Statuto - Confidi Adriatico

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STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI
ART.1
(Costituzione e Sede)
È costituita una Società Cooperativa per azioni, denominata “Confidi Adriatico - Società Cooperativa di
garanzia collettiva dei fidi”, che per brevità, di seguito, potrà essere identificata con i termini di “Confidi
Adriatico s.c.p.a.”.
La sigla “Confidi Adriatico s.c.p.a.” potrà essere usata sia legalmente che commercialmente in luogo della
denominazione legale scritta per esteso.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.” è costituito ed opera ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.L. n.
269/2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 326/2003 e ss.mm. e ii., di seguito “Legge Confidi”.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.” ha la sede legale nel territorio del Comune di Bari. La direzione generale del
Confidi Adriatico s.c.p.a. è fissata nel territorio del Comune di Pescara. Ai sensi dell’art.46 cc le due sedi
sono equiparate nei confronti dei terzi.
Con deliberazione assunta nelle forme di cui all’art. 2365, 2° comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione
potrà istituire e sopprimere unità locali, sedi secondarie, trasferire la sede sociale nel territorio del comune di
Bari, nonché adeguare lo Statuto a future disposizioni normative.
A “Confidi Adriatico s.c.p.a.” si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal codice civile in
materia di società per azioni.
ART.2
(Scopi)
“Confidi Adriatico s.c.p.a.” (nel seguito anche solo la Società), basandosi sui principi della mutualità
prevalente e senza fini di lucro, svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.”, ai sensi della “Legge Confidi”, svolge attività di garanzia collettiva dei fidi,
intendendosi per tale l’utilizzazione di risorse provenienti, in tutto od in parte, dai soci per la prestazione
mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento, da parte di Banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario (Soggetti Finanziatori).
Detta attività può essere esercitata nelle forme della garanzia, controgaranzia o co-garanzia.
Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, “Confidi Adriatico s.c.p.a.” può prestare garanzie
personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in
funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori dei soci. Nell’esercizio di
tale attività, inoltre, “Confidi Adriatico s.c.p.a.” potrà ricevere garanzie, contro garanzie e co-garanzie da
qualsiasi soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.”, inoltre, previa iscrizione nell’albo unico previsto dall’art. 106 del testo unico
bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) o negli eventuali altri
albi o registri
previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, potrà svolgere:
a) prevalentemente a favore dei soci le seguenti attività:
 prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese socie.
 gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
 stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di
fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi soci e con le imprese socie, al fine di
facilitarne la fruizione;
b) le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo albo, in via residuale e nei limiti
massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.”, inoltre, può svolgere servizi di informazione, consulenza ed assistenza per
reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché prestare servizi per il miglioramento della
gestione finanziaria dei soci. “Confidi Adriatico s.c.p.a.” svolge la propria attività prevalentemente a favore
dei soci e potrà operare anche con terzi non soci. Inoltre può:

rilasciare garanzie a valere sui fondi antiusura di cui all’art. 15 L. 7 marzo 1996 n. 108 secondo i criteri e
le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni;
 rilasciare garanzie collettive fidi per agevolare l’accesso al credito al consumo da parte di titolari, soci e
componenti di imprese familiari iscritte nel libro Soci “Confidi Adriatico s.c.p.a.”;
 costituire un’apposita sezione di credito aziendale per il rilascio di garanzie collettive fidi a fronte di
finanziamenti contratti con banche convenzionate dai dipendenti di “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, delle
associazioni sue promotrici e delle società e organismi a queste ultime collaterali, nonché ai dipendenti
delle aziende socie;
 assistere i propri soci nella gestione finanziaria;
 assistere i soci nell’acquisizione di contributi e di agevolazioni previste da leggi e normative
comunitarie, nazionali, regionali e provinciali e comunque stabilite a favore delle categorie di soci, da
enti e istituzioni pubbliche e private;
 intervenire a sostegno di iniziative che abbiano finalità sociali, economiche, culturali e di solidarietà.
“Confidi Adriatico s.c.p.a.”, in via esclusivamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà
partecipare a società di capitali, consorzi e società consortili i cui scopi ed attività non siano in contrasto con
i propri.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, “Confidi Adriatico
s.c.p.a.” potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.
I rapporti mutualistici tra “Confidi Adriatico s.c.p.a.” e i soci possono essere disciplinati da apposito
regolamento interno (Il Regolamento Interno Soci), nel quale sono determinate le regole ed i criteri inerenti
l’attività. Il Regolamento Interno Soci è approvato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell’articolo 2521 c.c.
ART. 3
(Durata)
La durata di “Confidi Adriatico s.c.p.a.” è stabilita sino alla data del 31/12/2100 e potrà essere prorogata una
o più volte dall’assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE E CLAUSOLE MUTUALISTICHE
ART. 4
(Capitale sociale)
Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore all’ammontare minimo stabilito dalla legge, dalle disposizioni
regolamentari o amministrative applicabili alla Società ed è diviso in azioni del valore nominale di € 25,00
ciascuna.
ART. 5
(Patrimonio)
Ferme restando le previsioni della normativa di riferimento, il patrimonio di “Confidi Adriatico s.c.p.a.” è
costituito:
1. Dalle azioni sottoscritte dai soci e da eventuali sovrapprezzi;
2. Dalla riserva legale;
3. Da altre riserve indistribuibili.
ART. 6
(Limite numero soci)
Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 9 (nove).
ART. 7
(Soci)
Possono associarsi a “Confidi Adriatico s.c.p.a.”:
a) le piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell’Unione Europea
in materia di aiuti alle imprese, che svolgono attività industriali, commerciali, agricole, turistiche e di
servizio, ivi compresi, i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in
cui svolgono attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali prescritti dalle norme
comunitarie;
b) le imprese che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall’Unione Europea per le piccole e medie
imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore
delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle
imprese socie;
c) i Confidi;
d) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese le fondazioni e le
associazioni imprenditoriali;
e) gli altri soggetti ammessi dalla legge.
In ogni caso, le piccole e medie imprese socie devono disporre almeno della metà più uno dei voti
esercitabili nell’Assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di
supervisione strategica deve essere riservata all’Assemblea.
Le imprese di cui ai precedenti commi possono essere associati a “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, purché non
abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, né siano fallite.
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 1° settembre
1993, n. 385;
c) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto
quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Gli enti pubblici e privati che non intendono diventare soci oppure quelli ai quali non è permesso diventarlo
ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti possono sostenere l’attività di Confidi Adriatico
s.c.p.a. attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Essi non divengono soci né
possono fruire delle attività sociali ma possono assumere la veste di Enti Sostenitori con le modalità, i diritti
ed i limiti previsti nel presente statuto.
ART. 8
(Ammissione a socio)
Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 7 e di accettare, senza
riserve o condizioni, le disposizioni del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli
organi sociali in merito.
Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di Amministrazione che, in caso di
ammissione, comunica la deliberazione all’interessato e provvede alla relativa annotazione nel Libro Soci.
Nel caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni dalla
deliberazione, comunicarla al richiedente.
Art. 9
(Diritti e doveri dei soci)
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci,
esercitano i diritti sociali e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di versare
alla società le somme dovute in relazione alla garanzia prestata, di collaborare al buon andamento della
Società, operando con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
2. I soci sono in particolare obbligati a:
a. versare alla Società commissioni sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive, da utilizzare
prioritariamente per coprire le spese istruttorie e di gestione della Società, nelle misure stabilite dall’Organo
amministrativo in relazione alle varie tipologie di operazioni.
b. versare, all’atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie
collettive, ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili e/o
sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti interni.
c. rilasciare un’autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi
ultimi di accreditare direttamente alla Società le suddette somme;
d. a corrispondere, in proporzione agli affidamenti concessi e/o in essere, nuove somme di denaro alla
Società a titolo di contributo e/o quote di capitale, al fine di consentire alla Società di proseguire l’attività
rispettando i requisiti patrimoniali minimi obbligatori previsti dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
e dalla normativa di vigilanza Banca d’Italia.
e. versare nei casi di cui al comma 15 art.13 L326/2003 nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili in
misura tale da ridurre la eventuale perdita a meno di un terzo.
f. I soci beneficiari di contributi pubblici riscossi tramite la Società, dovranno versare un contributo annuale
destinato a contribuire alla copertura delle ulteriori spese rimaste a carico della Società per la gestione di
contributi pubblici a beneficio dei soci. L’importo del contributo è fissato dal Consiglio di Amministrazione
in sede di redazione del bilancio d’esercizio.
Le eventuali operazioni di rimborso anticipato, anche parziale, del capitale aggiuntivo sottoscritto dai soci,
restano assoggettate alla disciplina del recesso di cui al successivo art. 10.
ART. 10
(Recesso, esclusione, morte del socio)
Il socio può recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non abbia concorso alle
deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento dall’attività
principale di garanzia collettiva dei fidi;
b) il trasferimento della sede sociale all’estero;
c) la revoca dello stato di liquidazione;
d) la fusione con banche con l’unica eccezione della Banca di garanzia
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal
Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.
Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al
socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al
Tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.
Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia
adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto qualora lo stesso non sia
stato preliminarmente autorizzato dalla Banca d’Italia, autorità competente nel rispetto delle previsioni
contenute nell’art. 77 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).
Esclusione. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia
l’esclusione dei soci:
- che siano privi dei requisiti di cui all'art.7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio
dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Amministratori, di Sindaci o di direttori.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì
escludere dalla Società il socio che:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale
cliente della Società ed abbia quindi costretto la Società ad assumere provvedimenti conseguenti.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente
esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
Morte. In caso di morte del socio gli eredi, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, hanno
diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo che segue; se provvisti dei requisiti per
l’ammissione alla società possono richiedere il subentro nella partecipazione del socio deceduto.
L’evento morte del socio persona fisica è equiparata alle vicende estintive dei soci persona giuridica. In
quest’ultimo caso il termine di un anno di cui al primo comma decorre dalla data in cui si verifica
l’estinzione della persona giuridica.
ART. 11
(Deliberazioni del Cda in materia di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione debbono essere
comunicate all’interessato, entro i sessanta (60) giorni successivi con lettera raccomandata a/r inviata
all’indirizzo presente sul Libro Soci oppure a mezzo PEC.
Avverso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il socio interessato potrà proporre ricorso scritto
motivato allo stesso Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro quindici (15) giorni dal
ricevimento della comunicazione sopraccitata.
Il ricorso non sospende l’efficacia della delibera.
Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato, è tenuto a deliberare entro trenta (30) giorni
dal ricevimento dello stesso.
Avverso la decisione che nega il recesso, il socio interessato ha diritto adire il Tribunale nel termine di 60
giorni ai sensi degli artt.2532 e 2533 cc.
ART. 12
(Diritto alla Liquidazione)
Il socio uscente, a qualsiasi titolo, e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota di
capitale sociale effettivamente versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite risultanti in base
all’ultimo bilancio approvato.
In ogni caso, laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti di “Confidi Adriatico s.c.p.a.” per
qualsiasi motivo, il “Confidi Adriatico s.c.p.a.” tratterrà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma
depositata presso “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, operando la compensazione ex art. 1241 c.c., fino alla
concorrenza di ogni proprio credito.
ART. 13
(Rimborso azioni)
Il rimborso della quota di capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.16, deve essere effettuato
entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il recesso o la decadenza hanno avuto
efficacia, tenuto conto dell’art. 12 che precede.
Le azioni non riscosse nei termini di prescrizione sono acquisite al patrimonio di “Confidi Adriatico s.c.p.a.”
Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati dai soci a qualsiasi titolo diverso da quanto
previsto dal presente articolo.
ART. 14
(Trasferimento delle azioni)
La qualità del socio risulta dall’iscrizione nel Libro Soci.
Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal
Consiglio di Amministrazione; il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al
Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60)
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria
partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per
divenire socio (art.2530 cc).
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio ha diritto
di ricorrere al Tribunale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore dei terzi.
ART. 15
(Enti sostenitori)
Gli Enti pubblici e privati, le associazioni e le imprese prive dei requisiti per essere soci, che sostengono
l’attività della Società attraverso contributi, garanzie non finalizzati a singole operazioni, sottoscrittori di
strumenti finanziari imputabili a patrimonio, assumeranno la qualifica di Enti Sostenitori. I suddetti strumenti
finanziari sono emessi dalla Società con le modalità di cui al successivo art. 18 del presente statuto. Gli Enti
Sostenitori possono cumulativamente nominare un membro del consiglio di amministrazione e un membro
effettivo del collegio sindacale. Gli enti sostenitori nominano i membri loro riservati nell’apposita assemblea
di cui all’art. 2541 c.c. I nomi dei suddetti membri devono essere comunicati al presidente della Società
prima dello svolgimento dell’assemblea dei soci. La data di sottoscrizione deve essere trenta giorni prima
dello svolgimento della assemblea. Nel caso in cui tutti gli Enti Sostenitori cessino per qualsiasi motivo il
rapporto con il confidi, il membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, nominato
dall’assemblea degli Enti sostenitori, decadono dall’incarico e saranno sostituiti secondo l’indicazione della
nuova assemblea appositamente convocata. I nuovi nominati ai sensi del comma precedente, decadono dal
mandato insieme agli altri già in carica. Il consigliere e il sindaco nominati dall’assemblea degli enti
sostenitori entrano in carica insieme ai membri nominati dall’assemblea e decadono, oltre che per i motivi
sopra esposti, con la decadenza di tutti gli altri.
ART. 16
(Azioni di partecipazione cooperativa)
Con deliberazione dell’assemblea la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art.5, legge 59/1992.
In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se
interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L’emissione delle
azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Le suddette azioni seguiranno le disposizioni sulla classificazione del capitale prevista dal Regolamento UE
n. 575/2013 (CRR).
ART.17
(Divieto di distribuzione degli utili e delle riserve)
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sia in caso di
scioglimento di “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, sia in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo
ciò avvenga:
È vietata la distribuzione delle riserve di “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, sia durante la vita dello stesso che
all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento di “Confidi Adriatico s.c.p.a.”, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale effettivamente versato dalle imprese socie, va devoluto, ai sensi dell’art. 13, comma 18 della “Legge
Confidi”, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale “Confidi Adriatico s.c.p.a.” aderisca o, in mancanza,
secondo la diversa destinazione ivi prevista.
ART. 18
(Strumenti finanziari)
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, l’emissione di titoli di
debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche
condizionandolo nei tempi e nell’entità all’andamento economico della Società.
Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2541 c.c e delle altre disposizioni di legge, le
modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel precedente comma, nonché i
diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le
eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai senti
dell’art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
ART. 19
(Organi sociali)
Gli organi della Società sono:
a) l’Assemblea dei soci e le Assemblee separate istituite per macro aree regionali, ricorrendone le
condizioni di cui all’art. 2540 c.c.;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei probiviri.
TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 20
(Assemblea generale e Assemblee separate)
1. L’Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un’Assemblea generale e di Assemblee separate.
2. L’Assemblea generale è preceduta da quelle separate, per macro area territoriale regionale chiamate a
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno e ad eleggere i delegati che partecipano all’Assemblea
generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
3. Ogni area territoriale regionale è costituita al raggiungimento di almeno 200 soci appartenenti alla stessa
macro area territoriale. Ogni macro area nomina un delegato ogni 10.000.000,00 di euro di affidamenti
concessi. Attualmente sono costituite le macro aree della Regione Abruzzo e della Regione Puglia.
4. Gli ordini del giorno delle assemblee separate devono contenere, comunque, la nomina dei delegati per
l’Assemblea generale.
5. Le Assemblee separate si riuniscono nelle sedi che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione,
all’atto della convocazione, sempre nel territorio regionale di riferimento.
6. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel
libro dei soci e che appartengano alla stessa macro area territoriale.
7. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
8. Ciascuna assemblea separata elegge i delegati scelti tra i soci iscritti nella macro area territoriale. Possono
essere delegati anche i consiglieri non soci e i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche. Il numero di
delegati da eleggere in ciascuna Assemblea separata è determinato in misura pari ad un delegato ogni
10.000.000,00 Euro, o a frazione superiore a 6.000.000,00 Euro, di garanzie complessive rilasciate agli
associati della macro area territoriale. Sarà assunto come valore di riferimento quello risultante dell’ultimo
bilancio al 31 dicembre che precede l’assemblea. Le assemblee separate eleggono comunque almeno un
delegato. Nell’elezione dei delegati deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze,
per cui si rimanda al regolamento assembleare per disciplinare la presentazione di liste e/o candidati.
9. Possono assistere alle Assemblee separate e all’Assemblea Generale, senza diritto di voto, rappresentanti
delle assemblee dei enti sostenitori.
ART. 21
(Convocazione)
1. Le Assemblee separate sono convocate, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana o nel quotidiano “Il sole 24 ore”, e mediante avviso nel sito internet della società, di regola nella
stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere
convocate almeno otto giorni prima della data in cui è convocata l’Assemblea generale.
2. Le Assemblee separate sono convocate, dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del
Consiglio di amministrazione per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società. Sono inoltre
convocate ogni qual volta debba convocarsi l’assemblea generale nei casi previsti dalla legge o dal presente
statuto e ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Cda.
3. Nell’avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l’ordine del giorno, la data e
l’ora stabilite per la prima e le successive convocazioni, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in
seconda o in terza convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione
precedente. All’avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell’Assemblea generale, che deve
contenere i medesimi elementi ma può indicare l’ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello
delle Assemblee separate.
4. L’avviso di convocazione dell’assemblea generale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o nel quotidiano “Il sole 24 ore”, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
prima Assemblea separata. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le
Assemblee separate e all’Assemblea generale.
5. L’Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità
indicate nei commi precedenti. Ai delegati è nuovamente inviato al loro domicilio l’avviso di convocazione
mediante raccomandata o per posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo da certificare l’avvenuta
consegna, almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l’Assemblea generale si reputano
regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, nell’Assemblea generale per il
tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 22
(Riunioni)
1. Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un
consigliere dallo stesso delegato e scelto tra quelli appartenenti alla macro area regionale.
2. L’assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,
nell’ordine, dal Vice Presidente Vicario, da un Vice Presidente, dall’Amministratore delegato o dal
consigliere di amministrazione più anziano per età presente.
3. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell’ipotesi prevista nell’art. 25,
comma 6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.
4. Nell’Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nei successivi artt. 23 e 24 sono da
intendersi riferiti al numero dei delegati presenti.
5. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 deve redigersi
verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario nominato dal presidente, salvo che il
verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei
soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l’Assemblea generale; con
l’indicazione di quelli che rappresentano la minoranza. I soci che esprimono voto contrario o che si
astengono, possono chiedere di essere individuati nel verbale dell’assemblea e dovrà essere indicato il
numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
ART. 23
(Assemblea ordinaria dei soci)
1. L’Assemblea ordinaria dei soci:
a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto
dell’articolo 20;
b) determina l’esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e li nomina e revoca ai sensi
dell’art. 26, stabilendone i compensi;
c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e ne determina i compensi;
d) dispone in materia di controllo contabile, sentito il Collegio sindacale, ex art. 39;
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) determina l’eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di
approvazione del bilancio;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea dei soci;
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
i) nomina il collegio dei probiviri.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato del
presente statuto.
3. L’Assemblea separata ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più
uno dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea generale ordinaria è validamente costituita quando siano
presenti la metà più uno di tutti i delegati eletti dalle assemblee separate.
4. Se gli aventi diritto intervenuti non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea
separata, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati.
5. Le delibere, sia in prima che sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
ART. 24
(Assemblea straordinaria dei soci)
1. L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, approva eventuali regolamenti
volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Società e i
soci, delibera sulle trasformazioni, sulla ricapitalizzazione, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e
sull’eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui
loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o
dal presente statuto.
2. L’Assemblea straordinaria generale, viene preceduta dalle assemblee separate straordinarie dei soci. Per
quanto riguarda le modalità di convocazione, costituzione, gestione, presidenza e verbalizzazione, sono
adottate le stesse norme previste dal presente statuto per le assemblee ordinarie. In prima convocazione è
validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, e
delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai soci intervenuti o rappresentati. In seconda
convocazione è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno un quinto dei soci e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai soci intervenuti o rappresentati. In terza
convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai soci intervenuti o
rappresentati.
3. Il verbale dell’Assemblea straordinaria sia quella separate che generale dei soci è redatto da un notaio.
ART. 25
(Rappresentanza nell’Assemblea)
1. Sono legittimati a intervenire nelle Assemblee separate, il legale rappresentante del socio non persona
fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall’organo amministrativo del socio tra i propri
componenti o tra i dipendenti del socio. In mancanza, può essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei
commi 2 e seguenti.
2. Nelle Assemblee separate il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta ed
autenticata secondo legge o dal presidente del Cda. La delega sarà conservata da parte della Società.
Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
3. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea separata anche dal coniuge, dai
parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. La collaborazione
deve essere provata agli organi societari due giorni prima della data per l’assemblea.
4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni
successive. Si applicano le disposizioni dell’art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.
5. Nell’Assemblea generale, i delegati nominati dalle assemblee separate non possono conferire delega.
ART. 26
(Consiglio di amministrazione)
1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un
massimo di undici membri, nell’esatto numero determinato dall’Assemblea generale dei soci tenuto conto
che un consigliere sarà espresso dai soci sostenitori.
2. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche
socie, fermo quanto previsto nel successivo comma 3. l’Assemblea dei soci nomina i consiglieri sulla base di
liste formate in modo tale che i consiglieri riservati ai soci ordinari venga attribuita alle macro aree
territoriali regionali in proporzione percentuale all’ammontare delle garanzie rilasciate ai soci di ciascuna
area territoriale regionale alla data del 31 dicembre che precede l’assemblea.
Le liste possono essere già composte con le proporzioni sopra descritte.
Risulteranno elette le liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero
dei seggi assegnati ad ogni macro area territoriale regionale. Ad ogni modo a ciascuna area territoriale
regionale spetta un consigliere indipendentemente dai parametri di cui sopra.
3. Nel caso in cui si dovessero ammettere ulteriori soci sostenitori, fermo restando quanto disposto dall’art. 5
comma 2, le candidature dei rappresentanti degli enti sostenitori sono decise in base alle previsioni del
successivo comma 4 e comunicate al Consiglio di amministrazione uscente non oltre la data della prima
riunione delle Assemblee separate convocate per la nomina dei nuovi amministratori. Nel caso di mancata
accettazione della carica da parte di uno o più consiglieri nominati su indicazione degli enti sostenitori, il
Consiglio di amministrazione si considera comunque validamente composto dagli altri amministratori.
4. Gli enti sostenitori stabiliscono le candidature dei loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione
sulla base di una decisione da essi assunta a maggioranza, calcolata tenuto conto che a ciascun ente
sostenitore sono attribuiti voti in ragione di un voto ogni 100.000 euro di denaro a qualunque titolo versati al
confidi.
5. I regolamenti determinano le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di
nomina e di rappresentatività indicati nei precedenti commi e disciplinano anche le modalità delle riunioni e
di voto degli enti sostenitori ai fini del precedente comma 4.
6. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli
con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti
commi e, per gli amministratori nominati in rappresentanza degli enti sostenitori, delle nuove indicazioni di
questi ultimi, in mancanza delle quali il Consiglio può liberamente cooptare i sostituti.
In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere costituita da amministratori nominati
dall’Assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea
generale.
8. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea dei soci, quelli rimasti in
carica devono convocare l’Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli
amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della
loro nomina.
9. Se vengono a cessare tutti o la maggioranza degli amministratori, l’intero consiglio decade e l’Assemblea
dei soci per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale
può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
10. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione
della Società.
Il consiglio nella prima seduta approverà apposito regolamento per il suo funzionamento.
11. I consiglieri di amministrazione non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui
importo è determinato e deliberato ai sensi dell’art. 2389, comma 3, salvo in ogni caso il rimborso delle
spese sostenute in ragione del loro ufficio.
ART. 27
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione
della Società, nonché di ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo Statuto all’organo
amministrativo.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio
di Amministrazione le decisioni concernenti:
la determinazione degli indirizzi generali di gestione dell’assetto generale dell’organizzazione della Società:
l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del
rischio;
la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sull’andamento della gestione, da presentare
all’Assemblea ordinaria per averne l’approvazione;
la stipula e l’esecuzione delle convenzioni con aziende di credito, istituti finanziari e con altri enti;
l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
la compilazione dell’eventuale Regolamento Interno Soci che sarà sottoposto all’approvazione
dell’assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione;
l’assunzione, il licenziamento e la gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo;
la nomina, le attribuzioni e la revoca del Direttore generale e dei componenti la direzione;
la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo richieste dalla normativa
di vigilanza;
il conferimento, nei limiti di legge, di procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del
Presidente;
la costituzione dell’Organismo di Vigilanza sulla responsabilità amministrativa delle Società disciplinato ai
sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello, e la nomina dei relativi membri;
la costituzione i Comitati Ristretti (o Territoriali), i cui membri siano scelti tra i componenti il Consiglio di
Amministrazione e deliberare sul loro funzionamento;
la determinazione degli eventuali compensi o gettoni e rimborsi spese ai componenti dei Comitati Ristretti (o
Territoriali);
l’approvazione e le modifiche dei regolamenti tecnici relativi al funzionamento della società;
l’accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti
pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione;
l’autorizzazione al Presidente di svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti di “Confidi
Adriatico s.c.p.a.”;
la proposizione all’Assemblea dell’eventuale partecipazione di “Confidi Adriatico s.c.p.a.” ad enti
provinciali, regionali e nazionali costituiti con il fine di coordinare e potenziare le attività degli associati.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando
in modo chiaro ed analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale della Società in
materia creditizia, in base a funzioni o al grado ricoperto, ovvero a comitati composti anche da personale
della Società.
Le decisioni sulle materie oggetto di delega assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a
conoscenza del Consiglio, secondo modalità e periodicità prestabilite dai regolamenti tecnici nel rispetto
delle previsioni di legge.
In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato Esecutivo o di impedimento dei predetti soggetti
delegati e di urgenza, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo
sostituisce, può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del Direttore generale. Le
decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell’organo competente in occasione della sua
prima riunione successiva.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza di effettuare, con deliberazione assunta nelle
forme di cui all’articolo 2365, 2° comma, c.c., gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
ART. 28
(Attribuzioni delegate)
1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali ed
agenzie.
2. L’Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di
amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.
ART. 29
(Deliberazioni)
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente vicario, almeno due volte al mese e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso il Presidente
deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata o con altri
mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e
dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della
riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che
dovrà approvare il consiglio di amministrazione con proprio regolamento.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto da un dipendente nominato dal
Consiglio stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente unitamente a chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
6. L’amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di
amministrazione può essere dichiarato decaduto ed in tal caso viene sostituito per cooptazione.
ART. 30
(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)
1. L’intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali
deve essere dato atto nei verbali:
-che nell’avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di
telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati
dalla stessa Società per il collegamento;
-che siano presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione almeno il Presidente o, in
mancanza, un Vice Presidente ed il segretario;
-che sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura
dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio di amministrazione.
3. Qualora l’unica materia da trattare sia l’ammissione di nuovi soci, le riunioni del Consiglio di
amministrazione si svolgono di regola in video o audio conferenza, salvo diversa determinazione del
Presidente.
ART. 31
(Comitato esecutivo - Amministratore Delegato – Consiglieri delegati)
1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da
alcuni dei suoi componenti integrato da componenti eletti in ciascuna delle Area territoriale di competenza o
ad uno o più dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all’Assemblea dei soci
in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.
2. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 31, comma 2, lett. a), b), d), e), f), m), n),
nonché le altre materie indicate dall’art. 2381 c.c. e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci.
3. Il Comitato esecutivo è composto da non meno di tre e non più di sette amministratori, il cui numero,
sempre dispari, è determinato, all’atto della nomina, dal Consiglio di amministrazione, compreso in ogni
caso l’Amministratore Delegato. Ai componenti del Comitato esecutivo si applica l’art. 29, comma 6.
Partecipa al comitato esecutivo il Direttore generale, senza diritto di voto.
4. La disponibilità a concedere e la revoca delle garanzie possono essere delegate al Comitato esecutivo,
all’Amministratore delegato o a dipendente designato dal Consiglio di amministrazione entro limiti di
ammontare determinati tenuto conto del livello di rischio per la Società derivante dalla tipologia dei fidi e
degli interventi in garanzia.
5. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di
esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo, contabile e dei controlli interni della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici,
industriali, finanziari e dei controlli interni della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi
delegati, il generale andamento della gestione.
6. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al
Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
7. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Al Comitato esecutivo si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente statuto in materia di convocazione, riunione e deliberazione del Consiglio
di amministrazione.
ART. 32
(Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)
1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea generale
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere
riconfermati.
3. Il Presidente:
a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede le Assemblee dei soci; convoca il
Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
b) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio di
amministrazione;
d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
e) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
f) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri di quest’ultimo sono esercitati, nell’ordine, dal
Vicepresidente ovvero, in caso di nomina di più di un Vicepresidente, dal Vice Presidente Vicario.
ART. 33
(Rappresentanza legale - Firma sociale)
1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il
Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e il potere di rappresentanza
che gli è attribuito è generale.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai
terzi spettano, nell’ordine, al Vicepresidente Vicario, al Vicepresidente, all’Amministratore Delegato.
3. Ciascun Amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli
atti rientranti nell’esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti
risultanti dalla deliberazione di delega.
5. Al Direttore Generale, se nominato, spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dal presente statuto.
ART. 34
(Direttore Generale)
Il Direttore Generale provvede all’organizzazione della Società ed alla gestione del personale nonché allo
svolgimento dei compiti che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare al Direttore Generale competono le seguenti funzioni;
a) sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni
consiliari e assembleari;
b) dirige e coordina tutto il personale determinandone mansioni, nell’ambito delle direttive contenute nel
regolamento del personale o di quelle specifiche impartite dal Consiglio di Amministrazione;
c) svolge, più in generale, tutti i compiti specificatamente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e/o
dal Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
ART. 35
(Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, che ne
nomina il Presidente, e dotati dei requisiti prescritti dall’art. 2397 c.c. e dalla normativa vigente, anche di
vigilanza.
Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
c) coloro che sono legati a Confidi Adriatico s.c.p.a. da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza.
I Sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato
ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato e sul suo concreto funzionamento e, qualora ad esso espressamente attribuito
dall’Assemblea ordinaria, svolge il controllo legale dei conti.
I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono sempre essere invitati, e
possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza dei voti.
I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell’apposito Libro.
Nella relazione al bilancio il collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall’art. 2545 c.c. in ordine al
carattere mutualistico di Confidi Adriatico s.c.p.a. .
Il compenso dei Sindaci è deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.
ART. 36
(Revisione legale dei conti)
La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale
dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Su decisione dell’Assemblea, qualora permesso dalle vigenti disposizioni di legge, il controllo legale dei
conti può essere esercitato dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
L’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei
conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera
durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
Art. 37
(Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria
composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Esso è composto di tre membri effettivi e
due supplenti, scelti fra i soci o non Soci della società, eletti dall’Assemblea, che ne nomina il Presidente. I
probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo
il rimborso delle spese. Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie in materia di diniego del
gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le
controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione,
l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti
comunque i rapporti sociali. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere
assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti
soci il Collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono
assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti
a riesaminare la questione.
TITOLO VI
BILANCIO
ART. 38
(Obblighi)
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio
consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione nella
quale devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo di CONFIDI ADRIATICO S.C.P.A.
Il bilancio e la nota integrativa devono essere comunicati dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la
relazione sulla gestione e i documenti giustificativi almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea che dovrà discuterli.
Il bilancio e la nota integrativa devono essere depositati, in copia, insieme con le relazioni degli
Amministratori e dei Sindaci, nella sede di CONFIDI ADRIATICO S.C.P.A., durante i quindici (15) giorni
che precedono l’Assemblea e fino alla sua approvazione, perché i soci possano prenderne visione.
ART. 39
(Destinazione deli utili)
L’eventuale utile di esercizio, sarà destinato:
a) nella misura del 30% al fondo di riserva legale;
b) la restante parte alle riserve indisponibili.
ART. 40
(Scioglimento e variazioni sociali)
In caso di scioglimento di Confidi Adriatico S.C.P.A. o di variazione dell’oggetto sociale, il patrimonio
residuo al termine della liquidazione, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere
devoluto, ai sensi dell’art. 13 della “Legge Confidi”, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale Confidi
Adriatico S.C.P.A. aderisca o, in mancanza, secondo la diversa situazione ivi prevista.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire Confidi
Adriatico S.C.P.A., ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio.
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento di Confidi Adriatico S.C.P.A. dovrà procedere alla nomina di uno
o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.
Avvenuta l’iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle imprese, gli amministratori
cessano dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno
stato patrimoniale, entrambi aggiornati ala data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto
dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna
deve essere redatto apposito verbale.
Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compreso il potere di
effettuare la cessione dell’azienda sociale e di rami di questa, singoli beni o diritti.
Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore
della Società, ivi compreso l’esercizio provvisorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un
migliore realizzo delle attività, dell’intera azienda o di singoli rami di questa. In qualsiasi momento,
l’assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo
stato di liquidazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.
I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l’approvazione da parte dell’Assemblea
ordinaria, alla scadenza prevista nello Statuto sociale. Nella nota integrativa, i liquidatori devono illustrare
l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla,
ivi compreso i criteri di valutazione. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale
e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
ART. 41
(Disposizioni finali)
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di
cooperative e di Confidi.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI
DELL'ART.23 DEL D. Lgs N.82/2005 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE
AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Pescara, 16 MAGGIO 2016
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007
MEDIANTE M.U.I.
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