TATUTO OCIALE - Banca Popolare di Bari

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INDICE
PREMESSA
Art. 27 Proroga dell’Assemblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ
ATTI DELLO STATUTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Art. 28 Verbale delle Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TITOLO I
Art. 30 Liste per l’elezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E
SEDE DELLA SOCIETÀ
Art 1Denominazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Art. 2
Durata e Sede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Art. 3
Oggetto Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI
Art. 4
Patrimonio Sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Art. 5
Capitale Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Art. 6
Prezzo delle azioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Art. 7
I Soci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Art. 8
Formalità per l’ammissione a Socio. . . . . . . . . . . . . . . 8
Art. 9
Gradimento all’ammissione a Socio . . . . . . . . . . . . . . 8
Art. 10 Acquisto della qualità di Socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Art. 11 Cause di inammissibilità a Socio. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Art. 12 Limiti al possesso azionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Art. 13 Morte del Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Art. 14 Recesso del Socio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Art. 15 Esclusione del Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Art. 16 Annullamento delle azioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Art. 17 Acquisto delle proprie azioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Art. 18Dividendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Art. 19 Vincoli su azioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Art. 29 Composizione, nomina e durata del Consiglio
di Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Art. 31 Elezione dei componenti del Consiglio
di Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Art. 32 Sostituzione degli Amministratori . . . . . . . . . . . . . . 15
Art. 33 Cariche Consiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Art. 34 Presidente del Consiglio di Amministrazione. . . . . 16
Art. 35 Compenso degli Amministratori . . . . . . . . . . . . . . . 16
Art. 36 Adunanza del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Art. 37 Deliberazioni del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Art 38 Verbali del Consiglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Art. 39 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. . . 17
Art 40 Organi delegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Art. 41Deleghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Art. 42 Collegio Sindacale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Art. 43 Durata in carica e sostituzione dei Sindaci . . . . . . . 20
Art. 44 Compiti e poteri del Collegio Sindacale. . . . . . . . . . 20
Art. 45 Funzionamento del Collegio Sindacale . . . . . . . . . . 21
Art. 46 Revisione legale dei conti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Art. 47 Collegio dei Probiviri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Art. 48 Competenza del Collegio dei Probiviri. . . . . . . . . . . 22
Art. 49 Direzione Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Art. 50 Funzioni del Direttore Generale . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TITOLO IV
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Art. 51 Poteri di firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
TITOLO V
Art. 20 Organi sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BILANCIO
Art. 21 Convocazione delle Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Art. 52Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Art. 22 Competenze dell’Assemblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Art. 53 Ripartizione degli utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Art. 23 Intervento all’Assemblea e rappresentanza. . . . . . . . 12
Art. 24 Presidenza dell’Assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TITOLO VI
Art. 25 Costituzione dell’Assemblea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 26 Validità delle deliberazioni dell’Assemblea. . . . . . . . 12
Art 54. Scioglimento e norme di liquidazione . . . . . . . . . . . 24
3
PREMESSA
COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ - ATTI DELLO STATUTO
La COSTITUZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI BARI è stata autorizzata con deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio dell’11 febbraio 1960.
La Banca è iscritta all’anagrafe camerale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Bari al n. 105047 in data 13 aprile 1960; è stata autorizzata all’esercizio del Credito con decreto del Governatore
della Banca d’Italia del 14 maggio 1960 n. 1496; è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito al n. 4616.
IL PRESENTE STATUTO venne approvato dal Comitato promotore della Banca nella seduta del 28 dicembre
1957, quindi dall’Assemblea Straordinaria dei Soci – in sede di costituzione della Società – come da atto per
Not. Carbone, in data 16 marzo 1960. Omologato dal Tribunale di Bari il 25 marzo 1960.
Depositato ed iscritto nella Cancelleria di questo Tribunale, in data 31 marzo 1960 al n. 329 Reg. d’Ord., n. 4515
Registro Società e n. 29/60 Elenco.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni al n. 15 bis - Parte 1ª, in data 14 aprile 1960.
• Modificato agli artt. 16 - 20 - 34 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 aprile 1962 con deliberazione
omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 1º giugno 1962 (Verbale depositato ed iscritto in
Cancelleria il 30 giugno 1962, n. 1228 Reg. d’Ord., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco).
• Rielaborato completamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 aprile 1966 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 14 giugno 1966 (Verbale depositato ed iscritto in Cancelleria il 30 giugno 1966, n. 1504 Reg. d’Ord., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco). Pubblicato nel
Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni (B.U.S.A.) fascicolo n. 28 bis - Parte 1/bis, in data 14 luglio 1966.
• Modificato agli artt. 12 - 13 ed alla Norma Transitoria dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 marzo
1968 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 19 aprile 1968 (Verbale
depositato ed iscritto in Cancelleria il 17 maggio 1968, n. 1000 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro Società
e n. 29/60 Elenco). Dette modifiche risultano pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni
(B.U.S.A.) fascicolo n. 22 bis - Parte 1/bis, in data 30 maggio 1968.
• Modificato agli artt. 6 - 20 - 29 - 38 (e conseguentemente all’art. 5 nn. 7 e 9) dall’Assemblea Straordinaria dei
Soci del 23 marzo 1969 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 9 maggio
1969 (Verbale depositato ed iscritto in Cancelleria il 28 maggio 1969, n. 1321 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco). Dette modifiche risultano pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Società
per Azioni (B.U.S.A.) fascicolo n. 26 bis - Parte 2/bis, in data 26 giugno 1969.
• Modificato agli artt. 4 - 5 - 6 - 20 - 25 - 27 - 29 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 1973
con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 21 gennaio 1974 n. 50/1974 R.R.
(Verbale depositato ed iscritto in Cancelleria il 1º febbraio 1974, n. 278 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro
Società e n. 29/60 Elenco). Dette modifiche risultano pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Società per
Azioni (B.U.S.A.) fascicolo n. 6 - Parte 1/bis, in data 7 febbraio 1974.
• Modificato agli artt. 3 - 17 - 29 comma 5 - 36 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 giugno 1983 con
deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 13 luglio 1983 (Verbale depositato ed
iscritto in Cancelleria il 1º agosto 1983, n. 9648 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco).
Dette modifiche risultano pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.) fascicolo n.
31 - Parte 1ª, in data 4 agosto 1983.
5
• Rielaborato completamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21 aprile 1985 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 23 maggio 1985 (Verbale depositato ed iscritto in Cancelleria il 5 giugno 1985, n. 9340 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco). Pubblicato
nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.) fascicolo n. 24 - Parte 1ª, in data 13 giugno 1985.
• Modificato agli artt. 14 - 15 - 18 - 30 - 47 - 49 - 50 - 55 dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del
22 aprile 1990 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 18 giugno 1990
(Verbale depositato ed iscritto in Cancelleria il 3 luglio 1990, n. 13333 Reg. d’Ord. Ann., n. 4515 Registro
Società e n. 29/60 Elenco). Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.) fascicolo
n. 27 - Parte 1ª, in data 5 luglio 1990.
• Rielaborato completamente dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 1º maggio 1994 con deliberazione omologata dal Tribunale di Bari con provvedimento del 20 giugno 1994 (Verbale depositato
ed iscritto in Cancelleria il 25 luglio 1994, n. 8710 Reg. d’Ord., n. 4515 Registro Società e n. 29/60 Elenco).
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.) fascicolo n. 44 - Parte 1ª, in data 3
novembre 1994.
• Integrato all’art. 4 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 luglio 2000 con atto redatto dal Notaio dr.
Michele Costantini, registrato alla Agenzia delle Entrate di Bari 1 il 13 agosto 2000 al n. 4481 e depositato
presso il Registro delle Imprese di Bari il 21 novembre 2000.
• Modificato agli artt. 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 dall’Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 2001 con atto redatto dal Notaio dr. Michele Costantini, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Bari il 18 ottobre 2001 n. 10855/A e depositato presso il Registro delle Imprese di
Bari il 7 novembre 2001.
• Modificato all’art. 3 dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 marzo 2002 con atto redatto dal Notaio dr.
Michele Buquicchio, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il 7 luglio 2002 al n. 2692/1A e depositato
presso il Registro delle Imprese di Bari il 26 marzo 2002.
• Rielaborato completamente dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 13 marzo 2005 con atto
redatto dal Notaio dr. Michele Buquicchio, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari 1 il 23 marzo 2005 e
depositato presso il Registro delle Imprese di Bari il 31 marzo 2005.
• Rielaborato completamente dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 26 aprile 2009 con atto
redatto dal Notaio dr. Michele Buquicchio, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari 1 il 6 maggio 2009 e
depositato presso il Registro delle Imprese di Bari il 22 luglio 2009.
• Rielabolarato completamente dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 22 aprile 2012 con atto
redatto dal Notaio dr. Michele Buquicchio, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari 1 il 2 maggio 2012 e
depositato presso il Registro delle Imprese di Bari il 22 maggio 2012.
6
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ
Art 1 Denominazione
È costituita la Banca Popolare di Bari, Società Cooperativa per azioni.
La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.
Art. 2 Durata e Sede
La durata della Società è fissata al 2050, salva proroga.
La Società ha Sede legale e amministrativa in Bari e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e
all’estero.
Art. 3 Oggetto Sociale
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.
La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e
finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello
scopo sociale.
Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.
La Società destina in ogni esercizio una somma fino ad un massimo del 5% dell’utile dell’ultimo esercizio, da
determinare da parte dell’Assemblea che approva il bilancio e da devolvere, secondo le determinazioni del
Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori
serviti.
La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Bari”, ai sensi dell’art. 61
del D. Lgs. 385/93, emana, nell’esercizio della propria attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle
componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità
del Gruppo stesso.
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI
Art. 4 Patrimonio Sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito:
- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie;
- da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.
Art. 5 Capitale Sociale
Il Capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 5 (cinque), in
circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.
7
Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime.
L’Assemblea straordinaria del 22 aprile 2012 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt.
2443, 2420-ter e 2442 cod. civ., la facoltà di procedere, nel termine massimo di anni 5 dalla data della deliberazione assembleare, ad aumentare il capitale sociale nella misura massima di Euro 325.000.000.
Il prezzo di emissione delle azioni, anche se emesse per conversione di obbligazioni convertibili, non potrà
essere inferiore al valore nominale.
Qualora, in sede di esercizio delle predette facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, l’aumento di
capitale non fosse interamente sottoscritto entro i termini fissati, ovvero non fossero convertite in azioni tutte
le obbligazioni convertibili, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Art. 6 Prezzo delle azioni
Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l’Assemblea dei Soci determina annualmente,
in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato, l’importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione.
Allo stesso importo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti
dallo Statuto che si verificano nel corso dell’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo
conto dell’interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.
Art. 7 I Soci
Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.
Possono, inoltre, far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i Consorzi, le Associazioni
ed altri Enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Ai fini dell’ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l’aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto
di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è
attiva attraverso la rete dei propri sportelli, per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali o per gli
incarichi ricoperti.
Art. 8 Formalità per l’ammissione a Socio
Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al
sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all’indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra
informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.
Fino a quando non abbia richiesto e ottenuto l’ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli
diritti aventi contenuto patrimoniale.
La cessione da parte del Socio dell’intera partecipazione comunque rilevata dalla Società comporta la perdita
della qualità di Socio.
Ai fini dell’ammissione a Socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della
certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni.
Art. 9 Gradimento all’ammissione a Socio
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio.
8
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori
nel Libro dei Soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione a Socio, il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta
giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
L’eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall’interessato, a pena di decadenza, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della notizia, all’esame del Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
I1 Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del
Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 47, e la sua decisione non è appellabile.
Art. 10 Acquisto della qualità di Socio
La qualità di Socio si acquista dopo l’iscrizione nel Libro dei Soci, adempiute le formalità prescritte.
Art. 11 Cause di inammissibilità a Socio
Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di
riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici.
I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo
accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 Limiti al possesso azionario
Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare - direttamente o indirettamente - di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito per Legge.
La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare del conto e all’intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all’iscrizione nel Libro dei Soci, devono essere
alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a
scopi mutualistici.
Art. 13 Morte del Socio
In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto; tuttavia, l’opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata al rispetto dell’art. 2534 cod. civ. e degli artt. 8 e 9 del presente
Statuto.
Art. 14 Recesso del Socio
I1 recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla Legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
È vietato in ogni caso il recesso parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se
ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
9
Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell’art. 6.
Art. 15 Esclusione del Socio
I1 Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può
escludere dalla Società:
a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l’adempimento delle obbligazioni contratte;
b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l’interesse e il prestigio della Società;
c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall’art. 2533 cod. civ..
Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell’art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace
e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei
Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al Tribunale di Bari, nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione.
Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all’art. 6.
Nel caso di inadempienza del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione,
senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche
ai sensi dell’art. 1252 cod.civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all’art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell’art. 6.
Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni,
procedere all’acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma
precedente.
In caso di quotazione delle azioni della Società ai mercati ufficiali, il prezzo delle azioni di pertinenza del Socio,
di cui al comma precedente, è pari al prezzo di quotazione del giorno successivo alla delibera del Consiglio di
Amministrazione di esclusione del Socio inadempiente.
Art. 16 Annullamento delle azioni
In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.
L’importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si
prescrive nei termini previsti dalla Legge.
Art. 17 Acquisto delle proprie azioni
Il Consiglio di Amministrazione può acquistare proprie azioni, nei limiti del fondo di cui al successivo art. 53.
Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.
Art. 18 Dividendo
Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall’Assemblea per l’esercizio in corso, qualunque
sia l’epoca dell’acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli
interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Per l’esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell’intermediario presso il quale esiste la
posizione in azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire all’intermediario le istruzioni necessarie allo
scopo di gestire il rapporto nel rispetto delle norme di Legge e di Statuto che disciplinano le banche popolari.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla
Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.
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Art. 19 Vincoli su azioni
Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati
nel Libro dei Soci.
In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 20 Organi sociali
L’esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
a) all’Assemblea dei Soci;
b) al Consiglio di Amministrazione;
c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) all’Amministratore Delegato, se nominato;
e) al Collegio Sindacale;
f) al Collegio dei Probiviri;
g) alla Direzione Generale.
Art. 21 Convocazione delle Assemblee
L’Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di Legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure,
occorrendo, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio
di Amministrazione - nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, convoca l’Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire all’Assemblea a quella data.
La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di Legge o da dipendenti della Società in
possesso di specifica delega, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.
La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di
Legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso
predisposta.
Art. 22 Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria dei Soci:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- elegge gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l’incarico, su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione
legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei
collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato. Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
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- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto
al successivo art. 39, terzo comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.
Art. 23 Intervento all’Assemblea e rappresentanza
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro
dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto
pervenire presso la sede della Banca, almeno due giorni lavorativi bancari prima della data fissata per la prima convocazione, l’apposita certificazione che l’intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare
all’emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in
conto presso la Società (e presso le altre banche del Gruppo).
La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di voto.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o
Dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di Legge disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque altri Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le
limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
Art. 24 Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in
caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 33, o in mancanza da persona designata
dagli intervenuti.
Il Presidente, nel rispetto del regolamento assembleare eventualmente approvato dall’Assemblea, ha pieni poteri
per la direzione dell’Assemblea e, in particolare, per l’accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere
del diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed
in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.
Il Presidente designa un Notaio a svolgere le funzioni di Segretario. L’Assemblea, su proposta del Presidente,
nomina fra i Soci due Scrutatori.
Art. 25 Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
Soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata
almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un quarantesimo dei Soci medesimi.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società devono riportare, anche in Assemblea di
seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.
Art. 26 Validità delle deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; a parità dei voti la proposta si intende respinta.
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Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.
Per la sola elezione alle cariche sociali, che avviene a maggioranza relativa, si procede a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dagli artt. 30, 31 e 42 del presente Statuto, a meno che, nella sola ipotesi di ammissione
di una sola lista di candidati all’elezione alle cariche sociali, l’Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di
procedere con voto palese.
Art. 27 Proroga dell’Assemblea
Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l’Assemblea può essere prorogata dal
Presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità
di altro avviso.
Nella seduta in prosecuzione, l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.
Art. 28 Verbale delle Assemblee
Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente,
dal Notaio che funge da Segretario, nominato a tale incarico, e dagli Scrutatori.
I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul Libro dei Verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo,
certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 29 Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da undici
a tredici membri, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra i Soci iscritti nel Libro dei
Soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente, nonché del presente Statuto.
I Consiglieri non esecutivi sono almeno sei.
Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né conferiti incarichi particolari inerenti la
gestione della Società.
Almeno quattro Consiglieri debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.
Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:
- abbiano avuto con la Società negli ultimi due esercizi, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali,
creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un’altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano stretti familiari, coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle
situazioni di cui ai punti precedenti.
Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore ne determina la
decadenza, a meno che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di Amministratori
che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere - fatta eccezione per l’Amministratore Delegato, se nominato - l’essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d’opera
o di lavoro subordinato; l’essere componente di Organi Amministrativi o di Controllo di altre Banche o di altre
Aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l’essere legato alle stesse da un rapporto
continuativo di prestazione d’opera, salvo si tratti di società partecipate.
I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
Gli Amministratori scadono con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo eser13
cizio dalla loro nomina.
Al fine di garantire continuità alla gestione, il Consiglio si rinnova a rotazione, per cicli triennali, sulla base del
numero di membri deliberato dall’Assemblea dei Soci per il primo esercizio (primo rinnovo), secondo esercizio
(secondo rinnovo) e terzo esercizio (terzo rinnovo).
Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi a seguito di approvazione dell’Assemblea, determina i limiti
ai cumuli degli incarichi e gli ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei
suoi componenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall’Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.
La perdita da parte dell’Amministratore della qualità di Socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla
carica.
Art. 30 Liste per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le seguenti disposizioni.
1. L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio della scadenza a
rotazione di cui al precedente art. 29, avviene sulla base di una o più liste, predisposte con le modalità successivamente elencate.
Nelle liste devono essere indicati i candidati assegnando ad ognuno di essi un numero progressivo.
Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, tra i quali devono
essere compresi e qualificati quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 29 dello Statuto,
nel numero minimo indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
2. Possono presentare una lista il Consiglio di Amministrazione ovvero uno o più Soci. Ciascuna lista deve
essere sottoscritta da un numero minimo di 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare all’Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione. La sottoscrizione di ogni Socio presentatore deve essere debitamente autenticata ai sensi di Legge o da dipendenti delle Banche del Gruppo appositamente delegati.
3. Unitamente alla lista, ciascun candidato deve depositare presso la sede della Società, la propria istanza e
l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con la dichiarazione con la quale attesta, sotto
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla Legge e, se del caso, di quelli di indipendenza ai sensi
della Legge e dello Statuto.
4. La candidatura presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra, o in difformità da quanto stabilito dall’art. 29 del presente Statuto, è considerata come non presentata.
5. Le liste predisposte, con le modalità di cui sopra, per la nomina dei Consiglieri devono essere depositate,
presso la sede della Società, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea.
6. Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente una lista.
In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non può essere computata per nessuna
lista.
7. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Le liste che vengano presentate senza l’osservanza delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 5 che precedono, sono
considerate come non presentate.
Art. 31 Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
I Soci intervenuti all’Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate ed esercitano il
voto indicando la lista prescelta.
Le schede che riportano modifiche alla lista prescelta sono considerate non valide.
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Ogni Socio può votare una sola lista, a pena di non validità del voto.
I Consiglieri vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate.
1. Se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione da eleggere.
2. Se sono state ammesse più liste, tutti i Consiglieri vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza,
salvo che una o più altre liste abbiano singolarmente ottenuto almeno 500 voti validamente espressi in Assemblea; in questo caso si procede come segue:
- vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza tutti i Consiglieri da eleggere, con esclusione
dell’ultimo della lista;
- viene tratto dalle altre liste l’altro dei Consiglieri da eleggere, prendendo il primo candidato della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti tra tali liste. Tale Consigliere diviene “Consigliere di minoranza”.
3. In caso di parità di voti tra due o più liste si procede al ballottaggio, da effettuarsi da parte dell’Assemblea dei
Soci da convocarsi entro 30 giorni.
4. L’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri dell’Organo Amministrativo
avviene nelle forme e con le modalità previste dalla Legge.
5. Nel caso in cui uno o più candidati eletti risultino privi dei requisiti soggettivi previsti per i membri dell’Organo Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione provvede, ove possibile, alla sostituzione con il
candidato non eletto della lista di provenienza, secondo l’ordine di presentazione.
Nel caso in cui risulti privo dei requisiti soggettivi un candidato indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il primo candidato indipendente non eletto della medesima lista.
Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione secondo quanto
previsto dal successivo art. 32.
In nessun caso il Consiglio di Amministrazione potrà avere più di un Consigliere di minoranza. Di conseguenza, qualora nel Consiglio sia già presente un Consigliere di minoranza, sino alla sua scadenza per conclusione
del mandato non si applica quanto previsto dal punto 2. del presente articolo in ordine alla elezione di candidati
delle liste di minoranza.
Art. 32 Sostituzione degli Amministratori
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la
maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall’Assemblea.
Gli Amministratori così eletti restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla loro nomina.
Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono, anche ai fini della scadenza
del mandato, l’anzianità e sono rieleggibili.
Se l’Amministratore da sostituire proviene dalla lista di minoranza, ove possibile l’Amministratore da cooptare
sarà scelto tra i non eletti della lista di provenienza, seguendo l’ordine progressivo di inserimento nella lista.
In occasione della successiva nomina da parte dell’Assemblea, si procede secondo le disposizioni di Legge, senza obbligo di formare le liste, a meno che non si tratti di sostituire il Consigliere di minoranza: in questo caso,
l’Assemblea vota a maggioranza relativa scegliendo tra i candidati presenti nella medesima lista del Consigliere
cessato, che abbiano confermato la propria candidatura ed ottemperato alle disposizioni di cui al punto 3 del
precedente articolo 30.
Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, si intende decaduto l’intero
Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata, secondo le modalità di cui al presente Statuto, l’Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l’Assemblea, che deve essere convocata
senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l’accettazione da parte della maggioranza
dei nuovi Consiglieri.
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Art. 33 Cariche Consiliari
I1 Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge
tra i suoi membri il Presidente; può altresì eleggere un Vice Presidente. Entrambi restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.
Nell’ambito degli stessi membri può nominare un Amministratore Delegato, il quale svolge anche le funzioni di
Direttore Generale e resta in carica fino al termine del suo mandato di Amministratore.
I1 Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o
impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età, a meno che
il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.
Venendo meno nel corso dell’esercizio il Presidente o il Vice Presidente, se nominato, il Consiglio, completato
per cooptazione ai sensi dell’art. 32, provvede alla sua elezione.
I1 Consiglio di Amministrazione elegge annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiama a tale ufficio il
Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere meno
anziano di età fra i presenti.
Art. 34 Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario,
garantendo l’equilibrio dei poteri rispetto all’Amministratore Delegato, se nominato, e agli altri Amministratori
esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano tempestivamente
fornite a tutti i Consiglieri e ai Sindaci: coordina, inoltre, i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della
costituzione dello stesso e accertando l’identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell’Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all’organo normalmente competente in occasione
della prima adunanza successiva.
Art. 35 Compenso degli Amministratori
Agli Amministratori sono riconosciuti compensi per la carica e medaglie di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall’Assemblea.
Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che rivestono cariche particolari, nella misura stabilita dall’Assemblea nell’ambito delle “politiche
di remunerazione” annualmente approvate.
Art. 36 Adunanza del Consiglio
I1 Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi dell’art. 34, lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dall’Amministratore Delegato, se nominato, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il
Consiglio stesso.
Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale - o da almeno due Sindaci - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La convocazione è effettuata dal Presidente e/o da chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 34 con avviso contenente
l’indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, anche via telefax, posta
elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, salvi i
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casi d’urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o
altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza
e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del relativo verbale.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 37 Deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano
eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società
precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta dell’Amministratore Delegato, questi deve,
altresì, astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
Art 38 Verbali del Consiglio
Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere nel relativo Libro e
da sottoscriversi da chi le presiede e dal Segretario.
I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto
anche delle motivazioni alla base delle stesse.
Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle
adunanze e delle deliberazioni assunte.
Art. 39 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne
quelli che spettano esclusivamente all’Assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili per Legge o per disposizioni di vigilanza, sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
- l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;
- l’indirizzo generale, nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società
e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l’acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell’apposito fondo;
- l’approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza
e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la definizione dei piani di remunerazione per i dipendenti ed i collaboratori non legati da rapporto di lavoro
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subordinato, da sottoporre annualmente all’Assemblea ordinaria dei Soci, ai sensi dell’art. 22 del presente
Statuto;
- l’indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza
della Società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema
dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri
componenti la Direzione Generale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio
Sindacale;
- l’acquisto, l’alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- il trasferimento della Sede sociale nell’ambito del territorio comunale;
- l’istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell’articolazione della facoltà di firma, in Italia e all’estero di sedi
secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- le linee strategiche concernenti l’emissione di obbligazioni;
- l’eventuale costituzione di comitati e/o commissioni, determinandone la composizione, le attribuzioni e le
modalità di funzionamento.
É inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di
cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..
Art 40 Organi delegati
I1 Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla Legge o dal
presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti
che non rivestano altra carica sociale, determinandone i poteri, anche in relazione all’attività di sovrintendenza,
coordinamento esecutivo e controllo.
Tale organo delegato cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa e deve riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale
andamento della gestione, ivi compreso l’andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Delle deliberazioni assunte dall’Amministratore Delegato, se nominato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
Art. 41 Deleghe
In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati all’Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti e collaboratori investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, nonché a Comitati previsti dai
Regolamenti interni e che abbiano specifica competenza, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla
base delle funzioni e del grado ricoperto.
Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione anche per importi globali.
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Art. 42 Collegio Sindacale
L’Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l’emolumento annuale
dei Sindaci valido per l’intero periodo di durata del loro mandato.
Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l’essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con
quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.
I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo
presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non
appartenenti al Gruppo).
I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell’Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta
causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l’interessato.
L’emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata
dell’ufficio, dall’Assemblea ordinaria, nel rispetto della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
Oltre all’emolumento, spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento delle loro funzioni.
Per la designazione dei candidati per l’elezione al Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti disposizioni.
1. La elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di una o più liste, predisposte con le
modalità successivamente elencate.
Nelle liste devono essere indicati i candidati assegnando ad ognuno di essi un numero progressivo.
Ogni lista si compone di due sezioni: una per i tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i due
candidati alla carica di Sindaco supplente.
Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari a quelli da nominare.
2. Possono presentare una lista uno o più Soci.
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 500 Soci che abbiano diritto di intervenire
e di votare all’Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale. La sottoscrizione di ogni Socio presentatore deve essere debitamente autenticata ai sensi di Legge o da dipendenti delle banche del Gruppo appositamente delegati.
3. Unitamente alla lista, ciascun candidato deve depositare presso la sede della Società la propria istanza e
l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con la dichiarazione con la quale attesta, sotto
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti prescritti dalla Legge e dallo Statuto per la nomina alla carica di Sindaco.
4. La candidatura presentata senza l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
5. Le liste predisposte, con le modalità di cui sopra, per la elezione dei Sindaci devono essere depositate, presso
la sede della Società, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea.
6. Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente una lista. In caso di inosservanza di tale disposizione,
la sua sottoscrizione non può essere computata per nessuna lista.
7. Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Le liste che vengano presentate senza l’osservanza delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 5 che precedono sono
considerate come non presentate.
I Soci intervenuti all’Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate ed esercitano il
voto indicando la lista prescelta.
Le schede che riportano modifiche alla lista prescelta sono considerate non valide. 19
Ogni Socio può votare una sola lista, a pena di non validità del voto.
I Sindaci vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate.
1. Se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Collegio
Sindacale da eleggere.
2. Se sono state ammesse più liste, tutti i Sindaci vengono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, salvo
che una o più altre liste abbiano singolarmente ottenuto almeno 500 voti validamente espressi in Assemblea;
in questo caso vengono tratti dalle altre liste uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti da eleggere, prendendo, per ciascuna delle due sezioni, il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti tra tali liste: in questo caso, gli altri due Sindaci effettivi e l’altro Sindaco supplente sono tratti
dalla lista che ha ottenuto la maggioranza, prendendo, rispettivamente, i primi due e il primo candidato di
ciascuna sezione.
3. Viene eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il primo nominativo presente nella relativa
sezione della sola lista presentata ovvero, in caso di presentazione di più liste, della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra le liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si
procede al ballottaggio, da effettuarsi da parte dell’Assemblea dei Soci da convocarsi entro 30 giorni.
4. L’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri del Collegio Sindacale avviene
nelle forme e con le modalità previste dalla Legge.
5. Nel caso in cui uno dei Sindaci effettivi eletti risulti privo dei requisiti soggettivi previsti per i membri del
Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il Sindaco supplente
eletto nella lista di provenienza.
Art. 43 Durata in carica e sostituzione dei Sindaci
I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.
Art. 44 Compiti e poteri del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila:
- sull’osservanza della Legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- sull’adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei
rischi;
- sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell’esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla Legge.
Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l’adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti,
promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di
revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
Il Collegio Sindacale vigila altresì sull’osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza
e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all’Assemblea.
I Sindaci possono avvalersi, altresì, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individual20
mente, ad atti di ispezione e controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento
generale dell’attività sociale.
Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti
l’attività bancaria.
Fermo restando l’obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne
verifica nel tempo l’efficacia.
Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina del Responsabile delle
funzioni di revisione interna e di conformità, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
I Sindaci riferiscono, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sull’attività di vigilanza svolta,
sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
I Sindaci devono assistere alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle
decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.
L’informativa al Collegio Sindacale, al di fuori del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata per iscritto al
Presidente del Collegio Sindacale.
Art. 45 Funzionamento del Collegio Sindacale
Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi
almeno otto giorni prima dell’adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza
dei presenti.
Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante
qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti
affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.
Nel caso di riunione svolta mediante l’utilizzo di strumenti telematici, i Sindaci, a conclusione della stessa, provvederanno a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione - anch’essa da
verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno,
inoltre, sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.
Art. 46 Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione, su incarico conferito dall’Assemblea. L’incarico ha la durata prevista dalla Legge.
L’incarico può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla Legge.
La Società di revisione è incaricata di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs
39/2010.
21
Art. 47 Collegio dei Probiviri
L’Assemblea ordinaria elegge fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle
spese.
Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne
dirige i lavori.
I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di
parentela, di affinità o di legittimo impedimento.
Art. 48 Competenza del Collegio dei Probiviri
I1 Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza
vincolo di formalità procedurali.
I1 Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell’aspirante Socio, si esprime entro trenta giorni
dalla richiesta, con giudizio inappellabile, sui ricorsi di cui all’art. 9, comma quarto, del presente Statuto.
Art. 49 Direzione Generale
La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di
Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.
Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
In caso di nomina dell’Amministratore Delegato, ai sensi dell’art. 33 lo stesso svolge anche le funzioni attribuite
al Direttore Generale.
Art. 50 Funzioni del Direttore Generale
Il Direttore Generale, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione,
nell’esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo delle attività esecutive, provvede - in via autonoma e nella pienezza delle sue responsabilità - alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita
i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all’organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione ed a quelle assunte in via d’urgenza a norma dell’art. 34.
Nell’espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce sul suo operato agli organi amministrativi.
Il Direttore Generale è il Capo del Personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.
Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa
informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono
attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l’anzianità nel grado
medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.
Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e
funzioni ad altro componente la Direzione Generale.
22
TITOLO IV
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Art. 51 Poteri di firma
La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera, competono al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 34, e
all’Amministratore Delegato, se nominato.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
La firma Sociale è altresì attribuita dal Consiglio all’Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di
esercizio.
Il Consiglio può, inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
TITOLO V BILANCIO
Art. 52 Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della
relazione sull’andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di Legge.
Nella sua relazione all’Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l’attività e lo stato degli affari della Società.
Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio
sociale, se predisposto, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei
nuovi Soci.
Art. 53 Ripartizione degli utili
L’utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore al 10% destinata alla riserva ordinaria (legale);
b) per la formazione della riserva straordinaria e per la formazione di riserve aventi speciali destinazioni;
c) per la formazione e l’incremento di un fondo per l’acquisto di azioni della Società.
Il residuo viene ripartito fra i Soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata
dall’Assemblea, quale dividendo alle azioni.
Alla riserva straordinaria sono altresì imputati il sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni ed i dividendi
non riscossi e caduti in prescrizione, ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
23
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art 54. Scioglimento e norme di liquidazione
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione
e la destinazione dell’attivo risultante dal bilancio finale.
I1 riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.
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S
TATUTO
OCIALE
S