DIRITTO PRIVATO Il diritto serve a dare ordine a conformare i rapporti tra soggetti diversi, portatori di interessi propri. Diritto oggettivo: sistema di regole che organizzano la società Diritto soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo. Situazione di vantaggio di cui un soggetto è titolare, regolata dall’ordinamento giuridico. (Il diritto oggettivo applicato è il diritto soggettivo) L’ordinamento giuridico è costituito da un insieme di regole, chiamate norme. Una norma giuridica è dotata di autorità ed è eteronoma. La norma serve dunque a prevenire i conflitti stabilendo le situazioni di vantaggio e di svantaggio tra i soggetti. La fattispecie è una situazione tipo descritta da una norma, il cui ricorrere fa sorgere una determinata conseguenza giuridica. E’ un’ipotesi di fatto al cui verificarsi la norma ricollega un determinato effetto giuridico. La parte che descrive tale evento ipotetico è la fattispecie. Diritto privato: Disciplina le relazioni tra soggetti privati lasciando loro l’attuazione delle singole norme e l’esercizio dei diritti attribuiti agli individui. Diritto pubblico: disciplina l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, regola la loro azione nell’interesse della collettività ed impone ai singoli il comportamento cui sono tenuti rispettare. Fanno parte del diritto pubblico le norme processuali. I processi possono essere civili (contestazioni tra privati) o penali (contestazione sull’applicazione di norme penali) Norme derogabili (dispositive): norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti. Tutelano interessi dei singoli che si qualificano come disponibili, lasciando però al soggetto un certo grado di autonomia e libertà (art. 1815 c.c.) Norme inderogabili (imperative): norma dalla quale non ci si può discostare in quanto sono imposte dall’ordinamento giuridico senza tener conto della volontà dei singoli soggetti. (Il diritto privato contiene sia norme derogabili che inderogabili; il diritto pubblico contiene soltanto norme inderogabili). Civil Law: il giudice, chiamato a decidere la controversia, applica norme già esistenti all’interno dell’ordinamento. Non è tenuto a rispettare il precedente, ovvero quando il giudice deve decidere un caso, può decidere liberamente rispetto a decisioni prese da altri giudici sul caso. Ciascun giudice è libero di adottare l’interpretazione che ritenga preferibile. I giudici si dividono si suddividono in civili, penali e amministrativi. Ci sono diversi gradi di giudizio all’interno del quale l’attore inizia il processo e il convenuto è chiamato davanti al giudice. 1° grado: Tribunale 2° grado: Corte d’appello (errori di fatto e di diritto) 3° grado: Corte di cassazione (discute solo sull’applicazione della legge, errori di diritto). I giudici sono soggetti solo alla legge e sono divisi in sezioni in base alla materia. La corte di cassazione può prendere decisioni a sezioni riunite, che saranno poi vincolanti (valore vincolante del precedente). Common Law: il giudice può decidere il caso creando lui stesso una norma giuridica nuova che si riferisce al caso su cui è tenuto decidere. In questo caso vale il vincolo del precedente in base al quale il giudice deve tenere in considerazione le norme create dal precedente giudice. Le fonti del diritto: disposizioni sulla legge in generale (preleggi c.c.) Sono tutti quegli atti o fatti idonei a produrre diritto. Nell’articolo 1 prel. manca la costituzione e le fonti europee. Costituzione: è posta prima delle altre fonti ed è definita rigida in quanto non può essere modificata da una legge ordinare; e lunga riferito al fatto che regola anche i rapporti tra i privati e i diritti e doveri dei cittadini. E’ posto uno specifico organo in sua difesa, ovvero la Corte Costituzionale (art. 134 Cost.). Pagina 1 Essa giudica sulla controversie relative la legittimità delle leggi. Il singolo cittadino non può rivolgersi alla Corte, ma si arriva ad essa attraverso i giudici. Con il controllo incidentale viene fatta un’eccezione di incostituzionalità da parte del giudice chiamato a decidere una determinata controversia che ritenga che la legge da applicare si contraria alla costituzione, con qualche principio fondamentale o con il procedimento di formazione della legge (rapporti Parlamento e Governo). Oppure attraverso il controllo in via principale dove la questione viene proposta dallo Stato contro le Regioni, dalle Regioni contro lo Stato o da una Regione contro un’altra (sfera di competenza). Una volta concluso l’esame ci saranno diverse sentenze: di accoglimento, di rigetto e di interpretazione. La sentenza ha valore vincolante Fonti Europee: esistono diverse norme europee. I trattati, accordi tra Stati dove si costituisce un’organizzazione sovranazionale. Indicano il funzionamento e l’organizzazione dell’UE e i valori che si devono perseguire. (armonizzazione normativa: armonizzazione tra ordinamenti individuando dei principi di fondo) Le direttive devono essere recepite dai singoli Stati e spesso il Parlamento delega tale funzione al Governo per farlo entro i termini stabiliti dall’unione. Sono norme europee che provengono dagli organi istituzionali europei che hanno potere normativo. Hanno come destinatari gli Stati e hanno un’armonizzazione minima, lasciando ampio spazio al legislatore dei vari Stati in fatto di recepimento (inserimento in modo dettagliato nell’ordinamento). I regolamenti sono norme invece che non hanno bisogno del recepimento da parte degli Stati ma entrano a far parte dei vari ordinamenti e si rivolgono direttamente ai cittadini europei. Il tutto è controllato dalla Corte di Giustizia Europea. Leggi: fa riferimento sia a leggi formali che sostanziali come i decreti legge e i decreti legislativi (atti aventi forza di legge, art. 76/77 Cost.). La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Fanno parte delle leggi le leggi regionali disciplinate dall’art. 117 Cost. il quale attribuisce alle Regioni il potere di emanare leggi applicabili al perimetro territoriale di competenza regionale. Per le materie in concorrenza tra Stato e Regioni, la potestà legislativa spetta alle Regioni, mentre lo Stato determina i principi fondamentali. Regolamenti: fanno parte della normativa secondaria e possono provenire o da singoli ministri (decreti ministeriali), da assessori regionali o possono essere emanati da autorità del settore nei limiti di competenza delle tali e in conformità delle leggi particolari (CONSOB, Banca d’Italia… etc.). Essi regolano specifiche materie in forza di una delega o di un’autorizzazione contenuta in una legge che può fare rinvio per completare la disciplina a successivi regolamenti. Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici o anche organi costituzionali. Usi (Consuetudine): ripetizione generale e costante in un determinato ambiente di un certo comportamento, per un periodo di tempo, osservabile come regola di condotta tra i privati; l’atteggiamento di osservanza di tale comportamento è ritenuta doverosa nell’ambiente sociale. Il persistere di questa condizione fa nascere una regola. Gli usi negoziabili e interpretativi non sono fonti del diritto, ma abitudini di comportamento che fanno riferimenti alle parti del negozio e all’interpretazione dei contratti. L’uso è l’unica fonte del diritto che si auto produce. Soft Law: insieme di norme non vincolanti in senso stretto. Prescrizioni che vengono o da organi istituzionali o da autorità indipendenti. Servono a connotare il comportamento di soggetti a cui sono dirette quelle norme (Codici di Autodisciplina). Sussumere: ricollegare il fatto alle norme che lo regolano. Pagina 2 L’interpretazione letteraria può essere espansiva o restrittiva a seconda che venga ampliato o meno l’ambito rispetto all’interpretazione letteraria. Ci sono diversi tipi di interpretazione: logica o funzionale (interpretazione in base alla ratio, chiedendosi la funzione che svolge nell’ordinamento) e sistematica (dare un senso tenendo conto che la norma è inserita nell’ordinamento giuridico e bisogna valorizzarne l’appartenenza al sistema). Art. 12 prel. 2° comma: analogia (situazioni non regolate da specifiche norme previste dal legislatore). Analogia legis: il giudice trova norme che regolano casi analoghi, che si riferiscono ad una fattispecie simile. Analogia iuris: nel caso in cui non si trovi una norma simile, si decide secondo i principi fondamentale dell’ordinamento. Il Codice Civile disciplina sia i rapporti tra i privati che le società. Per “codice” si possono intendere anche provvedimenti normativi che si occupano di singoli ambiti, come il codice della privacy o il TUB e TUF e il codice delle assicurazioni. Il Codice del Consumo cataloga norme che sono entrate nell’ordinamento giuridico a tutela del consumatore. E’ stato emanato nel 2005 in Europa ed è rivolto alla creazione di una maggiore tutela per il consumatore. A differenza di codici normali che tutelano le persone fisiche in modo analogo, il Codice del Consumo compie una differenziazione a seconda che il soggetto sia consumatore o meno. Per consumatore si intende la persona fisica che compie un atto giuridico per un fine estraneo all’attività professionale/lavorativa eventualmente svolta. Il Codice Civile si suddivide in 6 libri, in modo da suddividere in gruppi le disposizioni in funzione alla materia (da art.1 a art, 2969). 1°Libro, delle persone e della famiglia. I destinatari delle norme sono le persone fisiche e gli enti collettivi (senza scopo di lucro) titolari di una situazione giuridica. 2°Libro, delle successioni. 3°Libro, della proprietà. Beni che godono di una particolare tutela, e sono compresi anche i diritti reali (rapporto tra soggetto e bene). 4°Libro, delle obbligazioni. Rapporto giuridico tra due soggetti, creditore e debitore, dove il debitore è tenuto a tenere un certo comportamento nei confronti del creditore. Fanno parte di tale libro anche i diritti di credito che intercorrono tra il creditore e il debitore e hanno per oggetto una determinata prestazione. 5°Libro, del lavoro. 6°Libro, della tutela dei diritti. All’interno di tale libro (titolo V) vi è la normativa sulla prescrizione. Art. 2934, tutti i diritti se non vengono esercitati per un determinato periodo di tempo cadono in prescrizione (perdita del diritto stesso). [Art. 2935 e 2946] Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, ovvero quelli attribuiti dal legislatore e il soggetto privato non ne ha disposizione e non rientrano nei diritti patrimoniali (dir. inviolabili dell’uomo), e altri indicati dalla legge. Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo ai soggetti e l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive è la capacità giuridica. La capacità giuridica compete sia alle persone fisiche che agli enti. All’interno degli enti bisogna però distinguere tra enti che sono persone giuridiche (autonomia patrimoniale perfetta) dagli enti che non sono dotati di personalità (autonomia patrimoniale imperfetta). Art.1, l’uomo acquista la capacità giuridica alla nascita diventando così soggetto di diritto., e la perde alla morte. Per taluni rapporti non è necessario solo la nascita ma è richiesto il concorso di altri presupposti e se tali non sussistono vi è incapacità. Le incapacità possono essere assolute (preclusione da ogni tipo di rapporto o atto) o relative (preclusione solo con determinate persone o in determinate circostante). La capacità giuridica si acquista alla nascita così come i diritti della personalità e in alcuni casi i diritti patrimoniali. Affinché si possa compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi è necessario che il soggetto abbia capacità di agire ovvero l’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziabili destinati a produrre effetti nella Pagina 3 sua sfera giuridica. La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età, ma a protezione di determinarti soggetti sono stati costituiti appositi istituti: -minore età -interdizione (art.414 c.c.), ha una incapacità assoluta. -inabilitazione (art.415 c.c.), ha una incapacità relativa. -emancipazione -amministratore di sostegno -incapacità naturale (di intendere e/o di volere) Maggiore età: prima di quel momento il soggetto è legalmente incapace. Gli atti eventualmente posti in essere dal tale sono annullabili salvo che quest’ultimo, con raggiri, abbia tratto in inganno il terzo occultando la propria età (art.1425). I minori vengono però ammessi a compiere una serie di contratti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. La gestione del patrimonio del minore spetta ai genitori o ad un tutore. Interdizione: è pronunciata con sentenza dal tribunale e necessita dei presupposti di infermità mentale, abitualità di tale infermità, incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi e necessità di assicurare al soggetto una determinata protezione.(L’infermità mentale rende il soggetto incapace di intendere e di volere per il fatto che è affetto da patologie gravi e di conseguenza viene meno la capacità di agire). Il giudice nomina un tutore che è il rappresentate legale dell’interdetto. L’interdetto può compiere solo gli altri necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e il tutore deve compiere tutti gli atti nell’interesse e in vece dello stesso interdetto. Diversa è l’interdizione legale che viene riconosciuta come pena accessoria ad una condanna superiore a 5 anni. Inabilitazione: è pronunciata con sentenza del tribunale e accade quando alternativamente ricorrono i seguenti presupposti. Infermità mentale non talmente grave da far luogo all’interdizione, prodigalità (coloro che espongono la loro famiglia a grandi pregiudizi economici), abuso abituale di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti o sordità e cecità. A tutela del soggetto viene posto un curatore nominato dal giudice tutelare; esso non si sostituisce all’incapace, ma integra la volontà di quest’ultimo. Emancipazione: minore ultrasedicenne autorizzato a contrarre matrimonio. Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Amministratore di sostegno: si apre con decreto motivato dal giudice tutelare nei casi di infermità o menomazione fisica o psichica o impossibilità per il soggetto di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato (per i provvedimenti urgenti esiste un amministratore di sostegno provvisorio). Il giudice indica inoltre gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando così assistenza al beneficiario. [+art. 410, 412] Incapacità naturale: incapacità di intendere e di volere che può essere temporanea o permanente. Il soggetto legalmente capace di compiere un atto è ammesso ad impugnarlo se prova che in quel momento era incapace di intendere e di volere. L’incapacità naturale (trovarsi in una det. situazione) si distingue da quella legale (intendere e volere in una det. situazione). [+art. 427, 428] Validità di un atto: conformità del tale o conformità ai requisiti che l’ordinamento prevede. Nei casi di invalidità di un atto (violazione di norme inderogabili) può essere annullato e non produce effetti giuridici o può essere annullabile e in questo caso produce effetti giuridici provvisoriamente. Enti collettivi: qualunque entità diversa dalla persona fisica titolare di situazioni giuridiche soggettive ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche. Così come le persone fisiche sono dotati di capacità giuridica. La personalità giuridica la acquistano a seconda che abbiano autonomia patrimoniale perfetta. Gli stessi enti hanno Pagina 4 inoltre capacità di agire esercitata però dagli organi che li compongono.Gli enti con autonomia patrimoniale imperfetta (capacità giuridica =/ personalità giuridica) gli associati/membri rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni contratte dall’ente (responsabilità patrimoniale art. 2740). [+art. 2082, 2247] Gli enti non profit, enti che hanno fini diversi dalla distribuzione degli utili, non erano disciplinati dal c.c. del 1942. Si suddividono in enti pubblici e privati. Gli enti privati si distinguono a seconda che siano registrati o non registrati; dotati di personalità giuridica o privi di personalità giuridica; a struttura associativa o a struttura patrimoniale; con finalità economiche o senza finalità economiche. Gli enti privati senza finalità economiche sono: -Associazioni: è un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche (non profit). [da art. 14] Associazioni riconosciute, si costituisce con un atto pubblico e al fine dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche è necessario che vi sia un patrimonio adeguato per lo scopo stabilito dall’associazione stessa, che lo scopo sia possibile e lecito e che siano soddisfatte le condizione previste per la costituzione (art. 16). Associazione non riconosciuta, non è dotata di personalità giuridica. Per la sua costituzione è necessario un semplice atto di autonomia. (da art. 36) Art.38, le obbligazioni assunte dall’associazione e rappresentanza (potere di un soggetto di compiere atti in nome e per conto di qualcun altro). I soggetti che hanno il potere di rappresentare l’ente costituiscono la rappresentanza organica. Se il fondo comune non dovesse basta per soddisfare i terzi a quel punto rispondono gli associato solidalmente e illimitatamente per il loro patrimonio per conto dell’associazione. -Fondazioni, è un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Per la sua costituzione necessita o di un atto pubblico o per testamento. E’ essenziale che sia dotata di un patrimonio destinato alla realizzazione dello scopo. La fondazione può esistere solo se è riconosciuta. L’associazione rispetto alla fondazione richiede una pluralità di soggetti, gli associati, che hanno un fondo comune; a differenza della fondazione che può nascere dal patrimonio di un solo soggetto. -Comitati, organizzazione di più persone che, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizza finalità di natura altruistica. Il comitato ha sempre finalità sociali e altruistiche ed è un ente non riconosciuto. -Altre istituzioni di carattere privato Il terso settore è stato riformato nell’agosto del 2017 con l’aggiunta di nuove articoli (Codice del terzo settore) con il preciso scopo di mettere ordine agli enti del primo libro del c.c. Il terzo settore viene così definito perché è terzo rispetto a Stato e Mercato ed ha introdotto figure allo scopo di agevolare l’attività e l’operatività dal punto di vista fiscale. Nonostante ciò gli enti possono costituirsi senza tener conto di queste norme. I beni (art. 810) sono oggetto di diritto. Per “cosa” si intende la parte di materia, mentre per bene, l’oggetto fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Si distinguono in bene materiali e immateriali per la loro corporeità. I beni materiali sono oggetto di diritti reali a differenza dei beni immateriali che sono considerati diritti quando possono formare oggetto di negoziazione (diritti di credito). I beni materiali si distinguono in mobili (non legati al suolo) e immobili (radicati al suolo/suolo sia artificialmente che naturalmente) [art. 812]. In passato erano considerati di valore solo i beni immobili, dato che solo per essi era prevista la forma scritta obbligatoria per i contratti e la trascrizione in pubblici registri per renderlo noto ai terzi (art. 2644); mentre per i beni mobili non era prevista. Art. 815 beni mobili registrati in pubblici registri che contengono tutte le vicende relative a determinati beni e che identificano il proprietario. Pagina 5 Art. 820 beni corporali, ovvero frutti naturali e civili. I frutti naturali provengono direttamente dalla cosa. Il proprietario della cosa-madre è il proprietario dei suoi frutti. I frutti naturali si acquistano con la separazione dalla cosa-madre. I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento degli altri che ne abbia; si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto (dividendi, interessi… etc.). Art. 822 beni di proprietà dello Stato/Enti pubblici/Enti ecclesiastici: sono i beni demaniali e i beni patrimoniali. I beni demaniali possono essere del demanio necessario o accidentale mentre i beni patrimoniali possono essere o patrimonio disponibile o indisponibile. Il proprietario non può compiere una serie di atti che vadano a ledere il diritto altri, ovvero quello del vicino; e vi sono disposizioni generali che regolano tale rapporto [+art. 840, 844, 873]. Art. 840 indica il limite verticale del sottosuolo e dello spazio sovrastante al suolo. Art. 844 indica le immissioni come conseguenza di un’attività di un soggetto sul suo fondo che fuoriescono dal suo confine e ledono un’altro soggetto. E’ fissato un limite che è la normale tollerabilità, la tollerabilità di una persona media. Bisogna tenere conto delle esigenze della produzione nonché delle condizioni dei luoghi in cui ci si trova. Art. 833 (confronto tra proprietà, ovvero il disturbato; e proprietà e produzione, ovvero il disturbante) azione inibitoria, cessazione del fatto illegittimo o risarcimento del danno. Il giudice può decidere di far cessare le immissioni e quindi l’attività, o può decidere di adottare misure restrittive per tali immissioni. Il fatto giuridico produce conseguenze giuridiche. Il negozio giuridico che è la dichiarazione di volontà con la quale le parti intendono regolare i propri interessi mediante la produzione di effetti giuridici. Il negozio giuridico si distingue dal contratto (il contratto è una fattispecie di negozio) che è un accordo dato dall’incontro della volontà delle parti e vi è la patrimonialità degli interessi. La forma può essere ad substantiam (richiesta per la vanità dell’atto) o ad probationem (la forma richiesta non influisce sulla validità dell’atto ma è l’unico mezzo per provarne l’esistenza). Il contratto, strumento per acquisire la titolarità di un bene o anche diritti di credito. Si suddividono in contratti con effetti reali (capacità di produrre il trasferimento di un diritto), contratti con effetti puramente obbligatori (non consentono il trasferimento di diritti). [libro IV titolo II] Art. 1376, contratto con effetti reali, principio consensualistico dove il diritto passa dal dante causa all’avanti causa tramite consenso. (compravendita, permuta e donazione). La Proprietà: (le proprietà) I diritti reali si riferiscono ai diritti su una determinata cosa materiale. Hanno caratteristiche di immediatezza, assolutezza e inerenza. I diritti reali sono tipici per il fatto di non volere lasciare troppa libertà ai privai che potrebbero comprimere i poteri del proprietario, e cercando di tutelare i terzi che devono essere in grado di conoscere i vincoli che gravano sulla cosa. [I diritti reali si distinguono in dir. reali di garanzia (libro VI) e di godimento (III)] Si distingue la proprietà dai diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui (diritti reali su cosa altrui) ; tra questi si distinguono i diritti reali di godimento (diritto del titolare di trarre dal bene le utilità che esso stesso fornisce) e i diritti reali di garanzia (diritto del titolare di farsi assegnare, con prelazione risate ai creditori, il ricavo di una eventuale alienazione forzata del bene). Diritti reali (tutti assoluti) =/ diritti reali limitati (di godimento e di garanzia). Il diritto reale limitato è il diritto di cui un soggetto è titolare, riguarda un bene di proprietà di un altro soggetto. I diritti reali limitati comprimono il diritto di proprietà. I diritti reali sono tipici, le parti non possono crearne di nuovi rispetto a quelli già individuati dal legislatore. La proprietà (art.42 Cost.) rientrava tra i diritti inviolabili dell’uomo, ora è contemplata nel titolo “rapporti economici”. Il diritto di proprietà è erga omnes, ovvero vale nei confronti di tutti. Pagina 6 Art. 832 al proprietario spetta il diritto di godere (utilizzo del bene per trarne un profitto) e di disporre (esercitare il diritto o anche delegandolo ad un soggetto terzo) della cosa in modo pieno ed esclusivo. Il titolare ha il potere di godimento della cosa (trarre utilità da essa) e il potere di disposizione del bene (cedere ad altri i diritti sulla cosa). Il titolare ha potere pieno (fare della cosa tutto ciò che vuole) ed esclusivo (diritto di vietare ogni ingerenza di terzi). Il codice civile detta una disciplina differenziata a seconda dei tipi di bene presi in esame. Art. 42 e 43 Cost. prevede l’espropriazione da parte dello Stato dietro indennizzo. La proprietà si considera elastica (poteri del proprietario compressi per pubblico interesse), imprescrittibilità (azione di rivendicazione, la proprietà non si può perdere per non uso) e perpetua (è riconosciuta anche la proprietà temporanea). L’espropriazione è consentita solo in presenza di un interesse generale, di una riserva di legge e di un indennizzo che compensi il privato del sacrificio subito nell’interesse della collettività. Art.42 2°comma: funzione sociale. Contemperamento degli interessi, non faccio quello che voglio con i beni di cui sono proprietario, ma nei limiti e nel rispetto della non violazione dei diritti altrui. Posso escludere gli altri dal diritto, ma ciò non significa agire contro gli altri. Il mio esercizio finisce, quando inizia a ledere il diritto altrui. Tutti hanno diritto di accedere al diritto di proprietà. Espropriazione traslativa: trasferimento della titolarità dal precedente proprietario a un altro soggetto. Rientrano nell’espropriazione anche le limitazioni che siano tali da svuotare il contenuto del diritto incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile. L’indennizzo deve consisterete in un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dall’espropriato (non è richiesto che sia pari al valore di mercato del bene). Espropriazione singola =/ espropriazione per scopi legittimi di pubblica utilità. Art. 833 Atti emulativi: il proprietario non può compiere sul bene oggetto di proprietà, atti che abbiano il solo scopo di nuocere ad altri soggetti. La proprietà non è soggetta a prescrizione appunto perché è perpetua (azione di rivendicazione [art.948 c.c.]). Il codice civile detta norme di carattere generali per la proprietà e successivamente norme che fanno riferimento a determinata proprietà che hanno per oggetto certe categorie di oggetti (prop. edilizia, fondiaria… etc.). Proprietà edilizia (art.869 c.c.), chi detiene la proprietà di un fondo un può sempre edificarlo, ma deve tener conto del piano urbanistico e richiedere un permesso al Comune, mentre per le opere di minor rilevanza una dichiarazione di inizio attività. Il silenzioassenso è applicabile alla P.A. qualora non vengano rispettati i tempi massimi per la conferma. Nei casi di violazione delle norme, si attua una riduzione in ripristino (abbattimento, riporto il fondo nello stato in cui era prima della costruzione/modifica), un condono edilizio (per mantenere tali modifiche/costruzioni dietro pagamento dell’illecito). Le immissioni immateriali (art.840 c.c.) sono attività sul fondo del vicino alle quali il proprietario nonostante l’art.832 relativo alle immissioni materiali, non può opporsi. Si distinguono in: immissioni al di sotto della soglia di “normale tollerabilità” e chi le subisce è tenuto a sopportarle; immissioni che superano tale soglia ma giustificate da esigenze della produzione, e anche in questo caso devono essere sopportate; e immissioni che superano tale soglia e non sono giustificate da esigenze della produzione e in questo caso chi le subisce ha il diritto che se ne cessi la prosecuzione (azioni inibitoria art.833 c.c.) e che gli sia riconosciuto un risarcimento al danno subito. La normale tollerabilità tiene in considerazione la tollerabilità dell’uomo medio e ha riguardo anche della condizione dei luoghi. Modi di acquisto della proprietà (art.922 c.c.): la proprietà può essere acquistata o a titolo originario (nascita di un nuovo diritto) o a titolo derivativo (successione del diritto già appartenente ad un altro soggetto). Modi di acquisto a titolo originario: Pagina 7 -L’occupazione che consiste nella presa di possesso con l’intenzione di acquisire cose mobili appartenenti a nessuno in via permanente e definitiva (non si applica alle cose immobili) [art.923] -L’invenzione riguarda le cose mobili smarrite in caso in cui non possano essere restituite al proprietario perché non si conosce l’identità, devono essere consegnate al sindaco (autorità pubblica). Dopo un anno, se il proprietario non si presenta, la proprietà passa al soggetto ritrovatore; in caso contrario al ritrovatore sarà riconosciuto un premio commisurato al valore della cosa [art. 927, 929, 930]. -L’accessione incorporazione di un bene ad un altro, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose che vengono incorporate ad essa. Accessione di un mobile ad un immobile [art.934], accessione di un immobile ad un immobile [alluvione art.941 e avulsione art.944], accessione di un mobile ad un mobile [unione art.939 e specificazione 940]. -Usucapione e possesso in buona fede. Modi di acquisto a titolo derivativo: successione a causa di morte, il contratto, espropriazione per pubblica utilità e negli altri modi stabiliti dalla legge. Perdita della proprietà: atto posto in essere dal titolare per il trasferimento di tale diritto, usucapione e rinuncia del titolare. Azioni a difesa della proprietà (azioni petitorie): -Azione di rivendicazione, concessa a chi ha la proprietà del bene ma non il suo possesso; accertato il diritto di proprietà il soggetto può condannare chi lo possiede alla restituzione. Nei confronti di chi abbia privato il proprietario del suo possesso. Il proprietario ha l’onere di dimostrare tale diritto. Se l’acquisto è stato a titolo originario gli sarà sufficiente fornire la prova del titolo; se è stato a titolo derivato dovrà risalire a tutti i proprietari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Essendo quest’ultima una prova molto difficile da dimostrare vi sono due istituti: rispettoso ai beni mobili sarà sufficiente che l’attore provi il “possesso vale titolo”; rispetto ai beni immobili sarà sufficiente che l’attore provi che avrebbe comunque acquistato la proprietà per usucapione. Oltre alla reintegrazione del bene si chiede al giudice l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà. Le sentenze hanno diversi tipi di effetti: dichiarativi (accertamento che una det. situazione giuridica sussista tra le parti), costitutivi (produce una modificazione alla situazione giuridica preesistente) e di condanna (impone a qualcuno un det. comportamento). [art.948] La sentenza di rivendica è mista, sia dichiarativa che di condanna (impone la condanna alla restituzione del bene). Azione di rivendica non si prescrive, l’usucapione blocca l’azione di rivendicazione perché un altro soggetto ne diventa proprietario e non posso più rivendicare tale bene [art. 948 3°comma]. -Azione negatoria, concessa al proprietario che può far dichiarare l’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sulla cosa; e può condannare alla cessazione le molestie poste in essere da soggetti terzi e il risarcimento del danno. Viene fatta nei confronti di qualcuno che contesta il mio diritto di proprietà o se sussistono turbative/molestie e si può chiedere la cessazione delle tali mediante un azione inizitoria [art.949]. I diritti reali su cosa altrui sono una limitazione al diritto di proprietà e si distinguono in diritti reali di godimento e di garanzia. I diritti reali di godimento sono: [libro secondo dal titolo III] -La superficie, consiste nel diritto di costruire al di sopra del suolo altrui e vi è dunque proprietà separata (proprietà superficiaria e nuda proprietà). Se la cosa da costruirsi ancora non esiste, si ha soltanto un diritto reale su cosa altrui che si estingue in vent’anni; se è già esistente vi è la separazione della proprietà. Si acquista tramiti contratto, testamento e usucapione. Si estingue per confusione, rinunzia e prescrizione. [art. da 952] -L’enfiteusi, attribuisce al soggetto a cui favore è costituita lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario un canone periodico. [art. da 957] Pagina 8 -L’usufrutto, consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettare la destinazione economica; l’usufruttuario (considerato possessore, non detentore) può trarre dalla cosa tutte le utilità che ne può trarre il proprietario. Se costituito a favore di una persona fisica dura per tutta la vita della tale, se costituito a favore di una persona giuridica non può essere superiore a trent’anni. Può avere ad oggetto qualunque specie di bene, con esclusione dei soli beni consumabili (può avere ad oggetto beni deteriorabili). Si acquista per legge, provvedimento del giudice, volontà dell’uomo e usucapione. L’usufruttuario ha il diritto di godimento sul bene (trarre utilità dalla cosa, possedere la cosa e acquisirne i frutti naturali e civili), il potere di disporre del diritto di usufrutto, potere di disporre del godimento del bene e di apportare miglioramenti e di eseguire addizioni. L’usufruttuario ha l’obbligo, oltre che alla restituzione, di usare la diligenza del buon padre di famiglia, non modificare la destinazione e fare l’inventario e prestare garanzia. Nonché è tenuto a pagare le spese e gli oneri relativi alla cosa. Si estingue per scadenza del termine, prescrizione, consolidazione, perimento totale della cosa, abuso dell’usufruttuario e per rinunzia. L’usufrutto comprime il diritto di proprietà [da art.978] -L’uso e l’abitazione, uso fa riferimento al servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia; abitazione invece consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia [art. da 1021] -Servitù prediali, consistono nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario. Vi è una particolare correlazione tra i due fondi dato che il fondo dominante si avvantaggia delle limitazioni del fondo servente. Può consisterete in un dovere negativo di non fare o di sopportare, e deve presupporre che i fondi appartengano a proprietari diversi. Si costituisce o per obbligo di legge, per volontà dell’uomo, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Le servitù coattive (o legali) si costruiscono per contratto o tramite una sentenza del giudice (acquedotto coattivo, elettrodotto coattivo e passaggio coattivo). Per il passaggio coattivo il fatto che è il fondo abbia già accesso alla vita pubblica non ostacola la costituzione di una servitù (fondo intercluso); quando sia necessario ampliare l’accesso già esistente o quando il passaggio sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo. Le servitù volontarie avvengono mediante contratto, testamento o usucapione. L’esercizio delle servitù è regolato dalla legge e l’esercizio comprende anche le facoltà accessorie ma indispensabili per l’esercizio della servitù. Servitù negativa, attribuisce al proprietario del fondo dominante il potere di vietare al proprietario del fondo servente di fare qualcosa. Servitù affermative, attribuiscono al proprietario del fondo dominante di esercitare un’attività sul fondo servente; si distinguono a loro volta in continue (non occorre l’attività dell’uomo) e discontinue (il fatto dell’uomo deve essere concomitante all’esercizio della servitù). Le azioni a tutela della servitù (art.1079) [art. da 1027] Comunione: un diritto soggettivo appartiene a più persone le quali sono tutte contitolari del medesimo diritto (comproprietà, cousufrutto… etc.) [art.1100]. Il condominio negli edifici si ha quando in un medesimo edificio coesistono più unità immobiliari di proprietà esclusiva di singoli condomini e parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle prime. Le parti comuni appartengono in comunione a tutti i proprietari esclusivi e il singolo condomino può far uso delle parti comuni, apportare modifiche alle parti comuni funzionali ad un migliore godimento della propria unità immobiliare, deve contribuire alle spese, non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, non può disporre delle parti comuni nella loro totalità e non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni. Il possesso: [da art.1140] Non è un diritto, ma una situazione di fatto. E’ il potere di fare qualcosa che si esprime in attività corrispondenti all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Pagina 9 Possesso pieno, elemento oggettivo (corpus) consistente nell’avere la disponibilità di fatto delle cosa; ed elemento soggettivo (animus possidendi) consiste nella volontà del soggetto di comportarsi come proprietario ad esclusione di qualsiasi altro (intenzione di comportarsi come il proprietario avendo l’idea di esserlo). Detenzione,(=corpus =/animus), il soggetto ha la disponibilità di fatto della cosa, ma sa di non esserne il titolare; gode e dispone del bene nel rispetto dei diritti che riconosce spettare ad altri. Possesso mediato, caratterizzato dal solo elemento soggettivo, mentre la disponibilità materiale compete al detentore. Il possessore esercita il potere mediante il detentore. Possesso legittimo: la situazione di fatto coincide con quella di diritto. Il possesso illegittimo può essere o di buona fede (ignorando di ledere l’altrui diritto), di mala fede (conoscendo il difetto del proprio titolo d’acquisto) e vizioso (acquisizione in mala fede con violenza/clandestinità). Il possesso in buona fede si presume, l’onere della prova grava su chi contesta il contrario. La detenzione si distingue in qualificata, quando il detentore ha acquisito la disponibilità del bene nel proprio interesse (detenzione autonoma) ovvero nell’interesse del possessore (detenzione non autonoma); e detenzione non qualificata quando il detentore ha acquisito la disponibilità del bene per ragioni di ospitalità, di servizio o di lavoro. Acquisto del possesso: in modo originario (senza la volontà di un precedente possessore) o in modo derivato (consegna del precedente al nuovo possessore. Con la consegna fittizia si ha solo un mutamento dell’animus). Perdita del possesso: quando viene meno l’animus e/o il corpus. Per la perdita del corpus è necessaria una definitiva irreparabilità od irrecuperabilità della cosa da parte del possessore. Successione del possesso, quando alla morte del possessore continua in capo ai suoi eredi [art.1146]. =/ Accessione del possesso, applicabile a chi acquista il possesso in forza di un titolo idoneo a trasferire a titolo particolare la proprietà sul bene e l’acquirente a titolo particolare acquista un possesso diverso rispetto a quello del dante causa. Effetti del possesso: acquisto dei frutti del bene posseduto e il rimborso delle spese sullo stesso effettuate, presupposto per l’acquisto della proprietà (possesso vale titolo e usucapione); e oggetto di tutela contro le aggressioni altrui. Il possessore è tenuto non solo alla restituzione il bene ma anche i frutti prodotti dal bene dal momento in cui ha avuto inizio il possesso. Nel caso in cui il possesso sia in buona fede, il possessore ha il diritto di tenere per se i frutti percepiti anteriormente alla proposizione della relativa domanda giudiziale fatta dal proprietario. Per le spese, invece, se sono ordinarie il possessore ha diritto al rimborso; se sono straordinarie ha sempre il possessore diritto al rimborso; e se si tratta di miglioramenti il possessore ha diritto al rimborso purché i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione (indennità corrisposta varia a seconda che si è in buona o mala fede) [art. 1149, 1550 e 1152]. Possesso vale titolo: nel caso di acquisto di un bene da un soggetto non proprietario del tale, acquisto la proprietà solo a determinate condizioni. Se sussistono i requisiti di: beni mobili (non registrati), titolo idoneo a trasferire la proprietà, possesso e buona fede. [art.1153, non si applica alle universalità di mobili, viene tutelato chi ha un titolo anteriormente) Diventando proprietario del bene, lo acquisto libero da diritti di terzi (pegno). Nel caso di conflitto tra più acquirenti [art. 1155] è preferita chi tra di esse acquista per prima il possesso in buona fede (per immobili/mobili registrati si considerata data di registrazione). Usucapione [art.1158], trasformo una situazione di fatto in una di diritto. Il Legislatore preferisce tutelare chi utilizza il bene rispetto ad un inerte proprietario. E’ necessario il possesso continuo, non interrotto per un determinato periodo di tempo del bene. L’interruzione del possesso può essere naturale (privazione del possesso del bene per oltre un anno, azione di reintegrazione); o civile (un soggetto che mi priva del possesso, Pagina 10 azione di rivendicazione, domanda giudiziale o riconoscimento). L’usucapione dura 20 anni tranne negli altri casi stabiliti dalla legge [art. da 1159 a 1162]. Tutela del possesso: azioni possessorie (=/azioni petitorie). Il giudice decide prima sul possesso e successivamente sulla proprietà. Azioni di reintegrazione e manutenzione. -Azione di reintegrazione (spoglio), animus spogliandi, soggetti che sono stati privati del possesso del bene in modo violento o clandestino possono chiedere la reintegrazione del tale. Si prescrive entro un anno dallo spoglio sofferto. Il legittimato attivo è il possessore sia in buona che mala fede, il possesso vizioso e il detentore qualificato. [art.1168] -Azione di manutenzione, animus turbandi, reintegrare il possesso del bene di chi sia stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino, far cessare le molestie o le turbative di cui sia stato vittima il possessore. Legittimazione attiva spetta soltanto al possessore di un immobile con la condizione del possesso del tale da almeno un anno in modo continuativo e non interrotto [art. 1170]. Azioni quasi possessorie [art. 1171 e 1172], azioni di nunciazione. Possono essere esercitate sia a tutela del possesso che a tutela della proprietà. Consentono l’attivazione in prevenzione, potendo agire prima che si verifichi l’azione che mi procura il danno. Rapporto obbligatorio: introdotto nel ’42, è disciplinato dal 4° libro del c.c. e disciplina una serie di istituti che costituiscono fonte di obbligazione. Si intende il rapporto giuridico tra due soggetti, il debitore (soggetto passivo) e il creditore (soggetto attivo) in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione. Il rapporto da luogo a due prestazioni correlate, la posizione passiva e la posizione attiva. Al debitore fa capo una obbligazione mentre al creditore fa capo un diritto di credito. (diritto di credito =/diritto reale). Sono state introdotte nel 1942, prima venivano considerate come un modo di acquisto della proprietà. Art. 1173 fonti delle obbligazioni, ovvero per contratto, fatto illecito (obblig. che hanno per oggetto una somma di denaro, risarcimento del danno… etc.) o ogni altro atto/fatto idoneo a produrle. A seguito della figura generale dell’obbligazione [da art.1173], il codice civile tratta le singole fonti da cui può derivare: contratto [da art.1321], le promesse unilaterali [da art.1987], i titoli di credito [da art.1992], la gestione degli affari [da art.2028], il pagamento dell’indebito [da art.2033], l’arricchimento senza causa [da art.2041] e i fatti illeciti [da art.2043] (non rientrano nei contratti, sono atti/fatti che producono obbligazioni). Oltre alle fonti nominate, vi sono anche quelle innominate (testamento, atti leciti dannosi, rapporti nascenti da taluni contratti nulli… etc.). Diversa dall’obbligazione civile è l’obbligazione naturale, dove il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma è dovuta da un dovere morale o sociale, non può chiedere la restituzione. Obbligazioni reali= la titolarità passiva del rapporto si determina in base alla titolarità della proprietà o di un altro diritto reale su un determinato bene (sogg. determinato). Obbligazione ambulatoria= la trasferibilità del credito senza la comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi dovrà effettuare la prestazione (s. determinabile). Obbligazioni semplici (due soggetti) =/obbligazioni plurisoggettive (+ soggetti). Le obbligazioni plurisoggettive si suddividono in obbligazione solidale (attiva o passiva) e parziale (attiva o passiva). Le obbligazioni solidali [art. da1292] sono disciplinate dal codice sia in merito ai rapporti tra i coobbligati, sia nei rapporti tra creditore e debitore. Ciascun condebitore può essere costretto all’adempimento totale liberando gli altri. Obbligazioni indivisibili (prestazione non suscettibile ad adempimento parziale, sono quelle solidali) =/obbligazioni divisibili. Rapporto tra condebitori [artt.1298, 1299]. Regresso tra condebitori; chi ha pagato per intero ripete agli altri sola la parte di ciascuno. La prestazione deve [art.1174] deve essere suscettibile di valutazione economica e deve rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Il comportamento dovuto dal debitore deve essere suscettibile di valutazione economica ovvero traducibile in una somma di denaro (in caso di inadempimento quantifico la somma risarcitoria). Pagina 11 La prestazione deve essere possibile, lecita e determinabile. Può consistere in un dare, fare o non fare (solo il contratto è in grado di generare prestazioni di dare/fare/non dare). Le obbligazioni di fare si suddividono in obbligazioni per mezzi e obbligazioni per risultato; e fungibili ed infungibili. Il creditore e il debitore hanno doveri inderogabili di solidarietà sociale [art.1175 e 2 Cost.] imponendo ai due soggetti una condotta tale da non sacrificare gli interessi della controparte e strumenti finalizzati alla tutela degli interessi dell’altra parte del rapporto obbligatorio. Devono comportarsi secondo correttezza l’uno nei confronti dell’altro Oggetto dell’obbligazione è la prestazione; e le obbligazioni di dare si distinguono in obbligazioni generiche e specifiche. Obbligazioni semplici: oggetto un’unica prestazione. Obbligazioni alternative: oggetto due o più prestazioni; il debitore si libera eseguendone una sola e la scelta della prestazione da eseguire compete al debitore. Obbligazioni facoltative: oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendone un’altra. Obbligazioni pecuniarie [art.1277]= il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. Il debitore si libera pagando il valore nominale inizialmente prefissato. Obbligazioni di valuta: obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro. Obbligazioni di valore: aventi ad oggetto una prestazione diversa dalla somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto. Gli interessi sono una obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio; possono essere legali (prefissati dalla legge) o convenzionali (accordo tra le parti). La loro funzione può essere di corrispettivi (disponibilità di capitali concessi), compensativi (compenso ad un danno subito dal creditore) o moratori (risarcimento per il ritardo di un pagamento). Tasso/saggio di interessi legali [artt. 1282, 1284 (credito liquido e esigibile. Liquidi: individuati precisamente nell’ammontare; esigibile: credito di cui il creditore può pretendere l’adempimento)]; interessi convenzionali patto ad substantiam tra le parti; in caso di interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Gli interessi scaduti non maturano altri interessi, salvo nei casi stabiliti da art. 1283 c.c. Clausola penale (1382-1383-1384)= è una clausola pattuita in contratta che serve a quantificare, prima che sia verificato, il risarcimento del danno. È un altro modo di gestirci il risarcimento (tra le 2 parti) di un danno in modo convenzionale, senza andare dal giudice. Altro istituto che ha a che fare con gli interessi è l’istituto dell’anatocismo= Art.1283, è una regola che vuole impedire che la mancata corresponsione di interessi produca altri interessi. Art. 1282: il tempo che intercorre tra quando è stato stipulato il contratto e il momento in cui il creditore potrà chiedere il pagamento è caratterizzato dall’inesigibilità del credito. Il 1282 dice che quando ci troviamo di fronte a crediti liquidi e esigibili, questo credito produce interessi di pieno diritto (siamo sempre nel concetto in cui il denaro è cosa fruttifera). Il denaro da questa disposizione viene qualificato come fruttifero. Tutti i crediti liquidi ed esigibili sono fruttiferi perché producono interessi. Ai soggetti originari del rapporto obbligatorio possono aggiungersi altri soggetti per effetto di una successione a titolo particolare (modificazione del singolo rapporto). Lato attivo (modificazione del soggetto attivo): -Cessione del credito. Contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto) [art.1260]. Il contratto si perfeziona in forza di un accordo fra il creditore e il terzo, non è richiesta l’accettazione da parte del debitore e può prevedere un corrispettivo in denaro a favore del cedente. Il credito è ceduto nel momento del perfezionamento dell’accordo e affinché abbia efficacia è necessario che venga notificata e accettata dal debitore [art. 1264]. Cessione a titolo oneroso dove il cedente garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione (valore del credito meno una percentuale che compensa Pagina 12 l’anticipo che il cessionario concede); e a titolo gratuito dove il cedente garantisce l’esistenza solo se l’ha espressamente promessa. Con un apposito patto il cedente può assumere anche la garanzia della solvenza del debitore. Pro solvendo (con garanzia di assolvenza), la liberazione del cedente si verifichi solo quando il cessionario ha ottenuto il pagamento dal debitore ceduto. Pro soluto (senza garanzia di assolvenza), il cessionario libera il cedente, accollandosi per intero il rischio di insolvenza. Factoring: il factor, ovvero un imprenditore specializzato, a fronte di una commissione si impegna a fornire all’impresa cliente servizi relativi alla gestione dei crediti dell’impresa vantati nei confronti della clientela. Il factor può eseguire un’anticipazione finanziaria. La cessione può avvenire anche in questo caso pro soluto o pro solvendo. Cartolarizzazione dei crediti: un soggetto cede più crediti pecuniari ad una società veicolo la quale per acquistarli emette dei titoli da collocare sul mercato; una volta riscossi i crediti le somme vengono destinate ai portatori dei titoli precedentemente emessi (soggetti che per acquistare i crediti emettono dei titoli). La cessione può essere di singoli crediti, di crediti in massa o per cartolarizzazione. L’obbligazione si estingue alla riscossione. Posso cedere qualsiasi tipo di credito salvo che non abbia carattere strettamente personale, che sia vietato dalla legge o che la prestazione è collegata al creditore. Non ha rilevanza l’opinione del debitore perché è indifferente a chi deve adempiere la prestazione; è tenuto ad accettarla o notificarla per l’efficacia (=/validità anche senza). E’ dunque un contratto bilaterale tra cedente e cessionario. Art. 1265, efficacia nei confronti dei terzi. Nel caso di un conflitto tra medesimi acquirenti del diritto, conta la notificazione dell’avvenuta cessione al debitore. (Opponibilità ai terzi proprietà: atto trascritto per prima; possesso: il possesso del bene; crediti: notificazione). Se cedo un credito garantito [art.1263] cedo anche le garanzie, in caso di estinzione del tale vengono meno anche le garanzie salvo diversa volontà delle parti. Art. 1266 garanzia dell’esistenza; art. 12]67 garanzia della solvenza (garanzie reali: pegno e ipoteca, personali: fideiussione). Fideiussione: soggetto che si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento di una persona altrui. Se il debitore non adempie può richiedere il pagamento al fideiussore. Contratto di compravendita [artt.1483, 1490] garanzie per evizione della cosa venduta, venditore che garantisce la titolarità del diritto di proprietà sul quel det. bene. -Delegazione attiva. Accordo mediante il quale il creditore delega il debitore ad impegnarsi ad effettuare la prestazione al terzo. A differenza della cessione del credito, la delegazione attiva prevedere anche la partecipazione del debitore all’accordo, e al creditore originario non si sostituisce, ma si aggiunge un nuovo creditore. Il debitore (delegato) dunque diviene sia debitore sia nei confronti del creditore delegante che nei confronti del delegatario. -Pagamento con surrogazione [art. da 1201] Lato passivo (modificazione del soggetto passivo): [art. da1269] L’identità del debitore non è indifferente per il creditore, se non c’è consenso c’è integrazione dove il nuovo debitore si affianca al precedente. Variante liberatoria (liberato il vecchio debitore, avviene il vero trasferimento del credito); variante cumulativa (non si libera il debitore originario, si cumulano i due debitori). -Delegazione passiva. Si suddivide in delegazione a promettere e delegazione di pagamento. La delegazione a promettere consiste in un negozio tra il debitore (delegante), creditore (delegatario) e un terzo (delegato), in forza del quale il delegante delega il terzo ad obbligarsi ad effettuare un pagamento nei confronti del creditore. Presuppone dunque che il debitore sia creditore del terzo e debitore del delegatario. Il creditore può liberare subito il delegante conservando come unico debitore il terzo (delegazione liberatoria). La delegazione di pagamento invece, consiste in un accordo tra il debitore e il terzo in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare una determinata prestazione al creditore (delegatario). Ha dunque funzione solutoria dell’obbligazione non di modificazione del soggetto passivo di essa. Pagina 13 Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore. -Espromissione. Contratto fra il creditore e un terzo il quale si impegna a pagare un debito dell’obbligato originario. L’accordo di espromissione si perfeziona nel momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo (no accettazione). E’ necessaria la spontaneità dell’iniziativa del terzo e nell’esistenza di delega da parte del debitore originario. -Accollo. Accordo bilaterale tra il debitore e un terzo in forza del quale assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore il pagamento del debitore. Accollo interno (terzo si impegna solo nei confronti del debitore, il creditore può richiedere l’adempimento al solo debitore originario, non è disciplinato) e accollo esterno (disciplinato, terzo e debitore si impegnano nei confronti del creditore che può pretendere l’adempimento anche dal terzo). Estinzione dell’obbligazione: [art. da 1230 +1176] L’obbligazione è un rapporto temporaneo destinato ad estinguersi. Fatto estintivo è l’adempimento, ossia l’effettuazione della prestazione dovuta che consente al creditore di ottenere il risultato utile perseguito. Cause di estinzione sono: (oltre a morte del debitore) -Adempimento. Consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta. E’ necessario che il debitore curi con attenzione i preparativi dell’adempimento sia la conformità della prestazione apprestata rispetto al contenuto dell’obbligo assunto. Art. 1176 diligenza: rispetto di determinati standard di comportamento, misura l’esattezza dell’adempimento. Diligenza è il contrario di negligenza (atteggiamento passivo/colposo) e fa riferimento a prudenza (valutazione accorta dei rischi che si assumono con un certo comportamento) e perizia (esperienza o competenza in qualcosa). Il non aver organizzato la mia attività in base a fattori terzi che potevano accadere è un caso di negligenza. Se si è verificato un fatto esterno rispetto al quale non avevo la diligenza da adottare, il debitore non deve rispondere, non è responsabile. Il 1°comma fa riferimento alla diligenza ordinaria (uomo medio), ovvero al standard medio del buon padre di famiglia, ciò che ci si può aspettare da una persona senza qualificazioni; il 2°comma fa riferimento alla diligenza professionale (operatore medio), prudenza e perizia diventano rilevanti. Vi sono diversi gradi di colpa: grave (discostarsi in maniera significativa dagli standard di prudenza e perizia), colpa lieve (in maniera meno significativa) e colpa lievissima (non considerata). Dolo (volontariamente, con intenzione) =/ Colpa (negligenza, involontariamente). Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di dipendenti o ausiliari, nel caso di obbligazioni fungibili, del cui comportamento è responsabile [art.1228 + 2232]. Può avere colpa nella scelta degli ausiliari (in diligendo) o nella loro sorveglianza (in vigilando). Art. 1228 il debitore risarcisce anche le conseguenze dannose o colpose provocate dai terzi ausiliari. Art.1229 (clausole di esonero da responsabilità)→ è una norma a chiusura del capo III° delle obbligazioni. 1° comma: nel contratto possono essere inserite clausole di esonero da responsabilità (io debitore non rispondo dei danni (inadempimento o ritardo) che posso provocare con il mio comportamento). Il debitore può richiedere la quietanza cioè una dichiarazione in forza della quale il creditore riconosce il fatto di aver ricevuto l’adempimento (quietanza liberatoria, creditore dichiara di non aver più nulla da pretendere dal debitore). Il destinatario dell’adempimento è il creditore capace (naturale e legale) di ricevere la prestazione. Il debitore può pagare ad un soggetto terzo indicato dal creditore. Se dovesse pagare ad un soggetto non legittimato, il debitore non si libera dall’obbligazione a meno che il creditore non ratifichi (interviene con una sanatura ex post) il pagamento o se ne abbia approfittato (tratto vantaggio comunque) [artt. 1387, 1392, 1396, 1399]. Il luogo dell’adempimento [art. 1182 norma suppletiva per regolare i vuoti lasciati dalle parti] è indicato dal titolo, dagli usi o dalla natura della prestazione, altrimenti si fa riferimento alle regole suppletive. Il tempo dell’adempimento deve essere considerato avendo riguardo di obbligazioni ad esecuzione continuata/periodica nella quale occorre determinare il momento iniziale e il finale della prestazione dovuta; e obbligazioni istantanee/differite (a favore di chi la esegue: debitore, Pagina 14 il creditore può richiedere prima l’adempimento per dissenso economico) nel quale occorre determinare il giorno dell’adempimento. L’adempimento può essere fissato a favore del debitore (inesigibile, eseguibile), a favore del creditore (esigibile, ineseguibile) e a favore di entrambi (inesigibile, ineseguibile). Il debitore decade dal termine fissato in suo favore in caso di insolvenza. Se il titolo nulla prevede per il tempo, è immediata esigibilità. Se è necessaria la fissazione del termine e le parti non giungono ad un accordo, la decisione è rimessa al giudice [art. da1183 a 1186]. Se la prestazione è fungibile il creditore non può rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo in modo libero e spontaneo (rifiuto del creditore: mora credendi). Il creditore può rifiutare solo se il debitore ha comunicato la propria opposizione. Ricevendo la prestazione dal terzo, il creditore può surrogarlo nei suoi diritti nei confronti del debitore. [art.1193 imputazione del pagamento]. Il pagamento può anche dar luogo alla sostituzione (surrogazione) del creditore con un altra persona. La surrogazione non comporta l’estinzione dell’obbligazione ma una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Si distingue dalla delegazione attiva perché in questo caso l’obbligazione è adempiuta e il creditore soddisfatto, nella del. attiva l’adempimento non si è ancora verificato. La surrogazione serve per agevolare l’adempimento a favore del creditore originario e può avvenire per volontà del creditore, per volontà del debitore o per volontà della legge. Per volontà del creditore, che esce di scena e il terzo prendente il pagamento dal debitore (non si estingue e le garanzie rimangono); per legge avviene in modo automatico in base art. 1203. Prestazione in luogo dell’adempimento è quando il creditore accetta che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta [art.1197]. Quando la prestazione eseguita consiste nel trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e i vizi della cosa. Essa presuppone un accordo tra creditore e debitore e l’effetto solutorio si ha con l’esecuzione della prestazione. Per la realizzazione dell’adempimento è necessaria la cooperazione del creditore, altrimenti in caso di illegittimo motivo di rifiuto, ci sarà una mora credendi (mora del creditore). L’offerta (dichiarazione del debitore di voler effettuare la prestazione) può essere solenne (atto pubblico ufficiale) o secondo gli usi (osservanza di prassi generali). L’offerta è volta a sollecitare il creditore a prestare la necessaria cooperazione. La mora non comporta l’estinzione dell’obbligazione, per liberarsi da essa il debitore deve art.1210, 1216, 1217. E’ importante la prestazione, chi la esegue nei confronti di chi, dove viene eseguita e quando. -Compensazione. Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci, i due rapporti possono estinguersi in modo totale o parziale senza i corrispettivi adempimenti. Ciò è possibile quando vi è autonomia dei reciproci rapporti di debito/credito ovvero quando non traggono origine da un unico rapporto. Alcuni crediti non possono essere oggetto di compensazione perché è necessaria l’esecuzione della prestazione (alimenti). La compensazione può essere legale e si verifica automaticamente (omogeneità, liquidità ed esigibilità), giudiziale tramite sentenza di un giudice (manca il requisito della liquidità, estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente) [art.1234] o volontaria nasce per volontà tra le parti (può essere fatto ex post o ex ante; le parti rinunciano ai corrispettivi crediti). Può esistere anche una compensazione multilaterale =/bilaterale (tra più persone). Esempio di multilaterale sono le banche che si sono accordate ex ante per far estinguere ciascun credito/debito. -Confusione. Quando il creditore e il debitore vengano a riunirsi nella stessa persona. -Novazione. I soggetti del rapporto obbligatorio sostituiscono a quello originario che si estingue, costituendone uno nuovo. Può essere soggettiva (sostituzione del debitore) o oggettiva (sostituzione del titolo/oggetto). La novazione oggettiva deve avere presupposto oggettivo (modificazione dell’oggetto della prestazione) e soggettivo (comune volontà delle parti di estingue l’obbligazione sostituendola con una nuova). Le garanzie reali (pegno, ipoteca) si estinguono salvo che le parti decidano di mantenerle in quella nuova. La Pagina 15 novazione scelta dalle parti deve essere esplicitata in modo inequivoco [1230, 2°comma]. Nel caso in cui non dovesse essere chiaro si applica la prestazione in luogo dell’adempim. Novazione oggettiva (cambio titolo) =/soggettiva [art.1235] (mutamento del lato passivo).[art. 1198] Quando la prestazione riguarda la cessione di un credito. Cedo un credito di cui sono titolare nel caso in cui non ho liquidità per adempiere all’obbligazione pecuniaria. Il debitore è liberato con la riscossione del credito. -Remissione. Consiste in un negozio unilaterale ricettizio gratuito nel quale il creditore rinuncia al proprio credito (=/ patto di non richiedere). -Impossibilità sopravvenuta. Comporta l’estinzione dell’obbligazione qualora dipenda da causa non imputabile al debitore. Si distingue impossibilità definitiva (impedimento irreversibile) o temporanea (impossibilità transitoria); impossibilità parziale (preclude solo una parte) o totale (preclude integralmente). Incapacità del debitore/creditore. [artt. 1190, 1191], il momento rilevante è quello in cui sorge l’obbligazione. Se ho incapacità naturale e giuridica sono comunque tenuto ad eseguire la prestazione stipulata in condizioni di capacità. Lato creditore: il pagamento non libera il debitore estinguendo l’obbligazione, perché essendo incapace non può godere della tale (salvo art. 2697). [artt. 1188, 1189] Pagamento effettuato nei confronti del creditore o di un altro soggetto da lui indicato, e legittimato a ricevere il pagamento (procura), oppure una persona indicata dalla legge (=/rappresentante, serie di poteri). Art. 1189 Creditore apparente, buona fede soggettiva, ignorando di ledere il diritto altrui data dalla convinzione di pagare alla persona giusta. Dato da circostanze che mi convincono, mi diano indizi del fatto che io stia pagando alla persona giusta. Il soggetto terzo che ha ricevuto la prestazione deve restituirla al creditore (ripetizione dell’indebito). Inadempimento (grava sul debitore). Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, se non lo fa incorre nell’inadempimento. E’ necessario che sia già maturato il tempo dell’adempimento, in alcuni casi può accadere ancora prima che sia maturato. L’inadempimento può essere totale o parziale; assoluto o relativo (ritardo). L’inadempimento è determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Deve essere oggettiva (non dipendente dal soggetto) e assoluta (tale da escludere ogni possibilità di adempimento). Il debitore deve provare che viene da una casualità esterna, da un caso fortuito (evento imprevedibile) o forza maggiore (evento al quale il debitore non può opporsi) [art. 1256 impossibilità che estingue l’obbligazione. 1176 diligenza. 1218 responsabilità contrattuale, responsabilità per violazione di un vincolo dell’obbligazione =/responsabilità extracontrattuale che si verifica tra due soggetti non legati da una obbligazione 2043]. L’inadempimento obbliga il debitore al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (no impossibilità della prestazione). Il debitore risponde “per colpa” nelle obbligazioni di mezzi in caso di omissione di diligenza, prudenza e perizia. Ritardo (inadempimento relativo) =/ mora del debitore (ritardo, imputabilità, intimazione per iscritto). Art. 1219 per la costituzione è necessario che il creditore intimi/ richieda per iscritto il pagamento indicando il ritardo del debitore e la volontà del creditore a ottenere l’esecuzione della prestazione (ritardo giuridicamente qualificato). Il debitore costituito in mora è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Interessi moratori art. 1224, relativo a tutte le obbligazioni in cui l’oggetto è il denaro. Se il creditore e debitore erano d’accordo a corrispondere interessi superiori a quelli legali, automaticamente gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Se il creditore è in grado di dimostrare che ha subito un danno maggiore rispetto agli interessi legali può ottenere il risarcimento del maggior danno; non lo può chiedere se gli interessi moratori sono fissati uguali agli interessi moratori. La mora interrompe la prescrizione. Casi di mora automatica, che si verifica a precludere dall’attivazione del creditore: quando il debito deriva da fatto illecito (ritardo già qualificato), quando i debitore ha dichiarato per iscritto di non voler effettuare la prestazione, quando è scaduto il termine se la prestazione va eseguita a domicilio del creditore. La mora del Pagina 16 creditore, invece, è data dal fatto che esso non coopera per l’adempimento della prestazione. Il debitore vuole adempiere ma non trova la cooperazione del creditore, che non permette la prestazione senza legittimo motivo (legittimo: prestazione inesatta). [artt. 1218, 2043 risarcimento del danno + art 2056] Il 1223 afferma il principio generale: le norme servono a determinare quali fra le conseguenze negative che si sono verificate devono essere risarcite dal debitore o dal danneggiante. Con “conseguenza immediata e diretta” non si intende la diretta relazione tra i due fatti illeciti (letteralmente: il primo danno subito), ma si deve tener conto del danno emergente (perdita subita) e del lucro cessante (mancato guadagno): il primo significa il costo vivo, la diminuzione della sfera patrimoniale consistente come conseguenza dell’inadempimento; il secondo, invece, va oltre il concetto di conseguenza immediata e diretta perché afferma che si deve risarcire anche il mancato guadagno, una aspettativa di profitto che avevo che viene meno a causa del fatto illecito o dell’inadempimento, non è conseguenza immediata e diretta (costo vivo). Vige l’onere della prova: il soggetto danneggiato deve provare, dimostrare il danno della sfera giuridica davanti al giudice e a quanto ammonta il danno (spesso più difficile). C’è una facilitazione ammessa che consiste nell’art. 1226 (comune anche al fatto illecito, generale) e se è impossibile o fortemente gravoso per il danneggiato provare il quantum, allora il giudice decide forfettariamente il risarcimento. Ciò vale prevalentemente per il danno patrimoniale (ma anche in parte per il danno non patrimoniale, esempio morale, nonostante il risarcimento economico) sia per il fatto illecito sia per l’inadempimento. Esempio l’inadempimento di un contratto può portare ad un danno morale che necessita di un risarcimento economico. Equitativo, da equità: in teoria si dovrebbe procedere secondo la legge, applicando regole e senza dare spazio all’equità, ma con equità si intende la giustizia del caso concreto ovvero significa non essere tenuti ad applicare una regola bensì fare un bilanciamento diretto degli interessi in gioco delle parti e sciogliere il contrasto attraverso il criterio che è più equo e giusto per il giudice. Art. 1227 ha due commi perché si occupa di due fattispecie differenti con regole diverse. La prima riguarda il concorso del fatto colposo del creditore: in generale la norma si occupa del concorso ovvero la concausa (ad una prima causa scatenante ce ne sono altre che sono concause). Le due ipotesi della norma sono accumunate dal fatto che la concausa (oltre alla produzione del danno) è riferibile al creditore o al danneggiato: se è colposo, deficit di diligenza, allora c’è una diminuzione del risarcimento in funzione a due criteri che il giudice deve valutare e sono la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che gli sono capitate. Il secondo comma afferma che il risarcimento non è dovuto per i danni ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, se il creditore non si attiva ma mantiene un comportamento negligente. Art. 2055 (relativo al fatto illecito) se ci sono più danneggianti, essi sono obbligati in solido a risarcimento del danno, (norma a favore del danneggiato: si può rivolgere ad uno qualunque dei danneggianti per il risarcimento. Tra di essi ci saranno poi rapporti interni tra danneggiati). [Art. 1224 riferito al risarcimento del danno nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie: gli interessi moratori sono l’effetto dell’inadempimento (vedi frutti e art. 1282 int. corrispettivi – 1284)]. Per il risarcimento del danno delle obbligazioni pecuniarie [artt. 1277, 1284]. Art. 2740, 2741 Responsabilità patrimoniale, il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, il suo patrimonio è una garanzia generica del creditore (salvo patrimoni separati sui quali possono soddisfarsi solo i creditori indicati dalla legge). Patrimonio di destinazione (destinato ad uno scopo specifico) =/ patrimonio separato (escluso da quello di destinazione) =/ patrimonio autonomo (non appartiene ad un solo soggetto, ma a diversi destinatari di un complesso di beni. I creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore in base alle loro quote (par condicio creditorum) salvo cause legittime di prelazione: -Privilegio, è la preferenza che la legge accorda a determinati crediti in base alla causa per cui sono sorti, e sono pertanto ritenuti meritevoli di una particolare tutela. (prevalgono sui Pagina 17 creditori chirografi ovvero coloro che non hanno prelazione). [art. da 2745] Il privilegio è accordato dalla legge (tipico). Può essere generale (tutti i beni mobili del debitore) o speciale (su det. beni mobili o immobili). -Pegno, diritto reale su beni mobili che il creditore acquista mediante accordo con il proprietario, a garanzia del proprio credito. La cosa pignorata deve essere spossessata dal debitore. Chi ha in deposito il bene pignorato ha l’obbligo di custodirlo ma non di disporne, può chiedere l’assegnazione del bene tramite sentenza come pagamento, può trattenere i frutti che il bene pignorato può produrre, il quale le imputerà al proprio credito. La costituzione si perfeziona con la consegna del bene al creditore. [art. da 2784] -Ipoteca, il creditore può far espropriare il bene soddisfandosi sul ricavato della vendita. Si riferisce a beni mobili registrati o immobili e si costituisce mediante iscrizione nei registri (pubblicità). Ipoteca legale (atto in forza di legge) =/ ipoteca giudiziale (deriva da una sentenza) =/ ipoteca volontaria (nasce per libera concessione delle parti). [art. da 2784 +2827, 2847, 2852, 2858]. Pegno e ipoteca sono garanzie reali, permettono di espropriare il bene e soddisfarsi sul ricavato derivante dalla vendita. E’ possibile un pegno senza spossessamento. Pegno e ipoteca si distinguono dal privilegio perché riferiti a determinati beni, e perché posso costituirsi per volontà delle parti a differenza del privilegio che avviene per legge. Il pegno si riferisce a beni mobili (non registrati) e prevede lo spossessamento a differenza dell’ipoteca che si riferisce a beni mobili (registrati) ed immobili (importante la pubblicità). Per le procedure esecutive è necessario che vi sia un sovraindebitamento da intendersi come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. Si può procedere dunque alla liquidazione del patrimonio o all’accordo di composizione della crisi. Divieto di “patto commissorio” [art. 2744] vieta la presenza di un patto che prevede in caso di inadempimento del debitore che la proprietà del bene passi direttamente al creditore. E’ considerata vietata per evitare che si venga meno al par condicio creditorum e per tutelare il debitore (valore del bene superiore al credito). Nonostante ciò è ammesso il “patto marciano” che prevede la possibilità di trasferire il modo automatico la proprietà del bene dal debitore al creditore purché quest’ultimo paghi la differenza, al debitore, tra il valore del bene e il credito. Garanzie reali =/ garanzie personali. Le garanzie reali sono su una determinata cosa, quelle personali si riferiscono ad una persona diversa dal debitore: fideiussione [art.1936]. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale e non può eccedere ciò che è dovuto. Le garanzie personali atipiche sono garanzie autonome, ovvero obbligano il garante a pagare senza che possa sollevare opposizioni a prima richiesta del creditore. Contratti, è la figura più importante di negozio giuridico (1° fonte obbligazioni). Sono disciplinati i contratti in generale [art. da 1321] e poi i singoli contratti tipici [titolo III]. Il contratto nasce da un accordo tra due o più soggetti, dalla loro volontà di costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Si parla infatti di autonomia contrattuale perché rappresenta il mezzo attraverso il quale le parti regolano i propri interessi (derogabili) di ordine patrimoniale producendo determinati effetti giuridici. Le parti possono concludere contratti che non sono disciplinati dal codice purché nei limiti imposti dall’ordinamento, e tenendo conto dei requisiti fondamentali del contratto. Possono essere stipulati contratti atipici ai quali verranno applicate le disposizioni dei contratti in generale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto per quanto riguarda le clausole accessorie. I contratti atipici sono validi ed efficaci purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico. Si valuta se è meritevole di tutela davanti ad arbitri, che giudicheranno attraverso il lodo, se un contratto atipico regola interessi meritevoli o meno. Nei contratti atipici questa valutazione è già stata eseguita dal Legislatore, per quelli atipici il problema sussiste sono nel caso in cui sorge una contestazione. Ci possono essere contratti per i quali questa autonomia viene limitata, ovvero i contratti standard/di serie. Dove l’accettante non può apportare modifiche alla proposta, ma si limita ad accettarla così come si presenta. Per le clausole vessatorie in esso contenute, devono essere approvate per iscritto. Le clausole si Pagina 18 danno infatti per conosciute secondo l’ordinaria diligenza. Sono stati posti dei vincoli a tutela della parte debole del contratto (consumatore, Codice del Consumo) come ad esempio l’obbligo di informazione. Per i professionisti che svolgono un’attività di impresa in forma non occasionale si pone esclusivamente la tutela degli artt. 1342, 1342. Art. 36 Codice del Consumo contiene una lista nera di clausole che anche se approvate, sono comunque nulle per la tutela del consumatore, e per evitare uno squilibrio tra le parti. La formazione del contratto inizia con la proposta e si conclude con l’accettazione. E’ necessario che durante le trattative le parti si comportino secondo buona fede [art.1337] dove si distingue dalla buona fede del possesso (ignoranza di ledere l’altrui diritto), ma si riferisce a regole di condotta per evitare di ledere l’altro soggetto. Ci può essere una rottura ingiustificata delle trattative, e la parte recedente lo fa senza giusta causa; conoscenza di nullità del contratto, che secondo diligenza si doveva conoscere. Secondo buona fede ci sarà perciò il risarcimento del danno che la parte ha subito relativo alle spese sostenuti e anche alle potenziali trattative perse, essendo stata occupata nella tale. Accordo [art. 1326] è la parte fondamentale della struttura contrattuale, dato dall’incontro della volontà dei due soggetti. I soggetti (capacità giuridica e di agire) scambiano manifestazioni di volontà esteriorizzandola. E’ necessario che sia accettata entro un det. periodo di tempo, nella stessa forma richiesta dal proponente e in modo uguale. Se la proposta manca degli elementi del contratto sarà solo un’offerta (invito a proporre). Il contratto si conclude quando il proponente giunge a conoscenza dell’accettazione (principio di cognizione). Opera una presunzione [art.1335], si presumo che sia arrivata all’indirizzo del destinatario. E’ possibile che non ci sia l’accettazione ma direttamente l’esecuzione del contratto (vale come accettazione), in questo caso è necessaria la comunicazione al proponente dell’inizio esecuzione altrimenti si sarà tenuti al risarcimento del danno dato che si considera come non accettata e si può rivolgere ad altri soggetti. Può esserci una revoca sia della proposta che dell’accettazione. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, se l’accettante ha già iniziato l’esecuzione si sarà tenuti al risarcimento delle spese sostenute. L’accettazione può essere revocata se giunge al destinarla prima dell’accettazione stessa. Art. 1327 non vale per le prestazioni negative, quando l’obbligo è a carico del solo proponente, e per i quali è richiesta un’accettazione formale. Sia proposta che accettazione sono atti unilaterali ricettizi. Elementi essenziali del contratto [art.1325] sono l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma. Le trattative danno origine a rapporti giuridici, accompagnate da buona fede [art.1337]. Nel caso di stipulazione di accordi strumentali le trattative sono più vincolanti. Patto di opzione, rende più strutturale una trattativa [art.1331]. Mi obbligo a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo, sorge un obbligo di non cambiare idea. C’è un proponete con un suo atto unilaterale, nel quale qualifica la sua proposta come irrevocabile. Il patto di opzione ha per oggetto l’irrevocabilità della proposta. Proponente e destinatario si accordano con un patto nel quale il proponente mantiene fede alla proposta dietro pagamento di un prezzo (a differenza del 1329, dove è irrevocabile per agevolare il contratto). La dichiarazione della parte si considera come proposta irrevocabile. Contratto preliminare [art.1351, 2932, 2645]. E’ un contratto stipulato tra due futuri potenziali contraenti allo scopi di obbligare entrambi alla stipula del contratto definitivo. Cn il contratto preliminare le parti si impegnano a firmare poi il contratto definitivo. Il contenuto del definitivo deve essere descritto dal preliminare in modo dettagliato. Il contratto preliminare genera effetti obbligatori, l’obbligo di concludere il contratto (non reali). E’ nullo il preliminare che non viene fatto nella stessa forma del definitivo. Art. 2932, esecuzione forzata in forma specifica. Se colui che è obbligato non adempie, si può avere una sentenza per produrre tali effetti. Le parti obbligate a stipulare il contratto nel caso cambino idea, si applica il 2932. L’altra parte ottiene una sentenza che è essa stessa il contratto definitivo, producendo tali effetti qualora sia possibile e non escluso dal titolo (se Pagina 19 è escluso dal preliminare stesso, o se gli effetti non si possono più produrre). Art. 2645 stipulo il definitivo con il terzo, prima di questa norma il diritto del terzo prevaleva e non si poteva ottenere la sentenza. E’ stata introdotta per rendere trascrivibili i contratti preliminari e renderli opponibili nel confronti dei terzi. Nel caso di conflitto tra più acquirenti si fa riferimento a chi ha trascritto prima. La forma è requisito del contratto sotto pena di nullità. La forma scritta è richiesta solo per taluni contratti. Art. 1350 è un elenco con tutti i contratti che devono essere eseguiti in forma scritta. Essa ha senso in funzione delle prove, in caso di contenzioso dinanzi al giudice nel caso in cui non si possa esibire il contratto vi è nullità (atto pubblico, scrittura privata). Art. 1352, se le parti sono d’accordo a sottoporre un requisito formale, del quale il legislatore non richiede la forma scritta, è soggetto a pena di nullità. Causa del contratto [art. 1343,1344,1345], la cui mancanza comporta nullità. Nullità anche nel causo in cui la causa sia illecita, ovvero contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. I contratti tipici svolgono una funzione economico-sociale, e la loro valutazione è già eseguita dal legislatore. Causa in astratto, non si riferisce ad uno specifico contratto, ma ad un’astratta categoria di tutti quei contratti che presenta una determinata caratteristica. Non ci sono dunque dubbi sull’esistenza/liceità della causa. Il motivo della causa è illecito quando le parti lo concludono per un motivo illecito (motivi non rilevanti salvo questo caso) il motivo però espresso nel contratto assume rilevanza giuridica. Art.1353 contratto condizionale, il motivo è rilevante perché è esplicitato nel contratto. Causa in concreto, emessa in cassazione 20 anni fa, per dare evidenza alla parte delle ragioni per le quali viene stipulato il contratto. In cassazione si tengono conto di tali motivi che diventano la causa concreta. I contratti attici non hanno la funzione economica astratta ma è necessario che la causa venga valutata se meritevole di tutela o meno. I motivi interiori rimangono sempre irrilevanti a differenza dei motivi espressi che stanno alla base della stipula del contratto e assumo rilevanza nella causa. Oggetto del contratto [art. da 1346 a 1349], non viene definito dal c.c.. E’ nullo il contratto privo di oggetto. Art.1346 è necessario che l’oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. Possibile al momento della stipula del contratto, se diviene impossibile dopo la stipula vi è impossibilità sopravvenuta della prestazione [art.1463 ss]. Determinato quando alla stipula del contratto vengono indicati i contorni della prestazione e cosa ci si aspetta dai contraenti, i quali sanno il contenuto della prestazione; determinabile se verrà determinato in un momento successivo e le parti non sanno il contenuto delle loro prestazioni il quale verrà determinato successivamente in funzione di parametri prestabiliti e indicati dal contratto stesso. Effetti del contratto [art.1372], conseguenze giuridiche che scaturiscono. Il contratto ha forza di legge tra le parti nel momento della stipula, gli obblighi che nascono sono vincolanti come la legge. Non può essere sciolto salvo che per consenso di entrambe le parti o cause ammesse dalla legge ad esempio il recesso (recesso= atto unilaterale di scioglimento del contratto; rescissione= patologia del contratto genetica; risoluzione= patologia funzionale). Art. 1373 recesso. Un soggetto può recedere dal contratto fin quando non si ha iniziato l’esecuzione del tale oppure successivamente ma non ha effetto per quella parte già eseguita in caso di esecuzione continuativa/periodica. Recesso oneroso se la prestazione è già stata eseguita, ed è previsto un prezzo per la recessione (Codice del consumo, diritto di recesso). Il contratto non produce effetti nei confronti di terzi salvo nei casi stabiliti dalla legge. Principio di relatività, forza di legge solo tra le parti, salvo deroga. Produce dunque effetti riflessi nei confronti dei terzi. Ad esempio nell’acquisto di un immobile produce effetto nei confronti dei terzi dopo la trascrizione nei registri (pubblicità), ma non ha effetto nella loro sfera giuridica. Eccezione art. 1411, contratto a favore di terzi; accordo tra le parti per fare un contratto a favore di un soggetto terzo. Non è richiesta l’accettazione da parte del Pagina 20 soggetto terzo, ma è sufficiente che non rifiuti, se accetta espressamente (situazione di beneficio) diventa irrevocabile. Art. 1376 contratto con effetti reali, si perfezionano con il consenso delle parti. Contratti reali, si perfezionano con la consegna della cosa. La proprietà si acquista con consenso tra le parti e produce effetti al solo verificarsi del consenso, purché sia legittimamente manifestato. Rappresentanza (rappresentato, rappresentante e soggetto terzo)[art. da 1387]. Potere/dovere di agire in nome e per conto di un altro soggetto. Il rappresentante ha il potere/dovere di rappresentare il rappresentato nei confronti di un terso. Ha il dovere di attenersi al potere rappresentativo conferito dal rappresentante. Gli effetti si riverberano sul rappresentato con delle eccezioni. La rappresentanza diretta produce effetto diretto nei confronti del rappresentato; in quella indiretta gli effetti sono prodotti nella sfera del rappresentante che è parte del rapporto. Nella rappresentanza diretta esso deve pertanto agire in nome e per conto del rappresentato; in quella indiretta agisce in proprio nome, ma per conto del rappresentato. La rappresentanza indiretta non ha effetti immediati, ma è necessario un ulteriore negozio tra rappresentato e rappresentante in modo da trasferire gli effetti prodotti con il primo contratto tra rappresentante e terzo. Può essere conferita dalla legge (rappresentanza legale) o dall’interessato (rappresentanza volontaria). La procura è un atto unilaterale ricettizio. Il rappresentato conferisce la procura al rappresentante attribuendogli tale potere. La procura contiene l’oggetto per il quale la procura stessa è conferita. Art. 1392 forma della procura: la forma è libera, ma vincolata alla forma del contratto per la quale è conferita. Falsa rappresentanza [art.1398], può essere data da: -Abuso di rappresentanza, ovvero opero in maniera diversa rispetto a quanto detto dal rappresentato. Art.1394 conflitto di interessi, contratto annullabile. -Difetto di rappresentanza, non ho la procura ma la esercito ugualmente. -Eccesso di rappresentanza, esercito un potere diverso rispetto a quello conferitomi. Nel caso di difetto o eccesso di rappresentanza, il falso rappresentante o non ha il potere o ha ecceduto il potere conferitogli. Nel caso stipuli un contratto che non aveva potere di eseguire, è valido se il falso rappresentante era capace ma è inefficace e di conseguenza annullabile. E’ dunque previsto l’annullamento salvo la ratifica del contratto eseguita dal rappresentato che attribuisce efficacia ex post. Invalidità del contratto: contratto viziato fin dall’origine. Nullità: il vizio lo rende inidoneo a produrre effetti Annullabilità: il vizio lo rende inidoneo a produrre effetti stabili. Inefficacia, contratto nullo, non produce effetti. La nullità è considerata figura patologica insanabile a differenza della annullabilità [artt. 1418, 1425]. Nullo è il contratto che viola una norma imperativa (non derogabili dalla volontà delle parti). La nullità può essere virtuale o testuale. Virtuale fa riferimento ai primi due commi dell’art.1418, dove il contratto è nullo se contrario a norme imperative o manca uno dei requisiti del art.1325, o vi è un difetto di uno degli elementi essenziali del contratto. Può essere causato da mancanza di un soggetto o della manifestazione di volontà (=/ contratto inesistente, dove vi è dissenso tra proposta e accettazione e non vale neanche come controproposta), mancanza della causa, impossibilità dell’oggetto o illiceità della causa. Nel caso in cui un contratto sia illecito (la causa) esso è contrario a nome imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Illecita è la causa quando il contratto è il mezzo per eludere una norma imperativa. Quando è illecita la condizione è nullo il contratto nel caso che vi sia una parte forte e una debole del contratto (Codice del Consumo). La nullità è testuale, 3°comma, negli altri casi stabiliti dalla legge, casi testualmente previsti e disciplinati dalla legge e riferiti al singolo caso. Nullità speciali, hanno caratteristiche sia della nullità che della annullabilità (es violazione di una norma imperativa posta a particolare tutela). Pagina 21 Annullabilità [art.da 1425], 1°comma incapacità legale (interdetto, minore, inabilitato…), incapacità alla stipula degli atti. 2°comma, incapacità naturale (incapaci di intendere e di volere), pregiudizio per l’incapace e mala fede dell’altro soggetto. Il contratto è invalido, ma produce effetti fino a quando non è annullato. I vizi del consenso di una delle parti producono annullabilità. Art.1427 altri tipi di vizi, viziano il consenso di una persona capace: -Errore del vizio/motivo, quando a causa di un errore stipulo un contratto che senza tale errore non avrei stipulato. Errore ostativo, avrei contratto ma a condizioni diverse. L’errore deve essere riconoscibile (con normale diligenza) o essenziale (determinante per il consenso). Errore di diritto, ovvero errore su una norma malamente espressa. -Violenza, vizia la manifestazione del consenso. Minaccio la controparte per ottenere il consenso. Art.1435, caratteri della violenza; viene minacciato un male ingiusto. -Dolo, art.1439, raggiro per ottenere il consenso per indurre il soggetto a contrarre. E’ un raggiro che non arriva al livello della minaccia (violenza), ma induce la controparte a contrarre ingannandola. Il dolo può essere determinante (la parte non avrebbe contratto senza il raggiro) o incidente art.1440 (incide solo sulla manifestazione di consenso, il soggetto avrebbe contratto lo stesso ma a condizioni differenti). Il dolo determinante è annullabile, il dolo incidente non è invalido, ma obbliga chi ha raggirato al risarcimento del danno. Azioni di nullità [art.1419], atto con il quale faccio valere in giudizio la tutela dl mio diritto. Legittimazione ad agire: chiunque abbia interesse (erga omnes) Azioni di annullabilità [art.1441] viene fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo in contratto annullabile è sanabile tramite convalida/ratifica [art.1444], sanatoria ex post che è un atto unilaterale ricettizio che contiene la volontà di convalidarlo. Conversione per il contratto nullo, rendendolo un contratto differente. Nasce un diverso contratto rispetto al primo, ma che le parti avrebbero voluto sapendo che il primo era nullo. E’ necessario agire in giudizio per chiedere la nullità (sentenza dichiarativa). Per l’annullabilità la sentenza è costitutiva, il contratto produce effetti fino alla sentenza che ha poi effetto retroattivo. La nullità è imprescrittibile, l’annullabilità si prescrive in 5 anni. La prescrizione è più breve e si distingue la prescrizione dell’azione rispetto a quella dell’eccezione, si può comunque sollevare l’eccezione che si prescrive (ha funzione di contrastare la domanda dell’attore). Dopo i 5 anni chiedo l’adempimento del contratto è eccezione. Nell’annullabilità la legittimazione ad agire è relativa, non assoluta come nella nullità. Viene domandata solo dalla parte il cui interesse è previsto dalla legge. La nullità può essere rilevata d’ufficio, l’annullamento deve essere proposto dalla parte. Effetti della sentenza: art.1445 opponibilità ai soggetti terzi. La sentenza travolge gli effetti del contratto tra le parti, togliendo degli effetti che il contratto annullato ha prodotto. L’annullamento che deriva non da incapacità legale (più protetta), un terzo acquista diritti da uno dei due contraenti del contratto. Il diritto dovrebbe tornare alla parte, ma dato che vi è un terzo la sentenza non vale se acquistato in buona fede a titolo oneroso e che hanno trascritto il loro acquisto prima della sentenza di annullamento. Rescissione è una forma di invalidità insieme a nullità, annullamento e risoluzione. E’ una patologia del contratto genetica, colpiscono il contratto sin dal suo sorgere (=annullabilità e nullità). Art.1447 rescissione per stato di pericolo. Soggetto esposto ad un grave danno, che ha una necessità nota all’altro soggetto che offre un’obbligazione a condizioni inique, chiedendo un corrispettivo sproporzionato dovuto dalla gravità della condizione. Art.1448 rescissione per stato di bisogno. Sproporzione della prestazione superiore alla metà della prestazione della controparte. La parte danneggiata deve trovarsi in stato di bisogno che è di conoscenze della controparte. Pagina 22 In entrambi i casi vi è una sproporzione di valore tra le parti. Si chiede al giudice lo scioglimento del contratto con l’annullamento degli effetti. Art.1452 tutela dei terzi, sono tutti salvi. Si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto salvo il fatto costituisca anche reato, in quel caso si applica la prescrizione più lunga [art.1449]. Risoluzione. Patologia del contratto [art. da 1453]. Sono contratti che nascono validi ma nel corso della loro esecuzione si rivelano disfunzionali. Dopo la stipula si verifica una qualcosa che lo rende inidoneo a realizzare quanto dalle parti stabilito. Scioglimento delle parti dal contratto. Risoluzione per inadempimento, quando uno dei due soggetti non adempie. Si può agire dinanzi ad un giudice (modello della risoluzione giudiziale) o con lo scioglimento automatico del contratto, dove le parti si sciolgono nel caso di clausola risolutiva espressa, termine essenziale o diffida ad adempiere (modello di diritto). Nel caso di prestazioni corrispettive può la controparte chiedere o l’adempimento o la risoluzione del contratto. Art.1455 il contratto non si può risolvere se ha avuto scarsa importanza, vale solo per inadempimento grave con un interesse della controparte. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta, una delle due prestazioni diventa impossibile. Risoluzione per eccessiva onerosità, quando viene meno il rapporto di valore tra le due prestazioni. Dopo la stipula il valore di una diventa eccessivo rispetto a quello dell’altra. Condizione termine e modo Condizione sospensiva, contratto stipulato, ma sottoposto a condizione che se si avvera allora il contratto produrrà effetti. Condizione risolutiva, produce effetto subito, il contratto si scioglie se si avvera o meno il fatto. Pagina 23