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Infermieristica in Scienze Umane

INFERMIERISTICA IN SCIENZE UMANE
LAZZARIN
Quale scopo ha ciò che faccio? Cosa mi distingue dagli altri? Mi distingue il fatto che io ho delle
competenze e che so perché faccio una cosa e so come comportarmi nel caso in cui dovrebbe
esserci qualche problema. Mi distingue anche il fatto che io posso prendere delle decisioni in merito
a quello che vedo. In più essendo professionisti oltre alla possibilità di prendere decisioni dobbiamo
anche assumerci la responsabilità per la decisione presa.
Quindi l’infermiere identifica i bisogni dell’assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi, pianifica e gestisce, valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
Quale area di autonomia? Quale area di collaborazione? Io dopo aver valutato la situazione posso
prendere delle decisioni e posso decidere se agire in autonomia perché posso farlo oppure se devo
avvalermi dell’aiuto di un altro professionista.
L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
L’infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con altri operatori socio sanitari.
Di che cosa sono responsabile? Quando e fino a dove rispondo? Se sono in collaborazione con
qualcuno la responsabilità sarà condivisa, mentre se sono da solo a gestire la situazione sarò da solo
a rispondere.
L’infermiere si avvale, ove necessario, dell’opera degli operatori di supporto. L’infermiere è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
1. LA PROFESSIONE INFRMIERISTICA:
In quanto professione intellettuale, recentemente affrancatasi dai limiti dell’ausiliarietà che le norme
antecedenti alla legge 42/99 le avevano conferito, gode oggi di un notevole ampliamento dei livelli
di autonomia dell’esercizio, ma anche, parallelamente, di un ugual livello di correlate responsabilità
di natura NON SOLO assistenziale e clinica, ma anche etica deontologica e giuridica.
Greenwood: “la professione come un gruppo organizzato, in costante interazione con la società che
forma la sua matrice… attua le proprie funzioni sociali attraverso una rete di relazioni formali e
informali, e crea la propria sub cultura cercando adattamenti che costituiscono prerequisiti del
successo nella carriera.” (1957)
ATTRIBUTI DI UNA PROFESSIONE DI GREENWOOD: la professione comporta:
Autorità professionale, abilità e conoscenza esclusiva viene riconosciuta da parte del cliente
Sanzione della comunità, la società riconosce l’utilità sociale riconoscendo poteri e privilegi e
imponendo sanzioni
Codice di regola etiche, forma di auto regolamentazione a garanzia della società
Cultura professionale, valori norme e simboli
Abilità superiore, abilità intellettuale e pratica sorretta da un corpo di teoria
Formulazione della teoria: da un lato abbiamo delle professioni (avvocato, medico, infermiere)
basate su un corpo di teorie e particolari attività intellettuali; dall’altra delle occupazioni (guardiano,
facchino, bracciante) non dotate di teorie e di particolare attività intellettuali.
Corpo di teoria: insieme di tute le conoscenze riguardanti il corpo di attività professionale organizzate
in un sistema coerente. E’ un insieme di abilità precedute da un’acquisizione teorica fondata sul
metodo scientifico che assicura razionalità e fondamento conoscitivo all’esercizio professionale.
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2. AUTORITÀ PROFESSIONALE
il non professionista lavora per avventori che hanno la capacità di valutare le proprie necessità e
scelgono ciò che e’ meglio per le loro esigenze.
Il professionista lavora per dei clienti e stabilisce per loro ciò che e’ bene e male, al cliente non resta
che accettare il giudizio del professionista.
L’autorità professionale deriva direttamente dalla riconosciuta abilità dell’esercente. Questa
conferisce sicurezza al cliente e autorità al professionista.
3. SANZIONE DELLA COMUNITÀ
Per essere una professione lo stato garantisce anche una sottoscrizione che mi dice che quella
persona è un professionista sanitario ed è un infermiere. Per farlo serve l’abilitazione.
Ogni professione cerca di ottenere dalla comunità il riconoscimento della propria utilità sociale,
nonché una serie di privilegi che garantiscono la tranquillità e la rimuneratività dell’esercizio.
La principale conseguenza è il controllo della comunità sull’ammissione alla professione attraverso i
titoli e l’abilitazione.
È vietato quindi l’esercizio da chi non è abilitato pertanto i professionisti sono protetti dalla
concorrenza di estranei, quindi hanno il monopolio del settore specifico (norme esercizio).
4. CODICE DI REGOLE ETICHE
Diretto ad evitare che il professionista abusi della situazione di preminenza in cui la comunità lo pone.
Forma di auto regolamentazione che riguarda principalmente i rapporti tra professionista e cliente
e tra professionista e professionista.
5. CULTURA PROFESSIONALE
E’ basata su VALORI, NORME E SIMBOLI. Valori sono e convinzioni su cui si basa l’esercizio
professionale, le norme sono delle regole o canali per entrare nel gruppo o acquisire clienti, mentre
i simboli son le forme espressive della professionalità come ad esempio emblemi, insegne e loghi.
ALCUNE LEGGI
225/1974: è approvato l’unico regolamento riguardante le mansioni dell’infermiere personale,
della vigilatrice d’infanzia, dell’infermiere professionale specializzato, dell’assistente sanitario e
dell’infermiere generico.
502/92 riordino della disciplina in materia sanitaria (riforma aziendalistica sanitaria)
739/94 profilo professionale
42/99 disposizione in materia di professioni sanitarie (equipollenza diplomi universitari e non,
abolizione mansionario, professione infermieristica come “professione sanitaria”, definito campo
di attività della professione e criteri limite)
251/2000 disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione (classificazione figure professionali, metodologia della pianificazione assistenziale
per obiettivi, secondo livello di laurea, dirigenza infermieristica)
1/2002 legge Sirchia – disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (equipollenza diplomi,
formazione post-base)
LEGGE 502/1992
1. DECENTRAMENTO
Viene assegnato maggior potere alle regioni che hanno la responsabilità di garantire i LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza)
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Ciascuna regione individua e costituisce le nuove aziende sanitarie locali e le nuove aziende
ospedaliere
2. AZIENDALIZZAZIONE
La USL diventa azienda con una propria personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale
e tecnica.
Ogni USL coincide con il territorio di provincia ed è suddivisa in distretti.
Ogni ASL e AO ha una conduzione manageriale ed ha vincolo di bilancio:
Maggiore attenzione alla razionalizzazione delle risorse
Vertice strategico, consiglio dei sanitari, collegio dei sindacati
3. CONCORRENZA
Viene accolto il principio di libertà scelta per il cittadino tra sanità pubblica e privata.
Viene introdotto a tal proposito il concetto di accreditamento che sottostà al criterio di
finanziamento a prestazione.
4. QUALITÀ
Vengono definiti per ciascuna azienda indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni.
Viene introdotta nelle aziende la Carta dei Servizi.
Viene istituito presso ciascuna azienda l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Viene inoltre introdotto il concetto di LEA, ovvero di livelli essenziali ed uniformi di assistenza.
Rientrano in questa definizione i servizi e le prestazioni fondate su evidenze di beneficio in termini di
salute individuale e collettiva.
In questa norma si dà mandato di nominare i profili professionali delle figure socio sanitarie. Verranno
infatti a seguire emanati tutti i profili delle professioni sanitarie.
DM 739/1994
Articolo 1: l’infermiere e l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
LEGGE 42/1999
Legge che abolisce il mansionario e sostituisce la professione ausiliaria con professione sanitaria.
Articolo 1: la professione sanitaria ausiliaria è sostituita dalla professione sanitaria. Il campo proprio di
attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei profili
professionali e degli ordinamenti didattici, nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le
competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali.
LEGGE 251/2000
Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. Senza mansionario baso l mio agire su codice
deontologico, profilo professionale, formazione di base e post-base. Esistono dei criteri limite che
sono le competenze degli altri professionisti
CODICE DEONTOLOGICO DEL 1999
PREMESSA:
1.1: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione
all’Albo Professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.
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1.3: la responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto
della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
1.4: il Codice Deontologico guida l’infermiere nello sviluppo dell’identità professionale e
nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. È uno strumento che informa il
cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere.
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESIONE
2.1: il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione
essenziale per l’assunzione delle responsabilità delle cure infermieristiche.
Il nostro codice di riferimento è del 2009, ma l’anno scorso è stato chiesto di esprimersi in merito ad
una nuova versione del codice deontologico perché il nostro ruolo come professionisti cambia e
anche il contesto cambia, quindi abbiamo bisogno di un codice deontologico che si adatti a
questi cambiamenti.
CODICE DEONTOLOGICO DEL 2009
L’esigenza di ridefinire gli articoli del precedente codice deontologico, riflette l’evoluzione della
professione che, nell’arco di un decennio ha acquisito un’identità finalmente netta e definita nei
suoi contorni.
L’infermiere non è più l’operatore sanitario dotato di un diploma abilitante, come scritto nel CD del
1999, ma è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica.
Un professionista che, in quanto tale e anche nella sua individualità assiste la persona e la
collettività attraverso l’atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative,
delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti professionali e
nelle diverse situazioni assistenziali.
Conoscere la responsabilità penale,
civile e disciplinare
Le responsabilità dell’infermiere sono civile, penale, disciplinare o amministrativa e professionale.
IL FATTO
Stazione centrale di Bari, 2 settembre 1992.
Sono le 5.15 del mattino quando Davide, giovano marinaio di leva, nel tentativo di salire sul treno
già in corsa, perde l’equilibrio e cade battendo violentemente il capo sul marciapiede. In stato di
semi incoscienza viene trasportato in autoambulanza verso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari,
dove arriverà alle 5.40.
Qui, sistemato su una sedia a rotelle, viene preso in carico dall’infermiere Carlo che, forse deviato
dal torpore del giovane e dalle tracce di vomito, si convince si tratti di un ubriaco.
Il giovane viene condotto in sala di chirurgia, dove si trovano l’infermiere Andrea e il medico Mario
che, assistito dall’infermiera Anna, sta prestando cure ad una paziente con coliche renali.
Il medico Mario, senza visitare il giovane, impartisce l’ordine di chiamare uno dei due medici internisti
che si trovano al piano di sopra.
Il marinaio viene trasferito provvisoriamente in sala d’aspetto in attesa del medico internista, ma
nessuno dei tre infermieri chiama il medico, nonostante fosse estremamente agevole farlo per mezzo
di un citofono.
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Giungono le ore 6.00 e avviene il cambio turno degli infermieri: l’infermiera Anna mette al corrente
la collega Patrizia dell’accaduto e dell’ordine del medico Mario.
Anche Patrizia omette di chiamare il medico, mentre il giovane marinaio resta privo di assistenza sino
a quando, alle 8.15, un assistente di polizia in servizio al Pronto Soccorso nota che il ragazzo non dà
più segni di vita e segnala il fatto ad un medico di turno.
Davide viene così sottoposto ad una TAC dalla quale si evidenzia un esteso ematoma extra
cerebrale che, nonostante due successivi interventi chirurgici, causa il decesso del giovane dopo 4
giorni di coma.
La condotta degli infermieri è stata censurata dalla Corte; dal momento in cui è stata loro impartita
una disposizione essi hanno accolto la responsabilità delle conseguenze che avrebbero potuto
scaturire dalla non (o non tempestiva) esecuzione dell’ordine. Ovvero gli infermieri nel loro operato
hanno assunto una particolare forma di posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di
protezione che non poteva essere trasferita ai colleghi del turno successivo, dato che il compito
affidato non richiedeva che pochi secondi.
La posizione di protezione ha lo scopo di preservare, in questo caso, il bene giuridico “salute”
essendo il titolare del diritto incapace di esercitarlo autonomamente.
Per arrivare ad affermare la titolarità di una posizione di garanzia in capo agli infermieri (oltre che ai
medici) la Cassazione ha fatto riferimento agli articoli 2 e 32 della Costituzione: l’articolo 2, nel
riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, esige l’adempimento dei doveri di solidarietà anche sociale;
l’articolo 32 tutela il diritto alla salute dei cittadini e, di conseguenza, attribuisce ai professionisti
sanitari una posizione di protezione dell’integrità fisica delle persone che vengono affidate alle loro
cure, posizione che rappresenta un’articolazione del principio di solidarietà.
Da ciò discende che gli infermieri debbano questa solidarietà per l’intero tempo del loro turno di
lavoro e che non possono trasferire ai colleghi compiti a loro affidati, qualora possano agevolmente
svolgerli nel loro turno.
Dalle perizie mediche, inoltre, è emerso che se gli infermieri avessero avvertito l’internista nel
momento in cui gli fu ordinato, il giovane marinaio avrebbe avuto alte probabilità di essere salvato,
pertanto sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva degli infermieri e il decesso del giovane.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi degli infermieri nei confronti dei quali viene confermata la
condanna di omicidio colposo.
Merita menzione anche una considerazione sui compiti nella gestione di una sala d’attesa di un
pronto soccorso; il fatto oggetto della sentenza è datato 1992, anno in cui da un lato era ancora
stato approvato l’atto normativo che ha introdotto il triage di pronto soccorso. Il triage,
istituzionalizzando la figura dell’infermiere triagista, vero e proprio dominus dell’area della sala di
attesa, avrebbe permesso di individualizzare la responsabilità e non estenderla agli altri membri
dell’equipe, sempre per il principio dell’affidamento.
Non da ultimo, probabilmente, in un pronto soccorso con triage l’errore infermieristico non sarebbe
venuto in essere per molteplici motivi quali la presenza di personale dedicato, la possibilità di
rivalutare il paziente, la possibilità di intervenire prontamente durante l’aggravamento delle
condizioni del paziente.
RESPONSABILITÀ
Dal latino respondeo: offro in libagione, mi impegno, prometto
Congruenza con un impiego assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende
l’accettazione di ogni conseguenza
In diritto, situazione per la quale un soggetto può essere chiamato a rispondere della violazione
colposa o dolosa di un obbligo
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AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ non sono slegati, ma sono correlati tra loro.
L’autonomia è la possibilità di pensare ad agire liberamente senza influenze esterne.
La responsabilità è rispondere rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui. È la
consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla propria condotta.
L’aumento dell’autonomia comporta un aumento della responsabilità.
LE QUALIFICHE DI PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E
DI ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
La Legge 26 Aprile 1990 numero 86 e la successiva modifica operata dalla Legge 7 Febbraio 1992
hanno innovato la disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
Articolo 357 del Codice Penale: Nozione di Pubblico Ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono
pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Ad esempio il medico viene identificato come pubblico ufficiale, poiché porta con se’ una funzione
amministrativa che svolge con poteri autoritativi o certificativi.
In questi ultimi anni si stanno svolgendo dibattiti sul ruolo della figura infermieristica. Difatti un
orientamento giurisprudenziale sostiene la plausibilità del potere certificativo degli infermieri, nella
compilazione della documentazione infermieristica o nell’ambito del PS.
Gli incaricati di pubblico servizio sono coloro che, a qualunque titolo, prestano servizio pubblico. Per
pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata alle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici.
L’infermiere viene considerato incaricato di pubblico servizio qualora presti la sua attività presso il
SSN in quanto non sono riconosciuti e disciplinati poteri autoritativi o certificativi di questo
professionista.
Qualora presti la sua attività come libero professionista o in strutture private non convenzionale
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Ad esempio: compiti precisi nell’innovativa metodica organizzativa di soluzione delle urgenze minori
denominata see and treat laddove prevedeva, a regime, la dimissione del paziente da parte
dell’infermiere (l’infermiere viene posto da precisi protocolli a rappresentare la volontà della
pubblica amministrazione con il riconoscimento in capo alla sua figura di precisi atti amministrativi a
valenza sanitaria).
LA POSIZIONE DI GARANZIA
Articolo 40 del Codice Penale: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”.
Primo comma: nesso di causalità tra la condotta e l’evento
Secondo comma: equivalenza tra la non azione e l’omissione ai fini della configurabilità del fatto
omissivo
La ricostruzione e l’individuazione dell’obbligo di impedire l’evento è compito difficile.
OBBLIGO DI GARANZIA: obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti
previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire atti offensivi di beni altrui, affidati alla
loro tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli.
POSIZIONI DI GARANZIA:
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Posizione di protezione: ha per scopo di preservare “determinati beni giuridici” da tutti i pericoli
che possono minacciarne l’integrità (ad esempio genitori nei confronti dei pericoli verso i figli
minori)
Posizione di controllo: ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire
integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati
Il personale sanitario può per le persone che prende in carico averli entrambi.
La prima per preservare la salute, la seconda per evitare la minaccia di morte.
I professionisti sanitari hanno precisi obblighi di protezione e controllo (e di conseguenza una piena
posizione di garanzia) una volta che hanno “preso in carico” il paziente indipendentemente dalle
sottili distinzioni di competenze che possono essere ricondotte all’organizzazione interna o da mera
interpretazione letterale dei loro compiti.
Infermiere come garante dell’incolumità del paziente che non è in grado di provvedere alla sua
incolumità.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Si divide in:
Responsabilità penale
Responsabilità civile
Responsabilità disciplinare (quest’ultima per quanto riguarda gli infermieri liberi professionisti,
diventa una responsabilità ordinistico – disciplinare, in quanto è lo stesso ordine FNOPI ad avere
la titolarità dell’azione e del provvedimento disciplinare)
RESPONSABILITÀ PENALE
Obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato, è personale e non trasferibile a terzi.
DIRITTO PENALE: parte del diritto pubblico, definito complesso di norme giuridiche con cui lo stato,
mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva detta “sanzione criminale”, reprime o
previene determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che lo stato persegue.
Il diritto penale è la branca del diritto pubblico che determina in modo tassativo quei
comportamenti che sono puniti con la sanzione di una pena.
Reato  pena.
Reato: comportamento umano di azione o di omissione sanzionato con una pena.
Pena: principali e accessorie, sono sanzioni, erogate tramite un processo, comminata all’autore,
personale e proporzionata al fatto commesso.
I 3 PRINCIPI CHE ORIENTANO AL REATO:
Principio della riservatezza di legge: nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge
Principio di tassatività: la legge prevede in modo preciso, determinato e tassativo ciò che è
penalmente lecito da ciò che è penalmente illecito
Principio di irretroattività: nessuno può essere punito per un fatto, che secondo la legge del
tempo in cui è commesso, non costituisce reato
NELL’ILLECITO PENALE SI DISTINGUONO:
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Soggetto attivo o reo: autore del fatto/reato
Soggetto passivo: vittima del reato
I DUE ELEMENTI NEL REATO:
Elemento oggettivo: condotta, evento, nesso di causalità.
Elemento soggettivo o psicologico: dolo, colpa, negligenza, preterintenzione
ELEMENTO OGGETTIVO
Condotta: consiste in un’azione/omissione
Evento: risultato dell’azione o omissione, cioè la conseguenza della condotta del soggetto (per
esempio la conseguenza di una data condotta offensiva segue la morte)
Nesso di causalità: rapporto necessario che deve intercorrere tra condotta ed evento.
Il nesso di causalità è positivamente sancito dall’articolo 40 del Codice Penale: “nessuno può
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso,
da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”.
Il problema che si pone in medicina è quello relativo all’accertamento del nesso di causalità in
termini certi, posto che generalmente in ambito sanitario la maggior parte delle conoscenze è
di natura probabilistica e nessun giudizio e nessuna decisione sono certi e si ha sempre a che
fare con un grado più o meno elevato di incertezza.
ELEMENTO SOGGETTIVO O PSICOLOGICO
Principio di soggettività: non è sufficiente che un soggetto compia un fatto materiale, ma occorre
che gli appartenga psicologicamente, a seconda della volontà del oggetto abbiamo:
Dolo: si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un evento
dannoso in conseguenza di quella condotta (rappresentazione mentale anticipata). L’articolo
43 del Codice Penale specifica che un delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione e dell’omissione e da cui la legge fa dipendere
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione
o omissione. C’è poi il dolo d’impeto o dolo di proposito (premeditazione)
Colpa: non volontà di compiere il fatto che si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza,
imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi e/o regolamenti, ordini o discipline (colpa
specifica)
Negligenza: si intende un atteggiamento di trascuratezza, di mancanza di attenzione e di
accortezza, una mancanza di diligenza, un’omissione volontaria di determinate precauzioni che
il soggetto che compie il fatto conosce volontariamente non adotta. Ad esempio l’infermiere
che esegue una intramuscolo senza prima procedere alla disinfezione della cute e che causa,
con il suo comportamento, un ascesso al paziente
Imperizia: è caratterizzata da una insufficiente preparazione e capacità che un soggetto in
realtà dovrebbe avere. È una sorta di incapacità professionale
Imprudenza: è caratterizzata da un comportamento avventato di un soggetto che nonostante
il pericolo o un’alta probabilità che il suo atteggiamento produca un evento dannoso, agisca lo
stesso. In ambito sanitario l’imprudenza può assumere aspetti simili a quelli dell’imperizia, in
quanto l’imprudenza stessa può derivare da imperizia, ossia mancanza di conoscenze e di
preparazione professionale
Preterintenzione: è prevista solo per due reati (omicidio e aborto). Consiste in un singolare caso
di responsabilità di dolo misto a colpa.
Aborto: si ricorre al giudizio preterintenzionale, quando con azioni dirette a provocare lesioni, si
cagiona come effetto non voluto l’interruzione della gravidanza.
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Omicidio preterintenzionale: si verifica quando il soggetto che compie il reato vuole compiere
un reato minore (lesioni o percosse) e da questo suo comportamento deriva come conseguenza
non voluta, la morte della persona
LE SCRIMINANTI O ESIMENTI
Sono cause oggettive di esclusione del reato. In date circostanze il soggetto compie un fatto/reato,
ma l’ordinamento giuridico considera tale fatto “non punibile”.
Sono tassativamente previste dal codice penale e sono:
Consenso dell’avente diritto (articolo 50 cp)
Esercizio di un diritto (articolo 51 cp): ad esempio diritto di cronaca giornalistica
Adempimento di un dovere (articolo 51 cp)
Legittima difesa (articolo 52 cp)
Uso legittimo delle armi (articolo 53 cp): in capo solo a soggetti determinati come pubblici ufficiali
nell’adempimento di un dovere
Stato di necessità (articolo 54 cp)
Stato di necessità: articolo 54 del Codice Penale “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionale al pericolo”.
Implica una situazione di pericolo e una condotta lesiva da parte del soggetto che versa in
pericolo
Il pericolo deve essere attuale e il danno alla persona deve essere grave
Il fatto lesivo deve essere proporzionato al pericolo
Es. in ambito chirurgico, il chirurgo prende decisioni che potrebbero portare alla morte della persona.
LE CIRCOSTANZE DEL REATO
Sono elementi accessori del reato e come tali non incidono sull’esistenza del reato, ma incidono
sulla sua gravità e comportano una modificazione della pena.
Reato semplice  reato circostanziato, aggravato o attenuato.
Le circostanze possono essere:
Comuni e speciali: a seconda che siano applicabili ad un numero indefinito di reati, con i quali
non siano incompatibili oppure siano applicabili solo ad un reato in particolare
Aggravanti o attenuanti: a seconda che la loro applicazione comporti un inasprimento o
un’attenuazione della pena
Tra le circostanze aggravanti comuni ai fini dell’esercizio della professione infermieristica, soprattutto
nei casi di dolo professionale (dove l’infermiere vuole commettere un reato):
Articolo 61:
Punto 1: per motivi abietti o futili
Punto 4: l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone
Punto 5: l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa
Punto 9: l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, ovvero alla qualità del ministro di culto.
A tutela dell’infermiere come possibile vittima di reati il punto 10 parla di fatto commesso
contro pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio
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Parliamo di circostanze attenuanti comuni (diminuzione della pena) l’articolo 62 punto 1 parla di
motivi di particolare valore morale o sociale.
Mentre per le attenuanti generiche l’articolo 62 bis dice che il giudice può applicare quando il fatto
è avvenuto in presenza di circostanze diverse da quelle già viste, e che ritenga siano tali da
giustificare una diminuzione della pena
LA PENA
È la sanzione che l’ordinamento giuridico commina all’autore del reato o reo.
La pena viene erogata mediante un processo.
Solo lo stato può erogare le pene.
Le caratteristiche della pena sono: è personale, deve essere proporzionata, deve essere legale
(prevista dalla legge).
PENE PRINCIPALI:
Pena di morte: che è stata abolita con la legge 13 Ottobre 1996 ed è stata sostituita
dall’ergastolo. Il nostro ordinamento non la ammette come pena ordinaria nelle leggi di pace
Ergastolo: privazione della libertà personale a vita; l’ergastolo può essere ammesso alla
liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena
Reclusione: privazione della libertà personale da 15 giorni a 24 anni
Arresto: privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni
Multa: consiste nel pagamento allo stato di una somma non inferiore a lire 10.000 né superiore a
lire 10.000.000
Ammenda: pagamento di una somma non inferiore a 4000 lire né superiore a 2.000.000 lire
PENE ACCESSORIE: possono seguire ad una pena principale e possono essere irrogate solo in seguito
ad una sentenza che condanna ad una delle pene sopraelencate:
Interdizione dai pubblici uffici: privazione di ogni diritto politico di ogni pubblico ufficio o incarico
Interdizione di una professione o arte: perdita temporanea
Sospensione dall’esercizio di una professione o arte
LEGGE BALDUZZI
Decreto Legge 13 Settembre 2012 numero 158, convertito, con modificazioni, in Legge 8 Novembre
2012 numero 189: “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute”.
Affronta il tema della responsabilità professionale sanitaria con il dichiarato tentativo di arginare i
comportamenti di medicina difensiva dovuti alla litigation explosion, che ha caratterizzato non solo
in Italia, l’ambiente sanitario.
Numerose denunce rispetto all’ambito sanitario, hanno creato la cosiddetta medicina difensiva, che
tende a difendere alcune categorie o realtà .
La legge recita: “l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si
attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde
penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo”.
Il professionista deve comunque attenersi ad indicazioni e criteri scientifici.
Esenzione della responsabilità penale: nel caso in cui il professionista sanitario, pur commettendo un
errore causativo di danno, agisce con colpa lieve e seguendo linee guida e buone pratiche.
L’esenzione scatta solo in caso di violazione delle regole di perizia che scaturiscono delle linee guida
e non anche dalla negligenza e dell’imprudenza, e solo per colpa lieve.
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Il problema di questa legge era che non c’era una definizione di linee guida e buone pratiche.
LEGGE GELLI (no slide, copiato dalla parte di medicina legale)
Con questa legge si è tentato di chiarire le idee che erano abbastanza confuse dopo il decreto
Balduzzi e soprattutto si è focalizzata grandemente l’attenzione sulla sicurezza.
La legge per prima cosa ha introdotto il concetto di sicurezza e ha sollevato il problema della
sicurezza della corretta e completa attività di risk management della struttura sanitaria perché
anche la sicurezza, oltre alla salute, è diventato un diritto del paziente.
Poi quello che ci interessa sottolineare di questa legge è l’articolo 6: questo articolo ha introdotto un
nuovo articolo in tema di lesioni personali e omicidio colposo correlato ad ipotesi di responsabilità
professionale (che è il 596 che parla di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario). Che cosa ci dice questo articolo? Ci dice che quando l’evento si verifica per imperizia, la
punibilità è esclusa se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di linee guida le buone pratiche clinico
assistenziali risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Quindi c’è stato un tentativo di
escludere la punibilità del professionista sanitario.
Il decreto Balduzzi non parlava di imperizia, imprudenza e negligenza, quindi molti pensavano che
l’articolo potesse essere valido solo per imperizia perché le altre due non sono tollerabili in un
professionista sanitario, ma in realtà era stata applicata per tutti e 3 gli aspetti della colpa grave.
Invece adesso con la legge Gelli –
Bianco la depenalizzazione c’è solamente se si è agito con imperizia. L’importante è che vengano
rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o, in loro mancanza, le buone pratiche
assistenziali.
Il problema qui è che se con Balduzzi poteva essere utilizzata qualsiasi linea guida, con questa legge
non è più così, infatti ad Aprile era stato fatto un successivo decreto ministeriale in cui si specificava
chi era autorizzato a pubblicare le linee guida e dava delle indicazioni sul modo in cui andavano
scritte e pubblicate. Le linee guida che abbiamo adesso sono veramente poche, quindi siamo in
carenza di linee guida da applicare. Quindi probabilmente il giudice terrà buone anche le altre linee
guida.
In più con questa legge è stato chiarito a chi va applicato il concetto di responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, infatti la legge ha stabilito all’articolo 7 che la struttura risponde a titolo di
responsabilità contrattuale; il professionista sanitario dipendente risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale, quindi è il paziente che deve dimostrare tutto. Questo è stato deciso per far sì che
il paziente danneggiato si rivolga contro la struttura perché in tema di onere della prova è facilitato
e per far sì che ci siano meno cause che siano dirette al professionista sanitario, che così eviterà di
ricevere continuamente pratiche di medicina difensiva.
Altri aspetti meno vantaggiosi di questa legge sono: c’è un aggancio per quanto riguarda il
risarcimento del danno innanzitutto a verificare l’entità dell’atteggiamento compiuto, ma
l’aggancio è agli articoli 138 e 139 delle assicurazioni che valutano il valore del risarcimento � da
quando è entrata in vigore la legge c’è stata una riduzione del risarcimento al paziente.
L’altro aspetto è che comunque il professionista sanitario deve essere coinvolto nel caso in cui ci sia
una situazione che lo vede coinvolto per cui il paziente si è rivolto al nosocomio ed è previsto che se
il paziente ha agito con dolo o colpa grave, la struttura, che dovrà risarcire il paziente potrà rivalersi
e chiedere solo parte del risarcimento al professionista perché la legge stabilisce che può essere
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richiesta la maggior retribuzione lorda del soggetto nell’anno in cui è stato commesso il fatto (o
eventualmente l’anno prima o l’anno dopo) moltiplicato per il triplo.
PRINCIPALI REATI IMPUTABILI ALL’INFERMIERE
Esercizio abusivo di professione
Rivelazione del segreto professionale
Omissione di soccorso
Lesioni personali
Abbandono di persone minori o incapaci
Violenza sessuale
Detenzione somministrazione di medicinali guasti
Omissione di referto
Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio
Rifiuto di atti d’ufficio
Omicidio
Sequestro di persona
Interruzione pubblico servizio
Violenza privata
RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO
Articolo 328 del Codice Penale: “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di
ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni”.
Il rifiuto presuppone una richiesta.
L’operatore vincolato contrattualmente da un obbligo di intervento (pronta disponibilità o
reperibilità)  mi rifiuto di raggiungere il posto di lavoro.
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Articolo 348 del Codice Penale: “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa”.
È una “norma penale in bianco” che presuppone e rimanda ad alte disposizioni che
determinano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito, ed è
quindi abusivo, l’esercizio dell’attività protetta
Non esclude il reato: la gratuità della prestazione e il consenso del destinatario
È sufficiente anche il compimento di un’isolata prestazione professionale
L’attività infermieristica si connota da tre criteri guida e due criteri limite
Criteri guida: contenuti nel profilo professionale, formazione di base e post base ricevuta e dagli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea
Criteri limite; competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco
delle specifiche competenze professionali
Accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 29 Aprile 2010, gazzetta ufficiale numero 121 del 26 Maggio 2010.
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Il provvedimento affronta il problema della tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non
ospedalizzato eseguita da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti.
L’accordo stabilisce:
Che la tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare, dei pazienti tracheostomizzati che
necessitano di assistenza continua, può essere effettuata da familiari o altri soggetti deputati
all’assistenza previo prescrizione medica
Che i familiari o gli altri soggetti deputati all’assistenza siano adeguatamente formati, da
personale del SSN, sia sul piano teorico che pratico
Che il nominativo del destinatario della formazione, completata la stessa, sia annotato nel
fascicolo del paziente
SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI FARMACI GUASTI O IMPERFETTI
Articolo 443 del Codice Penale: “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o
somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa”.
La norma tutela solo i farmaci e non i presidi sanitari (ad esempio: non rientrano deflussori per
fleboclisi, siringhe, aghi).
Per farmaci guasti devono intendersi quei medicinali che si sono alterati per qualsiasi causa, come il
normale deperimento, la vetustà, la fermentazione.
Per farmaci imperfetti si intendono sia il medicinale non preparato secondo le prescrizioni scientifiche
o nel quale non si siano verificate tutte le condizioni per evitare, nei limiti del possibile, ogni pericolo
nel suo uso o per renderlo idoneo al suo scopo, sia il medicinale che pur essendo guasto, sia difettoso
per qualsiasi altra causa.
RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 622 del Codice Penale: “chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o
della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da 30 euro a 516 euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa”.
Segreto: fatti e circostanze che l’assistito ha interesse a non far conoscere, perché la loro
conoscenza rappresenterebbe o potrebbe rappresentare per lui una causa di danno.
Sono tenuti al segreto non solo i professionisti, ma anche coloro che vengono a conoscenza in virtù
del proprio stato (stato di studente, familiari del professionista), della propria arte (infermiere
generico, OTA), del proprio ufficio (impiegati).
Giusta causa di rivelazione: obblighi di denuncia derivanti da disposizione di legge (malattie infettive,
delitti che prevedevano reati perseguibili d’ufficio e per i quali sia obbligatorio il referto).
Due circostanze escludono la sussistenza del reato:
Consenso dell’assistito alla rivelazione
Trasmissione del segreto
Divulgazione di un fatto noto (non è un segreto): ad esempio l’ammissione in regime di
ricovero in ospedale, non è quindi soggetto a tutela rivelare il nome dei ricoverati in
ospedale.
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Richiamo espresso al segreto professionale (da tutelare quindi in situazioni particolari):
Interruzione volontaria di gravidanza (articolo 21, legge 22 maggio 1978 numero 194)
Tossicodipendenza: DPR 9 ottobre 1990 numero 309; riconosce al tossicodipendente che si
sottoponga ad un programma terapeutico e socio riabilitativo presso un SERT il diritto
all’anonimato
AIDS (articolo 5 legge 5 giugno numero 135): comunicazione dei risultati di accertamenti
diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona
cui tali esami sono riferiti
Violenza sessuale: legge 20 febbraio 1996 numero 66, ha inserito nel terzo libro del codice penale
al titolo bis; articolo 734 bis: punisce chiunque divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione
di massa, le generalità, l’immagine della persona offesa senza il suo consenso
Trapianti: legge 1 aprile 1999 numero 91 articolo 18: il personale sanitario e amministrativo
impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l’anonimato dei dati
relativi a donatore e ricevente
Non e’ solo un obbligo giuridico, ma il CD richiama a rispettare il segreto professionale “non solo per obbligo giuridico ,m
a per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona“.
RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO
Articolo 326 del Codice Penale: “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio,
che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si
applica la reclusione fino ad un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a 5 anni.
Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”
Il segreto d’ufficio vincola l’infermiere non in virtù della sua professione, bensì in quanto riveste la
qualifica di “incaricato di pubblico servizio”.
Il reato si commette anche in assenza di un qualsiasi danno all’amministrazione, è sufficiente la
rivelazione del segreto.
OMISSIONE DI SOCCORSO
Articolo 591 del Codice Penale: “chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni 10, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando
un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta
condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte,
la pena è raddoppiata”.
Si concretizza in 3 distinte fattispecie:
La mancata prestazione del soccorso diretto o indiretto
L’insufficiente prestazione del soccorso in rapporto ai bisogni del pericolante e delle concrete
possibilità soccorritrici (di luogo, di tempo, di capacità tecniche, di mezzi disponibili del
rinvenitore)
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La ritardata prestazione del soccorso in rapporto alle effettive possibilità di intervento soccorritore
costantemente tempestivo



L’infermiere che trova una persona in pericolo come comune cittadino  omissione di soccorso
Infermiere operante nelle Aziende del SSN che abbandoni il malato o il reparto  reato di
abbandono di persone minori o incapaci e se da questo ne deriva la morte anche del reato di
cui all’articolo 591
Infermiere che sia chiamato a soccorrere proprio perché egli è un infermiere, un pericolante e
non vi si rechi  in questo caso sia egli un esercente un servizio di pubblica necessità o incaricato
di pubblico servizio non risponderà di alcun reato se non ricorreranno gli ambiti dell’omissione di
soccorso (che nel caso di specie non ricorrono, in quanto la giurisprudenza prevalente ritiene,
come abbiamo visto, che per commettere il reato bisogna imbattersi, ovvero trovare)
OMISSIONE DI REFERTO
Articolo 365 del Codice Penale: “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza ad opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il
quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità indicata nell’articolo 361,
è punito con la multa fino a 516 euro. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe
la persona assistita a procedimento penale”.
Referto: denuncia obbligatoria che ha lo scopo di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria
“tutti i fatti lesivi dell’integrità psicofisica che configurino un delitto perseguibile d’ufficio”.
Secondo il codice penale, i reati si distinguono per gravità in:
Reati perseguibili d’ufficio (quando abbiamo gravità tale da rappresentare un danno per la
collettività e per i suoi beni)
Reati perseguibili a querela di parte (quando il danno sia strettamente individuale e competa al
leso l’iniziativa di promuovere l’azione giudiziaria)
I maggiori reati perseguibili d’ufficio:
Omicidio
Lesioni personali dolore
Tutti i reati che rivestono una certa gravità
L’obbligo del referto non sussiste per il reato d’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato,
attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto
I maggiori reati perseguibili a querela di parte:
Delitto di percosse
Delitto di violenza carnale e delitto di atti di libidine violenti (oggi unificati nel reato di violenza
sessuale)
OMICIDIO
Omicidio: è previsto in tre diverse forme dal cp
• Omicidio volontario (doloso, punito in modo pù grave)
• Omicidio colposo (tipico della colpa professionale, punito in modo meno grave); l’evento si
verifica ugualmente a causa di negligenza, imperizia e imprudenza, ovvero per inosservanza di
leggi, ordini, regolamenti e discipline.
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• Omicidio preterintenzionale: il soggetto che commette il reato vuole compiere un reato minore
(esponi o percosse) da cui deriva però, come conseguenza non voluta, la morte della vittima
Omicidio colposo - art. 598 cp: chiunque cagione per colpa la morte di una persona èpunito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
LESIONI PERSONALI
art. 582 (forma dolosa) e art. 590 (nella forma colposa)
Chiunque cagione ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o
nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima
parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Le lesioni si possono classificare in base alla durata della malattia in:
• Lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso
il delitto è perseguibile a querela della persona offesa).
• Lesione personale lieve: quando la malattia ha una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore
ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d’ufficio e perciò sussiste per il medico
l’obbligo di referto)
• Lesione personale grave: se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni supera i 40 giorni o dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore ai 40 giorni; o un indebolimento permanente di un senso o di un organo.
• Lesione personale gravissima: dal fatto deriva una malattia rettamente o probabilmente
insanabile: la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero
la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
SEQUESTRO DI PERSONA
Articolo 605 del Codice Penale: “chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la
reclusione da 6 mesi ad 8 anni”.
La pena è della reclusione da 1 a 10 anni se il fatto è commesso:
In danno di un ascendente, di un discendente o di un coniuge
Da un pubblico ufficiale, con abuso di poteri inerenti la sua funzione
In ambito sanitario questo reato può essere commesso da medici e infermieri soprattutto in area di
salute mentale o nel trattamento delle tossicodipendenze, ad esempio con contenzione.
VIOLENZA PRIVATA
Articolo 610 del Codice Penale: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare
o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”.
Ad esempio abuso della contenzione fisica; trattamenti sanitari di competenza infermieristica operati
senza il consenso del paziente.
ABBANDONO DI PERSONE O INCAPACI
Articolo 591 del Codice Penale: “chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero
una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 5 anni”.
ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO … RITARDO O ASSENZA DEL COLLEGA AL CAMBIO TURNO
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Se l’azienda (intesa come tutti i dirigenti coinvolti) non provvede al cambio o il collega neanche
avverte della propria malattia (il che lo rende passibile di provvedimento disciplinare e/o rinuncia
penale) si è obbligati a coprire il turno fino alla durata massima di 13 ore.
L’obbligo non è esercitabile se da tale comportamento possono derivare danni a minori o invalidi,
purchè dimostrabili. (L’esempio classico è quello dei figli che escono dalla scuola e si devono andare
a prendere).
Oltre il termine delle 13 ore si è autorizzati/obbligati a lasciare il posto di lavoro. La responsabilità,
avendo provveduto a comunicarlo nei tempi e nei modi corretti, ricade esclusivamente sul
Coordinatore, sul Dirigente Infermieristico o sull’azienda (a chi è stato comunicato e non ha
provveduto).
INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO
Articolo 340 del Codice Penale: “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio
di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”.
I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
VIOLENZA SESSUALE
Legge 15 Febbraio 1996 numero 66: ha introdotto i nuovi articoli 609 bis e 609 decies: “chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.”
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto
Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
Articolo 609 Ter: circostanza aggravanti.
La pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:
Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici
Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa
Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio
Su persone comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale
Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore
All’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa
Nei confronti di donna in stato di gravidanza
Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,
ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza
convivenza
Se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l’attività
Se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave
La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non
ha compiuto gli anni 10.
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Responsabilità civile
Obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato. È trasferibile a terzi.
DIRITTO CIVILE
Ha diversa finalità rispetto al diritto penale (diritto pubblico che punta a reprimere le violazioni
dell’ordine giuridico Generale mediante punizioni/pene).
Il diritto civile è una branca del diritto privato e si pone come finalità la tutela degli interessi privati e
la reintegrazione del diritto leso.
Uno stesso fatto può essere fonte sia di responsabilità civile che di responsabilità penale.
Elemento peculiare è la valutazione del danno e del conseguente risarcimento.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
Articolo 1218 del Codice Civile: è in relazione alla violazione di un precedente e specifico rapporto
obbligatorio, stipulatosi prima del verificarsi dell’evento dannoso. Ad esempio l’amministrazione
dell’azienda ASST risponde verso i pazienti con responsabilità contrattuale.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
È la responsabilità più generale.
Articolo 2043 del Codice Civile: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
Vi sono 2 eccezioni: non è responsabile chi cagiona danno altrui per legittima difesa o per stato di
necessità.
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso l’illecito.
STATO DI NECESSITÀ
Nel diritto penale lo stato di necessità permette di non scontare la pena, mentre nel diritto civile non
è così.
Tutte le volte che una persona è costretta a salvare sé o gli altri da un pericolo attuale di un danno
grave alla persona.
In questo caso non si può richiedere un risarcimento danni alla persona che ha causato il danno,
ma al danneggiato “è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del
giudice”.
Diritto penale  stato di necessità  reato non punibile.
Diritto civile  stato di necessità  si è liberati dall’obbligo di risarcire il danno, ma è dovuta
un’indennità, la cui misura come afferma il codice è rimessa all’apprezzamento equo del giudice.
Ad esempio: contemporanea richiesta di mezzi terapeutici limitati, quali macchinari di rianimazione
o organi da trapiantare.
Naturalmente nel fare questo atto io dovrò giustificare questa scelta in base ad esempio alla:
maggiore idoneità clinica e, a parità, maggior urgenza o priorità temporale della richiesta.
RISARCIMENTO DEL DANNO
È fondato principalmente su due articoli:
Articolo 2043 del Codice Civile: riconosce in linea generale il diritto di risarcimento del danno ingiusto,
non distinguendo tra danno patrimoniale e non patrimoniale, ricomprendendoli entrambi come
conseguenza della lesione dell’interesse giuridico.
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Articolo 2059 del Codice Civile: introduce una speciale disciplina per il danno non patrimoniale
limitandolo ai casi previsti dalla legge. In pratica era riconosciuto il diritto al risarcimento solo come
conseguenza della commissione di un reato. In sostanza il danno patrimoniale derivante da reato si
sostanziava con il danno morale.
Tradizionalmente però il risarcimento del danno presuppone una valutazione strettamente
economica del danno subito.
Il riconoscimento delle pure conseguenze derivanti dal danno lasciavano però del tutto sfornito il
vero danno alla salute. Vi sono due tipi di danno:
Danno biologico: danno che viene procurato alla persona e alla sua salute. È stato
patrimonializzato dalla giurisprudenza, cioè trasformato in termini economici, anche se non
incide sulla capacità di produrre reddito/suscettibilità di valutazione medico legale
Danno esistenziale: per dare importanza alla parte non visibile, ma che è comunque da risarcire.
Attiene alla tutela delle attività realizzatrici della persona (modificazione della vita quotidiana
arrecata, in senso peggiorativo dell’evento lesivo (può colpire affetti familiari – perdita di un
prossimo congiunto, la possibilità di avere un figlio, la lesione invalidante del congiunto, la lesione
a procreare, o il mondo del lavoro – azioni conseguenti al mobbing, demansionamento)
E L’INFERMIERE?
Articolo 2236 del Codice Civile: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La
colpa professionale è graduabile tra colpa lieve e colpa grave.
Articolo 2229 del Codice Civile: la legge determina le professioni intellettuali (2068, 2956 numero 5)
per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accreditamento dei
requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli
iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge
disponga diversamente.
L’iscrizione all’albo ha carattere di accentramento costitutivo di uno status professionale.
L’omessa iscrizione determina la nullità del contratto con il venir meno del diritto al compenso.
COPERTURA ASSICURATIVA
I dipendenti del SSN sono sempre coperti da polizze assicurative o comunque non rispondono
civilmente del loro operato nel caso di colpa lieve.
Nel caso di riconoscimento di colpa grave o di casi di dolo, il dipendente viene chiamato a
rispondere personalmente o l’aziona può attivare il principio di rivalsa.
Il CCNL integrativo del 2001 parla di polizza aggiuntiva con compartecipazione dei dipendenti alla
spesa.
I liberi professionisti hanno l’obbligo di contrarre una idonea assicurazione per i danni esercitati
dall’attività professionale.
La responsabilità di chi sorveglia o insegna non esclude la responsabilità dell’allievo, la quale
concorre solidamente con quella del sorvegliante  non ci troviamo in una “campana di vetro” e
possiamo essere tutelati al 100%, ma nel caso di responsabilità penale e civile rispondiamo insieme
al nostro ADT.
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Responsabilità disciplinare
Grava sul pubblico dipendente per la violazione di doveri di servizio, indipendentemente dal fatto
che la condotta tenuta o gli eventi da essi cagionati abbiano prodotto un danno economicamente
valutabile dall’ente pubblico.
Anche questo c’è già per gli studenti infermieri perché anche l’università può esercitare una sorta di
rivalsa e dire che lo studente ha prodotto un danno e quindi chiedere un rimborso.
La responsabilità disciplinare è regolata da disposizioni previste sia nei contratti di lavoro (contratto
collettivo nazionale di lavoro del 20 settembre 2001) sia in norme statali e comporta sanzioni di
carattere amministravo (fino al licenziamento), erogate con un provvedimento interno, che possono
essere comminate dai datori di lavoro pubblici o privati come conseguenza del rapporto di impiego.
Il CCNL ha una durata triennale.
Per stipulare un contratto di lavoro si deve prendere in considerazione anche l’ARAN e facendo delle
contrattazioni si cerca di arrivare ad un risultato, anche se non sempre è facile questo processo.
Oltre al contratto di lavoro sono importanti anche le norme statali  il datore di lavoro se verifica
un’anomalia deve richiamare il dipendente per dirgli che è successa una determinata cosa e che
quindi la persona è sottoposta ad un provvedimento disciplinare.
Nel pubblico impiego le principali NORME DI RIFERIMENTO sono gli articoli 54 e seguenti del DL.g.s del
20 marzo 2001 numero 165 che prevedono:
Per i dipendenti pubblici si applicano l’articolo del codice civile sulle sanzioni disciplinari e
l’articolo della legge sullo statuto dei lavoratori
La tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti
collettivi
Ciascuna amministrazione individua l’ufficio competente per i Provvedimenti Disciplinari
Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato
previa tempestiva contestazione al dipendente, che viene sentito a difesa con l’eventuale
assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale
Con il consenso del dipendente la sanzione può essere ridotta, ma in tal caso non può essere più
impugnata
Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione disciplinare può impugnarla con il ricorso al giudice
del lavoro
Il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità ha definito le seguenti SANZIONI:
Rimprovero verbale
Rimprovero scritto (censura)
Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi
Licenziamento con preavviso
Licenziamento senza preavviso
Il decreto legge 150 del 2009 (Riforma Brunetta) ha introdotto delle innovazioni rispetto ai
provvedimenti disciplinari.
20
Dalla lettura degli articoli si evincono le nuove competenze attribuite ai responsabili di struttura
organizzativa, con qualifica dirigenziale, relativamente ai procedimenti a carico del personale
dipendente del comparto, anche in posizione di comando o di fuori ruolo.
FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA
Decreto legislativo 116 del 20 Giugno 2016.
“Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in
essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di
lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta
attiva o omissiva la condotta fraudolenta”.
Per questo caso è prevista la sanzione di licenziamento senza preavviso per la “falsa attestazione
della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di riferimento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
LIBERO PROFESSIONISTA
Si parla di responsabilità ordinistico – disciplinare perchè in caso di danno viene chiesto al
collegio/ordine di esprimersi in queste situazioni.
Norme ordinistiche
Codice deotnolgico
Contratto
Codice civile
21
Responsabilità professionale
L’agire professionale comprende i seguenti aspetti:
Decreto del ministero della sanità 739 del 1994: profilo dell’infermiere
Legge 42 del 1999
Codice deontologico 1999/2009
Legge 251 del 2000
Ordinamenti didattici
IL CASO
La vicenda nasce all’interno di un reparto di degenza a fronte della prescrizione medica di un
farmaco, non nuovo alle cronache giudiziarie di responsabilità professionale, il cloruro di potassio.
Un medico prescrive senza diluizione un certo dosaggio di cloruro di potassio (non possiamo essere
più precisi in quanto la sentenza non lo specifica) che, secondo i protocolli in uso, sarebbe dovuto
essere diluito in 500 ml di soluzione fisiologica. Tale somministrazione ha portato alla morte del
paziente.
Di chi è la colpa?
In primo grado il Tribunale di Carrara ha condannato il medico e assolto l’infermiera.
In secondo grado la Corte di appello di Genova, con sentenza confermata in cassazione, riconosce
la responsabilità anche dell’infermiera affrontando una serie di questioni attinenti proprio al rapporto
medico/infermiere che vale la pena di approfondire e in particolare:
A. Se competesse o meno all’infermiera il controllo sulla prescrizione medica o se debba
considerarsi come figura puramente esecutrice
B. Se avesse pregio l’argomento, utilizzato in primo grado, sulla asserita inesperienza dell’infermiera
in merito alla somministrazione dei farmaci per via endovenosa
C. Se in caso di prescrizione errata fosse possibile o dovesse l’infermiera disattendere la prescrizione
operata dal medico
Per quando riguarda il punto B la corte di appello di Genova riconoscendo la corresponsabilità
dell’infermiera ha stabilito che “doveva appartenere al bagaglio professionale dell’infermiera stessa,
all’esito di un percorso formativo che comprendeva 30 ore di farmacologia e 140 + 190 ore di
tecniche infermieristiche, la conoscenza della portata letale di una iniezione di cloruro di potassio
non diluito”.
Per quanto riguarda i punti A e C i giudici liguri si domandano se l’infermiera avesse i dovere di
“disattendere o sindacare” le prescrizioni terapeutiche indicate dal medico. Su questo i giudici liguri
si spingono decisamente in avanti in quanto hanno riconosciuto in capo all’infermiera una
“possibilità di deliberazione sulla prescrizione di per se stessa erronea o incompleta con il
conseguente onere di adeguarne l’esecuzione ai protocolli medici vigenti e che egli abbia la
possibilità di conoscere”.
Quindi secondo le indicazioni della Corte di appello di Genova “sarebbe stato sufficiente,
nell’eseguire una prescrizione medica – errata non nella sua sostanza (la somministrazione di cloruro
di potassio), ma nella mancata previsione della diluizione nella soluzione fisiologica – aggiungervi
tale accorgimento, per rendere innocua e corretta la terapia”.
La conclusione viene di conseguenza: l’infermiere non è “mero esecutore materiale delle prescrizioni
impartire dal personale medico”, possedendo una professionalità e una competenza che “gli
22
consentono, se del caso, di chiedere, quantomeno, conferma della esattezza di una determinata
procedura terapeutica, tanto più se essa è di una erroneità e pericolosità” particolarmente evidente
come nel caso di specie.
Pe la prima volta quindi in una sentenza si stabilisce che per non incorrere in responsabilità diventa
compito dell’infermiere intervenire direttamente sulla prescrizione medica “errata o incompleta”
non meramente disattendendola, bensì integrandola e modificandola per ricondurla ai protocolli in
uso. Con questa operazione non si sarebbe verificato l’evento tale.
La corresponsabilità dell’infermiera è quindi palese in quanto “mancò di rilevare”, avendone la
conoscenza, “l’inesattezza o la grave incompletezza della procedura terapeutica richiestale” dal
medico. Il tutto, ovviamente non esenta da responsabilità il medico sul quale continua a gravare
“l’onere di impartire una prescrizione terapeutica precisa e completa tanto più in presenza di effetti
letali quali sono quelli che, inesorabilmente, discendono dall’introduzione improvvisa di cloruro di
potassio non diluito nell’organismo”.
Corresponsabilità dunque e non responsabilità esecutiva, tesi per la quale si è battuta la difesa del
medico che ha sostenuto la doverosità della diluizione del farmaco da parte dell’infermiera
indipendentemente dalla prescrizione medica.
A queste considerazioni la Corte di cassazione aggiunge che nel processo di somministrazione dei
farmaci “l’infermiere lungi dall’esaurire il proprio apporto nella mera esecuzione materiale della
terapia prescritta, proprio perché in possesso di professionalità e competenze specifica, non può
esimerci, ove si presti il caso, dalla opportuna interlocuzione con lo stesso medico, al fine di ricevere
conferma della correttezza della prescrizione”.
La posizione di responsabilità del medico viene ribadita con nettezza in quanto, a fronte di un
farmaco dagli esiti potenzialmente letali come il cloruro di potassio introdotto direttamente
nell’organismo, doveva dare precise indicazioni sulla diluizione. Tra l’altro il medico ha alterato la
cartella clinica aggiungendo in modo postumo un’insufficiente indicazione di diluizione di 100 ml
quando, invece, secondo protocolli doveva essere di 500 ml trovando anche i rigori di una
condanna penale per l’inutile falso documentale.
Quindi la prescrizione medica di farmaci è un atto professionale attraverso il quale un medico indica
all’infermiere gli usuali elementi che compongono la prescrizione: il nome del farmaco, il dosaggio,
la forma farmaceutica, la via di somministrazione, l’orario e la durata complessiva della terapia.
In caso di prescrizione incompleta, errata o insufficiente è dovere dell’infermiere intervenire in modo
interlocutorio e, se del caso, integrare la prescrizione medica. Questo in estrema sintesi il sunto della
vicenda giudiziaria che commentiamo e la giurisprudenza più recente.
Rimangono una serie di considerazioni in relazione alla tipologia di farmaco, di uso comune o
specialistico, il corretto o l’inusuale dosaggio, l’abnormità del dosaggio o un sovradosaggio, le
condizioni specifiche del paziente che determinano l’obbligatorietà o la facoltà del
comportamento infermieristico rispetto alla prescrizione medica. Sempre più comunque
responsabilità di equipe e sempre meno responsabilità del singolo.
23
LEGGE GELLI N 24 ° del 2017 – disposizione in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Parla di sicurezza delle cure e del rischio clinico
Articolo 1: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività.
La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prescrizioni sanitarie e l’utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche
e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in
regime di convenzione con il SSN.
L’articolo 1 assume i principi della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009 sulla
sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza
sanitaria.
Parla anche di ruolo e funzione del centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.
Articolo 2: “in ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello
nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui
all'articolo 3.
All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi
all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti
iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria”.
Si parla poi di linee guida e buone pratiche.
Articolo 5: “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza
biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento
al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni,
all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito
istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione
e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della
qualità della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonchè le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
24
Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono
integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti e nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli
aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia
adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonche' della rilevanza delle evidenze
scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.”
DECRETO BALDUZZI
LEGGE GELLI
L’esercente la professione sanitaria
Gli esercenti le professioni sanitarie
Che nello svolgimento della propria attività
Nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale,
Si attiene
Si attengono
Salve le specificità del caso concreto poco fa è
stato
A linee guida
Alle raccomandazioni previste dalle linee guida
pubblicate ai sensi del comma 3
In mancanza delle suddette raccomandazioni
Buone pratiche accreditate dalla comunità Buone pratiche clinico assistenziali
scientifica
Gli infermieri di turno hanno la responsabilità anche per il cattivo funzionamento del dispositivo di
allarme elettronico di una pompa di infusione?
Gli infermieri di turno hanno la responsabilità anche per il cattivo funzionamento del dispositivo di
allarme elettronico di una pompa di infusione che arresta la perfusione della soluzione, qualora
l’infusione vada fuori vena.
Sussiste la responsabilità penale per lesioni colpose dell’infermiere (e la responsabilità civile per
danno in concorso con l’ASL) che per negligenza ometta di effettuare i dovuti controlli durante il
proprio turno, per accertarsi della corretta posizione dell’ago della flebo.
Ciò non permette di accorgersi tempestivamente dell’accidentale fuoriuscita dell’ago dal lume
venoso che ha cagionato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivata una malattia di duratura
superiore a 40 giorni.
Questi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale nella sentenza
con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da due infermiere che aveva confermato la
decisione del locale Tribunale che le aveva ritenute colpevoli del reato di lesioni colpose in danno
di un piccolo paziente e condannate alla pena di 200,00 euro di multa, oltre al risarcimento, in solido
con il responsabile civile ALS, dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una
provvisionale di euro 10 mila in favore di ciascuna della parti civili.
La suprema corte respingendo la tesi della difesa delle due infermiere…. E ha osservato che la
negligenza di questi sanitari era consistita nell’aver sottovalutato le segnalazioni da effettuare dalla
madre del paziente che avrebbe dovuto indurle, pur in mancanza dei segnali d’allarme provenienti
da questo dispositivo, a verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il braccio
del bambino che, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a piangere
ininterrottamente per le ustioni provocate dall’ago fuori vena.
25
Conoscere
ed
identificare
la
responsabilità dell’infermiere nella
gestione
ed
utilizzo
dei
social
media
Con social network si intende un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti
virtuali. Generalmente prevedono una registrazione mediante la preazione di un profilo personale
protetto.
Rappresentano oggi il più veloce strumento per condividere informazioni personali e professionali
per i più svariati motivi.
I professionisti sanitari che utilizzano i social network sono soggetti a precise responsabilità
conseguenti ad una condotta indecorosa per la professione od ad una potenziale violazione della
privacy dei pazienti.
Diverse associazioni professionali infermieristiche si stanno occupando di questa nuova tematica per
gli importanti risvolti in merito alla responsabilità professionale. Non esistono delle vere e proprie leggi
riguardanti questo problema.
Lo sviluppo dei sistemi di social networking ha cambiato alla base ciò che gli utenti si aspettano dalla
Rete. Il cambiamento può essere riassunto in 3 fasi:
1. Negli anni Novanta attraverso il web si accedeva alle informazioni pubblicate su siti e portali di
aziende, istituzioni e organi di informazione. La rivoluzione consisteva nel fatto che tali contenuti
fossero on line
2. Negli anni Duemila per accedere alle informazioni, in crescita esponenziale, ci si collegava a un
motore di ricerca, Google in primis. La rivoluzione consisteva nella nascita dei primi intermediari on
line dell’informazione (i cosiddetti info mediani), che ne rendevano più facile l’identificazione
3. Oggi l’accesso e la selezione dei contenuti, la cui crescita è inarrestabile, sempre più spesso
passano dai social network. Le ricerche dimostrano che oltre i due terzi delle informazioni che
raggiungono l’utenza sono veicolati non dai motori di ricerca, ma dai propri contatti virtuali
In altri termini, la risposta dell’utenza al crescente sovraccarico cognitivo (il cosiddetto information
overload) consiste nel cercare il supporto della propria Rete di relazioni: “se un mio amico ha ritenuto
valida questa informazione o questa fonte – sembrano pensare gli utenti – allora c’è una buona
probabilità che vada bene anche per me”.
In quante responsabilità potrei incorrere? In quelle viste in precedenza a seconda della situazione in
cui mi vado ad insinuare.
RESPONSABILITÀ PENALE
RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE: articolo 622 del CP: “Chiunque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato d’ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela, senza
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giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fato può derivare
nocumento”.
RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO: Articolo 326 del CP: “il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione”.
PRIVACY
Dati personali: relativi ad una persona fisica, giuridica, ente o associazione identificato o
identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione
Dati identificativi: permettono l’identificazione diretta dell’interessato
Trattamento dei dati personali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione
Ciascun dato personale deve essere trattato in modo lecito e secondo correttezza per scopi
determinati espliciti e legittimi
I dati devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità,
conservati per un periodo non superiore agli scopi
RESPONSABILITÀ CIVILE
RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO: articolo 2043 del CC: “qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO: Articolo 185 del CP: “ogni reato obbliga alle restituzioni,
a norma di leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere
per il fatto di lui”.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: articolo 3 DPR 62/2013:
“il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni
e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati
unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.”
Articolo 4 DPR 62/2013: “il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa
alla massima economicità, efficienza, ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello
svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi che non
pregiudichi la qualità dei risultati”.
Articolo 5 DPR 62/2013: “nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie
che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione
o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità,
condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.”
Articolo 11 DPR 62/2013: “il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione”.
Articolo 12 DPR 62/2013: “il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, disponibilità e
cortesia…. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali,
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il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione…
osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali”.
RESPONSABILITÀ ORDINISTICO DISCIPLINARE
CODICE DEONTOLOGICO DEL 2009
Articolo 26: “l’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito.
Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza”.
Articolo 28: “l’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per l’obbligo giuridico, ma per
intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito”.
Articolo 44: “l’infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome, salvaguarda il prestigio della
professione ed esercita con onestà l’attività professionale”.
Articolo 45: “l’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori”.
Articolo 46: “l’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle
indicazioni del Collegio professionale”.
CODICE DEONTOLOGICO ICN (REVISIONE 2012)
Responsabilità dell’infermiere:
Promuovere la salute
Prevenire la malattia
Ristabilire la salute
Alleviare la sofferenza
L’infermiere promuove un ambiente in cui siano rispettati i diritti umani, i valori, le consuetudini e il
credo religioso della persona, della famiglia e della comunità.
L’infermiere mantiene la riservatezza delle informazioni personali di cui è a conoscenza e le
condivide utilizzando la sua capacità di giudizio.
L’infermiere esprime sempre una condotta personale che onori la professione e migliori l’immagine
e la fiducia della collettività nel personale infermieristico.
L’infermiere si assicura che l’uso della tecnologia e delle scoperte scientifiche siano compatibili con
la sicurezza, la dignità e i diritti delle persone.
L’infermiere contribuisce a un ambiente organizzativo etico e stimola la discussione su
comportamenti e contesti non etici.
L’infermiere agisce in modo appropriato per salvaguardare le persone, le famiglie e le comunità nel
momento in cui la loro salute fosse messa a rischio di un collega e di qualsiasi altra persona.
RACCOMANDAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DEGLI INFERMIERI
È stata fatta una revisione della letteratura. Cercare questo articolo.
I SOCIAL MEDIA OFFRONO SVARIATE OPPORTUNITÀ
Favoriscono le relazioni sociali e professionali
Migliorano la comunicazione con il cittadino e il tempo reale
Possono fungere da strumento didattico per studenti, infermieri e docenti
Permettono la diffusione rapida di messaggi o campagne di sensibilizzazione (per esempio la
campagna per il lavaggio delle mani)
Favoriscono la diffusione e la discussione di buone pratiche di assistenza, di educazione sanitaria
e della ricerca
Permettono di costruire una rete di riferimento affidabile sui temi della salute
Permettono la condivisione di esperienze
Aumentano l’aggregazione professionale
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Consentono di rappresentare e tutelare la professione infermieristica
RISCHI CORRELATI ALL’USO IMPROPRIO DEI SOCIAL MEDIA:
Violazione della privacy di pazienti o colleghi
Inappropriata condivisione e diffusione di informazioni sensibili
Violazione dei confini professionali
Violazione della riservatezza di informazioni sanitarie
Compromissione dell’immagine professionale dell’infermiere,
appartiene o del sistema sanitario
dell’organizzazione
a
cui
AMERICAN NURSES ASSOCIATION (ANA 2011)
Evitare di trasmettere o mettere online informazioni che possono favorire l’identificazione del
paziente
Osservare i principi deontologici e rispettare i confini professionali
Essere consapevoli che i pazienti, i colleghi, le istituzioni e i datori di lavoro possono visualizzare i
loro messaggi
Impostare correttamente le opzioni dei social media relative alla privacy e mantenere separate
le informazioni personali da quelli professionali (ad esempio ci sono colleghi liberi professionisti
che hanno la pagina facebook relativa alla vita lavorativa e il profilo personale che sono ben
separati e che hanno delle impostazioni sulla privacy molto diverse)
Segnalare alle autorità competenti eventuali contenuti presenti sui social media che possono
danneggiare la privacy, il benessere e i diritti degli assistiti e dei colleghi
Partecipare allo sviluppo di politiche istituzionali che disciplinino la condotta online
Far valere gli standard professionali anche per la condotta online o in qualsiasi altra circostanza
(io in un certo senso sposo alcuni valori nel momento in cui sono un professionista, quindi non
posso dichiarare un concetto e poi fare il contrario nel mio profilo, a meno che non apro una
pagina che non c’entra niente con me come persona e allora è diverso)
Non condividere o pubblicare informazioni o immagini ottenute attraverso la relazione tra
l’infermiere e il paziente
Non fotografare o girare video di pazienti utilizzando dispositivi personali compresi i telefoni
cellulari
Mantenere i confini professionali
Non fare commenti su pazienti, colleghi o datori di lavoro anche se non sono direttamente
identificati
Nel nostro Paese non c’è ancora nessun vincolo normativo che obblighi le pubbliche amministrazioni
a essere presenti sui social media; c’è però una forte raccomandazione sia da parte del Ministero
per la pubblica amministrazione e la semplificazione sia da parte del Ministero della salute a
orientarsi verso l’impiego delle nuove tecnologie WEB 2.0 social media in primis, e a dotarsi di
strumenti che aumentino la partecipazione da parte dei cittadini garantendo informazioni valide e
autorevoli.
FEDERAZIONE IPASVI
“Se dal lato umano è comprensibile un tentativo di scaricare lo stress legato a turni di lavoro
massacranti e condizioni di lavoro spesso al limite del burnout con atteggiamenti e meccanismi
entrati a far parte ormai della vita di tutti i giorni, da quello professionale non è accettabile e
ammissibile che si confonda la vita reale con quella virtuale, specie se nella prima sono coinvolti i
pazienti che ai professionisti affidano la loro salute e la loro integrità, fisica, morale e anche sociale.
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Prima di postare informazioni online considerare la solidità delle ragioni per farlo, assicurarsi di
avere il consenso dell’assistito, che la sua identità sia protetta e che le informazioni pubblicate
online non ne permettano l’identificazione
 Non diffondere mai attraverso i social media immagini o informazioni relative all’assistito che
possano violare i suoi diritti di privacy e riservatezza
 Non pubblicare, condividere o diffondere immagini, dati o informazioni dell’assistito acquisite
nella relazione infermiere – paziente
 Non esprimere commenti sugli assistiti anche quando gli stessi non possono essere identificati
 Non acquisire (fotografie, video) utilizzando dispositivi personali ivi inclusi i telefoni cellulari
GENERAL DTA PROTECTION REGULATION
Regolamento nato nl 2016 che tratta la gestione dei dati personali della privacy, pubblicato sulla
gazzetta ufficiale europea. Entrato in vigore a maggio del 2016.
Con questo regolamento la Commissione Europea intende rafforzare e rendere piu’ omogenea////
Sostituisce la direttiva 46/95 della comunità’ europea ae si affianca alla legge adottata in Italia
196/03. E’ volto ad offrire una disciplina unitaria per tutti quegli enti (pubblici o privati) che in qualche
modo ottengono o utilizzano i dati personali dell’utente.
L’articolo 9 di questo decreto si riferisce al trattamento dei dati relativi alla salute.
Il documento afferma che possono trattare i dati sanitari, solo gli esercenti una professione sanitaria.

pronunciamento RISPETTO ALLA CONDOTTA SUI SOCIAL DEGLI ISCRITT IALL’ODINE
segnala situazioni viste sui social, che invece di portare a duna riflessione su alcuni aspetti, diventano delle
vetribne in cui i professionisti diventano violenti e agressivi
Analizzare
la
responsabilità
professionale dell’infermiere e le
figure di supporto
CASO CLINICO DEL SIGNOR ANTONIO
Elisa è un’infermiera che lavora in un reparto di Medicina generale con 42 posti letto, con un tasso
di occupazione del 90%, un peso medio di DRG basso, con una complessità infermieristica medio –
bassa.
Recentemente l’azienda ha riqualificato gli OTA in OSS e la direzione del Servizio Infermieristico, in
collaborazione con il coordinatore, Elisa e altre due colleghe ha rivisto l’organizzazione del lavoro
inserendo 4 OSS.
Tra gli operatori riqualificati c’è Silvana, una signora di circa 48 anni, che lavora in ospedale da circa
20 anni, prima come ausiliaria, poi come OTA e ora come OSS.
Il nuovo piano di attività prevede un costante affiancamento all’OSS nell’attività infermieristica: l’OSS
collabora nell’igiene, nella mobilizzazione, nell’alimentazione dei pazienti, effettua semplici
medicazioni, rileva alcuni parametri vitali di routine e aiuta nell’assunzione della terapia per via orale.
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Durante un turno pomeridiano Elisa si trova costretta a chiamare il medico di guardia in quanto il
signor Antonio, ultraottantenne, ricoverato qualche giorno prima per lieve scompenso cardiaco e
già affetto da demenza, urla, è fortemente agitato e non è possibile tranquillizzarlo.
Il medico, dopo aver valutato la situazione, prescrive un sedativo da somministrare in muscolo che
poco dopo produce l’effetto desiderato: il signor Antonio riposa nel suo letto.
All’ora della cena Elisa tenta di svegliare il signor Antonio, che risponde al richiamo ma è ancora
soporoso, tanto che non è possibile fargli assumere il pasto serale.
Alle 21.00 Elisa comincia la somministrazione della terapia e Silvana la aiuta.
Elisa chiede a Silvana di dare al signor Antonio le gocce sedative previste per la sera mentre lei
continua la somministrazione della terapia parenterale ad altri pazienti nelle stanza successive a
quella del signor Antonio.
Verso l’una del mattino viene nuovamente richiesto l’intervento del medico di guardia.
Sabina, l’infermiera in turno, lo ha chiamato perché molto preoccupata in quanto non riesce a
svegliare il signor Antonio, il quale presenta un respirare superficiale e non risponde ad alcuno
stimolo, verbale o doloroso.
Sul foglio unico di terapia è evidenziata l’avvenuta somministrazione delle gocce sedative previste
per la sera. Al medico che, a fronte di quanto registrato sul foglio unico di terapia e sul diario
infermieristico, richiede spiegazioni. Sabina risponde “non è colpa nostra, le gocce ieri sera le ha
date Silvana”.
RIFLESSIONI:
Per prima cosa il problema è che questa persona ha assunto dei sedativi e ha dei fattori di rischio
(età, demenza, scompenso). Quindi abbiamo un anziano fragile a cui vengono somministrati dei
sedativi e si ha un effetto collaterale.
 Quale errore ha commesso Elisa? Non ha valutato la persona prima di effettuare la terapia serale
 Quale errore ha commesso Silvana? Silvana invece può solo aiutare ad assumere la terapia e
non aiutare a somministrarla
 Di chi è la responsabilità rispetto all’accaduto? Di Elisa
 Quali sono state le cause che hanno portato al problema descritto? Le cause che hanno portato
al problema sono: la carenza di personale (che però non giustifica questo problema); la delega
ad un OSS di un’attività che non poteva fare
 Quali variabili e/o aspetti dovevano essere preventivamente valutati per evitare problemi?
tenere conto che la persona aveva già assunto la terapia; tenere presente che è un paziente
fragile; valutare le interazioni con i farmaci; valutare la risposta nel tempo dopo l’assunzione del
primo sedativo
DECRETO MINISTERIALE 739 DEL 1994
Regolamento concernente l’individuazione della figura del relativo profilo professionale
dell’infermiere recita: “per l’espletamento delle funzioni l’infermiere si avvale, ove necessario,
dell’opera del personale di supporto”.
“L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto”.
CODICE DEONTOLOGICO
“L’infermiere per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario dell’opera del personale di
supporto”.
L’operatore socio sanitario in Italia nasce come evoluzione di altre figure di supporto si sono
succedute generalmente nei contratti di lavoro (perché negli Anni Settanta la definizione di questa
figura di supporto inizialmente è stata dettata dai contratti di lavoro. Inizialmente le funzioni degli
OSS erano principalmente igienico alberghiere). Con l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, le
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esigenze si concentrano su un’integrazione dell’area sociale con quella sanitaria e sulla necessità di
creare una vera figura di supporto all’assistenza infermieristica, adeguatamente preparata (Benci
2015).
Ausiliario socio sanitario specializzato  ausiliario socio assistenziale (ASA)  operatore tecnico
dell’assistenza (OTA)  operatore socio sanitario/specializzato (OSS/OSSS).
L’ausiliario socio sanitario specializzato non c’è praticamente più. Forse c’è qualche ASA e qualche
OTA, ma principalmente sono OSS.
EVOLUZIONE DELLE FIGURE SANITARIE E SOCIALI DI SUPPORTO
Accordo Nazionale Unico di Lavoro (ANUL) del 1974 in cui si parla di due tipi di ausiliari: ausiliario
portantino come situazione transitoria nei primi sei mesi di assunzione dopodichè avveniva il
riconoscimento come vero e proprio ausiliario
ANUL 1979: distinse invece l’addetto esclusivamente a mansioni elementari di pulizia,
dall’ausiliario socio sanitario
1979: esigenza a livello contrattuale di definire un campo diverso di attività rispetto alle semplici ed
elementari mansioni di pulizia ambientale. Non si attribuivano mansioni di carattere assistenziale,
fatto salvo il trasporto di ammalati.
Accordo Nazionale del Lavoro 24 giugno 1980: vennero distinte due figure di ausiliario: ausiliario
socio sanitario e ausiliario socio sanitario specializzato
Decreto Ministeriale 10 Febbraio 1984: l’ausiliario socio sanitario specializzato assicura le pulizie
negli ambienti, provvede al trasporto degli infermi in barella o carrozzina, collabora con il
personale infermieristico nelle pulizie del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel
letto, prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali del degente
Corsi di formazione per ausiliario socio sanitario regolati dal DM 15 giugno 1987 numero 590 per un
totale di 310 ore di formazione di cui 110 parte teorica e 200 pratica.
Il DPR 28 Novembre 1990 numero 384 istituisce la figura dell’Operatore Tecnico addetto
all’Assistenza
Decreto Ministeriale 26 luglio 1991: completa il quadro normativo dell’OTA. In quegli anni c’era
carenza di personale infermieristico
L’OTA è una figura fortemente subordinata all’infermiere e al caposala in quanto agisce sotto la loro
diretta responsabilità.
Le uniche mansioni di carattere assistenziale sono:
 Rifacimento del letto occupato
 Igiene personale del paziente
 Posizionamento e mantenimento delle posizioni terapeutiche
ACCORDO DEL 2001
La figura dell’Operatore Socio Sanitario viene istituita il 22 Febbraio 2001: “accordo tra il Ministro della
Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio – sanitario e per
la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”.
L’accordo contiene gli elementi di base del profilo professionale.
Nel rispetto di tale impostazione ogni regione ha poi legiferato e adottato provvedimenti per
declinare nel proprio territorio, e secondo le proprie esigenze, la figura professionale di cui stiamo
parlando
32
Articolo 4: “l’operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale”.
DELIBERA DI GIUNTA REGIONE LOMBARDIA NUMERO VIII/005101 – 18 LUGLIO
2007
Regolamentazione dei percorsi degli OSS:
Requisiti di ammissione al corso: aver compiuto i 18 anni di età
Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata
almeno triennale
Essere in possesso della qualifica professionale
Essere in possesso della qualifica OTA/ASA
Durata del corso: 1000 ore
Enti di formazione: accreditati dalla regione
ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L’OPERATORE SOCIO SANITARIO  VEDERE LA LEGGE
DEL 22 FEBBRAIO 2001 IN PDF.
L’OSS è la versione moderna dell’Infermiere Generico? NO! Perché?
Il generico era, nell’ordinamento italiano degli anni Settanta, una vera e propria figura infermieristica
(che al tempo erano due: professionale e generico) e come tale ha autonomia: il generico
coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede
direttamente a… (ha degli ambiti di autonomia).
“Assumere la responsabilità di avvalersi dell’opera del personale di supporto per l’espletamento
delle proprie funzioni significa: creare i presupposti per farlo in modo opportuno, concretizzando i
passaggi sintetizzati nell’acronimo CCAV (Contestualizzazione il profilo, Considerare alcune variabili,
Attribuire compiti, Valutare il risultato), mantenendo costante l’attenzione sulle attività (cosa) e sulle
circostanze per le quali “avvalersi” (quando), oltre che sulle modalità (come), per farlo”.
Quando io collaboro con questa figura, io mi assumo la responsabilità di quello che io attribuisco. E
non lo faccio solo in un modo contingente, perché ho da fare, ma perché ho valutato tutta una
serie di passaggi (so qual è il tuo profilo, so cosa puoi fare, quindi ti affido delle cose da fare e poi
valuto il risultato. Quindi è fondamentale valutare cosa sai fare, se puoi farlo e valuto se la situazione
lo permette).
Posso attribuire delle mansioni e dei compiti di assistenza diretta o indiretta:
- Assistenza diretta: diagnostico terapeutica
- Assistenza indiretta: burocratica e amministrativa
Rispetto al processo infermieristico (raccolta dati, valutazione dei dati e formulazione di un bisogno,
identificazione degli interventi, attuazione degli interventi e valutazione degli stessi) il personale di
supporto quando mi può essere utile? Non in tutto il processo perché non ne ha le competenze. Può
essermi di supporto nell’attuare alcune attività; può essermi di supporto nella raccolta dati, ma non
può valutare i risultati di tutto il processo perché non è parte attiva in tutte le fasi. Può però valutare
se l’intervento che ha eseguito è andato a buon fine o no.
Quindi l’OSS può fare 3 cose:
OPERA: quando gestisce quell’atto in autonomia. Ad esempio le attività domestico alberghiere;
cura e pulizia dell’igiene ambientale
33
COOPERA: quando svolge una parte delle attività insieme ad altri attori. Ad esempio
partecipazione all’esecuzione di un’attività che coinvolge altre figure professionali
COLLABORA: quando svolge delle attività perché il professionisti sanitari gli hanno dato delle
indicazioni precise, verbali o scritte, e sanno che gli OSS sono in grado di fare quell’azione
ATTRIBUZIONE: è diversa dalla delega. L’attribuzione è il trasferimento ad una persona competente
dell’autorità di eseguire un selezionato compito infermieristico, in una situazione selezionata, che ho
precedentemente valutato.
DELEGA: è il trasferimento di funzioni da un soggetto all’altro, compreso il trasferimento dei poteri
decisionali del delegante al delegato. La delega deve essere scritta, effettiva, deve comportare il
reale trasferimento di poteri decisionali al delegato con conseguente necessità del delegante di
controllare, ma di non ingerirsi nell’attività del delegato, cioè una volta che io ti delego questa cosa
la fai tu.
Rispetto alla delega è impensabile che l’infermiere non possa ingerirsi nell’attività dell’operatore di
supporto (perché sta facendo un pezzettino dell’intero processo, quindi non posso dargli il potere
decisionale di fare quella cosa) e che ogni attività sia formalizzata con uno scritto.
Perciò l’infermiere NON può DELEGARE, ma può ATTRIBUIRE.
Sulla base di che cosa decido di ATTRIBUIRE un’attività ad un OSS?
Sul principio della tutela della salute, sicurezza e benessere dell’assistito
Sulla consapevolezza dei rispettivi ruoli, cioè che l’operatore socio sanitario è un supporto e non
una sostituzione dell’infermiere
Sulla consapevolezza che il nursing è un processo fondato sulla conoscenza e non è solamente
un insieme di compiti
Sulla considerazione che un’attività assegnata a un operatore di supporto non può essere, da
questi, riassegnato ad un altro operatore (io lo attribuisco a te perché ho valutato che sei in
grado di farlo su quella persona in quella situazione in quel contesto)
Sul presupposto che ogni attività assegnata deve rispondere a standard assistenziali definiti
Che cosa invece NON POSSO ATTRIBUIRE?
La valutazione globale dell’assistenza infermieristica (identificazione dei bisogni per i quali
l’operatore collabora)
La valutazione delle condizioni cliniche assistenziali e psicologiche della persona e dei bisogni
educativi
La definizione del piano assistenziale
La valutazione dei risultati del processo assistenziale
I CINQUE CRITERI PER AFFIDARE UN COMPITO
(National Council of State Boards of Nursing)
1. Il giusto compito (condizioni del paziente, complessità del compito, capacità dell’operatore e
qualità della supervisione da garantire, sicurezza per l’utente e per l’operatore)
2. Le giuste circostanze (risorse materiali e condizioni organizzative, valutazione di eventuali
complicanze)
3. Il giusto operatore (attribuzione compatibile con il profilo, livello di preparazione e di esperienza,
“sai fare questa cosa?”, quante volte l’hai fatta?)
4. Le giuste istruzioni e la buona comunicazione (cosa fare, come, perché, in che tempi, quando
chiedere consulenza, feedback, ecc)
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5. La giusta supervisione e valutazione (contesto che richiede flessibilità, scambio ed integrazione
e quindi rapporti formativi e di alleanze)
1. GIUSTO COMPITO
Pertinente alla competenza dell’operatore
Ad elevata standardizzazione e ripetuto molte volte
Con procedura non modificabile
A bassa discrezionalità (si fa così, non puoi inventarti un modo diverso)
Non necessitante un giudizio infermieristico da parte dell’OSS
A bassa complessità tecnologica
Non invasivo
A basso rischio potenziale
Con risultati prevedibili
2. GIUSTE CIRCOSTANZE
Ambiente appropriato
Risorse disponibili
Livello di supervisione possibili
3. GIUSTA PERSONA
Giusto compito al giusto OSS che lo deve compiere sulla giusta persona assistita
4. GIUSTE DIRETTIVE E COMUNICAZIONE
Descrizione chiara e concisa del compito:
Tempi e modalità
Specifica attività
Obiettivi
Risultati
Complicanze potenziali
Risultati attesi
Tempi di comunicazione dei risultati
5. GIUSTA SUPERVISIONE
Appropriato monitoraggio
Corretta valutazione
Feedback
L’ATTRIBUZIONE ALLE FIGURE DI SUPPORTO DI COMPITI FUNZIONALI AI PROCESSI DI LAVORO
INFERMIERISTICI:
Variabili legate all’organizzazione
Variabili legate all’utente
Variabili legate all’infermiere
Variabili legate all’OSS
Variabili legate alla prestazione
VARIABILI LEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE:
Esistenza/assenza di un referente infermieristico (laddove c’è un referente infermieristico, le
condizioni organizzative e le linee di indirizzo favorenti l’avvalersi in modo adeguato
dell’operatore di supporto sono più facilmente promuovibili)
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Utilizzo sistematico/assenza di metodologie di pianificazione dell’assistenza infermieristica con
relativa documentazione cartacea o informatizzata dei processi di lavoro
Possibilità/impossibilità di garantire un costante affiancamento infermieristico
Esistenza/assenza di piani di lavoro strutturati
Esistenza/assenza di protocolli e procedure operative sulle principali attività svolte
nell’UO/servizio
Deve esserci strutturazione e sistematizzazione, non improvvisazione.
VARIABILI LEGATE ALL’UTENTE:
Livello di complessità legato al soddisfacimento dei bisogni infermieristici
Livello di comprensione e capacità cognitive
Stabilità/instabilità clinica e quindi prevedibilità della situazione
Numerosità e tipologia dei fattori di rischio presentati dall’utente
VARIABILI LEGATE ALL’INFERMIERE:
Livello di competenza maturato nella gestione del personale di supporto
Grado di sviluppo del senso di responsabilità professionale
Chiara e ben definita identità professionale (devo sapere chi sono, qual è la mia responsabilità,
qual è il mio grosso e importante ruolo sui pazienti e sul benessere delle persone)
VARIABILI LEGATE ALLA PRESTAZIONE:
Livello di complessità/semplicità della tecnica
Livello di discrezionalità/standardizzabilità richiesta per l’esecuzione della tecnica
Esistenza/assenza di fattori di rischio insiti nella tecnica
Conoscenze, abilità e atteggiamenti richiesti per l’effettuazione del compito
Stima del livello di mantenimento della competenza
VARIABILI LEGATE ALL’OSS:
Livello di conoscenze ed abilità acquisite
Grado di sviluppo del senso di responsabilità
Efficacia/inefficacia della comunicazione interpersonale e del processo di feedback (quanto è
in grado di comunicare con me l’OSS e come è in grado di comunicare. Valuto se comunica
con me o se vuole agire in maniera autonoma e fare quello che vuole)
ACCORDO STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003:
relativo all’istituzione dell’OSS con
formazione complementare in assistenza sanitaria, la direzione del modulo di formazione è affidata
esclusivamente ad infermieri o ostetriche in possesso della laurea magistrale. Questo perché deve
essere fatto da professionisti anche infermieristici del più alto livello.
Con questo accordo cosa può fare l’OSS CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE?
Somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione
La terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica,
conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto
la sua supervisione
I bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni
Rilevazione e annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria
e temperatura) del paziente
La raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico
Le medicazioni semplici e bendaggi
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I clisteri
La mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni
cutanee
La respirazioni artificiale, massaggio cardiaco esterno
Cura e lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione
L’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei
dispositivi medici
La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati
Il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici
La somministrazione dei pasti e delle diete
La sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza
infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione
Gestione del rischio clinico
“Uno degli aspetti più controversi delle cure mediche è la capacità di causare disabilità e disagi.
Ovunque cure mediche vengano dispensate il paziente corre il rischio di essere vittima di un danno
in conseguenza involontaria di quelle stesse cure.
Per questo oggi la percentuale di danni iatrogeni causati è diventata un importante indicatore della
qualità delle cure.” (Tomas 2000).
CASO DI HELEN (VEDERE VIDEO)!
ERRORE
Routine
Evento inatteso
Decision making
Assertività
Fattori umani
Comunicazione
Morte
A volte siamo immersi in una situazione di routine, ovvero una situazione che facciamo sempre, ma
ci può essere sempre un evento inatteso che mi porta ad attivare i “fattori umani” che dobbiamo
avere tutti, indipendentemente dal lavoro che facciamo. Questo perché bisogna sempre tenere in
mente che le decisioni devono essere prese tenendo conto dell’assertività. È fondamentale anche
la comunicazione. Tutto questo è necessario perché se no si può incorrere i diversi errori, tra cui la
morte.
I fattori umani sono ad esempio l’assertività, la leadership, mancanza di comunicazione e la
capacita’ di avere conoscenze rispetto ad una procedura.
ERRORE: fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina
il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato.
CASO 1: Caduta di un paziente ricoverato e successivo decesso.
Un paziente anziano viene ritrovato a terra dopo essere caduto dal proprio letto di degenza. Il
paziente ha riportato un trauma cranico e ferite lacero contuse. Successivamente ha presentato
arresto cardiocircolatorio e decesso. L’autopsia ha dimostrato il nesso di causalità tra caduta e
decesso. Dall’indagine di tale evento è emersa la carente applicazione di procedure specifiche per
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la prevenzione delle cadute dei pazienti, la cui efficacia è ampiamente documentata in letteratura
internazionale, in particolare per le categorie a rischio, tra cui gli anziani.
Mancata applicazione di procedura per la prevenzione di cadute in pazienti a rischio
CASO 2: suicidio in paziente ricoverato presso un reparto psichiatrico.
Il paziente, con storia di precedenti minacce di suicidio e per tale ragione ricoverato presso il reparto
psichiatrico, è riuscito ad allontanarsi dal reparto, eludendo la sorveglianza e giunto al sesto piano
del monoblocco ospedaliero si è defenestrato.
Tale evento non dovrebbe mai verificarsi in un reparto psichiatrico, dove tutte le porte e le finestre
dovrebbero essere chiuse e a prova di forzatura ed apribili solo con chiave in possesso degli
operatori. Dall’analisi è emerso invece che il paziente è riuscito ad aprire una porta in contatto con
l’esterno con una modesta forzatura della stessa.
Mancata applicazione di procedure per il controllo e la manutenzione degli strumenti di sicurezza e
protezione per i pazienti a rischio di suicidio.
CASO 3: necessità di somministrazione di antidolorifico e dieta idrica dopo somministrazione di dieta
libera in paziente gastroresecato.
Il paziente sottoposto ad intervento di resezione gastrica, in quarta giornata, accusa forti dolori dopo
l’assunzione del pasto. È necessario intervenire farmacologicamente e procedere ad idratazione
con fleboclisi. Tale evento è stato conseguente alla somministrazione di una dieta libera per il pranzo,
sebbene fosse stata verbalmente attribuita una dieta semiliquida, con assunzione frazionata del
pasto nelle 12 ore. Dall’analisi delle possibili cause e fattori è emerso la mancata applicazione di
procedure per la corretta compilazione della cartella clinica.
Inoltre sono presenti evidenti carenze nei processi di comunicazione tra operatori, precisamente tra
medico, infermiere, personale di supporto e una insufficiente formazione specifica di questi ultimi.
Mancata applicazione di procedura per la compilazione della cartella clinica e inadeguata
comunicazione tra operatori.
IL RISCHIO CLINICO
Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisco un
qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate
durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un
peggioramento delle condizioni di salute o la morte.
EVENTI AVVERSI IN SANITÀ: DUE MODALITÀ DI APPROCCIO
1. COMPORTAMENTO UMANO
2. CONDIZIONI NELLE QUALI ACCADE L’ERRORE
1. COMPORTAMENTO UMANO
La prima si focalizza sul comportamento umano come fonte di errore attribuendo l’incidente ad un
comportamento aberrante.
Il rimedio è quindi costituito dalla riduzione della variabilità inappropriata del comportamento
umano.
Lo sforzo di prevenzione dell’errore si concentra sul miglioramento della conoscenza e della
formazione individuale.
CLASSIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’UOMO SECONDO RASMUSSEN
1. Skill based behaviour: sono comportamenti automatici ad una data situazione. All’individuo si
propone uno stimolo cui reagisce meccanicamente senza porti problemi d’interpretazione della
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situazione stessa. Tale abilità si sviluppa dopo che lo stimolo si è ripetuto per più volte, sempre allo
stesso modo. È un tipo di comportamento riscontrabile in situazioni di routine
2. Ruled based behaviour: si mettono in atto dei comportamenti prescritti da regole, che sono state
definite in quanto ritenute più idonee da applicare in una particolare circostanza. Il problema
che si pone all’individuo è di identificare la giusta norma per ogni specifica situazione
attenendosi ad un modello mentale di tipo casuale.
3. Knowledge based behaviour: coinvolge maggiormente la persona. Si tratta di comportamenti
messi in atto quando ci si trova davanti ad una situazione sconosciuta e si deve attuare un piano
per superarla. È la situazione che richiede il maggior impiego di conoscenza e l’attivazione di
una serie di processi mentali che dai simboli porteranno all’elaborazione di un piano per
raggiungere gli obiettivi. Devo unire le conoscenze che ho per trovare una soluzione. Si può
verificare sia in uno stato di emergenza che in situazioni di normalità.
Rispetto a questi comportamenti, si è visto che la reazione automatica di uno stimolo avviene dopo
che l’essere umano ha passato il knowledge based e il ruled based behaviour.
I tre tipi di comportamento si acquisiscono in sequenza: non esistono comportamenti skill based
innati, ma questi derivano dalla pratica in situazioni che all’inizio richiedevano impiego della
conoscenza e capacità di risolvere i problemi. Quindi, ogni comportamento basato sulla pratica è
stato, prima di diventare autimatico, di tipo ruled based e prima ancora knowledge based.
2. CONDIZIONI NELLE QUALI ACCADE L’ERRORE
L’altro approccio è quello che tiene conto e si focalizza delle condizioni nella quali accade l’errore,
che è visto come il risultato di un fallimento del sistema, inteso come insieme di elementi umani,
tecnologici e relazionali, fortemente interconnessi, interattivi e finalizzati ad un obiettivo comune.
Il rimedio è indirizzato verso i problemi nascosti e profonde ed a una rimodellizzazione dei processi.
A quest’ultimo approccio dovrebbe tendere un sistema che voglia ridurre l’incidenza degli eventi
avversi.
La pubblicazione che ha maggiormente posto in evidenza il problema dell’errore in medicina è “To
err is human. Building a safer health care system” promosso dall’IOM nel 1999, che ha indirizzato
successivamente i sistemi sanitari nel favorire, da un lato, un network per la raccolta sistematica
d’informazioni relative ad indicazioni di sicurezza e, dall’altro, a promuovere progetti di
miglioramento della qualità dell’assistenza nelle strutture.
I dati riportati in letteratura riguardano prevalentemente indagini e stime d’errori in ambito
ospedaliero e solo recentemente sono stati volti alla conoscenza dell’errore al di fuori del percorso
ospedaliero (outpatient). Gli studi eseguiti dimostrano che gli errori vengono commessi anche in
questa fase del percorso assistenziale del paziente. Se appare critico eseguire indagini all’interno di
una struttura sanitaria che, se pur complessa, e almeno delineata spazialmente, risulta più difficoltoso
eseguire indagini relative al percorso dei pazienti al di fuori dell’ambiente ospedaliero. Le esperienze
riportate sono prevalentemente riferibili alla compliance terapeutica e dimostrano che numerosi
sono gli errori, soprattutto nell’uso dei farmaci.
TIPOLOGIE DI ERRORE SECONDO REASONS (1990)
Errori di esecuzione che si verificano a livello di abilità: SLIPS
In questa categoria vengono classificate tutte quelle azioni che vengono eseguite in modo diverso
da come pianificato, cioè il soggetto sa come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo fa, oppure
inavvertitamente lo esegue in maniera non corretta.
Ad esempio volevo prendere il farmaco X, invece ho preso il farmaco Y.
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Errori di esecuzione provocati da un fallimento della memoria: LAPSES
In questo caso l’azione ha un risultato diverso da quello atteso a causa di un fallimento della
memoria.
Ad esempio andai nello studio per prendere un documento e una volta lì non ricordavo cosa dovevo
fare.
A differenza degli slips, i lapses non sono direttamente osservabili.
Errori non commessi durante l’esecuzione pratica dell’azione: MISTAKES
Si tratta di errori pregressi che si sviluppano durante i processi di pianificazione di strategie: l’obiettivo
non viene raggiunto perché le tattiche e i mezzi attuati per raggiungerlo non lo permettono.
Possono essere di due tipi:
Ruled based: si è scelto di applicare una regola o una procedura, che non permettono il
conseguimento di quel determinato obiettivo. Ad esempio applicare il corretto protocollo per la
patologia X, ma la diagnosi era Y
Knowledge based: sono errori che riguardano la conoscenza, a volte troppo scarsa, che porta
ad ideare percorsi d’azione che non permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato. In questo
caso è il piano stesso ad essere sbagliato, nonostante le azioni compiute siano eseguite in modo
corretto. Ad esempio somministrare di terapia non indicata per patologia X
IMPARARE GLI ERRORI
L’applicazione di questa affermazione in ambito sanitario richiede un fondamentale cambio di
paradigma: considerare l’errore come fonte di apprendimento per evitare il ripetersi delle
circostanza che hanno portato a sbagliare.
Promuovere la cultura dell’imparare dall’errore e non nasconderlo è una strategia vincente e
appagante, come dimostrano esperienze già maturate in altri contesti.
TEORIA DEGLI ERRORI LATENTE E MODELLO DEL FORMAGGIO SVIZZERO
Il presupposto di base in questo approccio, ciò
che si è sviluppato dopo i primi anni ’70, risiede
nella convinzione che gli incidenti siano solo la
punta dell’iceberg, che per un incidente che
ha avuto luogo ce ne siano stati molti altri che
non sono avvenuti solo perché l’operatore, un
controllo, hanno impedico che accadesse, i
cosiddetti near miss.
Da questa visione sistemica, nasce l’idea che il
verificarsi di un incidente sia frutto di una
concatenazione di eventi che hanno superato
tutte le difese che erano state messe in atto.
Ogni fetta di formaggio rappresenta uno strato difensivo dell’organizzazione.
Questi strati nelle organizzazioni complesse sono diversi:
Alcuni sono basati sull’affidabilità dei sistemi ingegnerizzati
Altri basati sull’affidabilità umana
Altri ancora dipendenti da controlli e procedure
La presenza di questi buchi in diversi strati di per sé non è sufficiente per il verificarsi da un incidente
che accade solo in quelle particolari situazioni in cui questi si trovano allineati e permettono di creare
la cosiddetta traiettoria delle opportunità (l’errore si realizza e porta ad un danno della persona).
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ORGANIZZATIVO NEI PROCESSI DI CURA
Il rischio esprime non solo la probabilità di occorrenza di un errore, anche il possibile danno per il
paziente.
Il rischio (R) rappresenta la misura della potenzialità di danno di un generico evento pericoloso e
viene espresso come prodotto della probabilità di accadimento dell’evento (P) per la gravità
(magnitudo) del danno associato (D): R=PxD.
La stima del livello di rischio può essere realizzata in termini quantitativi, attraverso dati probabilistici
sia di occorrenza dell’errore, sia del danno conseguente, e qualitativi, sfruttando l’esperienza ed il
giudizio di personale ospedaliero.
LE 4 FASI DI ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
FASE 1: analisi dei processi e delle attività ed identificazione del profilo del rischio nell’ambito preso
in esame, che varia per tipo, struttura e specialità.
Descrizione sistematica dello svolgimento delle principali attività dei processi di cura (per strutture
operanti in regime di qualità tale fase è spesso già realizzata).
Eventi sentinella: errori che portano a grave danno alla persona o morte e che determinano una
certa sfiducia da parte del cittadino, della comunità. Per questo viene stilata una lista di eventi
sentinella annualmente per tentare di lavorare su quegli aspetti ed evitarli in qualsiasi modo.
Un esempio di evento sentinella è l’incompatibilità di 0 durante le trasfusioni o la caduta del paziente.
FASE 2: identificazione delle situazioni pericolose e dei modi di errore possibili.
Analisi delle singole attività
Identificazione delle situazioni pericolose fonte di possibili errori
Identificazione dei modi di errore associati a ciascuna situazione pericolosa evidenziata, sulla
base di una classificazione standardizzata dei modi di errore
FASE 3: stima della probabilità di occorrenza dell’errore e della gravità del danno.
Stima della probabilità di accadimento del singolo modo di errore associato ad una specifica
situazione pericolosa.
La stima può essere quantitativa, ricorrendo a dati statistici di letteratura, o qualitativa, attraverso le
valutazioni del personale di reparto. Ad esempio con una scala standardizzata di giudizi (remoto,
occasionale, probabile, frequente). Medesimo discorso può essere fatto per la stima del danno
(nessun danno, danno lieve, medio, grave, morte).
FASE 4: valutazione del grado di accettabilità del rischio.
Questo lavoro viene fatto a livello statistico tramitie l’uso di stime che, una volta analizzate, ci dicono
che è necessario lavorare su alcune situazioni e su alcuni errori.
Collocazione delle stime all’interno di una matrice di rischio per determinare il grado di priorità di
intervento sui singoli modi di errore, ma anche su specifiche situazioni pericolose o su porzioni di
processo.
CLINICAL RISK MANAGEMENT
Nell’ambito della gestione del rischio, il clinical risk management (CRM) rappresenta un sistema
organizzativo che contribuisce a definire l’insieme delle regole aziendali ed il loro funzionamento il
cui scopo principale è quello di creare e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.
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Esiste una corrente, chiamata clinical risk management, che è stata voluta e creata per gestire
questi eventi. Questo sistema di gestione e valutazione del rischio contribuisce poi a realizzare gli
interventi ad esempio di formazione sull’operatore o interventi che influiscono sull’erogazione e sulla
formazione di alcune leggi (ad esempio la raccomandazione sulle infusioni di potassio sono il risultato
di un’analisi di quegli eventi accaduti su soggetti che sono morte per un errore di somministrazione
della dose di potassio).
FASI DEL RISK MANAGEMENT
Conoscenza ed analisi dell’errore (sistemi di report, revisione delle cartelle, utilizzo degli indicatori)
Individuazione e correzione delle cause di errore (Root Causes Analysis, analisi di processo,
FMEA)
Monitoraggio delle misure messe in atto per la prevenzione dell’errore, implementazione e
sostegno attivo delle soluzioni proposte.
Inoltre il programma di Risk Management deve essere articolato e comprendere tutte le aree in cui
l’errore si può manifestare nell’interezza del processo clinico assistenziale del paziente.
METODI PER L’ANALISI DELL’ERRORE E DEL RISCHIO
ANALISI REATTIVA: avviene quando si verifica l’evento e a posteriori effettuo il mio piano di gestione
e reazione. Prevede uno studio a posteriori degli incidenti ed è mirata ad individuare le cause che
hanno permesso il loro verificarsi.
ANALISI PROATTIVA: vado ad eliminare le criticità per analizzarle prima che si verifichi l’evento, quindi
evito qualche evento avverso. Mira all’individuazione ed eliminazione delle criticità del sistema
prima che l’incidente si verifichi ed è basata sull’analisi dei processi che costituiscono l’attività, ne
individua i punti critici con l’obiettivo di progettare sistemi sicuri.
L’ANALISI REATTIVA
Utilizza i seguenti approcci:
Incident reporting
Utilizzo dei dati amministrativi ed informativi
Indizi (trigger), ovvero situazioni che io posso individuare e che potrebbero essere state causa
dell’evento
Review: sistema di valutazione di cartelle cliniche che scelgo in maniera random e di queste
cartelle cliniche ne faccio un’analisi
Root cause analysis(RCA)
INCIDENT REPORTING: è un sistema di segnalazioni. Quindi avviene l’evento e decidiamo in qualche
modo di denunciarlo. La segnalazione è obbligatoria per legge.
Nell’incident reporting le segnalazioni obbligatorie sono tali per legge e norme specifiche.
Le segnalazioni volontarie sono più idonee ad essere utilizzate per raccogliere informazioni in modo
più confidente.
ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA): sono analisi che, a partire dagli errori riscontrati in un sistema, ne
ricercano le cause attraverso un metodo induttivo che procede in profondità mediante domande
che esplorano il perché di ogni azione e di ogni sua possibile deviazione.
La cause individuate vengono organizzate in categorie, ad esempio, mediante diagrammi causa –
effetto che mostrano graficamente le interazioni esistenti.
Per le RCA è essenziale che l’intervento sia focalizzato sulla causa piuttosto che sul problema. Agire
sul problema o sintono, e non sulla causa, è probabilmente inefficace.
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Tecniche di conduzione delle RCA:
A. Diagramma a spina di pesce
B. I 5 perché (nella stesura delle domande è consigliabile scrivere 5 volte in sequenza perché,
in quanto favorisce le risposte da parte del gruppo)
C. La mappa dei processi
MAPPA DEI PROCESSI
L’analisi per mappa è molto strutturata ed è utile in casi complessi in cui interagiscono molte variabili
ed organizzazioni di tipo trasversale.
L’analisi delle cause profonde è un processo per identificare i fattori di base o causali che si
nascondono dietro il verificarsi di un evento avverso grave.
Cosa è successo? Perché è successo? Quali sono i fattori più direttamente collegati all’evento?
Perché è successo? Quali sistemi e processi sono alla base dei fattori più direttamente collegati
all’evento?
ANALISI PROATTIVE
Alla base delle metodologie d’analisi proattive risiede l’idea che sia possibile prevenire gli errori.
Infatti tutte le metodologie d’analisi di tipo proattivo, che si possono condurre sia con indagini di tipo
proattivo, che si possono condurre sia con indagini di tipo qualitativo che quantitativo, vanno ad
analizzare il processo nelle sue fasi, al fine di individuare le criticità di sistema ed i possibili ambiti
d’errore umano, per porvi un tempestivo rimedio.
Come Fare Per Ridurre Gli Errori? La ricetta in mano non ce l’abbiamo ancora perché vengono stilati
a livello internazionale dei report e ciò che ne viene fuori è che 1 paziente su 10 va incontro ad un
errore.
Individuare un modello organizzativo uniforme per la gestione del rischio clinico
Elaborare direttive e linee guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi di errori nelle
strutture sanitarie
Promuovere eventi di formazione per diffondere la cultura della prevenzione dell’errore
Promuovere la segnalazione dei near misses
Il minimo livello informativo per la rivelazione degli eventi avversi e/o evitanti deve soddisfare i
seguenti criteri: cosa è accaduto, perché è accaduto, quale azione è stata attuata o proposta, che
impatto ha avuto l’evento sul paziente, su altre persone, sull’organizzazione, quali fattori hanno o
avrebbero potuto minimizzare l’impatto dell’evento
Sperimentare, a livello aziendale, metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di raccolta e
l’elaborazione dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto rischio, e sulle frequenze
degli errori
Avviare la costituzione di un network per la realizzazione di un database nazionale per la raccolta
dei dati relativi alla sicurezza dei pazienti, anche al fine di istituire un osservatorio a livello centrale
che possa gestire le informazioni, dare indirizzi e supporto per le iniziative da intraprendere nel
settore. Sarebbe necessario che prevenissero all’Osservatorio, anche le segnalazioni di eventi o
near misses da parte dei medici di medicina generale e di altri specialisti
Monitorare periodicamente e garantire un feedback informativo
Definire misure organizzative e appropriate tecnologie per la riduzione degli errori evitabili
Favorire, anche attraverso opportune sperimentazioni, lo sviluppo di modelli organizzativi e
supporti tecnologici innovativi per migliorare il livello di sicurezza
AUDIT
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È un’altra modalità di gestione dell’errore. Audit vuol dire che rispetto ad un determinato obiettivo
o ad un determinato rischio, effettuo la revisione delle evidenze, raccolgo i dati e osservo come gli
operatori si muovono rispetto a quel determinato fenomeno.
Rispetto a queste informazioni faccio delle analisi e poi cerco di attuare dei cambiamenti, cerco di
modificare le situazioni critiche.
La gestione del rischio clinico può essere progettata a tutti i livelli di decisione ed intervento sanitario:
A livello centrale (ministeriale o regionale) sarà strumento forte per autorevolezza e peso
territoriale degli interventi
A livello periferico (aziendale o singole strutture operative) sarà strumento efficace grazie al
diretto coinvolgimento e motivazione degli operatori
Supporto strategico agli interventi finalizzati al controllo del rischio clinico è l’attività di formazione
degli operatori, la quale non si limiterà ad individuare e discutere le risposte al quesito “perché”
gestire la sicurezza degli interventi sanitari, ma dovrà anche soddisfare la domanda del come
gestire.
Rilevazione degli eventi
 Sorveglianza attiva
Raccolta dei dati delle cartelle cliniche
Raccolta dei dati dai flussi informativi indicatori
 Sorveglianza passiva
Incident reporting (volontarie/obbligatorie)
Reclami dell’utente
Procedimenti legali attivati
Segnalazioni dai medici di base (post-discharge reporting)
Legge 3/2018 (Legge Lorenzin)
L’IPASVI (acronimo di infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) era un ente
pubblico non economico italiano che ha la rappresentanza a livello nazionale degli infermieri.
La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, ricostituita come tutti gli altri ordini professionali nel
dopoguerra, con il DLGS CPS 13 settembre 1946 n 223 e successivo DPR 5 aprile 1950 n 221, viene poi
formalmente costituita con la legge 1049 del 1954.
LEGGE 11 GENNARIO 2018 NUMERO 3: delega al governo in materia di sperimentazione clinica di
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della Salute.
CAPO 1: SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI MEDICINALI
ARTICOLO 1: delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di
sperimentazione clinica.
“Il governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigora della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla
medicina di genere e all’età pediatrica”  In questi anni si è visto che ci sono delle differenze di
genere nella sperimentazione dei farmaci e questa differenza deve essere contemplata nelle
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sperimentazioni cliniche. Così come l’età pediatrica deve avere delle linee più approfondite e più
specifiche.
Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui
medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.
“ è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’AIFA, il Centro
di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali
per uso umano e sui dispositivi medici, di seguito denominato centro di coordinamento, con funzioni
di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi
alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali,
come individuati ai sensi del comma. 7”.
Quindi prima di fare qualsiasi sperimentazione bisogna chiedere il consenso al comitato etico.
ARTICOLO 3: applicazione e diffusione della medicina di genere nel SSN.
“Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Centro Nazionale di riferimento per la
medicina di genere dell’Istituto Superiore di Sanità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispone, con il proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina di
genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella ricerca,
nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal genere,
al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale”.
Con malattia di genere significa che devono essere fatte delle distinzioni tra uomo e donna.
CAPO 2: PROFESSIONI SANITARIE
ARTICOLO 4: riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.
CAPO 1
Art.1 “Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre
2012 sono costituiti gli Ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,
dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetricia e dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia il figo in
relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistono altre ragioni di carattere storico,
topografico, sociali o demografico, il Ministero della salute, d’ intesa con le rispettive federazioni
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un ordine abbia per competenza territoriale
due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.
Art.2 Sono organi degli ordini delle professioni sanitarie:
a) Il presidente
b) Il Consiglio direttivo
c) La commissione di album, per gli ordini comprendenti più professioni
d) Il collegio dei revisori
5.Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
estivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscono la piena
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accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriali e delle caratteristiche
geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5000, la durata delle votazioni
non può essere inferiore a tre giorni. Risultati delle votazioni devono essere comunicati entro 15 giorni
da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute.
Art.3 gli ordini e le relative federazioni nazionali:
a) Sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare
gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale
b) Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentari e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli scritti,
senza oneri per la finanza pubblica
c) Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e
dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei
rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi
svolgono ruoli di rappresentanza sindacale
d) Verificare il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzato, e la pubblicità, anche telematica degli albi dei professionisti e, laddove previsti
dalle norme, di specifici elenchi
Enti sussidiari: la differenza tra essere enti ausiliari ed enti sussidiari dello stato è che nel primo caso
gli ordini non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di
controllo, sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello stato.
In questa veste ad esempio stabilisce la legge che vigilino sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma
giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente
sanzioni disciplinari…….
MANCA UNA PARTE, MA NON SI RIESCE A LEGGERE NELLE FOTO!!
Elezioni: si terranno ogni 4 anni e non più ogni 3 anni. Chi è stato presidente, vice tesoriere può essere
eletto nella sua carica una sola volta.
POTERE DISCIPLINARE: si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. Gli uffici istruttori sono
corrisposti da 5 a 11 iscritti di commissioni albo esterne a quella dell’ordine nel cui territorio è avvenuto
il fatto in giudizio.
ABUSIVISMO: il comma 1 dell’articolo 12 sostituisce l’articolo 348 del codice penale, e aumenta le
sanzioni per gli abusivi dall’attuale “Milione di Lire” prevedendo la reclusione fino a 3 e la multa da
10 mila a 50 mila euro. La pena però aumenta con reclusione fino a cinque anni e multa fino a 75.000
€ per il professionista prestanome, che rischia anche l’interdizione da uno a tre anni dall’attività.
La sentenza è pubblicata e c’è la confisca della strumentazione usata per commettere un reato
che i comuni utilizzare una fine esistenziali
In coso di omicidio colposo per l’abusivo (aggiunta ad articolo 589 c.p.) ce la reclusione da tre a 10
anni
In caso di lesioni colpose (articolo 590 c.p.) la reclusione vado a sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime e la reclusione da un anno e mezzo a quattro anni
Per chi eserciti un’arte ausiliaria delle professioni sanitaria senza licenza c’è la sanzione
amministrativa fino a 7500 €.
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Attualmente la legge dice che si deve realizzare una commissione separata di albo per gli infermieri
e gli infermieri pediatrici, in analogia con quanto avviene per medici e odontoiatri e poiché la legge
stabilisce che questo tipo di struttura abbia 7 componenti se gli iscritti non superano i 1500 ma sono
inferiori a 3000; 9 se si superano i 3000, nel caso della federazione avrà 9 componenti, nel caso dei
singoli ordini il numero invece sarà relativo agli iscritti
Che cosa cambia:
Si cancella da oggi anche l’uso del nome “infermieri professionali“ e vigilatrici di infanzia: gli infermieri
sono infermieri e basta e le ex vigile attrici di infanzia sono gli infermieri pediatrici.
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Conoscere
ed
identificare
la
responsabilità dell’infermiere nella
formazione professionale continua
Dopo la laurea come faremo a rimanere aggiornati?
Diploma di scuola superiore  laurea 180 crediti  master di 1° livello (60 crediti) o laurea magistrale
(120 crediti)  master di secondo livello (60 crediti) o dottorato di ricerca (180 crediti).
L’aggiornamento si esplica con i corsi, ma anche con il web e con lo studio su libri e riviste infatti per
3 anni dopo la laurea si può accedere alla biblioteca di ateneo. In più si può accedere al sistema
bibliotecario regionale virtuale.
Questo perché abbiamo la possibilità di crescere continuamente.
CPD (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT): SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
Assicura appropriatezza degli interventi professionali  per essere interventi adeguati bisogna
essere sempre aggiornati
Si configura come diritto/dovere del professionista e requisito indispensabile per la pratica
professionale  abbiamo visto la legge Gelli Bianco che cosa ci sottolinea.
Quindi questo sviluppo professionale continuo deve essere un dovere, un obbligo professionale, ma
soprattutto un piacere per saper rispondere ai bisogni della persona in maniera adeguata.
Il CPD si traduce con l’educazione continua in medicina (ECM).
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Insieme organizzato, controllato, verificato e misurabile di attività formative, teoriche e pratiche, con
lo scopo di mantenere al massimo livello la professionalità degli operatori della sanità, pubblica e
privata.
COME NASCE L’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA?
La prima legge che ne parla è la LEGGE 502 DEL 1992 E IL DL 19 GIUGNO 1999 ARTICOLO 16 BIS.
La formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali
La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le
abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza all’assistenza prestata al SSN
La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali
attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private
nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo.
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DECRETO LEGISLATIVO 502/1992
È nominata una Commissione Nazionale per la Formazione Continua da rinnovarsi ogni 5 anni.
Tale commissione definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale con particolare riferimento
alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico –
terapeutici
La commissione definisce inoltre i crediti formativi che devono essere complessivamente
maturati dagli operatori, in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale, nonché i criteri e gli strumenti per il
riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito indispensabile per
svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle
aziende ospedaliere, delle Università, delle USL e delle strutture private
Viene introdotta con questo decreto la formazione continua in medicina.
2001 – ANNO DI AVVIO DEL PROGRAMMA NAZIONALE ECM IN FASE SPERIMENTALE
Si apre un confronto tra il Ministero della Salute e le rappresentanze di ben 32 professioni sanitarie
sul tema della formazione
Per ogni professionista della salute, operante in aziende pubbliche o private, dipendente o libero
professionista, è previsto l’obbligo di conseguire un certo numero di crediti formativi, attraverso
la partecipazione ad attività formative
Sono previste delle forme di esonero: per coloro che frequentano corsi di formazione post – base
propri della categoria di appartenenza; professionisti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza, nonché in materia di adempimento del servizio militare
CREDITI FORMATIVI
Misurano tempo e impegno che il professionista dedica alla partecipazione di eventi formativi.
Attualmente 1 CF corrisponde a 4 ore di partecipazione dei corsi.
Di quanti crediti abbiamo bisogno?
Nel 2002 si è partiti da una piccola quota, ovvero 10 crediti.
Più avanti nel tempo, il numero di crediti è andato aumentando, fino a decidere che il bisogno
formativo doveva diventare di 150 crediti per ogni 3 anni.
Attualmente si identifica ancora il 150 come numero di crediti necessari nel triennio, con dei vincoli
e degli esoneri che possono essere contemplati.
Ad esempio nel triennio dal 2017 al 2019 vengono confermati i 150 crediti, ma viene stabilito un
minimo e un massimo, ovvero in un anno posso acquisire 50 crediti o 25 crediti o 75 crediti. Ogni
professionista potrà individualmente organizzare la distribuzione dei crediti. L’importante è che si
attenga ad acquisirne come minimo 25 e come massimo 75 all’anno.
Negli anni poi sono stati introdotti dei criteri, soprattutto negli ultimi due trienni, che premiano il
professionista che con una certa regolarità raggiunge il numero di crediti adeguato.
Quindi ad esempio per il prossimo triennio, chi ha acquisito un numero da 80 a 120 crediti ECM tra
2014 e 2016, avrà una riduzione di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi invece
ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà una riduzione di 30 crediti
tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
DECRETO LEGISLATIVO 229 DEL 1999
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La formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente
La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate
E nominata una commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque
anni. La commissione definisce con programmazione pluriannuale, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, i crediti formativi, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di
formazione nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per
svolgere l’attività professionale
La formazione è un requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di
direzione sanitaria aziendale e per l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello
La regione assegna a ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di competenza
regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle strutture del
Servizio Sanitario nazionale che collaborano con l’università ai fini della formazione degli
specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
La regione governa complessivamente il nuovo sistema formativo mediante:
Accreditamento dei provider
Verificare delle congruità progetti
Monitoraggio e valutazione delle ricadute
Quindi la regione ha un ruolo fondamentale, viene definito come ruolo di garante rispetto alla
qualità del progetto e alla trasparenza del progetto stesso e identifica quelli che nella legge
vengono chiamati provider, ovvero agenzie di formazione che garantiscono gli eventi formativi e
che quindi possono conferire dei crediti ECM. Chi è provider? Ad esempio la nostra azienda
ospedaliera è provider perché può garantire dei corsi e dei crediti.
Il processo per arrivare ad essere provider è molto lungo e viene definito processo di
accreditamento.
Devo garantire dei corsi che affrontino tematiche che la commissione centrale stabilisce durante il
triennio. In più non posso accreditare i crediti se il mio corso non ha un numero totale di ore.
Al termine di ogni corso di deve compilare sempre una sorta di valutazione dell’evento e una sorta
di domande, quindi una specie di test, per capire se quello che hai acquisito ti sia servito o no.
La regione vuole anche che ci sia una certa trasparenza nei corsi, perché il provider non deve avere
un risvolto economico nell’eseguire questi corsi.
CONFERENZA STATO – REGIONI, 1 AGOSTO 2007
Dopo la prima fase, durata dal 2001 al 2007, che ha visto l’avvio del progetto ECM, nel 2007 un
nuovo accordo conferenza stato – regioni, 1 agosto 2007, intendeva riordinare il sistema
dandogli stabilità e sviluppo
Si conferma il sistema ECM quale strumento per garantire la formazione, ma l’accordo evidenzia
anche i limiti, come la complessità del sistema
Necessità di miglioramento della qualità dell’offerta formativa delle organizzazioni responsabili
della programmazione e realizzazione e valutazione dei processi di formazione (provider)
Provider: soggetti attivi nel campo della formazione continua in sanità che ottengono il
riconoscimento pubblico sulla base di un sistema di requisiti
Il sistema trova questo accordo nel 2007, una casa comune collocata presso l’Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali (AgeNaS)
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Il sistema di registrazione dei crediti è garantito attraverso un’anagrafe regionale e una nazionale
tra loro connesse (CoGeAPS)
La gestione del provider e dei corsi si muove attorno ad una modalità:
Proposta progetti ed eventi formativi
Controllo e verifica dei contenuti
Attribuzione di crediti formativi
Delibera del piano di formazione
Effettuare progetti ed eventi
Verifica esiti e ricadute
(Ciclo che si ripete)
La formazione per l’acquisizione dei crediti può essere a vario titolo:
Formazione individuale
Formazione interna all’azienda
Formazione esterna
FORMAZIONE INDIVIDUALE
Partecipazione a congressi
Partecipazione a corsi residenziali
Attività scientifica
Articoli su riviste
Attività didattica
Autoformazione
FORMAZIONE ESTERNA
Partecipazione a congressi
Partecipazione a corsi Residenziali
Partecipazione a commissioni e a gruppi di lavoro
Partecipazione ad attività di progetto
Partecipazione a lunghi corsi di formazione residenziale
Attività di formazione manageriale certificata
Il corso residenziali prevede la presenza del discente in un dato giorno, a una data ora e in un dato
luogo
FORMAZIONE INTERNA ALL’AZIENDA
Partecipazione a congressi
Partecipazione a corsi residenziali
Attività di formazione sul campo
Partecipazione a commissioni o comitati
Audit clinico
Partecipazione di gruppi di miglioramento
Attività di addestramento
Attività di ricerca
AREE DI OBIETTIVI FORMATIVI DI INTERESSE REGIONALE
Gli obiettivi formativi si dividono in tecnico-professionali (nel settore specifico di attività), quelli di
processo e di sistema.
Prevenzione ed educazione alla salute
Qualità delle cure: Clinical Governance
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Valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del management delle aziende sanitarie
pubbliche
Governo della domanda della sanità pubblica veterinaria-sicurezza degli alimenti
Disabilità e fragilità
Medicina complementare
GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 98 DEL 14 Maggio 2012
Accordo tra stato e regioni e Province autonome di Trento, e di Bolzano, sul documento recante
“ il nuovo sistema di formazione continua in medicina, linee guida per i manuali di accreditamento
del provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, collegi e
associazioni professionali“
Successivamente al 2012 escono poi con una certa cadenza (2014 e 2017) delle determine della
Commissione Nazionale che stabiliscono i crediti formativi per il triennio successivo e gli eventuali
esoneri per i trienni successivi.
DETERMINA DEL CNFC 2014 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
L’obbligo formativo Standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi
È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione
effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti,
secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni Individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio
2013
Riduzione dell’obbligo formativo triennale
L’accordo Stato-regioni del 19 aprile 2012 ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo
per il triennio 2011-2013 E ha previsto, inoltre, la possibilità per tutti professionisti sanitari, di riportare
dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
Si conviene tuttavia che la riduzione da attuarsi con criterio proporzionale, si calcola secondo il
seguente metodo:
 Riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel
triennio 2008-2010
 Riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti
nel triennio 2008-2010
 Riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti
nel triennio 2008-2010
DETERMINA DELLA CNFC 2017 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
L’obbligo formativo per il triennio 2017 – 2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni
della commissione nazionale Per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed
eventuali altre riduzioni
I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio
dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel
presente triennio formativo (determina della CNFC del 10 ottobre 2014)
L’obbligo formativo individuale e determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo
standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata).
CREDITI ACQUISITI NEL
TRIENNIO 2011 - 2013
Da 101 a 150
FABBISOGNO TRIENNALE 2014
– 2016
105
FABBISOGNO ANNUALE 2014 2016
Da 17,5 A 52,5
52
Da 51 a 100
Da 30 a 50
120
135
Da 20 a 60
Da 22,5 a 67,5
I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti
compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio
2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla
riduzione di 15 crediti.
QUALI NOVITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI?
I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per
rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Colleghi e associazioni
professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere
sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.
MODALITÀ DI FORMAZIONE:
 Formazione residenziale e formazione residenziale interattivo  attività di ricerca
 Convegno, congressi, simposi, conferenze  Audit clinico e/o assistenziale
 Workshop, seminari, corsi  Autoapprendimento con tutoraggio
 Training individualizzato  Autoapprendimento senza tutoraggio
 Gruppi di miglioramento  Docenza e tutoring
MODALITÀ DI FORMAZIONE:
 Formazione residenziale classica (RES)
 Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
 Videoconferenze (RES)
 Training individualizzato (FSC)
 Gruppi di miglioramento (FSC)
 Attività di ricerca (FSC)
 Fad con strumenti informatici/ cartacei (FAD)
 E-learning (FAD)
 Fad sincrona (FAD)
 Formazione blended
I CORSI BLENDED sono corsi che prevedono un sistema misto di acquisizione delle competenze (in
parte formazione sul campo, in parte formazione residenziale, in parte formazione online).
TIPOLOGIA
Docenza,
tutor,
formazione
relatore
di
Convegni, congressi, conferenze;
attività di ricerca; gruppi di
miglioramento;
docenza
e
tutoring anche individuale
Formazione reclutata
Autoformazione
professionisti
per
liberi
CREDITI
I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il
50%. Obbligo formativo individuale triennale al netto di
riduzioni, esoneri ed esenzioni.
La somma dei crediti non può superare complessivamente il
60% dell’obbligo formativo individuale triennale al netto di
riduzioni, esoneri ed esenzioni
I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo
individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo
individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
TIPOLOGIA
Partecipazione come discendente in eventi
ECM
CREDITI
40% obbligo formativo individuale triennale al
netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
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Autoformazione
Formazione reclutata
10% obbligo formativo individuale triennale al
netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
1/3 obbligo formativo individuale triennale al
netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
DETERMINA DELLA CNFC 2014 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
1. È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo, previsto dall’art. 1
della presente determina, anche mediante formazione a distanza (FAD)
2. È consentito rilasciare i crediti ai docenti/relatori eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione
della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore)
della preparazione del materiale durevole per eventi FAD E la durata (i numeri) delle registrazioni per
l’erogazione di un videocorso FAD (Ovvero un credito per mezz’ora di decenza o relazione, due
crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione).
3. Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli eventi FAD Dovranno concludersi entro il triennio
formativo in cui vengono inseriti.
Anche i nuovi iscritto hanno l’obbligo di maturare i crediti ecm?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo Professionale decorre
dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo dell’iscrizione all’Albo stesso.
Se la data di iscrizione all’Ambo professionale non è immediatamente successiva alla data del
conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente
dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Chi è esonerato dall’obbligo crediti ecm?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5 Marzo 2002 viene chiarito che è esonerato dall’obbligo
dell’ECM, per tutto il periodo di formazione, il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero,
corsi di formazione post base propria della categoria di appartenenza:
Corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e
laurea specialistica.
Corso di formazione specifica in medicina generale
Formazione complementare; Es. Corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “ idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza“
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale
Quali aree di formazione sono incluse nel sistema ECM?
29 aree in cui si articolano gli obiettivi formativi della formazione, che vanno a comporre “dossier
formativo individuale“ di ciascun professionista:
Obiettivi formativi di sistema (Con tematiche di valore strategico aziendale)
Obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi
nella specifica area sanitaria in cui si opera)
Obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel
settore di attività)
Non ci sono le sanzioni ma la certificazione ECM è ormai requisito per:
Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (Aspetto contrattuale
Valutazione dei Dirigenti di Struttura complessa (alla scadenza del contratto)
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Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
Iscrizione all’Albo dei Medici Competenti
Impiego nel privato accreditato
Impiego il alcuni Enti Pubblici
No ECM? = illecito disciplinare
A livello legislativo l’obbligo e codificato nella legge n.214/2011, che recita testualmente: “la
violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tali e
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale
previsione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.
Link importanti:
 AGENAS (agenzia nazionale formazione continua)
 CGEAPS
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: ogni anno viene ripubblicato.
L’ORDIE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
La federazione nazional degli ordini delle porfessioni infermieistiche nata con la legge n 3 dell’11
gennaio 2018 (legge Lorenzin) e’ l’ente di rappresentanza della professione infermieritstica che
raccolie al suo interno tuti l=glli ordini provinciali.
La federazione nazionali dei collegi ipasi\, ragggruppava piu’ professioni sanitarie e venne
ricostituita come ttti gli altir organi nel dopoguerra.
Le leggi stattali impongono l’obbligo di scirzione all’albo profesionale sopraattutto per le prfessioni
dove entra in gioco la salute edi cittadini, per poter svolgere lattivita’ siacome dipendente (pubblica
amministrazione o insititucion prvava) che come libero porfessionista.
L’albo porfessionae e’ un documenro accessibilie al ubblico. Nella maggior parte dei casi gli albi
professionali sono accessibilil su internet dui siti istituzionali delgli rdini professionali e sono costituiti das
un elenco carteceo e da una banca dati infomatizzata degli iscritti.
Cosa ocorre er scrivers all’alo?
E’ necessario uno specifico titolo di studio, compresivo di prativandato (rtirocinio) o del superameno
di un apposito esam di stat, oltre al porcceso di requisiti morali e civili.
Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attivit’a;; e elevto contenuto
intellettuale.
L’iscrizione all’albo permette a chi intende svolgere la liber professione, di firmare per sempio
progettti, perizie, consulenze e certificazioni. Peer accedere alll’albo ovccorre avere pieno
godimeno dei diritti civiil, essere in possesso del prescritt otittolo e d aeesre abilitati all’esercizio della
professione in tutta Italia, avere la residenza o domicilio.
La legge Lorenzin ha inglobato al suo interno diverse disposizioni in materia sanitaria.
L’art.1 idia gli ordini come enti pubblici nn economicie agiscono qail organii sussidiari dello STao l fine
di tutleare l’ineresse pubblico, connesso all’esercizio professinale. Il collego veniva considerato ente
ausiliario.
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L’oridne e’ dotato id autonomia patrimoniale, finanziarie, regolamentare e disciplinare e sottoposti
a viglianza del ministero della saluto. L’oride e’ quindi in grado di fare le veci dello stato. L’oridne e’
finanziato dai contributi degli iscitti.
L’ordine puo’ quindi erogare direttaemnte sanzioni disciplinari, vigiando sugli iscritti ll’albo.
Per quanto riguarda l’ordiendelle professioni sanitarie istituiscono l’OPI, promuovano e e assicurano
//
Partecipano alle pedure relative alla rogrammazione dei dfabisogni d professionisti, alle attivita’
formative e all’esami di abilitazione all’eserciio professionale.
Cncorrono alla promozione, organizzazione e valutazione adelle attvita’ fromativ e dei porcesi di
aggiornamento perlo sviluppo continuo professionale degli iscriti.
Gli rgani che compongono l’ordine sono diversi:
- Presdente
- Consiglio direttivo
- Commissione di albo
- Collegio dei revisori
Vnegono eletti dalgi iscritt iall’ordine trmite votzione.
Elezioni ogni 4 nNI.ALLE FODERIZONI NAZIONALI sono attribuiti compiti di insirizzo e coridmamento e
suppoorto amministrativo agli ordni e alle federazioni rgionali.
Le federazioni nazionali emanano il CD.
Il decreto lorenzin opera alivello di diritto penale; per quanto riguarda l’esercizio abusivo della
professione vengono inasprite le pene detentive e sanzioni pecuniarie,prevedentde pene acessoie
etc..
Si ripredne a legge gelli rispett oalla colpa grave: in casos di condoanna per la responabilita’
amministrativaa dsti una struttura il risarcimento e’ a crico del professionista.
Un’ ltro cambiamento importante e’ oriipett alle cdenminaioni: i gollegi diventano ordini. L’albo delgi
infemrieri professionali assule ladenominazione di albo degli infermieri.
Rispet oa questa legge dovranno essere emanat dei decreti attuativi, che sono ancor ain corso.
Rispett oal gennaio 2018 e’ uscito il decreto di amroz che definice la csotituzione degli albi delle
porfessioni dsanitarie tecnich, della riab e della revenzione. Altr decreto attuativo specifica le
procedue elettorali per il rinnovo delgi organi delle professioni sanitarie.
Questa legge parla anche della sperimentazione clinica dei medicinali: in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla
medicina di genere ed eta’ pediatrica.
La medicina di genere ha l’obiettivo di coprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze
legate al genere agiscono sullo stato di salute e aull;insorgenza e il decorso di molte malattie,
nonche’ sugli outcome delle terapie. Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti alle
medesime patologie, presentano sintomi, pogressione di malattie e risposta ai trattamenti molto
diversi tra loro. Dsa ui la necessita’ di porre particolare attenzione allo studio del genere, inserendo
questa “nuova” diensione della medicina in tutte le aree mediche.
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