FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI NORMATIVA AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI VELICHE SPORTIVE DILETTANTISTICHE 1 – AFFILIAZIONI Possono affiliarsi alla Federazione Italiana Vela le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente costituite con l’osservanza delle norme federali e legislative, che praticano attività velica, perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV ai sensi degli artt. 1 e 2 dello Statuto federale, e che operano secondo i principi e lo spirito del vigente Statuto e dei Regolamenti della FIV stessa. Con l’Affiliazione le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche possono svolgere le attività della FIV previste dallo Statuto e disciplinate dai Regolamenti e dalle Normative federali. 1.a) – Requisiti Per ottenere l’affiliazione, le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche devono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto approvato dall’organo societario o associativo competente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1 dello Statuto federale. 2.a) - Procedura per le Affiliazioni a. Per ottenere l’affiliazione alla FIV un Società’ o Associazione Sportiva dilettantistica dovrà presentare idonea domanda al Consiglio Federale per il tramite del competente Comitato di Zona. Lo Statuto e la documentazione richiesta per testimoniare il possesso dei requisiti richiesti devono essere depositati presso la Segreteria Generale della FIV a norma dell’art. 4, comma 4 dello Statuto FIV. b. Alla domanda dovranno essere allegati: - quota di “buon ingresso”, o una tantum, fissata dal Consiglio federale e restituibile in caso di non accoglimento della domanda . Si precisa che all’atto della presentazione della domanda di affiliazione è sufficiente un impegno sottoscritto dal legale rappresentante della Società a versare, la quota di buon ingresso entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta affiliazione - atto scritto di costituzione e copia dello Statuto e del Regolamento sociale - elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo e degli altri Organi statutari, corredato dai rispettivi indirizzi e numeri telefonici - elenco nominativo dei Soci distinti per categoria : minimo 20 associati (art. 4, 3°comma dello Statuto FIV) - elenco descrittivo delle barche sociali e di proprietà dei Soci, distinte per classi e corredato degli eventuali numeri velici - elaborati tecnico-descrittivi delle sedi nautica e sociale e descrizione delle attrezzature nautico - sportive - facsimile del Guidone Sociale in disegno a colori N.B. Con la presentazione della domanda di affiliazione, anche se non espressa, si intende implicitamente concessa, alla FIV, la facoltà di gestire i dati sensibili dell'affiliando e dei relativi Soci e Dirigenti nei limiti delle disposizioni di Legge in merito alla privacy. c - La Società o Associazione sportiva dilettantistica deve dimostrare la titolarità del possesso e/o dell’uso sia della Sede sociale che della Base Nautica, sia, ancora, delle 1 FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI attrezzature nautico – sportive. Considerate le finalità delle Società e Associazioni sportive affiliate anche sotto il profilo organizzativo delle regate, il Consiglio Federale, per concedere l’affiliazione, terrà nel debito conto sia la Sede sociale sia la Base Nautica e/o le attrezzature nautico – sportive; in difetto di uno o più di detti requisiti la domanda di affiliazione può essere respinta. d - Il Consiglio Federale valuterà, nell’elenco delle barche di proprietà della Società o Associazione, l’esistenza di mezzi idonei all’organizzazione dell’attività velica, con particolare attenzione sia ai mezzi di assistenza e soccorso in acqua (gommoni, ecc.) nonchè a quelli per l’addestramento, e per l’agonismo. e - Il Consiglio Federale, previo parere non vincolante del Comitato, istruisce la domanda per mezzo della Commissione Affiliazioni e Tesseramento e la prende quindi collegialmente in esame per la eventuale approvazione entro 90 giorni dal deposito presso la Segreteria federale. In caso di difformità per irregolare o incompleta documentazione il Consiglio Federale invita il richiedente a completare la documentazione formulando i necessari suggerimenti. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio lo Statuto si intende approvato. Entro uguale termine la Società o Associazione Sportiva interessata dovrà far pervenire alla Segreteria federale quanto richiesto ai fini del completamento della pratica; in difetto la domanda si intenderà respinta. 2.b) - Dello Statuto Lo Statuto Sociale, di cui al precedente punto 2.a – a, redatto a norma delle vigenti disposizioni del Codice Civile e nel rispetto dei requisiti imposti dalla legislazione statale, deve perseguire i principi generali contenuti nello Statuto della Federazione al quale devono conformarsi le normative sociali, deve essere ispirato a principi di democrazia interna e deve essere conforme ai seguenti principi Informatori emanati dalla Federazione. Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. In particolare nello Statuto devono essere espressamente previsti: - la denominazione che deve contenere la dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica"; - l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, il perfezionamento, il diporto ed il tempo libero; - l’attribuzione della rappresentanza legale della società o associazione; - l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; - le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza di diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile; - l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari ,nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari o dell’organo interno di controllo contabile, ove esistente; - le modalità di scioglimento; - l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento; - assemblee – quorum minimo per le cariche elettive, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento; - votazioni – sempre a scrutinio segreto in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci; - Consiglio Direttivo – durata possibilmente quadriennale; - decadenza e sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell’intero Consiglio; - Giustizia disciplinare interna sempre in doppio grado – composizione degli organi di giustizia collegiali con effettivi e supplenti ove necessario; - clausola compromissoria; - cariche sociali – sempre elettive – incompatibilità tra le varie cariche – gratuità degli incarichi divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva; 2 FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI - obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIV. 2.c) - della Sede Sociale e delle Attrezzature Per la peculiarità dello Sport della Vela, una Società o Associazione Sportiva dilettantistica che richiede l’affiliazione alla FIV deve poter dimostrare di essere in possesso di una adeguata Sede Sociale e di idonee attrezzature nautico – sportive e/o Base Nautica, ed in particolare, come stabilito dallo Statuto e relativo Regolamento federale : Sede Sociale : situata preferibilmente coincidente con la stessa) e dotata di: - segreteria - locali ad uso sociale - sala riunioni (opzionale) - servizi vari nella località ove è ubicata la base nautica( se non Attrezzature Nautico – Sportive: situate in prossimità di un idoneo specchio d’acqua che consenta lo svolgimento dell' attività velica. In particolare le attrezzature nautico – sportive dovranno avere i seguenti requisiti: - idonea area (anche scoperta) per ricovero barche, carrelli e mezzi di assistenza - scivolo o altro idoneo sistema per l'accesso delle barche e dei mezzi di assistenza allo specchio acqueo - spogliatoi e docce per uomini e donne (anche realizzati con strutture mobili e all'aperto) - aula didattica o zona per riunioni di istruzione (anche all’aperto) Oltre a ciò la Società o Associazione dovrà dichiarare di avere la disponibilità di: - boe per regate: numero e tipo con relativi mezzi di ormeggio - dotazione bandiere per regate numero e tipo (misure) - dotazione apparati radioelettrici ( sostituibili con telefoni cellulari) per organizzazione ed assistenza regate (numero, tipo, se omologati) - anemometri, cronometri ecc. - eventuali mezzi elettronici per posa campo di regata (GPS, bussole, ecc.) - eventuale computer, stampanti e programma calcolo classifiche. 2.d) – Sede sociale degli Affiliati La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIV per il recapito e la notifica degli atti ufficiali della FIV. Gli atti ufficiali della FIV, per i quali non siano previste particolarità di notifica, si intendono conosciuti dagli Affiliati all’atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione (www.federvela.it). Gli atti che acquisiscono efficacia con la notifica, devono essere notificati con mezzi che assicurino la ricezione degli stessi (Raccomandata, fax,e-mail). La variazione di Sede sociale dovrà essere deliberata dall’Assemblea dell’Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa, allegando il relativo verbale. La Sede sociale ove coincidente con la base nautica e in ogni caso la base nautica potrà essere trasferita solo nell’ambito della stessa Zona. 2.e) - della Localizzazione della Società o Associazione Il Consiglio Federale, prima di concedere o meno l’affiliazione, potrà prendere in esame elementi valutativi relativi alla localizzazione della nuova Società o Associazione sportiva in relazione agli Affiliati già esistenti nella località in questione o nelle vicinanze ed alla base nautica ed attrezzature nautico – sportive proposte, ed in particolare, nel caso di localizzazione della nuova 3 FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI Società o Associazione in località ove ha sede un Affiliato, valuterà, a seguito di circostanziato parere del competente Comitato di Zona i seguenti elementi: popolazione residente nella località potenzialità velica della località mancanza di possibili conflittualità relativamente alle basi nautiche, alle attrezzature nautico – sportive, agli specchi acquei Ove la nuova Società o Associazione sportiva abbia la sede sociale in località priva di specchi d’acqua e, quindi abbia la propria base nautica e relative attrezzature nautico– sportive in altra Zona FIV, il Consiglio federale acquisirà i pareri non vincolanti dei Comitati di Zona di competenza. La Base Nautica determina l’appartenenza alla Zona nell’ambito del cui territorio la Società o Associazione svolge la propria attività velica anche nel caso di localizzazione della Sede sociale in altra Zona. Ove l’affiliazione venga concessa, il nuovo Affiliato farà parte della Zona nella quale è localizzata la Base Nautica. 2.f) Scelta della denominazione Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione. - A norma dell’art. 90 comma 17 delle legge 27/12/2002 n. 289 occorre inserire nella propria denominazione l’indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica"; Non sono ammesse: - denominazioni simili a quelle di altre Associazioni già affiliate, tali da poter generare confusione - denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico - denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza. 2.g) - Affiliazione di nuovi Gruppi Dilettantistici Vela LNI L’affiliazione diretta di nuovi Gruppi Dilettantistici Vela della Lega Navale Italiana potrà avvenire solo sulla base delle disposizioni di cui sopra. Per disposizione della LNI Presidenza Nazionale si precisa che le pratiche di affiliazione relative ai Gruppi Dilettantistici Vela LNI possono riguardare solamente le Sezioni LNI e non le Delegazioni. Le documentazioni relative devono inoltre contenere: - copia della determinazione con la quale la LNI Presidenza Nazionale ha trasformato la Delegazione in Sezione (in sostituzione dell'Atto costitutivo , presente nelle pratiche di Società) - copia del Regolamento del Gruppo Dilettantistico Vela LNI della Sezione ( in sostituzione dello Statuto, secondo il fac-simile stilato a seguito degli incontri tra CONI-FIV-LNI P.N.) - copia del verbale assembleare del Gruppo Dilettantistico della LNI con il quale è stato approvato il proprio Regolamento . 2.h) – Termini per le affiliazioni La domanda di prima affiliazione può essere presentata in qualunque momento di ogni anno sportivo e sarà esaminata, su proposta della competente Commissione. dal Consiglio federale nella prima riunione utile. L' affiliazione decorre dalla data di accoglimento della stessa da parte del Consiglio federale. 2.i) - Affiliazioni" sub judice" Le domande di affiliazione che risulteranno incomplete o irregolari per motivi attinenti allo Statuto o altra documentazione per difformità che non impediscano l'affiliazione saranno accolte " sub judice". Il richiedente verrà invitato a far pervenire alla Segreteria Federale, quanto richiesto per eliminare le difformità e/o completare la documentazione entro 90 giorni; in difetto la domanda verrà respinta. 4 FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI Qualora il richiedente provveda a quanto richiesto nel termine indicato , la domanda si considererà accolta con decorrenza dell'affiliazione dalla data della delibera di "affiliazione sub judice" 2.l) - Organismo di Controllo delle Affiliazioni Il Consiglio federale può provvedere tramite l'organismo di controllo previsto dal Regolamento FIV a verificare presso gli Affiliati la persistenza dei requisiti richiesti per l'affiliazione. L’Organismo di Controllo segnalerà al Consiglio Federale e per eventuali iniziative situazioni particolari ed altri elementi di valutazione utili per l'adozione nei confronti dell'affiliato dei provvedimenti previsti dalla normativa federale. compresa l'eventuale revoca dell’affiliazione. 3 – RINNOVO ANNUALE DELL’ AFFILIAZIONE 3.a) – Termini per rinnovo annuale dell’Affiliazione A norma di quanto previsto nello Statuto vigente e nel Regolamento allo Statuto gli Affiliati sono tenuti a rinnovare annualmente la propria affiliazione entro il 31 gennaio, secondo la normativa fissata dal Consiglio Federale. 3.b) - Procedura per il rinnovo dell’Affiliazione Per poter rinnovare l’affiliazione annuale “on line” gli Affiliati dovranno: - disporre di un computer dotato di stampante, con accesso ad Internet; - collegarsi tramite i propri codici di accesso, all’area internet federale dedicata al tesseramento “on line” provvedendo a: 1) compilare la scheda società per l’affiliazione annuale; 2) tesserare il Presidente e i componenti il proprio Consiglio Direttivo - aver dato mandato alla propria banca ad addebitare sul proprio conto corrente il costo di affiliazione annuale e tesseramento tramite RID. Per i nuovi Affiliati , la FIV, dopo aver ricevuto copia della RID compilata e timbrata dalla Banca dell’Affiliato, provvederà ad inviare agli stessi, i codici di accesso per entrare nell'area Internet di Federvela, dedicata al tesseramento federale. Si fa presente che tale procedura ( prelievo quote tramite RID) è esclusivamente riservata alle Banche. Per motivi tecnici (delle poste) non è possibile estendere tale procedura agli Uffici Postali. Le precedenti operazioni sono condizione indispensabile per il rinnovo annuale dell'affiliazione. Gli Affiliati che rinnoveranno l’affiliazione dopo il 31 gennaio dovranno pagare una penale del 50% della quota di affiliazione. L’Affiliato deve provvedere altresì, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, al tesseramento dei propri soci che svolgono attività velica. Gli Affiliati che dopo il 31 gennaio cambieranno totalmente o in parte il proprio Consiglio Direttivo e/o altri Organi societari dovranno, accedendo ad Internet, modificare la scheda Società di rinnovo affiliazione e trasmettere, per posta, alla FIV e al competente Comitato di Zona ( e alla L.N.I.Presidenza nazionale per i Gruppi Dilettantistici Vela) , entro 10 giorni dall’avvenuto cambiamento, i nominativi dei nuovi componenti, unitamente ai relativi numeri di tessera FIV e ad un estratto del Verbale dell'Assemblea che ha eletto i nuovi membri. 3.c) – Affiliati inadempienti 5 FIV - AFFILIAZIONI E RINNOVO AFFILIAZIONI Agli Affiliati che non provvederanno a rinnovare la propria affiliazione annuale nei termini e nei modi previsti al punto precedente, la Segreteria Federale invierà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formale richiamo concedendo ulteriore termine di dieci giorni per provvedere al rinnovo versando la dovuta quota maggiorata della prescritta penale. Qualora l'affiliato non provveda il Consiglio Federale ne delibererà la cessazione di appartenenza alla FIV come stabilito dalla vigente normativa federale comunicandolo all'Affiliato interessato. Decaduto per tale motivo il rapporto associativo alla FIV, ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è pertanto subordinata all'osservanza ex novo della relativa procedura. 3.d) - Affiliazione e tesseramento Il rinnovo dell’affiliazione annuale è condizione irrinunciabile per ogni Affiliato per poter dar corso al tesseramento FIV dei propri associati. 3.e) - Dirigenti Sociali Sono dirigenti sociali il Presidente ed i Componenti il Consiglio Direttivo dell'Affiliato,regolarmente eletti e tesserati alla FIV. Il tesseramento del Presidente e dei dirigenti dell’Affiliato avviene annualmente contestualmente all’affiliazione, tramite l’apposita procedura di tesseramento Non possono essere dirigenti di un Affiliato né avere responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività organizzata dalla F.I.V. coloro i quali: - siano stati radiati dalla F.I.V. o da altra Federazione Sportiva Nazionale. - siano componenti di un organo direttivo di altro Affiliato alla FIV; - siano stati componenti dell' organo direttivo di un Affiliato che risulti essere cessato dall’affiliazione che debbono ancora adempiere le obbligazioni contratte . 23.f) - Modifiche allo Statuto Le eventuali modifiche apportate dagli Affiliati al proprio Statuto e/o Regolamento, devono essere trasmesse al Consiglio Federale per l'approvazione. A tal fine gli Affiliati dovranno inviare al Consiglio Federale copia del verbale dell'assemblea che ha adottato i provvedimenti di modifica, unitamente al testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale. Detti documenti devono essere certificati come conformi agli originali con firma del Presidente dell’Affiliato. 3.g) - Quote di affiliazione e riaffiliazione Le quote di affiliazione e quelle annuali di rinnovo affiliazione fissate dal Consiglio Federale sono: Quota di buon ingresso o una tantum 750,00 Euro Affiliazione annuale 250,00 Euro Si precisa che le Società che saranno affiliate dal 1 Luglio al 31 Ottobre pagheranno una quota di affiliazione annuale ridotta del 50% (Euro 125,00) . Per le Società o Associazioni la cui domanda di affiliazione sarà accolta nell'ultimo bimestre dell'anno, l'affiliazione decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno successivo e le stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di buon ingresso e di affiliazione relativa all'anno di affiliazione. 6