Allegato "A" al n. 39.834 di Repertorio e N. 22.868 di Raccolta

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Allegato "A" al n. 39.834 di Repertorio e N. 22.868 di Raccolta
FARMACIE DI PARMA S.P.A.
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO
Art. 1 - Costituzione e denominazione
E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
una società per azioni denominata "FARMACIE DI PARMA S.P.A.".
Art. 2 - Sede sociale
La Società ha la sede legale in Parma, all'indirizzo risultante al Registro delle
Imprese.
Ai sensi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, uffici, filiali,
agenzie e rappresentanze.
Art. 3 - Oggetto sociale
La società ha per oggetto:
a) la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Parma, comprendente
la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici,
veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la
prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici,
integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici
ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
b) la produzione di preparati galenici, di prodotti officiali, omeopatici, di prodotti di
erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed
analoghi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti
all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;
d) la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio
comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari
normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi
utili, complementari e di supporto all'attività commerciale;
e) l'attività di informazione e di educazione socio-sanitaria, anche attraverso incarichi
o convenzioni con Comuni, istituti scolastici, altri enti pubblici e con organismi di
diritto privato;
f) ogni altra attività collaterale e /o funzionale con il servizio farmaceutico.
La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società
controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di
esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei di impresa.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di
Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le
suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente
secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei
confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93.
La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul
mercato.
La Società potrà inoltre partecipare a gare per l'affidamento di servizi inerenti
l'attività sociale o, comunque, stipulare accordi e convenzioni nel rispetto delle
vigenti norme di legge.
Art. 4 -Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende
eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società.
I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione
ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.
Art. 5 - Durata
La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con
deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE AZIONI OBBLIGAZIONI
Art. 6 - Capitale sociale
Il capitale sociale è pari a Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) rappresentato da
n. 1.040 (millequaranta) azioni nominative ordinarie da 500 (cinquecento) euro
ciascuna.
I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, sono riservate al Comune di
Parma tante azioni quante rappresentano una partecipazione azionaria non inferiore
al quinto del capitale sociale. E' tuttavia precisato che il Comune di Parma e
eventuali soci enti pubblici non potranno in ogni caso detenere una partecipazione
eccedente il 49% del capitale sociale.
Art. 7 - Aumenti di capitale
Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o
azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti
azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione).
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in
natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 c.c..
Art. 8 - Azioni
Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un
solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in
assemblea.
Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti
espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati
in alcuna forma di garanzia.
Art. 9 - Certificati azionari
La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio
interessato.
Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.
Per l'esercizio dei diritti sociali compresi quelli aventi contenuto patrimoniale e fatta
eccezione per il diritto d'intervento in assemblea e per il diritto di voto, così come
previsto dal successivo art. 18 del presente Statuto è comunque necessaria
l'iscrizione nel libro soci.
Art. 10 - Trasferimenti e prelazione
Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri
soci.
Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le
proprie azioni dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione al
Presidente del Consiglio di Amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che
ne darà notizia agli altri soci, specificando il prezzo richiesto, le modalità di cessione
ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di
lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata
l'incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in vendita al prezzo e alle
condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più
azionisti, le azioni saranno attribuite in proporzione al numero di azioni già da essi
possedute.
I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno
effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate
dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del
trasferimento.
Art. 11 - Norme particolari per il trasferimento delle azioni del socio individuato
mediante la procedura di appalto concorso di cui al decreto legislativo n. 157/1995.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 16/9/1996, n. 533 sono
esclusi, fino al 31/12/2006, atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali
sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di
maggioranza del socio individuato mediante la procedura di appalto concorso di cui
al decreto legislativo n. 157/1995.
Decorso tale termine, il trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni, e la
costituzione di diritti reali sulle stesse sarà consentito a condizione che il Comune di
Parma esprima il suo preventivo motivato gradimento. Sulla richiesta di gradimento,
presentata dal socio privato per il tramite del Consiglio di Amministrazione della
Società, il Comune deve pronunciarsi motivatamente entro sessanta giorni dalla
ricezione.
Decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata
richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso, fermo restando quanto
disposto dal precedente art. 10 per il trasferimento delle azioni.
Art. 12 - Obbligazioni
La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili,
attraverso delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti e con le modalità previste
dalle norme di legge applicabili.
TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETA' E POTERI SPECIALI DEI SOCI
Art. 13 - Organi
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale.
Art. 14 - Poteri speciali di nomina ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 267/2000
Il Comune di Parma ha il diritto di nominare un membro del Consiglio di
Amministrazione, un membro effettivo e un membro supplente del Collegio
Sindacale. Il membro effettivo nominato dal Comune di Parma svolgerà le funzioni
di Presidente del Collegio Sindacale.
In caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore o dei Sindaci così nominati, il
Comune provvede alla loro sostituzione.
L'Amministratore, il Sindaco effettivo e il Sindaco supplente nominati dal Comune
di Parma possono essere revocati solo dalla stesso Comune ai sensi dell'art. 2449
c.c..
TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o
dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata
anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
Art. 16 - Convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di
Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., almeno
otto giorni prima dell'assemblea.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo di convocazione
nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco
delle materie da trattare.
Gli aventi titolo a prendere parte all'assemblea saranno considerati presenti anche
qualora collegati in tele-conferenza o video conferenza, purchè tutti i presenti
possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e
possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà
farsi menzione nel verbale delle riunioni. Nel caso di riunioni in tele-conferenza o
video conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente
ed il Segretario.
In tale caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare:
- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo dei Presidente e del Segretario;
- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare
ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea
totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire;
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di
convocazione nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica,
nonchè l'elenco delle materie da trattare.
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora
la prima vada deserta.
L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità
di convocazione quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo
amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e sia
rappresentato l'intero capitale sociale.
Art. 17 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri Amministratori,
fatta eccezione per l'Amministratore nominato ai sensi del precedente art. 14;
c) nomina i membri del Collegio Sindacale, fatta eccezione per i Sindaci nominati ai
sensi del precedente art. 14;
d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
e) delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari
esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con
apposita deliberazione del consiglio di amministrazione entro il termine ordinario di
quattro mesi, entro 180 (centottanta) giorni per l'approvazione del bilancio e per
quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice
Civile. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli
oggetti ad essa riservati.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni
qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.
Art. 18 - Ammissione all'Assemblea
Possono intervenire in assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto.
All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni,
il rappresentante comune degli obbligazionisti.
Art. 19 - Presidenza e Segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona
designata di volta in volta dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in
cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge.
Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe,
il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei
lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta
il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione su apposito
libro dei verbali delle Assemblee.
Art. 20 - Rappresentanza
Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare
nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e
nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.
Art. 21 - Funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse
dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta del
capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli
oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci intervenuti.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda
convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del
capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice
Civile.
Per le seguenti deliberazioni è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno l'85%
(ottantacinque per cento) del capitale sociale:
a) scioglimento, scissione e fusione della Società;
b) cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami di essa;
c) cambiamento dell'oggetto sociale;
d) modifiche del presente statuto tendenti a sopprimere o modificare i poteri speciali
a favore del Comune di Parma.
Per tali deliberazioni il rappresentante del socio Comune di Parma voterà sulla base
di quanto deliberato dai competenti organi politici.
TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 22 - Nomina, composizione, durata, compensi degli amministratori.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un
numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, nominati, ad
eccezione di quello nominato ai sensi del precedente art. 14, dall'Assemblea che ne
determinerà di volta in volta il numero.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone
di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci, oltre che il rimborso delle spese.
L'Assemblea stabilisce altresì il compenso del Presidente.
Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 14 per l'Amministratore
nominato dal Comune di Parma, gli Amministratori possono essere in qualsiasi
momento revocati dall'Assemblea dei Soci; in tal caso, non potranno richiedere
risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383,
comma 3, c.c..
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio
di amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera
approvata dal Collegio Sindacale.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. se
viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà cessato l'intero Consiglio di
Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo
consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.
Art. 23 - Riunioni
Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del
territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando
ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio
Sindacale.
E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d.
videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 15 del presente
Statuto.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il
Presidente ed il Segretario.
Art. 24 - Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, contenente
l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun
amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da
spedirsi almeno un giorno prima.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a
cura della società
Art. 25 - Funzionamento
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Per le seguenti deliberazioni è necessario il voto favorevole dell'Amministratore
nominato ai sensi del precedente art. 14:
a) approvazione del piano programma e dei budget annuali e pluriennali;
b) compravendita e permuta di cespiti aziendali di valore superiore a 250.000
(duecentocinquantamila) euro per operazione;
c) acquisto e cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre
interessenze in società di importo superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro;
d) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie eccedenti 250.000
(duecentocinquantamila) euro.
Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate
in apposito libro che sarà sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario.
Art. 26 - Poteri e Compiti
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e
l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Società, senza limitazioni di
sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo
tassativo riserva all'Assemblea dei soci.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza a deliberare
sull'adeguamento dello statuto sociale a disposizione normative inderogabili
(non sottoposte a una soggettiva determinazione) che non tendano comunque a
sopprimere e/o modificare i poteri speciali attribuiti al Comune di Parma dal presente
Statuto.
Art. 27 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse,
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più Amministratori delegati,
determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un
Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee al
Consiglio stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati
atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche
degli obblighi contrattuali vigenti.
Agli Amministratori delegati, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la
rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.
Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e
non sono pertanto delegabili, i poteri e le attribuzioni di cui di cui all'art. 25, lett. da
a) a e), fermo restando quanto disposto dall'art. 2381 c.c.
TITOLO VI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 28 - Presidenza e Vice Presidenza
L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed,
eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la
regolare gestione della Società riferendone al Consiglio stesso, dà attuazione alle
delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei
terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione
ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e
procuratori alle liti.
Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal
Vice Presidente, se nominato. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti
prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE
Art. 29 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente,
e due supplenti, nominati, ad eccezione di quelli nominati ai sensi del precedente art.
14, dall'Assemblea dei soci che fissa, per i Sindaci effettivi, l'emolumento annuale
per il periodo di durata del loro ufficio.
I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono
rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in collegamento
audiovisivo (c.d. videoconferenza) e teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui
all'art. 16 del presente Statuto in quanto compatibili.
TITOLO VIII
BILANCIO E UTILI
Art. 30 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) Aprile e termina il 31 (trentuno) Marzo di
ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione
del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento
della gestione della Società.
Art. 31 - Utili sociali
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di
approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili
sono prescritti a favore della Società.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 32 Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori.
Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice
Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro
compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di
legge.
TITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 33 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle
disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.
FIRMATO: LEONARDO FERRANDINO
ELIA ANTONACCI NOTAIO
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