STATUTO SOCIALE TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ Art. 1 - Costituzione e denominazione [1] È corrente la società “Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni”, derivante dalla trasformazione della banca, già costituita ed autorizzata con decreto reale del 12 settembre 1866 n. 1808, denominata “BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società cooperativa per azioni”. [2] La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate. [3] La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto. Art. 2 - Durata e sede [1] La durata della Società è fissata al 12 settembre 2066 con facoltà di proroga. [2] La Società ha Sede Legale e Direzione Generale in Vicenza; essa può, con le autorizzazioni e nelle forme di legge, istituire, trasferire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. Art. 3 - Oggetto sociale [1] La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. La Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. [2] La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa. [3] La Società può emettere obbligazioni ed esercitare tutte le particolari attività di credito e di finanziamento previste dalle leggi vigenti. [4] Per conseguire le proprie finalità la Società può aderire ad associazioni ed a consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all'estero. [5] La Società nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti nell'interesse della stabilità del Gruppo. TITOLO II CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI Art. 4 - Capitale sociale [1] Il capitale sociale è di euro 677.204.358,75 (seicentosettantasettemilioni duecentoquattromila trecentocinquantotto virgola settantacinque) - ed è rappresentato da n. 15.100.587.829 (quindicimiliardi centomilioni cinquecentoottantasettemila ottocentoventinove) - azioni prive di valore nominale esplicito. [2] Le azioni sono nominative ed indivisibili; per la contitolarità delle medesime si applicano le disposizioni di legge. [3] Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Società può conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile. [4] L’assemblea straordinaria del 5 marzo 2016 ha confermato la deliberazione assembleare del 26 aprile 2014, con la quale è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, di deliberare, in una o più volte, entro e non oltre tre anni dalla data della deliberazione, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile, per un controvalore di massimi nominali Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 120.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale della Banca Popolare di Vicenza, delle Banche e delle Società controllate secondo modalità da stabilirsi in base alla normativa vigente. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo dell’esistente Riserva ex articolo 2349 del codice civile, eventualmente di anno in anno ricostituita o incrementata, ovvero secondo le diverse modalità che fossero dettate dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011, ha deliberato in data 15 aprile 2014: a) una c.d. “prima tranche” di aumento di capitale sociale, scindibile, per massimi nominali euro 36.467.205,00 mediante emissione di massime n. 9.724.588 azioni ordinarie e b) una c.d. “seconda tranche” (c.d. premio fedeltà) di aumento di capitale sociale, scindibile, per nominali euro 7.566.795,00 mediante emissione di massime n. 2.017.812 nuove azioni da emettersi soltanto a favore dei sottoscrittori della prima tranche di aumento di capitale in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4.1.5 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari depositata in Consob in data 9 maggio 2014. Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega attribuitagli dall’Assemblea dei Soci del 13 novembre 2004, ai sensi dell’articolo 2420 ter del codice civile, ha deliberato in data 15 settembre 2009 e 20 ottobre 2009 l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato denominato “Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009-2016” dell’importo complessivo di nominali massimi Euro 328.878.663,00 (trecentoventottomilioniottocentosettantottomilaseicentosessantatre virgola zero zero centesimi) da offrire in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili, deliberando nel contempo, ora per allora, l’aumento di capitale al servizio del suddetto prestito e nei limiti dell’avvenuta conversione per un importo massimo di euro 20.385.026,25 2 (ventimilionitrecentottantacinquemilaventisei virgola venticinque) mediante emissione sino ad un numero massimo di 5.436.007 azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza S.p.a.. Art. 5 - Soci [1] Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica del socio è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci. È onere del socio comunicare variazioni di domicilio e indirizzo. Art. 6 - Trasferimento delle azioni [1] Salvi eventuali limiti di legge le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa. Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali (usufrutto, ecc.), sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente. Art. 7 - Recesso del socio [1] Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e dal presente statuto. [2] È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. [3] Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge e per la loro valorizzazione, se e da quando le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, esclusivamente il criterio di cui all’articolo 2437-ter, terzo comma, prima frase, del codice civile. Art. 8 - Proprie azioni [1] La società può, nei limiti e forme previste dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti, acquistare e disporre di azioni proprie. Art. 9 – Dividendo [1] L’Assemblea, in caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, o il Consiglio, in caso di delega, determina anche la data di godimento del dividendo per l'esercizio in cui l'operazione ha corso. [2] I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società. TITOLO III ORGANI SOCIALI Art. 10 - Organi Sociali [1] L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: a) all'Assemblea dei soci; b) al Consiglio di Amministrazione; c) al Consigliere Delegato; d) al Collegio Sindacale. Sezione Prima ASSEMBLEA Art. 11 - Assemblea dei soci 3 [1]L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. [2]L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, comunque: - determina il compenso di Amministratori e Sindaci secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 30 del presente Statuto; - approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a tale compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. [3] L’Assemblea delibera altresì sulle autorizzazioni al compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate in accordo con le disposizioni dell’apposito regolamento. Art. 12 – Convocazione delle Assemblee [1]Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme, la convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. [2]L’Assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione – o nel rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani: - MF, - Il Sole 24 Ore, - Il Giornale di Vicenza, - Il Gazzettino. Se più di due quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Resta fermo l’adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare, tempo per tempo applicabile. [3]L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. [4]In ogni caso l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza. Ferma restando l’applicazione delle 4 norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile gli Amministratori devono convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre, se e da quando le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La convocazione e l’integrazione dell’ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Art. 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza [1] Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. [2] Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile. [3] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all’Assemblea con l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari. Se consentito dalla normativa vigente, ferma ogni altra disposizione in tema di deleghe, la delega può anche essere notificata mediante posta elettronica secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente. [4] Non è ammesso il voto per corrispondenza. [5] L’Assemblea, ove l’avviso di convocazione lo preveda ed in conformità alle disposizioni del regolamento assembleare, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l’Assemblea, o in altri comuni purché in Italia, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. [6] In tal caso, nell’avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante. Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea 5 [1] L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce o, in mancanza, da persona nominata con il voto della maggioranza dei presenti. [2] Chi presiede l'Assemblea ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati. [3] L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un Segretario che redige il verbale; in caso di Assemblea straordinaria ed inoltre ogniqualvolta chi la presiede lo ritenga opportuno la funzione di Segretario viene assunta da un Notaio, da lui designato. Art. 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea [1] L'Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria si svolgono di regola – ma unicamente ove previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - in unica convocazione, applicandosi i quorum costitutivi di legge previsti per tale ipotesi. [2] L’avviso di convocazione – in base alle normative tempo per tempo vigenti – può prevedere anche una seconda convocazione per l’assemblea ordinaria e/o una seconda e/o terza convocazione per l’Assemblea straordinaria applicandosi anche in tal caso i quorum costitutivi previsti dalla legge. [3] L’Assemblea delibera con i quorum previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione, ferme restando le diverse disposizioni previste dal presente Statuto per la nomina delle cariche sociali e previste dall’apposito regolamento per le operazioni con parti correlate. [4] Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione. Art. 16 - Proroga dell'Assemblea [1] Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. [2] Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’adunanza di cui rappresenta la prosecuzione. Art. 17 - Verbale delle Assemblee [1] Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico. 6 [2] Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Sezione Seconda CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 18 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione [1] Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale. A parziale deroga di quanto previsto sub art. 21 che segue, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, ma ne rimangono in carica almeno 11 (undici), gli altri non saranno obbligati a provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un numero di Consiglieri tale per cui ne rimangono in carica meno di 11 (undici), si applica quanto previsto sub art. 21 che segue. [2] I candidati devono possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente. Laddove (e fino a che) la normativa regolamentare non regoli espressamente la materia, i candidati devono avere acquisito adeguata esperienza - attraverso lo svolgimento almeno triennale di attività di direzione e/o manageriale - in attività finanziarie e/o di organizzazione e gestione del personale e/o di controllo di gestione di rischi e/o produttive o commerciali. In questo caso, nell’avviso di convocazione dell’Assemblea si preciserà se ed i limiti in cui (di regola non superiori ad un terzo dei candidati) possono essere altresì candidati coloro che, anche senza avere maturato una esperienza nei settori di cui sopra, siano iscritti da almeno dieci anni nell’albo degli avvocati, dottori commercialisti, notai, revisori legali dei conti e/o abbiano svolto per almeno dieci anni insegnamento universitario in materie giuridiche, aziendali, quantitative, economiche. [3] Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente. [4] La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [5] Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l’essere legato alla Società – fatta eccezione per il Direttore Generale che assuma la carica di Consigliere Delegato – da un rapporto continuativo di prestazione d’opera o di lavoro subordinato. 7 [6] Ferme le eventuali diverse previsioni di cui alle normative vigenti tempo per tempo applicabili, almeno un terzo dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per eccesso. [7] Ai fini della presente disposizione sono considerati indipendenti i Consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un Consigliere non è comunque considerato indipendente se ricade in almeno una delle seguenti ipotesi: a) se è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Consiglieri della Società ovvero dei Consiglieri delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società; c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi e i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un’influenza notevole; d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione creditizia, commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; - con società sottoposte a comune controllo con la Società; - ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; 8 f) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; g) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore; h) se è socio o Amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dei conti della Società; i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. [8] Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito. [9] I Consiglieri di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge. Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione [1] All’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnata dai presentatori una numerazione progressiva, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. [3] In ciascuna lista i candidati sono ordinati mediante numero progressivo. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, del presente Statuto. Devono espressamente essere indicati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra. [4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il quindicesimo giorno – o nel più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito. [5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa, e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare 9 o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. [6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati per ciascun candidato il curriculum professionale, contenente l’elenco delle cariche ricoperte presso altre società, e la dichiarazione autenticata ai sensi di legge con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, compreso, se del caso, quelli di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno 10 giorni prima – o nel più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - della data dell’Assemblea in prima convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate. [8] In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue: a) ogni socio può votare solo una lista; b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto un numero di voti almeno pari alla metà della percentuale di capitale richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima; c) qualora sia stata presentata solo una lista che abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b), tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati; d) qualora siano state presentate due o più liste che abbiano superato la soglia di voti di cui al precedente punto b): (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, tutti gli Amministratori salvo: - un amministratore nel caso il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da nove, dieci o undici membri, - due amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da dodici o tredici membri; (ii) i restanti amministratori (uno o due, a seconda del caso indicato al precedente punto (i)) sono tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno 10 presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e abbia superato la soglia di voti di cui al precedente punto b). e) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale. Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra previsto e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa senza osservare il procedimento sopra previsto. [9] Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero richiesto dal presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto dell’altra lista alla quale sia stato attribuito il secondo maggior numero di voti. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza richiesto dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. [10] Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dell’altra lista alla quale sia stato attribuito il secondo maggior numero di voti. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. [11] Fino a quando la Società non sia ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato, la lista con un numero di candidati pari o superiore a tre, dovrà indicare quale secondo nome una persona appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa. Art. 20 - Durata in carica 11 [1] I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti. [2] Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. [3] La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Art. 21 – Sostituzione degli Amministratori [1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. [2] Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione; quelli rimasti in carica debbono convocare senza indugio l'Assemblea dei soci perché provveda alla nomina del Consiglio. [3] La sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, avviene con delibera dell’Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai soci. Art. 22 - Cariche consiliari [1] Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente, fino a due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, e un Segretario. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato di Consiglieri. Il Segretario può essere scelto anche tra soggetti non membri del Consiglio o tra i Dirigenti della Società, ivi compreso, ove nominato, il Direttore Generale. In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa chi debba sostituirlo. [2] Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza anche di questi, le funzioni sono assolte, nell’ordine, dall’altro Vice Presidente o dal Consigliere Delegato, e, in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. [3] Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o uno o tutti i Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a termine di legge mediante cooptazione come disposto dal precedente articolo 21, comma 1, provvede alla loro nomina. [4] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore dell’organo con funzione di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell’immagine e della reputazione della Società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all’ordine del 12 giorno vengano adeguatamente fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l’identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Art. 23 - Compenso degli Amministratori [1] Il compenso annuo degli Amministratori è determinato dall’Assemblea, ai sensi dell’articolo 11 del presente Statuto. Ai Consiglieri sono altresì assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nella misura stabilita dall'Assemblea. Per eventuali cariche particolari previste dallo Statuto i compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea. [2] Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. Art. 24 - Adunanze del Consiglio [1] Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, da due dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. [2] La convocazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce con avviso contenente l’indicazione degli argomenti da trattare da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio o all’indirizzo comunicato da ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali il termine suindicato è ridotto a ventiquattro ore prima. [3] Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè intervengano tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale ovvero vi prenda parte la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. [4] È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire nella medesima in tempo reale, visionare, ricevere e trasmettere documenti; una volta avvenuta la verifica di questi requisiti da parte del Presidente della riunione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione. [5] Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio 13 [1] Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. [2] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi le presiede. Art. 26 - Verbali del Consiglio [1] Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal Segretario e, occorrendo, dai componenti il Collegio Sindacale. [2] Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte. Art. 27 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione [1] Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. [2] Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta del Consigliere Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. [3] Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: - la definizione dell’assetto complessivo di governo e l’approvazione dell’assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezza, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; - l’indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica; - la valutazione del generale andamento della gestione; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del “Gruppo”; - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti autorità di vigilanza; - le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting); - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Consigliere Delegato e, se nominato, del Direttore Generale e dei Dirigenti; - la nomina e la revoca, ai sensi dell’articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, previo parere del Collegio Sindacale, del Dirigente preposto alla 14 redazione dei documenti contabili e societari, e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale; dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e comunque di tutte le funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo; - l’approvazione e la modifica dei principali dei regolamenti interni; - il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio comunale; - l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell’articolazione della facoltà di firma, in Italia e all’estero, di succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione; - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti variazioni del perimetro di Gruppo, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2361, comma 2, del codice civile. [4] Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Nomine, un Comitato Controllo e Rischi, un Comitato Remunerazioni, composti da non più di 5 (cinque) membri, tutti non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con relativi regolamenti competenze e modalità di funzionamento dei comitati in conformità alle disposizioni di vigilanza. [5] Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile ivi incluso l’eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima; b) la scissione nei casi previsti dall’articolo 2506-ter, ultimo comma, del codice civile; c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; d) l’indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società; e) l’adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative. [6] Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano adeguata esperienza in materia contabile e amministrativa. L’incarico ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di revoca dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Art. 28 - Consigliere Delegato [1] Il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Consigliere Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri. Al Consigliere Delegato, che assume anche la veste di Direttore Generale, spetta l’attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo e la gestione degli affari correnti. È il capo del personale e della struttura ed esercita poteri in tema di credito, spesa, investimenti stabiliti dal Consiglio. Il Consigliere 15 Delegato formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza. [2] Delle deliberazioni assunte dal Consigliere Delegato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità dal medesimo indicate. [3] Il Consigliere Delegato deve comunque riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l’andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. [4] In caso di particolari e comprovate complessità operative e dimensionali derivanti da significative operazioni di crescita, il Consiglio di Amministrazione può anche nominare, su proposta del Consigliere Delegato, un Direttore Generale in persona distinta dal Consigliere Delegato medesimo. Ove non sia nominato un Direttore Generale in persona diversa dal Consigliere Delegato, tutti i riferimenti del presente Statuto al Direttore Generale si intendono riferiti al Consigliere Delegato che assume ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo anche la veste di Direttore Generale. Art. 29 - Deleghe [1] In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che al Consigliere Delegato e, se nominato, al Direttore Generale, ai componenti la Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. [2] Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni. [3] Nei casi di urgenza, qualora non possa provvedere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente vicario può assumere, su proposta del Consigliere Delegato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, del Direttore Generale, se nominato, ovvero di chi ne fa le veci ai sensi dell’articolo 38 del presente Statuto, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva. [4] Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, attribuire al Presidente facoltà determinate in materia di erogazioni di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale. Sezione Terza 16 COLLEGIO SINDACALE Art. 30 - Collegio Sindacale [1] L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nomina il Presidente del Collegio Sindacale, determina l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l’intero periodo di durata del loro mandato nonché eventualmente l’importo delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Art. 31 - Nomina del Collegio sindacale [1] All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [2] Possono presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. [3] La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. [4] Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il quindicesimo giorno – o nel più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - precedente l’Assemblea in prima o unica convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito. [5] Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, mediante sottoscrizione apposta in calce alla stessa e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità. Inoltre, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del medesimo decreto non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. [6] Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati: le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; per ciascun candidato, il curriculum professionale, contenente 17 un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi di legge e di Statuto. L’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché almeno dieci giorni prima – o nel più ampio termine di preavviso previsto dalle normative vigenti tempo per tempo applicabili - della data dell’Assemblea in prima o unica convocazione, con le modalità previste dalla disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da rispettare le proporzioni stabilite dalla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [7] Le liste che non rispettino tutte le formalità sopra indicate saranno considerate come non presentate. [8] In particolare, alla votazione e nomina dei Sindaci si procede come segue: a) ogni socio può votare solo una lista; b) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati e, in tal caso, la presidenza del collegio sarà in capo al primo nominativo indicato nella lista; qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (un) Sindaco supplente e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente ed 1 (un) Sindaco supplente; c) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale; d) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. [9] Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, si provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. 18 [10]In caso di cessazione per qualsiasi causa e quindi di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello che si intende sostituire. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l’Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire. Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l’Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell’accertamento dei risultati di quest’ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l’equilibrio tra generi. [11]Fino a quando la Società non sia ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato, la lista con un numero di candidati pari o superiore a due, dovrà indicare quale secondo nome una persona appartenente al genere meno rappresentato nella lista stessa. Art. 32 – Ineleggibilità e decadenza: altre cause [1] Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l’essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria. [2] I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al Gruppo. [3] I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa. 19 [4] Oltre all’emolumento di cui al comma 1 dell’articolo 30 spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni. Art. 33 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci [1] I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. Art. 34 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale [1] Il Collegio Sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonchè sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la Società dichiari di attenersi; e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. [2] Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. [3] Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. [4] I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. [5] Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. [6] Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l’Autorità di vigilanza competente di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità 20 nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l’attività bancaria. [7] Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. [8] Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni. [9] I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. [10]I Sindaci devono assistere alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. [11]I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Art. 35 - Funzionamento del Collegio Sindacale [1] Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno otto giorni prima dell’adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. [2] Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. [3] Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. [4] La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante. Art. 36 - Revisione legale dei conti [1] La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le disposizioni di legge. [2] Ai sensi della normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all’Autorità di vigilanza competente gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un 21 giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all’Autorità di vigilanza competente ogni altro dato o documento richiesto. Sezione Quarta DIREZIONE GENERALE Art. 37 - Funzioni del Direttore Generale [1] Il Direttore Generale, se nominato, esercita i poteri conferitigli secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nonché quelli adottati dal Consigliere Delegato, da cui dipende gerarchicamente. [2] Il Direttore Generale può formulare proposte sulle materie riservate alla sua competenza al Consigliere Delegato e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso. [3] In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo. [4] Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi. TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE Art. 38 - Poteri di firma [1] La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. [2] Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo. [3] La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti. [4] La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle rispettive attribuzioni e deleghe, al Consigliere Delegato, al Direttore Generale, se nominato, e al personale della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. [5] Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti. TITOLO V BILANCIO Art. 39 - Bilancio [1] Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. [2] Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge. Art. 40 - Ripartizione utili 22 [1] L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all’approvazione del bilancio d’esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente. [2] Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l'incremento della riserva ordinaria legale. Il residuo utile è ripartito come segue: a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall'Assemblea; b) il rimanente è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale può, con l'eccedenza, costituire od incrementare riserve comunque denominate nonché la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della Società. Art. 41 - Riserve [1] La riserva ordinaria si suddivide in: - riserva legale, - riserva sovrapprezzo azioni. [2] La riserva ordinaria legale si forma con le assegnazioni annue sugli utili d'esercizio come previsto dalla legge e dal precedente articolo 40. [3] La riserva ordinaria sovrapprezzo azioni si forma: a) con il sovrapprezzo delle azioni; b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'articolo 9, secondo comma, e con qualsiasi altro importo dovuto ai soci, non riscosso dagli stessi e caduto in prescrizione. TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 42 - Scioglimento e norme di liquidazione [1] In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. 23