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parte 1 - le figure del cantiere

9^ ed. Corso di abilitazione per i coordinatori della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del testo unico della sicurezza D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
(cod. 02/16)
Lezione n. 4 del 29/09/2016
Ing. Enrico Fileppo
SPreSAL ASL TO5
1
Lezione n. 4:
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
L'interazione tra i vari soggetti del cantiere.
2
Gli argomenti trattati
Gli «attori» della sicurezza in cantiere secondo il D.Lgs 81/08:
• Le definizioni normative dei vari soggetti;
• Gli obblighi assegnati dalla norma in relazione ai diversi
ruoli;
• Le modalità con le quali i soggetti devono interagire tra
loro;
• Le principali responsabilità civili e penali;
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Committente:
Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Responsabile dei lavori:
Soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP).
D.Lgs. 81/08
La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009.
Il committente, sottolinea la Corte di Cassazione, è esonerato dalle
proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla
nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso
di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per
l’osservanza delle norme antinfortunistiche.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 47476 del 21 dicembre 2011
«il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha
subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente,
però, della delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile
dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega,
con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri
decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la
determinazione della sfera di competenza attribuitagli»
D.Lgs. 81/08
Requisiti di validità della nomina del responsabile dei lavori
L’incarico di Responsabile dei lavori deve essere formalizzato dal
Committente in forma scritta
Deve avere data certa
Deve specificare le funzioni delegate
Il delegato deve essere in grado di svolgere
le funzioni a lui delegate
Devono essere delegati tutti i poteri organizzativi necessari
alla funzione della delega
Devono essere delegati tutti i poteri economici necessari
alla funzione della delega
L’incarico deve essere formalmente accettato
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
lavoratore autonomo:
Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
… dalle rilevazioni effettuate dall’ANCE sui dati ISTAT relativi
all’anno 2011, il numero di lavoratori autonomi che svolgono
attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie
dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello
della categoria dei lavoratori subordinati o comunque
impiegati in qualità di operai edili (in particolare n.
1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di
n. 986.000 lavoratori subordinati).
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Di fatto molti operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo
delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente
la medesima attività del personale dipendente delle imprese
stesse.
La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad
ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che
prescindono da un’organizzazione d’impresa, costituite nello
specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi
ai quali viene affidata, da parte di committenti privati,
l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo
allo stesso soggetto, dello “status” di imprenditore autonomo
o, addirittura, di imprenditore artigiano con l’eventuale
qualifica di lavoratore dipendente;
ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento
della Suprema Corte, l’imprenditore “tout court” ovvero
l’imprenditore artigiano può svolgere attività di natura
subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per
essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr.
Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica
è senza dubbio quello connesso al possesso e alla
disponibilità di una consistente dotazione strumentale,
rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia
possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità
organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Non rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura
(secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare
l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità
delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei
lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente,
ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un
elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di
carattere autonomo.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Del resto il D.Lgs. n. 81/2008 individuando la nozione di “idoneità
tecnico - professionale” dei lavoratori autonomi — la cui verifica è
fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena
dell’adozione di sanzioni penalmente rilevanti — fa esplicito
riferimento,
precedentemente
e
indipendentemente
dall’affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di
attrezzature e opere provvisionali la cui conformità deve essere
peraltro opportunamente documentata.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento
sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore
dell’edilizia — in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente
limitate — il riscontro di un’eventuale monocommittenza
ovvero
il supposto artigiano lavora nel tempo esclusivamente per un solo
«committente» che in realtà assume la veste di datore di lavoro di
fatto mentre l’artigiano diventa a tutti gli effetti un lavoratore
subordinato.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva
organizzazione aziendale — rappresentata da significativi capitali investiti in
attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile
situazione di pluricommittenza — il personale ispettivo è tenuto a ricondurre
nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario
delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle
Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
manovalanza;
muratura;
carpenteria;
rimozione amianto;
posizionamento di ferri e ponti;
addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata
anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste
di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera
esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente
eterodiretti.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto
utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica
connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro
subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche
quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di
mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando
apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi
del D.Lgs. n. 758/1994.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
CSP:
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la
progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
CSE:
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92.
NB: non può essere il datore di lavoro delle imprese
affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato.
Le incompatibilità citate non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Impresa esecutrice:
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di
essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
impresa affidataria:
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente
che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
impresa affidataria (continua):
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio
tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria
dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente
o
in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale
individuazione.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
Impresa affidataria (esempi):
può non eseguire nessuna lavorazione in
cantiere, ma gestire unicamente le imprese
subappaltatrici:
GENERAL CONTRACTOR
può eseguire lavorazioni con proprio
personale dipendente:
IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA
(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
impresa affidataria (esempi):
CASO A
UNA SOLA
IMPRESA
CONSORZIATA
ASSEGNATARIA
DEI LAVORI
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA PER L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
CASO B
PIÙ IMPRESE
CONSORZIATE
ASSEGNATARIE
DEI LAVORI
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO,
SEMPRE CHE VI SIA FORMALE
ACCETTAZIONE
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
uomini-giorno:
Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell’opera.
D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni
idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare.
Quali compiti (obblighi) prevede il
D.lgs. 81/08 per le diverse “figure” di
cantiere?
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di
questi vari lavori o fasi di lavoro.
Le misure generali di tutela: valutazione di tutti i rischi,
programmazione della prevenzione, l’eliminazione/riduzione al minimo
dei rischi, la riduzione dei rischi alla fonte, la limitazione al minimo del
numero dei lavoratori esposti al rischio, l’utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale… ecc
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti
di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
…ovvero PSC e fascicolo tecnico
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
11. La disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di
importo inferiore ad euro 100.000. In
tal caso le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 98.
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
5. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a
un’unica
impresa,
l’esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a
una o più imprese.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI
IMPORTO SENZA PERMESSO DI
COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MAGGIORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MINORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PUBBLICO
No C.S.E.
No C.S.E.
No C.S.E.
No C.S.P.
No C.S.E.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI
IMPORTO SENZA PERMESSO DI
COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MAGGIORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MINORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PUBBLICO
Si C.S.E.
Si C.S.E.
Si C.S.E.
No C.S.P.
Si C.S.E.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI
IMPORTO SENZA PERMESSO DI
COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MAGGIORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
Si C.S.P.
CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO
MINORE di 100.000 Euro con
PERMESSO DI COSTRUIRE
No C.S.P.
CANTIERE PUBBLICO
Si C.S.E.
Si C.S.E.
Si C.S.E.
Si C.S.P.
Si C.S.E.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO
XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e
i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.290
D.Lgs. 81/08 allegato XII – Rischi particolari
D.Lgs. 81/08 allegato XVII – Idoneità tecnico professionale
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie,
ove utilizzino anche proprio personale, …,dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a)
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
b)
DVR;
c)
DURC;
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del
presente Decreto Legislativo.
D.Lgs. 81/08 allegato XVII – Idoneità tecnico professionale
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a)
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
b)
specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c)
elenco dei
dotazione;
d)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
presente Decreto Legislativo;
e)
DURC.
dispositivi
di
protezione
individuali
in
D.Lgs. 81/08 Interpello n. 7/2013– Idoneità tecnico professionale
Infatti… l’art. 21 prevede…
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
VERIFICA l'idoneità TECNICO-PROFESSIONALE
conSituazione
le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
normale
C.C.I.A.A.,, Nomine, D.P.I.,
ecc.
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
< 200 u/giorno
+
No rischi particolari
Documento Unico di Regolarità Contributiva
AUTOCERTIFICAZIONE
altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII
(D.U.R.C.)
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all‘INAIL e
alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente
più
rappresentative,
applicato
ai
lavoratori dipendenti…
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
b) ... Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2. art. 16 c. 10: … le stazioni appaltanti
pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
CHIEDE alle Imprese Esecutrici
Situazione
normale
< 200 u/giorno
+
No rischi particolari
Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.)
Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali
Documento
Unico
di
Regolarità
Contributiva
(D.U.R.C.)
AUTOCERTIFICAZIONE
collettivo applicato
relativa
al
contratto
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui
all’articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
TRASMETTE all’Amministrazione competente
Nominativo Imprese e Requisiti ALLEGATO XVII
P.d.C.
D.I.A.
Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.)
Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali
ANCHE IN CASO DI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA
con affidamento delle singole lavorazioni a
LAVORATORI AUTONOMI
direttamente con proprio personale dipendente
SENZA RICORSO ALL’APPALTO
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. del 17 maggio 2011,
n. 19311:
“L'essersi assunto (il Committente) la responsabilità di
incaricare altra ditta della installazione del ponteggio comporti
il superamento di una posizione di mera committenza e
un'assunzione di responsabilità in ordine alle modalità di
installazione e al rispetto delle relative regole di sicurezza.”
D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori
10. In assenza del PSC di cui all’articolo 100 o del fascicolo di
cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti,
oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando
prevista oppure in assenza del DURC delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
Il DURC
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato
unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente
nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base
della rispettiva normativa di riferimento.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere
richiesto nella sola modalità telematica on line collegandosi al
sito ufficiale dello Sportello Unico Previdenziale. Dal 1° luglio
2016 la richiesta è compilabile direttamente online con il
rilascio del documento in tempo reale.
Il DURC
Il DURC
Scadenza del DURC
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha
validità di 120 giorni dalla data del rilascio
nota del Ministero del Lavoro n. 3899/2015
Il DURC
Semplificazioni in materia di DURC
In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati
senza ricorso a imprese direttamente in economia dal
proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della
richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Legge 9.08.2013, n. 98 – conversione con modifiche del D.L. 21.06.2013, n. 69.
Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC - In vigore dal 21 agosto 2013
Il DURC
Il DURC
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n.
183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli
effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n.
183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per
la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che
l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del
DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni
effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o
assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il
precedente orientamento espresso in materia”.
... omissis…
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Il DURC
Semplificazioni in materia di DURC
L’autocertificazione del DURC è ammessa per i contratti di forniture e servizi fino a
20.000 euro:
"Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica
amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di
cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al
d.P.R. n. 445 del 2000“
D.L. 70/2011 comma 14-bis, dell’art. 4
Società “in house”: società a capitale interamente pubblico che si occupano della
gestione delle reti e erogazione dei servizi pubblici locali.
D.Lgs. 81 art. 93 - Responsabilità dei committenti e responsabili lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 91, comma 1 (redazione PSC e fascicolo
dell’opera), e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)
(principali obblighi in capo al CSE).
Comma 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260
D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e
3-ter. (gli oneri della sicurezza vanno corrisposti senza ribasso ai
subappaltatori, formazione dei soggetti dell’impresa affidataria)
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo
118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto
legislativo.
D.Lgs. 163/06 art. 118 comma 4
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV.
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
2. Il fascicolo dell’opera è preso in considerazione all’atto di
eventuali lavori successivi sull’opera.
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177
Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano
operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di
ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei
cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere
alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere,
il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata,
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis.
Art. 104, comma 4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi
del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata
capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e
personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative
alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è
verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali.
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177
L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base
di un parere vincolante dell’autorità militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare
in considerazione della collocazione geografica e della tipologia
dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza
dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute.
Decreto del Ministero della difesa -11 maggio 2015, n. 82
Art. 2
1. Presso il Ministero della difesa -Segretariato generale della
difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei
lavori e del demanio - e' istituito, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle
imprese
specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici, del quale e’ data pubblicità sul sito web
istituzionale del medesimo Ministero.
2. L'iscrizione all'albo e' condizione per
l'esercizio
dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni
bellici inesplosi ed e' disposta per categorie e classifiche in
relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e
alle capacità tecnico - economiche dell'impresa.
D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 81/08
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per accertare l’assenza del pericolo, salvo casi eccezionali (ad es.
scavo su roccia), può essere utile che il coordinatore per la
progettazione si interfacci con le autorità competenti (ad esempio
Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa di Padova), per
richiedere un parere preventivo sull’opportunità di eseguire la BOB
sull’area di intervento, fornendo alla stessa le specifiche tecniche
di intervento (planimetrie catastali, descrizione delle opere da
realizzare con particolare riferimento a quelle in fondazione,
altezza degli scavi da eseguirsi).
D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 81/08
BONIFICA STANDARD
Piano di
campagna
-
Bonifica superficiale
Gli operatori con l’ausilio di cercamine sondano le
strisce di terreno, e appongono segnali per ogni
oggetto che lo strumento dovesse riscontrare
1,00 mt
La zona da bonificare sarà suddivisa in campi quadrati di lato 50
metri e successivamente in strisce di larghezza pari a 2,0 metri.
Ove lo strumento abbia rilevato possibili ordigni bellici si procederà
a scavi localizzati
D.Lgs. 81/08
BONIFICA STANDARD
-
Bonifica superficiale
D.Lgs. 81/08
BONIFICA STANDARD
-
Bonifica profonda
Utile nei casi in cui si verificano movimentazioni di
terreno oltre la quota stabilita per la bonifica in
superficie (oltre1,00 metro di profondità dal piano di
campagna).
La bonifica in profondità viene realizzata fino ad una
profondità variabile che va solitamente da – m 2,00 a –
m 8,00 dal piano di campagna originario, suddividendo
le aree d’interesse in quadrati aventi il lato pari a m.
2,80, al centro dei quali, tramite trivellazioni non a
percussione, vengono praticati dei fori capaci di
contenere la sonda dell’apparato rilevatore.
D.Lgs. 81/08
BONIFICA STANDARD
-
Bonifica profonda
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 13986 del 13 aprile 2012
(u.p. 8 marzo 2012) - Pres. Petti - Est. Amoresano - P.M. (Conf.) Volpe Ric. Ro-dia:
Un CSE è condannato per la violazione dell’art. 92, comma 1, D.Lgs.
n. 81/2008, “perché non ha verificato l'applicazione da parte delle
imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali
contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose”.
A sua discolpa, lamenta che “il coordinatore ha l'obbligo di verificare
ma non di garantire gli adempimenti”, e che “gli è richiesto di
predisporre e verificare l'attuazione delle sole misure volte a
neutralizzare o ridurre i c.d. rischi interferenziali, cioè rischi diversi ed
aggiuntivi rispetto a quelli delle imprese esecutrici (nel caso di specie
vi era una sola ditta e l'obbligo di attuazione del PSC incombeva al
responsabile di cantiere)”.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 13986 del 13 aprile 2012 (u.p.
8 marzo 2012) - Pres. Petti - Est. Amoresano - P.M. (Conf.) Volpe - Ric.
Ro-dia:
La Sez. III replica che “non si era in presenza di una sola ditta”, e,
comunque, che “l'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 pone, espressamente, a
carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la verifica
‘dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti’ (e, appunto, l'omessa
verifica di tale applicazione risulta contestata)”.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano
complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il PSC, ove
previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011
In un cantiere avente per oggetto lavori di restauro e risanamento
conservativo di una casa colonica, due operai di un’impresa
appaltatrice
intenti
ad
eseguire
opere
di
sottofondazione
s’infortunavano, uno mortalmente, a causa del “crollo delle murature
in pietra che li sovrastava, cagionato dal collasso della parete in terra
che stavano perforando, al di sotto della quale rimanevano seppelliti”.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011
l’accusa mossa al coordinatore fu quella di “aver accettato un piano
operativo di sicurezza aspecifico ed omesso il controllo circa
l'esecuzione di lavori di sottofondazione in modalità difformi da quanto
previsto nel progetto esecutivo e nel piano di sicurezza e
coordinamento, omettendo in ogni caso di adeguare quest'ultimo alla
diversa profondità dei muri perimetrali emersa nella concreta
esecuzione degli scavi e di controllare conseguentemente
l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte della
impresa”.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011
la Sez. IV, quanto al coordinatore, premette che “l’art. 5 [ora, art. 92
D.Lgs. n. 81/2008] affida espressamente al coordinatore il compito di
adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano
stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole
lavorazioni”. Prende atto che, nella specie, “l'esecuzione dei lavori
aveva subito una evoluzione ma nessuna modifica era stata apportata
al piano di sicurezza e coordinamento, consentendo l’imputato che si
proseguisse, alla presenza di mutate condizioni di lavoro, senza che
fossero apportate idonee misure di sicurezza”, … omissis.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, ove
previsto,
e
propone
la
sospensione
dei
lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione
dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità
Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti;
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione
l’esecuzione dei lavori:
dell’opera,
il
coordinatore
per
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 25663 del 27 giugno 2011
«il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono
affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di
alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e
non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole
attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di
lavoro, dirigente, preposto)».
Ma la sentenza evidenzia che “al coordinatore per l'esecuzione del lavori
sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in
situazioni di pericolo grave e imminente (e ciò con rifermento ad una
fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo
verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la
responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato
pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto
altresì a ordinare la sospensione dei lavori)”.
D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5 (affidamento dei
lavori ad una sola impresa e poi intervento di ulteriore
impresa), il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il PSC e predispone il fascicolo….
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81/08 art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto
Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
arresto fino a un mese o ammenda da 328 a 876 euro
D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
3) I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel
piano operativo di sicurezza.
Datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
Lavoratori autonomi: arresto fino a tre mesi o ammenda da 438 a 1.753 euro
D.Lgs. 81/08 art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori
autonomi
I lavoratori autonomi devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro
disposizioni di cui al Titolo III;
in
conformità
alle
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III
arresto fino a un mese o ammenda da 219 a 657 euro
D.Lgs. 81/08 art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori
autonomi
I lavoratori autonomi devono:
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale
si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13
agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore
dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 21, comma
1, lett. c) deve contenere anche l'indicazione del committente.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 54 a € 328
D.Lgs. 81/08 art. 95 - Misure generali di tutela
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione
dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e
il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature
di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
D.Lgs. 81/08 art. 95 - Misure generali di tutela
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione
dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere,
della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all’interno o in prossimità del cantiere.
D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure
all’ALLEGATO XII.
conformi
alle
prescrizioni
di
cui
arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere
D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con
modalità chiaramente visibili e individuabili.
arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192
D.Lgs. 81/08 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192
D.Lgs. 81/08 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
g) redigono il piano operativo di sicurezza.
-
-
arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in
base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192 a 8.768
se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli
elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.192 a 4.384 euro
D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
g) redigono il piano operativo di sicurezza.
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica
alle mere forniture di materiali o attrezzature.
In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 26
D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento
arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014
D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192
D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192
D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Impresa affidataria:
impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi
Riepilogo obblighi
vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni del P.S.C.
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
(verifica idoneità tecnico professionale ALLEGATO XVII), ecc.)
verificare la congruenza dei P.O.S. dei subappaltatori rispetto al proprio,
prima della trasmissione al C.S.E.
I lavori hanno inizio dopo l’ESITO POSITIVO delle verifiche effettuate
D.Lgs. 81/08 art. 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio
dei lavori, trasmette alla ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese);
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno.
D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto.
D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il
PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO
XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati
da attività di scavo.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza,
comprendenti
almeno
una
planimetria
sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti
all’ALLEGATO XV.
D.Lgs. 81/08 Allegato XV – Piano di sicurezza e coordinamento
2.1 contenuti minimi
2.1.1 Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità;
I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del presente
decreto.
D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano
di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio
dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione.
sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di
emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la
popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione.
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e
Idriche) ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi riguardo
alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove
prevede che le disposizioni sul PSC, ove previsto, “non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni
di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la
popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione.”.
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
- le aziende … che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul
territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la
continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle
persone;
…
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività
consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in
termini di uomini-giorno);
…
- i lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi
essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali:
ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto
guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e
sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete
ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
…
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:
La disposizione di cui al comma 6 dell’art. 100 è quella risultante all’esito
della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in
sede di Relazione illustrativa del provvedimento, è dato leggere quanto
segue: “L’articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia
necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la
popolazione”.
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma
6 dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario
contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella
erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione.
D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento
la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità
nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio,
quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla
funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza
necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari
a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la
continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui
interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza.
Il cantiere “tipo”
Committente
Impresa affidataria
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Un cantiere “reale”
Committente Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Un cantiere “reale”
Committente
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Un cantiere “reale”
Committente
Lav. Aut.
Lav. Aut.
Impresa
esecutrice
Impresa
esecutrice
Buon cantiere a tutti!!!