Allegato "A" al n. 39.834 di Repertorio e N. 22.868 di Raccolta FARMACIE DI PARMA S.P.A. STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO Art. 1 - Costituzione e denominazione E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una società per azioni denominata "FARMACIE DI PARMA S.P.A.". Art. 2 - Sede sociale La Società ha la sede legale in Parma, all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese. Ai sensi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze. Art. 3 - Oggetto sociale La società ha per oggetto: a) la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Parma, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; b) la produzione di preparati galenici, di prodotti officiali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico; c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico; d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale; e) l'attività di informazione e di educazione socio-sanitaria, anche attraverso incarichi o convenzioni con Comuni, istituti scolastici, altri enti pubblici e con organismi di diritto privato; f) ogni altra attività collaterale e /o funzionale con il servizio farmaceutico. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93. La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato. La Società potrà inoltre partecipare a gare per l'affidamento di servizi inerenti l'attività sociale o, comunque, stipulare accordi e convenzioni nel rispetto delle vigenti norme di legge. Art. 4 -Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio. Art. 5 - Durata La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. TITOLO II CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI Art. 6 - Capitale sociale Il capitale sociale è pari a Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) rappresentato da n. 1.040 (millequaranta) azioni nominative ordinarie da 500 (cinquecento) euro ciascuna. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, sono riservate al Comune di Parma tante azioni quante rappresentano una partecipazione azionaria non inferiore al quinto del capitale sociale. E' tuttavia precisato che il Comune di Parma e eventuali soci enti pubblici non potranno in ogni caso detenere una partecipazione eccedente il 49% del capitale sociale. Art. 7 - Aumenti di capitale Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 c.c.. Art. 8 - Azioni Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in assemblea. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia. Art. 9 - Certificati azionari La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente. Per l'esercizio dei diritti sociali compresi quelli aventi contenuto patrimoniale e fatta eccezione per il diritto d'intervento in assemblea e per il diritto di voto, così come previsto dal successivo art. 18 del presente Statuto è comunque necessaria l'iscrizione nel libro soci. Art. 10 - Trasferimenti e prelazione Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni saranno attribuite in proporzione al numero di azioni già da essi possedute. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento. Art. 11 - Norme particolari per il trasferimento delle azioni del socio individuato mediante la procedura di appalto concorso di cui al decreto legislativo n. 157/1995. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 16/9/1996, n. 533 sono esclusi, fino al 31/12/2006, atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio individuato mediante la procedura di appalto concorso di cui al decreto legislativo n. 157/1995. Decorso tale termine, il trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni, e la costituzione di diritti reali sulle stesse sarà consentito a condizione che il Comune di Parma esprima il suo preventivo motivato gradimento. Sulla richiesta di gradimento, presentata dal socio privato per il tramite del Consiglio di Amministrazione della Società, il Comune deve pronunciarsi motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 10 per il trasferimento delle azioni. Art. 12 - Obbligazioni La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, attraverso delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge applicabili. TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' E POTERI SPECIALI DEI SOCI Art. 13 - Organi Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio Sindacale. Art. 14 - Poteri speciali di nomina ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 267/2000 Il Comune di Parma ha il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, un membro effettivo e un membro supplente del Collegio Sindacale. Il membro effettivo nominato dal Comune di Parma svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale. In caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore o dei Sindaci così nominati, il Comune provvede alla loro sostituzione. L'Amministratore, il Sindaco effettivo e il Sindaco supplente nominati dal Comune di Parma possono essere revocati solo dalla stesso Comune ai sensi dell'art. 2449 c.c.. TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 15 - Assemblea dei Soci L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. Art. 16 - Convocazione L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di convocazione nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco delle materie da trattare. Gli aventi titolo a prendere parte all'assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video conferenza, purchè tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare: - l'identità e la legittimazione degli intervenuti; - la presenza nello stesso luogo dei Presidente e del Segretario; - la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare ricevere o trasmettere documenti; - che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. Art. 17 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri Amministratori, fatta eccezione per l'Amministratore nominato ai sensi del precedente art. 14; c) nomina i membri del Collegio Sindacale, fatta eccezione per i Sindaci nominati ai sensi del precedente art. 14; d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; e) delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi, entro 180 (centottanta) giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. Art. 18 - Ammissione all'Assemblea Possono intervenire in assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Art. 19 - Presidenza e Segreteria L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa tra i propri componenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee. Art. 20 - Rappresentanza Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Art. 21 - Funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile. Per le seguenti deliberazioni è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale: a) scioglimento, scissione e fusione della Società; b) cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami di essa; c) cambiamento dell'oggetto sociale; d) modifiche del presente statuto tendenti a sopprimere o modificare i poteri speciali a favore del Comune di Parma. Per tali deliberazioni il rappresentante del socio Comune di Parma voterà sulla base di quanto deliberato dai competenti organi politici. TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 22 - Nomina, composizione, durata, compensi degli amministratori. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, nominati, ad eccezione di quello nominato ai sensi del precedente art. 14, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci, oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì il compenso del Presidente. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 14 per l'Amministratore nominato dal Comune di Parma, gli Amministratori possono essere in qualsiasi momento revocati dall'Assemblea dei Soci; in tal caso, non potranno richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, c.c.. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale. Art. 23 - Riunioni Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario. Art. 24 - Convocazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a cura della società Art. 25 - Funzionamento Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le seguenti deliberazioni è necessario il voto favorevole dell'Amministratore nominato ai sensi del precedente art. 14: a) approvazione del piano programma e dei budget annuali e pluriennali; b) compravendita e permuta di cespiti aziendali di valore superiore a 250.000 (duecentocinquantamila) euro per operazione; c) acquisto e cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in società di importo superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro; d) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie eccedenti 250.000 (duecentocinquantamila) euro. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate in apposito libro che sarà sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario. Art. 26 - Poteri e Compiti Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza a deliberare sull'adeguamento dello statuto sociale a disposizione normative inderogabili (non sottoposte a una soggettiva determinazione) che non tendano comunque a sopprimere e/o modificare i poteri speciali attribuiti al Comune di Parma dal presente Statuto. Art. 27 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti. Agli Amministratori delegati, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono pertanto delegabili, i poteri e le attribuzioni di cui di cui all'art. 25, lett. da a) a e), fermo restando quanto disposto dall'art. 2381 c.c. TITOLO VI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 28 - Presidenza e Vice Presidenza L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, se nominato. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente. TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE Art. 29 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, nominati, ad eccezione di quelli nominati ai sensi del precedente art. 14, dall'Assemblea dei soci che fissa, per i Sindaci effettivi, l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto in quanto compatibili. TITOLO VIII BILANCIO E UTILI Art. 30 - Esercizio sociale L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Aprile e termina il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società. Art. 31 - Utili sociali Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: - il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società. TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 32 Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori. Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge. TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 33 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia. FIRMATO: LEONARDO FERRANDINO ELIA ANTONACCI NOTAIO