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Diritto privato

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DIRITTO PRIVATO
Il diritto serve a dare ordine a conformare i rapporti tra soggetti diversi, portatori di interessi
propri.
Diritto oggettivo: sistema di regole che organizzano la società
Diritto soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo.
Situazione di vantaggio di cui un soggetto è titolare, regolata dall’ordinamento giuridico.
(Il diritto oggettivo applicato è il diritto soggettivo)
L’ordinamento giuridico è costituito da un insieme di regole, chiamate norme. Una norma
giuridica è dotata di autorità ed è eteronoma. La norma serve dunque a prevenire i conflitti
stabilendo le situazioni di vantaggio e di svantaggio tra i soggetti.
La fattispecie è una situazione tipo descritta da una norma, il cui ricorrere fa sorgere una
determinata conseguenza giuridica. E’ un’ipotesi di fatto al cui verificarsi la norma ricollega
un determinato effetto giuridico. La parte che descrive tale evento ipotetico è la fattispecie.
Diritto privato: Disciplina le relazioni tra soggetti privati lasciando loro l’attuazione delle
singole norme e l’esercizio dei diritti attribuiti agli individui.
Diritto pubblico: disciplina l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, regola la loro
azione nell’interesse della collettività ed impone ai singoli il comportamento cui sono tenuti
rispettare.
Fanno parte del diritto pubblico le norme processuali. I processi possono essere civili
(contestazioni tra privati) o penali (contestazione sull’applicazione di norme penali)
Norme derogabili (dispositive): norme la cui applicazione può essere evitata mediante un
accordo tra le parti. Tutelano interessi dei singoli che si qualificano come disponibili,
lasciando però al soggetto un certo grado di autonomia e libertà (art. 1815 c.c.)
Norme inderogabili (imperative): norma dalla quale non ci si può discostare in quanto sono
imposte dall’ordinamento giuridico senza tener conto della volontà dei singoli soggetti.
(Il diritto privato contiene sia norme derogabili che inderogabili; il diritto pubblico contiene
soltanto norme inderogabili).
Civil Law: il giudice, chiamato a decidere la controversia, applica norme già esistenti
all’interno dell’ordinamento. Non è tenuto a rispettare il precedente, ovvero quando il
giudice deve decidere un caso, può decidere liberamente rispetto a decisioni prese da altri
giudici sul caso. Ciascun giudice è libero di adottare l’interpretazione che ritenga
preferibile. I giudici si dividono si suddividono in civili, penali e amministrativi. Ci sono
diversi gradi di giudizio all’interno del quale l’attore inizia il processo e il convenuto è
chiamato davanti al giudice.
1° grado: Tribunale
2° grado: Corte d’appello (errori di fatto e di diritto)
3° grado: Corte di cassazione (discute solo sull’applicazione della legge, errori di diritto).
I giudici sono soggetti solo alla legge e sono divisi in sezioni in base alla materia. La corte
di cassazione può prendere decisioni a sezioni riunite, che saranno poi vincolanti (valore
vincolante del precedente).
Common Law: il giudice può decidere il caso creando lui stesso una norma giuridica
nuova che si riferisce al caso su cui è tenuto decidere. In questo caso vale il vincolo del
precedente in base al quale il giudice deve tenere in considerazione le norme create dal
precedente giudice.
Le fonti del diritto: disposizioni sulla legge in generale (preleggi c.c.)
Sono tutti quegli atti o fatti idonei a produrre diritto.
Nell’articolo 1 prel. manca la costituzione e le fonti europee.
Costituzione: è posta prima delle altre fonti ed è definita rigida in quanto non può essere
modificata da una legge ordinare; e lunga riferito al fatto che regola anche i rapporti tra i
privati e i diritti e doveri dei cittadini. E’ posto uno specifico organo in sua difesa, ovvero la
Corte Costituzionale (art. 134 Cost.).
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Essa giudica sulla controversie relative la legittimità delle leggi. Il singolo cittadino non può
rivolgersi alla Corte, ma si arriva ad essa attraverso i giudici. Con il controllo incidentale
viene fatta un’eccezione di incostituzionalità da parte del giudice chiamato a decidere una
determinata controversia che ritenga che la legge da applicare si contraria alla
costituzione, con qualche principio fondamentale o con il procedimento di formazione della
legge (rapporti Parlamento e Governo).
Oppure attraverso il controllo in via principale dove la questione viene proposta dallo Stato
contro le Regioni, dalle Regioni contro lo Stato o da una Regione contro un’altra (sfera di
competenza).
Una volta concluso l’esame ci saranno diverse sentenze: di accoglimento, di rigetto e di
interpretazione. La sentenza ha valore vincolante
Fonti Europee: esistono diverse norme europee.
I trattati, accordi tra Stati dove si costituisce un’organizzazione sovranazionale. Indicano il
funzionamento e l’organizzazione dell’UE e i valori che si devono perseguire.
(armonizzazione normativa: armonizzazione tra ordinamenti individuando dei principi di
fondo)
Le direttive devono essere recepite dai singoli Stati e spesso il Parlamento delega tale
funzione al Governo per farlo entro i termini stabiliti dall’unione.
Sono norme europee che provengono dagli organi istituzionali europei che hanno potere
normativo. Hanno come destinatari gli Stati e hanno un’armonizzazione minima, lasciando
ampio spazio al legislatore dei vari Stati in fatto di recepimento (inserimento in modo
dettagliato nell’ordinamento).
I regolamenti sono norme invece che non hanno bisogno del recepimento da parte degli
Stati ma entrano a far parte dei vari ordinamenti e si rivolgono direttamente ai cittadini
europei.
Il tutto è controllato dalla Corte di Giustizia Europea.
Leggi: fa riferimento sia a leggi formali che sostanziali come i decreti legge e i decreti
legislativi (atti aventi forza di legge, art. 76/77 Cost.).
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.
Fanno parte delle leggi le leggi regionali disciplinate dall’art. 117 Cost. il quale attribuisce
alle Regioni il potere di emanare leggi applicabili al perimetro territoriale di competenza
regionale. Per le materie in concorrenza tra Stato e Regioni, la potestà legislativa spetta
alle Regioni, mentre lo Stato determina i principi fondamentali.
Regolamenti: fanno parte della normativa secondaria e possono provenire o da singoli
ministri (decreti ministeriali), da assessori regionali o possono essere emanati da autorità
del settore nei limiti di competenza delle tali e in conformità delle leggi particolari
(CONSOB, Banca d’Italia… etc.).
Essi regolano specifiche materie in forza di una delega o di un’autorizzazione contenuta in
una legge che può fare rinvio per completare la disciplina a successivi regolamenti.
Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici o anche organi
costituzionali.
Usi (Consuetudine): ripetizione generale e costante in un determinato ambiente di un certo
comportamento, per un periodo di tempo, osservabile come regola di condotta tra i privati;
l’atteggiamento di osservanza di tale comportamento è ritenuta doverosa nell’ambiente
sociale. Il persistere di questa condizione fa nascere una regola.
Gli usi negoziabili e interpretativi non sono fonti del diritto, ma abitudini di comportamento
che fanno riferimenti alle parti del negozio e all’interpretazione dei contratti.
L’uso è l’unica fonte del diritto che si auto produce.
Soft Law: insieme di norme non vincolanti in senso stretto. Prescrizioni che vengono o da
organi istituzionali o da autorità indipendenti. Servono a connotare il comportamento di
soggetti a cui sono dirette quelle norme (Codici di Autodisciplina).
Sussumere: ricollegare il fatto alle norme che lo regolano.
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L’interpretazione letteraria può essere espansiva o restrittiva a seconda che venga
ampliato o meno l’ambito rispetto all’interpretazione letteraria.
Ci sono diversi tipi di interpretazione: logica o funzionale (interpretazione in base alla ratio,
chiedendosi la funzione che svolge nell’ordinamento) e sistematica (dare un senso
tenendo conto che la norma è inserita nell’ordinamento giuridico e bisogna valorizzarne
l’appartenenza al sistema).
Art. 12 prel. 2° comma: analogia (situazioni non regolate da specifiche norme previste dal
legislatore). Analogia legis: il giudice trova norme che regolano casi analoghi, che si
riferiscono ad una fattispecie simile. Analogia iuris: nel caso in cui non si trovi una norma
simile, si decide secondo i principi fondamentale dell’ordinamento.
Il Codice Civile disciplina sia i rapporti tra i privati che le società. Per “codice” si possono
intendere anche provvedimenti normativi che si occupano di singoli ambiti, come il codice
della privacy o il TUB e TUF e il codice delle assicurazioni.
Il Codice del Consumo cataloga norme che sono entrate nell’ordinamento giuridico a tutela
del consumatore. E’ stato emanato nel 2005 in Europa ed è rivolto alla creazione di una
maggiore tutela per il consumatore. A differenza di codici normali che tutelano le persone
fisiche in modo analogo, il Codice del Consumo compie una differenziazione a seconda
che il soggetto sia consumatore o meno. Per consumatore si intende la persona fisica che
compie un atto giuridico per un fine estraneo all’attività professionale/lavorativa
eventualmente svolta.
Il Codice Civile si suddivide in 6 libri, in modo da suddividere in gruppi le disposizioni in
funzione alla materia (da art.1 a art, 2969).
1°Libro, delle persone e della famiglia. I destinatari delle norme sono le persone fisiche e
gli enti collettivi (senza scopo di lucro) titolari di una situazione giuridica.
2°Libro, delle successioni.
3°Libro, della proprietà. Beni che godono di una particolare tutela, e sono compresi anche
i diritti reali (rapporto tra soggetto e bene).
4°Libro, delle obbligazioni. Rapporto giuridico tra due soggetti, creditore e debitore, dove il
debitore è tenuto a tenere un certo comportamento nei confronti del creditore. Fanno parte
di tale libro anche i diritti di credito che intercorrono tra il creditore e il debitore e hanno per
oggetto una determinata prestazione.
5°Libro, del lavoro.
6°Libro, della tutela dei diritti. All’interno di tale libro (titolo V) vi è la normativa sulla
prescrizione. Art. 2934, tutti i diritti se non vengono esercitati per un determinato periodo di
tempo cadono in prescrizione (perdita del diritto stesso). [Art. 2935 e 2946]
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, ovvero quelli attribuiti dal legislatore e
il soggetto privato non ne ha disposizione e non rientrano nei diritti patrimoniali (dir.
inviolabili dell’uomo), e altri indicati dalla legge.
Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo ai soggetti e l’idoneità ad essere titolari di
situazioni giuridiche soggettive è la capacità giuridica. La capacità giuridica compete sia
alle persone fisiche che agli enti. All’interno degli enti bisogna però distinguere tra enti che
sono persone giuridiche (autonomia patrimoniale perfetta) dagli enti che non sono dotati di
personalità (autonomia patrimoniale imperfetta).
Art.1, l’uomo acquista la capacità giuridica alla nascita diventando così soggetto di diritto.,
e la perde alla morte. Per taluni rapporti non è necessario solo la nascita ma è richiesto il
concorso di altri presupposti e se tali non sussistono vi è incapacità.
Le incapacità possono essere assolute (preclusione da ogni tipo di rapporto o atto) o
relative (preclusione solo con determinate persone o in determinate circostante).
La capacità giuridica si acquista alla nascita così come i diritti della personalità e in alcuni
casi i diritti patrimoniali. Affinché si possa compiere personalmente e autonomamente atti
di amministrazione dei propri interessi è necessario che il soggetto abbia capacità di agire
ovvero l’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziabili destinati a produrre effetti nella
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sua sfera giuridica. La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età,
ma a protezione di determinarti soggetti sono stati costituiti appositi istituti:
-minore età
-interdizione (art.414 c.c.), ha una incapacità assoluta.
-inabilitazione (art.415 c.c.), ha una incapacità relativa.
-emancipazione
-amministratore di sostegno
-incapacità naturale (di intendere e/o di volere)
Maggiore età: prima di quel momento il soggetto è legalmente incapace. Gli atti
eventualmente posti in essere dal tale sono annullabili salvo che quest’ultimo, con raggiri,
abbia tratto in inganno il terzo occultando la propria età (art.1425). I minori vengono però
ammessi a compiere una serie di contratti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana. La gestione del patrimonio del minore spetta ai genitori o ad un tutore.
Interdizione: è pronunciata con sentenza dal tribunale e necessita dei presupposti di
infermità mentale, abitualità di tale infermità, incapacità del soggetto di provvedere ai
propri interessi e necessità di assicurare al soggetto una determinata
protezione.(L’infermità mentale rende il soggetto incapace di intendere e di volere per il
fatto che è affetto da patologie gravi e di conseguenza viene meno la capacità di agire). Il
giudice nomina un tutore che è il rappresentate legale dell’interdetto. L’interdetto può
compiere solo gli altri necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e il
tutore deve compiere tutti gli atti nell’interesse e in vece dello stesso interdetto.
Diversa è l’interdizione legale che viene riconosciuta come pena accessoria ad una
condanna superiore a 5 anni.
Inabilitazione: è pronunciata con sentenza del tribunale e accade quando alternativamente
ricorrono i seguenti presupposti. Infermità mentale non talmente grave da far luogo
all’interdizione, prodigalità (coloro che espongono la loro famiglia a grandi pregiudizi
economici), abuso abituale di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti o sordità e cecità.
A tutela del soggetto viene posto un curatore nominato dal giudice tutelare; esso non si
sostituisce all’incapace, ma integra la volontà di quest’ultimo.
Emancipazione: minore ultrasedicenne autorizzato a contrarre matrimonio. Può compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
Amministratore di sostegno: si apre con decreto motivato dal giudice tutelare nei casi di
infermità o menomazione fisica o psichica o impossibilità per il soggetto di provvedere ai
propri interessi. L’amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato
(per i provvedimenti urgenti esiste un amministratore di sostegno provvisorio). Il giudice
indica inoltre gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario e gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio
assenso, prestando così assistenza al beneficiario. [+art. 410, 412]
Incapacità naturale: incapacità di intendere e di volere che può essere temporanea o
permanente. Il soggetto legalmente capace di compiere un atto è ammesso ad impugnarlo
se prova che in quel momento era incapace di intendere e di volere.
L’incapacità naturale (trovarsi in una det. situazione) si distingue da quella legale
(intendere e volere in una det. situazione). [+art. 427, 428]
Validità di un atto: conformità del tale o conformità ai requisiti che l’ordinamento prevede.
Nei casi di invalidità di un atto (violazione di norme inderogabili) può essere annullato e
non produce effetti giuridici o può essere annullabile e in questo caso produce effetti
giuridici provvisoriamente.
Enti collettivi: qualunque entità diversa dalla persona fisica titolare di situazioni giuridiche
soggettive ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche.
Così come le persone fisiche sono dotati di capacità giuridica. La personalità giuridica la
acquistano a seconda che abbiano autonomia patrimoniale perfetta. Gli stessi enti hanno
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inoltre capacità di agire esercitata però dagli organi che li compongono.Gli enti con
autonomia patrimoniale imperfetta (capacità giuridica =/ personalità giuridica) gli
associati/membri rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni contratte
dall’ente (responsabilità patrimoniale art. 2740). [+art. 2082, 2247]
Gli enti non profit, enti che hanno fini diversi dalla distribuzione degli utili, non erano
disciplinati dal c.c. del 1942.
Si suddividono in enti pubblici e privati. Gli enti privati si distinguono a seconda che siano
registrati o non registrati; dotati di personalità giuridica o privi di personalità giuridica; a
struttura associativa o a struttura patrimoniale; con finalità economiche o senza finalità
economiche. Gli enti privati senza finalità economiche sono:
-Associazioni: è un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di
finalità non economiche (non profit). [da art. 14]
Associazioni riconosciute, si costituisce con un atto pubblico e al fine dell’iscrizione nei
registri delle persone giuridiche è necessario che vi sia un patrimonio adeguato per lo
scopo stabilito dall’associazione stessa, che lo scopo sia possibile e lecito e che siano
soddisfatte le condizione previste per la costituzione (art. 16).
Associazione non riconosciuta, non è dotata di personalità giuridica. Per la sua
costituzione è necessario un semplice atto di autonomia. (da art. 36)
Art.38, le obbligazioni assunte dall’associazione e rappresentanza (potere di un soggetto
di compiere atti in nome e per conto di qualcun altro). I soggetti che hanno il potere di
rappresentare l’ente costituiscono la rappresentanza organica. Se il fondo comune non
dovesse basta per soddisfare i terzi a quel punto rispondono gli associato solidalmente e
illimitatamente per il loro patrimonio per conto dell’associazione.
-Fondazioni, è un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il
perseguimento di uno scopo non economico. Per la sua costituzione necessita o di un atto
pubblico o per testamento. E’ essenziale che sia dotata di un patrimonio destinato alla
realizzazione dello scopo. La fondazione può esistere solo se è riconosciuta.
L’associazione rispetto alla fondazione richiede una pluralità di soggetti, gli associati, che
hanno un fondo comune; a differenza della fondazione che può nascere dal patrimonio di
un solo soggetto.
-Comitati, organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi,
costituisce un patrimonio con il quale realizza finalità di natura altruistica. Il comitato ha
sempre finalità sociali e altruistiche ed è un ente non riconosciuto.
-Altre istituzioni di carattere privato
Il terso settore è stato riformato nell’agosto del 2017 con l’aggiunta di nuove articoli
(Codice del terzo settore) con il preciso scopo di mettere ordine agli enti del primo libro del
c.c. Il terzo settore viene così definito perché è terzo rispetto a Stato e Mercato ed ha
introdotto figure allo scopo di agevolare l’attività e l’operatività dal punto di vista fiscale.
Nonostante ciò gli enti possono costituirsi senza tener conto di queste norme.
I beni (art. 810) sono oggetto di diritto. Per “cosa” si intende la parte di materia, mentre per
bene, l’oggetto fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Si distinguono in bene materiali
e immateriali per la loro corporeità. I beni materiali sono oggetto di diritti reali a differenza
dei beni immateriali che sono considerati diritti quando possono formare oggetto di
negoziazione (diritti di credito). I beni materiali si distinguono in mobili (non legati al suolo)
e immobili (radicati al suolo/suolo sia artificialmente che naturalmente) [art. 812]. In
passato erano considerati di valore solo i beni immobili, dato che solo per essi era prevista
la forma scritta obbligatoria per i contratti e la trascrizione in pubblici registri per renderlo
noto ai terzi (art. 2644); mentre per i beni mobili non era prevista.
Art. 815 beni mobili registrati in pubblici registri che contengono tutte le vicende relative a
determinati beni e che identificano il proprietario.
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Art. 820 beni corporali, ovvero frutti naturali e civili. I frutti naturali provengono direttamente
dalla cosa. Il proprietario della cosa-madre è il proprietario dei suoi frutti. I frutti naturali si
acquistano con la separazione dalla cosa-madre.
I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento degli
altri che ne abbia; si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto
(dividendi, interessi… etc.).
Art. 822 beni di proprietà dello Stato/Enti pubblici/Enti ecclesiastici: sono i beni demaniali e
i beni patrimoniali. I beni demaniali possono essere del demanio necessario o accidentale
mentre i beni patrimoniali possono essere o patrimonio disponibile o indisponibile.
Il proprietario non può compiere una serie di atti che vadano a ledere il diritto altri, ovvero
quello del vicino; e vi sono disposizioni generali che regolano tale rapporto [+art. 840, 844,
873].
Art. 840 indica il limite verticale del sottosuolo e dello spazio sovrastante al suolo.
Art. 844 indica le immissioni come conseguenza di un’attività di un soggetto sul suo fondo
che fuoriescono dal suo confine e ledono un’altro soggetto. E’ fissato un limite che è la
normale tollerabilità, la tollerabilità di una persona media. Bisogna tenere conto delle
esigenze della produzione nonché delle condizioni dei luoghi in cui ci si trova.
Art. 833 (confronto tra proprietà, ovvero il disturbato; e proprietà e produzione, ovvero il
disturbante) azione inibitoria, cessazione del fatto illegittimo o risarcimento del danno. Il
giudice può decidere di far cessare le immissioni e quindi l’attività, o può decidere di
adottare misure restrittive per tali immissioni.
Il fatto giuridico produce conseguenze giuridiche. Il negozio giuridico che è la
dichiarazione di volontà con la quale le parti intendono regolare i propri interessi mediante
la produzione di effetti giuridici. Il negozio giuridico si distingue dal contratto (il contratto è
una fattispecie di negozio) che è un accordo dato dall’incontro della volontà delle parti e vi
è la patrimonialità degli interessi. La forma può essere ad substantiam (richiesta per la
vanità dell’atto) o ad probationem (la forma richiesta non influisce sulla validità dell’atto ma
è l’unico mezzo per provarne l’esistenza).
Il contratto, strumento per acquisire la titolarità di un bene o anche diritti di credito. Si
suddividono in contratti con effetti reali (capacità di produrre il trasferimento di un diritto),
contratti con effetti puramente obbligatori (non consentono il trasferimento di diritti). [libro
IV titolo II]
Art. 1376, contratto con effetti reali, principio consensualistico dove il diritto passa dal
dante causa all’avanti causa tramite consenso. (compravendita, permuta e donazione).
La Proprietà: (le proprietà)
I diritti reali si riferiscono ai diritti su una determinata cosa materiale. Hanno caratteristiche
di immediatezza, assolutezza e inerenza. I diritti reali sono tipici per il fatto di non volere
lasciare troppa libertà ai privai che potrebbero comprimere i poteri del proprietario, e
cercando di tutelare i terzi che devono essere in grado di conoscere i vincoli che gravano
sulla cosa. [I diritti reali si distinguono in dir. reali di garanzia (libro VI) e di godimento (III)]
Si distingue la proprietà dai diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui (diritti reali su
cosa altrui) ; tra questi si distinguono i diritti reali di godimento (diritto del titolare di trarre
dal bene le utilità che esso stesso fornisce) e i diritti reali di garanzia (diritto del titolare di
farsi assegnare, con prelazione risate ai creditori, il ricavo di una eventuale alienazione
forzata del bene). Diritti reali (tutti assoluti) =/ diritti reali limitati (di godimento e di
garanzia). Il diritto reale limitato è il diritto di cui un soggetto è titolare, riguarda un bene di
proprietà di un altro soggetto. I diritti reali limitati comprimono il diritto di proprietà. I diritti
reali sono tipici, le parti non possono crearne di nuovi rispetto a quelli già individuati dal
legislatore.
La proprietà (art.42 Cost.) rientrava tra i diritti inviolabili dell’uomo, ora è contemplata nel
titolo “rapporti economici”.
Il diritto di proprietà è erga omnes, ovvero vale nei confronti di tutti.
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Art. 832 al proprietario spetta il diritto di godere (utilizzo del bene per trarne un profitto) e di
disporre (esercitare il diritto o anche delegandolo ad un soggetto terzo) della cosa in modo
pieno ed esclusivo. Il titolare ha il potere di godimento della cosa (trarre utilità da essa) e il
potere di disposizione del bene (cedere ad altri i diritti sulla cosa). Il titolare ha potere
pieno (fare della cosa tutto ciò che vuole) ed esclusivo (diritto di vietare ogni ingerenza di
terzi). Il codice civile detta una disciplina differenziata a seconda dei tipi di bene presi in
esame.
Art. 42 e 43 Cost. prevede l’espropriazione da parte dello Stato dietro indennizzo.
La proprietà si considera elastica (poteri del proprietario compressi per pubblico
interesse), imprescrittibilità (azione di rivendicazione, la proprietà non si può perdere per
non uso) e perpetua (è riconosciuta anche la proprietà temporanea).
L’espropriazione è consentita solo in presenza di un interesse generale, di una riserva di
legge e di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio subito nell’interesse della
collettività.
Art.42 2°comma: funzione sociale.
Contemperamento degli interessi, non faccio quello che voglio con i beni di cui sono
proprietario, ma nei limiti e nel rispetto della non violazione dei diritti altrui. Posso
escludere gli altri dal diritto, ma ciò non significa agire contro gli altri. Il mio esercizio
finisce, quando inizia a ledere il diritto altrui. Tutti hanno diritto di accedere al diritto di
proprietà.
Espropriazione traslativa: trasferimento della titolarità dal precedente proprietario a un
altro soggetto. Rientrano nell’espropriazione anche le limitazioni che siano tali da svuotare
il contenuto del diritto incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile.
L’indennizzo deve consisterete in un integrale risarcimento del pregiudizio economico
sofferto dall’espropriato (non è richiesto che sia pari al valore di mercato del bene).
Espropriazione singola =/ espropriazione per scopi legittimi di pubblica utilità.
Art. 833 Atti emulativi: il proprietario non può compiere sul bene oggetto di proprietà, atti
che abbiano il solo scopo di nuocere ad altri soggetti.
La proprietà non è soggetta a prescrizione appunto perché è perpetua (azione di
rivendicazione [art.948 c.c.]). Il codice civile detta norme di carattere generali per la
proprietà e successivamente norme che fanno riferimento a determinata proprietà che
hanno per oggetto certe categorie di oggetti (prop. edilizia, fondiaria… etc.).
Proprietà edilizia (art.869 c.c.), chi detiene la proprietà di un fondo un può sempre
edificarlo, ma deve tener conto del piano urbanistico e richiedere un permesso al Comune,
mentre per le opere di minor rilevanza una dichiarazione di inizio attività. Il silenzioassenso è applicabile alla P.A. qualora non vengano rispettati i tempi massimi per la
conferma. Nei casi di violazione delle norme, si attua una riduzione in ripristino
(abbattimento, riporto il fondo nello stato in cui era prima della costruzione/modifica), un
condono edilizio (per mantenere tali modifiche/costruzioni dietro pagamento dell’illecito).
Le immissioni immateriali (art.840 c.c.) sono attività sul fondo del vicino alle quali il
proprietario nonostante l’art.832 relativo alle immissioni materiali, non può opporsi.
Si distinguono in: immissioni al di sotto della soglia di “normale tollerabilità” e chi le
subisce è tenuto a sopportarle; immissioni che superano tale soglia ma giustificate da
esigenze della produzione, e anche in questo caso devono essere sopportate; e
immissioni che superano tale soglia e non sono giustificate da esigenze della produzione e
in questo caso chi le subisce ha il diritto che se ne cessi la prosecuzione (azioni inibitoria
art.833 c.c.) e che gli sia riconosciuto un risarcimento al danno subito. La normale
tollerabilità tiene in considerazione la tollerabilità dell’uomo medio e ha riguardo anche
della condizione dei luoghi.
Modi di acquisto della proprietà (art.922 c.c.): la proprietà può essere acquistata o a titolo
originario (nascita di un nuovo diritto) o a titolo derivativo (successione del diritto già
appartenente ad un altro soggetto). Modi di acquisto a titolo originario:
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-L’occupazione che consiste nella presa di possesso con l’intenzione di acquisire cose
mobili appartenenti a nessuno in via permanente e definitiva (non si applica alle cose
immobili) [art.923]
-L’invenzione riguarda le cose mobili smarrite in caso in cui non possano essere restituite
al proprietario perché non si conosce l’identità, devono essere consegnate al sindaco
(autorità pubblica). Dopo un anno, se il proprietario non si presenta, la proprietà passa al
soggetto ritrovatore; in caso contrario al ritrovatore sarà riconosciuto un premio
commisurato al valore della cosa [art. 927, 929, 930].
-L’accessione incorporazione di un bene ad un altro, il proprietario della cosa principale
acquista la proprietà delle cose che vengono incorporate ad essa.
Accessione di un mobile ad un immobile [art.934], accessione di un immobile ad un
immobile [alluvione art.941 e avulsione art.944], accessione di un mobile ad un mobile
[unione art.939 e specificazione 940].
-Usucapione e possesso in buona fede.
Modi di acquisto a titolo derivativo: successione a causa di morte, il contratto,
espropriazione per pubblica utilità e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Perdita della proprietà: atto posto in essere dal titolare per il trasferimento di tale diritto,
usucapione e rinuncia del titolare.
Azioni a difesa della proprietà (azioni petitorie):
-Azione di rivendicazione, concessa a chi ha la proprietà del bene ma non il suo possesso;
accertato il diritto di proprietà il soggetto può condannare chi lo possiede alla restituzione.
Nei confronti di chi abbia privato il proprietario del suo possesso. Il proprietario ha l’onere
di dimostrare tale diritto. Se l’acquisto è stato a titolo originario gli sarà sufficiente fornire la
prova del titolo; se è stato a titolo derivato dovrà risalire a tutti i proprietari fino ad arrivare
ad un acquisto a titolo originario. Essendo quest’ultima una prova molto difficile da
dimostrare vi sono due istituti: rispettoso ai beni mobili sarà sufficiente che l’attore provi il
“possesso vale titolo”; rispetto ai beni immobili sarà sufficiente che l’attore provi che
avrebbe comunque acquistato la proprietà per usucapione. Oltre alla reintegrazione del
bene si chiede al giudice l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà. Le sentenze
hanno diversi tipi di effetti: dichiarativi (accertamento che una det. situazione giuridica
sussista tra le parti), costitutivi (produce una modificazione alla situazione giuridica
preesistente) e di condanna (impone a qualcuno un det. comportamento). [art.948]
La sentenza di rivendica è mista, sia dichiarativa che di condanna (impone la condanna
alla restituzione del bene). Azione di rivendica non si prescrive, l’usucapione blocca
l’azione di rivendicazione perché un altro soggetto ne diventa proprietario e non posso più
rivendicare tale bene [art. 948 3°comma].
-Azione negatoria, concessa al proprietario che può far dichiarare l’inesistenza di diritti
reali vantati da terzi sulla cosa; e può condannare alla cessazione le molestie poste in
essere da soggetti terzi e il risarcimento del danno. Viene fatta nei confronti di qualcuno
che contesta il mio diritto di proprietà o se sussistono turbative/molestie e si può chiedere
la cessazione delle tali mediante un azione inizitoria [art.949].
I diritti reali su cosa altrui sono una limitazione al diritto di proprietà e si distinguono in diritti
reali di godimento e di garanzia. I diritti reali di godimento sono: [libro secondo dal titolo III]
-La superficie, consiste nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui e vi è dunque
proprietà separata (proprietà superficiaria e nuda proprietà). Se la cosa da costruirsi
ancora non esiste, si ha soltanto un diritto reale su cosa altrui che si estingue in vent’anni;
se è già esistente vi è la separazione della proprietà. Si acquista tramiti contratto,
testamento e usucapione. Si estingue per confusione, rinunzia e prescrizione. [art. da 952]
-L’enfiteusi, attribuisce al soggetto a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento
che spetta al proprietario salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario un
canone periodico. [art. da 957]
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-L’usufrutto, consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettare la
destinazione economica; l’usufruttuario (considerato possessore, non detentore) può trarre
dalla cosa tutte le utilità che ne può trarre il proprietario. Se costituito a favore di una
persona fisica dura per tutta la vita della tale, se costituito a favore di una persona
giuridica non può essere superiore a trent’anni. Può avere ad oggetto qualunque specie di
bene, con esclusione dei soli beni consumabili (può avere ad oggetto beni deteriorabili). Si
acquista per legge, provvedimento del giudice, volontà dell’uomo e usucapione.
L’usufruttuario ha il diritto di godimento sul bene (trarre utilità dalla cosa, possedere la
cosa e acquisirne i frutti naturali e civili), il potere di disporre del diritto di usufrutto, potere
di disporre del godimento del bene e di apportare miglioramenti e di eseguire addizioni.
L’usufruttuario ha l’obbligo, oltre che alla restituzione, di usare la diligenza del buon padre
di famiglia, non modificare la destinazione e fare l’inventario e prestare garanzia. Nonché
è tenuto a pagare le spese e gli oneri relativi alla cosa. Si estingue per scadenza del
termine, prescrizione, consolidazione, perimento totale della cosa, abuso dell’usufruttuario
e per rinunzia. L’usufrutto comprime il diritto di proprietà [da art.978]
-L’uso e l’abitazione, uso fa riferimento al servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti
limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; abitazione invece consiste nel
diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia [art. da
1021]
-Servitù prediali, consistono nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità
di un altro fondo (fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario. Vi è una
particolare correlazione tra i due fondi dato che il fondo dominante si avvantaggia delle
limitazioni del fondo servente. Può consisterete in un dovere negativo di non fare o di
sopportare, e deve presupporre che i fondi appartengano a proprietari diversi. Si
costituisce o per obbligo di legge, per volontà dell’uomo, per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia. Le servitù coattive (o legali) si costruiscono per
contratto o tramite una sentenza del giudice (acquedotto coattivo, elettrodotto coattivo e
passaggio coattivo). Per il passaggio coattivo il fatto che è il fondo abbia già accesso alla
vita pubblica non ostacola la costituzione di una servitù (fondo intercluso); quando sia
necessario ampliare l’accesso già esistente o quando il passaggio sia inadatto o
insufficiente ai bisogni del fondo.
Le servitù volontarie avvengono mediante contratto, testamento o usucapione.
L’esercizio delle servitù è regolato dalla legge e l’esercizio comprende anche le facoltà
accessorie ma indispensabili per l’esercizio della servitù. Servitù negativa, attribuisce al
proprietario del fondo dominante il potere di vietare al proprietario del fondo servente di
fare qualcosa. Servitù affermative, attribuiscono al proprietario del fondo dominante di
esercitare un’attività sul fondo servente; si distinguono a loro volta in continue (non
occorre l’attività dell’uomo) e discontinue (il fatto dell’uomo deve essere concomitante
all’esercizio della servitù). Le azioni a tutela della servitù (art.1079) [art. da 1027]
Comunione: un diritto soggettivo appartiene a più persone le quali sono tutte contitolari del
medesimo diritto (comproprietà, cousufrutto… etc.) [art.1100].
Il condominio negli edifici si ha quando in un medesimo edificio coesistono più unità
immobiliari di proprietà esclusiva di singoli condomini e parti comuni strutturalmente e
funzionalmente connesse al complesso delle prime. Le parti comuni appartengono in
comunione a tutti i proprietari esclusivi e il singolo condomino può far uso delle parti
comuni, apportare modifiche alle parti comuni funzionali ad un migliore godimento della
propria unità immobiliare, deve contribuire alle spese, non può rinunciare al suo diritto
sulle parti comuni, non può disporre delle parti comuni nella loro totalità e non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni.
Il possesso: [da art.1140]
Non è un diritto, ma una situazione di fatto. E’ il potere di fare qualcosa che si esprime in
attività corrispondenti all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
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Possesso pieno, elemento oggettivo (corpus) consistente nell’avere la disponibilità di fatto
delle cosa; ed elemento soggettivo (animus possidendi) consiste nella volontà del
soggetto di comportarsi come proprietario ad esclusione di qualsiasi altro (intenzione di
comportarsi come il proprietario avendo l’idea di esserlo).
Detenzione,(=corpus =/animus), il soggetto ha la disponibilità di fatto della cosa, ma sa di
non esserne il titolare; gode e dispone del bene nel rispetto dei diritti che riconosce
spettare ad altri.
Possesso mediato, caratterizzato dal solo elemento soggettivo, mentre la disponibilità
materiale compete al detentore. Il possessore esercita il potere mediante il detentore.
Possesso legittimo: la situazione di fatto coincide con quella di diritto.
Il possesso illegittimo può essere o di buona fede (ignorando di ledere l’altrui diritto), di
mala fede (conoscendo il difetto del proprio titolo d’acquisto) e vizioso (acquisizione in
mala fede con violenza/clandestinità).
Il possesso in buona fede si presume, l’onere della prova grava su chi contesta il contrario.
La detenzione si distingue in qualificata, quando il detentore ha acquisito la disponibilità
del bene nel proprio interesse (detenzione autonoma) ovvero nell’interesse del possessore
(detenzione non autonoma); e detenzione non qualificata quando il detentore ha acquisito
la disponibilità del bene per ragioni di ospitalità, di servizio o di lavoro.
Acquisto del possesso: in modo originario (senza la volontà di un precedente possessore)
o in modo derivato (consegna del precedente al nuovo possessore. Con la consegna
fittizia si ha solo un mutamento dell’animus).
Perdita del possesso: quando viene meno l’animus e/o il corpus. Per la perdita del corpus
è necessaria una definitiva irreparabilità od irrecuperabilità della cosa da parte del
possessore.
Successione del possesso, quando alla morte del possessore continua in capo ai suoi
eredi [art.1146]. =/ Accessione del possesso, applicabile a chi acquista il possesso in forza
di un titolo idoneo a trasferire a titolo particolare la proprietà sul bene e l’acquirente a titolo
particolare acquista un possesso diverso rispetto a quello del dante causa.
Effetti del possesso: acquisto dei frutti del bene posseduto e il rimborso delle spese sullo
stesso effettuate, presupposto per l’acquisto della proprietà (possesso vale titolo e
usucapione); e oggetto di tutela contro le aggressioni altrui.
Il possessore è tenuto non solo alla restituzione il bene ma anche i frutti prodotti dal bene
dal momento in cui ha avuto inizio il possesso. Nel caso in cui il possesso sia in buona
fede, il possessore ha il diritto di tenere per se i frutti percepiti anteriormente alla
proposizione della relativa domanda giudiziale fatta dal proprietario. Per le spese, invece,
se sono ordinarie il possessore ha diritto al rimborso; se sono straordinarie ha sempre il
possessore diritto al rimborso; e se si tratta di miglioramenti il possessore ha diritto al
rimborso purché i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione (indennità
corrisposta varia a seconda che si è in buona o mala fede) [art. 1149, 1550 e 1152].
Possesso vale titolo: nel caso di acquisto di un bene da un soggetto non proprietario del
tale, acquisto la proprietà solo a determinate condizioni. Se sussistono i requisiti di: beni
mobili (non registrati), titolo idoneo a trasferire la proprietà, possesso e buona fede.
[art.1153, non si applica alle universalità di mobili, viene tutelato chi ha un titolo
anteriormente)
Diventando proprietario del bene, lo acquisto libero da diritti di terzi (pegno). Nel caso di
conflitto tra più acquirenti [art. 1155] è preferita chi tra di esse acquista per prima il
possesso in buona fede (per immobili/mobili registrati si considerata data di registrazione).
Usucapione [art.1158], trasformo una situazione di fatto in una di diritto. Il Legislatore
preferisce tutelare chi utilizza il bene rispetto ad un inerte proprietario. E’ necessario il
possesso continuo, non interrotto per un determinato periodo di tempo del bene.
L’interruzione del possesso può essere naturale (privazione del possesso del bene per
oltre un anno, azione di reintegrazione); o civile (un soggetto che mi priva del possesso,
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azione di rivendicazione, domanda giudiziale o riconoscimento). L’usucapione dura 20
anni tranne negli altri casi stabiliti dalla legge [art. da 1159 a 1162].
Tutela del possesso: azioni possessorie (=/azioni petitorie). Il giudice decide prima sul
possesso e successivamente sulla proprietà. Azioni di reintegrazione e manutenzione.
-Azione di reintegrazione (spoglio), animus spogliandi, soggetti che sono stati privati del
possesso del bene in modo violento o clandestino possono chiedere la reintegrazione del
tale. Si prescrive entro un anno dallo spoglio sofferto. Il legittimato attivo è il possessore
sia in buona che mala fede, il possesso vizioso e il detentore qualificato. [art.1168]
-Azione di manutenzione, animus turbandi, reintegrare il possesso del bene di chi sia stato
vittima di uno spoglio non violento né clandestino, far cessare le molestie o le turbative di
cui sia stato vittima il possessore. Legittimazione attiva spetta soltanto al possessore di un
immobile con la condizione del possesso del tale da almeno un anno in modo continuativo
e non interrotto [art. 1170].
Azioni quasi possessorie [art. 1171 e 1172], azioni di nunciazione. Possono essere
esercitate sia a tutela del possesso che a tutela della proprietà. Consentono l’attivazione in
prevenzione, potendo agire prima che si verifichi l’azione che mi procura il danno.
Rapporto obbligatorio: introdotto nel ’42, è disciplinato dal 4° libro del c.c. e disciplina una
serie di istituti che costituiscono fonte di obbligazione.
Si intende il rapporto giuridico tra due soggetti, il debitore (soggetto passivo) e il creditore
(soggetto attivo) in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una
determinata prestazione. Il rapporto da luogo a due prestazioni correlate, la posizione
passiva e la posizione attiva. Al debitore fa capo una obbligazione mentre al creditore fa
capo un diritto di credito. (diritto di credito =/diritto reale). Sono state introdotte nel 1942,
prima venivano considerate come un modo di acquisto della proprietà.
Art. 1173 fonti delle obbligazioni, ovvero per contratto, fatto illecito (obblig. che hanno per
oggetto una somma di denaro, risarcimento del danno… etc.) o ogni altro atto/fatto idoneo
a produrle. A seguito della figura generale dell’obbligazione [da art.1173], il codice civile
tratta le singole fonti da cui può derivare: contratto [da art.1321], le promesse unilaterali
[da art.1987], i titoli di credito [da art.1992], la gestione degli affari [da art.2028], il
pagamento dell’indebito [da art.2033], l’arricchimento senza causa [da art.2041] e i fatti
illeciti [da art.2043] (non rientrano nei contratti, sono atti/fatti che producono obbligazioni).
Oltre alle fonti nominate, vi sono anche quelle innominate (testamento, atti leciti dannosi,
rapporti nascenti da taluni contratti nulli… etc.). Diversa dall’obbligazione civile è
l’obbligazione naturale, dove il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la
prestazione, ma è dovuta da un dovere morale o sociale, non può chiedere la restituzione.
Obbligazioni reali= la titolarità passiva del rapporto si determina in base alla titolarità della
proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene (sogg. determinato).
Obbligazione ambulatoria= la trasferibilità del credito senza la comunicazione al debitore
comporta che quest’ultimo ignori a chi dovrà effettuare la prestazione (s. determinabile).
Obbligazioni semplici (due soggetti) =/obbligazioni plurisoggettive (+ soggetti).
Le obbligazioni plurisoggettive si suddividono in obbligazione solidale (attiva o passiva) e
parziale (attiva o passiva). Le obbligazioni solidali [art. da1292] sono disciplinate dal
codice sia in merito ai rapporti tra i coobbligati, sia nei rapporti tra creditore e debitore.
Ciascun condebitore può essere costretto all’adempimento totale liberando gli altri.
Obbligazioni indivisibili (prestazione non suscettibile ad adempimento parziale, sono quelle
solidali) =/obbligazioni divisibili. Rapporto tra condebitori [artt.1298, 1299]. Regresso tra
condebitori; chi ha pagato per intero ripete agli altri sola la parte di ciascuno.
La prestazione deve [art.1174] deve essere suscettibile di valutazione economica e deve
rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Il comportamento
dovuto dal debitore deve essere suscettibile di valutazione economica ovvero traducibile in
una somma di denaro (in caso di inadempimento quantifico la somma risarcitoria).
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La prestazione deve essere possibile, lecita e determinabile. Può consistere in un dare,
fare o non fare (solo il contratto è in grado di generare prestazioni di dare/fare/non dare).
Le obbligazioni di fare si suddividono in obbligazioni per mezzi e obbligazioni per risultato;
e fungibili ed infungibili. Il creditore e il debitore hanno doveri inderogabili di solidarietà
sociale [art.1175 e 2 Cost.] imponendo ai due soggetti una condotta tale da non sacrificare
gli interessi della controparte e strumenti finalizzati alla tutela degli interessi dell’altra parte
del rapporto obbligatorio. Devono comportarsi secondo correttezza l’uno nei confronti
dell’altro
Oggetto dell’obbligazione è la prestazione; e le obbligazioni di dare si distinguono in
obbligazioni generiche e specifiche.
Obbligazioni semplici: oggetto un’unica prestazione.
Obbligazioni alternative: oggetto due o più prestazioni; il debitore si libera eseguendone
una sola e la scelta della prestazione da eseguire compete al debitore.
Obbligazioni facoltative: oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà di
liberarsi eseguendone un’altra.
Obbligazioni pecuniarie [art.1277]= il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di
denaro. Il debitore si libera pagando il valore nominale inizialmente prefissato.
Obbligazioni di valuta: obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro.
Obbligazioni di valore: aventi ad oggetto una prestazione diversa dalla somma di denaro,
rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto.
Gli interessi sono una obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio; possono
essere legali (prefissati dalla legge) o convenzionali (accordo tra le parti). La loro funzione
può essere di corrispettivi (disponibilità di capitali concessi), compensativi (compenso ad
un danno subito dal creditore) o moratori (risarcimento per il ritardo di un pagamento).
Tasso/saggio di interessi legali [artt. 1282, 1284 (credito liquido e esigibile. Liquidi:
individuati precisamente nell’ammontare; esigibile: credito di cui il creditore può pretendere
l’adempimento)]; interessi convenzionali patto ad substantiam tra le parti; in caso di
interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Gli interessi scaduti non
maturano altri interessi, salvo nei casi stabiliti da art. 1283 c.c.
Clausola penale (1382-1383-1384)= è una clausola pattuita in contratta che serve a
quantificare, prima che sia verificato, il risarcimento del danno. È un altro modo di gestirci
il risarcimento (tra le 2 parti) di un danno in modo convenzionale, senza andare dal
giudice. Altro istituto che ha a che fare con gli interessi è l’istituto dell’anatocismo=
Art.1283, è una regola che vuole impedire che la mancata corresponsione di interessi
produca altri interessi.
Art. 1282: il tempo che intercorre tra quando è stato stipulato il contratto e il momento in
cui il creditore potrà chiedere il pagamento è caratterizzato dall’inesigibilità del credito. Il
1282 dice che quando ci troviamo di fronte a crediti liquidi e esigibili, questo credito
produce interessi di pieno diritto (siamo sempre nel concetto in cui il denaro è cosa
fruttifera). Il denaro da questa disposizione viene qualificato come fruttifero. Tutti i crediti
liquidi ed esigibili sono fruttiferi perché producono interessi. Ai soggetti originari del
rapporto obbligatorio possono aggiungersi altri soggetti per effetto di una successione a
titolo particolare (modificazione del singolo rapporto).
Lato attivo (modificazione del soggetto attivo):
-Cessione del credito. Contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo
(cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto)
[art.1260]. Il contratto si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore e il terzo, non è
richiesta l’accettazione da parte del debitore e può prevedere un corrispettivo in denaro a
favore del cedente. Il credito è ceduto nel momento del perfezionamento dell’accordo e
affinché abbia efficacia è necessario che venga notificata e accettata dal debitore [art.
1264]. Cessione a titolo oneroso dove il cedente garantisce l’esistenza del credito al
momento della cessione (valore del credito meno una percentuale che compensa
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l’anticipo che il cessionario concede); e a titolo gratuito dove il cedente garantisce
l’esistenza solo se l’ha espressamente promessa. Con un apposito patto il cedente può
assumere anche la garanzia della solvenza del debitore. Pro solvendo (con garanzia di
assolvenza), la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario ha ottenuto il
pagamento dal debitore ceduto. Pro soluto (senza garanzia di assolvenza), il cessionario
libera il cedente, accollandosi per intero il rischio di insolvenza. Factoring: il factor, ovvero
un imprenditore specializzato, a fronte di una commissione si impegna a fornire all’impresa
cliente servizi relativi alla gestione dei crediti dell’impresa vantati nei confronti della
clientela. Il factor può eseguire un’anticipazione finanziaria. La cessione può avvenire
anche in questo caso pro soluto o pro solvendo. Cartolarizzazione dei crediti: un soggetto
cede più crediti pecuniari ad una società veicolo la quale per acquistarli emette dei titoli da
collocare sul mercato; una volta riscossi i crediti le somme vengono destinate ai portatori
dei titoli precedentemente emessi (soggetti che per acquistare i crediti emettono dei titoli).
La cessione può essere di singoli crediti, di crediti in massa o per cartolarizzazione.
L’obbligazione si estingue alla riscossione.
Posso cedere qualsiasi tipo di credito salvo che non abbia carattere strettamente
personale, che sia vietato dalla legge o che la prestazione è collegata al creditore.
Non ha rilevanza l’opinione del debitore perché è indifferente a chi deve adempiere la
prestazione; è tenuto ad accettarla o notificarla per l’efficacia (=/validità anche senza). E’
dunque un contratto bilaterale tra cedente e cessionario. Art. 1265, efficacia nei confronti
dei terzi. Nel caso di un conflitto tra medesimi acquirenti del diritto, conta la notificazione
dell’avvenuta cessione al debitore. (Opponibilità ai terzi proprietà: atto trascritto per prima;
possesso: il possesso del bene; crediti: notificazione). Se cedo un credito garantito
[art.1263] cedo anche le garanzie, in caso di estinzione del tale vengono meno anche le
garanzie salvo diversa volontà delle parti. Art. 1266 garanzia dell’esistenza; art. 12]67
garanzia della solvenza (garanzie reali: pegno e ipoteca, personali: fideiussione).
Fideiussione: soggetto che si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento di una
persona altrui. Se il debitore non adempie può richiedere il pagamento al fideiussore.
Contratto di compravendita [artt.1483, 1490] garanzie per evizione della cosa venduta,
venditore che garantisce la titolarità del diritto di proprietà sul quel det. bene.
-Delegazione attiva. Accordo mediante il quale il creditore delega il debitore ad impegnarsi
ad effettuare la prestazione al terzo. A differenza della cessione del credito, la delegazione
attiva prevedere anche la partecipazione del debitore all’accordo, e al creditore originario
non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore. Il debitore (delegato) dunque
diviene sia debitore sia nei confronti del creditore delegante che nei confronti del
delegatario.
-Pagamento con surrogazione [art. da 1201]
Lato passivo (modificazione del soggetto passivo): [art. da1269]
L’identità del debitore non è indifferente per il creditore, se non c’è consenso c’è
integrazione dove il nuovo debitore si affianca al precedente. Variante liberatoria (liberato
il vecchio debitore, avviene il vero trasferimento del credito); variante cumulativa (non si
libera il debitore originario, si cumulano i due debitori).
-Delegazione passiva. Si suddivide in delegazione a promettere e delegazione di
pagamento. La delegazione a promettere consiste in un negozio tra il debitore (delegante),
creditore (delegatario) e un terzo (delegato), in forza del quale il delegante delega il terzo
ad obbligarsi ad effettuare un pagamento nei confronti del creditore. Presuppone dunque
che il debitore sia creditore del terzo e debitore del delegatario. Il creditore può liberare
subito il delegante conservando come unico debitore il terzo (delegazione liberatoria).
La delegazione di pagamento invece, consiste in un accordo tra il debitore e il terzo in
forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare una
determinata prestazione al creditore (delegatario). Ha dunque funzione solutoria
dell’obbligazione non di modificazione del soggetto passivo di essa.
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Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore.
-Espromissione. Contratto fra il creditore e un terzo il quale si impegna a pagare un debito
dell’obbligato originario. L’accordo di espromissione si perfeziona nel momento in cui il
creditore viene a conoscenza della volontà del terzo (no accettazione). E’ necessaria la
spontaneità dell’iniziativa del terzo e nell’esistenza di delega da parte del debitore
originario.
-Accollo. Accordo bilaterale tra il debitore e un terzo in forza del quale assume a proprio
carico l’onere di procurare al creditore il pagamento del debitore. Accollo interno (terzo si
impegna solo nei confronti del debitore, il creditore può richiedere l’adempimento al solo
debitore originario, non è disciplinato) e accollo esterno (disciplinato, terzo e debitore si
impegnano nei confronti del creditore che può pretendere l’adempimento anche dal terzo).
Estinzione dell’obbligazione: [art. da 1230 +1176]
L’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi. Fatto estintivo è
l’adempimento, ossia l’effettuazione della prestazione dovuta che consente al creditore di
ottenere il risultato utile perseguito. Cause di estinzione sono: (oltre a morte del debitore)
-Adempimento. Consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. E’ necessario
che il debitore curi con attenzione i preparativi dell’adempimento sia la conformità della
prestazione apprestata rispetto al contenuto dell’obbligo assunto. Art. 1176 diligenza:
rispetto di determinati standard di comportamento, misura l’esattezza dell’adempimento.
Diligenza è il contrario di negligenza (atteggiamento passivo/colposo) e fa riferimento a
prudenza (valutazione accorta dei rischi che si assumono con un certo comportamento) e
perizia (esperienza o competenza in qualcosa). Il non aver organizzato la mia attività in
base a fattori terzi che potevano accadere è un caso di negligenza. Se si è verificato un
fatto esterno rispetto al quale non avevo la diligenza da adottare, il debitore non deve
rispondere, non è responsabile. Il 1°comma fa riferimento alla diligenza ordinaria (uomo
medio), ovvero al standard medio del buon padre di famiglia, ciò che ci si può aspettare da
una persona senza qualificazioni; il 2°comma fa riferimento alla diligenza professionale
(operatore medio), prudenza e perizia diventano rilevanti. Vi sono diversi gradi di colpa:
grave (discostarsi in maniera significativa dagli standard di prudenza e perizia), colpa lieve
(in maniera meno significativa) e colpa lievissima (non considerata).
Dolo (volontariamente, con intenzione) =/ Colpa (negligenza, involontariamente).
Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di dipendenti o ausiliari, nel caso di
obbligazioni fungibili, del cui comportamento è responsabile [art.1228 + 2232]. Può avere
colpa nella scelta degli ausiliari (in diligendo) o nella loro sorveglianza (in vigilando). Art.
1228 il debitore risarcisce anche le conseguenze dannose o colpose provocate dai terzi
ausiliari. Art.1229 (clausole di esonero da responsabilità)→ è una norma a chiusura del
capo III° delle obbligazioni. 1° comma: nel contratto possono essere inserite clausole di
esonero da responsabilità (io debitore non rispondo dei danni (inadempimento o ritardo)
che posso provocare con il mio comportamento).
Il debitore può richiedere la quietanza cioè una dichiarazione in forza della quale il
creditore riconosce il fatto di aver ricevuto l’adempimento (quietanza liberatoria, creditore
dichiara di non aver più nulla da pretendere dal debitore). Il destinatario dell’adempimento
è il creditore capace (naturale e legale) di ricevere la prestazione. Il debitore può pagare
ad un soggetto terzo indicato dal creditore. Se dovesse pagare ad un soggetto non
legittimato, il debitore non si libera dall’obbligazione a meno che il creditore non ratifichi
(interviene con una sanatura ex post) il pagamento o se ne abbia approfittato (tratto
vantaggio comunque) [artt. 1387, 1392, 1396, 1399]. Il luogo dell’adempimento [art. 1182
norma suppletiva per regolare i vuoti lasciati dalle parti] è indicato dal titolo, dagli usi o
dalla natura della prestazione, altrimenti si fa riferimento alle regole suppletive. Il tempo
dell’adempimento deve essere considerato avendo riguardo di obbligazioni ad esecuzione
continuata/periodica nella quale occorre determinare il momento iniziale e il finale della
prestazione dovuta; e obbligazioni istantanee/differite (a favore di chi la esegue: debitore,
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il creditore può richiedere prima l’adempimento per dissenso economico) nel quale occorre
determinare il giorno dell’adempimento. L’adempimento può essere fissato a favore del
debitore (inesigibile, eseguibile), a favore del creditore (esigibile, ineseguibile) e a favore di
entrambi (inesigibile, ineseguibile). Il debitore decade dal termine fissato in suo favore in
caso di insolvenza. Se il titolo nulla prevede per il tempo, è immediata esigibilità. Se è
necessaria la fissazione del termine e le parti non giungono ad un accordo, la decisione è
rimessa al giudice [art. da1183 a 1186]. Se la prestazione è fungibile il creditore non può
rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo in modo libero e spontaneo (rifiuto
del creditore: mora credendi). Il creditore può rifiutare solo se il debitore ha comunicato la
propria opposizione. Ricevendo la prestazione dal terzo, il creditore può surrogarlo nei
suoi diritti nei confronti del debitore. [art.1193 imputazione del pagamento]. Il pagamento
può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore con un altra persona. La
surrogazione non comporta l’estinzione dell’obbligazione ma una successione nel lato
attivo del rapporto obbligatorio. Si distingue dalla delegazione attiva perché in questo caso
l’obbligazione è adempiuta e il creditore soddisfatto, nella del. attiva l’adempimento non si
è ancora verificato. La surrogazione serve per agevolare l’adempimento a favore del
creditore originario e può avvenire per volontà del creditore, per volontà del debitore o per
volontà della legge. Per volontà del creditore, che esce di scena e il terzo prendente il
pagamento dal debitore (non si estingue e le garanzie rimangono); per legge avviene in
modo automatico in base art. 1203.
Prestazione in luogo dell’adempimento è quando il creditore accetta che il debitore si liberi
eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta [art.1197]. Quando la prestazione
eseguita consiste nel trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto alla
garanzia per l’evizione e i vizi della cosa. Essa presuppone un accordo tra creditore e
debitore e l’effetto solutorio si ha con l’esecuzione della prestazione. Per la realizzazione
dell’adempimento è necessaria la cooperazione del creditore, altrimenti in caso di
illegittimo motivo di rifiuto, ci sarà una mora credendi (mora del creditore). L’offerta
(dichiarazione del debitore di voler effettuare la prestazione) può essere solenne (atto
pubblico ufficiale) o secondo gli usi (osservanza di prassi generali). L’offerta è volta a
sollecitare il creditore a prestare la necessaria cooperazione. La mora non comporta
l’estinzione dell’obbligazione, per liberarsi da essa il debitore deve art.1210, 1216, 1217.
E’ importante la prestazione, chi la esegue nei confronti di chi, dove viene eseguita e
quando.
-Compensazione. Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci, i due
rapporti possono estinguersi in modo totale o parziale senza i corrispettivi adempimenti.
Ciò è possibile quando vi è autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito ovvero
quando non traggono origine da un unico rapporto. Alcuni crediti non possono essere
oggetto di compensazione perché è necessaria l’esecuzione della prestazione (alimenti).
La compensazione può essere legale e si verifica automaticamente (omogeneità, liquidità
ed esigibilità), giudiziale tramite sentenza di un giudice (manca il requisito della liquidità,
estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente) [art.1234] o volontaria nasce per
volontà tra le parti (può essere fatto ex post o ex ante; le parti rinunciano ai corrispettivi
crediti). Può esistere anche una compensazione multilaterale =/bilaterale (tra più persone).
Esempio di multilaterale sono le banche che si sono accordate ex ante per far estinguere
ciascun credito/debito.
-Confusione. Quando il creditore e il debitore vengano a riunirsi nella stessa persona.
-Novazione. I soggetti del rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario che si
estingue, costituendone uno nuovo. Può essere soggettiva (sostituzione del debitore) o
oggettiva (sostituzione del titolo/oggetto). La novazione oggettiva deve avere presupposto
oggettivo (modificazione dell’oggetto della prestazione) e soggettivo (comune volontà delle
parti di estingue l’obbligazione sostituendola con una nuova). Le garanzie reali (pegno,
ipoteca) si estinguono salvo che le parti decidano di mantenerle in quella nuova. La
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novazione scelta dalle parti deve essere esplicitata in modo inequivoco [1230, 2°comma].
Nel caso in cui non dovesse essere chiaro si applica la prestazione in luogo dell’adempim.
Novazione oggettiva (cambio titolo) =/soggettiva [art.1235] (mutamento del lato
passivo).[art. 1198] Quando la prestazione riguarda la cessione di un credito. Cedo un
credito di cui sono titolare nel caso in cui non ho liquidità per adempiere all’obbligazione
pecuniaria. Il debitore è liberato con la riscossione del credito.
-Remissione. Consiste in un negozio unilaterale ricettizio gratuito nel quale il creditore
rinuncia al proprio credito (=/ patto di non richiedere).
-Impossibilità sopravvenuta. Comporta l’estinzione dell’obbligazione qualora dipenda da
causa non imputabile al debitore. Si distingue impossibilità definitiva (impedimento
irreversibile) o temporanea (impossibilità transitoria); impossibilità parziale (preclude solo
una parte) o totale (preclude integralmente).
Incapacità del debitore/creditore. [artt. 1190, 1191], il momento rilevante è quello in cui
sorge l’obbligazione. Se ho incapacità naturale e giuridica sono comunque tenuto ad
eseguire la prestazione stipulata in condizioni di capacità. Lato creditore: il pagamento non
libera il debitore estinguendo l’obbligazione, perché essendo incapace non può godere
della tale (salvo art. 2697). [artt. 1188, 1189] Pagamento effettuato nei confronti del
creditore o di un altro soggetto da lui indicato, e legittimato a ricevere il pagamento
(procura), oppure una persona indicata dalla legge (=/rappresentante, serie di poteri).
Art. 1189 Creditore apparente, buona fede soggettiva, ignorando di ledere il diritto altrui
data dalla convinzione di pagare alla persona giusta. Dato da circostanze che mi
convincono, mi diano indizi del fatto che io stia pagando alla persona giusta. Il soggetto
terzo che ha ricevuto la prestazione deve restituirla al creditore (ripetizione dell’indebito).
Inadempimento (grava sul debitore). Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la
prestazione dovuta, se non lo fa incorre nell’inadempimento. E’ necessario che sia già
maturato il tempo dell’adempimento, in alcuni casi può accadere ancora prima che sia
maturato. L’inadempimento può essere totale o parziale; assoluto o relativo (ritardo).
L’inadempimento è determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile al debitore. Deve essere oggettiva (non dipendente dal soggetto) e assoluta
(tale da escludere ogni possibilità di adempimento). Il debitore deve provare che viene da
una casualità esterna, da un caso fortuito (evento imprevedibile) o forza maggiore (evento
al quale il debitore non può opporsi) [art. 1256 impossibilità che estingue l’obbligazione.
1176 diligenza. 1218 responsabilità contrattuale, responsabilità per violazione di un
vincolo dell’obbligazione =/responsabilità extracontrattuale che si verifica tra due soggetti
non legati da una obbligazione 2043]. L’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento
del danno per responsabilità contrattuale (no impossibilità della prestazione). Il debitore
risponde “per colpa” nelle obbligazioni di mezzi in caso di omissione di diligenza, prudenza
e perizia. Ritardo (inadempimento relativo) =/ mora del debitore (ritardo, imputabilità,
intimazione per iscritto). Art. 1219 per la costituzione è necessario che il creditore intimi/
richieda per iscritto il pagamento indicando il ritardo del debitore e la volontà del creditore
a ottenere l’esecuzione della prestazione (ritardo giuridicamente qualificato). Il debitore
costituito in mora è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Interessi moratori art.
1224, relativo a tutte le obbligazioni in cui l’oggetto è il denaro. Se il creditore e debitore
erano d’accordo a corrispondere interessi superiori a quelli legali, automaticamente gli
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Se il creditore è in grado di dimostrare
che ha subito un danno maggiore rispetto agli interessi legali può ottenere il risarcimento
del maggior danno; non lo può chiedere se gli interessi moratori sono fissati uguali agli
interessi moratori.
La mora interrompe la prescrizione. Casi di mora automatica, che si verifica a precludere
dall’attivazione del creditore: quando il debito deriva da fatto illecito (ritardo già qualificato),
quando i debitore ha dichiarato per iscritto di non voler effettuare la prestazione, quando è
scaduto il termine se la prestazione va eseguita a domicilio del creditore. La mora del
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creditore, invece, è data dal fatto che esso non coopera per l’adempimento della
prestazione. Il debitore vuole adempiere ma non trova la cooperazione del creditore, che
non permette la prestazione senza legittimo motivo (legittimo: prestazione inesatta).
[artt. 1218, 2043 risarcimento del danno + art 2056] Il 1223 afferma il principio generale: le
norme servono a determinare quali fra le conseguenze negative che si sono verificate
devono essere risarcite dal debitore o dal danneggiante. Con “conseguenza immediata e
diretta” non si intende la diretta relazione tra i due fatti illeciti (letteralmente: il primo danno
subito), ma si deve tener conto del danno emergente (perdita subita) e del lucro cessante
(mancato guadagno): il primo significa il costo vivo, la diminuzione della sfera patrimoniale
consistente come conseguenza dell’inadempimento; il secondo, invece, va oltre il concetto
di conseguenza immediata e diretta perché afferma che si deve risarcire anche il mancato
guadagno, una aspettativa di profitto che avevo che viene meno a causa del fatto illecito o
dell’inadempimento, non è conseguenza immediata e diretta (costo vivo).
Vige l’onere della prova: il soggetto danneggiato deve provare, dimostrare il danno della
sfera giuridica davanti al giudice e a quanto ammonta il danno (spesso più difficile). C’è
una facilitazione ammessa che consiste nell’art. 1226 (comune anche al fatto illecito,
generale) e se è impossibile o fortemente gravoso per il danneggiato provare il quantum,
allora il giudice decide forfettariamente il risarcimento. Ciò vale prevalentemente per il
danno patrimoniale (ma anche in parte per il danno non patrimoniale, esempio morale,
nonostante il risarcimento economico) sia per il fatto illecito sia per l’inadempimento.
Esempio l’inadempimento di un contratto può portare ad un danno morale che necessita di
un risarcimento economico. Equitativo, da equità: in teoria si dovrebbe procedere secondo
la legge, applicando regole e senza dare spazio all’equità, ma con equità si intende la
giustizia del caso concreto ovvero significa non essere tenuti ad applicare una regola
bensì fare un bilanciamento diretto degli interessi in gioco delle parti e sciogliere il
contrasto attraverso il criterio che è più equo e giusto per il giudice.
Art. 1227 ha due commi perché si occupa di due fattispecie differenti con regole diverse.
La prima riguarda il concorso del fatto colposo del creditore: in generale la norma si
occupa del concorso ovvero la concausa (ad una prima causa scatenante ce ne sono altre
che sono concause). Le due ipotesi della norma sono accumunate dal fatto che la
concausa (oltre alla produzione del danno) è riferibile al creditore o al danneggiato: se è
colposo, deficit di diligenza, allora c’è una diminuzione del risarcimento in funzione a due
criteri che il giudice deve valutare e sono la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze
che gli sono capitate. Il secondo comma afferma che il risarcimento non è dovuto per i
danni ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, se il
creditore non si attiva ma mantiene un comportamento negligente. Art. 2055 (relativo al
fatto illecito) se ci sono più danneggianti, essi sono obbligati in solido a risarcimento del
danno, (norma a favore del danneggiato: si può rivolgere ad uno qualunque dei
danneggianti per il risarcimento. Tra di essi ci saranno poi rapporti interni tra danneggiati).
[Art. 1224 riferito al risarcimento del danno nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie: gli
interessi moratori sono l’effetto dell’inadempimento (vedi frutti e art. 1282 int. corrispettivi –
1284)]. Per il risarcimento del danno delle obbligazioni pecuniarie [artt. 1277, 1284].
Art. 2740, 2741 Responsabilità patrimoniale, il debitore risponde con tutti i suoi beni
presenti e futuri, il suo patrimonio è una garanzia generica del creditore (salvo patrimoni
separati sui quali possono soddisfarsi solo i creditori indicati dalla legge). Patrimonio di
destinazione (destinato ad uno scopo specifico) =/ patrimonio separato (escluso da quello
di destinazione) =/ patrimonio autonomo (non appartiene ad un solo soggetto, ma a diversi
destinatari di un complesso di beni. I creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul
patrimonio del debitore in base alle loro quote (par condicio creditorum) salvo cause
legittime di prelazione:
-Privilegio, è la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in base alla causa per
cui sono sorti, e sono pertanto ritenuti meritevoli di una particolare tutela. (prevalgono sui
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creditori chirografi ovvero coloro che non hanno prelazione). [art. da 2745] Il privilegio è
accordato dalla legge (tipico). Può essere generale (tutti i beni mobili del debitore) o
speciale (su det. beni mobili o immobili).
-Pegno, diritto reale su beni mobili che il creditore acquista mediante accordo con il
proprietario, a garanzia del proprio credito. La cosa pignorata deve essere spossessata
dal debitore. Chi ha in deposito il bene pignorato ha l’obbligo di custodirlo ma non di
disporne, può chiedere l’assegnazione del bene tramite sentenza come pagamento, può
trattenere i frutti che il bene pignorato può produrre, il quale le imputerà al proprio credito.
La costituzione si perfeziona con la consegna del bene al creditore. [art. da 2784]
-Ipoteca, il creditore può far espropriare il bene soddisfandosi sul ricavato della vendita.
Si riferisce a beni mobili registrati o immobili e si costituisce mediante iscrizione nei registri
(pubblicità). Ipoteca legale (atto in forza di legge) =/ ipoteca giudiziale (deriva da una
sentenza) =/ ipoteca volontaria (nasce per libera concessione delle parti). [art. da 2784
+2827, 2847, 2852, 2858].
Pegno e ipoteca sono garanzie reali, permettono di espropriare il bene e soddisfarsi sul
ricavato derivante dalla vendita. E’ possibile un pegno senza spossessamento.
Pegno e ipoteca si distinguono dal privilegio perché riferiti a determinati beni, e perché
posso costituirsi per volontà delle parti a differenza del privilegio che avviene per legge. Il
pegno si riferisce a beni mobili (non registrati) e prevede lo spossessamento a differenza
dell’ipoteca che si riferisce a beni mobili (registrati) ed immobili (importante la pubblicità).
Per le procedure esecutive è necessario che vi sia un sovraindebitamento da intendersi come uno
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. Si può procedere
dunque alla liquidazione del patrimonio o all’accordo di composizione della crisi. Divieto di “patto
commissorio” [art. 2744] vieta la presenza di un patto che prevede in caso di inadempimento del
debitore che la proprietà del bene passi direttamente al creditore. E’ considerata vietata per evitare
che si venga meno al par condicio creditorum e per tutelare il debitore (valore del bene superiore al
credito). Nonostante ciò è ammesso il “patto marciano” che prevede la possibilità di trasferire il
modo automatico la proprietà del bene dal debitore al creditore purché quest’ultimo paghi la
differenza, al debitore, tra il valore del bene e il credito.
Garanzie reali =/ garanzie personali. Le garanzie reali sono su una determinata cosa, quelle
personali si riferiscono ad una persona diversa dal debitore: fideiussione [art.1936].
La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale e non può eccedere ciò che è
dovuto. Le garanzie personali atipiche sono garanzie autonome, ovvero obbligano il garante a
pagare senza che possa sollevare opposizioni a prima richiesta del creditore.
Contratti, è la figura più importante di negozio giuridico (1° fonte obbligazioni). Sono disciplinati i
contratti in generale [art. da 1321] e poi i singoli contratti tipici [titolo III].
Il contratto nasce da un accordo tra due o più soggetti, dalla loro volontà di costituire, regolare ed
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Si parla infatti di autonomia contrattuale perché
rappresenta il mezzo attraverso il quale le parti regolano i propri interessi (derogabili) di ordine
patrimoniale producendo determinati effetti giuridici. Le parti possono concludere contratti che non
sono disciplinati dal codice purché nei limiti imposti dall’ordinamento, e tenendo conto dei requisiti
fondamentali del contratto. Possono essere stipulati contratti atipici ai quali verranno applicate le
disposizioni dei contratti in generale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto per quanto riguarda le clausole accessorie. I contratti atipici sono validi ed efficaci purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico.
Si valuta se è meritevole di tutela davanti ad arbitri, che giudicheranno attraverso il lodo,
se un contratto atipico regola interessi meritevoli o meno. Nei contratti atipici questa
valutazione è già stata eseguita dal Legislatore, per quelli atipici il problema sussiste sono
nel caso in cui sorge una contestazione. Ci possono essere contratti per i quali questa
autonomia viene limitata, ovvero i contratti standard/di serie. Dove l’accettante non può
apportare modifiche alla proposta, ma si limita ad accettarla così come si presenta. Per le
clausole vessatorie in esso contenute, devono essere approvate per iscritto. Le clausole si
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danno infatti per conosciute secondo l’ordinaria diligenza. Sono stati posti dei vincoli a
tutela della parte debole del contratto (consumatore, Codice del Consumo) come ad
esempio l’obbligo di informazione. Per i professionisti che svolgono un’attività di impresa in
forma non occasionale si pone esclusivamente la tutela degli artt. 1342, 1342. Art. 36
Codice del Consumo contiene una lista nera di clausole che anche se approvate, sono
comunque nulle per la tutela del consumatore, e per evitare uno squilibrio tra le parti. La
formazione del contratto inizia con la proposta e si conclude con l’accettazione. E’
necessario che durante le trattative le parti si comportino secondo buona fede [art.1337]
dove si distingue dalla buona fede del possesso (ignoranza di ledere l’altrui diritto), ma si
riferisce a regole di condotta per evitare di ledere l’altro soggetto. Ci può essere una
rottura ingiustificata delle trattative, e la parte recedente lo fa senza giusta causa;
conoscenza di nullità del contratto, che secondo diligenza si doveva conoscere. Secondo
buona fede ci sarà perciò il risarcimento del danno che la parte ha subito relativo alle
spese sostenuti e anche alle potenziali trattative perse, essendo stata occupata nella tale.
Accordo [art. 1326] è la parte fondamentale della struttura contrattuale, dato dall’incontro
della volontà dei due soggetti. I soggetti (capacità giuridica e di agire) scambiano
manifestazioni di volontà esteriorizzandola. E’ necessario che sia accettata entro un det.
periodo di tempo, nella stessa forma richiesta dal proponente e in modo uguale. Se la
proposta manca degli elementi del contratto sarà solo un’offerta (invito a proporre). Il
contratto si conclude quando il proponente giunge a conoscenza dell’accettazione
(principio di cognizione). Opera una presunzione [art.1335], si presumo che sia arrivata
all’indirizzo del destinatario. E’ possibile che non ci sia l’accettazione ma direttamente
l’esecuzione del contratto (vale come accettazione), in questo caso è necessaria la
comunicazione al proponente dell’inizio esecuzione altrimenti si sarà tenuti al risarcimento
del danno dato che si considera come non accettata e si può rivolgere ad altri soggetti.
Può esserci una revoca sia della proposta che dell’accettazione. La proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso, se l’accettante ha già iniziato l’esecuzione si
sarà tenuti al risarcimento delle spese sostenute. L’accettazione può essere revocata se
giunge al destinarla prima dell’accettazione stessa. Art. 1327 non vale per le prestazioni
negative, quando l’obbligo è a carico del solo proponente, e per i quali è richiesta
un’accettazione formale. Sia proposta che accettazione sono atti unilaterali ricettizi.
Elementi essenziali del contratto [art.1325] sono l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e
la forma. Le trattative danno origine a rapporti giuridici, accompagnate da buona fede
[art.1337]. Nel caso di stipulazione di accordi strumentali le trattative sono più vincolanti.
Patto di opzione, rende più strutturale una trattativa [art.1331]. Mi obbligo a mantenere
ferma la proposta per un determinato periodo di tempo, sorge un obbligo di non cambiare
idea. C’è un proponete con un suo atto unilaterale, nel quale qualifica la sua proposta
come irrevocabile. Il patto di opzione ha per oggetto l’irrevocabilità della proposta.
Proponente e destinatario si accordano con un patto nel quale il proponente mantiene
fede alla proposta dietro pagamento di un prezzo (a differenza del 1329, dove è
irrevocabile per agevolare il contratto). La dichiarazione della parte si considera come
proposta irrevocabile.
Contratto preliminare [art.1351, 2932, 2645]. E’ un contratto stipulato tra due futuri
potenziali contraenti allo scopi di obbligare entrambi alla stipula del contratto definitivo. Cn
il contratto preliminare le parti si impegnano a firmare poi il contratto definitivo. Il contenuto
del definitivo deve essere descritto dal preliminare in modo dettagliato. Il contratto
preliminare genera effetti obbligatori, l’obbligo di concludere il contratto (non reali). E’ nullo
il preliminare che non viene fatto nella stessa forma del definitivo. Art. 2932, esecuzione
forzata in forma specifica. Se colui che è obbligato non adempie, si può avere una
sentenza per produrre tali effetti. Le parti obbligate a stipulare il contratto nel caso
cambino idea, si applica il 2932. L’altra parte ottiene una sentenza che è essa stessa il
contratto definitivo, producendo tali effetti qualora sia possibile e non escluso dal titolo (se
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è escluso dal preliminare stesso, o se gli effetti non si possono più produrre). Art. 2645
stipulo il definitivo con il terzo, prima di questa norma il diritto del terzo prevaleva e non si
poteva ottenere la sentenza. E’ stata introdotta per rendere trascrivibili i contratti
preliminari e renderli opponibili nel confronti dei terzi. Nel caso di conflitto tra più acquirenti
si fa riferimento a chi ha trascritto prima.
La forma è requisito del contratto sotto pena di nullità. La forma scritta è richiesta solo per
taluni contratti. Art. 1350 è un elenco con tutti i contratti che devono essere eseguiti in
forma scritta. Essa ha senso in funzione delle prove, in caso di contenzioso dinanzi al
giudice nel caso in cui non si possa esibire il contratto vi è nullità (atto pubblico, scrittura
privata). Art. 1352, se le parti sono d’accordo a sottoporre un requisito formale, del quale
il legislatore non richiede la forma scritta, è soggetto a pena di nullità.
Causa del contratto [art. 1343,1344,1345], la cui mancanza comporta nullità. Nullità anche
nel causo in cui la causa sia illecita, ovvero contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico e al buon costume.
I contratti tipici svolgono una funzione economico-sociale, e la loro valutazione è già
eseguita dal legislatore. Causa in astratto, non si riferisce ad uno specifico contratto, ma
ad un’astratta categoria di tutti quei contratti che presenta una determinata caratteristica.
Non ci sono dunque dubbi sull’esistenza/liceità della causa. Il motivo della causa è illecito
quando le parti lo concludono per un motivo illecito (motivi non rilevanti salvo questo caso)
il motivo però espresso nel contratto assume rilevanza giuridica. Art.1353 contratto
condizionale, il motivo è rilevante perché è esplicitato nel contratto. Causa in concreto,
emessa in cassazione 20 anni fa, per dare evidenza alla parte delle ragioni per le quali
viene stipulato il contratto. In cassazione si tengono conto di tali motivi che diventano la
causa concreta. I contratti attici non hanno la funzione economica astratta ma è
necessario che la causa venga valutata se meritevole di tutela o meno. I motivi interiori
rimangono sempre irrilevanti a differenza dei motivi espressi che stanno alla base della
stipula del contratto e assumo rilevanza nella causa.
Oggetto del contratto [art. da 1346 a 1349], non viene definito dal c.c.. E’ nullo il contratto
privo di oggetto. Art.1346 è necessario che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o
determinabile. Possibile al momento della stipula del contratto, se diviene impossibile
dopo la stipula vi è impossibilità sopravvenuta della prestazione [art.1463 ss]. Determinato
quando alla stipula del contratto vengono indicati i contorni della prestazione e cosa ci si
aspetta dai contraenti, i quali sanno il contenuto della prestazione; determinabile se verrà
determinato in un momento successivo e le parti non sanno il contenuto delle loro
prestazioni il quale verrà determinato successivamente in funzione di parametri prestabiliti
e indicati dal contratto stesso.
Effetti del contratto [art.1372], conseguenze giuridiche che scaturiscono. Il contratto ha
forza di legge tra le parti nel momento della stipula, gli obblighi che nascono sono
vincolanti come la legge. Non può essere sciolto salvo che per consenso di entrambe le
parti o cause ammesse dalla legge ad esempio il recesso (recesso= atto unilaterale di
scioglimento del contratto; rescissione= patologia del contratto genetica; risoluzione=
patologia funzionale). Art. 1373 recesso. Un soggetto può recedere dal contratto fin
quando non si ha iniziato l’esecuzione del tale oppure successivamente ma non ha effetto
per quella parte già eseguita in caso di esecuzione continuativa/periodica. Recesso
oneroso se la prestazione è già stata eseguita, ed è previsto un prezzo per la recessione
(Codice del consumo, diritto di recesso).
Il contratto non produce effetti nei confronti di terzi salvo nei casi stabiliti dalla legge.
Principio di relatività, forza di legge solo tra le parti, salvo deroga. Produce dunque effetti
riflessi nei confronti dei terzi. Ad esempio nell’acquisto di un immobile produce effetto nei
confronti dei terzi dopo la trascrizione nei registri (pubblicità), ma non ha effetto nella loro
sfera giuridica. Eccezione art. 1411, contratto a favore di terzi; accordo tra le parti per fare
un contratto a favore di un soggetto terzo. Non è richiesta l’accettazione da parte del
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soggetto terzo, ma è sufficiente che non rifiuti, se accetta espressamente (situazione di
beneficio) diventa irrevocabile. Art. 1376 contratto con effetti reali, si perfezionano con il
consenso delle parti. Contratti reali, si perfezionano con la consegna della cosa. La
proprietà si acquista con consenso tra le parti e produce effetti al solo verificarsi del
consenso, purché sia legittimamente manifestato.
Rappresentanza (rappresentato, rappresentante e soggetto terzo)[art. da 1387].
Potere/dovere di agire in nome e per conto di un altro soggetto. Il rappresentante ha il
potere/dovere di rappresentare il rappresentato nei confronti di un terso. Ha il dovere di
attenersi al potere rappresentativo conferito dal rappresentante. Gli effetti si riverberano
sul rappresentato con delle eccezioni. La rappresentanza diretta produce effetto diretto nei
confronti del rappresentato; in quella indiretta gli effetti sono prodotti nella sfera del
rappresentante che è parte del rapporto. Nella rappresentanza diretta esso deve pertanto
agire in nome e per conto del rappresentato; in quella indiretta agisce in proprio nome, ma
per conto del rappresentato. La rappresentanza indiretta non ha effetti immediati, ma è
necessario un ulteriore negozio tra rappresentato e rappresentante in modo da trasferire
gli effetti prodotti con il primo contratto tra rappresentante e terzo. Può essere conferita
dalla legge (rappresentanza legale) o dall’interessato (rappresentanza volontaria). La
procura è un atto unilaterale ricettizio. Il rappresentato conferisce la procura al
rappresentante attribuendogli tale potere. La procura contiene l’oggetto per il quale la
procura stessa è conferita. Art. 1392 forma della procura: la forma è libera, ma vincolata
alla forma del contratto per la quale è conferita.
Falsa rappresentanza [art.1398], può essere data da:
-Abuso di rappresentanza, ovvero opero in maniera diversa rispetto a quanto detto dal
rappresentato. Art.1394 conflitto di interessi, contratto annullabile.
-Difetto di rappresentanza, non ho la procura ma la esercito ugualmente.
-Eccesso di rappresentanza, esercito un potere diverso rispetto a quello conferitomi.
Nel caso di difetto o eccesso di rappresentanza, il falso rappresentante o non ha il potere
o ha ecceduto il potere conferitogli. Nel caso stipuli un contratto che non aveva potere di
eseguire, è valido se il falso rappresentante era capace ma è inefficace e di conseguenza
annullabile. E’ dunque previsto l’annullamento salvo la ratifica del contratto eseguita dal
rappresentato che attribuisce efficacia ex post.
Invalidità del contratto: contratto viziato fin dall’origine.
Nullità: il vizio lo rende inidoneo a produrre effetti
Annullabilità: il vizio lo rende inidoneo a produrre effetti stabili.
Inefficacia, contratto nullo, non produce effetti. La nullità è considerata figura patologica
insanabile a differenza della annullabilità [artt. 1418, 1425].
Nullo è il contratto che viola una norma imperativa (non derogabili dalla volontà delle
parti).
La nullità può essere virtuale o testuale. Virtuale fa riferimento ai primi due commi
dell’art.1418, dove il contratto è nullo se contrario a norme imperative o manca uno dei
requisiti del art.1325, o vi è un difetto di uno degli elementi essenziali del contratto. Può
essere causato da mancanza di un soggetto o della manifestazione di volontà (=/ contratto
inesistente, dove vi è dissenso tra proposta e accettazione e non vale neanche come
controproposta), mancanza della causa, impossibilità dell’oggetto o illiceità della causa.
Nel caso in cui un contratto sia illecito (la causa) esso è contrario a nome imperative,
all’ordine pubblico o al buon costume. Illecita è la causa quando il contratto è il mezzo per
eludere una norma imperativa. Quando è illecita la condizione è nullo il contratto nel caso
che vi sia una parte forte e una debole del contratto (Codice del Consumo).
La nullità è testuale, 3°comma, negli altri casi stabiliti dalla legge, casi testualmente
previsti e disciplinati dalla legge e riferiti al singolo caso.
Nullità speciali, hanno caratteristiche sia della nullità che della annullabilità (es violazione
di una norma imperativa posta a particolare tutela).
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Annullabilità [art.da 1425], 1°comma incapacità legale (interdetto, minore, inabilitato…),
incapacità alla stipula degli atti. 2°comma, incapacità naturale (incapaci di intendere e di
volere), pregiudizio per l’incapace e mala fede dell’altro soggetto.
Il contratto è invalido, ma produce effetti fino a quando non è annullato. I vizi del consenso
di una delle parti producono annullabilità. Art.1427 altri tipi di vizi, viziano il consenso di
una persona capace:
-Errore del vizio/motivo, quando a causa di un errore stipulo un contratto che senza tale
errore non avrei stipulato. Errore ostativo, avrei contratto ma a condizioni diverse. L’errore
deve essere riconoscibile (con normale diligenza) o essenziale (determinante per il
consenso). Errore di diritto, ovvero errore su una norma malamente espressa.
-Violenza, vizia la manifestazione del consenso. Minaccio la controparte per ottenere il
consenso. Art.1435, caratteri della violenza; viene minacciato un male ingiusto.
-Dolo, art.1439, raggiro per ottenere il consenso per indurre il soggetto a contrarre. E’ un
raggiro che non arriva al livello della minaccia (violenza), ma induce la controparte a
contrarre ingannandola. Il dolo può essere determinante (la parte non avrebbe contratto
senza il raggiro) o incidente art.1440 (incide solo sulla manifestazione di consenso, il
soggetto avrebbe contratto lo stesso ma a condizioni differenti). Il dolo determinante è
annullabile, il dolo incidente non è invalido, ma obbliga chi ha raggirato al risarcimento del
danno.
Azioni di nullità [art.1419], atto con il quale faccio valere in giudizio la tutela dl mio diritto.
Legittimazione ad agire: chiunque abbia interesse (erga omnes)
Azioni di annullabilità [art.1441] viene fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è
stabilito dalla legge.
Solo in contratto annullabile è sanabile tramite convalida/ratifica [art.1444], sanatoria ex
post che è un atto unilaterale ricettizio che contiene la volontà di convalidarlo.
Conversione per il contratto nullo, rendendolo un contratto differente. Nasce un diverso
contratto rispetto al primo, ma che le parti avrebbero voluto sapendo che il primo era nullo.
E’ necessario agire in giudizio per chiedere la nullità (sentenza dichiarativa). Per
l’annullabilità la sentenza è costitutiva, il contratto produce effetti fino alla sentenza che ha
poi effetto retroattivo. La nullità è imprescrittibile, l’annullabilità si prescrive in 5 anni. La
prescrizione è più breve e si distingue la prescrizione dell’azione rispetto a quella
dell’eccezione, si può comunque sollevare l’eccezione che si prescrive (ha funzione di
contrastare la domanda dell’attore). Dopo i 5 anni chiedo l’adempimento del contratto è
eccezione.
Nell’annullabilità la legittimazione ad agire è relativa, non assoluta come nella nullità.
Viene domandata solo dalla parte il cui interesse è previsto dalla legge. La nullità può
essere rilevata d’ufficio, l’annullamento deve essere proposto dalla parte.
Effetti della sentenza: art.1445 opponibilità ai soggetti terzi. La sentenza travolge gli effetti
del contratto tra le parti, togliendo degli effetti che il contratto annullato ha prodotto.
L’annullamento che deriva non da incapacità legale (più protetta), un terzo acquista diritti
da uno dei due contraenti del contratto. Il diritto dovrebbe tornare alla parte, ma dato che
vi è un terzo la sentenza non vale se acquistato in buona fede a titolo oneroso e che
hanno trascritto il loro acquisto prima della sentenza di annullamento.
Rescissione è una forma di invalidità insieme a nullità, annullamento e risoluzione.
E’ una patologia del contratto genetica, colpiscono il contratto sin dal suo sorgere
(=annullabilità e nullità).
Art.1447 rescissione per stato di pericolo. Soggetto esposto ad un grave danno, che ha
una necessità nota all’altro soggetto che offre un’obbligazione a condizioni inique,
chiedendo un corrispettivo sproporzionato dovuto dalla gravità della condizione.
Art.1448 rescissione per stato di bisogno. Sproporzione della prestazione superiore alla
metà della prestazione della controparte. La parte danneggiata deve trovarsi in stato di
bisogno che è di conoscenze della controparte.
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In entrambi i casi vi è una sproporzione di valore tra le parti. Si chiede al giudice lo
scioglimento del contratto con l’annullamento degli effetti.
Art.1452 tutela dei terzi, sono tutti salvi. Si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto salvo il fatto costituisca anche reato, in quel caso si applica la prescrizione più
lunga [art.1449].
Risoluzione. Patologia del contratto [art. da 1453]. Sono contratti che nascono validi ma
nel corso della loro esecuzione si rivelano disfunzionali. Dopo la stipula si verifica una
qualcosa che lo rende inidoneo a realizzare quanto dalle parti stabilito. Scioglimento delle
parti dal contratto.
Risoluzione per inadempimento, quando uno dei due soggetti non adempie. Si può agire
dinanzi ad un giudice (modello della risoluzione giudiziale) o con lo scioglimento
automatico del contratto, dove le parti si sciolgono nel caso di clausola risolutiva espressa,
termine essenziale o diffida ad adempiere (modello di diritto). Nel caso di prestazioni
corrispettive può la controparte chiedere o l’adempimento o la risoluzione del contratto.
Art.1455 il contratto non si può risolvere se ha avuto scarsa importanza, vale solo per
inadempimento grave con un interesse della controparte.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta, una delle due prestazioni diventa impossibile.
Risoluzione per eccessiva onerosità, quando viene meno il rapporto di valore tra le due
prestazioni. Dopo la stipula il valore di una diventa eccessivo rispetto a quello dell’altra.
Condizione termine e modo
Condizione sospensiva, contratto stipulato, ma sottoposto a condizione che se si avvera
allora il contratto produrrà effetti.
Condizione risolutiva, produce effetto subito, il contratto si scioglie se si avvera o meno il
fatto.
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