all’iniziativa, a fronte del pagamento di una somma irrisoria rispetto al valore del bene, a titolo di spese di spedizione. In seguito la società, oltre a non consegnare il prodotto promesso, avrebbe utilizzato i dati della carta di credito del consumatore per effettuare addebiti diversi o ulteriori rispetto alla cifra concordata, ovvero avrebbe inviato intimazioni di pagamento: ciò in ragione del fatto che, accettando di ricevere il premio, il consumatore avrebbe inconsapevolmente sottoscritto un abbonamento a titolo oneroso al servizio di aste on line. In particolare nei confronti di Flamingo è stata contestata la scorrettezza delle due seguenti pratiche commerciali: a) il ricorso, attraverso una specifica campagna di mailing e pop up pubblicitari, a un articolato meccanismo di aggancio dei consumatori, esclusivamente teso a far loro sottoscrivere un abbonamento oneroso a un servizio di aste online al centesimo, nonché ad addebitare e/o sollecitare il pagamento di tale servizio non richiesto; i Contratti 4/2016 Sinergie Grafiche srl Argomenti Contratti in generale b) la promozione del proprio servizio di aste online al centesimo, sulla homepage dei propri siti Internet, mediante la diffusione di un quadro informativo gravemente lacunoso in ordine alla natura, alle caratteristiche principali, al funzionamento e al prezzo di tale servizio, al prezzo dei prodotti commercializzati mediante la partecipazione alle aste online al centesimo, nonché in relazione alla garanzia legale di conformità. Flamingo, inoltre, ha anche ostacolato il diritto di recesso dal servizio in abbonamento denominato “platinum membership”. Questo è stato il primo caso di un provvedimento dell’Autorità nei confronti dei siti che propongono aste online che si è chiuso con la conferma del provvedimento cautelare e la condanna della società al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 700.000. Il provvedimento in esame segna un punto importante nell’ambito del mercato online in quanto i Contratti 4/2016 sottolinea a chiare lettere l’importanza del primo contatto con i consumatori. Afferma infatti l’Autorità che è proprio dal primo contatto che devono essere chiari la natura, le caratteristiche principali ed il prezzo del servizio offerto, non essendo sufficiente l’indicazione di tali caratteristiche, sia pure in modo completo, all’interno dei termini e delle condizioni contrattuali. Il provvedimento che è volto a salvaguardare quanto più possibile i consumatori del mercato online, potrebbe rendere difficoltosa la pubblicizzazione dei servizi offerti in quanto essa avviene normalmente tramite banners o finestre di pop-up che per loro natura possono contenere una limitatissima quantità di informazioni. Occorrerà pertanto trovare un contemperamento tra le esigenze di tutela dei consumatori e le caratteristiche del business online. 387