9^ ed. Corso di abilitazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del testo unico della sicurezza D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (cod. 02/16) Lezione n. 4 del 29/09/2016 Ing. Enrico Fileppo SPreSAL ASL TO5 1 Lezione n. 4: Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. L'interazione tra i vari soggetti del cantiere. 2 Gli argomenti trattati Gli «attori» della sicurezza in cantiere secondo il D.Lgs 81/08: • Le definizioni normative dei vari soggetti; • Gli obblighi assegnati dalla norma in relazione ai diversi ruoli; • Le modalità con le quali i soggetti devono interagire tra loro; • Le principali responsabilità civili e penali; D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Committente: Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Responsabile dei lavori: Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP). D.Lgs. 81/08 La Cassazione sulla nomina del responsabile dei lavori Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 36869 del 22 settembre 2009. Il committente, sottolinea la Corte di Cassazione, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche. Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 47476 del 21 dicembre 2011 «il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, limitatamente, però, della delega ad esso conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli» D.Lgs. 81/08 Requisiti di validità della nomina del responsabile dei lavori L’incarico di Responsabile dei lavori deve essere formalizzato dal Committente in forma scritta Deve avere data certa Deve specificare le funzioni delegate Il delegato deve essere in grado di svolgere le funzioni a lui delegate Devono essere delegati tutti i poteri organizzativi necessari alla funzione della delega Devono essere delegati tutti i poteri economici necessari alla funzione della delega L’incarico deve essere formalmente accettato D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni … dalle rilevazioni effettuate dall’ANCE sui dati ISTAT relativi all’anno 2011, il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati). D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Di fatto molti operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che prescindono da un’organizzazione d’impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello “status” di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l’eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imprenditore “tout court” ovvero l’imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010). D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Non rileva la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Del resto il D.Lgs. n. 81/2008 individuando la nozione di “idoneità tecnico - professionale” dei lavoratori autonomi — la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell’adozione di sanzioni penalmente rilevanti — fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall’affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisionali la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell’edilizia — in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate — il riscontro di un’eventuale monocommittenza ovvero il supposto artigiano lavora nel tempo esclusivamente per un solo «committente» che in realtà assume la veste di datore di lavoro di fatto mentre l’artigiano diventa a tutti gli effetti un lavoratore subordinato. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale — rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza — il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; posizionamento di ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni CSP: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni CSE: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92. NB: non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità citate non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Impresa esecutrice: Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni impresa affidataria: Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni impresa affidataria (continua): Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni Impresa affidataria (esempi): può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere, ma gestire unicamente le imprese subappaltatrici: GENERAL CONTRACTOR può eseguire lavorazioni con proprio personale dipendente: IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA (in tal caso sarà anche impresa esecutrice) D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni impresa affidataria (esempi): CASO A UNA SOLA IMPRESA CONSORZIATA ASSEGNATARIA DEI LAVORI È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO CASO B PIÙ IMPRESE CONSORZIATE ASSEGNATARIE DEI LAVORI È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO, SEMPRE CHE VI SIA FORMALE ACCETTAZIONE D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni uomini-giorno: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. D.Lgs. 81/08 art. 89 - definizioni idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Quali compiti (obblighi) prevede il D.lgs. 81/08 per le diverse “figure” di cantiere? D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Le misure generali di tutela: valutazione di tutti i rischi, programmazione della prevenzione, l’eliminazione/riduzione al minimo dei rischi, la riduzione dei rischi alla fonte, la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio, l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale… ecc D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). …ovvero PSC e fascicolo tecnico D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI IMPORTO SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MAGGIORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MINORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PUBBLICO No C.S.E. No C.S.E. No C.S.E. No C.S.P. No C.S.E. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI IMPORTO SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MAGGIORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MINORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PUBBLICO Si C.S.E. Si C.S.E. Si C.S.E. No C.S.P. Si C.S.E. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori CANTIERE PRIVATO DI QUALSIASI IMPORTO SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MAGGIORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE Si C.S.P. CANTIERE PRIVATO DI IMPORTO MINORE di 100.000 Euro con PERMESSO DI COSTRUIRE No C.S.P. CANTIERE PUBBLICO Si C.S.E. Si C.S.E. Si C.S.E. Si C.S.P. Si C.S.E. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.290 D.Lgs. 81/08 allegato XII – Rischi particolari D.Lgs. 81/08 allegato XVII – Idoneità tecnico professionale Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, …,dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) DVR; c) DURC; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo. D.Lgs. 81/08 allegato XVII – Idoneità tecnico professionale I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c) elenco dei dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo; e) DURC. dispositivi di protezione individuali in D.Lgs. 81/08 Interpello n. 7/2013– Idoneità tecnico professionale Infatti… l’art. 21 prevede… D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori VERIFICA l'idoneità TECNICO-PROFESSIONALE conSituazione le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII normale C.C.I.A.A.,, Nomine, D.P.I., ecc. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. < 200 u/giorno + No rischi particolari Documento Unico di Regolarità Contributiva AUTOCERTIFICAZIONE altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII (D.U.R.C.) D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all‘INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti… D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: b) ... Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Legge 28 gennaio 2009, n. 2. art. 16 c. 10: … le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori CHIEDE alle Imprese Esecutrici Situazione normale < 200 u/giorno + No rischi particolari Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) AUTOCERTIFICAZIONE collettivo applicato relativa al contratto D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori TRASMETTE all’Amministrazione competente Nominativo Imprese e Requisiti ALLEGATO XVII P.d.C. D.I.A. Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali ANCHE IN CASO DI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA con affidamento delle singole lavorazioni a LAVORATORI AUTONOMI direttamente con proprio personale dipendente SENZA RICORSO ALL’APPALTO D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. del 17 maggio 2011, n. 19311: “L'essersi assunto (il Committente) la responsabilità di incaricare altra ditta della installazione del ponteggio comporti il superamento di una posizione di mera committenza e un'assunzione di responsabilità in ordine alle modalità di installazione e al rispetto delle relative regole di sicurezza.” D.Lgs. 81 art. 90 - Obblighi del committente o responsabile dei lavori 10. In assenza del PSC di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Il DURC Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere richiesto nella sola modalità telematica on line collegandosi al sito ufficiale dello Sportello Unico Previdenziale. Dal 1° luglio 2016 la richiesta è compilabile direttamente online con il rilascio del documento in tempo reale. Il DURC Il DURC Scadenza del DURC Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio nota del Ministero del Lavoro n. 3899/2015 Il DURC Semplificazioni in materia di DURC In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. Legge 9.08.2013, n. 98 – conversione con modifiche del D.L. 21.06.2013, n. 69. Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC - In vigore dal 21 agosto 2013 Il DURC Il DURC DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC. Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia”. ... omissis… Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata. Il DURC Semplificazioni in materia di DURC L’autocertificazione del DURC è ammessa per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro: "Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000“ D.L. 70/2011 comma 14-bis, dell’art. 4 Società “in house”: società a capitale interamente pubblico che si occupano della gestione delle reti e erogazione dei servizi pubblici locali. D.Lgs. 81 art. 93 - Responsabilità dei committenti e responsabili lavori 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (redazione PSC e fascicolo dell’opera), e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) (principali obblighi in capo al CSE). Comma 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260 D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. (gli oneri della sicurezza vanno corrisposti senza ribasso ai subappaltatori, formazione dei soggetti dell’impresa affidataria) Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. D.Lgs. 163/06 art. 118 comma 4 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV. arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 2. Il fascicolo dell’opera è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. Art. 104, comma 4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali. D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Decreto del Ministero della difesa -11 maggio 2015, n. 82 Art. 2 1. Presso il Ministero della difesa -Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - e' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale e’ data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero. 2. L'iscrizione all'albo e' condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed e' disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico - economiche dell'impresa. D.Lgs. 81/08 art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Per accertare l’assenza del pericolo, salvo casi eccezionali (ad es. scavo su roccia), può essere utile che il coordinatore per la progettazione si interfacci con le autorità competenti (ad esempio Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa di Padova), per richiedere un parere preventivo sull’opportunità di eseguire la BOB sull’area di intervento, fornendo alla stessa le specifiche tecniche di intervento (planimetrie catastali, descrizione delle opere da realizzare con particolare riferimento a quelle in fondazione, altezza degli scavi da eseguirsi). D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 BONIFICA STANDARD Piano di campagna - Bonifica superficiale Gli operatori con l’ausilio di cercamine sondano le strisce di terreno, e appongono segnali per ogni oggetto che lo strumento dovesse riscontrare 1,00 mt La zona da bonificare sarà suddivisa in campi quadrati di lato 50 metri e successivamente in strisce di larghezza pari a 2,0 metri. Ove lo strumento abbia rilevato possibili ordigni bellici si procederà a scavi localizzati D.Lgs. 81/08 BONIFICA STANDARD - Bonifica superficiale D.Lgs. 81/08 BONIFICA STANDARD - Bonifica profonda Utile nei casi in cui si verificano movimentazioni di terreno oltre la quota stabilita per la bonifica in superficie (oltre1,00 metro di profondità dal piano di campagna). La bonifica in profondità viene realizzata fino ad una profondità variabile che va solitamente da – m 2,00 a – m 8,00 dal piano di campagna originario, suddividendo le aree d’interesse in quadrati aventi il lato pari a m. 2,80, al centro dei quali, tramite trivellazioni non a percussione, vengono praticati dei fori capaci di contenere la sonda dell’apparato rilevatore. D.Lgs. 81/08 BONIFICA STANDARD - Bonifica profonda D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 13986 del 13 aprile 2012 (u.p. 8 marzo 2012) - Pres. Petti - Est. Amoresano - P.M. (Conf.) Volpe Ric. Ro-dia: Un CSE è condannato per la violazione dell’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, “perché non ha verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose”. A sua discolpa, lamenta che “il coordinatore ha l'obbligo di verificare ma non di garantire gli adempimenti”, e che “gli è richiesto di predisporre e verificare l'attuazione delle sole misure volte a neutralizzare o ridurre i c.d. rischi interferenziali, cioè rischi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli delle imprese esecutrici (nel caso di specie vi era una sola ditta e l'obbligo di attuazione del PSC incombeva al responsabile di cantiere)”. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 13986 del 13 aprile 2012 (u.p. 8 marzo 2012) - Pres. Petti - Est. Amoresano - P.M. (Conf.) Volpe - Ric. Ro-dia: La Sez. III replica che “non si era in presenza di una sola ditta”, e, comunque, che “l'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 pone, espressamente, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la verifica ‘dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti’ (e, appunto, l'omessa verifica di tale applicazione risulta contestata)”. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il PSC, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011 In un cantiere avente per oggetto lavori di restauro e risanamento conservativo di una casa colonica, due operai di un’impresa appaltatrice intenti ad eseguire opere di sottofondazione s’infortunavano, uno mortalmente, a causa del “crollo delle murature in pietra che li sovrastava, cagionato dal collasso della parete in terra che stavano perforando, al di sotto della quale rimanevano seppelliti”. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011 l’accusa mossa al coordinatore fu quella di “aver accettato un piano operativo di sicurezza aspecifico ed omesso il controllo circa l'esecuzione di lavori di sottofondazione in modalità difformi da quanto previsto nel progetto esecutivo e nel piano di sicurezza e coordinamento, omettendo in ogni caso di adeguare quest'ultimo alla diversa profondità dei muri perimetrali emersa nella concreta esecuzione degli scavi e di controllare conseguentemente l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte della impresa”. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 46839 del 19 dicembre 2011 la Sez. IV, quanto al coordinatore, premette che “l’art. 5 [ora, art. 92 D.Lgs. n. 81/2008] affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni”. Prende atto che, nella specie, “l'esecuzione dei lavori aveva subito una evoluzione ma nessuna modifica era stata apportata al piano di sicurezza e coordinamento, consentendo l’imputato che si proseguisse, alla presenza di mutate condizioni di lavoro, senza che fossero apportate idonee misure di sicurezza”, … omissis. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.260 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Durante la realizzazione l’esecuzione dei lavori: dell’opera, il coordinatore per f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 25663 del 27 giugno 2011 «il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)». Ma la sentenza evidenzia che “al coordinatore per l'esecuzione del lavori sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente (e ciò con rifermento ad una fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori)”. D.Lgs. 81 art. 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5 (affidamento dei lavori ad una sola impresa e poi intervento di ulteriore impresa), il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo…. arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81/08 art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. arresto fino a un mese o ammenda da 328 a 876 euro D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 3) I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza. Datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 Lavoratori autonomi: arresto fino a tre mesi o ammenda da 438 a 1.753 euro D.Lgs. 81/08 art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi I lavoratori autonomi devono: - utilizzare attrezzature di lavoro disposizioni di cui al Titolo III; in conformità alle - munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III arresto fino a un mese o ammenda da 219 a 657 euro D.Lgs. 81/08 art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi I lavoratori autonomi devono: - munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. c) deve contenere anche l'indicazione del committente. sanzione amministrativa pecuniaria da € 54 a € 328 D.Lgs. 81/08 art. 95 - Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 art. 95 - Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure all’ALLEGATO XII. conformi alle prescrizioni di cui arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192 D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81/08 ALLEGATO XII – prescrizioni per la logistica di cantiere D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili. arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192 D.Lgs. 81/08 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192 D.Lgs. 81/08 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza. - - arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192 a 8.768 se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.192 a 4.384 euro D.Lgs. 81 art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.740 a € 7.014 D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192 D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. arresto sino a due mesi o ammenda da € 548 a € 2.192 D.Lgs. 81 art. 97- Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi Riepilogo obblighi vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni del P.S.C. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (verifica idoneità tecnico professionale ALLEGATO XVII), ecc.) verificare la congruenza dei P.O.S. dei subappaltatori rispetto al proprio, prima della trasmissione al C.S.E. I lavori hanno inizio dopo l’ESITO POSITIVO delle verifiche effettuate D.Lgs. 81/08 art. 99 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese); b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno. D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione 2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. D.Lgs. 81/08 Allegato XV – Piano di sicurezza e coordinamento 2.1 contenuti minimi 2.1.1 Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del presente decreto. D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 D.Lgs. 81/08 art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento 5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. D.Lgs. 81/08 art. 101 – obblighi di trasmissione 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972 D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul PSC, ove previsto, “non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.”. D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che: - le aziende … che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone; … - i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno); … - i lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione; … D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che: La disposizione di cui al comma 6 dell’art. 100 è quella risultante all’esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento, è dato leggere quanto segue: “L’articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”. D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. D.Lgs. 81/08 art. 100 – Piano di sicurezza e coordinamento la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l’insorgere di un’emergenza. Il cantiere “tipo” Committente Impresa affidataria Impresa esecutrice Lav. Aut. Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice Un cantiere “reale” Committente Impresa esecutrice Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Un cantiere “reale” Committente Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice Lav. Aut. Lav. Aut. Lav. Aut. Un cantiere “reale” Committente Lav. Aut. Lav. Aut. Impresa esecutrice Impresa esecutrice Buon cantiere a tutti!!!